DELLA
ACCORDO PER LA CREAZIONE DI UNA JOINT RESEARCH UNIT(JRU) PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO NEL CAMPO
DELLA
INFRASTRUTTURA Microbial Resource Research Infrastructure
MIRRI-IT (MIRRI ITALIA)
Con il presente atto fra le sotto elencate istituzioni (definite Le Parti):
● Università degli Studi di Torino (UNITO) - in persona del Rettore pro-tempore e legale rappresentante, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx
● Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – in persona del Presidente e legale rappresentante, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
● IRCCS Ospedale Policlinico San Xxxxxxx (USMI) – in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, Dr. Xxxxxxxx Xxxx
● Università degli Studi di Perugia (UNIPG) - in persona del Rettore pro-tempore e legale rappresentante, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
● Università degli Studi di Modena e Reggio Xxxxxx (UNIMORE) - in persona del Rettore pro- tempore e legale rappresentante, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx
PREMESSO CHE
MIRRI (Microbial Resource Research Infrastructure, xxx.xxxxx.xxx) è un’Infrastruttura Europea di Ricerca (IR) inclusa nella roadmap ESFRI 2016 e costituisce la più grande infrastruttura Europea di ricerca nel settore delle collezioni di microorganismi (d’ora in poi MIRRI-EU). Scopo di MIRRI-EU è la creazione di un’infrastruttura paneuropea che garantisca la conservazione e la distribuzione di microorganismi e/o loro derivati (opportunamente controllati e conservati) e di tutti i metadati associati, per favorire la conoscenza e l’innovazione sia del settore accademico, sia del settore industriale, con importanti ricadute nello sviluppo biotecnologico. Il progetto MIRRI-EU prende in considerazione tutte le tipologie di microrganismi ed è volto a creare un sistema europeo che permetta l'interoperabilità e l'accessibilità delle risorse e fornisca dati di alta qualità essenziali per la crescita della bio- economia nel rispetto delle nuove normative nazionali e internazionali.
● I principali servizi di MIRRI-EU alla comunità scientifica e industriale sono:
a. Garantire l'accesso giuridicamente protetto e compatibile con le prescrizioni normative alle risorse microbiche e loro derivati nonché ai dati ad esse associati per garantire le esigenze di ricerca e sviluppo della comunità scientifica e industriale;
b. Favorire la diffusione delle informazioni a tutte le tipologie di utenti attraverso la creazione di una piattaforma comune;
c. Fornire un unico punto di accesso che gli utenti possono consultare per ottenere rapidamente informazioni circa i ceppi microbici sul territorio nazionale ed europeo, i gruppi di esperti, i servizi erogati, le grandi attrezzature disponibili;
d. Migliorare la complementarietà dei singoli Centri per le Risorse Biologiche nel dominio dei microrganismi (mBRCs) evitando le eccessive ridondanze, condividendo le risorse microbiologiche, le grandi attrezzature, le buone pratiche e valorizzando le conoscenze presenti nelle diverse collezioni;
e. Implementare la gestione in qualità delle collezioni microbiche innalzandole a livelli di standard internazionale per garantire la qualità del materiale, dei dati e dei servizi forniti;
f. Svolgere servizi di valorizzazione delle sinergie e di raggruppamento di competenze dei centri di ricerca per le istituzioni pubbliche e private e lanciare attività congiunte;
g. Favorire il trasferimento tecnologico e delle conoscenze alla società civile e industriale aumentando la competitività a livello internazionale grazie alla creazione del network nazionale;
h. Fornire l'accesso coordinato degli utenti esterni alle infrastrutture di ricerca per consentire ai ricercatori delle aziende e degli mBRC di svolgere attività di ricerca in- house;
i. Coinvolgere la comunità di ricercatori e tecnologi nell’applicazione di norme comuni, di condivisione di tecnologie e di conoscenza e nel coordinarsi per risolvere i problemi operativi e nell’indirizzare le esigenze della comunità degli utenti;
j. Fornire formazione e istruzione nel campo della microbiologia.
● La fase preparatoria di MIRRI-EU è stata promossa e coordinata da Leibniz-Institut DSMZ– Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH dal 2012 ed è stata conclusa con successo il 30.04.2016. Attualmente, MIRRI-EU ha avviato la fase di implementazione, che sarà completata, secondo i dati presenti nella roadmap ESFRI 2016, entro la fine del 2019. Al momento del presente accordo, sei Paesi (Francia, Grecia, Lettonia, Polonia, Portogallo e Spagna) hanno firmato il Memorandum of Understanding necessario per procedere con la costituzione della struttura prevista per rendere operativa l’infrastruttura europea MIRRI.
● L’Italia ha espresso supporto a MIRRI-EU attraverso la partecipazione di numerose istituzioni pubbliche alla fase di preparazione dell’infrastruttura europea e un ampio coinvolgimento della comunità scientifica nazionale. La Mycotheca Universitatis Taurinensis di UNITO e l’IRCCS Ospedale Policlinico San Xxxxxxx sono Full Partners di MIRRI- EU, mentre fra le Collaborating Parties si annoverano quali contributori italiani, la Collezione di Lieviti Industriali dell’Università di Perugia, la Collezione di Microrganismi di Interesse Agroalimentare dell’Istituto di Scienza delle Produzioni Alimentari del CNR, la Collezione di Colture Microbiche dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Xxxxxx.
● Le Parti sottoscriventi il presente accordo hanno sviluppato rilevanti attività di ricerca interdisciplinare a livello nazionale e internazionale per la creazione di un network delle collezioni che potrà rappresentare in futuro la rete nazionale di MIRRI e riconoscono l’alto
valore scientifico, sociale ed economico della conservazione e distribuzione di microorganismi e il suo ruolo nell’agenda politica internazionale e nazionale (Strategia nazionale sulla Bioeconomia).
● UNITO rappresenta MIRRI-EU in Italia e coordina la realizzazione del network nazionale delle collezioni anche attraverso il censimento delle risorse presenti sul territorio nazionale.
● Le Parti hanno competenze complementari, coerenti con le finalità dell’Infrastruttura europea di ricerca MIRRI-EU e manifestano il proprio interesse al rafforzamento della ricerca scientifica in questa area tematica tramite la costituzione di una infrastruttura distribuita a livello nazionale.
● Le Parti concordano sull’importanza di creare un nodo Italiano di MIRRI forte, attivo e coordinato, che sia in grado di contribuire al meglio all’infrastruttura Europea e di mettere in rete le risorse e le competenze Italiane.
● Una Joint Research Unit (JRU) è un gruppo di lavoro stabile basato su un accordo di collaborazione fra diverse entità legali e riconosciuto dalla normativa europea dei Programmi Quadro della Ricerca Europea, ma che non configura di per sé un autonomo soggetto di diritto. La JRU raccoglie partner a livello nazionale per la realizzazione di progetti in una determinata area di ricerca.
● Lo schema di Convenzione per le sovvenzioni del programma Quadro Europeo per la Ricerca e l’Innovazione Horizon 2020 prevede la forma della Joint Research Unit (JRU) quale partnership fra diverse entità legali basata su un accordo che non prevede la costituzione di un autonomo soggetto di diritto.
● La JRU non può essere beneficiaria diretta di un finanziamento EU, ma una delle Parti può risultare beneficiaria e le altre Parti possono partecipare al progetto con il ruolo di affiliati ai sensi dell’art. 122 Regolamento (UE) 966/2013 ed un particolare come terze parti collegate, ai sensi dell’articolo 14 del modello di contratto definito in HORIZON 2020. Il membro della JRU beneficiario del finanziamento Europeo può presentare anche la rendicontazione del lavoro svolto dagli altri membri, nonché trasferire loro i contributi europei sulla base dell’accordo di JRU in atto.
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse
1.1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale nonché presupposto essenziale e inscindibile del presente Accordo.
Art. 2 - Oggetto
2.1 – Con il presente atto le Parti instaurano una collaborazione attraverso la costituzione di una JRU denominata MIRRI-IT.
2.2 – MIRRI-IT ha lo scopo di promuovere e facilitare l’adesione Italiana alla costruzione
dell’infrastruttura europea MIRRI-EU, favorendo un’ampia partecipazione della comunità scientifica nazionale e massimizzando i risultati degli investimenti per la ricerca nel nostro Paese.
2.3 - MIRRI-IT contribuirà alle attività di MIRRI-EU coordinando l’accesso alle collezioni microbiologiche italiane e alle loro risorse, i servizi di ricerca e le attività di formazione interdisciplinare erogata dal nodo italiano.
2.4 – MIRRI-IT realizzerà il coordinamento delle attività e il supporto all’organizzazione del contributo Italiano al consorzio MIRRI-EU.
Art. 3 - Attività e obblighi delle Parti
3.1 - Le attività di cui al presente Accordo costituiranno oggetto di successivi specifici e periodici Piani di Attività della JRU (PiA), concordati tra le Parti secondo i rispettivi ordinamenti, nei quali saranno definite le attività svolte globalmente dalla JRU.
3.2 - Le modalità di partecipazione di ciascuna Parte alle attività della JRU saranno stabilite all’interno del regolamento della JRU, regolamento che sarà adottato entro sei mesi dalla stipula del presente accordo.
3.3 – Nell’ambito del presente Accordo potranno essere svolte attività miranti a:
• Perseguire una più efficace valorizzazione delle risorse e delle competenze di ciascuna delle Parti attraverso la loro condivisione e organizzazione;
• Coordinare le attività nazionali nell’ambito di MIRRI-EU e fornire supporto al MIUR e ad altri Ministeri nell’organizzazione della adesione Italiana a MIRRI-EU e nella definizione di roadmap e agende strategiche della ricerca legate alla conservazione della biodiversità e all’utilizzo delle risorse microbiologiche;
• Svolgere azioni tese a rafforzare il contributo complessivo italiano nell’ambito di MIRRI- EU;
• Promuovere un’azione di sistema per l’integrazione della ricerca scientifica italiana, favorendo nuove adesioni a MIRRI-IT con le modalità definite nel successivo art. 9;
• Rafforzare la ricerca scientifica Italiana nel campo della raccolta, caratterizzazione e conservazione di microrganismi e promuovere la formazione in questo ambito;
• Promuovere il trasferimento tecnologico e svolgere attività di divulgazione scientifica e comunicazione nei settori della bio-economia e delle biotecnologie;
• Progettare e organizzare azioni pilota dimostrative del funzionamento di MIRRI-EU, valorizzando le peculiarità del contributo italiano;
• Condurre attività congiunte finalizzate al consolidamento, rafforzamento ed espansione dell’infrastruttura di ricerca MIRRI, sia a livello nazionale che europeo, e del suo impatto in termini di scienza ed innovazione, anche partecipando congiuntamente o singolarmente a programmi di finanziamento della ricerca;
• Favorire la creazione di una rete nazionale di mBRCs per aumentare l'offerta di servizi relativi alle risorse microbiologiche;
• Garantire ampia copertura delle risorse genetiche mediante un approccio coordinato per
l'isolamento e il deposito dei microorganismi a livello nazionale;
• Creare il portale MIRRI-IT, inteso come punto unico informativo per materiali, dati e competenze, e per facilitare l'accesso alle risorse genetiche da parte degli utenti;
• Migliorare l’offerta di servizi erogati dalle differenti mBRCs attraverso il coordinamento di servizi disponibili, la messa a disposizione di servizi su misura e un incremento della visibilità dei servizi offerti dalle piccole collezioni;
• Garantire l’interoperabilità dei dati contenuti nel database, facilitare il “data mining” e assicurare la fruibilità dei dati;
• Garantire la conformità legale anche mediante la creazione di un gruppo specifico di esperti consultabile dagli associati;
• Aumentare il trasferimento di conoscenze per gli utenti mediante l’istituzione di vari gruppi di consulenti esperti e di programmi di formazione e istruzione;
• Sostenere le collezioni minori anche mediante l’implementazione di buone pratiche per permettere la transizione a mBRC;
• Dare una maggiore visibilità anche alle collezioni più piccole tramite il portale MIRRI.
• Svolgere ogni altra azione consona all’oggetto di cui all’articolo 2.
3.4 - Le Parti si impegnano a svolgere le attività di rispettiva competenza secondo le modalità previste nel presente Articolo mettendo a disposizione le risorse umane e strumentali all’uopo necessarie, secondo i Piani di Attività della JRU sottoscritti (vedi art. 3.1)
Art. 4 -Gestione delle attività
4.1 - Per la realizzazione delle attività di cui al precedente Art. 3, le Parti convengono di avvalersi dell'operato dei seguenti organi:
- l’Assemblea Generale (Articolo 5);
- il Gruppo di Coordinamento (Articolo 6):
- il Comitato Scientifico (Articolo 7).
Art. 5 - L’Assemblea Generale
5.1 – L’Assemblea Generale è l’organo di governo più elevato della JRU MIRRI-IT e si riunisce almeno una volta all’anno.
5.2 – Ogni Parte ha diritto ad esprimere un voto.
5.3 – Ciascuna Parte nomina due delegati, di cui uno quale portavoce e con diritto di esprimere il voto spettante alla Parte, come suoi rappresentanti nell’Assemblea Generale. Nel caso il portavoce designato non sia presente alla riunione dell’Assemblea, il voto potrà essere espresso dal secondo delegato.
5.4 - I componenti dell’Assemblea Generale nominati dalle Parti non possono far parte del gruppo di coordinamento.
5.5 - All’Assemblea Generale possono partecipare anche membri senza diritto di voto, in base a specifiche richieste dell’Assemblea Generale stessa.
5.6 - Le Parti sono libere di determinare la durata del mandato della propria rappresentanza che può essere revocata, sostituita o delegata in qualsiasi momento mediante PEC inviata al Coordinatore della JRU dal legale rappresentante dell’istituzione che aveva effettuato la
nomina.
5.7 – Le Parti indicano i propri rappresentanti nell’Assemblea Generale contestualmente alla loro adesione alla costituzione della JRU. La composizione dell’Assemblea Generale all’atto della costituzione della JRU è riportata in allegato (Allegato 1).
5.8 – L’Assemblea Generale potrà:
– Proporre alle Parti di approvare accordi e Memorandum of Understanding con altre JRU, organizzazioni o entità pubbliche e private che abbiano un impatto positivo e significativo su scopi e attività della JRU definiti nei precedenti articoli;
- Approvare richieste di nuova adesione, ai sensi di quanto stabilito all’art. 9;
– Adottare regolamenti e linee guida e prendere le decisioni necessarie per assicurare l’efficacia della JRU nel perseguire i propri obiettivi;
– Approvare l’utilizzo della JRU per partecipare a bandi per la presentazione di proposte progettuali;
– Approvare periodicamente un Piano di Attività della JRU, e, su questa base il programma annuale delle attività della JRU;
– Votare ogni materia portata all’attenzione dell’Assemblea da una rappresentanza pari ad almeno il 30% delle Parti;
- Predisporre ed approvare successivamente i verbali delle riunioni;
– Approvare il Rapporto Annuale delle Attività della JRU (XXX-XXX) presentato dal JRU Manager (Articolo 6);
- Convocare eventuali membri esperti aggiuntivi del Gruppo di coordinamento.
5.9 - L’Assemblea Generale potrà deliberare a maggioranza qualificata dei due terzi aventi diritto al voto in merito ad ogni materia portata alla sua attenzione, salvo quanto diversamente stabilito agli articoli 9 e 12.
5.10 - L’Assemblea Generale si potrà riunire anche per via telematica, come richiesto dal Presidente o da almeno un terzo delle Parti componenti la JRU.
5.11 – Il Presidente dell’Assemblea Generale viene nominato dall’Assemblea stessa alla prima riunione e resta in carica 2 (due) anni, applicando il principio di rotazione fra le Parti.
Art. 6 - Gruppo di coordinamento
6.1 – Le Parti affidano a UNITO il coordinamento delle attività della JRU MIRRI-IT.
6.2 – Il Gruppo di coordinamento è l’organo cui è deputato il coordinamento di tutte le attività della JRU MIRRI-IT.
6.3 – Il Gruppo di coordinamento è composto da 3 membri:
- la Coordinatrice/il Coordinatore;
- la/il Joint Research Unit Manager (JRU Manager);
- la/il Liaison Officer.
6.4 – La Coordinatrice/il Coordinatore è nominato da UNITO.
6.5 – La/il JRU Manager e la/il Liaison Officer sono nominati dall’Assemblea Generale della JRU MIRRI-IT.
6.6 - Il gruppo di coordinamento resta in carica per 2 (due) anni ed è rinnovabile.
6.7 - L’assemblea generale ha la possibilità di convocare membri esperti aggiuntivi che affianchino la Coordinatrice/il Coordinatore e la/il JRU Manager.
6.8 – La Coordinatrice/il Coordinatore:
- Partecipa all’Assemblea Generale senza diritto di voto.
– Presiede il gruppo di coordinamento, inclusi gli eventuali membri esperti aggiuntivi, dirige e supervisiona le attività della JRU.
– Redige il regolamento di funzionamento della JRU ed eventuali altri regolamenti, i piani triennali e annuali delle attività, e gli altri documenti inerenti le attività della JRU e la loro programmazione.
– Definisce le attività di cui al precedente Art. 3 e ne garantisce il corretto e coordinato svolgimento risolvendo ogni problema che dovesse presentarsi e sovraintendendo a tutti gli aspetti tecnici e operativi.
- Esercita la rappresentanza della JRU nei confronti di terzi laddove non diversamente specificato all’art 5.8.
6.9 – La/il Joint Research Unit Manager:
- Cura l’organizzazione operativa e la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo;
– Coadiuva la Coordinatrice / il Coordinatore nella redazione del regolamento di funzionamento della JRU ed eventuali altri regolamenti, i piani triennali e annuali delle attività, e gli altri documenti inerenti le attività della JRU e la loro programmazione;
– Coadiuva la Coordinatrice/il Coordinatore nel definire le attività di cui al precedente Art.
3 e ne garantisce il corretto e coordinato svolgimento risolvendo ogni problema che dovesse presentarsi e sovraintendendo a tutti gli aspetti tecnici e operativi;
– Si adopera per la realizzazione degli obiettivi della JRU e coadiuva la Coordinatrice/il Coordinatore nelle attività operative;
– Partecipa all’Assemblea Generale senza diritto di voto e con le funzioni di segretario;
- Si avvale della collaborazione del personale amministrativo che ciascuna parte mette a disposizione della JRU dalle parti, per un tempo parziale e definito all’atto della nomina;
6.10 - La/il Liaison Officer:
- Assicura ogni attività di raccordo fra la JRU MIRRI-IT e l’infrastruttura di ricerca Europea MIRRI-EU;
- Assicura ogni attività di raccordo fra i partner della JRU MIRRI-IT;
- Coadiuva la Coordinatrice/il Coordinatore e la/il JRU Manager nello svolgimento delle loro funzioni;
- Partecipa all’Assemblea Generale senza diritto di voto;
6.11 – La Coordinatrice/il Coordinatore, la/il JRU Manager e la/il Liaison Officer, se dipendenti di una delle Parti che concorrono alla formazione della JRU, prestano la loro opera nel quadro del proprio contratto di lavoro.
Art. 7 - Comitato Scientifico
7.1 – Il comitato Scientifico è l’organo della JRU a cui sono demandate le funzioni supporto scientifico, nonché di elaborazione dei PiA e di implementazione delle attività elencate al comma 3.3.
7.2 – Il Coordinatore e il JRU Manager fanno parte del Comitato Scientifico senza diritto di voto.
7.3 – Ciascuna Parte nomina fino a tre componenti, di cui uno quale portavoce e con diritto di esprimere il voto spettante alla Parte, come suoi rappresentanti nel Comitato Scientifico. Nel caso il portavoce designato non sia presente alla riunione dell’Assemblea, il voto potrà essere espresso da uno degli altri componenti designati.
7.4 - I componenti del Comitato Scientifico nominati dalle Parti non possono far parte del gruppo di coordinamento.
7.5 – Al Comitato Scientifico possono partecipare, su invito, anche membri esterni senza diritto di voto, in base a specifiche richieste del Comitato stesso.
7.6 - Le Parti sono libere di determinare la durata del mandato della propria rappresentanza che può essere revocata, sostituita o delegata in qualsiasi momento mediante PEC inviata al Coordinatore della JRU dal legale rappresentante dell’istituzione che aveva effettuato la nomina.
7.7 – Le Parti indicano i propri rappresentanti al Comitato Scientifico contestualmente alla loro adesione alla costituzione della JRU. La composizione del Comitato Scientifico all’atto della costituzione della JRU è riportata in allegato (Allegato 2).
7.8 – Il Comitato Scientifico potrà:
– Richiedere all’Assemblea Generale di approvare accordi e Memorandum of Understanding con altre JRU, organizzazioni o entità pubbliche e private che abbiano un impatto scientifico positivo e significativo su scopi e attività della JRU definiti nei precedenti articoli;
– Richiedere all’Assemblea Generale di approvare l’utilizzo della JRU per partecipare a bandi per la presentazione di specifiche proposte progettuali;
– Richiedere all’Assemblea Generale di approvare il Piano di Attività della JRU preventivo da esso elaborato, e, su questa base il programma scientifico annuale delle attività della JRU;
- Predisporre ed approvare successivamente i verbali delle riunioni;
– Esprimere un parere motivato sul Rapporto Annuale delle Attività della JRU (XXX-XXX) presentato dal JRU Manager (Articolo 6); tale parere sarà inoltrato all’Assemblea Generale prima dell’approvazione da parte di questa del RAA-JRU.
7.9 – Il Comitato Scientifico potrà deliberare a maggioranza qualificata dei due terzi aventi diritto al voto in merito ad ogni materia portata alla sua attenzione e di sua competenza.
7.10 - Le attività del Comitato Scientifico potranno essere svolte anche per via telematica.
7.11 – Il Presidente del Comitato Scientifico viene nominato alla sua prima riunione e resta in carica 2 (due) anni, applicando il principio di rotazione fra le Parti.
Art. 8 – Risorse finanziarie
8.1 – La JRU non ha personalità giuridica, per cui per il finanziamento delle attività potrà avvalersi:
- delle risorse derivanti da proposte progettuali che facciano esplicito riferimento alla JRU e presentate congiuntamente o singolarmente dalle Parti;
- da fondi messi volontariamente a disposizione da ciascuna delle Parti nel rispetto dell’autonomia finanziaria di ciascuna di esse;
- da risorse in-kind messe specificatamente a disposizione dalle Parti.
8.2 - Nel caso di proposte progettuali che facciano esplicito riferimento alla JRU, i rapporti tra le Parti saranno disciplinati da specifici accordi definiti ed approvati dall’Assemblea Generale che di volta in volta identificherà un Soggetto Capofila ai fini della progettualità specifica. Le proposte progettuali nell’ambito della JRU devono rientrare nei Piani di Attività della JRU approvati in precedenza dall’Assemblea Generale.
8.3 - Per ottimizzare lo svolgimento delle attività, la JRU può promuovere, attraverso le Istituzioni coinvolte, assegni di ricerca, borse di studio post-laurea, borse di dottorato, borse post-doc, eventi formativi e promozionali in linea con le attività di ricerca dell’infrastruttura MIRRI-EU, nel rispetto dei regolamenti di ogni singola Parte.
8.4 - Ciascuna Parte è tenuta all’elaborazione del rendiconto scientifico, finanziario e contabile relativo alle attività di sua competenza ed alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, del monitoraggio e della documentazione necessaria allo svolgimento di ogni singolo progetto, compresa la relazione finale. Ciascuna delle Parti deve rispettare le regole finanziarie previste dalla base giuridica del programma e mettere a disposizione del Soggetto capofila copie di documenti e le informazioni necessarie per adempiere alle obbligazioni previste nel rapporto di finanziamento.
8.5 - Ciascuna Parte assume nei riguardi del Soggetto capofila, di volta in volta identificato per ciascun progetto, i medesimi obblighi in materia di rendicontazione scientifica, finanziaria e contabile, che questi ha nei confronti dell’ente cofinanziatore, mentre il Soggetto Capofila assicura il coordinamento delle attività di rendicontazione fornendo alle altre Parti, di volta in volta, le opportune indicazioni.
Art. 9 - Conoscenze, apparecchiature e diritti di utilizzazione economica
9.1 - Ciascuna Parte resta proprietaria delle conoscenze pregresse che vengono messe a disposizione delle altre per lo svolgimento delle attività. Le conoscenze sviluppate congiuntamente costituiscono proprietà comune delle Parti che potranno utilizzarle per i rispettivi scopi istituzionali e saranno oggetto di specifici accordi di protezione e di sfruttamento della proprietà intellettuale.
9.2 - Le Parti che partecipano individualmente o congiuntamente a proposte progettuali
senza fare riferimento a MIRRI-EU o a alla JRU oggetto del presente accordo, sono tenute alla riservatezza relativamente alle attività di MIRRI-EU e della JRU e a comunicare tempestivamente al Coordinatore eventuali conflitti di interesse.
9.3 - Ciascuna Parte è proprietaria dei beni dalla stessa acquistati con i contributi ricevuti nell’ambito di eventuali attività progettuali che facciano esplicito riferimento alla JRU; resta inteso che i beni in tal modo acquisiti vengono comunque messi a disposizione delle Parti e per gli sviluppi della JRU secondo modalità concordate preventivamente all’interno della JRU.
9.4 - Ciascuna Parte è altresì proprietaria degli eventuali diritti di utilizzazione economica, ivi incluso quello a brevettare, conseguenti ad attività svolte autonomamente; nel caso di attività congiuntamente svolte dalle Parti, gli eventuali diritti di utilizzazione economica, ivi incluso quello a brevettare, spetteranno congiuntamente alle Parti interessate, a meno di diverso accordo tra le parti. Sono fatte salve le regole specifiche previste dalla base giuridica dei programmi di finanziamento nel caso di cui al precedente art. 8.
Art. 10 - Nuovi membri, recesso ed esclusione
10.1 - Altre istituzioni pubbliche della ricerca o consorzi a prevalenza pubblica, o enti privati attivi nella ricerca e sviluppo nell'ambito dei microrganismi e in accordo con le finalità generali della JRU possono aderire alla Joint Research Unit MIRRI-IT con atti separati, con il parere favorevole di una maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto in seno all’Assemblea Generale.
10.2 - Le Parti hanno diritto di recedere dal presente Accordo, motivandone le ragioni, comunicando tale decisione per iscritto tramite PEC inviata al Coordinatore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
10.3 - In caso di inadempienza grave di una delle Parti rispetto al presente Accordo e a successivi e eventuali regolamenti collegati ed approvati dalle Parti, l’Assemblea Generale può deciderne l’esclusione, su richiesta del Comitato di Coordinamento e sentita la Parte interessata che potrà produrre memorie e documenti. La decisione è valida con il parere favorevole della maggioranza semplice degli aventi diritto al voto in seno all’Assemblea Generale. Il Coordinatore comunica tramite PEC la decisione alla Parte interessata.
Art. 11 – Miscellanea
11.1 - La costituzione della JRU non determina la costituzione di alcun rapporto associativo, societario, consortile o simile tra le Parti, ciascuna delle quali conserva la propria autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
11.2 - Ciascuna Parte è esclusiva responsabile dei danni eventualmente causati a terzi nello svolgimento delle attività previste a proprio carico nello svolgimento dei singoli progetti e, pertanto, si impegna a sollevare le altre Parti da ogni responsabilità al riguardo.
11.3 - Le Parti si riservano inoltre di specificare in ulteriori accordi la disciplina prevista nel presente accordo. Ogni eventuale variazione o integrazione del presente accordo non avrà efficacia se non stipulata per iscritto e con il consenso unanime di tutte le Parti che sottoscrivono il presente accordo.
11.4 - È fatta salva la responsabilità solidale con la Parte capofila delle Parti coinvolte come soggetti affiliati ai sensi dell’art. 8 nell’ambito di programmi di finanziamento.
Art. 12 - Foro Competente
12.1 - Per qualunque controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente atto, le parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Torino.
Art.13 - Validità del presente atto
13.1 - Il presente Accordo entra in vigore a partire dalla data di ultima sottoscrizione dello stesso e cesserà ogni effetto - ad eccezione di quanto previsto dal comma seguente - decorsi 4 (quattro) anni dalla stipula e potrà essere rinnovato per altri 4 (quattro) anni mediante consenso scritto delle Parti.
13.2 - Le Parti hanno il diritto di recedere dal presente Accordo secondo le modalità di cui all’Art.9. Resterà comunque valido fino alla completa realizzazione delle attività previste da eventuali Progetti acquisiti dalle Parti che facciano esplicito riferimento alla JRU e non ancora conclusi alla data di scadenza del presente atto.
13.3 - Qualora venissero a mancare i presupposti per la continuazione delle attività della JRU, o non dovessero più sussistere le condizioni perché essa possa continuare a raggiungere i propri scopi, la JRU potrà in qualsiasi momento cessare la propria attività, concludendo ogni rapporto con le Parti.
13.4 - La decisione di cessazione della JRU dovrà essere approvata dalla unanimità delle Parti che sottoscrivono il presente accordo.
13.5 - Il presente accordo è rinnovabile fino al 31 dicembre 2030 previo ulteriore atto scritto firmato delle Parti interessate.
Art. 14 - Norme transitorie
14.1 - All’atto della firma, ciascuna Parte nomina i due delegati all’Assemblea Generale in propria rappresentanza, con l’indicazione di quale dei due svolgerà la funzione di portavoce. Analogamente nominerà i componenti del Comitato Scientifico con indicazione di quale svolgerà la funzione di portavoce.
14.2 - La prima Assemblea Generale è convocata dal Coordinatore, che è nominato da UNITO contestualmente alla firma del presente atto.