LOTTO N. 1 - AMBITO 1.4 CAPITOLATO TECNICO DELLA POLIZZA
Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.
LOTTO N. 1 - AMBITO 1.4 CAPITOLATO TECNICO DELLA POLIZZA
RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E PRESTATORI D’OPERA
RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA PROPRIETA’
CIG 8594747199
Tra: | Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. |
C.F. / Partita IVA | 80048080636 / 06416011002 |
Con sede in: | Xxxxx Xxxx, 00, 00000 Xxxx (XX) |
e la Spett. le Società Assicuratrice: |
SI STIPULA LA PRESENTE
POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E PRESTATORI D’OPERA - RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA PROPRIETA’ N.
Contraente: | Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. |
Assicurato: | Come da condizioni di polizza |
Sede Legale: | Xxxxx Xxxx, 00, 00000 Xxxx (XX) |
C.F. / P.IVA: | 80048080636 / 06416011002 |
Broker: | |
Decorrenza della copertura: | Ore 24:00 del 30/06/2021 |
Scadenza della copertura: | Ore 24:00 del 30/06/2024 |
Scadenze annuali: | Ore 24:00 del 30/06 |
Frazionamento: | Annuale |
Tacito rinnovo: | NO |
Premio annuo finito: | € |
INDICE
DEFINIZIONI COMUNI | |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE | |
Art. 1 | Prova del contratto |
Art. 2 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede |
Art. 3 | Diminuzione del rischio |
Art. 4 | Durata del contratto |
Art. 5 | Cessazione anticipata del contratto |
Art. 6 | Recesso in caso di sinistro |
Art. 7 | Decorrenza della garanzia e pagamento dei premi |
Art. 8 | Xxxxxxxx broker – Gestione del contratto |
Art. 9 | Rinuncia al diritto di rivalsa |
Art. 10 | Assicurazioni presso diversi assicuratori |
Art. 11 | Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio |
Art. 12 | Forma delle comunicazioni del Contraente |
Art. 13 | Efficacia temporale della garanzia |
Art. 14 | Premio di polizza |
Art. 15 | Interpretazione del contratto |
Art. 16 | Validità esclusiva delle norme dattiloscritte |
Art. 17 | Foro Competente |
Art. 18 | Oneri fiscali |
Art. 19 | Rinvio alle norme di legge |
Art. 20 | Partecipazione delle Società – Raggruppamento temporaneo di imprese Associazione Temporanea di Imprese o Coassicurazione |
Art. 21 | Accettazione |
Art. 22 | Tracciabilità dei flussi finanziari |
Art. 23 | Trattamento dei dati |
NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA | |
Art. 24 | Attività dell’assicurato e descrizione del rischio |
SEZIONE 1 – R.C.T. / R.C.O. | |
Art. 25 | Oggetto dell’assicurazione |
Art. 26 | Delimitazioni dell’assicurazione – Esclusioni – (OPERANTE PER LE SEZIONI 1 E 2) |
Art. 27 | Disciplina della responsabilità |
Art. 28 | Novero dei terzi – (OPERANTE PER LE SEZIONI 1 E 2) |
Art. 29 | Estensione della garanzia alle malattie professionali |
Art. 30 | Buona fede INAIL |
Art. 31 | Responsabilità civile personale |
CONDIZIONI PARTICOLARI | |
Art. 32 | Colpa grave |
Art. 33 | Gestione mense e bar |
Art. 34 | Proprietà e/o gestione distributori automatici |
Art. 35 | Disinfestazione |
Art. 36 | Danni cagionati da apparecchiature in comodato |
Art. 37 | Proprietà apparecchiature concesse in comodato a terzi |
Art. 38 | Cartelli pubblicitari, insegne e striscioni |
Art. 39 | Proprietà e conduzione fabbricati |
Art. 40 | Lavori complementari ed accessori |
Art. 41 | Costruzioni – Demolizioni ed Ampliamento di Ambiente |
Art. 42 | Dipendenti distaccati |
Art. 43 | Partecipazione e organizzazione di mostre, fiere e congressi |
Art. 44 | Manifestazioni sportive, culturali ecc. |
Art. 45 | Prelievo, trasporto, merci |
Art. 46 | Danni a veicoli sotto carico e scarico |
Art. 47 | Danni a veicoli in sosta nelle aree di pertinenza dell’assicurato |
Art. 48 | Xxxxx a cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei lavori |
Art. 49 | Xxxxx a cose in consegna e/o custodia |
Art. 50 | Danni a condutture e impianti sotterranei |
Art. 51 | Danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne |
Art. 52 | Interruzione e/o sospensione attività |
Art. 53 | Appaltatori |
Art. 54 | Committenza veicoli |
Art. 55 | Danni da incendio, scoppio e/o esplosione |
Art. 56 | Servizio di vigilanza |
Art. 57 | Squadre antincendio e di protezione civile |
Art. 58 | Sicurezza sul lavoro |
Art. 59 | Legge sulla privacy |
Art. 60 | Organizzazione e gestione di corsi di istruzione, di formazione e/o borse di studio e lavoro |
Art. 61 | Decreto legislativo 494/96 |
Art. 62 | Rivalsa INAIL, INPS e/o altri istituti previdenziali |
Art. 63 | Danni da inquinamento accidentale |
Art. 64 | Estensione territoriale |
Art. 65 | Operazioni di prova, dimostrazione e collaudo |
Art. 66 | Pluralità di assicurati |
Art. 67 | Rischi di circolazione su strade o aree private |
Art. 68 | Lavori e/o attività svolti presso terzi |
Art. 69 | Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) |
SEZIONE 2 – R. C. DELLA PROPRIETA’ | |
Art. 70 | Oggetto dell’assicurazione |
Art. 71 | Clausola di vincolo |
NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI | |
Art. 72 | Obblighi in caso di sinistro |
Art. 73 | Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro R.C.O. |
Art. 74 | Gestione delle vertenze |
SOMME ASSICURATE E CONTEGGIO DEL PREMIO | |
Art. 75 | Somme assicurate conteggio del premio |
RIEPILOGO LIMITI DI RISARCIMENTO / FRANCHIGIE / SCOPERTI | |
Art. 76 | Riepilogo limiti di risarcimento, franchigie, scoperti |
XXXXXXXX XXXXXXXXXX |
DEFINIZIONI COMUNI
Nel testo che segue, si intende per:
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: | Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell’Assicurazione. |
Assicurato: | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione. |
Attività del Contraente: | l’esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture. Le attività di cui sopra possono essere svolte in regime di “lavoro agile" e/o “telelavoro”, in attuazione alla disciplina legislativa e contrattuale attualmente vigente in materia. |
Xxxxxx: | quale intermediario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. |
Contraente: | Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. |
Cose: | Sia gli oggetti materiali sia gli animali. |
Danni materiali: | Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa. |
Danno corporale: | Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale. |
Franchigia: | L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato. |
Indennizzo: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Polizza: | Il documento che prova l’assicurazione. |
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio: | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
Scoperto: | La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell’Assicurato. |
Sinistro: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Società: | L’Impresa assicuratrice delegataria nonché le eventuali imprese coassicuratrici. |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Prova del contratto
Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.
Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte del Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l’annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fede.
Le Parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del tasso di premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.
La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 3 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.
Art. 4 - Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata nel frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo (triennale), senza tacito rinnovo.
Al Contraente è concesso, ove lo ritenga conveniente, richiedere la proroga del contratto per una durata massima di un anno, con preavviso di almeno 30 giorni antecedenti la scadenza.
È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione fino ad un massimo di 180 giorni, proroga finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
La Società, dietro corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin da ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per il periodo richiesto dal Contraente.
Per tale periodo di proroga alla Società spetterà per ogni giorno di copertura un importo di premio che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.
Resta fermo che il rapporto assicurativo si intende risolto di diritto, senza obbligo alcuno di risarcimento danni, nel caso di scioglimento del contraente e/o, comunque di cessazione dell’attività. Se lo scioglimento o la cessazione dell’attività si verificano nel corso dell’annualità assicurativa, la Società rimborserà l’eventuale rateo di premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) al Contraente dalla data della predetta risoluzione. Viceversa, qualora il premio non fosse stato ancora pagato, il Contraente corrisponderà quanto eventualmente tenuto a pagare alla Società sino alla data di cessazione, ratei e regolazioni comprese.
Art. 5 - Cessazione anticipata del contratto
È data facoltà alle Parti di recedere dal contratto al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata o tramite PEC da inviare alla controparte con almeno 60 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell’annualità, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta/recesso solo per una o alcune delle garanzie previste. Nell’ipotesi in cui una delle Parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell’annualità assicurativa, una proroga della durata fino a 6 mesi. In tal caso, la Società si impegna sin da ora a concedere la proroga richiesta alle medesime condizioni normative ed economiche, dietro pagamento del rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuo in corso.
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione mediante lettera raccomandata o PEC. Il recesso ha effetto alla scadenza dell’annualità indicata nel presente contratto; ovvero, se comunicato meno di 180 giorni prima di detta scadenza, alla scadenza annua successiva.
La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
In caso di recesso da parte della Società, la comunicazione deve contenere specifica indicazione del sinistro in base al quale la Società ha scelto di avvalersi della presente facoltà.
Nella comunicazione di recesso, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all’art. 11 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio - necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che in assenza dei dati richiamati la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.
Art. 7 - Decorrenza della garanzia e pagamento dei premi
A parziale deroga dell’art. 1901 del Codice Civile, la garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ed il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 45 giorni dalla data di ricevimento del documento contrattuale.
Per il pagamento dei premi successivi a quello di perfezionamento, compresa l’eventuale proroga di cui agli artt. 4 - Durata del contratto e 5 - Cessazione anticipata del contratto nonché tutte le variazioni che comportino aumenti di premio, è concesso il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dei documenti contrattuali, trascorso il quale la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 45° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
Resta altresì fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Art. 8 - Xxxxxxxx broker – Gestione del contratto
Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di intermediazione assicurativa, le Parti contraenti riconoscono a il ruolo di Xxxxxx relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione.
In conseguenza di quanto sopra, si conviene espressamente:
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti dal Contraente sia effettuato tramite il Broker, che provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Società; resta intesa l’efficacia liberatoria del pagamento così effettuato anche a termine dell’art. 118 del D.lgs. 209/2005.
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker.
Art. 9 - Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti dei Dipendenti/Amministratori/Commissario, delle persone delle quali il Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività ed in genere dei responsabili dei sinistri, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei soggetti sopra indicati.
Art. 10 - Assicurazioni presso diversi assicuratori
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Art. 11 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio
Con periodicità annuale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza dell’anno interessato, i dati afferenti l’andamento del rischio; il predetto termine è elevato a 120 giorni per la scadenza definitiva del contratto. In particolare, la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all’anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d’asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.
La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti.
É facoltà del Contraente richiedere ed obbligo della Società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora il Contraente lo richieda.
Art. 12 - Forma delle comunicazioni del Contraente
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o PEC e/o fax e/o telegramma e/o posta elettronica indirizzate al Broker. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.
Art. 13 - Efficacia temporale della garanzia
Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.
Art. 14 - Premio di polizza
Il premio espressamente indicato in sede di offerta rimane fisso per tutta la durata della polizza.
Art. 15 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art. 16 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d’atto del premio: le condizioni assicurative del contratto sono infatti costituite esclusivamente dai contenuti della presente polizza che costituirà, in allegato, parte integrante dei suddetti moduli a stampa.
Art. 17 - Foro Competente
Foro competente è quello del luogo di residenza o sede del Contraente/Assicurato.
Art. 18 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 19 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 20 - Partecipazione delle Società – Raggruppamento temporaneo di imprese Associazione Temporanea di Imprese o Coassicurazione
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Società assicuratrici componenti
l’Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia Società mandataria Quota xx%
⇒ Compagnia Società mandante Quota xx%
⇒ Compagnia Società mandante Quota xx%
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti
l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione all’Associazione Temporanea di Imprese.
⇒ Società: ………..… Quota xx%
⇒ Società: ………..… Quota xx%
⇒ Società: ………..… Quota xx%
In caso di coassicurazione
L’assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel “Riparto” che segue, in base alle
rispettive quote percentuali indicate:
⇒ Compagnia Quota % - Delegataria
⇒ Compagnia Quota % - Coassicuratrice
⇒ Compagnia Quota % - Coassicuratrice
L’Impresa Delegataria provvederà, comunque ed in ogni caso, in deroga a quanto disposto dall’art. 1911
c.c. e con responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti all’accordo di coassicurazione, ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri nei confronti dell’Assicurato danneggiato o comunque dell’avente diritto senza che possano essere ad esso opposte eccezioni e/o riserve da parte delle altre Imprese Coassicuratrici.
Il Contraente ha affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio assicurativo
e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla società
la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta
Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Art. 21 - Accettazione
La Società dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la documentazione di gara ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.
Art. 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assicuratrice, il Broker nonché ogni altra impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare al Contraente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata – tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane S.p.A.) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dal Contraente.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa
di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
Art. 23 – Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle Parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
IL CONTRAENTE | LA SOCIETÀ |
NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA
Art. 24 - Attività dell’assicurato e descrizione del rischio
Il Contraente svolge attività volte all’attuazione delle politiche di riforma e modernizzazione della PA e più in generale all’attuazione di strategie di promozione dell’innovazione e di rafforzamento della capacità amministrativa, prevista dalle politiche di sviluppo dell’UE e promossa dal DFP, attraverso attività di accompagnamento e assistenza tecnica; inoltre svolge ogni altra attività prevista da specifici accordi con il Dipartimento della Funzione pubblica, con altri associati, o con altre amministrazioni pubbliche.
L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento della propria attività di fatto svolta con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, comprese tutte le attività ed i servizi che in futuro possano essere espletati.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall’Assicurato per legge, regolamenti e delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.
L’assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, anche se non riportate dal presente disciplinare.
SEZIONE 1 - R.C.T. / R.C.O.
Art. 25 - Oggetto dell’assicurazione RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente
responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività dichiarata svolta.
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
La Società sì obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni e dell’art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e risultanti a libro paga anche e temporaneamente impiegati presso altri enti/aziende o da lavoratori parasubordinati (XX.XX.XX., interinali, ecc.), assicurati ai sensi delle predette disposizioni, addetti alle attività per cui è prestata l’assicurazione;
2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’art. 13 del DLGS 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente.
L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, stagisti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.
L’assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla legge 196/97. Nel caso in cui l’INAIL esercitasse l’azione di rivalsa ex art. 1916 Codice Civile, detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.
Tanto l'assicurazione R.C.T., quanto l'assicurazione R.C.O., valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della legge 12 giugno 1984 n.222.
La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge. L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se
l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.
I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa. La Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d'ufficio del reato commesso dall'Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale. A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra il Contraente e la Società, tenendo conto degli interessi del Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali il Contraente e l'Assicurato debbano rispondere ai sensi del citato articolo 2049 Codice Civile.
Art. 26 - Delimitazioni dell’assicurazione – Esclusioni (OPERANTE PER LE SEZIONE 1 E 2)
L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi non comprende i danni:
a) da furto;
b) da circolazione su strade di uso pubblico di veicoli a motore, nonché‚ da impiego di aeromobili, da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il 00.xx anno di età, derivanti dall'impiego di aeromobili;
c) a cose rimorchiate, caricate o scaricate;
d) alle opere in costruzione e sulle quali si eseguono i lavori; derivanti dalla detenzione od all'impiego di esplosivi;
e) conseguenti ad inquinamento non accidentale dell'aria, dell'acqua, del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; salvo quanto previsto all’Art. 63 - Danni da inquinamento accidentale;
f) a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati.
L'assicurazione R.C.T. / R.C.O. non comprende inoltre i danni:
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.);
- derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O. derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati.
Art. 27 - Disciplina della responsabilità
La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata (norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, giurisprudenza ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile) ed indipendentemente dall'autorità competente, giudiziaria o arbitrale, nazionale, estera o internazionale.
Art. 28 - Novero dei terzi (OPERANTE PER LE SEZIONE 1 E 2)
Si prende atto fra le Parti che:
a) quando l'Assicurato è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso;
b) quando l'Assicurato non è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi dei D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni quando opera la garanzia R.C.O. di cui all'art. 25 – Oggetto dell’assicurazione.
Pertanto, i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi:
1) qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio;
2) per danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.
Si prende atto fra le Parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.
Art. 29 - Estensione della garanzia alle malattie professionali
La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali tassativamente indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124 del 30/06/1965, o contemplate dal D.P.R. n. 482 09/06/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni in vigore al momento del sinistro.
L'assicurazione vale per le malattie che si manifestino e vengano denunciate durante il periodo di validità della polizza e conseguenti a fatti colposi posti in essere per la prima volta durante il tempo dell’assicurazione.
Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
1) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
2) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale:
- per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto;
- per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per malattie professionali conseguenti:
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali del Contraente/Assicurato;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente/Assicurato. Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
1) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
2) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli insediamenti ed uffici dell’Assicurato, ispezione per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Art. 30 - Buona fede INAIL
Si conviene tra le Parti che non costituisce motivo di decadenza della garanzia la mancata assicurazione presso l'INAIL del personale dell'Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo.
Art. 31 - Responsabilità civile personale
L’assicurazione di cui alle garanzie tutte della presente polizza è estesa alla responsabilità civile personale degli Amministratori e Rappresentanti del Contraente e dei dipendenti, a qualsiasi ruolo
appartenenti, di cui il Contraente si avvale nell’esercizio della sua attività, per danni arrecati, in relazione allo svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni, a terzi e a prestatori di lavoro.
A titolo esemplificativo e non limitativo, sono parificati ai "Dipendenti":
1) volontari e obbiettori di coscienza in servizio civile;
2) borsisti e tirocinanti;
3) partecipanti a lavori socialmente utili;
4) incaricati esterni con contratto libero professionale o di prestazione d’opera;
5) lavoratori parasubordinati e prestatori di lavoro temporaneo di cui alla Legge 196/97;
6) collaboratori coordinati e continuativi e con incarichi a progetto;
7) collaboratori occasionali.
È inclusa la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni commessi da tirocinanti e dagli allievi che frequentano i corsi organizzati o sostenuti in qualsiasi modo dal Contraente.
La presente garanzia comprende anche la Responsabilità Civile derivante ai dipendenti con funzione di “Responsabile della Sicurezza” ai sensi del D.Lgs. 81 del 09/04/2008, e successive modifiche od integrazioni.
IL CONTRAENTE | LA SOCIETÀ |
CONDIZIONI PARTICOLARI
A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i rischi riportati negli articoli seguenti.
Art. 32 - Colpa grave
Xxxxx derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere.
Art. 33 - Gestione mense e bar
Responsabilità Civile derivante dalla gestione di mense, bar e spacci all’interno di strutture del Contraente. È compresa la responsabilità derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili. Resta inteso che qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all’Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.
Art. 34 - Proprietà e/o gestione distributori automatici
Responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o gestione, nell’ambito dell’Ente, di distributori
automatici di bevande e simili, nonché dall’esistenza di distributori di proprietà di terzi.
Qualora la gestione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente
Art. 35 - Disinfestazione
Responsabilità Civile derivante dalle operazioni di disinfestazione, anche se eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di prodotti tossici.
Art. 36 - Danni cagionati da apparecchiature in comodato
Responsabilità civile per i danni cagionati dalle apparecchiature che l'Assicurato ha in comodato od uso a qualsiasi titolo.
Art. 37 - Proprietà apparecchiature concesse in comodato a terzi
Responsabilità civile derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato od uso a terzi a qualsiasi titolo.
Art. 38 - Cartelli pubblicitari, insegne e striscioni
Responsabilità civile connessa all’esistenza di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni di proprietà, ovunque installati sul territorio nazionale, compresa la relativa manutenzione con l’intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L’assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installate.
Art. 39 - Proprietà e conduzione fabbricati
Responsabilità civile derivante dalla proprietà, dalla conduzione, uso, comodato, prestito di fabbricati, anche locati a terzi, e relative dipendenze e pertinenze, nessuna esclusa né eccettuata (quali ad esempio rustici, cancelli, recinzioni, insegne), parchi, aree di parcheggio e sosta, strade interne e giardini con le relative attrezzature e alberi anche di alto fusto, a qualunque uso destinati anche se non utilizzati per l'esercizio delle attività assicurate e dei relativi impianti (ascensori, montacarichi, elevatori, scale mobili, cancelli elettrici, alberi, tettoie recinzioni in genere, ecc.).
Art. 40 - Lavori complementari ed accessori
Responsabilità civile per danni cagionati durante l’esecuzione di lavori complementari e/o accessori per lo svolgimento dell’attività assicurata nonché lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o pulizia di locali, giardini, strade, parchi, macchinari, impianti e fabbricati e modifiche e/o installazioni di impianti e macchinari. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità derivante al Contraente dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza.
Art. 41 - Costruzioni – Demolizioni ed Ampliamento di Ambiente
Responsabilità civile per danni derivanti dalla committenza dei lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti od impianti eseguiti per le necessità dell’attività esercitata dall’Assicurato.
Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l’eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra assicurazione.
Art. 42 - Dipendenti distaccati
Responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni:
- subiti da dipendenti di società od enti distaccati presso il Contraente/Assicurato;
- causati da dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od Enti.
Art. 43 - Partecipazione e organizzazione di mostre, fiere e congressi
Responsabilità civile derivante dalla partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, corsi di formazione professionali e simili, tavole rotonde, mostre, fiere, (compreso il rischio derivante dalle operazioni di carico e scarico del materiale e dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand), attività promozionali di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori, effettuate in luoghi all'aperto ed al coperto; compresa la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo e i danni agli arredi nonché ai visitatori/utenti. È inoltre compreso l’utilizzo di veicoli, camper e roulotte come uffici temporanei a disposizione del pubblico.
Art. 44 - Manifestazioni sportive, culturali ecc.
Responsabilità civile derivante dall’esercizio, organizzazione, patrocinio, partecipazione ad attività e manifestazioni sportive e ricreative, culturali, politiche, religiose, spettacoli, gite, viaggi e vacanze, quanto sopra svolto anche tramite CRAL o altre Associazioni aventi autonoma personalità giuridica.
Art. 45 - Prelievo, trasporto, merci
Responsabilità civile derivante dall’effettuazione di prelievo, trasporto, consegna merci e materiali,
comprese le operazioni di carico e scarico, escluso il rischio di circolazione.
Art. 46 - Danni a veicoli sotto carico e scarico
L’assicurazione è estesa ai danni a veicoli sotto carico e scarico e/o in sosta nell’ambito dell’esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose di terzi sugli stessi giacenti. Restano esclusi i danni da furto. La presente estensione di garanzia viene prestata con l’applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni mezzo danneggiato.
Art. 47 - Danni a veicoli in sosta nelle aree di pertinenza dell’assicurato
Responsabilità civile per i danni (escluso il solo furto) ai veicoli di dipendenti, di amministratori e di terzi in sosta nelle aree di pertinenza dell’Assicurato. Questa estensione di garanzia viene prestata con l’applicazione di una franchigia assoluta di € 100,00 per ciascun veicolo
Art. 48 - Xxxxx a cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei lavori
Responsabilità civile per i danni a cose di terzi trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori nonché per i danni cagionati ai locali nell’ambito dei quali vengono eseguite tali attività. La garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 50.000,00 per anno assicurativo e con l’applicazione di uno scoperto del 10% minimo € 100,00 per sinistro.
Art. 49 – Xxxxx a cose in consegna e/o custodia
Responsabilità civile per i danni a cose, compresi veicoli, che l'Assicurato detenga o abbia in consegna, custodia e/o possesso a qualunque titolo o destinazione. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 100.000,00 per anno assicurativo e per sinistro e con l’applicazione di uno scoperto del 10% minimo € 100,00 per sinistro.
Art. 50 - Danni a condutture e impianti sotterranei
Responsabilità civile per i danni a condutture e impianti sotterranei. Per tale garanzia è previsto un limite massimo di risarcimento di € 100.000,00 per anno e per sinistro, con l’applicazione di uno scoperto del 10% minimo € 250,00 per sinistro.
Art. 51 - Danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne
Responsabilità civile per i danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne, purché conseguenti a rottura accidentale di condutture o tubazioni. Per tale garanzia è previsto un limite massimo di risarcimento di € 50.000,00 per anno e per sinistro, con l’applicazione di uno scoperto del 10% minimo
€ 250,00 per sinistro.
Art. 52 - Interruzione e/o sospensione attività
Responsabilità civile per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistri risarcibili a termini di polizza. La garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo risarcimento per anno e per sinistro di € 50.000,00.
Art. 53 - Appaltatori
Premesso che l'Assicurato può delegare, commissionare, appaltare ad altre imprese o persone lavori, servizi o prestazioni in genere attinenti alle proprie attività e/o proprietà, si conviene che ciascuna di dette imprese o persone assume contemporaneamente la qualifica di Assicurato e di terzo oltre che nei confronti dell'Assicurato principale anche nei confronti degli altri coappaltatori e coprestatori di lavoro, servizi o prestazioni in genere. La presente garanzia viene prestata a secondo rischio rispetto alle eventuali polizze che le imprese o le persone possono aver stipulato e rese efficaci, per le garanzie in esse contenute, mentre si intende prestata a primo rischio quando non intervengano le predette polizze.
Art. 54 - Committenza veicoli
Responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile. Con riferimento alla guida di veicoli da parte di persone incaricate dall'Assicurato, si precisa che la garanzia di cui al presente punto non è operante qualora i veicoli siano di proprietà dell'Assicurato, nonché si tratti di veicoli noleggiati con o senza autista. La garanzia è estesa ai danni subiti dai trasportati. Questa specifica estensione è prestata con l’applicazione di una franchigia assoluta di € 250,00.
Art. 55 - Danni da incendio, scoppio e/o esplosione
Responsabilità civile per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato e/o da lui detenute, e i danni derivanti da incendio di fabbricati e relativo contenuto di proprietà e/o in uso dell’Assicurato. La garanzia è prestata con il massimo di € 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo. Qualora per lo stesso rischio esista altra
analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per
l’eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra assicurazione.
Art. 56 - Servizio di vigilanza
Responsabilità civile derivante da servizi di vigilanza effettuati a mezzo di guardiani, anche armati, o di cani; qualora tali servizi fossero affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente.
Art. 57 – Squadre antincendio e di protezione civile
Responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività delle squadre antincendio e di protezione civile
organizzate e composte da dipendenti dell’Assicurato e/o da volontari.
Art. 58 - Sicurezza sul lavoro
Ferma restando l’esclusione dei sinistri causati volontariamente dal Contraente, la società conferma che non solleverà eccezioni sulla validità della garanzia qualora venga accertato che il danno sia conseguenza dell’inosservanza o violazione delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori ed in particolare al D.Lgs. 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni).
La garanzia assicurativa viene estesa alla responsabilità civile personale del responsabile e degli addetti del servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al D.Lgs. 81/2008. Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dal Contraente, dagli Amministratori, dai Collaboratori, o dai Dipendenti del Contraente stesso.
Art. 59 - Legge sulla privacy
Si da atto che, per quanto previsto dalla presente polizza, la copertura s'intende prestata anche per le attività, rischi e responsabilità derivanti agli assicurati ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e
s.m.i e dal Regolamento UE 2016/679.
Art. 60 - Organizzazione e gestione di corsi di istruzione, di formazione e/o borse di studio e lavoro
L’assicurazione si intende operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla
organizzazione e gestione di corsi di istruzione, formazione e/o borse di studio e/o lavoro.
Si precisa inoltre, che ai fini della garanzia di cui alla presente polizza i partecipanti ai suddetti corsi sono parificati a tutti gli effetti ai dipendenti dell’assicurato.
Art. 61 - Decreto legislativo 494/96
L’assicurazione comprende anche la responsabilità derivante all’assicurato ai sensi del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche nella sua qualità di committente lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo. Le imprese esecutrici dei lavori, nonché titolari e/o dipendenti, sono considerati terzi.
Art. 62 - Rivalsa INAIL, INPS e/o altri istituti previdenziali
La Società risponde delle conseguenze dell’azione di surroga/rivalsa che l’INAIL, l’INPS o altro Istituto Previdenziale intentasse nei confronti dei singoli dipendenti del Contraente per quanto loro personalmente imputabile. Sono equiparati ai dipendenti gli altri collaboratori la cui responsabilità sia nata in occasione della loro partecipazione manuale alle attività per le quali è prestata l’assicurazione.
Art. 63 - Danni da inquinamento accidentale
La garanzia si intende estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.
La garanzia viene prestata con un massimo risarcimento per anno e per sinistro di € 200.000,00 con
l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00 ed il massimo di € 15.000,00.
Art. 64 - Estensione territoriale
L’assicurazione R.C.O. è operante per i danni che avvengano nel mondo intero. L'assicurazione R.C.T. è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi Usa, Canada e Messico, nei quali opera limitatamente alle mostre, fiere e convegni.
Art. 65 - Operazioni di prova, dimostrazione e collaudo
La garanzia si intende estesa al rischio derivante da operazioni di prova, dimostrazione e collaudo.
Art. 66 - Pluralità di assicurati
La garanzia viene prestata entro i limiti ed i massimi convenuti per sinistro, il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di responsabilità di più di uno degli Assicurati.
Tuttavia, il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della responsabilità civile del Contraente ed in via subordinata, per l’eccedenza, a copertura della responsabilità civile degli altri Assicurati.
Art. 67 - Rischi di circolazione su strade o aree private
Quando i rischi di circolazione di veicoli a motore su strade o aree private non equiparate a quelle di uso pubblico esista una contemporanea e valida assicurazione di RCA, la garanzia di cui alla presente polizza viene prestata, fermi i massimali nella stessa indicati, in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto a tale copertura RCA.
Art. 68 - Lavori e/o attività svolti presso terzi
Per le attività e/o lavori svolti presso terzi, l’assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per:
- danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o dallo stesso detenute;
- danni ai locali di terzi nei quali si svolgono i lavori e/o le attività; alle cose di terzi trovantesi nei locali stessi; alle cose di terzi trovantesi nello stretto ambito di esecuzione dei lavori e/o attività, quando questi si svolgano all’aperto.
La garanzia è prestata con il massimo di € 100.000,00 e con l’applicazione su ogni sinistro di uno scoperto a carico dell’Assicurato pari al 10% del danno con il minimo di € 100,00.
Art. 69 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
La Società non è tenuta a fornire la copertura, o a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
IL CONTRAENTE | LA SOCIETÀ |
SEZIONE 2 - R.C. DELLA PROPRIETA’
In aggiunta a quanto già previsto dall’art. 39 - Proprietà e conduzione fabbricati si precisa che per il fabbricato di viale Xxxx n. 15 vincolato a favore del MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A., è attivata la presente sezione con massimale dedicato RCT di € 3.000.000,00 unico e franchigia per danni a cose di € 2.000,00 per sinistro.
Art. 70 – Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nella sua qualità di proprietario del fabbricato sopra menzionato e degli impianti fissi destinati alla conduzione del medesimo, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati dal Contraente stesso, o da persone delle quali egli debba rispondere, a terzi, compresi i locatari, sia per lesioni corporali, sia per danneggiamenti a cose o animali di loro proprietà, in conseguenza di un fatto accidentale.
Sono esclusi dalla garanzia i danni subiti dal fabbricato in seguito a cedimento del terreno.
Art. 71 – Clausola di vincolo
Si prende atto tra le Parti che, limitatamente alla partita Fabbricato di Roma, Viale Xxxx n. 15, la presente polizza deve intendersi vincolata a tutti gli effetti a favore di Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxx, x. 000 – 00000 Xxxxxx.
La sottoscritta Società assicuratrice si obbliga pertanto:
a) a riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento della sua apposizione ed a mantenerlo invariato anche sulle polizze che sostituiscono la presente;
b) a notificare tempestivamente all’Intesa Sanpaolo S.p.A. a mezzo lettera raccomandata con A.R. l'eventuale non rinnovo annuale o il mancato pagamento dei premi ed a considerare valida a tutti gli effetti l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data del recapito della raccomandata di cui sopra presso la sede legale dell’Intesa Sanpaolo S.p.A.;
c) a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell’Intesa Sanpaolo S.p.A. ed a notificare a quest'ultimo tutte le circostanze che potessero menomare la validità dell'assicurazione;
d) a dare immediato avviso all’Intesa Sanpaolo S.p.A. con lettera raccomandata di ogni sinistro ed a non apporre eccezioni sia per il caso di colpa grave imputabile all'assicurato ed ai suoi aventi causa, sia per mancata denuncia da parte dell'assicurato di circostanze che aumentino il pericolo di danni;
e) a determinare l’ammontare degli indennizzi con il concorso o quanto meno il consenso scritto, dell’Intesa Sanpaolo S.p.A., alla quale dovranno essere direttamente pagati, salvo che Intesa Sanpaolo S.p.A. non disponga diversamente per iscritto;
f) a dare immediata comunicazione all’Intesa Sanpaolo S.p.A. nel caso di esercizio del diritto di annullamento, anche parziale, della polizza colpita da sinistro;
g) a riconoscere la Vincolataria quale legittimata ad agire nei confronti della Compagnia di Assicurazione;
h) per tutta la durata della locazione finanziaria il valore assicurato deve rimanere almeno pari al costo originario d'acquisto e comunque non deve essere inferiore al costo di ricostruzione a nuovo di ciascun fabbricato;
i) ad accettare l'eventuale pagamento dei premi da parte dell’Intesa Sanpaolo S.p.A.;
j) a non consentire al Contraente di avvalersi della facoltà prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione di disdire la polizza sino alla scadenza del contratto di leasing, senza la preventiva autorizzazione di Intesa Sanpaolo S.p.A..
Il presente impegno vale sino a comunicazione scritta di svincolo da parte dell’Intesa Sanpaolo S.p.A..
IL CONTRAENTE | LA SOCIETÀ |
NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 72 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (articolo 1913 del Codice Civile). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).
Art. 73 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro R.C.O.
Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui al precedente art. 25 – Oggetto dell’assicurazione solo ed esclusivamente:
a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.
Art. 74 - Gestione delle vertenze
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze del danno in sede stragiudiziale e giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando di intesa con lo stesso legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione mossa contro l’Assicurato entro il
limite di un quarto del massimale per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale stabilito in polizza, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce però le spese incontrate dall’Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non
siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.
IL CONTRAENTE | LA SOCIETÀ |
SOMME ASSICURATE E CONTEGGIO DEL PREMIO
Art. 75 - Somme assicurate e premio
Massimali assicurati
L’assicurazione vale fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di:
Sezione | per ogni sinistro | con il limite per persona danneggiata |
Sezione 1 - R.C.T. | € 3.000.000,00 | € 2.000.000,00 |
Sezione 1 - R.C.O. | € 3.000.000,00 | € 2.000.000,00 |
Sezione 2 - R.C. DELLA PROPRIETA’ | € 3.000.000,00 | € 3.000.000,00 |
PREMIO ANNUO FINITO €................................
DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA
IL CONTRAENTE | LA SOCIETÀ |
RIEPILOGO LIMITI DI RISARCIMENTO / FRANCHIGIE / SCOPERTI
Art. 76 - Riepilogo limiti di risarcimento, franchigie, scoperti
Descrizione | Limiti di risarcimento | Franchigia | Scoperti |
Danni a veicoli sotto carico e scarico (esclusi danni da furto) (Art. 46) | ======= | € 100,00 per ogni mezzo danneggiato | ======= |
Danni a veicoli in sosta nelle aree di pertinenza dell’assicurato (esclusi danni da furto) (Art. 47) | ======= | € 100,00 per ogni mezzo danneggiato | ======= |
Xxxxx a cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei lavori (Art. 48) | € 50.000,00 per anno | ======= | 10% con il minimo di € 100,00 |
Danni a cose in consegna e/o custodia (Art. 49) | € 100.000,00 per anno/sinistro | ======= | 10% con il minimo di € 100,00 |
Danni a condutture e impianti sotterranei (Art. 50) | € 100.000,00 per anno/sinistro | ======= | 10% con il minimo di € 250,00 |
Danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne (Art. 51) | € 50.000,00 per anno/sinistro | ======= | 10% con il minimo di € 250,00 |
Interruzione e/o sospensione attività (Art. 52) | € 50.000,00 per anno/sinistro | ======= | 10% con il minimo di € 2.500,00 |
Committenza veicoli (Art. 54) | ======= | € 250,00 | ======= |
Danni da incendio, scoppio e/o esplosione (Art. 55) | € 100.000,00 per anno/sinistro | ======= | ======= |
Danni da inquinamento accidentale (Art. 63) | € 200.000,00 per anno/sinistro | ======= | 10% con il minimo di€ 1.500,00 e il massimo di € 15.000,00 per sinistro |
Lavori e/o attività svolti presso terzi (Art. 68) | € 100.000,00 | ======= | 10% con il minimo di € 100,00 |
Sezione 2 – RC della Proprietà | ======= | € 2.000,00 | ======= |
IL CONTRAENTE | LA SOCIETÀ |
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Ai sensi degli artt. n. 1341 e 1342 del C.C. il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente i seguenti articoli del presente contratto:
Art. 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede Art. 3 – Diminuzione del rischio
Art. 4 – Durata del contratto
Art. 5 – Cessazione anticipata del contratto Art. 6 – Recesso in caso di sinistro
Art. 7 – Decorrenza della garanzia e pagamento dei premi Art. 8 – Xxxxxxxx broker – Gestione del contratto
Art. 9 – Rinuncia al diritto di rivalsa
Art. 10 – Assicurazioni presso diversi assicuratori
Art. 11 – Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio
Art. 17 – Foro Competente
Art. 22 – Tracciabilità dei flussi finanziari Art. 25 – Oggetto dell'assicurazione
Art. 70 – Oggetto dell’assicurazione (RC della Proprietà) Art. 72 – Obblighi in caso di sinistro
Art. 73 – Obblighi dell’Assicurato in casi di sinistro R.C.O.
IL CONTRAENTE