Regolamento (CE) n. 987/2009
Regolamento (CE) n. 987/2009
0.831.109.268.11
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale1
Nella versione dell’Allegato II all’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone2
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° aprile 2012
(Stato 1° gennaio 2015)
Testo originale
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,
visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 20043, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in parti- colare l’articolo 89,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 883/2004 modernizza le norme sul coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale degli Stati membri precisando le misure e le procedure d’attuazione necessarie e assicurandone la semplificazione a vantaggio di tutti gli attori interessati. È opportuno stabilirne le modalità d’applicazione.
(2) L’organizzazione d’una cooperazione più efficace e più stretta tra le istituzioni di sicurezza sociale è un fattore essenziale per permettere alle persone cui si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 di esercitare i loro diritti nei tempi più brevi e nelle migliori condizioni possibili.
(3) L’uso dei mezzi elettronici è adatto allo scambio rapido e affidabile di dati tra le istituzioni degli Stati membri. Il trattamento elettronico dei dati dovrebbe contribuire a velocizzare le procedure per le persone interessate, le quali dovrebbero comunque beneficiare di tutte le garanzie previste dalle disposizioni comunitarie relative alla
RU 2012 3051
1 Il presente testo comprende le modifiche secondo la Dec. n. 1/2012 del 31 mar. 2012 (RU 2012 2345) del Comitato misto Svizzera–UE. Trattasi di una pubblicazione eccezionale di diritto comunitario, che non lega la Svizzera.
2 RS 0.142.112.681
3 RS 0. 831.109.268.1
protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.
(4) La disponibilità delle coordinate, anche elettroniche, degli organismi nazionali che possono intervenire nell’applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, in una forma che permetta il loro aggiornamento in tempo reale, dovrebbe facilitare gli scambi tra le istituzioni degli Stati membri. Questo approccio che privilegia la pertinenza delle informazioni meramente fattuali e la loro disponibilità immediata per i cittadini costituisce una semplificazione importante che dovrebbe essere intro- dotta dal presente regolamento.
(5) La realizzazione del miglior funzionamento possibile e dell’efficace gestione delle complesse procedure per l’applicazione delle norme sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale richiede un sistema di aggiornamento immediato dell’allegato 4. La preparazione e l’applicazione delle disposizioni a tal fine xxxxxx- dono una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione e la loro attua- zione andrebbe realizzata rapidamente, in considerazione delle conseguenze che i ritardi comportano sia per i cittadini sia per le autorità amministrative. La Commis- sione dovrebbe pertanto avere la facoltà di istituire e gestire una banca dati, nonché di garantire che questa sia operativa almeno dalla data di entrata in vigore del pre- sente regolamento. La Commissione dovrebbe, in particolare, adottare le misure necessarie per integrare in tale banca dati le informazioni elencate nell’allegato 4.
(6) Il rafforzamento di certe procedure dovrebbe comportare maggiore sicurezza giuridica e trasparenza per gli utilizzatori del regolamento (CE) n. 883/2004. Ad esempio, la fissazione di termini comuni per l’espletamento di determinati obblighi o di determinate formalità amministrative dovrebbe contribuire a chiarire e struttura- re le relazioni tra le persone assicurate e le istituzioni.
(7) Le persone interessate dal presente regolamento dovrebbero ricevere dall’istitu- zione competente una risposta tempestiva alle loro richieste. La risposta dovrebbe essere fornita entro i termini prescritti dalla legislazione in materia di sicurezza sociale dello Stato membro in questione, ove tali termini esistano. Sarebbe auspica- bile che gli Stati membri la cui legislazione in materia di sicurezza sociale non prevede disposizioni per detti termini vagliassero l’opportunità di adottarle e comu- nicarle come necessario alle persone interessate.
(8) Gli Stati membri, le loro autorità competenti e le istituzioni di sicurezza sociale dovrebbero avere la possibilità di concordare tra loro procedure semplificate e disposizioni amministrative giudicate più efficaci e meglio adatte al contesto dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale. Tuttavia, tali disposizioni non dovrebbero ledere i diritti delle persone cui si applica il regolamento (CE) n. 883/2004.
(9) La complessità inerente al settore della sicurezza sociale esige uno sforzo parti- colare di tutte le istituzioni degli Stati membri a favore delle persone assicurate per non penalizzare coloro che non abbiano trasmesso la loro domanda o talune infor- mazioni all’istituzione che tratta la domanda secondo le regole e le procedure di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 e al presente regolamento.
(10) Per la determinazione dell’istituzione competente, vale a dire quella la cui legislazione si applica o che è tenuta al pagamento di alcune prestazioni, la situazio- ne di una persona assicurata e dei suoi familiari deve essere esaminata dalle istitu-
zioni di più Stati membri. Per garantire la protezione della persona interessata per la durata di questi scambi indispensabili tra le istituzioni, è opportuno prevedere la sua affiliazione provvisoria a una legislazione di sicurezza sociale.
(11) Gli Stati membri dovrebbero cooperare nel determinare il luogo di residenza delle persone a cui si applicano il presente regolamento e il regolamento (CE) n. 883/2004 e, in caso di controversia, dovrebbero tener conto di tutti i relativi criteri per risolvere la questione. Questi possono comprendere i criteri di cui all’articolo di riferimento del presente regolamento.
(12) Numerose misure e procedure previste dal presente regolamento sono dirette ad accrescere la trasparenza circa i criteri che le istituzioni degli Stati membri devo- no applicare nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2004. Tali misure e procedure risultano dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, dalle decisioni della commissione amministrativa e dall’esperienza di oltre trent’anni d’applicazione del coordinamento dei regimi di sicurezza sociale nel quadro delle libertà fondamentali previste dal trattato.
(13) Il presente regolamento prevede misure e procedure intese a promuovere la mobilità dei lavoratori dipendenti e dei disoccupati. I lavoratori frontalieri in disoc- cupazione completa possono mettersi a disposizione dell’ufficio del lavoro sia nello Stato membro di residenza sia nello Stato membro in cui hanno lavorato da ultimo. Tuttavia, essi dovrebbero aver diritto a prestazioni unicamente dallo Stato membro di residenza.
(14) Sono necessarie regole e procedure specifiche per definire la legislazione applicabile per prendere in considerazione nei vari Stati membri i periodi in cui la persona assicurata si è dedicata alla cura dei figli.
(15) Alcune procedure dovrebbero anche rispecchiare l’esigenza di una ripartizione equilibrata degli oneri tra gli Stati membri. In particolare nel settore della malattia, tali procedure dovrebbero tenere conto della posizione degli Stati membri che so- stengono i costi delle prestazioni concesse alle persone assicurate nell’ambito del proprio sistema sanitario e della posizione degli Stati membri le cui istituzioni sostengono l’onere finanziario delle prestazioni in natura di cui fruiscono i loro assicurati in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono.
(16) Nel quadro specifico del regolamento (CE) n. 883/2004, devono essere chiarite le condizioni di rimborso delle spese legate a prestazioni di malattia in natura nel quadro di «cure programmate», vale a dire cure a cui una persona assicurata si sottopone in uno Stato membro diverso da quello nel quale è assicurata o risiede. Gli obblighi della persona assicurata relativi alla domanda di un’autorizzazione preven- tiva dovrebbero essere precisati, come dovrebbero essere precisati pure gli obblighi dell’istituzione nei confronti del paziente per quanto riguarda le condizioni dell’autorizzazione. È opportuno anche precisare gli effetti di un’autorizzazione sulla presa in carico delle cure ricevute in un altro Stato membro.
(17) Il presente regolamento e, in particolare, le disposizioni relative alla dimora al di fuori dello Stato membro competente e alle cure programmate, non dovrebbero
ostare all’applicazione di disposizioni nazionali più favorevoli, in particolare con riguardo al rimborso di spese sostenute in un altro Stato membro.
(18) Procedure più vincolanti per abbreviare i termini di pagamento dei crediti tra le istituzioni degli Stati membri sono essenziali per mantenere la fiducia negli scambi e rispondere all’esigenza di corretta gestione che s’impone ai regimi di sicurezza sociale degli Stati membri. Occorrerebbe dunque rafforzare le procedure relative al trattamento dei crediti nel contesto delle prestazioni di malattia e di disoccupazione.
(19) Le procedure tra le istituzioni per l’assistenza reciproca nel recupero dei crediti di sicurezza sociale dovrebbero essere rafforzate per assicurare un recupero più efficace e il buon funzionamento delle norme di coordinamento. Il recupero efficace è anche un mezzo per prevenire e affrontare abusi e frodi e un modo per garantire la sostenibilità dei regimi di sicurezza sociale. Ciò implica l’adozione di nuove proce- dure prendendo a riferimento alcune disposizioni della direttiva 2008/55/CE del Consiglio, del 26 maggio 2008, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure . Queste nuove procedure di recupero dovrebbero essere riesaminate alla luce dell’esperienza dopo cinque anni di applicazione e, se necessario, adeguate, in particolare per accertarsi che siano pienamente applicabili.
(20) Ai fini delle disposizioni in materia di assistenza reciproca relative al recupero delle prestazioni attribuite ma non dovute, al recupero di versamenti e contributi provvisori e alla compensazione e assistenza nel recupero, la giurisdizione dello Stato membro cui è stata rivolta la richiesta è limitata alle azioni riguardanti i prov- vedimenti esecutivi. Ogni altra azione rientra nella giurisdizione dello Stato membro richiedente.
(21) I provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro cui è stata rivolta la richiesta non implicano il riconoscimento da parte di tale Stato membro della consi- stenza o del fondamento del credito.
(22) L’informazione delle persone interessate sui loro diritti e i loro obblighi è un elemento essenziale di una relazione di fiducia con le autorità competenti e le istitu- zioni degli Stati membri. L’informazione dovrebbe includere orientamenti sulle procedure amministrative. Le persone interessate possono comprendere, a seconda della situazione, gli assicurati, i loro familiari e/o i loro superstiti o altre persone.
(23) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’adozione di misure di coordinamento per garantire l’esercizio effettivo della libera circolazione delle persone, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(24) Il presente regolamento dovrebbe sostituire il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 19724, che stabilisce le modalità di applicazione del rego- lamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità,
hanno adottato il presente regolamento:
Titolo I:Disposizioni generali Capo I: Definizioni
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
a) «regolamento di base»: il regolamento (CE) n. 883/2004;
b) «regolamento di applicazione»: il presente regolamento; e
c) le definizioni contenute nel regolamento di base.
2. In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1, si applicano le seguenti defini- zioni:
a) «punto d’accesso»: entità che svolge le funzioni di:
i) punto di contatto elettronico,
ii) inoltro automatico in base all’indirizzo, e
iii) inoltro intelligente sulla base di programmi informatici che consentono controllo e inoltro automatici (ad esempio, un’applicazione di intelli- genza artificiale) e/o dell’intervento umano;
b) «organismo di collegamento»: qualsiasi organismo designato dall’autorità competente di uno Stato membro, per uno o più dei settori di sicurezza so- ciale di cui all’articolo 3 del regolamento di base, avente la funzione di ri- spondere alle domande di informazioni e di assistenza ai fini dell’applica- zione del regolamento di base e del regolamento di applicazione e di assolvere i compiti attribuitigli dal titolo IV del regolamento di applicazione;
c) «documento»: un insieme di dati, su qualsiasi supporto, strutturati in modo da poter essere scambiati per via elettronica, la cui comunicazione è necessa- ria per il funzionamento del regolamento di base e del regolamento di appli- cazione;
d) «documento elettronico strutturato»: ogni documento strutturato in uno dei formati destinati allo scambio elettronico di informazioni tra gli Stati mem- bri;
4 [RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845]. Il R (CEE) n. 574/72, con le mod. dell’all.
K appendice 2 della Conv. AELS (RS 0.632.31), è ancora applicabile nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell’AELS.
e) «trasmissione per via elettronica»: la trasmissione di dati mediante apparec- chiature elettroniche per l’elaborazione dei dati (compresa la compressione digitale) via cavo, radio, o mediante tecnologie ottiche od ogni altro mezzo elettromagnetico;
f) «commissione di controllo dei conti»: l’organismo di cui all’articolo 74 del regolamento di base.
Capo II:
Disposizioni relative alla cooperazione e agli scambi di dati
Art. 2 Ambito di applicazione e modalità degli scambi tra le istituzioni
1. Ai fini del regolamento di applicazione, gli scambi tra le autorità e le istituzioni degli Stati membri e le persone cui si applica il regolamento di base si fondano sui principi del servizio pubblico, dell’efficienza, dell’assistenza attiva, della rapidità e dell’accessibilità, anche elettronica, in particolare per i disabili e gli anziani.
2. Le istituzioni si forniscono o si scambiano senza indugio tutti i dati necessari per accertare e determinare i diritti e gli obblighi delle persone cui si applica il regola- mento di base. La comunicazione di questi dati tra le istituzioni degli Stati membri si effettua direttamente o indirettamente tramite gli organismi di collegamento.
3. Se una persona ha presentato per errore informazioni, documenti o domande a un’istituzione operante nel territorio di uno Stato membro che non è quello in cui è ubicata l’istituzione designata conformemente al regolamento di applicazione, tali informazioni, documenti o domande sono ritrasmessi senza indugio dalla prima istituzione all’istituzione designata a norma del regolamento di applicazione, indi- cando la data in cui erano stati presentati inizialmente. Detta data è vincolante anche per la seconda istituzione. Tuttavia, le istituzioni di uno Stato membro non sono ritenute responsabili, né si considera che esse abbiano adottato una decisione per il semplice fatto di non aver agito a causa di ritardi nella trasmissione di informazioni, documenti o domande da parte delle istituzioni di altri Stati membri.
4. Se la comunicazione dei dati avviene indirettamente tramite l’organismo di collegamento dello Stato membro di destinazione, i termini per la risposta alle domande decorrono dalla data in cui tale organismo riceve la domanda, come se questa fosse stata ricevuta dall’istituzione dello Stato membro in questione.
Art. 3 Ambito d’applicazione e modalità degli scambi tra gli interessati e le istituzioni
1. Gli Stati membri provvedono a che siano messe a disposizione delle persone interessate le informazioni necessarie per segnalare loro i cambiamenti introdotti dal regolamento di base e dal regolamento di applicazione in modo da permettere loro di far valere i loro diritti. Essi forniscono altresì servizi di facile fruizione da parte degli utenti.
2. La persona cui si applica il regolamento di base è tenuta a comunicare all’istituzione competente le informazioni, i documenti o le certificazioni necessari
per stabilire la sua situazione o quella dei suoi familiari, per stabilire o mantenere i suoi diritti e i suoi obblighi e per determinare la legislazione applicabile e gli obbli- ghi che questa le impone.
3. In sede di raccolta, trasmissione o trattamento di dati a norma della propria legi- slazione ai fini dell’applicazione del regolamento di base, gli Stati membri garanti- scono che le persone interessate possano esercitare pienamente i loro diritti per quanto concerne la tutela dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni comunita- rie in materia di protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati a carattere personale e alla libera circolazione di tali dati.
4. Per quanto necessario all’applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione, le istituzioni competenti inoltrano informazioni e rilasciano docu- menti agli interessati senza indugio e in ogni caso entro i termini prescritti dal regi- me di sicurezza sociale dello Stato membro in questione.
L’istituzione competente notifica al richiedente che risiede o dimora in un altro Stato membro la propria decisione direttamente o tramite l’organismo di collegamento dello Stato membro di residenza o di dimora. Se rifiuta di erogare prestazioni ne specifica le ragioni, indica le possibilità di ricorso e i termini concessi per le impu- gnazioni. Copia della decisione è trasmessa ad altre istituzioni interessate.
Art. 4 Formato e modalità degli scambi di dati
1. La commissione amministrativa stabilisce la struttura, il contenuto, il formato e dettagliate modalità per lo scambio dei documenti e dei documenti elettronici strut- turati.
2. La trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento avviene per via elettronica, direttamente o indirettamente tramite i punti di accesso, in un quadro sicuro comune in grado di garantire la riservatezza e la protezione degli scambi di dati.
3. Nelle comunicazioni con gli interessati le istituzioni competenti utilizzano le modalità appropriate per ciascun caso, privilegiando, per quanto possibile, la via elettronica. La commissione amministrativa stabilisce le modalità pratiche cui atte- nersi per trasmettere all’interessato le informazioni, i documenti o le decisioni in questione per via elettronica.
Art. 5 Valore giuridico dei documenti e delle certificazioni rilasciati in un altro Stato membro
1. I documenti rilasciati dall’istituzione di uno Stato membro che attestano la situa- zione di una persona ai fini dell’applicazione del regolamento di base e del regola- mento di applicazione, nonché le certificazioni su cui si è basato il rilascio dei do- cumenti, sono accettati dalle istituzioni degli altri Stati membri fintantoché essi non siano ritirati o dichiarati non validi dallo Stato membro in cui sono stati rilasciati.
2. In caso di dubbio sulla validità del documento o sull’esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l’istituzione dello Stato membro che riceve il
documento chiede all’istituzione emittente i chiarimenti necessari e, se del caso, il ritiro del documento. L’istituzione emittente riesamina i motivi che hanno determi- nato l’emissione del documento e, se necessario, procede al suo ritiro.
3. A norma del paragrafo 2, in caso di dubbio sulle informazioni fornite dalla perso- na interessata, sulla validità del documento o sulle certificazioni o sull’esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l’istituzione del luogo di dimora o di residenza procede, qualora le sia possibile, su richiesta dell’istituzione compe- tente, alle verifiche necessarie di dette informazioni o detto documento.
4. In mancanza di accordo tra le istituzioni interessate, la questione può essere sottoposta alla commissione amministrativa, per il tramite delle autorità competenti, non prima che sia trascorso un mese dalla data in cui l’istituzione che ha ricevuto il documento ha sottoposto la sua richiesta. La commissione amministrativa cerca una conciliazione dei punti di vista entro i sei mesi successivi alla data in cui la questio- ne le è stata sottoposta.
Art. 6 Applicazione provvisoria di una legislazione e concessione provvisoria di prestazioni
1. Salvo disposizione contraria del regolamento di applicazione, in caso di diver- genza di punti di vista tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri sulla determinazione della legislazione applicabile, la persona interessata è soggetta in via provvisoria alla legislazione di uno di tali Stati membri, secondo un ordine stabilito nel modo seguente:
a) la legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita effettivamente la sua attività professionale, subordinata o autonoma, se questa è esercitata in un solo Stato membro;
b)5 la legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona interessata esercita attività subordinata o autonoma in due o più Stati membri e svolge parte della sua o delle sue attività nello Stato membro di residenza o se la persona interessata non esercita alcuna attività subordinata o autonoma;
c)6 in tutti gli altri casi, la legislazione dello Stato membro di cui è stata chiesta in primo luogo l’applicazione se la persona esercita una o più attività in due o più Stati membri.
2. In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri circa la determinazione dell’istituzione chiamata ad erogare le presta- zioni in denaro o in natura, l’interessato che potrebbe avere diritto a prestazioni in assenza di contestazioni fruisce provvisoriamente delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall’istituzione del luogo di residenza o, se l’interessato non risiede nel territorio di uno degli Stati membri in causa, delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall’istituzione a cui la domanda è stata presentata in primo luogo.
5 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1) del R (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2015 (RU 2015 345).
6 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1) del R (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2015 (RU 2015 345).
3. In mancanza di accordo tra le istituzioni o le autorità interessate, la questione può essere sottoposta alla commissione amministrativa, per il tramite delle autorità competenti, non prima che sia trascorso un mese dalla data in cui si è sorta la diver- genza dei punti di vista di cui al paragrafo 1 o 2. La commissione amministrativa cerca di conciliare i punti di vista entro i sei mesi successivi alla data in cui la que- stione le è sottoposta.
4. Quando è stabilito che la legislazione applicabile non è quella dello Stato mem- bro nel quale ha avuto luogo l’affiliazione provvisoria, o se l’istituzione che ha concesso le prestazioni in via provvisoria non era l’istituzione competente, l’istituzione identificata come competente è considerata tale con effetto retroattivo, come se la divergenza dei punti di vista non fosse esistita, al più tardi a decorrere dalla data dell’affiliazione provvisoria o della prima concessione provvisoria delle prestazioni in causa.
5. Se necessario, l’istituzione individuata come competente e l’istituzione che ha versato le prestazioni in denaro a titolo provvisorio o che ha ricevuto i contributi a titolo provvisorio regola la situazione finanziaria della persona interessata per quan- to riguarda i contributi e le prestazioni in denaro versate a titolo provvisorio, se del caso, a norma del titolo IV, capitolo III del regolamento di applicazione.
L’istituzione competente rimborsa, a norma del titolo IV del regolamento di applica- zione, le prestazioni in natura concesse provvisoriamente da un’istituzione a norma del paragrafo 2.
Art. 7 Calcolo provvisorio delle prestazioni e dei contributi
1. Salvo disposizione contraria del regolamento di applicazione, laddove una perso- na abbia diritto ad una prestazione o sia tenuta a versare un contributo a norma del regolamento di base e l’istituzione competente non disponga di tutti gli elementi sulla situazione in un altro Stato membro che permettono il calcolo definitivo dell’importo di tale prestazione o contributo, detta istituzione concede la prestazione su richiesta dell’interessato o calcola il contributo in via provvisoria, se tale calcolo è possibile in base alle informazioni di cui detta istituzione dispone.
2. Un nuovo calcolo della prestazione o del contributo in causa è effettuato una volta che sono stati forniti all’istituzione interessata tutte le certificazioni o docu- menti giustificativi necessari.
Capo III:
Altre disposizioni generali d’applicazione del regolamento di base
Art. 8 Accordi amministrativi tra due o più Stati membri
1. Le disposizioni del regolamento di applicazione sostituiscono quelle degli accor- di inerenti all’applicazione delle convenzioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base, ad eccezione delle disposizioni degli accordi inerenti alle
convenzioni di cui all’allegato II del regolamento di base, purché le disposizioni di tali accordi siano iscritte nell’allegato 1 del regolamento di applicazione.
2. Gli Stati membri possono concludere tra loro, se necessario, accordi inerenti all’applicazione di convenzioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base, purché essi non ledano i diritti e gli obblighi degli interessati e siano iscritti nell’allegato 1 del regolamento di applicazione.
Art. 9 Altre procedure tra autorità e istituzioni
1. Due o più Stati membri, o le loro autorità competenti, possono concordare proce- dure diverse da quelle previste dal regolamento di applicazione, purché esse non ledano i diritti o gli obblighi degli interessati.
2. Gli accordi conclusi a tale scopo sono portati a conoscenza della commissione amministrativa ed elencati nell’allegato 1 del regolamento di applicazione.
3. Le disposizioni contenute negli accordi di applicazione conclusi tra due o più Stati membri aventi scopo identico o analogo a quelli di cui al paragrafo 2, che sono in vigore il giorno precedente l’entrata in vigore del regolamento di applicazione e figurano nell’allegato 5 del regolamento (CEE) n. 574/72, continuano ad applicarsi alle relazioni tra tali Stati membri, purché esse figurino altresì nell’allegato 1 del regolamento di applicazione.
Art. 10 Clausole anti-cumulo
Fatte salve le altre disposizioni del regolamento di base, quando prestazioni dovute a norma della legislazione di due o più Stati membri sono ridotte, sospese o soppresse su base reciproca, gli importi che non sarebbero pagati in caso d’applicazione rigo- rosa delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione degli Stati membri interessati sono divisi per il numero di prestazioni oggetto di riduzione, sospensione o soppressione.
Art. 11 Elementi per la determinazione della residenza
1. In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni di due o più Stati membri circa la determinazione della residenza di una persona cui si applica il regolamento di base, tali istituzioni stabiliscono di comune accordo quale sia il centro degli interessi della persona in causa, in base ad una valutazione globale di tutte le infor- mazioni relative a fatti pertinenti, fra cui se del caso:
a) durata e continuità della presenza nel territorio degli Stati membri in que- stione;
b) la situazione dell’interessato tra cui:
i) la natura e le caratteristiche specifiche di qualsiasi attività esercitata, in particolare il luogo in cui l’attività è esercitata abitualmente, la stabilità dell’attività e la durata di qualsiasi contratto di lavoro,
ii) situazione familiare e legami familiari,
iii) esercizio di attività non retribuita,
iv) per gli studenti, fonte del loro reddito,
v) alloggio, in particolare quanto permanente,
vi) Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.
2. Quando la valutazione dei diversi criteri basati sui pertinenti fatti di cui al para- grafo 1 non permette alle istituzioni di accordarsi, la volontà della persona, quale risulta da tali fatti e circostanze, in particolare le ragioni che la hanno indotta a trasferirsi, è considerata determinante per stabilire il suo luogo di residenza effettivo.
Art. 12 Totalizzazione dei periodi
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 del regolamento di base, l’istituzione competente si rivolge alle istituzioni degli Stati membri alla cui legislazione l’interessato è stato parimenti soggetto per determinare tutti i periodi maturati sotto la loro legislazione.
2. I rispettivi periodi di assicurazione, di attività subordinata, di attività autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di uno Stato membro si aggiungono a quelli maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro, nella misura necessaria ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 del regolamento di base, a condi- zione che tali periodi non si sovrappongano.
3. Quando un periodo di assicurazione o di residenza maturato a titolo di assicura- zione obbligatoria sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo di assicurazione maturato a titolo di un’assicurazione volontaria o facoltativa conti- nuata sotto la legislazione di un altro Stato membro, è preso in considerazione solo il periodo maturato a titolo di un’assicurazione obbligatoria.
4. Quando un periodo di assicurazione o di residenza diverso da un periodo assimi- lato maturato sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo assimilato in forza della legislazione di un altro Stato membro, è preso in considera- zione solo il periodo diverso da un periodo assimilato.
5. Ogni periodo assimilato in forza della legislazione di due o più Stati membri è preso in considerazione soltanto dall’istituzione dello Stato membro alla cui legisla- zione l’interessato è stato soggetto a titolo obbligatorio da ultimo, prima di detto periodo. Nel caso in cui l’interessato non sia stato soggetto a titolo obbligatorio alla legislazione di uno Stato membro prima di detto periodo, quest’ultimo è preso in considerazione dall’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione l’interessato è stato soggetto a titolo obbligatorio per la prima volta dopo detto periodo.
6. Nel caso in cui non sia possibile determinare in modo preciso l’epoca alla quale taluni periodi di assicurazione o di residenza sono stati maturati sotto la legislazione di uno Stato membro, si presume che tali periodi non si sovrappongano a periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro e di essi si tiene conto, se vantaggioso per l’interessato, nella misura in cui possono utilmente essere presi in considerazione.
Art. 13 Regole di conversione dei periodi
1. Quando i periodi maturati sotto la legislazione di uno Stato membro sono espressi in unità diverse da quelle previste dalla legislazione di un altro Stato membro, la conversione necessaria ai fini della totalizzazione a norma dell’articolo 6 del rego- lamento di base si effettua secondo le regole seguenti:
a) l’istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione è stato maturato il periodo comunica quale periodo debba essere utilizzato come base per la conversione;
b) per i regimi in cui i periodi sono espressi in giorni, la conversione da giorni ad altre unità o viceversa, così come la conversione fra regimi diversi basati sui giorni, si calcola secondo la tabella seguente:
Regime basato su un giorno equivale a una settimana un mese equivale a un trimestre n. massimo di
equivale a
equivale a
giorni in un anno civile
5 giorni | 9 ore | 5 giorni | 22 giorni | 66 giorni | 264 giorni |
6 giorni | 8 ore | 6 giorni | 26 giorni | 78 giorni | 312 giorni |
7 giorni | 6 ore | 7 giorni | 30 giorni | 90 giorni | 360 giorni |
c) per i regimi in cui i periodi sono espressi in unità diverse dai giorni:
i) tre mesi o 13 settimane sono equivalenti a un trimestre e viceversa,
ii) un anno è equivalente a quattro trimestri, 12 mesi o 52 settimane e vi- ceversa,
iii) per la conversione delle settimane in mesi, e viceversa, le settimane e i mesi sono convertiti in giorni secondo le regole applicabili ai regimi basati su sei giorni di cui alla tabella alla lettera b);
d) per i periodi espressi in frazioni, le cifre sono convertite con approssimazio- ne per difetto all’unità intera più vicina, applicando le regole di cui alle lette- re b) e c). Le frazioni di anno sono convertite in mesi a meno che il regime in causa non sia basato sui trimestri;
e) Se dalla conversione di cui al presente paragrafo risulta una frazione di uni- tà, il risultato è approssimato per eccesso all’unità intera più vicina.
2. L’applicazione del paragrafo 1 non può avere per effetto di determinare, per l’insieme dei periodi maturati nel corso dell’anno civile, un totale superiore al nume- ro di giorni indicato nell’ultima colonna della tabella riportata nel paragrafo 1, lettera b), 52 settimane, 12 mesi o quattro trimestri.
Se i periodi da convertire equivalgono al totale annuo massimo dei periodi a norma della legislazione dello Stato membro in cui sono stati maturati, l’applicazione del paragrafo 1 non può dare come risultato, nell’arco di un anno civile, periodi più brevi del possibile totale annuo massimo dei periodi previsto da detta legislazione.
3. La conversione è effettuata in un’unica operazione che copre tutti i periodi co- municati come dato aggregato oppure è effettuata per ogni singolo anno, se i periodi sono stati comunicati su base annua.
4. Quando un’istituzione comunica periodi espressi in giorni, essa indica conte- stualmente se il regime da essa gestito si basa su cinque, sei o sette giorni.
Titolo II: Determinazione della legislazione applicabile
Art. 14 Precisazioni relative agli articoli 12 e 13 del regolamento di base
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, per «persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente la sua attività ed è da questo distac- cata per svolgervi un lavoro per suo conto in un altro Stato membro» si intende anche una persona assunta nella prospettiva di tale distacco in un altro Stato mem- bro, purché, immediatamente prima dell’inizio del rapporto di lavoro in questione, la persona interessata fosse già soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro è stabilito.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, per un datore di lavoro «che vi esercita abitualmente le sue attività» si intende un datore di lavoro che svolge normalmente attività sostanziali, diverse dalle mere attività di gestione interna, nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito, tenendo conto di tutti i criteri che caratterizzano le attività dell’impresa in questione. I criteri applicati devono essere adatti alle caratteristiche specifiche di ciascun datore di lavoro e alla effettiva natura delle attività svolte.
3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di base, per persona «che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma» si intende una persona che svolge abitualmente attività sostanziali nel territorio dello Stato membro in cui è stabilita. Più precisamente, la persona deve aver già svolto la sua attività per un certo tempo prima della data in cui intende valersi delle disposizioni di detto articolo e, nel periodo in cui svolge temporaneamente un’attività in un altro Stato membro, deve continuare a soddisfare nello Stato membro in cui è stabilita i requisiti richiesti per l’esercizio della sua attività, al fine di poterla riprendere al suo ritorno.
4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di base, il criterio per determinare se l’attività che un lavoratore autonomo si reca a svolgere in un altro Stato membro sia «affine» all’attività lavorativa autonoma abitualmente esercitata è quello della effettiva natura dell’attività e non della qualificazione di attività subordinata o autonoma attribuita eventualmente a tale attività dall’altro Stato membro.
5.7 Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per persona che ‹esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri› si intende una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, per la stessa impresa o lo stesso datore di lavoro o per varie imprese o vari datori di lavoro una o più attività distinte in due o più Stati membri.
5bis.8 Ai fini dell’applicazione del titolo II del regolamento di base, per ‹sede legale o domicilio› s’intende la sede legale o il domicilio in cui sono adottate le decisioni essenziali dell’impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale.
Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, gli equipaggi di con- dotta e di cabina generalmente addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci che esercitano un’attività subordinata in due o più Stati membri sono soggetti alla legislazione dello Stato membro in cui è situata la base di servizio, quale definita nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministra- tive nel settore dell’aviazione civile.
5ter.9 Le attività marginali non sono considerate ai fini della determinazione della legislazione applicabile ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base. L’arti- colo 16 del regolamento di esecuzione si applica a tutti i casi di cui al presente articolo.
6. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, per persona «che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri» si intende in particolare una persona che esercita, contemporaneamen- te o a fasi alterne, una o più attività lavorative autonome distinte, a prescindere dalla loro natura, in due o più Stati membri.
7. Per distinguere le attività di cui ai paragrafi 5 e 6 dalle situazioni descritte all’articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, è determinante la durata dell’attività svolta in uno o più Stati membri diversi (se abbia carattere permanente o piuttosto carattere puntuale e temporaneo). A tal fine, viene effettuata una valutazio- ne globale di tutti i fatti pertinenti tra cui, in particolare, nel caso di un lavoratore subordinato, il luogo di lavoro definito nel contratto di lavoro.
8. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, per «parte sostanziale di un’attività subordinata o autonoma» esercitata in uno Stato membro si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell’insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività.
Per stabilire se una parte sostanziale delle attività sia svolta in un dato Stato mem- bro, valgono i seguenti criteri indicativi:
7 Nuovo testo dall’art. 2 n. 2) del R (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Con- siglio del 22 maggio 2012, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2015 (RU 2015 345).
8 Introdotto dall’art. 2 n. 2) del R (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2015 (RU 2015 345).
9 Introdotto dall’art. 2 n. 2) del R (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 22 maggio 2012, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2015 (RU 2015 345).
a) per l’attività subordinata, l’orario di lavoro e/o la retribuzione;
b) per l’attività autonoma, il fatturato, l’orario di lavoro, il numero di servizi prestati e/o il reddito.
Nel quadro di una valutazione globale, una quota inferiore al 25 per cento di detti criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale delle attività non è svolta nello Stato membro in questione.
9. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, il «centro di interessi» delle attività di un lavoratore autonomo è determinato prendendo in considerazione tutti gli elementi che compongono le sue attività pro- fessionali, in particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente delle attività dell’interessato, il carattere abituale o la durata delle attività esercitate, il numero di servizi prestati e la volontà dell’interessato quale risulta da tutte le circo- stanze.
10. Per determinare la legislazione applicabile a norma dei paragrafi 8 e 9, le istitu- zioni interessate tengono conto della situazione proiettata nei successivi 12 mesi civili.
11. Nel caso in cui una persona eserciti un’attività subordinata in due o più Stati membri per conto di un datore di lavoro stabilito fuori del territorio dell’Unione e risieda in uno Stato membro senza esercitarvi un’attività sostanziale, tale persona è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza.
Art. 15 Procedure per l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, lettere b) e d), dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 12 del regolamento di base (sulla comunicazione di informazioni alle istituzioni interessate)
1. Salva disposizione contraria dell’articolo 16 del regolamento di applicazione, qualora la persona eserciti un’attività in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente a norma del titolo II del regolamento di base, il datore di lavoro o, per la persona che non esercita un’attività subordinata, l’interessato ne informa, se possibile preventivamente, l’istituzione competente dello Stato membro la cui la legislazione è applicabile. Detta istituzione rilascia alla persona interessata l’attestato di cui all’articolo 19, paragrafo 2 del regolamento di esecuzione e senza indugio rende disponibile all’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato mem- bro in cui è svolta l’attività le informazioni relative alla legislazione applicabile a detta persona a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera b), o dell’articolo 12 del regolamento di base.10
2. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis alle persone cui si applica l’articolo 11, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di base.
10 Nuovo testo del per. giusta l’art. 2 n.3) del R (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, in vigore per la svizzera dal 1° gen. 2015 (RU 2015 345).
3. Il datore di lavoro considerato tale a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, che ha un lavoratore a bordo di una nave battente bandiera di un altro Stato membro, ne informa, se possibile preventivamente, l’istituzione com- petente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile. Detta istituzione senza indugio rende disponibili le informazioni relative alla legislazione applicabile all’interessato, a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, all’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di cui batte bandiera la nave a bordo della quale il lavoratore subordinato esercita l’attività.
Art. 16 Procedura per l’applicazione dell’articolo 13 del regolamento di base
1. La persona che esercita attività in due o più Stati membri ne informa l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di residenza.
2. L’istituzione designata del luogo di residenza determina senza indugio la legisla- zione applicabile all’interessato, tenuto conto dell’articolo 13 del regolamento di base e dell’articolo 14 del regolamento di applicazione. Tale determinazione iniziale è provvisoria. L’istituzione ne informa le istituzioni designate di ciascuno Stato membro in cui un’attività è esercitata.
3. La determinazione provvisoria della legislazione applicabile, prevista al paragra- fo 2, diventa definitiva entro due mesi dalla data in cui essa è comunicata alle istitu- zioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati ai sensi del paragrafo 2, salvo che la legislazione sia già stata definitivamente determinata in base al paragrafo 4, o nel caso in cui almeno una delle istituzioni interessate informi l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di residenza, entro la fine di tale periodo di due mesi, che non può ancora accettare la determina- zione o che ha parere diverso al riguardo.
4. Quando un’incertezza sull’identificazione della legislazione applicabile richiede contatti tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri, su richiesta di una o più istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati o delle autorità competenti stesse, la legislazione applicabile all’interessato è determi- nata di comune accordo, tenuto conto dell’articolo 13 del regolamento di base e delle pertinenti disposizioni dell’articolo 14 del regolamento di applicazione.
In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o autorità competenti interes- sate, le stesse cercano un accordo conformemente alle condizioni sopra indicate e si applica l’articolo 6 del regolamento di applicazione.
5. L’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è determinata quale applicabile in via provvisoria o definitiva ne informa immediatamente l’interessato.
6. Se l’interessato omette di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, il presente articolo si applica su iniziativa dell’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di residenza non appena sia informata della situazione dell’interessato, eventualmente tramite un’altra istituzione interessata.
Art. 17 Procedura per l’applicazione dell’articolo 15 del regolamento di base
L’agente contrattuale delle Comunità europee esercita il diritto di opzione di cui all’articolo 15 del regolamento di base al termine del contratto di lavoro. L’autorità abilitata a concludere il contratto informa l’istituzione designata dello Stato membro per la cui legislazione l’agente contrattuale delle Comunità europee ha optato.
Art. 18 Procedura per l’applicazione dell’articolo 16 del regolamento di base
Le richieste, da parte del datore di lavoro o dell’interessato, di deroghe agli artico- li 11–15 del regolamento di base sono sottoposte, se possibile preventivamente, all’autorità competente o all’organismo designato dall’autorità competente dello Stato membro di cui il lavoratore subordinato o l’interessato chiede di applicare la legislazione.
Art. 19 Informazione agli interessati e ai datori di lavoro
1. L’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione diventa applica- bile a norma del titolo II del regolamento di base informa l’interessato e, se del caso, il suo o i suoi datori di lavoro, degli obblighi previsti da tale legislazione. Essa fornisce loro l’aiuto necessario all’espletamento delle formalità richieste da tale legislazione.
2. Su richiesta della persona interessata o del datore di lavoro, l’istituzione compe- tente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del titolo II del regolamento di base fornisce un attestato del fatto che tale legislazione è applicabile e indica, se del caso, fino a quale data e a quali condizioni.
Art. 20 Cooperazione tra istituzioni
1. Le istituzioni interessate comunicano all’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile alla persona in forza del titolo II del rego- lamento di base le informazioni necessarie richieste per determinare la data in cui tale legislazione diventa applicabile e i contributi che la persona e il suo o i suoi datori di lavoro sono tenuti a versare a titolo di tale legislazione.
2. L’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione diventa applica- bile alla persona a norma del titolo II del regolamento di base rende disponibile l’informazione, indicando la data da cui decorre l’applicazione di tale legislazione, all’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro alla cui legi- slazione la persona era soggetta da ultimo.
Art. 21 Obblighi del datore di lavoro
1. Un datore di lavoro la cui sede o il cui luogo d’attività si trova al di fuori dello Stato membro competente adempie agli obblighi previsti dalla legislazione applica- bile al suo lavoratore subordinato, in particolare all’obbligo di versare i contributi
previsti da tale legislazione, come se la sua sede o il suo luogo d’attività fosse situa- to nello Stato membro competente.
2. Il datore di lavoro il cui luogo d’attività non è situato nello Stato membro la cui legislazione è applicabile e il lavoratore subordinato possono convenire che quest’ultimo adempia per conto del datore di lavoro agli obblighi che a questi spet- tano per quanto riguarda il versamento dei contributi, fatti salvi gli obblighi di base del datore di lavoro. Il datore di lavoro notifica tale accordo all’istituzione compe- tente del suddetto Stato membro.
Titolo III:
Disposizioni specifiche riguardanti le varie categorie di prestazioni
Capo I:
prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate
Art. 22 Disposizioni generali di applicazione
1. Le autorità o istituzioni competenti provvedono a che siano messe a disposizione delle persone assicurate le informazioni necessarie riguardanti le procedure e le condizioni di concessione delle prestazioni in natura quando tali prestazioni sono ricevute nel territorio di uno Stato membro diverso da quello dell’istituzione compe- tente.
2. Fatto salvo l’articolo 5, lettera a), del regolamento di base, uno Stato membro può diventare responsabile delle spese sostenute per le prestazioni a norma dell’artico- lo 22 del regolamento di base solo se la persona assicurata ha presentato richiesta di pensione ai sensi della legislazione di questo Stato membro, o a norma degli artico- li 23–30 del regolamento di base, percepisce una pensione ai sensi della legislazione di questo Stato membro.
Art. 23 Regime applicabile in caso di pluralità di regimi nello Stato membro di residenza o di dimora
Se la legislazione dello Stato membro di residenza o di dimora contempla più di un regime d’assicurazione malattia, maternità e paternità per più di una categoria di persone assicurate, le disposizioni applicabili ai sensi dell’articolo 17, dell’artico- lo 19, paragrafo 1, e degli articoli 20, 22, 24 e 26, del regolamento di base sono quelle della legislazione relativa al regime generale dei lavoratori subordinati.
Art. 24 Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 17 del regolamento di base, la persona assicurata e/o i suoi familiari sono tenuti a iscriversi presso l’istituzione del luogo di residenza. Un documento, rilasciato dall’autorità competente su richiesta della persona assicurata o dell’istituzione del luogo di residenza, attesta il diritto alle prestazioni in natura nel luogo di residenza.
2. Il documento di cui al paragrafo 1 rimane valido finché l’istituzione competente non informa l’istituzione del luogo di residenza del suo annullamento.
L’istituzione del luogo di residenza informa l’istituzione competente delle iscrizioni a cui ha proceduto ai sensi del paragrafo 1 e di eventuali modifiche o cancellazioni di tali iscrizioni.
3. Il presente articolo si applica mutatis mutandis alle persone di cui agli articoli 22, 24, 25 e 26, del regolamento di base.
Art. 25 Dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
A. Procedura e ambito di applicazione del diritto
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 19 del regolamento di base la persona assicurata presenta al prestatore di cure mediche nello Stato di dimora un documento rilasciato dalla sua istituzione competente che attesta i diritti a prestazioni in natura. Se la persona assicurata non dispone di un siffatto documento, l’istituzione del luogo di dimora, su richiesta o se altrimenti necessario, si rivolge all’istituzione competen- te per ottenerlo.
2. Il documento attesta che la persona assicurata ha diritto a prestazioni in natura alle condizioni di cui all’articolo 19 del regolamento di base secondo le stesse moda- lità applicabili alle persone assicurate in forza della legislazione dello Stato membro di dimora.
3. Le prestazioni in natura di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di base si riferiscono alle prestazioni in natura erogate nello Stato membro di dimora, conformemente alla legislazione di quest’ultimo, che si rendono necessarie sotto il profilo medico affinché la persona assicurata non sia costretta a ritornare nello Stato membro competente per ricevere le cure necessarie prima della conclusione prevista del suo soggiorno.
B. Procedura e modalità di presa in carico e di rimborso delle prestazioni in natura
4. Se la persona assicurata ha effettivamente sostenuto totalmente o in parte le spese delle prestazioni in natura erogate nel quadro dell’articolo 19 del regolamento di base e se la legislazione applicata dall’istituzione del luogo di dimora consente il rimborso di tali spese alla persona assicurata, quest’ultima può inoltrare domanda di rimborso all’istituzione del luogo di dimora. In tal caso, questa le rimborsa diretta- mente l’importo delle spese che corrispondono a tali prestazioni nei limiti e alle condizioni tariffarie di rimborso della sua legislazione.
5. Se il rimborso di tali spese non è stato richiesto direttamente presso l’istituzione del luogo di dimora, le spese sostenute sono rimborsate alla persona interessata dall’istituzione competente secondo le tariffe di rimborso applicate dall’istituzione del luogo di dimora, oppure gli importi che sarebbero stati oggetto di rimborso all’istituzione del luogo di dimora, qualora fosse applicato l’articolo 62 del regola- mento di applicazione nel caso in questione.
L’istituzione del luogo di dimora fornisce all’istituzione competente che ne fa ri- chiesta le informazioni necessarie su dette tariffe o importi.
6. In deroga al paragrafo 5, l’istituzione competente può procedere al rimborso dei costi sostenuti nei limiti e alle condizioni tariffarie di rimborso previste dalla sua legislazione, a condizione che la persona assicurata acconsenta all’applicazione di questa disposizione.
7. Se la legislazione dello Stato membro di dimora non prevede rimborso a norma dei paragrafi 4 e 5 nel caso in questione, l’istituzione competente può rimborsare i costi in questione nei limiti e alle condizioni tariffarie di rimborso previste dalla sua legislazione senza il consenso della persona assicurata.
8. Il rimborso alla persona assicurata in ogni caso non supera l’importo delle spese effettivamente sostenute.
9. Nel caso di spese di importo rilevante, l’istituzione competente può versare alla persona assicurata un adeguato anticipo non appena quest’ultima presenta domanda di rimborso.
C. Familiari
10. I paragrafi 1–9 si applicano mutatis mutandis ai familiari della persona assicu- rata.
Art. 26 Cure programmate
A. Procedura di autorizzazione
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento di base la persona assicurata presenta all’istituzione del luogo di dimora un documento rila- sciato dall’istituzione compente. Ai fini del presente articolo per istituzione compe- tente si intende l’istituzione che sostiene le spese delle cure programmate; nei casi di cui all’articolo 20, paragrafo 4, e all’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di base, in cui le prestazioni in natura erogate nello Stato membro di residenza sono rimborsate in base ad importi forfettari, per istituzione competente si intende l’istituzione del luogo di residenza.
2. Se una persona assicurata non risiede nello Stato membro competente, richiede l’autorizzazione all’istituzione del luogo di residenza, la quale la inoltra all’isti- tuzione competente senza indugio.
In tal caso, l’istituzione del luogo di residenza certifica in una dichiarazione che le condizioni di cui alla seconda frase dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base sono soddisfatte nello Stato membro di residenza.
L’istituzione competente può rifiutare di concedere l’autorizzazione richiesta soltan- to se, conformemente alla valutazione dell’istituzione del luogo di residenza, le condizioni di cui alla seconda frase dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base non sono soddisfatte nello Stato membro di residenza della persona assicurata, ovvero se le medesime cure possono essere prestate nello Stato membro competente stesso, entro un lasso di tempo giustificabile dal punto di vista medico, tenuto conto dell’attuale stato di salute e della prognosi della persona interessata.
L’istituzione competente informa della sua decisione l’istituzione del luogo di residenza.
In mancanza di risposta entro i termini stabiliti dalla legislazione nazionale, l’auto- rizzazione dell’istituzione competente è considerata concessa.
3. Qualora un assicurato che non risieda nello Stato membro competente necessiti di cure urgenti e vitali e l’autorizzazione non possa essere negata conformemente alla seconda frase dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base, l’autorizzazione è concessa dall’istituzione del luogo di residenza per conto dell’istituzione compe- tente, che è informata immediatamente dall’istituzione del luogo di residenza.
L’istituzione competente accetta gli accertamenti e le opzioni terapeutiche dei medi- ci concernenti la necessità di cure urgenti e vitali approvati dall’istituzione del luogo di residenza che rilascia l’autorizzazione.
4. In qualsiasi momento, nel corso della procedura di concessione dell’autorizza- zione, l’istituzione competente conserva la facoltà di fare controllare la persona assicurata da un medico di sua scelta nello Stato membro di dimora o di residenza.
5. L’istituzione del luogo di dimora, fatta salva ogni decisione relativa all’autorizza- zione, informa l’istituzione competente se è medicalmente necessario integrare la cura coperta dall’autorizzazione già rilasciata.
B. Assunzione a carico delle spese per le prestazioni in natura sostenute dalla persona assicurata
6. Fatto salvo il paragrafo 7, si applica, mutatis mutandis, l’articolo 25, paragrafi 4 e 5, del regolamento di applicazione.
7. Se la persona assicurata ha effettivamente sostenuto totalmente o in parte le spese per le cure mediche autorizzate e le spese che l’istituzione competente è tenuta a rimborsare all’istituzione del luogo di dimora o alla persona assicurata a norma del paragrafo 6 (spese effettivamente sostenute) sono inferiori alle spese che avrebbe sostenuto per le stesse cure nello Stato membro competente (spese figurative), l’istituzione competente rimborsa inoltre, a richiesta, le spese sostenute per le cure a concorrenza della differenza tra spese figurative e spese effettivamente sostenute. L’importo del rimborso non può tuttavia essere superiore all’importo delle spese effettivamente sostenute dalla persona assicurata e può tener conto dell’importo che la persona assicurata avrebbe dovuto pagare se le cure fossero state prestate nello Stato membro competente.
C. Assunzione a carico delle spese per il viaggio e di soggiorno quale parte delle cure programmate
8. Nei casi in cui la legislazione nazionale dell’istituzione competente preveda il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno indissociabili del trattamento della persona assicurata l’istituzione se ne fa carico per la persona interessata e, se neces- sario, per una persona che deve accompagnarla qualora il trattamento in un altro Stato membro sia stato autorizzato.
D. Familiari
9. I paragrafi 1–8 si applicano mutatis mutandis ai familiari della persona assicurata.
Art. 27 Prestazioni in denaro relative all’incapacità al lavoro in caso di dimora o di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
A. Procedura che deve seguire la persona assicurata
1. Se la legislazione dello Stato membro competente esige che la persona assicurata presenti un certificato per fruire di prestazioni in denaro relative all’incapacità al lavoro ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, la persona assicurata chiede al medico dello Stato membro di residenza che ha constatato il suo stato di salute di attestare la sua incapacità al lavoro e la durata probabile della stessa.
2. La persona assicurata trasmette il certificato all’istituzione competente entro il termine stabilito dalla legislazione dello Stato membro competente.
3. Se i medici che somministrano le cure nello Stato membro di residenza non rilasciano i certificati di incapacità al lavoro e se tali certificati sono richiesti ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, la persona interessata si rivolge direttamente all’istituzione del luogo di residenza. Questa istituzione fa procedere immediatamente all’accertamento medico dell’incapacità al lavoro e alla compila- zione del certificato di cui al paragrafo 1. Il certificato è trasmesso immediatamente all’istituzione competente.
4. La trasmissione del documento di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non dispensa la persona assicurata dall’adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione applicabile, in particolare nei confronti del suo datore di lavoro. Se del caso, il datore di lavoro e/o l’istituzione competente possono chiamare il lavoratore a partecipare ad attività intese a promuovere e ad agevolare il suo ritorno al lavoro.
X. Xxxxxxxxx che deve seguire l’istituzione dello Stato membro di residenza
5. Su richiesta dell’istituzione competente, l’istituzione del luogo di residenza procede ai necessari controlli amministrativi o medici della persona assicurata conformemente alla legislazione applicata da quest’ultima istituzione. Il referto del medico che effettua il controllo, indicante in particolare la durata probabile dell’incapacità al lavoro, è trasmesso senza indugio dall’istituzione del luogo di residenza all’istituzione competente.
C. Procedura che deve seguire l’istituzione competente
6. L’istituzione competente si riserva la facoltà di fare sottoporre la persona assicu- rata a controllo da parte di un medico di sua scelta.
7. Fatto salvo l’articolo 21, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di base, l’istituzione competente versa le prestazioni in denaro direttamente alla persona interessata e ne avverte, se necessario, l’istituzione del luogo di residenza.
8. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, le indicazioni del certificato d’incapacità al lavoro di una persona assicurata rilasciato
in un altro Stato membro sulla base degli accertamenti sanitari effettuati dal medico o dall’istituzione hanno lo stesso valore legale di un certificato rilasciato nello Stato membro competente.
9. Se l’istituzione competente rifiuta le prestazioni in denaro, notifica la propria decisione alla persona assicurata e, allo stesso tempo, all’istituzione del luogo di residenza.
D. Procedura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
10. I paragrafi 1–9 si applicano mutatis mutandis qualora la persona assicurata dimori in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente.
Art. 28 Prestazioni in denaro per l’assistenza di lungo periodo in caso di dimora o di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
A. Procedura che deve seguire la persona assicurata
1. Per avere diritto a prestazioni in denaro per l’assistenza di lungo periodo ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, la persona assicurata si rivolge all’istituzione competente. Se necessario questa ne informa l’istituzione del luogo di residenza.
B. Procedura che deve seguire l’istituzione del luogo di residenza
2. Su richiesta dell’istituzione competente l’istituzione del luogo di residenza esa- mina le condizioni della persona assicurata in ordine all’esigenza di assistenza di lungo periodo. L’istituzione competente fornisce all’istituzione del luogo di residen- za tutte le informazioni necessarie per tale esame.
C. Procedura che deve seguire l’istituzione competente
3. Per stabilire in quale misura sia necessaria l’assistenza di lungo periodo l’istituzione competente ha facoltà di fare controllare la persona assicurata da un medico o altro esperto di sua scelta.
4. L’articolo 27, paragrafo 7, del regolamento di applicazione si applica mutatis mutandis.
D. Procedura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
5. I paragrafi 1–4 si applicano mutatis mutandis qualora la persona assicurata dimo- ri in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente.
E. Familiari
6. I paragrafi 1–5 si applicano mutatis mutandis ai familiari della persona assicurata.
Art. 29 Applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base
Se lo Stato membro in cui l’ex lavoratore frontaliero ha esercitato da ultimo un’attività non è più lo Stato membro competente e se l’ex lavoratore frontaliero o un familiare vi si reca al fine di beneficiare di prestazioni in natura ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base, egli presenta all’istituzione del luogo di dimora un documento rilasciato dall’istituzione competente.
Art. 30 Contributi del pensionato
Se una persona percepisce una pensione o rendita da più di uno Stato membro l’importo dei contributi prelevati su tutte le pensioni o rendite non è in alcun caso superiore all’importo che sarebbe dovuto da una persona che ricevesse pensioni o rendite del medesimo importo dallo Stato membro competente.
Art. 31 Applicazione dell’articolo 34 del regolamento di base
A. Procedura che deve seguire l’istituzione competente
1. L’istituzione competente informa la persona interessata dell’esistenza della norma contenuta nell’articolo 34 del regolamento di base per quanto riguarda il non cumulo delle prestazioni. L’applicazione di tali norme garantisce alla persona che non risiede nello Stato membro competente il diritto a prestazioni di importo o valore totale almeno uguale a quello di cui potrebbe beneficiare se risiedesse in tale Stato membro.
2. L’istituzione competente informa altresì l’istituzione del luogo di residenza o di dimora del versamento di prestazioni in denaro per l’assistenza di lungo periodo qualora la legislazione che quest’ultima istituzione applica contempli prestazioni in natura per l’assistenza di lungo periodo incluse nell’elenco di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento di base.
B. Procedura che deve seguire l’istituzione del luogo di residenza o di dimora
3. Dopo aver ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 2, l’istituzione del luogo di residenza o di dimora informa senza indugio l’istituzione competente di eventuali prestazioni in natura per l’assistenza di lungo periodo erogata allo stesso scopo dall’istituzione stessa, in base alla propria legislazione, alla persona interessata, nonché della quota di rimborso applicabile.
4. La commissione amministrativa adotta, se del caso, le disposizioni di applicazio- ne del presente articolo.
Art. 32 Disposizioni di applicazione particolari
1. Qualora una persona o un gruppo di persone siano esonerate, a loro richiesta, dall’assicurazione obbligatoria contro le malattie e tali persone pertanto non siano coperte da un regime di assicurazione malattia al quale si applichi il regolamento di base, l’istituzione di un altro Stato membro non diventa per il solo fatto di questo esonero responsabile del costo delle prestazioni in natura o in denaro concessi a tali
persone o a un loro familiare ai sensi del titolo III, capitolo I del regolamento di base.
2. Per gli Stati membri di cui all’allegato 2, le disposizioni del titolo III, capitolo I, del regolamento di base che riguardano prestazioni in natura si applicano alle perso- ne aventi diritto a prestazioni in natura esclusivamente in forza di un regime speciale applicabile ai pubblici dipendenti soltanto nella misura ivi indicata.
L’istituzione di un altro Stato membro non diventa per questo solo fatto responsabile del costo delle prestazioni in natura o in denaro concesse a queste persone o a un loro familiare.
3. Le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 e i loro familiari, quando risiedono in uno Stato membro in cui il diritto a ricevere prestazioni in natura non sia subordinato a condizioni di assicurazione o di esercizio di un’attività subordinata o autonoma, sono tenute a pagare la totalità dei costi delle prestazioni in natura nel loro paese di residenza.
Capo II:
Prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 33 Diritto a prestazioni in natura e in denaro in caso di residenza o dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 36 del regolamento di base, si applicano mutatis mutandis le procedure di cui agli articoli 24–27 del regolamento di applica- zione.
2. L’istituzione dello Stato membro di residenza o di dimora, se eroga prestazioni in natura speciali per infortuni sul lavoro e malattie professionali secondo la legisla- zione nazionale di detto Stato membro, ne informa senza indugio l’istituzione com- petente.
Art. 34 Procedura in caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali sopravvenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
1. Se un infortunio sul lavoro si verifica o una malattia professionale è diagnosticata per la prima volta in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, la dichiarazione o notifica dell’infortunio sul lavoro o della malattia professionale, qualora prevista dalla legislazione nazionale, è effettuata conformemente alla legi- slazione dello Stato membro competente, fatte salve, nel caso, altre disposizioni di legge in vigore nello Stato membro in cui si è verificato l’infortunio sul lavoro o è stata fatta la prima diagnosi della malattia professionale, che in tal caso restano applicabili. La dichiarazione o notifica è presentata all’istituzione competente.
2. L’istituzione dello Stato membro in cui si è verificato l’infortunio sul lavoro o nel quale è stata fatta la prima diagnosi della malattia professionale trasmette all’istitu- zione competente i certificati medici rilasciati in tale Stato membro.
3. Se, in seguito a un infortunio sopravvenuto durante un viaggio da o verso un luogo di lavoro nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, occorre procedere a un’indagine nel territorio del primo Stato membro per stabilire eventuali diritti a prestazioni pertinenti, una persona può essere designa- ta a tal fine dall’istituzione competente che ne informa le autorità di questo Stato membro. Le istituzioni collaborano per valutare tutte le pertinenti informazioni e verificare le relazioni ed eventuali altri documenti relativi all’infortunio.
4. Al termine delle cure, una relazione dettagliata accompagnata da certificati medici sulle conseguenze permanenti dell’infortunio o della malattia, in particolare lo stato attuale della persona infortunata e la guarigione o il consolidamento delle lesioni, è trasmessa su richiesta all’istituzione competente. I relativi onorari sono pagati dall’istituzione del luogo di residenza o di dimora, secondo il caso, alla tariffa applicata da tale istituzione a carico dell’istituzione competente.
5. L’istituzione competente notifica all’istituzione del luogo di residenza o di dimo- ra, secondo il caso e su richiesta, la decisione che fissa la data di guarigione o di consolidamento delle lesioni e, se opportuno, la decisione relativa alla concessione di una pensione.
Art. 35 Contestazione del carattere professionale dell’infortunio o della malattia
1. Se l’istituzione competente contesta l’applicabilità della legislazione relativa agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali a norma dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento di base, ne avverte senza indugio l’istituzione del luogo di resi- denza o di dimora che ha erogato le prestazioni in natura, che sono allora considerate pertinenti all’assicurazione malattia.
2. Se una decisione definitiva è intervenuta a tal riguardo, l’istituzione competente ne informa senza indugio l’istituzione del luogo di residenza o di dimora che ha erogato le prestazioni in natura.
Qualora non sia accertato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, le prestazioni in natura continuano ad essere erogate come prestazioni di malattia se la persona interessata vi ha diritto.
Qualora si accerti un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, le prestazio- ni di malattia in natura erogate alla persona interessata sono considerate pertinenti all’infortunio sul lavoro o alla malattia professionale a partire dalla data dell’infor- tunio o della prima diagnosi della malattia professionale.
3. L’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di applicazione si applica mutatis mutandis.
Art. 36 Procedura in caso di esposizione al rischio di malattia professionale in più di uno Stato membro
1. Nel caso di cui all’articolo 38 del regolamento di base, la dichiarazione o notifica dell’infortunio o della malattia professionale è trasmessa all’istituzione competente in materia di malattie professionali dello Stato membro sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato da ultimo un’attività che può provocare la malattia considerata.
Se l’istituzione cui è trasmessa la dichiarazione o notifica constata che un’attività che può provocare la malattia professionale considerata è stata esercitata da ultimo sotto la legislazione di un altro Stato membro, trasmette la dichiarazione o notifica e tutti i documenti allegati all’istituzione corrispondente di questo Stato membro.
2. Se l’istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato da ultimo un’attività che può provocare la malattia professionale consi- derata constata che la persona interessata o i suoi superstiti non soddisfano le condi- zioni di tale legislazione, tra l’altro perché la persona interessata non ha mai eserci- tato in quello Stato membro un’attività che ha provocato la malattia professionale o perché quello Stato membro non riconosce il carattere professionale della malattia, detta istituzione trasmette senza indugio la dichiarazione o notifica e tutti documenti allegati, comprese le constatazioni e relazioni delle perizie mediche cui la prima istituzione ha proceduto all’istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato precedentemente un’attività che può provocare la malattia professionale considerata.
3. Se del caso le istituzioni reiterano la procedura di cui al paragrafo 2 fino all’istituzione corrispondente dello Stato membro sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato in primo luogo un’attività che può provocare la malattia professionale considerata.
Art. 37 Scambio di informazioni tra istituzioni e versamento di anticipi in caso di ricorso contro una decisione di rifiuto
1. In caso di ricorso contro una decisione di rifiuto presa dall’istituzione di uno degli Stati membri sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato un’attività che può provocare la malattia professionale considerata, detta istituzione informa l’istituzione cui la dichiarazione o notifica è stata trasmessa, secondo la procedura di cui all’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, e l’avverte successivamente della decisione definitiva intervenuta.
2. Se il diritto alle prestazioni sussiste in forza della legislazione applicata dall’isti- tuzione cui la dichiarazione o notifica è stata trasmessa, detta istituzione versa anti- cipi il cui importo è determinato, se del caso, previa consultazione dell’istituzione avverso la cui decisione è stato inoltrato il ricorso e in modo da evitare versamenti in eccesso. Quest’ultima istituzione rimborsa l’importo degli anticipi versati se, a seguito del ricorso, è tenuta a erogare le prestazioni. Tale importo è allora detratto dalle prestazioni dovute alla persona interessata secondo la procedura di cui agli articoli 72 e 73 del regolamento di applicazione.
3. L’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di applicazione si applica mutatis mutandis.
Art. 38 Aggravamento di una malattia professionale
Nei casi di cui all’articolo 39 del regolamento di base, il richiedente è tenuto a fornire all’istituzione dello Stato membro presso cui fa valere diritti a prestazioni informazioni relativamente alle prestazioni concesse in precedenza per la malattia professionale considerata. Detta istituzione può rivolgersi ad altre istituzioni che siano state in precedenza competenti per ottenere le informazioni ritenute necessarie.
Art. 39 Valutazione del grado di incapacità in caso d’infortunio sul lavoro o di malattia professionale sopravvenuti anteriormente o posteriormente
Se un’inabilità al lavoro precedente o successiva è stata provocata da un infortunio verificatosi allorché la persona interessata era soggetta alla legislazione di uno Stato membro che non opera distinzioni secondo l’origine dell’inabilità al lavoro, l’istituzione competente o l’organismo designato dall’autorità competente dello Stato membro in causa:
a) a richiesta dell’istituzione competente di un altro Stato membro, fornisce in- dicazioni sul grado di inabilità al lavoro precedente o successiva nonché, per quanto possibile, le informazioni che consentano di determinare se l’inabilità al lavoro è conseguenza di un infortunio sul lavoro ai sensi della legislazione applicata dall’istituzione dell’altro Stato membro;
b) tiene conto, conformemente alla legislazione che applica, del grado d’inca- pacità causato da questi casi anteriori o posteriori per stabilire il diritto e de- terminare l’importo delle prestazioni.
Art. 40 Presentazione e istruttoria delle domande di pensione o rendita o di indennità supplementari
Per beneficiare di una pensione o rendita o di un’indennità supplementare a norma della legislazione di uno Stato membro, la persona interessata o i suoi superstiti che risiedono nel territorio di un altro Stato membro presentano domanda, secondo il caso, all’istituzione competente o all’istituzione del luogo di residenza che la tra- smette all’istituzione competente.
La domanda contiene le informazioni richieste a norma della legislazione applicata dall’istituzione competente.
Art. 41 Disposizioni di applicazione particolari
1. Per gli Stati membri di cui all’allegato 2, le disposizioni del titolo III, capitolo 2, del regolamento di base relative alle prestazioni in natura si applicano alle persone aventi diritto a prestazioni in natura esclusivamente in forza di un regime speciale applicabile ai pubblici dipendenti soltanto nella misura ivi indicata.
2. L’articolo 32, paragrafo 2, secondo xxxxx e l’articolo 32, paragrafo 3, del rego- lamento di applicazione si applicano mutatis mutandis.
Capo III: Prestazioni in caso di morte
Art. 42 Domanda di prestazioni in caso di morte
Ai fini dell’applicazione degli articoli 42 e 43 del regolamento di base, la domanda di prestazioni in caso di morte è presentata all’istituzione competente o all’istitu- zione del luogo di residenza del richiedente, che la trasmette all’istituzione compe- tente.
La domanda contiene le informazioni richieste a norma della legislazione applicata dall’istituzione competente.
Capo IV:
prestazioni di invalidità e pensioni di vecchiaia e ai superstiti
Art. 43 Disposizioni aggiuntive per il calcolo della prestazione
1. Ai fini del calcolo dell’importo teorico e dell’importo effettivo della prestazione ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, si applicano le regole di cui all’articolo 12, paragrafi 3, 4, 5 e 6, del regolamento di applicazione.
2. Qualora periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata non siano stati presi in considerazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di applicazione, l’istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione sono stati maturati tali periodi calcola l’importo corrispondente a questi periodi secondo le disposizioni della legislazione che applica. L’importo effettivo della prestazione, calcolato in base all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, è maggiorato dell’importo corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata.
3. L’istituzione di ogni Stato membro calcola, secondo la legislazione che applica, l’importo dovuto corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata che, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di base, non è soggetto alle clausole di riduzione, sospensione o soppressione di un altro Stato membro.
Qualora la legislazione applicata dall’istituzione competente non consenta di stabili- re direttamente tale importo, poiché tale legislazione valuta diversamente i periodi di assicurazione, può essere fissato un importo convenzionale. La commissione ammi- nistrativa stabilisce le modalità per la fissazione di tale importo convenzionale.
Art. 44 Presa in considerazione dei periodi di cura dei figli
1. Ai fini del presente articolo, per «periodo di cura dei figli» s’intende qualsiasi periodo accreditato sotto la legislazione pensionistica di uno Stato membro o che fornisce un’integrazione pensionistica espressamente per il fatto che una persona abbia cresciuto un figlio, indipendentemente dalle modalità di calcolo di tali periodi e a prescindere dal fatto che essi siano maturati all’epoca della cura del figlio o siano riconosciuti retroattivamente.
2. Qualora, in base alla legislazione dello Stato membro competente ai sensi del titolo II del regolamento di base, non siano presi in considerazione i periodi dedicati alla cura dei figli, l’istituzione dello Stato membro la cui legislazione era applicabile ai sensi del titolo II del regolamento di base alla persona interessata in quanto eserci- tava un’attività subordinata o autonoma alla data a decorrere dalla quale, secondo tale legislazione, si è iniziato a prendere in considerazione il periodo dedicato alla cura del figlio in questione, rimane responsabile della presa in considerazione di tale periodo come periodo dedicato alla cura dei figli secondo la propria legislazione, come se il figlio in questione fosse stato cresciuto nel suo territorio.
3. Il paragrafo 2 non trova applicazione se la persona interessata è o diventa sogget- ta alla legislazione di un altro Stato membro per il fatto che vi eserciti un’attività subordinata o autonoma.
Art. 45 Domanda di prestazioni
A. Presentazione della domanda di prestazioni a norma della legislazione di tipo A ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento di base.
1. Per fruire di prestazioni a norma della legislazione di tipo A ai sensi dell’artico- lo 44, paragrafo 2, del regolamento di base, il richiedente presenta una domanda all’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetto al sopravvenire dell’incapacità al lavoro seguita da invalidità o dell’aggravamento di tale invalidità oppure all’istituzione del luogo di residenza che inoltra la domanda alla prima istituzione.
2. Se sono state concesse prestazioni di malattia in denaro, la data di scadenza del periodo di concessione di tali prestazioni è, se del caso, considerata come data di presentazione della domanda di pensione.
3. Nel caso di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento di base, l’istituzione a cui l’interessato è stato affiliato da ultimo comunica all’istituzione inizialmente debitrice delle prestazioni l’importo e la data di decorrenza delle prestazioni secondo la legislazione applicabile. A partire da tale data, le prestazioni dovute prima dell’aggravamento dell’invalidità sono soppresse o ridotte a concorrenza dell’inte- grazione di cui all’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento di base.
B. Presentazione delle altre domande di prestazioni
4. Nelle situazioni diverse da quella di cui al paragrafo 1, il richiedente presenta una domanda all’istituzione del proprio luogo di residenza, o all’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo. Se l’interessato non è mai stato soggetto alla legislazione applicata dall’istituzione del luogo di residenza,
quest’ultima inoltra la domanda all’istituzione dello Stato membro alla cui legisla- zione egli è stato soggetto da ultimo.
5. La data di presentazione della domanda vale nei riguardi di tutte le istituzioni interessate.
6. In deroga al paragrafo 5, se il richiedente non comunica, benché sia stato invitato a farlo, di aver esercitato un’attività o di aver risieduto in altri Stati membri, la data in cui il richiedente completa la sua domanda iniziale o presenta una nuova domanda riguardante i periodi mancanti di occupazione e/o residenza in uno Stato membro è considerata come la data di presentazione della domanda all’istituzione che applica la legislazione in questione, fatte salve disposizioni più favorevoli di tale legisla- zione.
Art. 46 Documenti e informazioni che il richiedente deve allegare alla domanda
1. La domanda è presentata dal richiedente secondo le disposizioni della legislazio- ne applicata dall’istituzione di cui all’articolo 45, paragrafi 1 o 4, del regolamento di applicazione, e corredata dei documenti giustificativi richiesti dalla legislazione stessa. In particolare, il richiedente fornisce tutte le informazioni pertinenti disponi- bili e tutti i documenti giustificativi relativi ai periodi di assicurazione (istituzioni, numeri d’identificazione), di attività subordinata (datori di lavoro) o autonoma (natura e luogo dell’attività) e di residenza (indirizzi) eventualmente maturati sotto altra legislazione, nonché alla durata di tali periodi.
2. Qualora, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento di base, il richie- dente domandi che sia differita la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia acquisi- te sotto la legislazione di uno o di più Stati membri, lo indica nella domanda specifi- cando sotto quale legislazione chiede il differimento. Per permettere al richiedente di esercitare tale diritto, le istituzioni in causa, a richiesta dell’interessato, gli comuni- xxxx tutte le informazioni di cui dispongono per consentirgli di valutare le conse- guenze delle liquidazioni concomitanti o successive delle prestazioni che potrebbe richiedere.
3. Se il richiedente revoca una domanda di prestazioni previste dalla legislazione di un determinato Stato membro, tale revoca non è considerata come una revoca con- comitante delle domande di prestazioni in base alla legislazione di altri Stati mem- bri.
Art. 47 Istruttoria delle domande da parte delle istituzioni interessate
A. Istituzione di contatto
1. L’istituzione cui la domanda di prestazioni è presentata o inoltrata conformemen- te all’articolo 45, paragrafi 1 o 4, del regolamento di applicazione è denominata qui di seguito «istituzione di contatto». L’istituzione del luogo di residenza non è deno- minata istituzione di contatto se l’interessato non è stato mai soggetto alla legisla- zione che detta istituzione applica.
L’istituzione di contatto, in quanto tale, oltre a istruire la domanda di prestazioni in base alla legislazione che essa applica, promuove lo scambio di dati, la comunica- zione di decisioni e le operazioni necessarie all’istruttoria della domanda da parte delle istituzioni interessate, fornisce al richiedente, a domanda, tutte le informazioni relative agli aspetti comunitari dell’istruttoria stessa e lo tiene al corrente degli sviluppi.
B. Istruttoria delle domande di prestazioni a norma della legislazione di tipo A ai sensi dell’articolo 44 del regolamento di base.
2. Nel caso di cui all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento di base, l’istituzione di contatto trasmette tutti i documenti concernenti la persona interessata all’istitu- zione a cui quest’ultima è stata affiliata in precedenza, che istruisce a sua volta il fascicolo.
3. Gli articoli 48–52 del regolamento di applicazione non sono applicabili all’istruttoria delle domande di cui all’articolo 44 del regolamento di base.
C. Istruttoria delle altre domande di prestazioni
4. Nelle situazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 2, l’istituzione di contatto trasmette senza indugio le domande di prestazioni, con tutta la documentazione di cui dispone e, se del caso, i documenti pertinenti prodotti dal richiedente, a tutte le istituzioni interessate affinché possano tutte iniziarne l’istruttoria simultaneamente. L’istituzione di contatto comunica alle altre istituzioni i periodi di assicurazione o di residenza maturati in base alla sua legislazione. Essa indica altresì quali documenti debbano essere trasmessi successivamente e integra la domanda quanto prima.
5. Ciascuna delle istituzioni interessate comunica all’istituzione di contatto e alle altre istituzioni interessate, quanto prima, i periodi di assicurazione o di residenza maturati in base alla sua legislazione.
6. Ogni istituzione interessata procede al calcolo dell’importo delle prestazioni conformemente all’articolo 52 del regolamento di base e comunica all’istituzione di contatto e alle altre istituzioni interessate la propria decisione, l’importo delle pre- stazioni dovute, e qualsiasi altra informazione necessaria ai fini degli articoli 53–55 del regolamento di base.
7. Qualora un’istituzione stabilisca, sulla base delle informazioni di cui ai paragra- fi 4 e 5 del presente articolo, che si applica l’articolo 46, paragrafo 2 o l’articolo 57, paragrafi 2 o 3, del regolamento di base, ne avverte l’istituzione di contatto e le altre istituzioni interessate.
Art. 48 Comunicazione delle decisioni al richiedente
1. Ogni istituzione comunica al richiedente la decisione che ha preso conforme- mente alla legislazione applicabile. Ogni decisione precisa i mezzi e i termini di ricorso consentiti. Una volta ricevuta comunicazione di tutte le decisioni prese da ciascuna istituzione, l’istituzione di contatto trasmette al richiedente e alle altre istituzioni interessate una nota riepilogativa di tali decisioni. Un modello di tale nota è redatto dalla commissione amministrativa. La nota riepilogativa è trasmessa al richiedente nella lingua dell’istituzione o, a domanda, nella lingua scelta dal richie-
dente e riconosciuta come lingua ufficiale delle istituzioni comunitarie conforme- mente all’articolo 290 del trattato.
2. Qualora al richiedente risulti, dopo aver ricevuto la nota riepilogativa, che l’interazione delle decisioni prese da due o più istituzioni può avere influito negati- vamente sui suoi diritti, egli ha diritto ad una revisione delle decisioni da parte delle istituzioni interessate entro i termini di tempo previsti dalle rispettive legislazioni nazionali. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della nota riepilogativa. Il risultato della revisione è comunicato per iscritto al richiedente.
Art. 49 Determinazione del grado di invalidità
1. Nel caso in cui sia applicabile l’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento di base, l’unica istituzione abilitata a decidere in merito al grado d’invalidità del richiedente è quella di contatto, se la legislazione applicata da detta istituzione è compresa nell’allegato VII del regolamento di base o, in mancanza, l’istituzione la cui legisla- zione è compresa in tale allegato e alla quale è stato da ultimo soggetto il richieden- te. Essa adotta detta decisione non appena è in grado di determinare se le condizioni di ammissibilità stabilite dalla legislazione applicabile siano soddisfatte, tenendo conto, se del caso, degli articoli 6 e 51 del regolamento di base. Essa notifica senza indugio detta decisione alle altre istituzioni interessate.
Qualora i requisiti, diversi da quelli relativi al grado d’invalidità, stabiliti dalla legislazione applicabile non siano soddisfatti, tenendo conto degli articoli 6 e 51 del regolamento di base, l’istituzione di contatto ne informa senza indugio l’istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione il richiedente è stato soggetto da ultimo. Quest’ultima istituzione è abilitata a prendere la decisione relativa al grado d’invalidità del richiedente se le condizioni di ammissibilità stabilite dalla legislazione applicabile sono soddisfatte; essa notifica senza indugio detta decisione alle altre istituzioni interessate.
Ove necessario, nell’accertare i requisiti, la questione può essere rinviata, alle stesse condizioni, all’istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione il richiedente è stato soggetto per primo.
2. Nel caso in cui l’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento di base non sia appli- cabile, ogni istituzione, conformemente alla legislazione nazionale, ha la facoltà di fare esaminare il richiedente da un medico o altro esperto di sua scelta per determi- nare il grado d’invalidità. Tuttavia, l’istituzione di uno Stato membro prende in considerazione documenti, referti medici e informazioni d’ordine amministrativo raccolti dall’istituzione di qualsiasi altro Stato membro come se fossero stati redatti nel proprio Stato membro.
Art. 50 Acconti provvisori e anticipi su prestazioni
1. In deroga all’articolo 7 del regolamento di applicazione, ogni istituzione che constati, nel corso dell’istruttoria di una domanda di prestazioni, che il richiedente ha diritto a una prestazione autonoma ai sensi della legislazione applicabile, confor-
memente all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, eroga senza indugio tale prestazione. Questo pagamento è considerato provvisorio se l’importo concesso può essere modificato dal risultato della procedura d’istruttoria della domanda.
2. Ove risulti dalle informazioni a disposizione che il richiedente ha diritto ad un pagamento da un’istituzione ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, quella stessa istituzione gli eroga un anticipo il cui importo è il più vicino possibile a quello che sarà probabilmente erogato in applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base.
3. Ogni istituzione tenuta a versare prestazioni provvisorie o un anticipo in applica- zione dei paragrafi 1 o 2 ne informa senza indugio il richiedente segnalando esplici- tamente il carattere provvisorio della misura adottata e le eventuali facoltà di ricorso a norma della legislazione nazionale.
Art. 51 Ricalcolo delle prestazioni
1. In caso di ricalcolo delle prestazioni in applicazione dell’articolo 48, paragrafi 3 e 4, dell’articolo 50, paragrafo 4, e dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento di base, si applica mutatis mutandis l’articolo 50 del regolamento di applicazione.
2. In caso di ricalcolo, di soppressione o di sospensione della prestazione, l’istituzione che ha preso la decisione la notifica senza indugio alla persona interes- sata e ne informa ciascuna delle istituzioni nei riguardi delle quali la persona interes- sata ha un diritto.
Art. 52 Disposizioni destinate ad accelerare il processo di calcolo delle pensioni
1. Per agevolare e accelerare l’istruttoria delle domande e il pagamento delle presta- zioni, le istituzioni alla cui legislazione una persona è stata soggetta:
a) scambiano o mettono a disposizione delle istituzioni degli altri Stati membri gli elementi di identificazione delle persone che passano da una legislazione nazionale applicabile all’altra, e provvedono alla conservazione e alla ri- spondenza di detti elementi o, in mancanza di ciò, forniscono a queste per- sone i mezzi per accedere direttamente ai propri elementi di identificazione;
b) con sufficiente anticipo rispetto all’età minima di decorrenza dei diritti a pensione o rispetto ad un’età che dev’essere definita dalla legislazione na- zionale, scambiano o mettono a disposizione dell’interessato e delle istitu- zioni degli altri Stati membri le informazioni (periodi maturati o altri ele- menti importanti) sui diritti a pensione delle persone che sono passate da una legislazione nazionale applicabile ad un’altra o, in mancanza di ciò, forni- scono a queste persone le informazioni o i mezzi per informarsi sui loro fu- turi diritti a prestazioni.
2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, la commissione amministrativa deter- mina gli elementi d’informazione da scambiare o mettere a disposizione e stabilisce le procedure e meccanismi del caso, tenendo conto delle specificità, dell’organizza-
zione tecnica e amministrativa e dei mezzi tecnologici a disposizione dei regimi pensionistici nazionali. La commissione amministrativa assicura l’implementazione di tali regimi pensionistici mediante l’organizzazione di una verifica delle misure adottate e della loro applicazione.
3. Per l’applicazione del paragrafo 1, l’istituzione del primo Stato membro, nel quale a una persona è attribuito il numero d’identificazione personale (PIN) ai fini della gestione della sicurezza sociale, dovrà ricevere le informazioni di cui al presen- te articolo.
Art. 53 Disposizioni di coordinamento negli Stati membri
1. Fatto salvo l’articolo 51 del regolamento di base, se la legislazione nazionale comporta norme per determinare l’istituzione responsabile o il regime applicabile o per designare i periodi di assicurazione ad un regime specifico, tali norme si appli- xxxx tenendo conto soltanto dei periodi di assicurazione maturati in base alla legi- slazione di questo Stato membro.
2. Qualora la legislazione nazionale comporti norme di coordinamento tra i regimi speciali applicabili ai dipendenti pubblici e il regime generale dei lavoratori subordi- nati, su tali norme non incidono le disposizioni del regolamento di base e del rego- lamento di applicazione.
Capo V: Prestazioni di disoccupazione
Art. 54 Totalizzazione dei periodi e calcolo delle prestazioni
1. L’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di applicazione si applica mutatis mutandis all’articolo 61 del regolamento di base. Fatti salvi gli obblighi di base delle istituzioni in causa, la persona interessata può presentare all’istituzione competente un documento, rilasciato dall’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, che precisi i periodi maturati sotto tale legislazione.
2.11 Ai fini dell’applicazione dell’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento di base, l’istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione la persona interes- sata era soggetta nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma comuni- ca senza indugio all’istituzione del luogo di residenza, su richiesta di quest’ultima, tutti gli elementi necessari al calcolo delle prestazioni di disoccupazione che posso- no essere ottenute nello Stato membro in cui l’istituzione competente ha sede, in particolare l’importo della retribuzione o del reddito professionale percepito.
3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 62 del regolamento di base e fatto salvo il suo articolo 63, l’istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione
11 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 4) del R (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2015 (RU 2015 345).
prevede che il calcolo delle prestazioni vari secondo il numero dei familiari, tiene conto anche dei familiari della persona interessata che risiedono in un altro Stato membro come se risiedessero nello Stato membro competente. Questa disposizione non si applica se, nello Stato membro di residenza dei familiari, un’altra persona ha diritto a prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari.
Art. 55 Condizioni e limiti del mantenimento del diritto alle prestazioni per la persona disoccupata che si reca in un altro Stato membro
1. Per beneficiare dell’articolo 64 o dell’articolo 65bis del regolamento di base, la persona disoccupata che si reca in un altro Stato membro informa l’istituzione competente prima della sua partenza e le chiede di rilasciargli un documento atte- stante che la stessa continua ad avere diritto alle prestazioni alle condizioni di cui all’articolo 64, paragrafo, 1 lettera b), del regolamento di base.12
Detta istituzione informa la persona interessata degli obblighi che le incombono e le trasmette tale documento, che indica le informazioni seguenti:
a) la data in cui la persona disoccupata ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente;
b) il periodo concesso ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera b), del rego- lamento di base per l’iscrizione come persona in cerca di occupazione nello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata;
c) il periodo massimo durante il quale il diritto alle prestazioni può essere man- tenuto ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di base;
d) i fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni.
2. La persona disoccupata si iscrive come persona in cerca di occupazione presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si reca conformemente all’articolo 64, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base e trasmette all’istituzione di tale Stato membro il documento di cui al paragrafo 1. Se la persona disoccupata ha informato l’istituzione competente ai sensi del paragrafo 1 ma non fornisce il docu- mento in questione, l’istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata si rivolge all’istituzione competente per ottenere le informazioni necessarie.
3. Gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata per cercare un lavoro informano la stessa dei suoi obblighi.
4. L’istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata invia immediatamente all’istituzione competente un documento con l’indicazione della data d’iscrizione della persona disoccupata presso gli uffici del lavoro e del suo nuovo indirizzo.
Qualora, nel periodo durante il quale la persona disoccupata conserva il diritto alle prestazioni, si verifichino fatti che possono modificare tale diritto, l’istituzione dello
12 Nuovo testo del primo comma giusta l’art. 2 n. 5) del R (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2015 (RU 2015 345).
Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata trasmette immediatamente all’istituzione competente e alla persona interessata un documento contenente le informazioni pertinenti.
A richiesta dell’istituzione competente, l’istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata trasmette mensilmente le informazioni pertinenti sull’evoluzione della situazione della persona disoccupata, precisando in particolare se quest’ultima è sempre iscritta presso gli uffici del lavoro e se si conforma alle procedure di controllo predisposte.
5. L’istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata procede o fa procedere al controllo come se si trattasse di una persona disoccupata che bene- ficia di prestazioni in forza della legislazione che essa applica. Ove necessario, la stessa informa immediatamente l’istituzione competente del sopravvenire di fatti di cui al paragrafo 1, lettera d).
6. Le autorità competenti o le istituzioni competenti di due o più Stati membri possono definire tra loro procedure e termini di tempo specifici relativi al variare della situazione della persona disoccupata nonché altre misure dirette ad agevolare la ricerca di lavoro delle persone disoccupate che si rechino in uno di questi Stati membri ai sensi dell’articolo 64 del regolamento di base.
7. 13 I paragrafi da 2–6 si applicano mutatis mutandis alla situazione di cui all’arti- colo 65bis, paragrafo 3, del regolamento di base.
Art. 56 Persone disoccupate che risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
1.14 Se la persona disoccupata decide, conformemente all’articolo 65, paragrafo 2, o all’articolo 65bis, paragrafo 1, del regolamento di base, di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro anche nello Stato membro che non eroga le prestazioni iscri- vendosi come persona in cerca di occupazione, ne informa l’istituzione e gli uffici del lavoro dello Stato membro che eroga le prestazioni.
Su richiesta degli uffici del lavoro dello Stato membro che non eroga le prestazioni, gli uffici del lavoro nello Stato membro che eroga le prestazioni trasmettono le informazioni pertinenti riguardanti l’iscrizione e la ricerca di lavoro della persona disoccupata.
2.15 Se la legislazione applicabile negli Stati membri interessati prevede l’adempi- mento di determinati obblighi e/o le attività di ricerca di lavoro da parte della perso- na disoccupata, sono prioritari gli obblighi e/o le attività di ricerca di lavoro del disoccupato nello Stato membro che eroga le prestazioni.
13 Introdotto dall’art. 2 n. 5) del R (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2015 (RU 2015 345).
14 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 6) del R (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2015 (RU 2015 345).
15 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 6) del R (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 maggio 2012, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2015 (RU 2015 345).
Il mancato adempimento da parte della persona disoccupata di tutti gli obblighi e/o di tutte le attività di ricerca di lavoro nello Stato membro che non eroga le prestazio- ni non incidono sulle prestazioni erogate nell’altro Stato membro.
3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di base, l’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto da ultimo segnala all’istituzione del luogo di residenza, a richiesta di quest’ultima, se il lavoratore ha diritto alle prestazioni ai sensi dell’articolo 64 del regolamento di base.
Art. 57 Disposizioni per l’applicazione degli articoli 61, 62, 64 e 65 del regolamento di base relativi a persone assoggettate ad un regime speciale per dipendenti pubblici
1. Gli articoli 54 e 55 del regolamento di applicazione si applicano mutatis mutandis alle persone assoggettate ad un regime speciale di disoccupazione per dipendenti pubblici.
2. L’articolo 56 del regolamento di applicazione non si applica alle persone assog- gettate ad un regime speciale di disoccupazione per dipendenti pubblici. Una perso- na disoccupata assoggettata ad un regime speciale di disoccupazione per dipendenti pubblici, parzialmente o totalmente disoccupata e che, nel corso del suo ultimo impiego, risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competen- te, fruisce delle prestazioni del regime speciale di disoccupazione per dipendenti pubblici secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro competente come se fosse residente nel territorio di quello Stato membro. Tali prestazioni sono fornite dall’istituzione competente, che se ne fa carico.
Capo VI: Prestazioni familiari
Art. 58 Regole di priorità in caso di xxxxxx
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento di base, se il luogo di residenza dei figli non permette di determinare l’ordine di priorità, ogni Stato membro interessato calcola l’importo delle prestazioni includendo i figli che non risiedono nel suo territorio. Qualora si applichi l’artico- lo 68, paragrafo 1, lettera b), punto i), l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione prevede l’importo di prestazioni più elevato eroga la totalità di tale importo. L’istituzione competente dell’altro Stato membro le rimborsa la metà di detto importo, nel limite dell’importo previsto dalla legislazione di quest’ultimo Stato membro.
Art. 59 Regole applicabili in caso di cambiamento della legislazione applicabile e/o della competenza a concedere prestazioni familiari
1. Se la legislazione applicabile e/o la competenza a concedere prestazioni familiari cambia da uno Stato membro all’altro nel corso di un mese civile, quali che siano le scadenze per il versamento delle prestazioni familiari previste dalla legislazione di
tali Stati membri, l’istituzione che ha erogato le prestazioni familiari in applicazione della legislazione ai sensi della quale le prestazioni sono state concesse all’inizio di tale mese sostiene tale onere fino alla fine del mese in corso.
2. Essa informa l’istituzione dell’altro Stato membro o degli altri Stati membri interessati della scadenza alla quale cessa di erogare le prestazioni familiari in causa. L’erogazione delle prestazioni da parte dell’altro Stato membro o degli altri Stati membri interessati ha effetto a decorrere da tale data.
Art. 60 Procedura per l’applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento di base
1. La domanda di prestazioni familiari è presentata all’istituzione competente. Ai fini dell’applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento di base, si tiene conto della situazione della famiglia nel suo insieme, come se tutti gli interessati fossero soggetti alla legislazione dello Stato membro in questione e vi risiedessero, in parti- colare per quel che riguarda il diritto della persona a richiedere tali prestazioni. Qualora l’avente diritto alle prestazioni non eserciti tale diritto, l’istituzione compe- tente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile tiene conto della domanda di prestazioni familiari presentata dall’altro genitore o assimilato o dalla persona o ente che ha la tutela dei figli.
2. L’istituzione a cui è stata presentata la domanda conformemente al paragrafo 1 la esamina sulla base delle informazioni dettagliate fornite dal richiedente tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la situazione familia- re del richiedente.
Se tale istituzione conclude che la sua legislazione è applicabile in via prioritaria ai sensi dell’articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, eroga le prestazioni familiari a norma della legislazione che applica.
Se tale istituzione ritiene che sussista un eventuale diritto a un’integrazione differen- ziale in virtù della legislazione di un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento di base, trasmette senza indugio la domanda all’isti- tuzione competente dell’altro Stato membro e ne informa la persona interessata; essa informa inoltre l’istituzione dell’altro Stato membro in merito alla decisione adottata riguardo alla domanda e all’importo delle prestazioni familiari erogate.
3. Se l’istituzione a cui è stata presentata la domanda conclude che la sua legisla- zione è applicabile, ma non in via prioritaria ai sensi dell’articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, decide senza indugio, in xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx- xx da applicare e trasmette la domanda, ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento di base, all’istituzione dell’altro Stato membro, informandone altresì il richiedente. Quest’ultima istituzione prende posizione sulla decisione provvisoria entro due mesi.
Qualora l’istituzione a cui è stata trasmessa la domanda non prenda posizione entro il termine summenzionato, si applica la decisione provvisoria suddetta e l’istituzione
in questione eroga le prestazioni previste dalla sua legislazione e comunica all’istituzione che ha trasmesso la domanda l’importo delle prestazioni erogate.
4. In caso di divergenza di pareri tra le istituzioni interessate riguardo alla legisla- zione applicabile in via prioritaria, si applica l’articolo 6, paragrafi 2–5, del regola- mento di applicazione. A tal fine l’istituzione del luogo di residenza di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di applicazione è l’istituzione del luogo di residenza del figlio/dei figli.
5. L’istituzione che ha proceduto al versamento di prestazioni a titolo provvisorio per un importo superiore a quello che risulta in definitiva a suo carico può rivolgersi all’istituzione prioritaria per il recupero delle somme versate in eccedenza secondo la procedura di cui all’articolo 73 del regolamento di applicazione.
Art. 61 Procedura per l’applicazione dell’articolo 69 del regolamento di base
Per l’applicazione dell’articolo 69 del regolamento di base, la commissione ammini- strativa redige l’elenco delle prestazioni familiari supplementari o speciali per orfani disciplinate dal medesimo articolo. Se l’istituzione competente non è tenuta a eroga- re in via prioritaria dette prestazioni familiari supplementari o speciali per orfani a norma della legislazione che applica, trasmette senza indugio la domanda di presta- zioni familiari corredata dei documenti e delle informazioni necessari all’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione la persona interessata è stata soggetta più a lungo e che eroga dette prestazioni familiari supplementari o speciali per orfani. In taluni casi, questo può comportare di dover risalire, alle stesse condizioni, fino all’istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione la persona interessata ha maturato il più breve dei suoi periodi di assicurazione o di residenza.
Titolo IV: Disposizioni finanziarie Capo I:
Rimborso delle prestazioni in applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento di base
Sezione 1: Rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute
Art. 62 Principi
1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento di base, l’importo effettivo dei costi delle prestazioni in natura è rimborsato dall’istituzione competente all’istituzione che le ha erogate, quale risulta dalla contabilità di quest’ultima istitu- zione, tranne in caso di applicazione dell’articolo 63 del regolamento di applica- zione.
2. Se l’importo effettivo dei costi delle prestazioni di cui al paragrafo 1 non risulta, in tutto o in parte, dalla contabilità dell’istituzione che le ha erogate, l’importo da rimborsare è determinato sulla base di un forfait calcolato partendo da tutti gli ele- menti pertinenti desunti dai dati disponibili. La commissione amministrativa valuta gli elementi da utilizzare per il calcolo dei forfait e ne stabilisce l’importo.
3. Tariffe superiori a quelle che sono applicabili alle prestazioni in natura erogate alle persone assicurate soggette alla legislazione applicata dall’istituzione che ha erogato le prestazioni di cui al paragrafo 1 possono non essere prese in considera- zione per il rimborso.
Sezione 2: Rimborso sulla base di un forfait
Art. 63 Identificazione degli Stati membri interessati
1. Gli Stati membri di cui all’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento di base, che per ragioni giuridiche o amministrative non possono effettuare i rimborsi sulla base dei costi effettivi, sono elencati nell’allegato 3 del regolamento di applicazione.
2. Per gli Stati membri elencati nell’allegato 3 del regolamento di applicazione, l’importo dei costi delle prestazioni in natura erogate:
a) ai familiari che non risiedono nello stesso Stato membro della persona assi- curata ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base; e
b) ai pensionati e ai familiari ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1 e degli arti- coli 25 e 26;
del regolamento di base è rimborsato dalle istituzioni competenti alle istituzioni che hanno erogato tali prestazioni sulla base di un importo forfettario stabilito per ogni anno civile. Tale importo forfettario deve essere il più possibile vicino alle spese effettivamente sostenute.
Art. 64 Metodo di calcolo degli importi forfettari mensili e dell’importo forfettario totale
1. Per ogni Stato membro creditore, l’importo forfettario mensile per persona (Fi) per un anno civile è determinato dividendo il costo medio annuale per persona (Xx) secondo diverse classi d’età (i), per 12 e applicando al risultato un abbattimento (X) in conformità con la formula seguente:
Fi = Yi*1/12*(1-X) dove:
l’indice (valori i = 1, 2 e 3) rappresenta le tre classi d’età considerate per il calcolo degli importi forfettari:
i = 1: persone di meno di 20 anni i = 2: persone da 20 a 64 anni
i = 3: persone di 65 anni e più.
Xx rappresenta il costo medio annuale per persona della classe d’età i, quale definito al paragrafo 2.
Il coefficiente X (0,20 o 0,15) rappresenta l’abbattimento, quale definito al paragrafo 3.
2. Il costo medio annuale per persona (Yi) nella classe d’età i è ottenuto dividendo le spese annuali afferenti al totale delle prestazioni in natura erogate dalle istituzioni dello Stato membro creditore a tutte le persone della classe d’età interessata soggette alla sua legislazione e residenti nel suo territorio per il numero medio di persone interessate di questa classe d’età nell’anno civile in questione. Il calcolo è basato sulle spese nel quadro dei regimi di cui all’articolo 23 del regolamento di applica- zione.
3. L’abbattimento da applicare all’importo forfettario mensile è di norma pari al 20 per cento (X = 0,20). È pari al 15 % (X = 0,15) per i pensionati e i loro familiari se lo Stato membro competente non è elencato nell’allegato IV del regolamento di base.
4. Per ogni Stato membro debitore l’importo forfettario totale per un anno civile è uguale alla somma dei prodotti ottenuti moltiplicando, in ciascuna classe d’età i, gli importi forfettari mensili determinati per persona per il numero di mesi maturati dalle persone interessate nello Stato membro creditore in quella classe d’età.
Il numero di mesi maturati dalle persone interessate nello Stato membro creditore è uguale alla somma dei mesi civili in un anno civile durante i quali le persone interes- sate sono state, a causa della loro residenza nel territorio dello Stato membro credi- tore, ammesse a beneficiare delle prestazioni in natura in tale territorio a spese dello Stato membro debitore. Detti mesi sono determinati a partire da un inventario tenuto a tal fine dall’istituzione del luogo di residenza, sulla base dei documenti giustifica- tivi dei diritti degli interessati forniti dall’istituzione competente.
5. Al più tardi entro il 1° maggio 2015 la commissione amministrativa presenta una relazione specifica sull’applicazione del presente articolo e, in particolare, sugli abbattimenti di cui al paragrafo 3. Sulla base di tale relazione, la commissione amministrativa può presentare una proposta contenente qualunque modifica che si dimostri necessaria per assicurare che il calcolo degli importi forfettari sia quanto più possibile vicino alle spese effettivamente sostenute e che gli abbattimenti di cui al paragrafo 3 non si traducano in uno squilibrio dei pagamenti o in doppi pagamenti per gli Stati membri.
6. La commissione amministrativa fissa i metodi e le modalità di determinazione degli elementi di calcolo degli importi forfettari di cui ai paragrafi 1–5.
7. Fatti salvi i paragrafi 1–4, gli Stati membri possono continuare ad applicare gli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 per il calcolo dell’importo forfetta- rio per il 1° maggio 2015, purché si applichi l’abbattimento di cui al paragrafo 3.
Art. 65 Notifica dei costi medi annuali
1. L’importo del costo medio annuale per persona in ogni classe d’età relativo a un anno determinato è comunicato alla commissione di controllo dei conti entro la fine del secondo anno che segue l’anno in questione. In mancanza di comunicazione entro tale termine, sarà preso in considerazione l’importo del costo medio annuale
per persona che la commissione amministrativa ha fissato da ultimo per un anno precedente.
2. I costi medi annuali fissati conformemente al paragrafo 1, sono pubblicati ogni anno nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Sezione 3: Disposizioni comuni
Art. 66 Procedura di rimborso tra istituzioni
1. Il rimborso tra gli Stati membri interessati si effettua quanto più tempestivamente possibile. Ogni istituzione interessata è tenuta a rimborsare i crediti entro i termini menzionati nella presente sezione, non appena è in grado di farlo. Una contestazione relativa a uno specifico credito non deve essere di ostacolo al rimborso di uno o più altri crediti.
2. I rimborsi di cui agli articoli 35 e 41 del regolamento di base tra le istituzioni degli Stati membri si effettuano tramite l’organismo di collegamento. Può esservi un organismo di collegamento separato per i rimborsi a norma dell’articolo 35 e dell’articolo 41 del regolamento di base.
Art. 67 Termini di presentazione e di pagamento dei crediti
1. I crediti stabiliti sulla base delle spese effettivamente sostenute devono essere presentati all’organismo di collegamento dello Stato membro debitore entro i 12 mesi seguenti la fine del semestre civile durante il quale tali crediti sono stati iscritti nella contabilità dell’istituzione creditrice.
2. I crediti a forfait di un anno civile sono presentati all’organismo di collegamento dello Stato membro debitore entro i 12 mesi seguenti il mese durante il quale i costi medi per l’anno interessato sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli inventari di cui all’articolo 64, paragrafo 4, del regolamento di applica- zione sono presentati entro la fine dell’anno seguente l’anno di riferimento.
3. Nel caso di cui all’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di applicazione, il termine di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non decorre prima dell’individuazione dell’istituzione competente.
4. I crediti presentati dopo i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non sono presi in considerazione.
5. I crediti sono pagati all’organismo di collegamento dello Stato membro creditore di cui all’articolo 66 del regolamento di applicazione dall’istituzione debitrice entro i 18 mesi seguenti la fine del mese durante il quale sono stati presentati all’organismo di collegamento dello Stato membro debitore. Questa disposizione non si applica ai crediti che l’istituzione debitrice ha respinto in tale periodo per motivi pertinenti.
6. Le contestazioni relative a un credito sono risolte al più tardi entro i 36 mesi seguenti il mese durante il quale il credito è stato presentato.
7. La commissione di controllo dei conti agevola la chiusura definitiva dei conti nei casi in cui non sia stata possibile giungere ad una composizione nel periodo di cui al paragrafo 6 e, su richiesta giustificata di una delle parti, formula un parere in merito ad una contestazione entro i sei mesi seguenti il mese in cui è stata adita.
Art. 68 Interessi di mora e anticipi
1. A decorrere dalla fine del periodo di 18 mesi di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, l’istituzione creditrice può applicare un interesse sui crediti da liquidare, a meno che l’istituzione debitrice, entro sei mesi dalla fine del mese in cui è stato introdotto il credito, non abbia versato un anticipo pari alme- no al 90 % del credito totale introdotto a norma dell’articolo 67, paragrafi 1 o 2, del regolamento di applicazione. Sulle parti di credito non coperte dall’anticipo l’interesse può essere applicato soltanto a decorrere dalla fine del periodo di trenta- sei mesi di cui all’articolo 67, paragrafo 6, del regolamento di applicazione.
2. L’interesse è calcolato sulla base del tasso di riferimento applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento. Il tasso di riferi- mento applicabile è quello in vigore il primo giorno del mese in cui il pagamento è esigibile.
3. Nessun organismo di collegamento è obbligato ad accettare un anticipo secondo quanto previsto al paragrafo 1. Tuttavia, se un organismo di collegamento declina tale offerta, l’istituzione creditrice non è più autorizzata ad applicare un interesse di mora per quanto riguarda i crediti di cui trattasi diversi da quelli contemplati nella seconda frase del paragrafo 1.
Art. 69 Rendiconti annuali
1. La commissione amministrativa stabilisce la situazione dei crediti per ogni anno civile, ai sensi dell’articolo 72, lettera g), del regolamento di base, sulla scorta della relazione della commissione di controllo dei conti. A tale scopo, gli organismi di collegamento comunicano alla commissione di controllo dei conti, entro i termini e secondo le modalità da essa fissati, l’importo dei crediti presentati, liquidati x xxxxx- stati (posizione creditrice) da una parte, e l’importo dei crediti ricevuti, liquidati o contestati (posizione debitrice) dall’altra.
2. La commissione amministrativa può procedere ad ogni verifica utile al controllo dei dati statistici e contabili che servono alla determinazione della situazione annuale dei crediti di cui al paragrafo 1, in particolare per accertare la conformità di tali dati alle norme fissate nel presente titolo.
Capo II:
Rimborso delle prestazioni di disoccupazione in applicazione dell’articolo 65 del regolamento di base
Art. 70 Rimborso delle prestazioni di disoccupazione
In assenza dell’accordo di cui all’articolo 65, paragrafo 8, del regolamento di base, l’istituzione del luogo di residenza richiede il rimborso delle prestazioni di disoccu- pazione ai sensi dell’articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base all’istitu- zione dello Stato membro alla cui legislazione il beneficiario è stato soggetto da ultimo. La domanda è trasmessa entro sei mesi dalla fine del semestre civile durante il quale è avvenuto l’ultimo pagamento delle prestazioni di disoccupazione di cui è chiesto il rimborso. La domanda indica l’importo delle prestazioni versate durante i periodi di tre o cinque mesi di cui all’articolo 65, paragrafi 6 e 7 del regolamento di base, il periodo per il quale le prestazioni sono state erogate e i dati di identificazio- ne della persona disoccupata. I crediti sono presentati e pagati per il tramite degli organismi di collegamento degli Stati membri interessati.
Non è richiesto di prendere in considerazione le domande presentate dopo il termine di cui al primo comma.
L’articolo 66, paragrafo 1 e all’articolo 67, paragrafi 5–7, del regolamento di appli- cazione si applicano mutatis mutandis.
A decorrere dalla fine del periodo di 18 mesi di cui all’articolo 67, paragrafo 5, del regolamento di applicazione l’istituzione creditrice può addebitare un interesse sui crediti da liquidare. L’interesse è calcolato a norma dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento di applicazione.
L’importo massimo del rimborso di cui all’articolo 65, paragrafo 6, terza frase, del regolamento di base è in ogni singolo caso l’importo della prestazione a cui avrebbe diritto la persona interessata ai sensi della legislazione dello Stato membro a cui è stata soggetta da ultimo se iscritta presso gli uffici del lavoro di detto Stato membro. Tuttavia, nelle relazioni tra gli Stati membri di cui all’allegato 5 del regolamento di applicazione, le istituzioni competenti di uno di tali Stati membri alla cui legislazio- ne la persona interessata è stata soggetta da ultimo determinano l’importo massimo in ogni singolo caso in base all’importo medio delle prestazioni di disoccupazione previste ai sensi della legislazione di tale Stato membro nell’anno civile precedente.
Capo III:
Recupero di prestazioni indebitamente erogate, recupero di versamenti e contributi provvisori, compensazione e assistenza in materia di recupero
Sezione 1: Principi
Art. 71 Disposizioni comuni
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 84 del regolamento di base e nel quadro ivi definito, ogni qualvolta sia possibile, il recupero dei crediti si effettua mediante compensazione o tra le istituzioni degli Stati membri interessati, o nei confronti della persona fisica o giuridica interessata, conformemente agli articoli 72–74 del regola- mento di applicazione. Se non è possibile recuperare il credito, in tutto o in parte, per mezzo di tale compensazione, gli importi che restano dovuti sono recuperati nei modi di cui agli articoli 75–85 del regolamento di applicazione.
Sezione 2: Compensazione
Art. 72 Prestazioni percepite indebitamente
1. Se l’istituzione di uno Stato membro ha erogato prestazioni indebite a una perso- na, detta istituzione, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che appli- ca, può chiedere all’istituzione di ogni altro Stato membro debitrice di prestazioni a favore della persona interessata di detrarre l’importo indebito dagli arretrati o dai pagamenti in corso dovuti a tale persona indipendentemente dal settore di sicurezza sociale nel cui ambito la prestazione è erogata. L’istituzione di quest’ultimo Stato membro opera la detrazione alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensa- zione in conformità alla legislazione che essa applica, come se si trattasse di somme erogate in eccesso da essa stessa, e trasferisce l’importo detratto all’istituzione che ha erogato le prestazioni indebite.
2. In deroga al paragrafo 1, se, nel concedere o riesaminare le prestazioni in relazio- ne alle prestazioni di invalidità e alle pensioni di vecchiaia e ai superstiti a norma dei capitoli 4 e 5 del titolo III del regolamento di base, l’istituzione di uno Stato membro ha erogato a una persona prestazioni per una somma indebita, tale istituzione può chiedere all’istituzione di ogni altro Stato membro debitrice di corrispondenti pre- stazioni alla persona interessata di detrarre l’importo erogato in eccesso dagli arre- trati erogabili alla persona interessata. Dopo che quest’ultima istituzione ha comuni- cato l’importo dei suoi arretrati all’istituzione che ha erogato una somma indebita, l’istituzione che ha erogato la somma indebita ne comunica l’importo entro due mesi. Se l’istituzione debitrice degli arretrati riceve tale comunicazione entro il termine stabilito, essa trasferisce l’importo detratto all’istituzione che ha erogato somme indebite. In caso di scadenza del termine detta istituzione eroga senza indu- gio gli arretrati alla persona interessata.
3. Se una persona ha fruito dell’assistenza sociale in uno Stato membro durante un periodo nel corso del quale aveva diritto a prestazioni a titolo della legislazione di un
altro Stato membro, l’organismo che ha erogato l’assistenza può, se dispone legal- mente del diritto di recupero sulle prestazioni dovute alla persona interessata, chie- dere all’istituzione di ogni altro Stato membro debitrice di prestazioni alla persona interessata di detrarre l’importo erogato per l’assistenza dagli importi che tale Stato membro eroga alla persona interessata.
Questa disposizione si applica mutatis mutandis al familiare di una persona interes- sata che ha fruito dell’assistenza nel territorio di uno Stato membro durante un periodo in cui la persona assicurata aveva diritto a prestazioni, in relazione al sud- detto familiare, a titolo della legislazione di un altro Stato membro.
L’istituzione di uno Stato membro che ha erogato un importo indebito per l’assistenza trasmette il giustificativo dell’importo che le è dovuto all’istituzione dell’altro Stato membro che opera quindi la detrazione alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione in conformità alla legislazione che essa applica e trasferisce senza indugio l’importo all’istituzione che ha erogato l’importo indebito.
Art. 73 Prestazioni in denaro erogate o contributi percepiti a titolo provvisorio
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 del regolamento di applicazione, entro tre mesi dalla determinazione della legislazione applicabile o dall’individuazione dell’istituzione debitrice delle prestazioni, l’istituzione che ha erogato a titolo prov- visorio le prestazioni in denaro redige un giustificativo dell’importo erogato a titolo provvisorio e lo trasmette all’istituzione individuata come competente.
L’istituzione individuata come competente a erogare le prestazioni detrae l’importo dovuto a titolo provvisorio dagli arretrati delle prestazioni corrispondenti dovute alla persona interessata e trasferisce senza indugio l’importo detratto all’istituzione che ha erogato a titolo provvisorio le prestazioni in denaro.
Se l’importo delle prestazioni erogate a titolo provvisorio è superiore all’importo degli arretrati o se non vi sono arretrati, l’istituzione individuata come competente detrae tale importo dai pagamenti correnti alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione dalla legislazione che essa applica e trasferisce senza indugio l’importo detratto all’istituzione che ha erogato a titolo provvisorio le prestazioni in denaro.
2. L’istituzione che ha percepito contributi a titolo provvisorio da una persona fisica e/o giuridica non procede al rimborso degli importi in questione alla persona che li ha pagati fino a quando essa non abbia accertato le somme dovute presso l’istituzione individuata come competente in base dal’articolo 6, paragrafo 4 del regolamento di applicazione.
Su richiesta dell’istituzione individuata come competente, presentata entro tre mesi dalla determinazione della legislazione applicabile, l’istituzione che ha percepito a titolo provvisorio i contributi li trasferisce all’istituzione individuata come compe- tente per lo stesso periodo allo scopo di definire la situazione relativa ai contributi
dovuti dalla persona fisica e/o giuridica. I contributi trasferiti sono ritenuti come erogati retroattivamente all’istituzione individuata come competente.
Se l’importo dei contributi erogati a titolo provvisorio è superiore all’importo dovuto dalla persona fisica e/o giuridica all’istituzione individuata come competente, l’istituzione che ha percepito i contributi a titolo provvisorio rimborsa l’importo in eccesso alla persona fisica e/o giuridica interessata.
Art. 74 Spese relative alla compensazione
Non è chiesto alcun costo se il debito è recuperato con la compensazione di cui agli articoli 72 e 73 del regolamento di applicazione.
Sezione 3: Recupero
Art. 75 Definizioni e disposizioni comuni
1. Ai fini della presente sezione:
– per «credito» si intendono tutti i crediti relativi a contributi versati o presta- zioni erogate indebitamente, compresi interessi, ammende, sanzioni ammini- strative e tutti gli altri oneri e le altre spese connessi al credito a norma della legislazione dello Stato membro che reclama il credito,
– per «parte richiedente» si intende, riguardo a ciascuno Stato membro, qual- siasi istituzione che presenti una domanda di informazione, notifica o recu- pero relativa a un credito di cui al trattino precedente,
– per «parte richiesta» si intende, riguardo a ciascuno Stato membro, qualsiasi istituzione alla quale può essere presentata una domanda di informazione, notifica o recupero.
2. Le domande e le relative comunicazioni tra Stati membri sono trasmesse, in generale, attraverso le istituzioni designate.
3. La commissione amministrativa adotta le disposizioni di applicazione pratica, comprese, tra l’altro, quelle relative all’articolo 4 del regolamento di applicazione e alla fissazione di una soglia minima degli importi per i quali può essere presentata una domanda di recupero.
Art. 76 Richiesta di informazioni
1. Su domanda della parte richiedente, la parte richiesta fornisce qualsiasi informa- zione che possa essere utile alla parte richiedente per il recupero di un credito.
Al fine di ottenere queste informazioni, la parte richiesta esercita i poteri previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero di crediti analoghi sorti nel suo Stato membro.
2. Nella domanda di informazioni sono indicati il nome, l’ultimo indirizzo cono- sciuto e qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identificazione della persona giuridica o
fisica interessata alla quale si riferiscono le informazioni da fornire, nonché la natura e l’importo del credito al quale la domanda si riferisce.
3. La parte richiesta non è tenuta a fornire informazioni:
a) che non sarebbe in grado di ottenere per il recupero di crediti analoghi sorti nel suo Stato membro; o
b) che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale; o
c) la cui comunicazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o l’ordine pubblico di detto Stato.
4. La parte richiesta informa la parte richiedente dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni.
Art. 77 Notifica
1. La parte richiesta, su domanda della parte richiedente e secondo le norme in vigore, nel proprio Stato membro, per la notifica degli analoghi atti o decisioni, provvede a notificare al destinatario tutti gli atti e le decisioni, compresi quelli giudiziari, provenienti dallo Stato membro della parte richiedente e concernenti un credito e/o il suo recupero.
2. Nella domanda di notifica sono indicati il nome, l’indirizzo e qualsiasi altro dato cui la parte richiedente ha normalmente accesso, utile ai fini dell’identificazione del destinatario, la natura e l’oggetto dell’atto o della decisione da notificare e, se neces- sario, il nome, l’indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identificazione del debitore, il credito cui si riferisce l’atto o la decisione ed ogni altra informazione utile.
3. La parte richiesta informa senza indugio la parte richiedente circa l’azione adotta- ta in seguito alla domanda di notifica e, in particolare, circa la data in cui l’atto o la decisione sono stati trasmessi al destinatario.
Art. 78 Domanda di recupero
1. La domanda di recupero di crediti che la parte richiedente inoltra alla parte ri- chiesta è accompagnata da una copia ufficiale o autenticata del titolo che ne permet- te l’esecuzione, emesso nello Stato membro della parte richiedente e, se del caso, dall’originale o da una copia autenticata di altri documenti necessari al recupero.
2. La parte richiedente può formulare una domanda di recupero:
a) se il credito e/o il titolo che ne permette l’esecuzione non sono contestati nel suo Stato membro, tranne nei casi previsti all’articolo 81, paragrafo 2, se- condo comma del regolamento di applicazione;
b) quando essa ha avviato, nel suo Stato membro, le adeguate procedure di re- cupero che possono essere applicate in base al titolo di cui al paragrafo 1, e se le misure adottate non porteranno al pagamento integrale del credito;
c) se il termine di prescrizione secondo la legislazione del suo Stato membro non è scaduto.
3. Nella domanda di recupero è indicato quanto segue:
a) il nome, l’indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identificazione del- la persona fisica o giuridica interessata e/o di terzi che detengono i suoi beni patrimoniali;
b) il nome, l’indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identificazione del- la parte richiedente;
c) gli estremi dell’atto che ne consente l’esecuzione, emanato nello Stato mem- bro della parte richiedente;
d) il tipo e l’importo del credito, specificando la somma dovuta in capitale, gli interessi, le ammende, le sanzioni amministrative e tutti gli altri oneri e spe- se nelle valute degli Stati membri della parte richiedente e della parte richie- sta;
e) la data in cui la parte richiedente e/o la parte richiesta hanno notificato il ti- tolo all’interessato;
f) la data a decorrere dalla quale e il periodo durante il quale è possibile proce- dere all’esecuzione secondo la legislazione in vigore nello Stato membro della parte richiedente;
g) ogni altra informazione utile.
4. La domanda di recupero contiene inoltre una dichiarazione della parte richiedente che conferma l’osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 2.
5. La parte richiedente invia alla parte richiesta, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero.
Art. 79 Atto che consente l’esecuzione del recupero
1. Conformemente all’articolo 84, paragrafo 2, del regolamento di base, l’atto che consente l’esecuzione del recupero del credito è riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come uno strumento che consente l’esecuzione di un credito dello Stato membro della parte richiesta.
2. In deroga al paragrafo 1, l’atto che permette l’esecuzione del credito può essere, all’occorrenza e secondo le disposizioni in vigore nello Stato membro della parte richiesta, approvato, riconosciuto, integrato o sostituito con un titolo che ne autorizzi l’esecuzione nel territorio di detto Stato membro.
Gli Stati membri si impegnano a ultimare l’approvazione, il riconoscimento, il completamento o la sostituzione del titolo, entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di recupero, eccetto nei casi in cui si applica il terzo comma del presente paragrafo. Gli Stati membri non possono negare il completa- mento di tali azioni quando il titolo esecutivo è redatto correttamente. La parte richiesta comunica alla parte richiedente i motivi che comportano il superamento del termine di tre mesi.
Nel caso in cui una di queste azioni dia luogo a una controversia relativa al credito e/o all’atto che consente l’esecuzione emesso dalla parte richiedente, si applica l’articolo 81 del regolamento di applicazione.
Art. 80 Modalità e termini di pagamento
1. Il recupero è effettuato nella valuta dello Stato membro della parte richiesta. L’intero importo del credito recuperato dalla parte richiesta è trasferito da quest’ultima alla parte richiedente.
2. La parte richiesta può, se lo consentono le disposizioni legislative, regolamentari o le prassi amministrative vigenti nel suo Stato membro, e previa consultazione della parte richiedente, concedere al debitore una dilazione di pagamento o autorizzare un pagamento rateale. Gli interessi addebitati dalla parte richiesta per tale dilazione di pagamento sono altresì trasferiti alla parte richiedente.
A decorrere dalla data in cui l’atto che consente il recupero del credito è stato diret- tamente riconosciuto a norma dell’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, o approvato, riconosciuto, integrato, sostituito a norma dell’artico- lo 79, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, gli interessi per ritardato paga- mento, sono addebitati ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro della parte richiesta e sono altresì trasferiti alla parte richiedente.
Art. 81 Contestazione del credito o dell’atto che consente l’esecuzione del recupero e contestazione dei provvedimenti esecutivi
1. Se nel corso della procedura di recupero una parte interessata contesta il credito e/o l’atto che ne consente l’esecuzione, emesso nello Stato membro della parte richiedente, essa adisce le autorità competenti dello Stato membro della parte xxxxxx- xxxxx, conformemente alle norme di legge vigenti in detto Stato membro. La parte richiedente notifica senza indugio quest’azione alla parte richiesta. Anche la parte interessata può informare di questa azione la parte richiesta.
2. Non appena la parte richiesta abbia ricevuto la notifica o l’informazione di cui al paragrafo 1, dalla parte richiedente o dall’interessato, essa sospende la procedura di esecuzione in attesa della decisione dell’autorità competente in materia, salvo do- manda contraria della parte richiedente ai sensi del secondo comma del presente paragrafo. Se lo ritiene necessario e fatto salvo l’articolo 84 del regolamento di applicazione, la parte richiedente può ricorrere a provvedimenti cautelari per garanti- re il recupero, sempreché le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nel suo Stato membro lo consentono per crediti analoghi.
In deroga al primo comma, la parte richiedente può, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e delle prassi amministrative vigenti nel suo Stato mem- bro, chiedere alla parte richiesta di recuperare un credito contestato, purché le dispo- sizioni legislative, regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato mem- bro della parte richiesta lo consentano. Se l’esito della contestazione risulta
favorevole al debitore, la parte richiedente è responsabile del rimborso di ogni somma recuperata unitamente ad ogni compensazione dovuta, secondo la legislazio- ne in vigore nello Stato membro della parte richiesta.
3. Qualora la contestazione riguardi i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro della parte richiesta, l’azione viene intrapresa davanti all’autorità compe- tente di tale Stato membro, conformemente alle sue disposizioni legislative e rego- lamentari.
4. Qualora l’autorità competente dinanzi alla quale è stata intrapresa l’azione con- formemente al paragrafo 1, sia un giudice ordinario o amministrativo, la decisione di tale giudice, sempreché sia favorevole alla parte richiedente e permetta il recupero del credito nello Stato membro della parte richiedente costituisce l’«atto che consen- te l’esecuzione» ai sensi degli articoli 78 e 79 del regolamento di applicazione e il recupero del credito è effettuato sulla base di questa decisione.
Art. 82 Limiti dell’assistenza
1. La parte richiesta non è tenuta:
a) ad accordare l’assistenza di cui agli articoli 78–81 del regolamento di appli- cazione se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà d’ordine economico o sociale nello Stato membro della parte richiesta, purché le disposizioni legislative x xxxx- lamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro della parte richiesta consentano tale azione per crediti nazionali analoghi;
b) ad accordare l’assistenza di cui agli articoli 76–81 del regolamento di appli- cazione se la domanda iniziale ai sensi degli articoli 76–78 del regolamento di applicazione si riferisce a crediti risalenti a più di cinque anni, a decorrere dalla data in cui è stato costituito l’atto che consente il recupero ai sensi del- le disposizioni legislative, regolamentari o delle prassi amministrative vigen- ti nello Stato membro della parte richiedente alla data della domanda. Tutta- via, qualora il credito o l’atto sia contestato, il termine decorre dalla data in cui lo Stato membro della parte richiedente stabilisce che il credito o il titolo esecutivo non possano più essere contestati.
2. La parte richiesta informa la parte richiedente dei motivi per cui la domanda di assistenza è respinta.
Art. 83 Termini di prescrizione
1. Le questioni concernenti la prescrizione sono disciplinate:
a) dalle norme di legge in vigore nello Stato membro della parte richiedente se riguardano il credito e/o l’atto che consente il recupero; e
b) dalle norme di legge in vigore nello Stato membro della parte richiesta se riguardano i provvedimenti esecutivi nello Stato membro richiesto.
I termini di prescrizione conformemente alla legislazione in vigore nello Stato membro della parte richiesta decorrono dalla data del riconoscimento diretto o dalla
data di approvazione, riconoscimento, integrazione o sostituzione a norma dell’articolo 79 del regolamento di applicazione.
2. Gli atti di recupero effettuati dalla parte richiesta in seguito alla domanda di assistenza che, se fossero stati effettuati dalla parte richiedente, avrebbero avuto l’effetto di sospendere o di interrompere la prescrizione secondo le norme di legge vigenti nello Stato membro della parte richiedente, si considerano, a questo effetto, come compiuti in quest’ultimo Stato.
Art. 84 Misure cautelari
Su domanda motivata della parte richiedente, la parte richiesta adotta misure caute- lari per garantire il recupero di un credito se le disposizioni legislative o regolamen- tari in vigore nel suo Stato membro lo consentono.
Per l’attuazione del primo comma, si applicano mutatis mutandis le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 78, 79, 81 e 82 del regolamento di applicazione.
Art. 85 Spese connesse al recupero
1. La parte richiesta recupera dalla persona fisica o giuridica interessata e trattiene ogni spesa connessa al recupero da essa sostenuta, a norma delle disposizioni legi- slative e regolamentari dello Stato membro della parte richiesta, che si applicano a crediti analoghi.
2. L’assistenza reciproca prestata in applicazione della presente sezione è, di norma, gratuita. Tuttavia, quando il recupero presenti una difficoltà particolare o comporti un importo delle spese molto elevato, la parte richiedente e la parte richiesta possono convenire modalità specifiche di rimborso caso per caso.
3. Lo Stato membro della parte richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato membro della parte richiesta, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate quanto all’esistenza del credito o alla validità del titolo emes- so dalla parte richiedente.
Art. 86 Clausola di revisione
1. Entro il quarto anno civile completo dall’entrata in vigore del regolamento di applicazione la commissione amministrativa presenta un rapporto comparativo sui termini di cui all’articolo 67, paragrafi 2, 5 e 6, del regolamento di applicazione.
Sulla base di tale rapporto la Commissione europea può, se del caso, presentare proposte per rivedere tali termini allo scopo di ridurli in misura significativa.
2. Entro la data di cui al paragrafo 1 la commissione amministrativa valuta anche le regole per la conversione dei periodi di cui all’articolo 13 ai fini di una eventuale semplificazione di tali regole.
3. Entro il 1° maggio 2015, la commissione amministrativa presenta una relazione in cui valuta nello specifico l’applicazione dei capi I e III del titolo IV del regola-
mento di applicazione, in particolare riguardo alle procedure e alle scadenze di cui all’articolo 67, paragrafi 2, 5 e 6, del regolamento di applicazione e alle procedure di recupero di cui agli articoli 75–85 del regolamento di applicazione.
Sulla scorta di questa relazione la Commissione europea presenta, se necessario, proposte atte a rendere le procedure più efficienti ed equilibrate.
Titolo V: Disposizioni varie, transitorie e finali
Art. 87 Esame medico e controlli amministrativi
1. Fatte salve altre disposizioni, se un richiedente o un beneficiario di prestazioni o un membro della sua famiglia, dimora o risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione debitrice, l’esame medico è effettuato, su richiesta di quest’ultima istituzione, dall’istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario secondo le procedure stabilite dalla legislazione che quest’ultima istituzione applica.
L’istituzione debitrice informa l’istituzione del luogo di dimora o di residenza di eventuali condizioni speciali, se necessario, che dovranno essere soddisfatte e dei punti su cui deve vertere l’esame medico.
2. L’istituzione del luogo di dimora o di residenza trasmette una relazione all’istitu- zione debitrice che ha chiesto l’esame medico. L’istituzione debitrice è vincolata dalle constatazioni fatte dall’istituzione del luogo di dimora o di residenza.
L’istituzione debitrice conserva la facoltà di fare esaminare il beneficiario da un medico di sua scelta. Tuttavia, il beneficiario può essere invitato a recarsi nello Stato membro dell’istituzione debitrice soltanto a condizione che possa effettuare lo spostamento senza che ciò nuoccia alla sua salute e che le relative spese di viaggio e di soggiorno siano a carico dell’istituzione debitrice.
3. Qualora un richiedente o un beneficiario di prestazioni, o un membro della sua famiglia, dimori o risieda nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione debitrice, il controllo amministrativo è effettuato, su richiesta di quest’istituzione, dall’istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario.
Il paragrafo 2 si applica anche in questo caso.
4. I paragrafi 2 e 3 si applicano altresì per determinare o verificare lo stato di dipen- denza del richiedente o del beneficiario di prestazioni per l’assistenza di lungo periodo di cui all’articolo 34 del regolamento di base.
5. Le autorità competenti o le istituzioni competenti di due o più Stati membri possono convenire disposizioni e procedure specifiche per migliorare totalmente o in parte la disponibilità sul mercato del lavoro dei richiedenti e beneficiari nonché la loro partecipazione a eventuali regimi o programmi accessibili a tal fine nello Stato membro di dimora o di residenza.
6. In deroga al principio della collaborazione amministrativa reciproca gratuita di cui all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di base, l’istituzione debitrice rim-
borsa l’importo effettivo delle spese per i controlli di cui ai paragrafi 1–5 all’istituzione che è stata incaricata di eseguirli.
Art. 88 Comunicazioni
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione europea le coordinate degli organi- smi di cui all’articolo 1, lettere m), q) ed r), del regolamento di base e all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento di applicazione, nonché delle istituzioni designate conformemente al regolamento di applicazione.
2. Gli organismi di cui al paragrafo 1 sono dotate di identità elettronica sotto forma di un codice di identificazione e di un indirizzo elettronico.
3. La commissione amministrativa stabilisce la struttura, il contenuto e le modalità, compreso il formato comune e il modello, per le notifiche delle coordinate di cui al paragrafo 1.
4. L’allegato 4 del regolamento di applicazione indica le coordinate della banca dati accessibile al pubblico che raccoglie le informazioni di cui al paragrafo 1. La banca dati è costituita e gestita dalla Commissione europea. Gli Stati membri sono tuttavia responsabili dell’inserimento delle informazioni relative ai loro punti di contatto nazionali nella banca dati. Inoltre gli Stati membri assicurano l’esattezza nell’inserimento delle informazioni relative ai punti di contatto nazionali richieste ai sensi del paragrafo 1.
5. Gli Stati membri provvedono all’aggiornamento permanente delle informazioni richieste di cui al paragrafo 1.
Art. 89 Informazioni
1. La commissione amministrativa elabora le informazioni necessarie per fare conoscere agli interessati i loro diritti e le formalità amministrative da espletare per esercitarli. La diffusione delle informazioni avviene, ove possibile, per xxx xxxxxxxxx- xx, mediante siti in linea accessibili al pubblico. La commissione amministrativa provvede al loro aggiornamento regolare e monitora la qualità dei servizi forniti ai clienti.
2. Il comitato consultivo di cui all’articolo 75 del regolamento di base può formula- re pareri e raccomandazioni per il miglioramento delle informazioni e della loro diffusione.
3. Le autorità competenti provvedono a che le loro istituzioni siano informate e applichino tutte le disposizioni comunitarie, legislative o non legislative, comprese le decisioni della commissione amministrativa, nei settori e alle condizioni del regolamento di base e del regolamento di applicazione.
Art. 90 Conversione valutaria
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del regolamento di base e del regolamen- to di applicazione, il tasso di cambio tra due valute è quello di riferimento pubblicato
dalla Banca centrale europea. La data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio è stabilita dalla commissione amministrativa.
Art. 91 Statistiche
Le autorità competenti compilano le statistiche relative all’applicazione del regola- mento di base e del regolamento di applicazione e le trasmettono al segretariato della commissione amministrativa. Tali dati sono raccolti e organizzati secondo il piano e il metodo definiti dalla commissione amministrativa. La Commissione europea provvede a diffondere queste informazioni.
Art. 92 Modifica degli allegati
Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 del regolamento di applicazione e gli allegati VI, VII, VIII e IX del regolamento di base possono essere modificati da un regolamento della Commissione su richiesta della commissione amministrativa.
Art. 93 Disposizioni transitorie
L’articolo 87 del regolamento di base si applica alle situazioni disciplinate dal regolamento di applicazione.
Art. 94 Disposizioni transitorie in materia di pensioni e di rendite
1. Qualora la data del verificarsi dell’evento sia anteriore alla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato e la domanda di pensione o di rendita non abbia ancora dato luogo a liquidazione prima di tale data, detta domanda comporta, sempreché le prestazioni debbano essere concesse per detto evento per un periodo anteriore a quest’ultima data, una doppia liquidazione:
a) per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore del regolamento di ap- plicazione, nel territorio dello Stato membro interessato, a norma del rego- lamento (CEE) n. 1408/71 o degli accordi in vigore tra gli Stati membri inte- ressati;
b) per il periodo che decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione, nel territorio dello Stato membro interessato, a norma del rego- lamento di base.
Tuttavia, se l’importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera
a) è più elevato di quello calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), l’interessato continua ad aver diritto all’importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a).
2. La presentazione ad un’istituzione di uno Stato membro di una domanda di prestazioni d’invalidità, di vecchiaia o ai superstiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interes- sato comporta il riesame d’ufficio, a norma del regolamento di base, delle pres- tazioni che sono state liquidate per lo stesso evento anteriormente a tale data
dall’istituzione o dalle istituzioni di uno o più Stati membri; tale riesame non può dar luogo ad alcuna riduzione dell’importo della prestazioni.
Art. 95 Periodo transitorio per gli scambi di dati elettronici
1. Ciascuno Stato membro può beneficiare di un periodo transitorio per lo scambio di dati per via elettronica di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di appli- cazione.
Tali periodi transitori non superano 24 mesi dalla data di entrata in vigore del rego- lamento di applicazione.
Tuttavia, ove si verifichi un ritardo significativo nella costituzione della necessaria infrastruttura comunitaria (Electronic Exchange of Social Security Information – EESSI) rispetto all’entrata in vigore del regolamento di applicazione, la commissio- ne amministrativa può decidere una congrua proroga di detti periodi.
2. Le modalità pratiche per i periodi transitori necessari di cui al paragrafo 1 sono stabilite dalla commissione amministrativa al fine di assicurare il necessario scambio di dati per l’applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione.
Art. 96 Abrogazione
1. Il regolamento (CEE) n. 574/72 è abrogato con effetto dal 1° maggio 2010.
Tuttavia, il regolamento (CEE) n. 574/72 resta in vigore e i suoi effetti giuridici sono mantenuti ai fini:
a) del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 200316, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, fintantoché detto regola- mento non sia abrogato o modificato;
b) del regolamento (CEE) n. 1661/85 del Consiglio, del 13 giugno 198517, che fissa gli adeguamenti tecnici della regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti per quanto riguarda la Groenlan- dia, fintantoché detto regolamento non sia abrogato o modificato;
c) dell’accordo sullo Spazio economico europeo18, dell’accordo tra la Comuni- tà europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone19, e di altri accordi conte- nenti un riferimento al regolamento (CEE) n. 574/72, fintantoché detti ac- cordi non siano modificati in funzione del regolamento di applicazione.
16 GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.
17 GU L 160 del 20.6.1985, pag. 7.
18 GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1.
19 GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.
2. Nella direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 199820, relativa alla salva- guardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavora- tori autonomi che si spostano all’interno della Comunità, e più in generale in tutti gli altri atti comunitari, i riferimenti al regolamento (CEE) n. 574/72 si intendono fatti al regolamento di applicazione.
Art. 97 Pubblicazione ed entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore il 1° maggio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applica- bile in ciascuno degli Stati membri.
20 GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46.
Allegato 121
Disposizioni di applicazione di accordi bilaterali che rimangono in vigore e nuovi accordi di applicazione bilaterali
(di cui all’art. 8, par. 1 e art. 9, par. 2, del regolamento di applicazione)
Belgio – Danimarca
Lo scambio di lettere dell’8 maggio 2006 e del 21 giugno 2006 sull’accordo concer- nente il rimborso dell’importo effettivo delle prestazioni corrisposte ai familiari di un lavoratore subordinato o autonomo assicurato in Belgio qualora il familiare risieda in Danimarca e ai pensionati e/o ai loro familiari assicurati in Belgio, ma residenti in Danimarca.
Belgio – Germania
L’accordo del 29 gennaio 1969 relativo alla riscossione e al recupero dei contributi di sicurezza sociale.
Belgio – Irlanda
Lo scambio di lettere del 19 maggio e del 28 luglio 1981 concernente l’articolo 36, paragrafo 3 e l’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 [rinuncia reciproca al rimborso delle spese per le prestazioni in natura e delle indennità di disoccupazione a norma dei capitoli 1 e 6 del titolo III del regolamento (CE) n. 1408/71] e l’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia reciproca al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).
Belgio – Spagna
L’accordo del 25 maggio 1999 sul rimborso delle prestazioni in natura conforme- mente ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
Belgio – Francia
a) L’accordo del 4 luglio 1984 relativo al controllo medico dei lavoratori fron- talieri residenti in un paese e occupati nell’altro.
b) L’accordo di rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici, del 14 maggio 1976, stipulato in applicazione dell’arti- colo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72.
21 Aggiornato dall’art. 2 n. 1 del R (UE) n 1224/2010 della Commissione del
18 dic. 2010 (RU 2015 343) e dall’art. 2 n. 1 del R (UE) n. 1224/2012 della Commissione
del 18 dic. 2012, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2015 (RU 2015 353).
c) L’accordo del 3 ottobre 1977 relativo all’applicazione dell’articolo 92 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (riscossione dei contributi sociali).
d) L’accordo del 29 giugno 1979 riguardante la rinuncia reciproca al rimborso previsto dall’articolo 70, paragrafo 0, xxx xxxxxxxxxxx (XX) x. 0000/00 (xxx- se per prestazioni di disoccupazione).
e) L’accordo amministrativo del 6 marzo 1979 relativo alle modalità di appli- cazione della clausola aggiuntiva del 12 ottobre 1978 alla convenzione sulla sicurezza sociale tra il Belgio e la Francia nelle sue disposizioni relative ai lavoratori indipendenti.
f) Lo scambio di lettere del 21 novembre 1994 e dell’8 febbraio 1995 concer- nente le modalità di conguaglio dei crediti reciproci ai sensi degli articoli 93, 94, 95 e 96 del regolamento (CEE) n. 574/72.
Belgio – Italia
a) L’accordo del 12 gennaio 1974 relativo all’applicazione dell’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72.
b) L’accordo del 31 ottobre 1979 relativo all’applicazione dell’articolo 18, pa- ragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 574/72.
c) Lo scambio di lettere del 10 dicembre 1991 e del 10 febbraio 1992 concer- nente il rimborso dei crediti reciproci ai sensi dell’articolo 93 del regolamen- to (CEE) n. 574/72.
d) L’accordo del 21 novembre 2003 concernente le modalità di conguaglio dei crediti reciproci ai sensi degli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72.
Belgio – Lussemburgo
a) L’accordo del 28 gennaio 1961 relativo al recupero dei contributi di sicurez- za sociale.
b) L’accordo di rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici, del 16 aprile 1976, stipulato in applicazione dell’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72.
Belgio – Paesi Bassi
a) ...
b) L’accordo del 13 marzo 2006 relativo all’assicurazione per le cure mediche.
c) L’accordo del 12 agosto 1982 sull’assicurazione malattia, maternità, invali- dità.
Belgio – Regno Unito
a) Lo scambio di lettere del 4 maggio e del 14 giugno 1976 relativo all’artico- lo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).
b) Lo scambio di lettere del 18 gennaio e del 14 marzo 1977 relativo all’arti- colo 36, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 [accordo relativo al rimborso o alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura cor- risposte in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4 del regolamento (CE) n. 1408/71], quale modificato dallo scambio di lettere del 4 maggio e del 23 luglio 1982 [accordo relativo al rimborso delle spese sostenute ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1408/71].
Bulgaria – Repubblica Ceca
L’articolo 29, paragrafi 1 e 3 dell’accordo del 25 novembre 1998 e l’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo amministrativo del 30 novembre 1999 sulla rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici.
Bulgaria – Germania
Gli articoli 8 e 9 dell’accordo amministrativo sull’attuazione della convenzione sulla sicurezza sociale del 17 dicembre 1997 nel settore delle pensioni.
Repubblica Ceca – Slovacchia
Gli articoli 15 e 16 dell’accordo amministrativo dell’8 gennaio 1993 riguardante l’individuazione della sede del datore di lavoro e del luogo di residenza ai fini dell’applicazione dell’articolo 20 della convenzione del 29 ottobre 1992 sulla sicu- rezza sociale.
Danimarca – Irlanda
Lo scambio di lettere del 22 dicembre 1980 e dell’11 febbraio 1981 relativo alla rinuncia reciproca al rimborso delle spese per le prestazioni in natura dell’assicurazione malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale e delle prestazioni di disoccupazione, nonché delle spese per il controllo amministra- tivo e gli esami medici [articolo 36, paragrafo 3 e articolo 63, paragrafo 3, del rego- lamento (CE) n. 1408/71 e articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72].
Danimarca – Grecia
L’accordo dell’8 maggio 1986 riguardante la parziale rinuncia reciproca al rimborso delle spese per prestazioni in natura per malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale e la rinuncia al rimborso per il controllo amministrativo e gli esami medici.
Danimarca – Spagna
L’accordo dell’11 dicembre 2006 sul versamento degli anticipi, i termini e il rimbor- so dell’importo effettivo delle prestazioni corrisposte ai familiari di un lavoratore subordinato o autonomo assicurato in Spagna qualora il familiare risieda in Dani- marca e ai pensionati e/o ai loro familiari assicurati in Spagna ma residenti in Dani- marca.
Danimarca – Francia
L’accordo del 29 giugno 1979 e l’accordo aggiuntivo del 2 giugno 1993 riguardante la parziale rinuncia al rimborso ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 3 e dell’artico- lo 63, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 e la rinuncia reciproca al rim- borso ai sensi dell’articolo 000, xxxxxxxxx 0, xxx xxxxxxxxxxx (XXX) x. 000/00 (xxx- ziale rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura per malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale e rinuncia al rimborso per il controllo amministrativo e gli esami medici).
Danimarca – Italia
L’accordo del 18 novembre 1998 relativo al rimborso delle spese per le prestazioni in natura nell’ambito dell’assicurazione malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, nonché delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici.
Danimarca – Paesi Bassi
Lo scambio di lettere del 30 marzo e del 25 aprile 1979 quale modificato dall’ac- cordo del 12 dicembre 2006 relativo al rimborso delle spese per le prestazioni in natura nell’ambito dell’assicurazione malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Danimarca – Portogallo
Accordo del 17 aprile 1998 relativo alla parziale rinuncia al rimborso delle spese per le prestazioni in natura nell’ambito dell’assicurazione malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonché delle spese per il controllo amministrati- vo e gli esami medici.
Danimarca – Finlandia
L’articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70, del regolamento (CE) n. 1408/71 (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoc- cupazione) e conformemente all’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).
Danimarca – Svezia
L’articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento (CE) n. 1408/71 (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoc- cupazione) e conformemente all’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).
Danimarca – Regno Unito
Lo scambio di lettere del 30 marzo e del 19 aprile 1977, modificato da uno scambio di lettere dell’8 novembre 1989 e del 10 gennaio 1990 relativo a un accordo di rinuncia al rimborso delle spese per le prestazioni in natura e per il controllo ammi- nistrativo e gli esami medici.
Germania – Francia
L’accordo del 26 maggio 1981 che attua l’articolo 92 del regolamento di base (ri- scossione e recupero dei contributi di sicurezza sociale).
Germania – Italia
L’accordo del 3 aprile 2000 relativo alla riscossione e al recupero dei contributi di sicurezza sociale.
Germania – Lussemburgo
a) Gli accordi del 14 ottobre 1975 sulla rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici, adottati in base all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72.
b) L’accordo del 14 ottobre 1975 relativo alla riscossione e al recupero dei con- tributi di sicurezza sociale.
c) L’accordo del 25 gennaio 1990 riguardante l’applicazione dell’articolo 20 e dell’articolo 22, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 1408/71.
Germania – Austria
La sezione II, punto 1 e la sezione III dell’accordo del 2 agosto 1979 per l’appli- cazione della convenzione sull’assicurazione disoccupazione del 19 luglio 1978 continuano ad applicarsi alle persone che hanno esercitato un’attività di lavoratore frontaliero al 1° gennaio 2005 o prima di tale data e diventano disoccupati prima del 1° gennaio 2011.
Germania – Polonia
L’accordo dell’11 gennaio 1977 relativo all’applicazione della convenzione del 9 ottobre 1975 sulle pensioni di vecchiaia e le prestazioni d’infortunio sul lavoro.
Estonia – Regno Unito
L’accordo concluso il 29 marzo 2006 tra le autorità competenti della Repubblica di Estonia e il Regno Unito a norma dell’articolo 36, paragrafo 3 e dell’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1° maggio 2004.
Irlanda – Francia
Lo scambio di lettere del 30 luglio 1980 e del 26 settembre 1980 riguardante l'artico- lo 36, paragrafo 3 e l'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 (rinuncia reciproca al rimborso delle spese per le prestazioni in natura) e l’artico- lo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia reciproca al rimbor- so delle spese per le prestazioni in natura e gli esami medici).
Irlanda – Lussemburgo
Lo scambio di lettere del 26 settembre 1975 e del 5 agosto 1976 riguardante l’arti- colo 36, paragrafo 3 e l’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 e l’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 [rinuncia al rimborso delle prestazioni in natura sostenute in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4, del regolamento (CE) n. 1408/71, nonché delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici di cui all’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72].
Irlanda – Paesi Bassi
Lo scambio di lettere del 22 aprile e del 27 luglio 1987 concernente l’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 [rinuncia al rimborso delle prestazioni erogate in applicazione dell’articolo 69 del regolamento (CE) n. 1408/71] e l’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 [rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici di cui all’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72].
Irlanda – Svezia
L’accordo dell’8 novembre 2000 sulla rinuncia al rimborso dei costi delle prestazio- ni in natura riguardo a malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professio- nali nonché delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici.
Irlanda – Regno Unito
Lo scambio di lettere del 9 luglio 1975 relativo all’articolo 36, paragrafo 3 e all’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 [accordo relativo al rimborso od alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrispo-
ste in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4 del regolamento (CE) n. 1408/71] ed all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).
Grecia – Paesi Bassi
Lo scambio di lettere dell’8 settembre 1992 e del 30 giugno 1993 relativo ai metodi di rimborso tra istituzioni.
Spagna – Francia
L’accordo del 17 maggio 2005 che stabilisce le modalità di gestione e di conguaglio dei crediti reciproci in materia di assistenza sanitaria in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
Spagna – Italia
L’accordo su una nuova procedura per il miglioramento e la semplificazione del rimborso delle spese sanitarie del 21 novembre 1997 relativo all’articolo 36, para- grafo 3, del regolamento di base (rimborso delle prestazioni di malattia e maternità in natura) e gli articoli 93, 94, 95, 100 e l’articolo 102, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 574/72 (modalità di rimborso delle prestazioni dell’assicurazione malattia- maternità e crediti arretrati).
Spagna – Paesi Bassi
L’accordo del 21 febbraio 2000 tra i Paesi Bassi e la Spagna che facilita il congua- glio di crediti reciproci riguardanti le prestazioni per malattia e maternità nell’attuazione delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
Spagna – Portogallo
a) ...
b) L’accordo del 2 ottobre 2002 che stabilisce modalità particolareggiate per la gestione e il conguaglio di crediti reciproci in materia di assistenza sanitaria al fine di facilitare e accelerare la liquidazione di tali crediti.
Spagna – Svezia
L’accordo del 1° dicembre 2004 sul rimborso delle prestazioni in natura erogate a norma dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
Spagna – Regno Unito
L’accordo del 18 giugno 1999 sul rimborso delle prestazioni in natura concessi conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
Francia – Italia
a) Lo scambio di lettere del 14 maggio e del 2 agosto 1991 concernente le mo- dalità di verifica dei crediti reciproci di cui all’articolo 93 del regolamento (CEE) n. 574/72.
b) Lo scambio di lettere complementare del 22 marzo e del 15 aprile 1994 con- cernente le modalità di compensazione dei crediti reciproci ai sensi degli ar- ticoli 93, 94, 95 e 96 del regolamento (CEE) n. 574/72.
c) Lo scambio di lettere del 2 aprile 1997 e del 20 ottobre 1998 che modifica lo scambio di lettere di cui alle lettere a) e b), concernente le procedure per il saldo dei debiti reciproci ai sensi degli articoli 93, 94, 95 e 96, del regola- mento (CEE) n. 574/72.
d) L’accordo del 28 giugno 2000 riguardante la rinuncia al rimborso delle spese di cui all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 per le spese risultanti dal controlli amministrativi e gli esami sanitari richiesti in base all’articolo 51 di detto regolamento.
Francia – Lussemburgo
a) L’accordo del 2 luglio 1976 riguardante la rinuncia al rimborso, di cui all’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consi- glio, del 14 giugno 1971, delle spese per prestazioni in natura dell’assicura- zione malattia-maternità sostenute per familiari di un lavoratore che non ri- siedono nello stesso paese di quest’ultimo.
b) L’accordo del 2 luglio 1976 riguardante la rinuncia al rimborso, di cui all’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consi- glio, del 14 giugno 1971, delle spese per prestazioni in natura dell’assicura- zione malattia-maternità sostenute per gli ex lavoratori frontalieri, per i loro familiari o superstiti.
c) L’accordo del 2 luglio 1976 riguardante la rinuncia al rimborso delle spese risultanti dal controllo amministrativo e dagli esami medici di cui all’artico- lo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972.
d) Lo scambio di lettere del 17 luglio e del 20 settembre 1995 concernente le modalità di conguaglio dei crediti reciproci ai sensi degli articoli 93, 95 e 96, del regolamento (CEE) n. 574/72.
Francia – Paesi Bassi
a) L’accordo del 28 aprile 1997 concernente la rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici, conformemente all’arti- colo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72.
b) L’accordo del 29 settembre 1998 riguardante le modalità speciali di fissa- zione degli importi da rimborsare per quanto riguarda le prestazioni in natura conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
c) L’accordo del 3 febbraio 1999 riguardante le modalità speciali di gestione e di liquidazione per quanto riguarda le prestazioni di malattia conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
Francia – Portogallo
L’accordo del 28 aprile 1999 riguardante le norme particolareggiate che disciplinano la gestione e la liquidazione dei crediti reciproci relativi alle cure mediche confor- memente ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
Francia – Regno Unito
a) Lo scambio di lettere del 25 marzo e del 28 aprile 1997 relativo all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).
b) L’accordo dell’8 dicembre 1998 sui metodi specifici per determinare gli im- porti da rimborsare per le prestazioni in natura in conformità ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
Italia – Lussemburgo
L’articolo 4, paragrafi 5 e 6, dell’accordo amministrativo del 19 gennaio 1955 sulle disposizioni di applicazione della convenzione generale sulla sicurezza sociale (assicurazione malattia per i lavoratori agricoli).
Italia – Paesi Bassi
L’accordo del 24 dicembre 1996/27 febbraio 1997 sull’articolo 36, paragrafo 3 e dell’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71.
Italia – Regno Unito
L’accordo concluso il 15 dicembre 2005 tra le autorità competenti della Repubblica italiana e il Regno Unito a norma dell’articolo 36, paragrafo 3 e dell’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Lussemburgo – Paesi Bassi
L’accordo del 1° novembre 1976 sulla rinuncia al rimborso delle spese per il con- trollo amministrativo e gli esami medici, adottato in base all’articolo 105, paragra- fo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72.
Lussemburgo – Svezia
L’accordo del 27 novembre 1996 sul rimborso delle spese in materia di sicurezza sociale.
Lussemburgo – Regno Unito
Lo scambio di lettere del 18 dicembre 1975 e del 20 gennaio 1976 riguardante l’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 [rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrative e gli esami medici di cui all’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72].
Ungheria – Regno Unito
L’accordo concluso il 1° novembre 2005 tra le autorità competenti della Repubblica di Ungheria e del Regno Unito a norma dell’articolo 35, paragrafo 3 e dell’artico- lo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 883/2004 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1° maggio 2004.
Malta – Regno Unito
L’accordo concluso il 17 gennaio 2007 tra le autorità competenti di Malta e del Regno Unito a norma dell’articolo 35, paragrafo 3 e dell’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 883/2004 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1° maggio 2004.
Paesi Bassi – Regno Unito
a) L’articolo 3, seconda frase dell’accordo amministrativo del 12 giugno 1956 per l’applicazione della convenzione dell’11 agosto 1954.
b) Lo scambio di lettere del 25 aprile e del 26 maggio 1986 relativo all’artico- lo 36, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura), come modificato.
Portogallo – Regno Unito
L’accordo dell’8 giugno 2004 che stabilisce altri metodi di rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in ambo i paesi con effetto dal 1° gennaio 2003.
Finlandia – Svezia
L’articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento di base (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e conformemente all’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).
Finlandia – Regno Unito
Lo scambio di lettere del 1° e del 20 giugno 1995 in merito all’articolo 36, paragra- fo 3 e all’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura) e all’articolo 105, paragra-
fo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il con- trollo amministrativo e gli esami medici).
Svezia – Regno Unito
L’accordo del 15 aprile 1997 riguardante l’articolo 36, paragrafo 3 e l’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese delle prestazioni in natura) e l’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia alle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).
Svizzera - Francia
Accordo franco-svizzero, del 26 ottobre 200422, che fissa le modalità particolari di gestione e rimborso dei crediti reciproci per spese sanitarie.
Svizzera - Italia
Accordo italo-svizzero, del 20 dicembre 200523, che fissa le modalità particolari di gestione e rimborso dei crediti reciproci per spese sanitarie.
22 Non pubblicato nella RU.
23 Non pubblicato nella RU.
Allegato 224
Regimi speciali per i dipendenti pubblici
(di cui all’articolo 32, paragrafo 2, e all’articolo 41, paragrafo 1)
A. Regimi speciali per i pubblici dipendenti ai quali non si applica titolo III, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 che riguarda le prestazioni in natura
Germania
Regime speciale di malattia per i dipendenti pubblici
B. Regimi speciali per i pubblici dipendenti ai quali non si applica il titolo III, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, ad eccezione dell’articolo 19, paragrafo 1 e degli articoli 27 e 35 che riguardano le prestazioni in natura
Spagna
Regime speciale di sicurezza sociale per i pubblici dipendenti Regime speciale di sicurezza sociale per le forze armate
Regime speciale di sicurezza sociale per i giudici ed i funzionari amministrativi degli organi giurisdizionali
C. Regimi speciali per i pubblici dipendenti ai quali non si applica il titolo III, capitolo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 che riguarda le prestazioni in natura
Germania
Regime speciale infortuni per i pubblici dipendenti
24 Aggiornato dall’art. 2 n. 1 del R (UE) n 1224/2010 della Commissione del 18 dic. 2010, in vigore per la svizzera dal 1° gen. 2015 (RU 2015 343).
Allegato 325
Stati membri che chiedono il rimborso dei costi delle prestazioni in natura sulla base di importi forfettari
(di cui all’art. 63, par. 1 del regolamento di applicazione)
Xxxxxxx Xxxxxx Cipro Paesi Bassi Portogallo Finlandia Svezia
Regno Unito
25 Aggiornato dall’art. 2 n. 2 del R (UE) n. 1224/2012 della Commissione del 18 dic. 2012, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2015 (RU 2015 353).
Allegato 4
Specifiche della banca dati di cui all’articolo 88, paragrafo 4 del regolamento di applicazione
1. Contenuto della banca dati
Un elenco elettronico (URL) degli organismi interessati contiene:
a) i nomi degli organismi nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato mem- bro e in inglese;
b) il codice di identificazione e l’indirizzo elettronico EESSI;
c) le funzioni svolte con riguardo alle definizioni di cui all’articolo 1, lette- re m), q) e r), del regolamento di base [e all’articolo 1, lettere a) e b), del re- golamento di applicazione];
d) la competenza riguardo ai vari rischi, tipi di prestazioni, regimi e copertura territoriale;
e) l’indicazione della parte del regolamento di base che gli organismi appli- xxxx;
f) i seguenti dati per contattare l’organismo: indirizzo postale, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica e il relativo indirizzo URL;
g) qualsiasi altra informazione necessaria per l’applicazione del regolamento di base o del regolamento di applicazione.
2. Gestione della banca dati
a) L’elenco elettronico è conservato nell’EESSI a livello della Commissione europea;
b) gli Stati membri sono responsabili della raccolta e verifica delle informazio- ni necessarie relative agli organismi e della comunicazione tempestiva alla Commissione europea di qualsiasi dato o modifica di dati di loro compe- tenza.
3. Accesso
Le informazioni utilizzate a fini operativi e amministrativi non sono accessibili al pubblico.
4. Sicurezza
Tutte le modifiche alla banca dati (inserimento, aggiornamento, cancellazione) sono registrate. Prima di poter accedere all’elenco per la modifica dei dati, gli utenti sono identificati e autenticati. Prima di qualsiasi tentativo di modifica dei dati, sarà verifi- cata l’autorizzazione dell’utente a compiere tale operazione. Qualsiasi operazione non autorizzata sarà rifiutata e registrata.
5. Regime linguistico
La lingua generale del sistema della banca dati è l’inglese. Il nome degli organismi e i dati di contatto sono inseriti anche nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro.
Allegato 526
Stati membri che determinano, su base di reciprocità, l’importo massimo del rimborso di cui all’articolo 65, paragrafo 6, terza frase, del regolamento di base, riferendosi all’importo medio delle prestazioni di disoccupazione previste ai sensi della loro legislazione nell’anno civile precedente
(di cui all’articolo 70 del regolamento di applicazione)
Belgio Repubblica Ceca Danimarca Germania Austria Slovacchia Finlandia
26 Aggiornato dall’art. 2 n. 3 del R (UE) n. 1224/2012 della Commissione del 18 dic. 2012, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2015 (RU 2015 353).