REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Definizioni
Ai fini del presente Regolamento si intende:
• per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
• per spazio sportivo, il luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale o ludico motoria di una o più attività sportive;
• per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
• per assegnazione in uso il provvedimento con il quale viene autorizzato l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività;
• per concessione in gestione, il provvedimento con il quale viene affidata la gestione di un impianto sportivo;
. per impianto a rilevanza economica, quello in grado di produrre utili per la gestione;
• per impianto senza rilevanza economica, quello il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;
• per tariffa, la somma che l'utente deve versare per l'utilizzo dell'impianto.
Art. 2 - Oggetto e finalità
Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.
Gli impianti di cui sopra sono destinati a uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.
L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.
I servizi sportivi costituiscono articolazione dei servizi sociali resi ai cittadini; i servizi sportivi integrano quelli relativi all'istruzione scolastica, alla cultura, ai servizi socio- sanitari e alla politica ambientale del territorio comunale. I servizi sportivi valorizzano l'attività sul territorio degli utenti singoli, degli enti di promozione sportiva , delle federazioni sportive, delle società sportive e delle altre associazioni.
Il Comune riconosce il diritto al gioco e al tempo libero per tutti, attrezzando appositi spazi e prevedendone la possibilità di utilizzo a titolo gratuito per la collettività. Il Comune riconosce altresì la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorirne l'integrazione sociale.
Art. 3 Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica a tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale i quali, alla regolare scadenza dei relativi rapporti contrattuali si adegueranno alla presente disciplina.
Art. 4 - Classificazione degli impianti sportivi
Gli impianti sportivi si distinguono in impianti di rilevanza comunale e impianti minori.
Sono impianti sportivi di rilevanza comunale quegli impianti che assolvono a funzioni sportive di interesse generale per l'intera comunità, in considerazione delle dimensioni, delle caratteristiche tecniche e strutturali, della dotazione di servizi accessori e del bacino d'utenza servito.
Gli impianti sportivi di rilevanza comunale sono individuabili inoltre in quanto strutture che per le loro dimensioni e complessità tecnologica richiedono una gestione specializzata e rilevante dal punto di vista economico.
Gli impianti comunali di rilevanza cittadina verranno debitamente individuati e sottoposti a revisione con cadenza annuale. Tutti gli altri impianti saranno individuati come impianti minori, compresi quelli annessi agli Istituti Scolastici.
Art. 5 - Definizione attività di interesse pubblico
Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico. Per questo il Comune li mette a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono attività sportive definite di interesse pubblico.
A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:
• l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
• l’attività sportiva per le scuole;
• l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
• l'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
• l’attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.
TITOLO II - CRITERI GENERALI PER USO IMPIANTI SPORTIVI
Art. 6 - Concessione in uso
Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive dilettantistiche iscritte all’Albo Comunale dello Sport.
Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso alle suddette società o privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo e comunque in rispetto del principio della massima disponibilità.
L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità comunale.
La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.
Art. 7 - Modalità di assegnazione
Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare la domanda sul modulo unico predisposto dalla A. C. nel quale il richiedente si impegna a rispettare le condizioni poste per l'utilizzo degli impianti previste dal Regolamento.
Di norma, la domanda va presentata entro il 31 maggio per la stagione sportiva successiva. I criteri di assegnazione tengono conto delle seguenti priorità:
. organizzazione, ovvero partecipazione a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse internazionale, nazionale e regionale;
. società con maggior numero di iscritti residenti sul territorio comunale (almeno il 70%), con tesseramento annuale nei settori giovanili;
. società che abbiano nel proprio staff tecnico istruttori in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollenti oppure titoli rilasciati da federazioni sportive o scuola nazionale o regionale dello sport del Coni;
. società che pratichino in maniera continuativa attività sportiva per utenti in condizioni di fragilità sociale, con particolare riguardo a disabili e anziani;
. società che certifichino, se tenute, il rispetto della normativa in materia di attività sportiva agonistica e dilettantistica.
Punteggio meritocratico: sulla base dei criteri su menzionati l’Esecutivo della Consulta dello Sport valuterà il punteggio da attribuire a ciascun criterio da comunicare all’Amministrazione Comunale. L'utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alle necessità della scuola.
A tale scopo, l'uso delle palestre scolastiche è regolato da accordi tra Comune e Istituto scolastico a cui l'impianto sportivo fa capo.
Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi pervenute successivamente all'assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.
L'assegnazione delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali.
In caso di concomitanza di più gare nella stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.
Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.
Art. 8 - Utilizzo degli Impianti sportivi
Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.
L’Amministrazione comunale si riserva di controllare la rispondenza tra le assegnazioni effettuate e il loro utilizzo effettivo da parte degli assegnatari nonché il possesso delle certificazioni in materia di attività agonistica anche con l'ausilio della Consulta Comunale per lo Sport.
L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori, tecnici e dirigenti oltre ai funzionari del Comune e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano di effettuare.
E’ assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.
Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità.
In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni alla Amministrazione Comunale.
In caso di utilizzo contemporaneo dell'impianto di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime.
A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C.(con massimali previsti nelle convenzioni), valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali.
Un responsabile, nominato dall'utente, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare al custode (ove previsto) ed al Responsabile dell’ufficio competente, l'eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva.
L’Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti. Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:
• sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
• usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle palestre;
• effettuare allenamenti sui campi di calcio in erba naturale in caso di avverse condizioni meteorologiche;
• utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
• depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
• utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
• svolgere attività diverse da quelle autorizzate;
. in caso di previsione di un biglietto per le gare di campionato le Società Sportive si impegnano a garantire la gratuità dell’ingresso ai genitori degli atleti in campo.
Sarà cura dell' Amministrazione comunale determinare annualmente una riserva degli spazi sportivi complessivamente disponibili destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee dì cittadini, individuando altresì gli impianti, le ore e i giorni a ciò destinati.
Art. 9 - Orari di utilizzo impianti
Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al venerdì.
Il sabato, la domenica e i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni o altre esigenze sportive e/o ricreative.
Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.
Art. 10 - Durata della concessione in uso degli impianti
La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.
L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia.
Art. 11 — Rinuncia
La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.
Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.
In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.
Art. 12 – Sospensione
Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall’Amministrazione Comunale o su proposta dell'Istituto scolastico cui fa capo l'impianto, per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei. Giochi Sportivi Studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti. Nei casi sopra descritti l’Amministrazione Comunale o l'Istituto Scolastico interessato provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa previa certificazione di tale stato di
inagibilità da parte del competente settore tecnico. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.
Art. 13 – Revoca
A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'utilizzo previste dall'art. 8, nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, il Dirigente attiva le procedure di revoca, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.
Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse.
Art. 14 - Certificazione sicurezza e agibilità impianti
L'uso degli impiantì, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di vigilanza sul pubblico spettacolo.
Pertanto, coloro che hanno richiesto ed ottenuto la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.
La documentazione di ogni impianto sportivo comunale relativa alla agibilità ed al rispetto delle normative vigenti, è depositata presso il Settore Lavori Pubblici.
TITOLO III - CRITERI GENERALI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
Art. 15 - Modalità di gestione impianti sportivi
Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti in una delle forme previste dalla normativa vigente. Ai fini della gestione indiretta, gli impianti si suddividono in impianti senza rilevanza economica e impianti con rilevanza economica.
Art. 16 - Concessione in gestione di impianti senza rilevanza economica
La gestione di impianti senza rilevanza economica, cioè di impianti il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre, può essere concessa a Federazioni Sportive, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società Sportive iscritte nel registro pubblico del Coni. L’Amministrazione Comunale verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:
• assenza di finalità di lucro;
• eletti vita e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
• obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.
La Giunta Comunale definisce con proprio atto i criteri con cui scegliere i concessionari, tenendo conto, nell'assegnazione dei punteggi, delle seguenti priorità:
• società che dimostrino adeguata capacità di progettazione e gestione;
• società che si associno tra loro per la gestione congiunta di più impianti sportivi;
• società che svolgono attività nel settore giovanile e per fasce di utenti in condizioni di fragilità sociale , con particolare riguardo a disabili e anziani.
L'atto di Giunta deve individuare inoltre la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e il concessionario, con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del gestore) e straordinaria (a carico del Comune). La durata della concessione è di norma triennale ed è rinnovabile alla scadenza per un ulteriore periodo di massimo due anni, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse. La buona gestione e conduzione dell’impianto
dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima. La durata della concessione può essere pluriennale a fronte di opere di valorizzazione degli impianti effettuate a proprie spese da parte dei concessionari.
La valorizzazione si può concretizzare nella realizzazione di migliorie, adattamenti, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie dell'impianto, autorizzate dagli uffici comunali competenti.
Art. 17 - Concessione in gestione di impianti di rilevanza economica
La concessione a terzi della gestione degli impiantì sportivi di rilevanza economica, cioè di impianti atti a produrre un utile, è affidata al rispetto della procedura di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente. La concessione di cui sopra dovrà comunque prevedere:
. clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
• pagamento di un canone al Comune da parte del Concessionario;
. riserva per attività sportive e sociali promosse dall' Amministrazione Comunale;
• pagamento da parte del Concessionario di tutte le utenze e dei consumi;
• manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del Concessionario;
• manutenzione straordinaria dell'impianto a carico del Concessionario. Con proprio atto la Giunta Comunale definirà inoltre:
• 1' individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e Concessionario;
• la durata della concessione, che verrà indicata nel bando.
Nello stesso atto potranno essere predeterminate specifiche condizioni o clausole particolari da inserire nella convenzione, quali, ad esempio, la facoltà per il concessionario di organizzare attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto concesso, la concessione di servizio bar/ristoro, di eventuali giochi e altra attività commerciale.
Art. 18 – Contabilità e rendiconto
Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto (attività istituzionale).
La contabilità relativa all'attività commerciale va separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa dal Concessionario.
Con cadenza annuale il Concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.
Art. 19 - Revoca concessione
Le concessioni in gestione degli impianti sportivi di cui agli artt. 16 e 17 sono revocate dall’Amministrazione Comunale quando:
• la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
• la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
• il pagamento delle tariffe o del canone sia effettuato dal concessionario o dal gestore con un ritardo superiore a tre mesi;
• il pagamento delle utenze sia effettuato dal Concessionario con un ritardo superiore a tre mesi;
• il Concessionario non provveda ad effettuare nei tempi e nei modi previsti le opere di valorizzazione dell'impianto, nelle ipotesi contemplate dall'art. 16 del presente regolamento.
Art. 20 - Concessione di costruzione e gestione
Le modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.
TITOLO IV-TARIFFE
Art. 21 - Determinazione tariffe
Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dai competenti organi. Le tariffe possono essere:
• orarie (ad es. per gli allenamenti);
• a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare);
• a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).
Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro.
Art. 22 - Modalità di pagamento
L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite, rapportate alle ore di utilizzo concesse.
Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso. Per gli impianti sportivi dati in concessione a terzi, la tariffa per l’uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario; negli altri casi al Comune.
La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento di un'apposita cauzione da parte dei richiedenti.
Le società che non ottemperino gli obblighi stabiliti nel presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.
A garanzia dei pagamenti il concessionario, o il Comune se l'impianto è gestito direttamente, può chiedere il pagamento di polizza fidejussoria. o cauzione.
In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.
Art. 23 - Uso gratuito degli impianti
L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole primarie e secondarie di 1°grado che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici.
L'uso degli impianti sportivi è altresì concesso a titolo gratuito alle scuole di ogni ordine e grado per la preparazione e lo svolgimento delle fasi comunali e distrettuali dei Giochi Sportivi Studenteschi. Per quanto riguarda la concessione a titolo gratuito di impianti sportivi a società, associazioni sportive, federazioni e privati che ne facciano richiesta per specifiche manifestazioni una tantum, spetta alla Giunta stabilire con proprio atto i criteri di concessione gratuita, tenendo conto delle seguenti priorità:
• assenza di fini di lucro dell'Ente richiedente;
• accesso gratuito del pubblico alla manifestazione;
• utilità sociale della manifestazione.
Il Dirigente competente, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta Comunali, provvede alla concessione gratuita degli impianti, quantificando il valore delle singole gratuità, che andranno iscritte annualmente in un apposito Albo.
TITOLO V- DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI
Art. 24 – Rinvii
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia:
• all'art. 90 comma 25 ,L. n. 289/2002 per le modalità di gestione indiretta degli impianti sportivi;
• alla normativa vigente per le forme di gestione degli impianti sportivi;
• alla L. 517/77 e 23/96 per l'acquisizione degli impianti sportivi degli istituti scolastici;
• alla L. 23/96 per la programmazione delle attività sportive in orario extrascolastico;
• alla vigente normativa in materia concessioni e appalti per le forme di gestione in concessione;
• alla L. n. 91/81 per la individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive;
• alle Leggi Regionali vigenti in materia;
• alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
• alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
• alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento.