ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI STUDIO
ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI STUDIO
Nell’ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE
PROGETTO n. 2020-1-IT02-KA103-077813 CUP F76D20000110006
ACCORDO N. «bew_id»/20
(i riferimenti dell’Accordo si desumono dalla numerazione in Protocollo)
Università degli Studi di Ferrara – I FERRARA01
Xxx X. Xxxxxxx, 00 -00000 Xxxxxxx (Xxxxxx)
In seguito denominato “l’Istituto”, rappresentato da: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, Rettore da una parte, e Sig./Sig.ra: «bew_nachname» «bew_vorname» In seguito denominato “Il Partecipante”
CODICE FISCALE: «bew_sozial_ver_nr» Data di nascita: «bew_geb_datum» Genere: «bew_geschlecht»
Nazionalità: «bew_nationalität»
Indirizzo per esteso: «adr_heim_strasse» «adr_heim_plz» «adr_heim_bezirk_bez»
«adr_heim_land»
1
Indirizzo di posta elettronica: «bew_email» Telefono: «adr_heim_tel» «adr_heim_mobil» Anno Accademico: 2020/21
Ciclo di Studi: «stud_niveau_id» («study_cycle»)
Titolo di studio presso l’Istituto di appartenenza: «stud_niveau_id2»
Codice/ Codice ISCED: «new_subject_area_name» «new_subject_area_code»
Anno di corso: «int_xxxxxxxx0»
Lo studente gode di:
⌧ Un contributo finanziario con fondi comunitari Erasmus+
🞏 Una mobilità senza fondi comunitari Erasmus+ (“zero Grant”)
🞏 Un periodo di mobilità con contributo finanziario con fondi comunitari Xxxxxxxx congiuntamente ad un periodo senza contributo comunitario Erasmus+ (“zero grant”)
⌧ Un’integrazione finanziaria con fondi ministeriali secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2017, n. 10471.
Il contributo finanziario non include:
- un contributo finanziario per bisogni speciali
- un contributo finanziario per studenti con condizioni socio-economiche svantaggiate.
Questi casi particolari saranno oggetto di avvisi e regolamentazione separata.
Il contributo finanziario sarà erogato su conto corrente bancario del beneficiario. Le coordinate sono state preventivamente caricate sulla propria area riservata in Mobility Online (step: contact person in case of emergency complete - bank detail) e i dati inseriti risultano i seguenti:
– Numero di conto corrente su cui accreditare il contributo (intestato o cointestato al
Partecipante): «p_bank_kto_nr»
– Nome dell’intestatario del conto: «p_bank_kto_name»
– Nome della Banca: «p_bank_name»
1 Per ISEE maggiore di 50.001€ o non presentato nel 2019, l’integrazione finanziaria sarà pari a 0€.
– Numero Clearing/BIC/Swift bancario: «p_bank_swift_code»
– IBAN: «p_bank_iban»
HANNO CONCORDATO
Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d’ora in avanti denominato “l’Accordo”):
Allegato I Learning Agreement for studies concordato tra l’Istituto di appartenenza, l’Istituto ospitante e lo studente
Allegato II Condizioni generali
Allegato III Carta dello Studente Erasmus
Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati.
Per l’Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale italiana.
CONDIZIONI SPECIALI
ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO
1.1 L’Istituto erogherà il contributo finanziario dell’Unione europea e/o ministeriale al Partecipante per intraprendere una mobilità XXXXXXX a fini di studio/studio e tirocinio (mobilità combinata) 2
nell’ambito del Programma Erasmus+.
1.2 Il Partecipante accetta il contributo nell’ammontare specificato nell’Articolo 3 e si impegna a portare a termine la mobilità a fini di studio/studio e tirocinio (mobilità combinata), come descritto nell’Allegato I (e secondo quanto previsto dal bando e pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx)
1.3 Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo dovrà essere richiesta per iscritto e concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale inoltrata tramite posta oppure tramite email.
ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ
2.1 Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
2.2 La mobilità
Inizierà il | «bew_dat_von» |
E si concluderà il | «bew_dat_bis» |
Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno in cui il
Partecipante deve essere presente presso l’Istituto ospitante.
Se il Partecipante partecipa ad un corso di lingua fornito da un’organizzazione diversa dall’Istituto ospitante, tale periodo sarà considerato quota parte rilevante del periodo di mobilità all’estero: in tale ipotesi, l’inizio del periodo di mobilità coinciderà con il primo giorno di frequenza del corso di lingua al di fuori dell’Istituto ospitante, opportunamente certificato da specifico attestato di partecipazione da richiedere all’ente erogante il Corso di lingua; l’ultimo giorno del periodo di mobilità coinciderà con l’ultimo giorno in cui il Partecipante dovrà essere presente presso l’Istituto ospitante.
Denominazione dell’Istituto ospitante | «inst_id_gast_name» |
Codice ERASMUS (se del caso) | «inst_id_gast_erasmus_code» |
Paese | «inst_id_gast_land» |
2.3 Il Partecipante godrà dello status di studente Xxxxxxxx per tutta la durata della mobilità, come indicato nel precedente 2.2.
2.4 La durata totale del periodo di mobilità non deve superare i 12 mesi, compresi i giorni senza contributo.
2.5 Eventuali richieste di prolungamento del periodo di mobilità dovranno essere presentate almeno un mese prima della fine del periodo di mobilità inizialmente previsto.
2.6 L’Attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero (Learning Agreement for Studies – sezione “After the mobility”/Transcript of Records) - o qualunque altra dichiarazione allegata a tale documento - dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto. In concomitanza con l’emergenza sanitaria COVID-19, si richiede di specificare anche le date in presenza e in distance learning, se attivata dall’Ateneo ospitante. Come documento giustificativo delle mobilità virtuali, sarà sufficiente un'attestazione da parte dell'Istituto ospitante che riporti il nome del Partecipante, il contenuto e la durata dell'attività virtuale.
ARTICOLO 3 – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ
3.1 Il contributo finanziario Erasmus+ per la mobilità è pari a Euro «contributo» al mese, a seconda della destinazione assegnata, come specificato sul bando (disponibile al link: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx- erasmus-studio-2020-21-def.pdf
3.2 A ciascun partecipante potrà essere corrisposta una “quota mensile ministeriale” integrativa, come
specificato sul bando xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx-xxxxxxx-xxxxxx-0000-00-xxx.xxx e pubblicato alla pagina xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx
3.3 Il contributo mensile sarà erogato per un massimo di 5 mensilità, come previsto da bando. In caso di
soggiorno inferiore il contributo sarà proporzionalmente ridotto. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario viene calcolato moltiplicando il numero di giorni del mese incompleto per 1/30 del costo
unitario mensile, come previsto dall’Agenzia Nazionale. 3
3.4 Qualora in corso d’anno si verificassero economie e/o si rendessero disponibili ulteriori fondi, a saldo verrà erogato l’importo ricalcolato sulla base dei giorni effettivamente svolti, per l’intero periodo di mobilità previsto dal presente accordo, e/o a fronte di prolungamento autorizzato, sempre nel rispetto dell’ordine di graduatoria e fino ad esaurimento fondi.
3.5 Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal Partecipante.
3.6 Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell’Unione.
3.7 Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.6, il contributo finanziario ricevuto dal Partecipante è compatibile con qualunque altra fonte di finanziamento incluse le entrate/compensi, che il Partecipante potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di studio purché svolga e porti a termine le attività previste nell'Allegato I.
3.8 Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il Partecipante non rispetti i termini del presente Accordo. Se il Partecipante recede dall'Accordo prima del termine previsto, dovrà rimborsare l'importo del contributo già erogato, salvo diverso accordo con l'Istituto di appartenenza. Tuttavia, nel caso in cui il Partecipante non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell’Allegato I per cause di forza maggiore, avrà diritto a ricevere almeno l'importo del contributo corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità. Eventuali fondi rimanenti dovranno essere rimborsati, salvo diverso accordo con l'Istituto di appartenenza. Tali casi devono essere segnalati all’Istituto di Appartenenza e accettati dall’Agenzia Nazionale; in ogni caso si faccia riferimento all’Articolo 2 dell’Allegato II (parte integrante del presente Accordo).
3.9 Nel caso di mobilità svolta in modalità blended o interamente virtuale, la Commissione Europea ha disposto di non riconoscere durante il periodo di mobilità “virtuale” al partecipante alcun contributo relativo al supporto individuale. Solo nel caso in cui il Partecipante concluda la mobilità in presenza, riceverà il relativo contributo unitario spettante per i giorni effettivi di mobilità svolti in presenza.
ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
4.1 Un prefinanziamento sarà accordato al Partecipante a seconda di quale delle due situazioni si verifichi per prima:
- approssimativamente al giorno 24 del mese di partenza se il presente accordo verrà sottoscritto da entrambe le parti almeno un mese prima della data suddetta;
- approssimativamente al giorno 24 del mese successivo, altrimenti.
Tale prefinanziamento rappresenta l’80% dell’ammontare del contributo specificato nell’Articolo
3. Un ritardo nell’erogazione del prefinanziamento sarà eccezionalmente ammissibile qualora il
Partecipante invii la documentazione necessaria oltre i termini concordati con l’Istituto di appartenenza.
4.2 Se il pagamento di cui all’Articolo 4.1 è inferiore al 100% del contributo complessivo, l’invio on line del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) è considerato come la richiesta del Partecipante per il pagamento del saldo del contributo spettante. L’Istituto provvederà a seguito della consegna dei documenti in originale (firmati digitalmente o con firma elettronica certificata o firma autografa su originale cartaceo) da parte del Partecipante all’Ufficio Internazionalizzazione a emettere il pagamento del saldo o la richiesta di restituzione in caso di conguaglio in difetto.
ARTICOLO 5 – COPERTURA ASSICURATIVA
5.1 Il Partecipante autorizzato alle attività formative all’estero è coperto dall'Università di Ferrara con assicurazione contro gli infortuni che dovesse subire durante lo svolgimento di tali attività, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovesse involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle stesse. La copertura assicurativa Infortuni è garantita dall’I.N.A.I.L. e da polizza di Ateneo (UnipolSai Div. La Fondiaria n. 77/136656834); la
copertura assicurativa Rct è garantita da polizza di Ateneo (UnipolSai Div. La Fondiaria n. 4
65/136656841).
5.2 La copertura assicurativa infortuni garantita da polizza di Ateneo prevede la copertura per i seguenti eventi, purché derivanti dallo svolgimento dell’attività istituzionale:
▪ morte
▪ invalidità permanente anche parziale
▪ rimborso spese sanitarie
▪ malattia professionale
▪ trasporto a carattere sanitario
▪ rientro sanitario dall’estero
▪ xxxxxxxxx xxxxx e spese funerarie
5.3 Le coperture assicurative ulteriori, eventualmente richieste dall’Ateneo ospitante o che si rendessero necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, rimarranno a carico del Partecipante. Tutto ciò nel rispetto delle disposizioni giuridiche e amministrative del Paese di appartenenza e di quello ospitante.
5.4 La copertura assicurativa sanitaria di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale dello studente anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, si suggerisce al Partecipante di valutare la stipula di un'assicurazione integrativa privata.
5.5 La polizza Unife non è estesa a coprire alcun danno o intervento legato al contagio da Covid-19. Al momento della firma del presente contratto il partecipante si impegna a sottoscrivere una liberatoria che sollevi Unife da qualsiasi responsabilità in merito.
ARTICOLO 6 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE: Applicabile solo nel caso di mobilità, per le quali la lingua principale dell’insegnamento è il bulgaro, il croato, il ceco, il danese, l’olandese, l'inglese, l’estone, il finlandese, il francese, il tedesco, il greco, l’ungherese, l’irlandese, l’italiano, il lettone, il lituano, il maltese, il polacco, il portoghese, il rumeno, lo slovacco, lo sloveno, lo spagnolo o lo svedese (o eventuali lingue aggiuntive che saranno disponibili nell'Online Linguistic Support OLS), con l'eccezione di
madrelingua.
6.1 Al Partecipante sarà richiesta una verifica online delle proprie competenze linguistiche prima della mobilità. Il completamento della valutazione online prima della partenza è un presupposto per la mobilità, tranne in casi debitamente giustificati.
6.2 Il livello di competenza linguistica in «text_freifeld4» che lo studente ha già o si impegna ad acquisire entro l'inizio del periodo di mobilità corrisponde a: «text_freifeld5»
6.3 Il Partecipante cui sia assegnato un corso di lingua OLS, si impegnerà a portarlo a termine. Prima di accedere al corso di lingua OLS, il Partecipante informerà immediatamente l'Istituto nel caso in cui non potrà svolgere il corso.
ARTICOLO 7 – RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)
7.1 Il Partecipante, alla fine del periodo di mobilità, deve trasmettere online il Rapporto Narrativo debitamente compilato entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione. Quei Partecipanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del loro Istituto.
7.2 Un Rapporto Narrativo integrativo può essere inviato al Partecipante per consentire il completamento delle informazioni relative al riconoscimento delle attività svolte.
ARTICOLO 8 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
5
8.1 Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
8.2 Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il Partecipante in merito ll’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.
Il Partecipante | Per l’Istituto | |
«bew_nachname» «bew_vorname» | Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx - Rettore | |
Firma Luogo e data | Firma Luogo e data Ferrara, |
LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES
xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-
plus/resources/documents/applicants/learning-agreement_en
6
CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1: Responsabilità
Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff.
L’Agenzia Nazionale italiana, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale italiana o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
Articolo 2: Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.
Se il Partecipante risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall’Accordo, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza.
In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Partecipante e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere almeno l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata del 7
periodo di mobilità. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite, fatta eccezione per il caso in cui
sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza.
Articolo 3: Tutela dei dati
Tutti i dati personali indicati nella Convenzione devono essere trattati a norma del Regolamento (EC) n. 1725/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli, nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dall’Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).
Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. È invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il Partecipante può presentare un ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.
Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili
Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall’Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati correttamente attuati.
CARTA DELLO STUDENTE XXXXXXX
xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-
plus/resources/documents/applicants/student-charter_en
xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-
plus/resources/documents/applicants/student-charter_it
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