Contract
C O N T R A T T O
PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI IMMOBILI IN USO ALL’A.Di.S.U. DELL’UMBRIA
CIG: …………………..
PREMESSO
- che con Decreto del Commissario Straordinario dell’Agenzia per il Diritto alla Studio Universitario dell’Umbria n … del …… veniva approvato il Capitolato d’appalto per la manutenzione edile ed impiantistica degli immobili in uso alla Stessa, per la durata di 36 mesi e facoltà di rinnovo per ulteriori mesi 36;
- che con Determina Dirigenziale n. … del veniva indetta la gara per
l’affidamento del servizio;
- che a seguito della procedura di gara il servizio è stato provvisoriamente aggiudicato all’operatore economico , come risulta dal verbale
redatto in data dalla Commissione di gara, nominata con D.D.
n ….. del ;
- che con DD n. ….. del …………. il servizio è stato aggiudicato all’operatore economico …………. con sede legale in …………………
P.IVA ;
TUTTO CIO’ PREMESSO:
L’anno ……………., il giorno …….. , del mese di ………… , in Perugia, presso la Sede dell’Agenzia, sita al n. 14 di Via Benedetta,
DA UNA PARTE:
L’Agenzia per il Diritto allo studio Universitario con sede in Via Benedetta
n. 14 – 06123 Perugia, (di seguito indicato anche Agenzia), rappresentata dal/lla Dott./ssa ………….. nato/a a …………, il ………., nella qualità di Dirigente del Servizio Gestione Servizi dell’Agenzia, e per la carica domiciliato in xxx Xxxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxxx;
E DALL’ALTRA PARTE:
L’operatore ……………… con sede legale in , (di seguito
indicato anche Appaltatore), rappresentato dal Sig./ra , nato/a
a ………….. il ……………………, residente in ………………………
CF……………., in qualità di ……………………….
LE SUDDETTE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1 - Disciplina applicabile
Il Contratto, compresi gli Allegati, è regolato dalla legge italiana.
Al Contratto si applicheranno tutte le norme, condizioni e prescrizioni stabilite nello stesso e relativi Allegati.
In caso di discordanza tra i disposti del presente e gli allegati allo stesso che seppur non materialmente allegati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Atto (Offerta tecnica ed economica, Capitolato d’appalto, bando e disciplinare di gara), ai fini dell’interpretazione, la prevalenza è data al Contratto.
Ove non espressamente disciplinato dal presente Atto suppliscono gli Allegati.
Ove tra il presente Atto e gli Allegati sia presente una duplice disciplina, non discordante, le stesse si considerano integrate e vigenti entrambe.
Le modifiche e/o le integrazioni al Contratto avranno effetto solo se espressamente concordate per iscritto tra le Parti.
L’invalidità o l’inefficacia di una clausola del Contratto non si estenderà alle altre che resteranno pienamente in vigore, restando inteso che le Parti sostituiranno le clausole dalla cui invalidità o inefficacia derivi un’alterazione della loro comune volontà giuridica e delle finalità economiche da esse perseguite con il Contratto.
Per tutto ciò che non sia stato dalle Parti contraenti espressamente previsto nel Contratto, si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal D. Lgs. n. 50/2016, dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti in materia.
Articolo 2 - Validità e durata del contratto
Il Contratto si perfeziona con la sottoscrizione delle Parti con firma digitale. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l’A.Di.S.U. si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l’esecuzione di quest’ultimo ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 con comunicazione scritta.
Il servizio in oggetto avrà una durata di 36 mesi, a partire dalla data di effettivo inizio dell’attività, con la facoltà per la Stazione Appaltante di attivare in corso di esecuzione contrattuale l’opzione di rinnovo di massimo ulteriori mesi 36, esercitabile fino a 1 mese prima della scadenza contrattuale.
Articolo 3 - Obblighi particolari dell’Appaltatore
L’Appaltatore si obbliga ad effettuare le prestazioni in conformità a quanto previsto nel Contratto, nel Capitolato d’appalto, nell’offerta tecnica formulata dall’Appaltatore, allegati al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.
L’Appaltatore è l’unico soggetto responsabile dell’esecuzione della totalità delle prestazioni disciplinate nel Contratto, rinunciando sin d’ora a tutte le eccezioni derivanti da rapporti ulteriori ed eventualmente intercorrenti con soggetti terzi.
Alla stipula del Contratto l’Appaltatore diventa, ai sensi del D.P.R. 412/93, Terzo Responsabile dei relativi impianti.
Resta a carico dell’Appaltatore ogni onere comunque necessario per eseguire le attività nei tempi e con le modalità di cui al Piano di manutenzione Programmata, per come trasmessa alla S.A. e da questa approvata.
Sono a carico dell’Appaltatore, inoltre, i seguenti oneri e obblighi:
a) provvedere all’esecuzione delle attività con la propria organizzazione imprenditoriale e/o professionale;
b) provvedere allo svolgimento delle prestazioni affidategli con personale idoneo, di provata capacità ed adeguato numericamente alle necessità, in relazione agli obblighi assunti con il Contratto;
c) comunicare tempestivamente ad A.Di.S.U. ogni fatto rilevante che possa incidere sulla esatta e regolare esecuzione delle attività dell’Appaltatore stesso oggetto del Contratto;
d) comunicare tempestivamente ad A.Di.S.U qualsiasi modifica inerente l’assetto societario, i componenti in carica dell’organo di amministrazione, del collegio sindacale, dei direttori/responsabili tecnici, nonché, se presente, dell’Organismo di Vigilanza.
Articolo 4 - Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Committente
Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta
dall’Appaltatore se non preventivamente autorizzata da A.Di.S.U. e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell’Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
A.Di.S.U. può richiedere variazioni al Contratto ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
Con la sottoscrizione del Contratto, l’Appaltatore accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da A.Di.S.U. purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Durante il periodo di efficacia del contratto, le modifiche allo stesso possono essere effettuate nelle ipotesi, alle condizioni e con le modalità previste dal presente Atto ed in ossequio a quanto previsto all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
Le Parti statuiscono che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1 lettera e), del D. Lgs. 50/2016, A.Di.S.U. potrà apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni a canone oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un 30% in più o in meno del corrispettivo contrattuale a canone; le prestazioni integrative o escluse, verranno trattate con le condizioni tutte stabilite all’Art. 7 – Parte prima del Capitolato.
Articolo 5 – Fatture e modalità di pagamento
A.Di.S.U. provvederà a liquidare le fatture entro il termine di 30 giorni dal ricevimento sull’HUB di fatturazione. Nelle singole fatture dovrà essere riportato: (i) il CIG (Codice Identificativo Gara), (ii) il numero del Contratto,
(iii) il capitolo di bilancio.
L’Appaltatore si impegna ad emettere la fattura solo dopo aver ricevuto la comunicazione la regolare esecuzione delle prestazioni richieste e l’ottemperanza di tutti gli obblighi contrattuali e di legge.
I pagamenti non potranno avvenire in difetto delle relative fatture complete dei riferimenti richiesti.
A.Di.S.U., prima di procedere al pagamento delle fatture, effettuerà le opportune verifiche relative alla regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva e agli ulteriori opportuni controlli imposti dalla normativa vigente in materia, quali quelli sul rispetto della normativa fiscale. In caso di irregolarità, A.Di.S.U. non potrà procedere al pagamento e non decorreranno i termini previsti per lo stesso.
I pagamenti saranno effettuati, con la modalità del bonifico bancario, e l’Appaltatore ha indicato, con apposita dichiarazione agli atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 L. n. 136/2010, l’IBAN del conto corrente dedicato e le persone abilitate ad operare sullo stesso.
L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni nelle suindicate modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera A.Di.S.U. da ogni responsabilità per i pagamenti eventualmente disposti; gli eventuali ritardi nel pagamento non daranno luogo alla corresponsione di interessi o di indennizzi per risarcimento.
Articolo 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari
I pagamenti saranno effettuati unicamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato oggetto di comunicazione da parte dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, con salvezza di A.Di.S.U. da ogni responsabilità conseguente. Il bonifico
riporterà il Codice Identificativo Gara attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. L’Appaltatore assume, pertanto, espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti a proprio carico dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dalle disposizioni interpretative, attuative e modificative di cui agli artt. 6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010, n.
187. L’Appaltatore ha l’obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’esecuzione dell’appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. A.Di.S.U. verificherà l’inserimento di tale clausola nei suddetti contratti. A tal fine, l’Appaltatore è obbligato a trasmettere a A.Di.S.U. copia dei subcontratti.
Nel caso in cui l’Appaltatore abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte contrattuale ai suddetti obblighi di tracciabilità finanziaria, oltre a procedere all’immediata risoluzione del Contratto, deve informarne contestualmente A.Di.S.U. e la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del Contratto.
Articolo 7 - Cessione del contratto e dei crediti
Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 è fatto espresso divieto all’Appaltatore cedere, anche parzialmente e sotto qualunque forma, il Contratto.
La cessione dei crediti derivanti dal Contratto è regolata dall’art. 106,
comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. La violazione delle obbligazioni di cui al presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del Contratto e l’Appaltatore sarà obbligato a risarcire a A.Di.S.U. tutti gli oneri e i danni che la stessa dovesse subire per l’esecuzione, in proprio o a mezzo di soggetti terzi, di quanto oggetto del Contratto e per ogni altra conseguenza derivante dall’inadempimento dello stesso.
Articolo 8 - Codice di comportamento di A.Di.S.U.
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 3 del Codice di comportamento dell’A.Di.S.U., adottato con Decreto dell’Amministratore Unico n. 5 del 30 settembre 2014, l’affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.
L’Appaltatore si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare:
a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di A.Di.S.U., o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto (a);
c) i collaboratori esterni di A.Di.S.U.;
a violare i principi specificati nel Codice di comportamento.
L’Appaltatore dichiara di aver adottato nell’ambito della propria struttura aziendale, cautele necessarie al fine della prevenzione dei reati presupposto della responsabilità di cui al D. Lgs. n. 231/01; e si impegna, per tutta la durata del contratto, a:
- mantenere nell’ambito della propria struttura aziendale cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D. Lgs. n. 231/01;
- comunicare a A.Di.S.U. ogni eventuale (a) nuovo procedimento pendente a suo carico per l'accertamento della responsabilità di cui al D. Lgs. n. 231/01; (b) nuova condanna passata in giudicato, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., riportata ai sensi del D. Lgs. n. 231/01, e (c) nuova misura cautelare prevista dal D. Lgs. n. 231/01.
Articolo 9 - Responsabilità e garanzie
L’Appaltatore sarà responsabile per la corretta esecuzione delle prestazioni di propria competenza secondo i comuni principi di cui agli artt. 1175, 1176 e 1218 c.c. come individuate e disciplinate nel Contratto.
L’Appaltatore, assumendo la titolarità della conduzione e gestione degli impianti, è l’unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento degli impianti, dei rapporti con il proprio personale (dipendente e/o volontario) e con i terzi, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla legge; l’Appaltatore pertanto solleva A.Di.S.U. da qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso inoltre è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell’uso
degli impianti, sollevando quindi A.Di.S.U. da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall’esercizio della gestione, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla legge.
In relazione a quanto sopra previsto l’Appaltatore in particolare: a) risponde di tutti i danni e deterioramenti prodotti agli impianti ed alle attrezzature per colpa propria o di soggetti e persone da essa ammesse sia che si tratti di propri dipendenti o di altri terzi; b) esonera A.Di.S.U. da ogni responsabilità per la conduzione e gestione impropria degli impianti stessi; c) in caso di alterazione o manomissione degli impianti o di qualunque altro componente in modo volontario o fortuito esonera A.Di.S.U. da ogni responsabilità civile e penale per i danni eventualmente provocati a persone o cose; d) si assume ogni responsabilità civile e penale connessa, derivata e conseguente alla gestione e conduzione di tutti gli impianti dal punto di consegna escluso (contatori di acqua, energia termica, gas) fino ai terminali inclusi.
L’Appaltatore solleva A.Di.S.U. da ogni eventuale responsabilità verso terzi direttamente connessa alla realizzazione e all’esercizio delle prestazioni inerenti l’appalto affidato qualora imputabili all’Appaltatore a qualunque titolo, e sempre che tale responsabilità non derivi da dolo o colpa grave della stessa A.Di.S.U.. Pertanto nessun altro onere potrà gravare sulla A.Di.S.U. oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
L’Appaltatore ribadisce l’impegno a svolgere quanto oggetto del Contratto con la massima diligenza richiesta dalla natura della prestazione e si dichiara e riconosce integralmente responsabile per tutti i danni, comunque imputabili, a titolo di dolo o colpa, al proprio personale (lavoratori subordinati e/o collaboratori), e/o causati a terzi, persone e/o a cose (di
proprietà di A.Di.S.U. e/o di terzi) durante e/o in occasione dello svolgimento del servizio.
In caso di ritardo o rifiuto, ragionevolmente ritenuto immotivato, delle prestazioni, nonché in caso di ogni altra inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dall’Appaltatore, A.Di.S.U. potrà, previa diffida e risoluzione del Contratto con l’Appaltatore, rivolgersi ad altro Soggetto ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, addebitando all’Appaltatore le eventuali maggiori spese sostenute.
L’Appaltatore comunicherà tempestivamente a A.Di.S.U. il verificarsi di eventi tali da causare ritardi nell’espletamento della prestazione, dovuti a causa di forza maggiore e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato con la normale diligenza e si impegna comunque a fare quanto possibile per l’esecuzione delle prestazioni richieste, usando la diligenza adeguata alla situazione.
Fermo quanto sopra previsto, l’Appaltatore sarà responsabile esclusivamente dei danni che A.Di.S.U. dovesse provare di aver subito quale conseguenza dell’inadempimento, da parte dell’Appaltatore stesso o dei soggetti da quest’ultimo eventualmente delegati, degli obblighi e degli impegni previsti nel Contratto.
Articolo 10 - Recesso
È facoltà di A.Di.S.U. recedere unilateralmente, anche solo parzialmente, dal Contratto a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, con preavviso da inviarsi con lettera raccomandata A/R non inferiore a 20 (venti) giorni decorsi i quali A.Di.S.U. prende in consegna i servizi/forniture e ne verifica la regolarità.
Il recesso è esercitabile previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi/forniture eseguiti alla data nonché del valore dei materiali, oltre ad un importo corrispondente all'utile, relativo al valore attuale della parte del servizio ancora da esercitare fino alla prevista scadenza dell'affidamento, esposto dall'Appaltatore nel procedimento ad evidenza pubblica che ha condotto all'aggiudicazione; importo che non può in ogni caso eccedere quello del decimo dell'importo delle opere o dei servizi non eseguiti.
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/forniture eseguiti.
Il recesso ha effetto dal giorno indicato nella comunicazione con la quale viene manifestata la volontà di avvalersi dello stesso. A partire dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore è tenuto a cessare l’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, salvo diversa indicazione espressa di A.Di.S.U..
Articolo 11 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa
Le Parti convengono che il Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ., salvo il risarcimento dei danni, su semplice richiesta di A.Di.S.U, fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora:
- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- pervengano comunicazioni/informazioni dalla Prefettura competente
da cui emergano cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3‐bis e 3‐quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316‐bis, 317, 318, 319, 319‐ter, 319‐quater e 320 del codice penale;
- sussistano reati di usura, riciclaggio, nonché frodi nei riguardi di A.Di.S.U, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai servizi/lavori;
- affidamento in subappalto senza autorizzazione di A.Di.S.U;
- l’Appaltatore contravvenga alle disposizioni di cui agli articoli 6 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 7 (Cessione del Contratto e dei crediti), 12 (Manleva), 14 (Garanzia definitiva e ulteriori garanzie), 15 (Obblighi in materia di contribuzione, assistenza e previdenza), 16 (Obblighi di riservatezza);
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva;
- nelle ipotesi indicate all’Art. 8 – Parte settima del Capitolato d’appalto, che qui si richiama integralmente.
Nelle ipotesi sopra citate, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale di A.Di.S.U, da eseguirsi con lettera raccomandata A/R, senza bisogno di preavviso o messa in mora.
Ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del cod. civ. causano la risoluzione anticipata del rapporto le inadempienze dell’Appaltatore con riguardo ad uno qualsiasi degli obblighi di cui al Contratto, che A.Di.S.U rilevi con espressa diffida ad adempiere inviata con lettera raccomandata A/R.
Nel caso in cui il Contratto abbia iniziato ad avere esecuzione, A.Di.S.U sin dal primo atto di esecuzione, fatta salva ogni altra facoltà prevista dalla legge e dal Contratto, si riserva la facoltà di dichiararne la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c. qualora una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016, nonché ai sensi dell’art. 8, si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata, ovvero uno degli impegni assunti dall’Appaltatore indicati nell’art. 8, non siano adempiuti. La risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui A.Di.S.U comunicherà all’Appaltatore con lettera raccomandata A/R, l’intenzione di avvalersi della risoluzione di cui al presente articolo. In conseguenza della risoluzione del Contratto, l’Appaltatore si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne A.Di.S.U rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie di cui sopra rilasciate dall’Appaltatore fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate.
Nelle ipotesi di risoluzione del Contratto di cui al presente articolo, in ogni caso l’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni e A.Di.S.U è in facoltà di far eseguire le prestazioni dovute ad altra impresa, in danno dell’Appaltatore inadempiente, al quale è addebitato il maggior costo sostenuto da A.Di.S.U rispetto a quello previsto per l’esecuzione del Contratto risolto. In ogni caso, l’esecuzione in danno non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione.
Articolo 12 - Manleva
L’Appaltatore s’impegna sin d’ora a tenere indenne ed a manlevare
A.Di.S.U da ogni responsabilità che sorga, a qualsiasi titolo, nei confronti del proprio personale (lavoratori subordinati e/o collaboratori) addetto all’esecuzione del Contratto e, in particolare, si impegna a tenere indenne A.Di.S.U per eventuali esborsi (comprese le spese legali) che quest’ultima dovesse sostenere relativamente a controversie insorte con il personale dell’Appaltatore in relazione alla qualificazione giuridica ed alla effettiva titolarità del rapporto di lavoro, alle eventuali responsabilità civili e penali, al mancato assolvimento degli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra indicati accertata da A.Di.S.U o ad essa segnalata, A.Di.S.U medesima comunicherà all’Appaltatore e, se del caso, alle Autorità competenti, l'inadempienza verificata e procederà alla sospensione dei pagamenti fino alla concorrenza del debito appurato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezione di alcun tipo a A.Di.S.U, né richiedere la corresponsione di interessi od il risarcimento di danni.
L’Appaltatore, nell’esecuzione del presente Contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto di A.Di.S.U e/o di terzi e si obbliga pertanto a manlevare e mantenere indenne A.Di.S.U da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in
ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente Contratto.
Articolo 13 - Penali
A.Di.S.U si riserva, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, di applicare le penali previste all’Art. 8 – Parte Settima del Capitolato.
Articolo 14 - Garanzia definitiva ed ulteriori garanzie L’Appaltatore dovrà, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, prestare apposita garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/16, nei termini e con le modalità ivi previste.
L’Appaltatore deve garantire che tutti i macchinari/mezzi che metterà a disposizione di A.Di.S.U saranno esenti da difetti di materiali o di lavorazione ed idonei all’utilizzo conformi alle specifiche richieste.
All’atto della stipula e prima dell’erogazione delle attività, l'Appaltatore dovrà pertanto presentare:
Polizza R.C.T. ‐ “Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi” - in conseguenza di eventi accidentali causati dall’aggiudicatario o da persone di cui l’aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività previste nell’ambito dell’appalto aggiudicato e in relazione agli impegni assunti per contratto con la Stazione Appaltante, nei seguenti termini:
• Massimale unico minimo € 5.000.000,00 per sinistro e per anno;
• Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti della S.A, ai subappaltatori e ai loro dipendenti;
• Danni a qualsivoglia cosa di terzi che si trova nell’ambito delle attività
contrattuali;
• Clausola di estensione al lavoro presso terzi.
Polizza R.C.O. ‐ “Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d’opera” ‐ nei seguenti termini:
• Massimale minimo unico € 3.000.000,00 per sinistro e per anno con il massimo € 1.500.000,00 per persona;
• Definizione di prestatore di lavoro a norma di legge in vigore al momento del sinistro.
Polizza R.C.C. ‐ “Responsabilità civile professionale per fatti colposi, errori od omissioni causati dall’aggiudicatario o da persone di cui l’aggiudicatario è tenuto a rispondere per tutte le attività (comprese quelle ad esse comunque relative, propedeutiche e/o complementari) previste dall’appalto, con i seguenti termini:
• Massimale unico minimo € 3.000.000,00 per evento;
• Danni consequenziali e da interruzione di esercizio.
Tale polizza, che avrà durata pari a quella del Contratto e dovrà essere prorogata fino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali, dovrà espressamente considerare quali terzi anche i dipendenti di A.Di.S.U..
Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del Contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento, a titolo di penale, della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 15 - Obblighi in materia di contribuzione, assistenza e previdenza
L’Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto in assoluta osservanza di tutte le norme e le prescrizioni in materia di collocamento, tutela dei minori, contribuzione, assistenza e previdenza.
A.Di.S.U. si riserva la facoltà di eseguire il più ampio controllo sulla regolarità degli adempimenti citati inclusa la verifica del Libro Unico.
In caso di accertata irregolarità, A.Di.S.U., fatta salva la possibilità di avvalersi del rimedio di cui all’art. 1456 c.c., avrà facoltà di sospendere i pagamenti in corso fino a comprovato adempimento dei citati obblighi.
A richiesta di A.Di.S.U., l’Appaltatore produrrà le attestazioni e/o documenti ed autocertificazioni necessarie a comprovare il rispetto delle norme in materia di contribuzione, assistenza e previdenza.
L’Appaltatore sarà, in ogni caso, responsabile per tutto quanto possa accadere, per sua inosservanza delle norme vigenti in materia di assistenza e previdenza, a chiunque operi alle sue dipendenze o per proprio conto.
In caso l’Appaltatore sia assoggettato a legge diversa da quella italiana A.Di.S.U. si riserva di verificare l’adempimento degli obblighi contributivi e assistenziali a cui l’Appaltatore è tenuto nel Paese di origine.
Articolo 16 - Obblighi di riservatezza
Per tutta la durata del Contratto e dell’eventuale proroga contrattuale e per 3 (tre) anni successivi alla sua cessazione, intervenuta per qualsiasi ragione, l’Appaltatore, ad eccezione delle comunicazioni previste per legge, si assume l’obbligo di riservatezza, impegnandosi a non fornire a terzi (se non previa espressa e preventiva autorizzazione scritta da parte di A.Di.S.U.), a
non far uso in qualsivoglia maniera (per proprio beneficio o a beneficio di terze parti) e a non divulgare o, comunque, permettere l’acquisizione delle informazioni di qualsiasi natura relative a A.Di.S.U., delle quali l’Appaltatore, i propri dipendenti e/o collaboratori siano venuti a conoscenza nell’esecuzione del Contratto, riconoscendo che tali informazioni hanno natura di segreto aziendale. L’Appaltatore garantisce il rispetto dell’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti, collaboratori e fornitori. L’Appaltatore, pertanto, rimane responsabile del rispetto di tale obbligo da parte dei propri dipendenti, collaboratori e fornitori.
Resta inteso tra le Parti che i documenti aziendali di ogni tipo, compresi i supporti software e hardware, gli appunti personali relativi ad atti o fatti concernenti le attività oggetto del Contratto, ricerche, corrispondenza, dovranno essere conservati dall’Appaltatore con la massima cura e riservatezza e dovranno essere restituiti, unitamente ai supporti informatici, a A.Di.S.U. alla cessazione del Contratto per qualsiasi ragione avvenuto, oppure distrutte a spese dell’Appaltatore.
All’Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti da A.Di.S.U. e/o di spendere lo stesso nome di A.Di.S.U. presso altri clienti, se non previa autorizzazione scritta specifica di A.Di.S.U..
Articolo 17 - Trattamento dei dati personali
Le Parti rispetteranno tutte le normative e i regolamenti sulla protezione dei dati nei limiti entro i quali questi risultino applicabili ai rapporti intercorsi tra di esse. L’Appaltatore garantisce a A.Di.S.U. che le prestazioni siano erogate nel rispetto di tali normative.
Con riferimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”, le Parti si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati forniti ai fini dell’espletamento dell’incarico, anche in relazione ad eventuali comunicazioni a terzi del conferimento dell’incarico stesso, xxxxx restando gli obblighi di riservatezza di cui al precedente articolo 16.
Le Parti si danno atto di aver ricevuto l’informativa prevista all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che si allega al Contratto.
L’Appaltatore garantisce che esclusivamente il proprio personale nominato quale incaricato del trattamento come previsto all'articolo 30 del D. Lgs. n. 196/2003 tratterà i dati e limitatamente al periodo di svolgimento delle attività e per le sole operazioni di trattamento necessarie alle finalità di cui al Contratto.
L’Appaltatore invierà tempestiva comunicazione a A.Di.S.U. in tutti i casi in cui, a parere della stessa, un’istruzione fornita risulti in violazione di una qualsivoglia normativa sulla protezione dei dati.
Qualora una parte dovesse sospettare qualsivoglia violazione delle normative e dei regolamenti sulla protezione dei dati o qualsiasi altra irregolarità nell’elaborazione dei dati, ne informerà tempestivamente l’altra parte. I dati di A.Di.S.U. sono e rimangono di proprietà di A.Di.S.U..
L’Appaltatore non acquisirà o vanterà qualsivoglia privilegio o altro diritto in relazione ai dati di A.Di.S.U.. Su richiesta scritta di A.Di.S.U. e, comunque, non oltre i 3 (tre) mesi successivi alla risoluzione o alla scadenza del Contratto, intervenuta per qualsivoglia ragione, oppure nei casi in cui specifici dati non dovessero più servire al fine dell’erogazione dei servizi, in
tutti questi casi, detti dati saranno restituiti a A.Di.S.U. su supporto magnetico laddove possibile, o se A.Di.S.U. dovesse richiederlo in forma scritta, saranno distrutti.
I dati di A.Di.S.U. non possono essere utilizzati dall’Appaltatore per scopi diversi da quello dell’erogazione dei servizi. Tali dati non possono inoltre essere venduti, ceduti, noleggiati, divulgati o comunque trasferiti dall’Appaltatore.
Ulteriori obblighi delle parti in materia di protezione dati potranno essere oggetto di specifici accordi.
ARTICOLO 18 - Foro competente
Le Parti convengono che le eventuali controversie giudiziarie aventi ad oggetto qualsiasi questione attinente l’esecuzione, la gestione e/o l’interpretazione del Contratto saranno deferite in via esclusiva al Foro di Perugia.
ARTICOLO 19 - Spese di stipulazione
L’Appaltatore riconosce a suo carico tutte le spese relative al Contratto nessuna esclusa o eccettuata. Ai fini delle eventuali registrazioni fiscali, l’Appaltatore dichiara, a tutti gli effetti di legge, che le prestazioni vengono effettuate nell'esercizio d'impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall’IVA.
ARTICOLO 20 – Clausole da espressa e specifica approvazione ex art. 1341 c.c.
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutti i documenti richiamati nel Contratto. Dichiara inoltre di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto
con le relative clausole, appresso precisate per ciascun documento, per le quali esprime specificatamente la propria approvazione agli effetti dell’art. 1341 e ss. del Codice Civile per gli articoli: 5 – Fatture e Modalità di pagamento; 7 – Cessione del Contratto e dei crediti; 8 - Codice di comportamento di A.Di.S.U.; 10 - Recesso; 11 – Risoluzione e Clausola Risolutiva Espressa; 12 – Manleva; 16 – Obblighi di riservatezza; 18 – Foro competente.
Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario
…………………………….. (Firmato digitalmente)
L’Appaltatore
……………………………… (Firmato digitalmente)