CITTÀ DI GHEDI
CITTÀ DI GHEDI
Provincia di Brescia
BANDO INTEGRATO DI GARA DEL COMUNE DI GHEDI (BS) MEDIANTE PROCEDURA APERTA GESTITA CON SISTEMI INTERAMENTE TELEMATICI CON PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER TRE ANNI PER L'IMPORTO LORDO AVENTE BASE D'ASTA 423.000,00 COSI SUDDIVISO: LOTTO 1: RCT/O CIG 62141384E6; LOTTO 2: ALL RISKS CIG 6214149DF7; LOTTO 3: R.C.PATRIMONIALE CIG
6214150ECA; LOTTO 4: TUTELA LEGALE CIG 6214152075.
PREMESSA
Il presente bando integrato con disciplinare di gara, allegato alla determinazione a contrattare per la gara indicata in oggetto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, fornisce ulteriori indicazioni al concorrente in merito alla modalità e forme necessarie per la presentazione dell’offerta e lo svolgimento della gara.
La principale disciplina normativa di riferimento per il presente appalto è di seguito:
• D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, anche denominato nel presente disciplinare “Codice”
• D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni, anche denominato nel presente disciplinare “Regolamento”
• D. Lgs. 81/2008
• D.P.R. 445/2000
• X.X. 000/0000
• L. 82 DEL 25/01/1994, D.M. 7/7/1997 N. 274
PROCEDURA APERTA ai sensi del D.Lgs. 163/2006
SEZIONE PRIMA - BANDO DI GARA INTEGRATO CON DISCIPLINARE
LOTTO | DESCRIZIONE LOTTO | IMPORTO LORDO A BASE D’ASTA per intero periodo | IMPORTO LORDO annuo a BASE D’ASTA | C.I.G. |
Lotto 1 | RCT/O | € 258.000,00 | € 86.000,00 | 62141384E6 |
Lotto 2 | ALL RISKS | € 81.000,00 | € 27.000,00 | 6214149DF7 |
Lotto 3 | R.C.PATRIMONIALE | € 54.000,00 | € 18.000,00 | 6214150ECA |
Lotto 4 | TUTELA LEGALE | € 30.000,00 | € 10.000,00 | 6214152075 |
TOTALE | € 423.000,00 | € 141.000,00 |
INDICE
SEZIONE PRIMA - BANDO DI GARA INTEGRATO CON DISCIPLINARE 1
DISCIPLINARE DI GARA SERVIZI ASSICURATIVI 5
ARTICOLO 1 – STAZIONE APPALTANTE 5
ARTICOLO 2 – CARATTERISTICHE, FINALITÀ ED ENTITÀ DELL’APPALTO 5
2.1 – OGGETTO DELL’APPALTO 5
2.2 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 5
2.3 – DURATA 5
2.4 – VALORE DELL’APPALTO 6
ART. 3 – DOCUMENTAZIONE DI GARA 6
ART. 4 – PRECISAZIONI SULLE OFFERTE 6
4.1 – PRESENTAZIONE 6
4.2 – VARIANTI 6
4.3 – OFFERTE IN AUMENTO 7
4.4 – VALIDITÀ 7
4.5 – AGGIUDICAZIONE 7
4. 6 – XXXXXX XX XXXXXXXXXXXX 0
ART. 5 - REQUISITI E DIVIETI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 7
5.1 - RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE OFFERENTI E COASSICURAZIONE 9
5.2 - LA PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA “SINTEL” 9
1) Dotazione informatica necessaria per partecipare alla procedura 10
2) La registrazione a Sintel 11
3) Le comunicazioni della procedura 11
numero verde 800.116.738 11
4) Richiesta di informazioni e chiarimenti 12
ART. 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SINTEL 12
6.1 - TERMINE PER L’INVIO DELL’OFFERTA 13
ART. 7 – CONTENUTO BUSTA TELEMATICA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 13
7.1 – Nel campo “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE” 16
7.2 – Nel campo “DICHIARAZIONE AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERE DI 16
RAPPRESENTANZA, SOCI, DIRETTORI TECNICI” 16
7.3 – Nel campo “CAUZIONE PROVVISORIA” 16
7.4 – Nel campo “IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE AL RILASCIO DELLA DEFINITIVA” 17
7.5 – Nel campo “DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN RTI / COASSICURAZIONE / CONSORZIO ORDINARIO / GEIE SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESA” 17
7.7 – Nel campo “PROCURA SOTTOSCRITTORE” 19
7.13 - Nel campo “VERSAMENTO CONTRIBUTO A.N.A.C.” 19
7.14 - Nel campo “Modello 2 – comunicazione antimafia – Autocertificazione nei casi di cui all’art. 89 del D. Lgs 159/2011” 20
7.15 - Dichiarazione resa a video su Sintel di integrale accettazione del Bando e del Disciplinare e dei relativi allegati 20
ART. 8 – CONTENUTO BUSTA TELEMATICA “B “ – OFFERTA TECNICA 20
ART. 9 – CONTENUTO BUSTA TELEMATICA “C” – OFFERTA ECONOMICA 21
ART. 10 – MODALITÀ DI INVIO DELL’OFFERTA 21
ART. 11 – DATA E LUOGO DI APERTURA DELLE BUSTE E SOGGETTI AMMESSI 21
ART. 12 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E 22
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 22
12.1 – SUDDIVISIONE DEL CRITERIO A – ELEMENTO TECNICO IN SUB CRITERI 22
Descrizione Punteggio attribuito a ciascun sub criterio 22
12.2 - ATTRIBUZIONI DEL PUNTEGGIO PER IL PARAMETRO A – ELEMENTO TECNICO Varianti peggiorative 23
12.3 – PARAMETRO B – ELEMENTO ECONOMICO: fino a 40 punti 25
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 25
ART. 13 – ULTERIORI PRECISAZIONI 25
ARTICOLO 14 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 26
14.1 – AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 27
1. L’aggiudicazione provvisoria 27
2. L’aggiudicazione definitiva 27
3. Report di gara 27
ART. 15 – CAUSE DI ESCLUSIONE E FACOLTÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE 27
ART. 16 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE 28
16.1 – GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE (ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006) 28
ART. 17 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI 29
ART. 18 – CONTROVERSIE 29
ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 29
ART. 20 – SANZIONI PER MANCANZE, INCOMPLETEZZE ED IRREGOLARITÀ 29
20.1 INFORMAZIONI GENERALI 29
20.2 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 30
20.3 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 30
20.4 CONVENZIONI CONSIP 30
20.5 SERVIZIO PRESSO IL QUALE SI POSSONO RICHIEDERE IL 30
CAPITOLATO D’ONERI E I DOCUMENTI COMPLEMENTARI 30
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA 32
(Allegato 2) 32
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE PREVISTE DAL COMMA 1 LETTERE B) E C) E M-TER) DELL’ART. 38 D.Lgs. 163/2006 xx.xx. Allegato 2.1 40
DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445, CIRCA L’ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE PREVISTE DAL COMMA 1 LETTERA C) DELL’ART. 38 D.Lgs. 163/2006 xx.xx. Allegato 2.2 42
Modello Coassicurazione 43
Allegato 2.3 43
ALLEGATO M) 45
Allegato N) MODULO COMUNICAZIONE DATI NECESSARI PER LA RICHIESTA DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (DURC/FORNITURE E SERVIZI) 47
ALLEGATO O) 49
Procedura aperta per l’affidamento in appalto dei servizi assicurativi per il 49
Comune di Ghedi per un triennio 49
Allegato P) 50
PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 50
Modello 2 – comunicazione antimafia 51
Autocertificazione nei casi di cui all’art. 89 del D.Lgs 159/2011 51
DISCIPLINARE DI GARA SERVIZI ASSICURATIVI
Il Comune di Ghedi indice una procedura aperta, condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici ed utilizzazione di modalità di comunicazione elettronica, ai sensi dell’art. 55 e dell’art. 77 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) per l’affidamento delle coperture assicurative di seguito specificate.
Il presente disciplinare di gara, che costituisce parte integrante del bando di procedura aperta per il servizio di cui sopra, ha carattere complementare fornendo ulteriori indicazioni al
concorrente in merito alle modalità e forme necessarie per la presentazione dell’istanza di ammissione alla gara e della relativa offerta e per lo svolgimento delle procedure di gara.
ARTICOLO 1 – STAZIONE APPALTANTE
Denominazione: COMUNE DI GHEDI
Punti di contatto: Uff. Segreteria 0309058205
Posta elettronica: xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xxxxxxx.xx Fax: 0000000000
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxx.xxxxxxx.xx
- profilo di committente
La Stazione Appaltante Comune di Ghedi utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx .
La presente procedura, per quanto non espressamente disposto dalle presenti norme, è disciplinata dal D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e DPR 207/2010.
Gli Allegati sono disponibili sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx , nonché sul profilo della stazione appaltante: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxx.xxxxxxx.xx
ARTICOLO 2 – CARATTERISTICHE, FINALITÀ ED ENTITÀ DELL’APPALTO
2.1 – OGGETTO DELL’APPALTO
“Servizi assicurativi” – Cat. 6 a) dell’allegato IIA del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Oggetto dell’appalto è l’affidamento dei servizi assicurativi, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del X.xx 163/2006 e smi e secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nel bando, nel disciplinare, nei capitolati di polizza e nella documentazione di gara in genere.
Determinazione a contrattare del Segretario generale Xxxxx Xxxxxxxxxx assunte le funzioni dirigenziali nonché in qualità di responsabile del Servizio.
2.2 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione del servizio avverrà in base al criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 83 – del D.Lgs. n. 163/2006.
2.3 – DURATA
I contratti avranno durata di tre (3) anni, a decorrere dalle ore 00.00 del 01/07/2015 e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2018 e saranno rescindibili a termini dei corrispondenti articoli dei rispettivi capitolati di polizza.
Qualora, per qualsiasi motivazione, non fosse possibile formalizzare l’assegnazione definitiva entro il 01/07/2015 ore 00:00 o comunque procedere alla stipula delle polizze, la decorrenza verrà stabilita ad una data successiva, compatibile con l’affidamento, fermo restando la durata del contratto di anni tre (3).
2.4 – VALORE DELL’APPALTO
l’Importo lordo complessivo a base d’asta, rapportato alla durata contrattuale triennale risulta pari ad € 423.000,00 (QUATTROCENTOVENTITREMILA ZERO CENT).
L’appalto è diviso nei seguenti lotti:
LOTTO | DESCRIZIONE LOTTO | IMPORTO LORDO A BASE D’ASTA per intero periodo | IMPORTO LORDO annuo a BASE D’ASTA | C.I.G. |
Lotto 1 | RCT/O | € 258.000,00 | € 86.000,00 | 62141384E6 |
Lotto 2 | ALL RISKS | € 81.000,00 | € 27.000,00 | 6214149DF7 |
Lotto 3 | R.C.PATRIMONIALE | € 54.000,00 | € 18.000,00 | 6214150ECA |
Lotto 4 | TUTELA LEGALE | € 30.000,00 | € 10.000,00 | 6214152075 |
TOTALE | € 423.000,00 | € 141.000,00 |
Per il dettaglio delle garanzie e delle ulteriori condizioni contrattuali si rinvia ai singoli Capitolati di polizza.
ART. 3 – DOCUMENTAZIONE DI GARA
Si precisa che i seguenti allegati sono parte integrante del presente disciplinare:
1) Allegato 1 - Bando di gara
2) Allegato 2 – Istanza di partecipazione
3) Allegato 2.1 - Allegato 2.2 dichiarazioni - Allegato 2.3 Coassicurazione
4) Allegato A – Capitolato speciale di polizza – Lotto 1 – RCT/O
5) Allegato B – Capitolato speciale di polizza – Lotto 2 – ALL RISKS
6) Allegato C – Capitolato speciale di polizza – Lotto 3 – R.C.PATRIMONIALE
7) Allegato D – Capitolato speciale di polizza – Lotto 4 – TUTELA LEGALE
8) Allegati E – F - G – H e Modello 2 Autocertificazione art. 89 D. Lgs. 159/2011
9) Allegato I – Elenco immobili e contenuto con valore a nuovo
10) Allegato L – Elenco sinistri pregressi ultimo quinquennio
11) Allegati A.1 – B.1 – C.1 – D.1 – Moduli per offerta economica per i lotti oggetto della gara
12) Allegati A.2 – B.2 – C.2 – D.2 – Moduli per offerta tecnica per i lotti oggetto della gara
ART. 4 – PRECISAZIONI SULLE OFFERTE
4.1 – PRESENTAZIONE
Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti.
4.2 – VARIANTI
Sono ammesse offerte con varianti ai capitolati. La stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non assegnare uno o più lotti in caso di varianti non accoglibili, anche in presenza di più offerte.
4.3 – OFFERTE IN AUMENTO
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo lordo a base d’appalto.
4.4 – VALIDITÀ
L’offerente è vincolato a mantenere valida la propria offerta per centottanta (180) giorni consecutivi a decorrere dalla data di presentazione.
4.5 – AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto, le offerte pertanto dovranno essere formulate separatamente per ciascun lotto. Nel caso di offerte con identico punteggio, l’offerta verrà aggiudicata all’impresa che avrà conseguito il punteggio tecnico più elevato per il lotto in esame; nel caso di ulteriore parità per l’individuazione dell’aggiudicatario si procederà al sorteggio.
4. 6 – RISCHI DI INTERFERENZA
Ai sensi dell’art. 86, comma 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 163/2006 e della Determinazione n° 3/2008 del 05/03/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, i costi relativi alla sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze non soggetti a ribasso sono valutati e quantificati in € 0,00 (zero).
Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 comma 3bis del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza.
ART. 5 - REQUISITI E DIVIETI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La partecipazione alla gara è riservata agli istituti di Assicurazione o imprese in possesso dell’autorizzazione prevista a termini di legge per l’esercizio dell’attività assicurativa nei rami (lotti) cui si riferisce la partecipazione.
Sono pertanto esclusi dalla partecipazione alla procedura di gara tutti gli intermediari o broker.
Sono altresì esclusi tutti i soggetti che ricadono in una delle situazioni elencate all’articolo 38 - comma 1 del X.X.xx n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e le imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 38 comma 1 – lett. m-Quater del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.).
A tal fine, ai sensi dell’art. 38 – comma 2 D.Lgs 163/2006 e s.m.i., i concorrenti allegano, alternativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
Le imprese che partecipano alla procedura di gara devono:
Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
1) essere iscritte nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio; oppure, in caso di Impresa avente sede all’estero, possedere l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, per l’esercizio delle assicurazioni nel ramo oggetto di partecipazione, ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
(xxxx://xxx.xxxxx.xx Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore. Istituito con la legge 135/2012 (di conversione, con modifiche, del DL 95/12), l'IVASS è subentrato in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP) all’esercizio delle attività assicurative nei rami oggetto di partecipazione.
Le imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’UE possono partecipare in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n° 209 del 07.09.2005, nel rispetto del comma 4 dello stesso articolo. La partecipazione è ammessa esclusivamente per il tramite della propria Rappresentanza Generale della sede secondaria operante in Italia.
Le compagnie aventi sede legale in un altro stato membro dell’UE possono altresì partecipare in regime di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 209 del 07.09.2005 e debbono possedere l’attestazione dell’IVASS inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi per i quali viene presentata offerta), nonché aver comunicato all’ufficio del Registro di Roma ed all’IVASS la nomina del proprio rappresentante legale.
3) essere presenti con propri Ispettorati Sinistri sul territorio di Brescia e provincia o di Milano, con esclusione della Tutela Legale – Lotto 6), per la quale, stante la particolarità del ramo, è possibile anche non ottemperare a quanto sopra.
Capacità economica e finanziaria
4) nel triennio interamente trascorso 2012-2013-2014 avere effettuato una raccolta premi annuale lorda non inferiore ai 50.000.000,00 di euro, per l’insieme dei rami oggetto del presente appalto, ad esclusione della Tutela legale, dove la raccolta premi lorda annuale non può comunque essere inferiore a 1.000.000,00 di euro.
In ragione di quanto previsto all’art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dall’art. 1, comma 2-bis, lettera b), del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, si precisa che la scelta di inserire dei requisiti di capacità economico e finanziaria risiede nella natura finanziaria del servizio oggetto di gara. Infatti, essendo la procedura mirata all’affidamento del servizio di copertura assicurativa di rischi economicamente rilevanti, è indispensabile che i Concorrenti soddisfino dei requisiti minimi di partecipazione legati ad aspetti economico-finanziari per garantire adeguatamente la prestazione.
Per tali ragioni, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di capacità economica idonea a garantire un adeguato ed elevato livello di servizio, in considerazione della rilevanza, anche economica, dell’approvvigionamento.
Si segnala, inoltre, che l’entità di tali requisiti, riportata sopra, è stata determinata in modo da garantire la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel mercato di riferimento, non pregiudicando in alcun modo la concorrenza.
Si precisa che in caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T. o coassicurazione), sarà sufficiente che ciascuna impresa costituente il raggruppamento possegga i requisiti di cui sopra in misura proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione al rischio nella coassicurazione o nel R.T.; il R.T. o la coassicurazione deve comunque nel suo insieme soddisfare integralmente il requisito in parola. Non saranno ammesse offerte che non raggiungano il 100% della copertura dei rischi.
La compagnia delegataria/mandataria dovrà ritenere una quota maggiore o uguale rispetto alle altre mandanti-coassicuratrici con il minimo del 60%.
5.1 - RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE OFFERENTI E COASSICURAZIONE
Sono permessi la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 Codice Civile ed i Raggruppamenti Temporanei di concorrenti ai sensi degli artt. 34 e 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. con
copertura del 100% del rischio. La Compagnia mandataria – delegataria, dovrà ritenere una quota maggiore o uguale rispetto alle altre mandanti – coassicuratrici con il minimo del 60%.
In relazione ad ogni singolo lotto, la partecipazione alla gara in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria o di mandante/mandataria preclude la partecipazione, in altra forma o qualità, della medesima impresa alla gara. La presentazione, da parte della medesima compagnia, di più offerte per lo stesso lotto comporta, pertanto, l’esclusione di tutte tali offerte; l’esclusione opera anche nei confronti delle altre coassicuratrici deleganti/delegatarie e delle mandanti/mandatarie.
Non è ammessa la partecipazione separata alla gara, per lo stesso lotto, di Imprese in cui coincidano, totalmente o parzialmente le persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza; in tale evenienza si procederà all’esclusione di tutte le Imprese che si trovino in dette condizioni; non è altresì ammessa la partecipazione separata, per lo stesso lotto, di R.T. ed Imprese ad esse aderenti; in tale evenienza si procederà all’esclusione sia del R.T. che delle singole Imprese.
Per le compagnie raggruppate in coassicurazione valgono, in quanto compatibili, tutti i disposti previsti dal presente disciplinare e dal bando con riferimento ai raggruppamenti temporanei; non è consentito apportare variazioni nell’individuazione dell’impresa delegataria e delle imprese coassicuratrici rispetto a quella effettuata in occasione della gara.
Ai raggruppamenti temporanei si applica in particolare quanto previsto dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
5.2 - LA PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA “SINTEL”
La piattaforma telematica utilizzata nella presente procedura e denominata “SinTel” (anche “il Sistema” o “la piattaforma”) è stata realizzata da A.R.C.A. sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), dal relativo Allegato XII, dal D.p.r. 4 aprile 2002
n. 101 e dalla direttiva 2004/18 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, nonché in conformità al D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento di SinTel assicurano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché le disposizioni relative alla disciplina comunitaria sulle firme elettroniche (direttiva 1999/93 relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche), così come recepite dalla legislazione nazionale e dai relativi regolamenti applicativi.
SinTel assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni sui documenti inviati, garantisce l’attestazione e il tracciamento di ogni operazione compiuta sulla piattaforma e l’inalterabilità delle registrazioni di sistema (log), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute valide e rilevanti ai sensi di legge. Le registrazioni di SinTel sono effettuate e archiviate, anche digitalmente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed archiviazione dei documenti informatici.
Le operazioni effettuate su SinTel sono riferite ai Concorrenti sulla base delle Chiavi di accesso rilasciate ai Concorrenti in forza dell’art. 8 ed ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Il tempo di XxxXxx è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, ai sensi di quanto previsto dal D.p.r. 4 aprile 2002 n. 101. Il tempo di SinTel è indicato in ciascuna pagina telematica visualizzata dai fornitori. Ogni operazione effettuata su SinTel si intende compiuta nell’ora, minuto, secondo del giorno risultante dalle registrazioni di SinTel. I fornitori accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate su Sintel.
Ai sensi del D.Lgs. n. 101/2002, Fastweb S.p.A. è stato nominato da A.R.C.A. Quale “Gestore del Sistema”, è incaricato dei servizi di conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche
necessarie al funzionamento di SinTel e cura, tra l’altro, tutti gli adempimenti inerenti le procedure di Registrazione e l’utilizzo di SinTel. Il Gestore del Sistema controlla i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.
Quale responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 del d.Lgs. n. 196/2003, nonché del D.p.r. n. 101/2002, il Gestore del Sistema cura l’adozione di tutte le misure previste dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) ed è altresì incaricato della conservazione delle registrazioni del sistema e della documentazione di gara, in conformità alla normativa vigente. Il Gestore del Sistema è inoltre responsabile della sicurezza informativa, logica e fisica del Sistema.
Il Sistema è costituito da complesse infrastrutture tecnologiche, quali programmi per elaboratore e sistemi di trasmissione ed elaborazione dati, ed è stato realizzato sulla base dei migliori standard tecnologici e procedurali ad oggi presenti nello stato della tecnica.
Ciononostante, non si possono escludere anomalie o malfunzionamenti del Sistema: in tale caso, la stazione appaltante si riserva di adottare tutte le misure necessarie per garantire la regolarità della procedura, ivi compresa la sospensione o la non aggiudicazione della stessa.
In ogni caso, i Concorrenti esonerano il Comune di Ghedi, A.R.C.A. ed il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità relativa a malfunzionamenti, difetti o vizi del Sistema, fatti salvi i limiti inderogabili previsti dalla legge.
I Concorrenti sono consapevoli del fatto che qualsivoglia intervento avente come fine e/o effetto quello di turbare, alterare, sospendere o impedire indebitamente il normale funzionamento del Sistema, oltre a comportare le eventuali responsabilità previste dalla legge, può determinare la revoca della Registrazione al Sistema e l’impossibilità di partecipare alla procedura di gara. La stazione appaltante si riserva di segnalare qualsiasi fatto rilevante all’Autorità Giudiziaria e/o all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per gli opportuni provvedimenti di competenza. I fornitori si impegnano a manlevare e tenere indenni Comune di Ghedi, A.R.C.A. e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque costo, danno, pregiudizio ed onere (ivi comprese le spese legali) che dovessero essere sofferti da questi ultimi a causa di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema e comunque a causa di qualsiasi violazione della normativa vigente e della disciplina della presente procedura.
L’uso della piattaforma SINTEL è disciplinato dal documento “Modalità per l’utilizzo della piattaforma SINTEL – Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia”. Nel caso di contrasto o incompatibilità tra le disposizioni di cui alle suddette “Modalità di utilizzo della piattaforma SINTEL” e la documentazione che disciplina la presente procedura, prevale quest’ultima.
1) Dotazione informatica necessaria per partecipare alla procedura
Al fine di poter partecipare alla procedura il Concorrente deve essere dotato della necessaria strumentazione tecnica ed informatica, software ed hardware, dei collegamenti alle linee di telecomunicazione necessari per il collegamento alla rete Internet, nonché di una firma digitale in corso di validità ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005, rilasciata da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005, tenuto dal CNIPA. È possibile accedere e utilizzare SinTel attraverso un qualsiasi collegamento internet con una velocità minima di 56 Kb/sec e l’utilizzo dei seguenti apparati e tecnologie che presentino i seguenti requisiti minimi.
Personal Computer con le seguenti caratteristiche:
- Processore Intel Pentium II o equivalente Microsoft Windows 2000 oppure Microsoft Windows 95/98 ; - Memoria RAM 128 MB ;- Dimensioni dello schermo 15 pollici ;
- Abilitazione del browser alla navigazione in SSL a 128 bit;- Risoluzione dello schermo 800 x 600 e numero colori 256; Software Acrobat Reader, disponibile gratuitamente presso il seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx/xxxxxx/; Programma per la navigazione su Internet (“browser”) quale ad esempio Microsoft Internet Explorer 5.5 oppure Netscape Navigator 4.7, Firefox Mozilla versione 3. Scanner; Lettore di smart-card per l’uso della firma digitale (ove i certificati di firma digitale non siano caricati su token USB).
2) La registrazione a Sintel
Per poter presentare la propria offerta e prendere parte alla procedura, i concorrenti sono tenuti a conseguire preventivamente la Registrazione a SinTel ai sensi dell’art. 4 e dell’art. 6 del documento “Modalità d’uso”, accedendo al portale della Centrale Acquisti xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione “Registrazione” ed in seguito a qualificarsi per la corrispondente categoria merceologica (6.1). La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al fornitore che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta né alcun altro onere o impegno.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzio costituendo è sufficiente la Registrazione a SinTel della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte dell’RTI o del consorzio.
Salvo malfunzionamenti delle reti di comunicazione o di SinTel, la procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio delle offerte, e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell’offerta.
3) Le comunicazioni della procedura
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura fino all’aggiudicazione provvisoria avverranno di regola per via telematica, attraverso l’apposito spazio all’interno di Sintel denominato “comunicazioni della procedura” assegnato al Concorrente al momento della registrazione al Sistema ed accessibile mediante le Chiavi di accesso riservate del Concorrente. Il Concorrente si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata all’interno di SinTel. Le medesime comunicazioni possono anche essere inviate per posta elettronica, all’indirizzo dichiarato dal Concorrente al momento della registrazione: Xxxxxx utilizza per le comunicazioni una casella di posta certificata, ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, del D.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68 e del d.p.r. 28 dicembre 2000 n.
445. Nel caso in cui l’indirizzo di posta elettronica indicato dal Concorrente quale proprio recapito telematico non sia una casella di Posta Elettronica Certificata, il Concorrente è tenuto ad accertarsi che le misure di sicurezza adottate dal proprio fornitore di servizi di posta elettronica non impediscano la ricezione di messaggi di Posta Elettronica Certificata. In caso di dubbi o richieste di informazioni, i Concorrenti potranno contattare l’Help Desk raggiungibile al
numero verde 800.116.738.
(dall'estero x00 00 00 000 000 - assistenza in lingua italiana) fax: x00 00 000 000 00
Caselle di posta elettronica ordinaria: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx per richieste di supporto tecnico e/o informativo sui servizi ARCA: piattaforma Sintel e Negozio Elettronico, altri strumenti di e-procurement, iniziative di gara in corso e convenzioni attive; xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx per tutte le richieste di informazioni generali e sul funzionamento complessivo di ARCA. Gli operatori di SINTEL sono a disposizione tutti i giorni dalle 8.30 alle
18.30 esclusi sabato, domenica e festivi.
In ogni caso, il Concorrente elegge quale domicili alternativi per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura, oltre l’apposita area “comunicazioni della procedura”, i seguenti recapiti: - la casella di posta elettronica dichiarata nell’offerta; la PEC.
Le comunicazioni inerenti la procedura potranno, pertanto, essere inviate ad uno soltanto o più dei suddetti recapiti del fornitore, a scelta e discrezione della Stazione Appaltante.
Il Concorrente dichiara di avere costantemente sotto controllo ciascuno dei suddetti recapiti.
La data ed il momento di effettuazione delle comunicazioni effettuate attraverso SinTel sono determinate dalle registrazioni di sistema, in conformità a quanto previsto dal DPR 207/2010 .
In caso di RTI costituendi e Consorzi ciascuna delle imprese che prendono parte al raggruppamento eleggono quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i suddetti recapiti appartenenti all’impresa mandataria.
4) Richiesta di informazioni e chiarimenti
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura ed ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse al Servizio Acquisti ed Appalti “Ufficio Procedure Acquisti e Contratti” per mezzo esclusivamente della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro e non oltre il decimo giorno precedente alla scadenza.
Ai quesiti pervenuti dopo tale data, non verrà dato riscontro.
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i fornitori invitati alla procedura, attraverso, di regola, la funzionalità “comunicazioni della procedura”.
Si consiglia di visionare periodicamente il sito del Comune di Ghedi, xxx.xxxxxx.xxxxx.xxxxxxx.xx alla sezione “bandi/appalti”, dove è disponibile tutta la documentazione relativa alla presente procedura di gara.
Forma e sottoscrizione dei documenti
Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le modalità di partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto dalla documentazione della procedura.
Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento elettronico inviato dal Concorrente in relazione alla presente procedura dovrà essere in formato “pdf” e sottoscritto dal soggetto concorrente con la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del d.Lgs. n. 82/2005. La mancata apposizione della firma digitale è segnalata da SinTel con un apposito messaggio (“alert”). Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del fornitore verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale.
Per agevolare l’invio e la ricezione della documentazione, ciascun documento elettronico inviato dal fornitore attraverso SinTel non potrà essere di dimensioni superiori a quelle previste dalla piattaforma.
Tutte le dichiarazioni del Concorrente relative alla documentazione amministrativa devono essere sottoscritte con firma digitale, pena l’esclusione, dal legale rappresentante oppure da un procuratore (in tal caso è necessario allegare nella documentazione amministrativa l’atto che conferisce al procuratore i necessari poteri di firma).
La Stazione Appaltante potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai Concorrenti, richiedendo l’esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.
ART. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SINTEL
La predisposizione e l’invio dell’offerta: avvertenze e indicazioni generali
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di Ghedi in formato elettronico attraverso la piattaforma SinTel. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di XxxXxx, che consentono di predisporre:
- una busta telematica “A” contenente la documentazione amministrativa ;
- una busta telematica “B” contenente la documentazione tecnica ;
- una busta telematica “C” contenente l’offerta economica .
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso SinTel. Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SinTel non comporta l’invio dell’offerta alla stazione appaltante. L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e
caricamento su SinTel della documentazione che compone l’offerta. Si suggerisce al Concorrente di verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da SinTel per procedere all’invio dell’offerta. In ogni caso SinTel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta.
SinTel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.
Il Manuale d’uso del Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.
È messo a disposizione dei Concorrenti un Help Desk, raggiungibile al numero verde già indicato come ut supra esclusivamente per ottenere assistenza tecnica circa l’utilizzo di SinTel.
6.1 - TERMINE PER L’INVIO DELL’OFFERTA
L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate attraverso SinTel entro il termine perentorio delle ore 18:00 del giorno 22 giugno 2015 (ogni diverso termine eventualmente contenuto nel presente bando è da intendersi sostituito dal termine qui indicato).
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, pena l’esclusione dalla presente procedura.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SinTel, come risultante dai log del Sistema. Il Concorrente che ha presentato l’offerta può richiedere di ritirarla entro il termine previsto per la presentazione, mediante apposita richiesta scritta da inviare al Responsabile Unico del Procedimento.
Il fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Se il concorrente non dovesse presentare una nuova offerta, la precedente offerta ritirata non potrà essere presa in considerazione e il concorrente pertanto non parteciperà alla procedura. Se si inserisce una nuova offerta usando Xxxxxx, non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro: automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) sostituendola con la nuova.
I concorrenti esonerano il Comune di Ghedi, A.R.C.A. e il Gestore di SinTel da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SinTel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.
La stazione appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora vengano riscontrate anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a SINTEL o che impediscano di formulare l’offerta o di proseguire la procedura di gara.
ART. 7 – CONTENUTO BUSTA TELEMATICA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il Concorrente debitamente registrato a SinTel accede attraverso le proprie Chiavi di accesso nell’apposita sezione “Invio Offerta amministrativa multilotto” relativa alla presente procedura sul sito, all’URL xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
A livello multilotto il concorrente, dovrà allegare la documentazione amministrativa, debitamente compilata e firmata digitalmente.
Le Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà relative ai requisiti di ordine generale – dichiarazioni essenziali/indispensabili sono tutte quelle contenute nell'art. 5 del
presente bando, nonché tutti i casi in cui la dichiarazione è prevista “a pena di nullità” o con dicitura “a pena di esclusione” ovvero “sarà disposta l'esclusione” o descrizioni equivalenti. Ai fini dell’applicazione dell’art. 38, comma 2-bis del d.lgs. n. 163/2006 sono individuate come dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà relative ai requisiti di ordine generale indispensabili quelle relative alle dichiarazioni riportate del presente bando di gara.
cause specifiche di esclusione durante ultilizzo piattaforma SINTEL
N. | Cause di esclusione o di problemi ostativi che comportano l'esclusione | Riferimento |
1 | Fidejussione in formato digitale ma non firmata in modo corretto. Ipotesi A) richiedere per tempo la Fidejussione firmata digitalmente da legale rapprensentante; ipotesi B) oppure inviare scansione dell'originale cartaceo che deve essere inviato IN ORIGINALE alla stazione appaltante | Art. 75 Codice Mancanza elemento essenziale offerta |
2 | Offerta economica “C” inserita nella busta errata (amministrativa “A” o tecnica “B”) | Art. 75 Codice Mancanza elemento essenziale offerta |
3 | Documento di offerta non accettato da SINTEL | Art. 75 Codice Mancanza elemento essenziale offerta |
4 | Mancata o erronea firma digitale del file | Art. 74, comma 1 Codice Art. 75 Codice Mancanza elemento essenziale offerta |
5 | File allegati non leggibili o danneggiati | Art. 75 Codice Mancanza elemento essenziale offerta |
6 | Compilazione costi non soggetti a ribasso: accertarsi che il valore della offerta economica sia inserito nella casella corretta e non in quella errata “valore costi non soggetti a ribasso” | |
7 | Presentazione dell'offerta oltre I termini utlimi di gara | |
8 | Mancata apposizione delle firme multiple | Art. 74, comma 1 Codice Art. 75 Codice Mancanza elemento essenziale offerta |
9 | Mancato monitoraggio delle comunicazioni di procedura | |
10 | Lettura non approfondita della intera documentazione di gara |
7.1 – Nel campo “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE”
Il concorrente dovrà allegare l’istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva, relativa alle condizioni di partecipazione ed ai requisiti minimi di ammissibilità di cui al precedente art. 5, resa/e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. redatta come da modello appositamente predisposto dalla stazione appaltante e allegato al presente disciplinare (Allegato 2) quale parte integrante, o contenere tutti i medesimi dati e le medesime informazioni purché redatto secondo la stessa forma e ordine.
Il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di R.T.I. già costituito il modello deve essere sottoscritto dalla sola impresa mandataria ed essere accompagnato dalla copia dell’atto notarile di costituzione del raggruppamento temporaneo.
Nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito o coassicurazione, ogni partecipante dovrà presentare il modello allegato 2) sottoscritto dal rispettivo Legale Rappresentante; in questo caso dovrà essere allegata una dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi che assumerà il ruolo di mandatario e che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Al modello, redatto in lingua italiana, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità personale, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i, così come previsto dal D.P.R. n. 445/2000. Il modello può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante, ed in tal caso è necessario trasmettere la relativa procura.
7.2 – Nel campo “DICHIARAZIONE AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERE DI RAPPRESENTANZA, SOCI, DIRETTORI TECNICI”.
Tali dichiarazioni sostitutive in ordine alle fattispecie di cui alle lettere b), c) ed mter) del comma 1 dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 possono essere rese o dal Legale rappresentante o Procuratore munito di potere di rappresentanza per conto di tutte le persone indicate alle lett. b), c) ed m-ter) del medesimo articolo o singolarmente dagli interessati come da modello appositamente predisposto dalla stazione appaltante e allegato al presente disciplinare quale parte integrante (Allegato 2.1).
Si precisa che nel caso di società di capitali con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006, devono essere rese da entrambi i suddetti soci.
Inoltre, la dichiarazione relativa al requisito di cui alla lettera c) dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, redatta sul Modello Allegato 2.2, deve essere riferita anche ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara; per detti soggetti, tuttavia, il sottoscrittore della dichiarazione è legittimato a dichiarare la loro situazione in materia di condanne, nei limiti «per quanto a propria conoscenza».
Al modello, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità personale, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i, così come previsto dal D.P.R. n. 445/2000.
7.3 – Nel campo “CAUZIONE PROVVISORIA”
Una garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, pari al 2% dell’importo triennale a base d’asta, da presentarsi sul/i lotto/i per il quale si presenta offerta. In caso di partecipazione a più lotti il concorrente può presentare una sola cauzione di importo complessivo pari alla somma degli importi delle cauzioni previste per ciascun lotto cui si partecipa. Nella descrizioni delle cauzioni dovrà essere indicato i/il lotti/o al quale si riferiscono.
La garanzia di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 è elemento essenziale dell’offerta.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, l’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Qualora le Imprese certificate intendano avvalersi di tale beneficio devono presentare, oltre alla cauzione provvisoria dell'1% dell'entità totale dell’appalto, da prestarsi con le modalità sopra stabilite, l’originale o una copia conforme della certificazione di cui trattasi, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000. In caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE di concorrenti la riduzione è accordata se tutte le imprese associate sono in possesso della certificazione di qualità.
In caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, la cauzione deve menzionare i nominativi di tutti i concorrenti raggruppandi e può essere sottoscritta anche dalla sola impresa mandataria/capogruppo.
Nel caso di coassicurazione la garanzia deve essere presentata e sottoscritta dalla Compagnia coassicuratrice delegataria ed alla stessa intestata, nonché contenere l’indicazione della ragione sociale delle imprese formanti il riparto di coassicurazione. In caso di fideiussione assicurativa si precisa che le imprese partecipanti alla gara non potranno garantire per sé stesse né essere garantite da società che fra loro si trovano nella situazione di cui all’art. 2359 del Codice Civile, ma dovranno beneficiare della garanzia di altre imprese assicurative. (cauzione digitale con firma digitale dell’assicuratore e del/i contraente/i)
La garanzia (deposito cauzionale provvisorio) non garantisce le eventuali sanzioni ex art. 38 comma 2-bis e 46 comma1-ter del codice dei contratti come modificato della legge n.115/2014 nella misura minima dell'uno per mille (1‰) dell'importo dell'appalto. In caso di sanzioni per soccorso istruttorio sarà necessario procedere con altre forme di pagamento quali bonifico bancario o assegno circolare o deposito in contanti presso la tesoreria comunale nelle modalità già indicate.
7.4 – Nel campo “IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE AL RILASCIO DELLA DEFINITIVA”
Ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, dovrà essere presentato un impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto di cui all’articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora il concorrente risultasse affidatario. Se tale impegno è presente nella cauzione provvisoria di cui al punto precedente, si chiede di riallegare la cauzione provvisoria.
7.5 – Nel campo “DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN RTI / COASSICURAZIONE / CONSORZIO ORDINARIO / GEIE SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESA”:
Nel caso di partecipazione di imprese raggruppate in RTI, l’impresa mandataria dovrà presentare un’offerta congiunta che deve:
o Essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate;
o Specificare le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole imprese;
o Indicare l’impresa che si qualificherà come capogruppo;
o Contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006;
o In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, già formalmente costituito: dovrà essere prodotto mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo, nelle forme e con le modalità di cui agli artt. 34 e 37 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
o In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non formalmente costituito: dichiarazione di impegno contenente sia la specificazione delle imprese mandataria e mandanti, unitamente alle rispettive quote di partecipazione al rischio, sia l’impegno a conformarsi agli artt. 34 e 37 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. (Allegato 2 – Punti 15 e 16).
SOLO IN CASO DI COASSICURAZIONE:
Nel caso di coassicurazione, ciascuna impresa partecipante dovrà produrre attraverso l’apposito Modello Coassicurazione (Allegato 2.3) da inserire nella busta 1), una delega conferita al coassicuratore delegatario dalla quale risulti:
o L’impegno a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
o L’impegno a riconoscere validi ed efficaci gli impegni assunti e le offerte formulate dal coassicuratore delegatario;
o L’accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta.
Dovrà altresì essere prodotta dichiarazione di impegno contenente sia la
specificazione delle imprese delegataria e deleganti, unitamente alle rispettive quote di partecipazione al rischio, sia l’impegno a mantenere, sia l’impresa delegataria che l’impresa delegante, le rispettive quote di partecipazione al rischio, nonché a conformarsi al disposto del bando di gara, del disciplinare e dei Capitolati di polizza per tale modalità partecipativa.
SOLO IN CASO DI CONSORZI O GEIE
Nel caso di Xxxxxxxx ordinari o GEIE dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
o atto costitutivo del Consorzio o GEIE o di una sua copia autenticata;
o delibera dell'organo statutariamente competente o della dichiarazione del legale rappresentante che indichi l’Impresa consorziata qualificata come capogruppo e le ulteriori imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l'offerta;
o i consorzi di cui all'art. 34, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.
7.6 – Nel campo “DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO”
In caso di avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.163/2006, il concorrente allega le dichiarazioni, rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m., di seguito elencate:
a. una sua dichiarazione, verificabile ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b. una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
c. una dichiarazione sottoscritta da parte del legale rappresentante (o da persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nelle medesima documentazione di avvalimento) dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d. una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante (o da persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nelle medesima documentazione di avvalimento) dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e. una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante (o da persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima documentazione di avvalimento) dell’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006;
f. il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;
g. nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5dell’art. 49 del D. Lgs. n.163/2006;
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a
base di gara.
In relazione a ciascuna gara non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Alle dichiarazioni dovrà essere allegato copia di valido documento di identità del sottoscrittore.
7.7 – Nel campo “PROCURA SOTTOSCRITTORE”
Eventuale procura in originale o copia autentica, solo nel caso in cui la presentazione dell’offerta avvenga da parte di procuratori.
7.8 - Allegato M) “Privacy”;
7.9 - Allegato N) Modulo per la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
7.10 - Allegato O) - Modello GAP;
7.11 - Allegato P) – Protocollo legalità debitamente sottoscritto per accettazione;
7.12 - Il PASSOE relativo al/i lotto/i di interesse. In merito a tale documento si fa presente che: L’art. 6-bis del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 stabilisce che la verifica comprovante i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice sia acquisita da una Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità (A.N.A.C.) ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett.
A) del D.L. 5/2012 convertito in L. 35/2012 e in ottemperanza a quanto disciplinato dall’A.N.A.C. (ex AVCP) con deliberazione n. 111/2012, come modificata e depositata in data 12.06.2013. Conseguentemente, le verifiche inerenti al presente appalto, saranno effettuate utilizzando il sistema AVCPASS, pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link: xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/Xxxxxxxxxx/XxxxxxxxxXxxxxxxxx
secondo le istruzioni ivi contenute.
I candidati saranno tenuti ad inserire nel sistema AVCPASS esclusivamente la documentazione pertinente alle finalità di cui all’oggetto della deliberazione AVCP 111/2012, fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente, ed inserire nella busta A) il PASSOE necessario alla stazione appaltante per procedere alle verifiche. Laddove, per qualsiasi ragione, non dovesse funzionare la BDNCP, le relative verifiche potranno essere disposte con le modalità tradizionali.
ATTENZIONE AVVERTENZA IN CASO DI PROBLEMI SI RAPPRESENTA CHE LA PROCEDURA È INTERAMENTE TELEMATICA E NON VI È L'OBBLIGO DELL'UTILIZZO DEL PASSOE.
7.13 - Nel campo “VERSAMENTO CONTRIBUTO A.N.A.C.”
Per il lotto 1), (gli altri lotti sono esenti da contribuzione in relazione al loro importo) documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ora A.N.A.C.). A tal proposito si precisa che: ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel caso in cui venga presentata offerta per il lotto 1) RCT/O dovrà essere allegata ricevuta del versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (Ex Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) - “Tassa di gara”, dovuta per questo appalto è calcolata nella misura massima di Euro 35,00 che verrà automaticamente resa visibile nella compilazione dei singoli lotti dal sito dell'autorità indicato. L’operatore economico che intende partecipare alla presente procedura di scelta del contraente, deve infatti versare secondo le istruzioni disponibili al sito xxx.xxxx.xx , la contribuzione, entro la data di scadenza per la presentazione della offerta – Lotto 1). Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi raggiungibile all’indirizzo xxxx://xxxxxxxxxx.xxxx.xx .
7.14 - Nel campo “Modello 2 – comunicazione antimafia – Autocertificazione nei casi di cui all’art. 89 del D. Lgs 159/2011”.
7.15 - Dichiarazione resa a video su Sintel di integrale accettazione del Bando e del Disciplinare e dei relativi allegati
Queste dichiarazioni saranno prodotte automaticamente dalla piattaforma Sintel. Le dichiarazioni assumeranno pieno valore legale con l’apposizione della firma digitale sul file in formato pdf riepilogativo di tutti i dati dell’offerta (quarto step del percorso guidato “Invia offerta”).
Laddove si partecipi in raggruppamento d’imprese, è necessario apporre la firma digitale dei Legali Rappresentanti di ciascuna impresa componente il raggruppamento.
N.B. Come precisato nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). Salvo diverse indicazioni nella documentazione di gara, la cartella compressa non dovrà essere firmata mentre tutti i singoli file in essa contenuti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore del concorrente.
ART. 8 – CONTENUTO BUSTA TELEMATICA “B “ – OFFERTA TECNICA
A livello di singolo lotto, nell’apposito campo “requisiti tecnici” presente sulla piattaforma SinTel il concorrente, dovrà allegare con riferimento a ciascun singolo Lotto cui intende partecipare la documentazione tecnica debitamente compilata e firmata digitalmente dal sottoscrittore del Modulo di Autocertificazione, consistente in un unico file formato.zip (o equivalente).
Inoltre, le schede di offerta tecnica (Allegati A.2 – B.2 – C.2 – D.2) devono prevedere l’indicazione di:
Dichiarazione di accettazione integrale delle condizioni del capitolato speciale, debitamente sottoscritta;
Dichiarazione di non accettazione integrale delle condizioni ed inserimento delle varianti previste;
L’Offerta e le varianti dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di Coassicurazione o R.T.I. già costituito l’Offerta tecnica e le varianti devono essere sottoscritte dalla sola impresa delegataria/mandataria, nel caso di R.T.I.
non ancora formalmente costituito i modelli dovranno essere sottoscritti da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il predetto R.T.I. L’Offerta può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante, ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. È necessario allegare valido documento di identità del sottoscrittore.
Si precisa che, sia in caso di accettazione integrale delle condizioni del capitolato speciale, sia in caso di varianti al capitolato stesso, dovrà essere allegata copia del capitolato relativo al lotto per cui si presenta l’offerta, sottoscritto in calce dal legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza.
ART. 9 – CONTENUTO BUSTA TELEMATICA “C” – OFFERTA ECONOMICA:
A livello di singolo lotto, con riferimento a ciascun singolo Lotto cui intende partecipare, il concorrente dovrà:
o indicare a Sistema nell’apposito campo “Offerta economica” ;
o indicare a Sistema, nell’apposito campo “Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso offerto (Oneri della sicurezza e Costo del personale)”, il valore dei costi della sicurezza derivanti da "interferenze" individuati dalla stazione appaltante e pari ad euro
;
o nel campo “scheda di offerta” il concorrente, a pena di esclusione, dovrà inserire un’offerta per ogni lotto, recante la dicitura Offerta Economica Lotto n. (indicare il numero del lotto ed il relativo ramo); dovranno essere inserite le schede di offerta economica redatta in bollo utilizzando il modulo allegato ad ogni lotto, compilata in lingua italiana e debitamente sottoscritta (Allegati A.1 – B.1 – C.1 – D.1) e dovranno indicare il premio annuo lordo comprensivo di imposte, oneri ed accessori ecc…
La scheda di offerta dovrà riportare il valore espresso sia in cifre che in lettere. Nel caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello in lettere, verrà preso in considerazione quello più vantaggioso per la stazione appaltante; dovrà altresì riportare l'indicazione che la Compagnia presenta offerta con sottoscrizione del 100% del rischio, ovvero l'indicazione del completo riparto di coassicurazione.
L’Offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di Coassicurazione o R.T.I. già costituito l’Offerta economica deve essere sottoscritta dalla sola impresa delegataria/mandataria, nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito il modello deve essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il predetto R.T.I./Coassicurazione.
L’Offerta può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante, ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. E’ necessario allegare valido documento di identità del sottoscrittore.
ART. 10 – MODALITÀ DI INVIO DELL’OFFERTA
1. Invio dell’offerta in formato elettronico
Al termine della predisposizione, della sottoscrizione con firma digitale e del caricamento (upload) sulla piattaforma di tutta la documentazione che costituisce l’offerta, l’offerta dovrà essere inviata attraverso SinTel. Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SinTel non comporta l’invio dell’offerta alla stazione appaltante. L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) su SInTel della documentazione che compone l’offerta. Si suggerisce al concorrente di verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da SInTel per procedere all’invio dell’offerta. In ogni caso SinTel darà comunicazione al soggetto concorrente del corretto invio dell’offerta.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 18.00 del 22 giugno 2015), le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema,
che le mantiene segrete e riservate fino all’inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte del seggio di gara all’uopo nominato dalla stazione appaltante.
La documentazione amministrativa, tecnica e l’offerta economica che vengono inviate dal concorrente a Sintel sono mantenute segrete e riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, denominati “buste telematiche” amministrative, tecniche, economiche).
2. non è ammesso l’invio dell’offerta in formato cartaceo: non ammesso. Qualsiasi offerta in formato cartaceo non sarà considerata in quanto la procedura è interamente telematica e da svolgere esclusivamente tramite piattaforma ARCA Regione Lombardia SINTEL
ART. 11 – DATA E LUOGO DI APERTURA DELLE BUSTE E SOGGETTI AMMESSI
Il giorno martedi 23 giugno 2015 ore 10:30 presso il Comune di Ghedi si procederà in seduta pubblica alle operazioni di ammissione alla procedura aperta.
Alle sedute pubbliche potranno intervenire i titolari, i legali rappresentanti o i soggetti che esibiranno al Presidente di gara procura notarile in originale se speciale e in copia conforme se generale) o procura (in originale) ex art.1392 cod.civile.
L’apertura, l’esame e la valutazione delle offerte pervenute saranno svolte dal Seggio di Xxxx che opererà attraverso la piattaforma SinTel, a garanzia della segretezza e dell’inalterabilità della documentazione inviata dai Concorrenti, nonché del tracciamento e della registrazione delle operazioni di gara.
ART. 12 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
L’aggiudicazione del servizio avverrà in base al criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 83 – comma 1 – del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. Le offerte tecniche saranno valutate per ciascun lotto separatamente.
Ad ogni offerta validamente presentata verrà attribuito un punteggio sulla base degli elementi di seguito indicati.
Il punteggio massimo complessivo disponibile è di punti 100 così distribuiti: CRITERIO A) ELEMENTO TECNICO: fino a 60 punti
CRITERIO B) ELEMENTO ECONOMICO: fino a 40 punti
Il punteggio relativo a ciascuna offerta sarà determinato, con il metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato P) del DPR 207/210. Risulterà aggiudicataria del servizio l’impresa che otterrà il punteggio più alto derivante dalla somma dei due Criteri A e B sopra evidenziati.
12.1 – SUDDIVISIONE DEL CRITERIO A – ELEMENTO TECNICO IN SUB CRITERI Descrizione Punteggio attribuito a ciascun sub criterio:
SUB CRITERIO | PUNTEGGIO ATTRIBUITO FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI | |
A1) | Condizioni Generali di Assicurazione | 15 |
A2) | Estensioni/Limitazioni di garanzie / Condizioni particolari e operative | 30 |
A3) | Limiti di indennizzo, massimali e franchigie | 15 |
Totale punteggio criterio A | 60 |
Sono ammesse varianti al capitolato speciale di polizza (CSP), fermo che:
a) Non sono ammesse varianti sostanziali, ossia non sono ammesse quelle varianti che si traducano in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto, che si pongano come del tutto
alternative rispetto a quanto voluto dalla stazione appaltante; in particolare non sono ammesse le varianti che vanifichino l’utilità della polizza stessa spostando nella sostanza sul contraente/assicurato le conseguenze economiche del verificarsi dell’evento dannoso ovvero spostando la soglia di intervento della garanzia a un punto o a condizioni tali da rendere già antieconomica la stipula della garanzia stessa;
b) complessivamente, le eventuali varianti peggiorative proposte non debbono superare n. 30 righe scritte uso bollo senza carenature o restrizioni o modifiche del carattere in fogli formato A/4, dimensione dei caratteri non inferiori ad Arial 11;
c) non è ammessa la presentazione di schemi contrattuali alternativi o l’utilizzo o richiamo di essi, o loro parti, ai fini della presentazioni di varianti;
d) qualora non vengano apportate indicazioni/variazioni a quanto indicato nei capitolati, rimane operante quanto è indicato negli stessi;
e) non è ammessa la presentazione di un numero di varianti per singolo lotto superiore a 10; la variante che presenta un impatto su una pluralità di articoli verrà conteggiata in numero pari agli articoli che si intenderanno modificati;
f) le varianti proposte:
- non dovranno compromettere l’utilità della copertura assicurativa o escludere completamente una o più garanzie (o loro parti) giudicate indispensabili;
- produrre effetti economici potenzialmente gravissimi a fronte di eventi con elevato grado di frequenza registrata e/o registrabile;
- precludere con ragionevole certezza la positiva gestione del sinistro o rendere oltremodo onerosa la gestione del contratto e degli adempimenti ad esso derivanti;
g) Le varianti dovranno essere espresse in modo dettagliato, con espresso riferimento agli articoli/commi che sono oggetto di modifica.
Le offerte tecniche saranno valutate per ciascun lotto separatamente.
L’obiettivo della Commissione sarà l’attribuzione di un coefficiente di punteggio commisurato a ciascuna variante proposta, tenendo conto della specificità dei rischi oggetto dell’attività assicurata, in relazione alla potenziale esposizione ai medesimi per entità o frequenza, nonché per la maggiore o minore utilità delle pattuizioni inerenti l’operatività gestionale del contratto.
60 punti saranno attribuiti alle offerte con accettazione integrale delle condizioni di copertura richieste dai capitolati di polizza. Eventuali varianti migliorative non concorrono alla modifica del punteggio.
12.2 - ATTRIBUZIONI DEL PUNTEGGIO PER IL PARAMETRO A – ELEMENTO TECNICO Varianti peggiorative
L’attribuzione dei punteggi relativi al parametro A - Elemento Tecnico per ogni offerta sarà effettuata, ad insindacabile giudizio della Commissione di Xxxx sulla scorta della seguente formula:
Punteggio PARAMETRO A) - MERITO TECNICO MASSIMO PUNTI 60=
Punteggio subcriterio A1 x (coefficiente di variante A) = +
Punteggio subcriterio A2 x (coefficiente di variante B) = +
Punteggio subcriterio A3 x (coefficiente di variante C) = +
Totale MAX = 60 PUNTI
Dove per:
a) Coefficiente di variante A) si intende il coefficiente attribuito dalla Commissione alle varianti proposte dal concorrente alle “Condizioni Generali di Assicurazione” e condizioni di esecuzione del contratto (sub criterio A1);
b) Coefficiente di variante B) si intende il coefficiente attribuito dalla Commissione alle varianti proposte dal concorrente per “Estensioni/limitazioni di garanzia/ Condizioni particolari e operative” (sub criterio A2);
c) Coefficiente di variante C) si intende il coefficiente attribuito dalla Commissione alle varianti proposte dal concorrente per “Limiti di indennizzo, franchigie, massimali” (sub criterio A3).
I coefficienti in questione saranno attribuiti sulla base di quanto stabilito dall’allegato P del DPR 207/2010, ossia attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo quanto di seguito specificato.
Ciascun Commissario pertanto esprimerà per ogni VARIANTE di cui ai precedenti punti A), B), C) un giudizio discrezionale cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1, e cioè:
GIUDIZIO | COEFFICIENTE |
Pienamente conforme al Capitolato a base di gara | 1 |
Leggermente difforme dal Capitolato a base di gara, ossia tale da limitare la copertura ma non in grado di ridurne in modo significativo la portata o tale da escludere una o più garanzie (o loro parti) giudicate non rilevanti o da produrre effetti economici prevedibilmente non sensibili o da incidere su rischi non frequentemente registrati | 0,8 |
Mediamente difforme dal Capitolato a base di gara, ossia tale da limitare la copertura ma non in grado di ridurne in modo significativo la portata anche se può incidere parzialmente su alcune garanzie giudicate non rilevanti. La variazione può produrre effetti economici prevedibilmente non importanti o frequenti | 0,6 |
Significativamente difforme dal Capitolato a base di gara, ossia tale da non ridurre in modo sostanziale la portata della copertura ma in grado di produrre effetti economici potenzialmente gravi a fronte di eventi scarsamente prevedibili o da escludere completamente una o più garanzie (o loro parti) giudicate significative o tale da rendere difficoltosa o incerta l’interpretazione del contratto o tale da produrre effetti potenzialmente dannosi per la positiva gestione del sinistro o da rendere potenzialmente onerosa per l’assicurato la gestione del contratto e gli adempimenti da esso derivanti | 0,4 |
Elevata difformità dal capitolato a base di gara, ossia tale da ridurre in modo sostanziale la portata della copertura nel suo complesso o da escludere completamente una o più garanzie (o loro parti) giudicate rilevanti o in grado di produrre effetti economici potenzialmente gravi a fronte di eventi frequenti o tali da precludere in modo prevedibile la positiva gestione del sinistro o da rendere particolarmente onerosa la gestione del contratto e gli adempimenti da esso derivanti | 0,2 |
Stravolgimento del Capitolato a base di gara, ossia tale da compromettere l’utilità della copertura assicurativa o da escludere completamente una o più garanzie (o loro parti) giudicate indispensabili o in grado di produrre effetti economici potenzialmente gravissimi a fronte di eventi con elevato grado di frequenza registrata e/o registrabile o tali da precludere con ragionevole certezza la positiva gestione del sinistro o da rendere oltremodo onerosa la gestione del contratto e degli adempimenti da esso derivanti | 0,0 |
Determinate così le medie dei coefficienti per ogni sub criterio, si procederà a trasformare le suddette medie in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Sarà a questo proposito utilizzata la seguente formula:
Coefficiente x / Coefficiente max
Dove coefficiente x sta per coefficiente riportato dal concorrente x e coefficiente max
il massimo coefficiente riportato tra i vari concorrenti.
Determinati i coefficienti definitivi, essi saranno moltiplicati per il peso o sub-peso previsto per ciascun sub criterio di valutazione, determinando il punteggio di ciascuno dei medesimi. Essendo in presenza di sub-criteri la somma dei punteggi definitivi di ciascuno di essi a sua volta determinerà il peso del Criterio di valutazione “ Elemento Tecnico”.
ESEMPIO DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO PARAMETRO A): ELEMENTO TECNICO:
Sub Criterio A1: Condizioni Generali di assicurazione:
L’offerta N presenta una documentazione valutata, per quanto attiene al Sub Criterio A1, con Coefficiente definitivo 1 (ossia Pienamente Conforme al Capitolato).
Pertanto 15 (punteggio massimo x sub criterio A1) x 1 = 15
Sub Criterio A2: Estensioni /Limitazioni di garanzia/Condizioni particolari e condizioni operative:
L’offerta N presenta una documentazione valutata, per quanto attiene al Sub Criterio A2, con Coefficiente definitivo 0,8 (Ossia Leggermente difforme dal capitolato).
Pertanto 30 (punteggio massimo x sub criterio A2) x 0,8 = 24 Sub Criterio A3: Limiti di indennizzo, massimali, franchigie:
L’offerta N presenta una documentazione valutata, per quanto attiene al Sub Criterio A3, con Coefficiente definitivo 0,2 (ossia con elevata difformità dal Capitolato).
Pertanto 15 (punteggio massimo x sub criterio A3) x 0,2 = 3 TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA N: 42
Eventuali varianti migliorative non concorrono alla modifica del punteggio massimo attribuibile (60 punti). Per quanto riguarda i criteri e sub criteri di valutazione di natura qualitativa ELEMENTO TECNICO la valutazione delle offerte avverrà quindi attraverso l’attribuzione di giudizi e dei conseguenti punteggi secondo quanto sopra specificato.
Il giudizio dei membri della commissione è formulato in base all’esame della documentazione tecnica presentata.
12.3 – PARAMETRO B – ELEMENTO ECONOMICO: fino a 40 punti ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
All’offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 40 punti.
Alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula:
40 x prezzo offerto più basso / Prezzo dell’offerta in esame
Per quanto riguarda i punteggi relativi al parametro B) ELEMENTO ECONOMICO, essi saranno attribuiti mediante le formule sopra indicate.
Clausola di sbarramento: Si procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica delle Ditte che hanno ottenuto almeno 21 (ventuno) punti sui 60 (sessanta) massimi possibili nella valutazione relativa all’elemento tecnico.
I punteggi derivanti dalle operazioni aritmetiche previste dal disciplinare di gara sono calcolati fino alla terza cifra decimale arrotondate all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
ART. 13 – ULTERIORI PRECISAZIONI
La partecipazione alla gara comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni riportate nel presente disciplinare e nel bando di gara.
La stazione appaltante dichiara di aver prima d'ora affidato la consulenza sui contratti oggetto dell’appalto ad un broker pro-tempore (attualmente all’ATI – INSER SPA / ASSIGECO SRL - INSER SPA) di conseguenza tutti i rapporti, sino alla già disposta scadenza, per revoca del mandato di brokeraggio, operativa dal giorno 30/06/2015 ore 24:00, inerenti alle presenti assicurazioni saranno svolti per conto della Contraente dal broker pro-tempore.
Dopo espressa comunicazione della stazione appaltante ed in caso di assenza di broker i rapporti sono gestiti direttamente dall'Ente Comune di GHEDI Ufficio Assicurazioni sino ad eventuale comunicazione dell'eventuale nuovo broker pro-tempore “subentrante”.
Ogni ulteriore clausola broker, comunque denominata, eventualmente contenuta negli allegati e nei successivi capitolati speciali di ogni singolo lotto, se in contrasto con la presente, è da intendersi come non apposta.
Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell’art. 1901 Codice Civile.
Ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e.
In ragione di detta gestione, al Broker pro-tempore dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni d’uso del Lotti 1,2,3, 4: attualmente del 12,00% del premio imponibile.
Tale remunerazione è parte della provvigione riconosciuta dall’Impresa alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione aggiudicatrice.
ARTICOLO 14 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
Le operazioni di gara per l’ammissione delle ditte concorrenti avranno luogo, in seduta pubblica, presso la sede municipale del Comune di Ghedi xxxxxx Xxxx 00 XXXXX XX - il giorno martedi 23/06/2015 alle ore 10.30. Alle operazioni di gara potrà assistere il legale rappresentante della ditta offerente o un suo delegato in possesso di idonea delega e valido documento di identità.
Effettuate le operazioni previste dall’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 in merito ai requisiti dei partecipanti in seduta pubblica, la Commissione attribuirà, in seduta privata, i punteggi all’offerta qualità secondo i criteri stabiliti nel presente disciplinare e nel Bando di gara.
Al fine di velocizzare la tempistica della gara si invita/no la/e ditta/e concorrente/i ad inserire nella busta 1) “Documentazione” la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale, ciò al fine di abbreviare i tempi di svolgimento della gara.
In particolare potranno essere inseriti i documenti comprovanti:
a) Il possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’Industria o dell’IVASS all’esercizio delle attività assicurative nei rami oggetto di partecipazione, mediante copia della relativa autorizzazione/certificazione od altra probante documentazione;
b) raccolta premi lorda annuale, nel triennio 2011-2012-2013, non inferiore ai 50.000.000,00 di euro, per l’insieme dei rami oggetto del presente appalto, (esclusa Tutela legale dove la raccolta premi lorda annuale non può comunque essere inferiore ai 1.000.000,00 di euro), mediante copia di estratti di bilanci od altra probante documentazione da cui si evinca il dato suddetto.
Si precisa che il mancato inserimento, della documentazione comprovante i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale di cui sopra, non è causa di esclusione.
Non si farà luogo alla sospensione delle operazioni di gara per il tempo previsto dall’art. 48 del
D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. qualora tutte le imprese sorteggiate abbiano già dimostrato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa) anche della documentazione di cui ai punti a), b) e c) sopra indicati.
In successiva seduta pubblica, la cui data verrà comunicata alle ditte concorrenti al numero di fax indicato nell’istanza di partecipazione, verrà segnalato il punteggio assegnato dalla Commissione Tecnica all’offerta qualità e si procederà all’apertura delle offerte economiche con l’attribuzione del relativo punteggio.
L’aggiudicazione definitiva verrà disposta con apposito provvedimento dell’organo competente, successivamente alla verifica dei requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione alla gara in capo alla ditta dichiarata provvisoriamente aggiudicataria.
In relazione a quanto previsto dall’art. 38 comma 2-bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 46 comma 1-ter si precisa che la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo art. 38, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita, per la presente procedura nella misura dell’uno per mille del valore del/i singolo/i lotto/i per il quale è stata presentata offerta.
La stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine il concorrente è escluso dalla gara.
Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.
Durante le operazioni di apertura dei plichi saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni esclusivamente i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle società partecipanti alla gara (legali rappresentanti, procuratori, delegati).
La procedura di gara avrà inizio all’ora stabilita anche nel caso in cui nessuna delle società partecipanti sia presente.
Ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. n. 163/2006, è facoltà della stazione appaltante richiedere ai concorrenti di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.
Al termine di ogni seduta pubblica e riservata la Commissione provvederà alla custodia, in apposito sito protetto, dei plichi contenenti le offerte e la documentazione di gara a garanzia della loro integrità.
I contratti dovranno essere tenuti in copertura dalle imprese aggiudicatarie dalle ore 00.00 del 01/07/2015 con scadenza triennale 30/06/2018 ore 24:00, in deroga all’art.1901 del codice civile.
14.1 – AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
1. L’aggiudicazione provvisoria
Concluse le operazioni di gara, si provvederà a dichiarare attraverso la funzionalità presente in piattaforma l’aggiudicazione provvisoria.
L’aggiudicazione provvisoria, sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta purché valida. Nel caso risultassero due o più offerte con uguale miglior punteggio finale, per l’individuazione dell’aggiudicatario provvisorio la Commissione Amministrativa attiverà, seduta stante, la procedura prevista dall’art. 77 del R.D. 23/05/1924 n.827.
2. L’aggiudicazione definitiva
Previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria, l'aggiudicazione definitiva verrà disposta sia attraverso la funzionalità presente in Sintel, sia dal Responsabile del Servizio Acquisti ed Appalti della Stazione Appaltante con apposito provvedimento, a favore della migliore offerta non anomala.
La Stazione Appaltante potrà non aggiudicare l’appalto, previa congrua motivazione, per casi significativi di tutela dell’interesse pubblico quale, a titolo esemplificativo, l’eccessiva onerosità del prezzo indicato nell’offerta risultata aggiudicataria o se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.
Nel caso venga riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese sia ai sensi dell’art.48 che dell’art.38 comma 1 D.Lgs.163/06 s.m.i., la Stazione Appaltante procederà con l’esclusione del
concorrente ai sensi degli artt.79 e 48 del D.Lgs.163/06 s.m.i informando anche l’Autorità Vigilanza Contratti Pubblici ai sensi dell’art.6 comma 1 D.Lgs.163/06 s.m.i..
3. Report di gara
Al termine della procedura, conclusasi con l’aggiudicazione definitiva, la piattaforma Sintel genererà un Report di gara relativo a tutte le operazioni , messaggi, notifiche, comunicazioni, verbali intercorsi tra la Stazione Appaltante (Seggio di Gara e RUP) ed i concorrenti.
ART. 15 – CAUSE DI ESCLUSIONE E FACOLTÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE
La stazione appaltante, in conformità a quanto previsto dall’art. 46 del D. Lgs. 163/2006 e smi esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice (D. Lgs. 163/2006) e dal regolamento (DPR 207/2010) e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali.
La stazione appaltante si riserva:
La facoltà di escludere uno o più concorrenti dalla gara, anche nell’ipotesi del singolo concorrente, nel caso in cui le varianti proposte non siano considerate accettabili, ad insindacabile giudizio della commissione tecnica, e senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo.
Si procederà all’aggiudicazione dei diversi lotti anche in presenza di una sola offerta valida per i lotti stessi.
L’amministrazione comunale in ogni caso si riserva di non procedere ad aggiudicazione dei lotti se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del servizio, ai sensi dell’art. 81 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, e senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo.
La Stazione appaltante può richiedere chiarimenti circa le offerte e le dichiarazioni presentate, con riserva di esclusione qualora non vengano fornite valide spiegazioni;
La facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna protesta al riguardo.
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
Qualora emergano dichiarazioni false, la Stazione appaltante, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla legge penale, provvede in conformità all’ordinamento vigente, alla revoca degli atti eventualmente già adottati.
L’amministrazione comunale di Ghedi si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio e con provvedimento motivato, la facoltà di sospendere e/o annullare in qualsiasi fase il procedimento di gara, di non procedere all’aggiudicazione, per irregolarità formali, opportunità, convenienza, mutate esigenze di servizio, offerte non compatibili rispetto alla disponibilità di bilancio,, oppure per problemi di reperimento delle risorse di bilancio in corso di predisposizione, o altre cause ostative o qualora intervengano motivi di interesse pubblico che non rendano conveniente procedere all’aggiudicazione. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale evenienze.
L'Amministrazione, in via di autotutela, si riserva altresì la facoltà di non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali senza che ciò comporti pretesa alcuna di risarcimento od altro da parte dei concorrenti.
ART. 16 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE
La Ditta aggiudicataria sarà tenuta, nel termine indicato nella lettera di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, a produrre tutta la documentazione richiesta per la stipulazione del contratto.
Le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, quali quelle di quietanza, i diritti fissi di segreteria, di scritturazione, di carta bollata e di registrazione, saranno a carico dell’impresa aggiudicataria.
Qualora la ditta aggiudicataria non provveda, entro i termini previsti, alla presentazione della documentazione, la Stazione appaltante procederà:
- alla revoca dell’aggiudicazione;
- all’incameramento della cauzione provvisoria;
- ad affidare l’appalto alla ditta concorrente che segue in graduatoria;
- a darne comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
16.1 – GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE (ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006)
La/e impresa/e aggiudicataria/e sono obbligate a costituire una garanzia fideiussoria, sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di cessazione della/e polizza/e assicurativa/e aggiudicata/e.
ART. 17 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara, si fa riferimento alla normativa contenuta nel Codice Civile, al Codice dei contratti D. Lgs 163/2006 e alle disposizioni di legge vigenti in materia.
ART. 18 – CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere sarà competente il Foro competente dove ha sede la Stazione Appaltante (nel caso in specie: Brescia).
ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Il COMUNE DI GHEDI, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito Xxxxxx), informa che:
a) i dati saranno trattati per finalità connesse all’espletamento delle fasi di gara, nonché alla stipula e alla esecuzione del contratto. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati:
• al personale interno dell’Amministrazione interessato dal procedimento di gara;
• ai concorrenti che partecipino alle sedute pubbliche di gara e ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990 e succ. mod. e int.;
• altri soggetti della Pubblica Amministrazione.
b) il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dall’art. 11 del D. Lgs. citato;
c) Il conferimento di dati ha natura obbligatoria connessa alla inderogabilità degli adempimenti da svolgere;
d) i dati forniti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organizzazioni di vigilanza e controllo;
e) l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice, tra cui la cancellazione, la rettifica e l’integrazione rivolgendosi alla stazione appaltante.
f) il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI GHEDI.
ART. 20 – SANZIONI PER MANCANZE, INCOMPLETEZZE ED IRREGOLARITÀ
In base a quanto previsto dall’art. 38, comma 2-bis del d.lgs. n, 163/2006 la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 5 del presente disciplinare di gara obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari ad euro 423,00 (corrispondente al uno per mille (1‰ del valore della gara).
La sanzione di cui al comma 1 si applica indipendentemente dal numero delle dichiarazioni non rese o incomplete o con irregolarità essenziali.
20.1 INFORMAZIONI GENERALI.
- Il Responsabile Unico del Procedimento è Xxxxxxxxx Xxxxxxx, ufficio segreteria.
- La gara sarà presieduta dal Dirigente competente o da chi legittimamente lo sostituisce.
- La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 19 e xx. xxx X.X.X. 00/00/0000 x. 000 x xx.xx.
- X facoltà dell’Ente appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni a mezzo fax e/o e- mail e/o tramite p.e.c.
- Per tutto quanto non contemplato dalle presenti norme si fa implicito riferimento al bando, alle disposizioni di legge, ai capitolati speciali d’appalto.
- Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara.
- Le domande e ciascun documento dovranno essere redatti in lingua italiana ovvero accompagnati da traduzione italiana asseverata nei modi di legge.
- Le offerte duplici, con alternative, o redatte in modo imperfetto o comunque condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione.
- L'aggiudicatario sarà tenuto al pieno rispetto della normativa vigente sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, le imprese si obbligheranno ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di Categoria e negli eventuali accordi locali integrativi, in vigore nel tempo e nella località in cui si svolgeranno i servizi.
- In caso di Raggruppamenti temporanei o coassicurazioni, ogni comunicazione inerente il presente appalto, verrà inoltrata alla impresa designata quale capogruppo.
- L’utilizzo dei Modelli predisposti dalla stazione appaltante non è obbligatorio a pena di esclusione, a condizione che siano ugualmente riportate tutte le dichiarazioni in essi richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nei moduli stessi. Le autodichiarazioni non sottoscritte, omesse e/o incomplete nelle parti indicate nei relativi
modelli e non barrare le caselle che interessano il concorrente, dove prescritto negli allegati, equivale a omessa dichiarazione. Qualora non vengano utilizzati i modelli allegati dovranno comunque essere rispettati l’ordine, la struttura e l’elencazione degli allegati stessi e dovranno essere riportate tutte le indicazioni e le dichiarazioni previste anche in calce.
20.2 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.
Le parti tutte (stazione appaltante, impresa/e aggiudicataria/e e broker) si impegnano ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla legge n. 136/2010.
20.3 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
La ditta concorrente dovrà accettare i contenuti del Protocollo di legalità del Comune di Ghedi, allegato sub A al Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016, approvato con deliberazione di G.C. n. 28 del 29/01/2014; il concorrente si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Ghedi, approvato ai sensi del D.Lgs. 165/2001, art. 54 comma 5 e del D.P.R. 62/2013 art. 1 comma 2, con deliberazione G.C. n. 27 Del 29/01/2014. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
20.4 CONVENZIONI CONSIP
Qualora ne ricorrano i presupposti troverà applicazione quanto previsto dal D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 ed in particolare l’art. 1 commi 3 e 13 (convenzioni “Consip”).
20.5 SERVIZIO PRESSO IL QUALE SI POSSONO RICHIEDERE IL CAPITOLATO D’ONERI E I DOCUMENTI COMPLEMENTARI.
Il Bando, il presente disciplinare, i Capitolati d’oneri ed i documenti di gara completi
dei rispettivi allegati, sono disponibili sul sito xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxx.xxxxxxx.xx alla sezione “Bandi e Concorsi”, durante il periodo di pubblicazione del bando di gara le comunicazioni rivolte ai concorrenti verranno pubblicate oltre che su SINTEL anche sul sito della stazione appaltante. Le imprese interessate sono pertanto invitate a controllare periodicamente eventuali pubblicazioni. Le comunicazioni, le domande, le informazioni complementari o i chiarimenti relativi alle procedure di gara dovranno avvenire esclusivamente tramite della procedura SINTEL:
Le richieste verranno evase entro 4 giorni lavorativi da quello in cui è pervenuta la richiesta, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune; non verranno evase le richieste pervenute dopo i dieci (10) giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte. Allegati:
Allegato 2) Modello “Istanza di ammissione alla selezione” in bollo da euro 16,00; Allegato 2.1) Modello “Assenza causa di esclusione dalle gare”;
Allegato 2.2) Modello “Assenza causa di esclusione dalle gare soggetti cessati” (se dovuto) Allegato 2.3) Modello coassicurazione
Allegato M) “Privacy”;
Allegato N) Dati per richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.); Allegato O) GAP
Allegato P) Protocollo di Legalità
Modello 2 – comunicazione antimafia - Autocertificazione.
Ghedi, 30 aprile 2015
Il Segretario generale (Bertazzoli)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA
(Allegato 2)
Bollo da 16,00 Comune di GHEDI
Procedura aperta per l’affidamento DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI GHEDI – Triennio 30.06.2015 – 30.06.2018
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE
Il/I sottoscritto/i nato il a residente a in xxx xxxxxx xxxxxxx
xx xxxxxxx xx (xxxxxx sociale) (eventualmente) giusta procura generale/speciale n. rep. del dell’impresa con sede Legale in
con sede operativa in con codice fiscale n° partita IVA n° Tel. e-mail Pec fax
al quale si chiede di inviare tutte le comunicazioni inerenti la gara,
□ CHIEDE □ CHIEDONO
DI PARTECIPARE:
alla procedura aperta per l’affidamento DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI GHEDI – Triennio 30.06.2015 – 30.06.2018 per il/i lotto/i:
.
come(1):
□ impresa singola; oppure
□ in coassicurazione fra le seguenti imprese:
Denominazione o Ragione Sociale | Forma giuridica | Sede Legale | Quota% |
SOGGETTO DELEGATARIO:
□ consorzio ex art. 34 c. 1 lett. b) e c) X.Xxx. 163/2006 xx.xx.;
□ consorzio oppure GEIE ex art. 34 c. 1 lett. e) e f) D.Lgs. 163/2006 xx.xx.;
□ capogruppo di una RTI di tipo:
□ orizzontale
□ verticale
□ misto formalmente costituita (ex art. 34 c. 1 lett. d) D.Lgs. 163/2006 xx.xx.) composta da(2)
□ componenti di una RTI da costituirsi di tipo:
(ex art. 34 c. 1 lett. d) D.Lgs. 163/2006 xx.xx.)
□ orizzontale
□ verticale
□ misto
composta da(3)
A tal fine ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003
DICHIARA/NO
1. di connotarsi come uno dei soggetti espressamente indicati nell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 xx.xx. e che l’impresa e iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
(ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza secondo quanto previsto all’art. 39 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. ovvero che non è iscritta alla Camera di Commercio in quanto non sussiste il relativo obbligo di iscrizione).
per l'esercizio delle assicurazioni nei rami oggetto di partecipazione, con i seguenti dati(4):
. numero di iscrizione
. data di iscrizione
. durata della ditta/data termine
. forma giuridica
. titolari, soci (per s.n.c.), direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (per s.a.s.), il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci:(5)
COGNOME NOME | E | QUALIFICA | DATA NASCITA | DI | LUOGO NASCITA | DI | RESIDENZA |
2. che nell'anno, antecedente la pubblicazione del bando di gara, non ci sono stati soggetti cessati dalla carica di legale rappresentante o direttore tecnico (5 bis).
OPPURE
. che nell’anno precedente alla pubblicazione del bando sono cessati dalle cariche elencate al punto precedente, i seguenti soggetti (5 bis):
COGNOME NOME | E | INCARICO RICOPERTO | DATA NASCITA | DI | LUOGO NASCITA | DI | RESIDENZA |
3. che l’impresa e in possesso dell'autorizzazione del Ministero dell’industria o dell’IVASS all’esercizio delle attività assicurative per i rami oggetto di offerta della presente procedura n. del ;
▪ per le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E., tenute a partecipare per il tramite della propria Rappresentanza Generale operante in Italia:
- attività svolta in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 23 – comma 4 – del D.Lgs n. 209/2005:
▪ per le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. operanti in regime di liberta di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 209/2005:
- di possedere attestazione dell’IVASS inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita al/i ramo/i assicurativo/i per i quali viene presentata offerta), nonche di aver comunicato all’Ufficio di Registro di Roma ed all’IVASS, la nomina del proprio rappresentante
legale
4. di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sul servizio stesso; di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata;
5. di accettare incondizionatamente tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nel disciplinare (con spunta sulla procedura sintel);
6. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 0, xxxxxxx x), x), x), x), x), x), x), x), x), x), x) del D.Lgs. 163/2006 xx.xx. e nell’art. 1 bis c. 14 legge 383/2001 e xx.xx. e precisamente:
□ a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei suoi riguardi non e in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni succitate;
□ d) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.3.1990 n. 55;
□ e) non ha commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; (6)
□ f) non ha commesso, secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante, grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la presente gara; non ha inoltre commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante che bandisce la presente gara;
□ g) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; (7)
□ h) non risulta avere a proprio carico l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10,del D.Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
□ i) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali; (8)
□ l) e in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (9);
OPPURE
□ che l’impresa non e tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 68/99 in quanto (10)
□ m) non e stata sottoposta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del X.Xxx. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1,
D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 248 del 4/8/2006.
□ m-bis) non risulta avere a proprio carico, ai sensi dell'articolo 40, comma 9- quater,del D.Lgs. 163/2006, l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.
□ m-quater) che non si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente.
OPPURE
□ m-quater) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
OPPURE
□ m-quater) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
7. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
- INPS sede di matricola n° ,
- INAIL sede di matricola n° ;
8. che all’interno dell’azienda si e adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
9. che nessuno dei legali rappresentanti dell’impresa ricopre cariche con poteri di rappresentanza in altre imprese partecipanti alla presente gara;
10 che il soggetto partecipante non e incorso, nei due anni precedenti il termine per icevere le offerte, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 286/1998 ull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
11. che a carico del soggetto partecipante non sussiste un provvedimento interdittivo lla contrattazione ed alla partecipazione a gare pubbliche previsto all’art. 36-bis el D.L. 223/2006 come convertito con legge 248/2006;
12. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del .Lgs. 163/2006 xx.xx.): i concorrere per i seguenti consorziati(11):
DENOMINAZIONE | SEDE LEGALE (INDIRIZZO COMPLETO) | CODICE FISCALE |
13. di non essere in possesso della certificazione del sistema di qualità; OPPURE
- di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità e di avvalersi, ai ensi dell’art. 75 c. 7 del D.Lgs. 163/2006 xx.xx, della riduzione della cauzione e ella garanzia fideiussoria del 50%;
14. - di non partecipare alla presente gara in più di un R.T.I. o consorzio di cui all’art. 4 c. 1 lettere d) ed e) del D.Lgs. 163/2006 xx.xx. ovvero di non partecipare alla ara anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in R.T.I. o consorzio;
15. (nel caso di R.T. costituiti o da costituire) ai sensi degli Artt. 34 e 37 del D.Lgs 163/2006, di partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo di concorrenti, ostituito o da costituire, con i seguenti soggetti: denominazione, ragione sociale e sede legale:
- mandataria/futura mandataria
- mandante/futura mandante
- mandante/futura mandante ditta individuata quale capogruppo: quote di partecipazione al rischio della mandataria e delle mandanti:
- mandataria/futura mandataria
- mandante/futura mandante
- mandante/futura mandante (in caso di R.T. già costituiti allegare atto costitutivo)
16. (in caso di R.T. non ancora costituito) in caso di aggiudicazione, sarà formalmente costituito il raggruppamento temporaneo e sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Il R.T. non ancora costituito, si impegna a conformarsi a quanto previsto dagli artt. 34 e 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
17. (in caso di Coassicurazione) di partecipare alla gara in coassicurazione con l’impresa coassicuratrice con le seguenti quote di partecipazione al rischio:
e con impegno a mantenere, (sia l’impresa delegataria che l’impresa delegante) le rispettive quote di partecipazione al rischio, nonchè a conformarsi al disposto del bando di gara e del disciplinare per tale modalità partecipativa.
La compagnia delegataria/mandataria dovrà ritenere una quota maggiore o uguale rispetto alle altre mandanti- coassicuratrici con il minimo del 60%.
18. di essere in regola con tutti gli obblighi riguardanti l’impiego di personale (regolamenti e disposizioni derivanti da contratti, previdenza, infortunistica, etc.);
19. di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e di tasse e i conseguenti adempimenti secondo la legislazione italiana o dello stato di appartenenza;
20. che, per quanto attiene all’idoneità professionale e alla capacita economica, finanziaria e tecnica:
- di possedere proprio Ispettorato sinistri sul territorio di Brescia e provincia o di Milano e precisamente:
(indicare l’agenzia, la struttura societaria o il soggetto giuridico che gestirà i sinistri di cui al/i contratto/i di polizza per i quali viene presentata offerta).
(Per la tutela legale Lotto 4), stante la particolarità del ramo, non risulta obbligatorio essere presenti con propria struttura per la liquidazione dei sinistri sul territorio di Brescia e provincia
o di Milano);
- di aver effettuato, nel triennio 2011 – 2012 e 2013, una raccolta premi lorda annuale (per l’insieme dei rami oggetto del presente appalto, con esclusione della tutela legale) pari ad Euro annuali:
(non inferiore ad Euro 50.000.000,00 annui) e
di aver effettuato, nel triennio 2011 – 2012 e 2013, una raccolta premi lorda annuale (per la tutela legale) pari ad Euro annuali:
(non inferiore ad Euro 1.000.000,00 annui); di essere in possesso di rating
rilasciato
da valido fino a ;
21. di non avere nulla a pretendere nel caso in cui l'Amministrazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, non proceda ad alcuna aggiudicazione;
22. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi, a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
23. di essere disponibile a rendere operative le coperture assicurative per le quali presenta offerta a decorrere dalle ore 24,00 del 30.06.2015 anche in pendenza della stipula del contratto;
24. di aver formulato l’offerta tenendo conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza e di quelli relativi alle disposizioni in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, in vigore nel luogo ove deve essere eseguito il servizio;
25. di obbligarsi al rispetto dei contratti collettivi di lavoro anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti e di applicare in favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle risultanti dai relativi contratti di lavoro;
26. di essere in regola con quanto previsto dal X.Xxx. 81/2008; dichiara altresì che la ditta affidataria del servizio opererà nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza secondo i dettami del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
27. di impegnarsi a rispettare quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136 in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
28. di essere a conoscenza e di accettare che in relazione al presente appalto, ove ne ricorrano i presupposti, troverà applicazione quanto previsto dal D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 ed in particolare l’art. 1 commi 3 e 13 (convenzioni “Consip”);
29. di aver regolarmente corrisposto ai propri lavoratori i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti. Solleva quindi l’amministrazione comunale di Ghedi dalla responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2, del D. Lgs. 276/2003;
30. che l’Amministrazione comunale e sollevata da qualsiasi obbligo per omesse assicurazioni obbligatorie del personale, da responsabilità verso terzi e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa in materia;
31. che l’impresa e i suoi legali rappresentanti non si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste ai fini della partecipazione a procedure di gara indette da pubbliche amministrazioni;
32. di accettare, i contenuti del Protocollo di legalità del Comune di Ghedi , allegato sub A al
Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016, approvato con deliberazione di G.C. n. 28 del 29/01/2014; si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Ghedi, approvato ai sensi del D.Lgs. 165/2001, art. 54 comma 5 e del D.P.R. 62/2013 art. 1 comma 2, con deliberazione G.C. n. 27 del 29/01/2014 e di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravita o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;
33. Di allegare nella busta della documentazione amministrativa, copia del “Protocollo di Legalità” del Comune di Ghedi sottoscritto in calce, per accettazione, dal legale rappresentante del concorrente;
34. (barrare la casella pertinente)
□ di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agliatti”, la stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara evidenziando, eventualmente, le parti da sottoporre a segreto tecnico-commerciale; (oppure )
□ non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, specificando dettagliatamente le parti coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
35. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. che i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l’affidamento della concessione in oggetto e potranno essere trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
36. di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad effettuare tutte le richieste e comunicazioni inerenti la presente procedura di gara ad uno dei seguenti recapiti: (12)
FAX INDIRIZZO PEC e-mail reperibili sul sito web istituzionale xxx.xxxxxx.xxxxx.xxxxxxx.xx Timbro e Firma (leggibile e per esteso)
N.B.: La sottoscrizione apposta nell’istanza di partecipazione dovrà essere autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 ovvero, in alternativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore.
NOTE:
In caso di coassicurazione, deve essere allegata alla presente dichiarazione, delega conferita al coassicuratore delegatario, attraverso il Modello Coassicurazione (Allegato 2.3) presente nella documentazione di gara.
(1) barrare la casella pertinente
(2) indicare i nominativi dei componenti
(3) indicare i nominativi dei componenti
(4) per i concorrenti con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza
(5) La dichiarazione dovra essere effettuata per ogni soggetto interessato dalla carica di:
− Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
− Tutti i soci e i direttori tecnici per le societa in nome collettivo
− Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le societa in accomandita semplice
− Tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di societa con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa.
Per ciascuno di essi indicare i nominativi, le qualifiche, le date e i luoghi di nascita e la residenza; per ognuno di essi allegare il mod. 2.1.
(5 bis) La dichiarazione dovra essere effettuata per ogni soggetto interessato cessato dalla carica di:
− Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
− Tutti i soci e i direttori tecnici per le societa in nome collettivo
− Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le societa in accomandita semplice
− Tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di societa con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa.
Per ciascuno indicare i nominativi, le qualifiche ricoperte, le date e i luoghi di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. 2.2.
(6) si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14 (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori), comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis (cosiddetta “patente a punti”), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
(7) si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (attualmente pari a euro 10.000,00).
(8) si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC; i soggetti esteri producono una dichiarazione circa il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarita contributiva.
(9) dichiarazione prevista solo per l’imprese che occupano piu di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000
(10) dichiarazione prevista per l’imprese che occupano meno di 15 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio
2000
(11) indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato per i quali il consorzio concorre. Il consorzio stabile che intenda eseguire in proprio i lavori indichera: “se stesso”.
(12) in caso di mancata o errata indicazione l’Amministrazione non xxxx responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE PREVISTE DAL COMMA 1 LETTERE B) E C) E M-TER) DELL’ART. 38 D.Lgs. 163/2006 xx.xx. Allegato 2.1
Procedura aperta per l’affidamento DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI GHEDI – Triennio 01/07/2015 – 30/06/2018.
Il sottoscritto nato a
il residente in
, codice fiscale
nella sua qualità di (1)
della , con sede in , ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità quanto segue:
1) □ di non aver riportato alcuna condanna penale (2) ovvero:
□ di aver riportato (indicare ruolo, imputazione, condanna di tutte le condanne penali riportate, xxx comprese quelle per le quali si ha beneficiato della non menzione) :
-
-
-
2) □ l'insussistenza delle situazioni contemplate dall'articolo 38, commi 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006:
b) □ assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 legge 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 575/1965;
c) □ inesistenza di sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità, che incidono sulla moralità professionale; (3)
3) □ l'insussistenza delle situazioni contemplate dall'articolo 38, comma 1, lett. mter), del D. Lgs. n. 163/2006:
che non sono stato vittima dei reati di concussione o estorsione da parte della criminalità organizzata e più precisamente non sono stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto- legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (lotta alla criminalità organizzata);
ovvero:
□ che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo
7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria.
ovvero:
□ che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi e stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara.
ovvero:
□ che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria e dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando emergono i seguenti indizi:
Nella richiesta di rinvio a giudizio gli e stata riconosciuta l’esimente di cui all’art. 4, primo comma della legge 689 del 1981.
Timbro e Firma (leggibile e per esteso)
…………………… li …………………………….. ………………………………….……………………..……...
ALLEGATO DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE
(1) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato:
− Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
− Tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo
− Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice
− Tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società
(2) Il concorrente non e tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato e stato depenalizzato ovvero per le quali e intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
(3) Ai fini della lettera c), il concorrente non e tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato e stato depenalizzato ovvero per le quali e intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445, CIRCA L’ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE PREVISTE DAL COMMA 1 LETTERA C) DELL’ART. 38 D.Lgs. 163/2006
xx.xx. Allegato 2.2
Procedura aperta per l’affidamento DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL COMUNE DI GHEDI – Triennio 30.06.2015 – 30.06.2018.
Il sottoscritto nato a il
residente in , codice fiscale nella sua qualità di (1) della , con sede in , ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso didichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità quanto segue:
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando il signor
, nato a il (2) , cessato dalla carica di in data
□ nei cui confronti non sussistono sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità, che incidono sulla moralità professionale ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006;
ovvero:
□ tenuto conto che per l’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006, l'esclusione dalla gara e il divieto a stipulare i relativi contratti in ogni caso non operano quando il reato é stato depenalizzato, ovvero quando é intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato é stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima, sussistono le seguenti condanne (indicare ruolo, imputazione, condanna):
,
Timbro e Firma (leggibile e per esteso)
Allegato fotocopia del documento di identità del sottoscrittore
N.B. Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444c.p.p., per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale ai sensi della lett. c), comma 1, art. 38, del D.Lgs. 163/2006, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, l'impresa dovrà dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazionedella condotta penalmente sanzionata.
(1) La dichiarazione dovra essere effettuata per ogni soggetto interessato cessato dalla carica di:
− Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
− Tutti i soci e i direttori tecnici per le societa in nome collettivo
− Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le societa in accomandita semplice − Tutti gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, il socio unico persona fisica , ovvero il socio di maggioranza in caso di societa con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa
(2) Compilare solo nel caso di dichiarazione resa dall’attuale legale rappresentante dell’impresa
Modello Coassicurazione Allegato 2.3
VA PRESENTATO UN MODELLO PER OGNI IPOTESI DI COASSICURAZIONE
Al Comune di Ghedi
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALLA COSTITUZIONE DI IMPRESE IN COASSICURAZIONE
Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Ghedi per un triennio.
1) IMPRESA DELEGATARIA
Il sottoscritto nato a il nella sua qualità di dell'impresa / società
con sede legale in telefono
codice fiscale partita I.V.A.
2) IMPRESA COASSICURATRICE
Il sottoscritto nato a il nella sua qualità di dell'impresa /società
con sede in telefono
codice fiscale partita I.V.A.
3) IMPRESA COASSICURATRICE
Il sottoscritto nato a il nella sua qualità di dell'impresa /società
con sede in telefono
codice fiscale partita I.V.A.
4) IMPRESA COASSICURATRICE
Il sottoscritto nato a il nella sua qualità di dell'impresa /società
con sede in telefono
codice fiscale partita I.V.A.
DICHIARANO
sotto la propria responsabilità quanto segue:
di avvalersi dell'istituto della coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile, relativamente a:
xXXXXX X. xXXXXX X. xXXXXX X.
xXXXXX X.
INOLTRE
con la sottoscrizione del presente modulo le suddette Compagnie conferiscono delega a
che assume per l'effetto le vesti di compagnia DELEGATARIA e:
- si impegnano a costituire, in caso di aggiudicazione, il raggruppamento in coassicurazione, mediante il conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza alla delegataria
la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- si impegnano a non modificare la composizione della coassicurazione da costituirsi sulla base del presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il relativo mandato, ai sensi delle vigenti disposizioni;
- si impegnano a conformarsi alle disposizioni del bando e del disciplinare;
- si impegnano a riconoscere validi ed efficaci gli impegni assunti e le offerte formulate dal coassicuratore delegatario;
- si impegnano a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
- si impegnano a mantenere, (sia l’impresa delegataria che l’impresa delegante) le rispettive quote di partecipazione al rischio, nonché a conformarsi al disposto del bando di gara, del disciplinare e dei Capitolati di polizza per tale modalità partecipativa;
- si impegnano a garantire la sottoscrizione del 100% dei rischi;
- si impegnano ad accettare le quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria, con indicazione delle quota di rispettiva sottoscrizione del rischio /dei rischi,
come segue:
1. (delegataria)
2. (coassicurata delegante)
3. (coassicurata delegante)
4. ( coassicurata delegante)
Timbro e Firma (leggibile e per esteso)
Note:
La compagnia delegataria dovrà ritenere una quota maggiore o uguale rispetto alle altre coassicuratrici con il minimo del 60%.
ALLEGATO M)
Procedura aperta per l’affidamento in appalto dei servizi assicurativi per il Comune di Ghedi per un triennio 2015-2018.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003
Con la presente La informiamo che il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 − “Codice in materia di protezione dei dati personali”, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle liberta fondamentali, nonchè della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto della protezione dei dati.
Pertanto il trattamento dei dati personali che dovranno essere acquisiti, in forza di precise disposizioni di legge e regolamenti, in relazione al procedimento d’appalto sopra indicato sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei Suoi diritti ed in particolare della Sua riservatezza.
Ai sensi dell’art. 13 del citato D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), La informiamo di quanto segue:
1. Finalità del trattamento dei dati.
Il trattamento ha le seguenti finalità: acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione dell'idoneità morale e tecnico − finanziaria della Ditta da Lei rappresentata e accertamento dell’inesistenza di cause di esclusione riguardo alla partecipazione alla gara d’appalto sopra indicata.
Il trattamento riguarda anche dati giudiziari (esistenza di condanne penali e di sanzioni previste dalla normativa antimafia), ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici.
2. Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati sarà effettuato con le seguenti modalità: i dati trasmessi saranno sottoposti all'esame della Commissione di gara affinché la stessa valuti l'ammissibilità dell'offerta presentata, e saranno coperti da totale riservatezza fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato nel bando di gara; al termine della procedura di gara, i dati saranno conservati nell'archivio del Comune appaltante e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia; fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati stessi non saranno comunicati ad alcuno se non in base ad un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato; i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza; i dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati dei competenti Uffici del Comune.
3. Conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati e obbligatorio ai sensi della vigente normativa nazionale in materia di appalti pubblici, qualora la Ditta da Lei rappresentata intenda presentare offerta.
4. Rifiuto di conferimento dei dati. Il rifiuto di rispondere e di fornire i dati richiesti dal bando e dal disciplinare di gara comporterà l'impossibilita di ammettere la Ditta da Lei rappresentata alla procedura di gara in questione e/o di aggiudicare la gara alla stessa.
5. Comunicazione dei dati.
I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a tutti quei soggetti pubblici ai quali la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
6. Diffusione dei dati.
I dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere diffusi secondo le modalità indicate nel rispetto delle vigenti leggi in materia di appalti pubblici.
7. Diritti dell’interessato.
In relazione al trattamento dei dati relativi alla Ditta da Lei rappresentata, Lei potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, e precisamente:
il diritto di essere informato su:
• il nome e la sede del titolare del trattamento;
• le finalità e modalità di trattamento;
• il nome e il domicilio del responsabile del trattamento;
il diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare o del responsabile del trattamento: Inoltre,
a. la conferma o meno dell'esistenza di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica, delle finalità e delle modalità del trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
d. l'attestazione che le operazioni di cui alle precedenti lettere b) e c) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
e. il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
f. il diritto di opporsi in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che La riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattive.
8. Titolare e Responsabile del trattamento.
Il titolare del trattamento dei dati e Il Comune di Ghedi, con sede nei recapiti già indicati nel presente bando: Responsabile del trattamento Il Sindaco, delegati: dirigenti e funzionari.
FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE PER PRESA VISIONE
Allegato N) MODULO COMUNICAZIONE DATI NECESSARI PER LA RICHIESTA DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC/FORNITURE E SERVIZI)
1. COMMITTENTE/STAZIONE APPALTANTE
2. OGGETTO DELLA FORNITURA/SERVIZIO
Procedura aperta per l’affidamento in appalto dei servizi assicurativi per il Comune di Ghedi per un triennio.
3. DATI DITTA APPALTATRICE
RAGIONE SOCIALE:
PARTITA I.V.A: C. F.:
TIPO IMPRESA (barrare la casella che interessa) : ο impresa οlavoratore autonomo
CCNL APPLICATO:
SEDE LEGALE: (Via, n. civico, CAP, Comune e Provincia):
TEL.: FAX: EMAIL:
SEDE OPERATIVA: (Via, n. civico, CA, Comune e Provincia):
TEL.: FAX: EMAIL:
INDIRIZZO ATTIVITA’ (Solo nel caso di lavoratore autonomo)
TEL.: FAX: EMAIL:
NUMERO DEGLI ADDETTI ALLA FORNITURA/ SERVIZIO: (Nel caso di lavoratore autonomo senza dipendenti mettere: 0 ) : N.:
4. ENTI PREVIDENZIALI
INAIL – INDICARE IL CODICE IMPRESA E LE RELATIVE PAT (Posizioni assicurative territoriali) RIFERITE ALLA COPERTURA DELLO SPECIFICO RISCHIO:
• CODICE DITTA:
• PAT:
INPS – INDICARE LA MATRICOLA AZIENDA RIFERITA ALL’ATTIVITA’ SVOLTA O DA SVOLGERE E LA SEDE COMPETENTE:
• MATRICOLA AZIENDA:
• SEDE COMPETENTE:
Solo per le imprese individuali, familiari, soci imprese artigiane:
INPS
• POSIZIONE CONTRIBUTIVA INDIVIDUALE titolare/soci imprese artigiane:
• SEDE COMPETENTE:
5. EVENTUALI COMUNICAZIONI
Data
FIRMA E TIMBRO DITTA
(leggibile e per esteso)
N.B.: Il presente modello deve essere datato e sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta Concorrente.
Si raccomanda la compilazione del modello suddetto in ogni sua parte. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, o di consorzio, ciascuna impresa facente parte il raggruppamento deve compilare il “Modello Richiesta DURC/Forniture e Servizi” ed inviarlo, datato e sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante.
AREA FINANZIARIA Tel.: x00 000 00000
E-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xxxxxxx.xx
ALLEGATO O)
Procedura aperta per l’affidamento in appalto dei servizi assicurativi per il Comune di Ghedi per un triennio.
MODELLO G.A.P.
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410)
IMPRESA PARTECIPANTE
Partita IV A (*) I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
Ragione Sociale (*) . I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
Luogo (*)(Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l'impresa)
I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
Sede legale (*): I_I_I_I_I_I_II_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
CAP/ZIP: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
Codice attività (*): I_I_I_I_I_I
Tipo Impresa (*): Singola I_I Consorzio I_I Raggr. Temporaneo Imprese I_I I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_, I_I_I I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I,I_I_I
Volume affari Capitale sociale
Tipo Divisa: Euro I_I
N.B.
1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu.
2. (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie
Allegato P)
PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
(per appalti, avvisi pubblici di selezione, procedure in economia etc.)
Questo documento, già sottoscritto dal Sindaco di Comune di Ghedi e conservato tra gli originali agli atti della procedura, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della Ditta concorrente comporterà l’esclusione dalle gare.
Questo documento costituisce parte integrante della gara e di qualsiasi contratto assegnato dal Comune di Ghedi.
Questo Protocollo di Legalità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Ghedi e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Ghedi impiegati ad ogni livello nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Protocollo di Legalità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso Patto.
Il Comune di Ghedi si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara ed in particolare l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione e le ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.
La sottoscritta Xxxxx si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Ghedi qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.
La sottoscritta Xxxxx dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara, al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
La sottoscritta Xxxxx si impegna a rendere noti, su richiesta del Comune di Ghedi, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della gara in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”.
La sottoscritta Xxxxx prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Protocollo di Legalità comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
1. risoluzione, ex art. 1456 c.c. previo inserimento di apposita clausola risolutiva espressa nel contratto o perdita del contratto;
2. escussione della cauzione di validità dell’offerta;
3. escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
4. responsabilità per danno arrecato al Comune di Ghedi nella misura dell’8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
5. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
6. esclusione del concorrente dalle gare indette successivamente dal Comune di Ghedi per 3 anni.
Il presente Protocollo di Legalità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.
Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità tra il Comune di Ghedi e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.
Ghedi, …………..
IL SINDACO DEL COMUNE DI GHEDI
Timbro ditta
e firma legale rappresentante
Timbro Comune
Modello 2 – comunicazione antimafia
Autocertificazione nei casi di cui all’art. 89 del D.Lgs 159/2011
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
_l_ sottoscritt_ (nome e cognome)
nat_ a Prov. il residente
a via/piazza n. in qualità di della società
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo Data firma del dichiarante
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.
(*) Ove il richiedente è una società l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori, soci, sindaci direttori tecnici e procuratori.
LOTTO 1
POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI
lotto 1: RCT/O CIG 62141384E6;
stipulato tra il Contraente
Comune di Ghedi
Xxxxxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxxx (Xx)
P.IVA 00290650175
e
l’Impresa Assicuratrice
…………………………………..
P. IVA n. ………………..
Durata del contratto
dalle ore 00 del 01.07.2015
dalle ore 24 del 30.06.2018
Con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati alle ore 24 di ogni 30.06
INDICE
NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO 5
Oggetto dell’assicurazione 5 Art. 1 - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio 5 Art. 2 - Durata della polizza - Recesso 5 Art. 3 - Recesso del contratto in caso di sinistro - Rinuncia 5
Art. 4 - Oneri fiscali 5
Art. 5 - Modifiche dell'assicurazione 5 Art. 6 - Foro competente 5 Art. 7- Rinvio alle norme di legge 5 Art. 8 - Clausola Broker 5 Art. 9 - Interpretazione del contratto 6 Art. 10 - Forma delle comunicazioni 6 Art. 11 - Clausola di tracciabilità dei flussi finanziari 6 Art. 12 - Clausola risolutiva 6 Art. 13 - Disciplina della responsabilità 7 Art. 14 - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) 7 Art. 15 - Novero dei terzi 7 Art. 16 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) 7 Art. 17 - Malattie professionali 8 Art. 18 - Responsabilità civile professionale 8 Art. 19 - Estensioni di garanzia 8 Art. 20 - Esclusioni 12 Art. 21 - Rischi atomici, da inquinamento, da asbesto e campi elettromagnetici 13 Art. 22 - Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento 13 Art. 23 - Massimali di garanzia 13
ALTRE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI 13
Art. 24 - Altre assicurazioni 13 Art. 25 – Regolazione del premio 14 Art. 26 - Premio dell'assicurazione 14 Art. 27 - Estensione territoriale 14 Art. 28 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro 14 Art. 29 - Rinuncia alla rivalsa 15 Art. 30 - Gestione delle vertenze di danno 15 Art. 31 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio/buona fede 15 Art. 32 - Variazioni del rischio 15 Art. 33 - Gestione delle franchigie 15
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:
CONTRAENTE: il soggetto che stipula l’assicurazione: Il Comune di Ghedi ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto:
- il Contraente;
- gli amministratori, i dipendenti, i dipendenti comandati presso altri Enti, i dipendenti utilizzati in convenzione, i dipendenti a scavalco, nonché tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall'Assicurato;
- gli Enti per i quali l'Assicurato gestisce per delega i servizi.
qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell’Assicurato o sia a questo collegata da rapporto di lavoro o servizio anche quando comandata presso Enti o comandata da parte di altri Enti o utilizzata in convenzione o a scavalco.
qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all’ Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell’ Assicurato stesso;
SOCIETA': l’Impresa Assicuratrice ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione
DELEGATARIA: l'Impresa Assicuratrice che emette e gestisce il contratto anche a nome delle Coassicuratrici
POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione
PREMIO: la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici
RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione INDENNIZZO: la somma dovuta dalle Imprese di Assicurazione in caso di sinistro
COSE: sia gli oggetti materiali sia gli animali
FRANCHIGIA: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;
SCOPERTO: la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;
DANNO CORPORALE: il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale
DANNI MATERIALI: ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa;
MASSIMALE PER
SINISTRO: la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;
ANNUALITA'
ASSICURATIVA: il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione;
RETRIBUZIONI: si intende quanto, al lordo elle ritenute previdenziali, i dipendenti dell’Ente obbligatoriamente assicurati presso l’INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni, gli emolumenti lordi versati da Contraente ai lavoratori interinali, ai collaboratori in forma coordinata e continuativa (c.d. Parasubordinati), i compensi erogati ai lavoratori socialmente utili (L.S.U.).
NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO
Oggetto dell’assicurazione
L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Ente, nonché al suo legale rappresentante, agli amministratori, ai dirigenti, ai dipendenti, a tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dal Contraente e agli Enti per i quali il Contraente gestisce per delega i servizi, in relazione allo svolgimento di attività e di compiti, ovunque svolti, previsti dalle norme e comunque di fatto svolti.
L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque e dovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
Art. 1 - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 00:00 del giorno indicato in polizza.
Previa comunicazione da parte dell’Ente dell’avvenuta aggiudicazione, il rischio s’intende in copertura dalle ore 00:00 del giorno indicato in polizza accettando, anche per il primo anno, che il premio venga pagato entro il 60° giorno successivo alla decorrenza.
Il Contraente é tenuto a pagare al Broker, alle rispettive scadenze il premio stabilito nella polizza medesima.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Art. 2 - Durata della polizza - Recesso
La presente polizza ha durata di tre (3) anni, con inizio dalle ore 00:00 del 01/07/2015 e scadenza al 30/06/2018 con scadenze annuali poste al 30/06 ore 24:00 di ogni anno senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale.
È facoltà del Contraente richiedere alla Società, entro trenta (30) giorni antecedenti la scadenza, la proroga dell’assicurazione per un periodo massimo di 1 anno alle medesime condizioni.
Il Contraente e la Società hanno comunque la facoltà di recedere dall’assicurazione ad ogni scadenza annuale con preavviso di tre (3) mesi.
Art. 3 - Recesso del contratto in caso di sinistro - Rinuncia
La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro.
Art. 4 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 5 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni devono essere provate per iscritto.
Art. 6 - Foro competente
Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello di Brescia.
Art. 7- Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 8 - Clausola Broker
Il Broker pro-tempore incaricato dal Contraente, ai sensi di legge e riconosciuto dall’impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, attualmente è l’ATI INSER SPA - ASSIGECO SRL. fino alle ore 24:00 del 30/06/2015, scadenza per revoca del mandato.
Il Contraente e l’impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all’esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all’impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall’impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.
Le commissioni riconosciute al Broker pro-tempore incaricato (attualmente Inser spa – Assigeco srl) saranno remunerate dalla Compagnia aggiudicataria nella misura massima del 12% (dodicipercento) del premio imponibile.
Art. 9 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art. 10 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni del Contraente possono essere fatte a mezzo di POSTA CERTIFICATA (PEC) che la Compagnia deve indicare nei propri recapiti, nonché per raccomandata, raccomandata a.r., raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto, indirizzato alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 11 - Clausola di tracciabilità dei flussi finanziari
I rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 nr. 136 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 12 - Clausola risolutiva
Il presente contratto si risolve di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi dell’art. 1456 c.c. qualora il Comune dichiari di avvalersi della presente clausola avuta conoscenza del verificarsi di transazioni effettuate in violazione delle norme previste al precedente art. 11.
Ar. 12.1 – Diritto di recesso
Il Contraente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione alla Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e la Società non acconsenta ad una modifica, proposta da Xxxxxx s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI
Art. 13 - Disciplina della responsabilità
La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.
Art. 14 - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, perdita e/o danneggiamenti di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività descritte e a quelle preliminari, concorrenti, conseguenti, accessorie, collegate e complementari svolte ovunque, in qualsiasi forma, con qualsiasi mezzo.
L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato nonché da dolo o colpa grave delle persone della quali deve rispondere, anche se non dipendenti, purché operanti nell'ambito delle attività dell'Assicurato.
Art. 15 - Novero dei terzi
Si prende atto fra le Parti che:
a) quando l'Assicurato è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso;
b) quando l'Assicurato non è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni ed
interpretazioni, ed i lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi del Dlgs. 23/02/2000 n° 38, quando opera la garanzia R.C.O. di cui al successivo art.16.
I predetti prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio ed in caso di danni a cose di loro proprietà.
A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le Parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro e lavoratori parasubordinati come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non) a qualsiasi titolo intraprese, nonchè per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.
La qualifica di terzo si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, volontari servizio civile, vigilanti delle scuole, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, stage, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro, salvo quanto previsto al successivo art. 16.
Art. 16 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni e nonché ai sensi del D. Lgs. 23/02/2000 n° 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati (anche solo funzionalmente) addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.
2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giungo 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23/02/2000 n° 38, cagionati ai prestatori di cui al precedente punto 1) per morte e lesioni personali da cui sia derivata una invalidità permanente, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.
L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.
L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra, in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.
L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, vigilanti delle scuole, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.
I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa. La Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d'ufficio del reato commesso dall'Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale. A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra l’Assicurato e la Società, tenendo conto degli interessi dell'Assicurato e delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi del citato art.2049 C.C..
Art. 17 - Malattie professionali
L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali, oltre a quelle tassativamente indicate nelle tabelle, in vigore al momento della stipulazione del contratto, allegate al
D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.
La garanzia non vale:
1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
-alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
-alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.
La presente esclusione 2. cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
3. per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o data di cessazione dei rapporto di lavoro.
Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
- per danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ispezioni per quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni di assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società i'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
Art. 18 - Responsabilità civile professionale
L'assicurazione di cui alla presente polizza è estesa anche alla responsabilità civile professionale di tutti gli Amministratori, i Dirigenti, i Funzionari ed i Dipendenti, a qualsiasi ruolo appartenenti, di cui la Contraente si avvale nell'esercizio della sua attività, nonché alla responsabilità personale di ogni operatore, allievo, frequentatore o volontario operante per conto della Contraente stessa.
La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di R.C.T. per danni a terzi, e di R.C.O. per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della R.C.T. e della R.C.O. convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra di loro.
Art. 19 - Estensioni di garanzia
A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale per i seguenti rischi:
19.1 Xxxxx derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere;
19.2 R.C. che possa ricadere sull'Assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina o altro atto delittuoso verificatisi negli uffici, nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e sociale;
19.3 RC personale di tutti i dirigenti, funzionari, dipendenti, insegnanti, lavoratori parasubordinati, e/o collaboratori per danni arrecati a terzi ed a prestatori di lavoro in relazione allo svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni. Resta esclusa le RC personale e professionale di medici, dipendenti o non dipendenti.
19.4 R.C. per i danni agli assistiti ed agli ospiti derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non (artt. 1783 - 1786 C.C.);
19.5 R.C. per i danni cagionati a terzi o alle cose di terzi, ai propri operatori od alle cose dei propri operatori da parte di assistiti;
19.6 danni cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro, da persone non dipendenti dell'Assicurato della cui opera comunque lo stesso si avvale per lo svolgimento delle sue attività;
19.7 R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà ed operatività di mezzi di trasporto o di sollevamento, macchine operatrici, semoventi, gru, impiegati per le operazioni connesse all'attività svolta dall'Assicurato.
Sono compresi i danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate previa deduzione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di € 26.000,00 per sinistro;
19.8 R.C. derivante alla Contraente per i servizi che la stessa debba erogare presso il domicilio degli assistiti o comunque fuori sede, con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati, ivi compresi i danni "in itinere" al personale e/o collaboratori stessi;
19.9 R.C. derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili anche tramite distributori automatici; esistenza di distributori di proprietà di terzi;
19.10 R.C. derivante dalle operazioni di disinfestazione e/o lotta antiparassitaria, anche se eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di prodotti tossici;
19.11 R.C. per i danni derivanti all'Assicurato dall'esistenza e dall'esercizio di laboratori chimici;
19.12 R.C. derivante dall'esercizio di asili nido, centri di assistenza sociale, per l'infanzia e per portatori di handicap, soggiorni, colonie estive o invernali, organizzazione ed esercizio di periodi di vacanza per propri
assistiti, ambulatori e servizi sanitari in genere, biblioteche, teatri, musei, auditori, cinematografi, gallerie d'arte, case, alberghi, pensionati, stabilimenti termali, impianti sportivi e ricreativi, giardini zoologici, allevamenti di animali, siti archeologici;
Si intendono compresi i danni cagionati dai bambini e/o dagli ospiti e/o dagli allievi e la R.C. personale del personale docente e/o incaricato della sorveglianza ed in genere;
19.13 R.C. derivante dalla proprietà, comproprietà, esercizio, manutenzione (ordinaria e straordinaria) di strade, compreso lo spargimento non tempestivo di sostanze per ovviare al pericolo della formazione di ghiaccio, la caduta di massi sulla sede stradale e le operazioni di disgaggio;
19.14 Per i lavori di scavo su sedi stradali di proprietà di terzi, l'assicurazione vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a 90 giorni dalla consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni causati a terzi da improvviso cedimento del terreno.
Questa garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 1.500,00 per sinistro nel limite del massimale per danni materiali a cose e comunque col massimo risarcimento di € 260.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.
Per danni corporali la garanzia è prestata nell'ambito del relativo massimale e con gli eventuali scoperti stabiliti in polizza;
19.15 R.C. derivante dalla proprietà/conduzione di parchi, giardini, boschi e terreni, coltivati e non coltivati anche con piante di alto fusto;
19.16 R.C. derivante dalla proprietà/esercizio di apparecchiature radiotelefoniche, ponti radio, ripetitori, antenne, stazioni meteorologiche, idrometriche, idropluviometriche e nivologiche.
Sono compresi i danni ai fabbricati, tralicci e terreni ove sono installate le apparecchiature;
19.17 R.C. per danni cagionati durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione o pulizia di locali, macchinari ed impianti. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità derivante alla Contraente dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza;
19.18 R.C. derivante all'Assicurato dall'esistenza di cartelli ed insegne pubblicitarie, segnaletica stradale, illuminazione pubblica, cancelli anche automatici, officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, teleferiche, centrali di compressione, depositi di gas in genere, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività (orticoltura, giardinaggio, ecc.) ed attrezzature usate per uso esclusivo e necessario della Contraente:
19.19 R.C. derivante dalla proprietà e/o dalla conduzione di fabbricati, pertinenze, dipendenze, (compresa ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione e riadattamento), a qualunque uso destinati anche se non utilizzati per l'esercizio delle attività assicurate e dei relativi impianti (ascensori, montacarichi, elevatori, ecc.) comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere.
La garanzia è operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili. Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato. Si intendono compresi i danni causati dalla caduta di neve o ghiaccio non rimossi tempestivamente dai tetti;
19.20 R.C. derivante dalla partecipazione e organizzazione di mostre, fiere, convegni, feste patronali e simili, spettacoli pubblici, compresi quelli pirotecnici (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands), attività promozionali di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori; l'assicurazione comprende, in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi, agli artisti ed orchestrali, ai partecipanti attivi alle manifestazioni;
19.21 Gestione di mense, bar e/o spacci all'interno delle strutture della Contraente, compreso il rischio degli alimenti smerciati, anche se affidati a terzi;
19.22 Attività sportive e ricreative, anche svolte tramite circoli ricreativi aventi autonoma personalità giuridica;
19.23 Danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico nonché alle cose di terzi sugli stessi giacenti e/o trasportate. Restano esclusi i danni da furto;
19.24 R.C. per i danni (escluso il furto) ai veicoli di dipendenti e/o di terzi stazionanti nelle aree di pertinenza delle strutture o delle sedi amministrative e/o tecniche dell'Assicurato;
19.25 Danni derivanti in conseguenza di erronea, insufficiente od omessa segnalazione stradale con cartelli, segnalatori luminosi e/o reti e/o transenne;
19.26 Danni che possono derivare dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e le infrastrutture nonchè i macchinari, impianti, tubazioni, condutture (compresi i danni prodotti da rigurgito di fogna e spargimento di acqua), attrezzature che la tecnica inerente le attività svolte insegna e consiglia di usare e che gli assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito dei lavori per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati anche da persone non dipendenti e/o non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, con la sola esclusione degli autoveicoli e motoveicoli salvo che per la circolazione all'interno delle strutture della Contraente, ferma restando l'esclusione di cui all'art. 22 b).
19.27 Danni a cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
19.28 R.C. per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato, massimo risarcimento
€ 150.000,00 per sinistro e per anno;
19.29 Proprietà di cani e servizio di guardie armate compreso l'eccesso colposo di legittima difesa;
19.30 Danni a condutture e impianti sotterranei;
19.31 Danni dovuti ad assestamento, cedimento e/o franamento del terreno;
19.32 Danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio;
19.33 R.C. derivante alla Contraente/Assicurata dalla committenza ad imprese o persone di lavori, servizi o prestazioni in genere;
19.34 RC integrativa auto aziendali . Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere. La garanzia è prestata con il massimo di € 1.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo.
19.35 R.C. derivante all'Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 C.C.
Con riferimento alla guida di veicoli da parte di persone incaricate dall'Assicurato, si precisa che la garanzia di cui al presente punto non è operante qualora i veicoli siano di proprietà dell’Assicurato stesso ed è estesa ai danni subiti dai trasportati;
19.36 R.C. derivante all’Assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché alle norme di cui al D. Lgs 81/08 e successive modifiche, nonché per la RC personale del preposto, del responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall’Assicurato ai sensi della legge e per la RC personale derivante al responsabile dei lavori ed al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione delle opere ai sensi della Legge per l’attività da questi svolta esclusivamente a favore dell’Assicurato stesso.
19.37 Prestatori d'opera utilizzati in affitto (c.d. lavoro interinale).
La garanzia RCT si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate. Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'Assicurato. E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL. La garanzia è valida in quanto gli emolumenti/fatturazioni versati dall'Assicurato per tali soggetti vengano comunicati alla Società ai fini del calcolo del premio insieme alle mercedi/stipendi versati al personale dell'Assicurato.
19.38 R.C. derivante dalla proprietà del complesso di aree e relative pertinenze occupate dalle acque pubbliche, comprese le corrispondenti opere di arginamento, nonché delle rive e degli alvei dei laghi, fiumi, torrenti e qualsiasi altro corso d'acqua, dei luoghi destinati al controllo delle opere e di tutti i manufatti inerenti il demanio idrico.
19.39 R.C. derivante all'Assicurato dal conferimento di rifiuti speciali, tossici o nocivi: la garanzia è operante in conseguenza di un evento verificatosi durante il trasporto e/o lo smaltimento di rifiuti, che abbia provocato a terzi lesioni corporali a condizione che il conferimento dei rifiuti sia stato effettuato ad Aziende regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti; fermo restando che sono esclusi i danni da inquinamento in generale.
19.40 Esercizio di asili nido, compresi i danni cagionati dai bambini e/o dagli ospiti e la R.C. personale del personale docente e/o incaricato della sorveglianza ed in genere organizzazione ed esercizio di periodi di vacanza per propri assistiti e non.
19.41 R.C. derivante all'Assicurato per committenza auto.
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell’art. 2049 del C.C. nella sua qualità di committente per danni cagionati a terzi da prestatori di lavoro, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante nei limiti territoriali dello Stato italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
La garanzia non è operante per i danni provocati da prestatori di lavoro non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.
19.42 R.C. derivante dall’utilizzo da parte degli assicurati di biciclette di proprietà dell’Ente o di proprietà dei dipendenti solo se utilizzate per motivi di servizio.
19.43 R.C. derivante da proprietà e conduzioni di parchi, giardini con piante anche di alto fusto.
19.44 R.C. danni da inquinamento accidentale.
La garanzia comprende i danni cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato esclusivamente da fatto improvviso e accidentale dovuto a rotture di impianti, macchinari o condutture. Tale garanzia è comunque operante unicamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette, come mancato uso, interruzione di esercizio e simili conseguenze.
Art. 20 - Esclusioni
L’assicurazione R.C.T. non comprende :
(a) i danni da furto (salvo quanto previsto dall’art. 19.4 e 19.28);
(b) i rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi della Legge 990 del 24.12.1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
(c) i danni derivanti dall’impiego di aeromobili;
(d) i danni alle cose e/o opere di terzi sulle e nelle quali si eseguono lavori oggetto dell’attività;
(e) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, salvo quanto previsto dall’art. 19.14.
Art. 21 - Rischi atomici, da inquinamento, da asbesto e campi elettromagnetici
L’assicurazione non comprende i danni :
a) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
(f) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto dall’art.19.44;
b) derivanti dalla responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppure in parte, dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto;
c) connessi ad emissione o generazione di onde o campi elettromagnetici.
Art. 22 - Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento
Si conviene di applicare le seguenti franchigie e/o limiti di risarcimento :
a) per danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni: franchigia assoluta € 1.500,00 per ogni mezzo danneggiato;
b) per danni a veicoli di terzi o dipendenti trovantisi negli ambienti di proprietà o in uso dell’Assicurato: franchigia assoluta di € 1.500,00 per ogni veicolo danneggiato;
c) per danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non (ex artt. 1783 usque 1876 C.C.): franchigia di € 1.500,00 massimo risarcimento € 3.000,00 per danneggiato (ex 2.600,00) ;
d) per danni alle condutture ed impianti sotterranei: franchigia assoluta € 1.500,00 per sinistro massimo risarcimento per sinistro € 250.000,000
e) per danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno: franchigia assoluta € 1.500,00, massimo risarcimento per sinistro € 400.000,00;
f) per danni da inquinamento provocati da fatto accidentale: scoperto del 10% del danno, con il minimo di €
2.500,00 e massimo di € 25.000,00 massimo risarcimento di € 250.000,00 per sinistro e per anno;
g) per danni a terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o comunque detenute dallo stesso, massimo risarcimento € 500.000,00 per sinistro, in eccedenza al massimale previsto dalla garanzia “Ricorso terzi” della polizza incendio;
h) per danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio: scoperto 10% del danno, minimo € 2.600,00 per evento, massimo risarcimento € 400.000,00 per sinistro;
i) per danni a cose in consegna o custodia: franchigia € 1.500,00, massimo risarcimento € 100.000,00.
Resta espressamente convenuto tra le Parti che, per tutti i danni la copertura assicurativa si intende prestata con l’applicazione di una franchigia frontale di € 1.500,00 per ogni sinistro fatti salvi eventuali scoperti e minimi superiori, quando previsti.
Art. 23 - Massimali di garanzia
R.C.T. € 5.000.000,00 unico per sinistro
R.C.O. € 5.000.000,00 per sinistro con il limite di :
€ 2.500.000,00 per prestatore di lavoro
massimo esborso della Società per ciascun sinistro: € 5.000.000,00
ALTRE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI
Art. 24 - Altre assicurazioni
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In tale caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza, ma non coperto da altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.
Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, il presente contratto sarà considerato a secondo rischio rispetto ai massimali ed alle garanzie prestate con contratti antecedentemente stipulati dalla Contraente o da altri soggetti per i medesimi rischi.
Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art.1910 C.C..
Art. 25 – Regolazione del premio
Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base a elementi di rischio variabili, esso viene:
anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nel Certificato di assicurazione;
regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza
A. Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio:
Entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.
Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 (sessanta) giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società.
B. Inosservanza dell’obbligo di comunicazione dei dati e dell’obbligo di pagamento:
Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale l’eventuale risarcimento, relativamente ai sinistri accaduti nel periodo annuo immediatamente successivo a quello per il quale non è stata effettuata la comunicazione e il pagamento della differenza qualora dovuta, sarà ridotto tenuto conto del rapporto tra il premio anticipato e quello calcolato sul consuntivo dichiarato o accertato dagli elementi variabili, restando la parte rimanente a carico del Contraente/Assicurato.
Tale riduzione proporzionale non verrà applicata per i sinistri avvenuti dopo le ore 24 del giorno in cui il Contraente /Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi.
Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente.
C. Verifiche e controlli:
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 26 - Premio dell'assicurazione
Il premio dell’assicurazione, anticipato nella misura indicata in polizza, verrà regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o del minor periodo cui la regolazione stessa si riferisce, applicando sul consuntivo delle retribuzioni lorde erogate ai soggetti considerati assicurati come da definizione, iscritti e non iscritti all'INAIL, al tasso indicato in polizza.
Il premio in via anticipata viene calcolato sull’ammontare preventivato delle retribuzioni lorde come sopra descritto, a cui verrà applicato il tasso annuo lordo del …..°/°° ( per mille) .
Art. 27 - Estensione territoriale
La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.
Art. 28 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza.
Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro" di cui all’art. 16 solo ed esclusivamente:
a) in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.
In tutti gli altri casi di sinistro, la Contraente è esonerata dal presentare denuncia, restando egualmente impegnata, pena la decadenza da ogni risarcimento, ad istruire la relativa pratica, tenendo per sé ed a disposizione della Compagnia di Assicurazione, la documentazione relativa, tanto di carattere sanitario quanto testimoniale.
Art. 29 - Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato, delle persone delle quali l’Assicurato si avvale nello svolgimento della propria attività a qualsiasi titolo, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei soggetti sopra indicati accertato giudizialmente.
Art. 30 - Gestione delle vertenze di danno
La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Si prende atto fra le parti che qualora sia necessaria una difesa penale, l'Assicurato potrà indicare alla Società il nominativo di un legale di fiducia che risieda nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.
Art. 31 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio/buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C..
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni,
incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato. La Società rinuncia alle dichiarazioni inerenti ai sinistri avvenuti prima della decorrenza della presente assicurazione.
Art. 32 - Variazioni del rischio
Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio entro 6 (sei) mesi del suo verificarsi. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C., fermo tuttavia quanto previsto al secondo comma del precedente articolo..
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 33 - Gestione delle franchigie
La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo.
Alla fine di ciascun periodo assicurativo la Società provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle stesse mediante emissione di un apposito documento (appendice recupero franchigie) riportante:
data del sinistro
nominativo controparte
importo liquidato
data del pagamento
importo da recuperare
Per detti sinistri, sin d'ora, si dà ampio e irrevocabile mandato alla Società a trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto nella franchigia; a tal fine si obbliga a rimborsare alla Società medesima le somme da quest'ultima eventualmente anticipate per suo conto per i titoli menzionati. Ciò entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta corredata dall'apposita appendice summenzionata.
LA SOCIETA’
..............................................
D I C H I A R A
con la compilazione del presente documento:
- di conoscere e di accettare incondizionatamente gli obblighi e le norme riportate nella lettera di invito e nei requisiti di gara;
- di accettare il capitolato LOTTO 1 Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera cui l’offerta medesima si riferisce con le eventuali varianti indicate nella scheda offerta tecnica;
- che la propria offerta rimarrà vincolante per la durata di 180 (centoottanta) giorni decorrenti dal termine fissato per la ricezione della presente.
O F F R E
PREVENTIVO ANNUO RETRIBUZIONI INAIL E NON XXXXX | XXXXX XXXXX ANNUO PER MILLE | PREMIO ANNUO LORDO ANTICIPATO |
di € 2.100.000,00 * |
*Retribuzioni a consuntivo nel periodo 30.06.2013 – 30.06.2014 : euro 2.138.929,40
PERCENTUALE DI RIBASSO: % PREMIO XXXXX XXXXX:
QUOTA MASSIMA DI RITENZIONE DEL RISCHIO: %
FIRMA: ............................................................
DATA: ............................................................
D I C H I A R A
con la compilazione del presente documento:
- di conoscere e di accettare incondizionatamente gli obblighi e le norme riportate nella lettera di invito e nei requisiti di gara;
- di accettare il capitolato LOTTO 1 Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera cui l’offerta medesima si riferisce con le eventuali varianti indicate nella scheda offerta tecnica;
- che la propria offerta rimarrà vincolante per la durata di 180 (centoottanta) giorni decorrenti dal termine fissato per la ricezione della presente.
O F F R E
PREVENTIVO ANNUO RETRIBUZIONI INAIL E NON XXXXX | XXXXX XXXXX ANNUO PER MILLE | PREMIO ANNUO LORDO ANTICIPATO |
di € 2.100.000,00 * |
*Retribuzioni a consuntivo nel periodo 30.06.2013 – 30.06.2014 : euro 2.138.929,40
PERCENTUALE DI RIBASSO: % PREMIO XXXXX XXXXX:
QUOTA MASSIMA DI RITENZIONE DEL RISCHIO: %
FIRMA: ............................................................
DATA: ............................................................
Allegato A.2 Scheda offerta tecnica Polizza RCT/O
Il sottoscritto / legale rappresentate (o agente munito di procura)
(nome, cognome , luogo e data di nascita, residenza) per l’impresa
in nome e per conto della Società che rappresenta, nonché delle eventuali Società coassicuratrici,
dichiara
R.C.T./O.
1
per il rischio Lotto n
di accettare integralmente le condizioni del capitolato tecnico
di non accettare integralmente le condizioni del capitolato tecnico subordinando l’offerta alle seguenti varianti:
Rif. Articolo del capitolato tecnico e pagina | Tipo di variante | Contenuto variante1 | |||
Annullato | Annullato e sostituito | Integrato e parzialmente modificato | |||
VARIANTE A1) – Condizioni Generali di Assicurazione | |||||
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VARIANTE A2) – Estensioni/Limitazioni di garanzie/Condizioni particolari e operative | |||||
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VARIANTE A3) – Limiti di indennizzo, massimali e franchigie | |||||
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pag. |
1 È possibile allegare anche copia fotostatica del testo normativo di riferimento che l’offerente intende richiamare previa compilazione e sottoscrizione del presente modulo. In tale caso nella parte “Contenuto variante del prospetto” dovrà richiamarsi la dicitura vedasi copia fotostatica allegata o altra di tenore equivalente.
pag. | |||||
pag. |
Data……………………………………. Firma…………………………………
Allegare copia fotostatica della carta d’identità del sottoscrittore.
È possibile allegare anche copia fotostatica del testo normativo di riferimento che l’offerente intende richiamare previa compilazione e sottoscrizione del presente modulo. In tale caso nella parte “Contenuto variante del prospetto” dovrà richiamarsi la dicitura vedasi copia fotostatica allegata o altra di tenore equivalente.
LOTTO 2
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DANNI AI BENI - ALL RISKS
lotto 2: ALL RISKS CIG 6214149DF7;
stipulato tra il Contraente
Comune di Ghedi
Piazxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxxx (Xx)
X.IVA 00290650175
e
l’Impresa Assicuratrice
…………………………………..
P. IVA n. ………………..
Durata del contratto
dalle ore 00 del 01.07.2015
dalle ore 24 del 30.06.2018
Con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati alle ore 24 di ogni 30.06
INDICE
DEFINIZIONI 3
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO 5
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 5
ART. 1.1 - OGGETTO DELLA COPERTURA 6
1. DANNI MATERIALI, PERDITE E/O DETERIORAMENTI 6
2. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO 6
3. ORDINANZE DI AUTORITÀ 6
4. ONORARI DI ARCHITETTI, PROFESSIONISTI E CONSULENTI 6
5. SPESE PERITALI 6
6. SPESE RICERCA GUASTO 6
7. RICORSO TERZI E LOCATARI 7
8. RISCHIO LOCATIVO 7
9. PERDITA PIGIONI 7
10. RICOSTRUZIONE ARCHIVI 7 ART. 1.2 - ESCLUSIONI 8 ART. 1.3 - ENTI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE 9 ART. 1.4 - DELIMITAZIONI DI GARANZIA 9
1. EVENTI ATMOSFERICI 9
2. GRANDINE SU FRAGILI 9
3. GELO 9
4. SOVRACCARICO NEVE 9
5. EVENTI SOCIOPOLITICI 10
6. SMOTTAMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO, ECC. 10
7. XXXXX, RAPINA E PORTAVALORI 10
8. FENOMENO ELETTRICO 12
9. INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI 12
10. TERREMOTO 12 ART. 1.5 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DELLA POLIZZA 12 ART. 1.6 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE 12 ART. 1.7 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 13 ART. 1.8 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO 13 ART. 1.9 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO 13 ART. 1.10 - MANDATO DEI PERITI 13 ART. 1.11 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO 14 ART. 1.12 - ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE 14 ART. 1.13 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO 14 ART. 1.14 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO 14
ART. 2 – CONDIZIONI PARTICOLARI 15
ART. 2.1 - MODIFICHE E TRASFORMAZIONI 15 ART. 2.2 - DIMINUZIONE DEI VALORI ASSICURATI 15 ART. 2.3 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE 15 ART. 2.4 - GUASTI FATTI DA AUTORITÀ, CONTRAENTE/ASSICURATO O TERZI 15 ART. 2.5 - ANTICIPO INDENNIZZI 15 ART. 2.6 - OPERE DI FONDAZIONE 15 ART. 2.7 - LAVORO STRAORDINARIO 15 ART. 2.8 - VALORE A NUOVO (ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO) 15 ART. 2.9 - COSE PARTICOLARI 16 ART. 2.10 - INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA 17 ART. 2.11 - RECUPERI 17 ART. 2.12 - ENTI MOBILI PRESSO TERZI 17 ART. 2.13 - SPESE DI COLLAUDO 18 ART. 2.14 - COPPIE O SERIE 18 ART. 2.15 - RICOSTRUZIONE SPECIALE 18 ART. 2.16 - GUASTI ACCIDENTALI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 18 ART. 2.17 - IMPIEGO MOBILE 18 ART. 2.18 - MAGGIORI COSTI RELATIVAMENTE AD APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 19
ART. 2.19 - IMPIANTI ED APPARECCHI INSTALLATI SU AUTOVEICOLI 19 ART. 2.20 - PROGRAMMI IN LICENZA D'USO 19 ART. 2.21 - DETERMINAZIONE DEL DANNO PER APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - VALORE ASSICURABILE 19 ART. 2.22 - RECEPIMENTO AUTOMATICO ACQUISTO/ALIENAZIONE BENI – LEEWAY CLAUSE 20 ART. 2.23 - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO 20
ART. 3 - CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE 21
ART. 3.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONI DEL RISCHIO 21
ART. 3.2 - ALTRE ASSICURAZIONI 21
ART. 3.3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA 21 ART. 3.4 - DURATA DELLA POLIZZA - RECESSO 21 ART. 3.5 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE 21 ART. 3.6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO 21 ART. 3.7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO ALLA SOCIETÀ 22 ART. 3.8 - ONERI FISCALI 22 ART. 3.9 - FORO COMPETENTE 22 ART. 3.10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 22 ART. 3.11 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 22 ART. 3.12 - CLAUSOLA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 22 ART. 3.13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA 22 ART. 3.14 – DIRITTO DI RECESSO 22 ART. 3.15 - CLAUSOLA BROKER 22 ART. 3.15 - LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI: 23
DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
ASSICURAZIONE: | il contratto di Assicurazione |
CONTRAENTE/ASSICURATO: | il Comune di Ghedi. |
SOCIETÀ: | l’Impresa assicuratrice |
POLIZZA: | il documento che prova l'assicurazione |
BROKER | Xxxxx XxX quale mandatario incaricato della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società delegataria e dalle coassicuratrici |
FRANCHIGIA: | l'importo fisso del danno che rimane a carico del Contraente/Assicurato |
SCOPERTO: | la percentuale del danno che rimane a carico del Contraente/Assicurato |
PREMIO: | la somma dovuta dal Contraente/Assicurato alla Società |
RISCHIO: | la probabilità che si verifichi il sinistro |
COSE ASSICURATE: | beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati |
SINISTRO/DANNO: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa |
DANNI DIRETTI: | i danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto di un evento per il quale é prestata l'assicurazione |
INDENNIZZO: | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
COMUNICAZIONI: | tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, facsimile o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l’avvenuta comunicazione |
FABBRICATO | tutti i beni immobili. |
A titolo esemplificativo e non limitativo: - tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità del Contraente/Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi esclusi impianti fotovoltaici, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria, scale mobili, ascensori e montacarichi, oltre ad impianti ed installazioni al servizio del fabbricato e considerati immobili per natura o destinazione, incluse le antenne centralizzate. Si intendono comprese tutte le pertinenze quali strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature. - tensostrutture e capannoni pressostatici. - affreschi e decorazione, soffitti a cassettoni, mosaici e simili. | |
FABBRICATI DI INTERESSE STORICO OD ARTISTICO: | i fabbricati di interesse storico od artistico soggetti alla disciplina del D.Lgs 22.01.2004 n. 42, esenti da imposte sulle assicurazioni ai sensi della legge 28.02.1983 n. 53. |
CONTENUTO: | tutti i beni non rientranti nelle definizioni "Fabbricati" e “Valori”. A titolo esemplificativo e non limitativo: - macchine, meccanismi, apparecchi, impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento), illuminazione pubblica, semafori, lapidi e tombe, calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse; - mezzi di locomozione iscritti o non al P.R.A. di proprietà del Contraente/Assicurato; - attrezzi, mobilio ed arredi, quadri ed oggetti d’arte, libri, raccolte e collezioni in genere, opere di abbellimento ed utilità, macchine d’ufficio, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; registri, cancelleria, e quant’altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quanto altro relativo alla gestione dell’Ente; - merci in genere incluse derrate alimentari e materiali in genere relativi all’attività; - sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computers comprensivi di video e stampanti, mini elaboratori, personal computer portatili, telefoni cellulari, apparecchi radio ricetrasmittenti, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, conduttori esterni ed altre macchine o strumenti elettronici in uso al Contraente/Assicurato, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, ivi compresi le reti di telecomunicazione interne nelle loro componenti hardware - quant'altro non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa |
VALORI: | denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili per omaggi e premi, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore |
ACQUA CONDOTTA: | fuoriuscita di acqua a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati, o in porzioni di essi |
RICERCA GUASTO: | le spese sostenute per ricercare la rottura, riparare o sostituire la parte di tubazione, e relativi raccordi all’origine della fuoriuscita di acqua |
AUTOCOMBUSTIONE: | combustione spontanea senza sviluppo di fiamma |
FERMENTAZIONE: | trasformazione chimica della materia organica |
FURTO: | impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene |
RAPINA: | la sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia |
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO
Oggetto dell’assicurazione
(a titolo esemplificativo, ma non limitativo)
La presente polizza ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito o in uso, o per i quali abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali il Contraente/Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente/Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso; qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".
Resta inteso che per l'individuazione della cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti del Contraente/Assicurato. Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni (in misura non preponderante), realizzate in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili.
Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi e si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico. Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.
Si intendono in copertura i danni dovuti o causati da colpa grave del Contraente e del Contraente /Assicurato ed i danni dovuti o causati da dolo o colpa grave delle persone di cui questi deve rispondere.
ART. 1.1 - OGGETTO DELLA COPERTURA
DANNI MATERIALI, PERDITE E/O DETERIORAMENTI
La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare il Contraente/Assicurato di tutti i danni materiali e diretti causati agli enti e/o partite assicurati/e, anche di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto espressamente escluso.
Si conviene che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dalla presente polizza, si abbia una successione di avvenimenti che provochino danni materiali in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti.
SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO
La Società, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C. e fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore somma assicurata indicata alla partita “SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO”, risarcisce:
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati per ordine dell’Autorità o motivi di igiene e sicurezza.
È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa l'indennizzo delle spese di salvataggio.
ORDINANZE DI AUTORITÀ
In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra. La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.
L'esistenza della presente clausola non comporta deroga all'Art. 1.13 “Limite massimo dell'indennizzo”, salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.
ONORARI DI ARCHITETTI, PROFESSIONISTI E CONSULENTI
Viene stabilito che in caso di sinistro l'indennizzo comprenderà gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “ONORARI DI ARCHITETTI, PROFESSIONISTI E CONSULENTI”.
SPESE PERITALI
Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà al Contraente/Assicurato le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “SPESE PERITALI”.
SPESE RICERCA GUASTO
La Società, risponde delle spese sostenute per la ricerca e/o riparazione di guasti e/o rotture di tubazioni, raccordi, condutture, contenitori, forni, impianti e altre installazioni che abbiano provocato un danno indennizzabile per fuoriuscita di acqua o liquidi o altri fluidi/sostanze in essi contenuti o condotti; inclusa la sostituzione delle parti e/o la demolizione e/o ripristino delle porzioni di fabbricato.
La presente garanzia é prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C..
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “SPESE DI RICERCA DEL GUASTO”.
RICORSO TERZI E LOCATARI
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato, nel limite del massimale convenuto e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di
risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.
Relativamente ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, l’assicurazione opera entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi” e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni:
- a cose che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo. Si intendono comunque in garanzia i veicoli dei dipendenti del Contraente/Assicurato i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, le cose sugli stessi mezzi.
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Il Contraente/Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente/Assicurato.
Il Contraente/Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti il Contraente/Assicurato e/o ovunque esista un interesse del Contraente/Assicurato stesso.
RISCHIO LOCATIVO
La Società, nei casi di responsabilità del Contraente/Assicurato ai termini degli artt. 1588 , 1589 e 1611 del C.C., risponde dei danni materiali e diretti cagionati da evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dal Contraente/Assicurato, senza l’applicazione della regola proporzionale, ma con un limite massimo di risarcimento di € 1.500.000,00 per sinistro e anno assicurativo.
PERDITA PIGIONI
Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà al Contraente/Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “PERDITA PIGIONI” e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c., anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi. Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dal Contraente/Assicurato -Proprietario che vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presunta ad essi relativa.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “PERDITA PIGIONI”.
RICOSTRUZIONE ARCHIVI
La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “RICOSTRUZIONI ARCHIVI, DOCUMENTI, DISEGNI, SUPPORTI DATI, ecc. e senza l’applicazione del disposto dell’art. 1907 C.C., del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e “Programmi di utente”.
Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte del Contraente/Assicurato , per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa. Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dal Contraente/Assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dal Contraente/Assicurato.
per “Programmi di utente”: si intendono sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che il Contraente/Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.
È facoltà del Contraente/Assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.
Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui il Contraente/Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.
ART. 1.2 - ESCLUSIONI
La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a risarcire i danni causati da:
a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto.
Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) dolo del Contraente e del Contraente/Assicurato;
d) guasti meccanici ed elettrici propri del macchinario e delle attrezzature;
e) graduale deterioramento, logorio, usura, corrosione, arrugginimento dei beni assicurati, contaminazione, umidità, stillicidio, evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, sapore, termiti, insetti, vermi, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso dalle condizioni contrattuali. Si precisa che in caso di scoppio delle macchine o degli impianti originato da usura, corrosione o difetti di materiale, dalla presente garanzia sono esclusi solamente i danni alle parti usurate, corrose o difettose della macchina, o dell'impianto stesso che hanno provocato il danno.
Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o fermentazione;
f) infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi.
g) xxxxx indiretti di qualsiasi natura tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
h) trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private, ad eccezione di quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
i) inquinamento di aria, acqua, suolo.
j) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; di montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari. Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione;
k) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, impianti e tubazioni nonché crollo e collasso strutturale;
l) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie "spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro" e "ordinanze di Autorità”.
m) limitatamente alla garanzia furto e rapina si intende esclusa la colpa grave dei dipendenti o delle persone di cui l’Assicurato/Contraente deve rispondere;.
Tutto quanto sopra - punti da a) a o) -, salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.
Per i danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il Costruttore o il Fornitore, la Società potrà, a proprio giudizio, esercitare il diritto di rivalsa.
ART. 1.3 - ENTI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE
1. gioielli, pietre e metalli preziosi (se non detenuti per l’attività indicata in polizza);
2. beni aventi valore storico - artistico superiore ai € 25.000,00 per singolo bene;
3. il valore del terreno;
4. beni per i quali esista separata assicurazione stipulata dal Contraente/Assicurato e/o da Terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto con il Contraente/Assicurato;
5. boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
6. aeromobili e natanti;
ART. 1.4 - DELIMITAZIONI DI GARANZIA
EVENTI ATMOSFERICI
I danni materiali e diretti causati da eventi atmosferici quali trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, pioggia, grandine, neve, ai beni assicurati posti sotto tetto di fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici.
Inoltre, ai soli effetti di tali fenomeni atmosferici, si intendono escluse dalla garanzia le cose poste all’aperto non per normale destinazione.
La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “EVENTI ATMOSFERICI”.
GRANDINE SU FRAGILI
Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali diretti causati da grandine a:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- manufatti in materia plastica;
anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.
La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato.
GELO
La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi lo rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere al servizio del fabbricato e/o dell'attività descritta in polizza.
La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “EVENTI ATMOSFERICI”.
SOVRACCARICO NEVE
Relativamente a danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve la Società non indennizzerà i danni a fabbricati o serbatoi (e loro contenuto) non rispondenti alle norme relative al D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 3 Ottobre 1978 (criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi), successive modifiche o normative locali più restrittive.
La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato.
EVENTI SOCIOPOLITICI
Relativamente ai danni materiali diretti occorsi a seguito od in occasione di tumulti popolari, scioperi sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, la Società non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro da alterazione o omissione di controlli o manovre.
Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “EVENTI SOCIOPOLITICI”.
La Società ed il Contraente/Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia “terrorismo e sabotaggio”, con preavviso di 30 (trenta) giorni, da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata.
In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio relativo alla garanzia prestata con la presente condizione particolare, pagata e non goduta. Al fine di tale rimborso si precisa che il tasso imponibile relativo alla garanzia “terrorismo e sabotaggio” è dello per mille.
SMOTTAMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO, ECC.
La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di smottamento e franamento del terreno, valanghe e slavine, cedimenti del terreno e caduta di massi.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto le voci “ SMOTTAMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO, ecc.
XXXXX, RAPINA E PORTAVALORI
7.1 Furto
È condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni derivanti dal furto che le cose assicurate siano poste all’interno di fabbricati e/o locali o comunque in aree recintate, ad eccezione di quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni.
In caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:
- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili;
- uso di chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite; in quest’ultimo caso la garanzia sarà operante a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti e la copertura sarà operante dal momento della denuncia alle Autorità competenti;
- per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi, sarà liquidato dalla Società un importo pari al 100% del danno indennizzabile.
Qualora il furto avvenga senza tracce evidenti di scasso dei sistemi di protezione esterna, e senza il ricorso a vie di accesso che richiedano particolari doti di agilità personale o di specifiche attrezzature, sarà liquidato dalla Società un importo pari al 80% del danno indennizzabile. Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili. Relativamente ai valori il furto è coperto, salvo quanto previsto per il furto con destrezza, alla condizione che si considera essenziale per l’efficacia del contratto, che gli stessi siano riposti chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi o cassaforte. Si precisa che i termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “FURTO”
7.2 Furto all’esterno dei locali in aree recintate
In caso di furto delle cose assicurate non poste in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, ma comunque all'interno di aree recintate, la Società, è obbligata soltanto se il furto sia stato perpetrato mediante violazione dei mezzi di recinzione (reti, cancellate, portoni, cancelli e relativi congegni di chiusura) o superamento degli stessi con impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “FURTO ALL’ESTERNO DEI LOCALI IN AREE RECINTATE”.
7.3 Guasti cagionati da ladri
Premesso che sono parificati ai danni da furto i guasti arrecati alle cose assicurate (si precisa che si intendono assicurati anche i fissi e gli infissi), per commettere il furto o per tentare di commetterlo, relativamente ai guasti cagionati da ladri la garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “GUASTI CAGIONATI DA LADRI”.
7.4 Furto con destrezza
L’assicurazione è estesa anche al furto con destrezza nell'interno dei locali nel limite stabilito nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “FURTO CON DESTREZZA”.
7.5 Furto dei dipendenti
L'assicurazione è operante anche nel caso che l’autore del furto sia un dipendente del Contraente/Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
- che l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all’interno dei locali stessi.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “FURTO DEI DIPENDENTI”.
7.6 Rapina
La garanzia rapina è prestata anche se i valori assicurati si trovano fuori dai mezzi di custodia. Si precisa che:
- ai fini della presente clausola, le garanzie resteranno comunque operative anche se i beni assicurati si trovassero al di fuori dei mezzi di custodia eventualmente previsti in polizza anche se in trasporto all'interno del recinto degli stabilimenti, dei depositi e degli uffici;
- agli effetti della presente polizza con il termine rapina si comprende anche l’estorsione, cioè il caso in cui il Contraente/Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso il Contraente/Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.
- l’assicurazione comprende la rapina quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Le garanzie viene prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “RAPINA”.
7.7 Portavalori
A deroga dell’ART. 1.2 - ESCLUSIONI, lett. h) si intendono coperti i danni derivanti da sottrazione di denaro e/o valori a seguito di:
- furto avvenuto in occasione di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- rapina;
commessi su un incaricato del Contraente/Assicurato mentre detiene i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente/Assicurato, ad altri uffici, banche, fornitori, clienti e viceversa. Il portavalori può essere un dipendente o altra persona incaricata dal Contraente/Assicurato per questo servizio (di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 70). La garanzia è operante anche quando i beni sono affidati a istituti specializzati nel trasporto di valori. In tal caso la presente garanzia copre la parte di danno (nel limite delle cifra assicurata) che eventualmente eccede l’importo recuperato o ricevuto dal Contraente/Assicurato in conseguenza del contratto con l’istituto di trasporti e/o l’assicurazione stipulata dall’istituto a beneficio degli utenti del servizio, e/o di qualsiasi altra assicurazione in vigore in qualunque forma a tutela dei valori sottratti.
La copertura si intende operante anche per il servizio svolto internamente ai locali del Contraente/Assicurato. La garanzia è prestata nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano.
Le garanzie viene prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “PORTAVALORI”.
Le garanzie tutte previste al presente punto 9 “Furto, rapina e portavalori” vengono prestate con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato.
Resta, inoltre, convenuto tra le parti che in caso di sinistro:
- la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.;
- l’assicurazione in base al “Valore a nuovo” non verrà prestata per i danni da Xxxxx e Xxxxxx;
- relativamente a denaro e valori in genere, la Società non sarà tenuta a corrispondere complessivamente un somma superiore a quella stabilita nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “COSE PARTICOLARI VALORI”;
- la somma assicurata si intende ridotta con effetto immediato e fino al pagamento della prima rata di premio maturatasi dopo il sinistro, di un importo uguale a quello risarcibile; tuttavia la somma assicurata deve intendersi automaticamente e con effetto dal momento del sinistro reintegrata nei valori originari, obbligandosi a pagare il rateo di premio a presentazione della relativa appendice al termine di ogni annualità. Resta tuttavia inteso che tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di un importo pari ad una volta i valori assicurati al momento di “primo sinistro”.
- in caso di ritrovamento delle refurtiva la Società indennizzerà i danneggiamenti e le distruzioni cagionati ai valori assicurati, nonché i compensi dovuti a terzi per legge.
FENOMENO ELETTRICO
A parziale deroga dell’art.1.2 ESCLUSIONI, lettera d), la Società risponde dei danni causati alle macchine, agli impianti, ed alle apparecchiature compresi nelle partite “Fabbricato” e “Contenuto”, per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, comunque si manifestassero, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche.
L’assicurazione non comprende i danni causati a fonti di luce, valvole, resistenze ed i danni conseguenti alla mancata ed insufficiente manutenzione.
La presente garanzia é prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C..
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “FENOMENO ELETTRICO”.
1. INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI
Relativamente ai danni causati da inondazione, alluvione ed allagamento in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti e rigurgiti (compreso il rigurgito della acque piovane) o rotture di fognature, anche se tali eventi sono causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI”.
2. TERREMOTO
Relativamente ai danni materiali e diretti causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto del fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto le voci “TERREMOTO”.
ART. 1.5 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DELLA POLIZZA
La presente polizza è stipulata dal Contraente/Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente/Assicurato e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente/Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
ART. 1.6 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
ART. 1.7 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:
- fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile;
- entro quindici giorni, da quando ne ha avuto conoscenza l’Ufficio incaricato alla gestione delle polizze di assicurazione, darne avviso scritto alla Società.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Il Contraente/Assicurato deve altresì:
- per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- predisporre, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente/Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.
Xxxxx restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente/Assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività, inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente/Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.
ART. 1.8 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
ART. 1.9 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente/Assicurato o persona da lui designata;
oppure
b) a richiesta di una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente/Assicurato con apposito atto unico.
c) I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
d) Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito.
ART. 1.10 - MANDATO DEI PERITI
I periti devono:
- indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 1.7;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.9 – lettera a) e b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti,
le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l’attività esercitata.
ART. 1.11 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
I) Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà , allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
II) Contenuto - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
L'ammontare del danno si determina:
- per i Fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per il Contenuto - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.
ART. 1.12 - ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE
Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.
ART. 1.13 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
ART. 1.14 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutando il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, il Contraente/Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell’importo pari alla minore somma proposta dall’opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall’opposizione stessa.
ART. 2 – CONDIZIONI PARTICOLARI
ART. 2.1 - MODIFICHE E TRASFORMAZIONI
Nell'ambito degli insediamenti assicurati possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzione ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze del Contraente/Assicurato in relazione alle sue attività. Il Contraente/Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società.
ART. 2.2 - DIMINUZIONE DEI VALORI ASSICURATI
In caso di diminuzione dei valori assicurati, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti da detto articolo sarà immediata e la Società rimborserà al Contraente/Assicurato la corrispondente eventuale quota di premio anticipata e non goduta escluse le imposte.
ART. 2.3 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Società rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti delle Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali, Statali ed Enti Pubblici o società consociate, collegate, controllate, nonché verso clienti, fornitori, collaboratori e persone di cui devono rispondere l’Assicurato e/o il Contraente ai sensi di legge, salvo il caso di dolo.
Rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatori degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti di conduttori e sub conduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione, salvo il caso di dolo.
ART. 2.4 - GUASTI FATTI DA AUTORITÀ, CONTRAENTE/ASSICURATO O TERZI
La Società risponde dei guasti e danni fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dal Contraente/Assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da terzi allo scopo di arrestare l’evento dannoso previsto dalla presente polizza, anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o partite oggetto della polizza stessa.
ART. 2.5 - ANTICIPO INDENNIZZI
Il Contraente/Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00
L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L’acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00), qualunque sia l’ammontare del danno stimato del sinistro.
ART. 2.6 - OPERE DI FONDAZIONE
La Società risponderà anche delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:
- mutati criteri costruttivi imposti dalla tecnica;
- leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati; anche nel caso di ricostruzione su altra area se per causa di forza maggiore.
ART. 2.7 - LAVORO STRAORDINARIO
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società risponde dei costi supplementari per lavoro comportante forme di salario accessorio sostenute dal Contraente/Assicurato nei limiti stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “LAVORO STRAORDINARIO”.
ART. 2.8 - VALORE A NUOVO (ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO)
Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:
- per i fabbricati, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area;
- per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
le parti convengono, a deroga dell’articolo 1.11) “VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO”, di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:
1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
- l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
- il supplemento che aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
2. agli effetti della applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1.12 il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
- superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui ai punti I) e II) dell’1.11 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.
5. il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento lavori; verrà cioè eseguito entro trenta giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l’avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutto o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia;
6. la ricostruzione o il rimpiazzo avverranno secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore o specifici accordi con la Società, entro trentasei mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
È data facoltà al Contraente/Assicurato di:
(a) sostituire gli enti danneggiati con altri aventi un rendimento superiore qualora non sia possibile reperire sul mercato beni sostitutivi con rendimento equivalente;
(b) sostituire gli enti danneggiati anche con altri che abbiano una funzione e/o destinazione diversa, purché rientranti nell'attività del Contraente/Assicurato;
(c) acquistare enti appartenenti a terzi con operazioni di ricondizionamento e migliorie, in modo da ricostruire la stessa capacità funzionale dell'ente danneggiato e sostituito;
(d) ricostruire e/o acquistare anche più enti a fronte di uno solo danneggiato;
(e) adottare provvedimenti (sostituzioni, acquisti, ricostruzioni) che rientrino contemporaneamente nelle fattispecie previste dai precedenti punti a) b) c).
Per tutto quanto sopra l'indennità della Società non potrà comunque superare l'ammontare del danno determinato secondo le precedenti disposizioni della presente condizione.
ART. 2.9 - COSE PARTICOLARI
Si conviene di ritenere assicurati con la partita "Contenuto" i sotto indicati beni:
- Valori, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “VALORI”.
Per quanto riguarda i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.
Per quanto riguarda i gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:
(a) l’assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
(b) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
(c) la Società non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza;
(d) il Contraente/Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che il Contraente/Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.
- Gioielli, pietre, metalli preziosi e qualsiasi altro oggetto depositato presso l’Ufficio “Servizio Oggetti Rinvenuti” del Contraente/Assicurato con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “VALORI”; in caso di sinistro, l'indennizzo sarà calcolato senza applicazione dei deprezzamenti previsti nel presente contratto, bensì in base al valore di stima (se esistente) o all’equo valore di mercato all’epoca del sinistro, quale dei due risulti più elevato.
- Quadri, dipinti, libri, manoscritti, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore storico o artistico od affettivo con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “QUADRI, DIPINTI, LIBRI, ecc.”; in caso di sinistro, l'indennizzo sarà calcolato senza applicazione dei deprezzamenti previsti nel presente contratto, bensì in base al valore di stima (se esistente) o all’equo valore di mercato all’epoca del sinistro, quale dei due risulti più elevato.
ART. 2.10 - INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente/Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'articolo Pagamento dell'indennizzo a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.
ART. 2.11 - RECUPERI
Limitatamente ai casi furto, rapina e portavalori, in caso di recupero totale o parziale, il Contraente/Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che il Contraente/Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il Contraente/Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società é obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
Il Contraente/Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.
ART. 2.12 - ENTI MOBILI PRESSO TERZI
Si prende atto tra le Parti che i macchinari, attrezzature, arredamento elaboratori elettronici possono trovarsi anche presso terzi, presso mostre ed esposizioni, fiere e simili, in qualsiasi località.
La garanzia, sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce ”ENTI MOBILI PRESSO TERZI”.
ART. 2.13 - SPESE DI COLLAUDO
La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza direttamente danneggiati dal sinistro stesso, fino alla concorrenza del 15% del valore assicurato alla rispettiva partita.
ART. 2.14 - COPPIE O SERIE
In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerando l'importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita o danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.
Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un ente contraente/assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro ente o con altra parte, la Società risarcirà il costo di riacquisto dell'intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente prevista la condizione "assicurazione del costo di rimpiazzo".
ART. 2.15 - RICOSTRUZIONE SPECIALE
Le parti prendono atto che il costo di ricostruzione e/o il restauro dei fabbricati è stato valutato tenuto conto dei pregi artistici degli stessi e in particolare delle volte, delle soffittature, degli stucchi e degli affreschi e altri simili elementi.
Relativamente ai fabbricati, la Società pagherà il costo per la riparazione, ricostruzione e/o restauro sostituzione delle parti danneggiate effettuato utilizzando metodi e materiali moderni di una qualità simile a quella dei beni danneggiati al fine di permettere ai beni riparati, ricostruiti o sostituiti approssimare per quanto possibile l’originale.
ART. 2.16 - GUASTI ACCIDENTALI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
A deroga dell’art. 1.2 ESCLUSIONI, lettera d), la Società indennizza anche i danni che si manifestassero alle apparecchiature elettroniche, comprese quelle a servizio di impianti, anche se di proprietà di terzi, causati da guasti meccanici ed elettrici e da fenomeni elettrici.
Si precisa che agli effetti e per gli effetti della presente estensione di garanzia, il punto 11 "Fenomeno elettrico" dell'art. 1.4 - DELIMITAZIONI DI GARANZIA si intende abrogato.
Sono esclusi i danni:
(a) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
(b) i danni meccanici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di ordinaria manutenzione;
(c) a parziale deroga dell’art. 1.2 - ESCLUSIONI, lett. j), verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata;
(d) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione o l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
(e) attribuibili a difetti noti al Contraente/Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
(f) attribuibili ad usura, limitatamente alla parte direttamente affetta, o di carattere estetico, che non pregiudichino la funzionalità
ART. 2.17 - IMPIEGO MOBILE
Gli impianti, apparecchi ed apparecchiature elettroniche assicurati, possono essere utilizzati anche durante l'impiego al di fuori del luogo di installazione e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano entro il territorio dello Stato Italiano e nei paesi elencati dalla carta internazionale di assicurazione veicoli a motore “Carta Verde”, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Per la presente estensione di garanzia si conviene che non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole e tubi.
La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata. La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda dell'allegato sotto la voce "IMPIEGO MOBILE".
ART. 2.18 - MAGGIORI COSTI RELATIVAMENTE AD APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
Se le cose assicurate subiscono un danno indennizzabile che provoca l'interruzione totale o parziale di funzionamento, la Società indennizza le maggiori spese necessarie ed effettivamente sostenute rispetto a quelle normali per la prosecuzione dell'esercizio svolto dalla cosa danneggiata e costituite da:
- l'uso di apparecchio sostitutivo;
- l'applicazione di altri metodi di lavoro o di lavorazione;
- l'uso di servizio da Terzi;
- altre spese non espressamente escluse.
La Società non risponde delle maggiori spese dovute a:
- limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza della cosa danneggiata derivanti da provvedimenti di un governo o di altra autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte del Contraente/Assicurato per la riparazione od il rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata;
- modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata.
La società risponde per ogni sinistro fino al massimo indennizzo convenuto riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.
Il periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il solo periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio od impianto danneggiato, ma comunque non oltre 100 giorni.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale.
Nel determinare l'importo l'indennizzo va tenuto conto di tutte le circostanze che, qualora il sinistro non si fosse verificato, avrebbero compromesso o interrotto l'esercizio della cosa assicurata (fiere aziendali, lavori di revisione e manutenzione necessari e programmati ed altre interruzioni).
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “MAGGIORI COSTI RELATIVAMENTE AD APPARECCHIATURE ELETTRONICHE"
ART. 2.19 - IMPIANTI ED APPARECCHI INSTALLATI SU AUTOVEICOLI
Le apparecchiature elettroniche collocate sugli autoveicoli di proprietà del Contraente/Assicurato , sono assicurate anche durante la circolazione entro i territori della Repubblica Italiana e nei paesi elencati dalla carta internazionale di assicurazione veicoli a motore, cosiddetta “Carta Verde”, purché installate in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l’impiego in punti diversi dell’autoveicolo.
Non vengono indennizzati i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.
La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’allegato sotto la voce “IMPIANTI ED APPARECCHI INSTALLATI SU AUTOVEICOLI".
ART. 2.20 - PROGRAMMI IN LICENZA D'USO
Premesso che per programmi in licenza d'uso si intendono sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall’elaboratore che il Contraente/Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su supporti, in caso di danno materiale e diretto ai predetti supporti causato da un evento accidentale non espressamente escluso, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi di licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti.
Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, il Contraente/Assicurato decade dal diritto all’indennizzo.
ART. 2.21 - DETERMINAZIONE DEL DANNO PER APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - VALORE ASSICURABILE
Limitatamente alle “apparecchiature elettroniche”, a deroga di quanto previsto negli articoli. 1.11 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO e 2.8 - VALORE A NUOVO (ASSICURAZIONE DEL
COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO)”, la determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:
La determinazione dei danni, in caso di sinistro indennizzabile, alle cose assicurate, viene eseguita con le seguenti norme:
(a) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare le cose danneggiate nello stato funzionale in cui si trovano al momento del sinistro o il costo di rimpiazzo a nuovo, nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate);
(b) l'ammontare del danno si ottiene deducendo dalle stime anzidette il valore ricavabile dai residui delle cose danneggiate.
Dall’indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie e/o gli scoperti pattuiti in polizza.
VALORE ASSICURABILE - Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dal Contraente/Assicurato.
ART. 2.22 - RECEPIMENTO AUTOMATICO ACQUISTO/ALIENAZIONE BENI – LEEWAY CLAUSE
Con riferimento alle partite “Fabbricati” e “Fabbricati di interesse storico od artistico” la Società si impegna ad assicurare automaticamente beni rientranti nella definizione di polizza:
- che l’Assicurato acquisti o ne assuma la disponibilità (donazione, locazione, comodato, uso) nel corso dell’annualità assicurativa;
- risultanti da rivalutazioni od incrementi di valore degli enti preesistenti maturati nel corso dell’annualità assicurativa;
fino ad un massimo del 30% della somma inizialmente assicurata con il massimo di € 5.000.000,00 per singola ubicazione, con l’intesa che entro 90 giorni successivi ad ogni scadenza annuale, l’Assicurato comunicherà alla Società il valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli acquisti e/o alienazioni che delle variazioni del valore degli enti esistenti.
La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:
(a) L’Assicurato non è tenuto a dare nessuna comunicazione alla Società al momento dell’acquisto/alienazione di beni in quanto la garanzia, entro i limiti suindicati, è automaticamente operante.
(b) La garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui l’acquisto/alienazione è avvenuto e termina alla scadenza dell’anno successivo.
(c) L’Assicurato e tenuto, quale condizione essenziale per l’efficacia del contratto, a predisporre per ciascuna operazione di acquisto/alienazione delle registrazioni da cui risultino i seguenti elementi:
- natura dei beni acquistati/alienati;
- ubicazione e valore degli stessi;
- l’Assicurato è tenuto a mettere a disposizione della Società, in qualsiasi momento, tutte le registrazioni di cui sopra che gli potessero essere richieste, nonché a trasmettere alla Società tali registrazioni allo scadere della rata annuale di polizza, provvedendo alla regolazione del premio dovuto.
(d) Il premio è determinato applicando alle somme eccedenti quelle garantite in polizza (o quelle in difetto per alienazione) un tasso pari al 50% del tasso netto annuo di ciascuna partita interessata. Sul premio totale così determinato dovranno essere conteggiati l’accessorio unico nella stessa percentuale conteggiata in polizza e le imposte secondo le leggi vigenti. Se dalla regolazione del premio dovesse risultare un rimborso all’Assicurato, lo stesso verrà conteggiato senza aggiunta delle imposte.
(e) Con la regolazione del premio verrà determinato inoltre il nuovo premio per l’annualità successiva che verrà calcolato in base al riepilogo dei beni assicurati applicando al loro valore i tassi di polizza.
(f) In caso di mancato pagamento del premio di regolazione entro 60 giorni dalla presentazione del conto consuntivo varrà quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione.
Sono considerati in garanzia tutti i fabbricati di proprietà e/o in locazione anche se non espressamente risultanti
ART. 2.23 - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Limitatamente alla partita CONTENUTO in caso di sinistro la valutazione del danno verrà effettuata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c. delle Condizioni Generali di Assicurazione.
ART. 3 - CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
ART. 3.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONI DEL RISCHIO
Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.
Nel caso in cui il Contraente/Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio é ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato.
L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazione all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto all'indennizzo dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
Resta inteso che il Contraente/Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é verificata.
ART. 3.2 - ALTRE ASSICURAZIONI
Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.
Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..
Il Contraente/Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve comunicare l’esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.
ART. 3.3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’assicurazione ha effetto dalle ore 00:00 del giorno indicato in polizza.
Previa comunicazione da parte dell’Ente dell’avvenuta aggiudicazione, il rischio s’intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza accettando, anche per il primo anno, che il premio venga pagato entro il 60° giorno successivo alla decorrenza.
Il Contraente/Assicurato é tenuto a pagare al Broker, alle rispettive scadenze il premio stabilito nella polizza medesima.
Se il Contraente/Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
ART. 3.4 - DURATA DELLA POLIZZA - RECESSO
La presente polizza ha durata di 3 anni, con inizio dalle ore 00.00 del 01.07.2015 e scadenza ore 24:00 del 30.06.2018 con scadenze annuali poste al 30.06 di ogni anno senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale. E’ facoltà del Contraente richiedere alla Società, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, la proroga dell’assicurazione per un periodo massimo di 1 anno alle medesime condizioni.
Il Contraente e la Società hanno comunque la facoltà di recedere dall’assicurazione ad ogni scadenza annuale con preavviso di 3 (tre) mesi.
ART. 3.5 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 3.6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
La Società potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 90 giorni al termine di ciascuna annualità assicurativa. Salvo esplicita accettazione da parte della Contraente e conseguente riduzione del premio, non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo per le garanzie di
terrorismo, alluvioni e terremoto, per le quali la Società potrà recedere per qualsiasi causa in corso d’anno con preavviso di 90 giorni.
ART. 3.7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO ALLA SOCIETÀ
Tutte le comunicazioni del Contraente/Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto, indirizzato alla Società oppure al Broker al quale il Contraente/Assicurato ha conferito incarico per la gestione della polizza.
ART. 3.8 - ONERI FISCALI
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.
ART. 3.9 - FORO COMPETENTE
Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello di Brescia.
ART. 3.10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART. 3.11 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
ART. 3.12 - CLAUSOLA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
I rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 nr. 136 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 3.13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA
Il presente contratto si risolve di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi dell’art. 1456 c.c. qualora il Comune dichiari di avvalersi della presente clausola avuta conoscenza del verificarsi di transazioni effettuate in violazione delle norme previste al precedente art. 3.11.
ART. 3.14 – DIRITTO DI RECESSO
Il Contraente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione alla Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e la Società non acconsenta ad una modifica, proposta da Xxxxxx s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
ART. 3.15 - CLAUSOLA BROKER
Il Broker pro-tempore incaricato dal Contraente, ai sensi di legge e riconosciuto dall’impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, attualmente è l’ATI INSER SPA - ASSIGECO SRL. fino alle ore 24:00 del 30/06/2015, data di cessazione del mandato.
Il Contraente e l’impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all’esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all’impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall’impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.
Le commissioni riconosciute al Broker pro-tempore incaricato (attualmente Inser spa – Assigeco srl) saranno remunerate dalla Compagnia aggiudicataria nella misura massima del 12% (dodicipercento) del premio imponibile.
ART. 3.15 - LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI:
GARANZIE | LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO E PER ANNO € | FRANCHIGIE SCOPERTI PER SINISTRO € |
Eventi atmosferici | 80% del capitale assicurato per singola ubicazione | Scoperto 10% min. € 2.500,00 |
Sovraccarico neve | 30% del capitale assicurato per singola ubicazione | Scoperto 10% min. € 1.000,00 |
Grandine su fragili | 50.000,00 | Scoperto 10% min. € 1.000,00 |
Eventi Sociopolitici | 80% del capitale assicurato per singola ubicazione | Scoperto 10% min. € 1.000,00 |
Franamento, cedimento, smottamento, valanghe, slavine | 50% del capitale assicurato per singola ubicazione e con il limite di indennizzo € 500.000,00 | Scoperto 10% min. € 5.000,00 |
Furto, rapina, furto di apparecchiature elettroniche, furto dei dipendenti | 100.000,00 per sinistro, con il massimo di € 500.000,00 per anno | 500,00 |
Furto all’esterno dei locali in aree recintate | 50.000,00 per sinistro, con il massimo di € 250.000,00 per anno | Scoperto 10% min. € 500,00 |
Guasti cagionati dai ladri | 25.000,00 | 250,00 |
Furto con destrezza | 25.000,00 per sinistro, con il massimo di € 100.000,00 per anno | 500,00 |
Portavalori | 50.000,00 | 500,00 |
Fenomeno elettrico | 25.000,00 per sinistro, con il massimo di € 100.000,00 per anno | 500,00 |
Cose Particolari “Valori” | 25.000,00 | 0 |
Cose Particolari “Quadri, dipinti, libri, ecc..” | € 20.000,00 per singolo oggetto con il massimo di € 250.000,00 per anno | 0 |
Guasti accidentali alle apparecchiature elettroniche | 100.000,00 | 500,00 |
Maggiori costi apparecchiature elettroniche | 60.000,00 | 500,00 |
Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli | 30.000,00 | 500,00 |
Lavoro straordinario | 30.000,00 | 0 |
Impianti ed apparecchiature elettroniche ad impiego mobile | 30.000,00 per sinistro con il massimo di € 10.000,00 per singola apparecchiatura | Scoperto 10% min. € 500,00 |
Onorari di Architetti, Professionisti e Consulenti | 100.000,00 | 0 |
Spese peritali | 100.000,00 | 0 |
Spese di ricerca del guasto | 50.000,00 | 250,00 |
Acqua condotta | Senza limite di risarcimento | 250,00 |
Perdita pigioni | € 50.000,00 per singolo oggetto con il massimo di € 250.000,00 per anno (massimo 12 mesi) | 0 |
Ricostruzione archivi, documenti, disegni, supporti dati | 50.000,00 | 250,00 |
Enti mobili presso terzi | 100.000,00 | 0 |
Crollo e collasso strutturale | 250.000,00 |
EVENTI CATASTROFALI:
Inondazioni, alluvioni ed allagamenti | 40% del capitale assicurato per singola ubicazione con il massimo in aggregato pari al 20% delle somme totali delle partite assicurate 1., 2. e 3 (Fabbricati, Fabb. interresse storico e Contenuto) | Scoperto 10% min. € 20.000,00 |
Terremoto | 40% del capitale assicurato per singola ubicazione con il massimo in aggregato pari al 20% delle somme totali 1., 2. e 3 (Fabbricati, Fabb. interresse storico e Contenuto) | Scoperto 10% min. € 20.000,00 |
delle partite assicurate |
ART. 3.16 – CALCOLO DEL PREMIO:
N | PARTITE | CAPITALI ASSICURATI EURO | TASSI ANNUI LORDI ‰ | PREMIO ANNUO LORDO EURO |
1. | Fabbricati di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità del Contraente/Assicurato | 45.921.541,00 | ………………. | |
2. | Fabbricati di interesse storico od artistico soggetti alla disciplina del D.Lgs 22.01.2004 n. 42, esenti da imposte sulle assicurazioni ai sensi della legge 28.02.1983 n. 53 | 12.646.338,00 | ………………. | |
3. | Contenuto comprese le apparecchiature elettroniche A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO | 2.500.000,00 | ………………. | |
4. | Ricorso Terzi e Locatari | 2.000.000,00 | ………………. | |
5. | Spese demolizione e sgombero (in aggiunta a quanto previsto al punto 2 dell’Art. 1.1 “Oggetto della Copertura”) | 200.000,00 | ………………. | |
TOTALE | 63.767.879,00 |
LA SOCIETA’
..............................................
Allegato B.1 Modulo di offerta economica
Il sottoscritto......................................................................., nato a .................................... il ,
In qualità di ........................................................................, della società ,
Partita IVA .........................................................................., con sede legale in ,
Via ............................................................................, n. ...................., telefono ....................................................
Posta elettronica certificata (PEC) valevole per tutte le comunicazioni per tutti i lotti presentati:
D I C H I A R A
con la compilazione del presente documento:
- di conoscere e di accettare incondizionatamente gli obblighi e le norme riportate nella lettera di invito e nei requisiti di gara;
- di accettare il capitolato LOTTO 2 ALL RISKS cui l’offerta medesima si riferisce con le eventuali varianti indicate nella scheda offerta tecnica;
- che la propria offerta rimarrà vincolante per la durata di 180 (centoottanta) giorni decorrenti dal termine fissato per la ricezione della presente.
O F F R E
N. | PARTITE | CAPITALI ASSICURATI EURO | TASSO ANNUO LORDO °/°° | ANTICIPO PREMIO ANNUO LORDO EURO |
1. | Fabbricati di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell’Assicurato | 45.921.541,00 | ||
2. | Fabbricati di interesse storico od artistico soggetti alla disciplina del D.Lgs 22.01.2004 n. 42, esenti da imposte sulle assicurazioni ai sensi della legge 28.02.1983 n. 53 | 12.646.338,00 | ||
3. | Contenuto comprese le apparecchiature elettroniche A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO | 2.500.000,00 | ||
4. | Ricorso Terzi e Locatari | 2.000.000,00 | ||
5. | Spese demolizione e sgombero (in aggiunta a quanto previsto al punto 2 dell’Art. 1.1 “Oggetto della Copertura”) | 200.000,00 | ||
TOTALE | 61.766.225,00 |
PERCENTUALE DI RIBASSO: % PREMIO XXXXX XXXXX:
QUOTA MASSIMA DI RITENZIONE DEL RISCHIO: %
FIRMA: ............................................................
DATA: ............................................................
Allega fotocopia carta d’identità del legale rappresentante o firmatario della presente
Allegato B.2 Scheda offerta tecnica Polizza All Risks
Il sottoscritto / legale rappresentate (o agente munito di procura)
(nome, cognome , luogo e data di nascita, residenza) per l’impresa
in nome e per conto della Società che rappresenta, nonché delle eventuali Società coassicuratrici,
dichiara
All Risks
2
per il rischio Lotto n
di accettare integralmente le condizioni del capitolato tecnico
di non accettare integralmente le condizioni del capitolato tecnico subordinando l’offerta alle seguenti varianti:
Rif. Articolo del capitolato tecnico e pagina | Tipo di variante | Contenuto variante1 | |||
Annullato | Annullato e sostituito | Integrato e parzialmente modificato | |||
VARIANTE A1) – Condizioni Generali di Assicurazione | |||||
pag. | |||||
pag. | |||||
pag. | |||||
pag. | |||||
pag. | |||||
VARIANTE A2) – Estensioni/Limitazioni di garanzie/Condizioni particolari e operative | |||||
pag. | |||||
pag. | |||||
pag. | |||||
pag. | |||||
pag. | |||||
VARIANTE A3) – Limiti di indennizzo, massimali e franchigie | |||||
pag. | |||||
pag. |
1 È possibile allegare anche copia fotostatica del testo normativo di riferimento che l’offerente intende richiamare previa compilazione e sottoscrizione del presente modulo. In tale caso nella parte “Contenuto variante del prospetto” dovrà richiamarsi la dicitura vedasi copia fotostatica allegata o altra di tenore equivalente.
pag. | |||||
pag. | |||||
pag. |
Data……………………………………. Firma…………………………………
Allegare copia fotostatica della carta d’identità del sottoscrittore.
LOTTO 3
POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI
Lotto 3: R.C.PATRIMONIALE CIG 6214150ECA;
stipulato tra il Contraente
Comune di Ghedi
Xxxxxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxxx (Xx)
P.IVA 00290650175
e
l’Impresa Assicuratrice
…………………………………..
P. IVA n. ………………..
Durata del contratto
dalle ore 00:00 del 01.07.2015
dalle ore 24:00 del 30.06.2018
Con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati alle ore 24 di ogni 30.06
INDICE
DEFINIZIONI 3
NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO 5
Art. 1 - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio 5
Art. 3 - Durata della Convenzione - Recesso 5
Art. 3 - Recesso del contratto in caso di sinistro - Rinuncia 5 Art. 4 - Oneri fiscali 5
Art. 5 - Modifiche dell'assicurazione 5
Art. 6 - Foro competente 5
Art. 7- Rinvio alle norme di legge 5
Art. 8 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 5
Art. 9 - Aggravamento del rischio 5
Art. 10 - Diminuzione del rischio 5
Art. 11 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro 6
Art. 12 – Altre Assicurazioni 6
Art. 13 - Interpretazione del contratto 6
Art. 14 - Forma delle comunicazioni 6
Art. 15 - Clausola Broker 6
Clausola di tracciabilità dei flussi finanziari 6
Clausola risolutiva 6
Diritto di recesso 6
Art. 16 - Oggetto dell'Assicurazione 7
Art. 17 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi 7 Art. 18 - Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione del Personale 7
Art. 19 - Limiti di Indennizzo - Franchigia 7
Art. 20 - Rischi esclusi dall'assicurazione 7
Art. 21 - Inizio e termine della garanzia (periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva) 8
Art. 22 - Estensione territoriale 8
Art. 23 - Persone non considerate terzi 8
Art. 24 - Cessazione dell’assicurazione 8
Art. 25 - Vincolo di solidarietà-Esclusione 8
Art. 26 - Attività di rappresentanza 8
Art. 27 - Sinistri in serie 8
Art. 28 - Copertura sostituti 8
Art. 29 - Estensione Decreto Legislativo 81/2008 9
Art. 30 - Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D.Lgs. 196/2003 9 Art. 31 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali 9
Art. 32 - Copertura a “Secondo Rischio” 9
Art. 33 - Variazioni degli Amministratori/Dipendenti 9 Art. 34 - Condizioni addizionali e/o modifiche relative all’estensione di copertura alla responsabilità civile professionale dei Dipendenti Tecnici_10 Art. 35 - Condizioni addizionali e/o modifiche relative all’estensione di copertura alla responsabilita’ civile professionale dei Dipendenti Legali_11
APPENDICE 1 12
CONDIZIONI DI POLIZZA DA UTILIZZARE IN CASO DI COPERTURA AI SENSI DEL D. L. 163/2006 COME ESTENSIONE DELLA POLIZZA MADRE 12
DEFINIZIONI 13
ART. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 14
ART. 2 - ASSICURATO/CONTRAENTE 14
ART. 3 - CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELL’ASSICURAZIONE 14 ART. 4 - DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO 14 ART. 5 - RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE 14
ART. 6 - DURATA DELL’ASSICURAZIONE 14
ART. 7 - ESTENSIONE TERRITORIALE 15
Questa assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE” ossia copre i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e siano notificati agli Assicuratori durante lo stesso periodo. Si vedano le definizioni ed i limiti che seguono.
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:
CONTRAENTE: il soggetto che stipula l’assicurazione: Il Comune di Ghedi
ASSICURATO: il contraente, compresi tutti gli uffici, i servizi, le Agenzie e i distaccamenti di cui si compone.
qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell’Assicurato o sia a questo collegata da rapporto di lavoro o servizio anche quando comandata presso Enti o comandata da parte di altri Enti o utilizzata in convenzione, a reggenza o a scavalco.
qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all’ Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell’ Assicurato stesso;
ASSICURATORI: ………………………………….
ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione
DELEGATARIA: l'Impresa Assicuratrice che emette e gestisce il contratto anche a nome delle Coassicuratrici
POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione
PREMIO: la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici
si configura un Sinistro quando l’Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una richiesta di risarcimento, di perdite patrimoniali, per la quale è prestata l’assicurazione
RICHIESTA DI RISARCIMENTO:
- qualsiasi procedimento giudiziario intentato contro l’Assicurato al fine di imputare allo stesso una responsabilità, con esplicita richiesta di risarcimento economico per perdita patrimoniale;
- qualsiasi richiesta scritta pervenuta all’Assicurato con la quale si intenda avanzare una richiesta di risarcimento per perdita patrimoniale;
qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, morte.
il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.
la responsabilità che possa gravare sull’Assicurato nel corso dell’esercizio delle sue funzioni ed attività ai sensi dell’art. 2043 e successivi articoli del Codice Civile e dell’art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.
RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVA: la responsabilità gravante sull’Assicurato che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
-CONTABILE: la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sull’Assicurato quando agisca quale “agente contabile” nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.
la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Xxxxxxxx.
la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro e per anno.
il periodo che ha inizio e termine alle date indicate nel frontespizio della polizza.
il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all’ora d’inizio della Durata del Contratto.
PERIODO DI
EFFICACIA: il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della Durata del Contratto.
BROKER: Xxxxx XxX quale mandatario incaricato della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società delegataria e dalle coassicuratrici