VERBALE DI ACCORDO
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 31 maggio 2022, utilizzando il sistema di videoconferenza, si sono incontrati ed hanno definito il presente Accordo
TRA
Enel Italia S.p.A., in nome e per conto delle società italiane del Gruppo, rappresentata da: Valente, Cesa, Capitani, Scaramozzino, Xxxxxxxx, Stellato, Centorbi, Pastorelli
E
le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali
FILCTEM, rappresentata dai Sigg.: Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx XXXXX, rappresentata dai Sigg.: Testa, Xxxxx, Xxxxxx, Saotta, Spitale
UILTEC, rappresentata dai Sigg.: Xxxxxx, Bottaro, Xxxxxxxxx, Cesi, Licchello
Premesso che
- con verbale di Accordo del 29 marzo 2022 le Parti hanno indicato nel mese di luglio 2022 la scadenza del termine per l’indizione delle elezioni a cura del Consiglio di Amministrazione del FOPEN, precedentemente differito dalle stesse con gli Accordi del 3 marzo 2021 e del 21 febbraio 2022 a causa della situazione pandemica e del suo perdurare;
- con il citato verbale del 29 marzo 2022 le Parti, come convenuto negli Accordi richiamati nel precedente alinea, si sono impegnate ad incontrarsi entro il mese di maggio 2022 per procedere all’aggiornamento del vigente Regolamento elettorale FOPEN, prima dell’avvio del procedimento stesso;
- a tale scopo le Parti si sono incontrate il 27 aprile, il 19 maggio ed in data odierna;
le Parti, in qualità di soggetti stipulanti la Fonte istitutiva del FOPEN, convengono quanto segue:
1. Il nuovo Regolamento elettorale per le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori e delle Imprese associate nell’Assemblea dei Delegati del FOPEN viene definito secondo il testo allegato al presente Xxxxxxx, di cui fa parte integrante e sostanziale.
2. Le Parti si danno atto che i termini temporali indicati nel Regolamento, finalizzati al funzionale ed ordinato svolgimento del procedimento elettorale, hanno carattere ordinatorio, salva diversa e specifica indicazione contenuta nel testo.
3. Per tener conto delle modalità di organizzazione del lavoro in atto nelle diverse Aziende anche con il ricorso a forme di lavoro agile, la pubblicità degli atti inerenti il procedimento elettorale verrà realizzata anche attraverso il sito internet del FOPEN, previa adeguata informativa agli aderenti.
4. In aggiunta a quanto previsto al precedente punto 3, si confermano le consuete modalità di affissione delle comunicazioni presso le sedi di lavoro, alle quali potranno anche aggiungersi eventuali altre forme di pubblicità definite dalle Aziende associate.
5. Il presente Accordo viene trasmesso per i conseguenti adempimenti al Fondo Pensione FOPEN, che provvederà a darne tempestiva diffusione agli aderenti e a tutte le Aziende associate.
***
Norma transitoria - Periodo elezioni 2022
In relazione alla scadenza a luglio 2022 del termine per l’indizione delle prossime elezioni, in temporanea deroga a quanto previsto dal nuovo Regolamento elettorale sulla relativa collocazione temporale - punto 8.1, primo capoverso, Sezione A “Regolamento per l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori” – il periodo per lo svolgimento delle consultazioni viene indicato nell’arco temporale che va dal 10 al 28 ottobre 2022.
Aspetti di carattere operativo connessi con il procedimento elettorale
• Adempimenti funzionali alle comunicazioni verso i lavoratori
Per l’attuazione operativa di quanto previsto ai punti 3 e 4 del presente Accordo, al fine di rendere pienamente effettiva la pubblicità verso i lavoratori sul sito internet del FOPEN, nonché attraverso altre modalità eventualmente definite dalle Aziende, sarà cura dei competenti Organismi elettorali provvedere alla trasmissione della documentazione di volta in volta prodotta, nei tempi tecnici strettamente necessari e secondo i format condivisi.
• Operazioni di scrutinio nei seggi
In relazione a quanto previsto dall’art. 14.1 del Regolamento, qualora l’ultimo giorno di votazione definito in concreto dai CET si collochi prima della fine del periodo di voto, le operazioni di scrutinio nei seggi avranno inizio immediatamente dopo tale giorno.
Letto, confermato e sottoscritto.
Allegato
Regolamento per le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori e delle Imprese associate nell’Assemblea dei Delegati del FOPEN
Allegato al Verbale di Accordo 31 maggio 2022
REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE ASSOCIATE NELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL FOPEN
INDICE
A. Regolamento per le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori
1. Intendimento elettorale
2. Presentazione delle liste
3. Composizione liste candidati
4. Comitati Elettorali
4.1 - 4.4 Composizione
4.5. Comitato Elettorale Nazionale - Compiti
4.6. Comitati Elettorali Territoriali - Compiti
5. Scrutatori
6. Elettori ed eleggibili
7. Elenchi elettori
8. Periodo votazioni e pubblicazione liste
9. Xxxxx e orario della votazione
10. Seggi elettorali
11. Sistema di votazione – Schede elettorali
12. Espressione di voto
13. Riconoscimento identità degli elettori
14. Scrutinio
15. Ripartizione e assegnazione dei posti
16. Risultati elettorali
17. Ricorsi
18. Proclamazione dei risultati
19. Sostituzione dei Delegati in caso di cessazione dall’incarico
X. Xxxxxxxxxxx per l’elezione dei rappresentanti delle Imprese associate
1. Indizione delle elezioni
2. Elettorato attivo
3. Liste elettorali
4. Commissione Elettorale
5. Modalità di votazione
6. Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati
7. Ricorsi
8. Sostituzione dei Delegati in caso di cessazione dall’incarico
C. Norme comuni
1. Insediamento dell’Assemblea
2. Modifiche al Regolamento elettorale
X. Xxxxxxxxxxx per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori
1. Intendimento elettorale
1.1. Le elezioni vengono indette dal Consiglio di Amministrazione del FOPEN mediante propria delibera 3 mesi prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica. Scaduto tale termine senza che il Consiglio di Amministrazione abbia a ciò provveduto, le elezioni sono indette entro il mese successivo dal Collegio dei Sindaci.
1.2 Il Fondo provvede all’invio dell’intendimento elettorale, tramite PEC, a tutte le Organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno stipulato o che hanno aderito all’Accordo sindacale nazionale istitutivo del FOPEN, ad Enel e alle Imprese associate.
FOPEN cura la immediata pubblicazione dell’intendimento elettorale sul proprio sito.
Inoltre, le Imprese associate provvedono alla diffusione dell’intendimento mediante affissione agli albi in tutti i posti di lavoro e/o con altre modalità ritenute idonee.
1.3 Il termine per la presentazione delle liste dei candidati - da indicare nella sopra citata delibera - non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di invio dell’intendimento elettorale.
2. Presentazione delle liste
2.1 Per l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori nell’Assemblea dei Delegati del FOPEN, possono presentare liste:
- congiuntamente o disgiuntamente le Organizzazioni sindacali di cui all’art. 1.2;
- i lavoratori associati, purché la lista sia sottoscritta da almeno il 7% degli aventi diritto al voto.
2.2. Le liste dei candidati – corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura degli interessati, formalizzata anche in modalità digitale - devono essere presentate a partire dalle ore
10.00 del terz’ultimo giorno lavorativo fissato per la presentazione delle liste stesse.
2.3 Le liste dei candidati devono essere trasmesse tramite PEC al Presidente del Consiglio di Amministrazione del FOPEN uscente, che attesta il giorno e l'ora della presentazione. Il Presidente uscente trasmette le liste a mezzo posta elettronica al Comitato Elettorale Nazionale entro il giorno successivo a quello ultimo previsto per la presentazione delle liste stesse.
FOPEN pubblica le liste sul proprio sito ai sensi dell’art. 4.5 lett. b).
2.4 Il Comitato Elettorale Nazionale, verificati i requisiti di eleggibilità dei candidati, trasmette le liste entro i due giorni successivi ai Comitati Elettorali Territoriali, ai sensi dell’art. 4.5 lett. b).
3.Composizione liste candidati
3.1 Per l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori nell’Assemblea dei Delegati del FOPEN, il numero dei candidati per ciascuna lista non può essere superiore di oltre 1/3 al numero dei rappresentanti da eleggere.
3.2 Nella formazione delle liste si tiene conto dell’esigenza di valorizzazione dell’equilibrio tra i generi, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto.
3.3 Le liste devono contenere l’indicazione delle Organizzazioni Sindacali presentatrici o la denominazione scelta dai lavoratori associati presentatori e i nominativi dei candidati proposti con la specificazione della Società di appartenenza e della data di nascita.
3.4 Ciascun candidato non può figurare in più di una lista concorrente.
4.Comitati Elettorali Composizione
4.1 Contemporaneamente alla presentazione delle liste, devono essere indicati i nominativi delle persone designate a comporre:
- il Comitato Elettorale Nazionale (CEN), con sede a Roma, costituito da un rappresentante per ciascuna Organizzazione sindacale firmataria dell’Accordo sindacale nazionale istitutivo del FOPEN che abbia presentato liste; partecipa al Comitato un rappresentante di Enel e delle Imprese Associate e un referente del FOPEN;
- i Comitati Elettorali Territoriali (CET), composti da un rappresentante per ciascuna Organizzazione Sindacale e per ogni gruppo di lavoratori associati che abbiano presentato lista.
4.2 I componenti dei Comitati Elettorali devono essere scelti fra gli elettori e non possono essere candidati per l’Assemblea dei Delegati del FOPEN.
4.3 I Comitati Elettorali si intendono costituiti immediatamente dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle liste.
4.4. È consentita ai componenti dei Comitati Elettorali la partecipazione alle riunioni anche a distanza, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e/o videoconferenza, purché sia possibile a tutti i partecipanti seguire i lavori e intervenire in tempo reale alla trattazione dei temi affrontati, scambiando se del caso documentazione. Nel Verbale di riunione viene dato atto dell’identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o videoconferenza.
4.5 Comitato Elettorale Nazionale - Compiti
Il Comitato Elettorale Nazionale ha il compito:
a) di verificare la regolarità delle liste e i requisiti di eleggibilità dei candidati alla carica di rappresentante dei lavoratori nell’Assemblea dei Delegati del FOPEN;
b) trasmettere le liste elettorali, entro i successivi due giorni, ai Comitati Elettorali Territoriali, nonché al FOPEN per la immediata pubblicazione sul proprio sito;
c) definire il periodo di svolgimento delle elezioni (data iniziale e finale), con individuazione di 3 settimane consecutive, in coerenza con quanto previsto dal successivo art. 8.1;
d) predisporre la scheda elettorale unica, sulla base delle liste presentate;
e) predisporre il modello di verbale da compilare presso ciascun seggio elettorale in occasione della votazione, nonché il modello di verbale da compilare a cura dei Comitati Elettorali Territoriali;
f) fornire ai lavoratori all’estero la scheda elettorale, d’intesa con le Aziende interessate e in tempo utile rispetto al periodo di votazione; procedere allo scrutinio delle schede dei lavoratori all’estero, secondo quanto previsto dall’art. 15.1;
g) coordinare le operazioni di voto ed esaminare eventuali contestazioni non risolte in sede di Comitato Elettorale Territoriale;
h) svolgere le operazioni riepilogative dei voti riportati da ciascuna lista nell’ambito dell’intero territorio nazionale;
i) proclamare i risultati delle elezioni, secondo quanto previsto dall’art.18, mediante comunicazione alle Organizzazioni sindacali nazionali partecipanti, al primo firmatario dei presentatori di lista, al Consiglio di Amministrazione del FOPEN, ad Enel, nonché a tutte le Imprese associate. FOPEN cura la immediata pubblicazione della proclamazione sul proprio sito. Inoltre le Imprese provvedono alla sua diffusione mediante l’affissione agli albi in tutti i posti di lavoro e/o con le modalità ritenute idonee.
4.6 Comitati Elettorali Territoriali - Compiti
4.6.1 I Comitati Elettorali Territoriali hanno sede nei seguenti capoluoghi di regione: Torino (anche per Valle d’Aosta), Genova, Milano, Venezia (anche per Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige), Bologna, Firenze; Ancona (anche per Umbria), Roma, L’Aquila (anche per Molise), Napoli, Bari (anche per Basilicata), Catanzaro, Palermo e Cagliari.
4.6.2 Il Comitato Elettorale Territoriale ha i seguenti compiti:
a) acquisire da FOPEN l’elenco dei soci aventi diritto al voto per il rispettivo ambito territoriale di competenza, ai sensi dell’art. 7;
aa) trasmettere ai seggi l’elenco di cui al punto precedente per il relativo ambito territoriale;
b) suddividere il territorio di competenza in seggi, tenuto conto della distribuzione degli elettori;
c) fissare per il territorio di competenza, d’intesa con le Imprese, le giornate di votazione nell’arco del periodo di svolgimento delle elezioni definito dal Comitato Elettorale Nazionale ai sensi dell’art. 4.5 lett. c), secondo quanto previsto dall’art. 8.2;
d) dare comunicazione alle Organizzazioni sindacali e al primo firmatario di ciascun gruppo di lavoratori associati presentatori di liste del numero e della dislocazione dei seggi stabiliti, almeno 20 giorni prima del periodo delle votazioni;
e) nominare i Presidenti dei seggi tra gli elettori non candidati;
f) pubblicare le liste elettorali;
g) sovrintendere allo svolgimento delle elezioni, anche esaminando e risolvendo eventuali casi di contestazione;
h) trasmettere il verbale di scrutinio di cui all’art. 14 al Comitato Elettorale Nazionale.
4.7. Per l’attuazione di quanto sopra, i Comitati Elettorali Territoriali fissano le modalità necessarie, d’intesa con Imprese associate e con FOPEN.
5. Scrutatori
Le Organizzazioni sindacali e i gruppi di lavoratori associati presentatori di liste designano i propri scrutatori in numero di uno per ciascun seggio, scelti fra gli elettori non candidati, dandone comunicazione al Comitato Elettorale Territoriale almeno 10 giorni prima dell’inizio del periodo delle votazioni.
6. Elettori ed eleggibili
6.1 Hanno diritto al voto tutti i lavoratori associati al FOPEN alla data iniziale del periodo delle votazioni.
6.2 Sono eleggibili gli aventi diritto al voto alla data ultima di presentazione delle liste.
7. Elenchi elettori
Il FOPEN mette a disposizione dei rispettivi Comitati Elettorali Territoriali, almeno 30 giorni prima della data iniziale del periodo delle votazioni un elenco aggiornato dei lavoratori associati che hanno diritto al voto suddivisi per ambito territoriale di competenza di ciascun Comitato Elettorale Territoriale e Società di appartenenza.
8. Periodo votazioni e pubblicazione liste
8.1 Le elezioni si svolgono entro il 4° mese successivo a quello dell’intendimento elettorale. Al riguardo, il Comitato Elettorale Nazionale, entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, prende contatto con Enel e con le Imprese associate al fine di concordare il periodo delle votazioni (data iniziale e finale) di durata pari a 3 settimane massime consecutive, che viene tempestivamente comunicato ai Comitati Elettorali Territoriali a cura del Comitato Elettorale Nazionale.
8.2 I Comitati Elettorali Territoriali fissano con immediatezza, d’intesa con le Imprese, nell’ambito del periodo definito dal Comitato Elettorale Nazionale, il numero di giornate di votazione, non superiore a 5, distribuite in modo tale da garantire la possibilità di esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto.
8.3 Le liste dei candidati, pubblicate sul sito FOPEN, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori in ciascun posto di lavoro, a cura del Comitato Elettorale Territoriale, d’intesa con le Imprese, mediante affissione presso i posti di lavoro stessi e/o con altre modalità ritenute idonee almeno 20 giorni prima della data fissata per l’inizio del periodo di votazione.
8.4 Eventuali ricorsi devono pervenire, a pena di decadenza, entro i primi 5 giorni dalla pubblicazione sul sito FOPEN, al Comitato Elettorale Nazionale, che deve pronunciarsi entro i 3 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine; le conseguenti determinazioni sono pubblicate sul sito FOPEN e portate a conoscenza del personale mediante affissione nei posti di lavoro e/o con altre modalità ritenute idonee e di esse viene fatta menzione nel verbale di cui all’art. 16.
9. Xxxxx e orario della votazione
9.1 I Comitati Elettorali Territoriali, previe intese con le Imprese e sulla base di quanto previsto all’art. 8.2, stabiliscono i luoghi e gli orari di votazione in modo da permettere, a tutti gli aventi diritto, l’esercizio del voto.
9.2 Per facilitare le operazioni di voto, possono essere costituiti anche seggi mobili.
9.3 Luogo, giorno ed orario di votazione vengono comunicati dai Comitati Elettorali Territoriali a FOPEN, che ne cura la pubblicazione sul proprio sito almeno 7 giorni prima della data di inizio
del periodo di votazione. Inoltre le Imprese, entro lo stesso termine, provvedono alla relativa diffusione mediante l’affissione agli albi in tutti i posti di lavoro e/o con le modalità ritenute idonee.
10. Seggi elettorali
10.1 Ogni seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 5 del presente Regolamento e da un Presidente, nominato dal Comitato Elettorale Territoriale, tra i lavoratori non candidati aventi diritto al voto operanti nell’ambito territoriale del Comitato stesso.
10.2 A cura del Comitato Elettorale Territoriale, ogni seggio viene dotato di un’urna idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino all’apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio. I Comitati Elettorali Territoriali definiscono d’intesa con il Comitato Elettorale Nazionale le modalità opportune, atte ad assicurare durante l’intero periodo di votazione l’integrità delle urne fino all’inizio delle operazioni di scrutinio. Il seggio dispone di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso trasmessogli dal Comitato Elettorale Territoriale competente, ai sensi dell’art. 4.6.2 lett. aa).
10.3 I lavoratori che, per esigenze di servizio, si trovino in trasferta nei giorni fissati per le elezioni votano nel luogo di trasferta, previa comunicazione dell’Azienda di appartenenza al Comitato Elettorale Territoriale del luogo di provenienza del lavoratore, che lo comunica al Comitato Elettorale Territoriale del luogo di trasferta.
11. Sistema di votazione - Schede elettorali
11.1 Le elezioni avvengono sulla base delle liste presentate a norma dell’art. 2 e la votazione è effettuata a mezzo di una scheda predisposta a cura del Comitato Elettorale Nazionale, contenente le liste per le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori dell’Assemblea dei Delegati del FOPEN, con l’indicazione dei rispettivi candidati.
11.2 Le liste sono disposte sulle schede di votazione in ordine di presentazione. In caso di contemporaneità, l’ordine di precedenza viene estratto a sorte.
11.3 Ciascuna lista deve contenere l’indicazione dell’Organizzazione sindacale (o di tutte le Organizzazioni sindacali in caso di presentazione congiunta di un’unica lista) o l’indicazione della denominazione scelta dal gruppo di lavoratori che l’ha proposta.
11.4 Nelle elezioni il voto è diretto e segreto e non può essere espresso né per lettera né per interposta persona, fatta eccezione per i lavoratori all’estero, per i quali è previsto il voto per corrispondenza. Allo scopo il Comitato Elettorale Nazionale, tramite l’Azienda interessata e in tempo utile rispetto al periodo fissato per le elezioni, fornirà agli elettori interessati la scheda elettorale corredata di relativa busta per il successivo invio al Comitato Elettorale stesso. L’elettore interessato provvederà ad inviare, a mezzo Azienda o personalmente, l’apposita busta contenente la scheda votata. Il Comitato Elettorale considererà utili ai fini dei risultati delle elezioni tutte le schede pervenute entro la scadenza del periodo fissato per le votazioni.
11.5 Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
11.6 La scheda per la votazione deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della votazione dal Presidente del seggio o da chi per esso.
11.7 Il voto sarà espresso mediante crocetta tracciata sull’apposita casella a fianco dell’intestazione della lista.
11.8 ll voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o segni di individuazione.
12. Espressione di voto
12.1 Per l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori nell’Assemblea dei Delegati del FOPEN, l’elettore può esprimere esclusivamente il voto di lista.
12.2 Il voto espresso a fianco di candidati di una stessa lista vale quale votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto di lista. Il voto apposto a più di una lista o l’indicazione di voti espressi a fianco di candidati di liste differenti, senza voto di lista, rende nulla la scheda. In caso di voto di lista e di voti espressi a fianco anche di candidati di altre liste, prevale il voto di lista.
13. Riconoscimento identità degli elettori
13.1 Gli elettori, per essere ammessi al voto, devono esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale, anche aziendale.
13.2 Il Presidente o chi per esso appone, nell’elenco di cui all’art. 10.2, la propria sigla a fianco del nome dell’elettore, per indicare che il medesimo ha votato.
14. Scrutinio
14.1 Le operazioni di scrutinio - da iniziare alle ore 8.00 del giorno successivo a quello ultimo del periodo di votazione e da portare a compimento senza soluzione di continuità - vanno fatte nella sede del seggio se questo è fisso; per i seggi mobili è data facoltà di farle convergere nella sede del seggio più vicino, ferma restando la compilazione separata dei verbali.
14.2 Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello scrutinio su cui deve essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, viene trasmesso - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - al Comitato Elettorale Territoriale che procede al controllo del conteggio dei voti, dandone atto nel proprio verbale.
14.3 Il Comitato Elettorale Territoriale provvede a trasmettere tempestivamente, dopo il compimento delle operazioni, a mezzo posta elettronica, il verbale dei risultati delle votazioni al Comitato Elettorale Nazionale. I Comitati Elettorali Territoriali - a valle della proclamazione dei risultati di cui all’art. 18 – inviano tutta la documentazione relativa al procedimento elettorale a FOPEN, che la conserva – unitamente alla documentazione prodotta dal Comitato Elettorale Nazionale
– per tutta la durata del mandato dell’Assemblea dei Delegati.
15. Ripartizione e assegnazione dei posti
15.1 Il giorno successivo a quello finale del periodo di votazione, il Comitato Elettorale Nazionale procederà allo scrutinio delle schede pervenute dai soci all’estero che hanno votato per corrispondenza, redigendo apposito verbale.
15.2 Successivamente esaminerà e deciderà eventuali casi di contestazione e/o ricorsi non risolti dai Comitati Elettorali Territoriali.
15.3 Sulla base dei risultati complessivi delle votazioni, il Comitato Elettorale Nazionale provvederà, quindi, all’attribuzione a ciascuna lista di tutti i voti ricevuti.
15.4 La ripartizione dei posti spettanti ai rappresentanti dei lavoratori nell’Assemblea dei Delegati del FOPEN viene effettuata proporzionalmente al numero dei voti validi riportati da ogni singola lista, applicando il sistema proporzionale puro.
15.5 Per la ripartizione dei posti nell’Assemblea dei Delegati del FOPEN, il Comitato Elettorale Nazionale deve procedere come segue:
1) trovare il quoziente elettorale, cioè il rapporto fra i voti validi espressi ed il numero dei posti da assegnare;
2) attribuire ad ogni lista tanti posti quante volte il quoziente risulta contenuto nel numero dei voti riportati;
3) attribuire i posti rimasti vacanti per insufficienza del quoziente elettorale alle liste che hanno riportato i maggiori resti. A parità di resti tra liste diverse, il posto verrà attribuito alla lista che non avrà conseguito alcun posto. Ove, sempre a parità di resti, tutte le liste abbiano conseguito almeno un posto, si ricorrerà al sorteggio.
15.6 Nei limiti dei posti attribuiti a ciascuna lista, l’assegnazione dei seggi è effettuata seguendo l’ordine di elencazione indicato nelle liste stesse.
16. Risultati elettorali
16.1 Il Comitato Elettorale Nazionale procede alla redazione del verbale sulla base dei risultati di scrutinio. Detto verbale deve contenere, separatamente:
• il numero dei voti riportati da ciascuna lista;
• il numero dei posti assegnati a ciascuna lista nell’Assemblea dei Delegati del FOPEN ed i candidati risultati eletti.
16.2 Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i componenti del Comitato Elettorale Nazionale.
17. Ricorsi
17.1 Copia del verbale redatto dal Comitato Elettorale Nazionale deve essere trasmessa a mezzo posta elettronica alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali che hanno presentato proprie liste, al primo firmatario dei presentatori di lista, nonché ad Enel ed alle Imprese associate.
17.2 Gli eventuali ricorsi dei destinatari di cui sopra devono essere trasmessi al Comitato Elettorale Nazionale a mezzo PEC, a pena di decadenza, entro il termine di 5 giorni dalla ricezione del verbale del Comitato stesso; i medesimi ricorsi devono essere trasmessi per conoscenza alle Organizzazioni sindacali presentatrici di liste, al primo firmatario della lista eventualmente interessata, ad Enel e alle Imprese Associate.
17.3 Il Comitato Elettorale Nazionale esamina gli eventuali ricorsi e decide in merito entro 5 giorni, con facoltà di ordinare la ripetizione delle votazioni nei seggi dove le contestazioni risultino fondate e gli errori di tale gravità da modificare i risultati elettorali.
17.4 Il Comitato Elettorale Nazionale può demandare le contestazioni concernenti l’interpretazione del presente Regolamento, sulle quali non è riuscito a trovare una soluzione unanime, all’esame dei soggetti che hanno stipulato l’Accordo sindacale nazionale istitutivo del FOPEN, che si devono pronunciare entro 5 giorni dalla notificazione del Comitato stesso.
18. Proclamazione dei risultati
18.1Trascorsi i termini di cui all’art. 17.4, il Comitato Elettorale Nazionale procede alla proclamazione dei risultati elettorali con una comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica, indirizzata alle Organizzazioni sindacali partecipanti alle elezioni, al primo firmatario delle liste presentate dai lavoratori associati, al Consiglio di Amministrazione del FOPEN, ad Enel ed a tutte le Imprese associate.
18.2 Detta comunicazione riporta il numero dei posti assegnati a ciascuna lista nell’Assemblea dei Delegati del FOPEN, con i nominativi dei candidati eletti.
18.3 FOPEN provvede alla immediata pubblicazione della proclamazione sul sito. Inoltre, le Imprese provvedono alla relativa affissione nei posti di lavoro e/o con altre modalità ritenute idonee.
19. Sostituzione dei Delegati in caso di cessazione dall’incarico
Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall’incarico per qualsiasi motivo, si procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti riportato nella rispettiva lista elettorale di riferimento. Il Delegato subentrante cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all’atto della sua elezione.
X. Xxxxxxxxxxx per l'elezione dei rappresentanti delle Imprese associate
1. Indizione delle elezioni
1.1 Il Consiglio di Amministrazione del FOPEN, 3 mesi prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica, contestualmente all'avvio della procedura per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori, avvia con propria delibera quella per l'elezione dei Delegati dell’Enel e delle altre Imprese Associate al FOPEN. Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini richiamati, le elezioni sono indette entro il mese successivo dal Collegio dei Sindaci.
1.2 L'avvio della procedura è comunicato ad Enel e a tutte le Imprese associate, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno stipulato l’Accordo sindacale nazionale istitutivo del FOPEN, tramite PEC, con invito a presentare le liste dei candidati entro 30 giorni dalla comunicazione stessa.
2. Elettorato attivo
Hanno diritto di voto l'Enel e le Imprese che risultano associate al FOPEN nel mese precedente a quello in cui le elezioni sono indette.
3.Liste elettorali
3.1.Alle elezioni dei Delegati in rappresentanza dell'Enel e delle Imprese associate per la costituzione o rinnovo dell'Assemblea concorrono:
a) una lista dell'Enel quale socio fondatore di parte aziendale;
b) liste presentate da una o più Imprese Associate da cui dipendono complessivamente almeno il 10% dei lavoratori Associati a FOPEN.
3.2 Le liste devono contenere l'elenco dei nominativi dei candidati con l'indicazione della Società di appartenenza.
3.3 Ogni lista deve contenere al massimo 37 nominativi. Ciascun candidato non può figurare in più di una lista.
Nella formazione delle liste si tiene conto dell’esigenza di valorizzazione dell’equilibrio tra i generi, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto.
3.4 Le liste elettorali devono essere inviate alla Commissione elettorale di cui al successivo art. 4 almeno 15 giorni prima della data prevista per le elezioni.
4. Commissione Elettorale
4.1 L'Enel promuove, immediatamente dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle liste, la costituzione presso il FOPEN di una Commissione elettorale, composta da 3 membri scelti di comune accordo fra le Imprese che hanno formato le liste e non compresi tra i candidati contenuti nelle liste stesse.
4.2 La Commissione svolge i seguenti compiti:
- fissa il periodo utile per le votazioni, in coerenza con il periodo delle elezioni dei rappresentanti dei lavoratori;
- predispone la scheda elettorale, riportando nella stessa le liste con l'indicazione dei nominativi dei candidati;
- trasmette alle Imprese associate la scheda elettorale corredata di busta e relative istruzioni per la votazione;
- riceve e scrutina le schede votate;
- proclama i risultati delle votazioni.
È consentita ai componenti della Commissione elettorale la partecipazione alle riunioni anche a distanza, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e/o videoconferenza, purché sia possibile a tutti i partecipanti seguire i lavori e intervenire in tempo reale alla trattazione dei temi affrontati, scambiando se del caso documentazione. Nel Verbale di riunione viene dato atto dell’identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o videoconferenza.
5. Modalità di votazione
5.1 L'Enel e le Imprese associate, ricevuta la scheda elettorale firmata da almeno due componenti della Commissione elettorale, procedono alla votazione entro il periodo di tempo indicato dalla Commissione stessa.
5.2 L'Enel e ciascuna Impresa associata può votare una sola lista tra quelle contenute nella scheda elettorale.
5.3 La scheda votata, dovrà essere restituita alla Commissione entro la scadenza del termine indicato dalla Commissione.
La Commissione considererà utili per lo scrutinio tutte le schede pervenute entro il quinto giorno successivo alla scadenza del periodo fissato per la votazione.
6. Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati
6.1 Conclusa l'acquisizione delle schede, la Commissione procederà al relativo scrutinio ed al conteggio dei voti riportati dalle varie liste, attribuendo agli stessi un valore ponderale determinato utilizzando la seguente proporzione:
a : b = x : 30
a = n.° dei lavoratori associati al FOPEN e dipendenti dall'ENEL e dalle Imprese associate le quali hanno preso parte alla votazione
b = n.° complessivo dei lavoratori associati a FOPEN x = n.° seggi da attribuire a ciascuna lista
30 = n.° seggi complessivi da attribuire
6.2 La Commissione proclamerà quindi eletti i candidati corrispondenti al numero di seggi attribuiti a ciascuna lista, seguendo l'ordine di elencazione indicato nelle liste stesse.
6.3 I posti rimasti vacanti per insufficienza del quoziente elettorale saranno attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti. A parità di resti tra liste diverse, il posto verrà attribuito alla lista che non avrà conseguito alcun posto. Ove, sempre a parità di resti, tutte le liste abbiano conseguito almeno un posto, si ricorrerà al sorteggio.
7. Ricorsi
7.1 Di tutte le operazioni elettorali la Commissione redige apposito verbale che invia al Consiglio di Amministrazione di FOPEN, all'Enel ed a ciascuna Impresa Associata.
7.2 Gli eventuali ricorsi devono essere avanzati, a pena di decadenza, alla Commissione elettorale, a pena di decadenza, entro 5 giorni dalla ricezione del verbale.
7.3 La Commissione elettorale esamina gli eventuali ricorsi e decide in merito entro 5 giorni, con facoltà di ordinare la ripetizione delle votazioni qualora le contestazioni risultino fondate e gli errori di tale gravità da modificare i risultati elettorali.
7.4 La Commissione può demandare le contestazioni concernenti l'interpretazione del presente Regolamento, sulle quali non è riuscita a trovare una soluzione unanime, all'esame, dei soggetti che hanno stipulato l’Accordo sindacale nazionale istitutivo del FOPEN, che si devono pronunciare entro 5 giorni dalla notificazione del Comitato stesso.
8. Sostituzione dei Delegati in caso di cessazione dall’incarico
Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall’incarico per qualsiasi motivo, si procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti riportato nella rispettiva lista elettorale di riferimento. Il Delegato subentrante cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all’atto della sua elezione.
C. Norme comuni
1.Insediamento dell’Assemblea
L’insediamento dell’Assemblea dei Delegati del FOPEN ha luogo entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati su convocazione del Presidente del Consiglio uscente. Nel relativo ordine del giorno dovranno essere inseriti i punti relativi all’elezione dei componenti del Collegio dei Sindaci e del Consiglio di Amministrazione.
2.Modifiche al Regolamento elettorale
Ciascuna categoria di Delegati all’Assemblea potrà apportare eventuali modifiche al presente Regolamento elettorale per la parte di propria competenza, con la maggioranza dei due terzi del Delegati stessi.