COMUNE DI MONZA SETTORE ISTRUZIONE
COMUNE DI MONZA SETTORE ISTRUZIONE
MODALITA’ DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE SERVIZIO INTERVENTI SCOLASTICI INTEGRATI
PREMESSE
Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione
Il presente atto regola le seguenti procedure e modalità di gestione della riscossione dei servizi a domanda individuale organizzati dal Servizio Interventi scolastici integrati (servizi ristorazione, trasporto, pre-post, sezione primavera “Pianeta Azzurro”, centro ricreativo estivo) a partire da Gennaio 2021:
1. entrate ordinarie
2. riscossione volontaria e coattiva qualora le entrate ordinarie (punto 1.) non siano state riscosse nell’anno scolastico di riferimento.
Fatto salvo quanto disposto dalle norme e dai regolamenti vigenti, il Dirigente del Settore Istruzione può emanare con propri provvedimenti le modalità organizzative di dettaglio.
Articolo 2 – Finalità
Le regole di cui al presente atto sono finalizzate a garantire il buon andamento dell’attività di riscossione dell’Ente, quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi di:
- equità
- efficacia
- trasparenza
nonché a stabilire un rapporto di collaborazione con l’utenza teso a facilitare il pagamento e il rientro delle posizioni debitorie, attraverso l’attivazione di una pluralità di canali di comunicazione, sfruttando anche tutti gli strumenti tecnologici a disposizione del servizio (mailing list, invio sms, contatti individuali) e potenziando l’attività di bonifica delle banche dati.
Articolo 3 - Forma di gestione
1. La scelta della forma di gestione delle entrate dell’Ente è operata secondo obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, semplificazione e trasparenza.
2. La riscossione volontaria e coattiva delle entrate relative ai servizi scolastici è esercitata nelle modalità specificate nella PARTE IV del presente atto.
Settore Istruzione
Servizio Interventi scolastici integrati
PARTE I - ENTRATE ORDINARIE
Articolo 4 - Modalità di pagamento
Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono determinate ai sensi del Sistema tariffario “pre-pagato” in vigore, approvato con delibere G.C. n. 83/2015 e n. 288/2015. A discrezione del Servizio Interventi Scolastici Integrati il controllo dei pagamenti può essere effettuato in qualunque momento.
Le modalità di pagamento ammesse sono le seguenti:
x. xxxxxxxx diretto in conto corrente tramite SEPA-SDD, previa richiesta del titolare (in caso di xxxxxx, l’addebito in conto corrente verrà disabilitato d’ufficio)
b. pagamento pre-pagato tramite le modalità ammesse con il sistema PAGO PA:
1. pagamenti on line tramite carta di credito, home banking
2. pagamenti presso PSP abilitati quali istituti bancari aderenti (Sportelli ATM, bancomat, home banking), esercenti aderenti ai circuiti Sisal-Lottomatica che espongono il logo PagoPA (tabaccai, cartolerie, bar), e app per i pagamenti digitali (Paypal, Satispay, ecc.)
c. ogni eventuale altra modalità di pagamento individuata con le Modalità Organizzative dei singoli servizi.
Articolo 5 - Intervento del Servizio Sociale
In caso di particolare disagio socio-economico, il Servizio Sociale può richiedere a favore della famiglia l’esenzione totale o parziale della tariffa che, comunque, non potrà avere effetto retroattivo.
Come prevede il Sistema Tariffario, l’esenzione totale o parziale non può, comunque, riguardare:
- la quota annua del servizio ristorazione scolastica
- la tariffa del servizio pre – post scuola
- la tariffa del servizio trasporto
- la tariffa della sezione primavera “Pianeta Azzurro”
- la tariffa del servizio asili nido
Articolo 6 – Importo a credito a fine anno scolastico
Gli eventuali importi residuali a credito dell’utente vengono, nell’ordine:
- portati a copertura di eventuali debiti per il medesimo servizio fruito da altri componenti del nucleo familiare
- portati a credito per la futura fruizione del medesimo servizio dell’utente o di altri componenti del nucleo familiare
- rimborsati su richiesta dell’avente diritto.
PARTE II – ACCESSO AI SERVIZI SCOLASTICI IN CASO DI MOROSITA’
Quanto previsto dai successivi articoli dal 7 al 12, è stato sospeso per l’a.s. 2020/2021 in attuazione delle disposizioni normative relative all’emergenza Covid-19; gli stessi articoli sono ripristinati per l’a.s. 2021/2022.
Articolo 7 - Blocco dell’accesso ai servizi di trasporto, pre-post scuola e Centri ricreativi estivi
L’accesso ai servizi di trasporto, pre-post scuola e Centri ricreativi estivi è subordinato alla regolarizzazione dei debiti pregressi, derivanti dalla fruizione di qualsiasi servizio scolastico, che potrà avvenire come segue:
a. pagamento del debito
b. sottoscrizione di un Accordo di rateizzazione
Articolo 8 – Regolarizzazione per l’accesso ai servizi di trasporto e pre-post scuola
Il soggetto debitore, ai fini dell’accesso ai servizi di trasporto e pre-post scuola, deve regolarizzare entro il 30 giugno 2021 come segue:
- saldare il debito con le modalità indicate nella Parte I – art. 4;
- sottoscrivere un Accordo di rateizzazione secondo le modalità di cui alla Parte III.
Articolo 9 – Regolarizzazione per l’accesso ai Centri ricreativi estivi
Il soggetto debitore, ai fini dell’accesso ai Centri ricreativi estivi, deve:
- saldare il debito con le modalità indicate all’art. 4, entro la data di chiusura delle iscrizioni;
- sottoscrivere un Accordo di rateizzazione, entro la data di chiusura delle iscrizioni, secondo le modalità di cui alla Parte III.
Articolo 10 – Decadenza del diritto d’accesso/sospensione per morosità dai servizi di trasporto, pre-post scuola e centri ricreativi estivi
In caso di mancata regolarizzazione del debito pregresso o di mancato pagamento di una rata dell’Accordo di rateizzazione:
a) il debitore decade dal diritto di accedere/verrà sospeso dai servizi scolastici richiesti
b) l’Accordo di rateizzazione decade automaticamente e
c) l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un’unica soluzione con l’attivazione o con il proseguimento della procedura del recupero fino alla fase coattiva senza ulteriori avvisi.
Articolo 11 – Accesso al servizio di ristorazione
Per l’accesso al servizio di ristorazione, il richiedente deve regolarizzare eventuali debiti pregressi, derivanti dalla fruizione di qualsiasi servizio scolastico, come indicato ai punti a) b) dell’art. 7 – Parte II.
Articolo 12 – Regolarizzazione per il servizio di ristorazione
Il soggetto debitore, ai fini dell’accesso al servizio ristorazione, deve:
- saldare il debito con le modalità indicate nell’art. 4 - Parte I, entro la data del 30 giugno 2021
- sottoscrivere un Accordo di rateizzazione, entro la data del 30 giugno 2021
PARTE III – ACCORDO DI RATEIZZAZIONE
Articolo 13 – Accordo di rateizzazione delle situazioni debitorie
Su richiesta del soggetto debitore può essere sottoscritto un Accordo di rateizzazione, al fine di regolarizzare le situazioni debitorie, secondo le seguenti condizioni:
- la concessione della rateazione è subordinata alla valutazione della morosità pregressa e della correttezza del contribuente in riferimento all’assolvimento degli obblighi relativi ad altri piani di rientro già concessi
- la rata minima mensile è pari a € 50,00
- l’importo minimo rateizzabile è di € 100,00
- il numero di rate è stabilito in ragione dell’entità del debito:
1. per debiti fino a € 1.000,00 un massimo di 4 rate
2. per debiti superiori a € 1.000,00 e fino a € 2.000,00 un massimo di 8 rate
3. per debiti superiori a € 2.000,00 e fino a € 3.000,00 un massimo di 12 rate
4. per debiti superiori a € 3.000,00 un massimo di 18 rate
Verrà sottoscritto un unico atto per adulto pagante, per servizio e per anno solare; pertanto in caso di morosità per il medesimo servizio fruito da più figli, verrà considerato il debito complessivo (per adulto pagante e per anno solare) al fine di stabilire il numero di rate.
Articolo 14 – Modalità di richiesta
La richiesta di rateizzazione deve essere presentata da parte del soggetto debitore, secondo le tempistiche indicate negli articoli precedenti.
Può sottoscrivere l’Accordo di rateizzazione l’adulto pagante che esercita la responsabilità genitoriale (padre, madre, tutore).
Articolo 15 – Decadenza dell’Accordo di rateizzazione
In caso di mancato pagamento di una rata dell’Accordo di rateizzazione, l’intero importo ancora dovuto non può più essere rateizzato, è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un’unica soluzione con l’attivazione o con il proseguimento della procedura del recupero fino alla fase coattiva senza ulteriori avvisi.
PARTE IV - RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA
Articolo 16 – Forme di gestione
Finalità, ipotesi organizzativa e modalità operative dell’attività di riscossione gestita dal Servizio Interventi Scolastici Integrati, sono formalizzate con i seguenti atti:
- Delibera di Giunta Comunale n. 146/2005 “Recupero crediti Servizi Scolastici. Atto di indirizzo” attuata con determinazioni Dirigenziali n. 80/2005 “Recupero crediti Servizi Scolastici-Modalità di intervento” e n. 265/2005 “Progetto Recupero crediti rette servizi scolastici: provvedimenti conseguenti”;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 16/05/2019 “Riscossione: approvazione delega delle funzioni e delle attività all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e a Riscossione Sicilia S.P.A.” per le funzioni e le attività relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Monza affidate all’Agenzia Entrate-Riscossione S.P.A.
La procedura prevede:
1. invio, tramite raccomandata A/R, di un sollecito di pagamento contenente i termini entro i quali provvedere al saldo del debito
2. scaduti inutilmente tali termini, notifica tramite personale titolato di un’ingiunzione di pagamento
gli atti citati ai precedenti punti 1. e 2.:
- sono esecutivi di diritto, avverso i quali è ammesso ricorso, ai sensi dell’art. 3 del X.X. 00/00/0000 n. 639, avanti il Giudice di Pace ovvero al Tribunale competente, secondo quanto previsto dal Codice di Procedura Civile,
- riportano gli elementi essenziali della pretesa del credito da parte dell’Amministrazione comunale ai sensi di legge e
- valgono agli effetti dell’interruzione prescrizionale del credito di cui all’art. 2943 cod. civ.
3. decorsi inutilmente i termini, le somme intimate verranno iscritte a ruolo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, delegata dall’Amministrazione Comunale alle funzioni e alle attività di riscossione coattiva a mezzo ruolo.
In applicazione dell’art. 2 del Testo Unico per la riscossione delle Entrate Patrimoniali dello Stato e degli altri Enti Pubblici, approvato con X.X. 00/00/0000 n. 639 e art. 52, comma 6, del dlgs 15/12/1997, n. 446, l’iter procede con la riscossione coattiva tramite gli Agenti della riscossione competenti per territorio, dell’importo dovuto, comprensivo degli interessi maturati e maturandi, oltre che delle spese, ai sensi dell’art. 5 e ss. R.D. 14/04/1910 n. 639 o secondo le disposizioni di cui al Titolo II di cui al D.P.R. n. 602/1973 ove compatibili, ai sensi dell’art. 4 comma 2-sexies e seguenti della L. n. 265/2002 e dell’art. 7 comma 2 lettera gg-quater del D.L. 13/05/2011 n. 70 così come convertito con modificazioni dalla L. 12/07/2011 n. 106 e dall’art. 14-bis del D.L. n. 201/2011 così come convertito dalla L. n. 214/2011. In mancanza di pagamento, si procederà anche all’applicazione delle misure cautelari (Fermo amministrativo dei beni mobili registrati- veicoli, ai sensi dell’art. 86 del D.P.R. 602/1973-Ipoteca ai sensi dell’art. 77 D.P.R. 602/1973) nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 comma 2 lettera gg-quater del D.L. 13/05/2011 n. 70 così come convertito con modificazioni dalla L. 12/07/2011 n. 106 e dall’art. 14-bis del D.L. n. 201/2011 così come convertito dalla L. n. 214/2011.
Articolo 17 – Modalità di pagamento
Nella fase che precede l’iscrizione a ruolo degli atti:
- il pagamento di quanto richiesto, verrà effettuato tramite le modalità già enunciate al precedente articolo 4, ad eccezione dell’addebito diretto in conto corrente SEPA - SDD, non previsto per i crediti riferiti agli anni pregressi
- il debitore, che versa in stato temporaneo di difficoltà, può fare richiesta scritta di rateizzare il debito entro il termine indicato dal titolo del pagamento, secondo quanto specificato alla PARTE III.
Con l’iscrizione a ruolo degli atti:
- il debito deve essere pagato direttamente ed esclusivamente all’Agenzia Entrate- Riscossione alla quale sarà possibile chiedere eventuali rateizzazioni.
Articolo 18 – Importi minimi per l’attivazione della procedura
Non saranno avviate le seguenti procedure per:
- importi inferiori a € 10,00 - solleciti di pagamento e iscrizione a ruolo
- importi inferiori a € 30,00 - ingiunzioni di pagamento
Tali importi, sono stati determinati sulla base della valutazione dei costi e dei benefici connessi all’attivazione delle rispettive procedure e si intendono riferiti all’intero credito, anche derivante da servizi scolastici differenti e annualità diverse.
L’Ufficio preposto provvederà alla predisposizione dei necessari atti dirigenziali conseguenti nei seguenti casi:
• per i crediti con importi inferiori alle soglie sopra indicate, per i quali il costo da sostenere per l’azione di recupero risulta superiore rispetto ai benefici che se ne potrebbero ricavare
• per i crediti inesigibili, nei casi in cui si verificano condizioni precise e certe che ne rendono praticamente impossibile la riscossione
• per i crediti per i quali, a seguito di ulteriore indagine su richiesta dell’interessato, sia stata accertata l’inconsistenza del credito.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 19 – Costi di notifica, interessi di mora, sanzioni
Secondo il principio dell’addebito delle sole effettive tariffe dei servizi richiesti e concessi, non vengono applicati i costi relativi all’elaborazione, alla stampa, alla notifica del debito e, in caso di ritardo del pagamento, agli interessi e/o sanzioni, per tutta la fase di riscossione gestita in economia dall’Ente.
Sono invece addebitati al soggetto moroso, da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, interessi di mora, diritti e oneri di riscossione maturati in fase di recupero coattivo con l’iscrizione a ruolo.