RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE
Elaborato C.2
CAPITOLATO TECNICO / POLIZZA DI ASSICURAZIONE
RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE
N.
STIPULATA TRA
E
La Compagnia Assicuratrice
Agenzia di
Durata del contratto
I° rata
rate successive
scadenza
dalle ore 24:00 del 31.08.2022
alle ore 24:00 del 31.07.2023 annuali
ore 24:00 del 31.07.2025
SOMMARIO
SCHEDA DI COPERTURA 5
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 6
Art. 1.1 – Definizioni 6
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 8
Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 8
Art. 2.2 – Aggravamento del rischio 8
Art. 2.3 – Diminuzione del rischio 8
Art. 2.4 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio 8
Art. 2.5 – Assicurazione presso diversi assicuratori 8
Art. 2.6 – Durata dell’assicurazione 9
Art. 2.7 – Facoltà di recesso in caso di sinistro 9
Art. 2.8 – Cessazione anticipata del contratto 9
Art. 2.9 – Regolazione del premio 9
Art. 2.10 – Oneri fiscali 10
Art. 2.11 – Partecipazione in coassicurazione 10
Art. 2.11 bis – Partecipazione in RTI 10
Art. 2.12 – Forma delle comunicazioni 10
Art. 2.13 – Gestione del contratto 10
Art. 2.14 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente 11
Art. 2.15 – Trattamento dati 11
Art. 2.16 – Tracciabilità flussi finanziari 11
Art. 2.17 – Interpretazione del contratto 11
Art. 2.18 – Legittimazione 11
Art. 2.19 – Disciplina dell’appalto 11
SEZIONE 3.A - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE
.............................................................................................................................................12
Art. 3.A.1 – Oggetto dell’assicurazione – Claims made 12
Art. 3.A.2 – Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi 12
Art. 3.A.3 – Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione del Personale 12
Art. 3.A.4 – Esclusioni 13
Art. 3.A.5 – Clausola di esclusione rischi Guerra e Terrorismo 13
Art. 3.A.6 – Clausola di esclusione sanzioni 14
Art. 3.A.6 – Attività di rappresentanza 14
Art. 3.A.7 – Estensione territoriale 14
Art. 3.A.8 – Cessazione dell’Assicurazione 14
Art. 3.A.9 – Vincolo di solidarietà 14
Art. 3.A.10 – Perdite Patrimoniali per attività diverse 14
Art. 3.A.11 – Rischio Cyber 15
Art. 3.A.12 – Sinistri in serie 15
Art. 3.A.13 – Copertura sostituti 15
Art. 3.A.14 – Gestione delle vertenze di Sinistro, Spese legali 15
SEZIONE 3.B - CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL’ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI 16
Art. 3.B.1 - Definizione Addizionale di Dipendente Tecnico 16
Art. 3.B.2 - Clausola addizionale all’Art. 3.A.1 “Oggetto dell’assicurazione” 16
Art. 3.B.3 - Esclusioni Addizionali 16
Art. 3.B.4 - Condizioni Aggiuntive 16
Art. 3.B.5 – Perdite Patrimoniali conseguenti ad inidoneità dell’opera 17
Art. 3.B.6 – Ultimazione dei lavori e delle opere 17
Art. 3.B.7 – Danni alle opere 17
Art. 3.B.8 – Danni a Macchinari, Attrezzature, Materiali o Strumenti destinati all’esecuzione dei lavori 17
SEZIONE 3.C - COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE 18
Art. 3.C.1 – Definizioni 18
Art. 3.C.2 – Dichiarazioni 19
Art. 3.C.3 – Altre assicurazioni 20
Art. 3.C.4 – Premio 20
Art. 3.C.5 – Modifiche dell’assicurazione 20
Art. 3.C.6 – Obblighi dell’Assicurato/Contraente 20
Art. 3.C.7 – Disdetta in caso di sinistro 20
Art. 3.C.8 – Proroga dell’assicurazione 20
Art. 3.C.9 – Oneri fiscali 21
Art. 3.C.10 – Forma delle comunicazioni 21
Art. 3.C.11 – Foro competente 21
Art. 3.C.12 – Rinvio alle norme di legge 21
CONDIZIONI PARTICOLARI – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO 21
Art. 3.C.13 – Oggetto dell’assicurazione 21
Art. 3.C.14 - Assicurato/Contraente 21
Art. 3.C.15 - Condizioni di validità dell’assicurazione 21
Art. 3.C.16 - Determinazione dell’indennizzo 22
Art. 3.C.17 – Esclusioni 22
Art. 3.C.18 – Durata dell’assicurazione 22
Art. 3.C.19 – Estensione territoriale 22
Art. 3.C.20 – Massimale di assicurazione 22
Art. 3.C.21 – Pluralità di assicurati 22
Art. 3.C.22 – Vincolo di solidarietà 22
Art. 3.C.23 – Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali 22
Art. 3.C.24 – Obblighi dell’Assicurato/Contraente in caso di sinistro 23
SCHEDA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE 24
3.D - COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO 25
Art. 3.D.1 - DEFINIZIONI 25
Art. 3.D.2 – Dichiarazioni 26
Art. 3.D.3 – Altre assicurazioni 26
Art. 3.D.4 – Premio 26
Art. 3.D.5 – Modifiche dell’Assicurazione 26
Art. 3.D.6 – Obblighi dell’Assicurato e/o Contraente 26
Art. 3.D.7 – Durata ed efficacia dell’assicurazione 26
Art. 3.D.8 – Disdetta in caso di sinistro 26
Art. 3.D.9 – Proroga dell’Assicurazione 26
Art. 3.D.10 – Oneri fiscali 27
Art. 3.D.11 – Forma delle comunicazioni 27
Art. 3.D.12 – Foro competente 27
Art. 3.D.13 – Rinvio alle norme di legge 27
CONDIZIONI PARTICOLARI – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO 27
Art. 3.D.14 - Oggetto dell’assicurazione 27
Art. 3.D.15 - Condizioni di validità dell’Assicurazione 28
Art. 3.D.16 – Rischi esclusi dall’assicurazione 28
Art. 3.D.17 – Xxxxxx e termine della garanzia - (forma Claims Made) 28
Art. 3.D.18 – Estensione territoriale 28
Art. 3.D.19 – Massimale di assicurazione 28
Art. 3.D.20 - Vincolo di solidarietà 29
Art. 3.D.21 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali 29
Art. 3.D.22 – Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista Esterno 29
SCHEDA DI COPERTURA DEL VERIFICATORE INTERNO 30
SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI 31
Art. 4.1 – Denuncia dei sinistri 31
Art. 4.2 – Informazioni sui sinistri 31
SEZIONE 5 – SOMME ASSICURATE / LIMITI DI INDENNIZZO – PREMIO - RIPARTO COASSICURATIVO – DISPOSIZIONE FINALE 32
Art. 5.1 - Massimali 32
Art. 5.2 – Limiti di Indennizzo 32
Art. 5.3 - Premio (responsabilità civile – quota a carico Ente) 32
Art. 5.4 - Riparto di coassicurazione 32
Art. 5.5 - Disposizione finale 32
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SCHEDA DI COPERTURA
CONTRAENTE /ASSICURATO: Comune di Avigliano (PZ)
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE: L’assicurazione vale per l’attività istituzionale esercitata dal Comune di Avigliano, ai sensi delle leggi, dei decreti e regolamenti vigenti e delle loro successive modifiche ed integrazioni di qualunque fonte, ed in ogni caso per le attività ed i servizi che sin d’ora o in futuro potranno essere espletati. L’assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa ne eccettuata.
PERIODO INIZIALE DI ASSICURAZIONE: dalle ore 24 del 31/08/2022 alle ore 24 del 31/07/2025 RATEAZIONE: I° rata: dalle ore 24 del 31/08/2022 alle ore 24 del 31/07/2023. Rate successive annuali MASSIMALE PER SINISTRO: € 2.500.000,00
MASSIMALE PER CORRESPONSABILTA’ ED IN AGGREGATO ANNUO: € 7.000.000,00
FRANCHIGIA PER SINISTRO: € 2.000,00
PERIODO DI EFFICACIA RETROATTIVA: DIECI ANNI
PERIODO DI EFFICACIA ULTRATTIVA: CINQUE ANNI
(in caso di regolazione consuntiva) Retribuzioni annue lorde preventivate: Tasso annuo lordo
PREMIO ANNUO LORDO: €
Sottolimiti per sinistro /anno relativi alle Condizioni Aggiuntive alle estensioni di copertura alla responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche: Perdite patrimoniali conseguenti ad inidoneità dell’opera € 1.000.000,00; Danni alle opere € 1.000.000,00; Xxxxx a macchinari attrezzature, materiali o strumenti Destinati all’esecuzione dei lavori
€ 1.000.000,00
Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale).
Premio lordo minimo per ogni applicazione: € 250,00
Tassi lordi per l’intera durata da applicare sul valore delle opere:
Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 12 mesi 0,60 ‰ Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 24 mesi 0,90 ‰ Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 36 mesi 1,10 ‰ Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 48 mesi 1,30 ‰
Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della dell’attività di verifica Premio lordo minimo per ogni applicazione: € 350,00
Tassi lordi per l’intera durata da applicare sul valore delle opere:
Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 12 mesi 0,80 ‰ Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 24 mesi 1,00 ‰ Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 36 mesi 1,60 ‰ Tasso lordo da applicarsi sul valore delle opere e per durata lavori sino a 48 mesi 2,00 ‰
Il Contraente La Società
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Art. 1.1 – Definizioni
Contraente / Ente / Comune / Amministrazione
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
Assicurato Il soggetto nell’interesse del quale è prestata garanzia:
• L’Ente Contraente;
• Tutte le persone fisiche dipendenti e non del Contraente di cui lo stesso si avvalga nello svolgimento delle proprie attività, ivi compresi volontari e collaboratori a qualsiasi titolo
Società La Compagnia Assicuratrice o il gruppo di Compagnie che prestano l’assicurazione.
In caso di coassicurazione / RTI:
Società delegataria: La Compagnia assicuratrice incaricata dalle Società coassicuratrici / mandanti di intrattenere ogni rapporto gestionale con il Contraente
Broker La Consulbrokers SpA, specificamente incaricata dal Contraente della assistenza e consulenza nella gestione amministrativa e tecnica del contratto di assicurazione per tutto il tempo della durata della polizza, incluso proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni della stessa polizza.
Assicurazione Il Contratto di Assicurazione - Le garanzie prestate col contratto di Assicurazione.
Polizza Il documento contrattuale che prova l’Assicurazione.
Capitolato Speciale / Tecnico (CSA / CT)
Il complesso delle norme, rappresentate in polizza, che regolano il rapporto contrattuale.
Indennizzo
Indennità Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Capitali assicurati Somme Assicurate
Le somme massime che la Società è obbligata contrattualmente a pagare in caso di sinistro.
Annualità assicurativa Ciascun periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria o di cessazione dell’Assicurazione
Periodo assicurativo Il periodo di tempo indicato in polizza (dall’effetto alla scadenza)
Periodo di retroattività Il periodo di tempo indicato in polizza (Art. Oggetto dell’assicurazione) antecedente il periodo di assicurazione durante il quale possono essere stati compiuti errori / omissioni da cui originino richieste di risarcimento
Premio La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro.
Richiesta di risarcimento
(claims made)
Quella che per prima, tra le seguenti circostanze, viene portata per iscritto a conoscenza dell’Assicurato durante il periodo di assicurazione:
- qualsiasi citazione in giudizio notificata al Contraente e/o Assicurato;
- qualsiasi comunicazione scritta con la quale un terzo manifesta al Contraente e/o Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile dei danni subiti o una formale richiesta del terzo per il risarcimento di danni;
- la convocazione del Contraente e/o Assicurato avanti un organismo di mediazione, presentata da un terzo;
- la notifica, al Contraente e/o Assicurato, di un atto con cui – in un procedimento penale – un Terzo si sia costituito “parte civile”.
Sinistro (claims made)
la richiesta di risarcimento in forma scritta fatta nei confronti dell’Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione e regolarmente denunciata dall’Assicurato alla Società durante lo stesso periodo, in relazione alle responsabilità per le quali è prestata questa Assicurazione per errori o omissioni commessi durante il periodo di assicurazione o nell’ambito del periodo di retroattività.
Errore o Omissione Qualsiasi azione o omissione colposa compiuta dagli assicurati nello svolgimento delle proprie mansioni / funzioni che provochi una danno garantito dal presente contratto; per errore/omissione si intende anche la perdita lo smarrimento la distruzione o il deterioramento di documenti con esclusione di denaro preziosi o titoli al portatore, purché non derivanti da furto rapina o incendio.
Franchigia L’importo che, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, viene detratto dall’ ammontare del danno e rimane a carico dell’Assicurato.
Scoperto La percentuale di danno convenuta a carico del Contraente e determinata a termini di polizza per ciascun sinistro.
Xxxxx Xxxxxxxxx pregiudizio arrecato a diritti o ad interessi legittimi altrui suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali Il pregiudizio economico conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Perdite Patrimoniali Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di Danni Materiali
Responsabilità Civile La responsabilità che possa gravare:
- sull’Assicurato nell’esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell’art. 2043 e ss. del C.C. e dell’art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’interesse legittimo derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa;
- sull’Ente Contraente per fatti imputabili ai diversi soggetti il cui operato è funzionalmente collegabile all’Ente stesso, in virtù del rapporto di immedesimazione organica
Responsabilità Amministrativa
La responsabilità che incombe sull’Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione
Responsabilità Amministrativa/ Contabile
La responsabilità che implica l’esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto “agente contabile” ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione
Pubblica Amministrazione
Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, IRCCS, Case di Riposo Pubbliche, Università, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni soggetto giuridico la cui attività sia assoggettata alla giurisdizione della Corte dei Conti
Ente di Appartenenza L’Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l’Assicurato abbia un rapporto di servizio o un mandato ed in ogni caso un rapporto di immedesimazione organica.
Fatto illecito Qualsiasi atto od omissione che sia stato effettivamente commesso o che si sostiene sia stato commesso dagli Assicurati che dia origine ad un sinistro ai sensi e per gli effetti della presente polizza
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SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
In deroga agli artt. 1892, 1893 1894 Codice Civile le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio non comporteranno la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, salvo il caso di dolo dello stesso Contraente.
Art. 2.2 – Aggravamento del rischio
La Società accetta di confermare la validità delle garanzie di cui al presente contratto nel caso in cui si siano verificati aggravamenti del rischio di cui all’art. 1898 Codice Civile, rinunciando quindi ad avvalersi della facoltà di recesso prevista dal citato articolo e riservandosi in ogni caso di definire in contraddittorio con il Contraente il conseguente incremento di premio.
Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.
Art. 2.3 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione da parte del Contraente ai sensi dell’art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 2.4 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.
In ogni caso, a parziale deroga dell’art. 1901 codice civile, tenuto conto che il Contraente, per le proprie modalità amministrative, effettua i pagamenti solo tramite ordinativi bancari, preventivamente deliberati dagli uffici competenti, si conviene tra le parti che ogni copertura inerente la presente polizza decorre:
• per la rata iniziale di perfezionamento, dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del contratto indicato in polizza a condizione che la disposizione relativa al pagamento del premio sia adottata dal Contraente entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza, e venga comunicata alla Società;
• per le rate di premio successive, dalle ore 24:00 del giorno di scadenza della rata a condizione che la disposizione relativa al pagamento del premio sia adottata dal Contraente entro 60 giorni dalla data di scadenza della rata e venga comunicata alla Società;
• per le appendici che comportino un pagamento, dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del titolo, a condizione che la disposizione relativa al pagamento del premio sia adottata dal Contraente entro il 60° giorno dal ricevimento del documento emesso dalla Compagnia e venga comunicata alla Società;
• per le appendici a premio zero, dalle ore 24:00 del giorno di comunicazione del Contraente al Broker o alla Società. Se il Contraente/Assicurato non paga entro i termini e con le modalità suddette, l’assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno della disposizione relativa al pagamento, sempreché ne venga data tempestiva comunicazione alla Società.
Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa, con esclusione dei sinistri accaduti nel periodo di scopertura, a condizione che gli stessi siano già conosciuti e denunciati dal Contraente/Assicurato. I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del Broker, il quale, verificato l’effettivo accredito, provvederà a perfezionare gli adempimenti amministrativi di propria competenza nei confronti della Società. Il pagamento fatto al Broker è considerato a tutti gli effetti come effettuato alla Società, e quindi è liberatorio per il Contraente al quale, pertanto, nulla potrà essere eccepito.
Art. 2.5 – Assicurazione presso diversi assicuratori
Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente
polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.
L’Assicurato e/o il Contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l’Assicurato e/o il Contraente deve comunicare l’esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.
Art. 2.6 – Durata dell’assicurazione
Il presente contratto assicurativo ha la durata e rateizzazione esposta in frontespizio, conformemente a quanto previsto nei documenti di gara (Lettera di invito e Disciplinare).
Alla scadenza è facoltà del Contraente, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure ad evidenza pubblica per il rinnovo del contratto, richiedere una proroga tecnica dello stesso contratto per il periodo massimo di 6 (sei) mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’Ente.
In tal caso l’Aggiudicatario è espressamente tenuto ed obbligato a garantire copertura assicurativa a semplice richiesta scritta dell’Ente, ai medesimi patti e condizioni o a patti e condizioni più favorevoli.
Alla scadenza definitiva, il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni.
Al Contraente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate sino alla definitiva scadenza delle polizze e dell’eventuale riaffidamento / proroga.
Art. 2.7 – Facoltà di recesso in caso di sinistro
La Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 120 giorni. In tale evenienza tutte le garanzie rimarranno operanti per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso e la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.
Nel caso in cui le parti si siano avvalse della disdetta di cui all’art. 2.8 – “Cessazione anticipata del contratto”, la facoltà concessa dal presente articolo non è operante.
Si precisa, in ogni caso, che l’esercizio del diritto di recesso, da parte della Società, è subordinato al contestuale invio del “Rapporto sinistri” di cui al successivo articolo 4.3 e, in assenza dei dati richiamati, la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.
Art. 2.8 – Cessazione anticipata del contratto
La Società ed il Contraente possono recedere anticipatamente dal presente contratto al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 120 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell’annualità. Nell’ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell’annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di sei mesi. In tal caso, la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso.
Si precisa, in ogni caso, che l’esercizio del diritto di recesso, da parte della Società, è subordinato al contestuale invio del “Rapporto sinistri” di cui al successivo articolo 4.3.
Art. 2.9 – Regolazione del premio
(vedi scheda di offerta)
A) – premio Flat. Il premio della presente polizza non è soggetto a regolazione.
B) – Regolazione consuntiva. Qualora il premio viene convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente fornirà per iscritto alla Società e su sua richiesta i dati necessari per poter effettuare ad effettuare la regolazione di premio.
Se il contraente/assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, la società deve fissare mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a giorni 30, trascorso il quale la Società potrà agire giudizialmente.
In deroga a quanto sopra indicato, si conviene che nessuna regolazione è dovuta dal Contraente nella eventualità che gli elementi presi come base per il conteggio del premio non superino il 5% dei parametri presunti iniziali dichiarati. La regolazione è dovuta solo per i parametri che eccedono tale soglia di esenzione.
Viene stabilito in ogni caso un premio minimo pari al premio indicato nel frontespizio di polizza.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.
Ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte o incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio competente e non percepita. Tuttavia l’eventuale pagamento dei sinistri di competenza del periodo a cui si riferiscono le indicazioni inesatte o incomplete, sarà automaticamente sospeso fino a quando non sia ripristinata la regolarità amministrativa degli adempimenti suddetti.
Art. 2.10 – Oneri fiscali
Le imposte, le tasse, i contributi, e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.
Art. 2.11 – Partecipazione in coassicurazione
In caso di coassicurazione l’Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato e la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l’intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito.
La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo, ferma la responsabilità solidale tra assicuratori, in deroga all’art. 1911 del codice civile.
Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione nonché quelli relativi alla rappresentanza processuale, compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all’incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente per il tramite del Broker direttamente nei confronti di ogni Compagnia coassicuratrice.
Art. 2.11 bis – Partecipazione in RTI
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.
Art. 2.12 – Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente / Assicurato è tenuto devono essere fatte, direttamente o tramite il Broker, alla Direzione per l’Italia della Società oppure all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto con lettera raccomandata, fax, posta elettronica certificata, posta elettronica (e-mail), altra valida forma scritta.
Art. 2.13 – Gestione del contratto
Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Società Consulbrokers Spa, con sede in Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx x. 00, iscrizione R.U.I. n. B000104507 (denominata anche e più brevemente “Broker”), il ruolo di cui al
D. Lgs 209/2005 (ex legge 792/84) per quanto concerne la predisposizione del Capitolato speciale di appalto e la assistenza e consulenza nelle fasi di gara. Il Broker fornirà, inoltre, assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica) per tutto il tempo residuo della polizza, sino alla scadenza, compreso xxxxxxx, riforme o sostituzioni dello stesso contratto assicurativo.
La remunerazione del broker, in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale, confermati dalla giurisprudenza, è posta a carico esclusivo della Società aggiudicataria del presente contratto nella misura stabilita nei documenti di gara. Tale remunerazione è parte dell’unitaria provvigione predestinata dalle Direzioni alle proprie reti di vendita diretta e non rappresenta un costo aggiuntivo per l’Amministrazione appaltante.
Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, si conviene espressamente che ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia e alle coassicuratrici, fermo restando quanto previsto al precedente art. 2.2 per quanto attiene alla copertura assicurativa / pagamento del premio, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso, con esclusione della comunicazione di disdetta e/o recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dal Contraente alla Società e viceversa, con lettera raccomandata A.R. o PEC.
Art. 2.14 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente
Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni dattiloscritte, valgono unicamente le norme del Codice Civile. Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni di assicurazione eventualmente riportate a stampa. Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede dell’Assicurato.
Art. 2.15 – Trattamento dati
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 2.16 – Tracciabilità flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” la Compagnia aggiudicataria, pena la nullità assoluta del presente contratto, assume, per sé e per i subcontraenti o subappaltatori, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.
Art. 2.17 – Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 2.18 – Legittimazione
Si prende atto che la presente Xxxxxxx viene stipulata dall’Ente a favore degli Assicurati.
La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l’Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall’Assicurazione stessa, ed esercita conseguentemente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva, con il consenso degli Assicurati che s’intende espressamente acquisito e prestato in sede di promozione e stipula del presente contratto anche se qui non formalmente riprodotto e rappresentato.
Art. 2.19 – Disciplina dell’appalto
Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all’aggiudicazione della presente polizza, ancorché non allegati.
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SEZIONE 3.A - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE
Art. 3.A.1 – Oggetto dell’assicurazione – Claims made
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell’esercizio delle proprie prerogative istituzionali, compresa la R.C. derivante al Contraente per fatti imputabili ai diversi soggetti del cui operato il Contraente si avvale per l’espletamento dei suoi compiti istituzionali ed identificabile dalle proprie evidenze formali (amministrativi, tecnici, direttori tecnici, RUP etc.). Nel caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave, la Società, manlevando in ogni caso il Contraente si riserva il diritto di rivalsa esclusivamente nei confronti di tali soggetti, fatta eccezione per i casi nei quali sussista obbligo contrattuale contrastante.
Sono comprese nella garanzia le somme che il Contraente sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti nonché di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
La presente assicurazione vale - esclusivamente - per i sinistri*, ovvero per le richieste di risarcimento* pervenute al Contraente / Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione o il maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento, purché siano conseguenza di errori od omissioni commessi durante il periodo di assicurazione o durante il periodo di retroattività (dieci anni), a condizione che il Contraente ne faccia regolare denuncia agli Assicuratori (Società), nei modi e nei termini stabiliti, nel corso del periodo di durata di questo contratto o al massimo nei trenta giorni successivi alla cessazione e sempreché non sia stato stipulato, nel frattempo, altro contratto che ricomprenda i casi in argomento. Dopo tali termini, il presente contratto cesserà di essere operante, indipendentemente dalla data del sinistro* o dalla data in cui sarebbe stato compiuto l’evento, l’errore o l’omissione che ha generato il sinistro* stesso.
* Vedi definizioni di polizza art. 1.
Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara, per conto degli Assicurati, di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento della stipulazione dell’Assicurazione.
Maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento
Nel caso di morte o pensionamento dell’Assicurato, o di cessazione da parte dell’Assicurato dell’attività assicurata per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, l’Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successivi alla scadenza della presente Xxxxxxx, purché afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione stessa.
Per i Xxxxxxxx denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza.
La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l’Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.
Le sopraindicate estensioni di garanzia, sia retroattiva che postuma, nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi, risponderanno esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all’altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.
Art. 3.A.2 – Perdite per interruzione o sospensione di attività di Xxxxx
La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell’Assicurato.
Art. 3.A.3 – Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione del Personale
L’assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del personale.
Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno per ogni singolo Assicurato e per anno Assicurativo nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell’Assicurato.
Art. 3.A.4 – Esclusioni
Non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l’assicurato sia socio o amministratore;
L’assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali conseguenti a:
a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
b) danni materiali di qualsiasi tipo;
c) attività svolta dall’Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall’art. 3.A.9;
d) danni o reclami notificati a, qualsiasi degli Assicurati in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
e) responsabilità assunte volontariamente dall’Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivante dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell’ente;
f) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione fra Assicurato e Contraente dell’onere di pagare Premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
g) investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti e/o da spese di investimento;
h) azioni od omissioni imputabili all’Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell’autorità competente;
i) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
j) calunnia, ingiuria, diffamazione;
k) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l’Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell’Assicurato;
l) azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui l’Assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato cosi come definito alla presente Polizza;
m) il possesso, la custodia o l’uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui alla legge 990 del 1969;
n) gli assicuratori non risponderanno per fatti o circostanze pregresse già note all’Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell’inizio della presente polizza;
nonché per i Danni:
o) derivanti da violazione civile del rapporto con i terzi e/o i dipendenti e collaboratori (ogni forma di discriminazione persecuzione, mobbing, molestie, violenze, abusi sessuali e simili);
p) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
q) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
salvo che l’Assicurato provi che l’evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.
Art. 3.A.5 – Clausola di esclusione rischi Guerra e Terrorismo
A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Xxxxxxx o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, Xxxxx, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro:
1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente xxxxxxxx s’intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.
La presente clausola esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.
Nel caso in cui gli Assicuratori eccepiscano l’accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei Danni, costi o spese, l’onere di provare l’insussistenza di quanto deciso dagli Assicuratori graverà sull’Assicurato.
Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola.
Art. 3.A.6 – Clausola di esclusione sanzioni
A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Xxxxxxx o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, Danno, costo o spesa di qualsivoglia natura che derivino, direttamente o indirettamente da una Richiesta di Risarcimento che sia presentata nei confronti di qualsiasi Assicurato ed in qualsiasi modo riconducibile, società o governi dei paesi contro i quali sono in essere sanzioni da parte dell’OFAC (Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del tesoro degli USA) a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: Cuba, Iran, Xxxxx del Nord, Myanmar, Sudan, Libia e Siria.
Si conviene inoltre che la Società non sarà tenuta al pagamento di qualsiasi somma dovuta a qualunque persona fisica o giuridica che sia stata dichiarata non idonea a ricevere vantaggi o benefici economici in seguito a embargo o sanzioni previste dall’ONU, dalla Unione Europea o dagli USA; oppure al rimborso di un Assicurato che abbia indennizzato tale persona fisica o giuridica.
Art. 3.A.6 – Attività di rappresentanza
Fermo restando quanto stabilito dall’Art. 3.A.4 lettera c) si precisa che l’Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell’Ente di Appartenenza in altri organi collegiali
Art. 3.A.7 – Estensione territoriale
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell’Unione Europea.
Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all’estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.
Art. 3.A.8 – Cessazione dell’Assicurazione
Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all’Art. 3.A.1 della presente Xxxxxxx, l’Assicurazione cessa in caso di cessazione da parte dell’Assicurato per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi, dall’incarico istituzionale.
Art. 3.A.9 – Vincolo di solidarietà
L’assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell’Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.
Art. 3.A.10 – Perdite Patrimoniali per attività diverse
Decreto Legislativo 81/2008: l’assicurazione vale anche per danni cagionati a terzi in relazione alla normativa in materia d’igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di
lavoro, a condizione che l’Assicurato sia in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge. Sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
Art. 3.A.11 – Rischio Cyber
Premesso le seguenti definizioni aggiuntive:
Sistema Informatico: qualsivoglia computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (es.: telefoni smartphone, tablet, PC, dispositivi indossabili, etc.), server, cloud o microcontrollore, incluso qualsivoglia sistema similare o qualsivoglia configurazione dei predetti e inclusi qualsivoglia dispositivo associato input e output o di memorizzazione dati, apparecchiatura networking o dispositivo di back up, che sia di proprietà o gestito dall’Assicurato e/o da qualsivoglia terzo;
Atto Cyber: un atto non autorizzato, malevolo o criminoso (o una serie di atti correlati non autorizzati, malevoli o criminosi), indipendentemente dal tempo e dal luogo, o una minaccia o una truffa che comporta l’accesso a, l’elaborazione di, l’uso o la gestione di un Sistema Informatico;
Incidente Cyber:
- qualsivoglia errore o omissione o serie di errori o omissioni correlati relativi all’accesso a, alla elaborazione di, l’uso di o la gestione di un Sistema Informatico;
- qualsivoglia indisponibilità o impossibilità – parziale o totale – o serie – parziali o totali – indisponibilità o impossibilità correlate ad accedere, elaborare, usare o gestire un Sistema Informatico,
tutto ciò premesso, il Sinistro derivante da una Richiesta di Xxxxxxxxxxxx e conseguente ad un Incidente Cyber sarà coperto ai sensi e per gli effetti delle condizioni di assicurazione.
Si precisa che la copertura non è operante per alcun sinistro derivante da una richiesta di risarcimento direttamente o indirettamente causato da, risultante da, o derivato da un Atto Cyber.
Art. 3.A.12 – Sinistri in serie
In caso di sinistri in serie, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell’Assicurazione.
Art. 3.A.13 – Copertura sostituti
Nel caso di sostituzione temporanea dell’Assicurato, l’Assicurazione s’intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti, dal momento del loro incarico e l’ammontare del premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto per l’Assicurato sostituito.
Art. 3.A.14 – Gestione delle vertenze di Sinistro, Spese legali
Sono a carico della Società assicuratrice le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del limite di risarcimento applicabile al caso.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto limite, le spese vengono ripartite fra la Società assicuratrice e l’Assicurato in proporzione xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. 0000 x. x., xxxxx xxxxx).
Il Contraente e la Società individuano di comune accordo un pool di legali e consulenti tecnici tra i fiduciari della Società; tra questi la Società sceglierà il legale cui affidare la difesa e il consulente tecnico di parte.
Nel caso in cui la Società non intenda assumere la gestione della vertenza, dovrà motivare opportunamente tale decisione e comunicarla al Contraente/ Assicurato almeno quaranta giorni prima della data fissata per la prima udienza onde consentire agli stessi di potersi costituire in causa e chiamare in garanzia l’Assicuratore (Società), conformemente a quanto disposto dal 4° comma dell’art. 1917 del Codice Civile.
La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
La Società assicuratrice potrà assumere la gestione di un procedimento penale anche se ciò non comporta l’apertura di un sinistro a termini di polizza, sia per definizione che secondo le esclusioni contrattuali; in ogni caso la Società assicuratrice, una volta assunta questa posizione, non potrà disinteressarsi della difesa legale dell’imputato fino alla conclusione del procedimento penale in corso al momento di eventuali definizioni transattive della vertenza.
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SEZIONE 3.B - CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL’ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI
Nel caso l’Assicurato, così come definito in frontespizio, fosse un Dipendente Tecnico come di seguito definito, l’esclusione di cui all’Articolo 3.A.5 lettera a) viene interamente abrogata
Art. 3.B.1 - Definizione Addizionale di Dipendente Tecnico
Qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che - in qualità di Dipendente dell’Assicurato - predispone e sottoscrive il progetto ovvero è incaricato della sua verifica e validazione, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell’opera o svolge attività di Responsabile Unico del Procedimento o attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento o qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, che
svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore, per conto e nell’interesse della Pubblica Amministrazione.
Art. 3.B.2 - Clausola addizionale all’Art. 3.A.1 “Oggetto dell’assicurazione”
La garanzia di cui alla presente Polizza viene estesa per coprire la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per Perdite Patrimoniali o Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell’esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di Dipendente Tecnico come definito.
Art. 3.B.3 - Esclusioni Addizionali
La garanzia di cui alla presente Xxxxxxx esclude qualsiasi responsabilità derivante da:
a) attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell’Ente di Appartenenza;
b) attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da leggi e/o regolamenti;
c) la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l’erezione, e/o l’installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
d) la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nella scheda di Polizza
e) la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l’uso di amianto.
Art. 3.B.4 - Condizioni Aggiuntive
a) l’Assicurazione s’intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti d’inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
b) l’Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell’attività di validazione dei progetti così come prevista dall’art. 57 del DPR n. 207/2010 e successive modificazioni.
c) L’assicurazione vale anche per danni cagionati a terzi in relazione alla normativa in materia d’igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, a condizione che l’Assicurato sia in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge. Sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
3. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo
n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
4. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
d) l’Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell’Assicurato, alla responsabilità derivante dalla Legge 109 dell’11.02.94, modificata dal D.L.101 del 03.04.95, Legge 216 del 02.06.95 e successive modifiche (la cosiddetta “Legge Merloni”), nel qual caso gli Assicuratori si impegnano a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni contratto soggetto alla Legge Merloni, a conferma della validità della copertura per l’intera durata del contratto (soggetto ad un periodo massimo di 36 mesi) e con massimali separati per ogni progetto cosi coperto. Per tali certificati il Premio relativo e pagabile in soluzione unica anticipata.
Art. 3.B.5 – Perdite Patrimoniali conseguenti ad inidoneità dell’opera
l’assicurazione relativa all’attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l’ultimazione dei lavori, che rendano l’opera non idonea all’uso al quale è destinata. Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:
▪ derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
▪ conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
▪ derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera.
La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo pari al massimale di polizza, e con uno scoperto a carico dell’Assicurato pari al 10% dell’indennizzo col massimo di € 1.000,00.
Art. 3.B.6 – Ultimazione dei lavori e delle opere
Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:
▪ sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
▪ consegna anche provvisoria delle opere al committente;
▪ uso delle opere secondo destinazione.
Art. 3.B.7 – Danni alle opere
l’assicurazione limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:
▪ rovina totale o parziale delle opere stesse;
▪ gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera.
Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale. La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo pari al massimale di polizza e con uno scoperto a carico dell’Assicurato pari al 10% dell’indennizzo col massimo di € 1.000,00.
Art. 3.B.8 – Danni a Macchinari, Attrezzature, Materiali o Strumenti destinati all’esecuzione dei lavori
l’assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l’Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall’Assicurato.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite per sinistro e per anno assicurativo pari al massimale di polizza e con uno scoperto a carico dell’Assicurato pari al 10% dell’indennizzo col massimo di € 1.000,00.
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SEZIONE 3.C - COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE
Art. 3.C.1 – Definizioni
Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:
Assicurato le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo
Azioni di Terzi qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l’Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d’assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti)
Assicurazione il contratto di assicurazione
Contraente il soggetto che stipula con la Società l’assicurazione
Controllore tecnico l’organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721
Direttore dei lavori il soggetto di cui all’art. 124 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
Decreto il presente provvedimento
Esecutore dei lavori il soggetto di cui all’art. 10 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori
Forza maggiore eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant’altro di simile
Franchigia la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell’Assicurato
Gravi difetti costruttivi quelli che colpiscono parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l’agibilità dell’opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente
Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Lavori le attività di cui all’art. 2, comma 1, della Legge
Legge la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni
Luogo di esecuzione delle opere
il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica- nel quale l’Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate
Manutenzione periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell’art. 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento
Opere le opere da costruire o costruite oggetto dell’appalto e descritte nella Scheda Tecnica
Opere preesistenti opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicura
Parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata
le parti strutturali dell’opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche
Parti dell’opera non destinate per propria natura a lunga durata
le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant’altro di simile
Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell’assicurazione
Progettista dei lavori il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell’art. 17 della Legge, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare
Regolamento il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554
Responsabile del procedimento
il funzionario pubblico che, ai sensi dell’art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come sostituito dall’art. 5 della legge 18 novembre 1998, n. 415, e ai sensi del
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ha la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo
Scheda tecnica la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura
Schema Tipo lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative
Scoperto la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell’Assicurato
Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione
Società l’impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa
Somma assicurata o massimale
l’importo massimo della copertura assicurativa
Stazione appaltante o Committente
le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), della Legge, committenti dei lavori
Art. 3.C.2 – Dichiarazioni
L’Assicurato/Contraente dichiara che:
a) l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico di progettazione;
b) l’attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell’Assicurato;
c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del Regolamento.
In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 1894 cod. civ.).
Art. 3.C.3 – Altre assicurazioni
L’Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).
Art. 3.C.4 – Premio
L’assicurazione ha effetto dalla data indicata all’art. 3.C.18, lettera a), sempreché sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.
Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l’assicurazione cessi prima della data prevista all’art. 3.C.18, lettera b).
In ogni caso, a parziale deroga dell’art. 1901 C.C., tenuto conto che il Contraente, per le proprie modalità amministrative, effettua i pagamenti solo tramite ordinativi bancari, preventivamente deliberati dagli uffici competenti, si conviene tra le parti che ogni copertura inerente la presente polizza decorre dalla data indicata all’art. 3.C.18, lettera a) a condizione che l’ordine di pagamento del relativo premio sia effettuato dal Contraente entro 60 giorni dalla data di decorrenza, e venga comunicato alla Società;
Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l’Assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno dell’ordinativo di pagamento, sempre che ne venga data tempestiva comunicazione alla Società.
Effettuato il pagamento, l’Assicurazione verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa, con la sola esclusione dei sinistri di cui il Contraente fosse venuto a conoscenza nel periodo di scopertura e che risultassero accaduti in tale periodo. I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del Broker, il quale, verificato l’effettivo accredito, provvederà a perfezionare gli adempimenti amministrativi di propria competenza nei confronti della Società. Gli Assicuratori riconoscono esplicitamente che il pagamento fatto al Broker è liberatorio per il Contraente, al quale, pertanto, nulla potrà essere eccepito.
Art. 3.C.5 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 3.C.6 – Obblighi dell’Assicurato/Contraente
L’Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
In caso di sinistro, l’Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
In particolare, l’Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. d), della Legge e di ogni altra riserva formulata dall’Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
Art. 3.C.7 – Disdetta in caso di sinistro
Non si applica alla presente assicurazione.
Art. 3.C.8 – Proroga dell’assicurazione
Non si applica alla presente assicurazione.
Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori come precisato all’art. 3.C.18, lett. b), l’Assicurato/Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società s’impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.
Art. 3.C.9 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 3.C.10 – Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l’Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all’Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.
Art. 3.C.11 – Foro competente
Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede dell’Assicurato
Art. 3.C.12 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
CONDIZIONI PARTICOLARI – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO
Art. 3.C.13 – Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese):
- per i rischi di natura professionale derivanti dall’esecuzione delle attività di progettazione previste agli artt. 23 e 24 del D. Lgs. 50/2016 e successivi atti normativi attuativi e/o di dettaglio;
- per i maggiori costi per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto imputabili ad errori od omissioni del progettista, in riferimento a quanto previsto all’art. 106 commi 2 e 9 del D. Lgs. 50/2016;
- per errori od omissioni di progettazione quali l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali in base all’art. 106 comma 10 del D. Lgs. 50/2016
Art. 3.C.14 - Assicurato/Contraente
Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l’Azienda abbia incaricato della progettazione esecutiva dell’opera oggetto dell’appalto.
Art. 3.C.15 - Condizioni di validità dell’assicurazione
La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all’art. 3.C.13, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all’Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui alla sezione 2.
La presente copertura non è efficace nel caso in cui:
a) l’attività di progettazione dell’opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
b) la realizzazione dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
c) I lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.
In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. 3.C.16 - Determinazione dell’indennizzo
Fermo il massimale indicato all’art. 3.C.20, i costi di cui all’art. 3.C.13 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.
Art. 3.C.17 – Esclusioni
L’assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:
a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.
Art. 3.C.18 – Durata dell’assicurazione
L’efficacia dell’assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica, :
a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori, comunicata dall’Assicurato/Contraente a sensi dell’art. 3.C.6;
b) cessa, per ciascuna parte dell’opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l’ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all’Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l’inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. 3.C.19 – Estensione territoriale
L’assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento.
Art. 3.C.20 – Massimale di assicurazione
Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall’art. 106 del Regolamento e in riferimento alla natura delle varianti di cui all’art. 25, comma 1, lett. d), della Legge.
Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell’opera progettata. L’assicurazione s’intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell’intero periodo di efficacia dell’assicurazione.
Art. 3.C.21 – Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all’art. 3.C.20 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.
Art. 3.C.22 – Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l’assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all’Assicurato/Contraente.
Art. 3.C.23 – Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.
La garanzia di cui alla presente condizione di polizza è prestata nei limiti previsti dall’art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che comportino un procedimento di accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, escluso comunque i procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento.
Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale
Art. 3.C.24 – Obblighi dell’Assicurato/Contraente in caso di sinistro
In caso di Sinistro, l’Assicurato e/o Contraente deve darne avviso scritto al Broker a cui e assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro sette giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
In particolare, l’Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, e di ogni altra riserva formulata dall’Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
Il Contraente La Società
Agli effetti dell’art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali relative alla Sezione “Schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione” (ai sensi dello Schema Ministeriale)”:
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
⮚ Art. C.2 - Dichiarazioni
⮚ Art. C.11 – Foro competente
⮚ Art. C.13 - Oggetto dell’assicurazione
⮚ Art. C.14 - Condizioni di validità dell’assicurazione
⮚ Art. C.17 - Rischi esclusi dall’assicurazione
⮚ Art. C.21 - Pluralità di assicurati
⮚ Art. C.23 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
Il Contraente La Società
🙢🙠
SCHEDA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE
(in ottemperanza degli artt. 24, 31 c. 5 e 106 c. 1 e 9 fino ad emanazione Linee Guida ANAC – del D. Lgvo 50/2016 ed ai sensi dello Schema Ministeriale ex DM 123/04)
La presente scheda riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa:
Contraente | |
Stazione Appaltante | |
Via/Piazza numero civico | |
Città | |
CAP | |
Prov. | |
Codice Fiscale/Partita Iva | |
Assicurato | |
Via/Piazza numero civico | |
Città | |
CAP | |
Prov. | |
Codice Fiscale/Partita Iva | |
Ente di Appartenenza | |
Descrizione dell’opera Luogo di esecuzione | |
Luogo di esecuzione | |
Data prevista di accettazione dell’incarico | |
Data prevista della fine dei lavori | |
Data di inizio della copertura assicurativa: Data di cessazione della copertura assicurativa: | |
Data di inizio effettivo dei lavori: | |
Xxxxxx incaricato: | |
Scoperto/Franchigia: |
Data
Il Contraente La Società
3.D - COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO
Art. 3.D.1 - DEFINIZIONI
Ai fini del presente Certificato, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:
Assicurato: la persona fisica indicata nella Scheda di Copertura;
Assicurazione: il contratto di Assicurazione;
Codice Appalti: D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici
Contraente: il soggetto che stipula l’Assicurazione;
Controllore tecnico: l’organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla Stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721;
Forza maggiore: eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant’altro di simile;
Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell’Assicurato;
Gravi difetti
Costruttivi: quelli che colpiscono parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilita e/o l’agibilità dell’opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;
Indennizzo /
Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Luogo di esecuzione
delle opere: il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda di Copertura - nel quale l’Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;
Manutenzione: periodo indicato nel Contratto di appalto ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016;
Opere: le opere da costruire o costruite oggetto dell’appalto e descritte nella Scheda di Copertura;
Opere preesistenti: opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;
Parti dell’opera Destinate per propria natura
a lunga durata: le parti strutturali dell’opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell’Assicurazione;
Progettista dei lavori: il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 24 del
D. Lgs. 50/2016, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;
Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con espresso riferimento alle norme residue in vigore ex artt. 216 e 217 del D. Lgs. 50/2016;
Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell’Assicurato;
Società: l’impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd’s, identificati nei documenti di polizza nella scheda di copertura;
Somma assicurata
o massimale: l’importo massimo della copertura Assicurativa;
Stazione appaltante
o Committente: le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell’art. 3 del Codice Appalti, committenti dei lavori;
Verificatore: il soggetto incaricato dell’attività di verifica
Art. 3.D.2 – Dichiarazioni
L’Assicurato e/o Contraente dichiara che:
- l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico di Verifica;
- l’attività di Verifica descritta nella Scheda di Copertura rientra nelle competenze professionali dell’Assicurato;
In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato e/o Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).
Art. 3.D.3 – Altre assicurazioni
L’Assicurato e/o Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).
Art. 3.D.4 – Premio
L’assicurazione ha effetto dalla data indicata all’art. 3.D.7, lett. b), senza necessità del pagamento del relativo premio, che verrà corrisposto in sede di regolazione del premio, ai sensi di quanto previsto dall’Art. dall’Art. 2.2 Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e Art. 2.7 - Regolazione del premio. In caso di “Premio flat” si procederà, in ogni caso alla regolazione consuntiva di quanto dovuto a seguito della presente estensione di garanzia.
Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l’assicurazione cessi prima della data prevista all’art. 3.D.7, lett. c).
Art. 3.D.5 – Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 3.D.6 – Obblighi dell’Assicurato e/o Contraente
L’Assicurato e/o Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato e/o Contraente deve darne avviso scritto al Broker a cui è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, tempestivamente e comunque entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
Art. 3.D.7 – Durata ed efficacia dell’assicurazione
a) la durata di questo certificato è riportata nel Modulo di Assicurazione ed in ogni caso non potrà superare un periodo di 36 mesi escluso il periodo di collaudo;
b) l’efficacia dell’Assicurazione si intende invece decorrere dalla data di accettazione dell’incarico;
c) l’Assicurazione cessa, per ciascuna parte dell’opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori ed in ogni caso per un periodo non superiore ai 12 mesi successivi alla data di cessazione del presente Certificato.
Art. 3.D.8 – Disdetta in caso di sinistro
Non si applica alla presente Assicurazione.
Art. 3.D.9 – Proroga dell’Assicurazione
Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori come precisato all’art. 3.D.7., lett. c), l’Assicurato e/o Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società s'impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate, entro i limiti temporali di quanto previsto all’art. 3.D.7., lett. c).
Art. 3.D.10 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 3.D.11 – Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l’Assicurato e/o Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Società ovvero al Broker a cui è assegnata la presente copertura assicurativa.
Art. 3.D.12 – Foro competente
Il foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
Art. 3.D.13 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Le parti prendono e si danno reciprocamente atto che durante il periodo di validità della copertura assicurativa potranno essere emanati i provvedimenti di approvazione degli Schemi tipo ministeriali. Le parti convengono che le garanzie di cui al presente Certificato potranno essere adeguate, d’intesa tra le parti, al contenuto dei citati Schemi tipo.
CONDIZIONI PARTICOLARI – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO
Art. 3.D.14 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.
Si intendono pertanto garantiti:
• le nuove spese di riprogettazione dell’opera o di parte di essa;
• i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante/Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell’opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d’uso;
• i maggiori costi per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore;
• i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi:
• rovina totale o parziale delle opere stesse;
• gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell’opera.
Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l’assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell’Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell’attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall’Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di ottenere il consenso scritto della Società. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese ai fini previsti o sull’entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Art. 3.D.15 - Condizioni di validità dell’Assicurazione
La presente copertura non è efficace nel caso in cui:
- l’attività di progettazione dell’opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- la realizzazione dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato, il Progettista e/o Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, sia socio a responsabilità illimitata.
In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. 3.D.16 – Rischi esclusi dall’assicurazione
L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:
a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose, salvo che derivino da vizi di progettazione non rilevati;
b) conseguenti allo svolgimento di attività di progettazione e direzione dei lavori, se svolta dall’Assicurato stesso;
c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità, unicamente qualora tale Pubblica Autorità sia il Contraente stesso;
d) conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo;
e) conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
f) derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.
Art. 3.D.17 – Xxxxxx e termine della garanzia - (forma Claims Made)
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e comunicate alla Società per la prima volta nel corso del periodo di durata del certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell’incarico, e non siano state ancora presentate all’Assicurato alla data di effetto del certificato.
L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento denunciate alla la Società nei 12 mesi successivi alla scadenza del presente Certificato, entro i limiti di quanto previsto all’art. 3.D.7, lettera c) purché afferenti a fatti posti in essere durante il periodo che va dalla data di accettazione dell’incarico alla data di scadenza del presente Certificato.
Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento dell’accettazione dell’incarico.
Art. 3.D.18 – Estensione territoriale
L'Assicurazione vale per gli incarichi di Verifica relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla Parte VI Titolo I del Regolamento - Contratti nell’ambito di attuazione della Legge 26 febbraio 1987, n. 49.
Art. 3.D.19 – Massimale di assicurazione
La presente garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato in ciascuna Scheda Tecnica che si intende:
a) non inferiore al 5% dell’importo dei lavori con il limite massimo di Euro 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria di Euro 5.225.000,00;
b) non inferiore al 10% dell’importo dei lavori con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 per lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.
Per Opere di particolare complessità può essere richiesto un Massimale superiore a Euro 1.500.000,00 fino al 20% dell’importo dei lavori con il limite di Euro 2.500.000,00.
Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l’intero periodo di validità del Certificato. L’Assicurazione è soggetta alla Franchigia indicata in ciascuna Scheda Tecnica che, per ogni Sinistro, resta a carico dell’Assicurato.
In ogni caso la presente garanzia deve rispettare le disposizioni di legge, in vigore al momento della sottoscrizione.
Art. 3.D.20 - Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale fino a concorrenza del massimale con diritto per la Società di esercitare rivalsa o regresso nei confronti soggetti responsabili.
Art. 3.D.21 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
La Società assume la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato e/o Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato e/o Contraente stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato e/o Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.
La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato e/o Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 3.D.22 – Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista Xxxxxxx
La Società conserva il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei soli confronti del Progettista Esterno, e rinuncia altresì ad esercitare tale diritto nei confronti dell’Assicurato o del progettista interno se dipendente della Contraente. Tale rinuncia non pregiudica le azioni di regresso spettanti alla Società che abbia risarcito il danno nei confronti delle imprese di Assicurazione di tali altri soggetti che restano pertanto regolate a norma di legge.
CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno
Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l’Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno
Art. 3.D.2 Dichiarazioni Art. 3.D.12 Foro competente
Art. 3.D.14 Oggetto dell’assicurazione
Art. 3.D.15 Condizioni di validità dell’assicurazione Art. 3.D.16 Rischi esclusi dall’Assicurazione
Art. 3.D.17 Xxxxxx e termine della garanzia - (forma Claims Made) Art. 3.D.21 Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
Art. 3.D.22 Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista esterno
Data
Il Contraente La Società
SCHEDA DI COPERTURA DEL VERIFICATORE INTERNO
Copertura da attivare per i rischi derivanti dalla verifica eseguita ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 in base agli emanandi decreti di dettaglio ed in esecuzione delle costituende Linee Guida X.X.XX.)
La presente scheda riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa:
1. | Polizza n. | |
2. | Contraente | |
3. | Assicurato | |
Indirizzo | ||
4. | Stazione Appaltante | |
Sede - indirizzo | ||
5. | Descrizione delle opere | |
Luogo di esecuzione | ||
6. | Data prevista accettazione incarico | |
Data prevista fine lavori | ||
7. | Periodo di Assicurazione: | dalle 24.00 ore del ……….. alle 24.00 ore del …………….. |
8. | Data accettazione incarico | |
8. | Tasso lordo | |
11. | Premio lordo | € ……........….., di cui € per imposte |
Data
Il Contraente La Società
SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 4.1 – Denuncia dei sinistri
In caso di sinistro il Contraente dovrà farne denuncia alla Società, nei modi previsti, entro 30 giorni da quando l’Ufficio preposto ne ha avuto la possibilità, a parziale deroga dell’art. 1913 CC.
L’Assicurato, ai sensi del C.C., dovrà dichiarare che la richiesta di risarcimento oggetto del sinistro è il primo atto ricevuto in relazione all’evento.
La denuncia deve essere seguita, appena possibile, da una descrizione del fatto, con tutte le indicazioni utili alla comprensione dell’accaduto.
L’assicurato deve far pervenire alla Società notizia di qualsiasi ulteriore atto, diverso e successivo a quello a seguito del quale sia stata chiesta l’apertura del sinistro a Lui pervenuto, entro 30 giorni dal ricevimento stesso.
Art. 4.2 – Informazioni sui sinistri
1. La Società, con cadenza semestrale ed in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, si impegna a fornire al Contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere preferibilmente fornito in formato Excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
▪ Il n. attribuito al sinistro
▪ Data e luogo di accadimento
▪ Data del (primo) reclamo
▪ Data dell’apertura di sinistro
▪ Estremi identificativi del danneggiato
▪ Dettagliata disamina dello stato del sinistro in punto di responsabilità dei soggetti assicurati
▪ Ammontare del danno richiesto (se disponibile) o ammontare riservato e/o stimato
▪ Importo liquidato (e relativa data di pagamento)
▪ Motivazioni a base della eventuale chiusura del sinistro senza seguito
▪ Contenzioso SI/NO
▪ l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro senza seguito;
b) sinistro liquidato, in data per l’importo di € (se del caso precisare: al netto/lordo della franchigia di € ;
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € (se del caso precisare: al netto/lordo della franchigia di € .
2. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
3. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della polizza fino a quando non vi sia l’esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.
4. La Società dovrà continuare a rendere i dati previsti anche dopo la cessazione del contratto, sino alla completa definizione di tutti i sinistri.
5. In caso di esercizio del diritto di recesso anticipato o per sinistro (artt. 2.5 e 2.6) la Società si impegna irrevocabilmente a trasmettere, contestualmente alla disdetta, il report sinistri aggiornato ai sensi del presente articolo, completo per ogni contratto stipulato nell’ambito del Lotto Unico di gara.
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SEZIONE 5 – SOMME ASSICURATE / LIMITI DI INDENNIZZO – PREMIO - RIPARTO COASSICURATIVO – DISPOSIZIONE FINALE
Art. 5.1 - Massimali
▪ Per sinistro, per persona, per anno assicurativo € 2.500.000,00
▪ In caso di corresponsabilità € 7.000.000,00
▪ Aggregato per anno assicurativo € 7.000.000,00
Il massimale suddetto deve intendersi quale massima esposizione della Società nell’arco di un anno assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate nello stesso periodo assicurativo e/o delle persone coinvolte.
Art. 5.2 – Limiti di Indennizzo
E’ prevista una franchigia per sinistro di € 2.000,00.
Art. 5.3 - Premio (responsabilità civile – quota a carico Ente)
premio anticipato dalla Contraente viene esposto nella allegata scheda di offerta:
A –Premio Flat
Premio annuo imponibile | Imposte | Premio annuo finito |
B –Regolazione consuntiva: come indicato all’ Art. 2.9 – Regolazione del premio.
Parametro | Preventivo | Tasso imponibile | Premio imponibile annuo |
Imposte Premio annuo finito | |||
L’eventuale revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza viene regolata ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs n. 50/2016, laddove ricorrano elementi idonei a giustificarne una loro variazione.
Art. 5.4 - Riparto di coassicurazione
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., il riparto viene esposto nella allegata scheda di offerta, fermo restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione
La Compagnia delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
• firmare la Polizza e gli atti connessi anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
• pagare gli indennizzi,
• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe, recesso, atti giudiziari
in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate; per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 5.5 - Disposizione finale
Resta convenuto che si intendono operanti solo le norme elencate e descritte nella presente polizza nelle Sezioni dalla
n. 1 alla n. 5 comprese, unitamente alle eventuali varianti contenute nelle schede di offerta presentate in sede di gara, che, allegate al presente contratto, ne formano parte integrante e sostanziale.
La firma, eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società, vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
Il presente Capitolato, modificato secondo le varianti presentate ed accettate in sede di gara, completato con le indicazioni di prezzo, decorrenza e scadenza, assume a tutti gli effetti la validità di contratto.
Il Contraente La Società
Agli effetti dell’art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
⮚ | 2.1 | Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio |
⮚ | 2.2 | Aggravamento del rischio |
⮚ | 2.3 | Diminuzione del rischio |
⮚ | 2.4 | Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio |
⮚ | 2.5 | Assicurazione presso diversi assicuratori |
⮚ | 2.6 | Durata dell’assicurazione |
⮚ | 2.7 | Facoltà di recesso in caso di sinistro |
⮚ | 2.8 | Cessazione anticipata del contratto |
⮚ | 2.11 | Partecipazione in coassicurazione |
⮚ | 2.12 | Forma delle comunicazioni |
⮚ | 2.13 | Gestione del contratto |
⮚ | 2.14 | Rinvio alle norme di legge - Foro competente |
⮚ | 2.17 | Interpretazione del contratto |
⮚ | 2.18 | Legittimazione |
⮚ | 2.19 | Disciplina dell’appalto |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE
⮚ 3.A.1 Oggetto dell’assicurazione
⮚ 3.A.4 Esclusioni
⮚ 3.A.5 Clausola di esclusione rischi Guerra e Terrorismo
⮚ 3.A.6 Clausola di esclusione sanzioni
⮚ 3.A.14 Gestione delle vertenze, Spese Legali
NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI
⮚ 4.1 Denuncia dei sinistri
⮚ 4.2 Informazione sui sinistri
CALCOLO DEL PREMIO - RIPARTO COASSICURATIVO – DISPOSIZIONE FINALE
⮚ 5.4 Riparto di coassicurazione
⮚ 5.5 Disposizione finale
Il Contraente La Società
Allegata scheda di offerta
(solo in caso di effettiva emissione della polizza da parte della Ditta aggiudicataria)