COMUNE DI CARMIGNANO
COMUNE DI CARMIGNANO
(Provincia di Prato) Scrittura privata autenticata
Rep. n. 2629/2018
Contratto di appalto per lavori di manutenzione straordinaria della Via Levi, Via Baccheretana e via Lazzerini nella frazione di Seano CIG. 7171290FB4 – CUP. G97H17000560004.
L’anno 2018 (Duemiladiciotto) il giorno 12 (Dodici) del mese di Marzo, in Carmignano (PO), presso la residenza municipale, Piazza Xxxxxxx Xxxxxxxxx n. 1
TRA
il Comune di Carmignano con sede legale in Xxxxxxxxxx, Xxxxxx X. Xxxxxxxxx, 0, C.F. 01342090485, in persona dell’Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Responsabile del Settore 5 LL.PP., Patrimonio ed Ambiente, domiciliato per la sua carica a Carmignano, presso la sede del Comune di Carmignano, autorizzato ai sensi del Decreto del Sindaco n. 7 del 27-04-2017 ad impegnare legalmente e formalmente il Comune di Carmignano per il presente atto, di seguito Ente committente
E
Impresa Edile Stradale F.lli Massai Srl, con sede legale in Grosseto Via Birmania n. 148, Partita IVA e C.F. 00088180534, nella persona di Xxxxxx Xxxxxxx nato a Grosseto il 17/03/1951 C.F. MSSRSN51C17E202L nella sua qualità di Socio e Amministratore unico, di seguito affidatario o impresa.
PREMESSO CHE
- con Deliberazione G.C. n. 79 del 12/07/2017 é stato approvato il progetto definitivo/esecutivo inerente i lavori di manutenzione straordinaria della Via Levi, Via Baccheretana e Via Lazzerini nella frazione di Seano per l’importo complessivo di Euro 147.540,98, oltre IVA, di cui Euro 143.406,66 per l’importo a base di gara ed Euro 4.134,32 per i costi per la sicurezza;
- al progetto è stato attribuito il codice unico progetto (CUP) G97H17000560004;
- in data 06/10/2017 è stata notificata la lettera d’invito per l’aggiudicazione dell’appalto inerente i lavori di manutenzione straordinaria della Via Levi, Via Baccheretana e Via Lazzerini nella frazione di Seano con procedura negoziata seguendo il criterio di aggiudicazione che è quello del minor prezzo, determinato mediante ribasso percentuale, al netto degli oneri per la sicurezza, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
- alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) 7171290FB4;
- in seguito all’espletamento della gara d’appalto per i lavori di cui sopra l’impresa edile stradale F.lli Massai srl con sede in Grosseto è risultata vincitrice e di conseguenza con Determinazione n. 185 del 4/12/2017 le è stato aggiudicato l’appalto per i lavori di cui in oggetto per l’importo complessivo di 92.881,53 oltre onere iva 22% per un totale di € 113.315,47;
- l’impresa F.lli Massai srl ha costituito la cauzione definitiva per un importo di € 26.114,00 a mezzo polizza fideiussoria assicurativa n. 1206887 codice di controllo 28 rilasciata da Agenzia di K & CO – Grosseto, emessa in data 21/02/2018 dalla Società Elba Assicurazioni spa.
- l’impresa F.lli Massai Srl ha stipulato inoltre la polizza assicurativa ai sensi dell’articolo 103, del D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato speciale d’appalto con la Compagnia assicuratrice Elba Assicurazioni spa - Agenzia di K & CO – Grosseto emessa in data 21/02/2018 con numero 1206704;
- in data 4/12/2017 prot. n. 17807 è stata inviata l’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e che dopo l’espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 l’aggiudicazione è divenuta efficace;
Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 – Oggetto del contratto
L’Ente committente concede all’affidatario che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori in base all’aggiudicazione della gara d’appalto di manutenzione straordinaria della Via Levi, Via Baccheretana e via Lazzerini nella frazione di Seano avvenuta in data 4/12/2017. L’affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori.
Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto
L’appalto viene concesso dall’ente committente ed accettato dall’affidatario sotto l’osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano di seguito:
- capitolato speciale d’appalto, elenco xxxxxx;
- disciplinare di gara/lettera d’invito
- determinazione n. 185 del 4/12/2017, con relativi allegati;
- progetto esecutivo;
- offerta economica;
- piano di sicurezza;
- cronoprogramma.
Tutti i suddetti documenti, ad eccezione del capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.
Articolo 3 – Ammontare dell’appalto – Termini di pagamento
Il corrispettivo dovuto dal Comune all’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della Via Levi, Via Baccheretana e Via Lazzerini nella frazione di Seano per le opere previste nella presente scrittura privata è fissato nell’importo complessivo, tenuto conto del ribasso offerto in sede di gara come segue:
Importo a base di gara soggetto a ribasso:€ 143.406,66 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:€ 4.134,32 Ribasso offerto: - 38,115%
Importo di aggiudicazione: € 92.881,53 Iva 22%:€ 20.433,94
Totale compreso iva: € 113.315,47
La contabilizzazione dei lavori è stabilita a misura.
I termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d’appalto cui si fa riferimento.
Articolo 4 – Durata - tempo utile per l’ultimazione dei lavori – penali – termini per il collaudo – sospensione dell’esecuzione del contratto
Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell’apposizione dell’ultima firma digitale sul contratto.
I termini per l’ultimazione dei lavori, per la redazione del conto finale e per il collaudo/attestazione di regolare esecuzione delle opere, l’entità della penale giornaliera per la ritardata ultimazione dei lavori e la disciplina sulla sospensione dell’esecuzione del contratto, sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d’appalto e specificati nel modo seguente : Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori, compresi nell’appalto, è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi con decorrenza dalla data di consegna dei lavori;
a sospensione dell’esecuzione del contratto può essere disposta dal Direttore dei lavori esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dall’art. 107 co. 1 del Codice.
La penale è fissata per ogni giorno di ritardo nell’adempimento degli obblighi contrattuali (consegna, ripresa, ultimazione) nella misura del 1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale;
Il conto finale verrà compilato entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori;
ai sensi dell’art. 102 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e dell’art 237 del D.P.R. 207/2010, il collaudo è sostituito con il Certificato di Regolare Esecuzione nei modi indicati dallo stesso articolo 102.
Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona dell’Architetto Xxxxxxxx Xxxxxxx, Responsabile del Settore 5 – LL.PP. - Patrimonio e Ambiente del Comune di Carmignano.
Articolo 5 – Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti L’affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti il C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.
L’affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. Si dà atto al riguardo di aver acquisto il Durc in data 15/02/2018.
Articolo 6 – Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto dall’articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.
Articolo 7 - Subappalto
In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall’impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, indicate nel 30%, l’ ente committente dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. Il subappalto dovrà comunque essere autorizzato previa richiesta scritta dell’affidatario. L’affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L’ente committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.
Articolo 8 – Revisione prezzi
Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del Codice Civile.
Articolo 9 – Responsabilità verso terzi
L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.
A tal riguardo l’affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa n. 1206704 rilasciata dalla Compagnia assicuratrice Elba Assicurazioni spa - Agenzia di K & CO – Grosseto in data 21/02/2018 verificata dagli uffici presso l’ente IVASS oltre ad avere apposita polizza stipulata con XXXXXX Xxxxxxxxx x. 00XX0000 Rc All.
Articolo 10 – Domicilio dell’affidatario
Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso la sede dell’Impresa in Via Birmania 148 a Grosseto, obbligandosi di informare il Comune di Carmignano di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede dell’ente committente. L’affidatario dichiara che il Sig. Xxxxxx Xxxxxxx nato a Grosseto il 17/03/1951 residente in Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx x. 00 in funzione di Socio e Amministratore unico rappresenterà l’impresa nell’esecuzione dei lavori.
Articolo 11 – Ulteriori obblighi dell’affidatario
L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.
L’affidatario si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.
Articolo 12 – Normativa e disposizioni di riferimento
Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, per quanto ancora in vigore, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.
Articolo 13 – Trattamento dei dati personali
Il Comune di Carmignano, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni, informa il concessionario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
Articolo 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 L. n. 136/2010 Con la sottoscrizione del presente contratto l’affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.
Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 l’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere
registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.
Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:
Banca: Xxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxx Xx. 0 xx Xxxxxxxx; IBAN:XX00X0000000000000000000000;
Intestatario: Impresa Edile stradale F.lli Massai srl.
L’affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:
Xxxxxx Xxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxx di cui l’impresa ha inviato all’ufficio ragioneria i dati anagrafici.
Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.
Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP ed inoltrata in forma elettronica attraverso il sistema di interscambio (SdI) codice FE-IPA 3X6TCW, l’affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all’ente committente delle notizie dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Articolo 15 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali
Sono a carico dell’affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell’ente committente.
Articolo 16 - Risoluzione del contratto
Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonchè gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.
Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.
Il contratto potrà essere risolto con l’applicazione dell’articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto.
Articolo 17 - Recesso dal contratto
L’ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso.
Articolo 18 – Controversie e foro competente
Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo xxxxxxx previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l’ente committente e l’affidatario derivanti dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Prato.
È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.
Art. 19 – Spese contrattuali
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese relative alla presente scrittura privata autenticata ivi compresi gli oneri connessi alla sua stipulazione e tributari.
Art. 20 – Registrazione fiscale
Trattandosi di prestazione soggetta a regime Iva le parti chiedono la registrazione del presente contratto in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del DPR 26.04.1986 n. 131. Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22/02/2007, mediante modello unico informatico per l’importo di € 45,00.
Articolo 21 – Allegati al contratto
Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto il capitolato speciale d’appalto e l’elenco prezzi allegati.
Fanno altresì parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorchè non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante i seguenti ulteriori documenti:
- disciplinare di gara/lettera d’invito
- Determinazione n. 185 del 4/12/2017, con relativi allegati;
- progetto esecutivo;
- offerta economica;
- piano di sicurezza;
- cronoprogramma;
- Polizza assicurativa n. 1206704 rilasciata dalla Compagnia assicuratrice Elba Assicurazioni spa - Agenzia di K & CO – Grosseto in data 21/02/2018;
- Cauzione definitiva n. 1206887 rilasciata dalla Compagnia assicuratrice Elba Assicurazioni spa - Agenzia di K & CO – Grosseto in data 21/02/2018;
- Copia Polizza Rc All rilasciata da Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 00XX0000 ramo 17 rischio 69 ag. Grosseto.
COMUNE DI CARMIGNANO
Provincia di Prato
Settore 5 - LL.PP., Patrimonio e Ambiente
Opere di manutenzione straordinaria della via Levi, via Baccheretana e via Lazzerini nella frazione di Seano.
Progetto Definitivo – Esecutivo
EX ART.23 COMMA 4 D.LGS N.50/2016
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Art. 3 comma 1 lettera eeeee) del D. Lgs. 50/2016
(articoli 43, commi da 3 a 10 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) Contratto a misura
PROGETTISTA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Xxxxx Xxxxx Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxx
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI CONTRATTUALI
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO.
PREMESSA
1. Il capitolato speciale d’appalto per opere pubbliche parte I equivale ad uno schema di contratto e ne contiene tutti gli elementi ai sensi dell’ art. 43 DPR 207/2010 ancora vigente.
In tutti gli atti predisposti dall’Amministrazione Committente i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dall’Amministrazione Committente i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
ART.1 - NORMATIVA APPLICABILE
1. L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito anche “Capitolato”), è regolato:
1. dal D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 “Attuazione del le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (di seguito anche “Codice”);
2. dal D.Lgs 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
3. dal Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. (di seguito anche “Regolamento”), per le parti ancora in vigore a seguito delle abrogazioni disposte dall’art. 217 lett. u) del D.Lgs. n.50/2016;
4. dal Capitolato Generale per l'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con
D.M.n.145 del 19 aprile 2000 ss. mm.ii. per le parti ancora in vigore;
5. dal D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 “Codice delle leggi anti mafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”;
6. dalle linee guida emanate dall’A.N.A.C. in attuazione delle disposizioni di cui al citato X.Xxx.50/2016;
7. regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l’oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.
ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.
2. L’intervento è così individuato:
a) denominazione conferita dall’Amministrazione Committente: opere di manutenzione straordinaria della via Levi, via Baccheretana e via Lazzerini nella frazione di Seano.
b) descrizione sommaria:
Le lavorazioni che verranno eseguite riguarderanno alcuni tratti delle via sopracitate, con la fresatura e la ricostruzione del tappeto d’usura, di spessore medio di 3 cm, con conglomerato bituminoso confezionato con l’impiego di bitumi, previa risagomatura e rifacimento dello strato sottostante degli avvallamenti presenti.
Nella via Levi e via Froccina saranno rifatti anche i marciapiedi, con la sostituzione del cordonato e xxxxxxx in cls con nuovi in granito e porfido, oltre il rifacimento del tappeto.
Successivamente si provvederà alla ricostruzione della segnaletica orizzontale in tutti i tratti oggetto di bitumatura.
c) ubicazione: gli interventi programmati riguarderanno alcuni tratti della seguenti strade:
- via Baccheretana;
- via Xxxxx Xxxx;
- via Froccina;
3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo/esecutivo con i relativi allegati dei quali l’appaltatore dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.
4. In ogni caso l’esecuzione della prestazione in oggetto è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’esperienza e lo stato dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
5. Il prezzario utilizzato è quello della Regione Toscana; in alternativa per voci non contemplate dal prezzario si è fatto riferimento al prezzario del Bollettino Ingegneri.
6. Tali opere e provviste verranno eseguite secondo le norme indicate nelle condizioni tecniche inserite nel presente capitolato speciale e quelle risultanti dall’offerta presentata in sede di gara.
7. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4 del presente Capitolato, sono stati acquisiti i seguenti codici:
Codice Unico di Progetto per l’intervento (CUP)
CUP: G97H17000560004
ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO
1. L’importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente ad EURO 147.540,98 (euroCENTOQUARANTESSETTEMILACINQUECENTOQUARANTA/98) comprensivi dei costi della sicurezza di cui al D.lgs.81/2008, al netto di IVA.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO | |
Importo totale lavorazioni (soggetto a ribasso) | € 143.406,66 |
Costi della sicurezza (aggiuntivi) | € 4.134,32 |
TOTALE IMPORTO LAVORI | € 147.540,98 |
2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella precedente tabella al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sull’importo di euro 143.406,66 oltre IVA relativo all’esecuzione del lavoro a misura.
3. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella vale a dirsi di Euro 4.134,32.
4. Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell’ offerta.
5. Ai sensi del D.P.R. 207/2010 ss. mm., dell’articolo 106 D.Lgs. n.50 del 2016 e del D.M..MIT 10/11/2016 n.248 i lavori sono suddivisi nelle categorie di seguito indicate
DESCRIZIONE CATEGORIE DI OPERE | ||
CATEGORIA PREVALENTE | ||
OG3 | € 147.540,98 | 100% |
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari |
6. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi delle definizioni di cui all’art. 3 lett. eeeee) del “Codice”.
ART. 4 - QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE
1. Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato, è richiesto:
1. Gli operatori economici devono possedere i requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 80 del d. lgs. 50/2016 ed i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90, c. 1 del D. Lgs. N. 207/2010, in particolare:
a. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso pubblico, non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso;
c. adeguata attrezzatura tecnica. OPPURE
2. la qualificazione dell'Appaltatore per le categorie e classifiche di cui alla su emarginata tabella “descrizione categorie opere”, così come richiesto dall'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
2. La suddivisione in categorie dei lavori di cui alla su indicata tabella “descrizione categoria di opere” costituisce indicazione ai fini dell’individuazione del rapporto di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli da affidare, nonché ai fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori.
3. Si chiarisce – come ampiamente espresso dall’ ex AVCP ora ANAC - che i lavori eseguiti dall’impresa che concorre all’affidamento di appalti di valore inferiore ai 150.000 Euro devono avere caratteristiche similari a quelle che connotano i lavori da affidare, non esprimibili in semplici termini di categoria secondo il sistema unico di qualificazione previsto per gli appalti di importo superiore a 150.000 Euro. In particolare, deve essere assicurato il possesso, da parte del concorrente, di una professionalità qualificata che si traduce in un rapporto di analogia tra lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell’appalto da affidare “inteso come coerenza tecnica fra la natura degli uni e degli altri“, la cui valutazione è lasciata alla Stazione Appaltante.
OPPURE
4. la qualificazione dell'Appaltatore per le categorie e classifiche di cui alla su emarginata tabella “descrizione categorie opere”, così come richiesto dall'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i
ART. 5 - DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI
OPERE A MISURA
DESCRIZIONE CATEGORIE DI OPERE | |
OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari | € 147.540,98 |
TOTALE OPERE A MISURA (compresi costi della sicurezza) | € 147.540,98 |
1. Gli importi di cui sopra sono presi a base per la verifica dell’incidenza delle eventuali variazioni ai fini della disciplina delle varianti di cui all’art . 106 co.1 lettera c) del “Codice”.
2. Tale importo ricomprende tutte le lavorazioni, comprese quelle di importo inferiore al 10% dell’importo totale dei lavori. Tali lavorazioni non rilevanti ai fini della qualificazione, possono essere eseguite dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per le relative categorie; esse possono altresì essere eseguite in tutto o in parte da un’impresa subappaltatrice qualora siano state indicate come subappaltabili in sede di offerta.
3. Ai soli fini della sicurezza, le opere sono contraddistinte da costi per un ammontare complessivo di €4.134,32 (importo costi sicurezza), così come individuati nella seguente tabella:
DESCRIZIONE CATEGORIE DI OPERE | IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA | COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA | IMPORTO TOTALE DEI LAVORI COMPRESI I COSTI DELLA SICUREZZA |
Importo lavorazioni (da CME) | € 143.406,66 | ||
Costi sicurezza (aggiuntivi) | € 4.134,32 | ||
TOTALE | € 143.406,66 | € 4.134,72 | € 147.540,98 |
DESCRIZIONE CATEGORIE DI OPERE | INCIDENZA DEL COSTO DELLA MANODOPERA |
OG3 | 20,643% |
4. L’incidenza del costo della manodopera, riportata nella tabella seguente, è stata stimata in maniera analitica sulla base delle analisi prezzi dei prezzi unitari applicati, in riferimento alle quantità delle singole lavorazioni come indicate nel Computo Metrico Estimativo.
CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE.
ART. 6 – MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto è stipulato interamente “a misura” , ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee) e ai sensi dell’articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
2. I prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del D.P.R. n. 207 del 2010, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari. I suddetti prezzi unitari sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Pertanto, l’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
3. La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva, ai sensi del co.8 dell’art.32 del Codice, e comunque non prima dei 35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Il suddetto termine dilatorio non si applica nei casi di cui all’art.32 comma 10 del Codice.
4. A seguito della selezione dei partecipanti, viene redatta una proposta di aggiudicazione che, ai sensi degli artt. 32 co.5 e 33 co. 1 del Codice, deve essere approvata con determinazione del Responsabile del Settore nel termine massimo di 30 giorni.
5. Una volta divenuta efficace l’aggiudicazione, la mancata disponibilità dell’Appaltatore alla stipulazione del contratto d’appalto comporta la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice.
6. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto se il responsabile del procedimento e l’Impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
ART. 7 - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.
1. Fanno parte sostanziale del contratto di appalto, ai sensi dell’art.137 del DPR N-207/2010, ancorchè non materialmente allegati, i seguenti documenti:
1. il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
2. l’Elenco Prezzi Unitari;
3. il Computo Metrico Estimativo;
4. il Quadro Economico;
5. la Relazione Tecnico Illustrativa;
6. il Piano di manutenzione;
7. cronoprogramma
8. il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. in vigore in detto periodo transitorio fino all’emanazione delle linee guida ANAC e dei decreti attuativi MIT.
9. il Capitolato Generale d’Appalto D.M. LL.PP. n. 145/2000, per quanto riguarda gli articoli non abrogati.
10. le Polizze di garanzia;
ART. 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E' vietata la cessione del Contratto, sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. La cessione dei crediti è consentita in quanto ammessa dal D.Lgs. n.50/2016.
ART. 9 - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO
1. Secondo quanto disposto dall’art. 106, comma 13 del Codice, i crediti derivanti dall’esecuzione del presente appalto possono essere ceduti a banche o intermediari finanziari disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25 comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n.142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o ai soggetti, costituiti in forma societaria, che svolgono l'attività di acquisto di crediti da
soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari. Si applicano le disposizioni di cui alla L.n.52/1991.
2. Ai fini dell'opponibilità all’Amministrazione comunale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al RUP. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all’Amministrazione comunale se non rifiutate con comunicazione da notificarsi, da parte del RUP, al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
3. In ogni caso, l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
ART. 10 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
1. L’affidamento dei lavori oggetto del presente appalto avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo, ex art. 95, comma 4 lett. a) del Codice lavori pubblici e delle concessioni, in quanto l’importo dei lavori è inferiore a Euro 1.000.000,00 e considerata la tipologia di lavori la cui oggettiva natura non consente una valutazione in termini qualitativi, non è opportuno applicare il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare, il minor prezzo sarà determinato trattandosi di contratto da stipulare a misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara come già delineato al precedente art.3.
2. In applicazione degli artt. 95, comma 4 lett. a) e 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, si procederà all’esclusione automatica delle offerte risultate anomale, previo sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione della soglia di anomalia tra quelli di cui al comma 2 del succitato art. 97, sempre che le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a 10 (dieci) e secondo le direttive del Comunicato ANAC del 2/11/2016. L’Amministrazione, in ogni caso, potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ex art 97, comma 6 D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità di cui ai commi 4, 5 del predetto articolo.
3. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore, come già espresso dai precedenti articoli, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
4. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
ART. 11 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
1. In caso di fallimento dell’appaltatore l’Amministra zione Committente si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art 110 del D.Lgs. n.50/2016.
2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 12 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE.
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto definitivo-esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata al presente capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’ impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’art. 101, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE
ART. 13 - SOGGETTI DELL’AMMINISTRAZIONE APPALTANTE DIREZIONE DEI LAVORI
1. L’esecuzione del presente appalto è diretta dal responsabile unico del procedimento (RUP), che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del Direttore dei lavori ed eventualmente del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (vedi a tal proposito art. 16 del presente CSA), e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
2. Il Direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il Direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.
3. Al Direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle norme in materia di subappalto;
d) svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il
Direttore dei lavori non svolga tali funzioni, la Stazione appaltante prevede la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.
4. Il Responsabile del Procedimento impartisce al Direttore dei Lavori, con disposizione di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il Direttore de i lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al Direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.
5. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Responsabile del Procedimento o del Direttore dei Lavori all’Appaltatore. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal Direttore dei Lavori, deve essere vistato dal Responsabile del Procedimento. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve. Gli ordini di servizio non costituiscono sede per la iscrizione di eventuali riserve e debbono essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato. L'Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa.
6. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all'ordine impartito.
7. L'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture, l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere lor a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato.
8. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
9. Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia a quanto previsto dall’art. 101 D.lgs. n.50/2016.
ART. 14 - DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE
1. L’Appaltatore deve avere domicilio nel territorio comunale; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede dell'Amministrazione Appaltante.
ART. 15 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
1. Nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs n.50/2016, divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, il RUP autorizza il direttore dei lavori alla formale consegna dei lavori. Di norma la consegna dei lavori deve avvenire entro e non oltre 45 giorni dalla data della stipula del formale contratto.
SI PRECISA CHE da cronoprogramma questa stazione appaltante intende procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori anche nelle more della formale stipulazione del contratto ex art.153 comma 1 del DPR n.207/2010 ed art.32 comma 8 D.lgs n.50/2016.
2. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’esecutore. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di
risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ci si possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma precedente, si applicano anche alla consegna in via d’urgenza, ed alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
ART. 16 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori, compresi nell’appalto, è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi con decorrenza dalla data di consegna dei lavori.
2. In detto tempo è compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori, comprese le ordinanze di chiusura al traffico (se necessario) od altro.
3. L’Appaltatore dovrà avere cura di richiedere le ordinanze di chiusura stradale, ove occorrano, ed ottenere i permessi necessari alla esecuzione dei lavori.
4. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione del certificato di regolare esecuzione.
ART. 17 - SICUREZZA DEI LAVORI
1. L’appalto per la sua natura e caratteristiche delle opere da realizzare prevede l’impiego di un’unica impresa esecutrice qualificata nei lavori stradali, pertanto ai sensi del Titolo IV (art. 90) del D.Lgs 81/08 e s.m.i. non è dovuta la nomina del coordinatore della sicurezza e la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Qualora durante l’esecuzione dell’appalto si verificassero situazioni diverse per esigenze organizzative dell’impresa aggiudicataria o altro sarà cura dell’Ente appaltante provvedere alla nomina del Coordinatore della Sicurezza e alla redazione del PSC. L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili" D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del citato decreto.
2. Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, che per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
3. Il Piano di Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
4. Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:
- verificherà, tramite opportune azioni di coordina mento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;
- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sic urezza;
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vari o titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e l a protezione dai rischi;
- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
- controllerà la corretta applicazione, da parte d elle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci;
- segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.
5. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Il piano dovrà comunque essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
6. L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. ART.18 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI
EFFICACIA. VARIANTI IN CORSO D’OPERA
1. Nessuna modifica o variante ai contratti di appalto in corso di validità può essere introdotta dall’Appaltatore se non è autorizzata dal RUP. Il mancato rispetto di tale previsione comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell’appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. Le modifiche, nonché le varianti possono essere ammesse esclusivamente, qualora ricorrano i presupposti ed i casi previsti dall’art.106 del Codice. Il Direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, le varianti e le relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione.
3. Ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. c) e co. 7 del Codice il contratto può essere modificato in presenza di tutte le seguenti condizioni: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'Amministrazione appaltante, tra le quali può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 3) l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice. In tali casi le modifiche al contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Il Direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole al RUP ai fini della preventiva autorizzazione delle stesse; tali modifiche non devono in ogni caso essere qualificabili come sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4 del Codice.
4. L’appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il Direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nel presente appalto. Per il mancato adempimento dell’appaltatore
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 27 del presente Capitolato. Qualora l’importo delle variazioni rientri nel limite stabilito dal successivo comma 11, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’appaltatore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal successivo comma 12, è condizionata tale accettazione. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione.
5. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell’articolo 106, co. 1, lett. c) e co. 7 del Codice, consentono di disporre varianti in corso d’opera è demandato al Responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti. Il RUP, su proposta del Direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non
prevedibilità al momento della redazione del proget to o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di altra autorità, il Responsabile del procedimento ri ferisce alla stazione appaltante.
6. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento.
7. I componenti dell'ufficio della Direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni
o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.
8. Eventuali varianti al progetto saranno valutate con i prezzi contenuti nell’elenco prezzi unitari allegato. In carenza si applicheranno i prezzi desumibili dai prezzari di cui all’art. 23, comma 7 del Codice (in particolare Prezzario Lavori Pubblici Regione Toscana), aggiornati all’anno di avvio dell’esecuzione del contratto, ovvero, qualora i prezzi non siano desumibili da tali documenti, si provvederà alla formulazione di nuovi prezzi mediante analisi basata sui prezzi elementari contenuti negli stessi prezzari sopra citati. In tutti i casi si applicherà il ribasso che risulta dall’offerta dell’Appaltatore.
9. Ai sensi dell’art. 106, co. 12 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale definizione di nuovi prezzi, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
10. Se la variante, nei casi previsti dal comma precedente, supera tale limite il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all’appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l’appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi , patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’appaltatore.
11. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore per transazioni o accordi bonari. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Codice.
12. Nel calcolo di cui al comma precedente non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Codice, l’appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.
13. Ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. d) si ha una modifica soggettiva del contratto se all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al con tratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice. Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l’esecuzione del presente appalto. In mancanza di tale comunicazione, le modifiche non producono effetti nei confronti della Stazione appaltante. A seguito della comunicazione ricevuta dall’Appaltatore, la stazione appaltante procede, entro i sessanta giorni successivi, alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle m odifiche di cui al presente comma. Decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma producono i propri effetti nei confronti della Stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 88, co. 4-bis e dall’art. 92, co. 3 del D .Lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e dell e misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni inmateria di documentazione antimafia”.
ART.19 - SOSPENSIONE DEI LAVORI SUCCESSIVA RIPRESA – PROROGHE
1. La sospensione dell’esecuzione del contratto può essere disposta dal Direttore dei lavori esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dall’art. 107 co. 1 del Codice. Tra le circostanze speciali di cui al citato art. 107, comma 1 rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, comma 1, lettera c) del Codice, purché la sospensione dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.
2. Nel corso della sospensione, il Direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a quaranta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
3. Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, è firmato dall’appaltatore ed inviato al Responsabile del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale sulla base delle risultanze del suddetto verbale.
4. L’appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi precedenti, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria
per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l’appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
5. Nei casi previsti dall'articolo 107, comma 1, primo periodo, il Responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori.
6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.
7. Per la sospensione dei lavori l’Appaltatore non ha diritto a compensi o indennizzi. Tuttavia se la sospensione dei lavori supera un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori o comunque i sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se l’Amministrazione appaltante si oppone allo scioglimento l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
8. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 107, comma 4 del Codice, si applicano le disposizioni del presente articolo; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma del progetto esecutivo.
9. L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga nei termini e nei modi previsti dall’art. 107, comma5 del Codice.
10. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 del citato art. 107 del Codice, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.
Art. 20 - SUBAPPALTI E COTTIMI
1. L’Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto; è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall’Appaltatore all’atto dell’offerta fino alla quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di appalto.
2. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105, commi 7,9, 17 e 18, del D.lgs.n.50/2016 al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, completo dell’indicazione dei prezzi unitari e corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
3. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 xx.xx. in materia di documentazione antimafia con riferimento ai subappalti ed ai subcontratti è fatto sempre obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 xx.xx.
4. Non costituiscono subappalto, e quindi non necessitano di autorizzazione:
- i contratti aventi ad oggetto forniture senza prestazione di manodopera;
- i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo il cui importo non superi la soglia del 2% dell’importo dei lavori o i 100.000 euro;
- i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo superi la soglia del 2% dell’importo dei lavori o i 100.000 euro, nei quali il costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto. In tali casi è comunque onere dell’Appaltatore provvedere alla comunicazione di cui all’art.105, comma 2, D.lgs.50/2016.
5. Costituiscono subappalto e necessitano di autorizzazione secondo la disciplina di cui al presente articolo i sub-contratti che superino le soglie economiche sopra indicate ed in cui, altresì, il costo della manodopera sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto.
6. L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, il contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.lgs.50/2016. L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla Stazione appaltante eventuali modifiche all’importo del contratto di subappalto o ad altri elementi essenziali avvenute nel corso del subcontratto. E' altresì fatto obbligo all’Appaltatore di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.23. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art.105, D.lgs.n.50/2016
7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara: a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L’amministrazio ne committente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
9. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.
20.1 Responsabilità in materia di subappalto
1 L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’amministrazione committente per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per l’amministrazione committente, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme
restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da se i mesi ad un anno).
ART. 21 - CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E L’APPALTATORE
1. Il Direttore dei lavori o l’appaltatore comunicano al Responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all’appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
2. Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all’appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
3. L’appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell’appaltatore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
ART. 22 - PENALI
1. La penale è fissata per ogni giorno di ritardo nell’adempimento degli obblighi contrattuali (consegna, ripresa, ultimazione) nella misura del 1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale.
2. E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore,la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.
3. L’ammontare complessivo delle penali non può comunque essere superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale. Se tale limite viene superato e risulta infruttuosamente scaduto il termine previsto dall’art. 108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla stazione appaltante con le modalità previste dallo stesso art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 35 del presente Capitolato Speciale di Appalto.
4. La penale relativa all’ultimazione lavori verrà detratta dal conto finale.
5. L’Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all’Amministrazione le relative spese di assistenza e sottostare all’addebitamento della penale nei modi e nella quantità sopra stabilita. Oltre alla penale di cui sopra il Comune di Carmignano addebiterà comunque all'APPALTATORE le maggiori spese per la prolungata assistenza e direzione dei lavori.
6. Tanto la penale, quanto il rimborso di queste ulteriori maggiori spese di assistenza e direzione lavori, verranno senz'altro iscritte negli stati di avanzamento e nello stato finale a debito dell'APPALTATORE.
7. L’Appaltatore prende atto che l’applicazione dell a penale non preclude il diritto dell’Amministrazione appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni.
ART. 23 - ACCORDO BONARIO
1. Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell’accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso.
2. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto.
3. Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
5. Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.
6. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
ART. 24 - ARBITRATO
1. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di PRATO ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
CAPO 4. CAUZIONI E GARANZIE GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
ART. 25 - CAUZIONE PROVVISORIA
1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di € 2.950,82 (duemilanovecentocinquanta/82) pari al 2% di Euro 147.540,98 quale importo complessivo lavori, con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, costituita secondo le forme e le modalità di cui all’art. 93 d el D.lgs n.50/2016.
2. In caso di R.T.I. (raggruppamento temporaneo di impresa) o di consorzio ordinario non ancora costituiti la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppate.
ART. 26 - FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE
1. L’erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Per quanto non previsto nel presente Capitolato si applica l’art. 35, comma 18 del Codice.
ART. 27 - GARANZIA DEFINITIVA
1. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del Codice. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Ai sensi del co.3 dell’art. 103 del Codice, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’art.93 da parte di questa Amministrazione che procederà all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
2L.a garanzia copre:
a) l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
b) il rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno subito dalla Stazione appaltante;
c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno dell’Appaltatore;
d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.
2. Tale garanzia fideiussoria, a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La garanzia deve permanere fino al certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dall’ultimazione dei lavori e sarà svincolata secondo quanto previsto dall’art. 235 del D.P.R. 207/2010 ss. mm. e dall’ar t. 103 co.5 del Codice.
Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto di cui al co.9 dell’art. 103 del Codice.
Come previsto dall’art. 103 comma 1 del Codice, si applicano alla garanzia definitiva le medesime riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall’art. 93, comma 7 del Codice.
Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
ART. 28 - POLIZZA A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO
1. Il pagamento della rata di saldo è subordinato, secondo quanto previsto dall’art. 103 comma 6 del Codice, alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse
legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
ART. 29 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
1. Si applica l’art. 103, comma 7 del Codice.
2. Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l’Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di assicurazione per:
1. danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata è pari all’importo del contratto al lordo dell’IVA .
2. danni a terzi causati nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il massimale è pari a € 500.000,00.
3. Le garanzie di cui sopra prestate dall’appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.
CAPO 5 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI ED EVENTUALE ESECUZIONE D’UFFICIO DEI MEDESIMI.
ART. 30 - NORME GENERALI
1. La contabilizzazione dei lavori sarà fatta secondo quanto indicato dalla Parte II, titolo IX, Capo I del D.P.R. 207/2010. La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso di contratto, alle quantità delle rispettive categorie di lavoro.
2. L’APPALTATORE non potrà rifiutarsi di firmare il Libretto delle Misure ed il Registro di contabilità, salvo il diritto d’inserire nel Registro quelle riserve che crederà opportuno nel suo interesse.
3. Le quantità dei lavori e le provviste saranno determinate con metodi geometrici, a numero, a peso o in percentuale del totale a seconda dei casi, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Xxxxxx per i lavori a misura, mentre per i lavori a corpo la liquidazione verrà effettuata in funzione della percentuale delle opere a corpo realizzata rispetto al totale eventualmente prevista per le medesime.
4. Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi saranno assolutamente eccezionali, e potranno verificarsi solo per i lavori del tutto secondari, in ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non corrisponderanno ad un preciso ordine o autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei Lavori.
ART. 31 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI PER I LAVORI A MISURA
1. I lavori e le somministrazioni a misura saranno liquidati in base ai prezzi unitari che risultano dall'apposito Elenco Prezzi allegato, con le deduzioni del ribasso pattuito.
2. I prezzi dell'Elenco sono in ogni caso comprensivi delle seguenti prestazioni:
a) per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, dazi ed ogni prestazione occorrente per consegnarli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro;
b) per la mano d’opera: ogni spesa per la loro assunzione, trasferte, e spese accessorie di ogni specie, baracche di alloggio, ecc. nonché la spesa per l'illuminazione nel caso di lavoro notturno;
c) per i noli: ogni spesa per dare i macchinari ed i mezzi d'opera a piè di lavoro pronti all'uso, con gli accessori, e quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti, combustibili, carburanti, energia elettrica, ecc.) nonché l'opera dei meccanici e degli eventuali aiuto dei conducenti per il funzionamento;
d) per i lavori a misura: tutte le spese per mezzi d'opera, e per assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e loro impiego, le spese e le indennità di passaggi o attraverso eventuali proprietà private, e di occupazione di suolo pubblico o privato;
e) per la normativa contro gli infortuni sul lavoro nei cantieri edili: ogni spesa per dotazioni di sicurezza ed osservanza delle norme di vigilanza ai sensi dei D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
f) sono inoltre comprese le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
4. Per i lavori a misura che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne, prefestive o festive di personale non verrà corrisposto, dal Comune di Carmignano, alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'APPALTATORE.
ART. 32 – CONTABILITÀ E RISERVE
1. Il libretto delle misure e le liste settimanali sono firmate dall’appaltatore o dal tecnico suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, come il conto finale, è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel momento in cui gli viene presentato.
2. Se l’appaltatore firma con riserva, deve esplicare per esteso le sue osservazioni o pretese entro 15 giorni, a pena di decadenza, riportando e sottoscrivendo sul registro di contabilità le domande d'indennità, le cifre di cui ritiene avere diritto e le ragioni di ciascuna domanda.
3. Al momento della firma del conto finale, l’appaltatore deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili, per le quali non sia intervenuto l’accordo bonario di cui all’art. 205 D. Lgs. 50/2016, eventualmente aggiornandone l’importo ( artt. 190 e 201 Reg. ).
ART. 33 - REVISIONE PREZZI: LORO INVARIABILITA’
1. NON è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non può trovare applicazione il comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile.
2. Il rischio dell’esecuzione dell’opera è a totale carico dell’Appaltatore. E’ possibile procedere alla revisione dei prezzi del presente appalto esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all’art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs.n.50 del 2016. Non si procede alla revisione dei prezzi in aumento quando la variazione dei prezzi è imputabile a fatto dell’Appaltatore.
ART. 34 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
1. Non verrà accordato all'APPALTATORE alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificheranno durante il corso dei lavori, fatti salvi i danni derivanti per causa di forza maggiore alle opere eseguite in conformità degli ordini e delle prescrizioni date dal Direttore Lavori , ai sensi dell’Art.166 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
2. Resta in ogni caso convenuto che non saranno indennizzabili i danni derivanti da scoscendimenti, da solcature, e gli altri guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia anche eccezionali, ed i danni per pioggia o gelo alle pavimentazioni, dovendo comunque l'APPALTATORE provvedere a riparare tali danni a totali sue cure e spese.
ART. 35 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
1. In genere l'APPALTATORE avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli completamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione Lavori, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi del Comune di Carmignano.
2. E’ fatto comunque specifico obbligo all’APPALTATORE , di sottoporre all’approvazione della Direzione dei Lavori ed alla conferma del Responsabile Unico del Procedimento, entro e non oltre cinque giorni solari dalla data di consegna dei lavori, un dettagliato programma esecutivo della prestazione, fermo restando il diritto del Comune di Carmignano di richiedere varianti nella programmazione dei lavori, qualora i medesimi non risultassero conformi al regolare sviluppo generale atteso.
3. Il Comune di Carmignano si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'APPALTATORE possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
ART. 36 - ESECUZIONE D’XXXXXXX - XXXXXX
0. Quando l’APPALTATORE si rendesse colpevole di negligenza e disobbedienza agli ordini della Direzione dei Lavori per cui riconoscesse pregiudicati gli interessi delle opere pubbliche, la Direzione dei Lavori procederà secondo testimoniali di stato ad accertare le condizioni del lavoro e le inadempienze dell’APPALTATORE, previo avviso allo stesso del giorno in cui si procederà alla constatazione; dopo di che il Comune di Carmignano è in diritto di far eseguire ogni opera e provvista d’ufficio a tutto carico e maggiore danno all’APPALTATORE, se questi nel termine di tre giorni non abbia provvisto a rimuovere gli inconvenienti, a correggere i difetti, a supplire alle deficienze, ad assicurare cioè la buona esecuzione dell’Appalto.
2. Il termine di tre giorni è improrogabile e decorrerà dalla data dell’ordine che a firma del Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico del Procedimento si sarà dato all’APPALTATORE, e non occorrerà alcuna legale diffida.
3. Resta espressamente convenuto che l’APPALTATORE riconosce fin da ora la legittimità delle ordinazioni che verranno effettuate e delle spese che saranno sostenute dal Comune di Carmignano per le predette esecuzioni di ufficio, spese che saranno totalmente a carico dell’APPALTATORE e maggiorate degli oneri di Direzione Lavori, senza alcuna azione di verifica o discussioni da parte sua, dovendo anzi egli correre tutti i rischi e subire tutti gli eventuali danni.
4. L’esecuzione d’ufficio non sarà sospesa se non quando l’APPALTATORE ne abbia fatto istanza e abbia dimostrato di volere, e di essere in grado di eseguire regolarmente il Contratto.
5. Qualora, in mancanza di tale istanza, l’esecuzione d’ufficio dovesse continuare oltre il periodo di quindici giorni dalla data del suo inizio, l’APPALTATORE, oltre ai danni, sarà passibile di una multa di € 500,00 (Euro cinquecento) al giorno solare, che gli sarà addebitata negli atti contabili, ed occorrendo prelevata dalla cauzione.
6. Qualora l’esecuzione d’ufficio dovesse protrarsi per più di venti giorni, o in caso di recidiva da parte dell’APPALTATORE che obblighi così il Comune di Carmignano ad addivenire per più di una volta durante l’Appalto alla esecuzione d’ufficio parziale o totale, si farà luogo senz’altro alla rescissione del contratto per colpa dell’APPALTATORE a sensi dell’articolo seguente.
ART. 37 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore con le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore ma sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie stabilite
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e); con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106;
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all’articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.
2. La stazione appaltante dovrà risolvere il contratto qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni
per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
4. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.
ART. 38 - RECESSO
1. L’appaltatore ha facoltà di presentare istanza di recesso qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo per fatto o colpa dell’amministrazione. Nell’ipotesi di accoglimento da parte della stazione appaltante, L’Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali di bollo, registro e della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate . Ove l'istanza dell’Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, questo ha diritto al risarcimento dei danni
dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
2. Oltre alle somme espressamente previste nei due commi che precedono, nessun altro compenso o indennizzo spetta all’esecutore.
3. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo comma del presente articolo, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del secondo comma del presente articolo è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'articolo 190 del D.P. R. 207/2010.
4. La Stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell’art. 109, comma 1, D.Lgs.50/2016 previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite (da calcolarsi come prescritto dall’art. 109, co 2, D.Lgs. 50/2016).
CAPO 6 DISCIPLINA ECONOMICA. ART. 39 - ANTICIPAZIONE
1. Ai sensi dell'art.35 comma 18 del Dlgs 50/2016 sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
2. L'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile ovvero, qualora il contratto venga sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.
3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
4. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
5. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione. L'anticipazione sarà revocata se l'esecuzione dei lavori non procederà secondo i tempi e le modalità contrattuali e sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali a far data dall'erogazione della suddetta anticipazione.
39.1 Anticipazione del pagamento di taluni materiali
1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
ART. 40 - PAGAMENTI
1. In xxxxx x'xxxxx, xxx'Xxxxxxxxxxx xxxxxxx corrisposti pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di Euro 70.000,00 (settantamila/00) al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all’art. 30, co.5, del D.Lgs. 50/2016.
2. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa
acquisizione del documento unico di regolarità contributiva regolare, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.
3. La Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità fiscale e di quella contributiva ed assicurativa dell’Impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori nelle modalità previste dalla normativa vigente.
4. Ai fini della tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva si applica quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 30 e dai commi 8 e 9 dell’art . 105 del D.Lgs. 50/2016.
5. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
6. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
7. La rata di saldo sarà pagata entro 30 giorni dalla emissione del C.R.E. (o del certificato di collaudo provvisorio), subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui all’art.20.4 del presente capitolato.
8. Tale termine decorre dalla data di presentazione della garanzia fideiussoria se non presentata preventivamente. In caso di mancata produzione della polizza, la rata di saldo verrà corrisposta solo dopo che il CRE / collaudo provvisorio abbia assunto carattere definitivo.
9. Ai fini del pagamento del corrispettivo del presente appalto, l’aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge n.136 del 13/08/10.
10. L’aggiudicatario dovrà pertanto comunicare alla Sta zione appaltante:
- gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati;
- la generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
ART. 41 - CONTO FINALE
1. Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.
2. Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscrivere nuove riserve per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita' durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve gia' iscritte sino a quel momento negli atti contabili, eventualmente aggiornandone l’importo; sempre che sino a quel momento negli atti contabili non siano intervenuti la transazione di cui all’articolo 208 del D. Lgs 50/2016 o l’accordo bonario di cui all’art. 205 del D. Lgs 50
/2016.
3. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.
4. Ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
6. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a xxxxxxxxx, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
ART. 42 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
1. Ai sensi dell’art. 102 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e dell’art 237 del D.P.R. 207/2010, il collaudo è sostituito con il Certificato di Regolare Esecuzione nei modi indicati dallo stesso articolo 102.
2. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.
3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 237 del Regolamento generale.
4. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
Art. 43 - MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO, VERIFICA O REGOLARE ESECUZIONE
1. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole la verifica di regolare esecuzione delle opere, da emettersi non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle stesse, la manutenzione ordinaria di tali opere deve essere eseguita a cura e spese dell'APPALTATORE. Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione e il collaudo o verifica finale, e salve le maggiori responsabilità sancite dagli Artt. 1667 e 1669 del Codice Civile, l'APPALTATORE è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, e dovrà pertanto procedere, a sua cura e spese, a tutte le riparazioni, sostituzioni o ripristini che si rendessero necessari.
2. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'APPALTATORE, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni resesi necessarie senza interrompere la fruibilità dei siti, e senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori.
3. Ove però l'APPALTATORE non provvedesse nei termini eventualmente prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio.
ART. 44 - ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE
1. Avvenuta l'ultimazione dei lavori il Committente potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.
2. La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) sia stato richiesto il certificato di agibilità;
c) siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici;
d) siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d'appalto;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato.
3. La verifica di quanto sopra è compito del Collaudatore che redige a tal fine opportuno verbale, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Committente stesso.
4. In caso di anticipata consegna delle opere il Committente si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.
CAPO 7 NORME FINALI
ART. 45 - PERSONALE DELL'IMPRESA, DISCIPLINA NEI CANTIERI
1. L'impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori, con personale tecnico idoneo di provata capacità, ed adeguato numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione agli obblighi assunti con il cronoprogramma e con la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.
2. L'impresa risponde dell’identitá e dell'idoneità del personale addetto al cantiere, ivi compreso quello dipendente da eventuali ditte subappaltatrici. L’ufficio di Direzione Lavori
ha il diritto di ottenere l'allontanamento immediato dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori non regolarmente autorizzato.
ART. 46 - PROVVEDIMENTI PER CONTRASTARE IL LAVORO NERO
1. Al fine di una agevole e rapida verifica della corretta posizione contributiva ed assicurativa degli operai impiegati in cantiere, l’appaltatore dovrà farsi carico di tenere e conservare in cantiere un libro giornale delle presenze della mano d’opera, nel quale dovrà tempestivamente registrare sia il nominativo che i dati anagrafici di ogni operaio con fotocopia leggibile di documento di riconoscimento valido, nel momento stesso in cui questi pone piede per la prima volta in cantiere.
2. Tale onere è esteso anche alla tempestiva registrazione degli operai di tutte le ditte incaricate dall’appaltatore, con sola esclusione dei semplici fornitori.
In caso di accertata inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui sopra, verrà applicata una penale, pari al 5 % della produzione teorica giornaliera, per ogni giorno di inadempimento, da portare in detrazione nello stato di avanzamento immediatamente successivo alla data dell’accertamento; è prevista inoltre l’obbligatoria segnalazione agli enti contributivi/assicurativi ed alla Procura della Repubblica.
3. L’Appaltatore è obbligato ad eseguire l’opera o i lavori oggetto del presente Capitolato nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.
4. L'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L’Appaltatore è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data della verifica di conformità anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica.
Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell’Appaltatore conferisce all’Amministrazione Comunale il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria – di cui all’art.103 D.Lgs. n. 50/2016 per i contratti sopra soglia comunitaria, valevole anche per i contratti sotto soglia comunitaria – a garanzia dei debiti contrattuali dell’Appaltatore medesimo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
5. L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni di inizio della prestazione, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
L’Appaltatore deve esibire al Direttore dei Lavori, prima della data di avvio dell‘Accordo, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L’Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni successivi alla modifica.
Come già ribadito nell’articolato precedente, prima di emettere i certificati di pagamento il Direttore dell’Esecuzione del Contratto e la Stazione appaltante procedono alla verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’ Impresa attraverso l’acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)
A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia, il Direttore dei Lavori opera una ritenuta dello 0,5% sull’importo netto progressivo dei lavori.
Inoltre, il mancato adempimento dell’Appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso l’Amministrazione Comunale, conferisce a quest’ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato
la polizza fideiussoria – di cui all’art.103 D.Lgs. n. 50/2016 per i contratti sopra soglia comunitaria, valevole anche per i contratti sotto soglia comunitaria – a garanzia dei debiti contrattuali dell’Appaltatore medesimo.
Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto.
In ogni caso l’Appaltatore è responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale dell’osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.
Ai fini della tutela contributiva dei lavoratori si applica quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
Qualora l’Amministrazione appaltante constati la presenza nel luogo di lavoro di lavoratore non iscritto nel libro unico del lavoro, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati equiparati, il Responsabile del Procedimento comunica all’Impresa l’inadempienza accertata e procede ad applicare una penale di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ciascun lavoratore irregolare;
il Direttore dei Lavori procede ad immediata denuncia dell’illecito all’Ispettorato del Lavoro. I commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto.
In ogni caso l’Appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell’osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.
6. Al fine di consentire la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, l’Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente la disciplina relativa alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112/2008 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni nella L. 133/2008; D.M. 9/07/2008).
A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consentire la verifica della corretta instaurazione dei rapporti di lavoro anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere al momento dei controlli e non ancora iscritti nel libro unico del lavoro, l’Appaltatore dovrà tenere presso il cantiere copia delle comunicazioni obbligatorie preventive di assunzione (predisposte ai sensi dell’art. 4 bis, comma 2, del D.Lgs. 181/2000, come modificato dal citato art. 40 del D.L. 112/2008) oppure copia dei contratti individuali di lavoro.
ART. 47 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
1. Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare nei lavori da esso eseguiti, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati. Sarà pertanto a carico dell‘appaltatore il completo risarcimento di eventuali danni e ciò senza diritto a compensi da parte dell’Amministrazione.
2. La responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà sull’appaltatore nonché sul personale addetto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
3. L’appaltatore è unico responsabile del rispetto delle disposizioni di legge, ad es. in materia di edilizia, antincendio, dell’Ispettorato del lavoro e dell’antinfortunistica, nonchè dell’esecuzione a regola d’arte.
ART. 48 - TRATTAMENTO RIFIUTI E MATERIALI RICICLATI
1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.
2. L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
4. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
ART. 49 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
A) Esecuzione di esami e di prove e documentazione delle opere in corso: L'appaltatore si obbliga a sue spese: all'esecuzione, presso un laboratorio autorizzato, di tutti gli accertamenti, prove, analisi di laboratorio e verifiche tecniche non previste dal capitolato speciale d'appalto, ma ritenute necessarie dalla direzione lavori o dal collaudatore per stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti . Al Committente è riservata la facoltà di far eseguire, a proprie spese, le prove in parallelo o di ripeterle presso altro laboratorio autorizzato.
B) alla fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla direzione lavori.
C) a presenziare alle visite settimanali di cantiere del direttore dei lavori.
D) L'appaltatore è inoltre tenuto: a) alla riparazione dei danni di qualsiasi genere (esclusi quelli di forza maggiore ) che si verificassero durante i lavori, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali; b) alla rifusione ai danneggiati di tutti i danni derivanti dall'esecuzione dei lavori ai fondi adiacenti.
ART. 50 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suc citata legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente artico lo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. Tale disposizione vale anche per eventuali subcontratti (subappaltatori, cottimisti, fornitori, lavoratori autonomi).
ART. 51 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
2. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
3. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono
I.V.A. esclusa.
ART. 52 - DISCIPLINA ANTIMAFIA
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l’appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all’articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l’idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.
ART. 53 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E DOVERI COMPORTAMENTALI
1. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare, rispettare e sottoscrivere i seguenti accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, in materia. In caso di RTI il suddetto patto di integrità andrà sottoscritto da tutti i componenti il raggruppamento temporaneo di impresa.
“ Protocollo di integrità del Comune di Carmignano in materia di contratti pubblici in attuazione all’art. 1 comma 17 della Legge n.190/2012, nonché il codice di comportamento dei dipendenti”.
2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono altresì, per le parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte integrante del successivo contratto d’appalto anche se non materialmente allegati. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
3. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.
PARTE SECONDA DISPOSIZIONI TECNICHE
C A P O 1. PRESCRIZIONE DI CARATTERE TECNICO SUI MATERIALI Art. 1 – CONDIZIONI SPECIALI PER I MATERIALI
I materiali occorrenti per l’esecuzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza, saranno delle migliori qualità ed idonei, nelle loro rispettive specie, all’impiego cui sono destinati; essi dovranno essere campionati su richiesta della Direzione Lavori. I materiali forniti dovranno essere conformi ai criteri che assicurano la qualità della fabbricazione, ai sensi delle normative vigenti. Per la provvista dei materiali in genere, si richiamano le prescrizioni del Capitolato Generale di cui al DM 145/2000. Per la scelta ed accettazione dei materiali, saranno, a seconda dei casi, applicate le norme in vigore.
Art. 2 – PROVE DEI MATERIALI
In base a quanto prescritto nel precedente articolo sulle qualità e sulle caratteristiche dei materiali, l’Impresa, per la loro accettazione, sarà obbligata a presentarsi in ogni tempo, alle analisi ed alle prove dei materiali, nonché a quelle sui campioni dei lavori eseguiti da prelevarsi in opera sottostando a tutte le spese di prelevamento, di invio e di esperimento presso gli Istituti Sperimentali competenti designati dalla D.L.. Sarà anche tenuta a pagare le tariffe degli Istituti stessi con l’intesa che, se le notule degli Istituti non vengono pagate entro
15 gg. dalla data con cui sono pervenute all’Impresa, l’Ente Appaltante potrà pagarle direttamente recuperando le spese nel primo accredito all’Impresa. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione, munendoli di sigilli e delle firme del Direttore dei Lavori e dell’Impresa; infine, se richiesto, dovrà predisporre, in cantiere, un laboratorio attrezzato per le analisi dei terreni e dei prodotti bituminosi, gestito da tecnici esperti nel particolare campo.
C A P O II
PRESCRIZIONE DI CARATTERE ESECUTIVO
Per regola generale nell’esecuzione dei lavori, l’Impresa dovrà attenersi alle migliori regole dell’arte nonché alle seguenti prescrizioni. Per le categorie dei lavori, che non si trovano
descritte nel presente Capitolato ed xxxxxxx Xxxxxx dei prezzi e per le quali non siano state prescritte speciali norme, in particolare per eventuali lavori da eseguire in economia, l’Impresa dovrà seguire i migliori procedimenti dettati dalla tecnica, ed attenersi agli ordini che all’uopo la D.L. impartirà. I lavori che per qualsiasi causa risultassero, subito o in tempo successivo, male eseguiti, dovranno essere rifatti a spese dell’Impresa, senza che nemmeno sia necessaria la richiesta della D.L.; l’eventuale presenza in cantiere di un sorvegliante dell’Ente Appaltante, non potrà essere invocata dall’Appaltatore a scarico della sua responsabilità.
Art. 3 - SCAVI
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere seguiti secondo i disegni di progetto, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.
Nell’esecuzione degli scavi in genere l’Impresa esecutrice dovrà procedere in modo da non recare danno alle proprietà private e alle reti tecnologiche esistenti.
Le materie provenienti dagli scavi e demolizione dei marciapiedi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l’Impresa esecutrice dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate nell’area di cantiere previo assenso della Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private.
La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell’Impresa esecutrice, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.
Art. 4 – DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., parziali o complete, sia in fondazione che in elevazione, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le eventuali residue strutture, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti ai lavori ed a terzi e da evitare incomodi o disturbi.
Rimane pertanto vietato gettare dall’alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e sollevare polvere, per cui tanto le murature che i materiali di resulta dovranno essere opportunamente bagnati. Nelle demolizioni o rimozioni l’Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione Appaltante.
Le dimensioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spesa dell’Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, ad insindacabile giudizio della D.L., devono essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli. Detti materiali restano tutti di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare all’Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati applicando i prezzi indicati nell’Elenco Xxxxxx allegato al progetto. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati fuori dal cantiere dall’Appaltatore nei punti indicati od alle pubbliche discariche.
Art. 5 - FRESATURA DI STRATI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO CON IDONEE ATTREZZATURE.
La fresatura della sovrastruttura per la parte legata a bitume per l'intero spessore o parte di esso dovrà essere effettuata con idonee attrezzature, munite di frese a tamburo, funzionanti a freddo, munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta.
Sarà facoltà della Direzione Lavori accettare eccezionalmente l'impiego di attrezzature tradizionali quali ripper, escavatori, demolitori, ecc.
Tutte le attrezzature dovranno essere perfettamente efficienti, funzionanti e di caratteristiche meccaniche, dimensioni, e funzionamento preventivamente approvato dalla Direzione dei Lavori della stazione appaltante.
La superficie dello scavo dovrà risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di strati non completamente fresati che possano compromettere l'aderenza delle nuove stese da porre in opera.
L'Impresa si dovrà scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione fissati dalla D.L. Qualora questi dovessero risultare inadeguati o comunque diversi in eccesso o in difetto rispetto all'ordinativo del lavoro, l'Impresa è tenuta a darne immediata comunicazione al Direttore dei Lavori o ad un suo Assistente che potranno eventualmente autorizzare la modifica delle quote di scarifica.
Lo spessore della fresatura dovrà essere mantenuto costante in tutti i punti e sarà valutato mediando l'altezza delle due pareti laterali con quella della parte centrale dello scavo.
La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali, dovrà essere eseguita con attrezzature munite di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti o simili in grado di dare il piano perfettamente pulito.
Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento longitudinale rettilineo e privo di sgretolature.
Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati, risultare perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano d'attacco in legante bituminoso.
Art. 6 – STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
Lo strato di base sarà costituito da un misto granulare di ghiaia - o di pietrisco -, sabbia e additivo – passante al setaccio 0,075 -, impastato con bitume a caldo, previo riscaldamento degli aggregati e steso in opera mediante macchina vibrofinitrice. Lo spessore della base sarà prescritto nei tipi di progetto, salvo diverse indicazioni della D. L. saranno impiegati - ghiaie, frantumati, sabbie e additivi aventi i seguenti requisiti:
▪ L’aggregato non dovrà avere dimensioni superiori a 30 mm., nè forma appiattita, allungata o lenticolare;
▪ Granulometria compresa nel seguente fuso ed avente andamento continuo ed uniforme praticamente concorde a quello delle curve limiti,
Totale | Serie xxxxxxxx e setacci | Passante |
% | U.N.I. | IN PESO |
crivello 30 | 100 | |
“ 25 | 77 - 87 | |
“ 20 | 60 – 78 | |
“ 10 | 40 – 58 | |
“ 5 | 28 - 47 | |
setaccio 2 | 20 – 35 | |
“ 0,4 | 1 1 – 20 | |
“ 0,075 | 2 - 6 |
▪ Coefficiente di frantumazione dell’aggregato - secondo C.N.R., fascicolo IV/1953
- non superiore a 160;
▪ Perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 131 - AASHO T 96, inferiore al 40%;
▪ Equivalente in sabbia maggiore di 40 - prova AASHO 2 176/56 eseguita con dispositivo meccanico di scuotimento.
L’ Impresa, in base a prove di laboratorio e a campionatura, proporrà alla Direzione dei lavori la composizione da adottare. Ottenutane l’approvazione, dovrà essere assicurata l’osservanza della granulometria con esami giornalieri. Come legnanti sono da usarsi bitumi solidi rispondenti alle norme CNR fascicolo 2/1951. La Percentuale del legante, riferita al peso degli inerti, dovrà essere compresa tra 4% e 4, 5 % , e dovrà essere comunque la minima che consente il raggiungimento del valore di massima stabilità Xxxxxxxx e compattezza citati di seguito. La composizione adottata non dovrà consentire deformazioni permanenti nello strato
, sotto carichi statici o dinamici, nemmeno alle alte temperature estive, mentre dovrà dimostrarsi sufficientemente flessibile per poter seguire, sotto gli stessi carichi, qualunque eventuale assestamento del sottofondo , anche a lunga scadenza; pertanto, la miscela dovrà possedere una stabilità non inferiore a 400 Kg. ed uno scorrimento compreso fra 1 e 4 mm. determinati secondo la prova Xxxxxxxx a 60 C. - prova ASTM D 1559 - con costipamento di 50 colpi per faccia. La percentuale dei vuoti dei xxxxxxx Xxxxxxxx deve essere fra 3 e 8 %. I valori di stabilità e di scorrimento anzidetti dovranno essere raggiunti dalle miscele prelevate in cantiere immediatamente prima della stesa e del costipamento, vagliate in modo da eseguire la prova sul passante al crivello 25 UNI. In conseguenza, l’Impresa sarà tenuta , con congruo anticipo rispetto all’inizio della stesa, a presentare all’approvazione della Direzione dei Lavori i risultati delle prove eseguite, cui dovranno corrispondere i risultati delle prove di controllo effettuate come sopra detto. Il conglomerato verrà confezionato a caldo in apposite centrali di potenzialità adeguata e tali da assicurare il perfetto essiccamento degli aggregati e di tipo tale da assicurare accurato dosaggio del bitume. La temperatura degli aggregati, all’atto del mescolamento, dovrà essere compresa tra 150 e 170 C. , mentre quella del legante dovrà essere compresa tra 140 e 160 C. La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione, dopo che sia stata accertata la rispondenza di quest’ultima ai requisiti di quota, sagoma e compattezza indicati nell’articolo relativo alla fondazione stradale in misto granulare. La stesa del conglomerato non andrà effettuata allorquando le condizioni meteorologiche siano tal i da non garantire la perfetta riuscita del lavoro. Xxxxxx eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche, o da altre cause, dovranno essere rimossi e sostituiti a totale cura e spesa dell’Impresa. La distesa dovrà essere effettuata mediante macchina vibrofinitrice, a temperatura non inferiore a 110 C., in strati finiti di spessore non inferiore a 5 cm. e non superiore a 10 cm.
Procedendosi alla stesa in doppio strato, i due strati dovranno essere sovrapposti nel più breve tempo possibile, tra di essi dovrà essere interposta una mano di attacco, mediante spargimento di emulsione tipo ER55 o ER60 - vedi CNR., fascicolo III/1958 - in ragione di 1,0 Kg/mq. In corrispondenza di giunti di ripresa di lavoro e dei giunti longitudinali tra due strisce adiacenti, si procederà alla spalmatura con legante bituminoso allo scopo di assicurare impermeabilità e adesione alle superfici di contatto. La sovrapposizione degli strati dovrà essere in modo che i giunti longitudinali suddetti risultino sfalsati di almeno 30 cm . anche nei riguardi degli strati sovrastanti. La rullatura dovrà essere eseguita in due tempi - in un primo tempo , quando la temperatura è ancora elevata, mediante rulli a tandem leggeri da 6 a 8 Tonn. a rapida inversione di marcia, in un secondo tempo, immediatamente successivo al primo, mediante rulli compressori pesanti 12-14 Tonn. ovvero con rulli gommati del peso di 10-12 Tonn. A costipamento ultimato, prima della stesa dei successivi strati di pavimentazione, il peso di volume del conglomerato non dovrà essere inferiore al 95 % del peso del volume del provino Xxxxxxxx, costipato in laboratorio col contenuto ottimo di bitume. La percentuale dei vuoti residui dei campioni di massicciata prelevati non dovrà superare l’8%.
Art. 7 – PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
a) STRATO DI COLLEGAMENTO X XXXXXX - Il suo spessore non dovrà risultare, a seconda degli elaborati di progetto, inferiore a 6 cm. Saranno da adottarsi pietrischetti, graniglie, sabbia, additivo e bitume in quantità rientranti entro i limiti seguenti:
Pietrisco 10/20 20/25 %
Aggregato grosso:
Graniglia 2/10 40/45 %
Sabbia 20/30 %
Additivi (passante al n. 200) 4/6 %
Bitume 5/5,5 %
Gli inerti impiegati dovranno avere coefficiente di frantumazione inferiore a 140, indice dei vuoti delle singole pezzature inferiore a 0.85 e coefficiente di inibizione inferiore a 0.015. Comunque il confezionamento del conglomerato dovrà essere studiato dall’Impresa in modo che, a compressione avvenuta del materiale, la percentuale dei vuoti non risulti superiore all’ 8%. Inoltre alla prova Xxxxxxxx, con i provini confezionati con addensamento a 50 colpi, dovranno ottenersi i seguenti risultati: stabilità non inferiore a 600 Kg; scorrimento non superiore a 4 mm.
Il conglomerato bituminoso dovrà pervenire al cantiere alla temperatura di almeno 120° C.
Prima di procedere
alla stesa con macchina vibrofinitrice sarà necessario provvedere ad una ripresa di tutte le zone eventualmente deformate per assestamento degli strati sottostanti. Tali riprese saranno da eseguirsi con la stessa macchina se l’estensione della depressione sarà superiore allo scartamento di questa; in caso contrario si provvederà a fissare le quote lungo i tratti da rettificare. In ogni caso la stesa del materiale sarà preceduta da spandimento con spruzzate di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,50 Kg/mq. Lo spandimento del materiale sarà eseguito con avanzamento regolare della vibrofinitrice di larghezza non inferiore a m. 3 con inzio dai bordi della carreggiata.
Sarà consentita la stesa a mano con mazzeranghe preventivamente riscaldate lungo i bordi qualora sia riconosciuta irrealizzabile la suddivisione in strisce di larghezza minima prescritta al capoverso precedente, purché contenuta entro m. 0,50. Se del caso, il materiale dovrà essere reintegrato in modo da ottenere una bordatura perfettamente compatta e rettilinea. La compattazione sarà effettuata con rulli compressori di tipo e peso idonei ad ottenere l’addensamento richiesto.
b) TAPPETO DI USURA - Il suo spessore a compattazione avvenuta non dovrà risultare inferiore a cm.3; saranno da adottarsi pietrischetti, graniglie, sabbie (di granulometrie diverse), additivo e bitume entro i seguenti limiti:
Pietrischetto 10/15 15/20 %
Aggregato grosso
graniglia 5/10 25/30 %
graniglia 2/ 5 25/35 %
Sabbia (di diverse granulometrie) 25/35 %
Additivo (passante al n. 200) 6/ 8 %
Bitume 6/ 7 %
Gli inerti impiegati dovranno avere coefficiente di frantumazione inferiore a 120, indice dei vuoti inferiore a 0.85 e coefficiente di imbibizione inferiore a 0.015. In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei. L’ aggregato sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione. Gli additivi minerali - fillers - saranno costituiti da polvere di roccie preferibilmente calcaree o da cemento, calce idraulica, polveri di asfalto. Comunque il confezionamento del conglomerato dovrà essere studiato dall’Impresa in modo che, a compressione avvenuta del materiale, la
percentuale dei vuoti non risulti superiore al 6%.Inoltre alla prova Xxxxxxxx con i provini, confezionati con addensamento da 50 colpi, dovranno ottenersi i seguenti risultati: stabilità non inferiore a 800 Kg., scorrimento non superiore a 4 mm.
La stesa del tappeto sarà eseguita nell’arco dell’appalto solo nei tempi che la D.L. prescriverà, in dipendenza
dell’avvenuto assestamento naturale degli strati sottostanti e della realizzazione di tutte le condutture sotterranee dei relativi servizi (acquedotto, energia elettrica, ecc.). Prima della stesa sarà eseguita la pulizia della superficie stradale che dovrà essere completamente asciutta; sarà inoltre applicata l’emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,50 Kg/mq mediante spruzzatrice a pressione con uniforme distribuzione. Per le modalità esecutive si richiamano le prescrizioni di cui alle modalità di applicazione del binder. Particolare cura dovrà adottarsi per la stesa in prossimità delle zanelle in modo da evitare ristagni di acqua in prossimità di queste ultime. La regolarità della superficie verrà accertata con regolo lungo ml. 3 posto longitudinalmente per verificare che non esistano scostamenti superiori a mm.5.
Art. 8 – CONFEZIONAMENTO DEI CONGLOMERATI BITUMINOSI
Devono essere utilizzati impianti fissi e automatizzati approvati dalla Direzione Lavori, d’idonee caratteristiche, mantenuti perfettamente funzionanti con una costante e mirata manutenzione.
L’impianto deve essere di potenzialità produttiva proporzionata alle esigenze di produzione, deve inoltre garantire uniformità del prodotto ed essere in grado di produrre miscele rispondenti alle specifiche del progetto.
La Direzione Lavori potrà approvare l’utilizzo d’impianti in continuo purché il dosaggio dei componenti della miscela possa essere costantemente controllato.
L’ eventuale immissione del composto polimerico e della microfibra di cellulosa deve essere effettuata mediante dispositivi meccanici servo assistiti collegati all’impianto di produzione, che consentano di mantenere con precisione la prevista percentuale di modifica del conglomerato definita in fase di studio, anche in presenza di variazioni di produzione della miscela. Qualora non fosse possibile disporre l’impianto di un sistema automatizzato, sarà possibile addizionare il polimero manualmente, previa autorizzazione della Direzione Lavori. L’impresa appaltatrice dovrà avere un approvvigionamento costante e monitorato.
La temperatura di stoccaggio del legante bituminoso deve essere garantita (compresa tra i 150°C e i 180°C), come lo deve essere quella degli inerti lapidei al momento della miscelazione (160°C □□180°C). L’umidità residua degli inerti lapidei dopo l’uscita dall’essiccatore non deve superare lo 0.25% in peso.
Si dovrà fare uso di almeno quattro classi granulometriche ed il tempo di miscelazione deve essere stabilito in base alle caratteristiche dell’impianto e del prodotto finale che si vuole raggiungere.
Art. 9 – POSA IN OPERA DEI CONGLOMERATI BITUMINOSI
Il conglomerato bituminoso confezionato sarà steso sul piano sottostante solo dopo che la Direzione Lavori avrà accertato con esito favorevole la sua rispondenza nei valori di quota, sagoma e compattezza specificati nel progetto.
La posa in opera dei conglomerati bituminosi sarà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei tipi approvati dalla Direzione Lavori che devono risultare perfettamente funzionanti e dotate d’automatismi d’autolivellamento.
Nella posa in opera si deve dare la massima attenzione alla formazione dei giunti longitudinali, meglio se si opera con due macchine vibrofinitrici affiancate in modo da garantire l’adesione delle due strisciate. Quando questo non è possibile è indispensabile utilizzare un emulsione cationica al 55% spruzzandola direttamente sul bordo della strisciata per garantire e ottimizzare l’adesione della stesa successiva. Le due strisciate devono essere sfalsate di almeno 20cm e il giunto longitudinale non deve mai cadere in corrispondenza delle fasce della corsia interessate normalmente dalle ruote dei veicoli.
Quando il bordo della strisciata è danneggiato o arrotondato, si deve ricorrere al taglio verticale con idonea attrezzatura.
La stessa operazione dovrà essere eseguita per i giunti orizzontali. Il trasporto del conglomerato, dall’impianto fisso di confezionamento al cantiere di stesa, deve avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti, veloci e comunque sempre dotati di telone di copertura per evitare il raffreddamento e la formazione di una crosta superficiale del conglomerato bituminoso.
La temperatura del conglomerato all’uscita della macchina vibrofinitrice non deve essere inferiore ai 130°C quando si utilizza bitume 80/100 ed a 140°C quando utilizzerà bitume 50/70. I lavori di stesa del manto stradale dovranno essere sospesi quando le condizioni meteorologiche ne compromettano la buona esecuzione e di norma non al di fuori dell’intervallo di temperature 10°C ÷ 40°C. Gli strati che risultano compromessi devono essere rimossi e ricostruiti a spese dell’impresa. Il costipamento deve avvenire immediatamente dopo la stesa del conglomerato dalla macchina vibrofinitrice e deve essere portata a termine senza nessuna interruzione. Si avrà cura che il costipamento sia condotta sia condotta con la tecnologia più adeguata. Il costipamento deve essere realizzata solo con rulli gommati di idoneo peso e caratteristiche tecnologiche. Potrà essere utilizzato un tandem di compattatori a rulli metallici del peso massimo di 14 ton. Per evitare che il conglomerato bituminoso possa aderire al rullo, gommato o metallico, dovranno essere utilizzati prodotti antistatici idonei, che dovranno essere spruzzati direttamente in fase d’opera sui rulli compattatori. La superficie degli strati al termine del costipamento deve presentarsi priva di qualsiasi irregolarità ed ondulazione. Per garantire la regolarità superficiale un’asta lunga 4m deve aderire, in ognuna delle sei direzioni azimutali contigue, alla superficie con uno scostamento altimetrico massimo tra i suoi due estremi di 5 mm.
Il volume del conglomerato dopo la costipazione non dovrà avere un volume inferiore del 95% del volume del provino Xxxxxxxx.
Art. 10 – RIPARAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI AMMALORATE
Per l’ordinazione delle tipologie di ammaloramento delle pavimentazioni stradali e dei conseguenti Metodi di intervento, deve essere fato riferimento alle norme CNR 125/88. In particolare, si distinguono i seguenti interventi:
A - Fresatura e ricostruzione dei conglomerati bituminosi : si tratta dell’asportazione degli strati ammalorati con attrezzature che fresano la superficie, in genere con rulli porta-utensili ruotanti attorno a piani orizzontali.
Tali fresatrici possono o no essere precedute da apparati per il riscaldamento del materiale da asportare. Le fresatrici a caldo sono da usare solo in lavori da compiere nella buona stagione. Lo spessore del materiale asportato dipende dalla potenza della fresatrice. Si possono, però, ottenere egualmente spessori rilevanti, ripetendo l’operazione sullo stesso punto. Le larghezze di fresature variano da 0,4 a 4,5 m. Alle operazioni di fresatura segue in genere la stesura di materiale fresco ( o riciclato in impianto ) previa accurata pulizia e stesa di mano d’ancoraggio sulla superficie fresata. Le fresatrici a freddo si possono usare senza la ricopertura, per ridare rugosità agli strati superficiali.
B - Rigenerazione dell’aderenza e pulizia delle superfici ( sverniciatura, sgommatura ecc.) fra i trattamenti di irruvidimento effettuati con sistemi meccanici, particolare importanza riveste la bocciardatura . Essa viene eseguita con l’ausilio di una idonea attrezzatura, munita di dischi o altri utensili fresanti disposti in modo da ottenere una tessitura preferibilmente non orientata secondo solchi longitudinali. Possono essere utilizzate in alternativa irradiatrici con proiezioni e recupero del materiale abrasivo con larghezze di lavoro anche inferiori a 80 cm. La superficie trattata dovrà presentare caratteristiche di uniformità e regolarità in tutte le direzioni (dovranno essere particolarmente evitati gradini o affossamenti in corrispondenza dei bordi delle singole strisciate).
C - Rappezzi e sigillatura delle fessure : operazioni di tipo provvisorio vengono fatte per mantenere agibile la strada in attesa di interventi più definitivi. Il rappezzo deve essere fatto risagomando i bordi delle degradazioni da sistemare con l’uso di piccole fresatrici a freddo. Se si interviene su fondi molto fessurati, si deve inserire un tessuto o una guaina bituminosa leggera sul fondo del rappezzo, dopo aver messo in opera una buona e abbondante mano di ancoraggio ( emulsione bituminosa cationica al 65% o bitume a caldo ). Per effettuare un rappezzo duraturo è preferibile usare materiali a caldo, da rullare con idonei rulli metallici. Per le strade a grande traffico è preferibile non usare materiali legati con bitumi liquidi o emulsioni. Le miscele saranno di tipo diverso a seconda del tipo di rappezzo e del suo spessore. Per quel che riguarda la sigillatura delle fessure, questa tecnica si applica solo se queste ultime hanno larghezze superiori ai 2-3 mm. Si tratta di riempire le fessure stesse con emulsione bituminosa cationica al 65 % fluida ( eventualmente riscaldata ) e di saturare il legante con sabbia fine, anche al fine di rendere meno scivoloso il bitume che permane sulla pavimentazione. Per la messa in opera dell’emulsione è preferibile usare ugelli di forma appropriata oppure collegati a raschieti che “ guidino “ il legante dentro la fessura. Questo genere di interventi, se la quantità di fessure da sigillare per mq. è elevata, va subito seguito dalla stesa di uno strato di copertura. Per le strade a grande traffico questo genere di intervento può essere eseguito con piccole macchine di riciclaggio in situ.
D - Tappeti di ricopertura : si eseguono quando si deve intervenire sulla totalità della sezione; nel caso in cui gli ammaloramenti siano localizzati in alcune corsie, è preferibile intervenire con fresature e ricostruzioni. Molto curate devono essere le mani di ancoraggio alle vecchie pavimentazioni. Le tecniche di stesa sono quelle tradizionali; per la rullatura si devono preferire i rulli gommati da non usare solo se la temperatura è molto bassa.
Dovranno essere impiegati conglomerati bituminosi tradizionali ( spessore 4-5 cm) usati a scopo riprofilatura, rafforzamento e miglioramento della rugosità superficiale.
E - Interventi radicali di rafforzamento o di risanamento : oltre alle tecniche descritte esistono tipi di intervento più radicali da applicare su pavimentazioni molto ammalorate, cioè allo stadio di esaurimento della vita utile.
Si tratta dei rafforzamenti di grosso spessore e dei risanamenti profondi. I primi consistono nella stesa di almento 15-20 cm. di materiali freschi ( o riciclati in impianto ) sulla pavimentazione preesistente in almeno due strati, ambedue costituiti da conglomerati. Questo tipo di intervento può richiedere una serie di interventi aggiuntivi, quali sollevamento di guard-rail, sistemazioni di cunette e, a volte, quelli conseguenti alla riduzione di altezza libera, quali segnalazioni di sagome ridotte ed addirittura rialzamenti di cavalcavia ( nelle autostrade o simili ). Il risanamento profondo consiste nell’asportare la pavimentazione nella zona ammalorata ( per una larghezza di 4,5 - 4,75 m ) fino agli strati di fondazione. Si interviene poi su questi ultimi miscelandoli in situ con leganti idraulici (scorie di altoforno granulate, cemento) se essi non sono costituiti da materiali legati. Si ricostruiscono poi in conglomerato bituminoso gli strati superiori fino a livello con la vecchia pavimentazione.
Art. 11 - MARCIAPIEDI
Verranno eseguiti su fondazione in calcestruzzo di cemento del tipo di spessore previsto dagli elaborati di progetto e dall’Elenco Prezzi, con sovrastante tappeto di usura in conglomerato bituminoso di tipo chiuso dello spessore di cm. 2. Saranno contenuti da cordonato di cemento o di granito posto in opera su massetto in calcestruzzo di cemento delle dimensioni previste dai disegni di progetto e, comunque, di spessore minimo di cm. 10, stuccando successivamente i giunti con malta di cemento. A fianco del marciapiede sarà collocata la xxxxxxx, in cls o lastre di xxxxxxx xxxxxx con malta cementizia su fondazione in calcestruzzo.
Art. 12 - POSA CORDOLI MARCIAPIEDE
L’impresa prima della posa dei cordoli in granito dovrà provvedere ai necessari scavi con appositi mezzi meccanici fino alla quota stabilità nel progetto e comunque verificata dalla direzione dei lavori.
I cordoli in granito grigio nazionale aventi sezione cm 15 x 100 x h 25 dovranno essere posati su fondo piano in calcestruzzo in modo da garantire stabilità e durevolezza nel tempo e dovranno essere rinfiancati e sigillati in cemento.
I cordoli dovranno risultare perfettamente orizzontali e posizionati alle quote stabilite nel progetto.
Art. 13 - MANUFATTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.
I manufatti per l'abbattimento delle barriere architettoniche denominati scivoli, dovranno essere in tutto congruenti con quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare con il D.P.R. n°.503 del 24.07.1996.
La caratteristica di fondo dovrà comunque essere quella di permettere il superamento di tutti i dislivelli mediante rampe con pendenza max del 8%.
Gli scivoli saranno realizzati con un sottofondo spesso min. cm. 20 di misto granulare in tutto identico a quello utilizzato per la fondazione stradale, opportunamente compattato, sul quale si realizzerà un massetto in cls armato. Il massetto dovrà essere spesso min. cm.10 e realizzato gettando cls. dosato a q. 3,00 di cemento tipo R325, con annegato un foglio di rete elettrosaldata a maglie quadre lato cm.15 e diametro 6 mm.
La rifinitura della pavimentazione sarà realizzata con conglomerato bituminoso 0/5 ello spessore di cm. 2
I lati del manufatto saranno delimitati mediante cordoli in granito o in cls., in funzione delle richieste della D.L., e saranno complanari alla pavimentazione realizzata. I manufatti "scivoli" saranno realizzati seguendo gli schemi degli elaborasti grafici del progetto.
La zona nell'intorno del manufatto che dovesse essere stata danneggiata durante l'esecuzione dei lavori verrà ripristinata dalla ditta esecutrice dei lavori che avrà pure l'obbligo di rispettare tutti i sottoservizi esistenti nell'intorno.
Art. 14 - MALTE E CONGLOMERATI
I quantitativi dei diversi materiali da impiegare nella composizione delle malte e dei conglomerati, secondo le particolari indicazioni della D.L. o stabilite nell'elenco prezzi, dovranno comunque corrispondere alle indicazioni stabilite nel Capitolato Generale delle OO.PP. Per i conglomerati cementizi, semplici od armati, gli impasti cementizi dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni stabilita dal D.M. 27 Luglio 1985.
Art. 15 - GETTI E CALCESTRUZZI
Il calcestruzzo da impiegarsi in qualsiasi lavoro, sarà messo in opera appena confezionato, disposto a strati orizzontali su tutta l'estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben battuto e costipato, per modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo e nella sua massa.
Finito che sia il getto e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovrà essere lasciato assodare per tutto il tempo necessario stimato dalla D.L.
Art. 16 - SCARIFICA DI MARCIAPIEDI ESISTENTI
Per la ripavimentazione dei marciapiedi per cui si rendesse necessaria una preventiva scarifica si procederà rimuovendo a macchina o a mano lo strato bitumato presente di qualsiasi spessore sia; nell’eseguire tale operazione si dovrà prestare cura a creare un dente d’attacco di almeno due centimetri al bordo di chiusini e delle cordolature esistenti, al fine di consentire il successivo posizionamento di un idoneo strato di tappeto d’usura bituminoso.
Il materiale rinvenuto dalla scarifica e dalla successiva pulizia dovrà essere allontanato dall’area di cantiere previo carico su idonei automezzi e dovrà essere smaltito idoneamente a discarica. I costi per tali operazioni sono ricompresi in quelli delle relative voci di scarifica di elenco prezzi, salvo diverse specificazioni sempre presenti nel già citato elenco dei prezzi unitari.
Art. 17 - MASSETTI IN CALCESTRUZZO PER MARCIAPIEDI
I massetti in calcestruzzo per marciapiede andranno realizzati in cls. Rbk 250 con annegata rete elettrosaldata a maglie quadre lato cm. 15 diam. 6 salvo diverse prescrizioni concordate con la D.L..
I massetti realizzati dovranno avere spessore min. cm.10 e avere una mostra a filo cordolatura e a filo pozzetti di almeno cm. 2; tale spessore minimo consentirà di finire poi il manufatto con idoneo strato di conglomerato bituminoso d’usura.
Art. 18 – CORDONATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Gli elementi prefabbricati dei cordonati in calcestruzzo avranno sezione che sarà di volta in volta precisata dalla D.L. Saranno di norma lunghi cm. 100, salvo tratti di curva a stretto raggio o casi particolari per i quali la D.L. potrà richiedere dimensioni minori. Il calcestruzzo per il corpo delle cordonate sarà dosato a 3,5 x.xx di cemento normale per mc. di calcestruzzo finito , con la osservanza, nella sua confezione, delle norme indicate per i calcestruzzi cementizi. L’assortimento degli inerti varierà con curva regolare da 20 a 0 mm. Lo strato superficiale delle cordonate, per le sole facce viste dalla carreggiata, sarà effettuato con impasto di graniglia bianca e polvere bianca, mescolate a Kg. 350 di cemento bianco per mc. di impasto. Lo spessore medio di detto strato superficiale sarà di cm. 2. La resistenza minima a flessione a 28 giorni del conglomerato cementizio dovrà risultare non inferiore ai Kg. 40 / cmq. Gli elementi verranno posati su di un letto di calcestruzzo dosato a 2 x.xx di cemento tipo normale per mc. di getto finito, dello spessore indicato dalla D.L. ma comunque non inferiore a cm. 15. Gli elementi verranno posati su di un letto di calcestruzzo dosato a 2 q. li di cemento tipo normale per mc. di getto finito, dello spessore indicato dalla D.L. ma comunque nn inferiore a cm. 15. Gli elementi di cordolo verranno posati attestati , lasciando fra le teste contigue lo spazio di cm. 0,5. Tale spazio verrà riempito di malta cementizia dosata a 350 Kg. di cemento tipo 325 per mc. di sabbia.
19 - SEGNALETICA ORIZZONTALE:
19.1CARATTERISTICHE DELLA VERNICE SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE BIANCA O GIALLA
La vernice deve essere costituita da un legante pigmentato premiscelato con perline di vetro; il pigmento biossido di titanio (RAL.n.9016 per il bianco). Il veicolo per le vernici a base di solvente deve essere del tipo oleoresinoso con parte resinosa sintetica. Il tempo di essiccazione, favorito dal veloce rilascio di solvente da parte delle resine, deve essere rapido. Le vernici all’acqua devono essere costituite con resina acrilica.
La vernice deve rispondere ai seguenti requisiti:
a) ASPETTO
La pittura deve essere omogenea e ben dispersa, esente da grumi e da pellicole. Tale aspetto deve restare immutato anche dopo sei mesi di immagazzinamento alla temperatura di 20° centigradi. E’ tollerata una leggera sedimentazione sul fondo del contenitore che può, in ogni caso potersi facilmente reincorporare al veicolo mediante rimescolamento a mezzo di spatola.
b) COLORE
La pittura dopo l’essiccazione deve presentare un colore uniforme e privo di impurità. Il suo potere riflettente della luce dovrà essere pari al 75% di quello dell’ossido di magnesio.
c) PESO SPECIFICO a 20° C.
vernice da 1,50 kg./litro a 1,65 kg./litro.
d) VISCOSITA’ a 20° C.
vernice 500 cp [70-80 KU (unità Xxxxx)].
e) COMPOSIZIONE Veicolo:
Vernici a base di solvente: oleoresinoso con rapporto olio-resina=1,4; almeno il 50% dell’olio sarà costituito da resine alchidiche modificate al cloro-caucciù; la resina dovrà essere di tipo fenolico modificato.
Vernici all’acqua sono costituite da resina acrilica.
Pigmento bianco: il contenuto di biossido di titanio non dovrà essere inferiore al 14% sul totale vernice.
Cariche: dovranno essere di quantità o natura tali da consentire una ottima sospensione delle perline di vetro.
Residuo solido non volatile: la somma dei pesi dei pigmenti, delle cariche, del veicolo o delle perline dovrà rappresentare dal 78% all’84% del prodotto finito.
Perline di vetro: il contenuto di perline di vetro dovrà essere del 30% minimo nella vernice. Il loro indice di rifrazione dovrà essere 1,5. Esse dovranno essere incolori e chiare. La percentuale massima di perline imperfette dovrà essere il 10%; la granulometria delle perline di vetro, determinate con setacci della ASTM, deve essere la seguente:
-Perline passanti attraverso il setaccio n° 70 : - 100%
-Perline passanti attraverso il setaccio n° 80 : 85 – 100%
-Perline passanti attraverso il setaccio n° 140 : 15 – 55%
-Perline passanti attraverso il setaccio n° 230 : - 10% max
f) TEMPO DI ESSICCAZIONE fuori polvere non superiore a 60’ se provato con ruota del peso di libbre 36 (kg. 16,3) non superiore a 30’ se provato con ruota del peso di libbre 6 (kg. 2,72)
g) POTERE COPRENTE teorico a 380 micron umidi per la vernice bianca da 1,53 mq./kg. a 1,65 mq./kg. Qualora la vernice dovesse apparire non rispondente all’atto pratico ai requisiti richiesti e, quando la Direttore dell’esecuzione lo ritenga comunque necessario, l’Amministrazione Comunale si riserva, entro quattro mesi dalla data della fornitura, a far eseguire presso laboratori di propria scelta parte o tutte le seguenti prove.
h) SOLVENTI E DILUENTI (per le vernici con solvente). Dovranno essere di tipo e quantità conformi alla Legge Sanitaria n° 245 del 05.03.1963 . L’acquaragia (essenza di trementina) dovrà essere limpida, incolore, di odore gradevole e volatilissima. La sua densità a 15° C. deve essere di 0,87. Dovrà essere fornita in recipienti non superiori a 5 (cinque) Kg. Il diluente dovrà essere una miscela di solventi organici contenenti toluolo e acetone nelle seguenti percentuali:
Acetone 47,3% - Toluene 44,00% - Acetato di Insobutile 8,7%. Dovrà essere fornito in recipienti non superiori a 25 (venticinque) Kg.
i) LE VERNICI ALL’ACQUA devono essere pronte all’uso
19.2 DESCRIZIONE DEI METODI DI PROVA SUL PRODOTTOFINITO
a) SULLA VERNICE:
- COLORE
Per la pittura occorrerà che il prodotto steso su una lastrina con uno spessore di 0,35 mm. Si presenti uniforme e privo di impurità. Il potere riflettente della pittura bianca va determinato mediante un riflettometro e spettrofotometro. Lo strumento deve essere tarato in modo che segni 100 per il campione di riferimento di ossido di magnesio. Sottoponendo allo strumento una lastrina pitturata nel modo sopradetto la lettura sulla scatola graduata non dovrà essere inferiore a 75.
- PESO SPECIFICO
La misura deve essere eseguita servendosi di un cilindro graduato da 100 cm. e di una bilancia con la precisione di gr. 0,001. Prima dell’esecuzione della prova la pittura ed il cilindro graduato dovranno essere portati alla temperatura di 20° C.
- VISCOSITA’
Va determinata con il viscosimetro Stormer Xxxxx
- RESIDUO NON VOLATILE
Va determinato su gr. ½ della pittura essiccandola in una stufa a 105° ± 5° C. per la durata di tre ore.
- TEMPO DI ESSICCAZIONE
Va determinato con la ruota ASTM del tipo acquistabile presso la Ditta X. Xxxxx di Milano.
La misura va fatta applicando su una lastra di vetro perfettamente liscia una striscia di pittura larga circa cm. 10, dello spessore umido di mm. 0,35, mediante un applicatore meccanico che garantisca la costanza dello spessore di pittura.
Eseguita questa operazione porre la lastra orizzontalmente in ambiente a 25° C. con una umidità relativa dal 50 al 70%. Ad intervalli regolari di tempo far passare la ruota ASTM sulla striscia e determinare il tempo a partire da momento dell’applicazione per cui non si abbia asportazione di pittura da parte della ruota. Tale tempo costituisce il cosiddetto – fuori polvere
– o “No pick up time”.
b) SULLE PERLINE DI VETRO:
- SETACCIATURA
La prova va eseguita con i setacci ASTM n: 70,80,14 0,230 su un campione di grammi 100 di perline eseguendo la setacciatura a mano per la durata di un minuto per ciascun setaccio nell’ordine sopraindicato.
- INDICE DI RIFRAZIONE
Va determinato con il metodo ad immersione servendo si di una lampada al tugsteno.
- PERLINE IMPERFETTE
Si definiscono tali le perline a forma di sferoide e quelle opalescenti, opache, graffiate, fratturate o contenenti bolle d’aria più grandi della metà del loro diametro. Tale determinazione va fatta servendosi di un microscopio a 45 ingrandimenti ed applicando le perline su di un nastro adesivo trasparente della larghezza di 1” X 1” (cm.2,54 X 2,54).
- RESISTENZA ALL’ACQUA
Va determinata facendo bollire gr. 10±0,1 di perline di vetro in gr. 100 di acqua priva di CO2 per 60’±10”. Si può usare per questa prova un palloncino collegato ad un condensatore a reflusso posto in bagno d’olio alla temperatura di 116°±1°C.
Alla fine del periodo di ebollizione le sfere dovranno essere filtrate ed il liquido raffreddato a temperatura ambiente in una beuta chiusa. Si aggiungono quindi due gocce di folftaleina liquida e si titola con una soluzione 0,1 Normale di HCL. L’acido cloridrico non dovrà superare i cm 4,5 e non dovrà verificarsi nessun opacamente della superficie delle perline.
- RESISTENZA AL CLORURO DI CALCIO
Tale prova viene eseguita mediante immersione per tre ore in gr. 10±0,1 di perline in cm3 100±0,1 di una soluzione di CaCl 1 Normale alla temperatura di 20°±1° C.
- FLESSIBILITA’
La pittura viene applicata sul lamierino di ferro (spess. 5/10), dimensione cm. 7,5 x 13 cm. circa, con uno spessore umido di mm. 0,35. Si fa seccare per 18 h. a temperatura ambiente e per 5 h. a 105÷110° C. Dopo si fa raffreddare per 15’ a 25° C. e quindi si piega il lamierino su un mandrino da ½ pollice (cm. 1,25). Non si devono verificare screpolature visive ad occhio nudo sulla pittura.
- RESISTENZA ALL’ABRASIONE
Per l’esecuzione di questa prova la pittura deve essere applicata ad un pannello di vetro delle dimensioni di cm 10 x 15 con uno spessore umido di mm. 0,35 ed essiccata in stufa per 5 ore a 105÷110° C. Dopo aver raffreddato il pannello fino a temperatura ambiente occorre porlo in apparecchio a caduta di sabbia conforme a quanto prescritto dalla norma ASTM D 948-51.
D’accordo con la suddetta norma per la rimozione di un’area del diametro di cm. 4 dovranno essere necessari non meno di litri 130 di sabbia quarzifera.
19. 3 METODI DI STESA DELLA VERNICE SPARTITRAFFICO
La stesa della vernice spartitraffico dovrà avvenire con apposite macchine traccialinee stradali omologate, secondo le vigenti normative, sia per le strisce che per i disegni sulla carreggiata; la tracciatura della segnaletica dovrà avvenire in modo da evitare colamenti sul piano viabile e la dispersione della vernice sia su strada che fuori strada; per quanto riguarda l’installazione dei cantieri di lavoro si richiama quanto prescritto dalle norme del Nuovo Codice della Strada. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI
La valutazione delle varie opere nonché delle somministrazioni e prestazioni oggetto dell'appalto sarà sempre effettuata con misure geometriche, in relazione a quanto previsto dai relativi prezzi del computo estimativo allegato al presente Capitolato, nonché dalle prescrizioni particolari stabilite in appresso. Il rilevamento delle misure e delle quantità dovrà sempre essere eseguito sul luogo degli interventi in contraddittorio fra gli incaricati della D.L. e dell'Impresa; l'Impresa stessa sarà tenuta a rilevare tempestivamente la misura di quelle opere e delle somministrazioni che in prosieguo di lavoro non potessero più essere compiutamente accertate; in mancanza di tempestive misurazioni in contraddittorio, l'Assuntore sarà tenuto ad accettare la valutazione insindacabile che sarà fatta dalla D.L. Se l'Appaltatore, senza opposizione della D.L., nel proprio interesse o di propria iniziativa, impiegherà materiali o eseguirà lavori di dimensioni eccedenti o di caratteristiche superiori a quelle previste in contratto non avrà diritto ad alcun aumento dei prezzi. Se invece verrà riscontrata dalla D.L. una minore dimensione o una inferiore qualità dei materiali e degli interventi, i prezzi convenuti saranno ridotti in proporzione alle diminuite dimensioni o alla inferiore qualità. Nei prezzi della manodopera è compreso ogni onere per portare il personale sul cantiere pronto, con gli attrezzi di lavoro, dispositivi di protezione individuale (DPI) e l’attrezzatura minuta nel rispetto delle norme vigenti fra cui quelle dell’ALS o altre autorità delegate, e per riportarlo alla sede aziendale. Nei prezzi dei noli è compreso ogni onere per dare il macchinario “a caldo” e funzionante e, salvo contraria descrizione, con l’operatore.Nei prezzi dei materiali è compreso ogni spesa per fornirli sul luogo di impiego; in particolare nei prezzi dei segnali e pannelli sono compresi tutti gli accessori, quali attacchi o quant’altro necessario per l’installazione o richiesto dal capitolato per dare l’opera compiuta a regola d’arte. Nei prezzi delle opere compiute è compreso ogni onere derivante dal capitolato; nelle voci ove si fa riferimento a materiali si deve intendere che essi debbono essere forniti come descritto per le singole forniture o specificato in generale; tutti i materiali di consumo sono comunque sempre compresi nel prezzo delle opera compiute. Sono compresi altresì tutti gli oneri per portare il personale al posto di lavoro e per riportarlo alla sede aziendale; i costi delle attrezzature e dei mezzi impiegati per dare gli interventi completi ed eseguiti a perfetta regola d'arte sono compresi nei prezzi unitari. Segnaletica orizzontale STRISCIE verranno misurate le quantità effettivamente dipinte; il che vuol dire che per linee discontinue si conteggeranno solo i tratti tinteggiati FASCE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE a misura secondo la superficie effettivamente tinteggiata LETTERE a corpo secondo la superficie convenzionale del rettangolo circoscritto dalla lettera FRECCE a corpo secondo la superficie convenzionale del rettangolo circoscritto dalla freccia TRIANGOLI a corpo secondo la superficie convenzionale del triangolo circoscritto dal simbolo VARIE misura secondo la figura geometrica contenuta nel perimetro: (esempio: isole di traffico e testate di aiuole)
Comune di Carmignano Provincia di Prato | ||
OGGETTO: COMMITTENTE: | pag. 1 ELENCO PREZZI Opere di manutenzione straordinaria della via Levi, via Baccheretana e via Lazzerini nella frazione di Seano Carmignano, 19/06/2017 IL TECNICO | |
PriMus by Xxxxx Xxxxxxxxxx - copyright ACCA software S.p.A.
pag. 2
Num.Ord. TARIFFA | D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
Nr. 1 | Operaio specializzato per lavori in economia | ||
1.1.1.2 | euro (trentatre/76) | h | 33,76 |
Nr. 2 | Macchine per opere in economia - nolo a caldo di pala caricatrice gommata, comrpoeso trasporto in cantiere, segnaletica di sicurezza, | ||
3.1.3.1 | movimentaizone dle traffico e quanto altro necessario secondo le vigenti normative . Tempo conteggiato di effettivo utilizzo nel | ||
canitere | |||
euro (sessantasei/83) | h. | 66,83 | |
Nr. 3 | Macchine per movimento terra e accessori - nolo a caldo di miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - | ||
3.1.8.20 | compreso trasporto sul cantiere, segnaletica di sicurezza, movimentazione del traffico e quanto altro necessario secondo le vigenti | ||
normative. Tempo conteggiato di effettivo utilizzo nel cantiere | |||
euro (sessantasei/16) | ora | 66,16 | |
Nr. 4 | Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei | ||
361.1.1.1 | materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto, spinta fino alla profondità massima di 10 cm., | ||
eseguita su marciapiede. | |||
euro (tre/08) | m2 | 3,08 | |
Nr. 5 | Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di | ||
361.1.3.1 | apparecchiatura a nastri di carico), compreso segnaletica, pilotaggio del traffico, carico trasporto e scarico del materiale di risulta a | ||
pubblica discarica e oneri smaltimento, compreso ogni altro onere necessario per dare all'opera il titolo finito a perfetta regola d'arte e | |||
pronto per la posa del binder. | |||
Per pprofonditàà compresatra 0 e 5 cm. a cm. | |||
euro (zero/59) | m2 | 0,59 | |
Nr. 6 | idem c.s. ...posa del binder. Per profondita' eccedente i primi 5 cm | ||
361.1.3.2 | euro (zero/47) | m2 | 0,47 |
Nr. 7 | Demolizione di sottofondo del marciapiede in calcestruzzo, eseguito con mezzi meccanici e/o a mano, con trasporto del materiale di | ||
361.3.3.1.A | risulta a pubblica discarica e smaltimento, compreso altresì le riprese alle parti adiacenti ed ogni onere per dare all'opera il titolo finito a | ||
perfetta regola d'arte e pronto per la posa del nuovo sottofondo. | |||
euro (settantadue/00) | m3 | 72,00 | |
Nr. 8 | Demolizione lista o cordonato di pietra o di cemento, di qualsiasi larghezza, eseguita con mezzi meccanici e/o a mano, compreso | ||
361.3.4.1.A | demolizione della sottostante fondazione, il trasporto del materiale di risulta a discarica, oneri per lo smaltimento e quanto altro | ||
necessario a dare all'opera il titolo finito a perfetta regola d'arte. | |||
euro (sei/36) | m | 6,36 | |
Nr. 9 | Demolizione di xxxxxxx in pietra o cemento, eseguita con mezzi meccanici e/o a mano, compreso sottostante fondazione, con trasporto | ||
361.3.5.1.A | del materiale di risulta a pubblica discarica e smaltimento, compreso altresì ogni onere a dare all'opera il titolo finito a perfetta regola | ||
d'arte e pronto per la posa della nuova xxxxxxx. Larghezza xxxxxxx fino a cm. 30 | |||
euro (otto/50) | m | 18,50 | |
Nr. 10 | Fornitura e posa in opera di calcestruzzo di cemento per sottofondo dei marciapiedi, compreso casseformi e rete elettrosaldata maglia | ||
365.1.1.6.A | 10x10 diam. 8, compreso ogni onere per livellamento, raccordo con il vecchio massetto, scavo di alloggiamento per la necessaria quota | ||
di raccordo con l'attuale pavimentazione stradale, e quanto altro necessario a dare all'opera il titolo finito a perfetta regola d'arte e | |||
pronto per la stesa del conglomerato. Calcestruzzo C20/25 fluido | |||
euro (centotrentanove/00) | m3 | 139,00 | |
Nr. 11 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, previa mano d'attacco con 0.80 kg/m2. di | ||
375.1.2.1 | emulsione bituminosa al 55%, compresa rullatura con rullo vibrante , con aggregante pezzature 0/20 spessore finito compresso 6 cm. In | ||
tale voce è inoltre compreso ogni onere per dare all'opera il titolo finito a perfetta regola d'arte e pronto per la stesa dl tappeto di usura. | |||
euro (sei/60) | m² | 16,60 | |
Nr. 12 | Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, previa mano 'attacco con 0.80 kg/mq. di | ||
375.1.2.2 | emulsione bituminosa al 55%, compresa rullatura con rullo vibrante , con aggregante pezzature 0/40, In tale voce è inoltre compreso | ||
ogni onere per dare all'opera il titolo finito a perfetta regola d'arte e pronto per la stesa dl tappeto di usura. PER OGNI CM. IN PIU' DI | |||
CUI ALLA VOCE 375.1.2.1 | |||
euro (due/58) | m2 | 2,58 | |
Nr. 13 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice e/o a mano, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura, | ||
375.1.3.1.A | pulizia del piano di posa, con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi | ||
euro (otto/03) | m² | 8,03 | |
Nr. 14 | idem c.s cm per marciapiedi. PER OGNI CM. IN PIU' DI CUI ALLA VOCE 375.1.3.1.A | ||
375.1.3.2.A | euro (tre/49) | m2 | 3,49 |
Nr. 15 | Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, previa mano d'attacco con emulsione bituminosa al 55% in | ||
375.1.3.3.A | ragione di 0,80 kg/mq, compresa rullatura , con aggregato pezzatura 0/10 mm, spessore finito compresso 3 cm. In tale voce è compreso | ||
ogni onere per dare all'opera il titolo finito a perfetta regola d'arte compreso preparazione e pulizia del piano di posa. | |||
euro (nove/89) | m² | 9,89 | |
Xx. 00 | xxxx x.x xxxxx xx xxxx. PER OGNI CM. IN PIU' DI CUI ALLA VOCE 375.1.3.3.A |
COMMITTENTE:
pag. 3
Num.Ord. TARIFFA | D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
375.1.3.4.A | euro (due/90) | cal/h | 2,90 |
Nr. 17 | Fornitura e posa in opera di xxxxxxx in lastre di porfido regolari tagliate allo scalpello a piano cava, sp. 2/6, delle dimensioni di cm. | ||
379.1.1.1.A | 20x20, in tale voce è compreso ogni onere per la realizzazione di fondazione di sp. 25 cm. in cls C12/15, compreso scavo per la | ||
fondazione elivellamento terreno, murate con malta cementizia e 350 kg. di cemento R. 32,5, compreso stuccatura dei giunti e quanto | |||
altro necessario a dare all'opera il titolo finito a perfetta regola d'arte. | |||
euro (cento/63) | m2 | 100,63 | |
Nr. 18 | Fornitura e posa in opera di cordonato in granito grigio nazionale, delle dimensioni di cm. 15x30x100cm rincalzato con malta | ||
379.3.1.1.A | cementizia a 350 kg di cemento R32,5 compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m), compreso lo scavo di preparazione per | ||
la fondazione, livellamento, compresa altresì la stuccatura dei giunti con malta cementizia R32,5, rincalzo della fondazione e quanto | |||
altro necessario a dare all'opera il titolo finito a perfetta regola d'arte. | |||
euro (centotrenta/96) | m | 130,96 | |
Nr. 19 | Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg. di cemento R32,5, compreso la | ||
379.4.2.2.A | stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg. di cemento R. 32,5 compreso fondazione in cls C12/15, scavo di preparazione | ||
della fondazione e livellamento terreno, compreso ogni altro onere per dare all'opera il titolo finito a perfetta regola d'arte. Diritto | |||
10x25x100 | |||
euro (ventisette/70) | m2 | 27,70 | |
Nr. 20 | Segnaletica orizzontale, con vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in strisce continue e o discontinue, larghezza cm. 12 | ||
382.2.3.1 | euro (zero/45) | m | 0,45 |
Nr. 21 | Segnaletica orizzontale con vernice spartitraffico rifrangente bianca o gialla, di larghezza superiore a 25 cm. per scritte, frecce, | ||
382.2.3.4 | zebrature ecc, compreso ogni onere per dare all'opera il titolo finito a perfetta regola d'arte. | ||
euro (quattro/39) | m2 | 4,39 | |
Nr. 22 | Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Motocarro a pianale ribaltabile XXX 00000 Kg - 1 giorno - | ||
AT.N02.014. | (nolo a caldo) | ||
001 | euro (cinquantadue/88) | ora | 52,88 |
Nr. 23 | Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso ecobase 0/35 a freddo di spessore cm 15 realizzato con binder rigenerato a | ||
F.01 | freddo con la tecnica del bitume schiumato o dell'emulsione bituminosa sovrastabilizzata con pezzatura max degli inerti come fresato | ||
tal quale. Il conglomerato è costituito da granuli provenienti da fresato e impastati con bitume stradale superfoam ed acqua (processo | |||
di schiumatura o bitume schiumato) o emulsione bituminosa sovra stabilizzata da bitume stradale 50/70, dosato per garantire una | |||
percentuale di bitume del prodotto finito pari al 4,5 - 6,5% (l'impostazione dell'emulsione sovrastabilizzaata in impianto è del 3,5 e del | |||
bitume schiumato del 2,5) e cemento R 325 dosato nella misura del 1 - 3% (indicativamente il 2%, in base all'umidità del materiale) | |||
Dato in opera compreso: movimentazione per e dall'impianto di confezionamento, la posa in opera del materiale riciclato con | |||
vibrofinitrice e compattazione con due rulli di cui uno metallico (10-12 tonn) ed uno gommato (27 tonn) per garantire in ogni punto un | |||
addensamento del 98% minimo rispetto allo studio preliminare ed alla prova AASHO modificata; regolarizzazione superficiale dello | |||
strato con impiego di idonee attrezzature (sarà fornita certificazione sul prodotto e prove di laboratorio preventiva). | |||
Ogni onere compreso per la spruzzatura di mano d'attacco con emulsione acida al 55% al termine della stesa con conseguente | |||
spargitura di mano di filler o sabbia. | |||
euro (venti/00) | m2 | 20,00 | |
Nr. 24 | Oneri sicurezza non soggeti a ribasso | ||
SIC. 01 | euro (quattromilacentotrentaquattro/32) | a corpo | 4´134,32 |
Carmignano, 19/06/2017 | |||
Il Tecnico |
COMMITTENTE: ['computo metrico.dcf' (L:\LAVORI PUBBLICI\VIABILITA' (strade, parcheggi e marciapiedi)\STRADE E PIAZZE\Xxxxxxxx Xxxxx 2017\progetto\)]
Per il Comune di Carmignano
Il Responsabile del Settore 5 – LL.PP.-Patrimonio e Ambiente Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxx (firmato digitalmente)
Per l’Appaltatore
Il Rappresentante legale
Xxxxxx Xxxxxxx (firmato digitalmente)
AUTENTICA DELLE SOTTOSCRIZIONI
Io sottoscritto Dr. Xxxxxx Xxx, Segretario Generale del Comune di Carmignano, attesto che, previa mia ammonizione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, i Signori:
Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxx nato a Firenze il 06/05/1967, e domiciliato presso la sede comunale nella sua qualità di responsabile Settore 5 – LL.PP. - Patrimonio e Ambiente del Comune di Carmignano, giusto decreto sindacale n. 7 del 27.4.2017 , il quale interviene nel presente atto in nome e per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente che rappresenta e Xxxxxx Xxxxxxx nato a Grosseto il 17/03/1951 C.F. MSSRSN51C17E202L, nella sua qualità di legale rappresentante della Impresa Edile Stradale F.lli Massai srl, come risulta dalla
visura camerale, delle cui identità personali, io Segretario Generale sono certo, hanno sottoscritto il presente atto, in mia presenza, oggi, in Carmignano nella residenza comunale posta in Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0, il giorno 12 (dodici) del mese di marzo 2018 (duemiladiciotto) con modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale (CAD).
Io sottoscritto, Segretario generale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi secondo le prescrizioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 codice dell'amministrazione digitale (CAD) e s.m.i.
Dr. Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx Generale (firmato digitalmente)