REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
Repertorio N. NNNN
CONTRATTO, in forma pubblica amministrativa, per l'affidamento del servizio di assistenza educativa specialistica per studenti disabili delle scuole superiori della Città Metropolitana di Cagliari per gli anni scolastici 2019-2020//2020-2021.
IMPORTO CONTRATTUALE: €
CIG 7894751A9D
L'anno duemilaciannove, addì del mese di settembre, in Cagliari e nella sede della Città Metropolitana di Cagliari, Xxxxx Xxxxx 00, (xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx) dinanzi a me, Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, Segretario Generale, autorizzato per legge a rogare tutti i contratti in cui la stessa è parte, sono qui convenuti i Signori:--------:
1) Xxxx. Xxxxx XXXX', nato a Oristano il 23 novembre 1961, Dirigente del Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona della Città Metropolitana, il quale interviene, agisce e stipula in nome, per conto e nell'interesse della stessa, il cui n. di Codice Fiscale è 00510810922, giusta determinazione dirigenziale n. del
2019;
2) WWWWWWWWWWWWW, nato/a a xxxxxxx il xx xxxxxxx 00xx, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente della Società/Ditta xxxxxxxxxx, con con sede in XXXXXXXXX Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx n. XX (P. I. XXXXXXXXXXXXX), nonché (se del caso…) nella sua qualità di Rappresentante legale del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, d'ora in poi denominato “Appaltatrice, costituito tra la suddetta, in qualità di Capogruppo, e la Ditta//xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con sede in XXXXXX, Xxx XXXXXXXXXXXXX (P.
XXXXXXXXXXXX) giusta Atto di Associazione, rogito Dott. WWWWWWWWWWWW, Notaio in XXXXXXXXXX, Repertorio n. XXXXXXX del VVVVVVVVVVV 2019, registrato a XXXXXXXX il XX XXXXXXXXXX 2019 al n.
XXXXX, depositato agli atti di questa Amministrazione;
PREMESSO CHE
- con determinazione dirigenziale n. dell' .05.2019 è stato approvato il progetto per l'affidamento del servizio di assistenza educativa specialistica per studenti con disabilità delle scuole superiori della Città Metropolitana di Cagliari per gli anni scolastici 2019-2020//2020-2021;
- con determinazione dirigenziale n. del / /2019 (a cura della Centrale
metropolitana di Committenza) si è disposta l’indizione della gara d'appalto con procedura aperta per l'affidamento del suddetto servizio;
- con determinazione dirigenziale n. del . .2019 si è approvato il verbale conclusivo della Commissione di gara nonché aggiudicato il servizio al costituendo (se del caso…) RTI/Ditta/Soc. composto da mandataria/capogruppo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx al corrispettivo netto di € WWWWWWWWWWWW, oltre IVA al 5% per € xxxxxxxxxxxxx, per un importo complessivo lordo di € 1XXXXXXXXXXX;
- che la Ditta affidataria ha costituito la cauzione definitiva di € xxxxxxxxxxxxx con polizza fidejussoria rilasciata dalla xxxxxxxxxxxx Assicurazioni S.p.A. in data xx.ww.2019, con il n. wwwwwwwwwwwwww;
- che la Banca Nazionale Dati Antimafia ha rilasciato (nota prot. wwwwwwwwww del ww/zz/2019), ai sensi dell’art. 91 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 6 settembre 2011, apposita informazione antimafia finalizzata alla verifica
della non sussistenza di cause di divieto o di sospensione nei confronti della Ditta/Società wwwwwwwwww e dei loro legali rappresentanti;
Art. 1 – Oggetto del contratto
1. La Città Metropolitana di Cagliari affida alla Ditta/Società/Spa ( o se del caso...
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito, come da mandato notarile agli atti (Notaio XXXXXXXXXXXXXXX x. XXXXXXXXX xxx XX XXXXXXXXXX 2019,
registrato a Cagliari il ww xxxxxxxxx 2019 al n. zzz) da “xxxxxxxxxxxxxxxxxxx mandataria e zzzzzzzzzzzzzz mandante, che accetta, il servizio di assistenza specialistica agli studenti con disabilità della Città Metropolitana per gli anni scolastici 2019-2020//2020-2021;, come meglio definito all'art. 2 del presente contratto.
2. Il servizio è conferito alle condizioni e nei termini di cui al presente atto, del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, dell'Offerta Economica, dell'offerta tecnica e del dettaglio giustificativo dell'offerta, nonché del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 10 del 2017.
3. Il Raggruppamento Temporaneo affidatario svolgerà il servizio secondo le seguenti quote di partecipazione:
- Ditta /1 wwwwwwwwwwwwwwww: ,00%
- Ditta 2 wwwwwwwwwwwwwwwwww: ,00%
Art. 2 – Contenuti del servizio
1. Il servizio consiste, come da capitolato prestazionale e da offerta tecnica allegati:
a) nell'assistenza specialistica agli studenti con disabilità, per un numero di ore totali di assistenza per gli anni scolastici 2019-2020//2020-2021 pari a non meno di 99008/anno scolastico, prestate da educatori professionali o altri operatori
qualificati con titoli equipollenti, che operano per l'integrazione scolastica e sociale dello studente, in particolare per affrontare i problemi di autonomia, comunicazione e socializzazione al fine di promuovere il pieno diritto allo studio. Tali ore comprendono l'intervento dell'educatore in affiancamento dello studente disabile durante l'orario scolastico in classe ed eventualmente durante le visite didattiche in orario scolastico, e le ore che l'educatore impiega per la partecipazione ai consigli di classe e ai Gruppi Lavoro Handicap (GLH) nell'Istituto, documentate nei verbali di tali organi collegiali;
b) in ulteriori massimo 2 ore mensili di attività di ciascun educatore per ogni studente disabile a cui presta l'assistenza - ore eventuali in aggiunta a quelle stabilite per il supporto educativo in classe o a scuola (specificato sopra) e volte alla concreta realizzazione delle attività di coinvolgimento della famiglia e di collaborazione con i servizi territoriali (ad esempio, l'educatore Xxxxxxx che presta l'assistenza educativa agli studenti X, Y, Z ha diritto ad eventuali ulteriori 6 ore mensili retribuite, essendo 3 i suoi studenti);
c) nel coordinamento degli educatori che svolgono l'assistenza educativa con gli studenti disabili presso le scuole, pari a circa 40 ore settimanali, per un numero complessivo di ore di coordinamento non inferiore a complessive 1360 ore/anno scolasatico.
2. Per l'attivazione dei casi e la dinamica di esecuzione del servizio si rinvia in tutto e per tutto al capitolato prestazionale allegato al presente contratto.
3. I beneficiari del servizio sono gli alunni con disabilità certificata, che presentano grave compromissione dell'area della comunicazione e dell'autonomia, per i quali sia stata avanzata richiesta alla scuola superiore da parte della famiglia, e alla Città
Metropolitana dalla scuola superiore in cui l'alunno è iscritto. I beneficiari per l'anno scolastico 2019/20 sono orientativamente 340.
4. Per l'avvio del servizio di assistenza educativa specialistica i dati relativi agli alunni con disabilità aventi diritto nell'anno scolastico 2019/20 (e nei successivi) sono forniti dal “Servizio di Orientamento e Supporto Pedagogico” del Servizio Pubblica Istruzione della Città Metropolitana.
5. La Ditta appaltatrice si impegna a fornire le risorse umane da impiegare per l'esecuzione del servizio, che dovranno essere, nello specifico quelle espressamente descritte all'art. 3 del capitolato prestazionale:
6. La Ditta/RTI/Coop affidatario dovrà essere in grado di fornire personale ulteriormente specializzato nel caso in cui la situazione dell'alunno lo richieda (ad es. conoscenza della LIS, della comunicazione facilitata, supporto per i non vedenti, ecc.).
7. L'esecuzione del servizio avverrà sotto la supervisione e il monitoraggio continui dell'Ufficio di Orientamento e Supporto Pedagogico del Servizio Pubblica Istruzione della Città Metropolitana di Cagliari.
8. Per quanto concerne gli altri aspetti tecnico organizzativi del servizio, si rimanda in toto a quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5 del capitolato prestazionale, che costituisce parte integrante di questo contratto.
Art. 3 – Durata e termini del contratto
1. Il contratto decorrerà dalla data del verbale di avvio del servizio, o della sua esecuzione anticipata, fino all'esaurimento delle 99008/anno ore di assistenza educativa e delle 1360/anno ore di coordinamento, secondo quanto pattuito nell'art.
2 del capitolato prestazionale. Investirà gli anni scolastici 2019-2020/2020-2021
sino al singolo completamento di ciascuno di essi.
Art. 4 – Corrispettivo e pagamenti
1. L'importo contrattuale netto ammonta a € = (euro WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW/00), oltre IVA al 5% per € WWWWWWWW, per un importo complessivo lordo di € zzzzzzzzzzzzz.
2. Non è dovuta alcuna anticipazione. Il corrispettivo contrattuale verrà liquidato in rate mensili posticipate previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
3. In particolare, i pagamenti saranno effettuati dalla Città Metropolitana, per il servizio svolto in ogni mese, in seguito alla presentazione di:
a) regolare fattura, in base alle prestazioni effettivamente eseguite;
b) documentazione mensile predisposta dalla Ditta/Società/Coop. appaltatrice consistente – sulla base di quanto previsto agli articoli 2 (caratteristiche del servizio) e 3 (gestione del personale e aspetti tecnico-organizzativi del servizio) del capitolato speciale - in una relazione di sintesi accompagnata da un documento riepilogativo in cui sia indicato il numero di ore lavorate nel mese di riferimento e da copia dei fogli di presenza degli operatori nelle diverse scuole controfirmati dal Dirigente Scolastico (o suo delegato) degli istituti presso i quali è stato prestato il servizio, anche in formato elettronico secondo moduli tecnico organizzativi descritti nell'offerta tecnica;
c) di eventuale ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente.
4. Si fa rinvio all'art. 9 del capitolato prestazionale.
Art. 5 – Cauzione definitiva
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, la Ditta affidataria presta apposita garanzia fideiussoria come descritta in premessa.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che l'Amministrazione abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del verbale di verifica di conformità ai sensi delle Linee guida attuative del Codice degli Appalti.
Art. 6 Penalità e risoluzione
1. In caso di negligenza o cattivo esercizio della prestazione, formalmente contestate alla Ditta appaltatrice con PEC da parte del Responsabile dell'esecuzione del contratto, sarà applicata una penale pari allo 0,5 (zerovirgolacinque) per mille dell’importo dei corrispettivi di cui all’articolo 4, per ogni contestazione.
2. In caso di grave negligenza o contravvenzioni ripetute nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, contestate con le formalità sopraddette, è facoltà dell'Amministrazione dichiarare risolto il contratto, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore ai 10 giorni, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del danno a carico dell'appaltatrice.
3. L'Amministrazione ha facoltà altresì di risolvere il contratto mediante semplice lettera inviata tramite PEC, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
b) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
c) sospensione del servizio da parte della Coop. appaltatrice senza giustificato motivo;
d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.
4. Il contratto è inoltre suscettibile di risoluzione anticipata qualora, per effetto delle misure di finanza pubblica che investono le Città Metropolitane e le Province, l'Ente non sia in grado di garantire l'assolvimento delle proprie obbligazioni. In tal caso verranno liquidati alla Coop. appaltatrice tutti i corrispettivi maturati sino alla data di esecutività della risoluzione medesima, senza alcun ulteriore onere a carico dell'Amministrazione.
5. La Coop affidataria è sempre tenuta al risarcimento dei danni.
Art. 7 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente
1. La ditta appaltatrice è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguito il servizio.
2. La ditta è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. La flessibilità nella prestazione lavorativa richiesta agli educatori dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel CCNL a proposito delle “clausole flessibili” , anche con l'eventuale maggiorazione percentuale sulla retribuzione. La ditta appaltatrice subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che
operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante medesima. Si fa pieno rinvio alle prescrizioni in materia di clausola sociale di cui all'art. 8 del capitolato prestazionale.
Art. 8 – Divieto di sub-appalto
1. Il contratto non può essere ceduto o subappaltato, a pena di nullità.
Art. 9 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
1. Nel corso dell’esecuzione del contratto, la Ditta appaltatrice acquisisce l'obbligo di eseguire le variazioni in aumento o in diminuzione, disposte dall'Amministrazione purché esse non superino il quinto dell'importo complessivo dell'appalto, a fronte del solo pagamento dei maggiori servizi eseguiti, senza poter sottrarsi a tale obbligo oppure pretendere particolari indennità. Si fa rinvio all'art . 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Nel rispetto di quanto previsto dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, commi 1, 2 e 12, la stazione appaltante può pertanto chiedere all'esecutore una variazione delle prestazioni che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
3. La modifica non può alterare la natura complessiva del contratto.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 anche la durata del contratto può essere modificata. La Città Metropolitana, in corso d'esecuzione del contratto, può esercitare un'opzione di proroga limitata al tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure eventualmente necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Anche in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Città Metropolitana.
Art. 10 – Ripetizione del servizio per gli anni successivi
1. Ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, potranno essere affidati all'aggiudicatario del contratto nuovi servizi, a condizione che essi consistano nella ripetizione del servizio aggiudicato con il contratto iniziale e siano conformi al progetto di base oggetto del contratto alla cui stipulazione il presente procedimento è preordinato.
2. L'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie e si dà atto che il presente è un contratto pubblico di rilevanza comunitaria .
Art. 11 – Spese contrattuali
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico della Ditta appaltatrice. Quest'ultima, (se del caso…..) in quanto ONLUS, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 Decreto Legislativo n. 460/97.
2. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente atto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Art. 12 - Controversie
1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non composte in via amministrativa, saranno attribuite alla competenza del Foro di Cagliari.
2. E' esclusa la competenza arbitrale.
Art. 13 – Allegati al contratto
1. Al presente contratto si uniscono i seguenti documenti:
- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (Allegato A)
- Offerta Economica (Allegato B) e dettaglio giustificativo …………….
- Offerta tecnica.
Art. 14 – Tracciabilità flussi finanziari
1. Il titolo di spesa sarà intestato alla Ditta/Società ” con accreditamento xxxxx
xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx XXXXXXXXXXXXX codice IBAN ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conto corrente dedicato di cui all'art. 3 comma 1 della legge n.136/2010.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9bis, della L. n. 136/2010 le parti assumono tutti gli obblighi in essa previsti, e specificatamente stabiliscono che il contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Art. 15 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie
Le parti danno atto che la Ditta/Coop. risulta/non risulta assoggettata agli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999 (se del caso ).
Art. 16 – Riservatezza
1. I dati personali verranno trattati secondo le disposizioni del D. Lgs. 20.06.2003 n.196, come integrato dal D. Lgs. 10.08.2018 n.101, e secondo quanto disposto dalla regolamentazione interna della Città Metropolitana di Cagliari in esecuzione del “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016.2. Titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Cagliari. Il Responsabile del trattamento per conto della Città Metropolitana di Cagliari è il Xxxx. Xxxxx Xxxx – Dirigente del Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona. La Città Metropolitana di Cagliari nomina quale Responsabile del trattamento dei dati personali connesso al presente contratto la società affidataria. Quest'ultima è tenuta a trattare i dati personali solo ed esclusivamente ai fini dell’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché delle istruzioni del Titolare riportate nei successivi articoli e di ogni altra indicazione scritta che potrà essergli dallo stesso fornita anche successivamente alla stipula del presente atto.
Art. 17 Misure di sicurezza
Il Responsabile, previa effettuazione dell’analisi dei rischi (e tenendo conto, in particolare, dei rischi che derivano dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione o dall'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati), dovrà individuare ed adottare misure tecniche ed organizzative che garantiscano un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto, fra l’altro, della tipologia di trattamento, delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile e dei costi di attuazione. Tali misure comprendono, esemplificativamente e non esaustivamente:
- la continua riservatezza, integrità, disponibilità dei dati forniti,
- la capacità di assicurare la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso ai dati personali.
Art. 18 Violazioni di dati personali (cd. “Data Breach”)
Il Responsabile si impegna ad informare tempestivamente il Titolare su ogni incidente di sicurezza. Qualora l’incidente di sicurezza comunicato generi, in capo alla CITTÀ METROPOLITANA l'obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 34, il Responsabile è tenuto a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare.
Art. 19 Valutazione d’impatto
Il Responsabile si impegna a fornire al Titolare ogni elemento utile all’effettuazione, da parte di quest’ultimo, della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, qualora ne ricorra l’obbligo ai sensi dell’art. 35 del GDPR nonché della consultazione preventiva al garante ai sensi dell’art. 36 del GDPR.
Art. 20 Soggetti autorizzati al trattamento
Il Responsabile è tenuto a garantire che tutti coloro che, sotto la Sua autorità, trattano dati personali, siano stati preventivamente ed espressamente autorizzati, adeguatamente istruiti e vincolati alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento della loro attività, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il Responsabile è tenuto, inoltre, a curarne la formazione e a vigilare sul loro operato.
Art. 21 Rapporti con le autorità
Il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna a coadiuvare quest’ultimo nella difesa in caso di procedimenti dinanzi all’autorità di controllo o all’autorità giudiziaria.
Art. 22 Istanze degli interessati
Il Responsabile si obbliga ad assistere il Titolare ed a fornire ogni informazione e/o documento utile o opportuno per consentire al Titolare di evadere eventuali istanze degli interessati.
Art. 23 Ulteriori obblighi
Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi e consente e contribuisce alle attività di revisione comprese le ispezioni realizzate dal titolare del trattamento o da altro soggetto da questo incaricato.
Il Responsabile si impegna altresì a:
- realizzare quant’altro sia ragionevolmente utile e/o necessario al fine di garantire l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, nei limiti dei compiti affidati con il presente atto;
- informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini di legge, in particolar modo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui abbia notizia, in qualsiasi modo, che risulti violata la normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero che il trattamento presenti rischi specifici per i diritti, le libertà fondamentali e/o la dignità dell’interessato, nonché qualora, a suo parere, un'istruzione violi la normativa, nazionale o comunitaria, relativa alla protezione dei dati.
Art. 24 Ulteriori responsabili
Il Responsabile potrà ricorrere ad altri responsabili (di seguito, “Sub-responsabili”) per l'esecuzione delle attività di trattamento (o parte delle stesse) oggetto del presente contratto, imponendo agli stessi i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati cui è soggetto il Responsabile, in particolare in relazione alle
misure di sicurezza. In tal caso il Responsabile sarà tenuto a comunicare a Città Metropolitana di Cagliari gli estremi del sub-Responsabile al fine di permettere a Città Metropolitana di Cagliari di esercitare il diritto di opporsi alla nomina.
Qualora il Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi del Sub- Responsabile (art. 28 comma 4 GDPR).
Art. 25 Durata
La presente nomina decorre dalla data in cui viene sottoscritta dalle Parti ed è valida fino alla cessazione per qualunque motivo del contratto e/o, comunque, delle/dei attività/servizi sopra citate/i ovvero fino alla revoca anticipata per qualsiasi motivo da parte del Titolare.
Resta inteso che, anche successivamente alla cessazione del contratto o delle attività/servizi o alla revoca, il Responsabile dovrà mantenere la massima riservatezza sulle informazioni e sui dati dei quali sia venuto a conoscenza nell’adempimento delle sue obbligazioni. Il Responsabile, fatta salva la sussistenza di un obbligo di legge o di regolamento nazionale e/o comunitario che preveda la conservazione dei dati personali, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento degli stessi e dovrà provvedere, a scelta del Titolare, all’immediata restituzione allo stesso dei dati personali oppure alla loro integrale cancellazione. In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione.
Il presente atto è composto di n. 16 pagine oltre a WW righi della presente pagina sin qui, scritte con mezzo elettronico; le parti, riconosciutolo conforme alla loro
volontà, lo sottoscrivono come appresso. IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Xxxx. Xxxxx XXXX')
PER la Ditta/Coop. ……………..