Modello operativo di accreditamento
Modello operativo di accreditamento
degli operatori pubblici e privati per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro
Elenco dei soggetti accreditati Requisiti e Sistema di premialità
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INDICE
Modello operativo di accreditamento 1
degli operatori pubblici e privati per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro 1
Elenco dei soggetti accreditati 1
Requisiti e Sistema di premialità 1
INDICE 2
Relazione introduttiva 4
Allegato “A” 8
Procedure di accreditamento e di iscrizione nell’Elenco Regionale dei soggetti che erogano servizi di istruzione e formazione professionale e servizi per il lavoro 8
1. Campo di applicazione 8
2. Procedura di accreditamento 10
3. Elenco Regionale dei soggetti accreditati 10
4. Soggetti esonerati dall’accreditamento 10
5. Sezione Speciale Informativa dell’Elenco Regionale 11
6. Richiesta di iscrizione nell’Elenco Regionale 11
7. Rilascio dell’accreditamento e iscrizione nell’Elenco Regionale 12
8. Verifica dei requisiti 12
9. Diffida, sospensione e revoca dell’accreditamento 13
10. Obblighi dell’operatore 13
11. Accreditamento e Sistema di premialità 14
12. Accreditamento e Sistema di monitoraggio dei servizi per il lavoro 14
Allegato “B” 16
Requisiti per l’accreditamento e l’iscrizione nell’Elenco Regionale dei soggetti che erogano servizi di istruzione e formazione professionale e servizi per il lavoro 16
a - Requisiti giuridici 16
b - Accreditamento e sistema di gestione della qualita’ 18
c - Requisiti strutturali 18
d - Affidabilita’ economico finanziaria del soggetto 19
e - Requisiti professionali 20
f - Relazioni con il territorio 21
g - Efficienza e efficacia 21
h - Sistema di premialita’ 21
Allegato C – Specifiche dei requisiti 23
Tavola C.1 39
TABELLA - Punti di Premialità 52
Allegato D 54
1. Requisiti specifici aggiuntivi per le utenze speciali 54
2. Specifiche degli adempimenti su sicurezza, incendi, infortunistica 54
Allegato E 56
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MODELLI DI ELENCO INFORMATICO 56
Allegato F 57
Modalità di trasmissione delle informazioni e di inoltro della domanda 57
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Relazione introduttiva
1. Il modello operativo di seguito presentato dà attuazione alle disposizioni legislative nazionali e regionali in materia di accreditamento degli operatori pubblici e privati che erogano servizi di istruzione e formazione professionale e servizi per il lavoro.
Gli indirizzi generali dell’accreditamento sono determinati dalla normativa e dagli atti di programmazione nazionali e regionali. Si fa riferimento, in particolare:
-al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166 del 25 maggio 2001;
-al Decreto congiunto Ministro Pubblica Istruzione e Ministro del lavoro del 29/12/2007 in merito ai requisiti di accreditamento delle strutture per i percorsi di istruzione e formazione;
- all’Accordo Stato – Regioni del 8 marzo 2008 relativo all’accreditamento delle strutture formative;
- all'Intesa Stato Regioni riguardanti l'apprendimento permanente del 20 dicembre 2012;
-all'Accordo Stato Regioni concernente la definizione del sistema nazionale sull'orientamento permanente del 20 dicembre 2012;
- alla legge regionale n. 14/09 e ai regolamenti attuativi n.8/2010 e n. 9/2010, adottati con Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 90 e n. 89 del 2 aprile 2010, riferiti alle disposizioni in materia, rispettivamente, di lavoro, di formazione e di orientamento;
- alla DGR 528 del 4/10/2012, in merito alla riorganizzazione degli uffici della Giunta Regionale.
Si fa inoltre riferimento ai documenti programmatici P.O. FSE Campania; ai documenti di indirizzo per l'attuazione dei Fondi strutturali 2014-2020, al Masterplan dei Servizi per il lavoro approvato con DGR 482/2011, nonché alla DGR 195 del 23/04/2012 di “Approvazione linee guida e azioni per l’integrazione tra istruzione e formazione professionale per l’inserimento nel mondo del lavoro”.
Dal quadro di riferimento normativo e programmatico si evince che le principali direttrici da seguire nella definizione del nuovo sistema di accreditamento riguardano:
• l’integrazione nel sistema dell’accreditamento regionale dei sistemi della istruzione e formazione professionale e del sistema dei servizi per il lavoro;
• l’integrazione nei sistemi di valutazione di strumenti di accreditamento (valutazione degli operatori) e di strumenti di premialità sulla base di specifici criteri di valutazione dei comportamenti dei soggetti accreditati e di specifici indicatori di qualità dei processi e dei servizi realizzati;
• la qualificazione del sistema di accreditamento in funzione dello sviluppo dei rapporti di cooperazione e collaborazione tra i soggetti della rete;
• l’efficienza e l’efficacia delle procedure di accreditamento con l’adozione di procedimenti per quanto possibile semplificati.
Il modello propone pertanto i requisiti e la modulistica definiti per l’attivazione del sistema di
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accreditamento , in coerenza con gli indirizzi e i principi di cui ai Capi IV e VII legge regionale 14/2009 e in particolare nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 18 e 42, all’art.15 del Regolamento Regionale n.8/2010 e al Capo V del Regolamento Regionale n.9/2010.
E’ inteso che i soggetti accreditati per i servizi di formazione professionale secondo le procedure e le modalità di cui alle DGR n. 226/06 e n.793/06 e ai relativi decreti attuativi conservano l’accreditamento acquisito, fatto salvo l’adeguamento a quanto previsto dal presente provvedimento nei termini e con le modalità in esso precisate, (si prevede un aggiornamento annuale da presentare nel corso del mese di gennaio) senza necessità di inoltrare una nuova richiesta di accreditamento.
E’ inteso altresì che restano validi a tutti gli effetti i dispositivi di accreditamento dei servizi di FAD e delle strutture necessarie alla loro produzione, erogazione e fruizione disciplinati e adottati dalla Regione Campania con il Decreto Dirigenziale n. 81 del 26/03/2012 e riservati esclusivamente ai soggetti accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale che intendano erogare sul territorio regionale attività formative a distanza, finanziate con risorse pubbliche o autofinanziate.
Gli indici di valutazione dei criteri di efficienza ed efficacia avranno valore dal 1° febbraio dell’anno successivo alla attivazione del modello e prenderanno in considerazione le attività svolte dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente.
2. Gli elementi che caratterizzano il nuovo sistema di accreditamento sono:
• Integrazione tra i sistemi d’istruzione e formazione e di servizi per il lavoro.
• Unificazione dei sistemi per la formazione finanziata e autofinanziata.
• Articolazione dell’elenco in tre sezioni corrispondenti alle seguenti funzioni:
A - Offerta formativa finalizzata ai percorsi del sistema IeFP regionale, dell’istruzione e formazione tecnica superiore e dell’alta formazione (oltre che alle funzioni di cui al punto B);
B - Offerta formativa finalizzata a qualificazione, specializzazione professionale, formazione continua, formazione permanente e formazione abilitante;
C : Servizi per il lavoro.
• Superamento dei regimi di accreditamento provvisorio-definitivo.
• Adozione di un sistema di premialità legato alla valutazione di qualità ed efficacia dei processi e dei servizi resi dai soggetti accreditati, ai fini di un complessivo innalzamento delle capacità di valutazione e di una progressiva integrazione tra accreditamento e processi di valutazione concorsuali o autorizzativi (bandi, concessioni, riconoscimenti ecc.) per il finanziamento o l’attuazione delle attività e dei servizi (si stabilisce in delibera l’applicazione del sistema di premialità anche nei dispositivi di autorizzazione o finanziamento della formazione e dei servizi a partire dall’anno 2014).
• Adozione di un sistema di monitoraggio dei servizi per il lavoro e integrazione del sistema di monitoraggio della formazione funzionali alla attribuzione di punti premialità/sanzione del sistema di premialità, con dispositivi omogenei per la formazione autofinanziata e finanziata e la messa a punto di set di indicatori per il monitoraggio dei processi e dei prodotti;
• Sistema semplificato d’iscrizione all’Elenco:
− Ricorso sistematico al modello di autodichiarazione - autocertificazione, ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, in cui si dichiara il possesso dei requisiti;
− Immediato rilascio attraverso il sistema informativo del numero di iscrizione all’Elenco Regionale, e possibilità di dare avvio all’attività di riferimento;
− Completamento della procedura entro 60 giorni dalla richiesta, per le opportune verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati attraverso sia controlli documentali che controlli in loco, con conclusivo esito, in caso di insussistenza di uno o più requisiti dichiarati, di cancellazione dall’iscrizione provvisoria all’Elenco Regionale, ovvero in caso contrario, di definitiva
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iscrizione nelle rispettive sezioni dell’Elenco Regionale dei soggetti accreditati.
• Adeguamento dei requisiti e previsione di nuovi requisiti. I requisiti sono stati:
− adeguati alle linee di indirizzo di cui all’accordo Stato-Regioni del 2008;
− rivisti in rapporto all’unificazione dei regimi per enti finanziati/autofinanziati; ad esempio i parametri di spazio delle sedi operative e delle aule sono stati fissati in una soglia minima di
110 per l’intera sede operativa e di 1,96 mq per allievo entro un range di numero allievi compreso tra 10 e 20;
− rafforzati e rivisti in rapporto al superamento dei regimi provvisorio/definitivo, in particolare, ad esempio, per quel che riguarda i requisiti di efficienza ed efficacia essi assumono validità effettiva sin dal primo rilascio dell’accreditamento e validità ricorrente ad ogni aggiornamento annuale dei dati conferiti dai soggetti accreditati; i requisiti di efficacia sono stati inoltre completamente rimodulati dando rilievo al rapporto tra numero di utenze in ingresso e in uscita dai percorsi/servizi e ai risultati in termini di occupabilità/esiti lavorativi;
− sono stati previsti requisiti aggiuntivi quali:
i entro un anno dal rilascio dell’accreditamento obblighi di certificazione di sistemi di gestione della qualità, della sicurezza e della privacy;
ii precisazione della dotazione strutturale minima (per la formazione una sede nel territorio regionale, per il lavoro se non combinato con l’accreditamento per la formazione, due sedi in province diverse).
• Riduzione di alcuni obblighi, come ad esempio l’obbligo di disporre delle sedi operative per un numero minimo di anni.
• Ricorrenza e potenziamento delle verifiche sui requisiti:
− gli accreditati dovranno presentare con cadenza annuale (nel mese di gennaio di ogni anno), pena la cancellazione dall’Elenco, conferma del possesso dei requisiti presentando le relative dichiarazioni e documentazioni laddove in scadenza o modificate;
− entro l’anno in corso di validità dell’accreditamento verranno effettuate verifiche a campione su tutti gli accreditati iscritti in relazione ai requisiti di accreditamento e verranno intensificati i controlli inerenti il rispetto delle norme di erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi al lavoro al fine di elevarne gli standard qualitativi;
− la soglia campionaria dei controlli in loco è fissata al 30% ed è considerata come soglia minima in rapporto a ciascuna delle sezioni dell’Elenco e potrà essere incrementata in relazione agli esiti delle verifiche e a particolari necessità di valutazione;
− La Regione si impegna ad adottare un “Manuale dei controlli sui requisiti di accreditamento” con indicazioni essenziali sulle metodologie di campionamento e sugli indicatori della check list.
•Rafforzamento del sistema sanzionatorio, con previsione di provvedimenti quali:
− sospensione anche a seguito di mancata restituzione di somme indebitamente percepite da parte dell’Accreditato;
− revoca in caso di adozione di due provvedimenti di sospensione dell’accreditamento nell’arco di un triennio consecutivo;
− revoca in caso di gravi irregolarità afferenti la responsabilità amministrativa dell’Ente ai sensi del d.lgs. 231/2001;
− revoca in caso di azzeramento dei punti del sistema di premialità;
− pubblicazione di sospensione o revoca nel relativo elenco.
Una particolare notazione riguarda l’accreditamento degli istituti scolastici. La Legge Regionale 14/2009 dispone l’esonero dall’accreditamento delle Scuole medie inferiori e superiori per gli ambiti di educazione ed orientamento per gli adulti.
Riguardo all’accreditamento per altri ambiti formativi, soprattutto in considerazione del ruolo
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strategico che le linee di indirizzo regionali sul sistema IeFP assegnano alle scuole, si è disposto che per un periodo iniziale di messa in esercizio del nuovo modello operativo di accreditamento le scuole possano essere esonerate dagli obblighi riguardanti i requisiti economico-finanziari e professionali. In questa fase sarà richiesto agli istituti scolastici pubblici o riconosciuti il possesso dei soli requisiti di efficienza ed efficacia e dei sistemi di relazioni, mentre sui requisiti strutturali, economico-finanziari e professionali si considereranno validi ai fini dell’accreditamento i titoli di abilitazione e gli assetti strutturali e organizzativi che le scuole devono necessariamente possedere per esercitare la propria attività educativa e formativa. Le scuole in possesso delle dotazioni richieste per i requisiti provvisoriamente esclusi potranno dichiararle all’atto dell’accreditamento, le altre dovranno dichiararle entro i termini di scadenza del periodo di esonero, pena la cancellazione dall’elenco dei soggetti accreditati.
I criteri di qualità, definiti con il nuovo modello operativo potranno essere progressivamente elevati in relazione alle caratteristiche che assumerà nel tempo il sistema dell'offerta locale e ai mutamenti dei contesti di riferimento.
Le procedure di accreditamento proposte sono conformi alle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n.183 e sono definite in osservanza della Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n.14/2011. Il procedimento di accreditamento è gestito informaticamente attraverso una piattaforma telematica con un applicativo che permette l’inserimento dei dati e il conferimento delle auto-dichiarazioni, delle auto-certificazioni e della documentazione di cui è richiesta copia conforme. Il sistema rilascia le credenziali dell’accreditamento e gestisce informaticamente l’elenco dei soggetti accreditati.
Il modello operativo definisce:
• Allegato A Procedure per l’accreditamento;
• Allegato B Requisiti per l’accreditamento;
• Allegato C Specifiche dei requisiti e del sistema di premialità (Tabelle A1-I)
• Allegato D Specifiche su utenze speciali; adempimenti su sicurezza, incendi, infortunistica
• Allegato E Modello dati dell’Elenco Regionale dei soggetti accreditati e della Sezione Informativa
• Allegato F Modalità di trasmissione delle informazioni e di inoltro della domanda di accreditamento.
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Allegato “A”
Procedure di accreditamento e di iscrizione nell’Elenco Regionale dei soggetti che erogano servizi di istruzione e formazione professionale e servizi per il lavoro
1. Campo di applicazione
1.1 L’accreditamento è un atto con cui la Regione riconosce, secondo parametri oggettivi, ad un organismo la possibilità di proporre e realizzare attività nei seguenti ambiti:
• istruzione e formazione professionale
• servizi per il lavoro
Per attività d’istruzione e formazione professionale s’intendono tutti “gli interventi formativi ispirati al principio del lifelong learning atti a garantire il diritto individuale di accesso permanente alle competenze in termini di accesso a servizi formativi integrati e caratterizzati da un continuum della loro qualità di performance”1. Gli interventi comprendono le attività di insegnamento scolastico di indirizzo professionale e le attività di qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamento professionale, alta formazione dirette ad attuare percorsi di formazione realizzati con metodologie didattiche in presenza e/o a distanza.
Per attività di servizi per il lavoro s’intendono e i sistemi di incontro, somministrazione, intermediazione, selezione tra domanda e offerta di lavoro e le attività, individuali o collettive, di natura informativa, formativa e di consulenza dirette a sostenere i percorsi personali di formazione e lavoro, di inserimento o reinserimento occupazionale.
1.2 L’accreditamento consiste nell’iscrizione degli operatori, in possesso dei requisiti previsti dall’allegato “B”, nell’Elenco Regionale dei soggetti accreditati di cui al successivo par.3.
1.3 L’iscrizione nell’Elenco Regionale dei soggetti accreditati è condizione necessaria per l’erogazione di attività e di servizi di interesse generale e per l’accesso ai finanziamenti pubblici. In via eccezionale, avvisi, bandi o altri provvedimenti regionali possono prevedere, per specifiche finalità, la partecipazione di soggetti non accreditati.
1
Intesa Istituzionale Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, (CSR) Repertorio n.84 20 marzo 2008, Principi Guida, principio guida n. 1 Il life long learning.
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1.4 I soggetti accreditati per i servizi di formazione professionale, secondo le procedure e le modalità di cui alla DGR n. 226/06 e alla DGR n.793/06, conservano l’accreditamento acquisito senza necessità di inoltrare una nuova richiesta di accreditamento, fatto salvo l’obbligo di fornire, pena la revoca dell’accreditamento, tutte le comunicazioni, dichiarazioni e documentazioni richieste per l’adeguamento a quanto previsto dal presente procedimento nei termini e con le modalità specificate nelle disposizioni attuative di regime transitorio, di cui al successivo paragrafo 13.
1.5 Gli operatori iscritti all’albo nazionale o all’Elenco Regionale dei soggetti autorizzati, ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.Lgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii. o ai sensi dell’art. 19 della legge regionale n.14/2009, possono richiedere l’accreditamento sui servizi per il lavoro facendo valere il possesso dei requisiti richiesti in regime di autorizzazione.
1.6 I soggetti pubblici e gli altri soggetti diversi dalle Agenzie per il Lavoro private abilitati all’esercizio dei servizi di intermediazione di lavoro ai sensi del D.lgs n° 276/2003 e ss.mm.ii possono richiedere l’accreditamento sui servizi per il lavoro se in possesso dei requisiti di cui all’allegato B lettere E-F-G.
1.7 Ai sensi del comma 3 art.15 del Regolamento Regionale n.8/2010 ai soggetti accreditati per i servizi per il lavoro e iscritti nella sezione C dell’Elenco Regionale non può essere affidato lo svolgimento delle attività di accertamento, verifica, certificazione, perdita o sospensione dello stato di disoccupazione né delle attività di ricezione, gestione ed elaborazione delle comunicazioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro, di cui all’articolo 14 lettera d) del citato Regolamento.
1.8 L'accreditamento per le attività di istruzione e formazione per l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione viene rilasciato ai sensi dell'art. 2 del decreto del 29/11/2007, adottato di concerto dal Ministro della Pubblica Istruzione e dal Ministro del Lavoro.
1.9 L'accreditamento per le attività di istruzione e formazione rivolte ad utenze speciali viene rilasciato ai soggetti richiedenti che risultano in possesso di requisiti specifici in aggiunta ai requisiti di cui all’Allegato C. Rientrano nella fattispecie delle attività rivolte a utenze speciali gli interventi di istruzione e formazione professionale rivolti a:
• disabili fisici, psichici e sensoriali;
• detenuti ed ex-detenuti;
• minori a rischio e minori in ristrettezza;
• tossicodipendenti ed ex-tossicodipendenti, alcoolisti ed ex-alcoolisti; immigrati;
• nomadi;
• soggetti vittime dello sfruttamento della prostituzione e della tratta di esseri umani;
• tutti i soggetti individuati dalla normativa regionale e comunitaria come “soggetti svantaggiati”.
I requisiti specifici aggiuntivi previsti sono indicati nell’allegato D Paragrafo 1.
1.10 L'accreditamento per le attività di istruzione e formazione da realizzare mediante tecnologie telematiche in modalità FAD (in grado di assicurare l’interazione tra uno o più docenti e la platea dei discenti, nonché la rilevazione dei tempi e delle modalità di accesso ai materiali didattici) viene rilasciato ai soggetti accreditati o richiedenti l’accreditamento e l’inserimento nelle sezioni A o B dell’Elenco Regionale che risultano in possesso di requisiti specifici in aggiunta ai requisiti di cui all’Allegato C. La procedura e i requisiti, con i relativi criteri di documentazione e di verifica, inerenti l’accreditamento dei servizi di FAD, dei corsi FAD e delle strutture necessarie alla loro produzione, erogazione e fruizione sono disciplinati con Decreto Dirigenziale n. 81 del 26/03/2012. Al riguardo si specifica che in fase di attivazione o di richiesta d’interventi formativi i moduli che potranno ricevere approvazione ed essere erogati in modalità FAD saranno solo quelli accreditati ai sensi del citato Decreto anche se non specificato nelle procedure di attivazione o richiesta; si specifica inoltre che in
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fase di rendicontazione non saranno riconosciuti moduli erogati in FAD difformi da quanto accreditato.
1.11 Con l’iscrizione nell’Elenco Regionale il soggetto accreditato assume gli obblighi specificamente previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
2. Procedura di accreditamento
Le istanze di accreditamento sono presentate dal legale rappresentante con modalità informatiche e con l’obbligo di esclusivo invio e conferimento telematico della documentazione, secondo le modalità specificate in allegato F. Successivamente alla conclusione delle procedure di verifica di cui al punto 7, il Dirigente dell' AGC 17 dispone con proprio provvedimento, sulla base degli esiti della valutazione documentale e del controllo in loco effettuato dall'ARLAS, l'inserimento dell'Ente nell'Elenco dei soggetti accreditati o il rigetto della domanda.
3. Elenco Regionale dei soggetti accreditati
3.1 Presso l’Arlas è costituito, ai sensi degli articoli 18 e 42 della l. r. n.14/2009 e dell’art.20 del Regolamento Regionale n.9/2010, l’Elenco Regionale dei soggetti che erogano servizi di istruzione e formazione professionale e di servizi per il lavoro e per l’orientamento, comprendente i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’allegato “B”, accreditati secondo le modalità operative disciplinate dal presente atto e in coerenza con le disposizioni contenute nei Regolamenti Regionali n.8/2010 e n.9/2010. L'ARLAS ne cura la manutenzione e l'aggiornamento periodico
3.2 L’Elenco Regionale dei soggetti accreditati è suddiviso nelle seguenti sezioni:
Sezione A: soggetti che offrono i seguenti specifici percorsi formativi di istruzione e formazione professionale, istruzione e formazione tecnica superiore e alta formazione:
a) percorsi di istruzione e formazione professionale del secondo ciclo, di durata triennale per il conseguimento di una qualifica professionale e percorsi di assolvimento del diritto-dovere e dell’obbligo di istruzione;
b) percorsi successivi al secondo ciclo, di istruzione e formazione tecnica superiore;
c) quinto anno integrativo ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per l’accesso all’università, all’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
d) alta formazione, master universitari o corsi di specializzazione per laureati
e) specializzazione professionale, formazione continua, formazione permanente e formazione abilitante.
Sezione B: soggetti che offrono percorsi formativi di qualificazione, specializzazione professionale, formazione continua, formazione permanente e formazione abilitante.
Sezione C:soggetti che erogano servizi per il lavoro ai sensi dell’art.17 della legge regionale 14/2009 .
3.3 I soggetti accreditati nelle sezioni A e B che intendono accreditarsi anche per svolgere servizi per il lavoro ed essere iscritti anche nella sezione C dell’Elenco Regionale, o viceversa, i soggetti accreditati nella sezione C che intendono accreditarsi anche per svolgere servizi di istruzione e formazione ed essere iscritti anche nella Sezione A o B dell’Elenco Regionale devono farne specifica richiesta ed essere in possesso dei requisiti specifici richiesti.
3.4 L’Elenco Regionale riporta, per i soggetti iscritti nelle sezioni A o B, le informazioni relative alle specifiche condizioni di accreditamento, laddove presenti, riguardanti i servizi rivolti a utenze speciali e i servizi erogati in modalità FAD con collegamento, per questi ultimi, alle documentazioni e alle informazioni relative ai corsi FAD autorizzati.
3.5 L’Elenco Regionale dei soggetti che erogano servizi di istruzione e formazione professionale e servizi per il lavoro comprende inoltre una sezione speciale in cui sono iscritti i soggetti di cui al successivo punto 5.
4. Soggetti esonerati dall’accreditamento
4.1. Ai sensi dell’Art.19 del Regolamento Regionale n.9/2010 sono esclusi dalle procedure di
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accreditamento:
• i datori di lavoro pubblici e privati per lo svolgimento di attività formative svolte all’interno dell’azienda e rivolte esclusivamente al proprio personale;
• le aziende ed enti pubblici e privati che realizzano attività di stage e tirocinio. Non sono soggetti ad accreditamento:
• le Scuole medie inferiori e superiori per gli ambiti di educazione ed orientamento per gli adulti
• le università statali e non statali legalmente riconosciute per tutte le attività della istruzione e formazione professionale limitatamente ai propri iscritti;
• i Centri di formazione professionale regionali per le attività della formazione professionale;
• i Centri per l’impiego per le attività dei servizi per il lavoro ;
4.2 Ai fini dell’accreditamento e della iscrizione nella Sezione A dell’Elenco Regionale, per un periodo iniziale di messa in esercizio del nuovo modello operativo di accreditamento della durata massima di 18 mesi successivi alla sua entrata in vigore, gli istituti scolastici pubblici o riconosciuti sono esonerati dal possesso dei requisiti di cui all’allegato B relativi alle dotazioni logistiche e strumentali e alle risorse professionali. In questa fase è richiesto agli istituti scolastici il possesso dei soli requisiti di efficienza ed efficacia e dei sistemi di relazioni, mentre sui requisiti strutturali, economico-finanziari e professionali si considereranno validi ai fini dell’accreditamento i titoli di abilitazione e gli assetti strutturali e organizzativi che le scuole devono necessariamente possedere per esercitare la propria attività educativa e formativa.
4.3 Le scuole che sono in possesso delle dotazioni richieste nei requisiti provvisoriamente esclusi potranno comunque dichiararle all’atto dell’accreditamento; le scuole non ancora adeguate ai requisiti richiesti dovranno dichiararne il possesso entro i termini di scadenza del periodo di esonero e comunque non oltre 18 mesi dall’entrata in vigore del nuovo modello di accreditamento, pena la cancellazione dall’elenco dei soggetti accreditati.
5. Sezione Speciale Informativa dell’Elenco Regionale
5.1 In attuazione delle disposizioni contenute all’art.20 del Regolamento Regionale n.9/2010, e al fine di integrare le basi informative sull’offerta di servizi, l’Arlas provvede a costituire, attraverso il sistema informativo lavoro, una specifica Sezione Informativa dell’'Elenco Regionale dei soggetti che erogano servizi di istruzione e formazione professionale e servizi per il lavoro, dedicata alla seguente tipologia di soggetti accreditati e non accreditati operativi nel territorio della Campania:
a) imprese che ospitano tirocini formativi;
b) imprese che effettuano assunzioni con contratti di apprendistato o con altri strumenti contrattuali a contenuto formativo;
c) Agenzie per il Lavoro private accreditate per l’esercizio di attività formative svolte nell’ambito di programmi finanziati.
5.2 La Sezione Informativa riporta i dati identificativi dei soggetti secondo il modello dati definito per l’Elenco dei soggetti accreditati e dati aggiornati periodicamente relativi alle attività attinenti la formazione che i soggetti hanno svolto.
6. Richiesta di iscrizione nell’Elenco Regionale
6.1 Il legale rappresentante del soggetto interessato all’accreditamento presenta, tramite il sistema informativo di cui all’allegato F, domanda d’iscrizione nell’Elenco Regionale secondo il modello di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, in cui dichiara il possesso dei requisiti necessari come stabilito dai Regolamenti Regionali n.8/2010 e n.9/2010 e dagli eventuali ulteriori provvedimenti attuativi regionali.
6.2 E’ fatto obbligo da parte del legale rappresentante del soggetto accreditato, di presentare ogni anno, nel mese di gennaio (dal 1 al 31), tramite il sistema informativo, la conferma del possesso dei requisiti ed ogni altra informazione utile concernente la modifica delle dichiarazioni rese nella domanda di accreditamento.
6.3 Il soggetto accreditato nel biennio successivo all’inserimento nell’Elenco Regionale, dovrà
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documentare di avere svolto attività formative. La Regione effettuerà attraverso l’Arlas, verifiche sulla effettiva presenza di attività svolte anche al fine di accertare l’effettivo interesse del soggetto accreditato alla permanenza nell’Elenco regionale. Il mancato svolgimento di attività per periodi prolungati di tempo non esonera il soggetto accreditato dal conferimento delle informazioni di monitoraggio e non lo esclude dalla valutazione ai fini dell’accertamento dei requisiti di efficacia ed efficienza di cui all’allegato C Tabella F e ai fini dell’attribuzione dei punteggi di premialità di cui all’allegato C Tabelle H e I.
6.4 Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
6.5 La mancata dichiarazione annuale di permanenza dei requisiti di cui al punto 6.2 comporta la cancellazione dall’iscrizione all’Elenco degli accreditati.
7. Rilascio dell’accreditamento e iscrizione nell’Elenco Regionale
7.1 ll richiedente, una volta ricevuto attraverso il sistema informativo il numero di iscrizione all’Elenco Regionale,pur non essendo ancora abilitato ad iniziare le attività, può partecipare ad avvisi e bandi pubblici per le attività di riferimento. Il numero di iscrizione all’Elenco Regionale si intende provvisorio.
7.2 Nei successivi 60 giorni dalla ricezione della domanda, l’Arlas effettua le opportune verifiche di conformità in relazione al possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di accreditamento.
7.3 In caso di irregolarità nella presentazione della domanda, il responsabile del procedimento, completata l’istruttoria, informerà il soggetto interessato e assegnerà un termine non superiore a trenta giorni per sanare le irregolarità riscontrate.
7.4 L' insussistenza di uno o più requisiti dichiarati, determina la cancellazione dall’iscrizione provvisoria all’Elenco Regionale, ovvero in caso contrario, alla definitiva iscrizione nelle rispettive sezioni dell’Elenco Regionale dei soggetti accreditati.
7.5 La cancellazione dall’elenco degli accreditati comporta l’immediato divieto di avviare l’erogazione di nuovi servizi, fatta salva la conclusione delle attività in corso nell’interesse dei destinatari.
7.6 Fatte salve le previsioni di cui al punto 7.4 e al successivo punto 8.1, decorsi 60 giorni dalla presentazione della richiesta di accreditamento, l’iscrizione in Elenco regionale è da considerare definitiva.
8. Verifica dei requisiti
8.1 L’Amministrazione regionale verifica il rispetto delle prescrizioni di cui al presente atto, nonché il mantenimento del possesso dei requisiti attraverso l’Arlas che attiva controlli, anche in loco, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, anche senza preavviso, assicurando annualmente il controllo a campione per almeno il 30% dei soggetti accreditati, dando priorità ai soggetti che richiedono per la prima volta l'accrteditamento.
8.2 Ulteriori controlli possono essere attivati sia documentali che in loco, anche senza preavviso, per accertare il rispetto delle normative vigenti da parte dell’accreditato e dei soggetti che partecipano alle politiche regionali anche in relazione alla corretta erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro.
8.3 La Regione si impegna ad adottare un “Manuale dei controlli sui requisiti di accreditamento” nel rispetto degli indirizzi di seguito indicati:
• indicazione delle metodologie di campionamento e delle casistiche predeterminabili per i controlli mirati
• indicazione delle certificazioni ufficialmente riconosciute ai fini della esenzione da controlli specifici
• indicazione delle check list per ciascuno dei requisiti previsti dal modello di accreditamento e nel
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rispetto delle specifiche dei requisiti riportate nelle tabelle a corredo del modello
9. Diffida, sospensione e revoca dell’accreditamento
9.1 Nel caso di attività di sorveglianza e controllo di cui al precedente par. 8, ove vengano riscontrate irregolarità, l’ARLAS procede:
a) alla diffida con cui il responsabile del procedimento informa il soggetto interessato e assegna un termine non inferiore a trenta giorni per sanare le irregolarità riscontrate e/o per fornire eventuali chiarimenti;
b) alla sospensione, per un tempo determinato, nel caso le inadempienze non vengano sanate nel termine assegnato con la diffida. La sospensione può protrarsi sino all’eliminazione delle irregolarità accertate;
In ogni caso è fatta salva la conclusione delle attività in corso nell’interesse dei destinatari delle attività progettuali al fine di evitare disagi all’utenza.
9.2 Nei casi di segnalazioni da parte dell’autorità giudiziaria, l’ARLAS può disporre, in via cautelare, la sospensione dell’accreditamento. Nel periodo di sospensione il soggetto interessato non potrà svolgere l’attività oggetto di accreditamento.
9.3 Qualora l’Amministrazione regionale abbia crediti nei confronti dell’accreditato a seguito di accertamenti amministrativo-contabili, che hanno determinato l’adozione di ordinanze di diffida ed ingiunzione per recuperare la somma indebitamente percepita dallo stesso soggetto accreditato, l’Amministrazione, a seguito dell’iscrizione a ruolo, perdurando l’insolvenza, valutata l’entità del credito, ha facoltà di adottare un provvedimento di sospensione dell’accreditamento fino alla completa estinzione del debito.
9.4 Qualora una delle circostanze di cui al precedente punto 9.1 venga accertata nei confronti dell’operatore già destinatario di due provvedimenti di sospensione dell’accreditamento nell’arco di un triennio consecutivo, si provvederà ad avviare il procedimento di revoca con contestuale cancellazione dall’Elenco degli operatori accreditati.
9.5 Il provvedimento di sospensione inibisce la possibilità di presentare nuova istanza di accreditamento nel periodo di efficacia del provvedimento interdittivo, indipendentemente dalle cause che ne hanno determinato l’adozione.
9.6I casi di grave irregolarità, ovvero in caso vengano meno i requisiti di onorabilità di cui al punto 4 della lettera A) dell’allegato B del presente documento, determinano la revoca dell’accreditamento.
9.7 La revoca dell’accreditamento ha efficacia nei confronti di tutte le sedi operative, fatta salva la conclusione delle attività in corso nell’interesse dei destinatari delle attività progettuali al fine di evitare disagi all’utenza, e l’automatica cancellazione dall’Elenco dei soggetti accreditati nei seguenti ulteriori casi:
• sopravvenuta mancanza dei requisiti minimi di cui all’allegato “B”;
• omesso invio delle comunicazioni, delle informazioni e dei dati richiesti;
• mancato adeguamento a quanto richiesto entro il termine di cui al precedente punto 9.1, ovvero qualora i chiarimenti forniti siano insufficienti;
• azzeramento del numero di punti base (20) assegnati contestualmente al rilascio dell’accreditamento ai fini del sistema di premialità di cui al paragrafo 11.
9.8 Nel caso di adozione di provvedimento di revoca, l’operatore non può presentare una nuova domanda di accreditamento nei successivi tre anni.
9.9 Il provvedimento di sospensione o di revoca comporta l’immediato divieto per l’Accreditato di avviare l’erogazione di nuovi servizi, fatta salva la conclusione delle attività in corso nell’interesse dei destinatari.
9.10 Della sospensione o revoca comminata all’Accreditato, viene data evidenza negli Elenchi regionali in cui l’operatore è iscritto.
10. Obblighi dell’operatore
10.1 Tutti gli accreditati sono obbligati a:
• conferire ai sistemi informativi regionali i dati richiesti ai sensi delle disposizioni regionali
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vigenti con particolare riguardo agli obblighi di conferimento al nodo regionale della borsa continua nazionale del lavoro ai sensi del Dlgs 297/3003 e ss.mm.ii. e della legge regionale 14/2009 attraverso il portale xxxxxxxxxxxxxx.xx e i dati di monitoraggio attraverso il sistema Si.Mon.A;
• presentare annualmente all’Arlas, Osservatorio regionale del mercato del lavoro (art. 21 c.3
l.r. 14/2009), una relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti e trasmettere i dati e le informazioni, eventualmente richiesti dallo stesso Xxxxxxxxxxxx, anche a supporto dell’attività di Valutatore indipendente (art. 21 c.3 lettere a) d) g) l.r. 14/2009);
• comunicare tempestivamente al responsabile del procedimento ogni dato e informazione in ordine a spostamenti della sede operativa, apertura di filiali o succursali, cessazione delle attività, nonché fornire alla stessa tutte le informazioni e i dati richiesti;
• garantire la massima trasparenza, rendendo noto in ciascuna sede operativa - all’esterno dei locali - gli estremi dell’autorizzazione e dell’iscrizione all’Elenco e l’orario di apertura al pubblico, nonché – all’interno dei locali - l’organigramma delle funzioni aziendali con le specifiche competenze professionali ed il responsabile di ciascuna sede operativa.
10.2 I soggetti accreditati assicurano agli utenti dei servizi erogati il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e il diritto di indicare i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i propri dati devono essere comunicati e garantendo l’ambito di diffusione degli stessi.
10.3 L'accreditamento non può costituire oggetto di transazione commerciale. E’ altresì vietato il ricorso a contratti di natura commerciale con cui venga ceduta a terzi parte dell’attività oggetto di accreditamento.
11. Accreditamento e Sistema di premialità
11.1 Alla procedura di accreditamento si affianca il sistema di premialità dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro, riservato ai soggetti accreditati.
11.2 Il sistema è finalizzato al complessivo miglioramento della qualità delle strutture e delle prestazioni e alla integrazione tra il sistema di accreditamento (la valutazione sugli operatori) e le procedure concorsuali o autorizzative (bandi, concessioni, riconoscimenti ecc.) di finanziamento o di attuazione delle attività e dei servizi (la valutazione sulle attività).
11.3 Il sistema è strutturato con le modalità e i criteri definiti in allegato B lettera H
11.4 Il punteggio del sistema di premialità è considerato/computato nelle valutazioni ex ante delle procedure concorsuali regionali di assegnazione di concessioni, riconoscimenti, autorizzazioni, finanziamenti.
12. Accreditamento e Sistema di monitoraggio dei servizi per il lavoro
12.1. Il sistema di monitoraggio e valutazione dei servizi per il lavoro si inserisce nel processo di accreditamento e si affianca al sistema di monitoraggio della formazione al fine di assicurare un livello standard di qualità e promuovere il miglioramento dei servizi in tutto il territorio regionale.
12.2 Il sistema di monitoraggio dei servizi per il lavoro è finalizzato a misurare efficacia, efficienza e qualità del sistema complessivo dell’offerta dei servizi per il lavoro.
12.3 Il sistema di monitoraggio dei servizi per il lavoro opera con le modalità e i criteri di seguito indicati:
a) individuazione di indicatori di prodotto e di risultato, per la misurazione di efficacia, efficienza e qualità delle attività dei servizi erogati dagli operatori accreditati;
b) Individuazione di indicatori di impatto delle politiche regionali e provinciali sui servizi.
c) Rilevazione della costumer satisfaction
d) Gestione informatica-telematica delle rilevazioni dei dati e dell’analisi, elaborazione e pubblicizzazione dei risultati attraverso il sistema informativo lavoro regionale e il portale Lavoro Campania;
e) Trasparenza degli indicatori e degli indici di valutazione preventivamente resi disponibili attraverso idonee forme di pubblicità;
f) Utilizzo di fonti informative esistenti o rese disponibili dagli operatori accreditati per assolvere
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agli obblighi di cui all’Allegato A par.10.1;
g) Aderenza ai modelli e classificazioni dei sistemi di valutazione europei (Indicatori EMCO) e nazionali (Indicatori Isfol – Indicatori Vespro);
12.4. L’attività di monitoraggio e valutazione è svolta dall’Arlas, con periodicità di norma, annuale.
12.5. Gli operatori accreditati sono obbligati a fornire le informazioni e i dati richiesti dal sistema di monitoraggio con tempestività, secondo le modalità previste dal sistema stesso ed, in particolare, attraverso l’interconnessione con il Sistema Informativo Lavoro regionale.
12.6. Dei risultati del monitoraggio e della valutazione si farà apposita comunicazione alle amministrazioni competenti e se ne darà idonea pubblicità nei siti istituzionali della Regione Campania.
13. Accreditamento in regime transitorio
13.1 La Giunta Regionale ha disposto che dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania le DGR. n. 226/06 e n.793/06 perdano efficacia e che in regime transitorio per i soggetti accreditati in scadenza di accreditamento o che abbiano in corso procedure di accreditamento o rinnovo siano adottate le seguenti disposizioni:
a. gli organismi accreditati secondo le modalità di cui alle DGR n. 226/06 e n.793/06 conservino l’accreditamento senza necessità di inoltrare una nuova istanza, fatto salvo l’adeguamento alle nuove disposizioni e ai nuovi requisiti entro il termine di quattro mesi dall’entrata in vigore del nuovo Modello e fermo restando l’obbligo di conferma previsto con cadenza annuale nel mese di gennaio;
b. gli organismi con accreditamento in scadenza x xxxxxxx che abbiano presentato istanza di rinnovo siano da considerare a tutti gli effetti accreditati fatto salvo l’obbligo di adeguamento alle nuove disposizioni e ai nuovi requisiti entro il termine di quattro mesi dall’entrata in vigore del nuovo Modello e fermo restando l’obbligo di conferma previsto con cadenza annuale nel mese di gennaio;
c. gli organismi che hanno presentato istanza di accreditamento e hanno in corso l’istruttoria al momento dell’entrata in vigore del presente dispositivo possono ripresentare l’istanza ai sensi del nuovo Modello oppure essere accreditati secondo i requisiti preesistenti fatto salvo l’obbligo di adeguamento alle nuove disposizioni e ai nuovi requisiti entro il termine di quattro mesi dall’entrata in vigore del nuovo Modello e fermo restando l’obbligo di conferma previsto con cadenza annuale nel mese di gennaio;
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Allegato “B”
Requisiti per l’accreditamento e l’iscrizione nell’Elenco Regionale dei soggetti che erogano servizi di istruzione e formazione professionale e servizi per il lavoro
L’accreditamento è rilasciato solo in presenza del possesso dei requisiti, di seguito specificati, concernenti l’operatore richiedente, i requisiti oggettivi concernenti la sede di svolgimento dell’attività, denominata “sede operativa”, le attività svolte.
Eventuali ulteriori requisiti specifici possono essere previsti da singoli Avvisi, Bandi o altri provvedimenti regionali.
A - REQUISITI GIURIDICI
A.1 – Forma giuridica e capitale sociale
Ai fini del rilascio dell’accreditamento sono ammesse imprese, società ed enti dotati di riconoscimento giuridico, nonché i soggetti emanazione delle parti sociali o partecipati dalle medesime;
Ai fini dell’erogazione dei servizi per il lavoro riguardanti la somministrazione di lavoro, l’intermediazione di lavoro, la ricerca e selezione del personale, il supporto alla ricollocazione professionale, le strutture pubbliche e private richiedenti l’accreditamento devono essere abilitate con autorizzazione rilasciata dalla Regione Campania, attraverso l’Arlas, ai sensi della Legge Regionale 14/2009, o dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del D.Lgs. 276/2003 e ss.mm.ii.
Ai fini dell’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale legati all’assolvimento del diritto-dovere e dell’obbligo di istruzione le strutture richiedenti l’accreditamento devono appartenere ad organismi che non abbiano fine di lucro in base alle norme vigenti e offrano servizi educativi destinati all’istruzione e formazione di giovani fino a 18 anni. Tali requisiti devono essere documentati dallo statuto dell’organismo.
Ai fini dell’erogazione di percorsi formativi e di orientamento di qualsiasi tipo finanziati con il concorso di risorse economiche di fondi, programmi, azioni, interventi dell’Unione Europea, le strutture richiedenti l’accreditamento devono appartenere ad organismi che prevedono nello statuto il reinvestimento degli utili prodotti attraverso l’impiego di tali finanziamenti nella stessa tipologia di attività.
A.2 – Oggetto sociale
I soggetti che presentano domanda di accreditamento, ad eccezione degli enti pubblici, devono prevedere nell’oggetto sociale dello statuto, anche se non in via esclusiva, l’indicazione specifica dell’attività relativa ai servizi per i quali si chiede l’iscrizione all’Elenco.
A3. Affidabilità del soggetto richiedente
Il soggetto richiedente deve garantire il possesso dei seguenti requisiti:
• assenza di stato di fallimento;
• assenza di liquidazione coatta;
• assenza di concordato preventivo;
• assenza di procedimenti per la dichiarazione di una delle situazioni sopra elencate;
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• rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale;
• rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti;
• rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68 del 12 Marzo 1999, articolo 17).
A.4 Requisiti di onorabilità di amministratori e dirigenti
E’ richiesta in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari:
• l’assenza di condanne penali, anche non definitive, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
• l’assenza di procedimento penale pendente in relazione ad uno dei reati di cui al punto precedente;
• l’assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;
• l’assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al punto precedente.
A carico del soggetto richiedente non devono essere state comminate, negli ultimi cinque anni, sanzioni per illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui all’art. 9 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Le sentenze con applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all’art. 444 c.p.p. sono equiparate ai provvedimenti di condanna definitivi per i quali deve esserne dichiarata l’assenza.
Il possesso di un Modello organizzativo e gestionale, ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001,
n.231 (Responsabilità amministrativa), pur non costituendo un obbligo ai fini dell’accreditamento e della iscrizione nell’Elenco Regionale, è valutato ai fini della premialità con l’attribuzione di 1,5 punti. Il soggetto che è in possesso del citato Modello organizzativo al momento della richiesta di accreditamento ottiene la maggiorazione di 1,5 punti nel punteggio di base attribuito automaticamente (20 punti) con il rilascio dell’accreditamento.
A.5 Autocertificazioni
Il soggetto richiedente deve rilasciare, all’atto della iscrizione una dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 in merito alle condizioni indicate ai comma A1 e A2 e in merito alla insussistenza delle condizioni di esclusione indicate ai comma,A3 e A4 e in particolare la dichiarazione, ai fini della certificazione antimafia, di essere regolarmente iscritto al Registro delle Imprese della CCIAA con indicazione del numero e della data di iscrizione e l’elenco dei componenti del Consiglio di Amministrazione completo dei rispettivi dati anagrafici e cariche.
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Qualora non sussista l’obbligo di iscrizione alla CCIAA il soggetto richiedente, nella persona del legale rappresentante, deve darne comunicazione e rilasciare comunque una apposita dichiarazione con la quale attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs 6 settembre 2011 n.159 ed elenca i nominativi degli associati ai sensi dell’art.85 del citato Decreto Legislativo.
Ogni ulteriore dettaglio in merito ai requisiti giuridici e finanziari richiesti è riportato nell’Allegato C Tabella A1.
B – ACCREDITAMENTO E SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA’
B.1 Se non già posseduto al momento dell’accreditamento, il soggetto richiedente dovrà essere in possesso, entro un anno dalla data di rilascio dell’accreditamento, di:
− un Sistema di gestione della qualità certificato in conformità alla norma ISO 9001 nell’edizione corrente, con relativa attestazione rilasciata per tutte le sedi operative da un organismo di certificazione dei sistemi di Qualità accreditato da organismi firmatari del MLA (Multilateral Agreement) in ambito EA (European Accreditation). La certificazione dovrà contenere il nominativo dell’Ente Certificatore, il numero del certificato, la data del rilascio, la data di scadenza, la data di ultimo rinnovo, lo scopo della certificazione, il settore certificato in coerenza con il tipo di servizio da erogare (Tabella EA 37 o EA 35), indirizzi di tutte le sedi operative per le quali si chiede l’inserimento nell’Elenco Regionale;
− un Sistema di gestione della Sicurezza sul Lavoro conforme a quanto stabilito dall’art.30 del D. Lgs. 81/09 e s.m.i.;
B.2 Al momento dell’accreditamento il soggetto richiedente dovrà essere in possesso di un Sistema di gestione della sicurezza dei dati (DPS), costituente a norma di legge un titolo obbligatorio per tutti gli enti, pubblici o privati, che trattano dati sensibili.
B.3 L’operatore deve farsi carico del permanere delle certificazioni inerenti i sistemi di gestione sopra indicati con gli eventuali rinnovi.
B.4 Ai soggetti richiedenti già in possesso di un Sistema di gestione della qualità certificato in conformità alla norma ISO 9001 nell’edizione corrente, attestato con le modalità di cui al punto B.1, non saranno richiesti i requisiti relativi al criterio di cui all’Allegato C Tabella D limitatamente a quanto non compiutamente compreso nel Sistema di gestione della Qualità, fermi restando gli obblighi riguardanti il possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per l’accreditamento.
B.5 L’adozione di un modello di gestione della sicurezza sul lavoro ESENTA l’ente dal produrre documenti riguardanti la sicurezza.
B.6 Il possesso all’atto della richiesta dell’accreditamento del Sistema di gestione della qualità di cui al punto B.1 incrementa di un punto di premialità la base di 20 punti attribuita automaticamente agli organismi richiedenti con il rilascio dell’accreditamento.
Agli organismi che all’atto della richiesta di accreditamento sono già in possesso di un sistema di gestione della qualità con le specifiche indicate alla lettera B del presente allegato è attribuito un punteggio base maggiorato di un punto
C – REQUISITI STRUTTURALI
Il soggetto richiedente, all’atto dell’accreditamento, dichiara la sede operativa presso la quale viene conservata tutta la documentazione inerente i requisiti strutturali dichiarati da rendere disponibile ai fini delle verifiche ispettive.
Il dettaglio relativo alla dotazione strutturale minima specifica per area e tipologia di servizio è definito nell’Allegato C Tabella B.
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C.1. Dotazione strutturale minima
α)per i servizi di istruzione, formazione professionale ed orientamento l’operatore deve dotarsi di almeno una sede operativa ad uso esclusivo ubicata nel territorio della regione Campania. Tuttavia, avvisi, bandi o altri provvedimenti regionali specifici, eccezionalmente, possono prevedere deroga a tale requisito.
β) per i servizi per il lavoro l’operatore, salvo i casi in cui sia accreditato anche per i servizi dell’istruzione e formazione professionale, deve dotarsi di almeno due sedi operative ubicate in due diverse province della regione Campania. Tale requisito non si applica agli operatori che ai sensi dell’art.6 Dlgs 276/03 sono soggetti ad autorizzazione speciale e iscritti nella sezione speciale dell’Albo dei soggetti autorizzati.
C.2. Adeguatezza dei locali
I locali delle sedi e delle sedi operative in cui sono erogati i servizi devono essere conformi alla normativa statale e regionale vigente in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro e accessibili ai soggetti diversamente abili. La documentazione o le perizie tecniche di conformità nelle materie sopra indicate devono essere obbligatoriamente posseduti prima della presentazione della domanda di accreditamento e per ogni sede operativa.
Tutti i servizi, sia formativi che al lavoro e di orientamento, devono essere erogati esclusivamente nelle sedi operative accreditate che risultano inserite nell’Elenco Regionale.
Eccezionalmente per le sole attività formative di cui alla Sezione B dell’Elenco Regionale, riconducibili alla qualificazione,specializzazione professionale, formazione continua, formazione permanente e formazione abilitante, è consentita la sede occasionale, fatto salvo sempre il possesso delle conformità per l’adeguatezza dei locali sopra riportate, previa comunicazione all’Arlas e all’ufficio regionale competente per l’attività formativa da effettuare. La comunicazione deve pervenire all’avvio del servizio e specificare il luogo, la motivazione, i tempi e il calendario didattico, nonché la finalità di utilizzo della sede occasionale.
C.3. Spazi e strumentazioni tecnologiche per l’erogazione del servizio
Gli spazi devono essere idonei alla fruizione dei servizi da parte dell’utenza e devono essere attrezzati con adeguati arredi per lo svolgimento delle attività. Ogni sede operativa deve avere la disponibilità dei locali destinati all’erogazione del servizio in modo unitario ed esclusivo.
Ogni sede operativa deve essere dotata di strumenti e postazioni informatiche, a disposizione sia degli operatori che dell’utenza, nonché di attrezzature d’ufficio, collegamenti telematici e specifica dotazione software per la gestione del servizio.
Presso ciascuna sede operativa devono essere disponibili le informazioni all’esterno, della presenza del servizio e degli orari di apertura al pubblico; l’indicazione, all’interno, degli estremi dell’iscrizione all’Elenco Regionale degli accreditati; l’informazione sui servizi offerti dalla sede operativa, con indicazioni delle relative finalità, delle prestazioni fornite, delle modalità di accesso e dei relativi calendari/orari; l’elenco telematico dei soggetti accreditati per la istruzione e formazione ed accreditati per i servizi per il lavoro, fornendo all’utenza tutti i riferimenti utili all’accesso a tali servizi.
D - AFFIDABILITA’ ECONOMICO FINANZIARIA DEL SOGGETTO
D.1 Il soggetto richiedente deve essere in possesso di un documento contabile-finanziario sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o da una società di revisione iscritti al Registro dei Revisori
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contabili o da collegio sindacale ove previsto dalla normativa (art. 2409-bis C.C.). Per gli operatori di nuova costituzione tale requisito è richiesto per le annualità successive all’inserimento nell’Elenco dei soggetti accreditati. Il documento contabile-finanziario e l’attestazione del revisore contabile/parere del collegio sindacale, sempre sotto forma di attestazione, devono essere caricati nel sistema informativo annualmente ovvero successivamente all’approvazione del primo bilancio nel caso di nuova costituzione.
D.2 Il soggetto richiedente deve garantire la copertura assicurativa obbligatoria per infortuni (INAIL) e la polizza assicurativa per responsabilità civile del personale e degli utenti/allievi durante lo svolgimento delle attività legate ai servizi erogati, nel rispetto della normativa nazionale regionale vigente.
D.3 I requisiti di cui ai comma 1 non sono applicabili nei confronti degli enti pubblici.
D.4 Il documento contabile finanziario di cui al comma 1 potrà essere costituito alternativamente dal bilancio, dal rendiconto finanziario o dal conto consuntivo e dovrà essere comunque accompagnato dall’attestazione di verifica di cui al comma 1.
D.5 Il soggetto che richiede l’accreditamento e l’iscrizione alle sezioni A e B dell’Elenco Regionale deve impegnarsi ad adottare, in caso di svolgimento di attività prestate con risorse pubbliche, un sistema di contabilità separata ai fini della tracciabilità che consenta di individuare il valore delle entrate e delle uscite riferite alle attività prestate con risorse pubbliche distinte per fonti di finanziamento, ovvero una chiara indicazione nelle relazioni di accompagnamento al bilancio.
Ogni ulteriore dettaglio in merito ai requisiti di affidabilità economico-finanziaria richiesti è riportato nell’Allegato C Tabella C. Il dati e le informazioni minime che il documento contabile deve contenere sono specificati nell’Allegato C Tavola C.1.
E - REQUISITI PROFESSIONALI
E.1 Il soggetto richiedente deve dimostrare il possesso e la disponibilità, in termini di risorse professionali che compongono il personale, delle capacità di governo, di processo e di prodotto delle attività di erogazione dei servizi oggetto di accreditamento. Queste capacità possono essere garantite anche da competenze acquisite per vie informali, cumulate nella stessa persona, utilizzate da più sedi e impegnate con tipologie di rapporti di lavoro diverse e con prestazioni anche part-time.
E.2 Le funzioni di presidio di processo che devono essere possedute ai fini dell’accreditamento riguardano:
• direzione;
• gestione economico-amministrativa (solo per i servizi della istruzione e formazione professionale);
• analisi e definizione dei fabbisogni (solo per i servizi della istruzione e formazione professionale ed orientamento);
• progettazione (solo per i servizi della istruzione e formazione professionale ed orientamento);
• erogazione;
E.3 Per ciascuna delle funzioni previste è richiesta l’indicazione delle risorse professionali impiegate attraverso il documento “Dossier delle credenziali” di cui all’Allegato 4 dell’Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni del 20 marzo 2008.
E.4 Il Dossier delle credenziali deve essere firmato dal titolare della funzione e dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’accreditamento. La responsabilità della completezza e della veridicità di quanto dichiarato e contenuto all’interno del Dossier è esclusivamente del titolare.
Le figure e funzioni di cui l’operatore deve assicurare la disponibilità sono specificate nell’Allegato C Tabella D. Il “Dossier delle credenziali” deve contenere per ciascuna unità di personale le informazioni indicate nell’Allegato C Tavola D.1.
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F - RELAZIONI CON IL TERRITORIO
F.1 Il soggetto richiedente promuove partenariati sociali ed economici col territorio al fine di assicurare all’utenza l’intera gamma dei servizi per l’istruzione e la formazione professionale e dei servizi per il lavoro.
F.2 La rete di relazioni attraverso cui viene soddisfatto il requisito di relazione con il territorio si intende riferita alla seguente tipologia di operatori:
• operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale
• operatori accreditati per i servizi per il lavoro
• operatori autorizzati ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 14/2009
• operatori autorizzati a livello nazionale ai sensi del D.lgs 276/2003
• istituti scolastici
• università, centri di ricerca
• altri soggetti istituzionali
• partenariato economico e sociale
F.3 All’inoltro della domanda di accreditamento il soggetto richiedente indica i soggetti di cui sopra e documenta le relazioni esistenti attraverso documenti quali protocolli di intesa, partenariati su progetti, stage/tirocini, indagini, studi, pubblicazioni, seminari, ecc.
Ogni ulteriore dettaglio in merito ai requisiti di relazioni con il territorio è riportato nell’Allegato C Tabella E.
G – EFFICIENZA E EFFICACIA
G.1 Il possesso del requisito di efficienza ed efficacia è incentrato sulle attività svolte dal soggetto richiedente l’accreditamento nel corso dell’anno precedente. Il requisito non è pertanto applicabile, limitatamente alla fase della richiesta dell’accreditamento, agli organismi di nuova costituzione che sono tenuti a dimostrarne il possesso nelle fasi di aggiornamento di cui all’Allegato A paragrafo 6.
G.2 Il requisito deve essere aggiornato annualmente nei termini indicati nell’Allegato A al paragrafo 6.
G.3 Il possesso del requisito è attestato attraverso l’attribuzione dei punteggi relativi agli indicatori specificati nell’allegato C Tabella F.
G.4 E’ richiesto in particolare per almeno 5 sui 7 indicatori trattati, il raggiungimento delle soglie minime di efficacia e di efficienza rappresentate da valori superiori alle medie aritmetiche regionali riferite ai valori registrati dall’insieme dei soggetti accreditati ovvero risultanti dai sistemi regionali di monitoraggio.
G.5 I requisiti di efficienza ed efficacia impiegati ai fini dell’accreditamento sono considerati nell’ambito del sistema della premialità di cui alla successiva lettera H ai fini della attribuzione di punti premio.
H - SISTEMA DI PREMIALITA’
H.1 Il sistema di premialità consiste nella attribuzione di punti in una scala da 0 a 35 di cui 20 costituiscono la dote di accreditamento e 15 la dote di premialità. Il sistema assegna 20 punti all’atto del rilascio dell’accreditamento e dell’inserimento nell’Elenco dei soggetti accreditati.
H.2 Agli organismi che all’atto della richiesta di accreditamento sono già in possesso di un sistema di gestione della qualità con le specifiche indicate alla lettera B del presente allegato è attribuito un punteggio base maggiorato di un punto.
H.3 Agli organismi che all’atto della richiesta di accreditamento sono in possesso di un Modello organizzativo e gestionale, ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 è attribuito un punteggio base maggiorato di 1,5 punti.
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H.4 Il sistema assegna punti (premialità) aggiuntivi fino a un massimo di 15 punti secondo i requisiti, i criteri e i valori degli indicatori di cui all’allegato C Tabella H.
H.5 Il sistema detrae punti (penalità) a seguito di irregolarità, inadempienze, etc. nello svolgimento della attività o nel mantenimento dei requisiti minimi richiesti per l’accreditamento, in relazione al numero ed alla gravità delle irregolarità o inadempienze, fino all’eventuale revoca dell’accreditamento che si verifica nel caso in cui il totale dei punti è pari a 0. Le causali e i valori di detrazione di punti sono indicate in dettaglio nell’allegato C Tabella I.
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Allegato C – Specifiche dei requisiti
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TABELLA A 1: (REQUISITI GIURIDICI) | |||||
REQUISITO | DESCRIZIONE | EVIDENZA | VERIFICA | DOCUMENTI DA CONSEGNARE | NOTE |
1. Forma Giuridica | Ai fini del rilascio dell’accreditamento sono ammesse imprese, società ed enti dotati di | Statuto e/o Atto costitutivo. finalità | VERIFA DOCUMENTALE | Autocertificazione in cui si evincano i requisiti richiesti | Nota: si ricorda che in base alle Norme che disciplinano la Formazione Finanziata con fondi pubblici e/o Europei, gli utili che derivano da queste attività, dovranno essere Obbligatoriamente reinvestiti . All’uopo, tale vocazione dovrà essere evidenziata in statuto e/o atto costitutivo per gli enti che intendono partecipare a bandi per formazione finanziata. Tale requisito non è obbligatorio ai fini dell’accreditamento, ma è motivo di annullamento del finanziamento |
riconoscimento giuridico, nonché i | secondo il modello | ||||
soggetti emanazione delle parti | predisposto | ||||
sociali o partecipati dalle | |||||
medesime; | |||||
Ai fini dell’erogazione dei servizi | |||||
per il lavoro riguardanti la | |||||
somministrazione di lavoro, | |||||
l’intermediazione di lavoro, la | |||||
ricerca e selezione del personale, il | |||||
supporto alla ricollocazione | |||||
professionale, le strutture pubbliche | |||||
e private richiedenti | |||||
l’accreditamento devono essere | |||||
abilitate con autorizzazione | |||||
rilasciata dalla Regione Campania, | |||||
attraverso L’ARLAS, ai sensi della | |||||
Legge Regionale 14/2009, o dal | |||||
Ministero del Lavoro e delle | |||||
Politiche Sociali, ai sensi del D. | |||||
Lgs. 276/2003 e ss.mm.ii. | |||||
Ai fini dell’erogazione dei percorsi | |||||
di istruzione e formazione | |||||
professionale legati | |||||
all’assolvimento del diritto-dovere | |||||
e dell’obbligo di istruzione le |
24
strutture devono appartenere ad organismi che non abbiano fine di lucro e offrano servizi educativi destinati all’istruzione e formazione di giovani fino a 18 anni. Tali requisiti devono essere documentati dallo statuto dell’organismo. | |||||
Forma giuridica e capitale sociale | Ai fini dell’erogazione dei servizi per il lavoro di seguito indicati valgono i requisiti previsti per il rilascio dell’autorizzazione alle agenzie di lavoro all’art.5 del Dlsg 276/07 e ss.mm.ii.: | ||||
•per la somministrazione di lavoro di tipo generalista o specialistico e per l’intermediazione la forma giuridica è la società di capitali, cooperativa o consorzio di cooperative; | |||||
•per la ricerca e selezione del personale e per il supporto alla ricollocazione professionale la forma giuridica è la società di capitali, cooperativa o consorzio di cooperative, ovvero società di persone. | |||||
2. Oggetto sociale | I soggetti che presentano domanda di accreditamento, ad eccezione degli enti pubblici, devono prevedere nell’oggetto sociale dello statuto, anche se non in via esclusiva, un riferimento all’attività relativa ai servizi per i quali si | STATUTO (o Camerale in caso di soggetto REA) | VERIFA DOCUMENTALE |
25
chiede l’iscrizione all’Elenco. | |||||
3. Affidabilità | Assenza di stato di fallimento; Assenza di liquidazione coatta; Assenza di concordato preventivo; Assenza di procedimenti per la dichiarazione di una delle situazioni sopra elencate; | Dichiarazione Sostitutiva | Tribunale | Invio copia scansionata della dichiarazione Sostitutiva. | Si ricorda che la mancanza anche solo di uno dei requisiti legati all’affidabilità, è motivo di esclusione dagli elenchi dell’accreditamento. |
Rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale; | Agenzia Entrate | ||||
Rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti; | DURC | ||||
Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68 del 12 Marzo 1999, articolo 17) | Uffici/SIL | ||||
4. Onorabilità amministratori dirigenti | · assenza di condanne penali, anche non definitive per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, | Dichiarazione sostitutiva Verbale del CdA conferimento dei poteri di rappresentanza. | Acquisizione Atti Tribunale | Copia scansionata Dichiarazione sostitutiva | Si ricorda che per il sistema di premialità questo requisito costituisce motivo di decurtazione punti. |
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previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; · assenza di procedimento penale pendente in relazione ad uno dei reati di cui al punto precedente; · assenza di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni · assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al punto precedente · assenza di sanzioni comminate negli ultimi cinque anni per illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui all’art. 9 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. · assenza di sentenze con applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all’art. 444 c.p.p. | |||||
5 Antimafia | Insussistenza delle condizioni di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs 6 settembre 2011 n.159 | Dichiarazione. sostitutiva iscrizione CCIAA con elenco CdA | CCIAA Prefettura | Copia scansionata |
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TABELLA A2 – SISTEMA DI GESTIONE | |||||
REQUISITO | DESCRIZIONE | EVIDENZA | VERIFICA | DOCUMENTI DA CONSEGNARE | NOTE |
GESTIONE | Se non già posseduto al | Copia certificato di | Verifica documentale | Scansione Certificato | Per il sistema di |
DELLA | momento | qualità con sedi | Premialità, questo | ||
QUALITA’ | dell’accreditamento, il | elencate. | requisito rappresenta | ||
soggetto richiedente dovrà | titolo obbligatorio. Il | ||||
essere in possesso, entro | suo possesso | ||||
un anno dalla data di | antecenìdente al termine | ||||
rilascio | di un anno | ||||
dell’accreditamento, di un | dall’accreditamento da | ||||
Sistema di gestione della | titolo a un incremento di | ||||
qualità certificato in | 1 punto nel sistema di | ||||
conformità alla norma ISO | premialità. | ||||
9001 nell’edizione | |||||
corrente, con relativa | |||||
attestazione rilasciata per | |||||
tutte le sedi operative da | |||||
un organismo di | |||||
certificazione dei sistemi | |||||
di Qualità accreditati da | |||||
organismi firmatari del | |||||
MLA (Multilateral | |||||
Agreement) in ambito EA | |||||
(European Accreditation). | |||||
La certificazione dovrà | |||||
contenere il nominativo | |||||
dell’Ente Certificatore, il | |||||
numero del certificato, la | |||||
data del rilascio, la data di | |||||
scadenza, la data di ultimo |
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rinnovo, lo scopo della certificazione, il settore certificato in coerenza con il tipo di servizio da erogare (Tabella EA 37 o EA 38 o EA 35), indirizzi di tutte le sedi operative per le quali si chiede l’inserimento nell’Elenco Regionale | |||||
GESTIONE SICUREZZA | Se non già posseduto al momento dell’accreditamento, il soggetto richiedente dovrà essere in possesso, entro un anno dalla data di rilascio dell’accreditamento, di un Sistema di gestione della Sicurezza sul Lavoro conforme a quanto stabilito dall’art.30 del D. Lgs. 81/09 e s.m.i. L’adozione di un modello di gestione, ESENTA l’ente dal produrre documenti riguardanti la sicurezza. | Attestazione ente certificazione e/o autocertificazione da parte dell’ente che ha adottato un sistema di gestione compatibile con quanto stabilito al comma 5 dell’art. 30 del TU della sicurezza. | Scansione Certificato o autocertificazione | Per il sistema di Premialità, questo requisito rappresenta titolo di merito che sarà computato in sede di valutazione dei crediti. Incremento al punteggio 0.2 | |
GESTIONE ex D. LGS. 231/01 | Il possesso di un Sistema di gestione e controllo ex. D. Lgs. 231/01 e smi. non è obbligatorio ai fini dell’accreditamento ma da titolo a un punteggio di premialità | Manuale di Gestione | Autocertificazione | Per il sistema di Premialità, questo requisito rappresenta titolo di merito che sarà computato in sede di valutazione dei crediti. Incremento al punteggio |
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0.2 | |||||
DPS – Documento programmati co della sicurezza dei dati | Se non già posseduto al momento dell’accreditamento, il soggetto richiedente dovrà essere in possesso, entro un anno dalla data di rilascio dell’accreditamento, di un Sistema di gestione della sicurezza dei dati (DPS). | DPS | Autocertificazione | Questo titolo è obbligatorio per tutti gli enti, pubblici o privati, che trattano dati sensibili. |
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TABELLA B - REQUISITI STRUTTURALI | |||||
REQUISITO | DESCRIZIONE | EVIDENZA | VERIFIC A | DOCUME NTI DA CONSEGN ARE | NOTE |
Sede | L’operatore, all’atto dell’accreditamento, dichiara la sede | Dichiarazione sostitutiva | Acquisizi | Per il sistema di | |
depositaria | operativa presso la quale viene conservata tutta la | one | Premialità, il | ||
documentazione inerente i requisiti strutturali dichiarati da | Catasto e | numero di sedi, la | |||
rendere disponibile ai fini delle verifiche ispettive | verifica | loro collocazione | |||
in loco | territorale, la | ||||
consistenza | |||||
catastale la | |||||
superficie totale | |||||
ecc., rappresenta | |||||
titolo di merito | |||||
che sarà | |||||
computato in | |||||
sede di | |||||
valutazione | |||||
crediti. | |||||
1.Dotazione | per i servizi di istruzione e formazione professionale (sezioni A e | ||||
minima di | B dell’Elenco Regionale) l’operatore deve dotarsi di almeno una | ||||
sedi operative | sede operativa ubicata nel territorio della regione Campania | ||||
per i servizi per il lavoro (sezione C dell’Elenco Regionale) | La dotazione | ||||
l’operatore deve dotarsi di almeno due sedi operative ubicate nel | minima di due | ||||
territorio della regione Campania; | sedi è richiesta | ||||
gli opeatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione | nel caso di | ||||
(sezioni A e B dell’Elenco Regionale) possono avere | accreditamento | ||||
l’accreditamento sui servizi per il lavoro e /o per i servizi di | solo nei servizi | ||||
orientamento (sezione C1 e C2 dell’Elenco Regionale) anche se | per il lavoro e di | ||||
dispongono di una sola sede operativa a questi dedicata. | iscrizione solo |
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nella sezione C dell’elenco regionale | |||||
2.Fruibilità e | I luoghi destinati allo svolgimento di tutte le funzioni di | Copia di planimetria | Verifiche | ||
Adeguatezza | servizio/supporto all’erogazione e, in genere le attività di | sottoscritta da un tecnico | document | ||
dei locali | rapporto diretto con l’utenza, devono essere distinti da quelli in | abilitato ed iscritto all’albo | ali e | ||
cui si svolgono le attività di governo/gestione della struttura. Se | professionale | Verifiche | |||
le funzioni di servizio/supporto sono svolte in luoghi diversi | Copia del parere sanitario | in loco | |||
occorre garantire all’utente la fruizione unitaria del servizio. | dei locali con allegato | ||||
stralcio planimetrico in cui | |||||
sono evidenziati superfici | |||||
e destinazione d’uso dei | |||||
locali. | |||||
In fase di richiesta di | |||||
accreditamento sarà | |||||
accetta anche la richiesta | |||||
di parere igienico | |||||
sanitario, fatto salvo di | |||||
adeguare tale documento | |||||
in fase di aggiornamento | |||||
annuale. | |||||
3. Adeguata | I locali oggetto di accreditamento devono essere accatastati con | Visura catastale o doc. di | Verifiche | ||
destinazione | adeguata destinazione d’uso. | richiesta | document | ||
d’uso dei | ali | ||||
locali | Verifiche | ||||
in loco | |||||
Le sedi operative devono essere conformi alla normativa in | Copia perizie tecniche e | ||||
materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. | certificati | ||||
Le sedi operative devono essere accessibili ai soggetti | |||||
diversamente abili. (L. 118/71, D.P.R. 384/78, L. 13/89, L. | |||||
104/92, D.M. 236/89, D. L.vo. 242/96; D.P.R. 503/96 ) |
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Per l’accreditamento seziona A dell’Elenco Regionale sono inoltre richiesti i requisiti specifici nell’ Allegato D Paragrafo 2. | |||||
4. Spazi e strumentazion i tecnologiche per l’erogazione del servizio | Per l’accreditamento sezioni A e B: - Superficie minima totale 110 mq di cui almeno 40 mq netti destinati alle funzioni di governo (direzione, amministrazione, coordinamento e accoglienza) ai percorsi e ai servizi igienici. Tali spazi dovranno essere comunque commisurati al n° di lavoratori secondo la normativa vigente - Superficie min. bagni secondo la vigente disciplina ASL, con l’obbligo di avere almeno un bagno per diversamente abili; - Superficie minima per allievo 1,96 mq - Capienza aule nim 10 max 20 - In caso di richiesta di laboratorio/i questo/i devono avere (ciascuno) sup. min. ≥ 30mq | Documentazione. attestante il titolo di possesso o di utilizzo. | Verifiche in loco | Per il sistema di Premialità, il numero di sedi, la loro collocazione territorale, la consistenza catastale la superficie totale ecc., rappresenta titolo di merito che sarà computato in sede di valutazione crediti. | |
Per l’accreditamento sezione C i requisiti seguenti: spazi attrezzati con adeguati arredi per lo svolgimento delle attività strumenti e postazioni informatiche, a disposizione sia degli operatori che dell’utenza attrezzature d’ufficio, collegamenti telematici e specifica dotazione software per la gestione del servizio informazioni all’esterno, della presenza del servizio e degli orari di apertura al pubblico indicazione, all’interno, degli estremi dell’iscrizione all’Elenco Regionale degli accreditati; informazione sui servizi offerti con indicazioni delle relative finalità, delle prestazioni fornite, delle modalità di accesso e dei relativi orari; | |||||
Adeguatezza dotazioni didattiche | Almeno 10 computer (fissi, portatili o tablet), di età non superiore ai tre anni; Almeno 1 stampante condivisa; Rete di connettività in ogni aula/laboratorio; Collegamento dei dispositivi alla rete locale (Intranet); Collegamento ad internet dei computer, con possibilità di accesso | verifiche in loco |
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individuale e simultaneo; Possibilità di accesso da dispositivo proprio (rete Proxy con accesso su richiesta di credenziali); Almeno 1 lavagna interattiva; Dispositivi di proiezione in misura sufficiente rispetto alle aule e alle attività (min. 1) Lavagne fisse o mobili almeno 1 in ogni aula Sedie e tavoli in misura al numero di allievi e nel rispetto dei requisiti ergonomici di sicurezza (min. 10 postazioni per aula); | ||||||
Adeguatezza S/W | Ogni dotazione informatica deve avere installato software specifici per le attività da svolgere, senza nessun vincolo su SO o piattaforma utilizzata. | |||||
Adeguatezza dei laboratori | Almeno 30 mq netti di superficie. | |||||
Caratteristiche strutturali, funzionali, distributive rispettose delle norme vigenti relative alle attività previste. | ||||||
Le Attrezzature e gli arredi dovranno essere adeguati alle tipologie formative relative alla tipologia di formazione che si intende erogare nel laboratorio. . |
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TABELLA B1 - SICUREZZA (SONO ESCLUSE DAL PRESENTARE DOCUMENTAZIONE GLI ENTI CHE HANNO ADOTTATO UN SGSL) | |||||
REQUISITO | DESCRIZIONE | EVIDENZA | VERIFICA | DOCUMENTI DA CONSEGNARE | NOTE |
Sicurezza | Documento valutazione dei rischi | Dichiarazione del legale rappresentante che attesti il possesso del documento di valutazione dei rischi presso la propria sede operativa, oppure File contenente la dichiarazione del legale rappresentante in conformità a quanto previsto dall'art. 4,11 del D. L.vo 81/08 | Verifiche documentali | ||
Sicurezza | Responsabile servizio prevenzione e protezione | Documento di nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione secondo le vigenti leggi e norme del settore., sottoscritto dal datore di lavoro e dai soggetti incaricati per accettazione. | Verifiche documentali |
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TABELLA C - AFFIDABILITA’ ECONOMICO FINANZIARIA | |||||
REQUISI TO | DESCRIZIONE | EVIDENZA | VERIFIC A | DOCUMENTI DA CONSEGNAR E | NOTE |
Solidità patrimoni ale e finanziari a | Per l’accreditamento sezioni A, B e C2 vengono utilizzati i seguenti indici desunti dal Documento contabile-finanziario: -liquidità -liquidità corrente -solvibilità -indipendenza finanziaria -durata media dei debiti e dei crediti -incidenza degli oneri finanziari | Documento contabile- finanziario | VERIFIC A DOCUM ENTALE | Autocertificazi one in cui si dichiara il possesso dei requisiti secondo il modello (da predisporre) | Specifiche relative al documento sull’esercizio finanziario approvato Xxxxxx Xxxxxxxx approvato, relazione sul bilancio e verbale di approvazione da parte dell'organo competente. Nel caso di Enti di recente costituzione si accetta l'impegno a presentare il Bilancio approvato entro il primo esercizio utile. Nel caso in cui ricorrano le ipotesi previste dagli artt. 2446 e 2447 del C.C. per il ripiano delle perdite ed eventualmente per la ricostituzione del capitale sociale delle società di capitali, si deve produrre idonea documentazione. Per quanto riguarda le associazioni, che non adottano lo schema di riclassificazione del bilancio prevista dalla IV Direttiva CEE, si deve essere in possesso di un estratto autenticato da un pubblico ufficiale delle pagine del libro dei verbali dell'Assemblea riguardante il bilancio e la sua approvazione. E' richiesta una rielaborazione delle voci di bilancio secondo il prospetto di bilancio reso disponibile dal soggetto gestore. Per il bilancio da parte degli enti che non hanno l'obbligo di redigerlo sugli idonei libri sociali e/o contabili si richiede il possesso di una certificazione da parte di un professionista abilitato (es. dottore |
Patrimonio netto maggiore o uguale a zero anche per gli enti che non sono obbligati dalla legge alla eventuale ricostituzione del netto: in caso di mancato rispetto della soglia minima indicata, l'organismo deve garantire, sancendolo in uno specifico atto formale, il ripristino del patrimonio netto. Per cui gli enti che si trovano nella condizione di patrimonio netto<0 devono dimostrare la ricostituzione del netto con dei documenti contabili specifici (es. versamenti soci o associati su c/c bancari o tramite bonifici) |
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commercialista, ragioniere abilitato o revisore contabile) che attesti la conformità del prospetto di bilancio ai documenti contabili. In caso di mancato svolgimento dell'attività si redige un atto notorio secondo il prospetto reso disponibile dal soggetto gestore. | |||||
Per l’accreditamento sezione C 1 dei servizi per il lavoro di seguito indicati valgono i requisiti di cui all’art.5 del Dlgs 276/2009 previsti per il rilascio dell’autorizzazione alle agenzie di lavoro: • per la somministrazione di lavoro di tipo generalista la forma giuridica è la società di capitali, cooperativa o consorzio di cooperative che hanno versato un capitale non inferiore a 600.000 euro • per la somministazione di lavoro di tipo specialistico la forma giuridica è la società di capitali, cooperativa o consorzio di cooperative che hanno versato un capitale non inferiore a 350.000 euro • l’intermediazione la forma giuridica è la società di capitali, cooperativa o consorzio di cooperative che hanno versato un capitale non inferiore a 50.000 euro; • per la ricerca e selezione del personale e per il supporto alla ricollocazione professionale la forma giuridica è la società di capitali, cooperativa o consorzio di cooperative, ovvero società di persone, che hanno versato un capitale non inferiore a 25.000 euro. | Documento contabile- finanziario | ||||
Assicuraz | copertura assicurativa obbligatoria per infortuni | Copia polizza | Verifica |
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ioni terzi | (INAIL) e la polizza assicurativa per responsabilità civile del personale e degli utenti/allievi durante lo svolgimento delle attività legate ai servizi erogati , nel rispetto della normativa nazionale regionale vigente | document ale | |||
Contabilit à separata | L’operatore che richiede l’accreditamento e l’iscrizione alle sezioni A , B C2 dell’elenco Regionale deve impegnarsi ad adottare un sistema di contabilità separata ai fini della tracciabilità che consenta di individuare il valore delle entrate e delle uscite riferite alle attività prestate con risorse pubbliche distinte per fonti di finanziamento, ovvero una chiara indicazione nelle relazioni di accompagnamento al bilancio. | Dichiar. | Verifica document ale |
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Tavola C.1.
Il documento contabile deve contenere i seguenti dati:
• esercizio finanziario approvato;
• valore totale della produzione e delle entrate;
• solo per l’iscrizione alle sezioni A e B dell’Elenco Regionale:
o valore totale delle entrate derivanti da interventi di formazione professionale a pagamento;
o valore totale delle entrate derivanti da contributi pubblici nel quadro della programmazione regionale per la formazione professionale;
o valore totale delle entrate derivanti da autofinanziamento dell’ente;
• solo per l’iscrizione alla sezione C dell’Elenco Regionale
o valore totale delle entrate derivanti da interventi di servizi per il lavoro a pagamento;
o valore totale delle entrate derivanti da contributi pubblici nel quadro della programmazione regionale per i servizi al lavoro;
• valore totale dei costi della produzione e delle uscite;
• patrimonio netto.
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TABELLA D: REQUISITI GESTIONALI E PROFESSIONALI | |||||
REQUISITO | DESCRIZIONE | EVIDENZA | VERIFICA | DOCUMENTI DA CONSEGNA RE | NOTE |
ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE SEZIONI A E B DELL’ELENCO | |||||
Assetto organizzativo trasparente | Definizione formale del modello organizzativo, con indicazione di: funzioni, responsabilità e ruoli | Organigramma, mansionario o altro documento formalizzato del soggetto richiedente | Verifica documentale e in loco | ||
Presidio del processo di direzione | Individuazione della funzione di responsabile del processo nell’ambito del modello organizzativo. | Documento formale di assegnazione/accettazione dell’incarico di responsabile del processo, con indicazione dei compiti assegnati | Verifica documentale e in loco | ||
Descrizione del processo e delle figure in esso impegnate, che preveda le seguenti aree di attività: - pianificazione strategica e operativa; - coordinamento delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie; - supervisione della gestione e miglioramento del servizio; - gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza; - valutazione e sviluppo delle risorse umane; - gestione delle relazioni con imprese, istituzioni, parti socialii - promozione e commercializzazione dei servizi formativi. | Documentazioni attestanti (es. documenti di pianificazione, verbali di riunioni organizzative, ordini di servizio, corrispondenza con la committenza, corrispondenza con imprese, istituzioni, parti sociali) |
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Presidio del processo di analisi e definizione dei fabbisogni | Individuazione della funzione di responsabile di processo nell’ambito del modello organizzativo. Descrizione del processo e delle figure in esso impegnate, che preveda le seguenti aree di attività: - lettura del fabbisogno occupazionale a livello territoriale e/o aziendale; - rilevazione del fabbisogno formativo. | Documento formale di assegnazione/accettazione dell’incarico di responsabile del processo, con indicazione dei compiti assegnati Documentazioni attestanti (ad es. corrispondenza con i clienti, indagini di mercato, ricerche sui fabbisogni occupazionali, rilevazioni sui fabbisogni formativi). | Verifica documentale e in loco | ||
Presidio del processo di progettazione di attività formative | Individuazione della funzione di responsabile di processo nell’ambito del modello organizzativo. | Documento formale di assegnazione/accettazione dell’incarico di responsabile del processo, con indicazione dei compiti assegnati | Verifica documentale e in loco | ||
Descrizione del processo e delle figure in esso impegnate, che preveda le seguenti aree di attività: - progettazione di massima; - progettazione esecutiva e di dettaglio; - progettazione di percorsi individualizzati. | Documentazioni attestanti (ad es. piani di progettazione, verbali di riunione di gruppi di progetto, rapporti di controllo della progettazione) | ||||
Presidio del processo di erogazione dei servizi formativi | Individuazione del responsabile e delle funzioni coinvolte nel processo di erogazione (coordinamento, docenza, tutoraggio, monitoraggio/valutazione) nell’ambito del modello organizzativo. | Documento formale di assegnazione/accettazione dell’incarico di responsabile del processo, con indicazione dei compiti assegnati | Verifica documentale e in loco | ||
Descrizione del processo e delle figure in esso impegnate, che preveda le seguenti aree di attività: Coordinamento (pianificazione e coordinamento risorse umane, tecnologiche ed organizzative di un progetto/intervento; attivazione relazioni con soggetti |
41
istituzionali, economici e sociali del territorio). | |||||
Docenza (progettazione di dettaglio di moduli/unità didattiche; erogazione della formazione; monitoraggio e valutazione degli apprendimenti; progettazione e produzione di materiali didattici anche multimediali). | Registrazioni attestanti (es. registrazioni di attività dei coordinatori, registri di aula, relazioni dei tutor, materiale didattico, questionari di customer satisfaction, questionari di valutazione, statistiche, piani di miglioramento, …) | ||||
Tutoraggio (animazione e facilitazione dell’apprendimento individuale e di gruppo, organizzazione e affiancamento attività di stage e tirocinio; gestione operativa delle relazioni con gli attori del territorio, gestione della documentazione tecnico-amministrativa). | |||||
Monitoraggio/valutazione (monitoraggio delle azioni o dei programmi; valutazione dei risultati ed identificazione delle azioni di miglioramento). | Dossier delle credenziali di docenti - esperti - coordinatori – tutor, che preveda almeno un nominativo per ogni funzione in ogni sede operativa | ||||
COMPETENZE PROFESSIONALI | |||||
Processo di direzione | -Possesso di almeno tre anni di esperienze professionali di direzione -Partecipazione ad almeno una attività formativa (interna o esterna all’organizzazione) di aggiornamento delle competenze professionali negli ultimi 12 mesi | Dossier delle credenziali | Verifica documentale e in loco | ||
processi economico- amministrativi | -Possesso di almeno due anni di esperienze professionali di gestione amministrativa di risorse finanziarie pubbliche -Partecipazione ad almeno una attività formativa (interna o esterna all’organizzazione) di aggiornamento delle |
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competenze professionali negli ultimi 12 mesi | |||||
processo di analisi e definizione dei fabbisogni | -formazione di livello universitario. Possesso di almeno due anni di esperienze professionali di analisi e definizione dei fabbisogni -Partecipazione ad almeno una attività formativa (interna o esterna all’organizzazione) di aggiornamento delle competenze professionali negli ultimi 12 mesi | ||||
processo di progettazione di attività formative | -formazione di livello universitario. Possesso di almeno due anni di esperienze professionali di progettazione formativa. -Partecipazione ad almeno una attività formativa (interna o esterna all’organizzazione) di aggiornamento delle competenze professionali negli ultimi 12 mesi | ||||
processo di erogazione dei servizi formativi | -formazione di livello universitario o diploma o qualifica tecnico - professionale di II livello .Possesso di almeno due anni di esperienza di docenza o di esperienza lavorativa pertinente in impresa o come professionista. Ai fini dell'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale legati all'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione, il numero minimo di anni di esperienza richiesto è 5. -Partecipazione ad almeno una attività formativa (interna o esterna all’organizzazione) di aggiornamento delle competenze professionali negli ultimi 12 mesi. | ||||
funzione di coordinamento di progetto/interven to | -Possesso di almeno due anni di esperienze professionali di coordinamento e successivamente, dalla data di incarico su progetto/intervento coordinato | ||||
funzione di tutoraggio | Possesso di: 1) laurea triennale o qualifica professionale di II livello per tutor o esperto di processi formativi o profili affini + esperienza professionale di tutoraggio in almeno una attività di formazione oppure |
43
2) esperienza professionale di tutoraggio in almeno tre attività di formazione | |||||
ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO SEZIONE C DELL’ELENCO | |||||
Presidio del processo di erogazione dei servizi per il lavoro | Per ogni sede operativa va indicato un responsabile. | Documento formale di assegnazione/accettazione dell’incarico di responsabile del processo, con indicazione dei compiti assegnati | Verifica documentale e in loco | ||
Funzione di erogazione dei servizi per il lavoro | Per l’accreditamento sezione C1 dei servizi per il lavoro di seguito indicati valgono i requisiti professionali previsti per il rilascio dell’autorizzazione alle agenzie di lavoro: Servizi di somministrazione e di intermediazione: 4 unità di personale qualificato in ogni sede principale; 2 unità di personale qualificato in ogni sede operativa. · Servizi di ricerca e selezione del personale e per il supporto alla ricollocazione professionale: 2 unità di personale in ogni sede principale; 1 unità di personale in ogni sede operativa. · L’operatore deve garantire che le funzioni siano svolte da personale che abbia un’esperienza professionale di durata non inferiore a due anni in materia di gestione o di ricerca e selezione del personale o di fornitura di lavoro temporaneo o di ricollocazione professionale o di servizi per l’impiego o di formazione professionale o di orientamento o di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali, acquisita alternativamente in qualità di dirigente, q. uadro o funzionario (impiegato con funzioni direttive e di responsabilità); professionista · in alternativa ai requisiti precedenti: frequenza di percorsi formativi di durata non inferiore a un anno - iscrizione all’Elenco dei consulenti del lavoro da almeno | Dossier delle credenziali | Verifica documentale e in loco |
44
due anni. | |||||
Funzione erogazione servizi di orientamento | Formazione di livello universitario,, di indirizzo socio- psicologico per .utenze critiche. Esperienza di almeno 2 anni nei processi di orientamento. |
45
Tavola D.1
Come previsto dall’Allegato 4 dell’Intesa Stato Regioni del 20 marzo 2008 il “Dossier delle credenziali” deve contenere per ciascuna unità di personale le seguenti informazioni:
• la denominazione del Soggetto richiedente l’accreditamento;
• nome e cognome relativi alla persona titolare del Dossier;
• data di compilazione/aggiornamento, che dovrà essere riferita almeno al mese precedente la data di consegna del Dossier;
• firma del titolare, attestante la veridicità delle dichiarazioni/informazioni contenute nel Dossier, ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
• firma del legale rappresentante del Soggetto richiedente, attestante la formalizzazione del fascicolo, conformemente alle modalità e ai termini previsti;
• funzione/i ricoperta/e nell’ambito dell’organizzazione del Soggetto richiedente l’accreditamento;
• tipologia e durata del rapporto di lavoro;
• impegno temporale nella/e funzione/i;
• esperienze di istruzione e formazione con particolare riferimento a quelle svolte negli ultimi 24 mesi (coerenti alla/e funzione/i ricoperta/e) con dettaglio sul periodo, l’istituzione formativa, la durata, i contenuti, l’attestazione in esito);
• esperienze professionali pregresse in relazione alla/e funzione/i ricoperta/e con dettaglio su periodo, organizzazione, settore di riferimento, rapporto di lavoro, posizione ricoperta, attività svolte;
• indice della documentazione da rendere disponibile in fase di verifica diretta: copia del contratto di lavoro/incarico professionale, certificazioni/dichiarazioni di parte attestanti le esperienze formative e professionali dichiarate;
• autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo i termini di legge;
• dichiarazione di veridicità dei dati riportati in base al D.P.R. 445 del 28/12/2000, firmata dal titolare del Dossier.
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TABELLA E: RELAZIONI CON IL TERRITORIO | |||||
REQUISITO | DESCRIZIONE | EVIDENZA | VERIFICA | DOCUMENTI DA CONSEGNARE | NOTE |
ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE SEZIONI A E B DELL’ELENCO | |||||
Relazioni | Esistenza di una procedura formalizzata con | Descrizione | Verifica documentale | ||
attivate con il | cui vengono regolate le relazioni tra Soggetto | della procedura | |||
sistema | richiedente e sistema istituzionale e sociale | ||||
istituzionale e | in termini di : finalità, ruoli coinvolti, | ||||
sociale | contenuti, strumenti, continuità, risultati | ||||
attesi, data di aggiornamento | |||||
Presenza di documentazione formale (atti | Modulistica | ||||
costitutivi, protocolli, accordi,...) attestante | utilizzata | ||||
l’effettiva attivazione di relazioni con il | |||||
sistema istituzionale e sociale | |||||
Data base aggiornato di contatti e relazioni | |||||
con uffici, enti associazioni ed altre entità | |||||
istituzionali e sociali | |||||
Relazioni | Esistenza di una procedura formalizzata con | Descrizione | Verifica documentale | ||
attivate con il | cui vengono regolate le relazioni tra Soggetto | della procedura | |||
sistema | richiedente e sistema produttivo in termini | ||||
economico | di : finalità, ruoli coinvolti, contenuti, | ||||
strumenti, continuità, risultati attesi, data di | |||||
aggiornamento | |||||
Presenza di documentazione formale (atti | Modulistica | ||||
costitutivi, protocolli, accordi,...) attestante | utilizzata | ||||
l’effettiva attivazione di relazioni con il | |||||
sistema produttivo | |||||
Data base aggiornato di contatti e relazioni | |||||
con imprese ed altre entità economiche |
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Relazioni attivate con il sistema scolastico e formativo | Esistenza di una procedura formalizzata con cui vengono regolate le relazioni tra Soggetto richiedente e sistema sclastico-formativo in termini di : finalità, ruoli coinvolti, contenuti, strumenti, continuità, risultati attesi, data di aggiornamento | Descrizione della procedura | Verifica documentale | ||
Presenza di documentazione formale (atti costitutivi, protocolli, accordi,...) attestante l’effettiva attivazione di relazioni con il sistema scolastico e formativo Data base aggiornato di contatti e relazioni con scuole, enti, università ed altre entità del sistema scolastico formativo | Modulistica utilizzata | ||||
Relazioni Attivate con il sistema delle famiglie | Ai fini dell’accreditamento per i percorsi per l’assolvimento del diritto/dovere di istruzione e formazione, realizzati nel sistema della formazione professionale: Presenza di documentazione formale (atti costitutivi, protocolli, accordi,...) attestante l’effettiva attivazione di relazioni con le famiglie degli allievi utenti. | Descrizione della procedura Modulistica utilizzata | Verifica documentale | ||
ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO SEZIONE C DELL’ELENCO | |||||
Relazioni con il territorio | Esistenza di relazioni e costituzione di una rete con: operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione; operatori accreditati per i servizi per il lavoro; operatori autorizzati a livello nazionale o regionale ai sensi dell’art.4 dlgs 276/03; partenariato economico e sociale. | Documentazion e di protocolli di intesa, partenariati ecc.. | Verifica documentale |
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TABELLA F: EFFICACIA E EFFICIENZA | |||
REQUISITO | DESCRIZIONE | EVIDENZA | VERIFICA |
CRIITERI DI EFFICACIA | |||
Livello di | Per l’accreditamento sezioni A e B: Rapporto n. ore partecipanti attestate/rendicontate e n. ore | Dichiarazione | Monitoraggio e |
attuazione | partecipanti riconosciute/approvate. Se il valore è inferiore alla media ponderata regionale* | sostitutiva e | valutazione – |
dell’indicatore il punteggio di valutazione è 0; se il valore è compreso tra la media ponderata | monitoraggio | Verifica sui sistemi | |
dell’indicatore e la somma della media ponderata dell’indicatore e dello scarto quadratico medio il | informativi | ||
punteggio di valutazione è 1; se il valore è maggiore il punteggio è 2. | |||
Per l’accreditamento sezione C: Rapporto tra n. di vacancies presentate da utenti imprese e numero | |||
di utenti in stato di disoccupazione (INDICATORE XXXX X.00 X0). Se il valore è inferiore alla | |||
media ponderata regionale* dell’indicatore il punteggio di valutazione è 0; se il valore è compreso | |||
tra la media ponderata dell’indicatore e la somma della media ponderata dell’indicatore e dello | |||
scarto quadratico medio il punteggio di valutazione è 1; se il valore è maggiore il punteggio è 2. | |||
Per l’accreditamento sezione C: Rapporto tra numero di partecipanti a misure di politica attiva e | |||
numero di utenti in cerca di lavoro (INDICATORE EMCO N.19 M2) . Se il valore è inferiore alla | |||
media ponderata regionale* dell’indicatore il punteggio di valutazione è 0; se il valore è compreso | |||
tra la media ponderata dell’indicatore e la somma della media ponderata dell’indicatore e dello | |||
scarto quadratico medio il punteggio di valutazione è 1; se il valore è maggiore il punteggio è 2. | |||
Livello di | Per l’accreditamento sezioni A e B: Rapporto n. allievi giunti a fine corso e allievi iscritti ad avvio | ||
abbandono | corso. Se il valore è inferiore alla media ponderata regionale* dell’indicatore il punteggio di | ||
valutazione è 0; se il valore è compreso tra la media ponderata dell’indicatore e la somma della | |||
media ponderata dell’indicatore e dello scarto quadratico medio il punteggio di valutazione è 1; se | |||
il valore è maggiore il punteggio è 2. | |||
Per l’accreditamento sezione C: Rapporto n. curricula che sono trattati con l’invio di candidature e | |||
numero di curricula pervenuti Se il valore è inferiore alla media ponderata regionale* | |||
dell’indicatore il punteggio di valutazione è 0; se il valore è compreso tra la media ponderata | |||
dell’indicatore e la somma della media ponderata dell’indicatore e dello scarto quadratico medio il | |||
punteggio di valutazione è 1; se il valore è maggiore il punteggio è 2. | |||
Per l’accreditamento sezioni A e B: Rapporto tra n. idonei e n. allievi iscritti. Se il valore è inferiore | |||
alla media ponderata regionale* dell’indicatore il punteggio di valutazione è 0; se il valore è | |||
compreso tra la media ponderata dell’indicatore e la somma della media ponderata | |||
dell’indicatore e dello scarto quadratico medio il punteggio di valutazione è 1; se il valore è |
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maggiore il punteggio è 2. | |||
Livello di successo 1 | Per l’accreditamento sezione C: Rapporto tra n. di vacancies concluse con l’inserimento lavorativo e numero di vacancies trattate. Se il valore è inferiore alla media ponderata regionale* dell’indicatore il punteggio di valutazione è 0; se il valore è compreso tra la media ponderata dell’indicatore e la somma della media ponderata dell’indicatore e dello scarto quadratico medio il punteggio di valutazione è 1; se il valore è maggiore il punteggio è 2. | ||
Per l’accreditamento sezione A: Rapporto tra n. allievi occupati o reinseriti in un ulteriore percorso istruzione/formazione nei 12 mesi successivi al termine dell’attività formativa, e n. allievi formati/qualificati. Se il valore è inferiore alla media ponderata regionale* dell’indicatore il punteggio di valutazione è 0; se il valore è compreso tra la media ponderata dell’indicatore e la somma della media ponderata dell’indicatore e dello scarto quadratico medio il punteggio di valutazione è 1; se il valore è maggiore il punteggio è 2. | |||
Livello di successo 2 | Per l’accreditamento sezione B Rapporto tra n. allievi occupati nei 12 mesi successivi al termine dell’attività formativa, e n. allievi formati/qualificati. Se il valore è inferiore alla media ponderata regionale* dell’indicatore il punteggio di valutazione è 0; se il valore è compreso tra la media ponderata dell’indicatore e la somma della media ponderata dell’indicatore e dello scarto quadratico medio il punteggio di valutazione è 1; se il valore è maggiore il punteggio è 2. | ||
Per l’accreditamento sezione C Rapporto tra n. utenti occupati nei 12 mesi successivi al termine della azione di politica attiva* e n. di utenti partecipanti ad azioni di politica attiva. Se il valore è inferiore alla media ponderata regionale* dell’indicatore il punteggio di valutazione è 0; se il valore è compreso tra la media ponderata dell’indicatore e la somma della media ponderata dell’indicatore e dello scarto quadratico medio il punteggio di valutazione è 1; se il valore è maggiore il punteggio è 2. | |||
Per l’accreditamento sezione C Rapporto tra n. utenti disoccupati di lunga durata occupati nei 12 mesi successivi al termine della azione di politica attiva* e n. di utenti disoccupati di lunga durata partecipanti ad azioni di politica attiva. Se il valore è inferiore alla media ponderata regionale* dell’indicatore il punteggio di valutazione è 0; se il valore è compreso tra la media ponderata dell’indicatore e la somma della media ponderata dell’indicatore e dello scarto quadratico medio il punteggio di valutazione è 1; se il valore è maggiore il punteggio è 2. | |||
CRIITERI DI EFFICIENZA | |||
Livello di spesa | Per l’accreditamento sezione A e B solo per attività finanziate: Importo rendicontato su importo approvato Se il valore è inferiore alla media ponderata regionale* dell’indicatore il punteggio di | Dichiarazione sostitutiva e | Monitoraggio e valutazione |
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valutazione è 0; se il valore è compreso tra la media ponderata dell’indicatore e la somma della media ponderata dell’indicatore e dello scarto quadratico medio il punteggio di valutazione è 1; se il valore è maggiore il punteggio è 2. Ai fini del punteggio minimo richiesto, in caso di assenza di attività finanziate il punteggio è uguale a 1. | Monitoraggio | Verifiche su sistemi informativi | |
Per l’accreditamento sezione C: Spesa unitaria (voce di bilancio) per utente in cerca di lavoro. Se il valore è inferiore alla media ponderata regionale* dell’indicatore il punteggio di valutazione è 0; se il valore è compreso tra la media ponderata dell’indicatore e la somma della media ponderata dell’indicatore e dello scarto quadratico medio il punteggio di valutazione è 1; se il valore è maggiore il punteggio è 2.. | |||
Costo alievo | Per l’accreditamento sezioni A e B solo per attività finanziate: Importo rendicontato su n. allievi giunti a fine corso / Importo approvato su n. allievi iscritti Se il valore è inferiore alla media ponderata regionale* dell’indicatore il punteggio di valutazione è 0; se il valore è compreso tra la media ponderata dell’indicatore e la somma della media ponderata dell’indicatore e dello scarto quadratico medio il punteggio di valutazione è 1; se il valore è maggiore il punteggio è 2. Ai fini del punteggio minimo richiesto, in caso di assenza di attività finanziate il punteggio è uguale a 1. | ||
Efficienza procedurale e amministrativa | Per l’accreditamento sezioni A e B solo per attività finanziate: N. giorni successivi alla data di chiusura del progetto utilizzati per la presentazione del rendiconto. Se il valore è inferiore alla media ponderata regionale* dell’indicatore il punteggio di valutazione è 2; se il valore è compreso tra la media ponderata dell’indicatore e la somma della media ponderata dell’indicatore e dello scarto quadratico medio il punteggio di valutazione è 1; se il valore è maggiore il punteggio è 0. Ai fini del punteggio minimo richiesto, in caso di assenza di attività finanziate il punteggio è uguale a 1. |
* La media sarà eseguita secondo una serie di pesi che saranno oggetto di successive disposizioni. Nelle stesse verranno esplicitati tutti gli indicatori utili alla determinazione dei crediti che ogni ente potrà maturare con la corretta gestione delle proprie attività.
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TABELLA - Punti di Premialità
Causale | Punti Premialità |
Possesso al momento della richiesta di accreditamento di un sistema di gestione della qualità certificato in conformità alla norma ISO 9001 | +1 |
Possesso di un Modello organizzativo e gestionale, ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 (Responsabilità amministrativa) | +1,5 |
Per ogni anno di anzianità dell’organismo accreditato dal momento del nuovo sistema di accreditamento | ‘0,5 |
Per ogni anno di anzianità di accreditamento con il sistema preesistente | 0,2 |
Per ogni unità di sede operativa eccedente rispetto al numero minimo richiesto – Sezioni A e B Elenco Regionale | 0,5 |
Per ogni unità di sede operativa eccedente rispetto al numero minimo richiesto – Sezione C Elenco Regionale | 0,8 |
Per ogni unità aggiuntiva di personale con rapporto di lavoro dipendente | +0,8 |
Verifica annuale degli indicatori di efficacia/efficienza: se sopra soglia | +0,5 per ogni indicatore nella soglia 1 |
+1,5 per ogni indicatore nella soglia 2 |
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TABELLA - Punti di penalità
Causale | Punti Penalità | |
Mancata comunicazione delle modifiche alla sede di svolgimento e/o alla data/orario dei servizi che di fatto rendono impossibile una visita in loco | -5 | |
Pubblicizzazione di corsi riconosciuti in assenza di riconoscimento provinciale. | -10 | |
Comunicazione di rinuncia alla realizzazione di un progetto trasmessa oltre 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di assegnazione del finanziamento | -5 | |
Ammissione ai servizi finanziati o incentivati di utenti non in possesso dei requisiti richiesti | -5 | |
Avvenuta revoca di progetto finanziato per irregolarità comportanti revoca secondo la vigente normativa | -10 | |
Inadeguatezza/non corrispondenza a quanto previsto nel progetto di attrezzature e caratteristiche locali, nonché di altre caratteristiche indicate nel progetto approvato (es. docenti) | -3 | |
Nel caso le irregolarità riferibili ai locali riguardino anche violazioni della normativa in materia di sicurezza la sanzione è aumentata | -5 | |
Assenza dei registri delle lezioni in aula e/o dell'attività FAD e/o dello stage o gravi irregolarità nella compilazione | -10 | |
Xxxxxxx nella consegna del rendiconto di progetto superiore al doppio di quanto previsto dalla normativa vigente.Ritardo nella consegna delle integrazioni/chiarimenti richiesti sul rendiconto superiori a 20 giorni rispetto ai giorni richiesti dalla Amministrazione per la presentazione delle integrazioni | -5 | |
Differenza tra importo rendicontato ed importo riconosciuto a verifica >= del 10% dell’importo rendicontato | -5 | |
Verifica annuale degli indicatori di efficacia/efficienza: se sotto soglia | -1,5 per ogni indic, sotto soglia | |
Sospensione accreditamento | -5 |
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Allegato D
1. Requisiti specifici aggiuntivi per le utenze speciali
1. I requisiti specifici aggiuntivi per l'accreditamento relativo alle attività di istruzione e formazione rivolte ad utenze speciali di cui all’allegato A par. 1.8 sono i seguenti:
2. Le aule. Le attività di formazione e orientamento devono essere svolte in spazi adeguatamente attrezzati ed idonei alle utenze a cui sono rivolte. Le caratteristiche di tali spazi dovranno di volta in volta essere specificate nei bandi;
3. Le capacità professionali. Le figure professionali responsabili dei processi di erogazione dei servizi, analisi e definizione dei fabbisogni, progettazione, i docenti e i tutor/orientatori devono avere esperienza almeno biennale in attività (non necessariamente finanziate) rivolte ad utenze speciali;
4. Le interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio per le quali è richiesta l’interazione con periodicità prestabilita con la rete dei servizi sociali e dei servizi per il lavoro.
2. Specifiche degli adempimenti su sicurezza, incendi, infortunistica
5. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal Legale Rappresentante che attesti il possesso:
a) del documento di valutazione dei rischi presso la propria Sede Operativa oppure Autocertificazione del Legale Rappresentante in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
b) dell’attestato di frequenza al Corso di Formazione in materia di Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro, rilasciato al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
c) dell’attestato di frequenza al Corso di Formazione in materia di Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro, rilasciato agli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
d) dell’attestato di frequenza al Corso per Addetti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi della normativa vigente.
e) dell’attestato di frequenza al Corso per Addetti al pronto soccorso, ai sensi della normativa vigente.
f) dell’attestato di frequenza al Corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 2 del D.M.16/01/1997)
g) dell’autorizzazione comunale, sentito il parere della ASL Competente per territorio, oppure nulla osta tecnico-sanitario della ASL competente per la rispondenza dei locali della sede all’utilizzo per attività formative, aggiornato rispetto a modifiche strutturali apportate con la planimetria allegata al nulla osta vistata dall'ASL competente.
h) della ricevuta di SCIA Prevenzione Incendi e del verbale di verifica rilasciato dai Vigili del Fuoco in caso di visita di controllo che attesti il possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione del rischio di incendi.della dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici ai sensi della normativa vigente;
i) della denuncia dell’impianto di terra e/o dei dispositivi contro le scariche atmosferiche all’ISPESL o agli enti competenti secondo le procedure previste dalle norme vigenti all’atto della messa in esercizio degli impianti stessi;
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fonte: xxxx://xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx
oppure:
del modulo di trasmissione con indicazione degli estremi della dichiarazione di conformità, ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 462/2001), trasmessa dal datore di lavoro all’Ispesl o altro ente competente , entro 30 giorni della messa in esercizio dell’impianto stesso e del verbale di verifica periodica dell’impianto di terra e/o dei dispositivi contro le scariche atmosferiche rilasciato dall’ASL, dall’ARPA o da ente accreditato; oppure Perizia di valutazione del rischio (norme CEI – EN 62305.1/4) della struttura di fulminazione diretta e indiretta rilasciata da Tecnico iscritto all’Albo Professionale o, per gli enti locali, dal dirigente capo dell’Ufficio Tecnico;
j) del verbale di verifica periodica, da parte dell’ASL o di un Ente notificato, degli impianti ascensori oppure Dichiarazione del Legale Rappresentante che attesti che i locali sono al piano terra o non sono serviti dall’impianto ascensore;
k) del contratto di manutenzione degli estintori stipulato con ditta autorizzata;
l) del certificato di staticità ed agibilità o abitabilità incondizionata dei locali rilasciato dal Sindaco del Comune di pertinenza oppure della perizia tecnico-giurata attestante l’idoneità statica dei locali con l’indicazione dei criteri e delle modalità seguite, sottoscritta da un tecnico abilitato o per i centri di formazione pubblici, dal dirigente capo dell’Ufficio Tecnico.
m) della denuncia degli impianti di riscaldamento (se applicabile), l’utilizzo di apparecchiature ed attrezzature conformi alle norme di sicurezza, la presenza dell’impianto luci di emergenza, la disponibilità della cassetta di pronto soccorso nonché l’impegno alla formazione ed informazione del personale sui rischi connessi alle attività lavorative ed al mantenimento degli standard della sicurezza all’interno della Sede Operativa.
55
Allegato E
MODELLI DI ELENCO INFORMATICO
56
fonte: xxxx://xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx
Allegato F
Modalità di trasmissione delle informazioni e di inoltro della domanda.
Le procedure di accreditamento per i servizi di istruzione e formazione professionale e i servizi per il lavoro sono conformi alle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n.183 e sono adottate in osservanza della Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n.14/2011.
Modalità di compilazione e di inoltro della domanda di accreditamento
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