Prot. n. 13185/2021
Prot. n. 13185/2021
Imposta sui servizi digitali di cui all’articolo 1, commi da 35 a 50 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificata dall’articolo 1, comma 678 della legge 27 dicembre
2019, n. 160. Modalità applicative.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
DISPONE
1. Definizioni
Ai fini del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni:
a) per “imposta” s’intende l’imposta sui servizi digitali disciplinata dall’articolo 1, commi da 35 a 50 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificata dall’articolo 1, comma 678 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) per “soggetti passivi dell'imposta” s’intendono i soggetti esercenti attività d'impresa che, nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo: i) realizzano ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a euro 750.000.000; e ii) percepiscono nel medesimo periodo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare di ricavi da servizi digitali non inferiore a euro 5.500.000 nel territorio dello Stato, calcolati secondo i criteri individuati nel punto 3 e senza tener conto dei ricavi derivanti dai servizi di cui ai punti 2.2 e 2.3;
c) per “contenuto digitale” s’intendono i dati forniti in formato digitale, quali programmi informatici, applicazioni, giochi, audio, video o testi, a prescindere dal fatto che l’accesso a tali dati avvenga tramite download o streaming;
d) per “gruppo” s’intendono tutte le entità, residenti e non residenti, incluse nel bilancio consolidato redatto in conformità ai principi internazionali d’informativa finanziaria o a un sistema nazionale d’informativa finanziaria;
e) per “soggetti passivi non residenti tenuti all’identificazione” s’intendono i soggetti di cui alla lettera b) non residenti, stabiliti in Stati diversi da quelli di cui alla successiva lettera f), privi di un codice fiscale rilasciato dall’amministrazione finanziaria italiana;
f) per “soggetti passivi stabiliti in uno Stato non collaborativo” s’intendono i soggetti di cui alla lettera b) non residenti, stabiliti in uno Stato diverso da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di cooperazione amministrativa per la lotta contro l'evasione e la frode fiscale e un accordo di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali;
g) per “interfaccia digitale” s’intende qualsiasi software, compresi i siti web o parte di essi e le applicazioni, anche mobili, accessibili agli utenti attraverso cui sono prestati i servizi digitali dai soggetti passivi dell’imposta. Una interfaccia digitale è multilaterale quando la stessa consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi;
h) per “servizi digitali” s’intendono:
i. veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
ii. messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
iii. trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale;
i) per “ricavi imponibili” s’intendono i corrispettivi percepiti, nel corso dell’anno solare, dai soggetti passivi dell’imposta per l’effettuazione dei servizi digitali ovunque realizzati, limitatamente alla percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato secondo i criteri individuati nel punto 3;
j) per “utente” s’intende qualsiasi soggetto che si connette, tramite un dispositivo, a una interfaccia digitale;
k) per “pubblicità mirata” s’intendono i messaggi pubblicitari collocati su un’interfaccia digitale in funzione dei dati relativi a un utente che accede a tale interfaccia e la consulta;
l) per “veicolazione” s’intende quel servizio specifico delle interfacce digitali che trasferiscono su siti di terzi o ospitano pubblicità mirata, percependo un corrispettivo per tale intermediazione o per tale prestazione;
m) per “società designata” s’intende la società del gruppo nominata per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali.
2. Ambito applicativo ed esclusioni
2.1 L’imposta si applica alla fornitura dei servizi digitali.
2.2 Sono esclusi dall’ambito oggettivo dell’imposta i seguenti servizi:
a) la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;
b) la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
c) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale, in termini di ricavi realizzati, è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
d) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire:
1) i sistemi dei regolamenti interbancari previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;
2) le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici di cui all'articolo 1, comma 5-octies, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
3) le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;
4) le sedi di negoziazione all'ingrosso di cui all'articolo 61, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
5) le controparti centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w- quinquies), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
6) i depositari centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-septies), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
7) gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l'esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di un'autorità di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie;
e) la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati alla lettera d);
f) lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati
ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.
2.3 Sono esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta anche le prestazioni di servizi accessori ad operazioni escluse di cui al punto 2.2.
3. Base imponibile e determinazione dell’imposta
3.1 L’imposta si ottiene applicando l’aliquota del 3 per cento ai ricavi imponibili. A tal fine rilevano i corrispettivi percepiti nel corso dell’anno solare da ciascun soggetto passivo dell’imposta.
3.2 I ricavi imponibili sono assunti al lordo dei costi sostenuti per la fornitura dei servizi digitali e al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette.
3.3 Nella determinazione della base imponibile non devono essere considerati i ricavi derivanti dai servizi digitali resi a soggetti, sia residenti sia non residenti nel territorio dello Stato, che si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante ai sensi dell’articolo 2359 c.c. nel medesimo anno solare.
3.4 Non sono considerati i corrispettivi della messa a disposizione di un'interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/ 118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, quando hanno un collegamento diretto e inscindibile con il volume o il valore di tali vendite.
3.5 Ai fini del computo dei ricavi imponibili, in relazione alla prestazione dei servizi di cui al punto 1, lettera h) i., rilevano i corrispettivi percepiti dai soggetti passivi dell’imposta che si occupano di collocare il contenuto pubblicitario mirato su siti di terzi e i corrispettivi percepiti dai soggetti passivi dell’imposta che ospitano nell’interfaccia digitale tale contenuto pubblicitario.
3.6 Ai fini del computo dei ricavi imponibili, in relazione alla prestazione dei servizi di cui al punto 1, lettera h) ii., rilevano i corrispettivi versati dagli utenti dell'interfaccia digitale multilaterale, ad eccezione di quelli versati come corrispettivo della cessione di beni o della prestazione di servizi che costituiscono, sul piano economico, operazioni indipendenti dall’accesso e dall’utilizzazione del servizio digitale.
3.7 Ai fini del computo dei ricavi imponibili, in relazione alla prestazione dei servizi di cui al punto 1, lettera h) iii., rilevano i corrispettivi derivanti dalla trasmissione a titolo oneroso dei dati ottenuti dall’attività degli utenti sulle interfacce digitali.
3.8 Il totale dei ricavi imponibili è il prodotto del totale dei ricavi dei servizi digitali ovunque realizzati da ciascun soggetto passivo dell’imposta per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato.
3.9 La percentuale rappresentativa dei servizi digitali di cui al punto 1, lettera
h) i. collegata al territorio italiano è pari al rapporto dei messaggi pubblicitari apparsi, nell’anno solare, su un’interfaccia digitale in funzione di dati relativi ad un utente che consulta tale interfaccia mentre è localizzato nel territorio dello Stato e il totale dei messaggi pubblicitari mirati apparsi su un’interfaccia digitale nel medesimo periodo.
3.10 La percentuale collegata al territorio italiano rappresentativa dei servizi di cui al punto 1, lettera h) ii., riguardanti un’interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, è pari al rapporto tra le operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi, realizzate nell’anno solare, per le quali uno degli utenti dell'interfaccia digitale è localizzato nel territorio dello Stato e il totale delle operazioni di cessioni di beni o prestazioni di servizi concluse nel medesimo periodo. Per i servizi di cui al punto 1, lettera h) ii. non rientranti tra quelli di cui al periodo precedente, la percentuale rappresentativa dei servizi digitali collegata al territorio italiano è pari al
rapporto tra gli utenti che dispongono di un conto aperto nel territorio dello Stato che consente di accedere a tutti o parte dei servizi disponibili dell'interfaccia digitale multilaterale e che hanno utilizzato tale interfaccia durante l’anno solare e gli utenti complessivi che hanno utilizzato tale interfaccia nel medesimo periodo.
3.11 La percentuale rappresentativa dei servizi di cui al punto 1, lettera h) iii. collegata al territorio italiano è pari al rapporto tra gli utenti i cui dati, venduti parzialmente o totalmente e trasmessi nell’anno solare, sono stati generati o raccolti durante la consultazione di un'interfaccia digitale quando erano localizzati nel territorio dello Stato e gli utenti complessivi cui si riferiscono i dati venduti e trasmessi.
4. Criteri di collegamento con il territorio dello Stato
4.1 Un ricavo è imponibile se l’utente del servizio digitale è localizzato nel territorio nello Stato.
4.2 Per i servizi digitali di cui punto 1, lettera h) i., l’utente si considera localizzato nel territorio dello Stato se la pubblicità figura sul dispositivo dell’utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio nello Stato, nell’anno solare, per accedere ad una interfaccia digitale.
4.3 Per i servizi digitali di cui al punto 1, lettera h) ii. resi attraverso una interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, l’utente si considera localizzato nel territorio italiano quando ivi utilizza, nell’anno solare, un dispositivo per accedere all’interfaccia digitale e conclude un’operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo. Per i servizi di cui al punto 1, lettera h) ii. non rientranti tra quelli di cui al periodo precedente, l’utente si considera localizzato nel territorio italiano quando dispone di un conto per la totalità o una parte dell’anno solare che gli consente di accedere all’interfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo localizzato nel territorio dello Stato.
4.4 Per i servizi digitali di cui al punto 1, lettera h) iii., l’utente si considera localizzato nel territorio italiano nell’anno solare in cui sono trasmessi i dati dallo stesso generati utilizzando un dispositivo localizzato nel territorio dello Stato per accedere a una interfaccia digitale nel medesimo anno solare o in periodi precedenti.
4.5 Il dispositivo si considera localizzato nel territorio italiano sulla base dell’indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo stesso o facendo ricorso a qualsiasi altra informazione disponibile per i soggetti passivi dell’imposta che consenta la geolocalizzazione del predetto dispositivo.
5. Versamento dell’imposta
5.1 I soggetti passivi dell’imposta sono tenuti al versamento dell'imposta entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili.
5.2 L’imposta è versata con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5.3 Nelle ipotesi di cui ai punti 7.4 e 7.6, il rappresentante fiscale o la società designata adempie al versamento dell’imposta distintamente con riferimento a ciascun soggetto rappresentato o ciascuna società designante.
5.4 Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo per il versamento dell’imposta e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.
5.5 I soggetti non residenti che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con le modalità di cui al punto 5.2, effettuano il versamento mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1006 (codice IBAN XX00X0000000000000000000000), indicando quale causale del bonifico: il codice fiscale, il codice tributo e l’anno di riferimento (come indicati nella risoluzione di cui al punto 5.4).
5.6 Per il primo anno di applicazione dell’imposta, come previsto dal decreto legge 14 gennaio 2021, n. 3, il termine per il versamento dell’imposta è prorogato al 16 marzo 2021.
6. Adempimenti dichiarativi
6.1 I soggetti passivi dell’imposta sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale entro il 31 marzo dell’anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili. In sede di prima applicazione, la dichiarazione relativa all’imposta dovuta per le operazioni imponibili nell’anno 2020 è presentata entro il 30 aprile 2021.
6.2 Con separato Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello di dichiarazione dell'imposta sui servizi digitali con le relative istruzioni, in cui sono definiti gli adempimenti dichiarativi e le modalità di presentazione.
6.3 Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
6.4 Per il primo anno di applicazione dell’imposta, come previsto dal decreto legge 14 gennaio 2021, n. 3, il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al 2020 è prorogato al 30 aprile 2021.
7. Obblighi strumentali
7.1 Al fine di adempiere agli obblighi di cui ai punti 5 e 6 e per richiedere il rimborso di cui al punto 10, i soggetti passivi dell’imposta provvedono mediante il proprio codice fiscale rilasciato dall’amministrazione finanziaria italiana.
7.2 I soggetti non residenti che non siano in possesso del codice fiscale devono richiederne l'attribuzione all'Agenzia delle entrate. Le persone fisiche devono utilizzare il modello AA4/8, i soggetti diversi dalle persone fisiche
devono utilizzare il modello AA5/6. Entrambi i modelli sono reperibili sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx .
7.3 I modelli di cui al punto 7.2 devono essere presentati:
• per le persone fisiche, alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese di residenza o a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite persona delegata;
• per i soggetti diversi dalle persone fisiche, esclusivamente all’Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara - xxx Xxx Xxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxxx, direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) oppure a mezzo servizio postale. In alternativa, è possibile inviare la richiesta per posta elettronica all’indirizzo mail del medesimo ufficio, xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.
7.4 I soggetti passivi stabiliti in uno Stato non collaborativo e privi di una stabile organizzazione in Italia, al fine di adempiere agli obblighi di cui ai punti 5 e 6 e per richiedere il rimborso di cui al punto 10, devono nominare un rappresentante fiscale in Italia individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7.5 I rappresentanti fiscali di cui al punto 7.4 richiedono l’attribuzione del codice fiscale dei soggetti rappresentati, qualora questi ultimi non ne siano già in possesso, con le modalità di cui ai punti 7.2 e 7.3, allegando al modello la comunicazione dell'avvenuta nomina. Nel caso si utilizzi il modello AA5/6, è necessario indicare nel quadro C - Rappresentante il codice fiscale del rappresentante fiscale e il codice carica 1. Il Centro operativo di Pescara, acquisita la richiesta e verificata la sua regolarità, rilascia il codice fiscale.
7.6 I soggetti passivi dell’imposta appartenenti a un gruppo al termine dell’anno solare in cui risultino soddisfatte le condizioni di cui al punto 1, lettera b), al fine di adempiere agli obblighi di cui ai punti 5 e 6 e per
richiedere il rimborso di cui al punto 10, possono designare una società del gruppo, scegliendo tra i soggetti passivi dell’imposta. La società designata deve essere individuata prioritariamente tra i soggetti del gruppo, residenti o stabiliti in Italia ove esistenti, e in mancanza, tra i soggetti passivi dell’imposta non residenti. Non può in ogni caso essere designato un soggetto passivo stabilito in uno Stato non collaborativo e privo di una stabile organizzazione in Italia. La designazione ha validità annuale, con riferimento agli obblighi da adempiere nell’anno in cui è effettuata.
7.7 Nell’ambito del gruppo può essere fatta un’unica designazione valevole nei confronti di tutte o alcune delle società che ne fanno parte. Le società che non hanno scelto di aderire alla designazione adempiono autonomamente agli obblighi di cui ai punti 5 e 6 e per richiedere il rimborso di cui al punto 10.
7.8 La società designata può richiedere il codice fiscale per le società del gruppo soggetti passivi dell’imposta che ne siano prive, secondo le modalità di cui ai punti 7.2 e 7.3.
7.9 La società designata è tenuta a elencare nella dichiarazione di cui al punto 6.1, dalla stessa presentata, i dati identificativi delle singole società designanti.
7.10 Al fine di adempiere agli obblighi di cui ai punti 5 e 6, ciascun soggetto passivo dell’imposta designante trasmette alla società designata i dati da inserire in dichiarazione e le informazioni utilizzate per il calcolo dell’imposta da versare entro i rispettivi termini di dichiarazione e di versamento. La società designata è solidalmente responsabile con ciascuna società designante per il corretto assolvimento dell’imposta e degli obblighi dichiarativi.
8. Obblighi contabili
8.1 I soggetti passivi dell’imposta sono tenuti a rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi imponibili di cui ai paragrafi da 3.5 a 3.8, così come gli elementi quantitativi mensili utilizzati per calcolare le proporzioni di cui ai paragrafi da 3.9 a 3.11.
8.2 Le informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi mensili di cui al punto 8.1 devono essere indicati nel “Prospetto analitico delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta” (allegato 1). Le rilevazioni contabili devono essere integrate da una relazione denominata “Nota esplicativa delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta” (allegato 2) da redigere su base annua, entro il termine di presentazione della dichiarazione.
8.3 Le informazioni sui ricavi e gli elementi quantitativi mensili di cui al punto
8.1 devono essere formati e custoditi su supporto informatico che garantisca l’inalterabilità e la conservazione dei dati registrati.
8.4 Se le informazioni sui ricavi utilizzati per calcolare le proporzioni di cui ai punti da 3.5 a 3.8 sono in una valuta diversa dall’euro, nella contabilità di cui al punto 8.1 deve essere indicato sia l’importo espresso nella valuta estera, sia l’importo convertito in euro. Le somme percepite in valuta diversa dall’euro sono convertite applicando l’ultimo tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, noto il primo giorno del mese nel corso del quale le somme sono percepite.
8.5 I prospetti analitici contenenti le informazioni sui ricavi e gli elementi quantitativi mensili di cui al punto 8.1 devono essere redatti entro il termine di versamento dell’imposta.
8.6 I soggetti passivi dell’imposta sono tenuti a conservare la documentazione relativa all’applicazione dell’imposta. Tale documentazione deve essere messa a disposizione, su richiesta dell’Amministrazione finanziaria e conservata fino al termine di cui all’articolo 39 del Decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L’amministrazione finanziaria può richiedere, in sede di controllo, che siano effettuate estrazioni totali o parziali dai registri di cui al punto 8.3 ed ogni ulteriore documento ritenuto utile. I soggetti passivi devono dimostrare di avere adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati di cui al punto 8.1
9. Responsabilità del soggetto residente appartenente ad un gruppo
9.1 I soggetti residenti nel territorio dello Stato, anche non soggetti passivi dell’imposta che alla fine dell’anno solare in cui sono realizzati i ricavi imponibili appartengono allo stesso gruppo dei soggetti passivi non residenti, diversi da quelli stabiliti in uno Stato non collaborativo e privi di una stabile organizzazione in Italia, sono solidalmente responsabili con questi ultimi per il versamento dell’imposta dovuta.
10. Rimborsi
10.1 I rimborsi delle eccedenze di versamento dell’imposta sono richiesti tramite la dichiarazione di cui al punto 6.1.
10.2 I rimborsi di cui al punto 10.1 sono disposti con le modalità di cui al decreto del Ministero delle Finanze 22 novembre 2019, pubblicato in G.U. del 15 gennaio 2020, n.11.
10.3 Qualora non sussista l’obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al punto 6.1, il rimborso è richiesto tramite istanza da presentare, per i soggetti residenti o con stabile organizzazione in Italia, al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate individuato in base al domicilio fiscale e, per i soggetti non residenti, all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle entrate, Centro operativo di Pescara, xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx , entro il termine di decadenza di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
10.4 Per i soggetti passivi stabiliti in Stati non collaborativi e privi di stabile organizzazione in Italia, il rimborso è richiesto dal rappresentante fiscale di cui al punto 7.4 e nel caso di soggetti passivi dell’imposta appartenenti ad un gruppo, che si sono avvalsi della facoltà prevista al punto 7.6, la richiesta è presentata dalla società designata. Qualora il soggetto passivo dell’imposta non si avvalga più del rappresentante fiscale o della società designata che ha effettuato il versamento dell’imposta per suo conto, la richiesta di rimborso può essere presentata dal medesimo soggetto cui l’eccedenza d’imposta si riferisce, con le modalità previste nei punti precedenti.
Motivazioni
L’articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'imposta con aliquota del 3 per cento sui ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati da soggetti esercenti attività d’impresa. La norma è entrata in vigore il primo gennaio 2020. La disciplina italiana si ispira alla proposta di Xxxxxxxxx COM (2018) 148 final, presentata il 21 marzo 2018 nell'ambito di un pacchetto di misure per la tassazione equa dell’economia digitale predisposto dalla Commissione UE in attesa di soluzioni definitive di carattere internazionale (in ambito OCSE).
L’articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha modificato parzialmente l’impianto normativo in commento, prevedendo, tra l’altro, l’abrogazione del comma 45 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – che demandava ad all’emanazione di un apposito decreto ministeriale l'applicazione della normativa in esame – mentre ha lasciato inalterato il comma 46, che rinvia a uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità applicative delle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali.
Il provvedimento in esame, dando attuazione al citato articolo 1, comma 46, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, inizia con il prevedere, al punto 1, la definizione di “imposta” (lettera a), “soggetti passivi dell'imposta” (lettera b), “contenuto digitale” (lettera c), “gruppo” (lettera d), “soggetti passivi non residenti tenuti all’identificazione” (lettera e), “soggetti passivi stabiliti in uno Stato non collaborativo” (lettera f),
“interfaccia digitale” e “interfaccia digitale multilaterale” (lettera g), “servizi digitali” (lettera h), “ricavi imponibili” (lettera i), “utente” (lettera j), “pubblicità mirata” (lettera k), “veicolazione” (lettera l), “società designata” (lettera m).
Il punto 2 individua l’ambito oggettivo dell’imposta istituita, con evidenziazione dei servizi digitali esclusi.
Il punto 3 regolamenta le modalità di determinazione della base imponibile e dell’imposta sui servizi digitali.
Il punto 4 individua i criteri di collegamento con il territorio dello Stato.
Il punto 5 riguarda il versamento dell’imposta. In particolare, per quanto concerne l’aspetto relativo agli obblighi di versamento, è stabilito che i soggetti passivi dell’imposta sono tenuti al versamento entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili. L’imposta è versata con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mentre i codici tributo per il versamento dell’imposta e le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento verranno indicati e istituiti con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate.
Il successivo punto 6 attiene agli adempimenti dichiarativi, evidenziando che la dichiarazione sia presentata entro il 31 marzo dell’anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili e demandando a un separato Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l’approvazione del relativo modello di dichiarazione dell'imposta sui servizi digitali con le relative istruzioni.
In sede di prima applicazione, come stabilito dal decreto legge 14 gennaio 2021, n. 3, l’imposta dovuta per le operazioni imponibili nell’anno 2020 è versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 aprile 2021.
Il punto 7 regola gli obblighi strumentali ai fini dell’adempimento delle disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali. Nello specifico, i soggetti passivi dell’imposta provvedono mediante il proprio codice fiscale rilasciato dall’amministrazione finanziaria italiana, mentre i soggetti passivi non residenti che non siano in possesso del codice fiscale devono richiederne l'attribuzione all'Agenzia delle entrate utilizzando i modelli già in uso per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Tuttavia, se i soggetti passivi sono stabiliti in uno Stato non collaborativo e non hanno una stabile
organizzazione in Italia, sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono, inoltre, dettate le modalità di designazione di una società del gruppo ai fini dell’adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento.
Il punto 8 del provvedimento disciplina gli obblighi contabili in capo ai soggetti passivi dell’imposta.
Il punto 9 del provvedimento disciplina la responsabilità solidale dei soggetti residenti per l’assolvimento degli obblighi di versamento dell’imposta sui servizi digitali da parte di soggetti passivi non residenti, diversi da quelli stabiliti in un Paese non collaborativo e senza una stabile organizzazione nel territorio italiano, facenti parte del medesimo gruppo.
Infine, in relazione ai rimborsi, il punto 10 del provvedimento dispone che le eccedenze di versamento dell’imposta sono richieste tramite la dichiarazione e che in tali casi i rimborsi sono disposti con le modalità di cui al decreto del Ministero delle Finanze 22 novembre 2019. Viene, altresì, chiarito che qualora non sussista l’obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al punto 6, il rimborso è richiesto tramite istanza da presentare, per i soggetti residenti, al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate individuato in base al domicilio fiscale e, per i soggetti non residenti, all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle entrate, Centro Operativo di Pescara, xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx , entro il termine di decadenza di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Per i soggetti passivi dell’imposta non residenti, stabiliti in Stati non collaborativi e senza stabile organizzazione in Italia, il provvedimento dispone che questi devono presentare istanza di rimborso attraverso il rappresentante fiscale, mentre nel caso di soggetti passivi dell’imposta appartenenti ad un gruppo, che si sono avvalsi della facoltà della designazione, la richiesta può essere presentata attraverso la società designata. Qualora sia venuta meno la designazione o il soggetto non residente non si avvale più del rappresentante fiscale, il provvedimento dispone che l’istanza di rimborso può essere presentata direttamente dal soggetto passivo interessato.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62;
art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73,
comma 4)
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1)
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001
b) Riferimenti normativi
Articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificata
dall’articolo 1, comma 678, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160.
Articolo 2 del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 3.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
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firmato digitalmente