ACCORDO INTERCONFEDERALE INTEGRATIVO E MODIFICATIVO DEL CONTRATTO
ACCORDO INTERCONFEDERALE INTEGRATIVO E MODIFICATIVO DEL CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO Aziende artigiane e non artigiane con meno di 15 dipendenti – Settori: Alimentari, Pasticcerie, Panificazione, Vini, Pastifici ed Affini
del 29/03/2021
L’anno 2022 il giorno 31 del mese di Gennaio, in Roma, presso la sede di Conflavoro PMI, sita in Xxx xxx Xxxxxxxxx xx0, xx è raggiunto il seguente accordo interconfederale integrativo e modificativo del CCNL in epigrafe,
TRA
CONFLAVORO PMI, Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese rappresentata dal Presidente Nazionale Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, con l’assistenza del Segretario Nazionale Xxxx Xxxxxxxxxx,
E
FESICA-CONFSAL, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxxx, Vice Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxxxx.
Premesso che
In data 29/03/2021, la Conflavoro PMI e la Fesica-Confsal, anche con l’assistenza della Confsal, hanno sottoscritto il CCNL Aziende artigiane e non artigiane con meno di 15 dipendenti – Settori: Alimentari, Pasticcerie, Panificazione, Vini, Pastifici ed Affini, con validità ed efficacia a far data dal 01/03/2021 - al 29/02/2024;
Considerate le caratteristiche specifiche delle imprese che operano nell’ambito del CCNL Alimentari, le Parti Sindacali in epigrafe al fine di tutelare l’occupazione e il ricollocamento del personale, garantendo, per quanto possibile, il mantenimento dei posti di lavoro, ritengono necessario conformare la disciplina del CCNL suindicato. Per tali motivazioni, a seguito di ampio dibattito e in accoglimento parziale delle richieste della Fesica-Confsal, in considerazione della difficile fase storica caratterizzata dalla pandemia da Covid-19 che le imprese si trovano a fronteggiare e le ripercussioni che essa ha generato sull’occupazione, sulla produttività e sulle vendite, le Parti Sindacali in epigrafe sono addivenute alla ridefinizione dei livelli di retribuzione. Tale intervento, per altro, è volto al rilancio dell’economia attraverso un aumento retributivo che possa influire positivamente sul potere di acquisto e rinvigorire i consumi dei lavoratori operanti nel settore multiservizi. A tal proposito, si rende necessaria la rideterminazione della Tabella del Settore alimentare, della Tabella del Settore Panificazione, della Tabella per le Imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti.
In considerazione dell’importanza del settore alimentare, le Parti sindacali in epigrafe intendono ampliare il campo di applicazione andando a valorizzare il comparto relativo all’attività di preparazione e somministrazione diretta alla clientela di pasti e prodotti alimentari in attività di ristorazione, prevedendo inoltre un inquadramento specifico e una tabella retributiva ad hoc.
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Tutto ciò premesso e considerato, costituente parte integrante e sostanziale del presente Accordo Interconfederale, le Parti Sindacali sottoscrittrici, dopo ampia discussione ed all’esito di una complessiva valutazione di opportunità in merito, hanno considerato la necessità di apportare delle variazioni al CCNL Aziende artigiane e non artigiane con meno di 15 dipendenti – Settori: Alimentari, Pasticcerie, Panificazione, Vini, Pastifici ed Affini.
Le seguenti variazioni avranno effetto e decorrenza a far data dal 1° febbraio 2022; esse si inseriscono nel testo del CCNL e ne fanno parte integrante, variando conseguentemente i relativi testi originari.
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1. Modifica campo di applicazione
Il Campo di applicazione viene integrato con il seguente comparto:
“Imprese che svolgono attività di produzione, preparazione, confezionamento e distribuzione di pasti e prodotti alimentari, con somministrazione diretta, in attività di ristorazione”
2. Modifica inquadramento
All’art. 147 (Classificazione del personale: inquadramento e declaratorie) viene aggiunto un nuovo comparto:
Attività di preparazione e somministrazione diretta alla clientela di pasti e prodotti alimentari in attività di ristorazione
Livello | Qualifica | Descrizione |
A | Gerente Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione | Lavoratori che, in condizioni di autonomia operativa e facoltà di iniziativa adeguata, svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, nonché funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo rilevante per l’azienda, nell’ambito delle responsabilità ad essi delegate. |
B | Capo cuoco in attività di ristorazione | Lavoratori che, nell’ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, svolgono mansioni che comportano iniziativa e autonomia operativa, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una specifica competenza professionale. |
C | Capo unico in attività di ristorazione Primo addetto alla somministrazione di alimenti e bevande in attività di ristorazione | Lavoratori con particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali, con compiti di controllo e di coordinamento che comportano iniziativa ed autonomia con limitata discrezionalità di poteri; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico-pratica. |
D | Cuoco di cucina non organizzata in attività di ristorazione Secondo addetto alla somministrazione di alimenti e bevande in attività di ristorazione | Lavoratori che svolgono, in condizioni di autonomia esecutiva anche preposti a gruppi operativi, attività di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita, nonché le rispettive operazioni complementari o che siano in possesso di adeguata formazione professionale. |
E | Addetto alla cassa in attività di ristorazione Banconiere in attività di ristorazione Terzo addetto alla somministrazione in attività di ristorazione | Lavoratori che svolgono compiti esecutivi che richiedono qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche acquisibili dalla pratica di lavoro. |
3. Modifica tabelle retributive
La Tabella per il Settore Alimentare viene così modificata:
Inquadramento retributivo | Nuovi minimi dal 1° febbraio 2022 | Nuovi minimi dal 1° luglio 2022 |
Primo livello S* | € 2.218,10 | € 2.237,65 |
Primo livello | € 1.991,50 | € 2.009,10 |
Secondo livello | € 1.823,15 | € 1.839,25 |
Terzo livello A | € 1.698,90 | € 1.713,90 |
Terzo livello | € 1.606,95 | € 1.621,15 |
Quarto livello | € 1.541,40 | € 1.555,00 |
Quinto livello | € 1.470,25 | € 1.483,20 |
Sesto livello | € 1.375,55 | € 1.387,70 |
*In aggiunta indennità di funzione di euro 36,15
La Tabella per il Settore Panificazione viene così modificata:
Inquadramento retributivo | Nuovi minimi dal 1° febbraio 2022 | Nuovi minimi dal 1° luglio 2022 | Indennità speciale* |
A1S | € 1.876,25 | € 1.890,05 | € 94,77 |
A1 | € 1.744,30 | € 1.757,10 | € 88,06 |
A2 | € 1.633,60 | € 1.645,60 | € 82,63 |
A3 | € 1.495,85 | € 1.506,85 | € 75,92 |
A4 | € 1.417,25 | € 1.427,65 | € 72,05 |
B1 | € 1.836,95 | € 1.850,45 | € 92,19 |
B2 | € 1.509,15 | € 1.520,25 | € 76,44 |
B3S | € 1.468,75 | € 1.479,55 | € 74,87 |
B3 | € 1.420,85 | € 1.431,30 | € 72,56 |
B4 | € 1.347,50 | € 1.357,40 | € 68,69 |
*Indennità da corrispondersi mensilmente per la particolarità dell’attività svolta nelle imprese di panificazione.
La Tabella delle imprese non artigiane del settore Alimentare fino a 15 dipendenti viene così modificata:
Inquadramento retributivo | Nuovi minimi dal 1° febbraio 2022 |
Quadri | € 2.442,05* |
Primo livello | € 2.442,05 |
Secondo livello | € 2.123,55 |
Terzo livello | € 1.751,95 |
Quarto livello | € 1.539,60 |
Quinto livello | € 1.380,35 |
Sesto livello | € 1.274,15 |
Settimo livello | € 1.168,00 |
Ottavo livello | € 1.061,85 |
*In aggiunta indennità di funzione di euro 100
Viene aggiunta la Tabella per Attività di preparazione e somministrazione diretta alla clientela di pasti e prodotti alimentari in attività di ristorazione:
Inquadramento retributivo | Nuovi minimi dal 1° febbraio 2022 |
A | € 1.982,85 |
B | € 1.812,25 |
C | € 1.709,15 |
D | € 1.612,75 |
E | € 1.512,40 |
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
CONFLAVORO PMI FESICA-CONFSAL