FON.TE. – FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO (COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI)
FON.TE. – FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO (COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI)
DOCUMENTO SULLE RENDITE
FON.TE. (di seguito definito Fondo Pensione) ha stipulato in data 25/07/2018 con l’impresa di Assicurazione UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito definita Società) apposita convenzione per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita (di seguito Convenzione).
Di seguito sono riportate le principali clausole:
Art. 1. Oggetto della Convenzione. Prestazioni assicurate
1. La Convenzione ha per oggetto l’assicurazione di rendita annua vitalizia immediata rivalutabile a premio unico ed erogabile in via posticipata sulla testa degli aderenti al FONDO PENSIONE (di seguito indicati come “Assicurati”) che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto del FONDO PENSIONE, siano inseriti in assicurazione su indicazione del FONDO PENSIONE stesso mediante la costruzione di una posizione individuale.
2. Il contraente (di seguito indicato anche come Fondo Pensione) può richiedere, al momento dell’inserimento in assicurazione del singolo Assicurato, che in luogo della rendita di cui al precedente comma 1, sia erogata una delle altre rendite di cui all’art.1 delle Condizioni di Assicurazione, ivi richiamate quali opzioni B,C,D,E.
Inoltre al medesimo art.1 delle Condizioni di Assicurazione viene aggiunta la seguente ulteriore modalità alternativa di erogazione della rendita che il FONDO PENSIONE può richiedere: opzione F): rendita annua erogabile finché l’Assicurato è in vita con raddoppio in caso di sopravvenuta perdita di autosufficienza, le cui condizioni sono riportate nell’allegato 1 del Fascicolo Informativo.
Pertanto, Il FONDO PENSIONE potrà richiedere alternativamente in relazione a ciascun Assicurato e su richiesta dello stesso, ai sensi dell’art. 1 delle Condizioni di Assicurazione come di seguito modificate, l’erogazione di una delle seguenti tipologie di rendite:”
Opzione A “rendita vitalizia immediata”: rendita annua erogabile finché l’Assicurato è in vita; Opzione B “rendita certa 5 anni”: rendita annua erogabile finché l’Assicurato è invita,
ovvero fino al quinto anniversario della decorrenza della posizione individuale se si verifica il decesso dell’Assicurato prima di tale anniversario;
Opzione C “rendita certa 10 anni”: rendita annua erogabile finché l’Assicurato è in vita, ovvero fino al decimo anniversario della decorrenza della posizione individuale se si verifica il decesso dell’Assicurato prima di tale anniversario;
Opzione D ”rendita reversibile” : rendita annua erogabile finché l’Assicurato e la persona preventivamente designata nella scheda di polizza quale secondo Assicurato sono entrambi in vita, e successivamente al decesso dell’Assicurato, nella percentuale di reversibilità prestabilita a norma della Convenzione, finché l’Assicurato superstite è in vita.
L’Assicurato ha facoltà di optare tra le seguenti percentuali di reversibilità: 100%; 80%, 70% e 60%.
Opzione E “rendita controassicurata”: rendita annua erogabile finché l’Assicurato è in vita e, al suo decesso, il pagamento di un capitale pari alla differenza – se positiva – fra i seguenti due importi:
• il premio versato dal Contraente per la posizione individuale
• la rata di rendita iniziale moltiplicata per il numero delle rate già scadute.
Opzione F “rendita LTC”: rendita annua, erogabile finché l’Assicurato è in vita con raddoppio in caso di sopravvenuta perdita di autosufficienza, le cui condizioni sono riportate nell’allegato 1 del Fascicolo Informativo.
L’Assicurato, in relazione alle Opzioni B), C) ed E), comunica in via contestuale all’esercizio dell’opzione al Fondo Pensione il rispettivo avente diritto da individuare tra gli eredi ovvero tra diversi soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche.
L’Assicurato, in relazione all’Opzione D), comunica in via contestuale all’esercizio dell’opzione al Fondo Pensione il rispettivo avente diritto da individuare tra gli eredi ovvero tra diversi soggetti, purché persone fisiche.
N.B. Verranno inclusi nell’assicurazione tutti i componenti della collettività che avranno i requisiti stabiliti nella Convenzione. In ogni caso, non possono essere inclusi in assicurazione i soggetti con età inferiore a 50 anni (40 anni per il secondo Assicurato con l’Opzione D), nonché quelli che hanno già superato gli 80 anni di età.
3. In relazione agli Assicurati che matureranno i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari e richiederanno il pagamento della rendita entro la data di scadenza della Convenzione, l’importo annuo di ciascuna rendita si ottiene moltiplicando il premio versato alla SOCIETA’, al netto delle imposte ove previste, per i coefficienti indicati nelle Tabelle A), B), C), D), E), F) allegate alla Convenzione, con i criteri ivi previsti, in funzione dell’opzione di rendita scelta.
In ciascuna delle Tabelle sopra elencate è riportato il dettaglio del meccanismo di age shifting da utilizzare.
In considerazione del fatto che l’ammontare della rendita vitalizia reversibile di cui alla sopracitata opzione D) dipende dall’età e sesso dell’assicurato principale e del reversionario, nonché dalla percentuale di reversibilità, in allegato Tabella D) sono esposti i coefficienti da utilizzare in relazione solo ad alcune posizioni tipiche ed in funzione dei parametri esposti negli stessi allegati Tabella D), fermo restando il fatto che per diverse combinazioni dei parametri di riferimento il conteggio avverrà secondo criteri attuariali utilizzando basi tecniche identiche.
4. La rata di rendita in pagamento, come quantificata al precedente comma 3, viene periodicamente rivalutata secondo quanto previsto all’art. 5 delle Condizioni di Assicurazione, con misura annua di rivalutazione ottenuta in base al rendimento attribuito di cui al punto a) del citato art. 5 modificato dagli art. 2.9 e 2.10 della Convenzione.
5. A scelta dell’aderente, da esercitarsi per il tramite del FONDO PENSIONE, le rendite di cui al art. 1 delle Condizioni di Assicurazione, potranno essere erogate in rate posticipate mensili, trimestrali, semestrali, ovvero in un unico importo complessivo annuo posticipato.
6. Se l'età assicurativa non è intera, la prestazione annua si ottiene interpolando linearmente fra i coefficienti di trasformazione relativi alle due età intere che la comprendono, cioè aggiungendo al minore dei due coefficienti tanti dodicesimi della differenza rispetto al maggiore, per quanti sono i mesi compiuti dall’Assicurato 7. I coefficienti di conversione in rendita di cui sopra sono adottati dalla SOCIETA’ relativamente al periodo di durata della Convenzione.
Art. 2 - Premio di assicurazione
1. La SOCIETA’ si impegna a corrispondere ai Beneficiari1 le rendite oggetto della Convenzione a fronte del pagamento di un premio unico anticipato per ciascuna rendita assicurata.
2. Il versamento del premio unico è effettuato a cura del CONTRAENTE che provvede al relativo versamento alla Compagnia secondo le modalità operative e nei termini di cui all’Allegato n. 2 della Convenzione.
Art. 3 - Basi demografiche
Per tutta la durata della Convenzione, la SOCIETA’, per l’elaborazione dei coefficienti di conversione in rendita di cui all’Art. 1 della Convenzione, ha adottato la tavola di mortalità A62I per impegni immediati distinta per sesso per le rendite di cui all’art. 1 delle Condizioni di Assicurazione, lettere A), B), C), D), E), come pure per la garanzia legata alla perdita dell’autosufficienza (LTC), di cui all’art. 1 delle Condizioni di Assicurazione Integrative che disciplinano la lettera F).
Art. 4 - Pagamento della rendita
1. All’ingresso in assicurazione della posizione individuale, a condizione che venga emessa dalla Società la relativa scheda di Polizza e che sia stato pagato il premio unico, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di decorrenza (decorrenza) indicata nella scheda stessa. Nel caso in cui il versamento del premio unico sia successivo alla data di decorrenza, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di versamento.
1 Nel caso di esercizio dell’opzione A), B), C), E) ed F) beneficiario delle prestazioni in caso di vita è l’Assicurato. Nel caso di esercizio dell’opzione D) beneficiario è l’Assicurato finché in vita, alla morte di quest’ultimo, se il reversionario è ancora in vita, beneficiario è il reversionario stesso che assumerà la qualifica di assicurato.
Nel caso di esercizio delle opzioni B), C) od E), beneficiari delle prestazioni in caso di morte dell’Assicurato sono gli aventi diritto individuati dall’Assicurato stesso.
2. L’erogazione della rendita cesserà con l’ultima scadenza di rata precedente la morte dell’assicurato. Nel caso in cui la rendita erogata sia pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, l’erogazione della rendita cesserà con l’ultima scadenza di rata precedente il decesso dell’Assicurato se questo si verifica successivamente rispettivamente alla quinta o decima ricorrenza annuale; in caso contrario cesserà con l’ultima scadenza di rata coincidente con la quinta o decima ricorrenza annuale.
E’ fatto salvo quanto previsto in caso di scelta delle opzione di cui alle lettere D) ed E) dell’art.1 delle Condizioni di Assicurazione.
3. Le prestazioni oggetto della Convenzione sono erogate ai Beneficiari come precedentemente definiti all’art.2.
Art. 5 - Opzione F “Rendita LTC”
1. In relazione a ciascuna posizione individuale presente nella collettiva, per la quale il Contraente abbia esercitato l’Opzione F e la Società non abbia rifiutato il relativo rischio, la Società stessa si impegna a corrispondere, finché l’Assicurato è in vita, la rendita annua vitalizia immediata erogabile in rate mensili posticipate al Beneficiario designato a norma della Convenzione.
La Rendita principale inizialmente assicurata con l’Opzione F risulta esclusivamente dalla scheda di Polizza emessa dalla Società a fronte del premio versato.
Inoltre, nel caso si verifichi lo stato di non autosufficienza dell’Assicurato, la Società garantisce
- insieme alla suddetta rendita principale e con le stesse modalità di erogazione - la corresponsione della Rendita LTC, di importo uguale a quello della rendita principale.
Le rate di rendita dovute sono quelle che scadono prima della data di decesso dell’Assicurato. Viene corrisposto anche il rateo di rendita maturato al momento del decesso dell’Assicurato, relativo al tempo trascorso dall’ultima scadenza di rata precedente il decesso o, se non è ancora scaduta la prima rata di rendita, dalla decorrenza della posizione individuale.
La rendita annua assicurata si rivaluta annualmente, come stabilito all’art. 5 delle Condizioni di assicurazione, e non è riscattabile.
A) Limitazioni
La garanzia per lo stato di non autosufficienza dovuto ad una causa diversa dall’infortunio (come definito alla successiva lettera D), è soggetta ad un periodo di carenza di un anno dall’entrata in vigore delle garanzie per la posizione individuale, periodo esteso a tre anni per i casi dovuti a malattie neurologiche.
Qualora si verifichi lo stato di non autosufficienza dell’Assicurato determinato da una causa, diversa dall’infortunio, intervenuta durante il suddetto periodo di carenza, la Società non corrisponde la Rendita LTC.
B) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il proprio consenso all’assicurazione della posizione individuale o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Società si riserva:
• di impugnare l’assicurazione stessa e quindi, in caso di sinistro, di rifiutare il pagamento della prestazione, ai sensi dell'art. 1892 c.c., quando esiste malafede o colpa grave;
• di recedere dall’assicurazione stessa o, in caso di sinistro, di ridurre la somma da pagare, ai sensi dell'art. 1893 c.c., quando non esiste malafede o colpa grave.
Trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore delle garanzie, la Società può agire, come previsto al precedente comma, esclusivamente quando esiste malafede o colpa grave.
L’inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell’Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle rate di rendita dovute e di quelle eventualmente già corrisposte.
C) Definizione dello stato di non autosuffcienza
Lo stato di non autosufficienza è determinato dall’incapacità totale e permanente, sia fisica sia conseguente a malattia di Alzheimer o similari demenze invalidanti, di svolgere autonomamente, cioè senza la necessità di assistenza di un’altra persona, almeno 4 delle 6 attività elementari della vita quotidiana di seguito definite.
• Muoversi: capacità di spostarsi dal letto alla sedia e viceversa.
• Lavarsi: capacità di lavarsi in modo da mantenere l’igiene personale.
• Vestirsi e svestirsi: capacità di indossare e togliere correttamente gli abiti e le eventuali protesi.
• Nutrirsi: capacità di consumare cibo già cucinato e reso disponibile.
• Usare i servizi igienici: capacità di usare correttamente i servizi igienici.
• Mantenere la continenza: capacità di controllare le funzioni corporali (vescica e intestino), eventualmente ricorrendo ad appositi indumenti protettivi.
D) Esclusioni
É escluso dalla garanzia lo stato di non autosufficienza derivante direttamente o indirettamente da:
• un evento - malattia o condizione patologica o Infortunio (qui e di seguito inteso come un trauma prodotto all’organismo da causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili) - preesistente al momento dell’ingresso in assicurazione della posizione individuale. La presente esclusione non si applica qualora l’Assicurato abbia fornito prima dell’ingresso in assicurazione dichiarazioni in merito ai predetti eventi e la Società, eventualmente a fronte di ulteriori accertamenti sanitari e/o all’applicazione di soprapremi sanitari, abbia accettato il rischio;
• dolo del Contraente o del Beneficiario;
• partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
• atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell’Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari;
• contaminazioni chimiche o batteriologiche, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche ed esposizione a particelle ionizzanti;
• uso di stupefacenti o di allucinogeni e abuso continuativo di alcolici o di farmaci, comprovati da documentazione sanitaria;
• malattie psichiatriche, così come definite nel DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), pubblicato dall’American Psychiatric Association, in vigore al verificarsi dello stato di non autosufficienza;
• sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) od altra patologia ad essa collegata, nel caso in cui lo stato di non autosufficienza si manifesti nei primi sette anni successivi all’ingresso in assicurazione della posizione individuale;
• partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
• pratica di sport pericolosi (ad esempio paracadutismo e sport aerei in genere, pugilato, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico in tutte le sue forme, bob, speleologia, alpinismo con scalata di roccia o accesso a ghiacciai, arrampicata libera, canoa fluviale, sport subacquei in genere);
• incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio.
Se lo stato di non autosufficienza dell’Assicurato è determinato da una di tali cause escluse dalla garanzia, la Società non corrisponde la Rendita LTC.
E) Denuncia e accertamento dello stato di non di autosuffcienza
Qualora l’Assicurato manifesti uno stato di non autosufficienza, come definito alla precedente lett. C), deve esserne fatta denuncia alla Società entro i 90 giorni successivi, mediante raccomandata A.R. o telefax, per chiedere il pagamento della Rendita LTC ai sensi dell’art. 6 delle Condizioni di assicurazione. La data della denuncia è il giorno di ricevimento da parte della Società della raccomandata o del telefax completi di tutta la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dall’Allegato A/LTC. Resta fermo che i pagamenti vengono effettuati dalla Società previa consegna da parte degli aventi diritto di tutta la documentazione necessaria
– fatta eccezione per quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità – riportata nel predetto Allegato A/LTC.
L’Assicurato e il Contraente sono tenuti a fornire in modo veritiero e completo le dichiarazioni e le prove richieste dalla Società per l’accertamento dello stato di non autosufficienza e delle relative cause; inoltre, su richiesta della Società, l’Assicurato ha l’obbligo di sottoporsi agli accertamenti medici necessari per compiere la valutazione funzionale della propria capacità fisica, presso strutture sanitarie e da medici di fiducia della stessa Società.
La Società si impegna ad accertare lo stato di non autosufficienza entro 180 giorni dalla data della denuncia o, comunque, dalla data di ricevimento dell’eventuale ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell’art. 6 delle Condizioni di assicurazione, inclusa quella relativa agli eventuali accertamenti medici.
F) Rivedibilità dello stato di non autosuffcienza
L’Assicurato riconosciuto non autosufficiente è obbligato a sottoporsi - su richiesta della Società e non più di una volta all’anno - alle visite e agli esami medici necessari per accertare il permanere di tale stato. L’Assicurato e il Contraente sono inoltre tenuti a fornire in modo veritiero e completo le dichiarazioni e le prove richieste dalla Società per il suddetto accertamento.
Qualora non sussista più lo stato di non autosufficienza o, comunque, nel caso che l’Assicurato o il Contraente non adempiano ai precedenti obblighi, la Società comunica al Contraente e al Beneficiario la sospensione della corresponsione della Rendita LTC, a decorrere dalla prima rata mensile successiva alla data della comunicazione stessa.
G) Controversie. Arbitrato irrituale
Le controversie di natura medica sul riconoscimento dello stato di non autosufficienza
dell’Assicurato e sugli esiti del riesame di tale stato, sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio Medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le parti anche qualora uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.
Art. 6 – Costi
Le rendite prevedono i seguenti costi:
▪ caricamento in percentuale del premio relativo alla posizione individuale: 0,9%. Per la sola garanzia LTC, contenuta nell’opzione F, è previsto un caricamento pari al 5%.
▪ spese per l’erogazione con rateazione della rendita, calcolate in percentuale sulla rendita:
o annuale: 1,1%
o semestrale: 1,2%
o trimestrale: 1,4%
o bimestrale: 1,6%
o mensile: 2,2%
Le spese sono già ricomprese nei coefficienti.
▪ commissione annua di gestione applicata in fase di rivalutazione della rendita: 0,9%
Art. 7 - Valore di riscatto
Fermo restando le prestazioni connesse all’Opzione E, le rendite in godimento non sono riscattabili.
Art. 8 – Modifiche alla convenzione
1. Nel corso di esecuzione del contratto verranno applicate le modifiche concernenti: (i) le basi tecniche (basi demografiche e finanziarie) delle condizioni tariffarie, ivi inclusi il tasso di interesse garantito, e i coefficienti di conversione e (ii) le condizioni di assicurazione, in entrambi i casi solo se conseguenti a sopravvenute disposizioni di legge e/o ad adeguamenti a provvedimenti dell’IVASS o di altra Autorità di Controllo. Tali modifiche, ove i termini di adeguamento non siano imperativamente stabiliti dalle disposizioni o dai provvedimenti di cui sopra, avranno effetto e si applicheranno a partire dal secondo mese successivo alla comunicazione delle stesse, a mezzo lettera raccomandata, al CONTRAENTE da parte della Compagnia.
2. Tali modifiche non saranno applicate alle rendite già in godimento alla data della comunicazione.
Art. 9 – Controversie
In caso di conflitto tra le clausole della Convenzione e quelle contenute nel Fascicolo Informativo comprensivo delle Condizioni di Assicurazione, prevalgono le clausole della Convenzione.
ALLEGATI
1- Tabelle A,B,C,D,E,F: Coefficienti di conversione per le opzioni di rendita consentite con l’utilizzo della tavola di mortalità A62I per impegni immediati
2- Clausola di rivalutazione
3 – Regolamento della Gestione Separata “FONDICOLL UnipolSai”
ALLEGATO 1- COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DA CAPITALE IN RENDITA
Modalità di calcolo della prestazione in rendita
L'importo della prestazione in rendita si ottiene moltiplicando il premio unico per il coefficiente relativo alla rendita scelta in corrispondenza dell'età assicurativa - come sotto definita - e dividendo per mille.
In considerazione del fatto che l’ammontare della rendita vitalizia reversibile dipende dall’età e dal sesso dell’Assicurato e della testa reversionaria, nonché dalla percentuale di reversibilità, nella Tabella D che segue sono esposti i coefficienti da utilizzare in via esemplificativa solo per alcune posizioni tipiche ed in funzione dei parametri ivi esposti, fermo restando che per diverse combinazioni dei parametri di riferimento il conteggio avverrà secondo criteri attuariali utilizzando basi tecniche identiche.
L’età assicurativa indicata nelle tabelle dei coefficienti di trasformazione in rendita si determina applicando all’età dell’Assicurato - calcola ad anni interi e a mesi compiuti - la seguente correzione in funzione dell’anno di nascita e del sesso:
L'età assicurativa è pari a:
Età assicurativa = età effettiva + DELTA
Se l'età assicurativa non è intera, la prestazione annua si ottiene interpolando linearmente fra i coefficienti di trasformazione relativi alle due età intere che la comprendono, cioè aggiungendo al
minore dei due coefficienti tanti dodicesimi della differenza rispetto al maggiore, per quanti sono i mesi compiuti dall’Assicurato
I coefficienti di rendita sono calcolati sulla base della speranza di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza A62I per impegni immediati, differenziata per sesso, elaborata dall’ANIA tenendo conto delle proiezioni demografiche dell’ISTAT. I coefficienti non tengono conto di alcun tasso di interesse precontato (cioè il tasso tecnico è pari a zero). La rendita annua derivante dall’applicazione dei suddetti coefficienti è già al netto delle spese per il servizio di erogazione della rendita, pari all’1% della rendita annua stessa, maggiorato di tante volte lo 0,1% per quante sono le rate di rendita dovute nell’anno.
Tabella A
Coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico pagabile secondo la rateazione prescelta
Tavola di mortalità: A62-I per impegni immediati - Tasso tecnico: 0% (Valori per 1000 euro di premio)
Tabella B
Coefficienti di conversione in rendita certa per 5 e successivamente vitalizia immediata rivalutabile a premio unico pagabile secondo la rateazione prescelta
Tavola di mortalità: A62-I per impegni immediati - Tasso tecnico: 0% (Valori per 1000 euro di premio)
Tabella C
Coefficienti di conversione in rendita certa per 10 e successivamente vitalizia immediata rivalutabile a premio unico pagabile secondo la rateazione prescelta
Tavola di mortalità: A62-I per impegni immediati - Tasso tecnico: 0% (Valori per 1000 euro di premio)
Tabella D
Xxxxxxx xxxxxxxxx immediata rivalutabile a premio unico pagabile finche l'Assicurato e la persona preventivamente designata come testa reversionaria sono entrambi in vita, e successivamente reversibile in misura percentuale prestabilita sulla testa superstite
Tavola di mortalità: A62-I per impegni immediati - Tasso tecnico: 0%
Tabella E
Coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico con contrassicurazione decrescente
Tavola di mortalità: A62-I per impegni immediati –
Tasso tecnico: 0% per la componente vita e 2% per la componente morte (Valori per 1000 euro di premio)
Tabella F
Coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico con raddoppio in caso di LTC
Tavola di mortalità: A62-I per impegni immediati – Tasso tecnico: 0% (Valori per 1000 euro di premio)
ALLEGATO 2- CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE
Art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Modalità di rivalutazione delle prestazioni
A fronte degli impegni assunti con questa serie di contratti, la Società ha istituito la Gestione “FONDICOLL”, una speciale forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società e disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.
Come stabilito dal Regolamento, la Società determina mensilmente il rendimento della Gestione realizzato su un periodo di osservazione di 12 mesi; il rendimento annuo così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare alle posizioni individuali con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al termine del periodo di osservazione considerato.
a) Rendimento attribuito - Il rendimento annuo da attribuire alla posizione individuale è uguale al rendimento della Gestione diminuito di una commissione annua pari a 1,5 punti percentuali;
b) Misura di rivalutazione - La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento annuo attribuito, di cui al precedente punto a), e non può essere negativa.
c) Rivalutazione della rendita assicurata - Ad ogni anniversario della decorrenza della posizione individuale (data della rivalutazione annuale), la rendita da corrispondere nell’anno seguente viene rivalutata nella misura annua di rivalutazione definita al precedente punto b).
ALLEGATO 3 - REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA DEGLI INVESTIMENTI IN EURO DENOMINATA “FONDICOLL UnipolSai”
(In breve FONDICOLL), nel Regolamento indicata come “Gestione Separata”
Art. 1
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, contraddistinta con il nome “FONDICOLL UnipolSai” (di seguito la “Gestione Separata”) e disciplinata dal presente Regolamento redatto ai sensi del Regolamento ISVAP del 03.06.2011 n. 38. Il Regolamento della gestione separata è parte integrante delle Condizioni Contrattuali.
Art. 2
La valuta di denominazione della Gestione Separata è l’euro.
Art. 3
L’attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata competono alla Società, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi.
Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata stessa.
La gestione finanziaria della Gestione Separata è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, senza tuttavia escludere l’utilizzo di altre attività ammissibili ai sensi della normativa vigente.
Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.
Di seguito si evidenziano le tipologie di investimento maggiormente significative tra cui si intendono investire le risorse.
Titoli di debito:
- Governativi (comprensivi di titoli emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea o appartenenti all’Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri);
- Corporate (comprensivi di: obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea o appartenenti all’Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata);
- Fondi obbligazionari (Quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto obbligazionario).
Titoli di capitale:
- Azioni negoziate su mercati regolamentati;
- Fondi azionari (quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto azionario). Investimenti monetari:
- Depositi bancari;
- Pronti contro termine;
- Fondi monetari.
Al fine di contenere l’esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.
Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che l’esposizione massima ai titoli corporate è del 65%.
Complessivamente l’esposizione massima relativa alla componente obbligazionaria può essere pari al 100%.
Al fine di contenere il rischio di concentrazione, titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da società facenti parte di un medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare massimo pari al 5% del portafoglio obbligazionario.
Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio, complessivamente riferibile ai titoli di capitale, ai titoli azionari non quotati e agli investimenti alternativi, si precisa che l’esposizione non dovrà essere superiore al 35% del portafoglio.
Gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 10% del portafoglio.
Per quanto concerne la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato nonché fondi riservati e speculativi) è previsto un limite massimo del 5% del portafoglio.
E’ prevista la possibilità di investire nel comparto immobiliare nel limite massimo del 20% del portafoglio.
La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un’efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa.
La Società per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all’art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25 ed eventuali successive modifiche.
Nell’ambito della politica di investimento relativa alla Gestione separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti.
La Società si riserva comunque, a tutela degli interessi dei contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all’art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:
- Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 5%;
- Obbligazioni: fino ad un massimo del 2%;
- Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l’impresa detenga più del 50% del capitale sociale: fino ad un massimo del 2%.
Art. 4
Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all’esercizio annuale della Gestione separata che decorre relativamente al periodo di osservazione, dal 1 ottobre di ciascun anno fino al successivo 30 settembre.
Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata per l’esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del suddetto periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.
Per risultato finanziario della Gestione Separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione Separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati al successivo art. 7. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al successivo art. 6 ed al lordo delle ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà della Società.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività
della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.
Art. 4 bis
Inoltre, all’inizio di ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti. Il tasso medio di rendimento realizzato nel periodo di osservazione coincidente con l’esercizio relativo alla certificazione, è quello stesso determinato ai sensi del precedente art. 4. Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascuno degli altri periodo si determina con le medesime modalità, rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del periodo considerato, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.
Art. 5
Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione Separata.
Art. 6
Sulla gestione separata gravano unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
Art. 7
Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
Art. 8
La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione, iscritta all’albo previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione Separata stessa al presente Regolamento.
Art. 9
Il presente Regolamento potrà essere modificato al fine dell’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.
La Società si riserva di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di scissione o fusione con altre Gestioni Separate della Società stessa. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l’operazione di scissione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell’operazione stessa.
Ulteriori allegati al documento sulle rendite predisposti da Unipolsai Assicurazioni S.p.A.:
⮚ Condizioni di assicurazione;
⮚ Condizione integrative che disciplinano l’opzione F;
⮚ Informativa privacy.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
(ultimo aggiornamento: luglio 2018)
Con la presente assicurazione collettiva, in relazione a ciascuna posizione individuale in essa presente, la Società si impegna a corrispondere, ai Beneficiari designati a norma della Convenzione, una rendita annua vitalizia immediata erogabile in via posticipata nella rateazione pattuita ai sensi della Convenzione stessa.
A seconda dell’opzione esercitata dal Contraente, con le modalità previste in Convenzione, per ciascuna posizione individuale presente in assicurazione, la prestazione viene corrisposta in una delle seguenti forme:
Opzione A: rendita annua erogabile finché l’Assicurato è in vita;
Opzione B: rendita annua erogabile finché l’Assicurato è in vita, ovvero fino al quinto anniversario della decorrenza della posizione individuale se si verifica il decesso dell’Assicurato prima di tale anniversario;
Opzione C: rendita annua erogabile finché l’Assicurato è in vita, ovvero fino al decimo anniversario della decorrenza della posizione individuale se si verifica il decesso dell’Assicurato prima di tale anniversario;
Opzione D: rendita annua erogabile finché l’Assicurato è in vita e successivamente, nella percentuale di reversibilità prestabilita a norma della Convenzione, finché la persona preventivamente designata nella scheda di Xxxxxxx quale secondo Xxxxxxxxxx è in vita;
Opzione E: rendita annua erogabile finché l’Assicurato è in vita e, al suo decesso, il pagamento di un capitale pari alla differenza – se positiva – fra i seguenti due importi:
• il premio versato dal Contraente per la posizione individuale,
• la rata di rendita iniziale moltiplicata per il numero delle rate già scadute.
Le rate di rendita dovute sono quelle che scadono prima della data di decesso dell’Assicurato (o del secondo Assicurato, con l’Opzione D), fermo restando il periodo minimo di corresponsione previsto con le Opzioni B e C. Viene corrisposto anche il rateo di rendita maturato al momento del decesso dell’Assicurato, relativo al tempo trascorso dall’ultima scadenza di rata precedente il decesso o, se non è ancora scaduta la prima rata di rendita, dalla decorrenza della posizione individuale.
L’opzione esercitata per ogni posizione individuale, la corrispondente rendita annua inizialmente assicurata e la sua rateazione risultano esclusivamente dalla scheda di Polizza emessa dalla Società a fronte del premio versato. La rendita annua assicurata si rivaluta annualmente, come stabilito all’art. 5, e non è riscattabile. Il capitale assicurato in caso di morte con l’Opzione E non è soggetto a rivalutazione.
Il premio unico, determinato con le modalità stabilite in Convenzione e indicato nella relativa scheda di Polizza, è dovuto dal Contraente per intero in unica soluzione alla data di decorrenza della posizione individuale (data di scadenza del premio) indicata nella scheda di Polizza stessa.
Fermo restando che le parti possono stabilire nella Convenzione modalità specifiche per il pagamento del premio, ogni versamento deve essere intestato o girato alla Società oppure al competente intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità, e può essere corrisposto, a scelta del Contraente, con una delle seguenti modalità:
• assegno bancario, postale o circolare non trasferibile;
• bonifico SCT (Sepa Credit Transfer) su conto corrente bancario o postale, altri mezzi di pagamento bancario o postale oppure, ove previsti, sistemi di pagamento elettronico. In tali casi la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società o all’intermediario incaricato, o con la data dell’operazione, se successiva a quella di valuta.
Il Contraente che intenda successivamente estinguere il conto corrente utilizzato per l’addebito del premio potrà proseguire i versamenti, con una delle modalità già precisate, tramite l’intermediario incaricato che verrà appositamente indicato dalla Società.
Il pagamento di un premio di importo superiore a Euro 500.000,00 può avvenire esclusivamente tramite bonifico SCT sul conto corrente che sarà appositamente indicato dalla Società.
È comunque fatto divieto all’intermediario incaricato di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.
Fascicolo Informativo Mod. 57_59 – Ed. 07/2018 Condizioni di Assicurazione - Pagina 1 di 8
Art. 3 Ingresso nell’assicurazione, entrata in vigore delle garanzie
All’ingresso in assicurazione della posizione individuale, a condizione che venga emessa dalla Società la relativa scheda di Polizza e che sia stato pagato il premio unico, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di decorrenza (decorrenza) indicata nella scheda stessa.
Nel caso in cui il versamento del premio unico sia successivo alla data di decorrenza, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di versamento.
Art. 4 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
L’inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell’Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle rate di rendita dovute e di quelle eventualmente già corrisposte.
Art. 5 Modalità di rivalutazione delle prestazioni
L’assicurazione è collegata al rendimento della Gestione separata “FONDICOLL UnipolSai” il cui Regolamento è allegato e parte integrante del presente contratto. Come stabilito dal Regolamento, la Società determina mensilmente il tasso medio di rendimento della Gestione separata realizzato su un periodo di osservazione di 12 mesi.
Il tasso medio di rendimento così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare alle posizioni individuali con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al termine del periodo di osservazione considerato.
a) Rendimento attribuito - Il rendimento annuo da attribuire alla posizione individuale è uguale al tasso medio di rendimento della Gestione separata diminuito di una commissione annua pari a 1,5 punti percentuali.
b) Misura di rivalutazione - La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento annuo attribuito, di cui al precedente punto a), e non può essere negativa.
c) Rivalutazione della rendita assicurata - Ad ogni anniversario della decorrenza della posizione individuale (data della rivalutazione annuale), la rendita da corrispondere nell’anno seguente viene rivalutata in regime di capitalizzazione composta della misura annua di rivalutazione definita al precedente punto b).
Art. 6 Pagamenti della Società
Tutti i pagamenti della Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio della stessa o quello del competente intermediario incaricato, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto, oppure mediante accredito sul conto corrente bancario dell’avente diritto.
I pagamenti vengono effettuati previa consegna da parte degli aventi diritto di tutta la documentazione necessaria – fatta eccezione per quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità - secondo quanto previsto nell’Allegato A in relazione alla causa del pagamento ivi indicata.
La documentazione deve essere fornita alla Società tramite il competente intermediario incaricato oppure inviata mediante raccomandata direttamente a:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Direzione Vita Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx
specificando gli elementi identificativi del contratto.
Qualora l’esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell’obbligo di pagamento o l’individuazione degli aventi diritto o l’adempimento agli obblighi di natura fiscale oppure derivanti dalla normativa antiriciclaggio, la Società richiederà tempestivamente l’ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma corrispondente viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo stesso, purché a tale data la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso il termine di 30 giorni previsto per i pagamenti della Società - compreso il pagamento dell’importo da rimborsare in caso di recesso - ed a partire dal suddetto termine di 30 giorni, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore, anche agli eventuali fini ed effetti di cui all’art. 1224, 2° co., c.c..
Fascicolo Informativo Mod. 57_59 – Ed. 07/2018 Condizioni di Assicurazione - Pagina 2 di 8
Per tutto quanto non disciplinato dal contratto valgono le norme della legge italiana.
Per le controversie relative al contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo in cui il Contraente ha la residenza o il domicilio.
Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
Fascicolo Informativo Mod. 57_59 – Ed. 07/2018 Condizioni di Assicurazione - Pagina 3 di 8
Allegato A DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETA’ IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO
RENDITA ANNUA VITALIZIA IMMEDIATA (opzione A) | Una volta l'anno su richiesta della Compagnia: • Documento valido comprovante l’esistenza in vita dell’Assicurato o autocertificazione corredata da copia di un documento d’identità in corso di validità del medesimo. |
RENDITA ANNUA VITALIZIA IMMEDIATA CON 5 O 10 ANNUALITÀ CERTE (opzioni B e C) | Una volta l'anno su richiesta della Compagnia: • Documento valido comprovante l’esistenza in vita dell’Assicurato o autocertificazione corredata da copia di un documento d’identità in corso di validità del medesimo. Inoltre, se si verifica il decesso dell’Assicurato rispettivamente prima del quinto o del decimo anniversario della decorrenza della posizione individuale, richiesta di pagamento degli aventi diritto completa di: • Certificato di morte dell’Assicurato. • Copia di un documento di identità in corso di validità dell’avente diritto designato. • Codice fiscale dell’avente diritto designato • Originale o copia conforme all’originale della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ottenibile presso gli uffici del Comune di residenza ovvero presso un Notaio) dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest’ultimo, di cui deve essere rimesso l’atto notarile di pubblicazione, è l’unico o l’ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali aventi diritto, gli eredi legittimi dell’Assicurato, la dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà dovrà riportare l’elenco di tutti gli eredi legittimi dell’Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che, quali aventi diritto, siano designati in via generica soggetti diversi dagli eredi legittimi, la dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà dovrà indicare i dati anagrafici degli aventi diritto medesimi. • Documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiusa istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio). • Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo. |
Fascicolo Informativo Mod. 57_59 – Ed. 07/2018 Condizioni di Assicurazione - Pagina 4 di 8
RENDITA ANNUA VITALIZIA IMMEDIATA REVERSIBILE (opzione D) | Una volta l'anno su richiesta della Compagnia: • Documento valido comprovante l’esistenza in vita dell’Assicurato o del secondo Assicurato se si è verificato il decesso del primo Assicurato o autocertificazione corredata da copia di un documento d’identità in corso di validità del medesimo. Inoltre, se si è verificato il decesso del primo Assicurato, richiesta di pagamento degli aventi diritto completa di: • Certificato di morte del primo Assicurato. |
RENDITA ANNUA VITALIZIA IMMEDIATA CON CONTRASSICURAZIONE DECRESCENTE (Opzione E) | Una volta l'anno su richiesta della Compagnia: • Documento valido comprovante l’esistenza in vita dell’Assicurato o autocertificazione corredata da copia di un documento d’identità in corso di validità del medesimo. Inoltre, se si verifica il decesso dell’Assicurato, richiesta di pagamento degli aventi diritto completa di: • Certificato di morte dell’Assicurato • Copia di un documento di identità in corso di validità dell’avente diritto alla prestazione per il caso di morte dell’Assicurato • Codice fiscale dell’avente diritto designato • Originale o copia conforme all’originale della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ottenibile presso gli uffici del Comune di residenza ovvero presso un Notaio) dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest’ultimo, di cui deve essere rimesso l’atto notarile di pubblicazione, è l’unico o l’ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali aventi diritto, gli eredi legittimi dell’Assicurato, la dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà dovrà riportare l’elenco di tutti gli eredi legittimi dell’Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che, quali aventi diritto, siano designati in via generica soggetti diversi dagli eredi legittimi, la dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà dovrà indicare i dati anagrafici degli aventi diritto medesimi. • Documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiusa istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio). • Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo. |
I pagamenti vengono effettuati previa consegna da parte degli aventi diritto di tutta la documentazione sopra elencata in relazione alla causa del pagamento, fatta eccezione per quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità. Qualora l’esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell’obbligo di pagamento o l’individuazione degli aventi diritto o l’adempimento agli obblighi di natura fiscale oppure derivanti dalla normativa antiriciclaggio, la Società richiederà tempestivamente l’ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie. |
Fascicolo Informativo Mod. 57_59 – Ed. 07/2018 Condizioni di Assicurazione - Pagina 5 di 8
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “FONDICOLL UnipolSai”
Art 1
Il regolamento della Gestione separata è parte integrante delle Condizioni contrattuali.
Art 2
La valuta di denominazione della Gestione separata è l’euro.
Art 3
L’attuazione delle politiche di investimento della Gestione separata competono alla Società, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi.
Lo stile gestionale adottato dalla Gestione separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione separata stessa.
La gestione finanziaria della Gestione separata è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, senza tuttavia escludere l’utilizzo di altre attività ammissibili ai sensi della normativa vigente.
Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.
Di seguito si evidenziano le tipologie d’investimento maggiormente significative tra cui si intendono investire le risorse.
Titoli di debito
• Governativi (comprensivi di titoli emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea o appartenenti all’Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri);
• Corporate (comprensivi di: obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea o appartenenti all’Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata);
• Fondi obbligazionari (Quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto obbligazionario).
Titoli di capitale
• Azioni negoziate su mercati regolamentati;
• Fondi azionari (quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto azionario). Investimenti monetari
• Depositi bancari;
• Pronti contro termine;
• Fondi monetari.
Al fine di contenere l’esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.
Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che l’esposizione massima ai titoli corporate è del 65%.
Complessivamente l’esposizione massima relativa alla componente obbligazionaria può essere pari al 100%.
Al fine di contenere il rischio di concentrazione, titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da società facenti parte di un medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare massimo pari al 5% del portafoglio obbligazionario.
Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio, complessivamente riferibile ai titoli di capitale, ai titoli azionari non quotati e agli investimenti alternativi, si precisa che l’esposizione non dovrà essere superiore al 35% del portafoglio.
Gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 10% del portafoglio.
Per quanto concerne la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato nonché fondi riservati e speculativi) è previsto un limite massimo del 5% del portafoglio.
E’ prevista la possibilità di investire nel comparto immobiliare nel limite massimo del 20% del portafoglio.
Fascicolo Informativo Mod. 57_59 – Ed. 07/2018 Condizioni di Assicurazione - Pagina 6 di 8
La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un’efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa.
La Società per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all’art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25 ed eventuali successive modifiche.
Nell’ambito della politica d’investimento relativa alla Gestione separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti.
La Società si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all’art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:
• Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 5%;
• Obbligazioni: fino ad un massimo del 2%;
• Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l’impresa detenga più del 50% del capitale sociale: fino ad un massimo del 2%.
Art 4
Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all’esercizio annuale della Gestione separata che decorre relativamente al periodo di osservazione, dal 1° ottobre di ciascun anno fino al successivo 30 settembre.
Il tasso medio di rendimento della Gestione separata per l’esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione separata di competenza del suddetto periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa.
Per risultato finanziario della Gestione separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati al successivo art. 7. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al successivo art. 6 ed al lordo delle ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella Gestione separata per i beni già di proprietà della Società.
La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione separata.
Art.4bis
Inoltre, all’inizio di ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione separata realizzato nel periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti. Il tasso medio di rendimento realizzato nel periodo di osservazione coincidente con l’esercizio relativo alla certificazione, è quello stesso determinato ai sensi del precedente Art.4. Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascuno degli altri periodi si determina con le medesime modalità, rapportando il risultato finanziario della Gestione separata di competenza del periodo considerato, alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa.
Art 5
Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione separata.
Art 6
Sulla Gestione separata gravano unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della Gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
Art 7
Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione separata.
Fascicolo Informativo Mod. 57_59 – Ed. 07/2018 Condizioni di Assicurazione - Pagina 7 di 8
Art 8
La Gestione separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all’Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione separata stessa al presente regolamento.
Art 9
Il presente regolamento potrà essere modificato al fine dell’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.
La Società si riserva di coinvolgere la Gestione separata in operazioni di scissione o fusione con altre Gestioni separate della Società stessa. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l’operazione di scissione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell’operazione stessa.
Fascicolo Informativo Mod. 57_59 – Ed. 07/2018 Condizioni di Assicurazione - Pagina 8 di 8
Allegato 1 AL FASCICOLO INFORMATIVO Mod. 57_59 – Ed. 07/2018
CONDIZIONI INTEGRATIVE
che disciplinano l’Opzione F
(ultimo aggiornamento: luglio 2018)
In relazione a ciascuna posizione individuale presente nella collettiva, per la quale il Contraente abbia esercitato l’Opzione F e la Società abbia accettato il relativo rischio, la Società stessa si impegna a corrispondere, finché l’Assicurato è in vita, la rendita annua vitalizia immediata (Rendita principale) erogabile in rate mensili posticipate al Beneficiario designato a norma della Convenzione.
La Rendita principale inizialmente assicurata con l’Opzione F risulta esclusivamente dalla scheda di Polizza emessa dalla Società a fronte del premio versato.
Inoltre, nel caso si verifichi lo stato di Non Autosufficienza (come definito al successivo art. 2 e purché riconosciuto dalla Società) dell’Assicurato, la Società garantisce - insieme alla suddetta rendita principale e con le stesse modalità di erogazione - la corresponsione, finché l’assicurato è in vita, della rendita annua vitalizia immediata LTC (Rendita LTC), di importo uguale a quello della Rendita principale.
Le rate di rendita dovute sono quelle che scadono prima della data di decesso dell’Assicurato. Viene corrisposto anche il rateo di rendita maturato al momento del decesso dell’Assicurato, relativo al tempo trascorso dall’ultima scadenza di rata precedente il decesso o, se non è ancora scaduta la prima rata di rendita, dalla decorrenza della posizione individuale.
La rendita annua assicurata si rivaluta annualmente, come stabilito all’art. 5 delle Condizioni di assicurazione, e non è riscattabile.
Art. 2 Definizione dello stato di Non Autosufficienza
Lo stato di Non Autosufficienza è determinato dall’incapacità - accertata ai sensi del successivo art. 6
– totale e permanente, sia fisica sia conseguente a malattia di Alzheimer o similari demenze invalidanti, di svolgere autonomamente, cioè senza la necessità di assistenza di un’altra persona, almeno 4 delle 6 attività elementari della vita quotidiana di seguito definite.
• Muoversi: capacità di spostarsi dal letto alla sedia e viceversa.
• Lavarsi: capacità di lavarsi in modo da mantenere l’igiene personale.
• Vestirsi e svestirsi: capacità di indossare e togliere correttamente gli abiti e le eventuali protesi.
• Nutrirsi: capacità di consumare cibo già cucinato e reso disponibile.
• Usare i servizi igienici: capacità di usare correttamente i servizi igienici.
• Mantenere la continenza: capacità di controllare le funzioni corporali (vescica e intestino), eventualmente ricorrendo ad appositi indumenti protettivi.
É escluso dalla garanzia lo stato di Non Autosufficienza derivante direttamente o indirettamente da:
• un evento - malattia o condizione patologica o Infortunio (qui e di seguito inteso come un trauma prodotto all’organismo da causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili) - preesistente al momento dell’ingresso in assicurazione della posizione individuale. La presente esclusione non si applica qualora l’Assicurato abbia fornito prima dell’ingresso in assicurazione dichiarazioni in merito ai predetti eventi e la Società, eventualmente a fronte di ulteriori accertamenti sanitari e/o all’applicazione di soprapremi sanitari, abbia accettato il rischio;
• dolo del Contraente o del Beneficiario;
• partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
• atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell’Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari;
• contaminazioni chimiche e/o batteriologiche, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali e/o provocati, accelerazioni di particelle atomiche ed esposizione a particelle ionizzanti;
• uso di stupefacenti o di allucinogeni e abuso continuativo di alcolici o di farmaci,
comprovati da documentazione sanitaria;
• malattie psichiatriche, così come definite nel DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), pubblicato dall’American Psychiatric Association, in vigore al verificarsi dello stato di Non Autosufficienza;
• sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) od altra patologia ad essa collegata, nel
caso in cui lo stato di Non Autosufficienza si manifesti nei primi sette anni successivi alla data di decorrenza della posizione individuale;
• partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
• pratica di sport pericolosi (ad esempio: paracadutismo e sport aerei in genere, pugilato, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico in tutte le sue forme, bob, speleologia, alpinismo con scalata di roccia o accesso a ghiacciai, arrampicata libera, canoa fluviale, sport subacquei in genere);
• incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o
con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio.
Se lo stato di Non Autosufficienza dell’Assicurato è determinato da una di tali cause escluse dalla garanzia, la Società non corrisponde la Rendita LTC.
La garanzia per lo stato di Non Autosufficienza dovuto ad una causa diversa dall’Infortunio (come definito al precedente art. 3), è soggetta ad un periodo di carenza di un anno dall’entrata in vigore delle garanzie per la posizione individuale, periodo esteso a tre anni per i casi dovuti a malattie neurologiche.
Qualora si verifichi lo stato di Non Autosufficienza dell’Assicurato determinato da una causa, diversa dall’Infortunio, intervenuta durante il suddetto periodo di carenza, la Società non corrisponde la Rendita LTC.
Allegato 1 al Fascicolo Informativo Mod. 57_59 – Ed. 07/2018 Condizioni Integrative- Pagina 2 di 5
Art. 5 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il proprio consenso all’assicurazione della posizione individuale o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Società si riserva:
• di impugnare l’assicurazione stessa e quindi, in caso di sinistro, di rifiutare il pagamento della prestazione, ai sensi dell'art. 1892 c.c., quando esiste malafede o colpa grave;
• di recedere dall’assicurazione stessa o, in caso di sinistro, di ridurre la somma da pagare, ai sensi dell'art. 1893 c.c., quando non esiste malafede o colpa grave.
Trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore delle garanzie, la Società può agire, come previsto al precedente comma, esclusivamente quando esiste malafede o colpa grave.
L’inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell’Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle rate di rendita dovute e di quelle eventualmente già corrisposte.
Art. 6 Denuncia e accertamento dello stato di Non Autosufficienza
Qualora l’Assicurato manifesti uno stato di Non Autosufficienza, come definito al precedente art. 2, deve esserne fatta denuncia alla Società entro i 90 giorni successivi, mediante raccomandata
A.R. o telefax, per chiedere il pagamento della Rendita LTC ai sensi dell’art. 6 delle Condizioni di assicurazione. La data della denuncia è il giorno di ricevimento da parte della Società della raccomandata o del telefax completi di tutta la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dall’Allegato A/LTC. Resta fermo che i pagamenti vengono effettuati dalla Società previa consegna da parte degli aventi diritto di tutta la documentazione necessaria – fatta eccezione per quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità – riportata nel predetto Allegato A/LTC, L’Assicurato e il Contraente sono tenuti a fornire in modo veritiero e completo le dichiarazioni e le prove richieste dalla Società per l’accertamento dello stato di Non Autosufficienza e delle relative cause; inoltre, su richiesta della Società, l’Assicurato ha l’obbligo di sottoporsi agli accertamenti medici necessari per compiere la valutazione funzionale della propria capacità fisica, presso strutture sanitarie e da medici di fiducia della stessa Società.
La Società si impegna ad accertare lo stato di Non Autosufficienza entro 180 giorni dalla data della denuncia o, comunque, dalla data di ricevimento dell’eventuale ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell’art. 6 delle Condizioni di assicurazione, inclusa quella relativa agli eventuali accertamenti medici.
Art. 7 Termini per la corresponsione della Rendita LTC
La rendita annua LTC viene corrisposta – insieme alla rendita principale - a seguito del riconoscimento da parte della Società dello stato di Non Autosufficienza dell’Assicurato.
La scadenza di pagamento della prima rata mensile di Rendita LTC (data di decorrenza della Rendita LTC) è stabilita alla prima ricorrenza mensile della data di erogazione della Rendita principale che segue di almeno 90 giorni la data di denuncia. Se l’accertamento dello stato di Non Autosufficienza si protrae oltre la suddetta data di decorrenza, la Società corrisponde le
Allegato 1 al Fascicolo Informativo Mod. 57_59 – Ed. 07/2018 Condizioni Integrative- Pagina 3 di 5
rate di Rendita LTC arretrate insieme a quella in scadenza alla prima ricorrenza mensile successiva al riconoscimento.
Art. 8 Rivedibilità dello stato di Non Autosufficienza
L’Assicurato riconosciuto in stato di Non Autosufficienza è obbligato a sottoporsi - su richiesta della Società e non più di una volta all’anno - alle visite e agli esami medici necessari per accertare il permanere di tale stato. L’Assicurato e il Contraente sono inoltre tenuti a fornire in modo veritiero e completo le dichiarazioni e le prove richieste dalla Società per il suddetto accertamento.
Qualora non sussista più lo stato di Non Autosufficienza o, comunque, nel caso che l’Assicurato o il Contraente non adempiano ai precedenti obblighi, la Società comunica al Contraente e al Beneficiario la cessazione della corresponsione della Rendita LTC, a decorrere dalla prima rata mensile successiva alla data della comunicazione stessa.
Art. 9 Controversie: arbitrato irrituale
Le controversie di natura medica sul riconoscimento dello stato di Non Autosufficienza dell’Assicurato e sugli esiti del riesame di tale stato, sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio Medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le parti anche qualora uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.
Art. 10 Richiamo alle Condizioni di assicurazione
Per tutto quanto non espressamente regolamentato dalle presenti Condizioni integrative si applicano - in quanto compatibili - le Condizioni di assicurazione, fermo restando quanto stabilito nella Convenzione.
Allegato 1 al Fascicolo Informativo Mod. 57_59 – Ed. 07/2018 Condizioni Integrative- Pagina 4 di 5
ALLEGATO A /LTC
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETA’ IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO
DOCUMENTAZIONE PER LA DENUNCIA DELLO STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA | Denuncia, debitamente sottoscritta, relativa allo stato di Non Autosufficienza dell’Assicurato, corredata dal questionario - redatto su modello fornito dalla Società da compilarsi a cura del Medico curante dell’Assicurato stesso - necessario ai fini dell’accertamento dello stato di Non Autosufficienza e delle relative cause. |
DOCUMENTAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA RENDITA | Una volta l'anno su richiesta della Compagnia: • Documento valido comprovante l’esistenza in vita dell’Assicurato o autocertificazione corredata da copia di un documento d’identità in corso di validità del medesimo. |
Qualora l’esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell’obbligo di pagamento o l’individuazione degli aventi diritto o l’adempimento agli obblighi di natura fiscale oppure derivanti dalla normativa antiriciclaggio, la Società richiederà tempestivamente l’ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie. |
Allegato 1 al Fascicolo Informativo Mod. 57_59 – Ed. 07/2018 Condizioni Integrative- Pagina 5 di 5
Rendita Immediata
Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti
Gentile Cliente, ai sensi dell’ Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.
QUALI DATI RACCOGLIAMO Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso o altri soggetti(1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali(2), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione(3); in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza(4). In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio. I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti).
Perché Le chiediamo i dati I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa, quali, tra l’altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l’esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l’eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi dei dati (esclusi quelli particolari), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo(5). Il trattamento per le finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv) è necessario per il perseguimento dei legittimi interessi della nostra Società e delle altre Società del nostro Gruppo allo svolgimento delle sopra indicate attività.
I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano(6) o in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa(4) .
Potremo trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso(7).
USA_Info_Cont_01 – ed. 25.05.2018
Come trattiamo i Suoi dati I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e potranno essere conosciuti solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa, che operano quali responsabili del trattamento per nostro conto(8). I Suoi dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni).
Quali sono i Suoi diritti La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (xxx.xxxxxxxxx.xx) con sede in Xxx Xxxxxxxxxxx 00 - 00000 Bologna(9).
Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l’indicata sede di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al recapito xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx al quale potrà rivolgersi, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota(6). Inoltre, collegandosi al sito xxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il suo agente/intermediario, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all’invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.
Note
1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. XXXX) e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici o biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla ns. Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l’adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l’adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l’analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie.
4) Per l’adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di ( a) ratifica dell’Accordo tra Stati Uniti d’America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e
(b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l’attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting Standard” o “CRS”), (iii) adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
5) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A., Finitalia S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l’elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. xxx.xxxxxx.xx.
6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l’elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. xxx.xxxxxx.xx ) e da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell’ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell’Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L’eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall’Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.
7) Le ricordiamo che, ove il trattamento dei Suoi dati sia basato sul consenso da Lei espresso, tale consenso potrà essere revocato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso rilasciato prima della revoca. Le facciamo inoltre presente che il trattamento dei dati personali, non rientranti in categorie particolari, può essere comunque legittimamente effettuato da UnipolSai, senza il Suo consenso, per l’esecuzione di prestazioni contrattuali da Lei richieste o previste in Suo favore, per l’adempimento di obblighi posti dalla legge a carico di UnipolSai, per lo svolgimento delle attività amministrative-contabili correlate alla gestione del rapporto assicurativo e per il perseguimento di altri legittimi interessi di UnipolSai e delle Società del Gruppo Unipol (es.: prevenzione e contrasto di frodi, difesa di diritti in sede giudiziaria).
8) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
9) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A. con sede in Bologna, via Larga, 8.
Fascicolo Informativo Mod. 57_59 – Ed. 07/2018 Informativa Privacy - Pagina 1 di 1