Contract
Previdenza Cooperativa |
Fondo Pensione Nazionale a Capitalizzazione dei Lavoratori, Soci e Dipendenti, delle Imprese Cooperative e per i lavoratori dipendenti addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria |
Iscritto all’Albo tenuto dalla Covip con il n. 170 |
Istituito in Italia |
Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxx | |
T +39 0422/00.00.000 (contact center) T +39 06/00.00.00.00 F +39 06/00.00.00.00 | |
xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx | |
Nota informativa
(depositata presso la Covip il 30/03/2022)
Parte I - Le informazioni chiave per l’aderente
PREVIDENZA COOPERATIVA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa
Scheda ‘I destinatari e i contributi’ (in vigore dal 30/03/2022)
Fonte istitutiva:
1. le delibere di promozione degli accordi fra soci lavoratori assunte da Confcooperative nelle date 21/10/97, 29/04/98 e 24/01/2007, da Legacoop nelle date 18/02/98 e 14/12/2006, da A.G.C.I. nelle date 26/02/98 e 04/12/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
2. l’Accordo interconfederale per la previdenza complementare della cooperazione fra Agci, Confcooperative, Legacoop e Cgil, Cisl, Uil sottoscritto il 21/02/2017 e l’adesione dell’Uncem con la delibera della Giunta esecutiva del 15/05/2017 e del Consiglio Nazionale di Federforeste del 29/11/2017; l’Accordo Intercategoriale del 18/10/2017 sottoscritto dalle associazioni cooperative nazionali riconosciute A.G.C.I., Confcooperative, Legacoop, unitamente alle loro
Associazioni o Federazioni di settore e dalle Organizzazioni Sindacali confederali Cgil, Cisl., Uil unitamente alle loro Federazioni di categoria;
3. i contratti e gli accordi collettivi di lavoro stipulati dalle Associazioni o Federazioni di settore di Agci, Confcooperative, Legacoop e dalle Federazioni di categoria di Cgil, Cisl, Uil; rientra in tale ambito il CCNL per i Dirigenti di azienda dipendenti da Imprese Cooperative e l’Accordo in materia di previdenza complementare del 10/11/2020 sottoscritto tra la Lega Regionale delle Cooperative dell’Xxxxxx Xxxxxxx e le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL dell’Xxxxxx Xxxxxxx e il Coordinamento Sindacale Unitario dei Dirigenti di Impresa Cooperativa CGIL, CISL, UIL, l’Accordo in materia di previdenza complementare del 16/11/2020 sottoscritto tra l’Associazione Nazionale Cooperative Dettaglianti (ANCD) e i Rappresentanti del Coordinamento dei Dirigenti ed i Quadri delle strutture sindacali, dei Dirigenti delle aziende di distribuzione o commercializzazione della cooperazione fra dettaglianti e delle aziende di distribuzione e commercializzazione di altri settori, l’Accordo in materia di previdenza complementare del 23/11/2020 sottoscritto tra l’Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori (ANCC) e l’Associazione Italiana Dirigenti di Cooperative di Consumatori;
5. i regolamenti e le delibere adottate ovvero gli accordi sottoscritti, per i propri dipendenti, dalle Centrali Cooperative Agci, Confcooperative, Legacoop, dalle loro Associazioni o Federazioni di settore, dalle Organizzazioni Sindacali confederali Cgil, Cils, Uil, dalle loro Federazioni di categoria e dalle società e dagli enti promossi o costituiti dalle medesime Centrali Cooperative, dalle loro Associazioni o Federazioni di settore, dalle medesime Organizzazioni Sindacali, dalle loro Federazioni di categoria;
Il Fondo costituisce, altresì, strumento di attuazione per l’adesione contrattuale prevista dai CCNL che individuano in Previdenza Cooperativa il soggetto attuatore della forma di previdenza complementare, la quale si realizza per effetto del versamento al Fondo del contributo contrattuale stabilito in detti CCNL;
Destinatari:
a) i soci lavoratori delle cooperative di lavoro. Per soci lavoratori s’intendono i soci con rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Per cooperative di lavoro s’intendono, ai sensi dell’art. 1 comma 1 della Legge n. 142 del 3 aprile 2001, le cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
b) i lavoratori dipendenti delle imprese cooperative, unitamente ai lavoratori dipendenti dei settori affini così come disciplinati dai CCNL che individuano in Previdenza Cooperativa il soggetto attuatore della forma di previdenza complementare;
c) i lavoratori dipendenti dei consorzi costituiti dalle imprese cooperative;
d) i lavoratori dipendenti di società costituite o comunque partecipate prevalentemente dalle imprese cooperative o consorzi;
e) i lavoratori dipendenti a cui si applicano i contratti e gli accordi collettivi stipulati dalle Centrali e Associazioni o Federazioni Cooperative di settore e dalle Organizzazioni Sindacali di Cgil, Cisl, Uil che indicano Previdenza Cooperativa come soggetto attuatore della forma di previdenza complementare istituita;
f) i lavoratori dipendenti in distacco per mandato amministrativo ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs
267/2000, se precedentemente già iscritti;
g) i familiari fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12 TUIR, di lavoratori iscritti al Fondo;
h) i lavoratori dipendenti delle associazioni cooperative A.G.C.I., Legacoop, Confcooperative, compresi i dipendenti delle loro strutture settoriali, territoriali e delle società e degli enti da esse promossi e controllati la cui attività sia strettamente connessa e affine a quella istituzionale dell’organizzazione promotrice;
i) i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei CCNL che individuano in Previdenza Cooperativa il soggetto attuatore della forma di previdenza complementare, compresi i dipendenti delle loro strutture settoriali, territoriali e delle società e degli enti da esse promossi e controllati la cui attività sia strettamente connessa a quella istituzionale dell’organizzazione promotrice;
j) i lavoratori in distacco presso le Organizzazioni Sindacali e le strutture associative cooperative ai sensi della legge 300 del 20.5.1970, compresi i dipendenti delle loro strutture settoriali, territoriali;
k) i lavoratori delle imprese sociali aderenti alle fonti istitutive.
l) Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, in assenza di specifiche previsioni contrattuali, si definiscono destinatari i titolari di uno qualsiasi dei rapporti di lavoro previsti dalla legislazione vigente all’atto dell’iscrizione. I contratti a tempo determinato devono avere una durata pari o superiore ai tre mesi nell’arco dell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).
Contribuzione:
Per i soci lavoratori la contribuzione è dovuta nelle misure stabilite nel Regolamento previsto dall’art. 6 della Legge 142/01 e s.m.i. o in apposite delibere dell’assemblea dei soci della cooperativa. Per i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato la contribuzione è definita in misura complessivamente non inferiore a quella prevista dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) a cui si fa riferimento nelle cooperative medesime.
Per i lavoratori dipendenti la contribuzione a PREVIDENZA COOPERATIVA è disciplinata dai CCNL applicati, ovvero da specifici accordi sindacali, ovvero da regolamenti nonché dall’Accordo Intercategoriale del 6 maggio 1998 e successive modifiche ed integrazioni. Per i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni Cooperative firmatarie, comprese le loro strutture settoriali, territoriali e le società e gli enti da esse promossi o controllati, la contribuzione a PREVIDENZA COOPERATIVA è disciplinata dai CCNL applicati, ovvero da apposite delibere, ovvero da regolamenti, ovvero da specifici accordi.
L’obbligo della contribuzione a carico dell’impresa e del lavoratore in presenza dei requisiti di partecipazione a PREVIDENZA COOPERATIVA decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione del modulo di adesione da parte del Fondo.
I soggetti fiscalmente a carico possono fissare liberamente la misura della contribuzione a proprio carico. La posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico può essere alimentata o mediante versamenti diretti ovvero mediante versamenti indiretti, effettuati cioè per il tramite dell’azienda.
Per saperne di più, consulta Regolamento sulla disciplina della partecipazione a PREVIDENZA COOPERATIVA dei familiari fiscalmente a carico, disponibile sul sito web (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). |
CCNL per i Dipendenti da Imprese della Distribuzione Cooperativa
Contributo | ||||
Quota TFR | Datore di lavoro | Periodicità | ||
Lavoratore (1) | ||||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | 0,55% | 1,55% | I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo all’adesione |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 50% (2) | 0,55% | 1,55% |
(1) Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall’accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa. L’incremento
è espresso in termini percentuali per scaglioni dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo
del TFR.
(2) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all’intero flusso di TFR.
CCNL per i dipendenti da aziende cooperative e consorzi agricoli sottoscritto in data 2 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni
Contributo | ||||
Quota TFR | Datore di lavoro (3) | Periodicità | ||
Lavoratore (1) | ||||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | 1,00% | 1,50% | I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo all’adesione |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2% (2) | 1,00% | 1,50% |
(1) Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall’accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa. L’incremento è espresso in termini percentuali per scaglioni dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(2) Il lavoratore può scegliere in alternativa di destinare l’intero accantonamento annuo del TFR maturando al Fondo.
(3) Misura valida nel periodo di riferimento a partire dal 1° gennaio 2014 (1,2% in precedenza).
CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale ed idraulico – agraria, sottoscritto in data 16 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni
Contributo | ||||
Quota TFR | Datore di lavoro (3) | Periodicità | ||
Lavoratore (1) | ||||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | 1,00% | 1,20% | I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo all’adesione |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2% (2) | 1,00% | 1,20% |
(1) Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall’accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa. L’incremento è espresso in termini percentuali per scaglioni dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(2) Il lavoratore può scegliere in alternativa di destinare l’intero accantonamento annuo del TFR maturando al Fondo.
(3) Misura valida nel periodo di riferimento a partire dal 1° gennaio 2011 (1,0% in precedenza).
CCNL per i dipendenti da cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari, sottoscritto in data 12 luglio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni
Contributo (*) | ||
Quota TFR | Datore di lavoro (3) | Periodicità |
Lavoratore (1) |
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | 1,00% | 1,20% | I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo all’adesione |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 2% (2) | 1,00% | 1,20% |
(1) Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall’accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa. L’incremento è espresso in termini percentuali per scaglioni dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(2) Il lavoratore può scegliere in alternativa di destinare l’intero accantonamento annuo del TFR maturando al Fondo.
(3) Misura valida nel periodo di riferimento a partire dal 1° gennaio 2008 (1,1% in precedenza).
(*) Per gli impiegati a cui si applica il CCNL per i dipendenti da aziende cooperative e consorzi agricoli, il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria e il CCNL per gli addetti alla trasformazione di prodotti agricoli, zootecnici e lavorazione di prodotti alimentari, l’obbligo del versamento del TFR si intende assolto con il versamento presso l’ENPAIA, ai sensi della legislazione vigente
Relativamente ai CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale ed idraulico – agraria, sottoscritto in data 16 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni e relativamente ai CCNL per i dipendenti da cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari, sottoscritto in data 12 luglio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni, si riporta il riepilogo relativo alla contribuzione applicata:
Lavoratori dipendenti addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale ed idraulico – agraria
Contributo (*) | ||||
Quota TFR | Datore di lavoro (3) | Periodicità | ||
Lavoratore (1) | ||||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | 1,00% | 1,20% | I contributi sono versati di norma con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 28,94% (2) | 1,00% | 1,20% |
(1) Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall’accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa. L’incremento è espresso in termini percentuali per scaglioni dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(2) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all’intero flusso di TFR.
N.B.: Per gli impiegati a cui si applica il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico- agraria, e il CCNL per gli addetti alla trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione di prodotti alimentari, l’obbligo del versamento del TFR si intende assolto con il versamento presso l’ENPAIA, ai sensi della legislazione vigente.
La misura di contribuzione è scelta dall’aderente al momento dell’adesione e può essere successivamente variata.
Per quanto riguarda, invece, i CCNL per i dipendenti da aziende cooperative e consorzi agricoli
sottoscritto in data 2 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, si riassume quanto segue:
Lavoratori dipendenti da aziende cooperative e consorzi agricoli
Quota TFR | Contributo (*) | Periodicità |
Lavoratore (1) | Datore di lavoro (3) | |||
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | 1,00% | 1,50% | I contributi sono versati di norma con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 | 28,94% (2) | 1,00% | 1,50% |
(1) Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall’accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa. L’incremento è espresso in termini percentuali per scaglioni dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(2) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all’intero flusso di TFR.
N.B.: Per gli impiegati a cui si applica il CCNL per i dipendenti da aziende cooperative e consorzi agricoli, l’obbligo
del versamento del TFR si intende assolto con il versamento presso l’ENPAIA, ai sensi della legislazione vigente. La misura di contribuzione è scelta dall’aderente al momento dell’adesione e può essere successivamente variata.
Dirigenti di azienda dipendenti da Imprese Cooperative
Contributo (*) | ||||
Quota TFR | Datore di lavoro (2) | Periodicità | ||
Lavoratore (1) | ||||
Dirigenti occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | 1,00% | 6,00% 9,00% | I contributi e il TFR sono versati di norma con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione |
Dirigenti già occupati al 28.04.1993 | 50% (3) | 1,00% | 6,00% 9,00% | |
Dirigenti già occupati e già iscritti alla previdenza complementare al 28.04.1993 | 0-50-100% (4) | 1,00% | 6,00% 9,00% |
(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del TFR e fino al massimale di € 100.000,00 annui
(2) La misura dipende dalle previsioni che trovano applicazione nei settori. La misura del 9% è in percentuale della
retribuzione utile ai fini del TFR e fino al massimale di € 191.000,00 annui.
(3) Il dirigente può scegliere di versare una quota superiore, pari all’intera quota del TFR.
(4) Il dirigente può scegliere di non versare il TFR maturato, versare il 50%, versare il 100% del TFR
CCNL | Lav. | Az. | TFR | Imponibile | |
AGRICOLO, FORESTALI | 1 | 1,2 | 2 | Retribuzione utile calcolo tfr | |
AGROINDUSTRIA, ALIMENTARISTI, PANIFICAZIONE | 1 | 1,2 | 2 | Retribuzione utile calcolo tfr | |
ASSICOOP (Cooperative) | 1 | 2,00 | ≥ 1,24 | Retribuzione utile calcolo tfr | |
AUTOFERROTRANVIARI | 2 | 2 | 2,28 | paga base, conting., edr, scatti | R.tfr |
AUTONOLEGGIO (Ausitra Enat) | 1 | 1 | 2 | paga base, conting, scatti EDR | |
CALZATURIERI, GIOCATTOLI (Industria) | 1,50 | 1,50 | 1,86 | paga base, conting., edr | R.tfr |
SPAZZOLE (Industria) | 1,50 | 1,50 | 1,86 | paga base, conting., edr R.tfr | |
CALZATURIERI, GIOCATTOLI PELLI, TESSILI ABB. (PMI) | 1,50 | 1,50 | 2 | ERN: minimo ccnl, conting., EDR | |
CARTARIE CARTOTECNICHE (Industria, PMI) | 1,20 | 1,20 | 2 | Retribuzione utile calcolo tfr | |
CERAMICA (Industria) | 1,40** | 1,90** | 2,28* | Retribuzione utile calcolo tfr | |
CHIMICO, FARMACEUTICO E AFFINI (Industria) | 1,20 | 2,10 | 2,28* | Retribuzione utile calcolo tfr |
C0MMERCIO TERZIARIO (Confcommercio) | 0,55 | 1,55 | 3,45 | Retribuzione utile calcolo tfr | |
DISTRIBUZIONE (Cooperative) | 0,55 | 1,55 | 3,45 | Retribuzione utile calcolo tfr | |
EDILI E AFFINI (Cooperative) | 1,1 | 1,1 | 1,24 | paga base, conting., edr | R.tfr |
GOMMA PLASTICA (Industria)***** | 1,26 | 1,26 | 2,28* | Retribuzione utile calcolo tfr | |
GRAFICI E EDITORIA (INDUSTRIA E PMI) | 1,20 | 1,20 | 2 | paga base, contingenza, scatti anzianità, Edr … | R.tfr |
IGIENE AMBIENTALE***** | 1,30 | 2,033 | 2 | Pagabase 97, cont, 1 sc. anz. | R.tfr |
LAPIDEI (Industria) | 1,30 | 1,80 | 2,76 | Retribuzione utile calcolo tfr | |
LEGNO ARREDAMENTO (Industria)******* | 1,30 | 1,90 | 2,073 | Retribuzione utile calcolo tfr | |
LATERIZI E MANUFATTI (Industria)******** | 1,50 | 1,60 | 2,76 | minimo tabellare, conting, EDR, indennità quadri | R.tfr |
METALMECCANICI (Cooperative) | 1,40 | 2,00 | 2,76 | (1,50 apprendisti) p.base, conting, ind. quadri | R.tfr |
MULTISERVIZI (Cooperative, Industria) | 1 | 1 | 1 | minimo tabellare, contingenza del 1/1/2001 | R.tfr |
ORMEGGIATORI (Cooperative) | 1 | 1 | 3,45 | Retribuzione utile calcolo tfr | |
OBIETTIVO LAVORO SPA | O,55 | 1,50 | 3,45 | Retribuzione utile calcolo tfr | |
PELLI E SUCCEDANEI (Industria) | 1,50*** | 1,50*** | 2 | Elemento Ret.vo Naz.le Conglobato | |
TRASPORTO MERCI (Cooperative e altri) | 1 | 1 | 1 | Vari elementi (vedi ccnl) | |
TURISMO MENSE (Confcommercio) | 0,55 | 0,55 | 3,45 | Retribuzione utile calcolo tfr | |
SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI (Confcommercio) | 1,30 | 2,033 | 2 | Pagabase ’97, cont, 1 sc. anz. | R.tfr |
SOCIALI (Cooperative) | 1 | 1,50 | 1.80 | Retribuzione utile calcolo tfr | |
VETRO (Industria) | 1,40 | 1,40 | 2,28 | Retribuzione utile calcolo tfr | |
VIGILANZA PRIVATA (Xxxx.xx, Ind., Comm.) | 0,50 | 0,50 | 3,45 | Retribuzione utile calcolo tfr | |
Principali Regolamenti Interni | Lav. | Az. | TFR | Imponibile | |
CGIL | 1 | 2 | 2,48 | Retribuzione utile calcolo tfr | |
UIL | 1 | 1 | 1,24 | Retribuzione utile calcolo tfr | |
UGL | 1 | 1 | - | Retribuzione utile calcolo tfr | |
NOTE TFR: riportata aliquota contributiva minima di prelievo dal TFR maturando per lavoratori ante 29 aprile 1993 che possono anche scegliere di versare l’intero TFR maturando. Si ricorda che i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 versano l’intero TFR maturando. R.tfr: l’imponibile per calcolare la quota di tfr da versare è l’intera retribuzione utile al calcolo del TFR, diversamente dagli altri due contributi. Dove non indicato l’imponibile è lo stesso per tutti e tre i contributi. * Misura minima, possibile scegliere il 2,28% o 3,45% 0 5,18% o 6,91% della retribuzione utile al calcolo del TFR, pari al 33% o 50% o 75% 0 100% del TFR maturando. ** Il rinnovo del CCNL Ceramica Industria del 16/11/2016 ha previsto, con decorrenza 01/07/2019, un incremento della contribuzione a carico azienda dello 0,10%. *** Dal 01/01/2014 le misure minime delle contribuzioni del CCNL PELLI E SUCCEDANEI (Industria) a carico azienda e lavoratore sono elevate a 1,50% a condizione che anche il lavoratore versi la stessa percentuale minima. Anche quelle per gli apprendisti subiscono il medesimo incremento. Per i lavoratori a domicilio la contribuzione a carico azienda è elevata a 1,70%. **** Dal 01/10/2013 le parti hanno previsto un aumento di Euro 5,00 al mese del contributo a carico del datore di lavoro da versare per 12 mensilità per ogni lavoratore iscritto alla Previdenza complementare. ***** A decorrere dal 01/06/2018sia il contributo a carico azienda che a carico lavoratore saranno elevati a 1,56%. ****** Dal 01/03/2017 la contribuzione a carico azienda è elevata a 2,10%. *******A partire dal 01/01/2018 la contribuzione a carico azienda viene elevata al 2% e, dal 01/01/2019 al 2,10%. ********A partire dal 01/03/2019 la contribuzione a carico azienda viene elevata all1,70%. |
Per gli aderenti contrattuali la contribuzione al Fondo è attuata tramite il versamento di un contributo contrattuale obbligatorio a carico del datore di lavoro secondo le previsioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro che individuano in Previdenza Cooperativa il soggetto attuatore della forma di previdenza complementare, in favore di tutti i lavoratori ai quali si applicano i medesimi contratti.
Tabella riepilogativa dei contributi contrattuali
Settore | Contributo contrattuale obbligatorio a carico del datore di lavoro |
CCNL edililizia cooperativa | Importo mensile che varia da 10 a 25 euro a seconda della qualifica e del livello di inquadramento |
CCNL Igiene Ambientale1 | Importo mensile di 10 euro |
CCNL per i lavoratori delle cooperative esercenti attività nel settore taxi | Importo mensile di 12 euro |
ATTENZIONE: per avere certezza della misura delle contribuzioni tempo per tempo in vigore si ricorda di controllare sempre la fonte istitutiva: il contratto collettivo nazionale di lavoro, gli eventuali accordi collettivi integrativi o il regolamento applicato.
Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di PREVIDENZA COOPERATIVA nella SCHEDA ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti’ (Parte II ‘Le informazioni integrative’). |
1 Si rinvia all’Avviso comune CCNL Servizi Ambientali del 18 giugno 2018 siglato tra Agci Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi e Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, che indica Previdenza Cooperativa quale forma pensionistica di riferimento per i lavoratori, soci e dipendenti, delle imprese cooperative del settore.