COMUNE DI CUORGNE’
COMUNE DI CUORGNE’
Città Metropolitana di Torino
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)
*************************************************************************************************************************** Approvato con deliberazione di C.C. n. 20 in data 5/08/2020
Modificato con deliberazione di C.C. n. 29 in data 28/06/2021
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DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE | |
Art. 1 | Presupposto |
Art. 2 | Definizione di rifiuto |
Art. 3 | Soggetti passivi |
Art. 4 | Locali e aree scoperte soggetti al tributo |
Art. 5 | Locali e aree scoperte non soggetti al tributo |
Art. 6 | Determinazione della superficie tassabile |
Art. 7 | Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiarie |
Art. 7 bis | Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico |
Art. 8 | Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo |
Art. 9 | Determinazione della tariffa del tributo |
Art. 10 | Istituzioni scolastiche statali |
Art. 11 | Copertura dei costi del servizio rifiuti |
Art. 12 | Piano finanziario |
Art. 13 | Articolazione delle tariffe del tributo |
Art. 14 | Tariffa per le utenze domestiche |
Art. 15 | Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche |
Art. 16 | Tariffa per le utenze non domestiche |
Art. 17 | Classificazione delle utenze non domestiche |
Art. 18 | Obbligazione tributaria |
Art. 19 | Mancato svolgimento del servizio |
Art. 20 | Zone non servite |
Art. 21 | Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche |
Art. 22 | Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche |
Art. 23 | Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive |
Art. 24 | Altre agevolazioni |
Art. 25 | Cumulo di riduzioni |
Art. 26 | Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni |
Art. 27 | Tributo giornaliero |
Art. 28 | Tributo provinciale |
Art. 29 | Riscossione |
Art. 30 | Dichiarazione TARI |
Art. 31 | Rimborsi e compensazione |
Art. 32 | Funzionario responsabile |
Art. 33 | Verifiche ed accertamenti |
Art. 34 | Sanzioni ed interessi |
Art. 35 | Importi minimi |
Art. 36 | Trattamento dei dati personali |
Art. 37 | Norma di rinvio |
Art. 38 | Entrata in vigore e norme finali |
ART. 1 PRESUPPOSTO
1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall’art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO
1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs.116/2020 e successive modificazioni ed integrazioni
ART. 3 SOGGETTI PASSIVI
1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell’ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest’ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
ART. 4
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO
1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l’esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un’utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l’esercizio di un’attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all’utilizzo di deposito.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
ART. 5
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
1. Non sono soggetti all’applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio: Utenze domestiche
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri. Utenze non domestiche
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l’esercizio di attività;
- locali destinati esclusivamente all’esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
- aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- superfici destinate esclusivamente all’esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all’accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali;
- aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
c) aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
ART. 6
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE
1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all’art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all’art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All’atto dell’entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante le forme idonee a garantire la conoscibilità dell’atto al contribuente ed a rispettare i principi dell’art. 6 della L. 212/2000.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
La superficie calpestabile è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e quella parte con altezza inferiore a cm. 150; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.
ART. 7
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE
1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all’art.2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.
2. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l’individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta un abbattimento del 20%.
3. Per fruire dell’esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
a) Indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
b) Comunicare entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1 rifiuti speciali. In tal
caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell’attività svolta dall’utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
5. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione della percentuale di abbattimento forfettaria di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo.
6. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune.
In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno precedente. Fermo restando l’obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall’art. 2135 c.c.
ART. 7-BIS
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO
1. Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L’utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal Comune di Cuorgnè, il quale ha facoltà di riammettere l’utente tenendo conto dell’organizzazione del servizio e dell’impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l’integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell’inizio del possesso o della detenzione dei locali. L’opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
4. Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune.
ART. 8
RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO
1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi, determinata secondo le modalità dei commi seguenti.
2. Percentuali di riduzione:
a) 15%, nel caso di riciclo dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
b) 30%, nel caso di riciclo di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
c) 50%, nel caso di riciclo di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
d) 70%, nel caso di riciclo di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.
3. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all’art. 16, all’intera superficie imponibile.
4. La riduzione percentuale è applicata su richiesta dell’utente, da presentarsi entro il 31 gennaio dell’anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti urbani avviati al riciclo nell’arco dell’anno solare. L’omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.
ART. 9
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO
1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell’art. 13 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall’art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
ART. 10
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell’art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall’art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n.2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
ART. 11
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n.443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all’art.33 bis del D.L.31/12/2007, n.248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
ART. 12 PIANO FINANZIARIO
1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolamentare degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente.
ART. 13
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO
1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell’allegato A al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della Deliberazione ARERA n.443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l’ammontare tariffario massimo determinato nel piano finanziario, ai sensi della Deliberazione ARERA n.443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente.
c) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
b) i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall’articolazione dei coefficienti prescelta.
ART. 14
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.
ART. 15
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE
1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell’abitazione stessa non supera i 60 giorni.
2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata, nel caso in cui si tratti di:
a) anziano dimorante in casa di riposo;
b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero per un periodo non inferiore all’anno;
c) soggetto in comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno;
3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in base alla dimensione dell’alloggio, come da tabella seguente:
Cat. | Superficie | Occupanti equivalenti | |
Da mq. | A mq. | ||
1 | 0 | 70 | 2 |
2 | 71 | 100 | 3 |
3 | 101 | 130 | 4 |
4 | 131 | 99.999 | 5 |
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
5. In sede di prima applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alla dichiarazione presentata, con conguaglio nel caso di variazioni successivamente verificatesi.
6. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali similari si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell’esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
ART. 16
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
ART. 17
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d’uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell’allegato B A del presente regolamento.
2. Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell’importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell’attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l’attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, si applicheranno i parametri relativi all’attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell’elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all’effettiva destinazione.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest’ultima superficie dovrà essere ridotto dell’importo già versato come utenza domestica.
6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall’atto di autorizzazione all’esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
ART. 18 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell’anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione. Solamente in questo caso la denuncia produrrà i suoi effetti dal 1° gennaio dell’anno di presentazione.
4. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 31.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d’uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell’ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 31.
ART. 19
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20%, limitatamente ai giorni completi di mancato servizio e unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
ART. 20
ZONE NON SERVITE
1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 30 e viene meno a decorrere dall’anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.
ART. 21
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 25% della quota variabile;
b) abitazioni diverse dalla casa di residenza, tenute a disposizione ed in assenza di effettivo utilizzo continuativo o stagionale, previa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la volontà di non cedere né in affitto né in comodato le stesse: riduzione dell’80%
della parte variabile. La dichiarazione ha validità annuale e deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno;
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, le seguenti ipotesi sono esenti dal tributo:
a) i locali ed aree adibiti all’esercizio del culto ammessi nello Stato, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
b) i locali ed aree comunali adibiti a fini istituzionali ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati ad attività direttamente gestite dal Comune.
3. Ai sensi dell’art.1, comma 48, della Legge 30/12/2020 n.178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggette non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
4. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 3, il contribuente ha l’obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.
ART. 22
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE
1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento della parte variabile della tariffa.
2. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo; per quel che concerne l’applicazione della riduzione si rinvia al Regolamento comunale sull’autocompostaggio del Comune di Cuorgnè.
ART. 23
RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
1. La parte variabile della tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 50%, a condizione che:
a) l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare
b) le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell’interessato e decorre dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.
ART. 24
ALTRE AGEVOLAZIONI
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo è ridotto per le seguenti fattispecie:
a) Alle famiglie monoreddito e comunque prive di altre rendite o forme pensionistiche, in situazione di disagio economico dipendente dalla crisi e/o carenza occupazionale riferita ad una delle condizioni di svantaggio lavorativo di seguito elencate, viene concesso un sgravio del 50% del tributo complessivamente dovuto:
- Cassa integrazione a zero ore per almeno 90 giorni (anche non continuativi);
- Iscrizione nelle liste di disoccupazione da almeno 3 mesi;
- Contratto di solidarietà con una riduzione di orario pari ad almeno il 50% del limite contrattuale individuale;
- Sospensione dal lavoro per almeno 90 giorni lavorativi (Legge 2/2009);
- Iscrizione nelle liste di mobilità da almeno 3 mesi.
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n.147 sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie:
− Locali adibiti a civile abitazione e pertinenze di persone o famiglie che si trovano in situazione di indigenza e che usufruiscono di contributi assistenziali continuativi o saltuari da parte del CISS38, limitatamente all’anno o frazione di anno nel corso del quale ne abbiano diritto.
3. I soggetti interessati alle agevolazioni sopra indicate dovranno presentare annualmente la richiesta di riduzione/esenzione e segnalare tempestivamente ogni intervenuta modifica alla situazione di cui sopra.
4. Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere riconosciute per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, eventuali ulteriori agevolazioni.
5. Il costo delle sopra citate agevolazioni può essere finanziato mediante appositi stanziamenti di bilancio provenienti dalla fiscalità generale del Comune.
ART. 25 CUMULO DI RIDUZIONI
1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
ART. 26
FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’art. 24, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 19 a 23 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.
ART. 27 TRIBUTO GIORNALIERO
1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all’art.1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n.160.
2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all’art.1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n.160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
ART. 28 TRIBUTO PROVINCIALE
1. È fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Città metropolitana di Torino è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’economia del 01/07/2020.
ART. 29 RISCOSSIONE
1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero, qualora previste dall'ente altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall’entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l’invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell’utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l’avviso di pagamento
contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate aventi cadenza bimestrale, scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L’importo complessivo del tributo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo risulta inferiore a euro 2,00 (due). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi di mora calcolati ai sensi del comma 165 dell’art.1 della Legge 296/06, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale variato di massimo 3 punti percentuale.
ART. 30 DICHIARAZIONE TARI
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o dalla data di invio a mezzo posta elettronica e PEC.
4. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a) Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
d) Numero degli occupanti i locali;
e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
Utenze non domestiche
a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC;
b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e) Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell’anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo se più favorevole.
8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
9. La dichiarazione è validamente presenta anche da un soggetto incaricato a mezzo di apposita delega, corredata di copia di documenti di identità del delegante, da parte dei soggetti sopra menzionati.
ART. 31
RIMBORSI E COMPENSAZIONE
1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta o all’autorizzazione a compensare le somme a credito.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura pari al tasso legale vigente maggiorato, come previsto dal Regolamento generale delle entrate comunali, fino a 3 punti percentuali, con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento fissati nel presente regolamento.
ART. 32 FUNZIONARIO RESPONSABILE
1. A norma dell’art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi.
ART. 33
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente procede all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all’ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
a) delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
b) delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
c) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree;
d) dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
e) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell’attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come
superficie assoggettabile al tributo l’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell’art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altre modalità.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.
ART. 34 SANZIONI ED INTERESSI
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall’art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 33, comma 1 lettera a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
ART. 35 IMPORTI MINIMI
1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l’importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni sia inferiore ad
€.16,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
ART. 36 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. I dati acquisiti al fine dell’applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e Regolamento U.E. 679/2016.
ART. 37 NORMA DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
ART. 38
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI
1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021.
ALLEGATO A
Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche
Cat. | Descrizione | Kc Coefficiente potenziale di produzione Nord min-max |
1 | Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) | 0,40-0,677 |
2 | Cinematografi, teatri | 0,30-0,43 |
3 | Autorimesse, magazzini senza vendita diretta | 0,51-0,60 |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,76-0,88 |
5 | Stabilimenti balneari | 0,38-0,64 |
6 | Autosaloni, esposizioni | 0,34-0,51 |
7 | Alberghi con ristorante | 1,20-1,64 |
8 | Alberghi senza ristorante | 0,95-1,08 |
9 | Carceri, case di cura e di riposo, caserme | 1,00-1,25 |
10 | Ospedali | 1,07-1,29 |
11 | Agenzie, uffici | 1,07-1,52 |
12 | Banche, istituti di credito e studi professionali | 0,55-0,61 |
13 | Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta | 0,99-1,41 |
14 | Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai | 1,11-1,80 |
15 | Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti | 0,60-0,83 |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | 1,09-1,78 |
17 | Xxxxxxxx, estetista, parrucchiere | 1,09-1,48 |
18 | Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) | 0,82-1,03 |
19 | Autofficina, carrozzeria, elettrauto | 1,09-1,41 |
20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,38-0,92 |
21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,55-1,09 |
22 | Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie | 5,57-9,63 |
23 | Birrerie, hamburgerie, mense | 4,85-7,63 |
24 | Bar, caffè, pasticceria | 3,96-6,29 |
25 | Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) | 2,02-2,76 |
26 | Plurilicenze alimentari e miste | 1,54-2,61 |
27 | Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio | 7,17-11,29 |
28 | Ipermercati di generi misti | 1,56-2,74 |
29 | Banchi di mercato generi alimentari | 3,50-6,92 |
30 | Discoteche, night club | 1,04-1,91 |
Intervalli di produzione Kg/m2 anno per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche
Cat. | Descrizione | Kd Coefficiente di produzione kg/m2 anno Nord min-max |
1 | Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) | 3,28-5,50 |
2 | Cinematografi, teatri | 2,50-3,50 |
3 | Autorimesse, magazzini senza vendita diretta | 4,20-4,90 |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 6,25-7,21 |
5 | Stabilimenti balneari | 3,10-5,22 |
6 | Autosaloni, esposizioni | 2,82-4,22 |
7 | Alberghi con ristorante | 9,85-13,45 |
8 | Alberghi senza ristorante | 7,76-8,88 |
9 | Carceri, case di cura e di riposo, caserme | 8,20-10,22 |
10 | Ospedali | 8,81-10,55 |
11 | Agenzie, uffici | 8,78-12,45 |
12 | Banche, istituti di credito e studi professionali | 4,50-5,03 |
13 | Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta | 8,15-11,55 |
14 | Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai | 9,08-14,78 |
15 | Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti | 4,92-6,81 |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | 8,90-14,58 |
17 | Xxxxxxxx, estetista, parrucchiere | 8,95-12,12 |
18 | Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) | 6,76-8,48 |
19 | Autofficina, carrozzeria, elettrauto | 8,95-11,55 |
20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 3,13-7,53 |
21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 4,50-8,91 |
22 | Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie | 45,67-78,97 |
23 | Birrerie, hamburgerie, mense | 39,78-62,55 |
24 | Bar, caffè, pasticceria | 32,44-51,55 |
25 | Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) | 16,55-22,67 |
26 | Plurilicenze alimentari e miste | 12,60-21,40 |
27 | Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio | 58,76-92,56 |
28 | Ipermercati di generi misti | 12,82-22,45 |
29 | Banchi di mercato generi alimentari | 28,70-56,78 |
30 | Discoteche, night club | 8,56-15,68 |