TRIBUNALE CIVILE DI
TRIBUNALE CIVILE DI
Atto di citazione nell’interesse di
ALFA Srl, con sede in , Via .n. (C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Sig. (C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato steso in calce al presente atto, dall’Avv. del Foro di (codice fiscale: ; Posta Elettronica Certificata: ; Fax: ), con elezione di domicilio presso lo studio dell’Avv. in , Via , n. ,
-attore-
contro
BETA Srl, con sede legale in , Via , n…. (C.F./P.IVA…..), in persona del legale rappresentante pro-tempore,
-convenuta-
IN FATTO
La nascita del rapporto
Alfa è una società che opera, tra l’altro, nel settore delle energie rinnovabili occupandosi anche della realizzazione di impianti eolici, attività per il cui svolgimento si avvale della collaborazione di soggetti terzi.
In particolare, nei primi mesi dell’anno 2013 Alfa sviluppava un’offerta contrattuale che prevedeva la fornitura e l’installazione di turbine eoliche depotenziate e ricondizionate. Si trattava, in concreto, di acquistare all’estero turbine con potenza originaria di 100/150 Kw, di ricondizionarle (rectius, metterle a nuovo) e depotenziarle (riducendone la potenza a 60 Kw) per poi procedere all’installazione.
Alfa aveva vari contatti con potenziali clienti (acquirenti) che avevano
ottenuto finanziamenti dalla banca, oltre a clienti che avrebbero utilizzato fondi propri per la realizzazione e gestione di impianti eolici, per cui aveva bisogno di individuare soggetti terzi a cui affidare i lavori di rimessa a nuovo e di depotenziamento delle turbine.
In quel periodo, Xxxx aveva già avuto contatti con la società Beta (operante nel settore elettromeccanico con recenti esperienze in quello eolico), alla quale - avendo intrapreso alcune trattative con potenziali clienti/acquirenti - proponeva l’affidamento dei lavori di rimessa a nuovo e depotenziamento.
Beta, nelle persone dell’amministratore, Sig. Xxxx, e di uno dei responsabili tecnici, l’Ing. Xxxxx, si dichiarava molto interessata ad ampliare il raggio d’azione della propria attività nel minieolico e si dichiarava disponibile anche ad assumere in futuro la funzione di EPC.
Nello specifico, nel periodo aprile/maggio 2013, Alfa stava trattando la fornitura e l’installazione di turbine eoliche depotenziate e ricondizionate con le società Delta Srl e Gamma Srl.
Le due società potenziali clienti di Alfa erano interessate a ottenere da quest’ultima la fornitura e l’installazione di alcune turbine eoliche delle quali Alfa avrebbe dovuto provvedere all’acquisto, alla rimessione a nuovo delle torri e delle pale (mentre esse avrebbero provveduto al ricondizionamento e depotenziamento delle c.d. navicelle presso un proprio fornitore di fiducia) e alla loro installazione.
Stante, quindi, la richiesta delle società Delta e Gamma, Xxxx chiedeva a Beta un preventivo di spesa per la messa a nuovo delle torri e delle pale. In data 06/05/2013 Beta trasmetteva ad Alfa una “offerta per il ricondizionamento torre di sostegno e pale di turbine fino a 150 Kw” al prezzo di euro 4.000,00
ciascuna, oltre iva (all. 1)1.
Sulla base di tale offerta e anche di altri costi stimati, Alfa definiva gli aspetti economici dei contratti stipulandi con Delta e Gamma.
Con contratto del 27/05/2013, pertanto, Alfa e Delta convenivano la fornitura e l’installazione di undici turbine eoliche modello “Nordtank” e/o “Vestas”, mentre con contratto del 29/05/2013 Alfa e Gamma convenivano la fornitura e l’installazione di cinque (5) turbine eoliche modello “Nordtank” e/o “Vestas”. Tutte le turbine dovevano essere installate nel cantiere delle società committenti sito in Xxxxxxx Perticara.
Le parti, pertanto, convenivano nei suddetti contratti che Xxxx avrebbe provveduto alla fornitura delle c.d. navicelle nel luogo indicato dalle medesime società clienti (le quali avrebbero poi provveduto a farle ricondizionare e depotenziare presso un fornitore di loro fiducia a Cuneo), nonché alla fornitura delle torri e delle pale che Alfa avrebbe preventivamente provveduto a rimettere a nuovo a propria cura e spese. Poste in essere le attività appena descritte, Xxxx avrebbe poi provveduto alla installazione delle sedici (16) turbine oggetto dei due contratti stipulati.
Xxxx, dunque, affidava a Beta i lavori di rimessa a nuovo delle torri e delle pale delle citate sedici (16) turbine eoliche, la quale avrebbe dovuto provvedere, inoltre, alla produzione dei c.d. tirafondi e alla fornitura della minuteria meccanica (viti, dadi e rondelle).
In relazione ai tirafondi, Xxxx chiedeva a Beta un preventivo di spesa, la quale,
1 Tale offerta comprendeva i seguenti interventi: “Lavorazione e pulitura torre; Preparazione fondo; Levigatura; Verniciatura a freddo; Pulitura pale; Stuccatura e ripristino con vetroresina; Preparazione fondo; Verniciatura a freddo; Ripristino delle filettature delle flange di accoppiamento al collettore da M26 a M38; Manutenzione impianto idraulico aerofreno”.
in data 14/10/2013, trasmetteva alla prima due offerte i cui prezzi si differenziavano sulla base della lunghezza dei tirafondi da realizzare:
- l’offerta n. 176/13, che prevedeva un prezzo unitario di euro 3.000,00 per i tirafondi di lunghezza pari a 1,2 mt (all. 2),
- e l’offerta n. 176-1/13 che prevedeva un prezzo unitario di euro 5.000,00 per i tirafondi di lunghezza pari a 2,0 mt (all. 3).
In relazione alla minuteria meccanica, invece, nulla pattuivano.
Si precisa che i tirafondi prodotti da Beta dovevano essere messi a disposizione della società Zeta - incaricata da Gamma e Delta ad eseguire le opere stradali e civili – in tempo utile per la preventiva realizzazione dei c.d. plinti, mentre la minuteria meccanica doveva essere messa a disposizione della Sigma incaricata da Alfa ad eseguire i lavori di installazione/montaggio delle turbine eoliche (all. 4). Al fine di consentire a Sigma di porre in essere i lavori di installazione, Alfa noleggiava delle autogru dalla società Omega.
L’esecuzione dei lavori
Le prime torri e pale da risistemare arrivavano a Foggia presso Beta nei primi giorni del luglio 2013. Xxxx provvedeva alla loro rimessa a nuovo, nonché alla produzione dei primi tirafondi, collocando tutto sui propri piazzali. Questi (torri, pale e tirafondi), alla fine dell’anno 2013-inizio 2014, venivano consegnati nei luoghi indicati dalle società Delta e Gamma (in Guardia Perticara sui piazzali della società Zeta), in attesa che, successivamente alla realizzazione dei plinti, fossero trasportati nel cantiere di Xxxxxxx Perticara per l’installazione.
L’inizio dei lavori di installazione delle turbine eoliche da parte della società Sigma (con l’aiuto delle autogru noleggiate da Alfa presso la società Omega)
era stato stabilito per la data del 03/06/2014. Per tale data, quindi, i suddetti materiali venivano trasferiti dai xxxxxxxx xx Xxxx xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
Ma sin da subito si verificavano degli inconvenienti causati dalla società Beta, il cui intero operato è stato caratterizzato da gravi ritardi, estrema imprecisione e mancanza di coordinamento.
Inizialmente, invero - nonostante la disponibilità delle prime torri e pale, della presenza in cantiere della squadra di montatori e delle autogru noleggiate - la mancata fornitura in tempo utile della prima minuteria meccanica da parte di Beta, comportava il differimento dell’inizio dei lavori di installazione, programmato per il 03/06/2014, alla data del 09/06/2014.
I ritardi di Beta non si limitavano soltanto a tale fase iniziale, ma anche alla fornitura successiva della minuteria meccanica, dei tronchi di torre, delle pale, dei naselli, degli hub e degli altri materiali di sua spettanza, finendo così per condizionare gravemente i lavori di installazione/montaggio.
La squadra dei montatori e delle autogru noleggiate sono state ripetutamente costrette a fermi, spostamenti da un sito all’altro e a sospendere i lavori a più riprese, con ulteriori costi a carico di Alfa e mancato rispetto da parte di quest’ultima dei tempi di consegna concordati con le società committenti Delta e Gamma. Le circostanze da ultimo descritte trovano puntuale conferma nelle e-mail che nelle date del 182, del 233 e del 26/06/20144
2 Nell’e-mail del 18/06/2014 si legge: “In merito alle istallazioni in xxxxx xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, ed a seguito delle numerose telefonate e mail intercorse, vi ribadiamo che l’assenza di corretta bulloneria ha causato enormi ritardi nelle istallazioni; dal giorno dell’avvio del cantiere, 3 Giugno 2014, abbiamo perso 10 giorni di lavoro, con una squadra di 4 montatori, una gru da 80 Ton ed un camion gru con relativo autista.
I bulloni sono sempre stati consegnati in ritardo, inesatti ed incompleti. Inoltre sono sempre state promesse consegne che molto spesso non sono avvenute nei tempi stabiliti.
la Sigma trasmetteva ad Alfa, così come nelle fatture n. 44 del 01/07/2014 e n. 46 del 23/07/2014 di Sigma e nella fattura n. 995 del 30/06/2014 di Omega con cui venivano addebitati ad Alfa ulteriori costi sostenuti per i suddetti fermi (all. 5).
Oltre a quanto sin ora esposto, in data 26/06/2014 i responsabili delle società clienti Delta e Gamma segnalavano ad Alfa dei difetti di lavorazione sulle torri e pale dovute alla pessima esecuzione dei lavori di rimessa a nuovo da parte di Beta (all. 75), sospendendo parzialmente i pagamenti nei confronti di
Questo ha causato l’impossibilità di lavorare.
Vi confermiamo che emetteremo regolare fattura per i maggiori costi subiti.
Inoltre se entro le ore 20 di oggi non saranno presenti in cantiere tutti i bulloni necessari alle istallazioni i lavori saranno sospesi a partire da domani, con addebito a vostro carico di tutti i costi derivanti” (ndr. grassetto aggiunto).
3 Con e-mail del 23/06/2014 la Sigma faceva presente ad Alfa quanto segue: “In riferimento a quanto in oggetto, si comunica che, anche oggi abbiamo riscontrato problemi nel montaggio degli impianti per errata consegna dei componenti delle turbine, in quanto, il nasello della turbina NON è corrispondente alla turbina da Voi associata.
A seguito di numerose telefonate con tecnici di Beta è emerso che il nasello della turbina in corso di montaggio è depositata presso l’officina di quest’ultima. Tale circostanza ci ha impedito il completamento della turbina n.4 costringendoci a spostare nuovamente la gru in altro sito.
Si comunica pertanto che, nel corso della giornata di domani, così come già anticipato in una precedente comunicazione, verrà emessa fattura per maggiori costi ed oneri sostenuti per l’esecuzione del contratto” (ndr. grassetto aggiunto).
4 Anche con e-mail del 26/06/2014 Sigma comunicava ad Alfa che “… anche oggi abbiamo problemi nel montaggio di una turbina (la n. 10 Idro) in quanto mancano l’Hub ed una pala.
Nella giornata di ieri, dopo numerosi colloqui telefonici con i tecnici di Beta, ci è stato assicurato, che avrebbero inviato il materiale per le ore 12.00 di oggi, così, da evitare un ulteriore fermo della squadra di montatori. Invece, come già accaduto in precedenza, la consegna non è stata ancora effettuata e quindi, nelle prossime ore dovremo subire un ulteriore fermo per attendere la consegna promessa con la conseguenza che NON potremo assicurare il rispetto del Ns programma di lavoro.
Considerate tutte le problematiche incontrate, che stanno causando perdite economiche importanti per la Ns azienda, che deve far fronte alle spese sostenute ed impreviste per i numerosi fermi che il cantiere ha subito per la mancanza di componenti di ogni singolo impianto, si preannuncia che a decorrere dalla data del 30/07/2014, i lavori verranno sospesi in attesa di definizione di un nuovo programma di lavoro ed una modifica alle condizioni economiche contrattuali già concordate. A tale proposito a breve invieremo un addendum contrattuale nel quale sono previsti ulteriori compensi relativi alle attività di controllo del materiale presente in cantiere, delle spese da riconoscere per le lavorazioni necessarie al montaggio di tutte le turbine restanti (per alcune turbine mancano le pedane di sosta all’interno dei tubi ed altri componenti quali le staffe di fissaggio delle scale che dovranno essere realizzate ed assemblate in cantiere) ed anche il rimborso giornaliero dovuto per i giorni di fermo della squadra di montatori” (ndr. grassetto aggiunto).
5 Con e-mail del 26/06/2014 il responsabile della società committente Gamma comunicava a
Alfa (all. 86). Tali difetti, che riguardavano la mancanza di sottofondo e di vernice, la presenza di striature, scolature di vernice, ammaccature e crepe sulla vetroresina sommariamente riparate, come chiaramente visibile dal materiale fotografico che si allega (all. 9), e altro venivano confermati anche dal direttore dei lavori delle società Delta e Gamma, Geom. Sempronio, nel verbale sullo stato dei lavori da egli redatto in data 10/07/2014(all. 107).
Seguiva a tale segnalazione l’immeditata comunicazione della circostanza alla Beta, con il cui amministratore (Sig. Xxxx) e uno dei responsabili tecnici (Ing. Tizio), il Sig. Mevio di Alfa organizzava dei sopralluoghi atti a verificare
Alfa che “in data 24/25 giugno 2014 sono stato sul cantiere di Corleto dove state montando le nostre pale. (…) abbiamo rilevato molteplici problematiche relative alle pale già montate o pronte ad esserlo. (…) In alcuni casi abbiamo potuto rilevare che addirittura vengono consegnate senza il minimo di manutenzione necessaria e tantomeno sono state verniciate. Questo vale sia per le torri che per le pale. Altre denunciano una verniciatura sommaria con alcuni punti già scrostati o segnati, altre sono state danneggiate durante le operazioni di scarico ed una bollata in maniera importante. (…) Riteniamo di dovere pretendere garanzie ufficiali sulla tempistica e sulla corretta esecuzione dei suddetti lavori a regola d’arte oltre alle relative certificazioni di legge (…)” (ndr. grassetto aggiunto).
6 Con lettera del 11/07/2014 la società committente Delta comunicava ad Alfa che a causa delle problematiche elencate nella nota precedente “ci vediamo costretti a sospendere il pagamento delle vostre fatture fino alla soluzione delle problematiche ed al conseguente ricevimento delle certificazioni che attestino l’avvenuto lavoro a regola d’arte specificatamente per singola torre” (ndr. grassetto aggiunto).
7 In particolare, il Geom. Sempronio rilevava:
- in merito all’impianto n. 10: “… A livello estetico presenta anch’esso vari segni e punti di distacco della vernice, come anche evidenziato dai cardini della porta d’accesso alla torre ed in corrispondenza del concio di base. Necessita di intervento di manutenzione della verniciatura”;
- in merito all’impianto n. 11: “… I tronchi presentano evidenti problematiche alla verniciatura, con zone già oggetto di distacco, evidentemente dovuto a mancanza di fissativo”;
- in merito all’impianto n. 12: “… Presenta lievi problematiche alla verniciatura esterna (segni e graffi)”;
- in merito all’impianto n. 13: “… Presenta vari punti oggetto di distacco, della verniciatura, anche di importanti dimensioni”;
- in merito all’impianto n. 14: “… presenta evidenti zone oggetto di distacco della verniciatura. L’elemento posto a giacere sulla massicciata presenta un’ammaccatura di importanti dimensioni dovuta ad un notevole urto, mentre gli altri, posti sulla scarpata di monte, riportano importanti segni dovuti a trascinamento e distacchi della verniciatura. Necessita di importante manutenzione. Si rileva che né l’ogiva né il trilobo risultano riverniciati”;
- in merito all’impianto n. 15: “… Presenta evidenti distacchi della verniciatura”.
Il Geom. Sempronio rilevava inoltre che “Per tutti gli impianti già montati, risulta da verificare la verniciatura delle pale in quanto a vista presenta segni di distacco, ovviamente non rilevabili con maggiore precisione a causa dell’altezza delle stesse dal piano stradale”
quanto segnalato.
Durante il sopralluogo del 02/07/2014 (per il cui svolgimento Alfa noleggiava una piattaforma aerea dalla società Omega– all. 10 bis) il Sig. Caio e l’Ing. Xxxxx, ammettendo le gravi carenze dei lavori di rimessa a nuovo, si impegnavano a porvi rimedio, dando inizio ai relativi interventi riparatori in data 14/07/2014.
Medio tempore, Alfa, in data 12/07/2014, faceva presente alla Beta le gravi conseguenze derivatele dal suo operato negligente e superficiale sia nella fornitura del materiale che nelle opere di rimessa a nuovo, sollecitando un urgente intervento riparatorio, rendendosi inoltre disponibile a reperire per conto della stessa (che si dichiarava impossibilitata a reperirlo) un cestello elevatore per gli interventi in quota (all. 11).
Successivamente, a partire dal 15/07/2014 fino ai primi giorni del mese di agosto, Xxxx ha costantemente richiesto a Beta le certificazioni per le lavorazioni da essa poste in essere, anch’esse consegnate in ritardo dopo innumerevoli solleciti (all. 12).
Terminato l’intervento riparatore di Beta, il Geom. Xxxxxxxxx, in data 06/08/2014 eseguiva un nuovo sopralluogo redigendo il verbale dello stato dei lavori con cui evidenziava, quanto ai lavori di ripristino da parte della Beta, la
presenza - su alcuni degli impianti - dei difetti in precedenza segnalati e - su
altri – la presenza di xxxxxxx e ombreggiature dovute ad una verniciatura comunque insufficiente (all. 13)8.
(ndr. grassetto aggiunto).
8 Nel citato verbale il Geom. Sempronio specificava che “Stante a quanto è possibile riscontrare visivamente, nonostante su alcuni impianti siano state eseguite le operazioni di ripristino, risultano facilmente individuabili quelle zone oggetto di scrostature o ammaccature già evidenziate nei precedenti verbali dello scrivente Direttore dei Lavori”.
I lavori di ripristino del luglio 2014 sulle torri e sulle pale “rimesse a nuovo” dalla Beta non erano, pertanto, risolutivi, la cui inadeguatezza veniva ribadita dalle società Delta e Gamma con missive del 21/08/20149 (con la quale sospendevano nuovamente i pagamenti - all. 15) e del 11/09/2014 (all. 16). Alfa si vedeva, perciò, costretta a provvedere - tramite l’impresa Tau – a completare i lavori non correttamente ripristinati dalla Beta in prossimità delle porte d’accesso di alcune turbine eoliche, sostenendo, quindi, anche i relativi costi (all. 17).
I prezzi applicati dalla Beta
In data 12/03/2014 Beta emetteva nei confronti di Alfa le prime due fatture, con scadenza al 31/05/2014:
- la n. 49 con la quale veniva addebitato un prezzo unitario di euro 11.654,10
(iva esclusa) per “lavori di repowering torre eolica 9 Vestas V20” (all. 18);
- e la n. 50 con la quale veniva addebitato un prezzo unitario di euro 10.695,10 (iva esclusa) per “lavori di repowering torre eolica 10 Vestas V20” (all. 19) per l’importo complessivo di euro 21.349,20.
I prezzi applicati nelle citate fatture, chiaramente superiori a quelli pattuiti nelle offerte del maggio e ottobre 201310, non furono immediatamente contestate dalla Alfa a causa di un imprevisto ricovero del suo legale rappresentante. In ogni caso, il Sig. Xxxxx, provvide a comunicare la
Con riferimento alla turbina n. 16 si precisa, invece, che la Beta aveva consegnato alla società Zeta, per la realizzazione del relativo plinto, un tirafondo non idoneo a ricevere il tronco di base della turbina stessa e che in data 29/07/2014 la Beta assumeva per iscritto ogni responsabilità in merito alla sua installazione (all. 14).
9Ritenendo i lavori riparatori della Beta “lavori di piccola entità di parziale e inadeguata riverniciatura (rattoppi)”.
10 Si ricorda, invero, che per il ricondizionamento delle torri e pale la Beta e Alfa convenivano un prezzo di euro 4.000,00 oltre iva e per i tirafondi un prezzo unitario di euro 3.000,00 o 5.000,00 a seconda della lunghezza dei tirafondi realizzati.
circostanza ad uno dei responsabili tecnici della Beta, facendogli comunque presente che occorreva verificare i suddetti prezzi e i lavori sino in quel momento effettuati sulle torri e le pale.
Alfa, in data 25/06/2014, provvedeva comunque al pagamento delle fatture.
Il medesimo giorno (il 25/06/2014) la Beta emetteva nei confronti della Alfa ulteriori sei (6) fatture con scadenza al 30/08/2014 (all. 20) per la somma complessiva di euro 90.633,90 (iva esclusa), nulla specificando in merito alle
singole lavorazioni e/o addebiti.
Stante, anche in tal caso, la non corrispondenza dei prezzi applicati dalla Beta a quelli pattuiti, rispetto ai quali i primi sono notevolmente superiori, Alfa respingeva tali fatture e non provvedeva a registrarle nei propri libri contabili. Beta in data 04/08/2014 inviava ad Alfa dei “fogli di lavoro” per alcune torri (all. 21) chiedendo la loro restituzione previa timbratura e sottoscrizione per accettazione, al fine di emettere, a suo dire, le relative fatture.
In data 10/09/2014 Beta emetteva altre sei (6) fatture nei confronti di Xxxx, con scadenza al 30/11/2014 (all. 22) per la somma complessiva di euro
89.759,46 (iva esclusa).
I prezzi unitari di cui alle appena citate fatture (respinte e non registrate dalla Alfa in quanto, ancora una volta, non conformi ai corrispettivi pattuiti) corrispondono a quelli indicati nei “fogli di lavoro” del 04/08/2014, dalla Alfa mai accettati.
IN DIRITTO
1) Sulla fattispecie contrattuale intercorsa tra le parti
Il rapporto intercorso tra le parti in causa è, indubbiamente, riconducibile alla tipologia del contratto di appalto, definito dall’art. 1655 c.c. come “il
contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro”.
Come sopra anticipato, infatti, Beta, su proposta di Xxxx, assumeva l’impegno di “rimettere a nuovo” le torri e le pale delle sedici (16) turbine eoliche, con le modalità e verso il corrispettivo di cui al preventivo del 06/05/2013 (cfr. all. 1), di produrre i c.d. tirafondi verso il corrispettivo di cui ai preventivi n. 176 e n. 176-1 del 14/10/2013 (cfr. all.ti 2 e 3), nonché di mettere a disposizione le torri e le pale rimesse a nuovo, i tirafondi prodotti e la minuteria meccanica in tempo utile per la installazione e il montaggio degli impianti eolici.
È, pertanto, evidente che la natura dei rapporti intercorsi tra Xxxx e Beta sia riconducibile sotto lo schema contrattuale dell’appalto.
2) Accertamento dei prezzi contrattuali
Parte attrice pone preliminarmente in evidenza come i prezzi applicati dalla società appaltatrice Beta con le fatture emesse nei confronti di Xxxx (cfr. all.ti 18, 19, 20 e 22), nonché quelli indicati nei “fogli di lavoro” del 04/08/2014 (cfr. all. 21), non corrispondano affatto ai prezzi pattuiti nel maggio e nell’ottobre 2013.
Con particolare riferimento alle fatture di cui agli allegati 18, 1911 e 2012, si sottolinea che non è possibile comprendere come la Beta sia giunta ai corrispettivi richiesti, atteso che, come visto, nulla è stato specificato in merito alle singole lavorazioni e/o addebiti, riferendosi esse genericamente a “lavori di repowering”.
11 Fatture n. 49 e n. 50 del 12/03/2014.
12 Le fatture n. 110-115 del 25/06/2014.
Si ricorda, invero, che, quanto ai lavori di rimessa a nuovo delle torri e delle pale, Alfa e Beta, nel maggio 2013, convenivano un prezzo di euro 4.000,00 (oltre iva), mentre per la produzione dei tirafondi, nell’ottobre 2013, pattuivano un prezzo unitario di euro 3.000,00 (per i tirafondi lunghi 1,2 mt) o di euro 5.000,00 (per quelli da 2,0 mt).
Pertanto, sulla base delle offerte di Beta, accettate da Alfa, la prima avrebbe
dovuto applicare, per i lavori di rimessa a nuovo e la produzione dei tirafondi,
un prezzo compreso tra euro 7.000,00 (oltre iva) ed euro 9.000,00 (oltre iva) a
seconda della lunghezza dei tirafondi realizzati (specificando, caso per caso, la
loro lunghezza) e non quelli addebitati nelle sue fatture.
Mettendo, invece, a confronto quanto appena detto con il dettaglio dei prezzi indicati nei citati “fogli di lavoro”, risulta che Beta, per le medesime prestazioni,
ha applicato un prezzo complessivo di euro 11.360,00 (oltre iva) di cui euro
6.860,00 per la rimessa a nuovo di pale e torri ed euro 4.500,00 per il tirafondo.
È chiaro dunque che la Beta ha applicato prezzi superiori a quelli pattuiti. Occorre, inoltre, porre in evidenza come, nonostante il prezzo per la realizzazione dei tirafondi veniva stabilito dalle parti sulla base della lunghezza degli stessi, da un esame dei “fogli di lavoro” risulta che il loro prezzo sia stato determinato dalla Beta, unilateralmente, sulla base del peso [cfr. doc. 23 “fondazione per pala (circa 2000 kg)”], non interpellando a riguardo la Alfa. Si precisa, in ogni caso che, oltre al fatto che in realtà il peso medio di un tirafondo del tipo consegnato non supera i 1.000 Kg (non 2.000 Kg), il prezzo applicato in
relazione ad esso è nettamente superiore ai prezzi di mercato, come lo dimostra
anche il preventivo di un’altra impresa, la quale, per la realizzazione del tirafondo di una turbina Vestas V20 ha preventivato un prezzo pari ad euro
2.100,00 (all. 23), nettamente inferiore a quello di euro 4.500,00 applicato dalla Beta.
Occorre, inoltre, porre in evidenza come, nonostante il prezzo per la realizzazione dei tirafondi veniva stabilito dalle parti sulla base della lunghezza degli stessi, da un esame dei “fogli di lavoro” risulta che il loro prezzo sia stato determinato dalla Beta, unilateralmente, sulla base del peso [cfr. doc. 23 “fondazione per pala (circa 2000 kg)”], non interpellando a riguardo Xxxx. Si precisa, in ogni caso che, oltre al fatto che in realtà il peso medio di un tirafondo del tipo consegnato non supera i 1.000 Kg (non 2.000 Kg), il prezzo applicato in
relazione ad esso è nettamente superiore ai prezzi di mercato, come lo dimostra
anche il preventivo di un’altra impresa, la quale, per la realizzazione del tirafondo di una turbina Vestas V20 ha preventivato un prezzo pari ad euro 2.100,00 (all. 23), nettamente inferiore a quello di euro 4.500,00 applicato dalla Beta.
Quanto, invece, al prezzo della minuteria meccanica, le parti non hanno determinato convenzionalmente la sua misura e per lo stesso motivo sopra detto (ovvero, la non specificazione degli addebiti), non è dato sapere il prezzo che la Beta abbia applicato in relazione ad essa nelle fatture del 12/03/2014 e del 25/06/2014 emesse nei confronti di Xxxx (fatture queste ultime, lo si ripete, respinte e non registrate).
Nei “fogli di lavoro” del 04/08/2014, invece, prendendo sempre come riferimento la medesima torre n. 18, la Beta per la minuteria meccanica ha applicato un prezzo complessivo pari ad euro 2.550,38, per la fornitura di 696 dadi, rondelle e perni.
Non avendo le parti determinato la misura del corrispettivo per la minuteria
meccanica, Xxxx avrebbe dovuto far riferimento alle tariffe esistenti o agli usi, così come prevede l’art. 1657 c.c., mentre i prezzi da essa applicati, e sopra visti, sono di gran lunga superiori ai prezzi correnti di mercato.
Anche in tale caso, un’impresa operante nel settore (la Kappa Srl) preventivava una somma di euro 1.997,07 per la fornitura di complessivi 5.000 dadi, rondelle e viti (all. 24).
A ben vedere, quindi, volendo fare un confronto tra la stessa quantità degli stessi pezzi forniti da entrambe le imprese, per la fornitura di 64 dadi corrispondenti alla misura 30, la Beta ha applicato un prezzo pari ad euro 224,00 (euro 3,50 al pezzo), mentre la Kappa Srl, applicando un prezzo pari ad euro 0,46670 al pezzo, preventivava la somma di euro 29,87 (ndr. importo arrotondato).
Beta, infine, ha richiesto euro 800,00 forfettarie per la movimentazione di torri e pale in merito alle quali le parti nulla hanno mai pattuito, essendo questa attività accessoria e strumentalmente connessa alle lavorazioni da eseguire.
Stante quanto sin qui esposto, si rende necessario fare una ricognizione dei prezzi applicati dalla Beta nei confronti di Xxxx. Perciò, parte attrice con il presente atto chiede che il Giudice adito provveda a tanto sulla base delle risultanze probatorie e ai prezzi correnti di mercato, tenendo conto dei pagamenti già effettuati.
In particolare, a fronte delle quattordici (14) fatture fin’ora emesse dalla Beta e corrispondenti ad altrettanto impianti eolici e a fronte delle altre due fatture che la Beta eventualmente emetterà in relazione ai restanti due (2) impianti eolici, si chiede:
- quanto ai lavori di rimessa a nuovo di torri e pale, l’applicazione del prezzo di euro 4.000,00 (oltre iva) di cui all’offerta del 06/05/2013;
- quanto alla realizzazione dei tirafondi, l’applicazione del prezzo di euro 3.000,00 oppure 5.000,00 di cui alle offerte n. 176 e n. 176-1 del 14/10/2013, previa specifica da parte di Beta della lunghezza dei tirafondi da essa prodotti, atteso che, essendo già stati installati, Alfa non è in grado, allo stato, di procedere alla loro misurazione (e quindi, in assenza di prova da parte della Beta, dichiarare come dovuta la minor somma di euro 3.000,00);
- con riferimento alla minuteria meccanica, l’applicazione dei prezzi correnti di mercato;
- che le spese forfettarie di movimentazione di torri e pale vengano dichiarate non dovute.
È bene precisare che, nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ritenere raggiunta la prova dell’intervenuto accordo sui prezzi sopra indicati, si chiede di determinare gli stessi ai sensi dell’art. 1657 c.c. (prezzi paradossalmente più bassi di quelli convenuti).
3) Inesatto adempimento
Eccezione ex art. 1460 c.c.
Fermo quanto detto sui prezzi applicati, dalla descrizione dei fatti di causa risulta con chiarezza che, comunque, Xxxx non ha correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni, la quale, come visto, pur assumendone il relativo impegno, non provvedeva a “rimettere a nuovo” a regola d’arte le torri e le
pale e non provvedeva alla fornitura del materiale di sua spettanza in tempo
utile per la installazione degli impianti eolici.
L’inesatto adempimento di Beta alle proprie prestazioni ha condizionato gravemente i rapporti di Alfa con la società installatrice, con la società di noleggio delle autogru e con le società committenti, costringendola, inoltre, a
completare, tramite un’altra impresa, i lavori incompiuti anche successivamente agli interventi riparatori del luglio 2014.
Si ricorda, xxxxxx, che i ritardi nella fornitura della minuteria meccanica, delle torri, pale, naselli, hub e altri vari materiali e la non correlatività tra i materiali forniti, costringevano la squadra dei montatori della Sigma e le autogru noleggiate da Omega, prima a procrastinare l’inizio dei lavori, e poi a ripetuti fermi e spostamenti da un sito all’altro e anche alla sospensione dei lavori.
A ciò conseguiva l’emissione da parte della Sigma di due fatture (la n. 44 del 01/07/2014 e la n. 46 del 23/07/2014) con le quali ha addebitato ad Alfa la somma complessiva di euro 17.690,00 a titolo di rimborso spese per “fermi mezzi, personale e squadre di montatori”.
Anche la società Omega con la fattura n. 995 del 30/06/2014 ha addebitato, per ora, a Alfa la somma di euro 375,00 (oltre iva) per il “standby del giorno 06.06.2014”, oltre ad altri addebiti che, si prevede, perverranno ad Alfa per i fermi e spostamenti causati dalla Beta durante le attività di installazione del mese di luglio 2014.
I citati ritardi comportavano, inoltre, il mancato rispetto da parte di Beta dei tempi di consegna concordati con le società Delta e Gamma. Ciò, unito alla pessima esecuzione dei lavori di rimessa a nuovo di torri e pale da parte della Beta (circostanza immediatamente contestata da Alfa, riconosciuta da Beta e da questa non pienamente risolta), ha comportato la sospensione del pagamento delle somme dalle società committenti Delta e Gamma ancora dovute ad Alfa. Trattasi di una somma complessiva pari a euro 443.520,00.
Ciò stante, parte attrice si avvale dello strumento di autotutela di cui all’art. 1460 c.c., per l’inesatto adempimento dell’appaltatrice Beta alle
proprie obbligazioni, sospendendo conseguentemente i pagamenti nei suoi confronti, fino al momento della definizione dei rapporti con le società Gamma e Delta.
Con riferimento a tale eccezione la Suprema Corte ha affermato che “nel contratto di appalto, la valutazione comparativa della condotta negoziale delle parti, effettuata ai fini dell’accertamento della fondatezza dell’eccezione di inadempimento, non riguarda solo le obbligazioni principali dedotte nel contratto, consistenti nel pagamento del corrispettivo da parte del committente, e nel compimento dell’opera da parte dell’appaltatore, ma deve avere ad oggetto anche quelle collaterali di collaborazione, quando il loro inadempimento da parte dell’obbligato abbia dato causa a quello conseguente del creditore verso terzi” (Cass. Civ., n. 2800/2008).
È, pertanto, evidente la legittimità e fondatezza dell’eccezione sollevata,
atteso che a causa dei difetti delle lavorazioni non eseguite in conformità alle
previsioni contrattuali (cfr. all. 1) e/o a regola d’arte, nonché dei ritardi della
Beta, Alfa, da un lato, ha dovuto sostenere maggiori spese e, dall’altro lato, ha
subito la sospensione dei pagamenti ancora dovutole dalle società Delta e
Gamma (oltre all’esposizione ad eventuali azioni risarcitorie da parte di
queste due ultime società).
4) Risarcimento danni
Da quanto sopra esposto deriva il diritto di Alfa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’inesatto adempimento della Beta alle proprie obbligazioni, che secondo la regola dell’art. 1223 c.c. deve comprendere la perdita subita e il mancato guadagno che siano conseguenza immediata e
diretta.
Alfa, pertanto, ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno emergente nella misura di euro 25.950,86 corrispondente ai maggiori costi da essa sostenuti a
causa dell’inesatto adempimento della beta e, specificatamente:
- della somma di euro 549,00 (iva inclusa) di cui alla fattura n. 95/2014 della Omega riguardante il noleggio di una piattaforma aerea resosi necessario per il sopralluogo del 02/07/2014 con i rappresentanti della Beta per la verifica dei lavori dalla stessa male eseguiti;
- della somma di euro 17.690,00 (iva inclusa) ad essa addebitata dalla Sigma con le fatture n. 44 del 01/07/2014 e n. 46 del 23/07/2014 per “fermi mezzi, personale e squadre di montatori”, somma immediatamente e direttamente ricollegabile ai ritardi nella consegna del materiale di spettanza della Beta;
- della somma di euro 457,50 (iva inclusa) addebitatale dalla società Omega con la fattura n. 995 del 30/06/2014 per il “standby del giorno 06.06.2014”, anch’essa immediatamente e direttamente ricollegabile ai ritardi nella consegna del materiale di spettanza della Beta;
- della somma di euro 6.100,00 (iva inclusa) corrispondente alle spese relative all’intervento dell’impresa Tau (come dalla stessa impresa preventivato) per l’ultimazione dei lavori di rimessa a nuovo (difetti dalla Beta non eliminati totalmente nemmeno successivamente al suo intervento riparatore del luglio 2014), somma immediatamente e direttamente ricollegabile alla non esecuzione dei lavori in conformità alle previsioni contrattuali e/o a regola d’arte;
- della somma di euro 1.154,36 (iva inclusa) per l’acquisto di vernici ed altri prodotti per gli interventi di cui al punto precedente, immediatamente e
direttamente ricollegabile alla non esecuzione dei lavori in conformità alle previsioni contrattuali e/o a regola d’arte (cfr. all. 17).
Ad Alfa dovrà, inoltre, essere riconosciuta un’ulteriore somma, non inferiore
a euro 30.000,00, per le richieste di pagamento che, si prevede, le
perverranno dalla ditta Omega per i fermi delle autogru causati dai ritardi e imprecisioni della Beta durante lo svolgimento delle installazioni nel mese di luglio 2014.
Con espressa riserva di richiedere, in ogni caso, alla Beta gli importi che Alfa sarà chiamata a rispondere a titolo di risarcimento danni nei confronti delle società Delta e Gamma a causa dell’inesatto adempimento per cui è causa. Alfa ha, infine, diritto a ottenere dalla Beta il ristoro del lucro cessante derivante dal mancato incasso in conseguenza della sospensione dei pagamenti ad essa ancora dovuti dalle società Delta e Gamma (pari a, rispettivamente, euro 323.400,00 ed euro 120.120,00), da quantificare in corso di causa secondo giustizia e/o da liquidare, in tutto o in parte, in via equitativa. Con rivalutazione e interessi sull’importo complessivo risultante.
L’importo complessivo che verrà riconosciuto a Alfa a titolo di risarcimento danni dovrà essere compensato con il corrispettivo richiesto dalla Beta, come risulterà in seguito alla determinazione dei prezzi applicabili.
Tutto ciò premesso
Alfa Srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, come in atti rappresentata, difesa e domiciliata,
CITA
Beta Srl (C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in , Via ,n. a comparire avanti al Tribunale
di , ore e locali di rito, per l’udienza del , con l’espressa avvertenza che non costituendosi nel termine di 20 gg. prima dell’udienza, nelle forme e nei modi di cui all’art. 166 c.p.c., incorrerà nelle decadenze di cui all’art. 167 e 38 c.p.c. e che non comparendo alla prima udienza si procederà oltre nella sua legittima contumacia, per xxx, sentire accogliere le seguenti, salvo altre,
CONCLUSIONI
“Voglia l’Xxx.xx Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione:
- accertato e dichiarato che la Beta ha applicato prezzi differenti da quelli concordati e/o prezzi non concordati e comunque superiori ai prezzi correnti di mercato, determinare i prezzi applicati dalla Beta come specificato in narrativa (sulla base degli accordi e/o in base all’art. 1657 c.c.), tenendo conto dei pagamenti già effettuati (sia quelli diretti che per compensazione), detraendo per compensazione l’importo che verrà riconosciuto a Alfa a titolo di “risarcimento danni” e come appresso indicato;
- accertare e dichiarare che la Beta non ha correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni, per i motivi indicati in narrativa, e per l’effetto, dichiarare la legittimità dell’eccezione di cui all’art. 1460 c.c. e della conseguente sospensione dei pagamenti operata nei suoi confronti dalla Beta, fino al momento della definizione dei rapporti con le società Delta e Gamma;
- accertare e dichiarare che a causa dell’inesatto adempimento della Beta alle proprie obbligazioni, Alfa ha subìto i danni indicati in narrativa, e per l’effetto: - condannare Beta al pagamento in favore della Alfa della somma di euro 25.950,86 a titolo di risarcimento del danno emergente (come in narrativa specificato), oltre ad una somma non inferiore a euro 30.000,00 per
le richieste di pagamento che, si prevede, le perverranno dalla Omega per i fermi delle autogru causati dai ritardi della Beta durante lo svolgimento delle installazioni nel mese di luglio 2014, con espressa riserva di richiedere, in ogni caso, alla Beta gli importi che la Alfa sarà chiamata a corrispondere a titolo di risarcimento danni nei confronti delle società Delta e Gamma a causa dell’inesatto adempimento per cui è causa; - condannare, inoltre, la Beta al ristoro del lucro cessante derivante ad Alfa dal mancato incasso in conseguenza della sospensione dei pagamenti ad essa ancora dovuti dalle società Delta e Gamma, da quantificare in corso di causa secondo giustizia e/o da liquidare, in tutto o in parte, in via equitativa. Con rivalutazione e interessi sull’importo complessivo risultante. Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Si dichiara che il valore della presente causa è 55.950,86 e, pertanto, il contributo unificato è pari ad euro 759,00.
All’atto della costituzione in giudizio si produrranno i seguenti documenti:
1) offerta del 06/05/2013; 2) offerta n. 176/2013; 3) offerta n. 176-1/2013; 4) contratto tra Alfa e Sigma; 5) e-mail trasmesse a Alfa dalla Sigma; 6) fatture
n. 44 del 01/07/2014 e n. 46 del 23/07/2014 della Sigma e fattura n. 995 del 30/06/2014 della Omega; 7) e-mail del 26/06/2014; 8) lettera del 11/07/2014;
9) materiale fotografico; 10) verbale sullo stato dei lavori del 10/07/2014; 10 bis) fattura n. 95/2014 della Omega; 11) e-mail del 12/07/2014; 12) e-mail tra Alfa e Beta dal 15/07/2014 ai primi giorni del mese di agosto; 13) verbale dello stato dei lavori del 06/08/2014; 14) dichiarazione di assunzione di responsabilità del 29/07/2014; 15) lettera del 21/08/2014; 16) lettere del 11/09/2014; 17) fattura n. 298 del 10/09/2014 emessa da altra ditta; 18) fattura
n. 49 del 12/03/2014 e copia del bonifico effettuato; 19) fattura n. 50 del 12/03/2014 e copia del bonifico effettuato; 20) fatture n. 110, n. 111, n. 112, n. 113, n. 114 e n. 115 del 25/06/2014; 21) “fogli di lavoro” del 04/08/2014; 22) fatture n. 000, x. 000, x. 000, x. 000, x. 000 e n. 161 del 10/09/2014; 23) preventivo di altra ditta; 24) preventivo della Kappa; 25) informativa ai sensi dell’art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 e s.m.i.
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre documenti e articolare mezzi istruttori.
, data della notifica
Avv.