VERBALE DI ACCORDO TRASFERIMENTO DI RAMI DI AZIENDE
VERBALE DI ACCORDO TRASFERIMENTO DI RAMI DI AZIENDE
DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO A BPER BANCA
In Milano, in data 30 dicembre 2020
tra
− BPER Banca S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo
− Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo
e
− le Segreterie Nazionali e le Delegazioni Sindacali del Gruppo BPER Banca e del Gruppo Intesa Sanpaolo e gli Organismi Sindacali Aziendali di UBI Banca S.p.A. (UBI), UBI Sistemi e Servizi S.c.p.A. (UBIS), Intesa Sanpaolo (ISP) e BPER Banca S.p.A. di FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN
premesso che
• Intesa Sanpaolo ha dichiarato che intende rafforzare ulteriormente la propria leadership raggiungendo dimensioni che le consentano di competere autonomamente e svolgere un ruolo strategico nel pano- rama bancario europeo, minimizzando i rischi e creando valore per tutti gli stakeholders; in questa pro- spettiva ha dato avvio ad una operazione strategica volta all’integrazione di un importante operatore di rilevanza economica e reddituale quale il Gruppo UBI;
• ISP e BPER Banca S.p.A. (BPER) hanno dichiarato che nell’ambito dell’offerta pubblica di scambio volon- taria totalitaria (di seguito OPS) e successivamente integrata anche da un corrispettivo in denaro (OPAS), che ha consentito a ISP di acquisire UBI Banca S.p.A. (UBI), hanno sottoscritto un accordo per la cessione a favore di BPER di rami d’azienda;
• Le aziende hanno dichiarato che la cessione risponde alle disposizioni dell’Autorità Garante della Concor- renza e del Mercato che ha subordinato l’OPS, all’esecuzione di cessioni strutturali imponendo talune specifiche attuative;
• BPER, ha dichiarato che nel mese di ottobre 2020 ha concluso con successo l’operazione di aumento di capitale per finanziare l’acquisto dei rami di aziende, l’operazione ha un forte razionale strategico ed industriale tenuto conto che, per effetto della stessa, ottiene una consistente crescita dimensionale ed un miglioramento della posizione competitiva in Italia, aumenta la base di clientela di oltre il 50%, rag- giunge significative quote di mercato in regioni di grande rilevanza economica, sfrutta appieno il poten- ziale delle proprie Fabbriche Prodotto realizzando sinergie rilevanti derivanti dal collocamento di prodotti su una più ampia base di clientela e aumenta il portafoglio crediti di circa il 50% nonché il totale attivo nell’ordine del 40%;
• le XX.XX. sulla base di quanto dichiarato da BPER, anche nel corso della trattativa, prendono atto che proprio per l’intrinseco valore aggiunto dell’operazione, per base di clientela, presenza in regioni di rile- vanza strategica, espansione del portafoglio crediti, nonché del totale attivo, l’acquisizione, di per sé ge- nererà valorizzazione e piena occupazione;
• le XX.XX. hanno dichiarato che l’operazione non dovrà determinare esternalizzazioni né riduzioni di per- sonale;
• BPER conferma che l’operazione di acquisizione non determina di per sé né esternalizzazione di perso- nale né riduzione di personale;
• il 12 novembre 2020 i C.d.A. di ISP, UBI e UBI Sistemi e Servizi (UBIS) e BPER hanno deliberato in merito alla sottoscrizione dell’accordo per la cessione dei rami d’aziende costituito quale compendio unitario da tutti i rapporti giuridici ad esso riferibili a tale data:
− 587 punti operativi UBI, di cui 455 Filiali con autonomia contabile e 132 senza (a cui sono riferibili circa 4.413 Risorse rete UBI);
− circa 314 Risorse UBI e 85 UBIS, riferite al perimetro strumentale a garantire il necessario funziona- mento di un adeguato presidio del business e livello di servizio alla clientela delle filiali cedute;
− 31 Filiali ISP, a cui si aggiungono 2 sportelli senza autonomia contabile, nonché 6 filiali exclusive e 16 distaccamenti co-locati con le filiali retail (circa 295 risorse);
il Gruppo ISP e BPER con lettera del 13 novembre 2020, consegnata nel corso di apposito incontro - hanno provveduto pertanto a fornire alle XX.XX., la comunicazione di avvio delle procedure ai sensi dell’art. 47
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della Legge n. 428 del 1990 (e successive modifiche/integrazioni) e delle applicabili disposizioni del CCNL di categoria;
• le XX.XX. hanno preso atto della comunicazione riferita al Ramo e hanno dichiarato al riguardo che non condividono la situazione riferita al personale escluso dallo stesso per effetto delle assegnazioni ammi- nistrative nonché l’inserimento di personale appartenente ad UBIS operante presso le filiali cedute in regime di distacco;
• l’efficacia giuridica dell’operazione societaria è prevista indicativamente entro la fine del mese di feb- braio 2021 relativamente ai rami riferibili a UBI e UBIS ed entro il mese di giugno 2021 relativamente al ramo riferibile ad ISP, fatto salvo il possibile anticipo per quest’ultimo richiesto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
• l’operazione avverrà con garanzia di piena salvaguardia dei rapporti di lavoro interessati dall’operazione, in coerenza con le premesse di positivo sviluppo dimensionale in cui il processo di cessione si inserisce, nell’ottica di valorizzare le risorse interessate, i contributi operativi e di conoscenza dei singoli, con sal- vaguardia delle opportunità e dei percorsi di sviluppo professionale e di carriera;
• BPER e le XX.XX. concordano circa la necessità di sviluppare una forte attenzione rispetto al dimensiona- mento degli organici nei territori in cui operano le strutture oggetto della presente cessione, attraverso l’implementazione di un modello organizzativo che già prevede presenze decentrate e strategiche, anche con competenze creditizie e commerciali, quali le attuali direzioni regionali;
• a seguito della conclusione della presente procedura e in ragione della complessità dell’operazione so- cietaria, fermo restando quanto definito e disciplinato nell’ambito del presente accordo, le Parti manife- stano la volontà di ricercare un’armonizzazione dei trattamenti economico/normativi anche afferenti ad accordi di secondo livello ed impegni a latere previgenti nel corso del 2021 quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: inquadramenti, indennità, mobilità, permessi, ecc. e le OOSS richiamano la necessità di valorizzare i contenuti degli accordi sulle politiche commerciali di cui all’Accordo Nazionale 8 febbraio 2017 e agli accordi aziendali di ISP (3 agosto 2018), UBI (7 dicembre 2018), BPER (2 agosto 2018) e all’ac- cordo UBI 12 dicembre 2019 in materia di Social Days e Maggiorazione 20% congedi parentali;
conseguentemente BPER e le rispettive OOSS, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3), 3 bis) e 3 ter), si impegnano ad avviare sin dalla data di integrazione un confronto da realizzare entro il 30 set-
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tembre 2021 per negoziare un percorso di armonizzazione complessivo, da applicare dal 1° gennaio 2022 o da data diversa parimenti definita in accordo, anche in considerazione del prossimo Piano Industriale di BPER. Nel caso in cui non si raggiungesse l’accordo di armonizzazione entro il 30 settembre 2021, fermo restando quanto concordato nel presente accordo che avrà scadenza il 31 dicembre 2021, le Parti s’in- contreranno, entro il 15 dicembre 2021, per ricercare un’ulteriore soluzione condivisa, ferma restando l’applicazione di quanto stabilito ai punti 3), 3 bis), 3 ter) anche successivamente alla predetta scadenza del 31 dicembre 2021.
si conviene quanto segue
1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2) a far tempo dalla data di efficacia giuridica dei trasferimenti dei rami d’azienda il rapporto di lavoro del Personale trasferito (di seguito “Personale trasferito”), proseguirà senza soluzione di continuità con BPER ai sensi del 1° comma dell’art. 2112 c.c., con applicazione del CCNL del settore credito tempo per tempo vigente e di quanto stabilito nel presente accordo alle condizioni indicate;
3) nei confronti del Personale trasferito saranno mantenute tutte le pattuizioni, a carattere individuale, gli assegni ad personam e i trattamenti di varia natura, con corresponsione periodica, sottoscritti e/o rico- nosciuti individualmente e/o collettivamente prima della cessione del ramo d’azienda e già in godimento come retribuzione fissa a tale data con le medesime modalità e salvaguardando la natura delle proprie
caratteristiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo eventuali indicizzazione, riparametrazioni, dina- micità, rivalutazione, ecc.) definite nelle aziende cedenti.
Rimangono in ogni caso garantite le contribuzioni datoriali relative alla previdenza complementare e
all’assistenza sanitaria in essere all’atto del trasferimento come specificato nei capitoli 6 g) e 6 h);
3 bis) Nei confronti del Personale trasferito da UBI e UBIS saranno mantenute le previsioni relative al c.d. “Conto Welfare” di cui agli accordi del 27.11.2017 sottoscritti relativamente al personale UBISS, UBI, BVC, BRE, BPCI, BPB, BPA e BBS ed agli accordi del 11.12.2017 (UBI Pramerica) e del 13.12.2017 (UBI FACTOR), IWBank e Ubileasing del 11.01.2018 e Carime del 26.02.2018. Gli importi, da fruire necessariamente sotto forma di prestazioni Welfare, saranno resi disponibili con le modalità e le tempistiche previste nei richia- mati accordi mediante apposita piattaforma informatica presente in BPER;
3 ter) il Personale trasferito con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze di BPER il contratto a tempo parziale già in essere alla data di efficacia giuridica dell’operazione di cessione, alle stesse condizioni pattuite, fatti salvi esclusivamente gli eventuali adeguamenti di orario che si ren- dano necessari a causa del mutato orario di lavoro applicato presso la struttura di assegnazione, anche nel caso di diversa assegnazione, nella misura massima di 30 minuti relativi all’orario di ingresso e/o uscita;
I dipendenti del ramo con contratto di lavoro a tempo parziale, che saranno adibiti a strutture dove sono previsti orari su turni, manterranno fino a scadenza le medesime condizioni pattuite presso le aziende cedenti, fatti salvi esclusivamente gli eventuali adeguamenti di orario che si rendano necessari a causa del mutato orario di lavoro applicato presso la struttura di assegnazione, anche nel caso di diversa asse- gnazione, nella misura massima di 30 minuti relativi all’orario di ingresso e/o uscita.
I rapporti di lavoro a tempo parziale in scadenza entro il 31.12.2021 saranno prorogati automaticamente di 24 mesi, salvo diversa richiesta della lavoratrice o del lavoratore, alle stesse condizioni previste dai contratti individuali, salvo eccezionali ragioni tecnico/organizzative/produttive.
Le domande di trasformazione di rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già presentate alle cedenti saranno tenute in considerazione da BPER in coerenza con quanto previsto all’art. 23 dell’Ac- cordo di Piano Industriale 2019-21 BPER del 29.10.2019;
4) per quanto attiene alle ferie, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle ex festività e ai permessi ai sensi del citato vigente CCNL relative al Personale trasferito, nonché i riposi compensativi (anche su base oraria o frazione della stessa) per prestazioni lavorative effettuate, comprese quelle effettuate nelle gior- nate di sabato e di domenica e nelle giornate festive e non ancora fruite, BPER subentra in tutte le posi- zioni di debito/credito maturate presso le Società cedenti fino alla data di efficacia giuridica dell’opera- zione; la programmazione e fruizione delle ferie di competenza e delle eventuali ferie arretrate, sarà effettuata nei tempi previsti come precedentemente pianificate nelle Banche cedenti.
Nei confronti del personale trasferito proveniente da ISP, con riferimento alle giornate di ferie aggiuntive di cui alla lettera a latere 11 giugno 2020, la monetizzazione avverrà secondo quanto previsto dalla me- desima lettera entro la data di cessione;
5) BPER garantirà la pronta integrazione e valorizzazione professionale del Personale trasferito, ricorrendo anche a specifica formazione, che consenta di consolidare e sviluppare l’attuale competenza professio- nale, nonché di acquisire conoscenze e capacità per un adeguato utilizzo dei nuovi sistemi/procedure. BPER dichiara che ha implementato un piano di comunicazione, formazione ed assistenza rivolto al Per- sonale trasferito in cui sono previste ore di formazione e attività di coaching relative alle procedure, ai prodotti e ai modelli di servizio, prevedendo anche la presenza di allineatori dopo il conversion week- end nelle filiali trasferite (circa 1.000 dipendenti BPER, e-learning su piattaforma ISP per circa 20 ore, gemellaggio filiali BPER ed ex UBI/ISP per i titolari).
Le attività di formazione/addestramento previste saranno erogate durante l’orario di lavoro, valoriz- zando i possibili momenti di aula fisica o virtuale/presenza nel pieno rispetto delle misure di contrasto alla pandemia, individuate anche con il coinvolgimento di XX.XX. e XX.XX.XX.. In caso di formazione ero- gata a distanza sarà favorita la modalità in smart learning. BPER si impegna a valutare eventuali situazioni di disagio di organico/organizzativo nelle strutture di provenienza degli allineatori e nelle filiali gemellate e a valutare le modalità di intervento per risolvere eventuali problematiche.
L’affiancamento e l’addestramento è svolto prioritariamente in presenza e laddove, anche in considera- zione della situazione epidemiologica, sia da svolgere in remoto, BPER provvederà ad erogare una for- mazione da remoto nel rispetto delle norme di sicurezza;
5 bis) Anche ai sensi dell’art. 15 dell’accordo di rinnovo del CCNL del 19 dicembre 2019 e anche in considera- zione del periodo eccezionale di emergenza sanitaria, in relazione ad eventi correlati ad attività svolte nel periodo dell’armonizzazione e per i 12 mesi successivi, BPER terrà anche conto delle eventuali disfun- zioni organizzative, delle modalità operative/normative differenti, delle necessità formative, di episodi e/o situazioni problematiche che xxxxxxxxxxx xx/x xxxxxxxx/x, tutto ciò al fine di salvaguardare le lavora- trici e i lavoratori e con l’obiettivo di tutelare gli stessi da rischi patrimoniali e/o disciplinari. Analoghe situazioni saranno considerate anche nell’ambito del processo di valutazione del personale;
6) fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 3 e 3 bis e 3 ter nei confronti del Personale trasferito BPER manterrà e conserverà in via transitoria e comunque non oltre la scadenza del presente accordo stabilita all’ultimo punto delle premesse, salvo che intervenga una diversa pattuizione nell’ambito del percorso di armonizzazione che sarà negoziato nel corso del 2021 tra BPER e le rispettive XX.XX., tutte le previsioni economico/normative collettive applicate presso le Aziende cedenti alla data del trasferimento, senza applicazione delle normative in essere presso BPER, fermo quanto diversamente disciplinato in questo Accordo. In particolare:
a) BPER darà applicazione al lavoro agile secondo le previsioni del vigente CCNL e il Personale trasferito potrà continuare a fruire dello Smart Learning attraverso la piattaforma e le modalità operative esi- stenti in BPER;
b) Al personale di provenienza UBI e ISP sarà applicata, a partire dall’efficacia giuridica del trasferimento dei rami di aziende, la normativa tempo per tempo in essere presso BPER in tema di inquadramenti.
I periodi pregressi svolti in mansioni equivalenti in UBI e in ISP saranno oggetto di confronto nell’am- bito dell’accordo di armonizzazione al fine della loro valorizzazione in equivalenza a quanto previsto in riferimento alle analoghe figure professionali presenti in BPER.
Al Personale di provenienza ISP, già destinatario degli Accordi 3 agosto 2018 e 21 luglio 2020 in ma- teria di ruoli e figure professionali - percorsi di sviluppo professionale - le previsioni contenute nelle suddette intese continuano a trovare applicazione fino alla data del 31 dicembre 2021 se migliorative rispetto ad analoghe previsioni BPER a condizione che sia ricoperta una simile figura professionale.
Per quanto attiene gli automatismi economici o inquadramentali per anzianità, ivi compresa la com- plessiva regolamentazione in tema di fungibilità nell’ambito della terza area professionale, BPER ri- conoscerà fino al 31 dicembre 2021 le previsioni in essere presso le aziende cedenti, successivamente a tale data gli automatismi saranno oggetto di confronto nell’ambito dell’accordo di armonizzazione.
c) nei confronti del personale trasferito che sia destinatario del premio di fedeltà e/o anzianità ISP li- quiderà, con l’ultima mensilità utile, i ratei relativi ai premi di anzianità maturati sino al giorno pre- cedente la data di efficacia giuridica del trasferimento;
d) a decorrere dalla data di efficacia giuridica dei trasferimenti di rami d’azienda, per il Personale tra- sferito l’istituto della Banca del Tempo sarà regolato secondo le previsioni vigenti presso BPER e tro- verà applicazione per tutto il Personale trasferito l’accordo ISP sulla sospensione volontaria;
e) relativamente al 2020, ricorrendone i requisiti e i presupposti contrattuali e normativi previsti, BPER gestirà operativamente il riconoscimento al personale di provenienza UBI e UBIS del Premio Azien- dale definito nell’accordo 6 luglio 2020 e al personale di provenienza ISP del Premio Variabile di Ri- sultato definito nell’accordo 30 giugno 2020, con possibilità di fruire dei trattamenti welfare sulla propria piattaforma aziendale BPER.
L’eventuale credito welfare residuo di pertinenza dei dipendenti provenienti da UBI e UBIS, già ma- turato e non ancora fruito alla data del trasferimento, verrà trasferito dalle aziende cedenti e verrà gestito secondo le normative e le modalità operative previste in BPER che gestirà operativamente il riconoscimento degli importi, che le cedenti avranno definito e trasferito alla cessionaria, eventual- mente spettanti a titolo di sistemi incentivanti (tra cui, ad esempio Olympiqs e Premio SET) applicati per il 2020 nell’Azienda di provenienza.
Relativamente al 2021, il personale sarà destinatario delle previsioni in materia di premio aziendale, PVR e degli eventuali sistemi incentivanti delle rispettive aziende per la quota di competenza delle singole aziende e BPER gestirà operativamente il riconoscimento secondo gli importi che le cedenti avranno definito e trasferito alla cessionaria per la quota non di propria competenza.
Eventuali giornate di permesso derivanti dall’accordo in materia di premio aziendale 2019 sotto- scritto in UBI il 6 luglio 2020 non ancora fruite alla data della cessione, saranno monetizzate da BPER secondo gli importi che le cedenti avranno definito e trasferito alla cessionaria.
f) il Personale di provenienza ISP trasferito che abbia aderito al piano LECOIP 2.0 di cui all’Accordo 4 maggio 2018 conserva sino alla data di efficacia giuridica dell’operazione la suddetta adesione con il conseguente riconoscimento delle quote individuali spettanti al termine del Piano di Incentivazione, salvo che risolva a qualsiasi titolo il rapporto di lavoro trovando applicazione, in tal caso, la disciplina ordinaria del Piano;
g) in materia di Previdenza complementare
1) Il Personale trasferito che risulti iscritto a regimi di previdenza complementare a contribuzione definita presso la società di provenienza conserverà nel tempo le contribuzioni complessive a carico del datore di lavoro previste al trasferimento nei termini successivamente indicati.
Ferme restando le facoltà riconosciute dalle vigenti disposizioni di legge, ISP, anche in qualità di Capogruppo, e le rispettive XX.XX. ed UBI e le rispettive XX.XX., anche nella loro qualità di Fonti Istitutive dei Fondi di previdenza complementare interessati, acconsentono che il personale tra- sferito che vi risulti iscritto possa mantenere tale iscrizione anche oltre la data del trasferimento.
Per coloro che risultano già iscritti a regimi di previdenza complementare a contribuzione definita presso le cedenti alla data del trasferimento d’azienda, BPER, dalla data di trasferimento e per l’anno 2021, si rende pertanto disponibile a versare la contribuzione complessiva aziendale (in- tesa come percentuale, base di calcolo e dinamiche già previste), sia per gli iscritti ai fondi ai quali risultano già iscritti, sia per coloro che decidessero di aderire alle forme di previdenza previste in BPER.
A far data dal 1° gennaio 2022 la contribuzione aziendale complessiva prevista nelle aziende ce- denti sarà riconosciuta solo a coloro che avranno aderito alle forme di previdenza complemen- tare già definite tra le Parti (ad oggi Arca e Previbank) o da definirsi tra le Parti e nelle modalità che le fonti istitutive definiranno con successivo accordo.
I dipendenti appartenenti al ramo non iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare a contribuzione definita alla data della sottoscrizione del presente accordo, dalla data del trasferi- mento del ramo d’azienda avranno facoltà di iscrizione ai Fondi Pensione previsti in BPER, con riconoscimento della contribuzione a carico azienda prevista tempo per tempo da BPER con de- correnza a far data dal mese successivo alla data stessa di iscrizione.
In presenza di una contribuzione versata dalla lavoratrice/tore, BPER proseguirà nel versamento di quanto previsto a tale titolo, salvo che la/il lavoratrice/tore richieda la variazione al di sotto del minimo previsto dai singoli Fondi o sospensione della contribuzione a proprio carico dopo il trasferimento del ramo d’azienda, secondo le condizioni e le modalità previste dagli accordi isti- tutivi e dai relativi Fondi di previdenza complementare di iscrizione.
In caso di contribuzione aziendale soggetta a variazione nel tempo, per effetto di accordi stipulati in data antecedente a quella del trasferimento del ramo d’azienda nelle aziende di provenienza e vigenti alla data di efficacia giuridica, BPER garantirà l’erogazione ai sensi degli accordi prece- dentemente vigenti nella aziende di provenienza;
2) per il Personale trasferito che risulti iscritto a Fondi Pensione a prestazione definita, l’anzianità contributiva maturata sino al giorno precedente la data di efficacia giuridica dell’operazione di trasferimento a BPER sarà considerata valida ai fini della determinazione della prestazione, in applicazione della normativa del regime di prestazione definita di provenienza. In particolare, per il Personale iscritto al Fondo a prestazione definita del Gruppo ISP, resta applicabile la previ- sione di cui al punto 4 dell’Accordo 5 dicembre 2017;
3) Il personale trasferito con il ramo d’azienda beneficerà dalla data di efficacia giuridica del trasfe- rimento dell’accordo BPER del 25 settembre 2020 in tema di trasferimento del TFR pregresso versato nelle aziende di provenienza fino al 31.12.2006.
h) in materia di Assistenza sanitaria integrativa:
1) per quanto attiene al Personale di provenienza UBI e UBIS continueranno a trovare applicazione forme, modalità e contribuzione previste dalle coperture (assicurative e non) in essere per la Cassa di Assistenza Aziende Italia (polizza di assicurazione Rimborso spese mediche), per il Fondo di Assistenza Gruppo UBI e per l’Assistenza Sanitaria Integrativa Banca delle Marche al momento del trasferimento per l’intero 2021;
RACCOMANDAZIONE XX.XX.: si presterà particolare attenzione al mantenimento dell’equilibrio patrimoniale, finanziario e gestionale del Fondo Assistenza Gruppo UBI e dell’Assistenza Sanitaria Banca delle Marche che non pregiudichi il regolare funzionamento degli stessi, in particolare le XX.XX. raccomandano a BPER di valutare attentamente, al termine del periodo transitorio anno 2021, la situazione che si dovesse verificare nel caso in cui non siano state ancora individuate nuove e specifiche soluzioni per tutte le platee degli attuali associati.
DICHIARAZIONE AZIENDA
Per l’anno 2021, per le quote di propria competenza riferite agli iscritti, BPER conferma il proprio impegno a contribuire ai suddetti fondi secondo le modalità previste.
2) per quanto attiene all’assistenza sanitaria integrativa, ISP e le relative XX.XX, anche nella qualità di Fonti Istitutive del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo ISP, ai sensi del comma 3 dell’art. 7 dello Statuto del medesimo, stabiliscono che il Personale trasferito a BPER per effetto dei trasfe- rimenti dei rami d’azienda, che risulti iscritto al detto Fondo sanitario integrativo del Gruppo ISP, continuerà a essere destinatario fino al 31 dicembre 2021 della complessiva normativa tempo per tempo applicata presso l’azienda di provenienza, sulla base delle regole attuative dell’ac- cordo 2 ottobre 2010 e successive modifiche e integrazioni;
3) Dal 1° gennaio 2022, fermo restando gli impegni previsti dal CCNL e dalle attuali previsioni di BPER di garantire una adeguata copertura sanitaria, sarà confermata nel tempo, la contribuzione aziendale prevista al momento del trasferimento (intendendosi quale contribuzione del 2020). Gli eventuali differenziali positivi rispetto all’importo sostenuto da BPER saranno in ogni caso considerati in capo alle posizioni individuali di welfare (previdenza e/o assistenza) e gli eventuali differenziali negativi saranno considerati nel più ampio accordo di armonizzazione e non sulle singole posizioni individuali.
Nei confronti del personale trasferito (ISP, UBI, UBIS) che abbia una adesione risultata valida ai sensi dell’Accordo 29 settembre 2020 “Protocollo per l’avvio dell’integrazione del Gruppo UBI Banca nel Gruppo Intesa Sanpaolo” e cessi dal servizio con BPER per accedere al Fondo di Solida- rietà o pensionamento, fino al mese precedente a quello in cui l’interessato percepirà il tratta- mento di pensione dall’A.G.O. sarà garantita:
− per il personale già iscritto al Fondo sanitario integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo, l’iscri- zione al Fondo stesso in essere tempo per tempo per il personale in servizio;
− per il personale dell’ex Gruppo UBI la copertura di assistenza sanitaria in essere tempo per tempo per il personale in servizio della medesima Società di appartenenza e/o medesima provenienza alle stesse condizioni di contribuzione (sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico dell’Azienda).
In caso di Personale che risultasse privo di forme di assistenza sanitaria integrativa l’Azienda si impe- gna a concordare con le XX.XX di BPER soluzioni adeguate a far data dal 1° gennaio 2022;
i) nei confronti del Personale trasferito è mantenuta sino al 31 dicembre 2021 l’iscrizione ai rispettivi Circoli Ricreativi di provenienza alle medesime condizioni di contribuzione datoriale ed individuale ove previste per garantirne una adeguata copertura;
j) a tutti i rapporti bancari trasferiti (compresi a titolo esclusivamente esemplificativo: finanziamenti, mutui ipotecari, affidamenti, ecc.) con il ramo d’azienda del Personale trasferito sono conservate le condizioni economiche agevolate, previste presso le Società di provenienza e in godimento, già
deliberati, alla data di efficacia giuridica del trasferimento e salvo non intervengano specifiche rego- lamentazioni normative in materia. Le concessioni creditizie transiteranno in BPER in continuità con quelle in essere. Laddove successivamente nel tempo venisse meno la possibilità di mantenere la concessione creditizia, l’azienda ricercherà una soluzione nell’ambito della gestione del credito ap- plicata in BPER che contempli le esigenze del dipendente coerentemente con la capacità di reddito.
Ai nuovi rapporti attivati successivamente al trasferimento verrà applicato quanto previsto in materia presso BPER; i rapporti bancari riferiti agli attuali pensionati/esodati ex UBI, UBIS, ISP che verranno trasferiti con il ramo d’azienda, migreranno alle condizioni in essere alla data del trasferimento, salvo specifiche condizioni che verranno comunicate nel rispetto della normativa vigente;
k) in attuazione dell’Accordo 29 settembre 2020 “Protocollo per l’avvio dell’integrazione del Gruppo UBI Banca nel Gruppo Intesa Sanpaolo” nei confronti del Personale trasferito la cui adesione sia ri- sultata valida, BPER conferma che darà corso operativamente ai conseguenti necessari adempimenti nel rispetto delle condizioni, regole e modalità definite nel suddetto accordo;
l) rispetto alle uscite previste ai sensi dell’accordo 29.09.2020 del personale ceduto al gruppo BPER sarà garantita una sostituzione con assunzioni a tempo indeterminato per un numero non inferiore al 50% delle suddette uscite. Le assunzioni saranno effettuate tenendo conto direttamente o indiret- tamente dei correlati fabbisogni che si creano nei territori per effetto delle uscite di cui sopra;
m) BPER manterrà, senza soluzione di continuità, l’iscrizione del Personale alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo cui ciascun interessato abbia aderito alla data del trasferimento, fatte salve eventuali successive variazioni;
Sino al 31.12.2021 BPER accorderà le prerogative previste per i Dirigenti RSA e per gli RLS ai dipen- denti che ricoprivano tale incarico alla data del trasferimento presso una delle unità operative og- getto delle cessioni di ramo d’azienda, fermo restando le specifiche previsioni della legge 81/2008;
n) per quanto riguarda la mobilità territoriale al Personale trasferito verranno applicate fino alla sca- denza del presente accordo stabilita all’ultimo punto delle premesse le previsioni attualmente vigenti presso le rispettive aziende cedenti; ai lavoratori di BPER direttamente impattati dalla riorganizza- zione derivante dal trasferimento dei rami d’azienda e soggetti a mobilità territoriale, saranno appli- cati i trattamenti economici previsti dall’accordo 29.10.2019 - Piano Industriale Gruppo BPER.
Tenuto conto che l’operazione societaria determina un rinnovato contesto gestionale e organizza- tivo, BPER si impegna a valutare gestionalmente le richieste di trasferimento già pervenute alle aziende cedenti alla data di sottoscrizione dell’accordo in caso di trasferimenti da disporre successi- vamente all’ingresso in BPER, con attenzione alle richieste di avvicinamento al domicilio/residenza, con particolare riguardo a quelle provenienti dalle categorie più disagiate;
o) BPER e le rispettive XX.XX. attiveranno, a richiesta di una delle Parti, momenti di verifica relativi ai contenuti e all’applicazione del presente accordo anche con riferimento ad eventuali problematiche tecnico/amministrative che dovessero emergere, nell’ambito dei quali BPER coinvolgerà le rispettive XX.XX. in merito alla riconfigurazione organizzativa comunicata e finalizzata a gestire il funziona- mento post acquisizione del ramo d’azienda.
DICHIARAZIONE DI ISP
ISP, come già rappresentato nel corso della trattativa, conferma che porrà particolare attenzione gestionale nella definizione delle assegnazioni del personale assente per maternità o di lungo periodo che non fa parte del Ramo per effetto dell’assegnazione amministrativa esistente presso UBI.
*** *** ***
Le Parti, dopo un approfondito esame delle tematiche inerenti a tutte le operazioni societarie oggetto del presente Verbale di Accordo si danno atto di aver così definito e concluso le relative procedure di Xxxxx e di contratto.
INTESA SANPAOLO S.P.A. (anche n.q. di Capogruppo) | BPER Banca anche n.q. di Capogruppo) |
FABI | FIRST/CISL | FISAC/CGIL |
UILCA | UNISIN |
Modena 30 dicembre 2020
Spettabili Delegazioni Sindacali di Gruppo
BPER Banca Intesa Sanpaolo
FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL
UILCA UNISIN
(Xxxx Xxxx)
Organismi Sindacali Aziendali
FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL
UILCA UNISIN
BPER Banca S.p.A. UBI Banca S.p.A.
UBI Sistemi e Servizi S.c.p.A. Intesa Sanpaolo S.p.A.
(Xxxx Xxxx)
Xxxxx.xx XX.XX.,
dando seguito alla Vs. richiesta, con la presente siamo a comunicare quale trattamento di miglior favore, che ai dipendenti UBI/UBIS/ISP trasferiti con i rami d’azienda, si applicherà la normativa prevista nel documento di Raccolta Condizioni BPER del novembre 2019 pagina 2 ultimo comma “società Bancarie incorporate dalla capo- gruppo” che prevede …“previa richiesta scritta i dipendenti possono usufruire delle condizioni della Capogruppo su finanziamenti stipulati in precedenza all’incorporazione in luogo di quelle in essere presso la banca incorporata, nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento BPER”.
Cordiali Saluti
BPER Banca S.p.A.
(anche in qualità di Capogruppo in nome e per conto delle società interessate)
Modena 30 dicembre 2020
Spettabili
Delegazioni Sindacali di Gruppo
BPER Banca Intesa Sanpaolo
FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL
UILCA UNISIN
(Xxxx Xxxx)
Organismi Sindacali Aziendali
FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL
UILCA UNISIN
BPER Banca S.p.A. UBI Banca S.p.A.
UBI Sistemi e Servizi S.c.p.A. Intesa Sanpaolo S.p.A.
(Xxxx Xxxx)
Gruppo BPER Banca S.p.A
Oggetto: Trasferimento di rami di aziende. Cessione a BPER Banca S.p.A. dei rami aziendali riferiti a UBI Banca S.p.A., UBI Sistemi e Servizi S.c.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A., lettere a latere.
Con riferimento alle seguenti lettere a latere rilasciate da UBI Banca S.p.A. e da Intesa Sanpaolo S.p.A., i cui conte- xxxx si riportano di seguito, con la presente BPER Banca conferma per l’anno 2021 le previsioni ivi contenute laddove spettanti e non già erogate dalle cedenti prima del trasferimento a beneficio dei lavoratori destinatari della norma- tiva in oggetto confluiti in BPER Banca a seguito della cessione di ramo d’azienda in oggetto, nelle modalità di se- guito precisate.
Lettera a latere UBI Banca dell’11 dicembre 2016
Contributo economico per figli, coniuge e genitori disabili
“Siamo lieti di comunicare che la Banca ha deciso di erogare un contributo annuo di € 5.000 riservato ai figli e familiari dei Dipendenti ovvero di ex dipendenti che beneficiano delle prestazioni straordinarie del “Fondo di solida- rietà del settore credito”, per il periodo di permanenza nel Fondo medesimo, al ricorrere dei seguenti presupposti:
− Figli affetti da patologie che determinano permanente rilevante riduzione o perdita dell’autonomia personale
ovvero patologie non temporanee che richiedono assistenza continuativa, se conviventi o ricoverati presso
strutture sanitarie e che determinano una invalidità certificata superiore al 70%, con reddito inferiore 6.700 netti (nel reddito non vengono calcolate le pensioni di invalidità e le indennità di accompagnamento).
− Coniugi e Genitori affetti da patologie che determinano permanente rilevante riduzione o perdita dell’autono- mia personale ovvero patologie non temporanee che richiedono assistenza continuativa, se conviventi o ricove- rati presso strutture sanitarie e che determinano una invalidità certificata superiore al 75%, con reddito com- plessivo inferiore € 12.500 e comunque inferiore a € 20.000 cumulandolo con quello del coniuge; nel calcolo del reddito vengono considerate anche le pensioni di invalidità e le indennità di accompagnamento. In caso di en- trambi i genitori con invalidità certificata pari al 100%, ove fossero superati i limiti di reddito di cui sopra, il contributo economico sarà riconosciuto solo a quello dei due genitori il cui reddito non superi € 25.000 e comun- que con il limite in cumulo di € 60.000.
L’erogazione del contributo avverrà nel mese di maggio, sulla base della documentazione comprovante le condizioni
richieste.”
Lettera a latere UBI Banca del 6 febbraio 2017 (con riferimento alla lettera UBI del 11 dicembre 2016)
Precisazioni contributo economico per figli, coniuge e genitori disabili
“Con riferimento alla lettera in oggetto, consegnata alle Organizzazioni Sindacali in data 11.12.2016, siamo a pre- cisare che:
− ai fini del percepimento del contributo da parte del coniuge del dipendente, destinatario della previsione in og- getto, non sono previsti limiti di reddito in capo allo stesso; pertanto gli importi indicati nella lettera menzionata si riferiscono unicamente ai genitori;
− con riferimento ai figli minori, qualora non sia possibile certificarne l’invalidità superiore al 70%, il percepimento del contributo è ammesso anche in presenza di una certificazione di invalidità pari almeno ai due terzi, oltre naturalmente al verificarsi delle condizioni ivi regolate;
− la disciplina contenuta nella lettera in oggetto è da ritenersi di carattere novativo, con superamento delle pre- visioni previste, anche contrattualmente, dalle singole Banche Rete incorporate o incorporande”
Lettera a latere UBI Banca del 11 dicembre 2016
Risarcimento dei danni ai dipendenti che utilizzano il mezzo privato per motivi di servizio
“In caso di incidente subito dal mezzo privato del dipendente nel corso di spostamenti regolarmente autorizzati per
servizio, l’azienda si impegna a sostenere le spese rimaste effettivamente a carico del dipendente medesimo per:
• danni al mezzo privato che non trovino risarcimento del terzo e/o assicurativo;
• danni dovuti ad atti vandalici (purché denunciati) o causati da agenti atmosferici.
Per i casi di responsabilità del dipendente anche conseguente a violazione del codice della strada o di concorso di colpa, il risarcimento e la relativa entità sono subordinati alla valutazione delle modalità dell’incidente e a condi- zione che la responsabilità non sia grave.
L’entità dei danni dovrà in ogni caso essere preventivamente rappresentata all’azienda mediante idonea documen-
tazione (preventivi riparazione ecc.).”
Lettera a latere UBI Banca 1° febbraio 2018
Contributo economico per figli, coniuge e genitori disabili di cui alle lettere del 11.12.2016 e del 6.02.2017
“Siamo lieti di comunicare che il contributo annuo in oggetto sarà riconosciuto a favore del Personale di cui all’Ac- cordo sottoscritto in data odierna nella misura, per l’anno 2019, di € 1.500 per il personale di provenienza Banca Teatina, € 2.500 per il personale di ex Banca Adriatica ed ex Carilo, € 3.500 per il personale di ex Banca Tirrenica, ex Banca Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx ed Etruria Informatica. A decorrere dall’anno 2020 l’importo sarà riconosciuto in misura paritetica a quella tempo per tempo in vigore presso la società del Gruppo di relativa appartenenza”.
Lettera a latere UBI Banca 6 settembre 2018
Contributo economico per figli, coniuge e genitori disabili
Con riferimento alle lettere del 11.01.2018 e 01.02.2018 in materia di contributo economico per figli, coniuge e genitori disabili, si precisa che, fermi restando i limiti e criteri ivi indicati, tale disciplina trova applicazione anche nei confronti degli ex dipendenti che beneficiano delle prestazioni straordinarie del “Fondo di solidarietà del settore del credito” per il periodo di permanenza nel Fondo medesimo
Lettera a latere ISP del 29 settembre 2020
“l’erogazione della provvidenza annua per i familiari portatori di handicap è prevista, con le medesime regole tempo per tempo vigenti per il personale in servizio, anche per il Personale inserito nel Fondo di Solidarietà”.
Cordiali Saluti
BPER Banca S.p.A.
(anche in qualità di Capogruppo in nome e per conto delle società interessate)
Spettabili Delegazioni Sindacali di Gruppo
BPER Banca Intesa Sanpaolo
FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL
UILCA UNISIN
(Xxxx Xxxx)
Organismi Sindacali Aziendali
FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL
UILCA UNISIN
BPER Banca S.p.A. UBI Banca S.p.A.
UBI Sistemi e Servizi S.c.p.A. Intesa Sanpaolo S.p.A.
(Xxxx Xxxx)
Modena, 30 dicembre 2020
Gruppo BPER Banca S.p.A
Oggetto: Trasferimento di rami di aziende. Cessione a BPER Banca S.p.A. dei rami aziendali riferiti a UBI Banca S.p.A., UBI Sistemi e Servizi S.c.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A., lettere a latere.
Con la presente BPER conferma che a favore delle risorse oggetto di trasferimento dei rami d’azienda e provenienti dalle c.d. ex Bridge Banks, già coinvolte alla data del trasferimento dei rami di aziende in azioni legali, che hanno collocato azioni/obbligazioni subordinate ante risoluzione della propria Banca, proseguiranno le coperture, di cui ai lavori della Commissione Tecnica “Prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento dei strumenti finanziari subordinati ricadute/tutele sui dipendenti delle Nuove Banche” 20 giugno
- 19 luglio 2016 - delle relative spese legali anche ai sensi delle previsioni del CCNL vigente e di norma si conferma che non si avrà motivo, ragione o causa per agire disciplinarmente ovvero in via risarcitoria nei confronti di tali dipendenti salvo i casi di dolo o colpa grave.
Cordiali Saluti
BPER Banca S.p.A.
(anche in qualità di Capogruppo in nome e per conto delle società interessate)