CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE
CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE
tra
l’AUTOMOBILE CLUB LECCO, di seguito indicato anche come AC, con sede in LECCO, Corso Matteotti n. 5/B, C.F. 02180630135, in persona del suo Presidente Pro-tempore XXXXXXX XXXX
e
la società , di seguito indicata anche come Delegazione, con sede Legale in , Via N. , C.F. e P. I ,
iscritta alla C.C.I.A.A. di Lecco al x. XXX , rappresentata dal legale rappresentante
, ;
entrambe congiuntamente definite, ove il contesto lo permetta, le Parti;
considerato che
1. con atto del notaio , del , la Delegazione ha acquisito dall’Ente il ramo d’azienda relativo all’attività svolta presso la sede di Xxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx 00;
2. il bando di cessione prevedeva l’impegno, da parte di entrambe le parti, alla sottoscrizione di un contratto di franchising per la delegazione Aci nella suddetta unità;
premesso
a) che l’AC svolge, oltre alle funzioni pubbliche al cui compimento è tenuto in via esclusiva e diretta, molteplici attività utili a perseguire i propri fini istituzionali e gli interessi dei propri associati;
b) che nell’espletamento di tali attività, l'AC ha acquisito ed impiegato una pluriennale esperienza tecnica, organizzativa e commerciale;
c) che l'AC ha un fondamentale interesse ad una sempre maggiore diffusione tra gli automobilisti dei servizi in cui si esplicano le suddette attività;
d) che queste attività possono essere svolte anche indirettamente, ai sensi degli articoli 4 e 38 dello Statuto dell’Automobile Club d’Italia, approvato con D.P.R. 8 Settembre 1950 N. 881 e modificato con D.M. 24 Marzo 1981, e della Legge 8 Agosto 0000 X. 000 modificata dalla Legge 4 Gennaio 0000 X. 00;
e) che l'AC intende promuovere una sempre maggiore diffusione dei servizi e prodotti ACI;
f) che, per l’espletamento delle suddette attività, l'AC intende avvalersi pienamente della propria rete di delegazioni nella provincia di LECCO, prevedendo altresì che ciascuna delegazione possa svolgere tutte le attività di cui sopra;
g) che l'AC è autorizzato all’utilizzo del marchio ACI, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Regolamento Interno della Federazione ACI e dell’art. 5 comma 1 del Regolamento d’uso del Marchio ACI (allegato D);
h) che l’ultimo certificato di registrazione per i marchi comunitari relativo al Marchio ACI reca il N. 002299014 del 19/12/2002;
i) che la Delegazione, nella sua distinta autonomia e responsabilità, ha manifestato l’interesse ad aderire al sistema di diffusione di prodotti e servizi ACI/AC, escludendo la propria partecipazione a qualsiasi altro sistema di affiliazione e di distribuzione di beni concorrenziali;
j) che la Delegazione, nella sua distinta autonomia e responsabilità, si impegna a svolgere in Xxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx 00, le attività attribuite dall’AC con impegno (osservando, in particolare, gli obiettivi di vendita che venissero definiti) e con professionalità (avvalendosi del supporto formativo, tecnico ed operativo fornito direttamente o indirettamente dall’AC);
k) che la Delegazione dichiara di possedere i requisiti di legge e l’autorizzazione amministrativa per l’esercizio commerciale sito in Casatenovo, nonché l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di consulenza automobilistica ai sensi della Legge 8 agosto 1991
n. 264 e successive modifiche ed integrazioni, e di impegnarsi inoltre all’integrale rispetto di tale normativa;
l) che la Delegazione ha preso visione degli atti predisposti dall’AC in osservanza di quanto disposto dall’art. 4 della Legge 6 Maggio 2004 N.129, e indicati nell’allegato L del presente contratto;
m) che la Delegazione si impegna a sottoscrivere, non appena possibile, la convenzione con la Regione Lombardia per la riscossione delle tasse automobilistiche e per l’assistenza ai contribuenti in materia di tassa di possesso dei veicoli;
n) che la Delegazione si impegna a sottoscrivere, non appena possibile, la convenzione con l’A.C.I. e l’A.C. per la fornitura del servizio di connessione con l’archivio nazionale delle tasse automobilistiche;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Premesse ed allegati
1. Tutto quanto indicato in premessa e negli allegati costituisce parte integrante ed essenziale del presente contratto.
2. Parimenti, costituiscono parte integrante ed essenziale le convenzioni richiamate ai punti
m) e n) delle premesse relative al del servizio di esazione e gestione delle tasse automobilistiche, come pure gli allegati A e B (relativi alle attività e ai servizi svolti in
Delegazione, nonché ai principi e alle regole di espletamento) definiti secondo le seguenti direttrici:
• consulenza ed assistenza per le pratiche relative alla circolazione dei mezzi di trasporto;
• promozione e sviluppo delle associazioni ad ACl e dei prodotti e servizi forniti dallo stesso ACl, dall’AC e da loro società controllate o collegate;
• vendita di articoli e prodotti per l’automobilismo e la mobilità, connotati dal segno distintivo di ACl/dell’AC o comunque prescelti da ACI.
3. L’AC potrà estendere il rapporto contrattuale ad ulteriori servizi ed attività, che ACI o lo stesso AC intendessero promuovere, e che costituiranno oggetto di apposito allegato.
Art. 2 – Oggetto del contratto
1. Oggetto del presente contratto è la definizione - ai sensi di quanto disposto dalla Legge 129/2004 – di un rapporto di affiliazione commerciale, in base al quale l’AC concede alla Delegazione l’utilizzo del marchio ACI, il know how e i servizi di assistenza e consulenza, nei contenuti e secondo le modalità definite nei successivi articoli del presente contratto.
Art. 3- Know how, servizi per l’avvio e la gestione della delegazione
1. Nel contesto dell’art 1, e in via continuativa per l’intera durata del contratto, I’AC si impegna a mettere a disposizione della Delegazione la propria esperienza e conoscenza (know-how) in campo tecnico, commerciale, turistico, operativo, informatico, amministrativo, di organizzazione gestionale, contabile e finanziaria, di pratica produttiva, di politica delle vendite e della pubblicità.
2. La Delegazione si impegna ad avvalersi di tale know-how nell’ambito della propria organizzazione e delle proprie procedure, attenendosi alle istruzioni operative per lo svolgimento delle attività indicate negli allegati A e B (consulenza automobilistica, riscossione bolli, promozione associazionistica, vendita pacchetti turistici, ecc.).
3. L’AC si impegna a fornire alla Delegazione - direttamente o indirettamente - una serie di servizi di assistenza e consulenza strategici per l’avvio delle attività, e ad assisterla per tutta la durata del contratto nella gestione dell’esercizio, mediante attività di consulenza ed assistenza amministrativo-contabile, commerciale e tecnica e di aggiornamento professionale (come dettagliati in allegato C).
4. Le Parti si riservano di definire, in base alle esigenze della Delegazione, ulteriori modalità di assistenza e supporto ad integrazione e adeguamento dei servizi di cui al precedente comma, anche per la formazione “on site” del personale della delegazione.
Art. 4 – Marchio ACI, insegna della delegazione e tutela del marchio
1. Per tutta la durata del presente contratto, l’AC concede in licenza alla Delegazione l’uso del marchio ACI ai sensi dell’art.6 del Regolamento d’uso del Marchio ACI (da prendere in visione presso l’AC).
2. La Delegazione si impegna a riprodurre il marchio ACI su qualsiasi supporto utilizzato (corrispondenza, documenti, ogni materiale pubblicitario) rispettando proporzioni, posizionamento ed impostazioni grafiche specificate nel Regolamento d’uso del Marchio ACI. La Delegazione dovrà applicare quanto previsto in tale comma almeno dopo l’esaurimento delle scorte dei vecchi supporti.
3. La Delegazione si impegna inoltre a fare uso del marchio ACI come insegna del proprio esercizio. Quest’ultima dovrà essere conforme alle caratteristiche specificate negli allegati C e E.
4. L’AC si impegna a installare a proprie spese l’insegna. La Delegazione provvederà a mantenere l’insegna, esponendola ben visibile al di sopra dell’ingresso del proprio locale di vendita e impegnandosi a conservarla in perfetto stato di funzionamento. Resta inteso che tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali (anche futuri) relativi al mantenimento dell’insegna restano a carico della Delegazione.
5. La Delegazione si impegna ad usare il marchio ACI, come pure eventuali altri segni distintivi e materiale pubblicitario in genere, in modo da non arrecare pregiudizio all’immagine e al nome di ACI, e comunque nel rispetto delle istruzioni stabilite nel Regolamento d’Uso del Marchio ACI.
6. La Delegazione dà atto che nome, marchio, logotipo e relativi diritti, come pure ogni caratteristica che permette l’identificazione come delegazione dell’ACI, sono e resteranno di proprietà esclusiva ACI, e che dunque ogni diritto derivante dall’uso di tali elementi spetta ad ACI stesso. La Delegazione si impegna dunque a non utilizzare il Marchio ACI come o nel proprio nome commerciale, e a non registrare e/o utilizzare nomi simili o confondibili. La Delegazione si impegna altresì ad indicare nei rapporti con i terzi la sua qualità di impresa commerciale indipendente dall’ACI e dall’AC.
7. E’ fatto divieto alle Delegazioni di concedere sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo l’uso del marchio, o di parte di esso, in sub-licenza a terzi.
8. In caso di recesso e/o risoluzione del presente contratto, la Delegazione si obbliga a cessare immediatamente di fare uso del Marchio ACI quale insegna e all’interno di qualsiasi supporto, e di identificare il proprio esercizio come affiliato dell’AC. In caso di ingiustificato ritardo della Delegazione ad osservare quanto stabilito nel presente comma, l’AC è autorizzato a provvedervi direttamente, respinta fin d’ora ogni contraria eccezione, addebitando le spese alla Delegazione.
9. Qualsiasi uso del Marchio ACI non conforme a quanto previsto nel presente articolo costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art. 18.
10. Resta inteso che ogni riferimento al marchio ACI all'interno del presente contratto si riferisce, fino alla scadenza del medesimo, al marchio specificato nella premesse.
Art. 5 - Dotazione informatica
1. La Delegazione riconosce che, per operare quale esercizio a marchio ACI, è necessario utilizzare le specifiche applicazioni informatiche e telematiche prescelte da ACI per la gestione dei servizi nei rapporti con la clientela e per la gestione dei relativi archivi centrali e periferici.
2. Nel contesto del precedente comma la Delegazione si impegna quindi, a proprie spese, a dotarsi degli applicativi software e telematici attraverso l’infrastruttura messa a disposizione da ACI o dall'AC per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto. La fornitura di tali applicativi verrà effettuata o dall'AC o da ACI Informatica S.p.A. Il canone e i costi di connessione per gli applicativi ACI sono indicati nell’allegato F.
3. La Delegazione dovrà inoltre attenersi agli standard di dotazione informatica minima (hardware, software, sistemi di connettività) definiti nell’allegato F. L’adeguamento ai suddetti standard dovrà avvenire entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Resta inteso che le specifiche di adeguamento potranno subire modifiche in base alle politiche commerciali di ACI.
4. L’AC fornisce inoltre alla Delegazione, direttamente o mediante ACI Informatica S.p.A, le attività di formazione e addestramento all’utilizzo, nonché di aggiornamento assistenza e manutenzione con riferimento agli applicativi di cui al precedente comma (know how informatico).
5. La Delegazione si impegna a fornire ogni dato ed elemento statistico utile a monitorare e a migliorare la gestione degli applicativi informatici. Dotazione e manutenzione delle apparecchiature hardware restano a carico della Delegazione.
Art. 6 – Investimenti iniziali
1. L’ammontare degli investimenti, a carico della Delegazione, necessari per l’avvio delle attività relative al sistema di affiliazione vengono stimati nel seguente modo:
• dotazione hardware e software (‘Componenti hardware’, ‘Componenti software’ e ‘Caratteristiche minime stampante’ in allegato F): euro 2.000,00 + IVA a postazione;
• installazione dell’insegna: vedi costi indicati in allegato E.
Art. 7- Spese di ingresso
1. La delegazione non è tenuta a corrispondere nessuna spesa di ingresso.
Art. 8 - Royalties / canone
1. Quale corrispettivo (royalties) per la fruizione del know how e dei servizi per l’avvio e la gestione della delegazione di cui all’art. 3 (fermo restando quanto disposto all’art. 3 comma 4) come pure per l’utilizzo del marchio ACI, la Delegazione si impegna a pagare all’AC un importo annuale, commisurato al portafoglio associativo e rivalutabile in base in base agli indici ISTAT, come segue;
• Euro 2.000,00 per un portafoglio associativo pari a 150 soci;
• Euro 5.000,00 per un portafoglio associativo da 151 soci a 500 soci;
• Euro 7.500,00 per un portafoglio associativo do oltre 500 soci;
2. Tale importo verrà corrisposto nelle modalità indicate in allegato G;
3. Il corrispettivo previsto al punto 1 viene ridotto al 50% per i primi 12 mesi, in considerazione delle spese pubblicitarie e promozionali sostenute dal delegato per l’avvio dell’ attività.
Art. 9 – Standard operativi della Delegazione e verifiche da parte dell’AC. Gestione ed allestimento dei locali della Delegazione
1. Le Parti si danno atto che la Delegazione, pur nell’osservanza degli obblighi contrattuali, opera in piena autonomia, con propria organizzazione e a proprio rischio, sia nei confronti dell’AC che della clientela e dei propri dipendenti. Nei rapporti con i terzi, la Delegazione
è quindi tenuta ad indicare la sua qualità di impresa indipendente dall’AC, pur nel rispetto degli elementi caratterizzanti il sistema di affiliazione (insegna ed allestimento dell’esercizio uniformi).
2. La Delegazione si impegna ad espletare le attività e i servizi di cui al presente contratto seguendo scrupolosamente le regole e le direttive dell’AC. Si impegna, inoltre, ad uniformarsi agli standard e ai procedimenti operativi definiti dallo stesso AC in funzione dell’intento (perseguito dall'Automobile Club d'Italia) di realizzare una organizzazione e gestione omogenea del sistema, e del proposito di conseguire certificati di qualità.
3. In ogni caso, la Delegazione si obbliga a raggiungere e mantenere livelli di elevata qualità nello svolgimento della propria attività, garantendo nei rapporti con la clientela il rispetto delle procedure, la professionalità del proprio personale e il decoro degli ambienti, nonché l’applicazione delle tariffe stabilite per ogni tipo di pratica, operazione o servizio.
4. La Delegazione si impegna a rispettare orari di apertura al pubblico del proprio locale di vendita secondo le esigenze dell’utenza e nel rispetto di quanto stabilito da leggi, regolamenti e convenzioni vigenti. La Delegazione potrà variare gli orari di apertura al pubblico nel rispetto di quanto sopra indicato, dandone comunicazione all’AC con congruo preavviso.
5. I locali in Casatenovo, di cui sopra, si trovano nella disponibilità della Delegazione, e vengono da questa utilizzati per lo svolgimento delle attività e dei servizi dell’AC di cui al presente contratto.
6. La Delegazione consentirà all’AC di svolgere presso i locali in cui verranno svolte le attività di cui al presente contratto tutte le verifiche necessarie e/o opportune per controllare che gli stessi siano arredati in maniera corrispondente agli standard di qualità che l’AC si impegna a definire (in ogni caso, in maniera conveniente e decorosa). Laddove l’AC ritenesse necessario procedere al rinnovo degli arredi esistenti, in ogni caso non oltre 24 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, la Delegazione si impegna ad adeguare i locali secondo le indicazioni fornite dall’AC. Le Parti si riservano di definire in apposita documentazione modalità e condizioni per finanziare l’allestimento dei locali della Delegazione. Per indicazioni sull’allestimento della delegazione, si fa rinvio all’allegato H del presente contratto.
7. La Delegazione sosterrà ogni altra spesa relativa allo svolgimento della propria attività, cui attenderà con autonoma organizzazione e con personale alle sue dirette ed esclusive dipendenze. Nello specifico, presterà particolare attenzione nel selezionare il personale,
onde conseguire quei livelli di professionalità già menzionati in precedenza, ed osserverà puntualmente ogni norma ed ogni contratto collettivo in materia di rapporti di lavoro, anche sotto i profili della previdenza, dell’assistenza, dell’assicurazione contro infortuni, fiscalità e sicurezza sui luoghi di lavoro, come pure in materia di disciplina igienico - sanitaria, di sicurezza degli impianti e di esercizio delle attività di commercio al dettaglio.
8. Nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, l’AC avrà diritto di effettuare visite, ispezioni e controlli nei locali e sui registri della Delegazione, in modo da poter verificare il rispetto degli impegni oggetto del contratto, e per poter trarre orientamenti per il miglioramento della qualità del sistema.
9. La Delegazione sita in Xxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx 00 non potrà trasferire la sede, indicata nelle premesse, senza il preventivo consenso dell’AC, fatto salvo il caso di forza maggiore.
Art. 10 – Obbligo di non concorrenza ed esclusiva merceologica.
Obiettivi di vendita
1. Fatta salva diversa ed espressa autorizzazione, la Delegazione si impegna a non esercitare altre attività al di fuori di quelle di cui al presente contratto, o comunque concorrenziali con quelle dell’AC e/o di ACI, o di società controllate dall’AC o da ACI stesso. In particolare, si impegna a non stipulare con terzi ulteriori contratti di affiliazione per la gestione del proprio esercizio; ad eccezione dell’ intermediazione assicurativa che ai sensi della vigente normativa è concessa di libera scelta alla Delegazione, pur con l’impegno di mantenere ben distinti il marchio ACI dagli Assicurativi scelti.
2. D’altro canto, la Delegazione prende atto di quanto segue:
a) che lo stesso ACI/l’AC può istituire delegazioni virtuali centralizzate (accessibili via Internet, telefonicamente o mediante ulteriori canali multimediali e diretti);
b) che l’AC può operare, direttamente o tramite proprie società partecipate, in azioni di telemarketing, promozioni commerciali, vendita o fornitura di prodotti e servizi in centri commerciali della grande distribuzione. Qualora tali iniziative si riferiscano a tessere associative vendute anche in delegazione, i soci acquisiti saranno di spettanza della Delegazione a partire dal primo anno di rinnovo del Socio, con relativo trattamento economico.
3. Nell’ambito di una generale promozione del marchio ACI, la Delegazione si impegna a commercializzare esclusivamente tutti i prodotti e i servizi contrassegnati dal marchio ACI o comunque prescelti dall’AC, e a rivenderli secondo le indicazioni prestabilite. Xxxxx
svolgimento di questa attività, la Delegazione si atterrà alle istruzioni operative e logistiche (fermo restando il rispetto degli artt. 1766 e ss. del Codice Civile) come pure alle politiche commerciali predefinite dall’AC, assicurando il massimo impegno nello sviluppo dell’associazionismo e nel raggiungimento degli obiettivi di vendita, che verranno comunicati con apposita documentazione.
4. In particolare, la Delegazione si obbliga espressamente a non vendere prodotti e servizi in concorrenza con quelli contrassegnati dal marchio ACI o dal marchio di aziende controllate o collegate allo stesso ACI, o comunque prescelti dall’ACI, ad eccezione di quanto pattuito al precedente punto 1. Nel caso di giacenze in magazzino di prodotti in conflitto merceologico (secondo quanto disposto nel presente comma), la Delegazione provvederà a smaltirli, in base a modalità e termini concordati dalle Parti.
5. In vigenza del presente contratto, le Parti potranno inoltre stipulare apposite convenzioni per la commercializzazione di determinati prodotti e servizi, definendone in apposito allegato modalità, condizioni, compensi ed obiettivi di vendita.
6. La delegazione si impegna a non svolgere attività concorrenziali con le altre delegazioni dirette e/o indirette dell’Automobile Club Lecco, in particolare tenuto conto del territorio di esclusiva e dei clienti concessionarie e officine già in essere ed elencate a parte. Tale elenco viene sottoscritto da entrambe le Parti.
Art. 11 – Rispetto delle politiche di comunicazione e marketing
1. Per tutta la durata del presente contratto, la Delegazione agirà nel pieno rispetto delle politiche di comunicazione e promozione definite dall'ACI e dall’AC, predisponendo tutti gli allestimenti pubblicitari e promozionali inviati da ACI/dall’AC presso i locali della Delegazione, e attenendosi alle istruzioni fornite di volta in volta da ACI/dall’AC. Quest’ultimo, dal canto proprio, renderà partecipe la Delegazione di ogni iniziativa pubblicitaria relativa alle attività del presente contratto, garantendo che la Delegazione ne benefici pienamente e senza esclusioni.
2. L'AC includerà la Delegazione in qualsiasi documentazione pubblicitaria che riporti le delegazioni della provincia di appartenenza, edita e riedita successivamente alla sottoscrizione del presente contratto: in tale documentazione, l'AC si impegna a non fare alcuna differenza tra le Delegazioni.
3. Fermo restando l’impegno dell’AC a promuovere la realizzazione di campagne marketing a sostegno delle attività della Delegazione, le Parti si danno atto che tali azioni rappresentano delle opportunità offerte alla Delegazione da ACI o dallo stesso AC, senza che costituiscano un obbligo da parte sia di ACI che dell’AC. La Delegazione potrà quindi promuovere iniziative e campagne pubblicitarie locali a proprie spese, in ogni caso previo esame ed autorizzazione scritta da parte dell’AC: in difetto di risposta entro 30 giorni dalla richiesta, il programma promozionale della Delegazione dovrà ritenersi approvato ad ogni effetto.
Art. 12 – Pagamento quote e canoni dovuti per lo svolgimento delle attività
1. La Delegazione dovrà versare le quote associative incassate, secondo termini, modalità e condizioni indicate nell’allegato I (suscettibile di modifiche future).
2. Dovrà inoltre essere puntuale nell’osservanza di quanto stabilito da ACI, dall'AC e da altri soggetti pubblici in merito al pagamento di competenze per lo svolgimento delle proprie attività.
3. La Delegazione dovrà inoltre osservare le disposizioni dell’AC in ordine al caricamento dei dati di vendita ed associativi (Banca Dati Soci), dedicando particolare cura all’inserimento completo ed esatto dei dati stessi.
Art. 13 - Obblighi di informazione
1. All’atto della sottoscrizione del presente contratto, la Delegazione dovrà allegare tutta la documentazione societaria, finanziaria, amministrativa nonché i certificati elencati nell’allegato K.
2. La Delegazione si impegna, per tutta la durata del contratto, a informare l’AC di qualsiasi miglioria apportata, come pure di qualsiasi dato suscettibile di apportare miglioramento al sistema delle attività di cui al presente contratto, consentendo all’AC di farne uso liberamente.
Art. 14 – Compensi e commissioni per la Delegazione.
Politiche di incentivo
1. Con riferimento alla vendita di associazioni, alla Delegazione verranno riconosciuti i compensi, nella misura e con le modalità indicate negli allegati N e I, differenziati per tipologia di associazione venduta. Resta inteso che tali valori potranno cambiare al termine di ogni anno solare in relazione alle politiche di prodotto adottate da ACI. Tali variazioni verranno comunicate alla Delegazione con il mezzo ritenuto più idoneo tra lettera ordinaria, fax, email.
2. In relazione a promozione e sviluppo delle associazioni le Parti stabiliscono, per il periodo di validità contrattuale, che gli obiettivi di produzione, per numero e tipologia di associazione, verranno determinati nei piani commerciali annuali determinati dall'AC.
Art. 15 – Cessione del contratto, trasferimento d’azienda e diritto di prelazione dell’AC
1. Il presente contratto è stipulato in considerazione della persona titolare della Delegazione: resta dunque inteso che non potrà essere ceduto o trasferito senza il consenso dell’AC. In caso di decesso del titolare della Delegazione, il contratto sarà risolto di diritto se l’AC non comunicherà – entro 60 giorni dalla conoscenza dell’evento - la propria volontà di proseguire il rapporto con gli aventi causa che ne abbiano fatto tempestiva richiesta mediante raccomandata a.r..
2. Allo stesso modo, il presente contratto viene stipulato in considerazione della compagine sociale e della persona del legale rappresentante della Delegazione, ed è pertanto inteso che non potrà essere ceduto o trasferito senza il consenso dell’AC. In caso di qualsiasi modificazione della compagine sociale e della persona con funzione di legale rappresentante della Delegazione, il contratto si risolverà di diritto qualora l’AC non comunicherà – entro 60 giorni dalla conoscenza dell’evento – la propria volontà di proseguire comunque il rapporto con la Delegazione.
3. Fermo restando quanto stabilito nei precedenti due commi, il titolare della Delegazione potrà trasferire a terzi, a qualsiasi titolo, la proprietà o la gestione temporanea dell’esercizio o della propria azienda, dandone preventiva informazione all’AC a mezzo raccomandata a.r. . In particolare, la Delegazione dovrà dare informazione delle trattative avviate e/o delle offerte ricevute, indicando prezzo di cessione e ogni altra condizione economica dell’operazione proposta. In tal caso l’A.C. si riserva, a parità di condizioni, un diritto di prelazione sull’acquisto di tale ramo d’azienda.
4. Parimenti, qualora il titolare della Delegazione possieda più esercizi commerciali per la medesima attività e intenda stipulare nuovi accordi di affiliazione per la gestione di uno o più di essi, dovrà informarne preventivamente l’AC e preferire quest’ultimo a parità di condizioni rispetto ad altre imprese interessate.
Art. 16 – Tutela dei dati personali
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e smi, la Delegazione dichiara di essere informata in modo pieno ed esaustivo circa le finalità e le modalità di trattamento dei propri dati personali nonché dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto, con particolare riguardo alla possibilità di integrazione, modificazione, cancellazione dei predetti dati o di opposizione in tutto o in parte al relativo utilizzo, inoltrando specifica formale richiesta all’AC.
2. Con la sottoscrizione del presente contratto, la Delegazione rilascia il proprio consenso a trattare i propri dati personali per tutte le finalità imposte dagli obblighi legislativi, regolamentari e provvedimentali e necessarie e/o utili per l’esecuzione del presente contratto, nonché per tutte le attività e finalità comunque correlate.
Art. 17 – Durata del contratto
1. La durata del presente contratto viene convenuta in 4 (quattro) anni a decorrere dal
, rinnovabile per altri quattro anni, salvo disdetta, da comunicarsi tramite raccomandata a.r. almeno 6 mesi prima della scadenza.
Art. 18 – Risoluzione ed inefficacia del contratto. Obblighi derivanti dalla cessazione del contratto
1. L’AC potrà risolvere unilateralmente il presente contratto con effetto immediato ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a mezzo raccomandata a.r., con cui dichiari di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa:
a) nel caso in cui la Delegazione si renda inadempiente agli obblighi previsti dal presente contratto agli artt. 4, 9, 10, 11 e 15;
b) ritardo della Delegazione nel pagamento di canoni e quote ad ACI, AC ed altre amministrazioni pubbliche per l'espletamento delle proprie attività;
c) nel caso di assoggettamento della Delegazione a fallimento o ad altra procedura concorsuale ovvero quando la stessa, ad insindacabile giudizio dell’AC, non sia più in grado di fornire sufficienti garanzie in merito alla propria solidità economica;
d) nel caso in cui il comportamento della Delegazione o dei suoi dipendenti possa nuocere gravemente all’immagine e al buon andamento dell’AC e di ACI;
e) nel caso di impiego illecito o sottrazione delle somme riscosse nell’espletamento dei servizi e delle attività riferite al presente contratto;
f) nel caso che, per qualsiasi motivo, alla Delegazione venissero sospese o revocate dalle competenti autorità le autorizzazioni o gli attestati di cui alla Legge 8 agosto 1001 n. 264 e successive modificazioni;
g) nel caso di risoluzione, revoca, recesso o non accettazione del mandato trilaterale per il servizio di riscossione e gestione delle tasse automobilistiche da parte dell’ACI. In caso di revoca, recesso o mancato rinnovo del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche da parte degli Enti titolari del tributo o da parte dell’ACI, la Delegazione non potrà avanzare alcuna pretesa in ordine al risarcimento per i costi, a qualsiasi titolo sostenuti.
h) Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di non concorrenza previsti all’articolo 10.
2. Nel caso di risoluzione del contratto per giusta causa, l’AC potrà esigere, oltre al risarcimento del danno sofferto, anche il pagamento immediato di tutti i crediti non ancora scaduti.
Nel caso di risoluzione per mancato rispetto degli obblighi di non concorrenza previsti all’art. 10 comma 6, la penale è pari ai diritti corrisposti dal cliente concessionario negli ultimi 3 anni.
3. La Delegazione dà atto e riconosce espressamente che costituisce motivo di risoluzione di diritto del presente contratto, l’esistenza a proprio carico o a carico dei membri della compagine sociale, dell’organo amministrativo, ecc., di condanne penali passate in giudicato, nonché di provvedimenti provvisori e/o definitivi di prevenzione ai sensi del Decreto Legislativo n.490/94 e precedenti normative antimafia.
4. La Delegazione dà altresì atto che in dipendenza della risoluzione del presente contratto, per qualsivoglia causa, esso non avrà diritto a risarcimento, indennità od altro, a titolo di avviamento o di incremento della clientela.
5. In ogni caso di cessazione del rapporto contrattuale, la Delegazione sarà tenuta a restituire all’AC tutto quanto da questi fornito in esecuzione del presente contratto, senza diritto a compensi né ad indennizzi di sorta.
6. Gli articoli ed i prodotti caratterizzati dai segni distintivi di ACI/dell’AC, acquistati dalla Delegazione e non rivenduti a terzi, verranno trasferiti all’AC, a sua richiesta, e al medesimo prezzo di costo pagato dalla Delegazione. La Delegazione cesserà inoltre di vendere qualsiasi prodotto o servizio a marchio ACI/AC o comunque prescelto da ACI.
7. La Delegazione cesserà, nell’immediata contestualità di epilogo del rapporto, qualsiasi ulteriore uso del logo, dell’insegna, del know-how, delle informazioni riservate e di quanto altro concessole e trasferitole dall’AC.
Art. 19 - Recesso della Delegazione
1. La Delegazione ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento previa disdetta da comunicarsi, mediante raccomandata a.r., all’AC con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi e pagamento di tutti i crediti maturati e maturandi fino al termine del preavviso.
Art. 20 - Subentro nella gestione delle attività dell'AC
1. Nell’ipotesi che venisse costituita o incaricata dall’AC una società di servizi per la gestione dei servizi commerciali e amministrativi dell’AC medesimo, la Delegazione, con la firma del presente contratto, presta sin d’ora il proprio consenso al subentro di tale società nella gestione dei servizi commerciali e amministrativi riguardanti il presente contratto, come pure alla cessione totale o parziale alla medesima società del contratto stesso, riservandosi peraltro la facoltà di recederne qualora tale eventualità ne comportasse una oggettiva modificazione rispetto alle attuali pattuizioni.
Art. 21 – Obbligo di riservatezza
1. La Delegazione si impegna espressamente a non divulgare i documenti e le informazioni di cui potrebbe venire a conoscenza direttamente o indirettamente in occasione dell’esecuzione del presente contratto, e che gli vengono forniti a titolo strettamente personale e confidenziale.
2. La Delegazione si impegna altresì a non divulgare o utilizzare a profitto altrui, in pendenza e anche dopo la cessazione del presente contratto, le conoscenze tecniche ed amministrative acquisite dall’AC attraverso il rapporto di affiliazione, avendo cura di far rispettare tali impegni da ogni suo dipendente e/o collaboratore.
Art. 22 – Informazione sui dati dell’AC
1. La Delegazione dichiara di avere piena conoscenza, poiché edotta dall’AC anche mediante la consegna di specifica documentazione (allegato L), sulle attività oggetto del presente contratto, sul profilo dell’AC, sulla natura e composizione della rete commerciale, nonché sulle altre informazioni di cui all’art. 4 della Legge 6 maggio 2000 X. 000.
Art. 23 – Norme di Chiusura
1. Il presente contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti tra le Parti, e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale e precedente pattuizione, anche verbale, relativa al contratto di delegazione.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’eventuale nullità di una o più clausole non comporterà la nullità o lo scioglimento dell’intero contratto, né della restante parte della clausola stessa, e si impegnano a sostituire secondo buona fede le clausole invalide o inefficaci con altre che realizzino per quanto possibile la stessa funzione.
3. L’eventuale tolleranza di una delle Parti verso comportamenti dell’altra costituenti violazioni delle disposizioni del presente contratto non costituirà rinuncia ai diritti che derivano dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere il corretto adempimento di tutti i termini e le condizioni stabilite dal contratto.
Art. 24 – Modifiche al contratto
1. Ogni modifica o integrazione al presente contratto o ai suoi allegati sarà valida e vincolante solo se risulterà da atto scritto, debitamente controfirmato per accettazione dalla Parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.
2. Le Parti si danno atto che, in aggiunta e a modifica degli allegati al presente contratto, potranno essere rispettivamente inseriti nuovi documenti e modificati quelli già predisposti. Per essere valide, tali integrazioni e modifiche dovranno fare espresso riferimento al presente contratto ed essere debitamente sottoscritte da entrambe le Parti.
Art. 25 – Rinvii normativi
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme del Codice Civile, nonché quanto previsto dalla Legge 6 Maggio 2000 X. 000.
Art. 26 – Comunicazioni
1. Ogni comunicazione riguardante l’attuazione, la modifica o la risoluzione del presente contratto, fino a nuova contraria disposizione scritta, dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata a.r. ed indirizzata come segue:
a. se all’AC:
Automobile Club Lecco – Corso Matteotti 5B – 23000 Xxxxx
b. se alla Delegazione:
Art. 27 – Tentativo di conciliazione
1. Per le controversie derivanti da interpretazione ed esecuzione delle disposizioni del presente contratto, le Parti convengono di effettuare, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria,un tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecco (secondo gli artt. 38, 39 e 40 del D. Lgs. 12 Gennaio 2003).
Art. 28 - Foro Competente
1. Per le controversie deferite comunque all’autorità giudiziaria, sarà competente il Foro di Lecco.
Art. 29 – Registrazione ed oneri fiscali
1. Si precisa che gli obblighi di pagamento relativi alle prestazioni di servizi derivanti dal presente contratto sono soggette ad IVA.
2. Le spese del presente contratto e gli oneri fiscali conseguenti sono equamente ripartite tra le parti.
Art. 30 – Elenco allegati al contratto
1. Fermo restando quanto previsto all’art. 24 del presente contratto, si includono i seguenti allegati:
A) servizi da espletare in Delegazione – istruzioni operative
B) servizi aggiuntivi della Delegazione – istruzioni operative
C) servizi per avvio e gestione della Delegazione
D) Regolamento d’uso del Marchio ACI
E) specifiche e modalità di richiesta dell’insegna della Delegazione
F) dotazione informatica minima e canoni per servizi di connessione ACI
G) modalità di pagamento all’AC di royalties (canoni), spese di ingresso e spese di insegna
H) allestimento dei locali della Delegazione
I) modalità di incasso e versamento delle quote associative, e di pagamento dei compensi per la Delegazione
J) vendita pacchetti turistici / assicurativi
K) elenco documentazione richiesta alla Delegazione
L) informazioni relative all’AC (informazioni di cui all’art. 4 della Legge 6 maggio 2004 n. 129)
M) ricognizione autorizzazioni e contratti attualmente in capo alla Delegazione
N) compensi per la Delegazione relativi alla vendita dei prodotti associativi
O) elenco dei Comuni compresi nella zona di esclusiva della delegazione.
Letto confermato e sottoscritto in Lecco, addì’ ----------------------------
Automobile Club Lecco ------------------------------------------------
Il Presidente Il Legale Rappresentante
( ) ( )
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, dopo integrale e attenta lettura, la Delegazione dichiara di approvare in modo particolare gli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 28.
Letto confermato e sottoscritto in Lecco, addì -------------------------------------
Il Legale Rappresentante
( )