ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Indice
Parte 1: Premesse
Parte 2: Clausole
Art. 1 - Oggetto dell’incarico Art. 2 - Durata dell’incarico
Art. 3 - Attività di Intermediazione - Modalità di svolgimento incarico Art. 4 - Quotazione / Assunzione rischi Art. 5 - Compensi
Art. 6 - Paternità del portafoglio
Art. 7 - Risoluzione del contratto per inadempimento Art. 8 - Manleva
Art. 9 - Conciliazione Stragiudiziale Art.10 - Foro Competente
Parte 1 : Premessa
Le premesse e le appendici costituiscono parte integrante dell’Accordo
Il presente Accordo regola i rapporti tra:
‐ A&B Broker srl con sede legale in Xxxxx Xxxxxx xx00 - 00000 Xxxxxx – P.I. / C.F. 08447050967 qui di seguito denominata Società
E
RAGIONE SOCIALE qui di seguito denominato Intermediario - C.F.
…………………………………………….….. P.I. ……………..………………. INDIRIZZO ISCRIZIONE
XXX………………………………………..
e-MAIL:…………………………………………………………………………………………. TELEFONO………………………………
PREMESSO CHE
‐ La Società A&B Broker srl svolge attività intermediazione assicurativa e dichiara di essere abilitata a svolgere l’attività di intermediazione e di essere iscritta nella sezione B) del RUI al numero B000484175
‐ Il Sig. di seguito ( INTERMEDIARIO )
DICHIARA
1) di essere abilitato a svolgere attività di intermediazione assicurativa e di essere iscritto nella sez.
A) del RUI;
2) di essere abilitato a svolgere attività di intermediazione assicurativa in virtù dell’iscrizione nella sezione A del Rui ai sensi dell’art. 109, comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private
3) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 110 del D. lgs 209/05 e dall’art. 21 del Regolamento ISVAP n° 5/2006 e successive modifiche;
4) di aver effettuato, alla data della sottoscrizione del presente contratto, la formazione e l’aggiornamento professionale ai sensi dell’art 38 del Regolamento ISVAP n°5/2006 e successive modifiche;
L’Intermediario nel rispetto delle direttive stabilite dalla Società svolgerà in modo autonomo senza vincoli di orario e/o subordinazione l’attività di promozione e sviluppo di Prodotti / Programmi assicurativi. La Società è sollevata da ogni obbligo e responsabilità in merito ai contributi assicurativi, contributi previdenziali, assicurazione per infortuni e libretti sanitari.
Parte: 2 Clausole
TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Oggetto dell’incarico
Entrambi soggetti hanno intravisto la possibilità e l’opportunità di avviare un rapporto di reciproca collaborazione, anche alla luce della nuova normativa in sede istituzionale in particolare in tema di liberalizzazione dell’attività assicurativa, allo scopo di sviluppare la loro attività di intermediazione assicurativa ed ampliare l’offerta di prodotti alla propria clientela
Nel dare esecuzione al presente Accordo, le Parti si impegnano a rispettare la normativa vigente, in particolare quella introdotta dal D.lgs n° 209 / 2005, e dai regolamenti attuativi dell’ISVAP (ora IVASS) nonchè alla legge n° 221/2012
Articolo 2 - Durata dell’incarico
La collaborazione ha durata annuale a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto e si rinnoverà tacitamente di anno in anno in mancanza di espressa lettera di recesso da inviarsi all’altra parte con preavviso di 90 giorni, a mezzo di lettera raccomandata a.r.
Articolo 3 - Attività di Intermediazione - Modalità di svolgimento dell’incarico
L’attività di Intermediazione svolta dall’Intermediario consiste nel:
a) Contattare la clientela
b) Xxxxxxxxxxx, se possibile, dal cliente le lettere di incarico di brokeraggio in favore della Società
c) Raccogliere, presso il cliente, tutte le informazioni necessarie ai fini dell’individuazione delle esigenze assicurative dello stesso e della determinazione dei rischi
d) Trasmettere alla Società i dati dei clienti e quanto raccolto ai precedenti punti b-c )
e) Presentare e sottoporre al cliente i Prodotti / Programmi assicurativi studiati ed elaborati dalla Società
f) Gestire le polizze assicurative, prestando attività di riscossione premi, raccolta reclami pervenuti dagli assicurati e segnalazione degli stessi alla Società. Le Parti precisano che in merito alla riscossione dei premi:
1) L’Intermediario svolgerà mera attività di esazione degli stessi;
2) I premi dovranno essere incassati esclusivamente nelle forme previste dalla legge e dai
regolamenti, in particolare dall’Art. 47 del Regolamento ISVAP 5/2006 del 16 ottobre 2006 e successive modifiche
g) Rispettare le procedure, previste dalla normativa vigente, relative all’informativa precontrattuale e contrattuale, agli obblighi di consegna della modulistica e della documentazione precontrattuale e contrattuale, l’Intermediario dovrà:
a) Consegnare al cliente, prima di far sottoscrivere una proposta, o qualora non prevista, un contratto di assicurazione, i seguenti documenti, predisposti dalla Società: Modello 7/A, riepilogativo dei principali obblighi di comportamento sanciti dal Codice delle Assicurazioni e dal Regolamento ISVAP n° 5/2006 e successive modifiche; Modello 7/B contenente i dati essenziali relativi alla Società ed all’Intermediario
b) Precisare, in occasione della stesura e consegna dei modelli 7/A e 7/B, di operare quale collaboratore della Società
c) Raccogliere dal cliente la specifica dichiarazione attestante l’avvenuta consegna dei modelli 7/A e 7/B
d) Consegnare alla Società: copia dei modelli consegnati al cliente 7/A e 7/B, copia della documentazione precontrattuale e contrattuale consegnata al cliente; l’originale della dichiarazione rilasciata dal cliente attestante l’avvenuta consegna della documentazione sopra indicata Prima di far sottoscrivere una proposta dovrà acquisire dal contraente ogni informazione utile al fine della valutazione di adeguatezza del contratto proposto, in relazione alle esigenze assicurative.
e) Qualora il contraente si rifiuti di fornire le informazioni richieste, dovrà avvertire il medesimo del fatto che il rifiuto pregiudica la possibilità di individua il contratto adeguato e raccogliere apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente dalla quale risulti tale rifiuto.
f) Rispettare quant’altro indicato e richiesto dalla Società, ai fini della corretta esecuzione dell’incarico di intermediazione
g) L’Intermediario svolgerà il proprio incarico al di fuori dei locali della Società
3.1) Nell’ambito della Attività di Intermediazione l’Intermediario deve utilizzare unicamente e solamente il materiale pubblicitario e promozionale fornito dalla Società. Tale materiale potrà a volte riguardare anche prodotti assicurativi di Compagnie Italiane o straniere o del mercato dei Lloyd’s che vengono commercializzati dalla Società. La documentazione e il materiale che vengono affidati dalla Società all’Intermediario non potranno essere ceduti a soggetti diversi dai clienti e dovranno essere restituiti in qualunque momento la Società ad insindacabile richieste delle stesse.
3.2) Con il presente accordo la Società non intende conferire alcun potere di rappresentanza all’Intermediario che agirà in nome proprio, non potendo in alcun modo impegnare la Società nei confronti di terzi.
3.3) La Società si obbliga a non utilizzare i dati degli assicurati procurati dal Collaboratore per operazioni di promozione commerciali, per tutta la durata dell’accordo senza avere preventivamente coinvolto il Collaboratore stesso.
Articolo 4 - Quotazione - Assunzione o variazione dei rischi
4.1) Alla richiesta di piazzamento di ogni nuovo rischio, l’Intermediario s’impegna a trasmettere alla Società tutta la documentazione necessaria alla valutazione del rischio stesso, consentendo i tempi necessari al piazzamento del rischio, nell’ambito del mercato assicurativo
4.2) La Società trasmetterà all’Intermediario la proposta assicurativa da consegnare al cliente.
4.3) La richiesta di emissione di polizza avverrà solo previo ordine fermo da parte dell’Intermediario che dovrà inviarlo a mezzo fax o a mezzo mail, alla Società entro e non oltre le ore 12 di ogni giorno lavorativo
4.4) La copertura avrà effetto dalla data indicata nel documento contrattuale ma non prima del pagamento del premio salvo quanto previsto dai singoli testi di polizza e ad eccezione di quanto indicato al seguente punto 4.5
4.5) I premi relativi alle polizze/ quietanze regolarmente emesse dalle Compagnie e per le quali è stata richiesta la copertura, dovranno essere versati alla Società entro 5 giorni dalla decorrenza della polizza. La copertura del rischio decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento della polizza, salvo diverse pattuizioni fra le parti
4.6) Xxxxxx e polizze non perfezionate giacenti presso l’Intermediario e non resi entro il termine del mese successivo a quello in cui è previsto il loro incasso saranno comunque addebitati.
Articolo 5 - Compensi
5.1) La Società si obbliga a riconoscere all’Intermediario, a titolo di corrispettivo per la relativa Attività di Intermediazione svolta, una provvigione (qui di seguito denominato Compenso) nella misura del 70% delle provvigioni riconosciute alla Società dalle Compagnie. In alcuni casi la provvigione potrà essere preconcordata
5.2) In nessun caso potrà essere riconosciuto un compenso su premi non ancora incassati.
5.3) Qualora l’Impresa proponente, o la Società debba restituire al cliente in tutto o in parte il premio pagato, l’Intermediario è tenuto a rifondere a sua volta alla Società il Compenso percepito sull’ammontare del premio restituito
5.4) La Società si obbliga a trasmettere all’Intermediario entro il giorno 10 del mese successivo a quello cui le registrazioni si riferiscono, l’Estratto conto. L’Estratto conto dovrà contenere il dettaglio delle coperture perfezionate ed incassate nel mese di riferimento, con l’evidenza:
del contraente, dei premio lordi incassati, delle provvigioni maturate.
Il Compenso verrà liquidato dalla Società all’Intermediario, con bonifico o con assegno, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento da parte dell’Intermediario l’Estratto conto da Lui quietanzato per accettazione.
In ogni caso, il diritto al compenso sarà limitato alla sola annualità di premio maturata al momento della cessazione dell’incarico su contratti intermediati
In caso di cessazione del rapporto per intervenuta disdetta, l’Intermediario avrà diritto al Compenso spettanti sui contratti dal medesimo intermediati, conclusi e/o rinnovati al tempo del recesso e limitatamente alle annualità maturate ed agli incassi riscossi a tale data.
In ogni caso, il diritto al Compenso sarà limitato alla sola annualità di premio maturata al momento della cessazione dell’incarico sui contratti intermediati.
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’Intermediario il Compenso eventualmente maturato e non versato potrà essere trattenute dalla Società a titolo di risarcimento del danno, fatto comunque salvo il diritto a far valere gli eventuali maggiori danni.
Articolo 6 - Paternità del portafoglio clienti
Tutti i clienti, contattati dal’Intermediario e/o gestiti dallo stesso per conto e nell’interesse della Società, i quali abbiano rilasciato la lettera di incarico di brokeraggio in favore della Società, appartengono comunque all’intermediario
Per tutti i clienti per i quali non esiste mandato di brokeraggio il cliente appartiene al portafoglio dell’Intermediario
Le parti si obbligano reciprocamente ad astenersi dal compiere qualunque atto potenzialmente idoneo a stornare la clientela, sia in costanza del presente accordo, sia in epoca successiva.
Articolo 7 - Risoluzione del contratto per inadempimento
Il presente accordo di collaborazione si intende risolto di diritto, in caso di inadempimento di una delle parti, secondo quanto di seguito stabilito.
In caso di grave inadempimento, la parte adempiente potrà risolvere unilateralmente il presente accordo mediante comunicazione, inviata a controparte a mezzo lettera raccomandata a.r.; la risoluzione avrà effetto immediato ai sensi dell’art. 1456C.C.
La parte che intende avvalersi della presente clausola risolutiva dovrà indicare espressamente nella raccomandata le inadempienze in cui è incorsa la controparte e che giustificano l’esercizio della presente facoltà.
Ai sensi della presente clausola, le parti intendono per grave inadempimento:
1) la pronunzia di condanne civili o penali che possano pregiudicare od ostacolare il regolare svolgimento dell’attività oggetto dell’accordo
2) la violazione degli obblighi di attestazione circa il possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di intermediazione
3) la violazione degli obblighi relativa alle modalità di svolgimento dell’incarico, quali: il mancato rispetto delle procedure di informativa precontrattuale e contrattuale, il mancato rispetto degli obblighi di consegna della modulistica e della documentazione precontrattuale e contrattuale
4) la violazione degli obblighi relativi alle modalità di incasso premi
In tutti gli altri casi di inadempimento, la parte adempiente potrà risolvere unilateralmente il presente accordo a condizione che prima abbia contestato, per iscritto a mezzo raccomandata a.r. la circostanza ed inoltrato formale diffida ad adempiere; se allo scadere del 15° giorno la parte inadempiente non avrà posto rimedio la parte adempiente avrà facoltà di risolvere il presente accordo, dandone all’altra comunicazione scritta.
La risoluzione avrà efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione della risoluzione medesima da parte del destinatario
La risoluzione del contratto per inadempimento non esclude il diritto della parte che esercita detta facoltà di chiedere il risarcimento del danno subito per effetto dell’inadempimento della controparte.
Articolo 8 - Manleva
L’Intermediario terrà indenne la Società per tutti i danni che dovessero derivare dallo svolgimento del proprio incarico nei confronti di terzi, delle compagnie e degli assicurati. Fermo restando il divieto del Collaboratore di conferire incarichi ad altri soggetti aventi ad oggetto le attività previste dal presente accordo.
Articolo 9 - Conciliazione Stragiudiziale
In caso di controversie che dovessero sorgere sull’esecuzione del presente accordo ( ovvero sull’interpretazione, risoluzione,annullamento e/o nullità , risarcimento dei danni ) le Parti si obbligano a svolgere un tentativo amichevole di conciliazione stragiudiziale, prima di dare inizio ad azioni giudiziali.
La domanda di conciliazione verrà comunicata per iscritto e produrrà gli effetti interruttivi della prescrizione.
La conciliazione verrà assistita professionalmente da un avvocato nominato congiuntamente dalle parti; il soggetto così nominato agirà quale mandatario di entrambe le parti e come arbitratore, secondo il combinato degli art. 1349, primo comma e 1965 CC , ai fini del raggiungimento della transazione, senza l’osservanza di alcuna formalità e/o regola di procedura nel rispetto del principio del contradditorio.
In caso di disaccordo dei contraenti sulla nomina dell’avvocato, la scelta sarà del Presidente del Tribunale di Milano alla cui adesione le parti si rimettono sin da ora e senza sollevare eccezione alcuna.
Nel caso del procedimento di conciliazione le parti possono farsi assistere dai rispettivi professionisti di fiducia.
Le parti sin d’ora si danno atto che le determinazioni adottate dall’avvocato nominato saranno per esse vincolanti e si dovranno intendere quali proprie manifestazioni di volontà transattive, rese in attuazione della conciliazione stragiudiziale prevista nel presente accordo.
Le fasi e gli atti del procedimento di conciliazione, così come le dichiarazioni delle parti, saranno coperte dalla riservatezza e non potranno essere utilizzate in sede contenziosa, qualora la conciliazione non venisse raggiunta, a pena di risarcimento del danno.
La durata della fase stragiudiziale sarà di 30 giorni a decorrere dalla data di accettazione della nomina da parte dell’avvocato mandatario, prorogabile di altri 30 giorni su concorde decisione delle parti.
In tale periodo è sospesa ogni iniziativa giudiziale; trascorso il termine previsto senza alcuna determinazione transattiva, fatta salva ogni ulteriore proroga concordata dalle parti, i contraenti saranno liberi di agire giudizialmente.
Le spese relative alla conciliazione stragiudiziale saranno sostenute in parti uguali dai contraenti ( a titolo esemplificativo per tali spese si intende: il compenso dell’avvocato nominato per l’assistenza prestata a raggiungere la transazione, le spese eventualmente sostenute per il ricorso al Presidente del Tribunale di Milano ).
Il compenso dell’avvocato nominato per l’assistenza prestata per raggiungere la transazione sarà determinato in base alla tariffa forense in vigore all’epoca della controversia.
Ciascuna parte sosterrà, invece, le spese legali dei propri avvocati qualora nominati.
Articolo 10 - Foro Competente
Le parti eleggono il Foro di Milano per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto.
Xxxxx, approvato e sottoscritto in data ……..………..
Articolo 11 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo saranno applicabili le norme di legge, di contratto e regolarmente vigenti in materia. In particolare il presente accordo si intenderà, ogniqualvolta possibile, integrato e completato da provvedimenti di attuazione eventualmente emanati in attuazione anche del D.lgs n°209/ 2005, impegnandosi le parti a darvi piena attuazione o ad integrare l’accordo stesso con ogni previsione richiesta dalla eventuale normativa che dovesse essere successivamente emanata.
Eventuali modifiche o integrazioni al presente contratto saranno efficaci soltanto se concordate tra le parti ed effettuate per iscritto
Articolo 12 - Trattamento dei dati D.lgs 196 / 2003
Le parti, nello svolgimento dell’incarico di intermediazione, si impegnano reciprocamente a mantenere riservate tutte le informazioni, i dati, la documentazione e le notizie connesse alle rispettive attività di cui verranno a conoscenza nell’esecuzione del presente accordo, così come quelle relative alla rispettiva organizzazione aziendale.
La Società
A&B Broker
l’Intermediario
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 1342 C.C. si dichiara di aver letto ed esaminato le clausole sopra riportate , articoli 1-2-3-4-5-6-7-8-9
La Società
A&B Broker
l’Intermediario
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI ed ATTI NOTORI Ex Art 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n° 445
Il sottoscritto nato a ………. il……………..e residente in Via ……………………… ( cod. fisc.) consapevole delle sanzioni penali dell’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
a) di godere dei diritti civili;
b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall’art. 110 comma 1 lettere b) c) e d) del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n° 209;
c) di non essere un pubblico dipendente con rapporti di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale che superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno;
d) di non essere iscritto nel ruolo dei perito assicurativi;
e) di non essere iscritto ad altra sezione del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi del Regolamento ISVAP n° 5/2006 e successive modifiche;
f) di aver conseguito una formazione professionale conforme a quanto previsto dall’Art. 21 del Regolamento ISVAP n° 5/2006 e successive modifiche;
g) di aver provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente;
h) di possedere la documentazione, con data non anteriore a novanta giorni dalla presente, attestante i requisiti di cui alle lett. b) c)e d)
Data: ………..………. Firma del Dichiarante
Il Dichiarante:
Data: ………..………. Firma del Dichiarante