COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) LAPERTOSA Presidente
(MI) SANTONI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) TENELLA SILLANI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) XXXXXXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore (MI) XXXXXXXXXXX
Nella seduta del 24/03/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Parte ricorrente chiede nel ricorso del 14 maggio 2015, depositato il 18 maggio 2015, un “intervento finalizzato alla risoluzione della problematica” relativa alla cessione del contratto di leasing “con intestazione in via esclusiva al ricorrente quale socio e amministratore della società” ricorrente. Il ricorrente era socio della società in nome collettivo la quale ha stipulato un contratto di leasing con l'intermediario convenuto.
A seguito del venir meno della pluralità dei soci e della mancata ricostituzione della stessa nel termine di legge, il ricorrente proseguiva l'attività d'impresa come ditta individuale. Ha quindi chiesto all'intermediario la conseguente "modifica/variazione" dell'intestazione del contratto di leasing, cui subordina il pagamento dei canoni insoluti.
Il ricorrente era socio e amministratore, unitamente alla sig.ra R., della società in nome collettivo Alfa. A seguito dei dissidi tra i soci, il ricorrente presentava ricorso ex art. 700
c.p.c. al Tribunale di Venezia il quale disponeva la sospensione della sig.ra R. da ogni potere di gestione, amministrazione e rappresentanza della società Alfa.
Dal 27/12/2012, la sig.ra R. recedeva dalla società Alfa. Per effetto del menzionato recesso e della conseguente mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di 6
mesi previsto dalla legge, la società Alfa “si trasformava” in ditta individuale intestata al ricorrente, la quale proseguiva l’attività in precedenza svolta dalla società Alfa.
Il ricorrente è anche legale rappresentante della società Beta che svolge attività tricologica in forza di un contratto di franchising e in regime di continuità aziendale con la società Alfa e la ditta individuale intestata al ricorrente. Nel corso delle “travagliate vicende societarie” di cui sopra, il ricorrente, nel marzo 2012, aveva preso personalmente contatti con l’intermediario per avere informazioni sulle “modalità di subentro nel contratto di leasing già in essere con la società [Alfa] e relativo all’immobile in cui veniva e viene svolta l’attività tricologica”. Il ricorrente incaricava un legale di seguire la questione relativa alla cessione del contratto di leasing. Il legale, attuale procuratore del ricorrente, contattava l’intermediario nel maggio 2014 per comprendere quale fosse la prassi operativa della banca nei casi di cessione del contratto. Alla data di presentazione del ricorso non è tuttavia pervenuta alcuna comunicazione indicante le formalità e l’iter per la cessione/subentro del contratto di leasing. Il ricorrente ha più volte chiesto alla banca indicazioni sullo stato della pratica offrendo nel contempo il pagamento dei canoni dovuti, previa la necessaria “variazione dell’intestazione del contratto per esigenze fiscali e di contabilizzazione degli importi” e ha altresì proposto alla banca formale reclamo.
Il ricorrente asserisce di essere in grado di versare in un’unica soluzione gli importi dovuti,
previa la rettifica sopra indicata.
L’intermediario eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto “relativamente alla controversia in questione sono già pendenti diversi procedimenti dinanzi all’Autorità giudiziaria ed è attualmente pendente anche una procedura di mediazione, giunta peraltro al 7° incontro”.
Nel mese di marzo 2015, l'intermediario procedeva, come già accennato, con la presentazione di ricorso per decreto ingiuntivo e con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per il rilascio dell'immobile.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso in data 20/4/2015 e notificato in data 19/5/2015.
In data 18/5/2015, tuttavia, il ricorso all'ABF è stato depositato presso la Segreteria Tecnica e poi regolarizzato in data con precisazione dell'intermediario convenuto (cfr. sopra 1.5). Per la rilevanza della data di deposito del ricorso al fine di considerare pendente il procedimento ABF, cfr. Coll. Mil. n. 1545/15 e 7453/15.
In data 29/6/2015, parte ricorrente ha presentato atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (con richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell'intermediario convenuto) formulando altresì "in via riconvenzionale", domanda di condanna dell'intermediario "alla modifica del contratto come conseguenza della trasformazione" della società Alfa snc in ditta individuale.
Parte ricorrente riferisce, inoltre, che attualmente risulta ancora pendente la procedura di mediazione civile avviata dall’intermediario davanti alla Camera Arbitrale di Roma. Tale procedura, dopo vari rinvii, è stata differita in attesa di conoscere l'esito dell'istruttoria avviata dall'intermediario e finalizzata a valutare le modalità concrete per permettere di mantenere - come chiesto dal ricorrente - il rapporto di leasing immobiliare.
DIRITTO
Quanto all'eccezione di litispendenza formulata dall'intermediario con riferimento sia al procedimento per decreto ingiuntivo, sia al procedimento di media-conciliazione, dalla documentazione versata in atti risulta che sussista una controversia pendente tra le parti. Ne consegue, secondo la disciplina vigente, l'improcedibilità del ricorso.
La disciplina (Banca d'Italia, Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari Sezione I, Par. IV) prevede infatti che "Non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria, salvo i ricorsi proposti entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Anche in questi casi, resta fermo l’ambito della cognizione dell’ABF definito dalle presenti disposizioni." Secondo l'orientamento dell'ABF (Collegio di Milano, decisione n. 465/2014) “La ratio della disposizione è d’altronde agevolmente intuibile: essendo l’ABF uno strumento e un sistema di risoluzione alternativa delle controversie, ossia, per come sopra chiarito, “subordinato” al giudizio ordinario, ove la parte ricorrente abbia già optato per questa seconda soluzione, il suo diritto ad avvalersi dello strumento alternativo deve ritenersi con ciò esaurito.
La parte insomma che, pur potendo, abbia deciso di non avvalersi dell’alternativa preferendole la via ordinaria non è ammessa a mutare la sua decisione. Il principio dell’electa una via, non datur recursus ad alteram è dunque indiscutibile nel momento in cui il ricorso sia posteriore all’instaurazione del giudizio ordinario".
Nel caso, l’iniziativa è successiva al deposito del ricorso avanti all'ABF. Quando è stata la stessa parte ricorrente a promuovere un’azione ordinaria dopo la proposizione del ricorso ABF, deve comunque applicazione il principio del primato dell’autorità giudiziaria. In altri termini, mentre nel caso in cui, a ricorso proposto, sia l’intermediario ad agire, si pone l’esigenza di evitare che la scelta alternativa della parte ricorrente sia compromessa, invece nel caso in cui sia la stessa ricorrente a far seguire al ricorso un’azione in giudizio "(e a nulla rileva che si tratti di un’azione autonoma piuttosto che di una domanda riconvenzionale) nuovamente deve ritenersi consumato ed esaurito, sia pur a posteriori, il diritto di scelta del cliente: a cui non è concesso indirizzarsi a questo Arbitro dopo aver adito l’autorità giudiziaria ma a cui deve invece ritenersi concesso, una volta adito questo Arbitro, di ripensare la sua scelta e trasferire il giudizio all’autorità giudiziaria sia pur “a pena” di non poter più coltivare il procedimento alternativo".
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.
IL PRESIDENTE
firma 1