REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento:
a) disciplina i procedimenti amministrativi finalizzati alla stipulazione di contratti dai quali derivi una spesa o una entrata da parte della Comunità Montana;
b) si applica anche ai procedimenti amministrativi finalizzati alla stipulazione di contratti che la Comunità Montana gestisce in virtù di accordi con altri enti pubblici;
c) trova applicazione in via sussidiaria e integrativa rispetto alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
2. I lavori in economia e le forniture di beni e servizi in economia restano disciplinati dagli appositi Regolamenti approvati rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 8 e n. 9 in data 18.02.2004.
Articolo 2
Principi generali
1. Tutti i contratti nonchè le procedure finalizzate alla relativa stipulazione devono essere gestite:
a) nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento comunitario e dell'ordinamento nazionale;
b) nel rispetto della libera concorrenza;
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c) nel rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, tempestività e trasparenza;
d) nel rispetto dei principi di tutela dei lavoratori;
e) secondo finalità di ecocompatibilità e sostenibilità ambientale.
2. La Comunità Montana può stipulare tutte le tipologie di contratto funzionali al perseguimento degli interessi pubblici, anche se non espressamente previste dall'ordinamento vigente, purchè non esplicitamente vietate da norme imperative.
Articolo 3
Competenze
1. Compete al Responsabile di Servizio:
a) dare attuazione agli indirizzi espressi dall'organo rappresentativo e dall'organo esecutivo stipulando a tal fine i contratti più idonei;
b) la scelta della procedura più idonea alla stipulazione del contratto;
c) la scelta del criterio di aggiudicazione;
d) la scelta della tipologia di contratto e la definizione delle principali clausole contrattuali;
e) l'adozione del provvedimento conclusivo della procedura;
f) la stipulazione del contratto;
g) la risoluzione consensuale del contratto nonchè l'eventuale proroga o rinnovo;
h) la proposta di avviare azioni giudiziarie a tutela dei diritti dell'amministrazione ovvero di resistere in giudizio;
i) la proposta di risoluzione stragiudiziale di eventuali controversie insorte sulla interpretazione o applicazione di clausole contrattuali.
2. Il Responsabile di Servizio provvede altresì alla nomina del responsabile del procedimento. Salvo diversa ed esplicita indicazione, il responsabile del procedimento di aggiudicazione è altresì responsabile della gestione ed esecuzione del contratto stipulato.
3. Il responsabile del procedimento provvede, secondo le indicazioni ricevute dal Responsabile di Servizio:
a) a predisporre gli atti necessari alla regolamentazione e gestione della procedura;
b) a predisporre lo schema di contratto e il disciplinare della procedura;
c) alla esecuzione del contratto per quanto di competenza della Comunità Montana;
d) alla contestazione dell'inadempimento alla controparte, all'applicazione di eventuali penali e alla rivalsa sulla cauzione;
e) all'autorizzazione alla cessione dei crediti e il recepimento del subentro nel contratto.
4. Il Responsabile di Servizio può incaricare o delegare il personale degli uffici a svolgere una o più delle attività di cui ai commi precedenti.
5. Il Segretario della Comunità Montana provvede a sua volta:
a) alla registrazione e trascrizione del contratto;
b) alla conservazione di copia del contratto in formato cartaceo ed elettronico.
Articolo 3
Procedure per la scelta del contraente
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del regolamento si intende per
- procedura aperta: la procedura in cui ogni soggetto interessato può presentare un'offerta;
- procedura ristretta: la procedura alla quale partecipano soltanto i soggetti invitati dall'amministrazione aggiudicatrice;
- procedura negoziata: la procedura in cui l'amministrazione aggiudicatrice consulta soggetti di propria scelta e negozia con una o più di essi i termini del contratto.
2. Qualora nel corso di validità del regolamento dovessero modificarsi le disposizioni comunitarie e/o nazionali, anche le definizioni di cui al comma precedente si intendono automaticamente sostituite e/o integrate dalle norme sopravvenute.
Articolo 4
Commissione di gara
1. Il Responsabile di Servizio, qualora lo ritenga opportuno per la gestione della procedura di scelta del contraente, nomina una commissione di gara costituita da un numero dispari di componenti.
2. I membri della commissione di gara sono normalmente scelti tra i dipendenti della Comunità Montana. Il Responsabile di Servizio può, quando le circostanze lo richiedano, nominare componenti esterni particolarmente qualificati, prefissandone anche l'eventuale relativo compenso.
3. Compete alla commissione di gara:
a) accertare che ciascun concorrente soddisfi le condizioni di ammissibilità alla procedura;
b) individuare i soggetti da invitare a presentare un'offerta;
c) verificare l'ammissibilità dell'offerta;
d) valutare le offerte;
e) verificare l'eventuale anomalia dell'offerta;
f) predisporre la graduatoria dei concorrenti;
g) proporre al Responsabile di Servizio l'aggiudicazione.
4. La commissione documenta la propria attività redigendo apposito verbale. Le decisioni della commissione sono assunte a maggioranza assoluta dei voti.
Articolo 5
Aggiudicazione del contratto
1. La proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione di gara viene recepita in un provvedimento del Responsabile di Servizio a condizione che:
a) sia stata accertata la veridicità delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario provvisoriamente individuato;
b) sia stato accertato che nei confronti dell'aggiudicatario provvisoriamente individuato non sussista alcun impedimento alla stipulazione del contratto;
c) sia stato verificato che l'aggiudicatario abbia adempiuto a tutte le prescrizioni necessarie alla stipulazione del contratto;
d) siano verificate le eventuali altre condizioni stabilite nella regolamentazione della procedura.
2. Qualora le condizioni di cui al comma precedente non siano soddisfatte, il provvedimento del Responsabile di Servizio dichiara la decadenza dell'aggiudicatario individuato in via provvisoria e la designazione dell'aggiudicazione in via provvisoria nei confronti del concorrente che segue in graduatoria.
Articolo 6
Stipulazione dei contratti
1. Salvo che la legge disponga la stipulazione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, di norma i contratti sono stipulati in forma scritta mediante scrittura privata non autenticata. Si considera scrittura privata non autenticata anche lo scambio di corrispondenza o di documenti informatici.
2. Gli oneri relativi alla stipulazione, in qualsiasi forma, del contratto sono a carico dell'altro contraente.
4. Il Responsabile di Servizio deve astenersi dalla stipulazione del contratto quando:
a) si trovi in conflitto di interessi con la Comunità Montana;
b) sia legato da un rapporto di parentela o affinità fino al 4° grado con l'altro contraente;
c) non possa garantire imparzialità nei confronti della controparte.
Articolo 7
Pubblicità e trasparenza
1. L'affidamento e la stipulazione di ogni contratto, oltre che nei modi prevista dalla legge, è resa pubblica anche mediante avviso sul sito internet della Comunità Montana.
Parte prima
Contratti da cui deriva un'entrata
Articolo 8
Principi generali
1. L'avvio di ogni procedura finalizzata alla stipulazione di contratti da cui derivi un'entrata per la Comunità Montana è preceduta:
a) dalla esplicitazione delle finalità che si intendono perseguire;
b) dalla scelta della procedura di individuazione del contraente più funzionale al soddisfacimento dell'interesse pubblico;
c) dalla individuazione della tipologia di contratto e delle principali clausole contrattuali.
2. Compete al Responsabile di Servizio documentare l'adempimento delle condizioni di cui al comma precedente.
3. I contratti sono di norma conclusi al prezzo più alto ovvero alle condizioni più vantaggiose per la Comunità Montana, tenuto conto dell'interesse pubblico che si intende soddisfare. Il Responsabile di Xxxxxxxx può tuttavia concludere contratti a condizioni economiche meno vantaggiose se ciò sia giustificato da altre utilità, anche future, a beneficio della Comunità Montana.
Articolo 9
Alienzione e permuta di beni immobili
1. L'alienazione o la permuta di beni immobili è consentita previa:
a) manifestazione di volontà dell'organo competente della Comunità Montana;
b) stima del valore del bene da parte del Responsabile del Servizio, con l’eventuale supporto dell’Agenzia delle Entrate.
2. La procedura per l'alienazione di beni immobili è di norma la procedura aperta, salvo che sussistano particolari ragioni di pubblico interesse per procedere mediante procedura negoziata. La procedura negoziata è, di norma, seguita quando l'alienazione o la permuta sia in favore di una pubblica amministrazione.
Articolo 10
Alienzione e permuta di beni mobili
1. Il Responsabile di Servizio procede all'alienazione di beni mobili, previa:
a) accertamento della inutilità del bene o dell'eccessiva onerosità a mantenere i beni, da parte dell’organo competente della Comunità Montana;
b) stima del valore del bene.
2. La procedura per l'alienazione di beni mobili è, di norma, la procedura aperta, salvo che sussistano particolari ragioni di pubblico interesse per procedere mediante procedura negoziata.
3. Per particolari tipologie di beni, il Responsabile di Servizio può disporre la consegna dei beni mobili al fornitore di analoghi beni nuovi a scomputo del prezzo di acquisto, quando ciò sia più vantaggioso per la Comunità Montana. Qualora ciò sia previsto nel contratto per l'acquisto di beni nuovi, trovano applicazione le disposizioni della parte seconda.
4. Previa manifestazione di volontà dell'organo competente della Comunità Montana, è consentita la donazione di beni mobili per i quali ne sia stata accertata
la inutilità per la Comunità Montana, ad associazioni o cooperative sociali per il perseguimento di finalità sociali.
5. L'alienazione di azioni, quote di società, obbligazioni o titoli di credito avviene mediante il mercato finanziario ovvero mediante collocamento privato a seconda di quale sia la forma di alienazione più vantaggiosa per l'amministrazione.
Articolo 11
Locazione o affitto di beni immobili
1. La locazione o l'affitto di beni immobili della Comunità Montana in favore di un'altra pubblica amministrazione è preceduta da una procedura negoziata diretta nella quale sono definite le condizioni del rapporto contrattuale, sulla base anche di eventuali intese precedenti.
2. La locazione o l'affitto di beni immobili della Comunità Montana in favore di soggetti privati avviene mediante procedura negoziata preceduta da adeguata pubblicità. Nell'avviso preventivo sono fissate le norme della procedura.
3. Previa manifestazione di volontà dell'organo competente della Comunità Montana è consentita la locazione di beni immobili non utilizzati dalla Comunità Montana ad associazioni o cooperative sociali per il perseguimento di finalità sociali.
Parte seconda
Contratti dai quali deriva una spesa
Articolo 12
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della parte seconda del regolamento si intende per
- appalto di lavori: contratto a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e la Comunità Montana aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione delle attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica oppure
b) la progettazione esecutiva e l’esecuzione delle attività di cui alla precedente lettera a);
- appalto di forniture: contratti a titolo oneroso aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto, conclusi per iscritto tra un fornitore e la Comunità Montana;
- appalto di servizi: contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra un prestatore di servizi e la Comunità Montana aventi ad oggetto la prestazione dei servizi elencati negli allegati 1 e 2 del D.Lgs.17/3/1995, n.157;
- contratto aperto: gli appalti di lavori, forniture o servizi in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per prestazioni non predeterminate nel numero, ma rese necessarie secondo le necessità della Comunità Montana.
2. Qualora nel corso di validità del regolamento dovessero modificarsi le disposizioni comunitarie e/o nazionali, anche le definizioni di cui al comma precedente si intendono automaticamente sostituite e/o integrate dalle norme sopravvenute.
Articolo 13
Principi generali
1. L'avvio di ogni procedura finalizzata alla stipulazione di contratti che comportino una spesa per la Comunità Montana è preceduta:
a) manifestazione di volontà da parte dell’organo competente della Comunità Montana;
b) dalla verifica di adeguata copertura finanziaria;
c) dall'assunzione del necessario impegno di spesa;
d) dalla esplicitazione delle finalità che si intendono perseguire;
e) dalla scelta della procedura di individuazione del contraente più funzionale al soddisfacimento dell'interesse pubblico;
f) dalla individuazione della tipologia di contratto e delle principali clausole contrattuali.
2. La liquidazione in favore del contraente è subordinata:
a) alla verifica dell'esatto adempimento della prestazione, anche mediante verifiche, prove o collaudi;
b) all'accertamento della insussistenza delle condizioni che giustifichino l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto;
c) all'accertamento che non sussistano ragioni di credito della Comunità Montana da portare in compensazione con i crediti del contraente.
3. Compete al Responsabile di Servizio documentare l'adempimento delle condizioni di cui ai commi precedenti.
4. I contratti sono di norma conclusi alle condizioni economiche più vantaggiose per la Comunità Montana, tenuto conto dell'interesse pubblico che si intende soddisfare. Il Responsabile di Servizio può tuttavia, concludere contratti a condizioni economiche meno vantaggiose se ciò sia giustificato da altre utilità, anche qualitative, a beneficio della Comunità Montana.
Articolo 14
Acquisto di beni e servizi strumentali al normale funzionamento della Comunità montana
1. Gli acquisiti di beni e servizi strumentali al normale funzionamento della Comunità Montana, per i quali sia prevedibile di anno in anno il relativo fabbisogno, sono compiuti mediante un contratto pluriennale o un contratto aperto, salvo che motivate ragioni di convenienza non inducano a preferire acquisti annuali.
2. I beni e servizi indicati nell'allegato n. 1 costituiscono l'elenco indicativo dei beni e servizi strumentali al normale funzionamento della Comunità Montana.
Articolo 15
Acquisto di beni e servizi per importi fino alla soglia di rilevanza comunitaria
1. Gli acquisiti di beni e servizi per importi fino alla soglia di rilievo comunitario sono di norma effettuati con procedura negoziata, salvo che particolari ragioni di
convenienza per la Comunità Montana, non inducano a preferire il ricorso alla procedura aperta o ristretta.
2. Le imprese da invitare alla procedura negoziata sono individuate, con criterio di rotazione, dall'albo dei fornitori di beni e servizi. Il numero minimo di impresa da invitare alla procedura negoziata non può essere inferiore a 5. Qualora nell'albo dei fornitori di beni e servizi non esistano almeno 5 fornitori da invitare, il Responsabile di Servizio provvede ad invitare altri fornitori individuati mediante indagini di mercato. È facoltà del Responsabile di Servizio invitare a presentare offerta altri fornitori anche se non iscritti all'albo. Qualora non sia possibile invitare almeno 5 fornitori, la procedura negoziata si svolge con i fornitori che è stato possibile invitare.
3. Le modalità di svolgimento della procedura negoziata sono stabilite preventivamente e comunicate in forma scritta o telematica alle imprese invitate.
4. Per gli acquisti di beni e servizi di importo non superiore a € 5.000 (euro cinquemila) I.V.A. esclusa, è facoltà del Responsabile di Servizio procedere direttamente alla negoziazione dei termini del contratto con un unico fornitore, previa indagine di mercato sui prezzi correnti e sulle condizioni di vendita normalmente praticate.
Articolo 16
Albo dei fornitori di beni e servizi
1. È istituito l'albo dei fornitori di beni e servizi che intendono essere invitati alle procedure negoziate, suddiviso per categorie merceologiche funzionali ai fabbisogni dell'amministrazione.
2. Ciascun fornitore che intenda essere iscritto nell'albo deve presentare apposita istanza, specificando in quali categorie merceologiche intende essere inserito. L'inserimento nell'albo segue l'ordine cronologico di presentazione delle istanze. L'albo viene periodicamente aggiornato con l'inserimento dei fornitori che hanno presentato l'istanza.
3. Il fornitore iscritto nell'albo può essere cancellato a richiesta oppure perchè, pur essendo stato invitato a 3 procedure negoziate, non ha presentato offerta, o in caso di inadempimento di precedenti contratti.
4. L'albo dei fornitori di beni e servizi è consultabile liberamente sul sito internet della Comunità Montana.
Allegato n.1
Beni e servizi strumentali al normale funzionamento della Comunità Montana
Si considerano beni e servizi strumentali al normale funzionamento della Comunità Montana le spese per:
1) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche nell’interesse dell’amministrazione, di amministratori e dipendenti comunali;
2) assunzione in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento per l’espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per l’organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche, quando non vi siano disponibili idonei locali di proprietà, ovvero per esigenze di pronto intervento in materia si assistenza pubblica;
3) corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti. Istituti e amministrazioni varie;
4) divulgazione di qualunque notizia o comunicazione ivi compresi i bandi di concorso a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
5) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
6) traduzioni, copie e trascrizioni nei casi in cui l’amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
7) stampa, tipografia, litografia, rilegatura, compresa la fornitura di stampati di normale utilizzo da parte degli uffici;
8) cancelleria, riparazioni mobili, macchine, impianti telefonici, elettronici, antincendio, antintrusione, fotografici, audiovisivi, di amplificazione e diffusione sonora ed altre attrezzature per ufficio, spese di rappresentanza, ricevimenti, onoranze;
9) l’acquisto e la manutenzione di terminali, personal computers, stampanti, cablaggi e materiale informatico di vario genere, utilizzati dagli uffici;
10) manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto per gli uffici e i servizi, compreso il rifornimento di carburante, lubrificante e di materiale di ricambio e accessori; forniture per la gestione e manutenzione del parco automezzi comunali, compresa la fornitura di automezzi;
11) polizze di assicurazione e bollo per automezzi;
12) provvista di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti;
13) fornitura di beni e servizi per la gestione dei servizi produttivi, per le mense, per il funzionamento dei centri ricreativi estivi, dei servizi sociali, assistenziali, culturali e sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
14) provvista di combustibile per il riscaldamento di immobili;
15) fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
16) spese per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli automezzi;
17) acquisto e manutenzione di mobili, fotocopiatrici e attrezzature per gli uffici comunali, la scuola e i vari servizi;
18) spese postali, marche da bollo, registrazione contratti;
19) fornitura e manutenzione di giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
20) servizi di vigilanza diurna e notturna per immobili, mobili e servizi comunali;
21) forniture per l’esecuzione dei lavori in economia;
22) spese per la gestione e manutenzione dei cimiteri, della rete fognaria comunale, della rete stradale e del patrimonio in genere e relativi impianti, accessori e pertinenze;
23) gestione del servizio di sgombero neve e provvedimenti antigelo;
24) forniture per la gestione dei servizi di raccolta, smaltimento rifiuti, qualora non siano comprese in convenzioni con enti gestori;
25) spese per la gestione del verde pubblico;
26) spese per l’approvvigionamento del magazzino;
27) forniture per interventi da eseguirsi d’ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze comunali;
28) forniture di numeri civici interni ed esterni, e della segnaletica relativa alla toponomastica;
29) spese per adeguamenti dei luoghi di lavoro alle normative vigenti;
30) forniture di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni private o le trattative private e non possa esserne differita l’esecuzione;
31) ricerche, indagini, studi, rilevazioni;
32) completare l'esecuzione di un contratto risolto anticipatamente per colpa dell'originario appaltatore;
33) acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
34) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell’igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;
35) quant’altro sia necessario per il normale funzionamento dell’Amministrazione.