CONTRATTO DI CONCESSIONE PV GROSSISTI
CONTRATTO DI CONCESSIONE PV GROSSISTI
tra
SO.GE.M.I. S.p.A. - Società per l'Impianto e l'Esercizio dei Mercati Annonari all'Ingrosso di Milano, con sede in Milano, via X. Xxxxxxxx n° 54 - C.F. n° 03516950155, in persona del suo Direttore Generale, indicata come “Concedente”
e
…………….. con sede in ……………………., partita I.V.A in persona del
suo legale rappresentante , xxxxxx xxxxxx, indicata come “Concessionario”
di seguito altresì congiuntamente definite “Parti”
Premesso che
a) Sogemi è proprietaria di parte del Comprensorio di aree ed edifici compresi tra Via Xxxxxx Xxxxxxxx n. 54/72 e Xxxxx Xxxxxx 00/00, situata nel Comune di Milano, a seguito di sottoscrizione di aumento di capitale in natura mediante conferimento di beni immobili di cui al verbale dell’assemblea della società SO.GE.M.I. S.p.A. del giorno 20.11.2019;
b) Sogemi in qualità di proprietaria delle aree e gli immobili destinati all’esercizio del Mercati all’Ingrosso di Milano ha la facoltà di disporre a favore di terzi dei beni e dei diritti di cui essa è titolare;
Tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue
Le premesse, gli allegati e i documenti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
SO.GE.M.I. S.p.A. concede al Concessionario, che accetta, l'uso dell’unità immobiliare, contraddistinta con la sigla: MF 18 di complessivi mq. 280,12 foglio 443, particella 318, ubicata in Xxx Xxxxxxxx, 00 presso il Mercato Floricolo, come meglio evidenziata in colore giallo sulla planimetria allegata. (Allegato 1).
ART. 2 - USO DELL'UNITA’ IMMOBILIARE
L’unità immobiliare è destinata alla commercializzazione all’ingrosso di fiori, semi, piante ornamentali e generi similari ed affini.
La violazione della destinazione d’uso autorizza SO.GE.M.I. S.p.A. a risolvere il presente
contratto e a revocare la concessione ai termini di legge.
ART. 3 - DURATA E RINNOVO
La concessione ha durata massima di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione della stipula del contratto.
L’eventuale rinnovo costituisce facoltà della Concedente, esclusa ogni ipotesi di rinnovo tacito nel rispetto della normativa vigente.
ART. 4 - CANONE DI CONCESSIONE
Il canone di concessione del punto vendita n. 18, determinato a corpo su una superficie commerciale di mq 136, è fissato in € 88,73 mq/anno oltre IVA, comprensivo di spese di vigilanza e pulizia, per l’importo complessivo annuo di € 12.067,28 oltre IVA.
Il canone di concessione del locale ad uso ufficio, sito al primo piano, di superficie pari a mq 48, è fissato in € 86,12 mq/anno oltre IVA, per l’importo annuo di € 4.133,76 oltre IVA.
Il canone di concessione dell’area pertinenziale, ponderata al 50 % della superficie, è fissato in € 88,73 mq/anno oltre IVA, per l’importo annuo di € 4.264,36 oltre IVA.
I predetti importi sono soggetti ad adeguamento annuale secondo la vigente normativa.
ART. 5 - ONERI ACCESSORI
Sono a carico del Concessionario gli oneri accessori di sua competenza quali, a titolo esemplificativo, le spese per i consumi di acqua fredda e calda, l’allacciamento e la gestione delle utenze. La relativa quantificazione avviene tramite lettura dei contatori.
La denuncia per la tassa rifiuti (TARI) e gli oneri di smaltimento competono in via esclusiva al Concessionario.
Le spese di riscaldamento e condizionamento all’interno del punto vendita e del locale ad uso ufficio sono a carico del Concessionario.
Tutti gli oneri accessori sono assoggettati a IVA.
ART. 6 – MODALITA’ DI CORRESPONSIONE DEI CANONI E DEGLI ONERI ACCESSORI
Il canone di concessione è da pagarsi in rate trimestrali anticipate di € 5.116,35 oltre IVA, previa emissione della relativa fattura, tramite attivazione di addebito permanente in c/c (SEPA).
Non sono consentite modalità alternative di pagamento, pena la risoluzione del presente contratto e la revoca dell’assegnazione.
Restano a carico della Concessionaria le relative commissioni bancarie.
Gli oneri accessori devono essere corrisposti alla scadenza indicata in fattura.
Il ritardo nel pagamento del canone di concessione o degli oneri accessori comporta l'obbligo per il Concessionario di corrispondere a SO.GE.M.I. S.p.A. gli interessi di mora al tasso legale di riferimento.
Ai sensi dell’art. 1462 c.c. nessuna eccezione può essere opposta dal Concessionario moroso per evitare o ritardare le prestazioni dovute.
ART. 7 - DICHIARAZIONE DI STATO DELL’UNITA’ IMMOBILIARE E RICONSEGNA
Il Concessionario dichiara il completo gradimento e l’idoneità all’uso convenuto dei locali nello stato di fatto attestato dal verbale di consegna, costituente parte integrante del contratto.
Alla scadenza, previo accordo con il Concedente per la redazione del verbale di riconsegna nel contraddittorio delle Parti, il Concessionario si obbliga a rilasciare i locali liberi da cose e persone e nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, salvo il deterioramento provocato dalla normale usura.
ART. 8 - MANUTENZIONE, DIVIETO DI INNOVAZIONI E ACQUISIZIONE DELLE MIGLIORIE ALLA PROPRIETA’
Il Concessionario si obbliga a conservare l’unità immobiliare assegnata con la dovuta diligenza, effettuando a proprie cure e spese ogni intervento di manutenzione ordinaria necessario a garantire l’efficienza della medesima unità immobiliare e dei relativi impianti.
E’ fatto espresso divieto al Concessionario di eseguire opere, sia pure di miglioramento, senza preventiva autorizzazione scritta della Concedente, alla quale deve essere sottoposto il progetto corredato di relazione tecnica per l’approvazione.
Ove autorizzati, i lavori devono essere eseguiti in conformità agli standard qualitativi prescritti dalla Concedente.
La Concessionaria assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa per le opere e si obbliga a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi, consegnandone copia alla Concedente.
Al termine del rapporto concessorio, il Concessionario si obbliga a ripristinare lo stato dei luoghi a proprie cura e spese, salva la facoltà per la Concedente di autorizzare il mantenimento delle eventuali migliorie, senza alcun riconoscimento economico in favore del Concessionario.
ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto non può essere ceduto né trasferito a terzi.
E’ altresì vietata la subconcessione anche parziale, pena la risoluzione di diritto del contratto e la revoca dell’assegnazione.
ART. 10 - ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEL CONCEDENTE
Il Concessionario esonera espressamente la Concedente da ogni responsabilità per danni a persone o cose, proprie o di terzi, che possano derivare da fatti od omissioni propri o dei propri dipendenti ovvero di terzi.
Il Concessionario si obbliga, altresì, a manlevare e tenere indenne la Concedente da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione di violazioni normative direttamente o indirettamente connesse all’esecuzione del presente contratto, rispondendo personalmente avanti agli Organi e/o alle Autorità preposte.
ART. 11 - DEPOSITO CAUZIONALE
All’atto della sottoscrizione del presente contratto, il Concessionario costituisce in favore della Concedente una cauzione di importo pari a tre mensilità del canone annuo di concessione, mediante:
- fidejussione bancaria “a prima richiesta”, conforme al modello fornito da SO.GE.M.I.
S.p.A. e con validità minima di 60 (sessanta) giorni oltre il termine di scadenza del presente contratto; ovvero,
- versamento con assegno circolare intestato a SO.GE.M.I. S.p.A.
In caso di escussione totale o parziale, il deposito cauzionale deve essere reintegrato nei successivi 15 (quindici) giorni. La mancata reintegrazione entro tale termine integra motivo di risoluzione del contratto e revoca della concessione.
La restituzione del deposito cauzionale è prevista nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla cessazione del contratto, previa verifica dell’assenza di danni e pendenze contabili.
ART. 12 - ASSICURAZIONE
Il Concessionario si obbliga a stipulare con primaria compagnia assicurativa idonea polizza comprensiva della Responsabilità Civile verso Terzi, con massimale per sinistro non inferiore a € 1.500.000,00 e validità a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
Copia della polizza deve essere consegnata al momento della sottoscrizione del presente contratto.
In alternativa, il Concessionario può avvalersi di pregressa polizza RC attiva, che soddisfi i requisiti sopra indicati e preveda in appendice la copertura dei rischi correlati all’attività svolta nelle aree di cui al presente contratto.
L’omessa consegna di copia della polizza, dell’appendice e dei premi quietanzati costituisce motivo di inadempienza grave, rilevante ai fini della risoluzione del contratto e della revoca della concessione.
ART. 13 - PERSONALE E COLLABORATORI DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario è responsabile esclusivo del personale impiegato negli spazi dati in concessione, nonché delle condotte dei terzi che prestano la propria opera anche occasionale in favore della Concessionaria all’interno degli spazi nella disponibilità di quest’ultima.
ART. 14 - DILIGENZA DEL CONCESSIONARIO E ISPEZIONE DEI LOCALI
Il Concessionario si obbliga ad usare i locali con la diligenza del buon padre di famiglia.
Alla Concedente spetta il diritto di ispezionare e fare ispezionare i locali assegnati, con preavviso di giorni 1 (uno). Non vi è obbligo di preavviso in caso di controlli a sorpresa per l’accertamento di illeciti amministrativi.
Nel termine di giorni 5 (cinque) dalla richiesta, il Concessionario è tenuto a fornire i chiarimenti e i documenti indicati dalla Concedente.
ART. 15 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO, AMBIENTE E LEGALITA’
Il Concessionario dichiara di aver preso visione e recepito le indicazioni del documento di censimento Amianto “tabella censimento amianto 0000 X.X. Sicurezza e Ambiente Doc. Prog. LB (Controllo rev. 05 del 08 gennaio 2016)”, allegato al presente contratto, quale sua parte integrante e sostanziale.
Ai fini di ogni rapporto di lavoro, contratto d’opera, di somministrazione o prestazione di servizi o forniture in relazione all’attività svolta nei locali assegnati, il Concessionario assume la qualità di datore di lavoro, impresa utilizzatrice o committente ed è pertanto tenuto ad assolvere gli obblighi stabiliti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., esonerando la Concedente, nei cui confronti garantisce ogni più ampia manleva, da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale per l’inosservanza delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Nella sua qualità di produttore e/o detentore di rifiuti derivanti dalla propria attività, il Concessionario è sottoposto alle prescrizioni in materia ambientale dettate dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., alla cui osservanza è tenuto in via diretta ed esclusiva, manlevando la Concedente da ogni correlata responsabilità.
Il Concessionario dichiara di conoscere le disposizioni dei Protocolli prefettizi di legalità sottoscritti dalla Concedente e dall’Associazione dei Grossisti e si obbliga a darvi ottemperanza, conformandosi altresì alle prescrizioni del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.
La violazione degli obblighi richiamati nel presente articolo può comportare la revoca della concessione e integrare causa di risoluzione del presente contratto.
ART. 16 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE
Il Concessionario ha facoltà di rinunciare alla concessione, previa formale disdetta scritta da comunicare con preavviso non inferiore a giorni 30 (trenta), mediante raccomandata a/r o messaggio di posta elettronica certificata al protocollo del Concedente.
E’ fatto obbligo al Concessionario di concordare preventivamente con il Concedente le modalità di riconsegna degli spazi assegnati, in conformità con le previsioni degli articoli 7 e 8 del presente contratto.
ART. 17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Comportano, ai sensi dell’art. 1456 c.c., la risoluzione di diritto del presente contratto:
a) il mancato o parziale pagamento del canone di concessione oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla scadenza;
b) l’omesso, anche solo in parte, o tardivo versamento del deposito cauzionale;
c) l’utilizzo degli spazi assegnati per finalità diverse dalla destinazione d’uso stabilita nel presente contratto;
d) la grave violazione dei Protocolli prefettizi di legalità sottoscritti dall’Associazione dei Grossisti a garanzia dell’integrità degli operatori del Mercato Agroalimentare.
In questi e in tutti gli altri casi in cui il contratto prevede una clausola risolutiva espressa, la comunicazione con la quale la Concedente dichiara di valersene assegna al Concessionario il termine massimo di 30 (trenta) giorni per la riconsegna dei locali, liberi da cose e persone e nel medesimo stato in cui li ha ricevuti.
Salva l’obbligo di risarcimento del maggior danno da parte del Concessionario, la risoluzione determina l’automatico incameramento del deposito cauzionale in favore del Concedente.
ART. 18 - REVOCA DELLA CONCESSIONE
La concessione è revocata al verificarsi delle condizioni stabilite dall’art. 54 L.R. Lombardia 2.2.2010, n. 6, e dal Regolamento di Mercato.
Si applicano le disposizioni sulla risoluzione del contratto.
ART. 19 - MODIFICHE CONTRATTUALI
Il presente contratto annulla e sostituisce ogni eventuale intesa pregressa e può essere modificato unicamente previo accordo scritto tra le Parti, fatta eccezione per l’inserzione automatica di clausole legali.
ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI
Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali scambiati vicendevolmente sono trattati da persone autorizzate al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni contrattuali, nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Dichiarano pertanto di essere informate in modo pieno ed esaustivo sulle finalità e modalità del trattamento dei rispettivi dati personali liberamente comunicati nel momento della conclusione o in corso di esecuzione del presente contratto. Il trattamento può avvenire con strumenti manuali, informatici e telematici, secondo modalità tali da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati, che potranno essere comunicati a soggetti terzi esclusivamente in adempimento di obblighi di legge, ovvero per dare esecuzione al rapporto contrattuale. Con la sottoscrizione le Parti dichiarano di essere perfettamente edotte delle modalità di esercizio dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione al trattamento dei dati personali. Tali dati saranno oggetto di trattamento per tutta la durata del presente rapporto contrattuale e per i successivi 10 (dieci) anni, per l’assolvimento degli obblighi legali di tenuta delle registrazioni contabili.
ART. 21 - ELEZIONE DI DOMICILIO
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notificazione di atti esecutivi e giudiziari, il Concessionario elegge domicilio presso i locali assegnati in concessione.
ART. 22 - CODICE ETICO
Il Concessionario si obbliga a osservare le disposizioni del Codice Etico della Concedente, consultabile sul sito istituzionale xxx.xxxxxxxxx.xx. L’adozione di condotte contrarie può comportare la revoca della concessione e integrare causa di risoluzione del presente contratto.
ART. 23 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia relativa alla validità, esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente contratto, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Milano.
Milano, li
SO.GE.M.I. SPA Il Concessionario
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificamente, dopo averne fatta attenta lettura, le clausole di cui agli artt. 8 (Manutenzione, divieto di innovazioni e acquisizione delle migliorie alla proprietà), 9 (Divieto di cessione del contratto), 10 (Esonero di responsabilità del Concedente), 15 (Obblighi del Concessionario in materia di salute e sicurezza del lavoro, ambiente e legalità), 17 (Clausola risolutiva espressa), 18 (Revoca della concessione), 20 (Trattamento dei dati), 22 (Codice etico) e 23 (Foro competente).
Milano, li
Il Concessionario