Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
Roma, (data di protocollo)
OGGETTO: Società aggiudicataria ENGINEERING INGEGNERIA Informatica S.P.A “Condizioni contrattuali” di cui alla procedura di gara Richiesta di Offerta (RdO) nr. 2471238, presentata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per l’acquisizione di servizi di “sviluppo software” del Sistema Informativo “Workflow Documentale Arianna Web” per l’integrazione con il sistema “API-PNR”, con correlati servizi di “manutenzione evolutiva (MEV)” e “adattiva-correttiva (MAC)”, da erogare in favore della Direzione Centrale della Polizia Criminale, nell’ambito del “Progetto 43.5.2”, “Realizzazione del sistema informatico per il trattamento dei dati PNR (Passenger Name Recorder) per l’operatività della UIP (Unità Informativa Passeggeri) e della relativa infrastruttura tecnologica”, a valere sul “Fondo Sicurezza Interna 2014- 2020 – ISF 1 – Police – Os. 5 – On. 2”.
Alla Società “Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.” Sede legale:00144 Roma, Piazzale dell’Agricoltura, 24
Si trascrivono di seguito le “condizioni contrattuali” di cui alla RdO nr. 2471238, avente ad oggetto l’acquisizione di servizi di “sviluppo software” del Sistema Informativo “Workflow Documentale Arianna Web” per l’integrazione con il sistema “API-PNR”, con correlati servizi di “manutenzione evolutiva (MEV)” e “adattiva-correttiva (MAC)” per un arco temporale di 24 (ventiquattro) mesi, nonché di “manutenzione preventiva e correttiva in garanzia”, per un complessivo arco temporale di 36 (trentasei) mesi, di cui 12 (dodici) mesi a titolo gratuito a seguito di offerta migliorativa, decorrenti dalla data di avvenuta approvazione del certificato di positiva conformità funzionale della fornitura, dettagliatamente descritta nell'unito capitolato tecnico (allegato 1), che ne formano parte integrante, sulla base delle proposte migliorative offerte in sede di gara da codesta Società aggiudicataria, per le quali sono stati attribuiti punteggi premianti dalla preposta Commissione di gara, unitamente ai documenti presentati in sede di gara.
1 - OGGETTO DELLA FORNITURA–
La presente fornitura, comunque dettagliatamente descritta nell’allegato capitolato tecnico, nonché nella documento di offerta tecnico- economica (allegato 7) di codesta Società aggiudicataria, contenente le proposte migliorative offerte in sede di gara e ritenute premianti dalla preposta Commissione giudicatrice, si sostanzia nell’ è l’analisi, la stesura della documentazione di progetto e lo sviluppo “software” (comprensivo di MAC) dell’integrazione del “WfMS Arianna con il sistema API-PNR”, l’aggiornamento dell’implementazione del sistema “DCPC-SIENA” per l’allineamento all’ultima “versione 4.0” e l’evoluzione del sistema “DCPC-FIND” per l’interrogazione alle banche dati Interpol da parte di “Arianna e del sistema API-PNR.”, con correlati servizi di “manutenzione
fa/ PR.387.018.TLC.4 1
evolutiva (MEV)” e “adattiva-correttiva (MAC)”, da assicurare in favore della Direzione Centrale della Polizia Criminale.
Nello specifico, la fornitura si sostanzia nell’erogazione delle seguenti attività:
1) “Direzione lavori” (attività di presa in carico” e “presentazione “Piano di Progetto”), con un impegno stimato in almeno nr. 10 giornate/uomo;
2) “Realizzazione e sviluppo “software”, con un impegno stimato in 315 giornate/uomo, così suddiviso: nr.15 “Project Manager”; nr.30 di “Analista e Progettista Software”; nr. 220 di “Sviluppatore Senior”; nr. 50 di “Sviluppatore Junior”.
3) “Trasferimento “Know How” stimato in nr. 15 giornate/uomo (10 giornate/uomo per attività di “training on the job” e 5 giornate/uomo per la sessione formativa) di “Analista e Progettista Software”/“Sviluppatore Senior”;
4) Manutenzione migliorativa/adeguativa” con un impegno stimato in almeno 10 giornate uomo
di “Analista e Progettista Software”/“Sviluppatore Senior”;
Le figure professionali richieste in fornitura, di seguito indicate, dovranno rispettare i requisiti minimi riportati nelle rispettive tabelle di riferimento, di cui al Paragrafo 4 del capitolato tecnico:
- “Project Manager”: per le attività di coordinamento e in qualità di referente unico per l’Amministrazione;
- “Analista e Progettista Software”: per la definizione e formalizzazione dei requisiti, analisi degli impatti e progettazione del “software”;
- “Sviluppatore Senior”: per l’implementazione della soluzione “software”;
- “Sviluppatore Junior”: in supporto allo sviluppatore “senior” per le attività di “reverse engineering” e redazione della documentazione tecnica e “manuali utente”.
Per le attività di “Realizzazione e sviluppo “software”, le giornate/uomo dovranno essere suddivise tra i vari “sistemi” sotto descritti secondo la seguente tabella:
Figura Professionale | PNR-Arianna | DCPC-SIENA | DCPC-FIND | |
Project Manager | 60% | 20% | 20% | |
Analista e Progettista Software | 60% | 30% | 10% | |
Sviluppatore Senior | 60% | 30% | 10% | |
Sviluppatore Junior | 60% | 20% | 20% |
2 – IMPORTO, VALIDITA’ CONTRATTUALE, LUOGO DI EROGAZIONE -
Il valore complessivo del presente appalto è di € 113.950,00, oltre IVA al 22%
L’esecutività del presente atto negoziale decorrerà dalla data di ricevimento da parte della Società aggiudicataria della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, successivamente all’esito positivo dei controlli effettuati dai competenti Uffici dell’Autorità del “Fondo Sicurezza Interna 2014/2020”, nonché all’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi deputati al controllo di legittimità, sostanziandosi in una progettualità consistente nella realizzazione degli sviluppi software
richiesti in un arco temporale massimo di 7 (sette) mesi, e nell’erogazione di servizi di “manutenzione evolutiva (MEV) e adattiva-correttiva (MAC)”, per un arco temporale di 24 (ventiquattro) mesi, nonché di “manutenzione preventiva e correttiva in garanzia”, per un complessivo arco temporale di 36 (trentasei) mesi, di cui 12 (dodici) mesi a titolo gratuito a seguito di offerta migliorativa, decorrenti dalla data di avvenuta approvazione del certificato di positiva conformità funzionale della fornitura.
I servizi previsti nella presente fornitura dovranno essere erogati in favore della Direzione Centrale della Polizia Criminale, sito presso il Polo “Anagnina”, in xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, 0/000 - Xxxx, previ diretti contatti con il “Direttore dell’Esecuzione del contratto”.
3 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E NOMINA DEL RESPONSABILE DI PROGETTO
Ai sensi degli articoli 101, comma 1, e 102, comma 1, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Amministrazione provvederà a nominare, entro 5 giorni lavorativi dalla data di stipula del discendente atto negoziale, un "Direttore dell'Esecuzione del contratto" con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile sull'esecuzione del presente contratto e di tale nomina verrà data comunicazione alla Società aggiudicataria.
Il "Direttore dell'Esecuzione Contrattuale" dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte della Società, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
La Società aggiudicataria provvederà a sua volta, entro lo stesso termine, alla nomina di un proprio rappresentante designato quale "Responsabile di Progetto", con funzione di interlocutore unico per l’Amministrazione per gli aspetti amministrativi e contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale della fornitura.
Di tale nomina dovrà essere data comunicazione all'Amministrazione.
Articolo 4
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA FORNITURA (“PIANO DI PRESA IN CARICO” E “PIANO DI PROGETTO”)
FASI PROGETTUALI DI SVILUPPO SOFTWARE PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE UTENTE
APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITA’FUNZIONALE VERIFICA DI CONFORMITA’ FUNZIONALE
4.1 Presentazione ed approvazione “Piano di Presa in Carico” e “Piano di Progetto”
La Società aggiudicataria, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dalla data di esecutività del presente atto negoziale, decorrente dal ricevimento della comunicazione dell’esito positivo dei controlli effettuati dai competenti Uffici dell’Autorità del “Fondo Sicurezza Interna 2014/2020”, nonché all’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi deputati al controllo di legittimità, dovrà presentare un “Piano di Presa in Carico” ed un “Piano di Progetto”, coerente con i criteri premianti ottenuti in sede di gara dalla preposta Commissione giudicatrice.
L’impegno previsto per le suddette attività è stimato in almeno 10 gg/u per figura professionale.
Il “Piano di Presa in Carico” dovrà prevedere le modalità per eseguire le seguenti attività:
- Presa in Carico documentazione;
- “Assessment” dell’ambiente operativo.
La Società aggiudicataria, dovrà indicare la durata, l’impegno previsto e le figure professionali impiegate per l’acquisizione delle competenze necessarie, al fine di determinare l’inizio delle attività pianificate dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
La Società aggiudicataria, entro il medesimo termine di cui al comma 1,dovrà, altresì, presentare un “Piano di Progetto”, che preveda i contenuti minimi riportati al Paragrafo 3.1 del capitolato tecnico, al fine di consentire al personale specialistico dell’Amministrazione di svolgere le attività di controllo del progetto, in particolare l’attività di monitoraggio e controllo della progettazione e realizzazione dei servizi della fornitura, di approvazione dei risultati delle attività previste (analisi, design,..) e di verificare lo stato di avanzamento con cadenza mensile.
Nello specifico, detti contenuti minimi concernono:
• una sintesi delle caratteristiche della fornitura (requisiti e/o obiettivi che il progetto si prefigge di soddisfare);
• una descrizione del prodotto e/o del servizio che il progetto dovrà realizzare per soddisfare i requisiti del contratto;
• la calendarizzazione delle attività;
• eventuali vincoli;
• le risorse che devono essere rese disponibili dall’Amministrazione per la riuscita del progetto;
• le attività proprie e specifiche dell’Amministrazione;
• le risorse assegnate ed i relativi ruoli e profili professionali e “CV” in formato europeo;
• la scomposizione dei “deliverables” contrattuali al fine di definire unità di lavoro al livello di dettaglio idoneo ad esercitare un efficace controllo in fase di esecuzione;
• la “baseline” per misurare le prestazioni di tempi e costi;
• la definizione della periodicità con cui verrà rilevato lo stato di avanzamento lavori (SAL), gli indicatori da utilizzare per misurare l’avanzamento, le date programmate di svolgimento di “Riesami e Verifiche”;
• le principali “milestone”, vale a dire i momenti a cui corrispondono fatti rilevanti dal punto di vista gestionale e che costituiscono dei punti di controllo essenziali per la verifica del corretto avanzamento dei lavori;
• i problemi aperti e/o le decisioni pendenti;
• le richieste di cambiamenti.
Il “Piano di progetto” dovrà prevedere i seguenti vincoli temporali e fasi temporali, laddove i termini si riferiscono a giorni solari a partire dalla data di efficacia del contratto:
• “Piano di progetto” e “Piano di presa in carico” (approvazione da parte dell’Amministrazione entro10 giorni);
• “Analisi dei requisiti”, “Progettazione tecnica e progettazione collaudo” (entro 3 mesi);
• “Realizzazione, codifica e predisposizione del sistema” (entro 10 mesi);
• “Produzione della documentazione” e “Verifica di conformità” (entro 12 mesi);
• Erogazione dei servizi di manutenzione “adattativa, migliorativa e correttiva (MAC)” per tutti i “sistemi” sviluppati per i successivi 24 mesi;
• “Piano di trasferimento del know-how”.
Lo sviluppo e la verifica funzionale dei “sistemi” rilasciati dovranno avvenire complessivamente entro il termine di 12 (dodici) mesi solari.
I suddetti “Piano di Presa in Carico” e “Piano di Progetto” dovranno essere sottoposti a valutazione ed approvazione entro i successivi 5 (cinque) solari dall’Amministrazione, per il tramite del Direttore dell’esecuzione del contratto.
Nel caso in cui le valutazioni relative al “Piano di Presa in Carico” e/o al “Piano di Progetto” risultassero negative o insufficienti, questi documenti dovranno essere nuovamente presentati per la valutazione entro e non oltre 5(cinque) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto. Trascorsi tali 5(cinque) giorni, qualora la suddetta documentazione non sia ancora disponibile e/o la valutazione risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L’esito di ogni valutazione sarà comunicato alla Società a mezzo di lettera A/R e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, per il tramite del Direttore dell’esecuzione del contratto e costituirà presupposto per l’inizio delle successive attività contrattualizzate.
Si precisa che eventuali, successive variazioni rispetto a quanto proposto in sede di gara relativamente al “Piano di Progetto” ed ai nominativi e/o alle figure professionali impiegate dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione del Direttore dell’Esecuzione del contratto.
Il mancato rispetto dei termini sopra indicati e l’eventuale “turnover” delle risorse contrattualmente definite”, non concordate con il Direttore dell’esecuzione del contratto, comporterà l’applicazione delle penalità previste al successivo articolo 8.
4.2 “Sviluppo software”
4.2.1 Analisi dei requisiti, progettazione tecnica e progettazione collaudo
La Società aggiudicataria dovrà eseguire, successivamente all’avvenuta approvazione dei documenti “Piano di Presa in Carico” e “Piano di Progetto”, di cui al precedente Paragrafo 4.1, ed entro il termine di 3 (tre) mesi, decorrente dalla data di esecutività del presente atto negoziale, le attività di analisi dei requisiti, progettazione tecnica e progettazione collaudo, in accordo alle previsioni di cui al “Piano di progetto” approvato, redigendo a conclusione di ogni singola attività il relativo documento di specifica, come da tabella sottostante:
Attività | Input | Output |
Analisi dei requisiti | Raccolta requisiti contrattuali, normativi ed utente | Documento di specifica dei requisiti |
Progettazione tecnica Progettazione collaudo | Specifica dei requisiti | Documento di specifica funzionale |
Specifica dei requisiti Specifica funzionale Piani di progetto e configurazione | Documento contenete le specifiche di test e collaudo |
Tali “Deliverables”, in linea con i documenti presentati in sede di procedura di gara e positivamente valutati dalla Commissione di gara, dovranno essere sottoposti a valutazione ed approvazione entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi dall’Amministrazione, per il tramite del Direttore dell’esecuzione del contratto.
Nel caso in cui la valutazione dei “Deliverables” relativa all’attività richiesta risultasse negativa o insufficiente, questa dovrà essere nuovamente presentata per la valutazione entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
Trascorsi tali 5(cinque) giorni, qualora i suddetti “Deliverables” non siano ancora disponibili e/o la valutazione risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L’esito di ogni valutazione sarà comunicato alla Società a mezzo di lettera A/R e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, per il tramite del Direttore dell’esecuzione del contratto e costituirà presupposto per l’inizio delle successive attività contrattualizzate.
Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l’applicazione delle penalità previste al successivo articolo 8.
4.2.2 Realizzazione, codifica e predisposizione del “sistema”
La Società aggiudicataria dovrà, altresì, assicurare, successivamente all’ approvazione dei documenti “Piano di Presa in Carico” e “Piano di Progetto”, di cui al precedente Paragrafo 4.1, ed entro il termine di 5 (cinque) mesi, come da offerta in sede di gara (vedasi Punteggio premiante P2), decorrente dalla data di esecutività del presente atto negoziale, la realizzazione, codifica e predisposizione del “sistema”, in accordo alle previsioni di cui al “Piano di progetto” approvato, redigendo a conclusione di ogni singola attività il relativo documento di specifica, come da tabella sottostante:
Attività | Input | Output |
Realizzazione | Specifica di collaudo | Prodotto software (elementi software integrati, |
codifica | Specifica dei requisiti | con relativi dati e documentazione del software |
Specifica funzionale | e della configurazione finale risultante dal test | |
Specifica di test | di prodotto) | |
Piani di progetto e | ||
configurazione | ||
Predisposizione | Specifica funzionale | Documento architetturale contenente |
del sistema | Prodotto software | l’infrastruttura hardware e software di |
collaudo ed esercizio (componenti hardware e | ||
software integrati con relativa documentazione | ||
operativa per l’installazione e l’esercizio del | ||
Prodotto software) |
Tali “Deliverables” dovranno essere sottoposti a valutazione ed approvazione entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi, dall’Amministrazione, per il tramite del Direttore dell’esecuzione del contratto.
Nel caso in cui la valutazione dei “Deliverables” relativa all’attività richiesta risultasse negativa o insufficiente, questa dovrà essere nuovamente presentata per la valutazione entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
Trascorsi tali 5(cinque) giorni, qualora i suddetti “Deliverables” non siano ancora disponibili e/o la valutazione risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L’esito di ogni valutazione sarà comunicato alla Società a mezzo di lettera A/R e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, per il tramite del Direttore dell’esecuzione del contratto e costituirà presupposto per l’inizio delle successive attività contrattualizzate.
Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l’applicazione delle penalità previste al successivo articolo 8.
4.3 “Piano di collaudo” e Produzione “Documentazione utente”
La Società aggiudicataria, successivamente alla data di approvazione dei “Deliverables”, di cui ai precedenti Paragrafo 4.2.1 e 4.2.2, ed entro il successivo termine 15 (quindici) giorni solari,decorrente dalla data di esecutività del presente atto negoziale,dovrà redigere e predisporre un “Piano di collaudo” e produrre ed aggiornare la “Documentazione utente” (manuali utente, “tutorial”, “help”, “wizard”, ecc.) e tutta la documentazione descritta nei precedenti Paragrafo 4.2.1 e 4.2.2, come da tabella sottostante:
Produzione della documentazione | Prodotto software Specifica funzionale | Documentazione utente |
Verifica Funzionale | Specifica di collaudo Prodotto software Tutta la documentazione prodotta | Piano di collaudo |
La “Documentazione utente” dovrà essere predisposta secondo gli “standard” ed i requisiti proposti in sede di offerta.
Il “Piano di collaudo” e la “Documentazione utente” dovranno essere sottoposti a valutazione ed approvazione entro i successivi 3 (tre) giorni solari dall’Amministrazione, per il tramite del Direttore dell’esecuzione del contratto.
Nel caso in cui la suddetta valutazione risultasse negativa o insufficiente, questa dovrà essere nuovamente presentata per la valutazione entro e non oltre 3 (tre) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
Trascorsi tali 3 (tre) giorni, qualora i suddetti “Piano di collaudo” e “Documentazione utente” non siano ancora disponibile/i e/o le valutazioni risultino ancora negative, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L’esito di ogni valutazione sarà comunicato alla Società a mezzo di lettera A/R e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, per il tramite del Direttore dell’esecuzione del contratto e costituirà presupposto per l’inizio delle successive attività contrattualizzate.
Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l’applicazione delle penalità previste al successivo articolo 8.
4.4 Approntamento alla verifica di conformità funzionale”
La Società aggiudicataria, entro il termine massimo di 7 (sette) mesi decorrenti dalla data di esecutività del contratto, come da precedente articolo 2, dovrà dare comunicazione di “approntamento alla verifica di conformità funzionale” delle funzionalità realizzate.
Il mancato rispetto del termine indicato nel presente Paragrafo comporterà l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 8.
4.5“Verifica di conformità funzionale”
Entro il successivo termine di 30 (trenta) giorni solari dalla comunicazione di approntamento alla verifica, di cui al precedente Paragrafo 4.4, verrà svolta la relativa verifica di conformità funzionale da apposita Commissione all’uopo designata dall’Amministrazione.
Tale verifica di conformità funzionale consisterà, al minimo, nella verifica della rispondenza dei servizi con quanto previsto nel contratto e nel capitolato tecnico per mezzo delle specifiche di collaudo approvate.
Le prove saranno eseguite nell’ambiente di collaudo predisposto dall’Amministrazione secondo quanto specificato nel piano di progetto e nelle specifiche di collaudo.
Le attività di verifica avverranno al termine di tutto lo sviluppo previsto ed oggetto della fornitura e verteranno sulla rispondenza delle implementazioni realizzate rispetto ai requisiti approvati dall’Amministrazione e sulla valutazione della documentazione prodotta.
Tale operazione si svolgerà in unica fase in aderenza con le specifiche tecniche indicate nel presente documento e nel capitolato tecnico, oltre ad ogni altra prova e verifica, anche funzionale, che il medesimo riterrà necessaria.
Il certificato di positiva verifica di conformità funzionale, rilasciato dalla medesima Commissione sarà sottoposto, entro i successivi 15 (quindici) giorni solari, ad approvazione da parte dell'Amministrazione che ne darà comunicazione alla Società aggiudicataria a mezzo PEC e/o con consegna a mano.
In caso di esito negativo della cennata attività di verifica, questa sarà ripetuta entro un massimo di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'esito negativo della verifica stessa. Trascorsi tali 15 (quindici) giorni lavorativi, qualora la fornitura non sia ancora disponibile per la verifica o le successive prove di verifica risultino ancora negative, l’Amministrazione potrà rifiutare la medesima, riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento, fatta riserva l’azione del risarcimento del danno.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte della Società al Ministero dell'Interno.
Articolo 5
SERVIZI PER LA MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA IN GARANZIA, SERVIZI PER LA “MANUTENZIONE EVOLUTIVA , ADATTIVA E CORRETTIVA (MAC)”
5.1 Modalità di erogazione della “manutenzione preventiva e correttiva”
La Società aggiudicataria, a decorrere dalla comunicazione di approvazione del certificato di avvenuta e positiva verifica di conformità funzionale, di cui al precedente articolo 4, Paragrafo 4.5, e per il successivo arco temporale di 36 (trentasei mesi), di cui 12 (dodici) mesi a titolo gratuito a
seguito di offerta migliorativa, dovrà assicurare l’erogazione di servizi di “manutenzione preventiva e correttiva (MAC)” in garanzia del prodotto “software” realizzato.
Gli interventi di manutenzione in garanzia, determinati da malfunzionamenti riconducibili ad imperfezioni nella realizzazione e/o personalizzazione del “software” e nell’erogazione dei servizi previsti dalla fornitura, sono effettuati “on-site”, presso la sede della Direzione Centrale della Polizia Criminale, sita presso il Polo “Anagnina”, in xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, 0/000 – Xxxx.
Il servizio di manutenzione in argomento, a totale carico della medesima Società, concernerà sia la manutenzione preventiva che quella correttiva del “sistema”:
• Per “manutenzione preventiva”, la Società dovrà proporre e concordare con l’Amministrazione, per il tramite del Direttore dell’esecuzione del contratto, appositi interventi (configurazioni, regolazioni, modifiche tecniche, consistenti nei miglioramenti e/o aggiornamenti, al fine di elevare il grado di affidabilità del “sistema”, di migliorare il funzionamento e di aumentare la sicurezza) finalizzati all’ottimizzazione ed all’aggiornamento del “software”; tali interventi dovranno essere effettuati periodicamente al fine di consentire la perfetta funzionalità del “sistema” e prevenirne i malfunzionamenti anche tramite servizi di assistenza tecnica preventivi miranti a ridurre i costi di gestione dei sistemi mediante l’eliminazione delle possibili fonti di problemi;
• la “manutenzione correttiva” dovrà comprendere tutti gli interventi volti all’eliminazione di blocchi, alla riparazione dei guasti o altro inconveniente che dovesse verificarsi, ovvero al ripristino delle funzionalità previste, a fronte di errori, malfunzionamenti o incongruenze del “software”.
La priorità di intervento è stabilita dalla severità del problema, secondo i seguenti livelli:
- guasto bloccante, se impedisce all’utente l’uso dell’applicazione;
- guasto non bloccante, se comporta errori, malfunzionamenti o incongruenze che non impediscono all’utente l’uso dell’applicazione, ma che ne compromettono il pieno utilizzo.
5.2 Modalità di erogazione per la “manutenzione evolutiva, adattiva e correttiva (MAC)”
La Società aggiudicataria, a decorrere dalla comunicazione di approvazione del certificato di avvenuta e positiva verifica di conformità funzionale, di cui al precedente articolo 4, Paragrafo 4.5, e per il successivo arco temporale di 24 (ventiquattro mesi), dovrà garantire un servizio di “manutenzione adattiva e migliorativa”, volta ad adeguare le funzioni dell’applicazione alle nuove normative, all’evoluzione tecnologica, alle innovazioni organizzative o di altre caratteristiche non funzionali (quali, ad esempio, l’usabilità, le prestazioni, etc.).
La “manutenzione migliorativa” dovrà riguardare i “sistemi” interessati dall’attività di sviluppo e dovrà essere garantita da un apposito “mix” di figure professionali di tipo “senior” per un volume di almeno 10 gg/u (“Analista e sviluppatore Senior”).
Gli interventi di “manutenzione migliorativa e adattativa” da realizzare saranno concordati tra l’Amministrazione, per il tramite del Direttore dell’esecuzione del contratto, e la Società aggiudicataria.
La richiesta di intervento, predisposta dalla Società aggiudicataria su indicazione dell’Amministrazione, conterrà la descrizione sintetica delle attività da svolgere e gli eventuali elementi di dettaglio, nonché l’indicazione di massima dei tempi entro i quali deve essere completato l’intervento.
A seguito della richiesta ricevuta, la Società aggiudicataria invierà all’Amministrazione un documento, denominato “Piano di intervento migliorativo/adeguativo”, contenente la stima e la pianificazione delle attività da svolgere, le eventuali “deliverables” che dovranno essere prodotte ed i relativi tempi di consegna, nonché i “test” da effettuare per la verifica delle funzionalità richieste. Tale “Piano di Intervento migliorativo/adeguativo” dovrà essere trasmesso a mezzo di lettera A/R e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte al Direttore dell’esecuzione del contratto, entro il successivo termine di 10 (dieci) giorni solari decorrente dalla data di ricevimento della specifica richiesta all’uopo rappresentata dall’Amministrazione.
Entro i successivi 5(cinque) giorni solari, l’Amministrazione, per il tramite del Direttore dell’esecuzione del contratto, sottoporrà a valutazione ed approvazione il suddetto “Piano di Intervento migliorativo/adeguativo”.
Nel caso in cui la valutazione del suddetto “Piano di Intervento migliorativo/adeguativo” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
Trascorsi tali 5(cinque) giorni, qualora il suddetto “Piano di Intervento migliorativo/adeguativo” non sia ancora disponibile e/o la valutazione risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L’esito di tale valutazione sarà comunicato alla Società a mezzo di lettera A/R e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, per il tramite del Direttore dell’esecuzione del contratto e costituirà presupposto per l’inizio delle successive attività contrattualizzate.
L’Amministrazione, d’intesa con la Società aggiudicataria, prima del rilascio in esercizio, procederà alla verifica delle funzionalità realizzate, avvalendosi dei “test” predisposti dalla medesima Società o sottoponendo, a suo insindacabile giudizio, le funzionalità software all’esecuzione di altre prove.
A completamento della realizzazione, la Società aggiudicataria invierà la comunicazione di chiusura dell’intervento, consegnerà all’Amministrazione le funzionalità realizzate e procederà d’intesa con l’Amministrazione al “passaggio in esercizio”.
Il mancato rispetto dei termini sopraindicati comporterà l’applicazione delle penalità previste al successivo articolo 8.
5.3 Tempistiche del servizio di “manutenzione preventiva e correttiva” e del servizio di “manutenzione evolutiva, adattiva e correttiva (MAC)” - “Livelli di servizio”
Il servizio di “manutenzione preventiva e correttiva” e “manutenzione adattiva e migliorativa” dovrà essere erogato nella fascia oraria 09.00-18.00, dal lunedì al venerdì (escluso i festivi), e dovrà essere attivato in base alle necessità di correzione al “software”, segnalate dal Direttore dell’esecuzione del contratto, mediante comunicazione, tramite specifica “e-mail” da fornire a cura della Società aggiudicataria, del malfunzionamento.
Il conseguente intervento “on site” dovrà essere assicurato dal lunedì al venerdì (escluso i festivi), dalle ore 9:00 alle ore 18:00; le “e-mail” inoltrate oltre le ore 18:00 del venerdì si dovranno intendere come effettuate alle ore 9:00 del giorno lavorativo successivo.
Nell'ambito del servizio in oggetto dovranno essere garantite le seguenti principali attività, da concordare puntualmente con il medesimo Direttore dell’esecuzione del contratto:
• la determinazione delle cause dei malfunzionamenti;
• l’analisi e l’eventuale attivazione di azioni correttive provvisorie per il ripristino del servizio;
• redazione di una relazione tecnica descrittiva dell'errore, delle relative cause e delle modalità di risoluzione prospettate;
• l'analisi funzionale, l'implementazione, ed il test dell'azione correttiva definitiva;
• la preparazione della richiesta di rilascio in esercizio dell'azione correttiva realizzata;
• eventuale aggiornamento della documentazione relativa allo sviluppo.
5.3.1 Livelli di servizio per la “manutenzione preventiva e correttiva” e per la “manutenzione evolutiva, adattiva e correttiva (MAC)”
Il servizio di “manutenzione preventiva e correttiva” e “manutenzione adattiva e migliorativa” dovrà essere garantito nel rispetto dei seguenti “SLA”:
CARATTERISTICA | VALORI DI SOGLIA | PERIODO DI OSSERVAZIONE |
Rispetto dei tempi di presa in carico | 1) Tempo che intercorre tra l’inizio della chiamata e la risposta da parte del fornitore: a) ≤ 4 h nel 90% dei casi; 2) Percentuale di chiamate non evase ≤ 5%. | Trimestrale |
Rispetto dei tempi di risoluzione del problema | 1) Guasti bloccanti: a) tempo max ripristino dalla presa in carico della chiamata entro: i) 4h nel 96% dei casi ii) 12h nel 4% dei casi 2) Guasti non bloccanti: a) tempo max ripristino dalla presa in carico della chiamata entro: i) 12h nel 96% dei casi ii) 36h nel 4% dei casi | Trimestrale |
Manutenzione adattiva | numero degli interventi di manutenzione adattativa e migliorativa inevasi nell'arco di tempo | Trimestrale |
Recidività di errore | rapporto percentuale tra numero errori recidivi e numero totale degli interventi di manutenzione correttiva ≤5% non bloccanti ≤0.5% bloccanti | Trimestrale |
La Società aggiudicataria, trimestralmente, dovrà procedere alla rendicontazione degli interventi di “manutenzione preventiva, correttiva, migliorativa ed adattativa” effettuati nel trimestre precedente ed inviarla all’Amministrazione, dando evidenza del numero e del tipo di interventi effettuati, dei tempi di completamento degli interventi rispetto alle date previste, dell’esito delle verifiche effettuate e del rispetto dei “livelli di servizio” definiti.
Il mancato rispetto dei “livelli di servizio” previsti nel presente articolo comporterà l’applicazione di specifiche penali compendiate nel successivo articolo 8.
Articolo 6 TRASFERIMENTO DEL “KNOW-HOW”:
“PIANO FORMATIVO”,
“TRAINING ON THE JOB” E SESSIONE FORMATIVA
La Società aggiudicataria, nel corso di esecuzione del contratto e in tutti i casi di anticipata risoluzione dello stesso, dovrà garantire all’Amministrazione e/o a terzi dalla stessa indicati, il massimo supporto e collaborazione per consentire il subentro nelle attività in corso.
6.1 Presentazione del “Piano formativo” per l’attività di “Training On The Job” e per la sessione formativa
La Società aggiudicataria, entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta approvazione del certificato di positiva verifica di conformità funzionale di cui al precedente articolo 4, Paragrafo 4.5, presenterà un documento denominato “Piano Formativo”.
Tale “Piano Formativo”, redatto secondo le modalità indicate nel Paragrafo 3.3 dell’allegato capitolato tecnico, sarà sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall’Amministrazione per mezzo del Direttore dell’esecuzione del contratto entro 5 (cinque) giorni solari dalla presentazione dello stesso.
Nel caso in cui la valutazione del “Piano Formativo” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
Trascorsi tali 10 (dieci) giorni solari, qualora il suddetto “Piano Formativo” non sia ancora disponibile o la successiva verifica di conformità risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L’esito di tale verifica sarà comunicato alla Società aggiudicataria a mezzo di lettera A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione.
Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l’applicazione delle penali previste al successivo articolo 8.
6.2 “Training On The Job” e sessione formativa
La Società aggiudicataria, a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuta e positiva verifica di conformità funzionale, di cui al precedente articolo 4, Paragrafo 4.5, a seguito di richiesta dell’Amministrazione, dovrà garantire:
•l’affiancamento in modalità di “training on the job”, con l’impiego di 10 gg/u delle figure di “Analista/Progettista/Sviluppatore Senior”, impiegato nella fornitura per fornire tutte le indicazioni, conoscenze maturate e le informazioni necessarie utili al trasferimento del “know- how”;
•una sessione formativa di 5 gg/u delle figure di “Analista/Progettista/Sviluppatore Senior”, dedicata all’acquisizione delle competenze di base e/o avanzate degli “ambienti di sviluppo utilizzati” e dei “programmi software” sviluppati in corso di esecuzione del progetto.
La mancata erogazione e/o l’erogazione del servizio in parola con modalità o con il grado di soddisfacimento non conformi alle richieste dell’Amministrazione comporteranno l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 8.
Articolo7
(Rifiuto e ripresentazione alla verifica funzionale di conformità)
Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d’oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, di cui al precedente articolo 3, pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica funzionale, la Società potrà, alternativamente:
a) riproporre - entro 10 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte del Direttore dell’Esecuzione del contratto – le realizzazioni/beni già sottoposte alla verifica con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
b) sottoporre - entro il medesimo termine di 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax della decisione di rifiuto da parte del Direttore dell’Esecuzione del contratto - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell’Amministrazione dei beni in sostituzione di quelli rifiutati ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detti beni, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la verifica funzionale.
Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4 del presente contratto.
In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti alla verifica risultata negativa restano a carico della Società. Se entro il termine stabilito dall' Amministrazione, la Società non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall’Amministrazione che si rivarrà sulla Società stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall’ Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.
Nell'ipotesi di mancata ripresentazione nei termini contrattualmente fissati e/o di esito sfavorevole anche della seconda verifica funzionale, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l’incameramento dell’intero deposito cauzionale nonché all’esecuzione in danno della Società, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell'Amministrazione resteranno a carico della Società in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause imputabili alla Società non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente contratto.
Articolo 8 PENALI
8.1 Redazione e presentazione del “Piano di presa in carico” e “Piano di progetto”
Il mancato rispetto dei termini di cui all’articolo 4, Paragrafo 4.1, comporterà l’applicazione di una penale pari all’1% del valore contrattuale, per ogni giorno di scostamento in aumento.
8.2 “Turnover” delle risorse contrattualmente definite
L’eventuale effettuazione di “Turnover” delle risorse contrattualmente definite, senza previa autorizzazione dell’Amministrazione, comporterà l’applicazione di una penale pari allo 0.1% di scostamento in aumento, per ogni frazione percentuale.
8.3 Redazione e presentazione “Deliverables” relative alle “Fasi progettuali” del servizio di sviluppo “software”
Il mancato rispetto dei termini di cui all’articolo 4, Paragrafi 4.2 e 4.2.2, comporterà l’applicazione di una penale pari all’1% del valore contrattuale per ogni giorno di scostamento in aumento.
8.4 Presentazione “Piano collaudo” e “Documentazione utente”
Il mancato rispetto dei termini di cui all’articolo 4, Paragrafo 4.3, comporterà l’applicazione di una penale pari all’1% del valore contrattuale per ogni giorno di scostamento in aumento.
8.5 Approntamento alla verifica di conformità funzionale
Il mancato rispetto dei termini di cui all’articolo 4, Paragrafo 4.4, comporterà l’applicazione di una penale pari all’1% del valore contrattuale per ogni giorno di scostamento in aumento.
8.6 Presentazione “Piano di intervento migliorativo/adeguativo”
Il mancato rispetto dei termini di cui all’articolo 5, Paragrafo 5.2, comporterà l’applicazione di una penale pari all’1% del valore contrattuale per ogni giorno di scostamento in aumento.
8.7 Livelli di servizio per “manutenzione preventiva e correttiva” e per la “manutenzione evolutiva, adattiva e correttiva (MAC)”
Il mancato rispetto dei termini di cui all’articolo 5, Paragrafo 5.3.1, comporterà l’applicazione delle penali di seguito indicate:
CARATTERISTICA | VALORI DI SOGLIA | PERIODO DI OSSERVAZIO NE | PENALI | |
CAUSALI | IMPORTI | |||
Rispetto dei tempi di presa in carico | 1) Tempo che intercorre tra l’inizio della chiamata e la risposta da parte del fornitore: a) ≤ 4 h nel 90% dei casi; 2) Percentuale di chiamate non evase ≤ 5%. | Trimestrale | Per ogni frazione percentuale pari allo 0.1% di scostamento in aumento | 0.1% del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione |
Rispetto dei tempi di risoluzione del problema | Guasti bloccanti: a) - tempo max ripristino dalla presa in carico della chiamata entro: i) 4h nel 96% dei casi ii) 12h nel 4% dei casi Guasti non bloccanti: a) tempo max ripristino dalla presa in carico della chiamata entro: | Trimestrale | Per ogni frazione percentuale di tempo pari allo 0.1% di scostamento peggiorativo | 1% del valore contrattuale nel periodo di osservazione |
CARATTERISTICA | VALORI DI SOGLIA | PERIODO DI OSSERVAZIO NE | PENALI | |
CAUSALI | IMPORTI | |||
i) 12h nel 96% dei casi ii) 36h nel 4% dei casi | ||||
Manutenzione adattiva | numero degli interventi di manutenzione adattativa e migliorativa inevasi nell'arco di tempo | Trimestrale | per ogni richiesta di intervento inevasa | €500 |
Recidività di errore | rapporto percentuale tra numero errori recidivi e numero totale degli interventi di manutenzione correttiva ≤5% non bloccanti ≤0.5% bloccanti | Trimestrale | Per ogni frazione percentuale pari allo 0.1% di scostamento in aumento | 0.1% del valore contrattuale dell’applicazi one |
8.8 Presentazione “Piano formativo” per l’attività di “training on the job” e sessione formativa Il mancato rispetto dei termini di cui all’articolo 6, Paragrafo 6.1, comporterà l’applicazione di una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari allo 0,2 per mille del valore netto del contratto.
8.9 “Trasferimento “Know How” (attività di “training on the job” e sessione formativa)
Il mancato rispetto dei termini di cui all’articolo 6, Paragrafo 6.2, comporterà l’applicazione delle penali di seguito indicate:
CARATTERISTICA | VALORI DI SOGLIA | PERIODO DI OSSERVAZIONE | PENALI | |
CAUSALI | IMPORTI | |||
Trasferimento Know How | rilievi emessi e formalizzati dall’Amministrazione relativi al mancato gradimento dell’attività di training on the job e della sessione formativa. | Una tantum | Per ogni lettera di rilievo | Mancata corresponsione dell’importo del servizio e/o la ripetizione del servizio |
8.10 Termine essenziale.
Nell’ipotesi prevista di applicazione di penali disciplinata dal precedente capoverso, l’ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.
Parimenti, nell’ipotesi prevista di applicazione di penali disciplinata dal precedente capoverso, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito cauzionale, nonché all’esecuzione in danno della Società. Qualora l’importo complessivo delle medesime dovesse
risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell’aggiudicatario ed all’incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall' inadempimento del contratto.
L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.
Articolo 9 GARANZIA DEFINITIVA
La Società aggiudicataria, ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a seguito di aggiudicazione definitiva ha costituito una polizza fideiussoria, pari ad € 4.558,00, secondo le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., idonea garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell’importo della fornitura, ridotta secondo le previsioni dell’articolo 93, comma 7.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Nell’eventualità di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fidejussione deve contenere gli estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 107, comma 3, del D. Lgs.vo1 settembre 1993, n. 385.
La garanzia dovrà essere corredata da un’autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R.
n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell’Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.
In alternativa, la sottoscrizione della garanzia potrà essere corredata da autentica notarile ai sensi dell’articolo 2703 del Codice Civile.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.
Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Qualora l’ammontare della polizza dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Società aggiudicataria, fatta salva la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La garanzia definitiva non dovrà contenere una data di scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste.
Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte della Società aggiudicataria, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura: “Garanzia definitiva per la Richiesta di Offerta nr. 2471238, presentata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), avente ad oggetto l’acquisizione di servizi di “sviluppo software” del Sistema Informativo “Workflow Documentale Arianna Web” per l’integrazione con il sistema “API-PNR”, con correlati servizi di “manutenzione preventiva e correttiva in garanzia” e di “manutenzione evolutiva, adattiva e correttiva (MAC)”, da erogare in favore della Direzione Centrale della Polizia Criminale, nell’ambito del Progetto 43.5.2 “realizzazione del sistema informatico per il trattamento dei dati
PNR (Passenger Name Recorder) per l’operatività della UIP (Unità Informativa Passeggeri) e della relativa infrastruttura tecnologica”, a valere sul “Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 – ISF 1 – Police – OS. 5 – ON. 2”. CIG 797980790C – CUP F59G18000120007.
Articolo10
TERMINI DI PAGAMENTO -TRACCIABILITA’ - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
10.1 Servizi relativi alle attività di “Presa in carico”, “Piano di Progetto” e “sviluppo software” per un importo complessivo di € 103.100,00, IVA esclusa.
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento delle specifiche attività, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica da emettersi successivamente alla comunicazione dell’approvazione del certificato di positiva verifica di conformità funzionale, comprensiva della rendicontazione delle“giornate/uomo”effettivamente fruite dall’Amministrazione ovvero, nell’ipotesi di ricevimento della fattura in data anteriore, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla comunicazione dell’approvazione del certificato di positiva verifica di conformità funzionale,comprensiva della rendicontazione delle“giornate/uomo”effettivamente fruite dall’Amministrazione,in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
10.2 Servizi a consumo relativi alla manutenzione “manutenzione evolutiva, adattiva e correttiva (MAC)” per 24 (ventiquatro) mesi:
importo massimo di € 6.200,00, IVA esclusa.
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento dello specifico servizio, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica da emettersi successivamente alla comunicazione dell’avvenuta approvazione del certificato di positiva verifica di conformità funzionale ed alla comunicazione di positiva attestazione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto di avvenuta e favorevole erogazione dell’attività richiesta, comprensiva della rendicontazione delle“giornate/uomo”effettivamente fruite dall’Amministrazione ovvero, nell’ipotesi di ricevimento della fattura in data anteriore, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla comunicazione dell’avvenuta approvazione del certificato di positiva verifica di conformità funzionale e dalla comunicazione di positiva attestazione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto di avvenuta e favorevole erogazione dell’attività richiesta, comprensiva della rendicontazione delle“giornate/uomo”effettivamente fruite dall’Amministrazione, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
10.3 Servizi a consumo per le attività di “training on the job” e “sessione formativa” per un importo di € 4.650,00, IVA esclusa.
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento dello specifico servizio, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica da emettersi successivamente alla comunicazione dell’avvenuta approvazione del certificato di positiva verifica di conformità funzionale ed alla comunicazione di positiva attestazione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto di avvenuta e favorevole erogazione dell’attività richiesta, comprensiva della rendicontazione delle“giornate/uomo”effettivamente fruite dall’Amministrazione, nell’ipotesi di ricevimento della fattura in data anteriore, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla comunicazione dell’avvenuta approvazione del certificato di positiva verifica di conformità funzionale e dalla comunicazione di positiva attestazione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto di avvenuta e favorevole erogazione dell’attività richiesta, comprensiva della rendicontazione delle“giornate/uomo”effettivamente fruite dall’Amministrazione, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
Le predette fatture, recanti obbligatoriamente il numero CIG 797980790C ed il codice CUP F59G18000120007dovranno essere intestate a: MINISTERO DELL’INTERNO - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale, Polo “Anagnina”, via Torre di Mezzavia, 9/121 – Roma, secondo le modalità disposte dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, nr. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché trasmessa secondo le modalità di cui dalla Legge
n.244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: 0CS8J4.
Le stesse dovranno, altresì, necessariamente riportare anche la seguente dicitura: “Le spese relative alla presente fattura saranno liquidate nella misura di un 50% quale quota comunitaria e di un 50% a titolo di cofinanziamento nazionale di cui alla D.M. dell’Ispettore Generale Capo per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea del 21 marzo 2016, sulla base del tasso di cofinanziamento del “Fondo Sicurezza Interna 2014/2020”.
Al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore si provvede tramite le risorse nazionali e comunitarie disponibili sul Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ex L. 183/87, subordinato all'esito positivo dei controlli effettuati dai competenti Uffici della Segreteria Tecnica Amministrativa dei Fondi Europei e Programmi Operativi Nazionali.
Si precisa, altresì che, il pagamento delle spese andrà a valere sulle risorse del “Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 - ISF1 Police - Obiettivo Speciale 5 - Obiettivo Nazionale 2”, previo esito positivo dei controlli da parte dei competenti Uffici dell’Autorità Responsabile sulla procedura di gara e degli Organismi deputati al controllo di legittimità sulla procedura ed atti di gara, ivi compreso il rispetto dell’articolo 3 della Legge nr. 136/2010, secondo le seguenti modalità:
a) Prefinanziamento pari al 60% del budget previsionale ammesso a finanziamento. Tale prefinanziamento verrà erogato all’Amministrazione mediante accredito a: Tesoreria Centrale dello Stato conto n° 00000, XXXX XX00X000000000000000000000, gestito mediante contabilità speciale n° 5969 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale;
b) I^ tranche di finanziamento pari al 30% dell’importo del presente contratto, che sarà erogata a seguito dell’esito positivo dei controlli di competenza della Segreteria Tecnica Amministrativa;
c) Saldo finale, pari al 10% dell’importo del contratto, al netto di eventuali rettifiche finanziarie applicate, che sarà corrisposto a seguito dell’invio da parte del Beneficiario dell’ultima dichiarazione di spesa a seguito di esito positivo dei controlli di competenza della Segreteria tecnica Amministrativa.
Ai sensi dell’Art. 5, comma 7, del Reg. (UE) n. 514/2014 “La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei Conti hanno potere di revisione contabile esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici”.
Resta fin d’ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
CODICE CIG 797980790C
CODICE CUP n.F59G18000120007
CONTO CORRENTE DEDICATO:
INTESA SANPAOLO SPA Fil. 00000 XXXX –
XXX XXXXXXX' XXX XXXXXX 00 XXXX IBAN: XX00 X 00000 00000 000000000000 CODICE SWIFT XXXXXXXX
GENERALITA’ XXXXXXXX AD OPERARE SUL CONTO:
• Xxxxxxxx Xxxxxxx CNG MHL 41E27 E613I
• Xxxxx Xxxxxxx XXX XXX 00X00 F839N
• Xxxxxxx Xxxxx PND PLA 50M19 A323H
• Xxxxx Giulia Xxxxxxxx Xxxxxxx PRZ GPT 63P59 F205L
• Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx XXX XXX 00X00 X000X
CODICE FISCALE AZIENDA: 00967720285
10.4 - Clausola risolutiva espressa
La Società aggiudicataria, nell’eventualità di ricorso all’istituto del subappalto, si impegna, sin da ora, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Nell’eventualità in cui trattasi di RTI, la mandataria si impegna, sin da ora, a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari, che dovranno, tra l’altro, essere espressamente previste anche del contratto di mandato stipulato con il subappaltatore.
In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel Paragrafo precedente, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto, in applicazione dell’articolo 3
– comma 8 - Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.
La Società aggiudicataria si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.
Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.
Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali della Società, quando anche pubblicate nei modi di legge, la Società s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante.
In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.
Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.
Articolo 11
BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE
La Società aggiudicataria sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.
In tal caso, la Società aggiudicataria pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto la Società aggiudicataria di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.
Le obbligazioni derivanti al la Società aggiudicataria dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione del la Società aggiudicataria possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca alla Società aggiudicataria, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.
In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione:
- se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi della Società aggiudicataria;
- se trattasi di prodotti “software” o di materiale su licenza, l'importo pagato dall' Amministrazione per il loro acquisto.
La Società aggiudicataria non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:
- combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall’Impresa con apparecchiature o dati non forniti dalla Società aggiudicataria;
- modifiche effettuate dall' Amministrazione di un prodotto fornito dalla Società aggiudicataria;
- violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non fornito dalla Società aggiudicataria anche se da essa distribuito.
Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità della Società aggiudicataria in relazione a violazione di brevetti o diritti d' autore.
Articolo 12
(Obblighi della Società in materia di tutela della riservatezza)
La Società si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 2016/679, come recepito dal decreto legislativo 10/8/2018, nr.101.
In particolare, il personale della Società che, nell’ambito dell’erogazione del servizio oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall’Amministrazione ed indicati quali “elementi classificati riservati” dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell’Amministrazione stessa.
E’ fatto divieto al personale della Società di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell’Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente contratto.
Ove la Società intenda diffondere:
a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d’impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
b) Immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all’Amministrazione ed impiegati nei servizi d’istituto,
dovrà rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all’ Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e Informatica, all’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato e al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.
L’Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti della Società ai fini dell’eventuale trattamento dei dati personali.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che codesta Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Articolo 13 CONTROVERSIE
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione dell’ordine che verrà stipulato, verranno deferite esclusivamente all’Autorità giurisdizionale competente.
Articolo 14 RESPONSABILITA’
La Società aggiudicataria non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia, oltre quelle espressamente previste nel presente contratto, fatti salvi i limiti inderogabili di legge.
L’Amministrazione conviene che il limite massimo di responsabilità della Società aggiudicataria per danni di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo, compresi i danni per eventuali violazioni di brevetti (ma escluse eventuali violazioni di diritti d’autore) conseguenti o connessi alla prestazione dei servizi oggetto del presente contratto, sarà costituito da un ammontare pari al valore del contratto stesso, maggiorato del 50%.
L’Amministrazione conviene inoltre che la Società aggiudicataria non sarà responsabile per qualsiasi pretesa avanzata da terzi contro l’Amministrazione, a meno che non si tratti di pretesa per violazione di brevetti o diritti d’autore come sopra previsto.
Articolo 15
RECESSO DELL’AMMINISTRAZIONE
Ai sensi dell’art.109 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., è in facoltà dell’Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni, di recedere, in qualunque momento, dal contratto previo pagamento delle prestazioni eseguite, come fatto constare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti, nonché del 10% (diecipercento) dell’importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell’ammontare globale del contratto.
In ossequio al disposto di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a codesta Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Società non acconsenta ad una modifica proposta da CONSIP S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 92, comma 3, del D.Lgs.vo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) l’Amministrazione recederà dal contratto nell’ipotesi di esito positivo dell’ informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Articolo 16 PATTO DI INTEGRITA’
Ai sensi del disposto normativo di cui all’articolo 1, comma 17, della Legge 190/2012, l’Amministrazione e la Società aggiudicataria dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell’unito “Patto di integrità” (all.4), che diviene parte integrante del presente documento, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti.
Articolo 17
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL MINISTERO DELL’INTERNO
Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall’unito “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno” (all.5), adottato nel rispetto del disposto normativo di cui al
D.P.R. 16/4/2013, nr. 62, approvativo del relativo Regolamento, a norma dell’articolo 54, comma 5, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall’art. 1, comma 44, della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche in materia di codice di comportamento approvate con Delibera n. 75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni”.
Articolo 18 OPZIONI
•L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., purché il valore della modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo;
• L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale aggiudicato, che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all’articolo 106, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;
• L’Amministrazione, in vigenza contrattuale, si riserva la facoltà di esercitare la previsione di cui al disposto normativo dell’articolo 63, comma 5, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., per una durata massima pari ad un’altra annualità, dell’importo contrattuale aggiudicato;
• L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more dello svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.
Qualora l’Amministrazione voglia avvalersi delle opzioni di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata AR o mediante altra forma idonea a garantire data certa.
Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso. Esso pertanto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
Articolo 19
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI e CONDIZIONI DEL CONTRATTO
1. La fornitura oggetto della presente procedura di gara, di cui al Progetto 43.5.2 denominato “Realizzazione del sistema informatico per il trattamento dei dati PNR per l’operatività della UIP e della relativa infrastruttura tecnologica”, ammessa a finanziamento nell’ambito del “Fondo Sicurezza Interna 2014/2020 – ISF 1 – Police – Obiettivo Specifico 5 – Obiettivo Nazionale 2”, per un importo complessivo pari a Euro 11.377.085,20, IVA inclusa, di cui il 50% quale cofinanziamento UE (Euro
5.688.542,60) e il 50% di cofinanziamento nazionale (Euro 5.688.542,60), come da decreto in data 16/04/2018 a firma dell’Autorità Responsabile “pro-tempore”.
2. E’ esclusa la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti da contratti affidati nell’ambito dei progetti ammessi al finanziamento del “Fondo Sicurezza Interna 2014/2020”.
3. La stipula e l’esecutività del contratto avverrà previo esito positivo del controllo formale effettuato dai competenti Uffici dell’Autorità Responsabile, significando che, nell’ipotesi in cui l’esito negativo dei predetti controlli dovesse determinare la totale o parziale soppressione del finanziamento assegnato al “Progetto”, l’Amministrazione valuterà l’esercizio dei poteri di autotutela con annullamento della procedura di gara.
4. Al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore si provvede tramite le risorse nazionali e comunitarie disponibili sul Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ex L. 183/87, subordinato all'esito positivo dei controlli effettuati dai competenti Uffici della Segreteria Tecnica Amministrativa dei Fondi Europei e Programmi Operativi Nazionali.
Si precisa, altresì che, il pagamento delle spese andrà a valere sulle risorse del “Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 - ISF1 Police - Obiettivo Speciale 5 - Obiettivo Nazionale 2”, previo esito positivo dei controlli da parte dei competenti Uffici dell’Autorità Responsabile sulla procedura di gara e degli Organismi deputati al controllo di legittimità sulla procedura ed atti di gara, ivi compreso il rispetto dell’articolo 3 della Legge nr. 136/2010, secondo le seguenti modalità:
a) Prefinanziamento pari al 60% del budget previsionale ammesso a finanziamento. Tale prefinanziamento verrà erogato all’Amministrazione mediante accredito a: Tesoreria Centrale dello Stato conto n° 00000, XXXX XX00X000000000000000000000, gestito mediante contabilità speciale n° 5969 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale;
b) I^ tranche di finanziamento pari al 30% dell’importo del presente contratto, che sarà erogata a seguito dell’esito positivo dei controlli di competenza della Segreteria Tecnica Amministrativa;
c) Saldo finale, pari al 10% dell’importo del contratto, al netto di eventuali rettifiche finanziarie applicate, che sarà corrisposto a seguito dell’invio da parte del Beneficiario dell’ultima dichiarazione di spesa a seguito di esito positivo dei controlli di competenza della Segreteria tecnica Amministrativa.
5. Ai sensi dell’Art. 5, comma 7, del Reg. (UE) n. 514/2014 “La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei Conti hanno potere di revisione contabile esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici”.
6. Le fatture, recanti obbligatoriamente il Codice Identificativo di Xxxx (CIG) attribuito dall’ANAC ed il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al “progetto”, dovranno essere trasmesse alla Direzione Centrale della Polizia Criminale, secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013, recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: 0CS8J4
Le stesse dovranno, altresì, necessariamente riportare anche la seguente dicitura: “Le spese relative alla presente fattura saranno liquidate nella misura di un 50% quale quota comunitaria e di un 50% a titolo di cofinanziamento nazionale, sulla base del tasso di cofinanziamento del “Fondo Sicurezza Interna 2014/2020”.
(Le clausole 1-6 saranno compendiate in un apposito allegato (All. nr. 2) per l’accettazione incondizionata da parte delle Società/RTI, e, nell’eventualità di mancata, erronea o parziale accettazione delle stesse la stazione appaltante assegnerà un tempo congruo per sanare, mediante soccorso istruttorio, tale carenza).
7. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le forniture e/o attività e/o servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, può essere disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto, a fronte della compilazione, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, di un verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle attività e/o servizi e/o forniture, nonché dello stato di avanzamento delle forniture e/o attività e/o servizi la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’operatore economico può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessuno indennizzo è dovuto all’operatore economico negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Responsabile del Procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
8. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite e comunque con le modalità di cui all’articolo 109 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii..
9. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nell’eventualità del verificarsi in una delle fattispecie di cui all’articolo 108 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii..
10. Dovranno essere osservate le norme in vigore per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, le “Condizioni generali per gli acquisti e le lavorazioni del materiale di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, nonché la vendita dei materiali stessi non più adatti al servizio”, approvate con D.M. n. 999.9687 del 28.3.1953, registrato alla Corte dei Conti il 29.5.1953, registro n. 17 - Interno - foglio n. 81, nonché le norme previste dal Regolamento di Contabilità dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, approvato con DPR 7.8.1992, n. 417.1
11. In caso di inadempimento degli obblighi assunti con il presente ordine l’Amministrazione ha facoltà di farli adempiere a rischio e pericolo di codesta Società e potrà rescindere l’obbligazione stessa mediante semplice denunzia, fatto salvo, comunque, il diritto all’esercizio dell’azione per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza suddetta.
12. La stipula del presente atto viene eseguita sotto l’osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012.
È ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii..
La Società aggiudicataria provvederà al deposito del contratto di subappalto presso gli Uffici dell’Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
Contestualmente, la Società aggiudicataria trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii..
Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l’approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
Non si configurano, altresì, come attività cedute in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. La Società aggiudicataria rimane in ogni caso unica responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell’Amministrazione, anche per quelle attività svolte da aziende appaltatrici.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell’esecuzione del contratto.
13. La Società si obbliga ad adottare nei confronti dei lavoratori occupati nei lavori costituenti oggetto della fornitura, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località, successivamente stipulato con la categoria.
La Società appaltatrice si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano la Società appaltatrice anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o che receda da esse.
L’Amministrazione, in caso di violazione degli obblighi suddetti, previa comunicazione alla Società appaltatrice delle inadempienze da essa accertate o ad essa denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, sospenderà l’emissione del mandato di pagamento per un ammontare corrispondente, fino a che l’Ispettorato suddetto non avrà accertato che è corrisposto ai dipendenti quanto loro dovuto ovvero che la vertenza è stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamento la Società appaltatrice non potrà opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante, né avrà titolo a risarcimento di danni.
14. La Società dovrà risultare in regola con gli adempimenti contributivi ex art. 2 del D.L. 25/09/2002,
n. 210, convertito con modificazioni nella Legge 22/11/2002, n. 266.
15. La Società dovrà trasmettere, debitamente compilato, sottoscritto digitalmente, il Documento di gara Unico Europeo DGUE).
La Società,al fine del soddisfare le richieste della SA, potrà utilizzare l’allegato modello di DGUE in formato editabile (all. 3),che replica in modalità analogica il DGUE elettronico messo a disposizione dal sito della Commissione Europea,in considerazione del fatto cheil servizio sperimentale ESPD della Commissione Europea rinvenibile al link: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx- databases/espd/filter?lang=it, è stato disattivato.
L'obbligo di utilizzare l'ESPD rimane in vigore e, pertanto, invece di utilizzare il servizio della Commissione, gli utenti dovrebbero ora fare affidamento sui servizi nazionali che allo stato attuale non sono ancora pienamente operativi.
(N.B. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide. In caso di partecipazione in associazione va compilato e presentato un DGUE per ogni operatore economico. La Società dovrà trasmettere, altresì, la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti, giusto quanto previsto dalla Legge 13/8/2010, nr. 136 e s.m.i.
16. L’Amministrazione ha valutato nel caso “di specie” la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.
17. Tutte le dichiarazioni formulate ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rese secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e successive integrazioni di cui alla Legge 12/11/2011, n. 183.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e/o all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
18. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria (articolo 209, comma 2, del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.)
19. L’Autorità Amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all’aggiudicazione dell’appalto è il Tar del Lazio.
Firmato digitalmente da:Xxxxxxx Xx Xxxxxx Data:22/05/2020 15:33:54
IL DIRIGENTE
(Xxxxxxx Xxxxxx) Firmato digitalmente da: XXXXXXX XXXXXX
Ministero dell'Interno/97420690584
Firmato il 25/05/2020 12:59 Seriale Certificato: 6074
Valido dal 31/08/2017 al 31/08/2020
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA