Prot. n. 0154533 del 30/11/2022 - [UOR: SI001070 - Classif. II/8]
Prot. n. 0154533 del 30/11/2022 - [UOR: SI001070 - Classif. II/8]
ACCORDO PER LA CREAZIONE DI UNA JOINT RESEARCH UNIT(JRU) PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ
DI RICERCA E SVILUPPO
NELL’AMBITO DELLA INFRASTRUTTURA
Open scholarly communication in the European research area for social sciences and humanities - Italy
OPERAS-IT
Con il presente atto fra i sottoelencati soggetti e istituzioni, di seguito denominati Parti:
● Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) con sede legale in Xxxx, 00000, Xxxxxxxx Xxxx Xxxx, x. 0, X. X. 80054330586, P.I.02118311006, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante, xxxx. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx;
● Università degli Studi di Torino, con sede legale in Xxxxxx, 00000, xxx Xxxxx x. 0, C.F. 80088230018, P.I. 02099550010, nella persona del suo Rettore e legale rappresentante, xxxx. Xxxxxxx Xxxxx;
● Università degli Studi di Bologna, con sede legale in Xxxxxxx, 00000, Xxx Xxxxxxx, x. 00, C.F. 80007010376, P.I. 01131710376, nella persona del suo Rettore e legale rappresentante, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx;
● Università degli Studi di Macerata, con sede legale in Xxxxxxxx, 00000, Xxx Xxxxxxxxxxx, x. 00/00, X.X. 00177050432, P.I. 00177050432, nella persona del suo Rettore e legale rappresentante, prof. Xxxx XxXxxxx;
● Università degli Studi di Messina, con sede legale in Xxxxxxx, 00000, Xxxxxx Xxxxxxxxx x.0, X.X. 80004070837, P.I. 00724160833, nella persona del suo Rettore e legale rappresentante, xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx;
● Università degli Studi di Milano, con sede legale in Xxxxxx, 00000, xxx Xxxxx xxx Xxxxxxx x. 0, C.F. 80012650158, P.I. 03064870151, nella persona del suo Rettore e legale rappresentante, xxxx. Xxxx Xxxxxxxx;
● Università degli Studi di Roma Tor Vergata, con sede legale in Xxxx, 00000, xxx Xxxxxxxx x. 00, C.F. 80213750583, P.I. 02133971008 nella persona del suo Rettore e legale rappresentante, prof. — — — ;
● Firenze University Press, con sede legale in Xxxxxxx, 00000, xxx xxxxx Xxxxxxxxxx x. 0, X.X. 01279680480, P.I. 01279680480 nella persona del suo Presidente e legale rappresentante, prof. Xxxxxxx X’Xxxxxx;
● Lexis Compagnia editoriale srl, con sede in Xxxxxx, 00000, xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 00, C.F. 07603910014, P.I. 07603910014, nella persona del suo amministratore unico e legale rappresentante Xxxxxxx Xxxxxxx;
● Net7 srl, con sede in Xxxx, 00000, Xxx Xxxxxxxxx x. 0, C.F. e P.I. 01577590506, nella persona del — — — ;
PREMESSO CHE
1. Le Infrastrutture di Ricerca ESFRI sono strutture, risorse o servizi di natura unica, individuate dalle comunità di ricerca europee per condurre e sostenere attività di ricerca di alto livello nei settori di competenza;
2. Nel quadro della strategia europea per le infrastrutture per la Ricerca nell’ambito dello European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) è stata avviata la costruzione di un’infrastruttura distribuita, denominata
«OPERAS – Open scholarly communication in the european research area for social sciences and humanities» (xxxxx://xxx.xxxxxx-xx.xxx/), costituita da una rete paneuropea di soggetti di natura diversa (università, centri di ricerca, fondazioni, editori, fornitori di servizi) che operano nel settore della comunicazione scientifica aperta nelle scienze umane e sociali; a tal fine è stata anche costituita un’associazione internazionale senza fini di lucro denominata
«OPERAS AISBL» con sede in Bruxelles;
3. OPERAS supporta la comunicazione accademica aperta nelle scienze sociali e umane (SSH) nello Spazio Europeo della Ricerca. La missione di OPERAS è coordinare e federare risorse per affrontare in modo efficiente le esigenze di comunicazione accademica dei ricercatori europei nelle SSH; rendere l'Open Science una realtà per la ricerca in ambito SSH; realizzare un sistema di comunicazione accademica in cui la conoscenza prodotta in ambito SSH vada a beneficio di ricercatori, accademici, studenti e più in generale dell'intera società in Europa e nel mondo, senza barriere;
4. Con il sostegno dell’Italia esplicitato attraverso l’impegno formale del MUR e la guida scientifica del CNR, nominato Representative entity a livello europeo, l’infrastruttura OPERAS è stata inclusa nella Roadmap ESFRI 2021 (giugno 2021), condizione per avviare la creazione di un soggetto internazionale stabile, nella forma legale di XXXX, entità legale di consorzio prevista dal regolamento (CE) n. 723/2009, con la denominazione «OPERAS-XXXX»;
5. Nel 2021, su indicazione del CNR, OPERAS è stata inserita nell’ambito del Programma Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca 2021-2027 (PNIR 2021-2027), tra le infrastrutture ritenute altamente prioritarie per il Paese;
6. Le Parti hanno espresso il loro interesse a contribuire all’infrastruttura di ricerca europea OPERAS, indicando specifiche tematiche e infrastrutture di loro interesse;
7. Le Parti hanno competenze coerenti con le finalità dell’infrastruttura di ricerca europea OPERAS e hanno sviluppato rilevanti attività di supporto infrastrutturale interdisciplinare a carattere internazionale sui temi della comunicazione scientifica aperta nelle scienze umane e sociali;
8. Le Parti hanno un marcato interesse a sviluppare attività e servizi infrastrutturali comuni per la comunicazione scientifica aperta nelle scienze umane e sociali, mettendo, inoltre, a disposizione di OPERAS, facilities, servizi, tool e competenze già presenti presso le istituzioni firmatarie, che potrebbero costituire parte del contributo nazionale all’infrastruttura europea;
9. Le Parti del presente accordo intendono pertanto stipulare un Accordo per la costituzione del nodo italiano dell’infrastruttura di ricerca europea OPERAS, tramite una JRU denominata OPERAS-IT. L’Accordo sarà presentato al MUR ai fini del riconoscimento della JRU quale Service Provider italiano di OPERAS XXXX;
10. Le Parti hanno espresso la volontà che il nodo nazionale dell’infrastruttura OPERAS, denominata «OPERAS-IT», costituito mediante lo strumento della Joint Research Unit, sarà coordinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche nell’ambito del Dipartimento di Scienze umane e Sociali, Patrimonio Culturale, attraverso l’Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee (ILIESI) presso le sedi da esso individuate;
PREMESSO INOLTRE E CONCORDANDO LE PARTI CHE
A. OPERAS è un’infrastruttura di ricerca distribuita, costituita da una rete paneuropea di soggetti di natura diversa (università, centri di ricerca, fondazioni, editori, fornitori di servizi) che operano nel settore della comunicazione scientifica aperta nelle scienze umane e sociali;
B. OPERAS sviluppa un catalogo di servizi di comunicazione accademica a livello europeo, identificati dalla comunità di ricerca come essenziali, convalidati dal Core Group di OPERAS; i servizi, gestiti dai membri di OPERAS, mettono in comune, aggregano o federano risorse esistenti in tutta Europa per fornire un unico punto di accesso transnazionale ai ricercatori e sono via via integrati nella European Open Science Cloud (EOSC);
C. La Commissione Europea ha finanziato diversi progetti mirati a porre le basi dell’infrastruttura di ricerca OPERAS:
– OPERAS-P (Horizon2020, INFRADEV-02-2019-2020 - grant 871069);
– HIRMEOS (Horizon2020, EINFRA-22-2016 - grant 731102);
– OPERAS-D (Horizon2020, INFRASUPP-03-2016 - grant 731031);
– OPERAS-PLUS (HORIZON-INFRA-2021-DEV-02-01 - grant 101079608);
D. Il CNR, attraverso l’Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee, coordina la realizzazione del Nodo nazionale Italiano di OPERAS e svolge il ruolo di ente coordinatore;
E. La collaborazione tra l’hub centrale di OPERAS-XXXX e il Nodo nazionale OPERAS-IT sarà normata da specifici accordi, tenendo altresì conto ove opportuno del ruolo dei partner in OPERAS AISBL e delle sue Internal Rules of Procedure;
F. Lo schema di convenzione per le sovvenzioni del Programma Quadro Europeo per la Ricerca Horizon Europe (Annotated Model Grant Agreement/pre-draft/25 July 2021, art. 8) prevede la forma della Joint Research Unit (JRU) quale partnership fra diverse entità legali, basata su un accordo che non prevede la costituzione di un autonomo soggetto di diritto;
G. Una JRU non può aderire a contratti con la Commissione Europea ma, in virtù dello stesso articolo, un membro della JRU può agire da contraente e associare a sé come terze parti gli altri membri della JRU, nonché trasferire loro i contributi europei sulla base dell’accordo di JRU in atto;
Considerata la necessità di definire i termini per la costituzione della JRU OPERAS-IT;
TUTTO CIÒ PREMESSO, CONCORDATO E CONSIDERATO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premesse
1.1 – Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale nonché presupposto essenziale ed inscindibile del presente Accordo.
Art. 2 – Oggetto
2.1 – Con il presente Accordo le Parti instaurano una collaborazione formale attraverso la costituzione di una Joint Research Unit (JRU) denominata «OPERAS-IT», quale
Nodo nazionale dell’infrastruttura OPERAS, per la quale sarà sottoposta al MUR la richiesta di riconoscimento come Nodo Italiano dell’infrastruttura europea OPERAS;
2.2 – OPERAS-IT ha lo scopo di promuovere e facilitare l’adesione Italiana alla costruzione dell’infrastruttura OPERAS, favorendo un’ampia partecipazione della comunità scientifica nazionale e contribuendo a massimizzare i risultati degli investimenti per la ricerca nelle scienze umane e sociali nel nostro Paese;
2.3 – OPERAS-IT contribuirà a OPERAS, coordinando le attività per l’organizzazione del contributo Italiano a OPERAS attraverso la ricognizione, l’ottimizzazione e la sistematizzazione di risorse dei membri della JRU potenzialmente rendicontabili come contributo in-kind a OPERAS, che le parti si impegnano a indicare entro 60 giorni dall’adesione a OPERAS-IT, fatte salve successive modifiche;
2.4 – OPERAS-IT opererà per definire specifici accordi tra le parti – nella forma legale che sarà definita a livello europeo – ed eventuali altri accordi finalizzati alla realizzazione delle attività di cui all’Art. 3;
2.5 – OPERAS-IT potrà svolgere attività di formazione, divulgazione e outreach nel settore della comunicazione scientifica aperta nelle scienze umane e sociali.
Art. 3 – Attività e obblighi delle Parti
3.1 – Le attività di cui al presente Accordo costituiranno oggetto di successivi specifici e periodici piani di attività della Joint Research Unit, concordati tra le Parti, nei quali saranno definite le attività svolte globalmente dalla JRU, la quota a carico di ciascuna delle Parti, nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali eventualmente messe a disposizione dalle stesse.
3.2 – Le modalità di partecipazione di ciascuna Parte alle attività della JRU saranno stabilite all’interno dei regolamenti della JRU, regolamenti che saranno adottati entro 6 mesi dalla stipula del presente accordo secondo le modalità previste all’art. 5, comma 1 sub b.
3.3 – Le Parti devono attenersi alle policies di OPERAS, ai regolamenti UE e alle best practices nazionali e internazionali. In particolare le Parti incentivano l’accesso ai servizi secondo le disposizioni di OPERAS-IT e in conformità con le policy di OPERAS.
3.4 – Nell’ambito del presente accordo potranno essere svolte attività mirate a:
1. perseguire una più efficace valorizzazione delle risorse e delle competenze di ciascuna delle Parti attraverso la loro condivisione e organizzazione;
2. coordinare le attività nazionali nell’ambito di OPERAS e fornire nelle materie di propria competenza supporto al MUR e ad altri ministeri, alle Università, agli enti di ricerca pubblici e privati e alle imprese;
3. promuovere un’azione di sistema per favorire lo sviluppo di una rete nazionale di ricerca nel settore della comunicazione scientifica aperta nelle scienze umane e sociali, promuovendo nuove adesioni a OPERAS-IT con le modalità definite nel successivo art. 10;
4. promuovere il trasferimento tecnologico e della conoscenza, e svolgere attività nel settore multidisciplinare della comunicazione scientifica aperta nelle scienze umane e sociali;
5. progettare e organizzare attività e servizi di OPERAS-IT, valorizzandone le peculiarità;
6. favorire l’attrazione di risorse per il potenziamento di OPERAS-IT attraverso la partecipazione a bandi a supporto di attività di ricerca, formazione o potenziamento infrastrutturale a livello transnazionale (p. es. Horizon Europe), nazionale o regionale;
7. ogni altra azione consona all’oggetto di cui all’articolo 2.
Art. 4 – Gestione delle attività
4.1 – Per la realizzazione delle attività di cui al precedente Art. 3 da parte della Joint Research Unit, le Parti convengono di avvalersi dell’operato delle seguenti strutture:
− Il Comitato di Gestione e Coordinamento;
− L’Assemblea Generale;
− L’Assemblea degli Associati.
Art. 5 – Comitato di Gestione e Coordinamento
5.1 – Il Comitato di Gestione e Coordinamento è l’organismo cui è deputato il coordinamento e la gestione di tutte le attività della Joint Research Unit. In particolare:
a) approva richieste di nuova associazione in base a quanto definito all’art. 10 e dai successivi regolamenti di cui al punto b) di questo comma;
b) cura la stesura e approva a maggioranza dei due terzi i Regolamenti e linee guida utili al funzionamento della JRU.
5.2 – Il Comitato di Gestione e Coordinamento è composto da:
− il Coordinatore;
− un numero di membri delegati pari al numero delle parti firmatarie del presente accordo, ciascuna delle quali delega un membro;
− il Coordinatore delle attività amministrative e contabili (senza diritto di voto);
– il Rappresentante nazionale italiano in OPERAS AISBL (senza diritto di voto).
5.3 – Il Coordinatore è nominato dal CNR.
5.4 – Il Coordinatore:
a) rappresenta la JRU nei confronti di terzi laddove non diversamente specificato, nei limiti delle materie concordate tra le Parti della JRU;
b) presiede il Comitato di Gestione e Coordinamento e l’Assemblea Generale.
5.5 – Il Coordinatore delle attività amministrative e contabili:
a) è nominato dal CNR in accordo con il Coordinatore e le parti;
b) cura la stesura di un regolamento di funzionamento amministrativo-contabile della JRU da sottoporre all’approvazione del Comitato di gestione e coordinamento;
c) si occupa del coordinamento delle attività amministrative e di rendicontazione dei finanziamenti eventualmente ricevuti dalla JRU per lo svolgimento delle attività di cui all’Art. 3;
d) si potrà avvalere della collaborazione di un’unità di personale amministrativo per ciascuna Parte, nominata secondo quanto previsto dalle Parti nel piano di proprie risorse impegnabili nelle attività della JRU e stabilito con successivo atto tra le parti;
e) partecipa all’Assemblea Generale senza diritto di voto.
5.6 – Il Coordinatore delle attività amministrative e contabili, se dipendente da una delle amministrazioni che concorrono alla formazione della JRU, presta la sua opera nel quadro del proprio contratto di lavoro.
Art. 6 – L’Assemblea Generale
6.1 – L’Assemblea Generale è l’organo di governo più elevato della Joint Research Unit.
6.2 – L’Assemblea Generale è costituita da un membro con diritto di voto per ciascuna Parte, nominato dalla parte stessa, anche se intervenuta successivamente secondo quanto previsto all’Art. 10, con l’eccezione del CNR cui è conferita la possibilità di nominare fino a due membri, in relazione alla dimensione nazionale dell’Ente ed alla sua organizzazione funzionale in Istituti. All’Assemblea Generale possono partecipare membri senza diritto di voto anche in base a specifiche richieste dell’Assemblea Generale stessa.
6.3. Le Parti sono libere di determinare la durata del mandato della propria rappresentanza che può essere revocata e sostituita in qualsiasi momento mediante PEC inviata al Coordinatore della JRU dal legale rappresentante dell’istituzione che aveva effettuato la nomina.
6.4. – Le Parti indicano i propri rappresentanti nell’Assemblea Generale contestualmente alla loro adesione alla JRU. La composizione dell’Assemblea Generale all’atto della costituzione della JRU è quindi riportata in allegato (Allegato 1).
6.5 – L’Assemblea Generale potrà:
a) approvare richieste di nuova adesione, in base a quanto definito agli art. 7 e 10 e dai successivi regolamenti di cui all’art. 5, comma 1 sub b;
b) proporre agli aderenti accordi e Memorandum of Understanding con altre JRU, organizzazioni o entità pubbliche e private che abbiano un impatto positivo e significativo su scopi ed attività della JRU definiti nei precedenti articoli;
c) ratificare i regolamenti e linee guida approvati dal Comitato di Gestione e Coordinamento;
d) approvare la partecipazione della JRU a bandi per la presentazione di proposte progettuali;
e) approvare periodicamente un programma di attività della JRU;
f) approvare il piano e la rendicontazione finanziaria svolta.
Art. 7 – L’Assemblea degli Associati
7.1 – L’Assemblea degli Associati è composta da tutti i soggetti associati alla Joint Research Unit in base alle modalità previste dai regolamenti di cui all’art. 5, comma 1 sub b.
7.2 – L’Assemblea degli Associati è presieduta da una delle parti firmatarie del presente accordo, a rotazione.
7.3 – Degli Associati fanno parte attori nazionali con manifesto interesse nella comunicazione scientifica aperta nelle scienze umane e sociali, che hanno espresso l’intento di contribuire alle attività della JRU. La composizione dell’Assemblea degli Associati all’atto della costituzione della JRU è riportata in allegato (Allegato 1).
7.4 – L’Assemblea degli Associati potrà:
a) formulare pareri e proposte indirizzati all'assemblea generale;
b) promuovere la partecipazione della JRU con le sue Parti a proposte progettuali che risultino conformi agli obiettivi di OPERAS;
c) mettere a disposizione risorse anche nella forma di contributo in-kind, accedere a informazioni, servizi e risultati, nel rispetto di quanto stabilito agli art. 2 e 9.
7.5 – Gli Associati, sulla base dei regolamenti di cui all’art. 5, comma 1 sub b, potranno chiedere l’adesione alla JRU.
Art. 8 – Risorse finanziarie
8.1 – Non avendo personalità giuridica, per il finanziamento delle attività la JRU potrà avvalersi, in forme specificamente definite, di:
a) risorse specificamente destinate nell’ambito del finanziamento pubblico alla ricerca;
b) risorse specificamente messe a disposizione da ciascuna delle parti, nella forma da stabilire di volta in volta, eventualmente anche quale contributo in-kind;
c) risorse derivanti dall’attuazione di progetti finanziati che facciano riferimento alla JRU, presentati congiuntamente o dalle singole parti;
e) fondi messi a disposizione da ciascuna delle Istituzioni coinvolte nella JRU o da partner interessati allo sviluppo e alla fruizione dei servizi previsti dall’infrastruttura;
f) donazioni da parte di fondazioni, fondazioni bancarie e altri soggetti pubblici e privati.
8.2 – Nel caso di proposte progettuali che facciano esplicito riferimento alla JRU, i rapporti tra le Parti saranno disciplinati da specifici accordi definiti ed approvati dall’Assemblea Generale, che di volta in volta identificherà un Soggetto Capofila ai fini della progettualità specifica.
8.3 – Per ottimizzare lo svolgimento delle attività, la JRU potrà promuovere, attraverso le Istituzioni coinvolte e previa stipula di un apposito accordo, borse di studio post-laurea, dottorati, post-doc, assegni di ricerca, eventi formativi e promozionali in linea con le attività di ricerca dell’infrastruttura OPERAS.
Art. 9 – Conoscenze, apparecchiature e diritti di utilizzazione economica
9.1 – I dati e le conoscenze fornite da OPERAS-IT saranno liberamente accessibili, conformemente all’impegno dell’infrastruttura OPERAS in favore dell’accesso aperto alla conoscenza e alla cultura, a supporto e potenziamento della Open Science Policy dell’Unione Europea. Qualora necessario per la tutela delle persone e dei dati personali, sarà implementato un accesso controllato a eventuali dati sensibili.
9.4 – Ciascuna Parte è titolare dei diritti morali ed economici di proprietà intellettuale conseguenti ad attività svolte autonomamente nell’ambito delle attività della JRU; nel caso di attività congiuntamente svolte nella JRU, i corrispondenti diritti spetteranno congiuntamente alle Parti che hanno generato le conoscenze, tenendo conto del contributo intellettuale di ciascuna Parte co-titolare.
9.2 – Ciascuna Parte resta proprietaria delle conoscenze pregresse che vengono messe a disposizione delle altre per lo svolgimento delle attività previste da OPERAS-IT. Le conoscenze sviluppate congiuntamente costituiscono proprietà comune delle Parti che le hanno generate, che potranno utilizzarle per i rispettivi scopi istituzionali.
9.3 – Ciascuna Parte è proprietaria dei beni dalla stessa acquistati con i contributi eventualmente erogati alla JRU nell’ambito di attività progettuali; resta inteso che i beni in tal modo acquisiti vengono messi a disposizione del Progetto e per i suoi futuri eventuali sviluppi.
9.5 – Le Parti che partecipano individualmente o congiuntamente a proposte progettuali senza fare riferimento a OPERAS o a alla JRU oggetto del presente accordo, sono tenute alla riservatezza relativamente alle attività di OPERAS e della JRU e a comunicare tempestivamente al Coordinatore eventuali conflitti di interesse.
9.6 – I loghi e gli altri elementi dell’identità coordinata di OPERAS-IT potranno essere utilizzati dalle Parti unicamente secondo le policy di OPERAS e le regole che saranno definite da OPERAS-IT. Qualsiasi utilizzo per finalità commerciali dovrà essere concordato per iscritto.
9.7 – Per quanto non specificatamente normato in questo articolo si rimanda ai successivi Regolamenti di cui all’art. 5 comma 1, sub b.
Art. 10 – Nuovi membri, recesso e risoluzione
10.1 – Altre istituzioni pubbliche della ricerca o consorzi a prevalenza pubblica o enti privati attivi nel campo della ricerca e sviluppo nell’ambito della comunicazione scientifica aperta nelle scienze umane e sociali, coerentemente alle finalità generali della JRU, possono aderire alla Joint Research Unit OPERAS-IT e divenire Parti di essa con atti separati, previa accettazione unanime di tutte le Parti che sottoscrivono il presente Accordo e con il parere favorevole della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto in seno all’Assemblea Generale. L’adesione potrà essere ulteriormente estesa ad altri soggetti pubblici e privati, in qualità di membri Associati, secondo le modalità previste dai regolamenti di cui all’art. 5 comma 1, sub b.
10.2 – Le Parti hanno diritto di recedere dal presente accordo, comunicando tale decisione per iscritto tramite PEC inviata al Coordinatore con un preavviso di trenta
(30) giorni. Il recesso del CNR comporta la cessazione della JRU.
10.3 – In caso di inadempienza grave di una delle Parti rispetto al presente Accordo e a successivi ed eventuali regolamenti collegati ed approvati dalle Parti, l’Assemblea Generale può deciderne l’esclusione, su richiesta del Comitato di Gestione e Coordinamento.
10.4 – La decisione è valida con il parere favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto in seno all’Assemblea Generale. Nella suddetta votazione viene esclusa, anche per il computo della maggioranza, la parte interessata. Il Coordinatore comunica tramite PEC la decisione alla Parte interessata.
10.5 – Per quanto non specificatamente normato in questo articolo si rimanda ai successivi Regolamenti di cui all’art.5 comma 1, sub b.
Art. 11 – Miscellanea
11.1 – La collaborazione, il conferimento dell’incarico al Soggetto capofila, la costituzione di una Joint Research Unit e quant’altro svolto dalle Parti o dal Soggetto
capofila non implicano la costituzione di alcun rapporto associativo, societario, consortile o simile tra le Parti, ciascuna delle quali conserva la propria autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali, degli oneri sociali.
11.2 – Ciascuna Parte è esclusiva responsabile dei danni eventualmente causati a terzi nello svolgimento delle attività previste a proprio carico nello svolgimento dei singoli progetti e, pertanto, si impegna a sollevare le altre Parti da ogni responsabilità al riguardo.
11.3 – Le Parti si riservano inoltre di specificare in ulteriori accordi la disciplina prevista nel presente Accordo. Ogni eventuale variazione o integrazione del presente Accordo non avrà efficacia se non stipulata per iscritto e con il consenso unanime di tutte le Parti.
Art. 12 – Foro Competente
12.1 – Per qualunque controversia relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente atto le parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Roma.
Art.13 – Validità del presente Accordo
13.1 – Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto decorsi 5 anni (cinque) dalla stipula e potrà essere rinnovato per altri 5 (cinque) anni mediante consenso scritto delle Parti.
13.2 Resterà comunque valido fino alla completa realizzazione delle attività previste da eventuali Progetti acquisiti dalle Parti che facciano esplicito riferimento alla JRU e non ancora conclusi alla data di scadenza del presente Accordo.
13.3 – Il presente Accordo perderà automaticamente efficacia in caso di cessazione della partecipazione dell’Italia a OPERAS, della mancata realizzazione dell’Infrastruttura europea, della cessazione delle sue attività nei tempi di cui all’art.13.1, o del recesso del CNR, secondo quanto stabilito dall’art. 10.2.
13.4 Il presente Accordo è sottoscritto digitalmente, ai sensi dell’art. 15 comma 2-bis della legge 241/1990.