ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L I B E R A Z I O N E
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 10 del 15/01/2021
OGGETTO: Presa d`atto dello schema di convenzione per l`erogazione di prestazioni a pagamento da stipularsi tra l`IZSVe e l`Organizzazione Produttori Carni Bovine AZOVE Societa` Agricola Cooperativa, con sede in Cittadella (PD), approvato con DCA n. 24 del 21.12.2020.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Presa d`atto dello schema di convenzione per l`erogazione di prestazioni a pagamento da stipularsi tra l`IZSVe e l`Organizzazione Produttori Carni Bovine AZOVE Societa` Agricola Cooperativa, con sede in Cittadella (PD), approvato con DCA n. 24 del 21.12.2020.
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza.
Si premette che:
- l’articolo 1, comma 6, del Decreto Legislativo n. 270/1993, ritrasposto nell’art. 9, comma 2, del Decreto Legislativo n. 106/2012, consente agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali di “[…] stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle unità sanitarie locali”;
- l’articolo 5, comma 1 – rubricato “Attività verso terzi” – dell’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente, con Leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015, prevede del pari che “Fermo restando l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'istituto può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private sulla base di disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali. (…)”;
- con riferimento a tali prescrizioni, l’art. 5, comma 1, dello Statuto dell’Istituto – adottato con DCA n. 16 del 3.8.2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9.10.2015 – prevede, tra l’altro, che l’Istituto “può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a soggetti privati, ad imprese, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private sulla base di
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disposizioni degli enti cogerenti”; il comma 2 di tale articolo stabilisce, inoltre, che “Nelle more delle disposizioni di cui al punto precedente, l’Istituto continua ad applicare le modalità in atto”;
- l’art. 6, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 270/1993 – ripreso dall’art. 3, comma 2, lett. e), delle citate Leggi della Regione del Veneto n. 5/2015 e della Provincia Autonoma di Bolzano n. 5/2015 e richiamato dall’art. 2, comma 1, delle citate Leggi della Provincia Autonoma di Trento n. 5/2015 e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 9/2015 – prevede che il finanziamento dell’Istituto sia, inoltre, assicurato “[…] dagli introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento”.
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 21 luglio 2010, avente ad oggetto “Stipula di convenzioni o di contratti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a soggetti pubblici e privati. Determinazioni”, esecutiva, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di attuazione.
La Giunta Regionale del Veneto – su proposta del Consiglio di Amministrazione di cui alla deliberazione 21 gennaio 2015, n. 2, - con proprio provvedimento 11 agosto 2015, n. 1066, ha approvato il Tariffario delle prestazioni a pagamento erogate dall’Istituto, comprensivo delle variazioni ed aggiornamenti apportati nell’anno 2014 e delle “Procedure applicative al Tariffario dell’IZSVe”.
Con successive deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono state approvate variazioni al Tariffario e alle Procedure applicative.
Con DCA n. 11/2019 sono state apportate delle modifiche ai criteri ed alle modalità stabilite con DCA n. 5/2010 secondo quanto riportato:
“Le convenzioni o i contratti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, dell’Accordo interregionale e dello Statuto dell’Istituto possono essere stipulati con enti pubblici, con organizzazioni, associazioni ed altri soggetti che operano nell’interesse della collettività e che abbiano come finalità il miglioramento della qualità igienico-sanitaria degli allevamenti, della salubrità e qualità delle produzioni animali e degli alimenti con veterinari liberi professionisti, che possano fornire informazioni epidemiologiche utili per l’Ente pubblico per la conoscenza del territorio e per una rapida predisposizione di piani di emergenza o di monitoraggio.
Le attività oggetto di dette convenzioni o contratti devono essere svolte da medici veterinari.
Nell’ambito delle condizioni sopra delineate, le relative convenzioni vengono approvate con delibera del Direttore generale, con scontistica pari al 25%.
Gli schemi generali di convenzione o di contratto diversificati a seconda dell’utente e ogni singola convenzione e/o contratto dovranno essere preventivamente approvati dal Consiglio di Amministrazione per la definizione delle percentuali di sconto diverse da quella sopra riportata e al fine di meglio armonizzare e coordinare le attività presenti nei territori di competenza”.
L’Organizzazione produttori carni bovine AZOVE Società Agricola Cooperativa, con sede in Cittadella (PD), rappresenta – con i suoi oltre 90 associati che garantiscono una produzione annua di circa 45.000 vitelloni da carne – un’eccellenza dell’associazionismo zootecnico veneto. Per tutelare la qualità del prodotto dall’allevamento al consumatore, AZOVE è dotata di un proprio sistema di assistenza specialistica in ambito sanitario, nutrizionale e gestionale, inoltre, cura direttamente le fasi di macellazione, lavorazione e distribuzione delle carni.
Con nota del 9.12.2020, trasmessa a mezzo e-mail e acquisita al ns. prot. n. 11084 del 9.12.2020, l’Organizzazione in parola ha richiesto a questo Istituto l’instaurazione di un
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rapporto convenzionale di durata annuale, per poter usufruire delle prestazioni previste a Tariffario con applicazione dello sconto del 40% - nell’ambito dei servizi di consulenza offerti alle aziende ad essa associate - al fine di migliorare la qualità igienico-sanitaria degli allevamenti e la salubrità e qualità delle produzioni animali e consistenti in: esami anatomopatologici, microbiologici, parassitologici, sierologici, virologici, ovvero altre tipologie di esami eventualmente richieste e concordate.
In esecuzione delle precitate deliberazioni n. 5/2010 e n. 11/2019, il Consiglio di Amministrazione, con proprio provvedimento n. 24 del 21.12.2020 ha approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l’Organizzazione produttori carni bovine AZOVE Società Agricola Cooperativa, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).
Con ticket intranet n. 155806/2020, il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Dirigente Veterinario in servizio presso la “SCT3 – Diagnostica in sanità animale”, in qualità di referente scientifico, ha richiesto a questa Struttura di prendere atto di tale schema, allegando, altresì, la propria dichiarazione nella quale asserisce che “la convenzione da sottoscrivere con l’Organizzazione produttori carni bovine AZOVE Società Agricola Cooperativa è intesa ai fini del miglioramento della qualità igienico-sanitaria degli allevamenti, della salubrità e qualità delle produzioni animali e degli alimenti; l’attività richiesta sarà svolta in subordine ai compiti istituzionali; sulla base delle caratteristiche qualitative e quantitative delle prestazioni di laboratorio richieste; la stipula di un contratto di durata annuale permette di accedere ad un maggior numero di dati epidemiologici, utili all’Istituto per la conoscenza del territorio e per una rapida predisposizione di piani di emergenza o di monitoraggio, per aumentare l’efficacia e l’efficienza nell’azione di tutela della salute del consumatore e contestualmente diminuire il rischio di prodotti non idonei sul mercato; la possibilità di fidelizzare il cliente”. Il Xxxx. Xxxxxxxx dichiara, inoltre, di non essersi trovato né di trovarsi in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi relativamente alla convenzione in parola.
Con la stipula della convenzione in parola – la cui durata è fissata in 12 mesi a decorrere dall’1.01.2021 – l’Istituto si impegna ad eseguire le prestazioni a tariffario, per le quali saranno applicati i prezzi unitari previsti dal tariffario vigente al momento dell’emissione della fattura con uno sconto del 40%, oltre IVA come per legge e il cui pagamento sarà effettuato da AZOVE in rate posticipate trimestrali secondo le modalità previste dall'art. 7 della convenzione stessa.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:
1. di prendere atto dello schema di convenzione per prestazioni a pagamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 21.12.2020 da stipularsi tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx e l’Organizzazione produttori carni bovine AZOVE Società Agricola Cooperativa, rappresentata dalla Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxx in qualità di Direttore generale - autorizzato alla firma della presente convenzione, giusta procura del 21.12.2020 - documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di sottoscrivere, ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, la convenzione di cui al punto che precede, della durata di un anno a decorrere dall’1.01.2021, per l’erogazione da parte dell’IZSVe delle prestazioni descritte nell’art. 2 della convenzione stessa;
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3. di dare atto che, per le prestazioni effettivamente eseguite, l’Istituto applicherà i prezzi unitari previsti dal tariffario vigente al momento dell’emissione della fattura elettronica, con uno sconto del 40%, oltre IVA come per legge, il cui pagamento sarà effettuato da AZOVE in rate posticipate trimestrali, secondo le modalità previste dall'art. 7 della convenzione in parola;
4. di imputare l’importo complessivo dei ricavi derivanti dal presente provvedimento al sottoconto 620010903 “Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati – Convenzioni per attività analitica” del Bilancio Economico Preventivo 2021 e futuri (cdc da individuare).
IL DIRETTORE GENERALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza, che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTA l’attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente provvedimento.
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx quale Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
VISTA la DDG n. 372 del 14.10.2020 con la quale la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9 ottobre 2015.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
D E L I B E R A
1. di prendere atto dello schema di convenzione per prestazioni a pagamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 21.12.2020 da stipularsi tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx e l’Organizzazione produttori carni bovine AZOVE Società Agricola Cooperativa, rappresentata dalla Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxx in qualità di Direttore generale - autorizzato alla firma della presente convenzione, giusta procura del 21.12.2020 - documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
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2. di sottoscrivere, ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, la convenzione di cui al punto che precede, della durata di un anno a decorrere dall’1.01.2021, per l’erogazione da parte dell’IZSVe delle prestazioni descritte nell’art. 2 della convenzione stessa;
3. di dare atto che, per le prestazioni effettivamente eseguite, l’Istituto applicherà i prezzi unitari previsti dal tariffario vigente al momento dell’emissione della fattura elettronica, con uno sconto del 40%, oltre IVA come per legge, il cui pagamento sarà effettuato da AZOVE in rate posticipate trimestrali, secondo le modalità previste dall'art. 7 della convenzione in parola;
4. di imputare l’importo complessivo dei ricavi derivanti dal presente provvedimento al sottoconto 620010903 “Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati – Convenzioni per attività analitica” del Bilancio Economico Preventivo 2021 e futuri (cdc da individuare).
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa ⌧
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 10 del 15/01/2021
OGGETTO: Presa d`atto dello schema di convenzione per l`erogazione di prestazioni a pagamento da stipularsi tra l`IZSVe e l`Organizzazione Produttori Carni Bovine AZOVE Societa` Agricola Cooperativa, con sede in Cittadella (PD), approvato con DCA n. 24 del 21.12.2020.
Pubblicata dal 18/01/2021 al 02/02/2021 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxx Xxxxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - Servizio Affari generali, anticorruzione e trasparenza xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Gioia Capelli - Direzione Sanitaria Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxx Xxxxxxx - - Gestione Atti
CONVENZIONE PER PRESTAZIONI A PAGAMENTO
TRA
L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE con sede in Legnaro (PD),
Viale dell'Università n. 10, Codice fiscale e Partita IVA 00206200289, PEC: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, in seguito denominato “Istituto” o “IZSVe”
E
L’ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI CARNI BOVINE AZOVE SOCIETA’ AGRICOLA
COOPERATIVA, con sede in Xxxxxxxxxx (XX), Xxx xxx Xxxxxxx, x. 0, Codice Fiscale e Partita IVA 03345130284, PEC: xxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, rappresentata dalla Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxx in qualità di Direttore generale dotato dei poteri necessari per la sottoscrizione della presente convenzione, conferitegli con procura del 21.12.2020, in seguito per brevità denominata “Organizzazione” e/o “Azove” e/o “Cliente”.
di seguito denominate separatamente anche la “Parte” e congiuntamente le “Parti”;
PREMESSO CHE
- l’IZSVe si occupa di diagnosi e di ricerca sulle malattie infettive del bestiame e delle zoonosi, di controllo di qualità degli alimenti di origine animale destinati al consumo umano, di controllo di alimenti per animali, di sorveglianza epidemiologica e monitoraggio, di pianificazione di programmi per la salute degli animali, di formazione del personale in ambito veterinario e di produzione di biofarmaci;
- l’art. 1, comma 6, del D. Lgs. 30 giugno 1993 n. 270 e s.m.i. consente agli Istituti Zooprofialttici di stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base delle disposizioni regionali, fatte salve le competenze delle unità sanitarie locali;
- l’art. 5, comma 1, dell’Accordo Interregionale di disciplina dell’Istituto approvato con leggi della Xxxxxxx xxx Xxxxxx x. 0/0000, xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx n. 9/2015, della Provincia Autonoma di Trento n. 5/2015 e della Provincia Autonoma di Bolzano n. 5/2015 stabilisce che “Fermo restando l’assolvimento dei propri compiti istituzionali, l’istituto può fornire prestazioni a terzi a titolo oneroso, stipulando convenzioni o contratti (….) per l'erogazione di prestazioni a enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private (…)”;
- l’art. 5, comma 2, del predetto Accordo statuisce, inoltre, che “La Regione del Veneto, di concerto con gli enti cogerenti, approva le tariffe delle prestazioni erogate dall’istituto per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero della Salute d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del d. lgs. n. 106/2012”;
- l’art. 6, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 270/1993 – ripreso dall’art. 3, comma 2, lett. e) delle citate leggi della Regione Veneto n. 5/2015 e della Provincia Autonoma di Bolzano n. 5/2015 e richiamato dall’art. 2, comma 1, delle citate leggi della Provincia Autonoma di Trento n. 5/2015 e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 9/2015 – prevede, infine, che il finanziamento dell’Istituto è inoltre assicurato “… dagli introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento”;
- L’IZSVe considera, pertanto, l’erogazione di prestazioni uno strumento utile a soddisfare il fabbisogno informativo per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, allo scopo ultimo di assicurare e
garantire la salute pubblica e la sicurezza alimentare e promuovere la ricerca scientifica a beneficio della collettività;
- L’Organizzazione produttori carni bovine AZOVE Società Cooperativa Agricola, con sede in Cittadella (PD), rappresenta – con i suoi oltre 90 associati che garantiscono una produzione annua di circa 45.000 vitelloni da carne – un’eccellenza dell’associazionismo zootecnico veneto. Per tutelare la qualità del prodotto dall’allevamento al consumatore, AZOVE è dotata di un proprio sistema di assistenza specialistica in ambito sanitario, nutrizionale e gestionale, inoltre, cura direttamente le fasi di macellazione, lavorazione e distribuzione delle carni.
- AZOVE ha richiesto all’IZSVe l’instaurazione di un rapporto convenzionale di durata annuale per poter usufruire delle prestazioni previste dal Tariffario - erogate dall’IZSVe in subordine ai propri compiti istituzionali - nell’ambito dei servizi di consulenza offerti alle aziende ad essa associate, al fine di migliorare la qualità igienico-sanitaria degli allevamenti e la salubrità e qualità delle produzioni animali.
- In conformità alle norme vigenti in materia di gestione dell’Ente, l’IZSVe è interessato a svolgere i servizi richiesti da AZOVE che possano fornire all’Istituto informazioni epidemiologiche utili per la conoscenza del territorio oltre che per una rapida predisposizione di piani di emergenza o di monitoraggio; nello specifico, l’Istituto è interessato a:
a) acquisire i dati relativi all’andamento delle infezioni e delle patologie nelle popolazioni animali presenti nel territorio di competenza;
b) individuare precocemente l’insorgere di malattie trasmissibili all’uomo o in grado di determinare gravi perdite economiche al settore primario;
c) valutare le modalità di gestione igienico-sanitaria delle aziende ed ottimizzare l’attuazione di modelli gestionali, basati sull’analisi del rischio, che contribuiscano a migliorare il livello sanitario degli allevamenti e gli standard quali-quantitativi delle produzioni animali.
In considerazione delle suesposte premesse le Parti, individualmente e/o tramite i loro rispettivi agenti e rappresentanti,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1. PREMESSE
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
ART. 2. OGGETTO
1. IZSVe - nel periodo di durata della presente convenzione - si impegna ad erogare ad AZOVE le prestazioni previste a Tariffario, consistenti in esami anatomopatologici, microbiologici, parassitologici, sierologici, virologici e quant’altro ritenuto necessario al fine di individuare eventuali patologie o fenomeni di rischio per la salute umana ed animale negli allevamenti, dietro pagamento dei corrispettivi ivi previsti di cui al successivo art. 7.
2. Al fine di assicurare un corretto approccio alle problematiche sanitarie di allevamento, AZOVE opererà per il tramite di Medici Veterinari, i quali conferiranno alla sede centrale e/o sezioni territoriali dell’Istituto i campioni biologici prelevati sui quali saranno effettuati gli esami di laboratorio; a tal fine AZOVE si impegna ad inviare alla “SCS0 – Accettazione centralizzata” dell’IZSVe, entro 15 gg dalla stipula della presente convenzione, l’elenco nominativo dei Medici Veterinari autorizzati all’espletamento di tali attività.
3. Nel caso di modifiche all’elenco di cui al precedente punto (cessazione, subentro), il Cliente dovrà darne tempestiva comunicazione all’Istituto. La mancata comunicazione non solleverà il Cliente dall’obbligazione di pagamento per analisi effettuate a favore di soggetti presenti nell’elenco e già fatturate.
4. Le prestazioni erogate dall’IZSVe, nonché le risultanze degli esami effettuati in esecuzione della presente convenzione, sono totalmente indipendenti dalle attività ispettive e di controllo che l’IZSVe effettua per conto delle Autorità Sanitarie e non potranno essere addotte dal Cliente in opposizione a contestazioni ufficiali dell’Autorità competente.
5. E’ esclusa l’erogazione di prestazioni di laboratorio ovvero l’esecuzione di prestazioni da parte dell’IZSVe a favore del Cliente, avente ad oggetto materiale per il quale l’IZSVe (o altro laboratorio) ha effettuato controlli ufficiali su richiesta e per conto delle Autorità Sanitarie competenti.
6. IZSVe rende disponibile la consultazione delle prestazioni offerte, le relative metodiche di analisi e tariffe tramite pubblicazione della Carta dei servizi sul sito web dell’Istituto (xxx.xxxxxxxxxx.xx).
ART. 3. CONFERIMENTO DEI CAMPIONI PER LE PROVE DI LABORATORIO
1. Ogni attività di campionamento si intende prestata od espletata a carico e sotto la responsabilità del Cliente, compresi l’imballaggio, il trasposto e la consegna del campione.
2. Le modalità di conservazione e conferimento dei campioni ad IZSVe sono indicate nella “Carta dei Servizi” e nel documento “Condizioni generali di contratto per la fornitura di prestazioni e servizi offerti dall’IZSVe”, pubblicati nella sezione “Carta dei servizi e tariffario” del sito web istituzionale.
3. Il conferimento dei campioni per le prove di laboratorio, presso la sede centrale e/o le sezioni dell’IZSVe, sarà effettuato dai Medici Veterinaria presenti nell’elenco di cui all’art. 2, comma 2. Ove non diversamente convenuto in maniera espressa, il materiale da sottoporre ad analisi viene conferito ad IZSVe con modalità diretta a cura del Cliente (o di suo incaricato) o inviato tramite posta ordinaria (ove possibile) o tramite corriere. Ciascun conferimento dovrà essere corredato da idoneo documento di accompagnamento all’interno del quale dovranno essere specificate di volta in volta le prove richieste.
4. Se il campione non risulta idoneo al proseguimento dell’iter analitico, IZSVe ne fa tempestiva comunicazione scritta al Cliente. I campioni non idonei vengono eliminati dopo 10 giorni dal conferimento.
5. Terminate le analisi e convalidate dal dirigente, salvo termini di legge (es. revisioni di analisi) o requisiti normativi e accordi con il richiedente in sede di eventuale riesame della convenzione, (sempre che il trattamento del campione e/o i risultati non implichino rischio sanitario) i campioni oggetto di analisi sono eliminati. In alcuni casi di particolare interesse ai fini di ricerca, il responsabile del laboratorio può decidere analizzare il campione direttamente oppure di conservarlo in condizioni idonee per successivi utilizzi; in questi casi i risultati sono trattati ed eventualmente pubblicati garantendo nell’espressione dei risultati l’anonimato del Cliente.
6. IZSVe acquisisce la proprietà del campione consegnato. Il Cliente non può pretendere la restituzione dello stesso o di quanto ne residua dopo l’analisi, ad eccezione dei casi esplicitati nelle citate “Condizioni generali di contratto per la fornitura di prestazioni e servizi offerti dall’IZSVe”.
ART. 4. GARANZIE E RESPONSABILITA’
1. Il Cliente ha l’obbligo di informare IZSVe sui rischi inerenti il materiale da sottoporre ad analisi identificando i pericoli ad esso connessi. Il Cliente sarà responsabile ad ogni effetto di legge per danni a persone e cose derivanti dall’inadempimento degli obblighi di informazione sopra citati avuto riguardo
per la salute e la sicurezza dei soggetti che operano all’interno dei locali di IZSVe e per clienti eventualmente presenti al momento della consegna dei campioni.
2. La segnalazione degli esiti non conformi ai sensi della vigente normativa in materia di salute pubblica e sanità animale alle autorità competenti è a carico del Cliente. L’IZSVe si riserva comunque la facoltà di comunicare direttamente alle autorità competenti gli esiti non conformi quando questo è previsto dalle disposizioni normative vigenti e nei casi in cui si renda necessaria la tempestiva comunicazione alle autorità stesse ai fini della salvaguardia della salute umana e della sanità degli animali.
ART. 5. RITIRO DEL RAPPORTO DI PROVA
1. I rapporti di prova (RdP) saranno resi disponibili ad AZOVE e/o ai Medici Veterinari richiedenti di cui all’art. 2, comma 2, tramite il servizio on-line IZIWEB.
2. Le modalità di accesso al portale sono rinvenibili nel sito web dell’IZSVe nella sezione “Servizi/servizi diagnostici/referti/Iziweb”. Le credenziali di accesso sono rilasciate dalle Accettazioni delle strutture dell’IZSVe.
3. E’ vietata qualsiasi alterazione del rapporto di prova. E’ vietata la riproduzione parziale dello stesso senza la preventiva autorizzazione scritta dell’IZSVe. I Rapporti di Prova non possono essere utilizzati, in tutto o in parte, a scopo pubblicitario o promozionale senza esplicita autorizzazione da parte dell’Istituto.
ART. 6. RESPONSABILI SCIENTIFICI
1. Quali responsabili scientifici delle attività di cui alla presente convenzione, l’IZSVe designa la dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx, mentre l’Organizzazione designa il xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx.
ART. 7. CORRISPETTIVO
2. Per le prestazioni eseguite, l’Istituto applicherà i prezzi unitari previsti nel Tariffario - oltre I.V.A. nella misura vigente - ai quali sarà applicato uno sconto del 40% previa comunicazione all’IZSVe del “Codice Destinatario” o della “PEC Destinatario”. Sono escluse dallo sconto tutte le analisi che devono essere eseguite per legge, nonché quelle opportunamente segnalate con la lettera N nell’apposita colonna del Tariffario.
3. Il Tariffario dell’IZSVe è pubblicato e costantemente aggiornato ad ogni sua variazione sul sito web istituzionale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx-xxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxx/.
4. Il pagamento delle prestazioni di cui al precedente punto sarà effettuato in rate posticipate trimestrali, su presentazione di fattura elettronica da parte dell’IZSVe ad AZOVE, relativa agli esami effettivamente eseguiti e sulla base dei corrispettivi (oltre I.V.A. come per legge) previsti in Tariffario in vigore al momento della emissione della fattura. La fattura comprenderà anche l’eventuale conguaglio relativo a esami eseguiti in numero superiore a quello concordato o a tipologie di esami eseguiti diverse rispetto a quelle indicate in convenzione.
5. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica mediante bonifico bancario presso il Tesoriere dell’IZSVe, utilizzando i seguenti riferimenti:
Titolare del conto: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000
Istituto di Credito: Gruppo Intesa Xxx Xxxxx, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx.
6. In caso di ritardato pagamento da parte del Cliente, maturano gli interessi moratori sull’importo dovuto dal termine originale di pagamento fino al saldo.
7. In caso di ritardo nel pagamento superiore a centoventi (120) giorni, l’IZSVe potrà sospendere l’esecuzione dei servizi ai sensi del successivo art. 10.
8. Nel periodo di durata della presente convenzione, l’IZSVe potrà modificare sia i corrispettivi previsti nel Tariffario sia le condizioni per l’applicazione di sconti. In quest’ultimo caso, ne darà comunicazione a mezzo PEC almeno 60 (sessanta) giorni prima dell’entrata in vigore di dette modifiche. In tal caso, l’Organizzazione avrà facoltà di proseguire nel rapporto contrattuale, accettando le modifiche ed aderendo alle nuove condizioni, oppure potrà recedere dalla convenzione dandone comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a/r entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall’IZSVe.
ART. 8. DURATA
1. La presente convenzione avrà durata di 12 mesi, con decorrenza dall’1.01.2021, fino al 31.12.2021.
2. In ogni caso è escluso ogni tacito rinnovo.
3. La presente convenzione decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive. In tal caso, l’IZSVe comunicherà ad AZOVE tempi e modalità di cessazione degli effetti di cui al presente accordo, nonché le diverse condizioni per l’eventuale stipula di una nuova convenzione.
ART. 9. SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE
1. L’IZSVe si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione delle prestazioni, per ragioni di pubblico interesse e/o esigenze di carattere istituzionale, per interventi di pubbliche autorità o istituzionali, ovvero in caso di mancato o ritardato pagamento nei termini di cui all’art. 7, comma 7, senza che ciò comporti per l’Organizzazione alcun diritto a indennizzi, rimborsi o risarcimenti.
ART. 10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. Le Parti convengono espressamente che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, la presente convenzione potrà essere risolta da IZSVe mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC o raccomandata a/r.
2. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, la convenzione s’intenderà risolta di diritto al momento della ricezione della comunicazione da parte del Cliente, a prescindere da ogni valutazione – già preventivamente effettuata dalle Parti – in ordine alla gravità e all’importanza dell’inadempimento.
3. Rimangono ferme le conseguenze di legge e il diritto di IZSVe al risarcimento dell’eventuale danno subito.
ART. 11. RECESSO UNILATERALE
1. Le Parti si riservano il diritto di recedere unilateralmente dalla presente convenzione, in qualsiasi momento, con preavviso minimo di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a/r.
2. Il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
ART. 12. FORZA MAGGIORE
1. L’IZSVe non sarà ritenuto responsabile del proprio mancato, ritardato o inesatto adempimento delle obbligazioni previste dalla presente convenzione, qualora lo stesso sia causato, in via diretta o indiretta, da caso fortuito, cause di forza maggiore o altra causa allo stesso non imputabile. Per gli effetti di questa clausola, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati “evento di forza maggiore” calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurrezioni civili, sommosse,
embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti applicabili.
2. Per l’intero periodo in cui l’evento di forza maggiore o i suoi effetti permangano, la Parte inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile dopo il venire meno dell’evento di forza maggiore. Le Parti concorderanno le possibili azioni necessarie a minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese le eventuali modifiche della presente convenzione. Qualora le Parti non raggiungano un’intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell’evento di forza maggiore, ciascuna delle Parti potrà risolvere la presente convenzione dandone comunicazione scritta all’altra Parte.
ART. 13. UTILIZZO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI
1. L’IZSVe ha il diritto di utilizzare tutte le informazioni ed i dati che deriveranno dall’esecuzione della presente convenzione in forma anonima e garantendo l’anonimato del Cliente per scopi di ricerca, pubblicazioni scientifiche, analisi dei dati, valutazione del rischio e comunque per l’assolvimento delle proprie finalità istituzionali.
ART. 14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. In ottemperanza alle condizioni previste dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (GDPR), le Parti si impegnano reciprocamente a trattare ed eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nella presente convenzione, ovvero, comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con la stessa assunti o per gli adempimenti alla stessa connessi. Ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati, direttamente o, eventualmente, indirettamente attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità necessarie alla gestione della presente convenzione.
ART. 15. CESSIONE DELLA CONVENZIONE
1. E’ fatto divieto all’Organizzazione di cedere a terzi, in tutto o in parte, la presente convenzione.
ART. 16. RISERVATEZZA
1. Le Parti si obbligano a non divulgare a terzi la documentazione oggetto della prestazione e ogni altra informazione di cui venissero a conoscenza in occasione della presente convenzione e ciò anche dopo la cessazione per qualsiasi motivo della stessa. Per quanto non espressamente indicato, si applica l’art. 15 delle “Condizioni generali di contratto per la fornitura di prestazioni e servizi offerti dall’IZSVe”.
ART. 17. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DELL’IZSVE
1. L’IZSVe opera come terza parte indipendente da qualsiasi interesse e garantisce che il proprio personale operi senza alcuna pressione o sollecitazione esterna che possa influenzare i risultati o i giudizi tecnici delle proprie attività.
2. Il Cliente si impegna, per quanto ad essa applicabile, a rispettare:
- Il codice etico e di comportamento dell’IZSVe pubblicato sul sito web istituzionale: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/XX00/xxxxxxxxxx.xxx.
- Il vigente PTPCT adottato dall’IZSVe e pubblicato sul sito web istituzionale: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/XX00/xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
3. La violazione da parte del Cliente dei principi di cui ai succitati documenti è causa di risoluzione della presente convenzione.
ART. 18. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E ONERI PER LA STIPULA
1. Le Parti convengono che la presente convenzione è soggetto all’imposta sul valore aggiunto ai sensi del
D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 e le spese saranno a carico della Parte richiedente. Tutti gli ulteriori oneri fiscali di qualsiasi genere relativi alla presente convenzione, incluse le spese per l’imposta di bollo, saranno a carico delle Parti per metà.
ART. 19. MODIFICHE E COMUNICAZIONI
1. La presente convenzione potrà essere modificata e derogata solamente per accordo tra le Parti mediante comunicazione scritta da effettuarsi secondo le modalità di cui al successivo comma 2.
2. Tutte le modifiche, deroghe, integrazioni e tutte le ulteriori notifiche o comunicazioni relative alla presente convenzione dovranno essere effettuate mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ai recapiti sopra indicati (o a diverso recapito successivamente comunicato per iscritto) ovvero esclusivamente mediante posta elettronica certificata, laddove l’utilizzo di tale strumento sia obbligatorio per legge.
ART. 20. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all’interpretazione e/o esecuzione del presente convenzione saranno di competenza esclusiva del Foro di Padova, Italia.
ART. 21. NORME DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente convenzione, le Parti faranno esclusivo riferimento alla normativa vigente nell’ordinamento giuridico italiano, in particolare alle disposizioni del Codice Civile e alle “Condizioni generali di contratto” disponibili sul sito web dell’Istituto (xxx.xxxxxxxxxx.xx) e successive modificazioni e/o integrazioni.
***
Il presente atto, redatto in duplice copia, ad uso dell’IZSVe e del Cliente, viene letto confermato e sottoscritto.
Legnaro, lì ……………………………….. Xxxxxxxxxx, lì …………………………..
Per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Delle Venezie
Il Direttore Generale
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
…………………………………………..
Per l’Organizzazione Produttori Carni Bovine AZOVE Soc. Agr. Coop.
Il Direttore Generale
Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxx
…………………………………………..
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Cliente dichiara espressamente di accettare complessivamente e singolarmente le pattuizioni contenute nella presente convenzione, approvando specificatamente quanto disposto dai seguenti articoli: art. 2 “Oggetto”, art. 3 “Conferimento dei campioni per le prove di laboratorio”, art. 4 “Garanzie e responsabilità”, art. 5 “Ritiro del rapporto di prova”, art. 7 “Corrispettivo”, art. 8 “Durata”, art. 9 “Sospensione dell’ esecuzione”, art. 10 “Clausola risolutiva espressa”, art. 11 “Recesso unilaterale”, art. 12 “Forza Maggiore”, art. 13 “Utilizzo dei dati e delle informazioni”, art. 15 “Cessione della convenzione”, art. 16 “Riservatezza”, art. 18 “Imposta sul valore aggiunto e oneri per la stipula, art. 20 “Legge applicabile e Foro competente”, art. 21 “Norme di rinvio”.
Cittadella, lì …………………………..
Per l’Organizzazione Produttori Carni Bovine AZOVE Soc. Agr. Coop.
Il Direttore Generale
Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxx
…………………………………………..