La presente Polizza è stipulata tra
Capitolato KASKO KM – Lotto n.4
Comune di Ferrara
CAPITOLATO PER L’ASSICURAZIONE Kasko KM
|
La presente Polizza è stipulata tra
-
Comune di Ferrara
Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, 0
00000 Xxxxxxx (Xx)
C.F. 00297110389
CIG 893358538F
e
-
Società Assicuratrice
Agenzia di
Durata del contratto
-
Dalle ore 24.00 del:
31.12.2021
Alle ore 24.00 del:
31.12.2024
Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati
Indice:
SEZIONE 1 – Norme che regolano il contratto in generale 4
Art.1.01 Durata dell’Assicurazione - Rinnovo - Proroga – Recesso 4
Art.1.02 Pagamento del Premio e delle appendici con incasso premio - decorrenza dell'Assicurazione 4
Art.1.03 Gestione della Polizza - Clausola Broker 5
Art.1.04 Forma delle comunicazioni 6
Art.1.05 Dichiarazioni relative alle circostanze del Xxxxxxx - Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx 0
Art.1.06 Revisione del prezzo 7
Art.1.08 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo 7
Art.1.09 Recesso in caso di Sinistro 7
Art.1.011 Tracciabilità dei flussi finanziari 8
Art.1.012 Interpretazione della Polizza 8
Art.1.014 Rinvio alle norme di legge 8
Art.1.015 Trattamento dei dati 8
Art.1.016 Coassicurazione e Delega 8
Art.1.017 Estensioni territoriali 8
Art.1.018 Assicurazione presso diversi Assicuratori 9
Art.1.019 Regolazione del premio 9
Art.1.020 Modifiche dell’Assicurazione 9
Art.1.021 Validità delle norme dattiloscritte 9
Art.1.022 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza 9
Art.1.023 Sanzioni e restrizioni internazionali 9
SEZIONE 2 – Norme operanti in caso di Sinistro 10
Art.2.01 Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro – Denuncia di Sinistro 10
Art.2.02 Esagerazione dolosa del danno 10
Art.2.03 Determinazione e Procedura per la valutazione del danno e delle perdite 10
Art.2.04 Mandato dei periti 11
Art.2.05 Pagamento dell’Indennizzo 11
Art.2.06 Identificazione dei veicoli 11
Art.2.07 Limite massimo dell’Indennizzo 12
Art.2.010 Rinuncia all'azione di rivalsa 12
Art.2.011 Rendicontazione sinistri 12
Art.3.01 Veicoli Assicurati 14
Art.3.02 Oggetto dell’Assicurazione 14
Art.3.03 Prestazioni aggiuntive (sempre operanti) 15
SEZIONE 5 – Somme assicurate, massimali, franchigie e scoperti - Calcolo del premio 18
Art.5.01 Somme assicurate, Massimali, Franchigie e Scoperti 18
DEFINIZIONI
Accessorio: |
L’installazione stabilmente fissata al Veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli Optionals, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumenti fissi |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: |
Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'Assicurazione. |
Assicurato: |
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. |
Assicurazione: |
Il contratto di Assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di Polizza. |
Beneficiario: |
Per danni al veicolo l’intestatario al PRA del medesimo, mentre per danni ai beni trasportati il proprietario dei medesimi; in caso di decesso gli eredi legittimi o testamentari. |
Broker- Intermediario: |
L’Impresa di Brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell’Assicurazione |
Circolazione |
Il moto di un veicolo su strada e area pubblica, nonché aree private equiparate. È compresa sia la sosta che la fermata e/o il ricovero dello stesso. |
Conducente: |
La persona alla guida del Veicolo. |
Contraente: |
Il soggetto che stipula l’Assicurazione, in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. |
Beni/Cose/Enti Assicurati: |
Beni oggetto di copertura assicurativa, come tali intendendosi sia gli oggetti materiali che gli animali. |
Cristalli: |
Parabrezza, lunotto posteriore, finestrature, vetro specchietto laterale, nonché i danni subiti da materiali trasparenti (pure se diversi dal vetro) dei finestrini. |
Danno: |
Il pregiudizio economico in capo all’Assicurato causato da un Sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di Polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di Indennizzo |
Danno Parziale: |
Danno le cui spese di riparazione risultino inferiori al valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. |
Danno Totale: |
Il danno si considera “totale” se: nei casi in cui:
oppure
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Degrado: |
Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del Veicolo. |
Franchigia: |
La parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico del Contraente. |
Indennizzo/risarcimento: |
La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. |
Optionals |
L’installazione stabilmente fissata al Veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino. |
Polizza |
Il documento che prova l'assicurazione. |
Premio |
La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Primo rischio assoluto: |
La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art.1907 Codice Civile |
Rischio: |
La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Scoperto: |
La parte di danno indennizzabile espressa in misura percentuale che resta a carico del Contraente |
Sinistro: |
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Società/Assicuratori/Compagnia: |
La Società assicuratrice nonché le coassicuratrici. |
Somma assicurata: |
La somma che rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata per ogni sinistro e ogni Veicolo. |
Trasportato/i: |
La/e persona/e a bordo del Veicolo (escluso il conducente) |
Veicolo |
Veicoli a motore (esclusi quelli di proprietà o in uso o locazione al Contraente) di proprietà o in uso dei soggetti per i quali è prestata l’assicurazione. |
Rischio in itinere: |
I trasferimenti, spostamenti, effettuati con il Veicolo, dall’Assicurato, tra la propria abitazione, anche se occasionale, o altro luogo ed il normale luogo di lavoro e/o abituale destinazione, sia all’andata che al ritorno, oppure qualsiasi altro luogo ove l’Assicurato si rechi a svolgere la propria mansione e/o occupazione assicurata e/o attività e/o qualsiasi incarico e/o funzione. |
SEZIONE 1 – Norme che regolano il contratto in generale
La presente Assicurazione ha la durata indicata nel frontespizio di polizza cesserà automaticamente senza obbligo di disdetta.
È facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e per un periodo di sei mesi. La società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dall’inizio della proroga.
Ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 50/2016 xx.xx. e ii., il Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata di anni 3 (tre), alle medesime condizioni normative ed economiche, previo benestare della Società ed adozione di apposito atto dell’Ente.
E’ attribuita alle Parti la facoltà di recedere dalla presente polizza ad ogni scadenza assicurativa annuale intermedia, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 6 (sei) mesi prima della suddetta scadenza.
La disposizione di proroga tecnica e/o rinnovo non è operante nel caso in cui la Società si sia avvalsa della facoltà di recesso prevista.
Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. e ii.), si riserva di recedere dall’Assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
L'assicurazione decorre dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza anche se il pagamento del primo Premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 90 giorni successivi al medesimo.
Se il Contraente non paga il Premio o la rata di Premio successiva entro tali termini, l'Assicurazione resta sospesa, dalle ore 24:00 dell’ultimo giorno utile per il pagamento del Premio, e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di Premio potranno essere pagate entro 90 giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.
Anche per questi casi resta convenuto che si applicano tutte le condizioni e le modalità di pagamento previste al secondo comma, restando altresì inteso che l’assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.
I premi devono essere pagati alla Società o all’Agenzia a cui fa capo la gestione della Polizza per il tramite del Broker incaricato della gestione della Polizza di Assicurazione.
Resta ferma la possibilità dell’Ente di pagare i premi direttamente alla società / agenzia presso la quale il contratto è appoggiato.
Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 18 gennaio 2008 n° 40 e della Circolare del medesimo Dicastero n.22 del 29/07/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 Codice Civile nei confronti della Società stessa.
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza alla Società Aon S.p.A., iscritta alla Sezione B, di cui al Registro Unico degli Intermediari, ai sensi dell’art. 109, D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.. L’Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente Assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, salvo che per la comunicazione di recesso o disdetta che dovrà essere effettuata direttamente dalla Società al Contraente e viceversa, mettendo in copia il Broker. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i Premi. La Società pertanto, riconosce che il pagamento dei Premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura del 8% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Xxxxxx, alla Società.
Qualora il pagamento dovesse essere fatto direttamente dal Contraente alla Società, quest’ultima dovrà darne avviso al Broker.
Resta inteso tra le Parti che al Broker, aggiudicatario dalla gara Broker indetta dal Contraente è affidata la gestione e l'esecuzione della presente Polizza.
Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall’una all’altra parte, anche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice Civile.
Gestione della Polizza in presenza di Corrispondente/Coverholder
Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente e/o l’Assicurato conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nella scheda di polizza e di cui all’articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente/Coverholder indicato nel frontespizio di polizza. Pertanto:
ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata all’ assicurato o al Contraente;
ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dall’assicurato o dal Contraente.
La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:
ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;
ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l’Assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte per iscritto mediante lettera raccomandata, e-mail, PEC (posta elettronica certificata) ed indirizzate al Broker e/o alla Società, salvo che per la comunicazione di recesso o disdetta che dovrà essere effettuata direttamente dalla Società al Contraente e viceversa tramite PEC, mettendo in copia il Broker.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l’omissione da parte del contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione dell’assicurato in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. L’assicurato non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall’intervenuta conoscenza scritta da parte dell’U.O. competente per l’esecuzione del contratto e la gestione dei sinistri.
Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di Xxxxx, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell’assicurato che comporteranno l’applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall’annualità successiva.
Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all’articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONE DEL RISCHIO, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall’inizio dell’assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all’articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONE DEL RISCHIO e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.
Il Contraente, entro 30 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.
In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo RECESSO.
In caso di mancato accordo ai sensi dell’articolo REVISIONE DEL PREZZO tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla richiesta di cui al punto a) dell’articolo REVISIONE DEL PREZZO presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 120 giorni. Il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio, nei termini previsti all’articolo Pagamento del Premio e delle appendici con incasso premio - decorrenza dell'Assicurazione.
Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli REVISIONE DEL PREZZO e RECESSO e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo REVISIONE DEL PREZZO dalla ricezione della citata dichiarazione.
Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall’art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell’indennizzo per l’intero, salvo che tale inesattezza della dichiarazione o la reticenza non abbia influito direttamente sul sinistro stesso.
Il recesso in caso di sinistro non si applica alla presente assicurazione.
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente Assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l’Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. 28/2010 ss.mm.ii.
La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 xx.xx. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 dell’art. 3 della legge 136/2010. La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall’Art. 3 della Legge 136/2010 e xx.xx. ii.
In tale caso la risoluzione del contratto non pregiudica comunque le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione di diritto, restando immutato il regolare iter liquidativo.
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di Xxxxxxx.
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico della Contraente.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto di polizza.
In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l’intero importo del sinistro e a rilasciare all’avente diritto quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo. Con la sottoscrizione della presente Polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, Somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente Polizza.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all’incasso dei premi di Polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le garanzie della presente Polizza valgono per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino nonché per gli Stati dell’Unione Europea e per tutti i Paesi per i quali è prevista la “Carta Verde”.
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente Polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d’ora alla facoltà concessale dal disposto dell’art.1910 del Codice Civile.
Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di Sinistro, se richiesto dalla Società.
Il contratto non è soggetto a regolazione del premio.
Le eventuali modifiche delle polizze debbono essere provate per iscritto.
La firma apposta dal Contraente sui moduli a stampa della Compagnia vale solo quale presa d’atto; fanno fede esclusivamente le norme contenute nel presente capitolato di Polizza di Assicurazione.
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall’assicurato.
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall’assicurato e dalla Società.
In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o qualsiasi suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, dei suoi Stati membri del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
SEZIONE 2 – Norme operanti in caso di Sinistro
Il Conducente del Veicolo che ha subito il danno indennizzabile/risarcibile a termine della presente Polizza, deve farne denuncia all’Ente Contraente che provvederà al suo inoltro alla Società o all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, per il tramite del Broker, entro 30 giorni lavorativi da quando l’Unità Organizzativa competente per l’esecuzione del contratto e la gestione dei sinistri ne è venuta a conoscenza scritta, ai sensi ed a parziale deroga dell’Art. 1913 del Codice Civile
La denuncia inoltrata all’Ente Contraente conterrà una descrizione dell’evento dannoso (modalità e cause), la data ed il luogo del Sinistro, la natura e l’entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell’Assicurato, del veicolo (compresa copia fronte/retro del libretto di circolazione) e/o beni danneggiati, dell’Autorità inquirente se intervenuta e/o di eventuali testimoni.
In caso di furto o rapina o estorsione del veicolo o di danni da eventi sociopolitici, l’Assicurato deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviarne copia al Contraente.
Qualora il furto si sia verificato in uno Stato Estero, l’Assicurato oltre alla denuncia presentata all’Autorità Xxxxxx, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all’Autorità italiana.
A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire dichiarazione che il Veicolo era utilizzato per missione o trasferte o per adempimenti/prestazioni di servizio per conto e con autorizzazione dello stesso. Il Contraente si intende esonerato dal fornire tale dichiarazione riguardo l’utilizzo del Veicolo da parte degli Amministratori.
L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.
Per la determinazione del valore del Veicolo al momento del sinistro, si farà riferimento alla tariffa “Quattroruote” (o da altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) in vigore alla data del Sinistro.
Nella determinazione dell’ammontare del Danno si terrà conto dell’incidenza dell’IVA, ove l’Assicurato la tenga a suo carico.
Sono escluse in ogni caso dall’Indennizzo, le spese per le modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al Veicolo in occasione delle riparazioni.
La garanzia comprende gli Optionals e gli Accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.
In caso di Danno Parziale al Veicolo l’Indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni al momento del Sinistro.
L’Indennizzo viene determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà e senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile, sulla base del valore commerciale di acquisto, al momento del Sinistro, delle parti del Veicolo danneggiato o distrutto, fino alla concorrenza della Somma Assicurata.
In caso di Danno Totale al Veicolo la Società rimborserà il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza della Somma Assicurata e più precisamente:
il prezzo di listino se il Sinistro è avvenuto nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione;
il valore più elevato riportato nei listini Quattroruote (o da altra pubblicazione di analoga diffusione e uso), successivamente ai primi 12 mesi.
La determinazione del danno viene effettuata mediante accordo tra le Parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuno. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.
I risultati dell’ammontare del danno concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa.
Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito; quelle del terzo fanno carico per metà all’Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall’Indennizzo spettantegli.
Per i danni parziali, il pagamento dell'Indennizzo deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.
Per i danni totali, non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici e/o furto e/o rapina e/o estorsione), con riserva da parte della Società di ottenere dall’Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale del P.R.A., il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione; in detto rimborso sono comprese anche le somme eventualmente corrisposte per Beni Trasportati.
Il pagamento dell'Indennizzo per danni al Veicolo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di Xxxxxxxxxxxx o degli eredi con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte del Contraente.
Il pagamento dell’indennizzo per danni a Beni Trasportati viene effettuato in favore del proprietario dei medesimi o degli eredi con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte del Contraente.
Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia e in Euro.
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle targhe assicurate, nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.
Per l’identificazione di tali elementi si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti sui quali il Contraente s'impegna a registrare in modo analitico:
data e luogo della trasferta/missione/servizio;
generalità della persona autorizzata, salvo che per Amministratori che non sono soggetti ad alcuna autorizzazione.
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare importo maggiore della Somma Assicurata.
Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il Veicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.
L’Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce ed i residui del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.
Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il Veicolo danneggiato entro 5 giorni lavorativi dalla denuncia del Sinistro da parte della Contraente, l’Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.
Limitatamente alle pertinenti garanzie di cui all’Art. 3.02) il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato e/o estorto o di parti di esso, così come di eventuali Beni Trasportati, ad informare subito la Società. Il valore del recuperato realizzato prima del pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Società che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procederà alla restituzione dell'eccedenza all' Assicurato. L' Assicurato, qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo e/o dei Beni Trasportati dopo il sinistro si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.
Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da comportamenti colposi dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1900 Codice Civile. La Società rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e/o dell’Assicurato, compresi soggetti controllati, collegati e/o consociati salvo che per il caso di dolo. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per Legge.
La Società, entro i 60 giorni successivi ad ogni scadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro, della data dell’evento, del nome del conducente e del proprietario del veicolo danneggiato, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dettagliata dell’evento stesso e dei danni occorsi);
b) sinistri riservati (con indicazione del numero di sinistro e dell’importo posto a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione del numero di sinistro, data di liquidazione e importo liquidato);
d) sinistri respinti e/o chiusi senza seguito (con indicazione del numero di sinistro e per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico (file formato excel), utilizzabile ed editabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui all’art. “Recesso in caso di sinistro” (se operante), “Recesso” o recesso annuale (se operante) di cui all’art. “Durata dell’assicurazione, proroga, rinnovo, recesso”, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e, non oltre, 20 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;
rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.
Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della Polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.
La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e, non oltre, 20 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica del Contraente e/o dal Broker.
SEZIONE 3 – Rischi coperti
da Segretario, Direttore, dipendenti dell'Ente in occasione di missioni, trasferte o per adempimenti di servizio per conto dell'Ente stesso;
da altri soggetti – assicurabili dal Contraente in forza di specifiche previsioni di leggi, contratti e/o convenzioni, ecc. - dei quali lo stesso si avvalga nell’esercizio dell’attività (quali a titolo meramente indicativo e non esaustivo: personale in comando da altri enti, borsisti, incaricati, consulenti e componenti commissioni, ecc.) in occasione dello svolgimento dell’attività cui sono preposti;
dagli Amministratori, limitatamente al tempo ed al percorso necessario per l'espletamento della funzione di pubblico servizio; per costoro è operante il rischio “in itinere” per lo svolgimento dell’attività istituzionale e/o operativa.
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali o la perdita, anche parziale, dei Veicoli Assicurati durante la Circolazione, in occasione del loro uso come sopra definito, ed in conseguenza di e/o causati da:
incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al Veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del Veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all’interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso;
ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la Circolazione;
traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il Veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza;
tumulti popolari, scioperi, sommosse, serrate, disordini, dimostrazioni, atti dolosi, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
trombe d’aria, tempeste, uragani, cicloni, tifoni, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, maremoti, valanghe, eruzioni vulcaniche, esplosioni naturali, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve, bora, vento, nonché oggetti trasportati dai predetti detti eventi;
caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie, rottura ponti, sprofondamento di strade, crolli di edifici, gallerie e manufatti in genere;
rottura di Cristalli comunque verificatasi.
Limitatamente ai danni ai pneumatici risultano altresì compresi i danni indiretti solo se strettamente necessari al ripristino della corretta funzionalità del veicolo assicurato.
La Società risponde dei danni subiti dai mezzi assicurati a seguito dei rischi previsti in polizza anche se causati da imprudenze e negligenze gravi dell'assicurato, del conducente, e degli occupanti del veicolo; sono compresi i danni subiti dagli optional e dalle parti accessorie.
La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di Indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 5).
La garanzia è inoltre operante per il personale dipendente che, in attuazione delle disposizioni di Xxxxx, contrattuali e di regolamento, possono essere utilizzati in comando, distacco o assegnazione temporanea, a tempo pieno o parziale, da e presso soggetti terzi (Enti, Società o altri soggetti convenzionati), qualora ragioni organizzative lo richiedano nell’ambito di accordi di collaborazione tra singoli Enti e/o Società e/o gestioni associate e/o altro.
La Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi indicati nella tabella di cui alla Sezione 5):
Beni trasportati
a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai beni trasportati (esclusi denaro e preziosi) sui Veicoli Assicurati;
Soccorso stradale
ad indennizzare i costi relativi al rimorchio e/o traino fino alla officina più vicina, in caso di impossibilità di utilizzo del Veicolo Assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia. Sono incluse nell’importo indicato le spese relative alle operazioni di recupero per mettere il Veicolo Assicurato in condizioni di essere trainato o rimorchiato.
Qualora il veicolo immobilizzato abbia al traino roulotte o rimorchio, la Società rimborserà anche il costo del trasporto degli stessi fino all’officina ove è stato trasportato il veicolo trainante. La Società terrà a proprio carico il relativo costo nell’ambito del limite di indennizzo indicato, mentre le spese di custodia della roulotte o del rimorchio sono a carico dell’assicurato. Le eventuali eccedenze restano a carico dell'Assicurato.
Qualora la Società possa erogare la prestazione sopra descritta tramite apposita Centrale Operativa, la stessa Centrale Operativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso alla officina più vicina tenendo la Società a proprio carico il relativo costo sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Sezione 5). Tale modalità sostituisce il rimborso sopra descritto.
Recupero e traino veicolo fuoriuscito dalla sede stradale
La garanzia è operante anche qualora il veicolo assicurato sia fuoriuscito dalla sede stradale e non risulti in condizione di ritornarvi autonomamente. La Società pertanto rimborserà, purché documentata, le spese per recuperare e trainare il veicolo.
Veicolo sostitutivo
in caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, nel caso in cui il veicolo risulti non riparabile oppure possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti oltre 8 ore di manodopera (certificate dall’officina), ad indennizzare i costi relativi al noleggio di un’autovettura a chilometraggio illimitato con il massimo di 7 giorni. Restano a carico del danneggiato le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l’autovettura messa a disposizione.
Imbrattamento interni
ad indennizzare i danni alle parti interne del Veicolo assicurato provocati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di Circolazione fino al luogo di soccorso medico.
La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla Circolazione.
Il trasporto deve essere comprovato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall’Autorità competente e le spese sostenute devono essere certificate da regolare fattura.
a rimborsare le spese sostenute dall’Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del Veicolo e/o di bloccaggio del sistema antifurto, per l’eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l’apertura delle portiere e/o del bloccaggio del sistema antifurto. La garanzia è prestata previa presentazione di regolare fattura.
La garanzia è prestata previa presentazione di regolare fattura e il pagamento dell’indennizzo è subordinato alla presentazione:
in caso di sottrazione, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
in caso di smarrimento, dell’autodichiarazione fornita dall’assicurato.
Parcheggio e custodia
a rimborsare le spese di parcheggio o custodia del veicolo disposto dall’Autorità. Le spese devono essere comprovate da regolare fattura. L’Assicurato deve fornire la seguente documentazione:
in caso di furto o rapina, copia autentica della denuncia presentata all’Autorità;
in caso di incendio, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.
Spese di immatricolazione
La garanzia opera in tutti i casi in cui l’Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro. L’impresa rimborsa all’assicurato le spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l’immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo.
La garanzia non opera qualora l’Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.
SEZIONE 4 - Esclusioni
La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 Codice Civile) a indennizzare i danni:
verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto, se il sinistro è in rapporto a tali eventi. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
da dolo dell’Assicurato e quando il conducente si trova in stato di ebbrezza o di alterazione psichica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti, ovvero al quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt.186 e 187 del D.lgs n. 285 del 30.04.1992 e s. i. e m. (nuovo Codice della Strada);
da Xxxxxxx guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti.
SEZIONE 5 – Somme assicurate, massimali, franchigie e scoperti - Calcolo del premio
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto sino a concorrenza delle somme, massimali, e con applicazione di franchigie e/o scoperti riportati in tabella; quanto in essa riportato è a valere per veicolo e per evento.
GARANZIA |
|
SCOPERTO |
Franchigia |
|
Tutti i danni riportati nell’oggetto dell’assicurazione |
15.000 |
--- |
--- |
|
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE |
|
SCOPERTO |
Franchigia |
|
Beni trasportati |
1.000 |
--- |
--- |
|
Soccorso stradale |
1.000 |
--- |
--- |
|
Recupero e traino veicolo fuoriuscito dalla sede stradale |
2.000 |
--- |
--- |
|
Veicolo sostitutivo |
1.000 |
--- |
--- |
|
Imbrattamento interni |
500 |
--- |
--- |
|
Smarrimento o sottrazioni chiavi |
500 |
--- |
--- |
|
Parcheggio e custodia |
1.500 |
--- |
--- |
|
Spese di immatricolazione |
600 |
|
|
Somme assicurate e calcolo del premio flat
La somma assicurata ed il premio annuo lordo, non soggetto a regolazione, è pari a quanto sotto riportato:
Somma assicurata a PRA per singolo Veicolo/Sinistro |
Euro |
15.000,00 |
Percorrenza |
Km |
10.000 |
Premio lordo €/Km |
Euro |
|
Premio annuo lordo flat |
Euro |
|
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile |
Euro |
|
Imposte |
Euro |
|
TOTALE |
Euro |
|
IL CONTRAENTE |