CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Bruxelles, 19 aprile 2002 (OR. en)
7470/02
RL 5
ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI
Oggetto: Accordo interinale sugli scambi e le questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra
− Decisione e accordo interinale
7470/02
DG E V
GU/al
IT
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del
relativa alla firma per conto della Comunità di un accordo interinale
sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo xxxxx,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) In attesa che entri in vigore l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, firmato il [22 aprile] 2002 a [Valencia] a nome della Comunità, occorre approvare l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Repubblica libanese
(2) L'accordo interinale siglato il [...] 2002 dovrebbe quindi essere firmato a nome della Comunità europea,
DECIDE:
Articolo 1
La firma dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, è approvata a nome della Comunità con riserva della decisione del Consiglio in merito alla conclusione di detto accordo
Il testo dell'accordo interinale è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(e) abilitata(e) a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo interinale con riserva della sua conclusione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio Il Presidente
ACCORDO INTERINALE
SUGLI SCAMBI E SULLE QUESTIONI COMMERCIALI TRA LA COMUNITÀ EUROPEA, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA LIBANESE, DALL'ALTRA
LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata “Comunità”,
da una parte, e
LA REPUBBLICA LIBANESE, in appresso denominata "Libano",
dall'altra,
CONSIDERANDO che l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, è stato firmato a [Valencia] il [22 aprile] 2002;
CONSIDERANDO che l'accordo euromediterraneo di associazione mira a consolidare e ad ampliare le relazioni tra la Comunità, i suoi Stati membri e il Libano, istituite dall'accordo di cooperazione del 1977;
CONSIDERANDO che, nell'interesse di entrambe le Parti, è opportuno accelerare per quanto possibile, mediante un accordo interinale, l'applicazione delle disposizioni dell'accordo di associazione riguardanti gli scambi e le questioni commerciali;
CONSIDERANDO che, in attesa che entri in vigore l'accordo di associazione e che sia istituito il consiglio di associazione, il consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di cooperazione del 1977 dovrà esercitare i poteri conferiti dall'accordo di associazione al consiglio di associazione onde applicare l'accordo interinale,
HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:
LA COMUNITÀ EUROPEA
IL LIBANO
I QUALI, dopo aver scambiato i propri pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 1 (AA2)
Le relazioni tra le Parti, così come tutte le disposizioni del presente accordo, si fondano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
TITOLO II
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
ARTICOLO 2 (AA6)
Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e il Libano istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalità di cui al presente titolo e in conformità delle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in appresso denominati "GATT".
CAPITOLO 1
PRODOTTI INDUSTRIALI
ARTICOLO 3 (AA7)
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e del Libano che rientrano nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale libanese, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato 1.
ARTICOLO 4 (AA8)
I prodotti originari del Libano sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali e da qualsiasi altro onere di effetto equivalente.
ARTICOLO 5 (AA9)
1. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Libano dei prodotti originari della Comunità sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:
− dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti all'88% del dazio di base;
− dopo sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 76% del dazio di base;
− dopo sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 64% del dazio di base;
− dopo otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 52% del dazio di base;
− dopo nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 40% del dazio di base;
− dopo dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 28% del dazio di base;
− dopo undici anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 16% del dazio di base;
− dopo dodici anni dall'entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri residui vengono aboliti.
2. In caso di gravi difficoltà relative a un determinato prodotto, il calendario fissato ai sensi del paragrafo 1 può essere riveduto di comune accordo dal consiglio di cooperazione, fermo restando che il calendario per il quale è stata chiesta la revisione non può essere prolungato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione di dodici anni. Se il consiglio di cooperazione non prende alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha presentato la richiesta di revisione del calendario, il Libano può sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno.
3. Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 corrisponde all'aliquota di cui all'articolo 15.
ARTICOLO 6 (AA10)
Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all’importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
ARTICOLO 7 (AA11)
1. Il Libano può adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 5, maggiorando o ripristinando dazi doganali.
2. Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà siano causa di gravi problemi sociali.
3. I dazi doganali all’importazione applicabili in Libano ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25% ad valorem e devono mantenere un margine preferenziale per i prodotti originari della Comunità. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 20% della media annuale delle importazioni totali di prodotti industriali originari della Comunità effettuate negli ultimi tre anni per il quale siano disponibili dati statistici.
4. Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore a cinque anni, a meno che il consiglio di cooperazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo di transizione massimo di dodici anni.
5. Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall'abolizione di tutti i dazi, di tutte le restrizioni quantitative e degli oneri o delle misure di effetto equivalente relativi a quel prodotto.
6. Il Libano informa il consiglio di cooperazione di ogni misura eccezionale che intende adottare e, su richiesta della Comunità, si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, il Libano presenta al consiglio di cooperazione un calendario per l’abolizione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi, a tassi annuali uniformi, con inizio al più tardi due anni dopo la loro introduzione. Il consiglio di cooperazione può decidere un calendario diverso.
7. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, il consiglio di cooperazione può, in via eccezionale, per tener conto delle difficoltà attinenti alla creazione di nuove industrie, autorizzare il Libano a mantenere le misure già adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni oltre il periodo di transizione.
CAPITOLO 2
PRODOTTI AGRICOLI, PRODOTTI DELLA PESCA E PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI
ARTICOLO 8 (AA12)
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e del Libano che rientrano nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale libanese, nonché ai prodotti elencati nell'allegato 1.
ARTICOLO 9 (AA13)
La Comunità e il Libano introducono progressivamente una maggiore liberalizzazione dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati nell'interesse di entrambe le Parti.
ARTICOLO 10 (AA14)
1. Ai prodotti agricoli originari del Libano elencati nel protocollo 1 importati nella Comunità si applicano le disposizioni ivi contenute.
2. Ai prodotti agricoli originari della Comunità elencati nel protocollo 2 importati in Libano si applicano le disposizioni ivi contenute.
3. Agli scambi di prodotti agricoli trasformati di cui al presente capitolo si applicano le disposizioni del protocollo n. 3.
ARTICOLO 11 (AA15)
1. La Comunità e il Libano esaminano la situazione, entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, onde determinare le misure che la Comunità e il Libano dovranno applicare dopo un anno dalla revisione del presente accordo conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 9.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, e tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati, nonché della particolare sensibilità di tali prodotti, la Comunità e il Libano esaminano regolarmente nell'ambito del consiglio di cooperazione, prodotto per prodotto, in modo ordinato e su base reciproca, la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni.
ARTICOLO 12 (AA16)
1. Qualora, a seguito dell'attuazione della sua politica agricola o di una modifica delle normative in vigore, sia introdotta una normativa specifica, o in caso di qualsiasi modifica o ampliamento delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la Parte interessata può modificare, per i prodotti in questione, il regime stabilito dall'accordo.
2. La Parte che procede a tale modifica ne informa il consiglio di cooperazione. Su richiesta dell'altra Parte, il consiglio di cooperazione si riunisce per tenere debitamente conto degli interessi di quest'ultima.
3. Qualora la Comunità o il Libano, in applicazione del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, essi concedono, per le importazioni originarie dell'altra Parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo.
4. L'altra Parte può chiedere l'avvio di consultazioni in seno al consiglio di cooperazione su qualsiasi modifica del regime previsto dall'accordo.
ARTICOLO 13 (AA17)
1. Le Parti decidono di collaborare per ridurre le frodi potenziali nell’applicazione delle disposizioni commerciali del presente accordo.
2. Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, qualora risulti a una Parte che esistono sufficienti elementi di prova di frodi, quali un forte aumento delle esportazioni di prodotti di una Parte verso l’altra, superiore al livello corrispondente alle condizioni economiche, quali la normale capacità di produzione e di esportazione, oppure la mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell’origine, da parte dell’altra, le Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. Nel frattempo, la Parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie, privilegiando quelle che perturbano meno il funzionamento del regime instaurato dal presente accordo.
CAPITOLO 3
DISPOSIZIONI COMUNI
ARTICOLO 14 (AA18)
1. La Comunità e il Libano evitano di introdurre, nei loro scambi, nuovi dazi doganali all'importazione o all'esportazione e oneri di effetto equivalente e di maggiorare quelli applicati all'entrata in vigore del presente accordo.
2. Negli scambi tra la Comunità e il Libano non si introducono nuove restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione né altre misure di effetto equivalente.
3. Le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente applicabili negli scambi tra il Libano e la Comunità sono abolite a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.
4. La Comunità e il Libano non applicano alle reciproche esportazioni né dazi doganali o oneri di effetto equivalente, né restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente.
ARTICOLO 15 (AA19)
1. Per ciascun prodotto, l'aliquota di base rispetto alla quale si devono operare le riduzioni successive di cui all'articolo 5, paragrafo 1 è quella effettivamente applicata nei confronti della Comunità il giorno della conclusione dei negoziati.
2. Qualora il Libano dovesse aderire all'OMC, le aliquote applicabili alle importazioni tra le Parti sarebbero quelle consolidate in sede di OMC o le aliquote inferiori, effettivamente applicate, in vigore al momento dell'adesione. Nel caso di una riduzione tariffaria erga omnes successiva all'adesione all'OMC, si applicherà il dazio ridotto.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano a qualsiasi riduzione tariffaria erga omnes
avvenuta il giorno dopo la conclusione dei negoziati.
4. Le Parti si comunicano reciprocamente i rispettivi dazi di base in vigore il giorno della conclusione dei negoziati.
ARTICOLO 16 (AA20)
I prodotti originari del Libano non beneficiano, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.
ARTICOLO 17 (AA21)
1. Le Parti evitano di introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti analoghi originari del territorio dell'altra Parte.
2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.
ARTICOLO 18 (AA22)
1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli scambi transfrontalieri, se non nella misura in cui essi alterano il regime commerciale previsto dall’accordo.
2. Nell'ambito del consiglio di cooperazione si tengono consultazioni tra le Parti in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o di zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si avviano consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunità e del Libano.
ARTICOLO 19 (AA23)
Qualora una delle Parti constati che negli scambi con l'altra Parte si verificano pratiche di dumping ai sensi dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 e della propria pertinente legislazione interna, può adottare le misure del caso contro tali pratiche in conformità dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e della propria pertinente legislazione interna.
ARTICOLO 20 (AA24)
1. Fatto salvo l'articolo 27, si applica tra le Parti l'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
2. In attesa che vengano adottate le norme di cui all'articolo 27, paragrafo 2, se una Parte rileva l'esistenza di sovvenzioni negli scambi con l'altra Parte, ai sensi degli articoli VI e XVI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 e della propria pertinente legislazione interna, può invocare le misure appropriate contro questa pratica in conformità dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.
ARTICOLO 21 (AA25)
1. Salvo diversa disposizione del presente articolo, si applicano tra le Parti l'articolo XIX del GATT 1994, l'accordo OMC sulle misure di salvaguardia e la pertinente legislazione interna.
2. Prima di procedere, la Parte che intende applicare misure di salvaguardia nella forma definita dalle norme internazionali fornisce al consiglio di cooperazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.
Le Parti avviano immediatamente consultazioni nell'ambito del consiglio di cooperazione per cercare una soluzione. Se dopo trenta giorni dall'inizio delle consultazioni non si concorda una soluzione che consenta di evitare l'applicazione delle misure di salvaguardia, la Parte che intende prendere dette misure è autorizzata ad applicare l'articolo XIX del GATT 1994 e l'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.
3. Nello scegliere le misure di salvaguardia da applicare ai sensi del presente articolo, le Parti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.
4. Le misure di salvaguardia vengono notificate senza indugio al consiglio di cooperazione e formano oggetto di consultazioni periodiche in questa sede, con l'obiettivo specifico di abolirle non appena le circostanze lo consentano.
ARTICOLO 22 (AA26)
1. Qualora l'osservanza dell'articolo 14, paragrafo 4 comporti:
a) la riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte esportatrice applica, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative all’esportazione, dazi all'esportazione o misure di effetto equivalente, o
b) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice,
e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficoltà per la Parte esportatrice, quest'ultima può prendere le misure del caso secondo le procedure di cui al paragrafo 2.
2. Le difficoltà derivanti dalle situazioni di cui al paragrafo 1 vengono sottoposte al consiglio di cooperazione, che può prendere tutte le decisioni necessarie per porvi rimedio. Qualora il consiglio di cooperazione non abbia preso una decisione in tal senso entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte esportatrice può applicare le misure del caso alle esportazioni del prodotto interessato. Deve trattarsi di misure non discriminatorie, da abolire quando la situazione non ne giustifichi più il mantenimento in vigore.
ARTICOLO 23 (AA27)
Nessuna disposizione del presente accordo osta ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.
ARTICOLO 24 (AA28)
La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 4.
ARTICOLO 25 (AA29)
Per classificare le merci importate nella Comunità e in Libano si utilizzano, rispettivamente, la nomenclatura combinata e la tariffa doganale libanese.
ARTICOLO 26 (AA34)
Qualora uno o più Stati membri della Comunità o il Libano abbiano, o rischino di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o il Libano, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all'accordo GATT e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti, sempreché dette misure siano strettamente necessarie. La Comunità o il Libano, a seconda dei casi, ne informa immediatamente l'altra Parte e le presenta quanto prima un calendario per l'abolizione di tali misure.
TITOLO III
DISPOSIZIONI INERENTI AL COMMERCIO
CAPITOLO 1
CONCORRENZA
ARTICOLO 27 (AA35)
1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità e il Libano:
a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali;
b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o del Libano, o in una sua parte sostanziale ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali.
2. Le Parti applicano le rispettive legislazioni sulla concorrenza e si scambiano informazioni tenendo conto dei limiti imposti dalla riservatezza. Il consiglio di cooperazione adotta le norme di cooperazione necessarie per applicare il paragrafo 1 entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo.
3. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, e qualora tale pratica arrechi o minacci di arrecare grave pregiudizio all’altra Parte, la Comunità o il Libano possono prendere misure adeguate previa consultazione nell’ambito del consiglio di cooperazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione
ARTICOLO 28 (AA36)
Gli Stati membri e il Libano adeguano progressivamente, fatti salvi gli impegni rispettivamente assunti o da assumere in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, al termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano più discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e del Libano rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il consiglio di cooperazione è informato delle misure adottate a tal fine.
ARTICOLO 29 (AA37)
Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il consiglio di cooperazione provvede affinché, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottato né mantenuto alcun provvedimento che possa distorcere gli scambi tra la Comunità e il Libano in misura tale da ledere gli interessi delle Parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, dei compiti particolari assegnati a tali imprese.
CAPITOLO 2
PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE
ARTICOLO 30 (AA38)
1. A norma del presente articolo e dell’allegato 2, le Parti assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti.
2. L'attuazione del presente articolo e dell'allegato 2 è esaminata periodicamente dalle Parti. In caso di difficoltà nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale che incidano sulle condizioni degli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra Parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
CAPITOLO 3
COOPERAZIONE DOGANALE
ARTICOLO 31 (AA56)
1. Le Parti si impegnano a sviluppare la cooperazione nel settore doganale al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni relative agli scambi. Esse istituiscono a tal fine un dialogo sulle questioni doganali.
2. La cooperazione, imperniata sulla semplificazione dei controlli e delle procedure di sdoganamento delle merci, avviene tramite scambi di informazioni tra esperti e formazione professionale.
3. Le autorità amministrative si prestano reciprocamente assistenza per le questioni doganali in conformità del protocollo 5.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
ARTICOLO 32
Il consiglio di cooperazione istituito dall'accordo firmato il 3 maggio 1977 tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese svolgerà i compiti assegnatigli fintanto che non saranno stati istituiti il consiglio di associazione e il comitato di associazione di cui agli articoli 74 e 77 dell'accordo di associazione.
ARTICOLO 33 (AA75)
1. Il consiglio di cooperazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da membri del governo libanese, dall'altra.
2. I membri del consiglio di cooperazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno.
3. Il consiglio di cooperazione adotta il proprio regolamento interno.
4. Il consiglio di cooperazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo libanese, secondo le disposizioni stabilite nel suo regolamento interno.
ARTICOLO 34 (AA82)
1. Ciascuna delle Parti può sottoporre al consiglio di cooperazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
2. Il consiglio di cooperazione può risolvere la controversia mediante una decisione.
3. Ciascuna delle Parti è tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.
4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo il paragrafo 2, ciascuna delle Parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra Parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle Parti della controversia.
5. Il consiglio di cooperazione designa un terzo arbitro.
Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.
Ciascuna delle Parti in causa deve adottare le misure richieste per l'applicazione del lodo arbitrale.
ARTICOLO 35 (AA83)
Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di prendere qualsiasi misura:
a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
ARTICOLO 36 (AA84)
1. Nei settori contemplati dal presente accordo, e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
a) il regime applicato dal Libano nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società;
b) il regime applicato dalla Comunità nei confronti del Libano non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società libanesi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano al diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica, in particolare per quanto riguarda la loro residenza.
ARTICOLO 37 (AA86)
1. Le Parti prendono qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell’accordo. Esse si adoperano per il conseguimento degli obiettivi fissati dall’accordo.
2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, può prendere le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di cooperazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per entrambe le Parti.
3. Nella scelta delle misure appropriate di cui al paragrafo 2, si privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il funzionamento del presente accordo. Le Parti decidono inoltre che dette misure verranno prese in conformità del diritto internazionale e saranno proporzionali alla violazione.
Le misure decise vengono comunicate senza indugio al consiglio di cooperazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in questa sede.
ARTICOLO 38 (AA87)
Gli allegati 1 e 2 e i protocolli 1-5 costituiscono parte integrante del presente accordo.
ARTICOLO 39 (AA89)
1. L’accordo si applica fino all'entrata in vigore dell'accordo di associazione firmato il [22 aprile] 2002.
2. Ciascuna delle Parti può denunciare l’accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica.
ARTICOLO 40 (AA90)
Il presente accordo si applica ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi indicate, da una parte, e al territorio del Libano, dall'altra.
ARTICOLO 41 (AA91)
Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. Esso sarà depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
ARTICOLO 42 (AA92)
1. Il presente accordo è approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al paragrafo 1 sono state espletate.
3. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce gli articoli 8-28, 30-34, 36, paragrafo 1, 40-44 e 46-49 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese, compresi il protocollo 2 e gli allegati A, B e C, e l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Libano, firmati a Bruxelles il 3 maggio 1977.
ATTO FINALE
I plenipotenziari della COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata "la Comunità",
da una parte, e
i plenipotenziari della REPUBBLICA LIBANESE, in seguito denominata "Libano",
dall'altra,
riuniti a ... il ... duemiladue per la firma dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, in appresso denominato "l'accordo interinale",
hanno adottato, al momento della firma, i testi seguenti:
l'accordo interinale,
gli allegati 1 e 2:
ALLEGATO 1 Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato, di cui agli articoli 3 e 8
ALLEGATO 2 Proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 30
e i protocolli nn. 1-5:
PROTOCOLLO N. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti agricoli originari del Libano di cui all'articolo 10, paragrafo 1
PROTOCOLLO N. 2 relativo al regime applicabile all'importazione in Libano dei prodotti agricoli originari della Comunità di cui all'articolo 10, paragrafo 2
PROTOCOLLO N. 3 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra il Libano e la Comunità di cui all'articolo 10, paragrafo 3
ALLEGATO 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella
Comunità dei prodotti agricoli trasformati originari del Libano
ALLEGATO 2 relativo al regime applicabile all'importazione in
Libano dei prodotti agricoli trasformati originari della Comunità
PROTOCOLLO N. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
PROTOCOLLO N. 5 relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale
I plenipotenziari della Comunità e del Libano hanno inoltre adottato le dichiarazioni seguenti, allegate al presente atto finale:
DICHIARAZIONI COMUNI
Dichiarazione comune relativa all'articolo 9 dell'accordo interinale (AA 14)
Dichiarazione comune relativa all'articolo 23 dell'accordo interinale (AA 27)
Dichiarazione comune relativa all'articolo 24 dell'accordo interinale (AA 28)
Dichiarazione comune relativa all'articolo 27 dell'accordo interinale (AA 35)
Dichiarazione comune relativa all'articolo 30 dell'accordo interinale (AA 38)
Dichiarazione comune relativa all'articolo 37 dell'accordo interinale (AA 86)
DICHIARAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
Dichiarazione della Comunità europea relativa alla Turchia
DICHIARAZIONI COMUNI
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 9 DELL'ACCORDO INTERINALE
(AA14)
Le Parti decidono di negoziare ulteriori concessioni reciproche, nell'interesse di entrambe, per quanto riguarda gli scambi di pesce e di prodotti della pesca, onde concordarne le modalità specifiche entro e non oltre due anni dalla firma del presente accordo.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 23 DELL'ACCORDO INTERINALE
(AA27)
Le Parti ribadiscono l'intenzione di vietare le esportazioni di rifiuti tossici; la Comunità europea conferma inoltre che intende aiutare il Libano a risolvere i problemi legati a detti rifiuti.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 24 DELL'ACCORDO INTERINALE
(AA28)
Considerati i tempi necessari per creare zone di libero scambio tra il Libano e gli altri paesi mediterranei, la Comunità s'impegna ad esaminare con favore le eventuali richieste di applicazione anticipata del cumulo diagonale con questi paesi.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 27 DELL'ACCORDO INTERINALE
(AA35)
L'avvio della cooperazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2 è subordinata all'entrata in vigore di una legge libanese sulla concorrenza e all'entrata in funzione dell'autorità responsabile della sua applicazione.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 30 DELL'ACCORDO INTERINALE
(AA38)
Le parti convengono che, ai sensi dell'accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale include in particolare i diritti d'autore, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, ai marchi di fabbrica e di identificazione dei servizi, alle topografie dei circuiti integrati e la tutela contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e delle informazioni riservate sul know-how.
Le disposizioni dell'articolo 30 non possono essere interpretate come un obbligo per le Parti di aderire a convenzioni internazionali non elencate all'allegato 2.
La Comunità fornisce alla Repubblica libanese l'assistenza tecnica necessaria per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 30.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 37 DELL'ACCORDO INTERINALE
(AA86)
a) Ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, le Parti convengono che per "casi particolarmente urgenti" di cui all'articolo 37 si intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell'accordo ad opera di una delle Parti. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste:
− in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale oppure
− nell'inosservanza dell'elemento essenziale dell'accordo di cui all'articolo 1.
b) Le parti convengono che per "misure appropriate" di cui all'articolo 37 si intendono le misure prese in conformità del diritto internazionale. Qualora una Parte adotti una misura in casi particolarmente urgenti in applicazione dell'articolo 37, l'altra Parte può invocare la procedura di composizione delle controversie.
DICHIARAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALLA TURCHIA
La Comunità fa presente che l'unione doganale in vigore tra la Comunità e la Turchia impone a questo paese di allinearsi, nei confronti dei paesi non membri della Comunità, alla tariffa doganale comune nonché, progressivamente, al regime doganale preferenziale della Comunità, prendendo le disposizioni del caso e negoziando accordi reciprocamente vantaggiosi con i paesi in questione. La Comunità invita pertanto il Libano ad avviare quanto prima negoziati con la Turchia.
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALL'ARTICOLO 27 DELL'ACCORDO INTERINALE
La Comunità dichiara che, nell'ambito dell'articolo 27, paragrafo 1, valuterà tutte le pratiche incompatibili con detto articolo secondo i criteri derivanti dalle norme contenute negli articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunità europea, compreso il diritto privato.