ALTRI USI
7.
ALTRI USI
Cap. 1. Prestazioni varie d’opera e di servizi
a) USI ALBERGHIERI
Art. 1 – Pasti non consumati nel periodo di pensione completa o di mezza pensione
Quando il cliente gode per un periodo più o meno lungo della “pensione completa”, o della “mezza pensione”, l’albergatore è tenuto a fornire al cliente, in luogo del pasto non consumato in albergo, un cestino contenente quanto necessario a un pasto, sempre che il cliente richieda della prestazio- ne alternativa, entro la sera precedente il giorno della consumazione del pa- sto. I pasti non consumati in albergo danno comunque diritto ad un rimbor- so purché sia dato avviso entro le ore 9.
Art. 2 – Termine di rilascio delle stanze
Il rilascio della stanza, da parte del cliente, deve avvenire entro le ore 12 del giorno della partenza; nel caso di località di villeggiatura, tale rilascio deve avvenire entro le ore 10 di detto giorno.
Il mancato rispetto del termine dà diritto all’albergatore del prezzo della stan- za.
Art. 3 – Validità della prenotazione
La prenotazione è valida solo se confermata dall’albergatore, cui è stata da- ta la facoltà di accettare l’impegno dietro versamento di caparra.
Art. 4 – Prenotazione
Il cliente che prenota camere si impegna ad occuparle alla data convenuta e comunque a pagarle da tale data.
La prenotazione con caparra è valida fin alle ore 10 del giorno successivo a quello stabilito. La prenotazione non garantita da caparra è valida fino alle ore 18 del giorno stabilito salvo avviso di arrivo ad ora successiva.
Con la prenotazione si intende assicurare al cliente il vitto e l’alloggio nell’al- bergo presso il quale la prenotazione avviene. Particolari trattamenti dovran- no essere specificati dal cliente e accettati dall’albergatore.
Art. 5 – Pensione completa e mezza pensione
TITOLO VII
Con il termine “pensione completa” si intende l’alloggio e la somministra- zione della prima colazione, della seconda colazione (pranzo) e del pranzo se- rale (cena). Con il termine “mezza pensione” si intende l’alloggio e la som- ministrazione della prima colazione e di un pasto. Le bevande sono escluse. Il cliente, salvo diverso accordo con l’albergatore, non può consumare ai pa- sti bevande diverse da quelle somministrate dall’albergatore medesimo. Il cliente non può consumare ai pasti bevande proprie e comunque diverse da quelle somministrate dall’albergatore, salvo diverso accordo con lo stesso. In tal caso l’albergatore può addebitare il costo del servizio.
Art. 6 – Orario pasti
I clienti hanno l’obbligo di rispettare gli orari dei pasti secondo quanto stabi- lito dalla Direzione dell’albergo che ha la facoltà di non somministrare pasti fuori orario.
Art. 7 – Partenze anticipate
Il cliente che receda in anticipo dalla permanenza pattuita in albergo dovrà pagare all’albergatore la tariffa della camera (al netto dei pasti non consuma- ti) per tutto il periodo precisato nella prenotazione.
Art. 8 – Ritardata occupazione della camera
La ritardata occupazione della camera non dà diritto al cliente di protrarre la permanenza oltre il giorno stabilito.
Art. 9 – Divieto di utilizzo di apparecchi produttori di calore
È fatto divieto al cliente di usare in camera fornelli per prepararsi cibo o be- vande, ferri da stiro e ogni altro apparecchio elettrico o produttore di calore tranne gli apparecchi di ordinaria toilette.
Art. 10 – Animali
È vietato portare animali in albergo, salvo autorizzazione dell’albergatore e purché non arrechino molestia agli altri clienti. L’animale ammesso potrà av- valersi della sola camera del cliente con proibizione di circolare o sostare nelle sale dei locali comuni e nella sala da pranzo. Per l’ammissione di ani- mali nelle camere dei clienti il proprietario dell’albergo può richiedere un’in- dennità. Restano a carico dei clienti i danni o deterioramenti che derivassero dalla presenza di animali in albergo.
b) USI NELLE AGENZIE DI VIAGGIO
Art. 1 – Servizi di agenzia
L’agenzia di viaggi si riserva di richiedere al cliente un corrispettivo per l’ef- fettuazione dei servizi di prenotazione aerea, prenotazione traghetti, preno- tazione viaggi, vacanze, soggiorni da catalogo, prenotazione alberghiera, vi- sti per passaporti, tassa consolare ed eventuali spese di corriere.
Tale corrispettivo deve essere versato indipendentemente dall’esito del ser- vizio.
In caso di richiesta di annullamento delle prenotazioni effettuate dall’agen- zia, il cliente, oltre alle penali previste dal contratto dovrà corrispondere an- che il relativo contributo spese.
TITOLO VII
Cap. 2. Usi marittimi
a) SBARCO E IMBARCO DELLE MERCI
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
b) STALLIE E CONTROSTALLIE
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
c) PORTI DI ORMEGGIO
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
d) CALI
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
e) NOLI
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
f) CLAUSOLE SPECIALI
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
Cap. 3. Usi nei trasporti terrestri
Art. 1 – Assicurazione
Lo spedizioniere e il vettore non sono tenuti ad assicurare le merci loro affi- date senza esplicito ordine dell’interessato, ferma restando la responsabilità ex-art. 1693 c.c.
Art. 2 – Bollettino di consegna
Il bollettino di consegna o altro documento equipollente, ossia quel docu- mento che accompagna la merce, purché presentato assieme alla merce, vale anche quale documento di trasporto oltre che di ricevuta liberatoria, quando sia stato sottoscritto dal destinatario o dal suo rappresentante, sen- za riserve.
Art. 3 – Carico e scarico carichi completi
Il carico e lo scarico delle merci dai veicoli con “carico completo” è di spet- tanza del mittente e rispettivamente del destinatario.
Art. 4 – Consegna della merce con autoveicolo
La consegna della merce con autoveicolo da parte del vettore, si intende ef- fettuata per i carichi completi a bordo dell’autoveicolo e per il collettame a pianoterra del locale del destinatario, sempreché agevolmente accessibile al vettore.
Art. 5 – Imballaggio
L’imballaggio delle merci è di spettanza del mittente.
TITOLO VII
L’imballaggio deve essere confezionato in relazione alla natura delle merci, in modo da garantirne il trasporto senza danno.
Art. 6 – Offerta per “carico completo”
La richiesta, anche verbale, di un automezzo per “carico completo” si inten-
de ragguagliata alla portata del veicolo, anche se questa non sia stata com- pletamente utilizzata.
Art. 7 – Riserve alla consegna
Per i trasporti con autoveicoli le eventuali riserve sulle merci consegnate vengono annotate sul bollettino di consegna o sulla lettera di vettura emes- sa dal vettore, nel momento del ricevimento.
Art. 8 – Assegno
Per assegno si intende quell’importo che il destinatario deve corrispondere al vettore prima del ritiro delle merci, senza pregiudizio tuttavia delle riserve che il destinatario possa sollevare in occasione del ritiro della merce stessa. Quando l’assegno è limitato al prezzo o al valore della merce (escluso il tra- sporto), si usa dire “franco contro”.
Art. 9 – Carico completo
Si intende la spedizione di merci caricate su di un veicolo per la sua portata o capienza (volume).
Art. 10 – Collettame
Si intende la spedizione di merci che non implichi la disponibilità del mezzo da parte del committente.
Art. 11 – Franco fabbrica o stabilimento o ciglio veicolo e franco par- tenza
Quando viene pattuito un trasporto “franco fabbrica o stabilimento” o “ci- glio veicolo”, la spesa del carico non grava sul trasportatore.
Quando il trasporto è pattuito “franco partenza” sono a carico del mittente tutte le spese occorrenti fino alla consegna dei documenti di spedizione al vettore, comprese quelle di carico.
Art. 12 – Franco destino
Sono comprese tutte le spese di trasporto fino alla località di destino, esclu- sa ogni altra prestazione (scarico), salvo il caso di collettame che viene con- segnato al destinatario al piano terra.
Art. 13 – Xxxxxx xxxxxxxxx
Nei trasporti interni, nel termine “franco domicilio”, sono comprese le spe- se fino al carico delle merci sul mezzo di trasporto, il costo del trasporto e lo scarico nei locali di abitazione del destinatario.
Art. 14 – Xxxxxx sdoganato
TITOLO VII
Nel termine “franco sdoganato” sono comprese tutte le spese fino alla con- segna delle merci nella stazione ferroviaria di arrivo o magazzino del vettore.
Art. 15 – Xxxxxx xxxxxxxxx sdoganato
Nel termine “franco domicilio sdoganato” sono comprese tutte le spese fi-
no alla consegna delle merci nel domicilio del destinatario.
Art. 16 – Nolo di trasporto
Il nolo del trasporto è pattuito:
a. a chilometro;
b. a quintale;
c. a quintale chilometro;
d. a metro cubo chilometro (per merci alla rinfusa);
e. a forfait.
Art. 17 – Spesa anticipata
Si intende qualsiasi spesa anticipata dallo spedizioniere o vettore per l’ese- cuzione del contratto di trasporto.
Art. 18 – Spedizione “groupage”
Si intende la spedizione organizzata da uno spedizioniere e diretta ad uno spedizioniere, comprendente merci varie, aventi più mittenti o destinatari.
Cap. 4. Usi nei trasporti aerei
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
Cap. 5. Usi nella cinematografia
Non è stata segnalata o rilevata l’esistenza di usi.
Cap. 6. Locazione finanaziaria mobiliare (leasing)
Art. 1 – Definizione
Per operazioni di locazione finanziaria mobiliare, che normalmente si stipula- no per scrittura privata, si intendono le operazioni di locazione di beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, acquistati o fatti costruire dalla società di lo- cazione finanziaria (concedente), su scelta e indicazione dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest’ultimo di divenire proprieta- rio dei beni stessi, al termine del rapporto, dietro versamento di un prezzo prestabilito.
Art. 2 – Scelta del fornitore
TITOLO VII
L’utilizzatore sceglie il fornitore del bene e concorda preventivamente con lui il tipo del bene, le relative caratteristiche tecniche e di funzionamento, il prezzo, nonché i tempi e le modalità di consegna. L’utilizzatore assume tutti i rischi relativi al bene e alla scelta del fornitore compresi anche quelli inerenti l’inadempimento (totale o parziale) o il ritardo del fornitore nella consegna del bene, l’esistenza di vizi o difetti palesi o occulti.
Art. 3 – Ordinazione del bene
Il concedente ordina il bene al fornitore prescelto dall’utilizzatore, secondo le condizioni e modalità preventivamente approvate da quest’ultimo.
L’utilizzatore assume ogni rischio connesso con il bene, dal momento in cui il concedente ne diviene il proprietario.
Art. 4 – Consegna
La consegna del bene, effettuata direttamente dal fornitore all’utilizzatore, risulta da apposita attestazione sottoscritta, almeno dall’utilizzatore.
Art. 5 – Legittimazione attiva dell’utilizzatore
Il concedente, nell’ordinare il bene, pattuisce con il fornitore che le garan- zie, che gli spettano quale acquirente del bene e anche in conseguenza del- la vendita, siano operanti anche a favore dell’utilizzatore che, pertanto, potrà farle valere direttamente contro il fornitore.
Art. 6 – Corrispettivo
L’utilizzatore versa al concedente il corrispettivo, a scadenze periodiche.
Nel corso del rapporto il versamento del corrispettivo non può essere so- speso per nessun motivo, anche inerente contestazioni sul bene o il verifi- carsi di eventi concernenti lo stesso.
Art. 7 – Utilizzazione del bene
L’utilizzatore, per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria:
a. provvede a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordi- naria del bene;
b. assume tutti i rischi di deterioramento e/o danneggiamento e/o perdita totale o parziale del bene;
c. è tenuto a far riconoscere e rispettare in ogni occasione e a proprie spe- se il diritto di proprietà del concedente sul bene;
d. non può cedere in uso il bene o farne oggetto di atti di disposizione di qualsiasi specie, né può cedere il contratto di locazione finanziaria o i di- ritti anche parziali da esso derivanti;
e. provvede a propria cura e spese a tutti gli adempimenti relativi al bene e al suo utilizzo;
f. è tenuto a non modificare l’utilizzazione e l’ubicazione del bene salvo il consenso del concedente ;
L’utilizzatore deve apporre e mantenere sul bene, quando è possibile, una targa attestante che il bene è di proprietà del concedente e che è utilizzato in forza di un contratto di locazione finanziaria.
Art. 8 – Assicurazione
TITOLO VII
Per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria il bene è assicurato, a spese dell’utilizzatore, contro i rischi di responsabilità civile e di perimento totale o parziale del bene, derivanti da qualsiasi evento assicurabile. Le re- lative polizze sono stipulate dal concedente o dall’utilizzatore; in tale ultimo caso contengono apposite clausole di vincolo in favore del concedente.
Art. 9 – Perdita parziale o totale del bene
In caso di perdita parziale o danneggiamento del bene, l’utilizzatore provve- de a propria cura e spese alla sua rimessa in efficienza.
In caso di perdita parziale o danneggiamento del bene, l’utilizzatore inden- nizza il concedente, indipendentemente dalla copertura assicurativa.
In entrambi i casi sono di competenza dell’utilizzatore le somme che even- tualmente verranno versate dalla compagnia assicuratrice o da terzi a titolo di risarcimento.
Art. 10 – Risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore Il mancato o ritardato adempimento, anche parziale, delle obbligazioni a cari- co dell’utilizzatore dà facoltà al concedente, nei casi specificamente previsti dal contratto, di invocare la risoluzione del contratto medesimo.
L’utilizzatore, in tal caso, restituisce, a propria cura e spese, il bene al conce- dente, cui, salvo la richiesta di eventuali danni, sono dovuti tutti i ratei di cor- rispettivi maturati e rimasti insoluti.
Art. 11 – Facoltà di scelta dell’utilizzatore al termine del rapporto
Alla scadenza del contratto, ove non ve ne sia convenuto il rinnovo, l’utilizza- tore ha la facoltà di:
a. acquisire il bene previo versamento del prezzo prestabilito;
b. restituire il bene al concedente, con preavviso al medesimo.
Cap. 7. Scambio di manodopera tra piccoli
imprenditori agricoli
Art. 1 – Definizione
È in uso lo scambio di manodopera tra i piccoli imprenditori agricoli, sia colti- vatori diretti che imprenditori che svolgono l’attività agricola anche in via ac- cessoria purché non occasionale e non finalizzata al mero autoconsumo.
TITOLO VII
Lo scambio si effettua in tutta la provincia, nell’attività agricola e in quelle ad essa connesse, personalmente tra gli stessi imprenditori anche a mezzo dei loro familiari o dipendenti.