REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO EMODIALIZZATI
Allegato
REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO EMODIALIZZATI
A) Modalità e requisiti per la stipula di convenzione con le Aziende Sanitarie Provinciali.
Art. 1) Oggetto
Il presente Regolamento disciplina l’esercizio del servizio per il trasporto degli emodializzati nella Regione Siciliana, con autovettura e/o ambulanza da parte di Associazioni o Consorzi di organizzazioni di volontariato, di cooperative sociali o enti di Pubblica Assistenza denominate, per brevità, nel proseguo del presente regolamento “Enti senza scopo di lucro o Enti convenzionati” che rispondono ai requisiti dei successivi articoli. Le cooperative sociali che alla data odierna risultino titolari di rapporto convenzionale con una ASP sono ammesse a svolgere il servizio se in grado di garantire, nel rispetto dei requisiti prescritti per legge, uniformità ed economicità di gestione.
L’espletamento del servizio di trasporto degli emodializzati è subordinato alla stipula di apposita Convenzione tra l’Azienda Sanitaria Provinciale, competente per territorio, e l’ente senza finalità di lucro in possesso dei requisiti e previo inserimento dell’Ente nell’Albo regionale appositamente istituito.
Le modalità e i criteri per accedere alla convenzione sono disciplinati dagli articoli seguenti del presente regolamento.
La Convenzione per il servizio di trasporto degli emodializzati, quale servizio di collaborazione e non sostitutivo, ha validità triennale ed è condizionata al reale fabbisogno espresso dall’ASP di erogare il servizio stesso. Restano salvi i casi di anticipata cessazione di vigenza dell’ente senza finalità di lucro, previsti ai sensi di legge. La validità della Convenzione è condizionata al permanere in capo all’ente senza finalità di lucro dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Il singolo ente senza finalità di lucro non può cumulare più Convenzioni, in ambito provinciale, per l’esercizio del servizio di trasporto degli emodializzati.
Il Legale rappresentante dell’ente senza finalità di lucro dovrà comunicare all’Azienda Sanitaria Provinciale, competente per territorio gli estremi degli automezzi in possesso dell’ente medesimo che svolgeranno il servizio di trasporto degli emodializzati e la loro puntuale postazione.
Art. 2) Requisiti per l’accesso alla Convenzione
Per accedere alla stipula della Convenzione per l’effettuazione del servizio di trasporto degli emodializzati è richiesto all’Ente il possesso dei seguenti requisiti:
- assenza di finalità di lucro;
- iscrizione all’Albo Regionale;
- elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti secondo i rispettivi statuti;
- elenco dei criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti con obblighi e diritti;
- obbligo di formazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. 266/91;
- obbligo di assicurare i propri aderenti secondo le modalità previste dall’art. 4 della L. 266/91.
Lo stesso ente senza finalità di lucro dovrà produrre:
1. dichiarazione, resa dal Legale rappresentante dell’organizzazione, dal legale rappresentante e da tutti i titolari di cariche sociali all’interno dell’organizzazione, ai sensi dell’art.7, capoverso 14 della L.19/03/1990, n. 55, che aggiunge alla L.275/65, art.10 sexies, comma 8, di non versare nelle condizioni previste dal comma 1 dell’art.15 della L.19/03/1990, n.55 e successive modifiche ed integrazioni, di non essere sottoposto a misure di prevenzione, di non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di provvedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione, né di una delle cause ostative all’iscrizione negli albi degli appaltatori pubblici fornitori o nell’albo dei costruttori, e di non avere riportato condanne penali né carichi pendenti.
2. copia conforme della polizza di assicurazione di cui all’art.6, comma 1, del presente regolamento relativa all’anno solare in corso;
L’ente senza finalità di lucro, altresì dovrà:
- essere esente dagli impedimenti previsti per legge
- essere proprietaria o possedere comunque la piena disponibilità dei veicoli da adibire al servizio per il trasporto degli emodializzati.
- le ambulanze adibite al trasporto degli emodializzati, nonché i locali dell’ente senza finalità di lucro dove queste sostano, devono possedere l’autorizzazione Sanitaria ai sensi della Circolare n. 615 del 14 dicembre 1991.
- fornire copia della convenzione con idoneo autolavaggio autorizzato alla sanificazione dei mezzi impiegati laddove non ne siano direttamente provvisti.
Inoltre il Legale rappresentante dell’ente senza finalità di lucro deve possedere i seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano, ovvero di uno Stato dell’Unione Europea, in tali casi gli interessati dovranno dimostrare di possedere un’adeguata conoscenza della lingua e delle leggi italiane.
- essere residente nella Regione Siciliana.
- non essere titolare contemporaneamente, in prima persona o tramite parenti o affini entro il terzo grado, di altra Convenzione avente come oggetto la stessa natura del servizio .
Ai fini dell’affidamento del servizio di cui all’art.1 le Associazioni di Volontariato di primo e secondo grado e le Cooperative Sociali devono risultare in possesso dei requisiti previsti per legge. I consorzi, in base all’art.8 della legge n.381/1991 sono costituiti per il cento per cento da cooperative sociali. Al fine della certificazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione prevista dalla normativa vigente in merito (DPR 445/2000), con obbligo di produrre la relativa documentazione a richiesta della Azienda Sanitaria Provinciale anche dopo la sottoscrizione della convenzione.
Art. 3) Impedimenti soggettivi alla stipula della Convenzione
Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della Convenzione:
- condanne definitive per reati che comportino l’interdizione dalle attività previste per legge o da pubblici uffici, salvo che sia intervenuta riabilitazione in capo al Legale rappresentante dell’ente senza finalità di lucro ovvero ai componenti del direttivo.
- provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27/12/1956 n.1423 (misure di prevenzioni) e 31/5/1965 n.575 e successive modificazioni ed integrazioni (antimafia) in capo al Legale rappresentante dell’ente senza finalità di lucro ovvero ai componenti del direttivo;
- dichiarazione di fallimento, in capo al Legale rappresentante dell’ente senza finalità di lucro ovvero ai componenti del direttivo, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- provvedimento di revoca o decadenza di precedenti attività di esercizio anche da parte di altri Enti nel territorio Nazionale, nel quinquennio precedente la presentazione dell’istanza di convenzionamento.
- condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione o altro atto avente valenza riabilitativa, in capo al Legale rappresentante dell’ente senza finalità di lucro ovvero ai componenti del direttivo.
- Quant’altro, in base alla normativa vigente, inibisca il rapporto con le pubbliche amministrazioni.
Art.4) Disponibilità al convenzionamento
La disponibilità al convenzionamento per l’esercizio del servizio di trasporto degli emodializzati deve essere presentata all’Azienda Sanitaria Provinciale, competente per territorio, dal Legale rappresentante dell’ente senza finalità di lucro, in carta semplice, contenente tutti i dati anagrafici dello stesso e dei componenti il direttivo allegando l’Atto Costitutivo dell’ente senza finalità di lucro rappresentato.
Il richiedente deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 il possesso, in capo all’ente senza finalità di lucro e agli aventi cariche elettive dei requisiti indicati all’articolo 5 del presente Regolamento. Nella convenzione devono essere chiaramente esplicitati:
− il numero di volontari muniti di attestato di primo soccorso legalmente riconosciuto che svolgeranno l’attività di trasporto degli emodializzati, nonché dei mezzi resi disponibili distinti questi ultimi per tipologia indicando il modello, la targa e la copertura assicurativa di cui al successivo articolo;
− le modalità di svolgimento del servizio al fine di garantire lo stesso con efficacia;
− la copertura assicurativa dei volontari ai sensi della legge 266/1991.
I rapporti finanziari fra l’Azienda Sanitaria Provinciale e l’Ente senza finalità di lucro devono comprendere i rimborsi strettamente connessi al servizio da espletare nel rispetto dei parametri del presente decreto.
Art. 5) Stipula della Convenzione
L’Azienda Sanitaria Provinciale ricevuta l’istanza e la relativa documentazione, verificatane la regolarità, valutati gli aspetti qualitativi del servizio proposto ha la facoltà di avviare l’iter procedurale per il convenzionamento, tenuto conto del numero degli utenti cui occorre garantire il servizio di trasporto degli emodializzati e dell’opportunità di privilegiare il miglioramento continuo dell’efficienza del servizio stesso.
Nel caso di stipula della convenzione, l’ente senza finalità di lucro deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 60 giorni dalla notifica della stessa, previa esibizione di regolare polizza di assicurazione degli automezzi utilizzati per il trasporto degli emodializzati, per la responsabilità civile e contro i rischi di persone trasportate
Art. 6) Validità della Convenzione
La Convenzione ha validità triennale con obbligo da parte dell’ente senza finalità di lucro, per il tramite del legale rappresentante, di autocertificazione annuale, da prodursi entro il 31 gennaio di ciascun anno, della persistenza dei requisiti, da presentare all’Azienda Sanitaria Provinciale con la quale è stata stipulata la medesima convenzione. Ogni variazione intervenuta nell’atto costitutivo, nello statuto o nell’accordo tra gli aderenti, dovrà essere notificata, a cura del legale rappresentante dell’ente senza finalità di lucro entro 60 giorni dall’avvenuta modifica. Il mancato adempimento è motivo di decadenza del rapporto convenzionale
Art. 7) Trasferibilità della Convenzione
La Convenzione per l’esercizio del servizio di trasporto degli emodializzati non può essere trasferita e/o ceduta ad altro Ente a nessun titolo né sottoforma di subappalto del servizio. In caso di decesso, dimissioni, o altri motivi ostativi per legge previsti, del Legale rappresentante dell’ente senza finalità di lucro, l’evento dovrà essere comunicato all’Azienda Sanitaria Provinciale, da parte del responsabile gerarchico dell’ente senza finalità di lucro, entro giorni 60 dal suo verificarsi. Il nuovo Legale rappresentante dell’ente senza finalità di lucro dovrà possedere i requisiti previsti dal presente Regolamento, pena la decadenza della Convenzione. Il Legale rappresentante subentrato avrà cura di trasmettere la relativa documentazione all’Azienda Sanitaria Provinciale, fornendo, altresì, apposito verbale assembleare al fine della presa d’atto della sostituzione.
Art. 8) Obblighi dell’Ente senza finalità di lucro
L’ente senza finalità di lucro avrà cura di organizzare il servizio di trasporto degli emodializzati salvaguardando l’incolumità e gli interessi dell’utente. Dovrà in ogni caso attenersi agli impegni orari stabiliti con l’utente di concerto con i centri dialisi anche quando lo stesso è compreso in trasporto di gruppo. Dovrà pertanto organizzare le dinamiche del trasporto in sincronia con i singoli trattamenti dialitici (presso lo stesso o diverso centro nefrologico) evitando all’utente stress aggiuntivi a quelli derivanti dall’intervento di emodialisi o inutili attese che in ogni caso non potranno mai protrarsi oltre i trenta minuti complessivi. Le inosservanze al presente articolo, in ogni modo rilevate, verranno registrate dall’ASP ed in caso di reiterazione costituiranno motivo di risoluzione contrattuale. Gli enti senza finalità di lucro convenzionate per il trasporto degli emodializzati nel corso dell’espletamento del servizio hanno l’obbligo di:
- mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il proprio veicolo;
- dotare il personale in servizio di idonei dispositivi di protezione individuale consoni e confacenti al servizio prestato.
- tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nei confronti degli utenti;
- osservare le norme di servizio previste dal presente regolamento e dalle direttive specifiche emanate dall’Azienda Sanitaria Provinciale
Art. 9) Controlli delle Aziende
L’Azienda Sanitaria Provinciale verificherà il corretto svolgimento del servizio ai fini della liquidazione delle spettanze e del mantenimento della convenzione anche con accessi ispettivi volti a monitorare i livelli di qualità dello stesso. L’ Azienda Sanitaria Provinciale provvederà ad effettuare i relativi controlli sul trasporto effettuato (identificando pazienti, personale e mezzo di trasporto degli enti senza finalità di lucro che svolgono il servizio). L’Azienda Sanitaria Provinciale definirà i superiori controlli entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione di rito. Per l’attività resa nel mese di dicembre l’invio deve essere perfezionato entro il 31 gennaio. Eventuali integrazioni e/o rettifiche a seguito dei controlli effettuati possono essere inviate entro il 15 febbraio successivo. Gli uffici
competenti dell’Azienda Sanitaria Provinciale svolgono l’attività di vigilanza e/o controllo sull’osservanza delle norme del presente regolamento effettuando controlli sia presso le sedi degli enti senza finalità di lucro convenzionate che presso i centri di emodialisi. Tali controlli devono essere espletati con cadenza, almeno trimestrale. Nel caso di eventuali assenze improvvise del personale dovranno essere immediatamente attuate sostituzioni con altri operatori, onde garantire il corretto e regolare espletamento del servizio.
Art. 10) Liquidazione e pagamento del Servizio
L’Azienda Sanitaria Provinciale, nell’ambito della propria organizzazione provvederà a liquidare e pagare i rimborsi dovute agli enti senza finalità di lucro sulla scorta della documentazione di cui sopra e della nota di debito prodotta entro il termine perentorio di 90 giorni. L’ente senza finalità di lucro che effettua il servizio, entro il giorno 7 del mese successivo alle prestazioni rese, deve presentare all’Azienda Sanitaria Provinciale il riepilogo nominativo dei soggetti trasportati con l’autocertificazione mensile riepilogativa firmata dal singolo utente . Entro il 20 dello stesso mese l’ente senza finalità di lucro dovrà trasmettere all’Azienda Sanitaria Provinciale i certificati di dialisi mensili, per consentire i controlli di rito.
Art. 11) Sospensione facoltativa del servizio
Il Legale rappresentante dell’ente senza finalità di lucro titolare della convenzione per il servizio di trasporto degli emodializzati può chiedere la sospensione del servizio per un periodo di tempo complessivamente non superiore ad un anno, prorogabile di un ulteriore anno in caso di comprovate esigenze e previo avviso da comunicare per iscritto con non meno di 90 giorni di anticipo sulla data della interruzione. In tale circostanza il Legale rappresentante dell’ente senza finalità di lucro dovrà concordare con l’ASP i tempi e i modi della sospensione al fine di garantire la continuità della cura degli emodializzati facenti capo all’ente senza finalità di lucro. L’ASP, competente per territorio, per giustificati motivi addotti dall’ente senza finalità di lucro e ove non ostino esigenze attinenti la regolarità del servizio autorizza la sospensione del servizio indicandone limiti e scadenze.
Art. 12) Responsabilità
Il Legale rappresentante dell’Ente senza finalità di lucro è responsabile del regolare funzionamento del trasporto. Per quanto non espressamente contemplato si rinvia alla normativa civile e penale.
Art. 13) Illeciti e Sanzioni - Ritiro Convenzione
L’ Azienda Sanitaria Provinciale provvede alla risoluzione della convenzione nei seguenti casi:
a) per documentati motivi, per perdita dei requisiti, per fatti gravi o reiterate comunicazioni dei pazienti che segnalano inadempienze, disguidi o disservizi tali da porre il Legale rappresentante dell’ente senza finalità di lucro in contrasto con le previsioni di cui agli artt. 2 e 3 del presente regolamento.
b) mancato inizio o riattivazione del servizio nei termini prescritti;
c) gravi inadempienze contrattuali.
L’Azienda Sanitaria Provinciale può disporre la decadenza della convenzione, qualora il Legale rappresentante dell’ente senza finalità di lucro ovvero un componente del consiglio direttivo sia sottoposto a provvedimenti penali restrittivi della libertà personale a seguito di reati contro la Pubblica Amministrazione Il ritiro cautelativo della Convenzione comporta la sospensione dei pagamenti da parte dell’ Azienda Sanitaria Provinciale.
Art. 14) Sospensione Convenzione
Qualora l’ente senza finalità di lucro incorra nelle fattispecie indicate nel presente regolamento o abbia interrotto il servizio senza giustificati motivi, subentra la sospensione della Convenzione. La durata della sospensione viene determinata in rapporto alla gravità dell’infrazione commessa ed alla eventuale recidiva. L’inottemperanza da parte dell’ente senza finalità di lucro al provvedimento di sospensione entro il termine di efficacia del provvedimento stesso comporta comunque la non rimborsabilità delle prestazioni rese e delle conseguenti fatturazioni.
Art. 15) Ripristino della validità della Convenzione
L’Azienda Sanitaria Provinciale ripristina la validità della Convenzione quando cessano le motivazioni che hanno consentito la revoca o sospensione.
Art. 16) Procedura ed effetti del ritiro e della sospensione della Convenzione
I provvedimenti di ritiro o di sospensione della Convenzione devono essere attivati con una diffida notificata al Legale rappresentante dell’ente senza finalità di lucro contenente le contestazioni dedotte dall’Azienda del Servizio Sanitario Nazionale, al fine di consentire un contraddittorio prima dell’adozione del provvedimento definitivo, eccezion fatta per i gravi casi previsti dalla legge e denunciati all’Autorità Giudiziaria.
La Convenzione ritirata o sospesa è inefficace a tutti gli effetti di legge dalla data di notifica del relativo provvedimento, fatte salve le azioni di risarcimento.
Art. 17) Rilascio autorizzazione
I centri dialisi devono informare preventivamente il paziente sulle modalità del servizio per quanto indicato nell’art. 29 del presente regolamento. L’assistito deve essere informato dall’ Azienda Sanitaria Provinciale che è tenuto a segnalare per iscritto, all’ Azienda medesima, le anomalie ed i disservizi che si possono verificare durante lo svolgimento del servizio di trasporto, e potrà attivamente partecipare alla valutazione della qualità del servizio, mediante il test di cui al successivo art. 30.
Art. 18) Validità autorizzazione
L’Azienda Sanitaria Provinciale, definiti tutti gli aspetti, rilascerà l’autorizzazione al trasporto dell’assistito, la stessa avrà validità di un anno dalla data di rilascio, e comunque, entro la data di scadenza della convenzione.
Art. 19) Variazioni dell’autorizzazione
Eventuali modifiche alla autorizzazione concessa, che si rendessero necessarie, dovute alla modifica del turno di dialisi, alla variazione del ritmo di dialisi, a carenza di automezzi, o per motivazioni positivamente accolte dall’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, dovranno essere richieste per iscritto dall’assistito all’Azienda succitata. La variazione dovrà essere indicata a cura dell’Azienda nelle autorizzazioni in corso di validità.
Art. 20) Modalità di servizio difformi dall’autorizzazione
Nel caso di modalità di servizio difformi a quello autorizzato dovute ad emergenze e situazioni eccezionali, non programmabili e non prevedibili, l’assistito dovrà produrre apposita dichiarazione in merito, che dovrà, comunque, essere acquisita al fascicolo dell’utente.
B) Caratteristiche e requisiti per l’espletamento del servizio di trasporto
Art. 21) Definizione e destinatari del Servizio e richiesta dell’utente
Il servizio consiste nel trasporto individuale o di gruppo di persone, non superiori a tre, in auto mobile o, singolarmente, autoambulanza, sia per il viaggio di andata che quello di ritorno, per conto dall’Azienda Sanitaria Provinciale che non eroghi direttamente il servizio stesso. Destinatari del servizio sono utenti non autosufficienti che hanno necessità di eseguire un certificato trattamento di emodialisi presso centro autorizzati e/o accreditati. Nessun’altra prestazione è riconducibile al servizio oggetto del presente regolamento.
Per accedere al servizio di trasporto, l’utente presenta al distretto sanitario di appartenenza istanza per l’autorizzazione preventiva al trasporto, con mezzi degli enti convenzionati. La richiesta dovrà essere fatta allegando:
a) certificato del medico nefrologo del centro dialisi prescelto, attestante la patologia, il turno di inserimento ed eventuale necessità del trasporto in ambulanza;
b) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità e copia codice fiscale e tessera sanitaria;
c) certificazione di non autosufficienza che impedisce di utilizzare il mezzo proprio.
La richiesta a favore di pazienti non autosufficienti può essere inoltrata dai soggetti individuati dal D.P.R. n.445/2000 (parente o esercente la patria potestà) con il modello allegato al presente regolamento e corredato della necessaria documentazione dei requisiti di titolarità.
Art. 22) Caratteristiche generali delle autovetture e dotazioni.
Le autovetture dovranno essere elencate, per tipologia, nella convenzione stipulata fra le parti. Gli stessi, completi dei moderni sistemi di sicurezza e di condizionamento del microclima, dovranno sempre presentarsi in efficiente ordine meccanico e in decoroso stato di manutenzione. Nell’espletamento del servizio, ogni autovettura deve essere munita di contrassegni indicanti il servizio espletato. I contrassegni sono apposti a cura dell’ente senza finalità di lucro titolare della convenzione. Le autovetture individuate per servizio di trasporto degli emodializzati possono essere impiegate solo per l’espletamento di tale servizio.
Le autovetture destinate al servizio di trasporto degli emodializzati devono:
- essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- avere idonea agibilità ed almeno quattro sportelli laterali.
- essere collaudati per un numero di posti, incluso il conducente, non inferiore a quattro;
- tenere a bordo kit di primo interevento, un estintore, nonché apparecchiatura di telecomunicazione (radio o dispositivo di telefonia mobile), collegati con l’ente senza finalità di lucro. In particolare, il kit di primo intervento deve essere composto da:
⮚ pinze premifistola (3)
⮚ guanti sterili monouso (6 xxxx);
⮚ flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1);
⮚ flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (2);
⮚ compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10);
⮚ compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2);
⮚ teli sterili monouso (2);
⮚ pinzette da medicazione sterili monouso (2);
⮚ confezione di rete elastica di misura media (1);
⮚ confezione di cotone idrofilo (1);
⮚ confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2);
⮚ rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2);
⮚ un paio di forbici;
⮚ lacci emostatici (3);
⮚ ghiaccio secco pronto uso (due confezioni);
⮚ sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2);
⮚ termometro;
⮚ apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa;
⮚ due kit di pinze premifistola
- disporre sulle portiere laterali, al disotto del bordo inferiore del vano dei finestrini, di logo identificativo dell’ente.
- non sono ammessi al suo esterno o all’interno eventuali richiami pubblicitari
- L’applicazione di eventuale strumentazione oltre a quella espressamente consentita, deve in ogni caso essere funzionale al servizio. Nelle autovetture in uso i lampeggianti di tipo stroboscopico devono essere tenuti spenti, tranne i casi previsti dal decreto del 5 ottobre 2009 e secondo le modalità previste dal medesimo Decreto.
Art. 23) Espletamento del servizio e oneri a carico dell’ente convenzionato
Il servizio dovrà essere espletato dall’ente con propri mezzi e personale idoneo ed opportunamente formato alla particolare natura del servizio stesso. Tutti gli oneri derivanti, sia per quanto riguarda il personale, sia per quanto riguarda gli automezzi, con particolare riferimento a quelli assicurativi e previdenziali, sono ad esclusivo carico dell’ente. I mezzi di trasporto ed il personale operante dovranno possedere i requisiti previsti dalle vigenti normative. Le dotazioni strumentali e di materiali previsti dalla normativa sono ad esclusivo carico dell’ente. E’ compito e responsabilità dell’ente garantire l’approvvigionamento, la manutenzione ed il controllo dell’efficienza dello strumentario e del materiale in dotazione sugli automezzi. La manutenzione degli automezzi è a carico e sotto la responsabilità dell’ente. La pulizia e la sanificazione ordinaria e periodica degli automezzi e delle dotazioni strumentali e di materiali è di competenza e con piena responsabilità dell’ente. Le operazioni di pulizia interna dovranno essere integrate con quelle di disinfezione a cadenza quindicinale. Qualora sia stato eseguito il trasporto di un paziente affetto da malattia infettiva e contagiosa ovvero quando nell’automezzo sia avvenuta contaminazione con sangue o altro liquido organico, le operazioni di pulizia e successiva disinfezione dovranno essere eseguite immediatamente dopo il trasporto. Delle operazioni periodiche ed eccezionali, esclusa la pulizia ordinaria previste dalla disciplina vigente per i soggetti autorizzati al trasporto a mezzo ambulanza, dovranno essere puntualmente annotate in apposito registro in cui dovranno essere indicate data, modalità e sostanze impiegate nelle operazioni di cui sopra.
Ogni ambulanza deve essere dotata dell’equipaggiamento strutturale e sanitario in conformità alla normativa vigente. I mezzi dovranno essere adeguatamente predisposti per il trasporto sia per quanto attiene l’aspetto igienico – sanitario sia per il comfort ambientale. I mezzi dovranno essere mantenuti in continuo e pieno stato di efficienza.
Art. 24) Caratteristiche specifiche delle ambulanze adibite al servizio di trasporto degli emodializzati.
L’ambulanza adibita al servizio di trasporto degli infermi deve:
possedere i requisiti e le caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione sanitaria al trasporto degli infermi;
- disporre sulle portiere laterali, al disotto del bordo inferiore del vano dei finestrini, una fascia identificativa dell’ente senza finalità di lucro;
- possedere autorizzazione igienico - sanitaria rilasciata da parte dell’Azienda del Servizio Sanitario Nazionale, al trasporto infermi.
Art. 25) Visita di controllo automezzi e modalità di svolgimento
L’ente senza finalità di lucro ha l’obbligo di revisionare come per legge i veicoli facendo pervenire, successivamente all’Azienda Sanitaria Provinciale di competenza una autocertificazione attestante l’avvenuto controllo comunicandone annualmente l’esito. Sono esonerate dall’obbligo del controllo iniziale le autovetture di prima immatricolazione.
L’Azienda Sanitaria Provinciale, competente territorialmente, può disporre, in qualsiasi momento, ispezioni di controllo. Il ricovero delle autovetture, nell’ambito provinciale, dovrà avvenire nei luoghi di proprietà o disponibilità dell’ente senza finalità di lucro, che siano chiusi o delimitati, in modo da evitare l’accesso a terzi.
Art. 26) Garanzia continuità del servizio
Gli enti senza finalità di lucro dovranno garantire comunque la continuità del servizio. In aso di guasto o impedimento all’uso dell’autovettura, il servizio potrà essere assicurato con altri automezzi in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento previa comunicazione all’Azienda Sanitaria Provinciale dei dati relativi all’autovettura sostitutiva.
Art.27) Ambiti operativi territoriali
Gli ambiti operativi territoriali su cui l’ente senza finalità di lucro potrà operare coincidono con gli ambiti territoriali di pertinenza dell’Azienda Sanitaria Provinciale, fatto salvo, previo accordo sottoscritto tra le AASSPP interessate, la possibilità di superare l’ambito in presenza di Centri viciniori ricadenti in altra provincia, e a condizione, inderogabile, che non comporti aumenti di spesa, e comunque dopo autorizzazione del Distretto Sanitario competente.
Art. 28) Uso collettivo dell’autovettura – Trasporto multiplo
Si intende per uso collettivo il servizio offerto contemporaneamente a più utenti fino ad un massimo di tre accomunati dalla stessa area o zona di residenza, ovvero percorso con destinazione sulla medesima direttrice o centro dialisi. Avendo cura di evitare stress ed inutili attese al paziente, secondo quanto previsto al precedente art.8 tenendo conto delle compatibilità dell’orario di somministrazione della prestazione e delle condizioni psicofisiche del paziente medesimo. Il trasporto collettivo, ove possibile, sarà sempre da preferirsi, in ragione dei minori costi da sostenere in base a razionali tragitti all’uopo individuati dai competenti servizi del Distretto Sanitario.
Art. 29) Modalità di erogazione del servizio.
L’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio, esaminata la richiesta dell’utente, provvederà ad individuare secondo criteri predeterminati e incaricare del servizio uno degli Enti senza fini di lucro, convenzionati a darne comunicazione al paziente e al centro di ialisi; provvederà altresì a organizzare i percorsi più appropriati, in relazione alla minore distanza tra il domicilio del paziente ed il Centro Dialisi, concordando con il responsabile dell’ente senza finalità di lucro prescelta le modalità di trasporto (singolo, collettivo, autovettura, o ambulanza) sulla base del turno di dialisi e del domicilio del paziente e nel rispetto delle necessità dell’utente determinate, in ogni caso, da specifiche esigenze connesse con lo stato di salute e attestate dal nefrologo del Centro di dialisi che ha in cura il paziente e validate dal competente distretto Sanitario. La stessa Azienda provvederà ad organizzare l’uso collettivo
dell’autovettura la quale dovrà tenere presente la sequenzialità ravvicinata dei domicili degli utenti trasportati. Il percorso ai fini della contabilizzazione per il pagamento, deve tenere conto della distanza che il mezzo percorre dalla postazione degli automezzi al domicilio del paziente e da qui al centro dialisi e ritorno. A tal fine le AASSPP acquisiscono dagli enti di trasporto accreditati la mappa con la dislocazione dei mezzi e riconoscono la distanza più breve tra i tre punti suddetti individuando l’automezzo e il centro dialisi più vicino al domicilio del dializzato. In caso di scelta del paziente del centro dialisi più lontano dalla propria residenza la ASP comunica allo stesso che la differenza di costo è carico totale dell’utente. Per il trasporto collettivo deve essere esattamente individuato l’assistito “primo trasporto e gli assistiti “trasportati oltre il primo”.
Art. 30 ) Test di misurazione della qualità percepita dall’utente.
L’utente dovrà segnalare all’Azienda del Servizio Sanitario Nazionale, per iscritto, in qualsiasi momento, eventuali disservizi rilevati. Le Aziende possono autonomamente effettuare test di rilevazione qualitativa del servizio reso dall’ente senza finalità di lucro inviando all’utente un apposito questionario. Ove siano segnalate eventuali irregolarità l’Azienda adotterà i provvedimenti che riterrà più opportuni correlandoli alla gravità dell’evento.
Art. 31) Obblighi del conducente nell’espletamento del servizio
Il conducente nell’espletamento del servizio deve:
- accertarsi dell’esatta destinazione dell’utente o degli utenti, all’inizio del servizio;
- far controfirmare a ciascun emodializzato trasportato il foglio di viaggio conforme all’allegato E, sia per il viaggio di andata che per il viaggio di ritorno al domicilio dell’utente.
- -attenersi all’ordine di servizio formulato dall’ente senza finalità di lucro come da disposizione impartite dall’Azienda del Servizio Sanitario Nazionale ove sarà indicato il percorso più breve tra il domicilio dell’utente e/o degli utenti ed il centro dialisi indicato, salvo imprevisti ed esigenze che comportino la necessità di effettuare percorsi alternativi;
- agevolare la salita e la discesa dall’automezzo delle persone da trasportare.
- agevolare, ove necessario, l’accompagnamento dell’utente dall’abitazione o dal centro dialisi alla macchina e viceversa;
- accertare che l’utente non abbia dimenticato o smarrito alcun oggetto all’interno del mezzo.
- qualora siano rinvenuti oggetti che non sia possibile restituire immediatamente agli utenti, i conducenti hanno l’obbligo di consegnarli al più presto.
Art. 32) Obblighi e Divieti per i conducenti
E’ fatto divieto al conducente di automezzi in servizio di:
- ammettere sull’autovettura persone estranee a quelle previste dall’Azienda del Servizio Sanitario Nazionale per il servizio di trasporto per la dialisi;
- tenere sul mezzo persone, animali o cose che non abbiano attinenza con il servizio;
- fumare o consumare cibo durante la corsa;
- chiedere compensi di qualunque natura e genere;
- togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
- effettuare qualunque forma di pubblicità;
- consentire la conduzione del veicolo in servizio a persone estranee all’ente senza finalità di lucro anche se munite di patente idonea;
- applicare nel mezzo adibito al trasporto degli emodializzati contrassegni che non siano autorizzati o comunque in contrasto con le finalità del presente regolamento,
- utilizzare dispositivi acustici e lampeggianti di emergenza al di fuori dei casi previsti dal decreto del 5 ottobre 2009 e secondo le modalità previste dal medesimo Decreto;
- utilizzare le corsie preferenziali cittadine nel rispetto dei regolamenti comunali e soltanto ed esclusivamente nel caso vi siano a bordo emodializzati. In tal caso l’autovettura deve esporre una tabella con su scritto “trasporto emodializzati” allo scopo di indicare che si sta espletando trasporto di dializzati e che quindi l’autovettura è autorizzata a percorrere le corsie preferenziali.
- presentarsi in servizio senza divisa da lavoro ed in modo non decoroso ed antigienico. La divisa deve riportare, in modo ben visibile, la scritta il distintivo di riconoscimento dell’ente la targhetta con il nome del dipendente. Il personale deve essere dotato dei dispositivi di protezione individuali a tutela della salute del lavoratore e conformi alla normativa vigente in tema di igiene e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento a quelli dedicati alla protezione da rischio biologico; in ogni caso il servizio dovrà essere svolto in conformità alla normativa di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed al piano di sicurezza
L’Ente titolare del servizio in convenzione con la ASP è tenuta ad adottare tutti gli opportuni accorgimenti affinché si comunichi al paziente che nulla è dovuto da parte dello stesso per le prestazioni di trasporto effettuate dal proprio personale.
Art. 33) Obblighi e divieti degli utenti del servizio di trasporto.
Gli utenti del servizio devono sempre tenere un comportamento corretto nei confronti del conducente del mezzo.
Agli utenti del servizio è vietato:
a) salire o scendere dal veicolo in movimento.
b) portare sui veicoli materiali infiammabili,acidi corrosivi,oggetti che presentino spigolature taglienti od appuntiti,o per qualsiasi ragione possano risultare molesti ingombranti o pericolosi.
c) aprire ,per qualunque ragione, la portiera dell’autovettura in movimento
d) danneggiare l’autovettura su cui si è trasportati.
e) distribuire oggetti a scopo di pubblicità,distribuire o vendere oggetti anche allo scopo di beneficenza.
f) fare schiamazzi o rumori molesti.
g) distrarre o disturbare il conducente durante l’effettuazione del servizio.
h) fumare nelle autovetture.
i) consumare cibi o bevande all’interno dell’autovettura, salvo che per comprovate esigenze di salute.
Tali obblighi e divieti devono essere riportati in una tabella posta in maniera ben visibile all’interno dell’automezzo adibito al trasporto degli emodializzati. L’inosservanza dei predetti divieti verrà segnalato all’Azienda Sanitaria Provinciale che valuterà la trasgressione intervenendo sull’utente se del caso, fermo restando l’obbligo del passeggero di corrispondere il risarcimento di eventuali danni prodotti.
1) FAC SIMILE RICHIESTA FRUIZIONE SERVIZIO
Spett.le
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di
Alla cortese attenzione del Responsabile del Servizio
OGGETTO: richiesta servizio trasporto GRATUITO al centro dialisi.
Il/la sottoscritto/a nato/a prov. il domiciliato a
in via/piazza n° tel. , in trattamento dialitico presso il Centro
non potendo raggiungere lo stesso autonomamente in quanto NON autosufficiente
CHIEDE
di poter usufruire del servizio di trasporto GRATUITO per persone dializzate istituito da codesta ASP di per recarsi al centro dialisi nei giorni con il seguente orario di arrivo/partenza
Per quanto sopra richiesto il sottoscritto altresì
DICHIARA * :
- di conoscere ed accettare le condizioni di servizio;
- di voler ricevere il servizio richiesto in via continuativa fino a revoca e/o disdetta.
Il richiedente
Lì,
*Allegare copia documento d’identità e certificazione di invalidità Informazioni generali
I. Il servizio è rivolto ai soggetti in trattamento dialitico presso le Strutture pubbliche e private convenzionate .
II. Il trasporto fruibile dall’utente riguarda il solo tragitto dal domicilio al centro dialisi e ritorno.
III. Il trasporto può essere effettuato sia singolarmente che in forma collettiva, secondo le disponibilità riscontrate.
IV. Compatibilmente con la disponibilità di posti è possibile trasportare anche eventuali accompagnatori personali, purché effettuino lo stesso tragitto del soggetto accompagnato.
V. Il servizio viene effettuato senza alcun onere per l’utenza, previa richiesta da inoltrarsi al Responsabile del Servizio e Sua validazione.
VI. La richiesta del servizio comporta l’impegno a ricevere lo stesso in via continuativa fino a revoca o disdetta e la rinuncia a qualsiasi richiesta di rimborso nei confronti dell’ASP.
VII. In caso d’impossibilità del soggetto di recarsi al centro dialisi e/o disdetta da parte di questo di uno degli appuntamenti andata/ritorno, la stessa dovrà essere comunicata con sufficiente anticipo in modo da evitare inutili spostamenti del veicolo.
VIII. In caso di mancato preavviso i costi di servizio potranno essere addebitati direttamente al richiedente, secondo le vigenti tariffe di gestione dello stesso.
IX. Ogni eventuale variazione d’indirizzo e recapito telefonico deve essere prontamente comunicata al gestore.
X. Le richieste di servizio devono essere inoltrate compilando l’apposita modulistica. Per informazioni e comunicazioni è possibile contattare il gestore del servizio:
- Spazio riservato alla ASL -
Si autorizza il trasporto richiesto, previa verifica di disponibilità e compatibilità tecnica. Si determina in
km la distanza del viaggio da effettuare.
Palermo,
Il dirigente
FAC SIMILE ISTANZA di RIMBORSO SPESE PER EMODIALISI
All’Azienda Sanitaria Provinciale Di
Distretto di
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………….
nato/a il ……………………………………… a …………………………………………….
residente a ……………………………….. in via …………………………………………….
domiciliato a …………………………………….. in via ………….…………………………
telefono per reperibilità: ……………………………….. tessera sanitaria n. ………………..
coordinate bancarie per accrediti:
banca d’appoggio …………………………………………………. c/c n. …………………….
IBAN
…………………………………………………………………………………………………
Con riferimento al Decreto Assessoriale n. del settembre 2011
CHIEDE
Il rimborso spettante di Xxxx per le spese sostenute per emodialisi eseguite da
□ SE STESSO
□ IL MINORE ……………………………………………………………………………….
Presso il Centro di Emodialisi ……………………………………………………………..
Sito in ……………… via/piazza ………………………distante km …. dalla propria residenza.
A tal fine allego:
- attestazione del centro dialisi con il numero di dialisi effettuate nel mese di
- dichiarazione ospedale pubblico che attesti la non disponibilità alla prestazione con il
Dichiaro che mi sono state preventivamente fornite le informazioni previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali e in particolare quelle di cui all’art. 13 del D.Lgs.
196/2003. Conseguentemente autorizzo l’ASP di al trattamento dei miei dati
personali, compresi quelli sensibili.
Data,………………… IL RICHIEDENTE
FAC-SIMILE RIEPILOGO SERVIZIO
Trasporto Emodializzati per l’Azienda Sanitaria Provinciale
Atto di notorietà e dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. 28Dicembre 2000 n. 445)
Il sottoscritto nato a
il / /
residente/domiciliato nel
Comune di in via n. Tel. Cod. Fisc. Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del predetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
- di non essere funzionalmente autonomo
- che nel mese di anno ha fruito di:
N° X trasporti in AUTOVETTURA SINGOLO FINO/OLTRE 30 KM
N° X trasporti i in AUTOVETTURA COLLETTIVO FINO/ OLTRE 30 KM DI CUI N° X COME PRIMO TRASPORTATO
Nei giorni
Dal domicilio all’ambulatorio di dialisi denominato “ ” Con sede nel
Comune di
in via
e viceversa, per sottoporsi a trattamento
dialitico, come da piano terapeutico approvato con personale e mezzi dell’ente senza finalità di lucro giusta autorizzazione preventiva del Distretto Sanitario n°
- che il servizio sopra decritto è stato prestato in modo regolare e soddisfacente.
Con la stessa acconsente al trattamento dei dati personali, ai fini del rispetto D.Lgs 196/03 sulla tutela dei dati personali.
Palermo li
Firma dell’utente (dichiarante)
L’Ente senza finalità di lucro
FAC SIMILE INFORMATIVA E DICHIARAZIONE di CONSENSO
A norma delle disposizioni di legge in vigore alcuni dati relativi alla persona ed in special modo quelli concernenti lo stato di salute e la vita sessuale, godono di speciale tutela. Alcuni dati personali relativi alla persona che richieda di avvalersi del servizio di trasporto in dialisi per conto della ASP di potranno essere sottoposti a trattamento secondo le modalità previste dalla legge. Potranno essere altresì sottoposti a trattamento dati sanitari della persona relativi alla natura e grado della invalidità nonché ad ogni diversa circostanza o condizione che assuma rilievo, a giudizio del titolare del trattamento dati, ai fini dell’esatto adempimento della prestazione di trasporto. Tale trattamento si rende indispensabile, oltre che al fine di assicurare la corretta gestione organizzativa, amministrativa, contabile e fiscale del servizio, allo scopo di prestare la più attenta e completa assistenza alla persona richiedente, mediante impiego di mezzi adeguati e di personale specificamente preparato alle esigenze individuali
Il trattamento di dati personali potrà avvenire esclusivamente per le finalità appresso indicate e limitatamente al tempo per cui esso risulti necessario o utile per il perseguimento delle finalità delle stesse:
1) verifica della sussistenza in capo al richiedente di titolo idoneo per l’ammissione al servizio a norma delle disposizioni di legge e regolamento e di quelle contrattuali regolanti il servizio medesimo;
2) predisposizione ed esecuzione della prestazione di trasporto in favore della persona richiedente ed organizzazione complessiva del servizio;
3) osservanza da parte del titolare del trattamento dati delle disposizioni derivanti da norme di legge e di regolamento o da atto dell’autorità;
4) esercizio e tutela da parte del titolare del trattamento dati dei diritti ad esso attribuiti dalla legge, dal contratto intercorrente con la persona richiedente il trasporto e da contratti e convenzioni intercorse con soggetti e terzi ed aventi ad oggetto la prestazione del servizio.
La titolarità del trattamento è assunta da il cui legale
rappresentante è responsabile del trattamento.
Al richiedente sono inderogabilmente attribuiti i diritti di cui all’art. 13 della legge 31 Dicembre 1996 n. 675.
Qualora ad insindacabile giudizio del titolare del trattamento dati il rifiuto di comunicare taluno dei dati personali richiesti, ivi compresi quelli sanitari, non consenta di svolgere la prestazione richiesta con osservanza di ogni norma di legge e regolamento applicabile e comunque nel rispetto delle generali regole di prudenza, perizia diligenza, il titolare si riserva di non eseguire o di interrompere in ogni tempo la prestazione domandata.
IL TITOLARE TRATTAMENTO DATI
Il sottoscritto nato a il , residente a in , informato delle finalità e delle modalità del
trattamento dei propri dati personali, ivi compresi quelli idonei a rilevarne lo stato di salute, DICHIARA
di prestare il proprio espresso consenso affinché esegua il trattamento
medesimo per le finalità e con le modalità di cui alla informativa che precede. Il consenso si intende prestato per ogni operazione di trattamento di cui alla suesposta informativa da eseguirsi per causa o in occasione dell’esecuzione sia della prima che delle successive prestazioni rese al sottoscritto dal titolare del trattamento nell’espletamento del servizio.
Data
(Firma del richiedente)