CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Assicurazione Vita Multiramo con partecipazione agli utili e Unit Linked - 901U
Vittoria InvestiMeglio MultiRamo OPEN
Il presente documento contenente:
◼ Condizioni di Assicurazione
◼ Regolamento del Fondo Vittoria Obiettivo Crescita
◼ Glossario
◼ Fac-simile proposta contratto
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza
PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
Condizioni di Assicurazione
Premessa
Vittoria InvestiMeglio – MultiRamo Open (tariffa 901U) è la combinazione di un prodotto assicurativo con partecipazione agli utili e un prodotto finanziario assicurativo di tipo unit linked. Il Contratto prevede altresì la sottoscrizione di coperture complementari facoltative finalizzate alla protezione della persona per il caso di morte e/o alla tutela in caso di non autosufficienza.
Le prestazioni previste dal contratto sono collegate sia al rendimento della Gestione Separata “Vittoria Obiettivo Crescita”, sia all’andamento del valore di attivi contenuti in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (di seguito OICR) .
Art. 1 Prestazioni
Le prestazioni previste dal contratto sono collegate sia all’andamento del valore di attivi contenuti in OICR, sia al rendimento della Gestione Separata “Fondo Vittoria Obiettivo Crescita”.
Sono previste, inoltre, Garanzie Complementari facoltative volte a soddisfare ulteriormente esigenze di protezione della persona in caso di premorienza e/o di non autosufficienza.
Per la componente di Premio investita negli OICR (di seguito “Comparto Unit”) le prestazioni assicurate dal contratto sono espresse in quote, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Il contratto comporta, per il Contraente, rischi finanziari riconducibili all’andamento del valore delle quote pertanto la prestazione potrebbe risultare inferiore a quanto versato negli OICR.
La Società non presta alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale relativamente ai premi investiti negli OICR. Pertanto, il Contraente si assume i rischi finanziari dell’investimento effettuato in OICR, riconducibili all’andamento del valore delle quote e del tasso di cambio.
Il contratto comporta i seguenti rischi finanziari a carico del Contraente:
a) ottenere un valore in caso di riscatto inferiore ai premi versati;
b) ottenere un capitale in caso di decesso dell’Assicurato inferiore ai premi versati.
Per la componente di Premio investita nella Gestione Separata, le prestazioni assicurate sono contrattualmente garantite dall’Impresa e si rivalutano annualmente (in positivo o in negativo) in base al rendimento della Gestione Separata “Vittoria Obiettivo Crescita” come meglio dettagliato all’Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.
Dal momento che la rivalutazione riconosciuta può avere valori negativi le partecipazioni agli utili, una volta comunicate al Contraente, non risultano definitivamente acquisite dal contratto. La Società non garantisce, pertanto, il consolidamento del rendimento annuo realizzato dalla Gestione Separata.
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In caso di Riscatto Totale da parte del Contraente, in caso Decesso dell’Assicurato, viene comunque riconosciuta agli aventi diritto una prestazione almeno pari al Capitale Assicurato (determinato sulla base delle prestazioni iniziali derivanti dai Premi investiti in Gestione Separata e tenuto conto di eventuali Ribilanciamenti e Riscatti Parziali) rivalutato ad un tasso di interesse annuo pari allo 0,00%.
A fronte del pagamento dei premi la Società si impegna a offrire la seguenti prestazioni:
Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato, la Società liquida ai Beneficiari designati la prestazione
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complessivamente assicurata alla Data del Disinvestimento, pari alla somma tra:
1) la prestazione relativa all’investimento in Gestione Separata, data dal maggiore tra:
- il Capitale Assicurato (determinato dai Premi Investiti in Gestione Separata considerati eventuali Prelievi Protezione e/o Take Profit, opportunamente riproporzionati in caso di eventuali Riscatti Parziali) rivalutato ad un tasso di rendimento annuo pari allo 0,00%;
- il Capitale Assicurato (determinato dai Premi Investiti in Gestione Separata considerati eventuali Prelievi Protezione e/o Take Profit, opportunamente riproporzionati in caso di eventuali Riscatti Parziali) rivalutato annualmente (in positivo o in negativo) in base al rendimento della Gestione Separata Vittoria Obiettivo Crescita come meglio dettagliato all’Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione;
2) la prestazione relativa all’investimento in OICR, pari al controvalore, tenuto anche conto del tasso di cambio applicato dalla SGR, delle quote di OICR attribuite al contratto;
3) un capitale aggiuntivo ottenuto moltiplicando le prestazioni di cui ai precedenti punti 1) e
2) per un’aliquota, funzione dell’età dell’Assicurato alla Data del Disinvestimento, di segui- to riportata:
Età Assicurato | <75 anni | >=75 e <80 anni | >= 80 anni |
Maggiorazione | 1,00% | 0,50% | 0,10% |
Nel caso in cui la data effetto della richiesta non coincida con la Ricorrenza Anniversaria del contratto, il valore liquidabile sarà determinato rivalutando “pro-rata temporis” il Capitale Assicurato rivalutato dall’ultima Ricorrenza Anniversaria fino alla Data di Disinvestimento.
La Data di Disinvestimento coincide con il terzo giorno lavorativo successivo (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente) alla Data di Notifica del Decesso. Per Data di Notifica del Decesso si intende, al più tardi, il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte della Società della richiesta scritta del Beneficiario di liquidazione delle prestazioni corredata dalla relativa documentazione descritta negli specifici modelli di richiesta come meglio dettagliato all’Art. 18 delle Condizioni di Assicurazione.
Relativamente alle somme investite in OICR, la Società non presta alcuna garanzia di rendimento minimo o di conservazione del capitale, pertanto la prestazione in caso di decesso dell’Assicurato potrebbe risultare inferiore ai premi versati.
In caso di sottoscrizione della Garanzia Complementare facoltativa TCM, ferme le condizioni, le esclusioni previste, il regolare pagamento dei premi e sempre che il decesso dell’Assicurato sia avvenuto nel corso dei primi dieci anni di durata contrattuale, la Società si obbliga a corrispondere ai beneficiari designati, in aggiunta a quanto già previsto dal presente articolo, un capitale pari alla prestazione relativa alla Garanzia Complementare TCM sottoscritta.
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Per maggiori dettagli ed informazioni inerenti la Garanzia Complementare TCM si rimanda al successivo Art. 12.1.
Il decesso dell’Assicurato, qualora sia stata sottoscritta anche l’eventuale Garanzia Complementare LTC, comporta l’estinzione della copertura stessa ed il termine dell’erogazione della relativa rendita vitalizia nel caso in cui fosse in fase di corresponsione per un precedente riconoscimento dello stato di non autosufficienza.
Per maggiori dettagli ed informazioni inerenti la Garanzia Complementare LTC si rimanda al successivo Art. 12.2.
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Art. 2 - Sottoscrizione, durata ed entrata in vigore del contratto
Per la sottoscrizione del contratto, qualora non siano state sottoscritte le garanzie complementari facoltative “Temporanea caso morte” e Long Term Care”, non sussiste alcuna limitazione relativa allo stato di salute, alla professione e alle eventuali attività sportive dell’Assicurato. Il Premio è, infatti, indipendente dall’età e dal sesso dell’Assicurato e dipende esclusivamente dall’ammontare delle prestazioni. Il contratto è stipulabile purché l’Assicurato abbia un’età anagrafica non inferiore a 18 anni alla Data di Decorrenza né un’età contrattuale superiore a 80 anni alla Data di Decorrenza del contratto. Qualora siano trascorsi dall’ultimo compleanno sei mesi o più, l’età contrattuale viene aumentata di un anno.
La durata del Contratto coincide con la vita dell’Assicurato (rif. Vita Intera).
La sottoscrizione avviene esclusivamente mediante l’apposito modulo di Proposta-Contratto. Il Contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della Proposta-Contratto completa di tutte le informazioni e dei documenti richiesti dalla vigente normativa e abbia corrisposto il premio pattuito.
Tutte le coperture assicurative vengono attivate a partire dalla Data di Decorrenza e gli effetti del Contratto partiranno, pertanto, dalla Data di Decorrenza.
La Data di Decorrenza è il quarto giorno lavorativo successivo alla data in cui il Premio pattuito è stato accreditato ed effettivamente disponibile sul conto corrente della Compagnia indicato al seguente Articolo 5.
L’investimento nel Comparto Gestione Separata avviene in pari data.
Le prestazioni previste contrattualmente sono garantite a fronte del pagamento, in un’unica soluzione, del Premio. Il contratto è a Premio unico con possibilità di corrispondere ulteriori Premi mediante Versamenti Aggiuntivi e/o, qualora ne ricorrano le condizioni, mediante Versamenti Speciali.
Per quanto attiene alle eventuali prestazioni derivanti dalle Garanzie Complementari, le stesse sono funzione dell’età dell’Assicurato.
La durata del pagamento dell’eventuale Garanzia Complementare temporanea caso morte è pari a 10 anni.
La durata del pagamento dell’eventuale Garanzia Complementare Long Term Care è vitalizia, coincide cioè con la vita dell’Assicurato.
Si rimanda al successivo Articolo 12 per le informazioni di dettaglio sulle Garanzie Complementari facoltative TCM e LTC.
Art. 3 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
Le dichiarazioni rese dal Contraente o dall’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete per il consenso alla stipula del contratto da parte della Società.
L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica del capitale assicurato in base all’età reale.
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Il Contraente è tenuto a fornire alla Società tutte le informazioni/documenti necessari al fine dell’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa antiriciclaggio. Il rifiuto di fornire le informazioni/documenti richiesti e l’impossibilità ad adempiere all’obbligo di adeguata verifica comporta per la Società l’obbligo di non instaurare il rapporto continuativo o di non eseguire l’operazione richiesta, ovvero di porre fine al rapporto continuativo già in essere e l’applicazione delle misure previste dall’art.23 (obbligo di astensione) del D.Lgs. 231 del 2007 e s.m.i.
Art. 4 - Facoltà di Revoca della Proposta
Finché il contratto non è concluso, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la
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Proposta-Contratto senza l’addebito di alcun onere, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito:
Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Vita, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Revoca, la Società rimborsa al Contraente il Premio da questi eventualmente corrisposto.
Art. 5 - Pagamento dei Premi
Il contratto è a Premio unico con possibilità di corrispondere ulteriori Versamenti Aggiuntivi e, qualora ne ricorrano le condizioni, Versamenti Speciali.
In ogni caso la somma dei Premi (Premio di Perfezionamento ed eventuali Versamenti Aggiuntivi) investiti non potrà eccedere l’importo complessivo di 1.000.000,00 di Euro.
La corresponsione del Premio di Perfezionamento, dei Versamenti Aggiuntivi e degli eventuali Versamenti Speciali può avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario a favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. utilizzando le coordinate bancarie indicate sulla Proposta Contratto;
inserendo nella causale:
• Numero della Proposta Contratto;
• Cognome e Nome del Contraente.
Le spese relative ai mezzi di pagamento prescelti gravano direttamente sul Contraente.
Si ricorda che gli investimenti effettuati nel Comparto Unit possono essere discrezionalmente ripartiti dal Contraente tra gli OICR disponibili fino ad un massimo per contratto di 20.
5.1 Premio Unico di Perfezionamento
Il Premio di Perfezionamento viene investito, al netto dei costi e dei premi delle eventuali Garanzie Complementari, in parte nella Gestione Separata ed in parte nel Comparto Unit mediante acquisizione di quote di OICR.
Il numero delle quote acquistate, viene determinato dividendo il Premio Investito destinato agli OICR per il valore unitario, tenuto conto del tasso di cambio applicato dalla SGR, delle quote rilevato il quarto giorno lavorativo successivo alla data in cui il Premio è stato accreditato ed effettivamente disponibile sul conto corrente della Compagnia.
Il Premio di Perfezionamento viene corrisposto in un’unica soluzione con un importo minimo pari a 10.000,00 Euro e non superiore a 1.000.000,00 di Euro.
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Il Premio di Perfezionamento è comprensivo del premio di prima annualità delle eventuali Garanzie Complementari: i premi relativi alle Garanzie Complementari successivi alla prima annualità verranno corrisposti mediante prelievo automatico dal capitale investito nel Comparto Gestione Separata (c.d. “Prelievo Protezione”).
Il Premio di Perfezionamento investito può essere ripartito indifferentemente in OICR e nella Gestione Separata purché la percentuale di ogni Premio destinata all’investimento in Gestione Separata risulti almeno pari al 5,00% e non superiore al 25,00%.
Le percentuali di allocazione tra Comparto Unit ed il Fondo a Gestione Separata vengono quindi discrezionalmente scelte dal Contraente, ma sono comunque previsti una percentuale minima e massima di investimento per ognuna delle due sezioni:
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Sezioni di investimento | Percentuale Massima (%) | Percentuale Minima (%) |
Gestione Separata | 25% | 5% |
Comparto Unit | 95% | 75% |
Il Contraente può liberamente ripartire la parte di Premio destinata agli OICR.
Il Contraente riceverà da parte della Società specifica comunicazione scritta (“Lettera di Conferma”) di accettazione della Proposta-Contratto con evidenza sia del numero definitivo di Polizza che della Data di Decorrenza del Contratto.
La Data di Decorrenza è il quarto giorno lavorativo successivo alla data in cui il Premio pattuito è stato accreditato ed effettivamente disponibile sul conto corrente della Compagnia su indicato. L’investimento nel Comparto Gestione Separata avviene in pari data.
Tutte le coperture assicurative vengono attivate a partire dalla Data di Decorrenza e gli effetti del Contratto partiranno, pertanto, dalla Data di Decorrenza.
5.2 Versamenti Aggiuntivi
Il Contraente può inoltre effettuare a sua discrezione Versamenti Aggiuntivi il cui totale, nel corso della durata contrattuale, non può essere superiore a 500.000,00 Euro.
Ogni singolo Versamento Aggiuntivo non può risultare inferiore a 2.000,00 Euro.
La società si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di eventuali premi aggiuntivi.
Il Versamento Aggiuntivo viene investito in parte nella Gestione Separata ed in parte nel Comparto Unit mediante acquisizione di quote di OICR.
Il numero delle quote acquistate, viene determinato dividendo il Premio Investito destinato agli OICR per il valore unitario, tenuto conto del tasso di cambio applicato dalla SGR, delle quote rilevato il quarto giorno lavorativo successivo alla data in cui il Premio è stato accreditato ed effettivamente disponibile sul conto corrente della Compagnia.
I Versamenti Aggiuntivi investiti possono essere ripartiti indifferentemente in OICR e nella Gestione Separata purché la percentuale di ogni Premio destinata all’investimento in Gestione Separata risulti almeno pari al 5,00% e non superiore al 25,00%.
Le percentuali di allocazione tra Comparto Unit ed il Fondo a Gestione Separata vengono quindi discrezionalmente scelte dal Contraente, ma sono comunque previsti una percentuale minima e massima di investimento per ognuna delle due sezioni:
Sezioni di investimento | Percentuale Massima (%) | Percentuale Minima (%) |
Gestione Separata | 25% | 5% |
Comparto Unit | 95% | 75% |
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Il Contraente può liberamente ripartire la parte di Premio destinata agli OICR.
In caso di Versamento Aggiuntivo è prevista la sottoscrizione di un apposito modulo di versamento. Sottoscritto il modulo di versamento, completato da tutte le informazioni e documenti richiesti dalla vigente normativa e corrisposto il relativo importo con le medesime modalità previste in caso di sottoscrizione, il Contraente riceve da parte della Società specifica comunicazione scritta di accettazione del versamento con evidenza della data effetto dell’operazione.
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La data effetto è il quarto giorno lavorativo successivo alla data in cui l’importo del Versamento Aggiuntivo è stato accreditato ed effettivamente disponibile sul conto corrente della Compagnia su indicato.
L’investimento nel Comparto Gestione Separata avviene in pari data.
5.3 Prelievo Protezione
Nel caso di sottoscrizione delle Garanzie Complementari facoltative TCM e/o LTC, i premi di annualità successiva alla prima vengono corrisposti mediante prelievo automatico, alla ricorrenza anniversaria della copertura, dal capitale investito in Gestione Separata. L’importo prelevato dal Comparto a Gestione Separata è pari al premio annuo dovuto da corrispondere per il mantenimento in copertura delle prestazioni relative alle Garanzie Complementari. Nel caso in cui l’importo da prelevare dal Comparto a Gestione Separata fosse superiore a quanto disponibile e maturato, il Prelievo Protezione non potrà essere effettuato e la copertura decadrà dopo 30 giorni dalla Ricorrenza Anniversaria, fatto salvo il caso di eventuale Riduzione della prestazione della garanzia LTC, se in tale lasso temporale non verrà effettuato un Versamento Aggiuntivo o un Versamento Speciale.
5.4 Versamenti Speciali
Al fine di reintegrare il Comparto Gestione Separata a seguito del “Prelievo Protezione” è consentito effettuare un versamento caratterizzato da una percentuale di Premio destinata all’investimento in Gestione Separata pari al 100,00% (c.d. “Versamento Speciale”) purché al momento della richiesta del Versamento Speciale sia attiva almeno una delle due Garanzie Complementari (TCM e/o LTC). In tal caso l’importo dei Versamenti Speciali complessivamente considerati nella medesima annualità, non può eccedere il doppio del costo annuo delle Garanzie Complementari. L’Importo minimo di ogni Versamento Speciale non può risultare inferiore a 100 Euro.
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Si ricorda che il contratto è caratterizzato da un grado di rischiosità variabile in funzione delle scelte di destinazione del Premio effettuate dal Contraente tra la componente unit linked (OICR) e Gestione Separata.
Una parte del premio versato viene utilizzata dalla Società per fare fronte ai Costi del contratto e non concorre dunque alla formazione del Capitale Assicurato o all’acquisto di quote di OICR.
AVVERTENZA: non è possibile gestire contemporaneamente più operazioni di investimento o disinvestimento. Pertanto qualora fossero concomitanti due tra operazioni di Riscatto, Versamento Aggiuntivo, Switch, Take Profit e Stop Loss la seconda operazione non potrà essere effettuata, a meno di interruzione della prima qualora non siano già stati generati i relativi ordini di compravendita.
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Art. 6 Costi
6.1 Costi gravanti sui Premi
Sul premio di perfezionamento viene applicato un caricamento fisso pari a 100,00 euro. Nessun costo viene, invece, applicato sulle altre tipologie di premi corrisposti.
Nella tabella di seguito riportata vengono evidenziati i Costi applicati al Premio di Perfezionamento e ai Versamenti Aggiuntivi e Speciali:
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Costi gravanti sui Premi | Caricamento Percentuale | Caricamento Fisso |
Premio di Perfezionamento | 0,00% | 100,00€ |
Versamenti Aggiuntivi e Speciali | 0,00% | 0,00€ |
6.2 Costi per Riscatto
Le penali di riscatto sono previste esclusivamente nel corso delle prime cinque annualità e vengono determinate applicando le aliquote percentuali indicate nella tabella seguente al Premio (netto investito) di Perfezionamento.
Si sostanziano pertanto in penali in valore assoluto, predeterminate già all’assunzione ed indipendenti dal controvalore alla data del Riscatto.
Non sono previste penalità in caso di Riscatto effettuato nelle annualità successive alla quinta.
Data Richiesta Riscatto | Penalità di Riscatto | Base Applicazione |
Durante il 1° anno | 5,00% | Premio di Perfezionamento (netto investito) |
Durante il 2° anno | 4,00% | |
Durante il 3° anno | 3,00% | |
Durante il 4° anno | 2,00% | |
Durante il 5° anno | 1,00% |
Il Riscatto può essere:
- Totale, esercitabile anche nel corso della prima annualità, con conseguente estinzione del contratto;
- Parziale, esercitabile anche nel corso della prima annualità, purché l’importo di capitale richiesto sia almeno pari a 2.000,00 euro e l’importo di capitale residuo sia almeno pari a 2.500,00 euro.
In caso di Riscatto Parziale la penale così determinata viene riproporzionata in funzione del peso dell’importo del Riscatto Parziale rispetto al totale dei Premi Versati.
6.3 Costi per Switch e Opzioni Take Profit e Stop Loss Switch
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E’ possibile effettuare switch nell’ambito del Comparto Unit (OICR): non sono previsti costi a riguardo.
Take Profit
Il Contraente ha la facoltà di attivare l’opzione Take Profit: non sono previsti costi a riguardo nemmeno per la conseguente eventuale operatività.
Stop Loss
Il Contraente ha la facoltà di attivare l’opzione Stop Loss: non sono previsti costi a riguardo nemmeno per la conseguente eventuale operatività.
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6.4 Costi applicati sulla Gestione Separata in funzione delle modalità di partecipazione agli utili
Costo applicato mediante prelievo sul rendimento della Gestione Separata
La Società riconosce al contratto il rendimento annuo conseguito dal Fondo “Vittoria Obiettivo Crescita” trattenendo un’aliquota fissa pari all’1,25%.
Fondo a Gestione Separata | Aliquota Fissa Trattenuta |
Fondo Vittoria Obiettivo Crescita | 1,25% |
L’applicazione di tale trattenuta può comportare un rendimento annuo riconosciuto inferiore a 0,00%.
Costo delle coperture assicurative previste dal contratto
Il costo relativo alla maggiorazione prestata in caso di decesso dell’Assicurato è pari allo 0,05% annuo ed è incluso nel rendimento trattenuto dall’Impresa di Assicurazione di cui al precedente punto.
6.5 Costi applicati sugli OICR Remunerazione dell’Impresa di Assicurazione
La Società trattiene una commissione a copertura dei costi sostenuti per le analisi qualitative, le
analisi quantitative, il monitoraggio degli OICR, l’attività di Xxxxxxxxxxxx, per l’attività semestrale di Fund Selection e le conseguenti operatività svolte in relazione agli OICR collegati e collegabili al Contratto.
La Commissione di Gestione, pari al 2,70% su base annua, matura giornalmente sulla base dei controvalori degli OICR e viene liquidata, mediante disinvestimento di quote per un ammontare di pari importo, trimestralmente in via posticipata ad ogni ricorrenza trimestrale del Contratto rispetto alla Data di Rivalutazione fissa del 31/12. L’ammontare così determinato è prelevato dalla Società mediante vendita del numero di Quote allocate in ciascun OICR in base al Valore degli OICR alla suddetta ricorrenza trimestrale.
Comparto Unit | Commissione di Gestione |
Ogni singolo OICR detenuto | 2,70% |
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In caso di Decesso dell’Assicurato, Riscatto Totale o vendita totale delle quote degli OICR l’eventuale importo relativo alla Commissione di Gestione verrà trattenuto dall’importo da liquidare/trasferire limitatamente alla porzione maturata e non ancora prelevata applicando pro rata temporis l’importo trimestrale dovuto per il periodo intercorrente tra la data dell’ultimo prelievo trimestrale fino alla data effetto della liquidazione o del trasferimento.
Costo delle coperture assicurative previste dal contratto
Il costo relativo alla maggiorazione prestata in caso di decesso dell’Assicurato è pari allo 0,05% annuo ed è incluso nella commissione di gestione applicata dalla Società e di cui al precedente punto.
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Remunerazione delle SGR
Sugli OICR collegati al contratto gravano le commissioni dirette, le eventuali commissioni di incentivo o performance e gli altri costi/spese indicati nei regolamenti/prospetti informativi degli OICR.
I costi applicati dalle società di gestione agli OICR, quindi, gravano indirettamente sul Contraente. Tali costi vengono trattenuti dalle società di gestione per la loro attività di gestione degli OICR stessi.
Ciascun OICR è gravato dai costi applicati dalle rispettive società di gestione del risparmio.
Si precisa che l’eventuale percentuale della commissione di gestione riconosciuta dalla società di gestione alla Società (utilità retrocesse) viene a sua volta restituita da quest’ultima al Contraente.
Altri costi previsti dal Regolamento degli OICR
Si precisa che su ciascun OICR possono gravare una serie di ulteriori oneri, che riducono il Valore delle relative Quote quali, ad esempio:
• gli oneri di intermediazione e le spese di negoziazione, amministrazione e custodia delle attività;
• le spese di pubblicazione del valore delle quote;
• i compensi dovuti alla Società di Revisione;
• gli oneri fiscali, le spese per eventuali depositi presso i soggetti abilitati e gli oneri connessi agli strumenti finanziari ricompresi nel patrimonio gestito.
I suddetti oneri aggiuntivi non sono quantificabili a priori, in quanto variabili. 6.6 Costi relativi alle Garanzie Complementari facoltative
Garanzia Complementare facoltativa TCM – Temporanea Caso Morte
Nella tabella di seguito riportata vengono evidenziati i Costi applicati ai premi relativi alla garanzia complementare TCM:
Costi gravanti sui Premi | Caricamento Percentuale | Caricamento in cifra fissa |
Premio garanzia complementare TCM | 14,00% | 26,00€ |
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E’ previsto un ulteriore caricamento sul Capitale Assicurato che è funzione dell’età e dello stato tabagico dell’Assicurato. Tale costo varia tra una percentuale minima e massima, come esplicitato in tabella:
Descrizione costo (caricamento) | Stato Tabagico dell’Assicurato | Descrizione | |
Fumatore | Non fumatore | ||
Costo minimo in percentuale | 0,00043% | 0,00029% | Costo applicato sul Capitale Assicurato |
Costo massimo in percentuale | 0,025% | 0,02% | Costo applicato sul Capitale Assicurato |
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Garanzia Complementare facoltativa LTC – Rendita di non Autosufficienza
Nella tabella di seguito riportata vengono evidenziati i Costi applicati ai premi relativi alla garanzia complementare LTC:
Costi gravanti sui Premi | Caricamento Percentuale | Caricamento in cifra fissa |
Premio garanzia complementare LTC | 23,00% | 35,00€ |
Art. 7 - Diritto di Recesso dal contratto
Il Contraente ha diritto di recedere dal Contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Società via:
- lettera raccomandata al seguente indirizzo: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx S.p.A. – Divisione Vita, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx;
o
- PEC (Posta Elettronica Certificata) per i mittenti possessori specificando in oggetto “Liquidazione delle Prestazioni per Recesso” al seguente indirizzo:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Il contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della Proposta-Contratto completa di tutte le informazioni e dei documenti richiesti dalla vigente normativa, abbia corrisposto il premio pattuito.
La richiesta deve contenere i seguenti elementi identificativi del contratto: numero di Polizza o Proposta-Contratto, nome e cognome del Contraente.
Il Recesso ha effetto di liberare entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal Contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di Recesso.
La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, rimborsa al Contraente la somma dei seguenti importi:
• la parte del Premio investito allocata nella Gestione Separata;
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• il controvalore delle quote degli OICR determinato dal valore unitario, tenuto conto del tasso di cambio applicato dalla SGR, delle quote rilevato il terzo giorno lavorativo successivo (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente) alla Data di Richiesta di Recesso. Per Data di Richiesta di Recesso si intende, al più tardi, il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte della Società della richiesta di Recesso da parte del Contraente. Pertanto la componente di Premio investita nel Comparto Unit sarà diminuita/aumentata dell’eventuale decremento/incremento del valore delle quote degli OICR attribuite al contratto tra la Data di Decorrenza e quella di Disinvestimento;
• il caricamento fisso applicato in fase di sottoscrizione del Contratto;
• i premi delle eventuali Garanzie Complementari sottoscritte.
Art. 8 - Rendimento attribuito al contratto – Clausola di Rivalutazione della Gestione Separata
La Società riconoscerà, ad ogni Ricorrenza Anniversaria di Polizza, un rendimento. A tal fine la Società gestirà in osservanza del Regolamento del Fondo “Vittoria Obiettivo Crescita” attività
di importo non inferiore alle relative Riserve Matematiche. Tale rendimento verrà riconosciuto secondo le seguenti modalità:
a) Rendimento ottenuto dal Fondo
La Società dichiara mensilmente entro il giorno 1 del mese che precede la Ricorrenza Anniversaria di Polizza, il rendimento di cui alla lettera c) del Regolamento del Fondo che fa riferimento ai 12 mesi che precedono il terzo mese antecedente tale Ricorrenza Anniversaria di Polizza.
b) Rendimento attribuito al contratto
Al contratto, ai fini della rivalutazione delle prestazioni, viene attribuito il rendimento pari al rendimento ottenuto di cui alla precedente lettera a) diminuito di un trattenuto in punti percentuali, pari a 1,25%.
c) Misura di rivalutazione
Il Capitale Assicurato rivalutato alla Ricorrenza Anniversaria precedente viene rivalutato nella misura corrispondente al rendimento attribuito di cui alla precedente lettera b).
d) Rivalutazione annuale del capitale
Il Capitale Assicurato rivalutato alla Ricorrenza Anniversaria precedente, ad ogni Ricorrenza Anniversaria del contratto, viene rivalutato annualmente:
• incrementandolo o diminuendolo della misura di rivalutazione;
• incrementando o diminuendo della misura di rivalutazione, con il procedimento pro rata temporis, i capitali acquisiti con i Versamenti Aggiuntivi effettuati a partire dalla precedente Ricorrenza Anniversaria tenuto conto di eventuali operazioni di Riscatto Parziale o Ribilanciamento.
e) Rivalutazione del capitale in corso d’anno
In caso di liquidazione del contratto, causa decesso dell’Assicurato, o richiesta del Contraente di Riscatto Totale, il Capitale Assicurato rivalutato alla Ricorrenza Anniversaria precedente viene ulteriormente rivalutato in riferimento all’intervallo di tempo trascorso dall’ultima Ricorrenza Anniversaria che precede la data di liquidazione. La misura di rivalutazione pro rata temporis si applica:
• al Capitale Assicurato rivalutato quale risulta alla Ricorrenza Anniversaria precedente;
• ai capitali acquisiti con gli eventuali Versamenti Aggiuntivi effettuati in data coincidente o successiva alla Ricorrenza Anniversaria precedente tenuto conto di eventuali operazioni di Riscatto Parziale o Ribilanciamento.
La misura di rivalutazione utilizzata in tali circostanze è quella determinata in base al rendimento dichiarato dalla Società ai sensi della precedente lettera a) per il mese della data di richiesta di liquidazione.
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La rivalutazione viene riconosciuta dalla Data di Decorrenza di ogni singolo Premio fino alla data del decesso o di richiesta di riscatto.
Art. 9 - Valore delle quote degli OICR
La Società mette a disposizione dei Contraenti, nell’ambito del Comparto Unit, un elenco di OICR sottoscrivibili nel contratto (dettagliati e periodicamente aggiornati nell’Allegato 1).
Più dettagliatamente l’Impresa ha suddiviso gli OICR sulla base delle caratteristiche gestionali e della politica di investimento degli stessi in 5 Macro Categorie:
- Azionari,
- Bilanciati,
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- Flessibili,
- Obbligazionari,
- Liquidità; in relazione a tale Macro Categoria non è previsto più di un OICR contemporaneamente sottoscrivibile (definito anche “Fondo Speciale di Liquidità”).
Ciascun OICR è gravato dai costi applicati dalle rispettive società di gestione del risparmio.
Il valore delle Quote degli OICR è determinato giornalmente e tale valore è riportato, al netto di qualsiasi onere applicato dalle SGR sul sito della relativa SGR. In tutti i casi in cui il valore della Quota è disponibile, la Compagnia provvede alla sua pubblicazione sul proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
Si precisa che il Valore della Quota pubblicato è espresso nella valuta di denominazione dell’ OICR, che può essere diversa dall’Euro, come riportato nella descrizione degli OICR riportata nell'Allegato 1.
Nel caso in cui parte del Capitale Investito sia destinato a OICR denominati in valute diverse dall’Euro, il calcolo del relativo controvalore sarà effettuato dall’Impresa di Assicurazione prendendo come riferimento il tasso di cambio ufficiale BCE - Banca Centrale Europea - rilevato il giorno nel quale è fissato il Valore delle Quote degli OICR. Tale tasso è riportato giornalmente sul quotidiano “IL SOLE 24 ORE”.
La Società si riserva la facoltà di modificare il tasso di cambio utilizzato od i criteri di individuazione dello stesso, dandone idonea comunicazione ai Contraenti.
Nei giorni di calendario in cui - per qualunque ragione - non fosse disponibile il Valore delle Quote degli OICR, l’Impresa di Assicurazione considererà, ai fini dell’applicazione del presente Fascicolo, il Valore delle Quote quale risultante il primo giorno lavorativo disponibile successivo.
In caso di corresponsione del Premio di Perfezionamento e dei Versamenti Aggiuntivi, il valore unitario delle quote, tenuto conto del tasso di cambio applicato dalla SGR, assegnato all’operazione di acquisto dalla società di gestione viene rilevato il quarto giorno lavorativo successivo alla data in cui il Premio pattuito è stato accreditato ed effettivamente disponibile sul conto corrente della Compagnia indicato al precedente Articolo 5.
In caso di Recesso, il valore unitario delle quote dell’OICR da disinvestire viene rilevato, tenuto conto del tasso di cambio applicato dalla SGR, il terzo giorno lavorativo successivo (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente) alla Data di Comunicazione del Recesso. Per Data di Comunicazione del Recesso si intende, al più tardi, il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte della Società della richiesta scritta di recesso da parte del Contraente.
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In caso di Decesso, il valore unitario, tenuto conto del tasso di cambio applicato dalla SGR, delle quote dell’OICR da disinvestire viene rilevato il terzo giorno lavorativo successivo (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente) alla Data di Notifica del Decesso. Per Data di Notifica del Decesso si intende, al più tardi, il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte della Società della richiesta scritta di liquidazione da parte del Beneficiario completa della documentazione necessaria come meglio dettagliato all’Art. 18 delle Condizioni di Assicurazione.
In caso di Xxxxxxxx, il valore unitario delle quote dell’OICR da disinvestire viene rilevato, tenuto conto del tasso di cambio applicato dalla SGR, il terzo giorno lavorativo successivo (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente) alla Data di Richiesta di Riscatto. Per Data di Richiesta di Xxxxxxxx si intende, al più tardi, il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte della Società della richiesta scritta di riscatto da parte del Contraente completa della documentazione necessaria come meglio dettagliato all’Art. 18 delle Condizioni di Assicurazione.
In caso di Switch, il valore unitario delle quote dell’OICR da disinvestire viene rilevato, tenuto conto del tasso di cambio applicato dalla SGR, il terzo giorno lavorativo successivo (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente) alla Data di Richiesta Switch mentre il successivo investimento nell’OICR di destinazione avviene in base al valore unitario, tenuto conto del tasso di cambio applicato dalla SGR, della quota rilevata il quinto giorno lavorativo successivo (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente) alla data di disinvestimento dell’OICR. Per Data di Richiesta Switch si intende, al più tardi, il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte della Società della richiesta scritta di Switch da parte del Contraente.
In caso di Take Profit, il valore unitario delle quote dell’OICR da disinvestire viene rilevato, tenuto conto del tasso di cambio applicato dalla SGR, il terzo giorno lavorativo successivo (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente) alla Data di Superamento Soglia. Per Data di Superamento Soglia si intende il giorno in cui si è verificata la condizione impostata dal Contraente in base all’obiettivo di rendimento registrata dall’OICR.
In caso di Stop Loss, il valore unitario delle quote dell’OICR da disinvestire viene rilevato, tenuto conto del tasso di cambio applicato dalla SGR, il terzo giorno lavorativo successivo (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente) alla Data di Superamento Soglia. Per Data di Superamento Soglia si intende il giorno in cui si è verificata la condizione impostata dal Contraente in base all’obiettivo di rendimento registrata dall’OICR. Il successivo investimento nel Fondo Speciale di Liquidità avviene in base al valore unitario della quota rilevata il quinto giorno lavorativo successivo (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente) alla data di Superamento Soglia.
Nel caso in cui l’Attività di Fund Selection dovesse comportare la sostituzione di uno o più OICR ed una conseguente operazione di switch straordinario, il valore unitario delle quote dell’OICR sostituito viene rilevato, tenuto conto del tasso di cambio applicato dalla SGR, il quinto giorno lavorativo antecedente (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo precedente) alla data effetto del 1 Febbraio o del 1 Agosto (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente), data in cui viene rilevato, tenuto conto del tasso di cambio applicato dalla SGR, il valore unitario delle quote dell’OICR sostituente .
Nel caso in cui l’Attività di Salvaguardia dovesse comportare la sostituzione di uno o più OICR ed una conseguente operazione di switch straordinario, le date di determinazione del valore unitario delle quote degli OICR sostituiti e sostituenti saranno oggetto di specifiche comunicazioni.
Art. 10 Attività della Compagnia nel Comparto Unit
La Società mette a disposizione dei Contraenti, nell’ambito del Comparto Unit, gli OICR sottoscrivibili nel contratto (dettagliati e periodicamente aggiornati nell’Allegato 1).
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Ciascun OICR è gravato dai costi applicati dalle rispettive società di gestione del risparmio. L’Impresa di Assicurazione effettua un servizio di selezione continuativa (attività di “Fund Selection”) degli OICR collegati al Contratto con l’obiettivo di mantenere elevata, nel corso del tempo, la qualità della stessa.
L’Impresa di Assicurazione effettua inoltre un’attività di monitoraggio sulle operazioni straordinarie degli OICR al fine di minimizzare per il Contraente il rischio di cambiamenti indesiderati (attività di “Salvaguardia”).
Attività di Fund Selection
La Società effettua un servizio di selezione continuativa (definita “Fund Selection”) degli OICR collegati al Contratto con l’obiettivo di mantenere elevati, nel corso del tempo, gli standard qualitativi e quantitativi degli OICR selezionati.
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La Fund Selection, svolta dall’Impresa di Assicurazione, consiste nel monitoraggio e nella eventuale conseguente modifica dell’elenco degli OICR sottoscrivibili nel Contratto.
Tale attività è finalizzata a inserire nuovi OICR ovvero rimuovere o sostituire gli OICR che non rispettino determinati standard qualitativi o quantitativi, sulla base di un apposito modello valutativo utilizzato dalla Compagnia.
In considerazione dei risultati finanziari e di un’attenta analisi qualitativa e quantitativa degli OICR e del mercato, la Compagnia potrà pertanto eseguire operazioni di:
- inserimento di uno o più nuovi OICR nell’elenco di quelli sottoscrivibili sulla base della continua attività di analisi, monitoraggio e verifica delle performance degli OICR resi disponibili dalla Compagnia rispetto a quelli presenti sul mercato;
- rimozione degli OICR dall’elenco di quelli sottoscrivibili;
- sostituzione di OICR con altri aventi caratteristiche sostanzialmente analoghe, mediante apposite operazioni di switch.
L’analisi quantitativa è mirata a valutare le performance degli OICR in rapporto ai rischi sopportati e ad altre variabili di mercato. L’analisi qualitativa consta in una valutazione complessiva degli OICR comprendente, tra gli altri elementi, la solidità del gestore e la qualità della strategia, anche in relazione al contesto di mercato analizzato.
Si evidenzia che le analisi finanziarie adottate periodicamente dall’Impresa di Assicurazione sono basate su rendimenti realizzati dagli OICR nel passato. Ciò non costituisce una certezza che, nel futuro, i rendimenti degli OICR di destinazione saranno superiori rispetto agli OICR eliminati.
Per questo motivo, l’Impresa di Assicurazione monitora costantemente nel corso dell’anno l’andamento degli OICR collegati o meno al Contratto, per poterli eventualmente modificare; pertanto, un OICR rimosso dalla lista potrebbe essere successivamente ricollegato al Contratto e nuovamente reinserito e viceversa.
Più dettagliatamente l’Impresa ha suddiviso gli OICR sulla base delle caratteristiche gestionali e della politica di investimento degli stessi in 5 Macro Categorie: Azionari, Bilanciati, Flessibili, Obbligazionari e Liquidità.
In relazione alla Macro Categoria “Liquidità” non è previsto più di un OICR contemporaneamente sottoscrivibile (definito anche “Fondo Speciale di Liquidità”). Qualora, l’attività di “Fund Selection” svolta dalla Compagnia dovesse comportare la rimozione dell’OICR di tale macro categoria ed il conseguente inserimento di un nuovo OICR, sarà quest’ultimo a divenire “Fondo Speciale di Liquidità” in quanto unico alimentabile e sottoscrivibile.
La revisione della lista degli OICR, conseguente alla Fund Selection comporta l’aggiornamento del Fascicolo Informativo e si realizza mediante le seguenti attività di seguito descritte:
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Inserimento OICR: sulla base di un costante monitoraggio del mercato degli OICR armonizzati ed autorizzati al collocamento in Italia, effettuato dall’Impresa di Assicurazione, sono scelti gli OICR, tra quelli non sottoscrivibili nel Contratto, che hanno una o più delle seguenti caratteristiche:
a. un’elevata potenzialità di crescita futura, in relazione anche alla specializzazione e allo stile gestionale dell’OICR, rispetto al proprio mercato di riferimento;
b. l’investimento in una classe di attivi non precedentemente coperta dagli OICR sottoscrivibili nel Contratto o l’investimento in una classe di attivi già coperta, ma tramite un processo di selezione degli attivi in portafoglio alternativo rispetto agli OICR sottoscrivibili;
c. appartenenza ad una primaria società di gestione del risparmio internazionale e/o la possibilità di beneficiare di un team di gestori stabile ed esperto;
d. performance passate che abbiano mostrato, nel medio-lungo periodo, una continuità di rendimenti superiori alla media degli OICR con analoga politica d’investimento.
Rimozione o Sostituzione OICR: in virtù delle analisi svolte dall’Impresa di Assicurazione, sono identificati gli OICR, tra quelli sottoscrivibili nel Contratto, che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
a. hanno subito una modifica significativa delle propria politica d’investimento;
b. sono stati oggetto di un cambio del gestore o di una componente ritenuta essenziale del team di gestione tale da poter incidere negativamente sulla qualità dell’OICR;
c. presentano performance insoddisfacenti rispetto ad analisi di OICR con politica d’investimento analoga, sottoscrivibili o meno nel Contratto.
Gli OICR così eventualmente individuati potranno, sulla base delle valutazioni della Compagnia essere, o rimossi dalla lista degli OICR sottoscrivibili nel Contratto o sostituiti.
In caso di rimozione dell’OICR dalla lista degli OICR sottoscrivibili non viene effettuata un’operazione di Switch comportante una vendita delle eventuali quote possedute: in tal caso il Contraente continuerà a detenere le quote dell’OICR non più sottoscrivibile. Potranno interessare l’OICR in questione esclusivamente operazioni di vendita quote quali Switch dall’OICR eliminato e Xxxxxxxx, mentre non saranno consentite operazioni che dovessero comportare acquisto di quote quali Switch verso l’OICR eliminato e Versamenti Aggiuntivi.
In caso di sostituzione viene effettuata un’operazione di Switch consistente nel trasferimento del controvalore dell’OICR oggetto di sostituzione verso il rispettivo OICR di destinazione nel rispetto dei seguenti parametri:
• l’OICR di destinazione deve appartenere alla stessa Macro Categoria dell’OICR eliminato;
• l’OICR di destinazione deve avere caratteristiche in grado di non alterare significativamente la scelta d’investimento effettuata dal Contraente; a tal fine l’OICR eliminato e quello inserito avranno:
- lo stesso grado di rischio;
- una politica d’investimento simile dal punto di vista dei principali strumenti finanziari detenuti in portafoglio;
- una struttura di costi non significativamente superiore.
Le eventuali operazioni di Switch vengono effettuate dalla Società con le modalità e la tempistica descritte al successivo Articolo 11.
Gli OICR potenzialmente sottoscrivibili nel contratto sono dettagliati nell’Allegato 1 “Elenco degli OICR” con un limite massimo di contemporaneo investimento in 20 OICR al netto degli eventuali OICR già sottoscritti e successivamente rimossi.
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La Società si impegna a concludere con cadenza semestrale alle date fisse del 30 Giugno e del 30 Dicembre di ogni anno, l’attività di analisi e monitoraggio a seguito della quale potrebbe essere modificata la lista degli OICR sottoscrivibili e ad effettuare l’aggiornamento e l’operatività conseguente con effetto 01 Agosto in relazione al monitoraggio concluso il 30 Giugno e 01 Febbraio in relazione al monitoraggio concluso il 31 Dicembre.
Nel caso in cui l’Attività di Fund Selection dovesse comportare la sostituzione di uno o più OICR ed una conseguente operazione di switch straordinario, il valore unitario, tenuto conto del tasso di cambio applicato dalla SGR, delle quote dell’OICR sostituito viene rilevato il quinto giorno lavorativo antecedente (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo precedente) alla data effetto del 1 Febbraio o del 1 Agosto (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente), data in cui viene rilevato il valore unitario, tenuto conto del tasso di cambio applicato dalla SGR, delle quote dell’OICR sostituente.
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A seguito degli interventi decisi sulla base delle attività di Fund Selection effettuate, l’Impresa di Assicurazione trasmette una Lettera informativa a tutti i Contraenti che hanno già sottoscritto il Contratto, contenente l’aggiornamento dell’elenco degli OICR sottoscrivibili nel Contratto e le relative informazioni nonché gli opportuni dettagli relativi agli OICR inseriti e relativi alle eventuali operazioni di rimozione e/o sostituzione.
Gli investimenti derivanti da eventuali Opzioni, Switch e Versamenti aggiuntivi, la cui conclusione dovesse avere effetto successivo alle date effetto della Fund Selection (01 Agosto e 01 Febbraio) e che hanno come destinazione l’OICR oggetto di sostituzione, saranno effettuati dall’Impresa di Assicurazione direttamente nell’OICR sostituente mentre in caso di sola rimozione in un OICR ancora sottoscrivibile della medesima categoria con i medesimi criteri di scelta evidenziati nel caso di sostituzione.
Il Contraente, successivamente alle operazioni effettuate sul proprio Contratto a seguito della Fund Selection ha comunque la facoltà di predisporre, in qualsiasi momento, operazioni di Switch tra gli OICR sottoscrivibili nel Contratto o Switch da OICR rimossi, ma ancora eventualmente detenuti, a OICR al momento sottoscrivibili.
Le singole operazioni di Switch attuate nell’ambito della Fund Selection sono gratuite.
L’Impresa di Assicurazione trattiene un costo di gestione per tale attività, riportato al precedente Articolo 6.5.
AVVERTENZA: l’attività di Fund Selection non comporta da parte della Società alcuna garanzia di rendimento o di restituzione dei premi investiti.
Attività di Salvaguardia
L’Impresa di Assicurazione effettua, inoltre, un’attività di monitoraggio sulle operazioni straordinarie degli OICR al fine di minimizzare per il Contraente il rischio di cambiamenti indesiderati (attività di “Salvaguardia” del contratto).
Consiste principalmente in un’attività di monitoraggio effettuata dall’Impresa di Assicurazione nell’interesse dei Contraenti che abbiano investito o che richiedano di investire in un OICR fatto oggetto di operazioni straordinarie decise autonomamente dalla rispettiva SGR.
L’Impresa di Assicurazione si impegna a tenere costantemente aggiornati i Soggetti Incaricati e i Contraenti in merito agli eventuali cambiamenti che alterino le caratteristiche degli OICR collegati al Contratto.
Per una descrizione dettagliata del comportamento seguito dalle SGR in merito alle operazioni straordinarie, si rimanda alla lettura dei Prospetti e dei Regolamenti degli OICR riportati sul sito dell’Impresa di Assicurazione xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
Sono considerate operazioni straordinarie tutte le decisioni che:
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1) alterino le caratteristiche dell’OICR, ma in modo non sostanziale quali, ad esempio e in via non esaustiva, la modifica della denominazione dell’OICR o della sua classe di Quota, le modifiche riguardanti la SGR dell’OICR, le modifiche parziali nella politica d’investimento o nello stile di gestione etc.
In tal caso la Società trasmette a tutti i Contraenti che hanno già sottoscritto il Contratto, unitamente alla prima delle comunicazioni periodiche utili inviata al Contraente, gli aggiornamenti inerenti gli OICR collegati al Contratto verificatesi nel periodo successivo all’ultimo aggiornamento del Fascicolo Informativo.
2) modifichino in modo sostanziale le caratteristiche dell’OICR quali, ad esempio e in via non esaustiva, i cambiamenti strutturali nella politica d’investimento in termini di attivi sottostanti e/o specializzazione geografiche/settoriali, le modifiche del regime dei costi (commissione
di gestione, commissione di overperformance, ecc.), le alterazioni del profilo di rischio (sospensione della politica di copertura del rischio cambio, aumento dell’investimento in titoli non investment grade ecc.).
In tal caso la Società trasmette ai Contraenti una specifica comunicazione antecedentemente alla data prevista per l’attuazione dell’operazione straordinaria sull’OICR, compatibilmente con il preavviso dato dalla SGR e comunque in maniera tempestiva rispetto a quando la Società ne è venuta a conoscenza.
3) determinino operazioni di fusione o incorporazione con altri OICR gestiti dalla SGR oppure la liquidazione o l’estinzione dell’OICR od implichino la variazione dei limiti e delle politiche d’investimento in modo tale da renderli incompatibili con quanto richiesto dalla normativa assicurativa vigente (circolare ISVAP n. 474/D) tipologie ricondurre l’operazione stessa.
In tal caso la Società provvederà alla sostituzione dell’OICR interessato dall’operazione straordinaria.
L’OICR in questione viene fatto oggetto di un’operazione di Switch straordinario, trasferendo il controvalore delle quote possedute dai Contraenti dall’OICR sostituito verso l’OICR di destinazione.
Quest’ultimo verrà determinato dalla Società sulla base di caratteristiche che non alterino significativamente la scelta d’investimento effettuata dal Contraente e sempre che, rispetto a quello in via si sostituzione, abbia lo stesso grado di rischio; una politica d’investimento simile dal punto di vista dei principali strumenti finanziari detenuti in portafoglio e una struttura di costi non significativamente superiore. Gli investimenti derivanti da eventuali Opzioni e/o Switch e/o Versamenti aggiuntivi che hanno come destinazione l’OICR in corso di sostituzione, saranno effettuati direttamente nel relativo OICR di destinazione.
La Società comunica a tutti i Contraenti che hanno già sottoscritto il Contratto antecedentemente alla data prevista per l’attuazione dell’operazione straordinaria sull’OICR e detengono il medesimo OICR, una specifica informativa a riguardo entro 30 giorni dalla data in cui viene effettuata l’operazione.
Ai restanti Contraenti verrà fornita specifica comunicazione informativa delle operazioni straordinarie intervenute.
Art. 11 Operazioni di modifica delle combinazioni di investimento (Switch) e Opzioni Take Profit e Stop Loss
11.1 Switch
E’ facoltà del Contraente modificare le combinazioni di investimento nell’ambito degli OICR mediante operazioni di Switch alle condizioni e modalità di seguito descritte.
E’ possibile effettuare Switch esclusivamente nell’ambito del Comparto Unit (tra OICR). Le operazioni di switch non possono, pertanto, interessare la componente a Gestione Separata.
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Il Contraente può effettuare un’operazione di Switch chiedendo di ripartire diversamente il controvalore investito tra gli OICR facendone richiesta scritta alla Società. L’operazione avviene mediante trasferimento del controvalore, totale o parziale a seconda delle percentuali richieste, delle Quote possedute da un OICR all’altro.
Tale operazione consiste:
1) in una prima fase di disinvestimento totale o parziale degli OICR prescelti: il valore unitario, tenuto conto del tasso di cambio applicato dalla SGR, delle quote degli OICR da disinvestire viene rilevato il terzo giorno lavorativo successivo (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente) alla data di richiesta Switch;
2) in una seconda fase di investimento del relativo controvalore (determinato dal precedente
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disinvestimento) negli OICR di destinazione in base al valore unitario, tenuto conto del tasso di cambio applicato dalla SGR, della quota rilevata il quinto giorno lavorativo successivo (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente) alla data di disinvestimento degli OICR.
Per Data di Richiesta Switch si intende, al più tardi, il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte della Società della richiesta scritta di Switch da parte del Contraente.
Non è previsto un numero massimo di operazioni di Switch e tutte le operazione effettuate saranno a titolo gratuito.
Ad ogni operazione di Switch avvenuta, la Società invierà al Contraente una lettera di conferma con le informazioni riassuntive della nuova situazione, comprendente il numero delle quote rimborsate e di quelle attribuite, i giorni di riferimento, i rispettivi valori unitari delle quote con evidenza della valuta di denominazione e del relativo tasso di cambio utilizzato ai fini della determinazione del controvalore.
11.2 Opzione Take Profit
In fase di sottoscrizione della proposta o in un momento successivo, il Contraente ha la facoltà di attivare l’Opzione Take Profit al fine di mettere al riparo dalle oscillazioni di mercato il guadagno eventualmente realizzato su uno specifico OICR.
Tale Opzione consente di definire un livello percentuale di incremento raggiunto il quale viene automaticamente effettuata una vendita parziale di quote per un importo pari alla plusvalenza realizzata sull’OICR interessato: tale importo viene investito nel Fondo a Gestione Separata.
Il Contraente può impostare una percentuale obiettivo per uno o più OICR detenuti purché compresa tra il +10% ed il +50% (con step 5%) facendone richiesta scritta alla Società.
L’opzione si intende effettivamente attivata (“Data di Attivazione Take Profit”) dalla Data di Decorrenza in caso di sottoscrizione in proposta e dalla Data di Richiesta di Attivazione dell’Opzione Take Profit se la richiesta è successiva.
Per Data di Richiesta dell’Opzione Take Profit si intende, al più tardi, il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte della Società della richiesta scritta da parte del Contraente.
L’attivazione dell’Opzione Take Profit implica:
1) il calcolo quotidiano in ogni giorno lavorativo dell’indice di rendimento Money Weighted Rate of Return (MWRR) realizzato dall’OICR tra la data di attivazione dell’Opzione e la data di rilevazione;
2) il confronto tra l’indice di rendimento MWRR registrato dall’OICR e la relativa percentuale obiettivo stabilita dal Contraente;
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3) nel caso in cui ad una certa data di rilevazione (“Data Superamento Soglia”) l’indice di rendimento MWRR registrato dall’OICR fosse pari o superiore alla relativa percentuale obiettivo stabilita dal Contraente, un ordine di disinvestimento parziale dell’OICR per un numero di quote pari al rapporto tra la plusvalenza misurata dall’indice MWRR e il valore unitario delle quote dell’OICR da disinvestire alla Data di Superamento Soglia. Il disinvestimento avviene considerando il valore unitario delle quote dell’OICR rilevato il terzo giorno lavorativo successivo (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente) alla Data di Superamento Soglia;
4) l’investimento nel Comparto Gestione Separata del controvalore così ottenuto nel terzo giorno lavorativo successivo (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente) alla Data di Superamento Soglia.
Dal momento che il disinvestimento delle quote avviene considerando il valore unitario delle quote dell’OICR rilevato, tenuto conto del tasso di cambio applicato dalla SGR, il terzo giorno lavorativo successivo (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente) alla
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Data di Superamento Soglia, l’importo disinvestito potrebbe risultare inferiore o maggiore alla plusvalenza effettivamente realizzata nella Data di Superamento Soglia.
Più precisamente iI calcolo MWRR si basa su un sistema di ponderazione di ogni flusso di liquidità dove i pesi sono rappresentati dal periodo che intercorre tra il momento in cui si manifestano i versamenti e i prelievi e la fine del periodo oggetto di valutazione (di seguito, periodo di osservazione).
• CTVTi = controvalore del patrimonio iniziale alla data Ti (NAVTi * n.quoteTi del fondo X)
• CTVTj = controvalore del patrimonio finale alla data Tj (NAVTj * n. quoteTj del fondo X), dove j>i
• PTx = il valore del/i premio/i versato/i alla data Tx , dove i ≤x ≤ j
• RTy = il valore del/i riscatto/i parziale/i eseguito alla data Tx , dove i ≤y ≤ j La formula è la seguente:
MWRR = (CTVTj - CTVTi - PTx + XXx)/ XXXx
xxxx,
• XXXX = rendimento del periodo di osservazione
• CMTj = patrimonio mediamente investito nel periodo di osservazione
In caso di OICR denominati in valute diverse dall’Euro, il calcolo del relativo controvalore, ai fini della determinazione dell’indice MWRR, sarà effettuato dall’Impresa di Assicurazione prendendo come riferimento il tasso di cambio ufficiale BCE - Banca Centrale Europea - rilevato il giorno nel quale è fissato il Valore delle Quote degli OICR.
Le operazioni effettuate saranno a titolo gratuito.
E’ facoltà del Contraente rimuovere e/o modificare le impostazioni di Take Profit precedentemente attivate mediante specifica richiesta di variazione.
La variazione sarà attiva dal giorno lavorativo successivo alla Data di Richiesta di Variazione dell’Opzione Take Profit.
Per Data di Richiesta di Variazione dell’Opzione Take Profit si intende, al più tardi, il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte della Società della richiesta scritta da parte del Contraente.
Ogni operazione di Take Profit comporta la disattivazione dell’opzione sullo specifico OICR interessato. A conclusione dell’operazione sarà comunque possibile effettuare una nuova richiesta di attivazione sullo stesso OICR.
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Ad ogni operazione di Take Profit avvenuta, la Società invierà al Contraente una lettera di conferma con le informazioni riassuntive della nuova situazione, comprendente il numero delle quote rimborsate e di quelle attribuite, i giorni di riferimento, i rispettivi valori unitari delle quote con evidenza della valuta di denominazione e del relativo tasso di cambio utilizzato ai fini della determinazione del controvalore investito in Gestione Separata.
11.3 Opzione Stop Loss
In fase di sottoscrizione della proposta o in un momento successivo, il Contraente ha la facoltà di attivare l’Opzione Stop Loss al fine di limitare l’eventuale perdita in momenti di ribasso di mercato su uno specifico OICR.
Tale Opzione consente di definire un livello percentuale di decremento raggiunto il quale viene automaticamente effettuato uno switch totale dall’OICR interessato al Fondo Speciale di Liquidità (OICR di Liquidità).
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Il Contraente può impostare una percentuale obiettivo per uno o più OICR detenuti purché compresa tra il -10% ed il -50% (con step 5%) facendone richiesta scritta alla Società.
L’opzione si intende effettivamente attivata (“Data di Attivazione Stop Loss”) dalla Data di Decorrenza in caso di sottoscrizione in proposta e dal giorno lavorativo successivo alla Data di Richiesta di Attivazione dell’Opzione Stop Loss se la richiesta è successiva.
Per Data di Richiesta dell’Opzione Stop Loss si intende, al più tardi, il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte della Società della richiesta scritta da parte del Contraente.
L’attivazione dell’Opzione Stop Loss implica:
1) il calcolo quotidiano in ogni giorno lavorativo dell’indice di rendimento Money Weighted Rate of Return (MWRR) realizzato dall’OICR tra la data di attivazione dell’Opzione e la data di rilevazione;
2) il confronto tra l’indice di rendimento MWRR registrato dall’OICR e la relativa percentuale obiettivo stabilita dal Contraente;
3) nel caso in cui ad una certa data di rilevazione (“Data Superamento Soglia”) l’indice di rendimento MWRR registrato dall’OICR fosse pari o inferiore alla relativa percentuale obiettivo stabilita dal Contraente, un ordine di disinvestimento totale dell’OICR. Il disinvestimento avviene considerando il valore unitario, tenuto conto del tasso di cambio applicato dalla SGR, delle quote dell’OICR rilevato il terzo giorno lavorativo successivo (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente) alla Data di Superamento Soglia.
4) l’investimento nel Fondo Speciale di Liquidità del controvalore così ottenuto nel quinto giorno lavorativo successivo (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente) alla data di disinvestimento.
In relazione alla Macro Categoria “Liquidità” non è previsto più di un OICR contemporaneamente sottoscrivibile (definito anche “Fondo Speciale di Liquidità”). Qualora, l’attività di “Fund Selection” svolta dalla Compagnia dovesse comportare la rimozione dell’OICR di tale macro categoria ed il conseguente inserimento di un nuovo OICR, sarà quest’ultimo a divenire “Fondo Speciale di Liquidità” in quanto unico alimentabile e sottoscrivibile.
Dal momento che il disinvestimento avviene considerando il valore unitario delle quote dell’OICR rilevato, tenuto conto del tasso di cambio applicato dalla SGR, il terzo giorno lavorativo successivo (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente) alla Data di Superamento Soglia, l’importo disinvestito potrebbe risultare inferiore o maggiore alla minusvalenza effettivamente realizzata nella Data di Superamento Soglia.
Più precisamente iI calcolo MWRR si basa su un sistema di ponderazione di ogni flusso di liquidità dove i pesi sono rappresentati dal periodo che intercorre tra il momento in cui si manifestano i versamenti e i prelievi e la fine del periodo oggetto di valutazione (di seguito, periodo di osservazione).
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• CTVTi = controvalore del patrimonio iniziale alla data Ti (NAVTi * n.quoteTi del fondo X)
• CTVTj = controvalore del patrimonio finale alla data Tj (NAVTj * n. quoteTj del fondo X), dove j>i
• PTx = il valore del/i premio/i versato/i alla data Tx , dove i ≤x ≤ j
• RTy = il valore del/i riscatto/i parziale/i eseguito alla data Tx , dove i ≤y ≤ j
La formula è la seguente:
MWRR = (CTVTj - CTVTi - PTx + XXx)/ XXXx
xxxx,
• XXXX = rendimento del periodo di osservazione
• CMTj = patrimonio mediamente investito nel periodo di osservazione
In caso di OICR denominati in valute diverse dall’Euro, il calcolo del relativo controvalore ai fini della determinazione dell’indice MWRR, sarà effettuato dall’Impresa di Assicurazione prendendo come riferimento il tasso di cambio ufficiale BCE - Banca Centrale Europea - rilevato il giorno nel quale è fissato il Valore delle Quote degli OICR.
Le operazioni effettuate saranno a titolo gratuito.
E’ facoltà del Contraente rimuovere e/o modificare le impostazioni di Stop Loss precedentemente attivate mediante specifica richiesta di variazione.
La variazione sarà attiva dal giorno lavorativo successivo alla Data di Richiesta di Variazione dell’Opzione Stop Loss.
Per Data di Richiesta di Variazione dell’Opzione Stop Loss si intende, al più tardi, il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte della Società della richiesta scritta da parte del Contraente.
Ogni operazione di Stop Loss comporta la disattivazione dell’opzione sullo specifico OICR interessato. A conclusione dell’operazione sarà comunque possibile effettuare una nuova richiesta di attivazione sullo stesso OICR.
Ad ogni operazione di Stop Loss avvenuta, la Società invierà al Contraente una lettera di conferma con le informazioni riassuntive della nuova situazione, comprendente il numero delle quote rimborsate e di quelle attribuite, i giorni di riferimento, i rispettivi valori unitari delle quote con evidenza della valuta di denominazione e del relativo tasso di cambio utilizzato ai fini della determinazione del controvalore investito nel Fondo Speciale di Liquidità.
***
AVVERTENZA: non è possibile gestire contemporaneamente più operazioni di investimento o disinvestimento. Pertanto qualora fossero concomitanti due tra operazioni di Riscatto, Versamento Aggiuntivo, Switch, Take Profit e Stop Loss la seconda operazione non potrà essere effettuata, a meno di interruzione della prima qualora non siano già stati generati i relativi ordini di compravendita.
Art. 12 Garanzie Complementari facoltative di Protezione della Persona
In fase di sottoscrizione è facoltà del Contraente richiedere l’attivazione della Garanzia Complementare
“TCM - Temporanea Caso Morte” e/o della Garanzia Complementare “LTC – Rendita di non Autosufficienza”.
Nel primo caso si tratta di una copertura caso morte che prevede, in caso di decesso dell’Assicurato avvenuto nel corso dei primi dieci anni di durata contrattuale, la corresponsione ai beneficiari designati di un capitale caso morte pari alla prestazione prescelta.
Nel secondo di una copertura che prevede in caso di non autosufficienza dell’Assicurato la corresponsione allo stesso di una rendita vitalizia di importo pari alla prestazione prescelta.
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12.1 Garanzia Complementare “TCM - Temporanea Caso Morte”
Prestazioni in caso di decesso e presenza della garanzia complementare Temporanea caso morte
Il Contratto prevede possa essere sottoscritta all’emissione la garanzia complementare “Temporanea caso morte”.
Tale garanzia complementare prevede una copertura aggiuntiva a quella inclusiva, ferme le condizioni e le esclusioni previste, in caso di decesso dell’Assicurato. Attivando tale copertura la Società si obbliga a corrispondere a favore dei Beneficiari designati, in caso di decesso dell’Assicurato nel corso dei primi dieci anni di durata contrattuale, il capitale assicurato relativo alla specifica garanzia.
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Il capitale massimo assicurabile con la presente garanzia complementare non potrà essere superiore a 300.000,00 euro e l’età contrattuale dell’Assicurato dovrà essere compresa tra 18 e 60 anni.
Per età contrattuale dell’Assicurato si intende l’età, espressa in anni interi, compiuta all’ultimo compleanno. Qualora alla Data di Decorrenza siano trascorsi dall’ultimo compleanno sei mesi o più, l’età utilizzata per il calcolo del Capitale Assicurato (età computabile) viene aumentata di un anno.
La Durata della copertura è fissa e pari a 10 anni.
L’attivazione di questa garanzia complementare richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato mediante la compilazione di un questionario.
In ogni caso l’efficacia della garanzia, risulterà limitata per alcuni mesi (carenza).
La garanzia è sottoscrivibile a condizione che:
- L’Assicurato, allo specifico questionario, contenente la richiesta di informazioni di carattere medico/sanitario e sportivo/professionale a sé relative, abbia dato tutte risposte negative;
- L’Assicurato, non abbia un’età assicurativa superiore a 60 anni alla Data di Decorrenza;
- Il Contraente accetti l’applicazione dei periodi di carenza previsti e dettagliati nei successivi paragrafi del presente articolo;
- la prestazione, avuto anche riguardo di eventuali altre coperture caso morte già in essere e prestate dalla Società al medesimo Assicurato con cui fa cumulo, non superi l’importo massimo di 300.000,00 Euro.
Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
Le dichiarazioni rese dal Contraente o dall’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete avendo valore essenziale per la valutazione del rischio e per il consenso alla stipula del contratto da parte della Società.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892 – 1893 e 1894 del codice civile.
L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica del Capitale Assicurato in base all’età reale.
Il Contraente è tenuto a fornire alla Società tutte le informazioni/documenti necessari al fine dell’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa antiriciclaggio. Il rifiuto di fornire le informazioni/documenti richiesti e l’impossibilità ad adempiere all’obbligo di adeguata verifica comporta per la Società l’obbligo di non instaurare il rapporto continuativo o di non eseguire l’operazione richiesta, ovvero di porre fine al rapporto continuativo già in essere e l’applicazione delle misure previste dall’Art.23 (obbligo di astensione) del D.Lgs. 231 del 2007 e s.m.i.
Definizione di Fumatore e Non-Fumatore
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Ai fini del presente Contratto si intende non fumatore l’Assicurato che non abbia mai fumato (sigarette, sigari e/o pipa) o che abbia smesso di fumare da almeno un anno. Tale definizione determina lo stato tabagico iniziale dell’Assicurato.
Nel caso di modifica dello stato tabagico dell’Assicurato, intervenuta nel corso della Durata del Contratto, il Contraente e l’Assicurato sono tenuti a darne informazione alla Società a mezzo lettera raccomandata. La Società, ricevuta la comunicazione del fatto che l’Assicurato ha iniziato, o ricominciato, a fumare provvederà a ricalcolare il Premio annuo dovuto per Assicurati fumatori determinato in base all’età e alla Durata fissate alla decorrenza del Contratto.
La Società prenderà atto di tale passaggio di stato mediante Appendice indicando il nuovo Premio che sarà dovuto a partire dalla rata successiva alla comunicazione.
In caso di mancata comunicazione dello stato tabagico dell’Assicurato, la Società pagherà in
caso di decesso, in luogo del Capitale Assicurato riportato in Polizza, un importo ridotto che si ottiene moltiplicando il Capitale Assicurato per il rapporto tra il Premio di Polizza ed il Premio dovuto se l’Assicurato si fosse dichiarato fumatore.
Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato
A fronte della sottoscrizione della Garanzia Complementare Temporanea Caso Morte e del pagamento dei Premi pattuiti da parte del Contraente, la Società assume l’impegno di corrispondere ai Beneficiari designati, in caso di decesso dell’Assicurato non dovuto alle esclusioni dettagliate al successivo paragrafo “Rischi Assicurati ed esclusioni” e non avvenuto durante eventuali periodi di carenza di cui al successivo paragrafo “Clausola di Carenza”, il Capitale Assicurato iniziale indicato in Polizza e determinato in funzione delle caratteristiche dell’Assicurato e dell’entità dei premi.
Xxxxxx assicurati ed esclusioni
Il Contratto assicura il rischio di morte qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
• dolo del Contraente o del Beneficiario;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
• l’incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
• il suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall’eventuale riattivazione dell’Assicurazione.
In questi casi la Società paga il solo importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso.
Clausola di Carenza
Rimane convenuto che, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla Data di Decorrenza ed il Contratto sia al corrente col pagamento dei premi, la Compagnia corrisponderà, in luogo del Capitale Assicurato, una somma pari all’importo dei premi versati. La Compagnia non applicherà la limitazione sopra indicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all’intero Capitale Assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:
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a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post- vaccinica;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza;
c) di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto al punto precedente “Xxxxxx assicurati ed esclusioni”) l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte.
Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dalla Data di Decorrenza della Polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza
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acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il Capitale Assicurato non sarà pagato.
Riduzione e Riscatto
Non sono previsti né la riduzione né il riscatto di premi e prestazioni relative alla garanzia in questione.
Il Riscatto Totale del Contratto determina inevitabilmente anche l’estinzione della presente garanzia complementare.
Beneficiari
Il Contraente designa, al momento della sottoscrizione della garanzia, il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione per iscritto (artt. 1920 e 1921 C.C.). La dichiarazione di revoca o modifica del Beneficiario deve essere fatta a mezzo raccomandata o disposta per testamento, purché la designazione testamentaria faccia riferimento in maniera espressa alla Polizza e alla Garanzia.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata e modificata nei seguenti casi:
• dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio (c.d. beneficio accettato);
• dopo il decesso del Contraente;
• dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi, le operazioni di Pegno o Vincolo di Xxxxxxx, richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
Corresponsione ed interruzione del pagamento dei premi
La garanzia prevede il pagamento di dieci premi annui costanti non frazionabili.
Il premio di prima annualità viene corrisposto ed è parte del Premio di Perfezionamento del contratto.
I premi successivi alla prima annualità vengono corrisposti esclusivamente mediante prelievo automatico dal capitale investito nel Comparto Gestione Separata (c.d. “Prelievo Protezione”).
Al fine di reintegrare il Comparto Gestione Separata a seguito del “Prelievo Protezione” è consentito effettuare un versamento caratterizzato da una percentuale di Premio destinata all’investimento in Gestione Separata pari al 100% (c.d. “Versamento Speciale”) purché al momento della richiesta del Versamento Speciale sia attiva la garanzia. In tal caso l’importo dei Versamenti Speciali complessivamente considerati nella medesima annualità, non può eccedere il doppio del costo annuo della garanzia. L’importo minimo di ogni Versamento Speciale non può risultare inferiore a 100 Euro.
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L’importo prelevato dal Comparto a Gestione Separata è pari al premio annuo dovuto da corrispondere per il mantenimento in copertura delle prestazioni relative alla garanzia complementare. Nel caso in cui l’importo da prelevare dal Comparto a Gestione Separata fosse superiore a quanto disponibile e maturato, il Prelievo Protezione non potrà essere effettuato e la copertura decadrà dopo 30 giorni dalla ricorrenza anniversaria se in tale lasso temporale non verrà effettuato un Versamento Aggiuntivo o un Versamento Speciale.
Il mancato pagamento anche di una sola rata di Premio determina, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della rata, la decadenza della garanzia assicurativa.
E’ facoltà del Contraente interrompere la corresponsione del premio della garanzia complementare previa comunicazione scritta da inviare alla Società almeno 30 giorni prima della scadenza anniversaria.
Trascorsi 30 giorni dalla scadenza della rata insoluta non è consentita la riattivazione della garanzia.
Pagamenti della Società
Tutti i pagamenti della Società avvengono a seguito di espressa richiesta scritta da parte degli aventi diritto.
Si rimanda al successivo Articolo 18 “Pagamenti della Società” per ulteriori dettagli.
12.2 Garanzia Complementare “LTC – Rendita di non Autosufficienza”
Prestazioni in caso di non autosufficienza dell’Assicurato e presenza della garanzia complementare Long Term Care
Il Contratto prevede possa essere sottoscritta all’emissione la garanzia complementare “Long Term Care” la cui durata della garanzia coincide con la vita dell’Assicurato.
Tale garanzia complementare prevede che al verificarsi degli eventi assicurati di cui al successivo Paragrafo “Rischi Assicurati ed esclusioni”, nel corso della durata contrattuale, la Società garantisca, a favore del Beneficiario designato, il pagamento di una rendita vitalizia. Tale rendita, definita dal Contraente in sede di sottoscrizione del Contratto, è costante per tutta la durata del Contratto e potrà essere pari ad un importo minimo di 6.000 euro e massimo di 36.000,00 euro.
L’età contrattuale dell’assicurato, al momento della sottoscrizione della garanzia complementare, non potrà essere superiore a 54 anni. Per età contrattuale dell’Assicurato si intende l’età, espressa in anni interi, compiuta all’ultimo compleanno. Qualora alla Data di Decorrenza siano trascorsi dall’ultimo compleanno sei mesi o più, l’età utilizzata per il calcolo del Capitale Assicurato (età computabile) viene aumentata di un anno.
In caso di decesso dell’Assicurato la Garanzia si intenderà estinta ed i premi pagati resteranno acquisiti dalla Società.
La prestazione viene estesa anche alla garanzia di esonero dal pagamento dei premi in caso di non autosufficienza riconosciuta.
La garanzia è sottoscrivibile a condizione che:
- L’Assicurato, allo specifico questionario, contenente la richiesta di informazioni di carattere medico/sanitario e sportivo/professionale a sé relative, abbia dato tutte risposte negative;
- L’Assicurato, non abbia un’età assicurativa superiore a 54 anni alla Data di Decorrenza;
- Il Contraente accetti l’applicazione dei periodi di carenza previsti e dettagliati nei successivi paragrafi del presente articolo;
- la prestazione, avuto anche riguardo di eventuali altre coperture LTC già in essere e prestate dalla Società al medesimo Assicurato con cui fa cumulo, non superi l’importo massimo di 36.000,00 Euro di rendita annua.
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Le Attività elementari della vita quotidiana (ADL) considerate per determinare la non autosufficienza sono le seguenti:
· Lavarsi: Capacità di farsi il bagno o la doccia o di lavarsi in altro modo. Ciò implica che l’Assicurato è in grado di lavarsi da solo dalla testa ai piedi in modo da mantenere un livello soddisfacente di igiene personale, spontaneamente, senza bisogno di stimoli esterni.
· Vestirsi: Capacità di mettersi e togliersi tutti i vestiti. Ciò implica che l’Assicurato è in grado di vestirsi e svestirsi da solo, in modo appropriato, dalla testa ai piedi. Inclusa la capacità di mettersi e togliersi eventuali protesi ortopediche; la capacità di allacciarsi le scarpe o infilarsi le calze non è considerata determinante.
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· Nutrirsi: Capacità di mangiare autonomamente cibo preparato da terzi. Ciò implica che l’Assicurato è in grado di tagliare il cibo, bere, portare il cibo alla bocca ed inghiottirlo.
· Mobilità: Capacità di muoversi all’interno della casa su superfici piane. Ciò implica che l’Assicurato è in grado di muoversi eventualmente con l’aiuto di una stampella, una sedia a rotelle, ecc…
· Continenza: Capacità di controllare le funzioni corporali cioè espletarle mantenendo un sufficiente livello di igiene, senza l’aiuto di una terza persona. Ciò significa che l’Assicurato è in grado di gestire i suoi bisogni in maniera autonoma; questa definizione però non comprende la continenza urinaria totale (una leggera incontinenza urinaria è comune nelle persone anziane).
· Spostarsi: Capacità di muoversi dal letto alla sedia e viceversa senza l’aiuto di una terza persona.
L’attivazione di questa garanzia complementare richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato mediante la compilazione di un modulo sanitario.
In ogni caso l’efficacia della garanzia, a seguito di eventi particolari, risulterà limitata per alcuni anni (carenza) e precisamente per tre anni in caso di non autosufficienza causata da Alzheimer o demenza senile e per un anno per altre malattie.
Si rinvia al successivo paragrafo “Clausola di Xxxxxxx” per le informazioni di dettaglio.
In tali casi rimane convenuto che, qualora il Contratto stesso sia al corrente con il pagamento dei premi, la Società corrisponderà in luogo della rendita assicurata una somma pari all’importo dei premi versati in relazione alla presente garanzia.
Clausola di Carenza
La garanzia decorre:
a. dal giorno di entrata in vigore del contratto nel caso in cui il verificarsi della non autosufficienza sia dovuto ad infortunio;
b. dopo un periodo di carenza di 3 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto nel caso in cui il verificarsi della non autosufficienza sia conseguente all’insorgenza della malattia di Alzheimer o similari demenze senili invalidanti di origine organica;
c. dopo un periodo di carenza di 1 anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto nel caso in cui il verificarsi della non autosufficienza sia dovuto ad altre cause indipendenti da quelle specificate nei precedenti punti a. e b.
I casi di non autosufficienza conseguenti a malattie manifestatesi e/o diagnosticate durante il periodo di carenza, liberano la Società dagli obblighi contrattuali e causano la rescissione del contratto ed il relativo rimborso dei premi versati in relazione alla presente garanzia.
Xxxxxx assicurati ed esclusioni
Il diritto alla prestazione si ha in caso di incapacità a svolgere:
• almeno quattro delle attività elementari della vita quotidiana (ADL) su sei; oppure
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• in caso di perdita irreversibile delle capacità mentali causata da morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile diagnosticate all’Assicurato.
L’erogazione della rendita avrà inizio a partire dal 91° giorno successivo alla data di denuncia dello stato di non autosufficienza (periodo di differimento).
Il rischio assicurato è coperto senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato.
Le prestazioni previste dal contratto non sono dovute se lo stato di non autosufficienza esisteva al momento della sottoscrizione.
Sono altresì esclusi dalla garanzia i casi di perdita di autosufficienza dovuti alle seguenti cause:
• dolo del Contraente e/o del Beneficiario;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a atti dolosi;
• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano;
• partecipazione attiva a guerra civile, tumulti o sommosse ed atti di terrorismo;
• tentativo di suicidio e lesioni provocate volontariamente;
• alcolismo ed uso di droghe;
• rifiuto di seguire le prescrizioni mediche;
• contaminazione chimica, batteriologica o radioattiva;
• malattie nervose e mentali di origine non organica e che non risultano in un’effettiva ed obiettivamente accertabile incapacità a svolgere le attività elementari della vita quotidiana. In questi casi la Società paga l’importo della Riserva Matematica calcolato a quel momento.
Corresponsione ed interruzione del pagamento dei premi
La garanzia prevede il pagamento di premi annui costanti non frazionabili.
Il premio di prima annualità viene corrisposto ed è parte del Premio di Perfezionamento del contratto.
I premi successivi alla prima annualità vengono corrisposti esclusivamente mediante prelievo automatico dal capitale investito nel Comparto Gestione Separata (c.d. “Prelievo Protezione”).
Al fine di reintegrare il Comparto Gestione Separata a seguito del “Prelievo Protezione” è consentito effettuare un versamento caratterizzato da una percentuale di Premio destinata all’investimento in Gestione Separata pari al 100% (c.d. “Versamento Speciale”) purché al momento della richiesta del Versamento Speciale sia attiva la garanzia. In tal caso l’importo dei Versamenti Speciali complessivamente considerati nella medesima annualità, non può eccedere il doppio del costo annuo della garanzia. L’Importo minimo di ogni Versamento Speciale non può risultare inferiore a 100 Euro.
L’importo prelevato dal Comparto a Gestione Separata è pari al premio annuo dovuto da corrispondere per il mantenimento in copertura delle prestazioni relative alla garanzia complementare. Nel caso in cui l’importo da prelevare dal Comparto a Gestione Separata fosse superiore a quanto disponibile e maturato, il Prelievo Protezione non potrà essere effettuato e la copertura decadrà, fatta salva l’eventuale prestazione ridotta, dopo 30 giorni dalla Ricorrenza Anniversaria se in tale lasso temporale non verrà effettuato un Versamento Aggiuntivo o un Versamento Speciale.
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Il mancato pagamento anche di una sola rata di Premio determina, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della rata, la decadenza della garanzia assicurativa fatta salva l’eventuale prestazione ridotta.
E’ facoltà del Contraente interrompere la corresponsione del premio della garanzia complementare previa comunicazione scritta da inviare alla Società almeno 30 giorni prima della scadenza anniversaria.
Trascorsi 30 giorni dalla scadenza della rata insoluta non è consentita la riattivazione della garanzia.
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L’interruzione del pagamento dei premi, a seconda del numero delle annualità già corrisposte, determina la risoluzione o la riduzione del Contratto.
Qualora al momento dell’interruzione del pagamento dei premi siano già state corrisposte meno di tre annualità di premio, la Società trascorsi trenta giorni dalla data di scadenza delle rate insolute, procederà alla risoluzione della Garanzia Complementare con la decadenza di tutte le garanzie contrattuali e l’acquisizione da parte della Società dei premi già versati dal Contraente.
Qualora invece al momento dell’interruzione del pagamento dei premi siano già state corrisposte almeno tre annualità di premio l’assicurazione resta in vigore, libera da ulteriori premi, per una prestazione ridotta.
Il valore di riduzione è calcolato moltiplicando la rendita annua per il rapporto tra il numero dei premi annui pagati e la differenza tra 104 e l’età dell’assicurato all’ingresso dell’assicurazione.
Riscatto
La presente garanzia non ammette valore di riscatto.
Il Riscatto Totale del Contratto determina inevitabilmente anche l’estinzione della presente garanzia complementare ridotta o meno che sia.
Riduzione
Nel caso in cui risultino versate almeno tre annualità di premio, l’assicurazione resta in vigore, libera da ulteriori premi, per una prestazione ridotta. Il valore di riduzione è calcolato moltiplicando la rendita annua per il rapporto tra il numero dei premi annui pagati e il numero di premi attesi sul contratto. Il numero di premi attesi è ottenuto sottraendo da 104, l’età contrattuale dell’Assicurato.
Denuncia di sinistro
Qualora sopravvenga uno stato di non autosufficienza, obiettivamente accertabile ai sensi del successivo paragrafo “Accertamento dello stato di non autosufficienza” delle presenti condizioni, il Contraente, l’Assicurato o altra persona da essi designata devono farne denuncia alla Società a mezzo lettera raccomandata.
La data di denuncia corrisponde alla data di spedizione della suddetta raccomandata.
La denuncia deve essere accompagnata o seguita da un certificato del medico curante che attesti lo stato di non autosufficienza, l’epoca di esordio dei disturbi psico – motori e la precisazione circa la causa delle condizioni di non autosufficienza.
A fronte della denuncia, la Società invierà all’Assicurato un apposito questionario che dovrà essere compilato direttamente dalle persone che si occupano dello stesso nonché dal medico curante ed ospedaliero. Quest’ultimo dovrà fornire le cartelle cliniche dei ricoveri ed i risultati degli esami complementari effettuati.
Qualora l’incapacità di effettuare le azioni della vita quotidiana fosse in relazione a disturbi mentali, comunque di origine organica, è necessario che lo stato di non autosufficienza sia constatato da uno psichiatra o da un neurologo mediante l’uso del test “Mini Mental State Examination” da quale dovrà emergere un punteggio inferiore a 15.
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Se gli elementi dai quali bisognerebbe evincere lo stato di non autosufficienza sono insufficienti, la Società si riserva il diritto di demandare ad un medico fiduciario il compito di richiedere ulteriori informazioni al medico curante o ospedaliero ed eventualmente di sottoporre l’Assicurato ad ulteriori accertamenti clinici ritenuti indispensabili.
Accertamento dello stato di non autosufficienza
La Società si impegna ad accertare lo stato di non autosufficienza entro 60 giorni dalla denuncia del sinistro, qualora il Contraente e l’Assicurato abbiano provveduto all’inoltro di tutta la documentazione prevista al precedente paragrafo “Denuncia di Sinistro” delle presenti Condizioni.
Una volta riconosciuto il diritto alla prestazione, la rendita mensile verrà erogata il primo giorno
di ogni mese a partire dal terzo mese successivo alla data di presentazione della denuncia di sinistro.
La garanzia di esonero dal pagamento dei premi avrà effetto dalla scadenza della prima rata di premio successiva al periodo di differimento della prestazione. Qualora lo stato di dipendenza non sia ancora stato accertato, il Contraente è tenuto al versamento dei premi che gli verranno rimborsati una volta riconosciuto lo stato di non autosufficienza.
Il decesso dell’Assicurato durante il periodo di accertamento, qualora siano trascorsi i tre mesi di differimento, viene equiparato al riconoscimento dello stato di non autosufficienza e dà diritto alle rate di rendita scadute nel frattempo, a meno che non sia già stato comunicato per iscritto il disconoscimento di tale stato.
In caso di controversia sull’esito dell’accertamento dello stato di non autosufficienza, il Contraente ha la facoltà di ricorrere al collegio medico con le modalità indicate al successivo paragrafo “Collegio Medico”.
Rivedibilità dello stato di non autosufficienza
La Società si riserva il diritto di sottoporre, non più di una volta l’anno, l’Assicurato non autosufficiente alle visite ed agli esami necessari ad accertare il perdurare di tale stato ed a richiedere i documenti necessari ad accertare l’esistenza in vita dell’Assicurato stesso.
Qualora l’accertamento evidenzi il recupero dell’autosufficienza, la Società comunicherà al Beneficiario ed al Contraente la sospensione della liquidazione della rendita e la sospensione dell’esonero dal pagamento del premio della Garanzia Complementare.
Il Contraente è tenuto al pagamento del premio della Garanzia Complementare, a partire da quello immediatamente successivo alla comunicazione della Società.
L’importo di detto premio sarà equivalente a quello che il Contraente avrebbe pagato laddove non fosse mai intervenuto lo stato di non autosufficienza.
In caso di controversia sull’esito della verifica dello stato di non autosufficienza, il Contraente o l’Assicurato, o il suo Amministratore di Sostegno di cui alla Legge n.6/2004, ha la facoltà di ricorrere al collegio medico.
Nel caso in cui l’Assicurato si rifiutasse di sottoporsi ai citati controlli o di esibire la documentazione richiesta, il pagamento della rendita verrà sospeso.
Collegio medico
In caso di disaccordo sul riconoscimento dello stato di non autosufficienza, il Contraente o l’Assicurato, o il suo Amministratore di Sostegno di cui alla Legge n.6/2004, ha la facoltà, entro 30 giorni dalla comunicazione avutane, di promuovere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Direzione Generale della Società, la decisione di un Collegio Medico, composto da tre medici, di cui uno nominato dalla Società, l’altro dal Contraente ed il terzo scelto di comune accordo dalle due parti.
In caso di mancato accordo la scelta del terzo medico sarà demandata al Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico che risiederà nel comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
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Il Collegio Medico decide a maggioranza, come amichevole compositore senza formalità di procedura con parere vincolante anche se uno dei componenti rifiuta di firmare il relativo verbale.
I medici, ove ritengano opportuno potranno esperire qualsiasi accorgimento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.).
Ciascuna delle parti sopporta le spese e le competenze del proprio medico e metà di quelle del terzo. Tutte le altre spese sono a carico della parte soccombente.
Beneficiari
Il Beneficiario della rendita è la persona assicurata.
La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata.
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Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
Le dichiarazioni rese dal Contraente o dall’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete avendo valore essenziale per la valutazione del rischio e per il consenso alla stipula del contratto da parte della Società.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892 – 1893 e 1894 del codice civile.
L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica del Capitale Assicurato in base all’età reale.
Il Contraente è tenuto a fornire alla Società tutte le informazioni/documenti necessari al fine dell’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa antiriciclaggio. Il rifiuto di fornire le informazioni/documenti richiesti e l’impossibilità ad adempiere all’obbligo di adeguata verifica comporta per la Società l’obbligo di non instaurare il rapporto continuativo o di non eseguire l’operazione richiesta, ovvero di porre fine al rapporto continuativo già in essere e l’applicazione delle misure previste dall’Art.23 (obbligo di astensione) del D.Lgs. 231 del 2007 e s.m.i.
Pagamenti della Società
Una volta riconosciuto il diritto alla prestazione, la rendita mensile verrà erogata il primo giorno di ogni mese a partire dal terzo mese successivo alla data di presentazione della denuncia di sinistro. Ciascuna rata mensile di rendita verrà corrisposta mediante bonifico con valuta pari alla data del pagamento, su un conto corrente bancario intestato al Beneficiario.
In caso di variazione delle coordinate bancarie sulle quali viene effettuato il pagamento delle rate mensili di rendita, il Beneficiario dovrà comunicare le modifiche per posta alla Direzione della Società. Quest’ultima garantisce l’utilizzo di tali nuove coordinate per il pagamento delle rate di rendita aventi data scadenza non anteriore ai trenta giorni successivi alla data di ricevimento di tale comunicazione.
In occasione di ogni ricorrenza anniversaria la Società dovrà ricevere da parte dell’Assicurato una autocertificazione di esistenza in vita sottoscrivendo apposita dichiarazione fattagli pervenire a tali epoche dalla medesima. La Società si riserva, oltre che il diritto agli accertamenti di cui al paragrafo “Accertamento dello stato di non autosufficienza”, la facoltà di verificare l’esistenza in vita dell’Assicurato anche in epoche diverse dalla Ricorrenza Anniversaria.
Trascorsi quarantacinque giorni dall’invio della richiesta di autocertificazione, senza che questa sia pervenuta alla Società, la stessa procederà all’immediata sospensione dell’erogazione della rendita. Qualora il mancato ricevimento da parte della Società dell’autocertificazione sia dovuto a cause diverse dal decesso dell’Assicurato, il ricevimento da parte di quest’ultima di una nuova autocertificazione determina la riattivazione dell’erogazione della rendita con il pagamento delle rate eventualmente rimaste in sospeso.
La Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro trenta giorni dalla scadenza pattuita, decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore del Beneficiario.
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Art. 13 Opzione Conversione in Rendita con funzione previdenziale in caso di Riscatto
Su richiesta del Contraente il capitale, al netto delle imposte, liquidabile in caso di Riscatto Totale può essere convertito in una rendita rivalutabile sulla testa dell’Assicurato.
Le opzioni di rendita sono le seguenti:
• una rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere finché l’Assicurato sia in vita;
• una rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere in modo certo nei primi cinque o dieci anni e, successivamente, finché l’Assicurato sia in vita;
• una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell’Assicurato e quella di un’altra persona designata (reversionario), reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.
La conversione del capitale in rendita è possibile a condizione che l’importo annuo di quest’ultima risulti non inferiore a 3.000,00 euro e sempre che siano decorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza.
I coefficienti di conversione per la determinazione della rendita annua di opzione, le condizioni regolanti l’erogazione e la rivalutazione della stessa saranno quelle in vigore al momento dell’esercizio dell’opzione e saranno preventivamente sottoposte all’approvazione del Contraente.
Al Contraente che, all’atto della richiesta di liquidazione per Riscatto Totale esprima la sua intenzione di avvalersi dell’opzione di conversione, la Società fornirà, tramite l’intermediario incaricato o mediante invio postale, le Condizioni di Assicurazione relative al contratto di opzione.
La rendita annua non può essere riscattata durante il periodo di godimento e viene rivalutata ad ogni Ricorrenza Anniversaria.
Art. 14 – Riscatto
Il Contraente può esercitare, fin dalla Data di Decorrenza, il diritto di Riscatto con richiesta scritta e purché l’Assicurato sia in vita.
Il Riscatto può essere:
- Totale, con conseguente estinzione del contratto e delle eventuali Garanzie Complementari;
- Parziale, purché l’importo di capitale richiesto sia almeno pari a 2.000,00 euro e l’importo di capitale residuo sia almeno pari a 2.500,00 euro.
In caso di riscatto, la Società liquida al Contraente la prestazione complessivamente assicurata alla Data del Disinvestimento, un valore di Riscatto determinato da:
1) il maggior importo tra:
- il Capitale Assicurato (determinato dai Premi Investiti in Gestione Separata considerati eventuali Prelievi Protezione e/o Take Profit, opportunamente riproporzionati in caso di eventuali Riscatti Parziali) rivalutato ad un tasso di rendimento annuo pari allo 0,00%;
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- il Capitale Assicurato (determinato dai Premi Investiti in Gestione Separata considerati eventuali Prelievi Protezione e/o Take Profit, opportunamente riproporzionati in caso di eventuali Riscatti Parziali) rivalutato annualmente (in positivo o in negativo) in base al rendimento della Gestione Separata Vittoria Obiettivo Crescita come meglio dettagliato all’Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione;
Nel caso in cui la data effetto della richiesta non coincida con la Ricorrenza Anniversaria del contratto, il valore liquidabile sarà determinato rivalutando “pro-rata temporis” il Ca- pitale Assicurato rivalutato dall’ultima Ricorrenza Anniversaria fino alla Data di Disinvesti- mento.
aumentato
2) del controvalore delle quote degli OICR, pari al prodotto tra il numero delle quote attribuite
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al contratto ed il valore unitario, tenuto conto del tasso di cambio applicato dalle SGR, delle singole quote alla Data di Disinvestimento.
diminuito
3) dell’importo ottenuto applicando al Premio di Perfezionamento (al netto del Caricamento Fisso e dei premi delle eventuali Garanzie Complementari) le eventuali penalità di riscatto indicate di seguito:
Le penali di riscatto sono previste esclusivamente nel corso delle prime cinque annualità e vengono determinate applicando le aliquote percentuali indicate nella tabella seguente al Premio (netto investito) di Perfezionamento.
Data Richiesta Riscatto | Penalità di Riscatto | Base Applicazione |
Durante il 1° anno | 5,00% | Premio di Perfezionamento (netto investito) |
Durante il 2° anno | 4,00% | |
Durante il 3° anno | 3,00% | |
Durante il 4° anno | 2,00% | |
Durante il 5° anno | 1,00% |
Si sostanziano, pertanto, in penali in valore assoluto, predeterminate già all’assunzione ed indipendenti dal controvalore alla data del Riscatto.
Non sono previste penalità in caso di Riscatto effettuato nelle annualità successive alla quinta.
In caso di Riscatto Parziale la penale così determinata viene riproporzionata in funzione del peso dell’importo del Riscatto Parziale rispetto al totale dei Premi Versati.
Per Data di Disinvestimento si intende il giorno in cui vengono disinvestiti gli attivi del Comparto Unit e della Gestione Separata al fine di consentire il pagamento delle prestazioni richieste alla Società.
In caso di Riscatto, il valore unitario delle quote viene rilevato nella Data di Disinvestimento ossia il terzo giorno lavorativo successivo (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo seguen- te) alla Data di Richiesta di Riscatto. Per Data di Richiesta di Xxxxxxxx si intende, al più tardi, il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte della Società della richiesta scritta di riscatto da parte del Contraente completa della documentazione necessaria come meglio dettagliato all’Art. 18 delle Condizioni di Assicurazione.
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Si ricorda che l’importo relativo alla Commissione di Gestione del Comparto Unit verrà trat- tenuto dall’importo da liquidare limitatamente alla porzione maturata e non ancora prelevata applicando pro rata temporis l’importo trimestrale dovuto per il periodo intercorrente tra la data dell’ultimo prelievo trimestrale fino alla data effetto della liquidazione.
In caso di Riscatto Parziale l’importo da liquidare al Contraente verrà disinvestito discrezionalmente da parte del Contraente, in via selettiva, dagli OICR detenuti.
Non è possibile effettuare un riscatto parziale che possa determinare, a seguito dell’operazione, un peso del Comparto a Gestione Separata superiore al 25% rispetto al totale residuo sul contratto. In tal caso il riscatto avverrà proporzionalmente sui due
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Comparti, rispettando le percentuali esistenti sul contratto al momento dell’esecuzione dell’operazione.
Il Riscatto Parziale non limita il diritto del Contraente ad effettuare successivi Versamenti Aggiuntivi.
Il Riscatto non è previsto per i premi corrisposti e le prestazioni previste in relazione alle Garanzie Complementari.
Per ottenere informazioni sul valore di riscatto il Contraente può rivolgersi a : Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Vita/Ufficio Liquidazioni
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
tel.00.000000 / mail: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
E’ necessario tener presente che il Riscatto del Contratto potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici e che le prestazioni della Società potrebbero risultare inferiori ai Premi Versati, sia per effetto, nel corso della Durata del Contratto, del deprezzamento del Valore Unitario delle Quote degli OICR, sia per l’applicazione dei Costi previsti.
Relativamente alle somme investite in OICR, la Società non presta alcuna garanzia di rendimento minimo o di conservazione del capitale, pertanto la prestazione in caso di riscatto potrebbe risultare inferiore ai premi versati.
Il risultato ottimale si ottiene rispettando un orizzonte temporale medio/lungo del proprio investimento: l’interruzione volontaria e prematura del contratto, infatti, comporta una riduzione dei risultati sperati aumentando la probabilità che il valore di riscatto risulti inferiore ai Premi Versati.
Si ricorda che su richiesta del Contraente il valore liquidabile al netto delle imposte relativo ad un’operazione di Riscatto Totale effettuata almeno 5 anni dopo la decorrenza contrattuale e a condizione che l’importo annuo della rendita risulti non inferiore a 3.000,00 euro, potrà essere convertito nelle forme di rendita già dettagliate nel precedente Articolo.
***
Il presente contratto prevede il valore di Riduzione esclusivamente in relazione, e limitatamente ad essa, all’eventuale Garanzia Complementare LTC nel caso in cui siano state corrisposte almeno tre annualità di premio.
Per maggiori dettagli ed informazioni si rimanda all’Art. 12.2 delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 15 - Prestiti
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Il presente Contratto non consente la concessione di prestiti.
Art. 16 - Cessione, Pegno e Vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in Pegno o comunque vincolare le somme garantite. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull’originale di Xxxxxxx o su appendice.
Nel caso di Pegno o Vincolo, le operazioni di Riscatto, a seconda dei casi, richiedono l’assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.
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Art. 17 - Beneficiari
Il Contraente designa, al momento della sottoscrizione del contratto, il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione per iscritto (artt. 1920 e 1921 C.C.). La dichiarazione di revoca o modifica del Beneficiario deve essere fatta a mezzo raccomandata o disposta per testamento, purché la designazione testamentaria faccia riferimento in maniera espressa alla Polizza.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata e modificata nei seguenti casi:
• dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio (c.d. beneficio accettato);
• dopo il decesso del Contraente;
• dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi, le operazioni di riscatto, Pegno o Vincolo di Xxxxxxx, richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
Art. 18 - Pagamenti della Società
Tutti i pagamenti della Società avvengono a seguito di espressa richiesta scritta da parte degli aventi diritto. Alle richieste di liquidazione devono essere allegati i documenti di seguito indicati.
Riscatto anticipato
a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Contraente;
b) scheda di adeguata verifica della clientela del Contraente;
c) autocertificazione del Contraente ai fini della normativa FATCA/CRS;
d) codice iban del Contraente;
e) in presenza di pegno o di vincolo, atto di assenso alla richiesta sottoscritto dal creditore pignoratizio o dal vincolatario.
Decesso dell’Assicurato (Garanzia Principale)
a) certificato anagrafico di morte dell’Assicurato;
b) solo nel caso in cui Contraente ed Assicurato siano la stessa persona, atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria responsabilità, che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie nonché l’indicazione di tutte le persone nominate come beneficiari;
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c) nel caso in cui esista un testamento è necessario fornirne una copia autentica dello stesso (il codice civile - art. 1920, comma 2 - consente di poter variare la designazione del beneficiario anche attraverso il testamento);
d) qualora la designazione dei Beneficiari fosse stata resa in forma generica (ad esempio il coniuge, i figli, ecc.) la documentazione idonea ad identificare tali aventi diritto;
e) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di ogni avente diritto;
f) scheda di adeguata verifica della clientela di ogni avente diritto;
g) autocertificazione di ogni avente diritto ai fini della normativa FATCA/CRS;
h) codice iban di ogni avente diritto;
i) decreto del giudice tutelare se uno o più aventi diritto alla liquidazione sono minorenni o incapaci;
j) in presenza di pegno o di vincolo, atto di assenso alla richiesta sottoscritto dal creditore pignoratizio o dal vincolatario.
Decesso dell’Assicurato (Garanzia Complementare TCM)
Alle richieste di liquidazione a seguito di decesso dell’Assicurato, derivante anche da infortunio, devono essere allegati i seguenti documenti:
a) certificato anagrafico di morte dell’Assicurato;
b) relazione sanitaria del medico curante sulle cause del decesso, redatta su apposito modulo fornito dalla Società ed eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario utile a verificare l’esattezza delle dichiarazioni dell’Assicurato relative alle circostanze che hanno influenzato la valutazione del rischio, oppure, se il decesso è conseguente ad infortunio, copia del documento rilasciato dall’autorità competente da cui si desumano le precise circostanze del decesso;
c) solo nel caso in cui Contraente ed Assicurato siano la stessa persona, atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente anche l’indicazione che il Contraente/Assicurato è deceduto senza lasciare testamento; nel caso in cui esista un testamento è necessario fornirne una copia autentica dello stesso (il codice civile
- art. 1920, comma 2 - consente di poter variare la designazione del beneficiario anche attraverso il testamento);
d) qualora la designazione dei Beneficiari fosse stata resa in forma generica (ad esempio il coniuge, i figli, ecc.) la documentazione idonea ad identificare tali aventi diritto; e) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di ogni avente diritto;
e) scheda di adeguata verifica della clientela di ogni avente diritto;
f) codice iban di ogni avente diritto;
g) decreto del giudice tutelare se uno o più aventi diritto alla liquidazione sono minorenni o incapaci;
h) in presenza di pegno o di vincolo, atto di assenso alla richiesta sottoscritto dal creditore pignoratizio o dal vincolatario.
Non Autosufficienza dell’Assicurato (Garanzia Complementare LTC)
Qualora sopravvenga uno stato di non autosufficienza, obiettivamente accertabile ai sensi delle presenti condizioni, il Contraente, l’Assicurato o altra persona da essi designata devono farne denuncia alla Società a mezzo lettera raccomandata.
La data di denuncia corrisponde alla data di spedizione della suddetta raccomandata.
La denuncia deve essere accompagnata o seguita da un certificato del medico curante che attesti lo stato di non autosufficienza, l’epoca di esordio dei disturbi psico – motori e la precisazione circa la causa delle condizioni di non autosufficienza.
A fronte della denuncia, la Società invierà all’Assicurato un apposito questionario che dovrà essere compilato direttamente dalle persone che si occupano dello stesso nonché dal medico curante ed ospedaliero. Quest’ultimo dovrà fornire le cartelle cliniche dei ricoveri ed i risultati degli esami complementari effettuati.
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Qualora l’incapacità di effettuare le azioni della vita quotidiana fosse in relazione a disturbi mentali, comunque di origine organica, è necessario che lo stato di non autosufficienza sia constatato da uno psichiatra o da un neurologo mediante l’uso del test “Mini Mental State Examination” da quale dovrà emergere un punteggio inferiore a 15.
Se gli elementi dai quali bisognerebbe evincere lo stato di non autosufficienza sono insufficienti, la Società si riserva il diritto di demandare ad un medico fiduciario il compito di richiedere ulteriori informazioni al medico curante o ospedaliero ed eventualmente di sottoporre l’Assicurato ad ulteriori accertamenti clinici ritenuti indispensabili.
La Società si impegna ad accertare lo stato di non autosufficienza entro 60 giorni dalla denuncia del sinistro, qualora il Contraente e l’Assicurato abbiano provveduto all’inoltro di tutta la
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documentazione prevista al precedente paragrafo “Denuncia di Sinistro” dell'Articolo 12.2 delle presenti Condizioni.
***
Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti dalla Società qualora quelli precedentemente indicati non risultassero sufficienti ad individuare con esattezza gli aventi diritto. La richiesta di liquidazione può essere consegnata all’intermediario incaricato presso cui è stato stipulato il contratto o essere inviata direttamente alla Società tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Xxxx - Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx.
La Società esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di liquidazione completa di tutta la documentazione indicata nel presente articolo. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, calcolati in base al saggio di interesse legale. Il pagamento viene effettuato direttamente mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato da ogni avente diritto. Eventuali modalità alternative potranno essere di volta in volta concordate con gli stessi.
AVVERTENZA: le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.
Art. 19 - Prescrizione
Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal momento in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
Decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute al fondo polizze dormienti che, come richiesto dalla Legge n. 266 del 23/12/2005 (e successive modifiche e integrazioni), è stato istituito presso il Ministero delle Finanze a favore delle vittime delle frodi finanziarie.
Art. 20 - Foro Competente
Per le eventuali controversie relative al presente contratto il Foro Competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore.
Art. 21 - Normativa FATCA/CRS
Il Contraente, in fase di assunzione, o il concreto beneficiario, in fase di liquidazione, sono tenuti a compilare e sottoscrivere il modello di autocertificazione FATCA/CRS Persone Fisiche/Persone Giuridiche allegato al contratto o fornito in fase di liquidazione.
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Nel corso di tutta la Durata del contratto, il Contraente è tenuto a:
• comunicare tempestivamente alla Società a mezzo raccomandata a.r. da inviare al seguente indirizzo:
Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Vita, Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
qualsiasi cambiamento di circostanza che possa incidere sulle dichiarazioni contenute nel modello di autocertificazione compilato e sottoscritto in fase di assunzione,
e/o
• compilare ulteriori autocertificazioni o fornire documenti qualora la Società ritenga che siano intervenute variazioni e/o vi siano incongruenze rispetto alle dichiarazioni contenute nella/e precedente/i autocertificazione/i.
Resta inteso che la Società, in caso di omessa compilazione dell’autocertificazione sia in fase assuntiva, che nel corso della Durata del contratto, si riserva la facoltà, in conformità alle disposizione di legge vigenti, di qualificare il Contraente come soggetto da comunicare all’Agenzia delle entrate ai sensi della normativa FATCA o CRS.
Il Contraente manleva e tiene indenne la Società da tutte le sanzioni, interessi, oneri, costi eventualmente applicati dalle autorità fiscali italiane e/o straniere a causa dell’omessa compilazione dell’autocertificazione, o qualora questa contenga dichiarazioni incomplete o inesatte.
Art. 22. Trasferimenti residenza transnazionali
22.1. Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società ogni suo eventuale trasferimento di residenza in un altro Stato membro dell’Unione Europea. Tale comunicazione deve essere effettuata a mezzo raccomandata a.r. da inviare al seguente indirizzo Vittoria Assicurazioni SpA – Divisione Vita - Xxx X. Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxx, entro 30 giorni dal trasferimento (di seguito “Comunicazione”).
22.2. A seguito della Comunicazione, la Società si farà carico di tutti gli adempimenti connessi alla liquidazione, al versamento e alla dichiarazione dell’eventuale imposta sui premi prevista dalla normativa vigente nello Stato membro in cui il Contraente si è trasferito (di seguito “Adempimenti”).
22.3. In caso di mancata Comunicazione, la Società non eseguirà alcuno degli Adempimenti; in tal caso il Contraente manleva e tiene indenne la Società da qualsiasi somma quest’ultima sia tenuta a pagare, per qualsivoglia titolo e/o ragione, all’Autorità fiscale dello Stato membro di nuova residenza del Contraente o alle Autorità italiane a causa della mancata Comunicazione.
Art. 23 – Condizioni per la movimentazione di importi in entrata e in uscita rispetto alla dimensione della Gestione Separata
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Ai sensi del Regolamento Isvap n. 38 del 3 giugno 2011, la movimentazione di importi in entrata e in uscita dalla Gestione Interna Separata è soggetta a specifici limiti deliberati dall’ Organo Amministrativo della Società in funzione della dimensione della gestione stessa. Tali limiti sono riferiti a movimentazioni attuate mediante contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2012 da un unico contraente o da più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi. In caso di superamento dei predetti limiti le condizioni applicabili verranno regolate con apposita appendice di contratto.
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Allegato 1
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Tabella “Elenco OICR sottoscrivibili nel Contratto”
MACRO CATEGORIA | CATEGORIA | VALUTA | OICR | GESTORE | ISIN |
AZIONARI | Azionari altri settori | USD | INVESTEC GLOBAL GOLD "I" ACC | INVESTEC ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | LU0345780448 |
EUR | PICTET TIMBER "I" (EUR) ACC | PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | LU0340558823 | ||
EUR | PICTET-WATER-I EUR | PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | LU0104884605 | ||
Azionari altre specializzazioni | EUR | SCHRODER ISF GLB CLMT CHG EQ C ACC EUR | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | LU0302447452 | |
Azionari America | EUR | M&G (LUX) NORTH AMERICAN VALUE "C" (EUR) | M&G (LUX) SECURITIES LIMITED | LU1670626875 | |
USD | VONTOBEL US EQUITY "I" (USD) ACC | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A. | LU0278092605 | ||
Azionari energie e materie prime | EUR | BGF WORLD GOLD "D2" (EUR) ACC | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | LU0252963623 | |
Azionari Europa | EUR | AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE CONSERVATIVE "M" (EUR) ACC | AMUNDI LUXEMBOURG S.A. | LU0755949681 | |
EUR | BNY MELLON ABSOLUTE RET EQ EUR T ACC H | BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B3TH3V40 | ||
EUR | XXXXX XXXXXXXXX HORIZON PAN EUROPEAN ALPHA "I2" | XXXXXXXXX MANAGAMENT SA | LU0264598268 | ||
EUR | JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH "C" ACC | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | LU0129443577 | ||
EUR | MFS® MERIDIAN EUROPEAN RESEARCH I1 EUR | MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.À.R.L. | LU0219424131 | ||
EUR | M&G (LUX) PAN EUROPEAN SELECT EURO C ACC | M&G (LUX) SECURITIES LIMITED | LU1670717674 | ||
EUR | M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC VALUE "C" (EUR) ACC | M&G (LUX) SECURITIES LIMITED | LU1670707873 | ||
Azionari Globali | EUR | PICTET SMARTCITY "I" (EUR) ACC | PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA | LU0503633769 | |
Azionari internazionali | EUR | BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY "S" (EUR) ACC | BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT LIMITED | IE00B43TC947 | |
EUR | FIDELITY WORLD "Y" ACC | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | LU0318941662 | ||
EUR | FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL "IE" (EUR) ACC | AMUNDI (LUXEMBOURG) SA | LU0565136040 | ||
EUR | GS GLOBAL CORESM EQUITY PORTFOLIO "I"(EUR)CLOSE ACC | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GLOBAL SERVICES LIMITED | LU0280841296 | ||
EUR | MERIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN "I" (EURHDG) ACC | MERIAN GLOBAL INVESTORS (UK) LIMITED | IE00BLP5S791 | ||
Azionari Pacifico | USD | FIDELITY ASEAN "Y" | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | LU0346390510 | |
EUR | FIDELITY ASIA FOCUS Y-ACC-EUR | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | LU0880599641 | ||
EUR | SCHRODER ISF ASIAN OPPORTS C ACC EUR | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | LU0248183658 | ||
Azionari paese | USD | FIDELITY GREATER CHINA "Y" | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | LU0346391161 | |
Azionari salute | USD | BGF WORLD HEALTHSCIENCE "D2" ACC | BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. | LU0329593007 | |
EUR | FIDELITY GLOBAL HEALTHCARE "Y" | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | LU0346388969 | ||
USD | FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY "I" ACC | XXXXXXXX XXXXXXXXX INTERNATIONAL SERVICES S.À R.L | LU0195948822 | ||
USD | VARIOPARTNER SECTORAL BIOTECH OPPS I USD | SECTORAL ASSET MANAGEMENT INC. | LU1176839154 | ||
Azionari specializzati | CHF | SCHRODER ISF SWISS SMALL-MID CAP EQ "C" ACC | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | LU0149524208 | |
BILANCIATI | Bilanciati | EUR | ALLIANZ INCOME AND GROWTH "IT" (EURHDG) ACC | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | LU0685229519 |
EUR | ETICA BILANCIATO "I" | ETICA SGR SPA | IT0004735186 | ||
EUR | INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION "C" (EUR) ACC | INVESCO MANAGEMENT S.A. (LUXEMBOURG) | LU0432616810 | ||
EUR | INVESCO BALANCED-RISK SELECT Z EUR ACC | INVESCO MANAGEMENT S.A. (LUXEMBOURG) | LU1097688631 | ||
FLESSIBILI | Flessibili | EUR | AXA WF OPTIMAL INCOME "I" ACC | AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0184635471 |
EUR | COMPAM SB EQUITY "I" (EUR) | MDO MANAGEMENT COMPANY S.A. | LU0620020007 | ||
EUR | COMPAM SB FLEXIBLE "I" (EUR) | MDO MANAGEMENT COMPANY S.A. | LU0620020692 | ||
EUR | EURIZON EF AZIONI STRATEGIA FLESSIBLE "Z" (EUR) ACC | EURIZON CAPITAL S.A. | LU0497418391 | ||
EUR | INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME "C" ACC | INVESCO MANAGEMENT S.A. (LUXEMBOURG) | LU0243957668 | ||
EUR | JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES "C" (EUR) ACC | JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.À R.L. | LU0095623541 | ||
EUR | PICTET-MULTI ASSET GLOBAL OPPS I EUR | PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A. | LU0941348897 | ||
FONDI DI LIQUIDITA' | Fondi di liquidità area euro | EUR | PARVEST MONEY MARKET EURO "P" (EUR) ACC | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) | LU0111461124 |
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OBBLIGAZIONARI | Obbligazionari altre specializzazioni | EUR | M&G OPTIMAL INCOME "C-H" (EUR) ACC | M&G SECURITIES LIMITED | GB00B1VMD022 |
EUR | TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) I(ACC)EUR | XXXXXXXX XXXXXXXXX INTERNATIONAL SERVICES S.À R.L. | LU0195952857 | ||
Obbligazionari dollaro governativi breve termine | USD | PIMCO LOW AVERAGE DURATION "I" ACC | PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED | IE0032379574 | |
Obbligazionari euro corporate investment grade | EUR | THREADNEEDLE (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND "8E" EUR (ACC) | THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURG S. A. | LU1829336780 | |
Obbligazionari euro governativi breve termine | EUR | CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM "I" ACC | CANDRIAM (LUXEMBOURG) | LU0156671504 | |
Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine | EUR | EPSILON EURO BOND "I" ACC | EURIZON CAPITAL S.A. | LU0278427041 | |
EUR | HSBC GIF EURO BOND "IC" ACC | HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A. | LU0165130088 | ||
EUR | INVESCO EURO BOND "A" (EUR) ACC | INVESCO MANAGEMENT S.A. (LUXEMBOURG) | LU0066341099 | ||
EUR | SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND "C" ACC | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | LU0106236184 | ||
Obbligazionari euro high yield | EUR | HSBC GIF EURO HIGH YIELD BOND "IC" ACC | HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A. | LU0165129072 | |
Obbligazionari flessibili | EUR | COMPAM SB BOND "I" (EUR) | MDO MANAGEMENT COMPANY S.A. | LU0620021153 | |
Obbligazionari internazionali governativi | EUR | PIMCO GLOBAL BOND "I" (EUR HDG) ACC | PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED | IE0032875985 | |
Obbligazionari misti | EUR | NORDEA 1 EUROPEAN CROSS CREDIT "E" ACC | NORDEA INVESTMENT FUNDS SA | LU0733674179 | |
Obbligazionari paesi emergenti | EUR | GS GROWTH & EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PORTFOLIO "I" (EURHDG) ACC | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GLOBAL SERVICES LIMITED | LU0622306495 |
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Regolamento del Fondo Vittoria Obiettivo Crescita
a) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Vittoria Assicurazioni S.p.A., che viene contraddistinta con il nome “FONDO VITTORIA OBIETTIVO CRESCITA”.
La gestione del FONDO VITTORIA OBIETTIVO CRESCITA è conforme al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 (di seguito il “Regolamento n. 38”) e si atterrà a eventuali successive disposizioni.
b) Il FONDO VITTORIA OBIETTIVO CRESCITA è denominato in Euro.
c) Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno. All’interno del periodo di osservazione, viene inoltre determinato un tasso medio di rendimento al termine di ciascun mese di calendario con riferimento ai 12 mesi di calendario trascorsi; tale rendimento viene eventualmente riconosciuto ove previsto dalle condizioni di polizza.
d) Il FONDO VITTORIA OBIETTIVO CRESCITA ha per obiettivo la rivalutazione dei capitali investiti, garantendo nel tempo una equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione. A tal fine persegue una strategia di investimento prevalentemente orientata verso titoli obbligazionari e strumenti di liquidità denominati in Euro, anche tramite l’acquisto di quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR). Il Fondo può inoltre investire in quote o azioni di società immobiliari, in altri titoli di capitale e in generale in tutte le attività ammesse dalla normativa di settore, a condizione che gli investimenti in titoli obbligazionari e in strumenti di liquidità denominati in Euro, effettuati direttamente o tramite l’acquisto di quote di OICR, rappresentino almeno il 55% del portafoglio.
Tale limite potrà essere temporaneamente derogato in particolari momenti di vita del Fondo, ad esempio nel caso di termine prossimo della gestione del Fondo.
La gestione può comprendere investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi, gestiti o promossi da soggetti appartenenti al Gruppo Vittoria Assicurazioni o collegati allo stesso elencati nell’art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n.25. Tali investimenti non potranno superare il 30% del portafoglio.
Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.
e) Il FONDO VITTORIA OBIETTIVO CRESCITA non è dedicato a un particolare segmento di clientela o tipo di polizze.
f) Il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
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g) La Società si riserva di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure, se ciò non è sfavorevole agli assicurati, a fronte di mutati criteri gestionali. Inoltre, la Società si riserva di apportare al presente Regolamento, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti dell’attuale legislazione fiscale.
h) Sul FONDO VITTORIA OBIETTIVO CRESCITA possono gravare unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
i) Il rendimento del FONDO VITTORIA OBIETTIVO CRESCITA beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
j) Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione di cui alla lettera c) del presente Regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività, per l’attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata di cui all’articolo 12 del Regolamento n. 38. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata. I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata di cui all’articolo 13 del Regolamento n. 38 è accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione separata.
k) Il FONDO VITTORIA OBIETTIVO CRESCITA è annualmente sottoposto alla verifica da parte di una Società di revisione iscritta nell’apposito registro previsto dalla normativa vigente.
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l) Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
Data dell’ultimo aggiornamento: 1 febbraio 2019
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Glossario
Per agevolare la comprensione dei termini assicurativi che con maggior frequenza ricorrono nelle presenti Condizioni di Assicurazione, di seguito si riportano quelli d’uso più comune con le relative definizioni:
Anno commerciale
E’ la convenzione in base alla quale i periodi inferiori l’anno sono calcolati considerando l’anno composto di 360 giorni e tutti i mesi composti di 30 giorni.
Appendice
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo ai fini dell’efficacia delle modifiche del contratto.
Assicurato
E’ la persona fisica, che può coincidere o meno con il Contraente, sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione. Le prestazioni del contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Attività elementari della vita quotidiana (ADL)
Sono tali le seguenti attività:
Lavarsi: Capacità di farsi il bagno o la doccia o di lavarsi in altro modo. Ciò implica che l’Assicurato è in grado di lavarsi da solo dalla testa ai piedi in modo da mantenere un livello soddisfacente di igiene personale, spontaneamente, senza bisogno di stimoli esterni.
Vestirsi: Capacità di mettersi e togliersi tutti i vestiti. Ciò implica che l’Assicurato è in grado di vestirsi e svestirsi da solo, in modo appropriato, dalla testa ai piedi. Inclusa la capacità di mettersi e togliersi eventuali protesi ortopediche; la capacità di allacciarsi le scarpe o infilarsi le calze non è considerata determinante.
Nutrirsi: Capacità di mangiare autonomamente cibo preparato da terzi. Ciò implica che l’Assicurato è in grado di tagliare il cibo, bere, portare il cibo alla bocca ed inghiottirlo.
Mobilità: Capacità di muoversi all’interno della casa su superfici piane. Ciò implica che l’Assicurato è in grado di muoversi eventualmente con l’aiuto di una stampella, una sedia a rotelle, ecc.
Continenza: Capacità di controllare le funzioni corporali cioè espletarle mantenendo un sufficiente livello di igiene, senza l’aiuto di una terza persona. Ciò significa che l’Assicurato è in grado di gestire i suoi bisogni in maniera autonoma; questa definizione però non comprende la continenza urinaria totale (una leggera incontinenza urinaria è comune nelle persone anziane).
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Spostarsi: Capacità di muoversi dal letto alla sedia e viceversa senza l’aiuto di una terza persona.
Benchmark
Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di un fondo/OICR e a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione.
Beneficiari
Sono le persone fisiche o giuridiche designate dal Contraente che hanno il diritto di riscuotere le prestazioni al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.
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Capitale Investito (in OICR)
Parte dell’importo versato che viene effettivamente investita dalla Società nel Comparto Unit (OICR).
Capitale Assicurato (Gestione Separata)
E’ il capitale, come da prestazione iniziale indicata in Polizza, incrementato di eventuali ulteriori porzioni di capitale derivanti da versamenti aggiuntivi, incrementato delle rivalutazioni annue di volta in volta riconosciute su ciascuno di detti capitali considerati eventuali Prelievi Protezione e/o Take Profit, e riproporzionato in caso di operazioni di Riscatto Parziale.
Capitale Assicurato (Garanzia complementare facoltativa TCM)
E’ il capitale liquidabile in caso di decesso dell’Assicurato nei primi 10 anni di Durata contrattuale, come da prestazione iniziale indicata in Polizza, scelto dal Contraente in fase di sottoscrizione della proposta contratto.
Carenza (Periodo di)
Periodo durante il quale le garanzie del Contratto non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Società non corrisponde la prestazione altrimenti assicurata.
Categoria
La categoria del fondo interno/OICR è un attributo dello stesso volto a fornire un’indicazione sintetica della sua politica di investimento.
Cessione
È la possibilità del Contraente di trasferire diritti ed obblighi contrattuali a terzi.
Classe
Articolazione di un fondo/OICR in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.
Commissioni di gestione (costi di gestione)
Compensi pagati alla Società mediante addebito diretto sul patrimonio del fondo/OICR ovvero mediante cancellazione di quote per remunerare l’attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del Fondo/OICR e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). Su base trimestrale per il presente contratto.
Commissioni di incentivo (o di performance)
Commissioni riconosciute al gestore del Fondo/OICR per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull’incremento di valore della quota del Fondo in un determinato intervallo temporale. Nei Fondi con gestione “a benchmark” sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del Fondo e quello del benchmark.
Comparto Unit
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Componente dei premi investiti in OICR.
Composizione del fondo:
Informazione sulle attività di investimento del Fondo relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.
Conclusione del contratto
E’ l’atto che esprime l’accettazione da parte della Società della Proposta di contratto sottoscritta dal Contraente. L’accettazione può avvenire mediante espressa comunicazione scritta da parte della Società o con la consegna dell’originale di Polizza sottoscritta dalla medesima.
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Condizioni di Assicurazione
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Conflitto di interesse
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Società può collidere con quello del Contraente.
Consolidamento
Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire. Non previsto dal presente contratto.
Contraente (Investitore-Contraente)
È la persona fisica o giuridica che stipula il contratto con la Società, paga il Premio e dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso.
Controvalore delle quote
L’importo ottenuto moltiplicando il valore unitario della Quota del Fondo/OICR per il numero delle quote disponibili sul contratto ad una determinata data.
Costi
Oneri a carico del Contraente gravanti sui Premi, sull’importo liquidabile in caso di riscatto o, laddove previsto dal contratto, sulle prestazioni assicurative dovute dalla Società.
Data di Decorrenza
È la data a partire dalla quale, sempre che il Premio sia stato regolarmente corrisposto, il contratto è efficace.
Data di Disinvestimento
Il giorno in cui vengono disinvestiti gli attivi del Fondo e/o della Gestione Interna Separata, al fine di consentire il pagamento delle prestazioni richieste alla Società. Tale data corrisponde al il terzo giorno lavorativo successivo (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente) alla Data di Richiesta di Riscatto, alla Data di Notifica del Decesso o alla Data di Richiesta Switch.
Data di Investimento
Il giorno in cui la Società investe i Premi e/o li attribuisce alla Gestione Interna Separata. Nel presente contratto coincide con la Data di Decorrenza per il Premio di Perfezionamento. Corrisponde al quarto giorno lavorativo successivo alla data in cui il Premio di Perfezionamento o Versamento Aggiuntivo è stato accreditato ed effettivamente disponibile sul conto corrente della Compagnia.
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Data di Notifica del Decesso
Si intende, al più tardi, il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte della Società della richiesta scritta del Beneficiario di liquidazione delle prestazioni corredata dalla relativa documentazione come meglio dettagliato all’Art. 18 delle Condizioni di Assicurazione.
Data di Richiesta di Riscatto
Per Data di Richiesta di Xxxxxxxx si intende, al più tardi, il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte della Società della richiesta scritta di riscatto da parte del Contraente completa della documentazione necessaria come meglio dettagliato all’Art. 18 delle Condizioni di Assicurazione.
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Data di Richiesta Switch
Si intende, al più tardi, il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte della Società della richiesta scritta di Switch da parte del Contraente.
Data di Rivalutazione
È la data in cui la Società riconosce un rendimento. Per questo contratto coincide con il 31 dicembre di ogni anno.
Durata contrattuale
È il periodo durante il quale il contratto è efficace.
Duration
Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione di flussi di cassa (c.d. cash flows) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.
Esclusioni
Rischi esclusi o limitazioni relativi alle garanzie complementari facoltative TCM/LTC prestate dalla Società, elencati in appositi articoli delle Condizioni di Assicurazione o clausole del contratto.
Età assicurativa (o Età contrattuale)
Modalità di calcolo dell’età dell’Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.
Fondo Gestione Separata (o Fondo Gestione Interna Separata, o Gestione Separata) E’ una speciale forma di gestione degli investimenti separata dalle altre attività della Società i cui rendimenti determinano l’ammontare delle prestazioni contrattuali. Le prestazioni del presente contratto sono collegate al Fondo Vittoria Obiettivo Crescita.
Gestione a benchmark di tipo attivo
Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento, rispetto a cui la politica di investimento del Fondo/OICR è finalizzata a creare valore aggiunto. Tale gestione presenta tipicamente un certo grado di scostamento rispetto al benchmark.
Gestione a benchmark di tipo passivo
Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento e finalizzata alla replica dello stesso.
Grado di rischio
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Indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del fondo/OICR in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: “basso”, “medio- basso”, “medio”, “medio- alto”, “alto” e “molto alto”.
Lettera di Conferma
Lettera con cui la Società comunica all’Investitore-Contraente l’ammontare del Premio lordo versato e di quello investito, la Data di Decorrenza della polizza, il numero definitivo di polizza, il numero delle quote attribuite al contratto, il loro valore unitario, nonché il giorno cui tale valore si riferisce (data di valorizzazione).
IVASS
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di
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vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Lettera Informativa Perdite
Comunicazione che la Società invia all’Investitore-Contraente qualora il valore finanziario del contratto si riduca oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti.
OICR
Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d’investimento e le SICAV.
Pegno
E’ l’atto mediante il quale la Polizza viene data in Pegno a favore di terzi. Tale atto diventa efficace solo a seguito di annotazione sulla Polizza o su Appendice.
Polizza
È il documento che comprova l’esistenza del contratto. Essa è rappresentata dal simplo di Xxxxxxx appositamente predisposto dalla Società o, in suo difetto, dalla proposta contratto di Polizza corredata dalla comunicazione della Società di accettazione della stessa.
Prelievo Protezione
Prelievo automatico dal capitale investito nel Comparto Gestione Separata al fine di corrispondere i premi per le garanzie complementari facoltative TCM/LTC.
Premio Investito
I Premi Versati al netto dei Costi previsti sui Premi e dei premi relativi all’eventuali garanzie complementari facoltative.
Premio Unico di Perfezionamento (o Premio di Perfezionamento)
Importo che il Contraente corrisponde in un’inca soluzione alla Società al momento della Conclusione del contratto e a fronte del quale le prestazioni previste contrattualmente sono garantite.
Premio Versato
L’insieme degli importi versati dal Contraente in relazione al Contratto.
Prestito
Somma che il Contraente può richiedere alla Società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Non consentito nel presente contratto.
Profilo di rischio
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Indicatore sintetico qualitativo del grado di rischio del Fondo Interno in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: basso, medio-basso,“medio,“medio-alto, alto”e“molto alto.”
Proposta Contratto
È il documento mediante il quale è manifestata la volontà del Contraente – in qualità di Proponente – di stipulare il contratto.
Quota
Unità di misura di un fondo interno/OICR. Rappresenta la “quota parte” in cui è suddiviso il patrimonio del fondo interno/OICR. Quando si sottoscrive un fondo interno/OICR si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.
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Recesso
Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Regolamento del Fondo a Gestione Separata
L’insieme delle norme che regolano la Gestione Separata.
Regolamento Isvap 38/2011
Concerne la costituzione e l’amministrazione delle gestioni separate, ivi compresa l’individuazione dei limiti degli importi che possono essere movimentati sia in fase di ingresso che in fase di uscita dalla gestione, nonché, in caso di superamento di tali limiti, idonei presidi da adottare. Il fine è la maggior tutela possibile della generalità dei Contraenti.
Rendimento trattenuto
Parte del rendimento lordo del Fondo A Gestione Separata che la Società trattiene.
Rendita di non Autosufficienza
E’ la rendita vitalizia iniziale indicata in polizza, di importo pari alla prestazione prescelta per la Garanzia complementare facoltativa LTC.
Revoca della Proposta
È la possibilità del Contraente di annullare la Proposta Contratto fino al momento della Conclusione del contratto.
Ricorrenza Anniversaria
È fissata al 31 Dicembre di ogni anno per la garanzia principale mentre per le garanzie complementari facoltative TCM/LTC coincide con l’anniversario della Data di Decorrenza del contratto.
Riduzione
Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi periodici, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati rispetto a quelli originariamente pattuiti (per questo contratto solo per la garanzia complementare facoltativa LTC).
Riscatto Parziale
E’ la facoltà del Contraente di richiedere anticipatamente parte del capitale maturato e riscuotere un importo determinato secondo quanto indicato nelle Condizioni di Assicurazione.
Riscatto Totale
E’ la facoltà del Contraente di estinguere anticipatamente il contratto e riscuotere un importo determinato secondo quanto indicato nelle Condizioni di Assicurazione.
Rischio demografico
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Rischio di un evento futuro e incerto (ad es.: morte) relativo alla vita dell’Investitore- Contraente o dell’Assicurato (se persona diversa) al verificarsi del quale la Società si impegna ad erogare le coperture assicurative previste dal contratto.
Riserva Matematica
È l’importo che la Società costituisce accantonando parte del Premio versato per far fronte agli obblighi futuri assunti verso i Beneficiari.
Risoluzione del contratto
E’ l’evento a seguito del quale il contratto perde ogni sua efficacia, e decadono tutte le garanzie e tutti gli impegni contrattuali.
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SICAV
Società di investimento a capitale variabile, dotata di personalità giuridica propria, assimilabile ai fondi comuni d’investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differente dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato dal capitale della società ed è costituito da azioni anziché quote.
Società, Impresa o Compagnia
È l’impresa autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa. Nel presente contratto il termine Società, Impresa o Compagnia vengono utilizzati per indicare Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Stop Loss
Opzione attivabile in fase di sottoscrizione della proposta o in un momento successivo al fine di limitare l’eventuale perdita su un determinato OICR definendo un livello percentuale di decremento raggiunto il quale viene automaticamente effettuato uno switch totale dall’OICR interessato al Fondo Speciale di Liquidita (OICR di Liquidita).
Switch
E’ la facoltà del Contraente di modificare le combinazioni di investimento esclusivamente nell’ambito del Comparto Unit (tra OICR) come dettagliato all’art. 11 delle Condizioni di Assicurazione.
Take Profit
Opzione attivabile in fase di sottoscrizione della proposta o in un momento successivo al fine di mettere al riparo dalle oscillazioni di mercato il guadagno eventualmente realizzato su uno specifico OICR definendo un livello percentuale di incremento raggiunto il quale viene automaticamente effettuata una vendita parziale di quote per un importo pari alla plusvalenza realizzata sull’OICR interessato: tale importo viene investito nel Fondo a Gestione Separata.
Tasso Minimo Garantito
È il tasso di interesse annuo minimo, non previsto per questo contratto, che la Società si impegna a riconoscere nel calcolo delle prestazioni contrattuali.
Total Expense Ratio (TER)
Rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell’ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del Fondo Interno ed il patrimonio medio, su base giornaliera, dello stesso. In caso di esistenza di più classi il TER dovrà essere calcolato per ciascuna di esse.
Valore del patrimonio netto (c.d. NAV)
Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo/OICR, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.
Valore della quota/azione (c.d. uNAV)
VITTORIA INVESTIMEGLIO – MULTIRAMO OPEN
Il valore unitario della quota/azione di un fondo/OICR, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo interno/OICR (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.
Versamenti Aggiuntivi
Premi unici integrativi del tutto facoltativi che il Contraente ha la possibilità di conferire nel corso della Durata contrattuale.
Versamento Speciale
Versamento caratterizzato da una percentuale di Premio destinata all’investimento in Gestione Separata pari al 100% purchè al momento della richiesta del Versamento Speciale sia attiva
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G L O S S A R I O
TAR. 901U
almeno una delle due Garanzie Complementari (TCM e/o LTC). L’importo dei Versamenti Speciali complessivamente considerati nella medesima annualità, non può eccedere il doppio del costo annuo delle Garanzie Complementari. L’importo minimo di ogni Versamento Speciale non può risultare inferiore a 100 Euro.
Vincolo
E’ l’atto in base al quale le prestazioni contrattuali possono essere vincolate a favore di terzi. Il Vincolo diventa efficace solo con specifica annotazione sulla Polizza o su appendice.
Volatilità
Grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.
VITTORIA INVESTIMEGLIO – MULTIRAMO OPEN
Data dell’ultimo aggiornamento: 1 febbraio 2019
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G L O S S A R I O
TAR. 901U
Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 00000 Xxxxxx Via Xxxxxxx Xxxxxxxx 2 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx | Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.
PROPOSTA CONTRATTO N° | |||||||
Prodotto | Vittoria InvestiMeglio - MultiRamo OPEN | Tariffa | 901U | ||||
Agenzia | |||||||
Canale Distribu | zione | ||||||
CONTRAENTE | |||||||
Cognome Nome | Codice Fiscale | ||||||
Indirizzo | |||||||
Comune | Provincia | C.A.P. | |||||
E_Mail | Telefono | ||||||
ASSICURANDO | |||||||
Cognome Nome | Codice Fiscale | ||||||
Età Xxxx | Xxxxx | ||||||
Luogo Di Nascita | Data Di Nascita | ||||||
Professione | |||||||
DATI ANTIRICICLAGGIO | |||||||
Cod. Gruppo | Cod. Sottogruppo | ||||||
Documento Identificativo Valido | Numero Documento | ||||||
Rilasciato Da | Luogo | il |
BENEFICIARI
Beneficiario Morte
DATI DELLA PROPOSTA CONTRATTO | |||||
Decorrenza | Pari al quarto giorno lavorativo successivo all'effettiva disponibilità del premio sul conto corrente di Compagnia. Verrà comunicata insieme al numero di contratto con successiva lettera di conferma. | Durata Anni | Vita Intera | ||
COMPOSIZIONE DEL PREMIO | |||||
Premio Di Perfezionamento | Di Cui Diritti Di Emissione | Di Cui Garanzia Complementare TCM | Di Cui Garanzia Premio Netto Versato Premio Totale Investito* Complementare LTC | ||
* AL NETTO DEI DIRITTI, DI EVENTUALI GARANZIE COMPLEMENTARI E DEI CARICAMENTI. | |||||
MODALITÀ DI INVESTIMENTO | |||||
Fondo/OICR % Importo Investito | Fondo Gestione Separata % Importo Investito | ||||
Totale | |||||
PREMIO FONDI/OICR | |||||
Quote Acquisite | Premio Versato | Di Cui Diritti | Premio Netto Versato Importo Investito | ||
Verranno comunicate tramite lettera di conferma | |||||
COMPOSIZIONE DEL PREMIO E DELLE PRESTAZIONI DELLA GESTIONE SEPARATA | |||||
Premio Versato | Di Cui Diritti | Premio Netto Versato Prestazione Iniziale | |||
MODALITA' REGOLAZIONE PREMIO | |||||
TEST DI ADEGUATEZZA | |||||
Esito Del Test Di Adeguatezza |
FAC-SIMILE
Proposta n° Preventivo n°
A13_POL_MRV_901U_20160101
28/11/2018 14.38.33 d445a49f-2485-4688-b6d1-4d4989b46dc7
SRV-IIS75DMZ11
Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 00000 Xxxxxx Via Xxxxxxx Xxxxxxxx 2 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx | Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.
- LA SOCIETÀ PROVVEDERÀ A COMUNICARE PER ISCRITTO IL NUMERO DELLE QUOTE DEI FONDI/OICR ACQUISITO CON IL VERSAMENTO DEL PREMIO.
IL CONTRAENTE DICHIARA:
- DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE LA MODALITA’ DI PAGAMENTO È BONIFICO BANCARIO A FAVORE DI VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A UTILIZZANDO LE SEGUENTI COORDINATE BANCARIE: IBAN XX00X0000000000000000000000 INSERENDO NELLA CAUSALE:
• NUMERO DI PROPOSTA CONTRATTO;
• COGNOME E NOME DEL CONTRAENTE.
L’IMPRESA POTRA’ INCONTRARE AL DECESSO DELL’ASSICURATO MAGGIORI DIFFICOLTA’ NELL’IDENTIFICAZIONE E NELLA RICERCA DEI BENEFICIARI SE NON INDICATI IN FORMA NOMINATIVA. LA MODIFICA O LA REVOCA DEI BENEFICIARI IN CORSO DI CONTRATTO DEVE ESSERE COMUNICATA TEMPESTIVAMENTE ALL’IMPRESA.
L'ASSICURANDO DICHIARA:
- AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 1919 DEL CODICE CIVILE DI DARE IL PROPRIO CONSENSO ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.
IL CONTRAENTE E L'ASSICURANDO DICHIARANO:
- DI AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE DELL'INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG. UE N. 2016/679 NONCHÉ DI ACCONSENTIRE AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLI DI CATEGORIE PARTICOLARI RELATIVI ALLO STATO DI SALUTE, ALL'APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI ANCHE A CARATTERE SINDACALE, ALL'ORIGINE ETNICA O RAZZIALE, BIOMETRICI E GIUDIZIARI, SVOLTO DA VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. PER LE FINALITÀ ASSICURATIVE, CON LE MODALITÀ E NEI TERMINI DI CUI ALLA PREDETTA INFORMATIVA, IVI COMPRESE LE COMUNICAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI FACENTI PARTE DELLA “CATENA ASSICURATIVA” E I TRATTAMENTI DEGLI STESSI EFFETTUATI, IN QUALITÀ DI TITOLARI O RESPONSABILI, PER ADEMPIERE ALLE MENZIONATE FINALITÀ.
IL CONTRAENTE DICHIARA :
- DI AVER RICEVUTO, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO, IL SET INFORMATIVO CONTENENTE I SEGUENTI DOCUMENTI:
A) IL KID CON CODICE KID_0901U_xxxxxxxx
B) IL DIP AGGIUNTIVO IBIP CON CODICE DA_PB0901U_xxxxxxxx
C) LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (COMPRENSIVE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA, DEL GLOSSARIO E DEL MODULO DI POLIZZA) CON CODICE PB0901U_xxxxxxxx.
FAC-SIMILE
RELATIVAMENTE AL KID, DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE, IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER ANALIZZATO LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ED I RISCHI AD ESSO CONNESSI.
- DI ESSERE A CONOSCENZA CHE LA PRESENTE PROPOSTA E' REVOCABILE IN QUALSIASI MOMENTO FINCHE' IL CONTRATTO NON SIA CONCLUSO, SENZA ADDEBITO DI ALCUN ONERE DA PARTE DELLA SOCIETA'.
- DI ESSERE A CONOSCENZA CHE UNA VOLTA STIPULATO IL CONTRATTO, HA FACOLTA’ DI RECEDERE ENTRO 30 GIORNI DALLA SUA CONCLUSIONE TRAMITE LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO DA INVIARE A : VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. . LA SOCIETA’ RIMBORSERA’ AL CONTRAENTE ENTRO 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA PREDETTA RACCOMANDATA, NELLA MISURA E CON LE MODALITA’ INDICATE NEL FASCICOLO INFORMATIVO, LA SOMMA DEI SEGUENTI IMPORTI FATTA SALVA L’APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE EVENTUALMENTE DOVUTE:
- L’IMPORTO DEL PREMIO INVESTITO NELLA GESTIONE SEPARATA;
- IL CONTROVALORE DELLE QUOTE DEI FONDI/OICR ATTRIBUITE AL CONTRATTO;
- I CARICAMENTI APPLICATI IN FASE DI SOTTOSCRIZIONE.
${C-D-P} ${G}
FIRMA CONTRAENTE
IL CONTRAENTE DICHIARA :
FIRMA ASSICURANDO
FIRMA DI CHI RACCOGLIE I DATI
- AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 1341 DEL CODICE CIVILE, DI APPROVARE SPECIFICAMENTE I SEGUENTI ARTICOLI DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE : DIRITTO DI RECESSO, RISCATTO, CESSIONE, PEGNO E VINCOLO, BENEFICIARI, PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO, TRASFERIMENTI RESIDENZA TRANSNAZIONALI, NORMATIVA STATUNITENSE FATCA.
$
FIRMA CONTRAENTE VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.
- IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E DI ACCETTARLE COME PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO.
PROPOSTA EMESSA IN IL
${C-D-P}
FIRMA CONTRAENTE
$ ${
${Firmahsm}
Proposta n° Preventivo n°
A13_POL_MRV_901U_20160101
28/11/2018 14.38.33 d445a49f-2485-4688-b6d1-4d4989b46dc7
SRV-IIS75DMZ11
Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 00000 Xxxxxx Via Xxxxxxx Xxxxxxxx 2 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx | Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.
SCHEDA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
(Artt. 17 e ss. D. Lgs. 231/2007 e s.m.i)
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG. UE 2016/679 resa ad integrazione
dell'informativa generale già consegnata e reperibile nella sezione Privacy del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx - Gentile cliente, i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 231/2007 e s.m.i. in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste e l’impossibilità di completare l’adeguata verifica comporta per l’impresa l’obbligo di non instaurare il rapporto continuativo o di non eseguire l’operazione richiesta ovvero di porre fine al rapporto continuativo già in essere (Obbligo di astensione art. 42 del decreto).
Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo ai sensi e con le modalità previste dalla richiamata normativa. I diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Reg. UE 2016/679, possono essere esercitati per i trattamenti effettuati ai sensi del D.lgs. 231/2007 limitatamente all’aggiornamento, alla rettifica e all’integrazione dei dati, rivolgendosi alla funzione aziendale indicata nell'informativa generale reperibile come sopra indicato.
FAC-SIMILE
Si invita la Gentile Clientela, anche relativamente alle sanzioni penali previste dal D. lgs. 231/2007 e s.m.i., a prendere visione delle informazioni rese sul retro del presente modulo e si ricorda che il cliente è obbligato a fornire le informazioni necessarie per consentire di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
Codice Agenzia
Luogo
Numero Proposta
Data
CONTRAENTE: DATI IDENTIFICATIVI DELLA PERSONA FISICA | |||||
Cognome E Nome | |||||
Codice Fiscale | |||||
Luogo E Data Di Nascita | |||||
Nazionalità | |||||
Cittadinanza (1) | |||||
Cittadinanza (2) | |||||
Indirizzo Di Residenza | Nazione | ||||
Comune | Prov. | C.A.P. | |||
Domicilio (se Diverso Residenza) | Nazione | ||||
Comune | Prov. | C.A.P. | |||
Documento D’identità | Numero | ||||
Rilasciato Il | Da | Di | |||
Professione | |||||
Codice Sottogruppo | Codice Gruppo | ||||
Tipo Attività | |||||
Tipo Attività Economica (T.A.E.) | |||||
Persona Politicamente Esposta |
TITOLARE EFFETTIVO NON IDENTIFICATO IN QUANTO
BENEFICIARIO/I CASO MORTE NON INDIVIDUATO/I | |
Descrizione |
Proposta n° Preventivo n°
A00_ADV_20150101 28/11/2018 14.38.34
d445a49f-2485-4688-b6d1-4d4989b46dc7
SRV-IIS75DMZ11
Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 00000 Xxxxxx Via Xxxxxxx Xxxxxxxx 2 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx | Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.
PRODOTTO: | |||
Codice E Descrizione | 901U - Vittoria InvestiMeglio - MultiRamo OPEN | ||
Tipo Apertura | Apertura di rapporto continuativo | ||
Tipo Polizza | Polizza Multiramo | ||
Caratteristiche Polizza | Rapporto aperto con piano dei pagamenti libero | ||
Scopo Prevalente Del Rapporto | Investimento | ||
Operazione | Versamento iniziale | Importo € | |
Mezzi Di Pagamento | |||
Paese Di Provenienza O Destinazione Dei Fondi | |||
Origine Dei Fondi | |||
Fascia Di Reddito Annuo / Fatturato Annuo Del Contraente | |||
Polizza Collettiva Per Conto Altrui | |||
Polizza Da Adesione |
Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara che i dati riprodotti negli appositi campi del presente questionario corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto / dell’operazione e si impegna a comunicare tempestivamente all’intermediario ogni eventuale variazione intervenuta.
FAC-SIMILE
Il sottoscritto afferma di essere stato informato sulla necessità di dichiarare, per ogni singola operazione posta in essere, se sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all’atto della costituzione del rapporto continuativo e a fornire tutte le indicazioni necessarie all’identificazione dell’eventuale/degli eventuali diverso/i Titolare/i Effettivo/i.
${C-D-P}
Luogo e Data Firma del Contraente/Esecutore
Proposta n° Preventivo n°
A00_ADV_20150101 28/11/2018 14.38.34
d445a49f-2485-4688-b6d1-4d4989b46dc7
SRV-IIS75DMZ11
Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 00000 Xxxxxx Via Xxxxxxx Xxxxxxxx 2 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx | Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.
AUTOCERTIFICAZIONE FATCA/CRS: PERSONE FISICHE
DA COMPILARE A CURA DELL’INTERESSATO
SI RICHIEDE ALL’INTERESSATO DI COMPILARE I SEGUENTI CAMPI ALLO SCOPO DI ATTESTARE IL PROPRIO STATUS AI SENSI DELLA LEGGE N. 95 DEL 18.06.2015. L’ INTERESSATO SI IMPEGNA, SOTTOSCRIVENDO LA PRESENTE AUTOCERTIFICAZIONE, A INFORMARE PRONTAMENTE LA COMPAGNIA NEL CASO IN CUI SI VERIFICHINO CAMBIAMENTI DI CIRCOSTANZA IN MERITO ALLE INFORMAZIONI SOTTO RIPORTATE.
IL SOTTOSCRITTO, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA MENDACI AFFERMAZIONI IN TALE SEDE, DICHIARA CHE I DATI PRODOTTI NEGLI APPOSITI CAMPI DELLA PRESENTE AUTOCERTIFICAZIONE CORRISPONDONO AL VERO E DICHIARA DI AVER FORNITO OGNI INFORMAZIONE DI CUI È A CONOSCENZA.
INFORMAZIONE IMPORTANTE
1. DATI IDENTIFICATIVI DELLA PERSONA | ||||||||||||
Cognome Nome | ||||||||||||
Codice Fiscale Italiano | ||||||||||||
Indirizzo Di Residenza | ||||||||||||
Comune | Provincia | C.A.P. | ||||||||||
Luogo Nascita | Provincia | Data Nascita | ||||||||||
Stato di Nascita | ||||||||||||
2. CONFERMA DELLA CITTADINANZA E RESIDENZA FISCALE | ||||||||||||
Il Cliente dichiara di possedere, anche congiuntamente, la cittadinanza statunitense | Il Cliente dichiara di essere residente ai fini fiscali, anche contemporaneamente, nel seguente Stato / nei seguenti Stati | |||||||||||
SI | U.S. TIN | ITALIA | SI | NO | ||||||||
NO | U.S.A.1 | SI | NO | U.S. TIN | ||||||||
Altro/i Stato/i estero/i | SI | NO | Codice fiscale Altro/i Stato/i estero/i | |||||||||
Stato |
FAC-SIMILE
3.DICHIARAZIONE
●
QUALORA IL SOTTOSCRITTORE ABBIA DICHIARATO DI NON ESSERE "RESIDENTE FISCALE NEGLI STATI UNITI" O “CITTADINO STATUNITENSE”, È CONSAPEVOLE DEL FATTO CHE NEL CASO EMERGESSERO INDIZI DI PRESUNTA RESIDENZA FISCALE STATUNITENSE O DI PRESUNTA CITTADINANZA STATUNITENSE NON SANATI ATTRAVERSO LA CONSEGNA DI ADEGUATA DOCUMENTAZIONE ENTRO 60 GIORNI DALLA RICHIESTA, LA SOCIETÀ SI RISERVA DI PROVVEDERE A RIPORTARE DETERMINATE INFORMAZIONI A LUI RIFERIBILI ALLA COMPETENTE AUTORITÀ FISCALE, IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE N. 96 DEL 18.06.2015.
●
QUALORA IL SOTTOSCRITTORE ABBIA DICHIARATO DI ESSERE “CITTADINO STATUNITENSE” E/O “RESIDENTE FISCALE NEGLI STATI UNITI” E/O “RESIDENTE FISCALE IN ALTRO STATO O ALTRI STATI ESTERO/I” È CONSAPEVOLE DEL FATTO CHE LA SOCIETÀ PROVVEDERÀ, IN CONFORMITÀ ALLA LEGGE N. 95 DEL 18.06.2015, A RIPORTARE DETERMINATE INFORMAZIONI A LUI RIFERIBILI ALLE COMPETENTI AUTORITÀ FISCALI.
Luogo e data Firma
1 Un soggetto si considera (a titolo indicativo e non esaustivo) Residente U.S. se:
✓ è residente stabilmente negli USA o
✓ è in possesso della Green Card o
✓ ha soggiornato negli U.S.A. per:
⮚ 31 giorni nell’anno di riferimento e
⮚ 183 giorni nell’arco di un triennio, considerando interamente i giorni dell’anno di riferimento, per un terzo i giorni dell’anno precedente e per un sesto i giorni del primo anno del triennio.
A00_FATCA/CRS_20151101 02/12/2015 15.07.56
d97da93a-89a3-473b-987b-0d4f0a265fa6
SRV-IIS75DIR7
Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 00000 Xxxxxx Via Xxxxxxx Xxxxxxxx 2 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx | Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.
AUTOCERTIFICAZIONE FATCA/CRS: PERSONE GIURIDICHE
DA COMPILARE A CURA DELL’INTERESSATO
INFORMAZIONE IMPORTANTE
Si richiede all’interessato di compilare i seguenti campi allo scopo di attestare il proprio status ai sensi della normativa FATCA/CRS. L’interessato si impegna, sottoscrivendo la presente autocertificazione, a informare prontamente la Compagnia nel caso in cui si verifichino cambiamenti di circostanza in merito alle informazioni sotto riportate.
Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tale sede, dichiara che i dati prodotti negli appositi campi della presente autocertificazione corrispondono al vero e dichiara di aver fornito
ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto/operazione.
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx
Numero Polizza Data
FAC-SIMILE
1. DATI ANAGRAFICI DEL CLIENTE
DATI IDENTIFICATIVI DELLA PERSONA GIURIDICA | |||||
Denominazione Sociale | |||||
Partita Iva | |||||
Luogo Di Costituzione | Data Di Costituzione | ||||
Nazionalità | |||||
Sede Legale | Nazione | ||||
Comune | Prov. | C.A.P. | |||
Forma Giuridica | |||||
Codice Sottogruppo | Codice Gruppo | ||||
DATI ANAGRAFICI DEL DELEGATO/RAPPRESENTANTE LEGALE | |||||
Cognome E Nome | |||||
Codice Fiscale | |||||
Luogo Di Nascita | Data Di Nascita | ||||
Nazionalità | |||||
Indirizzo Di Residenza | Nazione | ||||
Comune | Prov. | C.A.P. | |||
Documento D’identità | Numero | ||||
Rilasciato Il | Da |
DICHIARAZIONE PER LO STATUS DI EXEMPTED BENEFICIAL OWNER
Il Cliente Dichiara Di Essere Un Soggetto Esente Ai Fini Della Normativa FATCA/CRS
Sì
No
DICHIARAZIONE PER GLI STATUS DI FINANCIAL INSTITUTION
Il Cliente Dichiara Di Essere Una Istituzione Finanziaria Partecipante
In Caso Di Risposta Affermativa Indicare Il GIIN Oppure Il Paese In Cui La Società Ha Sede Legale O Amministrativa
Il Cliente Si Auto - Certifica Come Un Soggetto "ritenuto Conforme" (c.d. Certified Deemed Compliant) Ai Sensi Della Normativa FATCA/CRS
Il Cliente Si Dichiara "Non Partecipante" Ai Sensi Della Normativa FATCA/CRS
DICHIARAZIONE PER GLI STATUS DI NON FINANCIAL FOREIGN ENTITY
Il Cliente Dichiara Che Svolge In Via Prevalente Attività Di Produzione Di Beni O Di Prestazione Di Servizi
Il Cliente Dichiara Di Essere Una Società Quotata Oppure Una Società Controllata Di Quotata Il Cliente Dichiara Di Essere Una Società In Start Up Oppure Una Società In Liquidazione
Il Cliente Dichiara Di Essere Una Società Governativa Oppure Una Società Pubblica Il Cliente Dichiara Di Essere Organizzazione Internazionale
Il Cliente Dichiara Di Essere Una Banca Centrale O Da Essa Controllata Il Cliente Dichiara Di Essere Una ONLUS
Il Cliente Dichiara Di Non Rientrare In Nessuna Delle Precedenti Categorie E Pertanto Di Essere Una Società Non Finanziaria Passiva
DICHIARAZIONE PER LO STATUS DI SPECIFIED U.S. PERSON
Il Cliente Dichiara Di Essere Stato Costituito O Di Avere Sede Legale O Amministrativa Negli USA
Sì No
Sì No
Sì
Sì No
Sì No
Sì No
Sì No
Sì No
Sì No
Sì No
Sì
Sì
No
No
Sì
Solo Per I Clienti Che Hanno Dichiarato Di Essere Costituiti O Di Avere Sede Legale O Amministrativa Negli USA: Il Cliente Dichiara Di Essere Una Specified US Person TIN/EIN:
Luogo e Data Firma del Delegato/Legale Rappresentante
Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/02/2019
PB0901U_20190201 - VITTORIA INVESTIMEGLIO - MULTIRAMOOPEN