CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA
CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA
COMUNE DI AVELLINO
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI RCT E VERSO PRESTATORI D’OPERA RCO
SCHEDA DI POLIZZA
ATTIVITÀ SVOLTA DALL’ASSICURATO:
Esercente l’amministrazione comunale di Avellino
MASSIMALI DI GARANZIA:
L’assicurazione vale per i risarcimenti (capitale, interessi e spese) fino a concorrenza massima complessiva dei seguenti massimali in aggiunta alle spese di difesa di cui alle Norme che regolano l’Assicurazione:
Responsabilità civile verso terzi (RCT):
Euro 5.000.000,00= per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, con il limite di:
Euro 5.000.000,00= per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, e di: Euro 5.000.000,00= per danni a cose, anche se appartenenti a più persone
Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro (RCO):
Euro 5.000.000,00= per ogni sinistro qualunque sia il numero dei «prestatori di lavoro» infortunati, con il limite di:
Euro 2.500.000,00= per ogni persona
In caso di sinistro che coinvolga contestualmente le garanzie “RCT” e “RCO”, l’esposizione massima della Compagnia è fissata in Euro 10.000.000,00=, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà e/o dal numero dei «prestatori di lavoro» infortunati.
DURATA DEL CONTRATTO:
Il contratto di assicurazione ha decorrenza alle ore 24:00 del 30/04/2009 e scadenza alle ore 24:00 del 30/04/2012 senza tacita proroga.
CONTEGGIO DEL PREMIO:
▪ Elementi di rischio Variabili (art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione): Retribuzioni preventivate in Euro 13.000.000,00= annui.
▪ Tasso imponibile (per mille): in funzione degli esiti della procedura di aggiudicazione.
▪ Premio anticipato annuo imponibile: in funzione degli esiti della procedura di aggiudicazione.
▪ Premio anticipato annuo lordo: in funzione degli esiti della procedura di aggiudicazione.
▪ Il Premio è corrisposto in due rate eguali semestrali
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
APPALTATORE La persona fisica o giuridica cui l’Assicurato ha ceduto l’esecuzione dei lavori o di parte di essi.
Ai fini della presente assicurazione s’intendono equiparati all’Appaltatore:
• il prestatore di un contratto di prestazione d’opera come definito dall’art. 2222 del Codice Civile;
• il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.
ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione.
COMMITTENTE Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o di servizi di qualsiasi natura.
COMPAGNIA L’Impresa Assicuratrice.
CONTRAENTE Il soggetto che stipula il contratto nell’interesse proprio e/o di altri.
COSE Sia gli oggetti materiali che gli animali.
FRANCHIGIA L’importo prestabilito che, in caso di sinistro, rimane a carico dell’Assicurato. Si precisa che se l’ammontare del danno risarcibile a termini di polizza, detratta la franchigia, eccede il massimale/sottolimite assicurato, la Compagnia sarà obbligata nel limite del massimale/sottolimite previsto.
INDENNIZZO / RISARCIMENTO La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.
POLIZZA Il documento che prova l’assicurazione.
PREMIO La somma dovuta alla Compagnia.
PRESTATORI DI LAVORO Tutte le persone fisiche, di cui, nel rispetto della vigente
legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate con la presente polizza, incluse:
a) quelle distaccate temporaneamente presso altri Enti o aziende;
b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'Assicurato;
c) i corsisti, gli stagisti, i borsisti, gli obiettori di coscienza, i volontari a titolo gratuito e le persone adibite al servizio di “nonno vigile”.
RETRIBUZIONI Tutto ciò che i “prestatori di lavoro” ricevono dall’Assicurato a compenso dell'opera prestata (al lordo di ogni trattenuta) e/o gli importi (esclusa I.V.A.) pagati dall'Assicurato a soggetti terzi regolarmente abilitati ai sensi di Legge, quale corrispettivo per l'utilizzo degli stessi.
SCOPERTO La parte dell’ammontare del danno liquidabile a termini di polizza ed espressa in percentuale che, prima dell’applicazione di eventuali limiti, rimane a carico dell’Assicurato in caso di sinistro.
SINISTRO RCT/RCO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata
l’assicurazione.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 X.X.).
XXX. 0 - XXXXXXXXX XXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX.
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, anche se il pagamento della prima rata del premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 45 giorni da tale data; se il Contraente non paga entro tale termine, l’assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore
24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 45° giorno dopo quello della scadenza e r iprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati, anche per il tramite del broker di cui al successivo art. 32 delle condizioni integrative, all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.
ART. 3 - REGOLAZIONE DEL PREMIO.
Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari e cioè, nel caso specifico, l'indicazione delle retribuzioni corrisposte ai prestatori di lavoro.
Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 45 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione.
Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.
La Compagnia ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria (quale il libro paga prescritto dall'articolo 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).
ART. 4 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE.
La presente polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preventiva comunicazione scritta.
ART. 5 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE.
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 6 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO.
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.
ART. 7 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO.
Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 8 - ALTRE ASSICURAZIONI.
Il Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.
In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.
ART. 9 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO.
In caso di sinistro, il Contraente / Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia a cui è stata assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker, oppure alla Società, entro 20 (venti) giorni lavorativi da quando la sede del Contraente, incaricato della gestione dei contratti assicurativi, ne è venuto a conoscenza a seguito di richiesta di risarcimento.
ART. 10 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorn o dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo le Parti hanno facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 11 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO.
La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale ed amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e, in caso di procedimento penale, assume la difesa dell’Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiati.
Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
La Compagnia provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall’Assicurato non sarà a carico della Compagnia se non preventivamente autorizzata.
ART. 12 - ONERI FISCALI.
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 13 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI.
Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte, direttamente alla Compagnia o tramite il Broker al quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata, telex, telefax, o altra valida forma scritta.
ART. 14 - PLURALITÀ DI ASSICURATI
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
ART. 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.
Per tutto quanto non è diversamente regolato valgono le norme di legge.
ART. 16 – PRECEDENTI ASSICURAZIONI (Secondo rischio)
Qualora al momento del sinistro esistono anche altre assicurazioni da chiunque stipulate per i medesimi rischi previsti dalla presente polizza, questa, fermi i limiti dei massimali indicati nel contratto, ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente quella assorbibile dalle altre assicurazioni.
ART. 17 - AGGIORNAMENTO SULLA SITUAZIONE SINISTRI
Ogni 6 mesi, su richiesta del Contraente, la Compagnia si impegna ad inviare allo stesso un elenco dei sinistri denunciati con il relativo esito e gli eventuali importi liquidati o posti a riserva.
L’elenco dettagliato dei sinistri gestiti direttamente dal Contraente, sarà a disposizione della Compagnia in qualsivoglia momento.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività, delle competenze e dall’esercizio e dal funzionamento dei pubblici servizi che istituzionalmente competono all’Assicurato nell’ambito del proprio territorio.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:
• per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
• per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’articolo 14) della legge 12 Giugno 1984, n. 222.
A. titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende anche i danni derivanti:
1. dalla proprietà e/o gestione di mercati, fiere ed esposizioni;
2. dall’esercizio di servizi cimiteriali;
3. dall’esercizio di scuole di qualsiasi grado (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie, scuole superiori, serali e professionali), corsi di istruzione professionali, doposcuola, colonie estive ed invernali, centri ricreativi estivi e invernali, compreso il servizio di trasporto con mezzi comunali, ferma restando l’esclusione dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti. L’assicurazione comprende altresì la responsabilità civile degli insegnanti e degli addetti all’Istituto nell’esercizio dell’attività svolta per conto del medesimo. Sono considerati terzi gli allievi egli iscritti. Per l’attività esterna l’assicurazione è valida in quanto l’Assicurato abbia predisposto per essa apposita sorveglianza;
4. dall’organizzazione, gestione, partecipazione a spettacoli, manifestazioni culturali – sportive – ricreative – politiche – religiose, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere, escluso comunque: l’uso di animali, di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili, nonché fuochi pirotecnici. Sono altresì esclusi i danni ai locali ed ai luoghi ove si svolgono gli spettacoli, le manifestazioni, le sagre, le feste, i convegni, le riunioni e le fiere. La garanzia è altresì prestata per la responsabilità civile derivante all’Ente nella sua qualità di concedente spazi e/o strutture comunali per manifestazioni organizzate da terzi;
5. dalla proprietà di strade, piazze, ponti, fossi e canali, compresa la loro pulizia e compresi altresì i danni a terzi causati da ghiaccio o neve non rimossi dalla pubblica via;
6. dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio di accalappiacani, compresi altri ricoveri di animali, nonché dalla custodia di animali in dotazione a giardini pubblici;
7. dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi (vedasi quanto previsto al successivo punto 25), teatri, cinematografi, colonie, soggiorni per anziani, case di riposo, cimiteri, macelli, bagni pubblici, piscine pubbliche, farmacie o dispensari farmaceutici (per la proprietà dei fabbricati vale quanto previsto dalla Condizione Integrativa n. 1);
8. dall’esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche, compresi i danni cagionati dai cibi, dalle bevande e dagli alimenti in genere distribuiti durante il periodo di validità della polizza e per i sinistri verificatisi nel medesimo periodo. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. . Limitatamente al caso di ingestione di cibi, bevande o alimenti guasti, e/o avariati, i prestatori di lavoro di cui all’art. 2 della presente Sezione I (RCO) rientrano nel novero dei "terzi";
9. dalla proprietà e/o gestione di giardini e parchi pubblici e/o altri analoghi spazi aperti al pubblico uso e relativi impianti, compresi giochi vari non azionati a motore per bambini (ad esempio: scivoli, altalene, giostre e simili) installati negli stessi e dovunque trovino adeguata sistemazione;
10. dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, targhe, striscioni, nonché spazi per affissioni (anche a scopo elettorale), ovunque installati nel territorio nazionale. L’assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli, le targhe e gli striscioni;
11. dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;
12. da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento, ferma l’esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e da navigazione di natanti;
13. dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;
14. dalla proprietà e manutenzione:
• di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;
• dalla rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture di tubazioni e/o condutture.
Sono esclusi dalla garanzia i rischi relativi a bacini artificiali, condotte forzate e dighe, nonché i danni agli apparecchi ed impianti degli utenti destinati all’utilizzazione dei servizi forniti dall’Assicurato;
15. dalla erogazione e distribuzione di gas metano, compresa la proprietà di impianti, tubazioni ed attrezzature;
16. da lavori di scavo e posa in opera di impianti e/o tubature; dallo svolgimento dei lavori di manutenzione stradale, della segnaletica stradale, della rete idrica e della illuminazione pubblica; manutenzione di acquedotto e fogne di competenza dell’Ente assicurato;
17. dallo svolgimento di lavori di edili in genere, di lavori di costruzione, sopraelevazione, ristrutturazione e manutenzione effettuati su fabbricati ed opere di proprietà o su altri per i quali l’Ente assicurato sia tenuto ad intervenire; lavori di posa in opera di impianti e/o tubature; lavori di scavo, sterro e reinterro in genere;
18. dal servizio di nettezza urbana, compreso raccolta, carico, scarico di immondizie e/o rifiuti in genere, esclusi comunque i rischi da circolazione e/o navigazione di veicoli e/o natanti a motore. La garanzia comprende inoltre:
• la proprietà e gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di immondizie e/o rifiuti in genere;
• l’attività di disinfezione e/o disinfestazione;
19. dall’esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;
20. dal servizio di Polizia Municipale, nonché sorveglianza, anche armata;
21. dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento, dal montaggio e dallo smontaggio degli stand;
22. dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie e pronto soccorso
- siti all'interno dell’Ente - anche in dipendenza dell'attività prestata dai sanitari e dal personale ausiliario addetto al servizio;
23. dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di prestatori di lavoro per tale scopo;
24. a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Limitatamente ai natanti sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso;
25. a veicoli di terzi e prestatori di lavoro in consegna o custodia all’Assicurato, in sosta nelle aree adiacenti o di pertinenza dei fabbricati di sua proprietà, o di quelli ove si svolge l’attività dell’Assicurato e/o nell’ambito di parcheggi e/o autorimesse dalle stesso gestiti. Sono esclusi i danni da furto (anche tentato), incendio e atti dolosi in genere, nonché i danni alle cose contenute e/o trasportate sui veicoli e di quelli conseguenti al mancato uso;
26. dal servizio di pulizia dei locali adibiti dall’Assicurato all’attività assicurata con la presente polizza, comprese le aree esterne di pertinenza degli stessi;
27. dalla pulizia, riparazione e dall’ordinaria e straordinaria manutenzione dei macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell’attività assicurata;
28. dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale (compresi cordoli protettivi di corsia riservati ai mezzi pubblici, dispositivi dissuasori di velocità e cunette rallenta traffico) e la pubblica illuminazione, inclusi i danni dovuti all’errato e/o difettoso funzionamento di impianti semaforici in genere;
29. dalle operazioni di disinfestazione anche eseguite con autocarri attrezzati e con l’utilizzo di sostanze tossiche e non, il cui uso è consentito dalla Legge, esclusi i danni da inquinamento, salvo quanto previsto dalla Condizione Integrativa n. 13;
30. dalla proprietà e/o gestione di campi da gioco e loro attrezzature, impianti e centri sportivi, stadi, con esclusione dei danni derivanti dallo svolgimento delle attività agonistiche;
31. dallo svolgimento dei lavori di manutenzione di giardini, parchi, aiuole e verde pubblico in genere, compresa la potatura e l’abbattimento di alberi;
32. dalla proprietà e/o gestione di rimessaggi per natanti, ormeggi, porti, bacini, attracchi per natanti. Sono esclusi i danni subiti dai natanti trovantisi all’interno delle predette strutture.
Qualora le attività e i servizi sopraddetti, compresi quelli non espressamente sopramenzionati ma che istituzionalmente competono all’Assicurato, fossero affidati in appalto (totalmente o parzialmente) a terzi o altri Enti appositamente delegati, la presente assicurazione opera a favore dell’Assicurato in qualità di committente. S’intende esclusa la responsabilità civile propria di coloro che eseguono i lavori o i servizi per conto dell’Assicurato stesso.
ULTERIORI GARANZIE OPERANTI:
1. Lavori esterni o presso terzi
Qualora l’Assicurato svolga, anche saltuariamente, lavori di vario genere all’esterno o presso terzi, sono compresi i danni ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori.
Restano comunque esclusi i danni alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo.
2. Responsabilità Civile Personale
Salvo i casi di dolo e colpa grave, la Società risponde della responsabilità civile personale dei sottoindicati soggetti, i quali sono considerati terzi fra loro:
a) i dipendenti ed i lavoratori parasubordinati, i lavoratori previsti dalla cosiddetta “legge Biagi” d.lgs
n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, compresa la responsabilità civile dei dipendenti preposti al controllo e all'osservanza delle norme dettate dalla Legge n. 123/2007 e successive modificazioni e integrazioni;
b) studenti, stagisti, borsisti, allievi, volontari ecc. che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, formazione, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro.
c) committente, Responsabile dei lavori, Coordinatore in fase di progettazione e Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, in materia di sicurezza e salute, ai sensi della suddetta legge 123 e successive modifiche e integrazioni.
La presente estensione di garanzia viene prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di R.C.T. e di R.C.O. In ogni caso i massimali per sinistro della
R.C.T. e della R.C.O. convenuti in polizza rimangono il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra di loro.
3. Responsabilità Civile personale degli Amministratori e del Segretario
L’assicurazione vale anche per la Responsabilità civile personale dei Consiglieri, Assessori, Sindaco e Segretario nonché delle persone cui vengano legittimamente delegate, in nome e per conto del Comune, funzioni di rappresentanza per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato, nello svolgimento delle loro attività, limitatamente ai danni da morte, lesioni personali e danneggiamenti di cose.
4. Committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti, impianti, stabili e manufatti in genere
Ad integrazione di quanto regolato in polizza si precisa che l'assicurazione è operante anche per i danni derivanti dalla committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti, impianti, stabili e manufatti in genere.
Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità civile derivante ai sensi di legge all'Assicurato dalla direzione dei lavori e/o dal rapporto di committenza
L’estensione di garanzia viene concessa nell’ambito del massimale previsto in polizza per i danni a terzi e nei limiti contrattuali non derogati e/o variati.
Se al momento del sinistro esistono anche altre assicurazioni da chiunque stipulate per i rischi previsti dalla presente clausola, questa, fermi i limiti dei massimali previsti dal contratto, ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente quella assorbibile dall'altra o dalle altre assicurazioni.
ART. 2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da “prestatori di lavoro” di cui il medesimo si avvalga, adibiti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione.
L’Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:
• INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche e integrazioni nonchè per gli effetti del D.Lgs 23/2/2000 n. 38 e s.m.i., per gli effetti del D.Lgs 276/2003 e s.m.i.;
• INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 222 del 12/6/ 1984 e successive modifiche. L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro:
• qualora l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL ricada in tutto o in parte sull’Assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità;
• il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da errate interpretazione delle norme vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
ART. 3 - DELIMITAZIONI.
I) Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.:
1) il Sindaco, limitatamente ai danni subiti in occasione di lavoro o di servizio;
2) limitatamente alle lesioni personali, i prestatori di lavoro per i quali opera la garanzia di cui al precedente art. 2 - R.C.O..
II) Sono esclusi dall'assicurazione R.C.T. i danni:
a) da furto;
b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili; dalla proprietà o uso di veicoli spaziali;
c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di Legge in vigore, o che non abbia compiuto il 16° anno di età;
d) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
e) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori, fermo restando che i lavori si intendono ultimati quando si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
• rilascio di certificato di collaudo provvisorio;
• consegna anche provvisoria delle opere al committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
• uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.
Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate;
f) cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, fermo restando che la consegna si intende perfezionata nel momento in cui il potere di fatto (possesso) sulle merci/prodotti/cose risulta trasferito dall’Assicurato ad altro soggetto terzo, salvo quanto previsto alla precedente lett. e) nel caso in cui i prodotti o le cose vengano anche installate presso terzi a cura dell’Assicurato e l’attività dichiarata in polizza lo preveda;
g) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
h) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
i) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
j) a cose rimorchiate, trasportate, movimentate, sollevate, caricate o scaricate.
Sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio.
III) L'assicurazione R.C.T./ R.C.O., non comprende i danni:
k) da detenzione o impiego di esplosivi nonchè da bonifica, disinnesco e brillamento di ordigni bellici;
l) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
m) conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere ;
n) derivanti da amianto e/o sostanze contenenti amianto;
o) risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
ART. 4 - VALIDITÀ TERRITORIALE - VALIDITA’ TEMPORALE.
Validità Territoriale
L'assicurazione di R.C.T. prestata con la presente polizza è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi USA e CANADA.
Limitatamente ad USA e CANADA la garanzia viene tuttavia estesa alle seguenti attività:
• viaggi per trattative di affari
• partecipazione a convegni, fiere, mostre ed esposizioni, compreso il montaggio e lo smontaggio degli stands, purchè direttamente effettuati dall’Assicurato;
• partecipazioni ad attività sportive a carattere non professionistico (escluso l’impiego di veicoli o natanti a motore).
La assicurazione di R.C.O. è operante nel mondo intero.
Validità Temporale
Salvo dove diversamente regolato, l’assicurazione R.C.T./R.C.O. vale per i fatti accaduti durante il periodo di validità dell’assicurazione.
ART. 5 - DENUNCIA DEI SINISTRI RELATIVI AI PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.).
Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri mortali, quelli per i quali ha ricevuto notizia dell’avvio di inchiesta da parte delle autorità competenti o quelli per i quali ha ricevuto richiesta di risarcimento.
ART. 6 – LIQUIDAZIONE DEI DANNI DA INSIDIA STRADALE – GESTIONE DELLE VERTENZE
Ove responsabile, in deroga a quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, l’Ente assicurato provvederà direttamente alla gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze relative alla RC da “Insidia stradale”, come definita all’art. 28 Condizioni Integrative, rientranti nella franchigia di € 16.000,00. L’Assicurato provvederà, invece, a denunciare il sinistro alla Società , entro 30 gg dal ricevimento della richiesta di risarcimento, in tutti i casi in cui il danno superi l’importo della franchigia ovvero nel caso non sia possibile determinare il danno. L’Assicurato provvederà altresì a denunciare il sinistro quando esistano una pluralità di danneggiati per lo stesso evento, sia quando, per circostanze sopravvenute e documentate per iscritto dal danneggiato, l’entità della richiesta di danno superi in un secondo momento la franchigia sopra indicata. Sarà cura dell’Assicurato avvisare il danneggiato, entro 7 gg dall’invio alla Società, della comunicazione di apertura del sinistro.
Nei casi di apertura del sinistro la Società si obbliga a richiedere all’Assicurato il benestare prima di procedere alla liquidazione di un danno. L’Assicurato si impegna a fornire entro 30 gg dalla richiesta, il proprio parere per iscritto, trascorso tale termine la Società darà luogo alla liquidazione del danno interpretando il silenzio dell’Amministrazione come consenso a procedere.
Nell’ipotesi di diniego del benestare o in tutte le ipotesi in cui sopravvenga nel corso di un giudizio gestito dall’Amministrazione Comunale, una richiesta di risarcimento superiore all’importo della franchigia l’Ente provvederà a chiamare in causa la Società.
L’Assicurato non potrà comunque pretendere dalla Società assicuratrice un risarcimento superiore a quello che la Compagnia avrebbe pagato in caso di perfezionamento dell’accordo stragiudiziale o giudiziale e che non ha potuto pagare in seguito all’espresso diniego di benestare da parte dell’Ente assicurato stesso.
In caso di soccombenza dell’Ente in giudizio e/o di compensazione delle spese legali tra le parti, la Società coprirà l’importo a carico dell’Ente fino a concorrenza della somma concordata in sede stragiudiziale al netto della franchigia.
Per tutto quanto qui sopra non regolato si applicano integralmente le condizioni riportate nella presente polizza di responsabilità civile.
CONDIZIONI INTEGRATIVE
1. PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI FABBRICATI E/O MANUFATTI EDILI E/O TERRENI
L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore di fabbricati e/o manufatti edili e/o terreni e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi, antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino (compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi), strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici.
L'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati e/o manufatti e/o terreni nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Qualora tali lavori rientrino fra quelli previsti dal D.Lgs 123/2007 e s.m.i. la garanzia opera alla condizione che l’Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori/responsabile unico del procedimento, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
I danni da spargimento liquidi, se conseguenza di rotture di tubazioni e/o condutture e/o impianti e/o depositi, sono in garanzia fino al limite di € 1.000.000 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione di una franchigia di € 500 per sinistro
La garanzia non comprende i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe.
2. DANNI DERIVANTI DA INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI
L’Assicurazione vale anche per i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, entro il limite di € 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo con l’applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 2.500 ed il massimo di € 50.000 per sinistro.
3. DANNI DA INCENDIO
La garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.
Questa garanzia si intende prestata entro limite di € 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo.
Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI" e/o “RICORSO TERZI” la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.
Dalla garanzia sono comunque esclusi i danni alle cose che l'Assicurato ha in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione.
4. COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA
La garanzia comprende i danni alle cose in consegna o custodia all'Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute nel limite di € 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo previa detrazione di una franchigia di € 500 per sinistro.
Si intendono esclusi i danni:
• alle cose che costituiscono strumento di lavorazione, se il danno si verifica durante l’impiego delle medesime
• alle cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione;
• necessari per l'esecuzione dei lavori;
• da furto, incendio e smarrimento;
• da spargimento d'acqua, comunque verificatosi;
• da mancato uso delle cose danneggiate;
• subiti da veicoli a motore e natanti;
• subiti da cose sollevate, caricate, scaricate, movimentate.
5. COSE DI XXXXX XXXXXXXXX, CARICATE, SCARICATE, MOVIMENTATE.
A parziale deroga dell’art. 3 – II), lett. j) delle Condizioni particolari di assicurazione la garanzia comprende i danni alle cose di terzi:
a) sollevate per esigenze di carico e scarico semprechè i danni in questione siano conseguenza della caduta delle cose sollevate;
b) movimentate nel corso delle attività svolte dall’Assicurato.
Sono esclusi dalla garanzia i danni da mancato uso delle cose danneggiate nonché i danni a veicoli a motore o natanti.
La garanzia è prestata entro limite di € 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo, previa detrazione di una franchigia di € 500 per sinistro.
6. RESPONSABILITA’ PER FATTO DEI PRESTATORI DI LAVORO
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell’art. 2049 del C.C. nella sua qualità di committente per danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro anche in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all’Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati; questa garanzia vale purchè il proprietario o il conducente del veicolo sia in possesso di “Carta Verde” e per i danni verificatisi nei Paesi per i quali la stessa sia operante.
La garanzia non è operante per i danni provocati da prestatori di lavoro non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.
7. NORMATIVA VALIDA PER LAVORI EDILI IN GENERE
Relativamente a Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati, l'assicurazione non comprende i danni alle cose trovantisi nei locali nei quali si eseguono i lavori. Per i danni alle cose in altri locali dello stesso fabbricato, l'assicurazione è prestata nel limite del massimale per danni a cose.
8. DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI
La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.
Il risarcimento dei danni viene effettuato nel limite di € 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo previa detrazione di una franchigia di € 1.000 per sinistro.
9. DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO
A parziale deroga dell’art. 3 – II), lettera g) delle Condizioni particolari di assicurazione, la garanzia comprende i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive. La garanzia è valida nel limite di € 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo con l’applicazione dello scoperto del 10% con il minimo € 2.500 per sinistro.
10.DANNI DA FURTO
A parziale deroga dell’art. 3 - II), lettera a) delle Condizioni particolari di assicurazione, la garanzia vale per la responsabilità civile dell'Assicurato, nel limite di € 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo e previa detrazione di una franchigia di € 500, per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa – di:
a) impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato;
b) impalcature e ponteggi da chiunque eretti per eseguire lavori relativi ai fabbricati di proprietà o occupati dall’Assicurato assicurata o relativi agli impianti dei fabbricati medesimi.
Qualora i predetti lavori siano appaltati a terzi, la garanzia viene prestata per la responsabilità civile derivante all’assicurato nella sua qualità di committente .
11.MEZZI MECCANICI DI SOLLEVAMENTO
La garanzia viene estesa ai rischi derivanti dall’impiego di mezzi meccanici di sollevamento, fermo quanto stabilito dall’art. 3- II), lett. b) delle Condizioni particolari di assicurazione.
12.MALATTIE PROFESSIONALI
L’assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro ( RCO) è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendo per queste oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30/06/1965 n° 1124 e successive modifiche e/o integrazioni, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante la vigenza della presente polizza o di altre polizze precedentemente in vigore con la Compagnia senza soluzione di continuità e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi per la prima volta nello stesso periodo.
La garanzia non vale:
a) per quei “prestatori di lavoro” per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
b) per le malattie professionali conseguenti:
I. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
II. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
La presente esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
c) per l’asbestosi e la silicosi.
La presente garanzia è prestata nell’ambito del massimale di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro R.C.O., che rappresenta comunque la massima esposizione della Compagnia:
I. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
II. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.
La Compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti e/o luoghi di lavoro dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.
Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l'assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Compagnia la manifestazione di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
13.INQUINAMENTO ACCIDENTALE
A parziale deroga dell’art. 3 – II), lettera h) delle Condizioni particolari di assicurazione, la garanzia si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
Tale garanzia è operante nel limite di € 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo con l’applicazione dello scoperto del 10% con il minimo € 2.500 ed il massimo di € 50.000 per sinistro.
14.LAVORI DI SCAVO E REINTERRO
A parziale deroga delle Condizioni particolari di assicurazione, per quanto riguarda i lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, restando sempre esclusi i danni alle opere stesse. Tale garanzia è operante nel limite di € 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo con l’applicazione dello scoperto del 10% con il minimo € 2.500 per sinistro.
15.MANCATO O INSUFFICIENTE SERVIZIO DI VIGILANZA
L’assicurazione comprende i danni per mancato ed insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione della incolumità dei terzi; per l’esistenza in luoghi aperti al pubblico, di opere e lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiali.
16.GESTIONE DI FARMACIE COMUNALI O DISPENSARI FARMACEUTICI
Ferme restando le esclusioni di cui all’art. 4 - III) delle Condizioni particolari di assicurazione, riguardo all’attività di gestione di farmacie comunali o dispensari farmaceutici si conviene che l’assicurazione è subordinata al possesso, da parte delle persone addette alla farmacia o al dispensario, dei requisiti richiesti dalla legge per l’esercizio dell’attività da essi svolta.
L’assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell’assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.
Per i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l’assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
Restano confermate tutte le esclusioni indicate all’art. 4 – III), delle Norme che regolano l’assicurazione della presente Sezione I.
17.DANNI A COSE CONSEGNATE EX ART. 1783, 1784, 1785 BIS DEL CODICE CIVILE
La garanzia si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all’Assicurato ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate.
La presente garanzia si intende prestata nel limite di € 20.000 per sinistro e di € 200.000,00 per anno assicurativo, non vale per veicoli e natanti, denaro e valori, marche, titoli di credito e oggetti preziosi.
18.DANNI DERIVANTI DA RIMOZIONE DEI VEICOLI
Relativamente al servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta si conviene che la garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli rimossi trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento o collisione conseguente a rottura accidentale del mezzo di sollevamento.
La garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall’Assicurato in apposite aree. La presente garanzia si intende prestata nel limite di € 25.000 per sinistro e di € 250.000,00 per anno assicurativo, previa detrazione di € 500 per sinistro.
Sono esclusi i danni da furto (anche tentato), incendio, atti dolosi in genere, da mancato uso dei veicoli, nonché i danni alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell’intervento.
19.SMERCIO
A parziale deroga dell’art. 3 – II), lettera f) delle Condizioni particolari di assicurazione, la garanzia è estesa al rischio dello smercio.
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge per i danni cagionati a terzi (per morte, per lesioni personali e per danni a cose), ivi compreso l’acquirente, causati dalle cose vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.
L’assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute durante il periodo di validità della garanzia e non comprende i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.
La garanzia è altresì valida nel caso in cui il danno cagionato a terzi sia riconducibile a vendita di prodotti, cose, merci e/o sostanze diverse nella tipologia da quelle commissionate.
Qualora un sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi della Condizione Integrativa art. 2 – “danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi” – tali danni saranno risarciti entro i limiti fissati per la presente estensione, che rappresentano anche il massimo esborso della Compagnia per “sinistro in serie” intendendosi per tale una pluralità di eventi dannosi causati dalle cose vendute originatisi da una stessa causa anche se manifestatisi in momenti diversi, ma comunque, durante il periodo di validità della presente assicurazione.
L’assicurazione non vale se l’Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l’esercizio della sua attività.
20.DANNI CAGIONATI DA ANIMALI RANDAGI, ANIMALI SELVATICI E ANIMALI ALLO STATO BRADO
L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’esistenza, nell’ambito del proprio territorio di animali randagi, animali selvatici e animali allo stato brado, escluso il contagio.
21.PROVE ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE
Premesso che l’Assicurato, ai fini di assumere il personale occorrente per la sua attività, può effettuare selezioni o prove pratiche, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali.
22.DANNI DA VIBRAZIONI DEL TERRENO
A parziale deroga dell’art. 3 – II), lett. g), delle Condizioni particolari di assicurazione, la garanzia comprende i danni ai fabbricati dovuti a vibrazioni del terreno derivanti dall’uso di battipali, rulli compressori e macchine vibranti in genere. Tale garanzia è operante nel limite di € 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo con l’applicazione dello scoperto del 10% con il minimo € 2.500 per sinistro. Restano comunque esclusi i danni alle condutture ed impianti sotterranei a servizio o di pertinenza dei fabbricati danneggiati.
23.LEASING
L’assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile di Società di Leasing che rivestano la qualifica di proprietari di beni immobili o mobili eventualmente concessi in locazione al Contraente/Assicurato.
Ai fini della presente garanzia il Contraente/Assicurato non è considerato terzo.
Sono tuttavia considerati terzi i “prestatori di lavoro” del Contraente/Assicurato nel limite del massimale previsto per la garanzia R.C.O..
24.ACQUA PIOVANA
La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati alle cose di terzi contenute all’interno dei fabbricati ed alle pareti e/o pavimentazioni interne dei fabbricati stessi, in conseguenza di acqua piovana o di precipitazioni atmosferiche in genere, in occasione dello svolgimento di lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e manutenzione di fabbricati.
La garanzia è valida a condizione che l’Assicurato abbia approntato opere provvisionali, cioè strutture provvisorie poste a protezione delle opere interessate ai lavori in corso di esecuzione e che le stesse siano state deteriorate a seguito della violenza degli eventi atmosferici. La presente garanzia si intende prestata nel limite di € 250.000 per sinistro e per anno assicurativo previa detrazione di una franchigia di € 2.500 per sinistro.
Sono esclusi i danni subiti dalla porzione di fabbricato e relativo contenuto direttamente interessata dai predetti lavori.
25.DANNI DA ALLAGAMENTO, ALLUVIONE, STRARIPAMENTO E TRACIMAZIONE
Relativamente ai danni a cose da allagamento, alluvione, straripamento e tracimazione, si conviene che la garanzia è prestata nel limite di € 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo previa applicazione di una franchigia di € 2.500 per sinistro.
26.MINORI IN AFFIDO
La garanzia della presente polizza si intende estesa alla Responsabilità Civile dell’Assicurato per i danni provocati a terzi dai bambini affidati (escluse le famiglie o gli Enti affidatari), compresa altresì la Responsabilità Civile derivante alle famiglie o agli Enti affidatari per il fatto di tali bambini.
27.RECUPERO FRANCHIGIA
Alla scadenza di ogni annualità assicurativa o minor durata contrattuale, la Compagnia comunicherà al Contraente gli importi a carico dell'Assicurato, il quale si impegna a pagare l'importo totale indicato, entro 90 giorni dalla richiesta. Qualora la polizza dovesse cessare prima della scadenza contrattuale, i predetti importi e franchigie saranno chiesti dalla Compagnia singolarmente dopo la liquidazione di ogni sinistro e il Contraente si impegna al pagamento entro 90 giorni dalla richiesta.
28.RETE VIARIA - DANNI DA INSIDIE/TRABOCCHETTI STRADALI
Ferma restando l’applicazione della franchigia prevista in polizza, per “insidia stradale” si intendono i danni causati da:
fosse, buche, tombini, griglie, massi, pietrisco, detriti, pozzanghere, fango, ghiaccio, neve, macchie d’olio ed altre sostanze viscide, sdrucciolevoli o comunque pericolose, sconnessioni, dislivelli, impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale (compresi cordoli protettivi di corsia riservati ai mezzi pubblici, dispositivi dissuasori di velocità e cunette rallenta traffico), inclusi i danni dovuti all’errato e/o difettoso funzionamento di impianti semaforici in genere, recinzioni, transenne, segnaletica stradale, pali, alberi, piante o cespugli, oggetti fissi o mobili di ogni genere che si trovino o si riversino su marciapiedi, strade, vie, piazze, piazzali, parchi, giardini e qualsiasi altro luogo pubblico all’aperto, di proprietà dell’Assicurato/Contraente o dallo stesso gestito, a causa di omessa, ritardata o inadeguata gestione o manutenzione nonché a causa di omessa o inadeguata segnalazione della eventuale situazione di pericolo.
29.DANNI DALLA GENERAZIONE DI CAMPI ELETTRICI O MAGNETICI O DI RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE DA PARTE DI QUALSIASI APPARECCHIATURA O IMPIANTO
A parziale deroga dell’art. 3 – III), lettera r) delle Condizioni particolari di assicurazione, la garanzia è estesa ai danni dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto, entro il limite di € 1.000.000,00, scoperto 10% con minimo 10.000,00.
30.COMUNICAZIONI AL BROKER
L'Assicurato, ha affidato la gestione del presente contratto alla società ati Aon Broker Credit Spa – sede di Via Xxxxxx, 17 – 80133 Napoli. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente, dalla predetta società di brokeraggio, la quale tratterà con la Compagnia delegataria. Alla stessa maniera qualsiasi comunicazione fatta dalla Compagnia al Broker si intenderà come fatta alla Contraente. Resta convenuto che il pagamento dei premi verrà effettuato dalla Contraente per il tramite della predetta società di brokeraggio direttamente nei confronti di ciascuna Compagnia coassicuratrice
31.ERRATA INTERPRETAZIONE NORME DI LEGGE –
La garanzia è valida anche nel caso l’Assicurato non sia in regola con gli obblighi di legge, purchè ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme vigenti al riguardo.
33. BUONA FEDE INAIL
Si conviene tra le Parti che non costituisce motivo di decadenza la mancata assicurazione presso l’Inail del personale dell’Assicurato purchè ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme vigenti al riguardo.
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’
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Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle condizioni di assicurazione:
Art. 3 Regolazione del premio
Art. 6 Liquidazione dei danni da insidia stradale Art. 10 Recesso in caso di sinistro
IL CONTRAENTE
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Emesso in n. 3 esemplari il………… a……….