Contract
Documenti delle Commissioni di Studio | |
NOVEMBRE 21, 2013 | ANNO 1, NUMERO 23 |
COMMISSIONE REVISORI ENTI LOCALI | MEMENTO n. 7 – novembre 2013 Contrattazione collettiva decentrata integrativa Negli enti locali la contrattazione decentrata integrativa interessa sia il personale del comparto che della dirigenza. L’accordo è sottoscritto da parti che hanno entrambe l’interesse a comprendere istituti e risorse aggiuntive, finalizzate unicamente a migliorare la retribuzione del maggior numero dei dipendenti. Si evidenzia che: l’art. 5, comma 3, del CCNL 1/4/1999, richiede all’Organo di revisione il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la certificazione degli oneri; l’art. 40 bis, comma 1, del D.lgs.165/2001, affida all’Organo di revisione il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti da obblighi di legge; l’art. 40 bis, comma 3, del medesimo decreto, richiede all’Organo di revisione di certificare le specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, che gli enti devono trasmettere entro il 31 maggio di ogni anno al Ministero dell’Economia e delle Finanze, su apposito modello di rilevazione; le risorse destinate all’incentivazione devono essere previste nel bilancio di previsione deliberato dal Consiglio e nel Peg, con l’indicazione degli obiettivi di miglioramento tangibile quali-quantitativo dei servizi. Non è quindi accettabile una destinazione nel corso d’anno, o, come in alcuni casi, al termine dell’esercizio; le risorse devono essere considerate come investimento nell’organizzazione, dal quale ottenere un “ritorno” oggettivo e documentato della qualità o quantità dei servizi prestati e del beneficio ottenuto dall’utenza esterna ed interna; le risorse devono essere rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati verificati e certificati dai servizi di controllo interno (o attraverso l’attivazione di rigorosi sistemi di valutazione, come disposto all’art. 4 del CCNL 1/7/2009); l’Organo di revisione è chiamato ad accertare il rigoroso rispetto delle norme contrattuali e, tra queste, per il comparto, la separazione tra risorse stabili e variabili, tenendo ben presente che le risorse variabili, di cui al comma 3 dell’art. 31 del CCNL 22/01/2004, non possono in alcun modo finanziare istituti contrattuali aventi carattere di stabilità, di cui al comma 2 dell’art. 31 del CCNL 22/01/2004, mentre, per la dirigenza, particolare attenzione dovrà essere posta all’applicazione del principio della omnicomprensività delle retribuzioni (art. 24 D.Lgs.n.165/01). L’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, che si applica agli EE.LL. quale disposizione di principio, infatti, stabilisce che “il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti nonché qualsiasi incarico ad esso conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa e, nel caso in cui i compensi debbano essere corrisposti da terzi, gli stessi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico |
accessorio della dirigenza”; occorre accertare che la decorrenza delle progressioni orizzontali del comparto sia annuale e non infrannuale, poiché, trattandosi di spesa che si “consolida” potrebbe compromettere gli equilibri di bilancio di anni successivi; occorre accertare/certificare la relazione tecnico-finanziaria, “Sezione IV – sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione”: o attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa, con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; o attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; o attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziati con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali); o attestazione della verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione; occorre altresì rilevare che la valutazione dell’attività svolta dai dipendenti dell’ente, al fine di accertare il verificarsi dei presupposti previsti dal contratto per addivenire alla distribuzione delle somme contenute nel fondo per la produttività e negli altri fondi, sia stata predisposta necessariamente prima dell’inizio del periodo oggetto di valutazione e che siano stati determinati quindi i criteri e gli obiettivi, cosicché al termine dello stesso sia possibile procedere ad un’adeguata verifica, anche al fine di accertare se ciascuna branca dell’ente, nel suo complesso, svolga l’attività di sua competenza in modo efficiente, efficace ed economico. Il processo di valutazione presuppone l’individuazione di specifici obiettivi che ciascun dipendente, o ufficio, deve perseguire nello svolgimento della sua attività, la parametrazione di un emolumento al raggiungimento di ciascuno di essi e una verifica, al termine del periodo di riferimento, dell’attività e il riconoscimento della voce retributiva, nei limiti nei quali gli obiettivi sono stati raggiunti. La parte variabile di retribuzione di incentivazione è un elemento retributivo che può essere riconosciuto solo se correlato al raggiungimento di specifici obiettivi connessi all’attività svolta dal dipendente, fissati in via preventiva dall’Amministrazione. La corresponsione della stessa al di fuori dei parametri normativi e contrattuali sarebbe del tutto incongrua ed indebita. I nuovi limiti alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata Il decreto legislativo n 150 del 27/10/2009, rappresenta un punto di svolta nella gestione del personale e nell’organizzazione degli enti locali. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa, nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. L’art. 40 bis del D.lgs 165/2001, affida all’Organo di revisione il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dagli obblighi di legge, avendo particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e la corresponsione dei trattamenti accessori. Tale norma deve essere combinata con quanto ora disposto dai commi 3 quinquies (criteri e limiti finanziari) e 3 sexies (relazione tecnico illustrativa) dell’art. 40 del citato D.lgs.165/2001. I controlli sui contratti decentrati potranno avvalersi della relazione tecnica obbligatoria redatta su uno schema standardizzato, recante i contenuti minimi necessari per la valutazione degli organi di controllo sulla compatibilità economico finanziaria. La relazione tecnico finanziaria dovrà essere “certificata” dall’Organo di revisione. La contrattazione integrativa deve rispettare i vincoli di bilancio, risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione ed è limitata alle materie e nei limiti stabiliti dai contratti nazionali. |
Gli enti locali potranno destinare alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive nei limiti:
- della contrattazione nazionale;
- dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale;
- rispetto dei vincoli di bilancio;
- rispetto del patto di stabilità e analoghi limiti di contenimento della spesa;
- rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance ed in materia di merito e premi.
Il comma 3, dell’art.55 del D.lgs.165/2001, dispone inoltre la certificazione da parte degli organi di controllo interno dell’informazione sulla contrattazione integrativa, da trasmettere entro il 31 maggio di ogni anno, da fornire su uno specifico modello di rilevazione, volto ad accertare il rispetto dei vincoli finanziari e la concreta definizione ed applicazione dei nuovi criteri di premialità e selettività.
Ulteriore adempimento per l’Organo di revisione è la vigilanza sul rispetto dell’obbligo di pubblicità sul sito dell’ente degli atti della contrattazione integrativa e di trasmissione all’Aran ed al Cnel.
Responsabilità e sanzioni
I controlli sui contatti integrativi prevedono specifiche responsabilità per la parte contraente pubblica e dell’Organo di revisione.
La responsabilità primaria per la stipula di contratti decentrati integrativi è comunque posta in capo alla delegazione trattante di parte pubblica e può estendersi agli organi politici, a condizione che sia accertata la loro partecipazione attiva.
Nel caso di violazioni le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono nulle e si applica l’art.1319 del c.c. nonché il secondo comma dell’art.1419.
In caso di accertato superamento dei vincoli finanziari, è fatto obbligo di recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva.
Nella considerazione che, ai sensi dell'art.1, comma 557, della L. 296/2006, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno devono assicurare la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva, anche attraverso la rideterminazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, è necessario che l'Organo di revisione verifichi la legittima qualificazione dei criteri seguiti per l'attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai sensi dellart.15, comma 5, del C.C.N.L. 1 aprile 1999.
In considerazione di quanto sopra, è compito dell’Organo di revisione verificare i seguenti passaggi individuati dall’Aran:
Primo: individuare i servizi (e prima ancora: i bisogni degli utenti a cui i servizi intendono dare risposta) su cui si vuole intervenire per realizzare miglioramenti quali-quantitativi con le caratteristiche più sopra indicate.
Secondo: definire il progetto di miglioramento dei servizi, indicando gli obiettivi da conseguire, gli standard di risultato, i tempi di realizzazione, i sistemi di verifica a consuntivo (è auspicabile che si tratti di obiettivi indicati anche nel PEG o in altro analogo documento di programmazione della gestione).
Terzo: quantificare le ulteriori risorse finanziare variabili da portare ad incremento del fondo, ai sensi dell'art. 15, comma 5, e definirne lo stanziamento nel bilancio e nel PEG; la quantificazione spetta esclusivamente all'ente e non deve essere oggetto di contrattazione (anche se, naturalmente, può "condizionare" il negoziato, poiché si tratta pur sempre di una concessione fatta al Sindacato, in cambio della quale l'ente dovrebbe ottenere a sua volta concessioni su altri fronti).
Quarto: stabilire nel contratto decentrato le condizioni alle quali le risorse ex art. 15, comma 5, possono essere rese disponibili; illustrare analiticamente nella relazione, allegata al contratto decentrato, i criteri seguiti per la quantificazione delle risorse.
Quinto: verifica e certificazione, a consuntivo, da parte dei servizi di controllo interno, dei livelli di risultato in rapporto agli standard predefiniti.
Sesto: eventuale erogazione delle somme, totale o parziale, in relazione ai livelli di risultato certificati dai servizi di controllo interno, secondo i criteri stabili nel contratto decentrato.
Per gli anni dal 2011 al 2013, il D.L. n.78/2010, nei commi 1 e 2 bis dell’art.9, ha posto vincoli sulla contrattazione decentrata, che richiedono ulteriore vigilanza da parte dell’Organo di revisione.
La contrattazione decentrata deve limitarsi a concordare la destinazione delle risorse decentrate
libere dopo aver computato i valori:
- delle progressioni economiche;
- dell’indennità di comparto;
- delle indennità finalizzate a remunerare mansioni o servizi particolari (rischio, turno, reperibilità, disagio, maneggio valori, particolari responsabilità).
Gli enti che hanno un eccesso di spesa di personale oltre il 40% della spesa corrente, sono tenuti ad agire prioritariamente sugli oneri della contrattazione per diminuire la spesa, sia in termini percentuali che complessiva.
Altre norme dispongono la riduzione dei fondi decentrati ed in particolare:
- art. 6 bis del D.lgs.165/2001: le amministrazioni che acquistano sul mercato servizi, originariamente prodotti all’interno, devono congelare i posti e ridurre temporaneamente i fondi della contrattazione;
- art. 3, commi da 30 a 32, della L. 244/07: l’organo di revisione, nel caso di costituzione di società o enti, deve asseverare il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettere una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – e al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei Conti;
- art. 3, comma 30, L. 244/07: le amministrazioni che, nel rispetto del comma 27, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali, in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.
Verifiche ulteriori da parte dell’Organo di revisione
L’Organo di revisione deve verificare:
a) il rispetto dell’art. 9, comma 2 bis, del D.l. 78/2010, convertito con la L. 122/2010, in base al quale le risorse destinate alla contrattazione integrativa non devono superare l’importo del 2010 e devono automaticamente ridursi in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
b) il rispetto dei vincoli stabiliti nei CCNL, con particolare riferimento alle risorse stabili e alle risorse variabili espressamente indicate nel CCNL del 2004 (si rammenta, infatti, che tale contratto collettivo ha effettuato un’attenta ricognizione di tutte le voci contrattuali, stabili e variabili, consolidandole a partire dal 2004).
c) gli incrementi non legittimi della quota variabile delle risorse del fondo per la contrattazione integrativa. Tale quota comprende, infatti, voci che, avendo carattere occasionale o essendo soggette a variazioni anno per anno, non possono consolidarsi nei fondi, ma trovano applicazione solo nell’anno in cui sono state discrezionalmente previste e alle rigide condizioni, da valutare anno per anno, indicate nei CCNL di riferimento. Tra tali voci riveste particolare importanza l'art. 15, comma 5, del CCNL del 1999, nella parte in cui prevede l’attivazione di nuovi servizi o l’aumento o il miglioramento di quelli esistenti. La verifica mira ad accertare il rispetto delle condizioni previste per una corretta applicazione della disposizione. Le condizioni che occorre riscontrare sono le seguenti:
1) le risorse devono essere riconfermate annualmente, riformulando per ogni esercizio gli obiettivi da realizzare;
2) devono produrre effetti diretti sul benessere dei cittadini (non è sufficiente una mera riorganizzazione burocratica interna);
3) devono essere programmati preventivamente dall’ente;
4) la misura dell’incremento deve rispondere a criteri oggettivi (es. percentuale di incremento dello standard qualitativo o quantitativo dei servizi; quota parte dei costi aggiuntivi che si sarebbero determinati con l’assunzione di nuovo personale);
5) le risorse devono essere rese disponibili solo a seguito della valutazione dell’effettivo raggiungimento dei risultati.
d) la corretta destinazione delle risorse del fondo per la contrattazione integrativa, come risulta dai contratti integrativi stipulati.
Si rammenta al riguardo che la quota parte delle risorse stabili, se non interamente utilizzata, può
integrare la parte variabile e quindi finanziare tutti gli istituti del trattamento accessorio. E’ vietato invece il contrario e cioè che eventuali residui della parte variabile possano finanziare trattamenti stabili e, a maggior ragione, che venga eccessivamente incrementata la parte variabile proprio per far fronte a necessità derivanti dal finanziamento di istituti fissi, come ad esempio le progressioni orizzontali che, effettuate spesso in mancanza di qualsiasi selettività, hanno fortemente irrigidito le disponibilità del fondo.
e) l’obbligo di trasmissione dei contratti decentrati alla Corte dei Conti, per il tramite della Ragioneria Generale dello Stato.
f) l’obbligo di trasmettere all’Aran ed al Cnel per via telematica, entro cinque giorni dalla
sottoscrizione, il testo contrattuale, con l’allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l’indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri, con riferimento al bilancio annuale e pluriennale.
***********
SEGNALAZIONI:
⮚ Posizione della Corte dei Conti sulla tipologia delle transazioni per cui risulta obbligatorio il parere dei Revisori.
La Corte dei Conti, Sez. Reg.le di Controllo per il Piemonte, con deliberazione n. 345 del 25.09.2013, depositata in data 26.09.2013, circoscrive gli atti di natura transattiva per cui è obbligatorio il parere dei Revisori ex art.239 del TUEL, così come novellato dal D.L. 174/2012, disponendo che il prescritto parere è dovuto solamente sulle transazioni che si perfezionano con delibera di consiglio comunale, rimanendo pertanto escluse quelle che si concludono con atti dirigenziali o di Giunta.
Così, “la natura del parere, funzionale allo svolgimento delle competenze consiliari, evidenzia che l’obbligo riguarda principalmente le proposte di transazione riferite a:
- passività in relazione alle quali non è stato assunto uno specifico impegno di spesa, vale a dire quelle che possono generare un debito fuori bilancio nei casi previsti dalle lettere a), d) ed
e) dell’art. 194, co. 1 del TUEL;
- accordi che comportano variazioni di bilancio;
- accordi che comportano l’assunzione di impegni per gli esercizi successivi (art.42, co. 2, lett. i) del TUEL);
- accordi che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permute (art. 42, co. 2, lett. l) del TUEL).”
Dette indicazioni sono valide indipendentemente dalla natura della transazione, giudiziale o stragiudiziale.
Da ultimo, osserva la Corte, l’art.239, comma 6, del TUEL, dà la possibilità all’Ente di prevedere nel proprio Statuto ampliamenti di funzioni affidate ai Revisori, quindi in tale ambito possono essere previste ulteriori attività per i Revisori, ivi compresa la formulazione di pareri anche in altre materie.
°°°°°°°°°°°°°°
MEMENTO n. 8 – novembre 2013
Adempimenti a carico dei soggetti già iscritti e modalità di iscrizione per i soggetti non ancora iscritti nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali che sarà in vigore dal 1° gennaio 2014
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 89 del 12 novembre 2013 l’avviso, approvato con decreto ministeriale 6 novembre 2013, per gli adempimenti a carico dei soggetti già iscritti e per la presentazione di nuove domande di iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali che sarà in vigore dal 1° gennaio 2014.
Il termine utile per la presentazione delle domande relative alle nuove iscrizioni e alla dimostrazione del permanere dei requisiti da parte dei soggetti già iscritti, è fissato
perentoriamente entro e non oltre trenta giorni successivi a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (12 dicembre 2013).
Il testo dell’avviso e del decreto ministeriale citati è consultabile sul sito della finanza locale, all’indirizzo xxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxx/xxx000000.xxxx.
Si rammenta che l’iscrizione al predetto elenco è indispensabile per poter concorrere ad essere nominati componenti dell’organo di revisione economico-finanziario degli enti locali (unico o collegiale) nell’ambito delle nuove procedure di estrazione previste dalla legge, a partire dal 1° gennaio 2014.
Di seguito si riepilogano i requisiti che devono essere posseduti per poter esseri iscritti nell’elenco dei revisori degli enti locali.
FASCIA 1 – COMUNI FINO A 4.999 ABITANTI
Per esseri inseriti nell’elenco dei revisori degli enti locali della fascia 1, occorre possedere i seguenti requisiti:
a) iscrizione da almeno 2 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (in caso di contemporanea iscrizione si terrà conto di quella con maggiore anzianità);
b) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre 2013, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno.
FASCIA 2 – COMUNI CON POPOLAZIONE DA 5.000 A 14.999 ABITANTI, UNIONE DI COMUNI E COMUNITA’ MONTANE
Per esseri inseriti nell’elenco dei revisori degli enti locali della fascia 2, occorre possedere i seguenti requisiti:
a) iscrizione da almeno 5 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (in caso di contemporanea iscrizione si terrà conto di quella con maggiore anzianità);
b) aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di tre anni (il triennio deve essere già concluso alla data di presentazione della domanda e rilevano solo gli incarichi svolti in comuni, province, comunità montane ed unione di comuni);
c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre 2013, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno.
FASCIA 3 – COMUNI CON POPOLAZIONE PARI O SUPERIORE A 15.000 ABITANTI, NONCHE’ PROVINCE
Per esseri inseriti nell’elenco dei revisori degli enti locali della fascia 3, occorre possedere i seguenti requisiti:
a) iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (in caso di contemporanea iscrizione si terrà conto di quella con maggiore anzianità);
b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di tre anni (il triennio deve essere già concluso alla data di presentazione della domanda e rilevano solo gli incarichi svolti in comuni, province, comunità montane ed unione di comuni);
c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre 2013, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno.
Le modalità per poter eseguire l’iscrizione nell’elenco dei revisori degli enti locali possono essere distinte a seconda se il soggetto sia o meno già iscritto.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – SOGGETTO GIA’ ISCRITTO
I soggetti già iscritti, ai fini del mantenimento nell’elenco, dovranno comprovare il permanere dei predetti requisiti ivi compreso il conseguimento, nel periodo 1° gennaio 2013 - 30 novembre 2013, di almeno dieci crediti formativi previsti dalla normativa, nonché aggiornare altri dati già precedentemente inseriti qualora siano intervenute variazioni, attraverso l’invio della domanda. A tal fine occorre accedere all’area riservata all’interno dell’apposita sezione del sito della finanza locale, all’indirizzo xxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxx.xxx, digitando le credenziali di accesso ottenute in sede di precedente registrazione al sistema (indirizzo PEC e password già in possesso).
A questo punto il sistema potrebbe richiedere di cambiare la vostra password. Fatelo ed entrate nell’area riservata.
Nella sezione “I TUOI DATI”, entrare in “MODIFICA” ed aggiornare i dati ivi presenti. Sulla parte sinistra ci sono i dati anagrafici, mentre sulla parte destra i dati specifici da modificare e,
precisamente, dall’alto in basso: PROVINCIE, per indicare se si intende essere estratti in tutte le province del Lazio o per escluderne qualcuna; FORMAZIONE, per indicare i specifici crediti conseguiti nel periodo 1° gennaio - 30 novembre 2013 (il sistema già ha, al suo interno, tutti i corsi che risultano accreditati); INCARICHI, per indicare quali incarichi della durata di 3 anni l’istante ha già svolto presso Enti Locali; FASCE, per indicare in quale delle 3 fasce sopra dette si vuole essere inseriti, ovviamente sulla base dei requisiti illustrati in precedenza.
Così inseriti tutti i dati, salvare e chiudere la domanda quindi, tramite l’apposito link, generare il file contenente i dati della domanda in formato xml.
Salvate questo file sul computer e sottoscrivetelo con firma digitale.
Dopodiché, dalla vostra casella PEC comunicata per la registrazione al sistema, inviare il predetto file firmato digitalmente all’indirizzo xxxxxxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxx.xx, avendo cura di inserire nell’oggetto “ELENCO_REVISORI” senza alcun testo.
Infine, per il buon esito della comunicazione, oltre alle due classiche ricevute che restituisce il provider della PEC (presa in carico e consegna), dovete assicurarvi di ricevere una mail proveniente da xxxxxxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxx.xx di comunicazione del buon esito dell’acquisizione della domanda o dell’eventuale non avvenuta acquisizione con relativo messaggio di errore. Fate attenzione al fatto che riceviate questa mail, è fondamentale al fine del buon esito dell’istanza. Ricevuta detta mail (ovviamente se ci sono errori vanno eliminati a seconda delle indicazioni fornite dal sistema), il procedimento è concluso, quindi l’Amministrazione procederà alla formazione dell’elenco dandone comunicazione all’iscritto.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – PRIMA ISCRIZIONE
I soggetti che non sono ancora iscritti, per poter procedere alla compilazione ed inoltro telematico della domanda, devo registrarsi nell’apposita area riservata della finanza locale.
A tal fine, all’indirizzo xxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxx_xxxxx.xxxx, occorre selezionare, nell’elenco a sinistra della pagina, la voce “RICHIESTA DI REGISTRAZIONE”, compilando tutti i campi richiesti e seguendo le istruzioni del sistema.
Verrà attribuita una password (che dovrà essere cambiata al primo accesso) che permetterà l’accesso all’area riservata, raggiungibile all’indirizzo sopra indicato (xxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxx_xxxxx.xxxx) selezionando, nell’elenco a sinistra della pagina, la voce “ACCESSO AL SISTEMA” e inserendo le credenziali ricevute (PEC e password).
A questo punto il sistema potrebbe richiedere di cambiare la vostra password. Fatelo ed entrate nell’area riservata.
Nella sezione “I TUOI DATI”, dovete entrare ed inserire i dati essenziali per la preparazione della domanda. Sulla parte sinistra ci sono i dati anagrafici, mentre sulla parte destra i dati specifici e, precisamente, dall’alto in basso: PROVINCIE, per indicare se si intende essere estratti in tutte le province del Lazio o per escluderne qualcuna; FORMAZIONE, per indicare i specifici crediti conseguiti nel periodo 1° gennaio - 30 novembre 2013 (il sistema già ha, al suo interno, tutti i corsi che risultano accreditati); INCARICHI, per indicare quali incarichi della durata di 3 anni l’istante ha già svolto presso Enti Locali; FASCE, per indicare in quale delle 3 fasce sopra dette si vuole essere inseriti, ovviamente sulla base dei requisiti illustrati in precedenza.
Così inseriti tutti i dati, salvare e chiudere la domanda quindi, tramite l’apposito link, generare il file contenente i dati della domanda in formato xml.
Salvate questo file sul computer e sottoscrivetelo con firma digitale.
Dopodiché, dalla vostra casella PEC comunicata per la registrazione al sistema, inviare il predetto file firmato digitalmente all’indirizzo xxxxxxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxx.xx, avendo cura di inserire nell’oggetto “ELENCO_REVISORI” senza alcun testo.
Infine, per il buon esito della comunicazione, oltre alle due classiche ricevute che restituisce il provider della PEC (presa in carico e consegna), dovete assicurarvi di ricevere una mail proveniente da xxxxxxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxx.xx di comunicazione del buon esito dell’acquisizione della domanda o dell’eventuale non avvenuta acquisizione con relativo messaggio di errore. Fate attenzione al fatto che riceviate questa mail, è fondamentale al fine del buon esito dell’istanza. Ricevuta detta mail (ovviamente se ci sono errori vanno eliminati a seconda delle indicazioni fornite dal sistema), il procedimento è concluso, quindi l’Amministrazione procederà alla formazione dell’elenco dandone comunicazione all’iscritto.
Per tutti gli altri dettagli si possono consultare il decreto citato in epigrafe e le istruzioni guidate presenti sul sito internet della finanza locale.