ALLEGATO 3 – SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO
ALLEGATO 3 – SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO
Il giorno … del mese di … dell’anno 2019 con la presente scrittura ad ogni effetto di legge, tra:
Fondazione Sistema Toscana, con sede legale in Firenze, Via Duca d’Aosta n. 9, codice fiscale e partita IVA n. 05468660484 in persona del Direttore, Xxxxx Xxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede legale della Fondazione Sistema Toscana (di seguito denominata per brevità “FST”, o anche “Committente”)
E
… , con sede legale in … , codice fiscale … e partita IVA n. … , in persona del rappresentante legale
… , nato a … , il … , domiciliato per la carica presso la sede legale della società (di seguito denominata anche soltanto, per brevità, “…”o “Aggiudicatario” o “Esecutore” o “Appaltatore”)
congiuntamente denominate nel prosieguo “Parti” PREMESSO CHE
- FST è una fondazione di diritto privato che opera in regime di in house providing ai sensi della L.R. 59/2016;
- FST per far fronte ai propri fabbisogni - dunque per la fornitura di beni e l’erogazione di servizi - opera nel rispetto del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici (di seguito anche soltanto Xxxxxx);
- il Direttore di FST ha ritenuto necessario agire, nel caso di specie, in conformità a quelle norme che il d.Lgs. 50/2016 detta per disciplinare le modalità degli affidamenti – mediante l’utilizzo delle procedure ordinarie - di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e, in particolare, gli artt. 36 comma 9 e 60 del soprascritto Codice che – in combinato disposto – stabiliscono le modalità di indizione e lo svolgimento di una procedura aperta per importi inferiori alle soglie di cui all’art. 35 del Codice medesimo;
- la gara è stata indetta con Xxxxx e Disciplinare pubblicati il 09/10/2019 e si è conclusa con aggiudicazione - in favore della sopra scritta - assunta con Determina del Direttore, recante data e nostro num. Prot. , divenuta efficace all’esito delle verifiche circa l’assenza dei motivi di esclusione di legge, compiute da questa Committente sull’Aggiudicatario ed il suo legale rappresentante;
- la procedura è stata condotta in conformità alle previsioni di legge e della lex specialis;
- i controlli e gli adempimenti presupposti alla stipula hanno dato esito positivo e l’Accordo Quadro può validamente essere sottoscritto;
- restano ferme e vincolanti le previsioni di cui alla lex specialis e relativi allegati della predetta gara, nonché gli impegni ed obblighi assunti dall'Esecutore, con la partecipazione alla gara, ivi compresi e specialmente quelli dedotti nella sua offerta tecnica ed economica;
TUTTO CIÒ PREMESSO, A FAR PARTE INTEGRANTE ED ESSENZIALE DEL PRESENTE CONTRATTO UNITAMENTE AI SUOI ALLEGATI, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
PARTE I
SOGGETTI E PARTI DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 1 - Parti contraenti
Le parti contraenti dell’Accordo Quadro sono la Committente e l'Esecutore. L'Esecutore è l'unico responsabile per le prestazioni oggetto del Contratto, deve eseguirle integralmente.
La Committente è Fondazione Sistema Toscana, che agirà per il tramite del proprio DEC (Direttore dell'Esecuzione dell’Accordo Quadro) e del proprio personale ad esso ausiliario, nel rispetto dell'ordinamento interno, portando a conoscenza dell'Esecutore con mezzi idonei e adeguato preavviso ogni eventuale variazione relativa al Direttore dell'Esecuzione del Contratto qui indicato, e ogni eventuale notizia di altro referente se utile ai fini dell'esecuzione.
Art. 2 - Sede e domiciliazione delle parti contraenti ai fini dell'esecuzione del Contratto e delle relative comunicazioni
La Committente Fondazione Sistema Toscana è domiciliata presso la sede legale in Firenze, Via Duca d’Aosta n. 9.
Ai fini dell'esecuzione del Contratto e delle relative comunicazioni, dovranno essere utilizzati i recapiti di detta sede legale, ovvero:
– telefono 000 0000000 fax 000 000000 e-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx – x.xxxxxxxxxxx@xxx.xx
- PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
L'Esecutore è domiciliato presso la propria sede legale in , con i seguenti recapiti:
– telefono - fax - e-mail - PEC
Tutte le comunicazioni tra le parti, ai fini dell'esecuzione, avverranno presso i recapiti indicati nel presente Contratto. Di ogni eventuale relativa variazione dovrà essere data comunicazione scritta tramite PEC o FAX. Le variazioni non tempestivamente comunicate dall'Esecutore non avranno alcun rilievo per la Committente e le eventuali comunicazioni da essa effettuate presso recapiti non più attivi/validi/funzionanti saranno comunque valide, essendo imputabile all'Esecutore la mancata conoscenza della variazione.
Art. 3 - Responsabile Unico del Procedimento presso la Committente
Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ex art. 31 d.lgs. 50/2016, è Xxxxxx Xx Xxxxxxxxx (x.xxxxxxxxxxx@xxx.xx) reperibile presso la Sede legale della Committente.
Art. 4 - Direttore dell'esecuzione del Contratto presso la Committente
Il Direttore dell'esecuzione del Contratto presso la Committente, ai fini dell'esecuzione del Contratto, è Xxxxxx Xx Xxxxxxxxx (x.xxxxxxxxxxx@xxx.xx).
Il Direttore dell’esecuzione del Contratto ha il compito di:
i. redigere e trasmettere al Responsabile del Contratto presso l’Esecutore (cfr. infra art. 6) le Richieste di ordine;
ii. verificare la congruità di ogni preventivo redatto e trasmesso a cura del Responsabile del Contratto presso l’Esecutore, disporne l’approvazione e comunicarla agli Uffici competenti di FST per l’opportuna trasmissione al Responsabile del Contratto presso l’Esecutore;
iii. verificare la congruità e la correttezza dell’operato dell’Esecutore i prodotti e la verifica delle attività via via espletate;
iv. contestare, in forma scritta (cfr. infra art. 20), ogni ritardo/ inadempimento dell’Esecutore.
Art. 5 - Conferimento dei poteri di redazione, sottoscrizione e invio dei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro.
Con la sottoscrizione del presente atto, il legale rappresentante di Fondazione Sistema Toscana delega, ed espressamente autorizza il Direttore dell’esecuzione del Contratto o, nel caso di indisponibilità di costui, il RUP, in nome e per conto di Fondazione Sistema Toscana a redigere, sottoscrivere e trasmettere all'Esecutore, affinché siano eseguiti, tutti i contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro in conformità alle previsioni dello stesso, conferendogli a tal fine ed entro tali limiti il potere di rappresentare contrattualmente la Committente.
Art. 6 - Responsabile del Contratto presso l'Esecutore
Ai fini dell'esecuzione del Contratto, nei rapporti con la Committente, il legale rappresentante dell'Esecutore con la sottoscrizione del presente atto nomina quale direttore tecnico e Responsabile del Contratto presso lo stesso Esecutore il proprio dipendente/procuratore/delegato signor
e lo delega e autorizza ad agire in nome e per conto dell'Esecutore medesimo, ai fini dell'esecuzione del Contratto e precisamente a:
i. ricevere validamente i contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro e darvi seguito;
ii. ricevere validamente ogni ordine o disposizione di servizio o altra comunicazione che provengano dalla Committente e darvi seguito;
iii. dirigere l'esecuzione dei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro;
iv. effettuare validamente comunicazioni alla Committente;
v. ricevere/effettuare validamente ogni altro atto ai fini dell'esecuzione;
vi. redigere, a seguito della ricezione di una Richiesta di Ordine il relativo Preventivo.
Contestualmente gli conferisce i necessari poteri, affinché ogni comunicazione nei suoi confronti e/o da esso effettuata sia a tutti gli effetti valida ed efficace nei rapporti con la Committente e ai fini dell'adempimento contrattuale.
L’Esecutore indica qui di seguito, riguardo al direttore tecnico responsabile: dati anagrafici
il recapito fax
recapito telefonico mobile
e-mail PEC
Ove ricorrano giustificati motivi, Fondazione Sistema Toscana ha diritto di esigere dall’Appaltatore la sostituzione immediata di esso, senza che ciò dia diritto ad indennità alcuna all’Esecutore, così come Fondazione Sistema Toscana ha diritto a far allontanare dall’area di scarico il personale dell’Esecutore non rispettoso delle procedure di sicurezza previste dal Contratto e dalle leggi vigenti. Nel caso di variazione delle persone deputate al servizio oggetto dell’appalto, l’Esecutore ne deve dare tempestiva comunicazione scritta a Fondazione Sistema Toscana.
Art. 7 - Subappalto, avvalimento e cessione del contratto
Si applicano tutte le previsioni ed i limiti di cui al D.lgs. 50/2016.
La Committente, ove sia richiesta l'autorizzazione al subappalto, potrà pretendere il deposito dei relativi contratti in ogni momento, anche con tempi anticipati rispetto alle previsioni legislative. Potrà altresì pretendere dall'Esecutore ogni documento utile a verificare la qualità delle prestazioni dedotte negli eventuali subappalti. L'Esecutore è obbligato a dare riscontro nei termini che saranno indicati dalla Committente, pena altrimenti il suo inadempimento contrattuale.
È vietata la cessione totale o parziale del contratto.
PARTE II
CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
Art. 8 - Accettazione incondizionata di patti e condizioni
La sottoscrizione del Contratto di Accordo quadro implica per l'Esecutore:
i. dichiarazione espressa di piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni contrattuali
ii. assoggettamento a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili, e connessa conseguente assunzione dei relativi obblighi.
L'Esecutore dichiara di conoscere e di accettare tutte le condizioni contrattuali (ivi comprese quelle contenute nei relativi allegati, nonché nella lex specialis della gara di cui è risultato Aggiudicatario ed alla propria relativa offerta) con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, azione. È onere dell'Esecutore, ai fini dell'esatto adempimento, portare a conoscenza del personale impiegato i predetti documenti ed ogni prescrizione esecutiva (di natura contrattuale, legislativa, regolamentare), ivi comprese e specialmente quelle relative a:
i. specifiche tecniche delle prestazioni da eseguire;
ii. modalità e tempi di intervento;
iii. previsioni adempimenti obblighi e oneri a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Per l'ipotesi di futura abrogazione del d.lgs. 50/2016, le norme dello stesso richiamate nel presente Contratto e nei relativi allegati, nonché quelle comunque applicabili, si intendono integralmente trascritte e comunque continueranno ad avere efficacia nei rapporti tra le parti. Ferme le eventuali previsioni di legge inderogabili che dovessero sopravvenire sull'eventuale regime transitorio e/o sul necessario adeguamento degli atti contrattuali alle nuove normative.
L’obbligo generale di osservanza di tutte le norme (di legge, regolamentari, attuative del d.lgs. 50/2016, connesse) vigenti si intende esteso a tutte quelle già in vigore, o che dovessero entrare in vigore durante l’esecuzione del presente Accordo quadro, se applicabili, ancorché qui non richiamate.
La sottoscrizione del presente Accordo quadro da parte dell'Esecutore equivale, inoltre, a sua dichiarazione:
i. di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente contratto e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative all'accordo stesso che possano influire sull'esecuzione del contratto stesso;
ii. di aver giudicato, nel formulare la propria offerta, i xxxxxx equi e remunerativi, in considerazione del fatto che in essi si intendono già compresi e remunerati tutti gli oneri e obblighi generali indicati nel presente contratto.
L'Esecutore durante l'esecuzione dell’Accordo quadro non potrà quindi eccepire, neppure al fine di ottenere dilazioni sulle tempistiche di intervento o incrementi di qualsivoglia natura nel corrispettivo, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.
Art. 9 - Obblighi generali e specifici dell'Esecutore
L'Esecutore assume verso Fondazione Sistema Toscana tutti gli obblighi generali e specifici che formano oggetto del presente Accordo quadro.
Assume, altresì, tutti gli obblighi specifici che saranno prescritti dagli ordini che Fondazione Sistema Toscana potrà rivolgergli.
Nel caso di contrasto tra essi, ferme le previsioni normative cogenti, avranno prevalenza gli obblighi di cui ai contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro.
L'Esecutore si obbliga in via generale, e per tutta la durata dell'Accordo quadro, ad accettare gli ordini che gli verranno eventualmente rivolti da Fondazione Sistema Toscana e a darvi esatto adempimento nei termini da essa indicati, che si intendono sempre (salve contrarie indicazioni scritte di Fondazione Sistema Toscana) termini essenziali e inderogabili in linea con quanto previsto e accettato nei documenti di gara (Disciplinare e Capitolato tecnico prestazionale, Offerta Tecnica ed Economica). La mancanza di forma scritta e sottoscritta, priva di consistenza ed efficacia giuridica e contrattuale ogni possibile atto o comportamento, anche per fatti concludenti, che possa astrattamente far presumere prorogati termini o modificate altre condizioni contrattuali che comunque resteranno ferme ed immutate tra le parti fino a quando non risultino modificate con atto scritto e sottoscritto dalla Committente.
Art. 10 - Obblighi preliminari e continuativi
L'Esecutore garantisce di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui è tenuto per legge, anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'Accordo quadro, e si obbliga a produrre, a semplice richiesta di Fondazione Sistema Toscana, tutta la relativa documentazione.
L'Esecutore, a richiesta della Committente, è tenuto a comunicare a richiesta di Fondazione Sistema Toscana i nominativi (e a richiesta altresì le matricole Inps ed ogni ulteriore informazione necessaria ad identificare le persone, la loro posizione in azienda, la condizione lavorativa, il trattamento normativo contributivo e retributivo dovuto e quello effettivamente praticato) di tutti i lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'esecuzione, anche con specifica indicazione dei giorni e delle ore di presenza, nonché delle attività da essi rispettivamente ed effettivamente eseguite (e del CCNL ad essi applicabile), ai fini dell'esecuzione del servizio.
A richiesta della Committente, prima della stipula del presente Accordo quadro, l'Esecutore è obbligato a fornire a Fondazione Sistema Toscana tutta la documentazione aziendale inerente alle misure adottate a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nell'esecuzione, nonché a prestare ogni forma di collaborazione utile alla integrazione della predetta documentazione con quella fornita da Fondazione Sistema Toscana secondo le previsioni di cui al d.lgs. 81/2008. In nessun caso eventuali variazioni nelle modalità di esecuzione degli ordini consentiranno modifiche o adeguamento dei prezzi, restando a carico dell'Esecutore le spese aziendali ai predetti fini.
In caso di avvio dell'esecuzione anticipato, nelle more della sottoscrizione del Contratto, ai fini dell'esecuzione degli ordini si applicheranno le previsioni dell'Accordo quadro e restano a carico dell'Esecutore ogni rischio ed ogni conseguenza, anche ai fini dell'eventuale ripristino o risarcimento verso Fondazione Sistema Toscana e verso terzi, che dovessero derivare da dichiarazioni mendaci incomplete o errate dell'Esecutore medesimo.
Art. 11 - Tutela dei lavoratori
L’Esecutore è obbligato ad erogare tutte le prestazioni oggetto dell’Accordo quadro, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori. Sono a carico dell'Esecutore tutti i conseguenti oneri e costi.
L'Esecutore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A richiesta di Fondazione Sistema Toscana, l'Appaltatore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme. Nel caso di mancato rispetto dei predetti obblighi e prescrizioni Fondazione Sistema Toscana potrà agire come per legge, anche in via sostitutiva e dandone notizia alle competenti Autorità.
Fondazione Sistema Toscana è tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento sostitutivo, disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016 in conformità alle relative previsioni di legge e regolamentari. Nel caso di esperimento di tali procedure, sulle somme il cui pagamento fosse eventualmente sospeso nei confronti degli esecutori, non correranno i termini per il pagamento, con la conseguenza che non potranno maturare gli interessi legali o moratori, fino a positiva definizione delle procedure medesime.
Fondazione Sistema Toscana potrà in ogni momento chiedere all'Esecutore prova dell'adempimento agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.
Fondazione Sistema Toscana provvederà ai pagamenti solo a seguito di esito positivo della verifica periodica, nei termini e modi di legge, circa la sussistenza e permanenza del requisito di regolarità contributiva dell’Esecutore.
Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente: l’Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali ed assicurativi, l'ANAC.
Per le sospensioni dei termini di pagamento di cui sopra l’Appaltatore non può opporre eccezioni a Fondazione Sistema Toscana né richiedere il pagamento di interessi e/o il risarcimento danni. Le eccezioni se opposte e le domande se proposte, anche tramite eventuali riserve in corso di esecuzione, si intenderanno inammissibili e la Committente dovrà respingerle integralmente ed automaticamente.
Art. 12 - Obblighi contrattuali della Committente.
Fondazione Sistema Toscana non garantisce un minimo di Richieste di ordine che in ogni caso potrà richiedere all'Esecutore; quindi non assume alcun obbligo di pagamento verso l'Esecutore, se non quelli che deriveranno dagli ordini effettivamente richiesti. Le Richieste di ordine origineranno altrettanti contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro.
Fondazione Sistema Toscana si obbliga, per il caso in cui dovesse rivolgere ordini all'Esecutore, ad attenersi alla disciplina dell'Accordo quadro.
L’Esecutore non potrà apportare modifiche all’ Accordo quadro.
FST si riserva la facoltà di richiedere la variazione delle modalità tecniche richieste per l’esecuzione del servizio oggetto del presente Accordo quadro, quando la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili per questa Committente o l’Esecutore e la modifica non alteri la natura generale del presente contratto. L’Esecutore, al verificarsi di tale ipotesi, si impegna all'esecuzione delle attività alle medesime condizioni pattuite, mantenendo il medesimo livello qualitativo/gestionale.
FST, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni di seguito descritte (cfr. infra Parte IV) fino a concorrenza del quinto dell’importo del presente contratto, si riserva di imporre all’Esecutore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In questo caso l’Esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
L’Appaltatore si impegna a dare avvio all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, secondo le indicazioni impartite dalla Committente.
Tutte le operazioni previste in questa commessa devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di Prevenzione infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.
PARTE III
CONTENUTI ED ELEMENTI ESSENZIALI DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 13 – Durata, opzioni e rinnovi
Il presente Accordo quadro di servizi (escluse le eventuali opzioni), dalla data di sottoscrizione contratto o dall’aggiudicazione a seconda di quanto indicato nella Determina di aggiudicazione, si concluderà dopo 2 (due) mesi ovvero in data , termine ultimo previsto per il completamento delle attività descritte infra Parte IV a seguito della valutazione positiva presente nel Certificato di regolare esecuzione.
Di seguito riportiamo il prospetto con le tempistiche:
ID | Risultato | Data |
R.1 | Aggiudicazione | |
R.2 | Riunione di kick-off id progetto presso il committente | Entro 3 gg. da aggiudicazione nelle more della stipula del contratto |
R.3 | Svolgimento del servizio in considerazione degli eventi previsti | |
R.4 | Conclusione dell’appalto | 31/12/2019 |
L’Aggiudicatario si impegna ad eseguire, entro tale termine le prestazioni nonché quelle dedotte o deducibili nel presente Accordo.
Il contratto di Accordo quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), b) e c) del Codice, in caso di aggiunta di nuovi fabbisogni. Si precisa che qualora si verificasse tale evenienza si applicheranno gli stessi prezzi, quando possibile, e che si negozieranno nuovi prezzi per nuovi servizi, considerando comunque le soglie previste dalla norma.
La durata del presente Accordo quadro potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Alla scadenza prevista (due mesi decorrenti dalla sottoscrizione dell’accordo quadro) su espressa richiesta della Fondazione, qualora abbia valutato positivamente l’operato dell’aggiudicatario, il contratto potrà essere rinnovato di ulteriori 2 (due) mesi.
Alla data di scadenza dell’accordo quadro l’impresa sarà comunque tenuta a garantire la fornitura, per un periodo non superiore a 30 giorni, alle medesime condizioni previste dal contratto originario.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’Accordo quadro, è pari ad € 4.110,00 (euro quattromila e centodieci/00) oltre iva.
Per l’eventuale sospensione dell’esecuzione della prestazione da parte di FST si applica l’art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
In relazione alle modifiche ai contenuti del presente contratto, durante il periodo della sua efficacia, si applica la disciplina di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
[Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente tenendo conto anche delle proposte della offerta tecnica dell’Aggiudicatario]
Art. 14 - Finalità e contenuto dell’Accordo quadro.
La finalità del presente è soddisfare i fabbisogni di FST relativamente ai servizi tipografici della Fondazione legati all’organizzazione e alla realizzazione degli eventi riconducibili ai progetti MUOVERSI IN TOSCANA, INVEST IN TUSCANY e OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO,
nel completo rispetto delle normative vigenti.
Il presente Contratto di Accordo quadro detta le condizioni alle quali l’Esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.
Le previsioni del presente Accordo sono integrate dalle previsioni degli altri documenti di gara progettuali e contrattuali (Disciplinare e Capitolato Tecnico prestazionale).
L'Esecutore è tenuto al rispetto di tutto quanto dedotto, oltre che nel presente Accordo quadro, anche:
i. nella lex specialis di gara e nei documenti ad essa allegati, che l'Aggiudicatario ha integralmente e incondizionatamente accettato con la partecipazione alla gara rinnovando la predetta accettazione con la sottoscrizione del presente atto;
ii. nell'offerta tecnica da esso presentata ai fini dell'aggiudicazione, con la quale si è impegnato verso la Committente come ivi dedotto, rinnovando il medesimo impegno con la sottoscrizione del presente atto;
iii. nell'offerta economica da esso presentata ai fini dell'aggiudicazione, con la quale si è impegnato verso la Committente come ivi dedotto, rinnovando il medesimo impegno con la sottoscrizione del presente atto.
Art. 15 - Tipo di Contratto
Il Contratto è un “Accordo quadro di servizi” disciplinato dall'art. 54 del d.lgs. 50/2016, avente ad oggetto la realizzazione dei servizi tipografici della Fondazione legati all’organizzazione e alla realizzazione degli eventi riconducibili ai progetti MUOVERSI IN TOSCANA, INVEST IN TUSCANY e OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO, secondo le disposizioni che seguono, e nel rispetto di tutti gli atti sopra richiamati, ivi compreso e specialmente il Disciplinare e Capitolato Tecnico prestazionale.
Art. 16 - Condizioni generali di esecuzione dell'Accordo Quadro
Nell'esecuzione del Contratto di Accordo quadro:
i. l'Esecutore sottoscrive il Contratto nei termini indicati dalla Committente obbligandosi, con la presentazione dell'offerta prima e con la sottoscrizione del Contratto poi, a garantire l'immediata esecuzione di tutte le prestazioni che formeranno oggetto dei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro, nei termini che saranno indicati dalla Committente;
ii. l'Esecutore dovrà eseguire soltanto le prestazioni che saranno oggetto dei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro, nei termini che saranno indicati dalla Committente, non avendo obbligo né diritto di eseguire prestazioni diverse ed ulteriori né potendo per esse, ancorché per qualunque motivo eseguite ed in ipotesi accettate, pretendere alcun incremento nel corrispettivo dovuto dalla Committente;
iii. il corrispettivo massimo del presente Contratto di Accordo quadro costituisce unicamente limite massimo alla spesa che la Committente potrà sostenere;
iv. il corrispettivo effettivamente da corrispondere sarà quello stabilito, in ragione delle Richieste d’ordine che ne formano oggetto, in ciascun Contratto specifico applicativo dell'Accordo quadro e comunque per le sole prestazioni eseguite a regola d'arte e nei termini contrattuali. In mancanza di relativi contratti specifici applicativi, non sussiste alcun diritto di credito per l'Esecutore in relazione a prestazioni che non siano oggetto di contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro;
v. la Committente non assume obblighi circa un quantitativo minimo di Richieste di ordine. La Committente resta pertanto libera di richiedere - sopraggiungendo la necessità tramite Ordine che genera di volta in volta il singolo contratto specifico applicativo – un indefinito numero di Ordini entro il limite massimo (risultante dalla capienza economica contrattuale) stabilito dal Contratto di Accordo quadro;
vi. tutti gli Ordini oggetto del Contratto di accordo quadro saranno richiesti, tramite “Richieste di ordine”. I servizi richiesti a mezzo di tali Ordini costituiranno, pertanto, l’oggetto dei singoli contratti specifici di appalto, discendenti dall’Accordo quadro. Ai contratti specifici di appalto si applicheranno sempre le medesime condizioni dettate nel presente Accordo quadro:
resteranno fermi i prezzi e le specifiche tecniche come definiti dalla lex specialis (Disciplinare e Capitolato Tecnico prestazionale) e come fissati dalla misura dell’offerta dell’aggiudicatario. Tutti gli Ordini di servizio saranno numerati, datati e muniti di protocollo interno di FST.
Art. 17 - Contratti specifici applicativi del Contratto di Accordo Quadro
Tutti i servizi che l'Esecutore dovrà effettivamente eseguire, nonché il relativo corrispettivo saranno precisati di volta in volta con i contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro. Tali contratti applicativi dovranno essere sottoscritti dal Direttore responsabile del Contratto, a ciò autorizzato e delegato dalla Committente (cfr.supra Art. 5), potranno avere la forma semplificata dell’Ordine di servizio, ferme tutte le condizioni di cui al presente Contratto di Accordo quadro, e si intenderanno conclusi quindi accettati e perfettamente validi ed efficaci dal momento in cui risulteranno essere stati ricevuti dall'Esecutore, presso il recapito da esso a tal fine indicato all'0, al momento della sottoscrizione del Contratto di Accordo quadro.
Art. 18 - Responsabilità per l'esecuzione e assunzione in proprio delle prestazioni
Per le modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo quadro si rimanda al dettaglio contenuto nel Disciplinare e Capitolato Tecnico prestazionale o, diversamente, precisati nelle Richieste d’Ordine o, ancora, eccezionalmente pattuiti, successivamente alla trasmissione dell’Ordine stesso, in modo difforme con formula scritta tra la Committente e l’Esecutore - direttamente dall'Esecutore che sottoscrive il presente Contratto.
Per le modalità di esecuzione dei singoli contratti specifici di appalto si rimanda al dettaglio contenuto nel Disciplinare e Capitolato Tecnico prestazionale (punto 3).
La completa esecuzione nei termini indicati, costituisce prestazione essenziale ai fini dell'esatto adempimento. L'Esecutore dovrà quindi provvedervi a propri cura, spese e rischio. L'Esecutore potrà ricorrere ad altri operatori economici, ai fini dell’esecuzione delle prestazioni in oggetto, soltanto nei limiti di legge e, configurandosi tali rapporti come sub-contratti o subappalti, saranno ammissibili e leciti a condizione che in gara ne abbia dichiarato la volontà, e che in fase di esecuzione fornisca alla Committente tutta la documentazione necessaria per i relativi controlli adempimenti ed autorizzazioni. In caso contrario, non sarà autorizzato, con ogni conseguenza contrattuale e di legge. La domanda di autorizzazione proposta dall'Esecutore, che non abbia dichiarato in gara di voler ricorrere a subappalti e/o sub-contratti, è per legge non meritevole di accoglimento e quindi sarà in ogni caso respinta, non potendo la Committente agire legittimamente in modo diverso. Si applica l'art. 105 del d.lgs. 50/2016.
PARTE IV
SERVIZI OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 17 - Prestazioni oggetto dell’Accordo quadro.
L'Esecutore si impegna ad eseguire, a richiesta della Committente come da disposizioni che seguono, le prestazioni oggetto dell’Accordo, nei limiti/modi/termini di cui al Disciplinare e Capitolato Tecnico prestazionale e ai contratti specifici applicativi dello stesso.
Si fa espresso richiamo a quanto contenuto al punto 3 del Disciplinare.
Nello specifico:
[Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente tenendo conto anche delle proposte della offerta tecnica dell'Aggiudicatario]
PARTE V
CONTENUTI ECONOMICI DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 18 - Corrispettivo e fatturazione
L'ammontare presunto per il presente accordo quadro è pari € 2.740,00 oltre IVA, in considerazione della seguente quotazione proposta dall’Aggiudicatario in sede di gara e accettata da FST:
Supporto di stampa | Quotazione |
Roll-up di evento, formato 80x200 cm, stampa in PVC a 4 (quattro) colori, solo fronte, con struttura | € |
Locandina per interni/esterni, formato A3, 200 gr, carta patinata opaca, stampa in 4 (quattro) colori, solo fronte fronte-retro | € |
Programmi su 4 (quattro) facciate, formato 21x21 cm, 350 gr, carta patinata opaca, stampa in 4 (quattro) colori, solo fronte | € |
Manifesti per interni/esterni, formato 50x70 cm, 120 gr, carta blueback, stampa in 4 (quattro) colori, solo fronte | € |
L’IVA per la presente commessa è al 22%, esclusa dall’importo presunto sopra indicato.
Le spese di spedizione del materiale prodotto e le altre spese vive sostenute per l’incarico non verranno rimborsate, essendo incluse a forfait nel corrispettivo sopra indicato.
Nella determinazione del compenso deve ritenersi compresa ogni prestazione rientrante nel presente appalto affidato e pertanto null’altro sarà dovuto al riguardo, espressamente rinunciando l’Esecutore a qualsiasi pretesa.
Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016.
In merito alla fatturazione si fa presente che:
- FST, a partire dal 01/01/2019 è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica in base alla nuova normativa in tema di fatturazione elettronica, pertanto da quella data le fatture dovranno essere inviate tramite canale telematico usando il codice univoco M5UXCR1 e per mail la “copia cortesia” in formato .pdf al RUP (x.xxxxxxxxxxx@xxx.xx) e all’Amministrazione (xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx).
- FST non è soggetta agli obblighi circa lo split payment.
- le fatture potranno essere emesse alla consegna del materiale al termine dell’evento previa validazione del materiale prodotto da parte del Direttore dell’esecuzione del Contratto;
- nel campo descrizione delle fatture dovrà essere inserito il dettaglio del servizio erogato e il, riportando la seguente dicitura:
Servizi di stampa CIG ordine: *
CIC accordo quadro: ZE62A180A2 Codice commessa: *
*informazioni precisate nella Richiesta di ordine
- Le fatture saranno saldate da parte di FST entro 60gg. d.f.f.m., previa verifica della regolarità contributiva da parte di FST presso gli enti competenti.
[Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente tenendo conto anche delle proposte della offerta tecnica dell’Aggiudicatario]
PARTE VI
GARANZIE DEI LIVELLI DI QUALITA' DELLE PRESTAZIONI E CLAUSOLE PENALI
Art. 19 – Livelli di qualità delle prestazioni e dei materiali impiegati
I materiali impiegati debbono essere di primaria marca e di larga diffusione, avere caratteristiche adeguate al loro impiego ed essere rispondenti alle norme di settore vigenti; la rispondenza dovrà
essere attestata da appositi certificati di omologazione ai sensi delle vigenti leggi in materia, in relazione all’ambiente in cui vengono installati.
Tutti i materiali, prima della loro installazione, dovranno essere sottoposti all’esame ed all’accettazione del Direttore dell’esecuzione del Contratto che potrà rifiutarli ed esigere la loro sostituzione qualora non risultassero corrispondenti a quelli esistenti, o non possedessero i requisiti e le qualità richieste.
Art. 20 – Penali
FST si riserva di risolvere il presente contratto nei seguenti casi di inadempimento:
1. ritardo nell’esecuzione delle attività per causa imputabile all’aggiudicatario, rispetto a quanto concordato con successiva corrispondenza tra le parti
2. inosservanza delle disposizioni in tema di riservatezza
3. gravi vizi e difformità del materiale fornito
4. indisponibilità/irreperibilità accertata della persona preposta ai rapporti con FST.
Per la mancanza 1: in caso di mancata consegna nei tempi indicati concordati risulterà in una mora a carico dell’impresa del 30% del preventivo approvato.
Per le mancanze 2 ,3 e 4 FST contesterà per iscritto l’inadempimento richiedendo di fornire adeguate giustificazioni nel termine di 48 ore dal ricevimento della comunicazione scritta da parte di FST. Inoltre, comunicherà l’applicazione delle penali nella misura di euro 50,00 (cinquanta/00) giornaliere per ogni giorno successivo a quello feriale di ricevimento della comunicazione fino ad un massimo del 10% dell'importo aggiudicato.
Trascorso il termine sopra indicato, in caso di mancate giustificazioni e/o nel caso in cui le motivazioni addotte non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento all'impresa, perdurando l'inadempimento, FST procederà ad inviare formale diffida all'aggiudicatario ai sensi dell'art.1454 del codice civile, assegnando allo stesso un ulteriore termine di 48 ore per l'adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della FST risolvere il contratto; durante l'ulteriore periodo assegnato le penali verranno applicate nella misura massima.
In caso di applicazione delle penali, la FST ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti all'aggiudicatario in relazione al presente contratto.
In caso di risoluzione, FST procederà a rivalersi sui pagamenti ancora da effettuare, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivante dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento, dalla mancata esecuzione delle attività, dal danno d'immagine eccetera.
FST risolverà inoltre il contratto, ex lege, nel caso in cui:
• si riscontri l’inadempimento da parte della Ditta aggiudicataria degli obblighi sulla tracciabilità finanziaria (L. 136/2010 e xx.xx. ii.);
• si verifichi una delle condizioni di incompatibilità a contrarre di cui agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016 o si accerti l’esistenza di infiltrazioni mafiose.
[Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente in sede di sigla dell’Accordo quadro]
PARTE VII
NORME GENERALI E DI CHIUSURA
Art. 21 – Proprietà intellettuale e garanzie
Relativamente ai materiali prodotti nell'ambito del presente appalto comunque denominati, prodotti nell'ambito delle attività di cui al punto 3 del Disciplinare e Capitolato tecnico prestazionale durante tutta la durata dell'appalto, la Committente è proprietaria (in nome proprio o per conto delle istituzioni sue mandatarie) e titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e non, anche secondo quanto previsto dalla legge n. 633/41.
L’Aggiudicatario si impegna, inoltre, a mettere a disposizione della Committente una versione completa di tutti i materiali prodotti. Si rimanda per un maggior dettaglio al Disciplinare e Capitolato tecnico prestazionale.
L’Aggiudicatario non potrà vantare alcun diritto sui beni materiali e immateriali di FST ivi inclusi i dati, le informazioni e/o i software di proprietà di FST nonché sul software e beni materiali e immateriali di terze parti e sarà responsabile, senza limitazione alcuna, per qualsivoglia perdita e/o
danneggiamento imputabile al medesimo Aggiudicatario, suoi consulenti e/o subappaltatori, se autorizzati da FST, impegnandosi a manlevare e tenere indenne FST da ogni responsabilità al riguardo, anche successivamente allo scioglimento o cessazione dell’efficacia del presente contratto a qualsiasi causa dovuta.
L’Aggiudicatario si impegna, a proprie spese, a difendere e tenere indenne FST da qualsiasi danno derivante da azioni o pretese promosse nei confronti di FST da parte di terzi con riferimento alla violazione di qualsiasi diritto d’autore, marchio, brevetto, altro diritto o disposizione di legge tramite i servizi oggetto del presente contratto. Qualora a causa della violazione, FST non possa usufruire dei servizi oggetto del presente contratto l’Aggiudicatario si impegna ad ottenere prontamente a proprie spese e a discrezione di FST o (i) il diritto per FST di continuare ad utilizzare i servizi, (ii) la modifica dei servizi in modo che non integrino una violazione, o (iii) il rimborso del prezzo dei servizi. L’Aggiudicatario si impegna a seguire le indicazioni contenute nel regolamento 1828/2006 ed in particolare ad adeguare per conto della FST tutte le comunicazioni e tutti i materiali distribuiti nel rispetto delle Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico (art. 8, 9 e seguenti del medesimo regolamento).
Art. 22 – Recesso unilaterale
La Committente può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di autotutela. Il mantenimento del servizio oggetto del presente Accordo quadro è infatti sottoposto alla verifica delle risorse effettivamente rese disponibili alla Committente dalla programmazione delle sue attività e da quelle regionali. Pertanto, la Committente declina ogni responsabilità in caso di eventuale annullamento.
In tal caso, l’Esecutore ha diritto al pagamento dei servizi prestati fino a quel momento, purché correttamente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.
È fatto divieto all’Esecutore di recedere dal presente Accordo quadro.
Art. 23 – Cauzione definitiva
Ai sensi dell’articolo 36 del DLGS 50/2016 e delle Linee Guida ANAC relative alla medesima normativa, la cauzione definitiva non è obbligatoria per gli appalti sotto i 40.000 euro, se si prevedono adeguate contromisure a tutela della stazione appaltante.
Considerando che sono assenti rischi di danni a infrastrutture o beni della FST, si ritiene sufficiente procedere, comunque, attraverso pagamenti collegati al raggiungimento di obiettivi e consegna di documenti.
Art. 24 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e dal 25 maggio 2018 dal Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l’Aggiudicatario si impegna altresì ad adottare le necessarie misure di sicurezza e ogni misura idonea a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità alla legge sulla privacy e per l’effetto manleva la Committente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse subire in relazione a pretese fatte valere al riguardo da chicchessia.
L’Esecutore ha il diritto di accesso e di rettifica dei suoi dati personali.
Per ogni questione riguardante questi ultimi, l’Aggiudicatario si rivolge al Delegato alla protezione dei dati. L’Esecutore ha il diritto di rivolgersi in ogni momento al Garante europeo per la protezione dei dati.
Art. 25 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L’Aggiudicatario ha già prodotto il codice IBAN del
conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi all’esecuzione del presente Contratto con FST (il CIG attribuito dall’Autorità di Xxxxxxxxx è il seguente: ZE62A180A2) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.
In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.
Art. 26 – Oneri tributari e spese contrattuali
Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del DPR 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al DPR 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al DPR 642/1972 per l'imposta di bollo.
L'IVA è a carico della FST; l'imposta di bollo, di registro e ogni altra spesa connessa alla stipula e all’esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico del contraente.
Art. 27 – Foro Competente
Per qualsiasi controversia inerente al presente contratto di appalto, ove la FST sia attore o convenuto resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.
Per accettazione
Luogo, data