ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
“Impatto della pandemia sulla salute mentale dei bambini e ragazzi” Fascicolo BB65
TRA
L’Istituto Superiore di Sanità, di seguito denominato “ISS” - Codice Fiscale 80211730587 con sede in Xxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxx 000, cap. 00161 rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore delle Risorse Umane ed Economiche, Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
E
Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, di seguito denominato Ente – Partita IVA/Codice Fiscale 04724150968, con sede in Xxxxxx, xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, 00 - 20122, rappresentata per la stipula del presente atto dal Direttore Generale p.t. (delegato alla firma dal Legale Rappresentante con Deliberazione Consigliare n. 21 del 30/4/2019), Xxxx. Xxxx Xxxxxxx
Premesso che
• l’ISS - ai sensi dell’art. 1 del DM 24 ottobre 2014 - è organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario nazionale e persegue la tutela della salute pubblica, in particolare attraverso lo svolgimento di funzioni di ricerca, controllo, consulenza regolazione e formazione applicate alla salute pubblica;
• l’ISS e l’AGIA (Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza) hanno sottoscritto in data 29.07.2021 un Accordo di Collaborazione Scientifica per la realizzazione di uno studio attuo a verificare l’impatto della pandemia COVID-19 sulla salute mentale dei bambini e ragazzi;
• Alla realizzazione delle attività, dettagliatamente specificate nel Progetto Esecutivo che è parte integrante del sopra citato Accordo di Collaborazione
sottoscritto, fanno parte come Partners e Beneficiari i seguenti Enti:
1. Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’Adolescenza della Fondazione IRCCS Ca Granda Milano Ospedale Maggiore Policlinico
2. Area Psicopatologia dello sviluppo dell’Associazione la Nostra Famiglia – IRCCS Medea – Lecco;
• Come previsto da contratto sottoscritto con AGIA i suddetti Enti fanno parte della Cabina di Regia unitamente ai rappresentanti di AGIA, dell’Istituto Superiore di Sanità, e dei rappresentanti del Ministero dell’istruzione.
Tutto quanto premesso
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Valore delle premesse
Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.
Art. 2
Oggetto e scopo dell’Accordo
Oggetto del presente accordo è la collaborazione, tra ISS e l’Ente finalizzata a realizzare una indagine sulla salute mentale dei bambini e dei ragazzi ai tempi della pandemia da Covid-19.
La ricerca in parola avverrà attraverso la pianificazione congiunta di focus group, interviste in profondità e un’indagine epidemiologica per l’implementazione di un piano d’azione, basato sull’evidenza, atto a soddisfare i bisogni psicosociali e di salute mentale dei bambini e degli adolescenti vulnerabili durante e dopo la pandemia.
Le linee operative, gli obiettivi e la tempistica delle diverse attività sono analiticamente descritte nell’Allegato 1: Progetto Esecutivo che costituisce, pertanto, parte integrante del presente Accordo.
Art. 3 Durata
La durata del presente accordo è stabilità in 36 mesi a decorrere dal 29.07.2021 e la stessa potrà essere rinnovata previo consenso scritto delle Parti.
Art. 4 Responsabili Scientifici
I responsabili scientifici chiamati a coordinare le attività saranno:
per l’ISS: la dott.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, ricercatore del Servizio di coordinamento e supporto alla ricerca;
per ENTE: il Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Direttore dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Fondazione IRCCS “Ca Granda” Ospedale Maggiore Policlinico Milano.
Art.5 Contributo
Il contributo assegnato è pari ad € 103.250,00, di cui l’importo pari ad € 20.000,00 costituisce il cofinanziamento dell’Ente, come dettagliato nel budget allegato al presente Accordo (All. 2).
A copertura parziale dei costi derivati e/o generati dalle suddette attività, l’ammontare del contributo a favore dell’Ente è fissato di comune accordo in Euro 83.250,00 lo stesso sarà erogato con le seguenti modalità:
- il 10% del valore complessivo del contributo, pari ad € 8.325,00, a titolo di anticipo alla stipula del presente Accordo, dietro presentazione di una relazione descrittiva delle fasi iniziali del progetto;
Le restanti somme saranno erogate previa domanda di rimborso formulata sulla base delle rendicontazioni economiche analitiche predisposte semestralmente, unitamente alle relazioni di attività.
Alla scadenza dell’Accordo, l’Ente trasmette all’ISS una relazione finale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, corredata di dettagliata rendicontazione economica delle spese effettivamente sostenute e attinenti all’attività relazionata, rispondente ai principi di completezza, pertinenza, congruità e ammissibilità delle spese.
Art. 6 Risultati Scientifici
Per “Risultati scientifici” deve intendersi il complesso di conoscenze scientifiche derivanti dallo studio oggetto del presente Accordo.
Nell’ipotesi in cui lo svolgimento delle attività porti a risultati congiunti, il regime dei risultati sarà quello della proprietà in pari quota, fatta salva ogni eventuale, diversa specifica negoziazione.
Art. 7
Diritti di accesso alle conoscenze
Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:
- al proprio “background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente accordo;
- al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento delle attività, ma al di fuori ed indipendentemente dalle stesse, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.
Ciascuna Parte ha accesso non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, alle informazioni, alle conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall’altra Parte prima della firma dell’accordo stesso e necessarie per lo svolgimento delle attività.
Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato.
Art. 8 Pubblicazioni e comunicazione
La diffusione dei risultati finali della ricerca attraverso le pubblicazioni scientifiche potrà avvenire solo attraverso il coordinamento e autorizzazione dell’ISS. La pubblicazione autorizzata dei dati dovrà riportare l’indicazione: “attività finanziata dall’Accordo di collaborazione con AGIA (Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza) per la realizzazione del progetto “Impatto della pandemia sulla salute mentale dei bambini e ragazzi”.
Le informazioni di carattere confidenziale e/o riservato relative a dati, informazioni e tecnologie derivanti dalla collaborazione restano di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e ciascuna parte si impegna a far uso delle informazioni esclusivamente per l’esecuzione delle attività oggetto del presente accordo e a non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni.
Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che soggetti terzi eventualmente coinvolti nell’esecuzione del presente accordo, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
Le Parti, inoltre, si impegnano a concordare preventivamente per iscritto ogni iniziativa di promozione e comunicazione relativa alla ricerca e alla collaborazione oggetto del presente Accordo.
Art .9
Tutela dei dati personali
Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle rispettive organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito “GDPR”) e il D. Lgs. 196/2003 (“Codice
in materia di protezione di dati personali” o “Codice della privacy”), così come modificato dal D. Lgs. 101/2018.
Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato.
I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui alla presente convenzione, ovvero per altre finalità affini o simili non incompatibili con le finalità che sono state la causa della raccolta dei dati personali.
Le parti della presente convenzione assicurano l'attuazione del principio della minimizzazione nell'utilizzo dei dati ossia saranno trattati quelli adeguati, pertinenti e necessari al raggiungimento delle finalità del presente accordo.
I dati saranno conservati per il tempo necessario allo scopo e/o per i casi di eventuale riuso di essi in progetti/studi/protocolli affini, simili e comunque non incompatibili con le ragioni della raccolta.
Le parti hanno provveduto a designare un proprio Data Protection Officer (D.P.O.):
- per ISS la Scudo Privacy S.r.l., nella persona del Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, raggiungibile all’indirizzo xxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
- per ENTE, nella persona della Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx, raggiungibile all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx.xx
Articolo 10 Codice Unico di Progetto
L’Ente si impegna a comunicare all’ISS il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della restituzione del presente atto.
Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell’ambito del presente accordo di collaborazione.
Art. 11
Modifiche dell’accordo
Ogni modifica al contratto necessita della forma scritta e della firma dei legali rappresentanti delle Parti.
Art. 12
Risoluzione delle controversie e foro competente
In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente accordo, le Parti dichiarano, in via esclusiva, competente il Foro del Tribunale del luogo di esecuzione del contratto.
Art. 13 Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 – tariffa parte II del D.P.R. N. 131/86. Le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.
L’imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell’Istituto (autorizzazione n.99718/2016 dell’Agenzia delle Entrate – D.R. Lazio) ed il relativo onere economico è ripartito tra le parti nella misura del 50%.
L’importo relativo a tale onere sarà versato da ENTE sul conto corrente dell’ISS – Banca Intesa San Paolo SpA – XX00X0000000000000000000000.
Il presente atto redatto in originale viene letto, approvato e sottoscritto in firma digitale e sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.
Istituto Superiore di Sanità Il Direttore delle Risorse Umane ed Economiche (Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx) | Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico Il Direttore Generale Firmato da:(Xxxx. Xxxx Xxxxxxx) |
Firmato digitalmente da
Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
CN = Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx C = IT
XXXX XXXXXXX
Codice fiscale: TINIT-XXXXXX00X00X000X
Valido da: 29-01-2020 09:58:30 a: 29-01-2023 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT Riferimento temporale: Marca Temporale (vedi le proprietà della firma)
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