TRA
Rubrica n. /2016
CONTRATTO DI COMODATO
TRA
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A., con sede in Xxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx xx 0, capitale sociale € 00.000.000.000,00 (trentunomilairdicinque- centoventicinquemilioniduecentosettantanovemilaseicentotrentatré/00) intera- mente sottoscritto e versato; codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 01585570581, P. IVA 01008081000, iscritta al Repertorio Eco- nomico Amministrativo (REA) di Roma al n. 758300 (società per azioni con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA a norma dell’art. 2497 sexies del codice civile e del D.Lgs. n. 112/2015), di seguito più brevemente denominata “RFI”, ovvero “COMO- DANTE” - per la quale interviene Ferservizi S.p.A., con sede in Roma-Piazza della Croce Rossa, 1- capitale sociale € 8.170.000,00 (ottomilionicentosettantami- la/00) interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma-codice fiscale e P. IVA 04207001001 R.E.A. 741956 (società per azioni con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italia- ne SpA) nella sua qualità di mandataria con rappresentanza di RFI in virtù del contratto per Servizi Immobiliari sottoscritto in data 11 aprile 2013 e rubricato al N° 1/2013-Rubrica Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A.-Direzione Affari Legali e Societari e, per essa, la/il responsabile pro tempore della Zona Tirrenica Nord di Bologna, in persona di Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Pistoia il 15/07/1957, giusti i poteri allo stesso conferiti con procura rilasciata dall’Amministratore Delegato pro tempore di Ferservizi S.p.A. per atti Notaio Xxxxx Xxxxxxxxxx in Roma classifica- ta al numero 21418 Rogito del 06/05/2015.
E
Il COMUNE DI LIVORNO, Codice Fiscale e, partita IVA 00104330493 , con sede in Livorno, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, 0, in persona di, nella sua qualità di……………, il quale esibisce documento di identità numero
……………… rilasciato da , di seguito anche più brevemente
denominata/o “COMODATARIO” o, singolarmente, come la "Parte" e, con- giuntamente, come "le Parti".
Premesse
L’immobile oggetto del presente Comodato viene concesso al Comune di Livor- no nell’ambito degli impegni assunti con il Protocollo tra la Regione Toscana e Ferrovie dello Stato Italiane per sviluppare le azioni di sostegno sociale nelle stazioni Toscane sottoscritto il 4 giugno 2013.
Si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1 Premesse e Allegati
Le premesse e i documenti richiamati, ancorché materialmente non allegati, costi- tuiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Articolo 2 Oggetto
RFI S.p.A. concede in comodatoal Comune di Livorno che accetta, gli immobili di sua proprietà siti nella stazione di Xxx Xxxxx, 00 xx Xxxxxx xx Xxxxxxx; iden- tificati al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno - Particella 2788, Foglio 21, Subalterno 643, Cat. A/2, rendita Euro 488,05. Precisamente : alloggio situato al primo piano della media stazione di Livorno in Xxx Xxxxx, 00.
La superficie complessiva dell’Immobile concesso in comodato è di mq 108, meglio individuato nel documento allegato sub A che, siglato dalle Parti, costitui-
sce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Articolo 3 Destinazione d’uso
L’immobile s’intende destinato esclusivamente a cohousing per fronteggiare sistuazioni di particolare disagio cittadino. È fatto divieto al COMODATARIO di mutarne anche solo temporaneamente o parzialmente la destinazione d’uso. La violazione di siffatto obbligo comporta la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Articolo 4 Durata
gg/mese/anno
Il Contratto ha la durata di anni cinque decorrenti dal e pertanto
scadrà il gg/mese/anno.
Il Contratto non è rinnovabile alla scadenza, salvo che le Parti non abbiano con- cordato il suo rinnovo per iscritto almeno tre mesi prima della suddetta data.
Articolo 5
Oneri del comodatario
Il COMODATARIO è tenuto a custodire e conservare l’Immobile con la diligen- za del buon padre di famiglia e non può servirsene che per l’uso determinato dal Contratto. L’Immobile ed i relativi impianti devono essere condotti e tenuti con cura e diligenza del COMODATARIO che ne deve garantite la funzionalità ed il decoro, provvedendo a propria cura e spese all’esecuzione delle opere necessarie. Sono altresì a carico del COMODATARIO la manutenzione ordinaria e le ripa- razioni di piccola manutenzione, ivi compresa la conduzione e la manutenzione di tutti gli impianti presenti nell’Immobile nonché, in deroga all’art. 1808 c.c., gli interventi di manutenzione straordinaria, previa comunicazione al COMODAN-
TE.
Sono a carico del COMODANTE le sole manutenzioni straordinarie afferenti le parti strutturali dell’immobile (opere portanti verticali e orizzontali).
Il COMODATARIO, nei limiti della destinazione d’uso di cui all’art. 3 del pre- sente Contratto, provvederà, ove necessario, ad adeguare i locali ed i relativi im- pianti concessi in comodato alle proprie specifiche esigenze nel rispetto delle vigenti normative, con particolare riguardo a quelle in materia antinfortunistica e di sicurezza del lavoro e di salvaguardia ambientale, previa comunicazione scritta al COMODANTE.
Sono a carico del COMODATARIO gli oneri accessori; a tal fine il COMODA- TARIO si obbliga a stipulare direttamente con i fornitori tutti i contratti necessa- ri.
Il COMODATARIO ha l’obbligo di comunicare al COMODANTE gli estremi dei contratti stipulati con i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, e quant’altro necessario per l’uso dell’Immobile in conformità a quanto previsto dal presente Contratto.
Articolo 6 Restituzione immobile
Il COMODATARIO dichiara di aver visitato l’Immobile e di ritenerlo idoneo all’uso pattuito e si obbliga a riconsegnarlo alla scadenza del Contratto libero da persone e cose.
Al cessare del rapporto, per qualsiasi motivo e/o ragione intervenuta, il COMO- DATARIO dovrà riconsegnare l’Immobile nel medesimo stato di manutenzione in cui si trovava all’atto della stipula del presente Contratto, salvo il normale depe- rimento d’uso e con gli impianti in condizioni di regolare funzionamento.
Articolo 7 Garanzie
A garanzia delle obbligazioni tutte assunte con il presente Contratto, il COMO- DATARIO ha costituito il deposito cauzionale, produttivo di interessi legali, di € 1.560,00 mediante versamento sul conto corrente che RFI intrattiene con Banco Posta (IBAN XX00 X0000000000000000000000 ). Tale deposito, che dovrà essere ricostituito in caso di suo utilizzo, anche parziale, durante la durata del Contratto, sarà restituito al COMODATARIO al termine del rapporto, previa verifica dello stato dell’Immobile e dell’esatto adempimento del Contratto.
Articolo 8 Modifiche ed addizioni
Il COMODATARIO non può apportare, anche se a proprie spese, alcuna modi- fica, innovazione, miglioria o addizione ai locali concessi in comodato senza il preventivo consenso scritto e l’approvazione del relativo progetto da parte del COMODANTE. Le modifiche e addizioni che venissero eseguite, anche con la tolleranza del COMODANTE, resteranno di proprietà del COMODANTE senza che questi abbia l’obbligo di corrispondere alcun indennizzo o compenso.
Negli altri casi, il COMODATARIO avrà l’obbligo della rimessa in pristino, a proprie spese, a semplice richiesta del COMODANTE anche nel corso del co- modato.
Il COMODATARIO ha l’obbligo di richiedere, a propria cura e spese, ai compe- tenti Organi amministrativi ogni eventuale autorizzazione o permesso prescritto dalla normativa vigente per l’esecuzione dei lavori di cui sopra.
Articolo 9
Divieto di cessione e subcomodato
Il COMODATARIO non può cedere il presente Contratto mentre ha la facoltà di subcomodare anche parzialmente, l’immobile ad Enti non profit solo su espressa e preventiva autorizzazione del COMODANTE, purché ne venga mantenuta la destinazione d’uso, salva comunque la propria responsabilità per l’adempimento da parte del subcomodatario di tutto quanto stabilito dal presente Contratto. Nel contratto di subcomodato dovrà essere previsto il divieto di subcomodare a ter- xx.Xx COMODATARIO deve comunicare per iscritto al COMODANTE il nomi- nativo/ragione sociale del subcomodatario e trasmettere entro 60 giorni dalla sottoscrizione copia del contratto di subcomodato assolti gli obblighi fiscali.
Articolo 10 Accesso e Ispezione
Il COMODANTE ha il diritto di accedere in qualsiasi momento all’Immobile con proprio personale, o con personale appositamente autorizzato, per ogni accertamento e/o verifica, ritenuti opportuni. L’accesso e l’ispezione dovranno essere effettuati previa comunicazione al COMODATARIO ed in presenza dello stesso.
Il COMODANTE ha il diritto di occupare parzialmente e temporaneamente i locali concessi in comodato per esigenze connesse all’esercizio ferroviario e rea- lizzare sull’Immobile ogni intervento ritenuto funzionale al soddisfacimento delle esigenze dei clienti del servizio ferroviario.
Articolo 11 Divieto di pubblicità
È fatto divieto al COMODATARIO di svolgere attività pubblicitarie nell’immobile concesso in comodato; l’esercizio della pubblicità è riservata in via esclusiva a RFI che potrà svolgerlo direttamente, ovvero mediante propri conces-
sionari. Il COMODATARIO si impegna a consentire a RFI, ovvero a personale dalla stessa incaricato, di effettuare tutte le operazioni di installazio- ne/manutenzione/rimozione degli impianti pubblicitari, nonché di sostituzione del materiale pubblicitario.
È consentita la divulgazione di messaggi all’utenza relativi ai servizi offerti e/o per la promozione del territorio in totale assenza di sponsorizzazioni commerciali. Tali messaggi dovranno essere esteticamente confacenti agli ambienti e non essere in contrasto con gli interessi di RFI o contrarie alla decenza, al buon costume e all’ordine pubblico.
Articolo 12 Responsabilità per danni
Il COMODATARIO è costituito custode dell’immobile ed è responsabile dei danni arrecati a terzi ai sensi dell’articolo 2051 c.c..
Il COMODATARIO esonera espressamente il COMODANTE da ogni respon- sabilità per danni e/o infortuni che possano derivare a terzi, ivi compreso il per- sonale addetto all’uso dei locali ed alla prestazione dei servizi di cui all’art. 5 del presente Contratto, per l’uso dei locali concessi in comodato, o comunque verifi- catisi nei locali stessi, anche a causa di terzi. Ai fini del presente articolo è consi- derato terzo anche il subcomodatario e il personale da esso incaricato.
A tal fine il COMODATARIO ha stipulato la polizza assicurativa R.C.T. n.
............, del ................ con validità fino al ……….., con un massimale di € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecento/00) per tenere indenne RFI da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti arrecati per qualsiasi causa a terzi e agli immobili concessi in comodato, con la Compagnia di Assicurazione
.............................. e polizza incendio a primo rischio assoluto n. ............, del
................ con validità fino al ……….., con un massimale di € 116.000,00 (euro centosedicimila/00) a copertura di tutti i danni agli immobili concessi in comoda- to.
Si dà atto che tali polizze sono consegnate alla mandataria FERSERVIZI all’atto della stipula del presente Contratto.
Articolo 13
Prescrizioni di sicurezza e norme di salvaguardia ambientale
Il COMODATARIO si obbliga a rispettare e a far rispettare al personale addetto all’uso degli Immobili e all’esecuzione degli oneri di cui all’art. 5 del presente Contratto, nonché a tutti coloro che accedono agli Immobili, tutte le norme in materia di sicurezza, prevenzione danni, infortuni, incendi e tutela ambientale.
Il COMODATARIO si obbliga a rispettare e a far rispettare al personale addetto all’uso dei locali e all’esecuzione degli oneri di cui all’art. 5 del presente Contratto, le norme di cui al D.P.R. n. 753/1980-“Nuove norme in materia di polizia, sicu- rezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”, di cui dichiara di aver preso piena conoscenza, e/o eventuali condizioni e/o prescri- zioni in relazione alla specifica situazione dei luoghi ed agli spazi o locali concessi ai fini della sicurezza dell’esercizio ferroviario.
Resta inteso che la dirigenza ferroviaria avrà comunque il potere di impartire eventuali prescrizioni in ragione di particolari circostanze.
Articolo 14 Recesso
Il COMODATARIO ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto, che si intenderà risolto alla data di sottoscrizione del verbale di ricon- segna dell’immobile da sottoscriversi tra RFI eil COMODATARIO entro 90
giorni dalla data della comunicazione del recesso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Articolo 15 Clausola risolutiva espressa
Costituiscono cause di risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. per fatto e colpa del COMODATARIO, salvo il diritto al risarcimento dei danni, la violazione degli obblighi di cui agli artt. 3 (Destinazione d’uso), 9 (Divieto di ces- sione e subcomodato), 13 (Prescrizioni di sicurezza e norme di salvaguardia am- bientale),16 (clausola di trasparenza e rinvio a codice Etico) produrranno ipso iure la risoluzione del Contratto.
A tal fine il COMODANTE dovrà comunicare al COMODATARIO con lettera Raccomandata AR l’intenzione di avvalersi della clausola e l’effetto risolutivo si produrrà in conseguenza della ricezione della comunicazione.
In tutti i casi di risoluzione del Contratto RFI provvederà ad incamerare il deposi- to cauzionale, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 16
Clausola di Trasparenza e Rinvio al Codice Etico
Il COMODATARIO espressamente e irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese controllate o collegate, somme e/o altri cor- rispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilita-
re e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Con- tratto rispetto agli obblighi in esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di conflitto di interessi di cui all’articolo 3.6 del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Nel caso in cui fosse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi dei commi precedenti, ovvero il COMODATARIO non rispettas- se gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contrat- to, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c. per fatto e colpa del COMODATARIO, salvo il risarci- mento del danno derivante dalla risoluzione, su semplice richiesta del CO- MODANTE.
Resta convenuto che le prestazioni oggetto del presente Incarico dovranno essere eseguite, sempre ed in ogni caso, nell'ottica di salvaguardare l'immagine ed il prestigio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA nel suo complesso. A tal fine il COMODATARIO espressamente dichiara di ben conoscere le prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA visionabile sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx al
fine di informare, ove compatibile, il proprio comportamento ai criteri in esso
previsti.
Articolo 17 Clausola fiscale
Il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi dell’art. 5 punto 4 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86 e successive modificazioni e integrazio- ni. L’imposta di registro e di bollo sono a carico del COMODATARIO.
Articolo 18 Domicilio e clausola arbitrale
Agli effetti giudiziari le Parti dichiarano il proprio domicilio come segue:
RFI S.p.A. Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0-00000 XXXX;
COMUNE DI LIVORNO Piazza del Municipio, 1 – 57123 Livorno.
Con l’intesa che, ove quest’ultimo venisse a mancare, il domicilio stesso si inten- derà trasferito presso il Comune di Livorno.
Agli effetti amministrativi RFI dichiara il proprio domicilio presso gli uffici di Bologna della Zona Tirrenica Nord di Ferservizi siti in Xxxxxxx - Xxx xxx Xxxxx- xxxxx, x. 00.
Ogni ulteriore comunicazione inerente e conseguente al presente Contratto dovrà essere inviata a mezzo di comunicazione scritta indirizzata al domicilio speciale che le Parti eleggono in:
R.F.I. S.p.A. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx.
COMUNE DI LIVORNO Piazza del Municipio, 1 – 57123 Livorno.
Le Parti convengono che tutte le controversie comunque derivanti dal presente Contratto, ivi compresa la sua interpretazione ed esecuzione, saranno deferite, secondo quanto previsto dagli artt. 806 c.p.c. e seguenti ad un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno designato da ciascuna delle Parti ed il terzo di comune accordo, ovvero in assenza di accordo, direttamente dal Presidente del Tribunale di Firenze.
Le Parti convengono altresì che il collegio deciderà secondo diritto ed entro cen- tottanta giorni dalla sua costituzione.
Il collegio arbitrale avrà sede a Firenze.
Articolo 19
Modifiche al contratto
Qualunque modifica al presente Contratto | non può aver luogo, e non può essere |
provata, se non mediante atto scritto. | |
Articolo | 20 |
Applicazione d | elle norme |
Per quanto non previsto dal presente Contr | atto, le Parti fanno espresso riferimen- |
to alle leggi vigenti, alle consuetudini e usi | locali. |
Firenze, | |
IL COMODANTE | IL COMODATARIO |