Contract
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BORETTO, BRESCELLO, GUALTIERI, GUASTALLA, LUZZARA, NOVELLARA, POVIGLIO PER LA COSTITUZIONE DI UN UFFICIO DI PIANO INTERCOMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 55 DELLA L.R. N. 24/2017 - “DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L’USO DEL TERRITORIO”
Xxxxxxx Xxxxx nato a Reggio Emilia il 02/05/1977 che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di Boretto in esecuzione di quanto previsto dalla delibera di G.C.n. del ;
Xxxxx Xxxxxxx nata a Parma il 26/04/1988 che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di Brescello in esecuzione di quanto previsto dalla delibera di G.C.n. del ;
Xxxxx Xxxxxxxxx nato a Xxxxxxxxx (RE) il 27/07/1957 che interviene nella sua qualità di Sindaco del
Comune di Gualtieri in esecuzione di quanto previsto dalla delibera di G.C. n. del ;
Xxxxxxx Xxxxxx nata a Reggio Emilia il 12/05/1963 che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di Guastalla in esecuzione di quanto previsto dalla delibera di G.C. n. del ;
Xxxxxx Xxxxx nato a Suzzara (MN) il 15/12/1977 che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di Luzzara in esecuzione di quanto previsto dalla delibera di C.C. n. del ;
Xxxxx Xxxxxxxx nata a Novellara (RE) il 23/05/1975 che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di Novellara in esecuzione di quanto previsto dalla delibera di G.C. n. del ;
Xxxxxxxxx Xxxxxx nato a Parma il 20/04/1970 che interviene nella sua qualità di Sindaco del Comune di Poviglio in esecuzione di quanto previsto dalla delibera di G.C. n. del ;
tutti Comuni facenti parte dell’Unione Bassa Reggiana, che intendono procedere alla redazione di Piano Urbanistico Generale intercomunale ai sensi della vigente normativa;
PREMESSO CHE:
• con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo hanno approvato lo Statuto dell'Unione Bassa Reggiana:
Comune di Boretto: Delibera di Consiglio Com.le n. 102 del 31/10/2008 Comune di Brescello Delibera di Consiglio Com.le n. 41 del 30/10/2008 Comune di Gualtieri Delibera di Consiglio Com.le n. 68 del 04/11/2008 Comune di Guastalla Delibera di Consiglio Com.le n. 49 del 29/10/2008 Comune di Luzzara Delibera di Consiglio Com.le n. 43 del 21/10/2008 Comune di Novellara Delibera di Consiglio Com.le n. 59 del 30/10/2008 Comune di Poviglio Delibera di Consiglio Com.le n. 42 del 27/10/2008 Comune di Reggiolo Delibera di Consiglio Com.le n. 66 del 30/10/2008
• lo Statuto è stato, da ultimo, modificato con deliberazioni dei Consigli comunali dei Comuni: Comune di Boretto Delibera di Consiglio Com.le n. 12 del 20/04/2012
Comune di Brescello Delibera di Consiglio Com.le n. 31 del 28/09/2012 Comune di Gualtieri Delibera di Consiglio Com.le n. 7 del 01/03/2012 Comune di Guastalla Delibera di Consiglio Com.le n. 9 del 26/04/2012 Comune di Luzzara Delibera di Consiglio Com.le n. 9 del 04/04/2012 Comune di Novellara Delibera di Consiglio Com.le n. 9 del 29/03/2012 Comune di Poviglio Delibera di Consiglio Com.le n. 3 del 29/02/2012 Comune di Reggiolo Delibera di Consiglio Com.le n. 8 del 26/04/2012
• lo Statuto all'articolo 6 prevede che i Comuni possano conferire all'Unione le materie di propria competenza, le materie a essi delegate, nonché la gestione di servizi pubblici;
• in data 1 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge Regionale n.24/2017 recante “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, la quale:
- procede ad una significativa rivisitazione e riforma del sistema della pianificazione territoriale ed urbanistica introducendo, fra l’altro, nuove forme e contenuti degli strumenti urbanistici comunali, in particolare la predisposizione e formazione del Piano Urbanistico Generale (PUG);
- all’art.3, comma 1, stabilisce che i Comuni, per assicurare la “celere e uniforme applicazione su tutto il territorio delle disposizioni stabilite”, debbano comunque avviare il processo di adeguamento della
pianificazione urbanistica vigente entro il termine perentorio di tre anni dalla data della sua entrata in vigore, e lo debbano concludere nei due anni successivi;
- all’art. 30, comma 5, prevede la possibilità di predisporre e approvare PUG intercomunali anche tra i Comuni facenti parte di una Unione a cui gli stessi non abbiano conferito l’esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica;
- all’art.58, comma 2 prevede che “accordi territoriali possono essere stipulati altresì tra i comuni e tra questi e le loro unioni per definire speciali forme di collaborazione nell’esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica, anche attraverso l’elaborazione, approvazione e gestione di strumenti urbanistici intercomunali ai sensi dell’art. 30 commi 3, 4, 5, 6”;
Richiamato l’Accordo Territoriale, sottoscritto in data 15/10/2018, tra i comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara e Poviglio per la predisposizione e l’approvazione di Piano Urbanistico Generale (PUG) intercomunale, ai sensi degli artt. 30 e 58 della l.r. n. 24/2017 - “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”;
Dato atto che il Comune di Reggiolo, facente parte dell’Unione Bassa Reggiana, è stato individuato quale ente sperimentatore per la redazione del nuovo PUG e delle procedure della nuova legge regionale, in accordo con la Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx; per tale motivazione lo stesso non parteciperà alla redazione di un PUG intercomunale né alla sottoscrizione della presente convenzione;
Rilevato che all’art. 6 “UFFICIO DI PIANO INTERCOMUNALE” del suddetto accordo, si stabilisce che i Comuni per l'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica loro assegnate dalla legge costituiranno, con un successivo accordo integrativo, un’apposita struttura denominata Ufficio di Piano entro il termine del 30/06/2019.
Dato atto che:
- l’art. 55 della LR n. 24/2017 prevede che i Comuni debbano costituire, in forma singola o associata, un’apposita struttura denominata “Ufficio di Piano” (di seguito anche “UP”) per l’esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica, tra cui “la predisposizione del PUG, degli accordi operativi e dei piani attuativi di iniziativa pubblica e il supporto alle attività di negoziazione con i privati e di coordinamento con le altre amministrazioni che esercitano funzioni di governo del territorio, fatte salve le attività riservate dalla legge o dallo statuto ad altri organismi tecnici ovvero agli organi politici”.
- in base allo stesso articolo, l’UP deve essere costituito entro tre anni dall’entrata in vigore della legge stessa, decorso il quale termine i Comuni inadempienti sono soggetti agli stessi limiti all’esercizio delle funzioni urbanistiche previsti dall’art. 4, comma 7, della LR n.24/2017 per il mancato avvio del procedimento di predisposizione del nuovo piano urbanistico generale;
- con delibera di Giunta Regionale n. 1255 del 30/07/2018, avente a oggetto “Definizione degli standard minimi degli uffici di piano, in attuazione dell'articolo 55 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24”, la Regione ha definito i requisiti prestazionali che devono essere rispettati dagli enti territoriali nella costituzione degli UP, al fine di garantire il possesso delle adeguate competenze professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni di governo del territorio;
- le suddette competenze comprendono obbligatoriamente quelle in campo pianificatorio, paesaggistico, ambientale, giuridico ed economico-finanziario e i requisiti desumibili dalle disposizioni regionali richiamate sono:
• l’obbligatorietà dell’UP;
• l’organicità delle funzioni dell’UP;
• l’autonomia organizzativa dell’UP;
• la completezza delle competenze professionali richieste;
• la necessità di nominare il Garante della comunicazione e della partecipazione;
• l’incompatibilità con incarichi di privati;
• la stabilità e conoscibilità della composizione dell’UP;
- ai sensi della DGR n. 1255 del 30 luglio 2018, i Comuni che intendono predisporre un PUG intercomunale sono tenuti a costituire un unico Ufficio di Piano;
- alla luce delle suddette disposizioni, i sette Comuni dell’Unione Bassa Reggiana, pur mantenendo in capo a sé la titolarità delle funzioni di governo del territorio a livello comunale, intendono istituire, in associazione, l’Ufficio di Piano in Unione.
TUTTO CIO' PREMESSO
che forma parte integrante della presente Convenzione, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati, ai sensi dell’art.55 della Legge Regionale 24/2017 e s.m.i. e dell’art.15 della Legge n.241/1990 e s.m.i., si conviene e stipula quanto segue:
ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE
1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), della Legge Regionale 3/1999 e della Legge Regionale n. 24/2017 ha per oggetto la costituzione di un unico Ufficio di Piano dei Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio (d'ora in avanti denominato "Ufficio di Piano" o anche “UP”) all’interno dell’ente Unione Bassa Reggiana, finalizzato allo svolgimento di tutte le funzioni di cui al successivo art. 2.
2. Il Comune di Reggiolo, facente parte dell’Unione Bassa Reggiana, è stato individuato quale ente sperimentatore per la redazione del nuovo PUG e delle procedure della nuova legge regionale, in accordo con la Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx; per tale motivazione lo stesso non parteciperà alla redazione di un PUG intercomunale né alla sottoscrizione della presente convenzione;
ART. 2 FUNZIONI DELL’UFFICIO DI PIANO
1. L’UP esercita tutte le funzioni e svolge tutti i compiti in materia urbanistica attinenti sia all’elaborazione e approvazione dei piani, sia alla loro gestione e attuazione. Competono in particolare all’UP la predisposizione del PUG, l’esame degli accordi operativi e la redazione degli avvisi pubblici per la promozione degli stessi, la verifica di congruità degli accordi operativi presentati, la predisposizione dei piani attuativi di iniziativa pubblica, il supporto agli organi politici nella negoziazione con i privati e nella concertazione istituzionale con altre amministrazioni nei processi di pianificazione. Compete altresì all’Ufficio di Piano il supporto e la collaborazione con i Comuni aderenti, per tutti i compiti attinenti alla pianificazione nella fase transitoria prevista dalla LR 24/2017.
2. In particolare, al momento della sua istituzione, l'Ufficio di Piano ha come primo obiettivo:
a) la gestione dell’Accordo Territoriale per la predisposizione e l’approvazione di un Piano Urbanistico Generale (PUG) intercomunale, ai sensi della l.r. n. 24/2017 - “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, art. 30 e 58;
b) la gestione del rapporto di collaborazione con la Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx relativo al Protocollo d’Intesa da stipularsi ai sensi dell’art. 77 della l.r. n. 24/2017, finalizzato all’approvazione del suddetto PUG intercomunale;
c) il coordinamento del processo di redazione del PUG intercomunale, compresa la gestione della procedura a evidenza pubblica per la selezione del/dei soggetto/i da incaricare, ai sensi del Codice dei Contratti pubblici, della predisposizione delle analisi specifiche per la formazione del Quadro conoscitivo e della redazione del nuovo strumento urbanistico, il quale lavorerà in raccordo e collaborazione con il menzionato ufficio.
d) L’assistenza agli organi amministrativi nella definizione delle scelte urbanistiche;
e) la predisposizione degli atti necessari al corretto svolgimento della procedura di formazione del PUG intercomunale e di quella di successiva sua approvazione da parte del Consiglio dell’Unione e dei Consigli Comunali dei sette comuni aderenti, comprese l'adozione dei contratti e la gestione finanziaria e tecnica dei provvedimenti amministrativi connessi.
3. L'organizzazione del servizio associato deve tendere, in ogni caso, a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità, equità, imparzialità e responsabilità.
ART. 3 - DELEGA DELLA GESTIONE
1. Ai sensi delle delibere comunali approvate dai Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio ad oggetto ”ACCORDO TERRITORIALE TRA I COMUNI DI BORETTO, BRESCELLO, GUALTIERI, GUASTALLA, LUZZARA, NOVELLARA, POVIGLIO PER LA PREDISPOSIZIONE E L’APPROVAZIONE DI PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG)
INTERCOMUNALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 30 e 58 DELLA L.R. N. 24/2017 - “DISCIPLINA
REGIONALE SULLA TUTELA E L’USO DEL TERRITORIO”, è stato invividuato come comune capofila il Comune di Guastalla per la gestione dell’accordo stesso;
2. Per le finalità di cui all'art. 1 della presente convenzione, i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio delegano al Comune di Guastalla la gestione dell'ufficio di Piano, nei limiti disciplinati dal presente atto. La delega ha effetto dalla sottoscrizione della presente convenzione e durata a tempo indeterminato.
3. Il Comune di Guastalla accetta la presente delega e si impegna a esercitarla conformemente a quanto espresso nel presente atto.
4. L’UP costituisce una delle strutture organizzative dell’Unione e dei Comuni associati.
ART. 4 COMPOSIZIONE E NOMINA DELL’UFFICIO DI PIANO
1. L'Ufficio di Piano ha la propria sede presso gli uffici all'uopo dedicati all'interno delle sedi a disposizione dell'Unione Bassa Reggiana e dei comuni sottoscrittori della presente convenzione.
2. L’UP deve essere dotato nel suo complesso delle competenze previste dalla LR n. 24/2017 per l’esercizio delle funzioni di governo del territorio e i componenti saranno pertanto scelti nei seguenti campi:
- pianificatorio,
- paesaggistico,
- ambientale,
- giuridico,
- economico-finanziario.
3. Tali competenze devono derivare dalla formazione professionale conseguita ovvero da una comprovata esperienza lavorativa nei singoli campi sopra richiamati.
4. Le medesime competenze devono essere già possedute dal personale dei Comuni o dell’Unione che verrà assegnato stabilmente all’UP.
5. I componenti dell’UP sono individuati dalla Giunta dell’Unione, previa intesa con la Giunta del Comune di Guastalla, quale ente capofila del finanziamento regionale.
6. A norma dell’art. 55, comma 7, della LR n. 24/2017, il rapporto di collaborazione con l’UP costituisce causa di incompatibilità rispetto a ogni incarico che preveda la predisposizione e presentazione di accordi operativi, accordi di programma e titoli abilitativi convenzionati, attuativi del medesimo piano.
Tale incompatibilità opera per la durata dello stesso incarico e per i due anni successivi alla sua conclusione, sia nei confronti del personale dipendente sia per quello esterno all’ente.
7. Qualora, nell’esercizio delle funzioni attribuite dalla L.R. 24/2017 all’Ufficio di Piano si rendesse necessario avvalersi, in merito a puntuali argomenti, di una consulenza professionale esterna, questa verrà attivata attraverso specifica procedura di affidamento secondo le modalità organizzative e negoziali previste dalla normativa vigente.
8. Gli ulteriori aspetti organizzativi e di dettaglio verranno definiti con il succitato atto di nomina.
ART. 5 - PROCEDIMENTO DI SELEZIONE DEI COMPONENTI DELL’UFFICIO DI PIANO
1. La Giunta curerà, come detto, gli aspetti organizzativi del costituendo Ufficio di Piano con apposito atto operativo e ai sensi della DGR n. 1255 del 30/07/2018 dovrà nominare il Responsabile dell’UP, che sarà legato da un rapporto di servizio con uno dei comuni partecipanti all’accordo, e il Garante della comunicazione e della partecipazione di ogni procedimento di pianificazione urbanistica (distinto dal ruolo di Responsabile dell’UP e da quello di Responsabile del procedimento) che avrà il compito di curare, per ogni procedimento di pianificazione, gli adempimenti previsti dall’art. 56 della LR n. 24/2017.
ART. 6 STABILITÀ E CONOSCIBILITÀ DELLA COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO DI PIANO
1. Al fine di assicurare la stabilità e la conoscibilità dei collaboratori dell’UP, l’Unione e i Comuni aderenti pubblicano gli elenchi completi dei soggetti che ne fanno parte, con l’indicazione delle competenze assolte da ciascuno di essi. Il medesimo quadro di sintesi della composizione dell’UP è inoltre inviato alla Regione ai fini del monitoraggio dell’attuazione della LR n. 24/2017, ai sensi dell’art. 77 della medesima legge.
2. L’Ufficio di Piano, così costituito, rappresenterà la struttura tecnica deputata a gestire con professionalità ed efficienza l’attività di redazione del quadro conoscitivo, documento fondamentale per la nuova pianificazione e a coordinare le sue fasi successive, nonché a collaborare con i Comuni aderenti, per tutti i compiti attinenti alla pianificazione nella fase transitoria prevista dalla LR 24/2017.
ART. 7 - IMPEGNI DEI COMUNI
1. Ciascuno dei Comuni impegna la propria struttura interna al fine di assicurare tutti i flussi informativi funzionali alle attività dell'Ufficio di Piano.
2. Preliminarmente all'avvio delle attività di pianificazione ogni Ente dovrà effettuare una ricognizione sul grado quali-quantitativo dei dati posseduti e resi disponibili all'Ufficio di Piano.
3. Gli Enti si impegnano altresì a stanziare le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto come specificato al successivo articolo.
ART. 8 - RAPPORTI FINANZIARI
1. Le spese complessivamente da sostenere per l'attuazione della presente convenzione sono finanziate nel Bilancio del Comune di Guastalla quale Ente capofila. La spesa complessiva è ripartita tra i Comuni aderenti secondo il seguente criterio: il 50% in base all'estensione territoriale di ciascun comune espressa in KM quadrati e 50% in base alla popolazione residente in ciascuno dei comuni al 31 dicembre precedente ciascuna annualità di vigenza della presente convenzione.
2. Il riparto, al netto dei trasferimenti regionali, terrà conto sia degli eventuali costi interni che di quelli relativi all’affidamento di incarichi esterni, se necessari.
3. L’atto organizzativo dell’UP predisposto e approvato dalla Giunta dell’Unione recherà in allegato il piano finanziario dei costi sulla cui base verranno assunti gli impegni contabili necessari e conseguenti.
ART. 9 - RAPPORTI FRA I COMUNI E L'UNIONE
1. Le relazioni e i rapporti fra Unione e Comuni conferenti, avvengono sulla base di quanto previsto dallo Statuto dell’Unione e dai conseguenti provvedimenti adottati in merito dagli organi di governo.
2. Il Comune di Reggiolo, facente parte dell’Unione Bassa Reggiana, è stato individuato quale ente sperimentatore per la redazione del nuovo PUG e delle procedure della nuova legge regionale, in accordo con la Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx; per tale motivazione lo stesso non parteciperà alla redazione di un PUG intercomunale né alla sottoscrizione della presente convenzione;
3. Il Comune di Reggiolo avrà facoltà in ogni momento di aderire alla presente convenzione, mediante sottoscrizione della stessa. A decorrere da tale data il Comune di Reggiolo comparteciperà alle spese di gestione dell’ufficio di Piano ma non a quelle di formazione del nuovo PUG, secondo quanto stabilito al precedente articolo 8.
ART. 10 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE
1. La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed è valida a tempo indeterminato .
2 In accordo con l'art. 4 dello Statuto dell'Unione, ogni Comune può recedere unilateralmente dall'Unione. Tale eventualità provoca la contestuale revoca delle competenze, delle funzioni e delle attività inerenti tutte le materie trasferite dal Comune all'Unione.
In accordo con l'art. 7 dello Statuto dell'Unione, ogni Comune, pur non recedendo dall'Unione, può revocare le competenze, le funzioni e le attività inerenti una o più materie precedentemente trasferite all'Unione.
Nei due casi precedenti di recesso o revoca il Comune revocante ritorna nella piena titolarità delle competenze, delle funzioni e delle attività inerenti le materie precedentemente trasferite all'Unione, nei tempi previsti dallo Statuto dell'Unione. La revoca è esercitata entro il mese di giugno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo come previsto dall'art. 7, comma 7, dello Statuto dell'Unione.
ART. 11 CONTROVERSIE
1. La risoluzione di eventuali controversie che possono insorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in xxx xxxxxxx.
0. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente presso il Foro di Reggio Emilia.
ART. 12 - NORME FINALI
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda allo Statuto dell'Unione e alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali in materia.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.