SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO
SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO
Oggetto: ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO EX ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARA SU QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE, AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2 DICEMBRE 2016
VALORE MASSIMO TOTALE STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO PER IL PERIODO DI 365 GIORNI: € 384.000,00
al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO : Dott. Ernesto Cunto
Firmato digitalmente da
ERNESTO CUNTO
Art.1 - Oggetto del servizio
Il presente schema di contratto ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro, con unico operatore, così come definito dall’art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. (d’ora innanzi Codice), per l’affidamento del servizio di pubblicazione di avvisi relativi a bandi di gara nonché avvisi relativi agli appalti aggiudicati - di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D. Lgs. 50 del 2016 – da effettuare, con le modalità di cui al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, su quotidiani a diffusione nazionale e quotidiani a diffusione locale. Il servizio dovrà essere comprensivo di tutti i servizi connessi alla pubblicazione, compresa l’analisi del testo per la verifica della rispondenza dello stesso a criteri di ottimizzazione dell’impaginazione, finalizzata al risparmio delle spese di pubblicazione.
Il servizio potrà riguardare oltre alle tipologie di pubblicazione concernenti le procedure di gara secondo quanto illustrato al comma 1, anche pubblicazioni di informazioni complementari o avvisi di rettifica.
In relazione ad una pluralità prestazioni continuative di tipo seriale e ripetitivo, si ritiene necessario pervenire ad un coordinamento unitario delle stesse tramite apposito accordo quadro da cui far risultare le condizioni alle quali l’esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni che di volta in volta gli verranno richieste sulla base della stipulazione di appositii contratti attuativi (i.e. ordinativi di fornitura, d’ora innanzi indicati solo come “contratti attuativi”).
Le tipologie di prestazioni e le caratteristiche tecniche afferenti l’affidamento del servizio del presente accordo quadro sono tecnicamente identificate e descritte analiticamente nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e negli atti di gara e consistono in interventi non predeterminati nel numero, ma che verranno eseguiti secondo la tempistica e le necessità individuate da Roma Capitale con i singoli contratti attuativi.
Il presente accordo quadro disciplina, ai sensi dell’articolo 54 del Codice, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali contratti attuativi per l’affidamento del presente servizio consistente nelle seguenti prestazioni:
- Prenotazione degli spazi nei giorni previsti e sulle testate di volta in volta richieste, impaginazione dei testi proposti;
- Redazione e inoltro del conteggio relativo alla spesa, con dettaglio dei quotidiani ed indicazione delle pagine sulle quali avverrà la pubblicazione;
- Conferma dell’effettuazione dell’ordine di pubblicazione sui quotidiani richiesti, con invio contestuale, anche via mail, della data in cui l’inserzione verrà pubblicata sui quotidiani di cui al preventivo
- Prova dell’avvenuta pubblicazione sui quotidiani richiesti mediante invio di estratto della pagina anche tramite link a siti esterni.
Con il presente schema di accordo quadro Roma Capitale affida all’esecutore - che accetta alle condizioni contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si impegna sin d’ora ad eseguire - le relative prestazioni contrattuali.
L’esecutore dovrà in generale garantire la continuità dell’esercizio delle attività oggetto d’intervento ed a tale proposito, dovranno essere predisposte, di concerto con Roma Capitale, tramite la direzione dell’esecuzione del contratto, tutte le metodologie d’intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all’esecuzione delle prestazioni stesse.
L’esecutore, preso atto della natura del presente accordo quadro, si impegna ad eseguire per ciascun contratto attuativo ( i.e. ordinativo di fornitura d’ora innanzi indicato solo come “contratto attuativo”) le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’accordo quadro.
Il presente schema di accordo quadro disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l’esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e negli atti in esso richiamati.
Il presente accordo quadro è regolato inoltre da:
- la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. (d’ora innanzi: Codice) per le parti di immediata attuazione;
- Avviso di rettifica del Codice pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 164 del 15-7-2016;
- il D. Lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- il D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento) per le parti ancora in vigore;
- linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall’A.N.AC. in esecuzione delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art. 216 del D. Lgs. n. 50/20016;
- il D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii. “Codice delle leggi antimafia”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 193 “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’art. 8 della L. 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
- la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
- il D. Lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- il D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - così come modificato e integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101;
- il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” per le parti ancora in vigore;
- il D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49 Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»;
- il Protocollo d’intesa tra A.N.AC. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra A.N.AC. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
- il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90”.
- Il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
- il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2018-2019-2020 approvato con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018;
- il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
- il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
- norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- “Modello Offerta economica”;
- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d’ora innanzi: capitolato);
- l’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.
- gli eventuali appositi contratti attuativi .
Art. 2 - Durata dell’Accordo quadro e modalità di esecuzione del servizio
L’accordo quadro avrà la durata di 365 giorni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro e comunque, al massimo, sino all’esaurimento dell’importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso d’asta proposto dall’aggiudicatario.
In nessun caso è consentito quale corrispettivo contrattuale l’ “intero importo”.
Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale complessivo preventivato, derivante dall’offerta economica presentata dall’aggiudicatario, non venga raggiunto con gli appositi contratti attuativi e salvo invece che l’importo contrattuale complessivo, derivante dall’offerta presentata dall’aggiudicatario venga raggiunto in un termine inferiore a quello preventivato.
Roma Capitale si riserva, inoltre, di non sottoscrivere un numero di contratti attuativi corrispondenti a quelli preventivati ovvero di sottoscrivere contratti attuativi per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato.
In caso di motivate esigenze, ed in ogni caso per una durata complessiva comunque inferiore o al massimo pari ai 4 anni previsti dall’art. 54, comma 1 del Codice, Roma Capitale si riserva, con apposita determinazione dirigenziale, ove ritenuto assolutamente funzionale alla realizzazione dell’intervento e nei limiti preventivamente determinati strettamente necessari per concludere le prestazioni, di differire il termine dell’ultimo contratto attuativo e quindi dell’intero accordo quadro.
Pertanto, qualora l’ultimo contratto attuativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell’accordo quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che l’aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.
L’affidatario del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente accordo quadro a regola d’arte per tutta la durata dei singoli contratti attuativi secondo le modalità individuate nel capitolato.
L’Accordo quadro potrà essere modificato, a norma di quanto previsto dall’art. 106, comma 1 lett. a) per quanto riguarda la sua durata, per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l’importo conseguente al ribasso senza oneri aggiuntivi.
Ove necessario, troverà applicazione l’art. 106, comma 11 del Codice, per cui l’Accordo quadro potrà essere prorogato fino ad un massimo di 6 mesi nelle more della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente da parte di Roma Capitale, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto. In tal caso l’esecutore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nell’Accordo quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli.
Il D.E.C., sulla base delle disposizioni del R.U.P., dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all’esecuzione della prestazione, fornendo all’esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie. e redigendo, apposito verbale firmato anche dall’esecutore.
In caso di esecuzione anticipata il D.E.C. indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall’esecutore per il rimborso delle relative spese.
in caso di avvio dell’esecuzione del contratto in via di urgenza il D.E.C. indica nel verbale di consegna le prestazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire.
Art. 3 - Corrispettivo contrattuale
Con la stipula del contratto relativo al presente accordo quadro non è dovuto da parte di Roma Capitale al contraente alcun corrispettivo.
Con la stipula del contratto relativo al presente accordo quadro l’aggiudicatario si impegna a dare esecuzione ai contratti attuativi - comprensivi dei conseguenti oneri - ogni qual volta richiesti da Roma Capitale.
Il corrispettivo contrattuale dovuto da Roma Capitale all’aggiudicatario per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto - comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa - in funzione dei singoli contratti attuativi derivanti dal presente accordo quadro per l’intero periodo di 365 giorni, verrà determinato, di volta in volta, in ciascun eventuale contratto attuativo .
In sintesi l’importo complessivo presunto a base d’asta del servizio affidato con il presente accordo quadro è il seguente:
Importo complessivo presunto del servizio soggetto a ribasso d’asta per l’intera durata del presente di accordo quadro (al netto dell’I.V.A.) | € 384.000,00 |
Oneri per la predisposizione delle misure di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 non soggetti a ribasso d’asta (al netto dell’I.V.A.) | € 0 |
Totale importo a base di gara (al netto dell’I.V.A.) | € 384.000,00 |
Il valore del precedente quadro economico indica l’importo complessivo presunto del servizio posto a base di gara - che dovrà essere considerato al netto dell’offerta presentata - che si intende affidare con il presente accordo quadro che potrà variare, in fase esecutiva, a seguito degli affidamenti previsti con i singoli contratti attuativi, per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente schema di accordo quadro senza che l’esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente accordo quadro.
Le prestazioni complessivamente oggetto del presente accordo quadro saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi unitari presentati con l’offerta economica, mediante la compilazione dell’apposito modello predisposto dall’amministrazione denominato “Modello Offerta economica”.
Con la partecipazione alla gara i prezzi presentati vengono riconosciuti tutti remunerativi dall’aggiudicatario. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente accordo quadro.
Art. 4 – Contratti applicativi
L’importo complessivo presunto dell’accordo quadro in relazione ai contratti applicativi trova comunque limite negli stanziamenti di bilancio.
Tutti gli interventi indicati ai precedenti articoli saranno affidati e specificati di volta in volta all’ esecutore con la sottoscrizione di contratti applicativi, che saranno sottoscritti dal Dirigente competente e dall’esecutore.
L’esecutore risponderà verso Roma Capitale del risultato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale carico e fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108, commi 3 e 4 del Codice e ss.mm.ii. e fermo restando l’ulteriore risarcimento di ogni danno a Roma Capitale, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese.
L’ esecutore riconosce che tutti i corrispettivi conseguenti ai contratti applicativi comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.
L’aggiudicatario dell’accordo quadro, affidatario degli eventuali contratti applicativi, si impegna a mantenere attivo il deposito cauzionale definitivo per tutta la durata del presente accordo quadro indipendentemente dall’affidamento degli eventuali contratti applicativi in conformità alle indicazioni del successivo art. 14.
Art. 5 – Oneri a carico dell’esecutore
Sono a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali derivanti dai singoli contratti applicativi come sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente schema di accordo quadro, e nel relativo capitolato, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.
L’esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente schema di accordo quadro, negli eventuali contratti applicativi e nel relativo capitolato.
Le prestazioni contrattuali oggetto del presente accordo quadro e dei relativi eventuali contratti applicativi dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche tecniche indicate nel capitolato.
Le prestazioni principali del presente accordo quadro e dei relativi eventuali contratti applicativi sono quelle individuate in modo sintetico nel seguente schema:
Descrizione attività | principale | CPV |
servizio di pubblicazione degli avvisi di gara su quotidiani a diffusione nazionale e locale | P | 79341200 |
In occasione dell’avvio di una procedura di gara, Roma Capitale invierà, con pec, una richiesta di preventivo, corredata dal testo dell’avviso e delle testate sulle quali effettuare la pubblicazione e dell’intervallo temporale entro il quale effettuare la pubblicazione.
L’esecutore dovrà, nel termine massimo di 2 giorni lavorativi:
a) verificare la disponibilità degli spazi sulle testate;
b) predisporre un preventivo contenente l’evidenza del numero dei moduli necessari, le testate, l’importo di ciascuna testata, l’importo complessivo dell’inserzione sulla base del costo a modulo indicato nell’offerta economica, nonché il giorno di pubblicazione di ogni singolo quotidiano;
c) inviare il preventivo a Roma Capitale.
L’esecutore dovrà confermare la pubblicazione, ed inviare contestualmente a Roma Capitale, anche via mail, la data in cui l’inserzione verrà pubblicata sui quotidiani di cui al preventivo e fornire copia dell’inserzione pubblicata.
L’esecutore si obbliga a:
1. fornire i servizi oggetto dell’Accordo Quadro impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione, secondo quanto stabilito nell’Accordo quadro e negli atti di gara;
2. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atte a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a Roma Capitale di monitorare la conformità delle prestazioni fornite alle norme previste nell’Accordo quadro e negli Ordinativi di fornitura;
3. comunicare le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo quadro, indicando tempestivamente l’eventuale variazione del Responsabile della Fornitura;
4. predisporre resoconti e riepiloghi a richiesta di Roma Capitale e, in particolare, fornire alla stessa l’elenco delle inserzioni effettuate in un dato periodo, distinto per testata e contenente il costo delle stesse;
5. inviare a Roma Capitale copia cartacea o informatica di ciascuna pubblicazione effettuata;
6. attivare e rendere operativo un servizio di assistenza, il quale dovrà essere disponibile per tutta la durata dell’accordo stesso, mediante la messa a disposizione di almeno un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo mail e pec. Il servizio dovrà essere disponibile in tutti i giorni lavorativi dell’anno, almeno dalle
8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30, per ogni informazione circa lo stato delle richieste di inserzioni.
Nell’esecuzione degli eventuali singoli contratti applicativi, l’aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Roma Capitale.
L’aggiudicatario dell’accordo quadro si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, indipendentemente dall’affidamento degli eventuali singoli contratti applicativi, nella vigenza dell’accordo quadro medesimo, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
L’ esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’esecutore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente accordo quadro e dagli eventuali singoli contratti applicativi tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
L’esecutore, nell’ambito degli eventuali singoli contratti applicativi, si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione.
Ai sensi dell’art. 105, comma 9 del Codice e ss.mm.ii. l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali derivanti dagli eventuali singoli contratti applicativi.
É, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L’esecutore degli eventuali singoli contratti applicativi si impegna, altresì, ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali secondo le modalità proposte in sede di offerta migliorativa.
Art. 6 - Sospensioni o riprese dell’esecuzione del contratto
Ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 7 del Codice per quanto compatibile, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni oggetto di ogni contratto applicativo procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione di ogni singolo contratto applicativo il direttore dell’esecuzione del contratto, può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto medesimo, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale
rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione dell’imputabilità e delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, nonché dello stato di avanzamento delle stesse, e quelle la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le prestazioni medesime possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri e con l’indicazione della consistenza della manodopera e degli strumenti esistenti al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
Il verbale deve essere sottoscritto dall’esecutore e inviato al R.U.P.
Ai sensi dell’art. 107, comma 2 del Codice, come modificato dall’art. 71, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 56/2017, la sospensione di ciascun contratto applicativo può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
Ove successivamente alla consegna delle prestazioni oggetto del presente contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle stesse, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti delle prestazioni eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni delle parti di servizio sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione delle prestazioni secondo le modalità indicate all’art. 107, comma 4 del Codice.
Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il D.E.C. lo comunica al R.U.P. affinché quest’ultimo disponga la ripresa dell’esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell’esecuzione effettuata dal R.U.P., il D.E.C. procede alla redazione del verbale di ripresa dell’esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal R.U.P. Il D.E.C. trasmette tale verbale al R.U.P. entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.
L'ultimazione delle prestazioni oggetto di ogni eventuale contratto applicativo, appena avvenuta, ai sensi dell’art. 107, comma 5 del Codice e ss.mm.ii, è comunicata dall’esecutore per iscritto al D.E.C. il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni oggetto di ogni eventuale contratto applicativo, per qualsiasi causa non imputabile a Roma Capitale, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Art. 7 - Offerta economicamente più vantaggiosa.
Le offerte tecniche saranno valutate in base ai criteri e metodi di determinazione dei coefficienti individuati negli atti di gara ed in particolare nel disciplinare di gara e nel capitolato .
Art. 8 - Termini di esecuzione e penali Termini di esecuzione
L’affidatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali secondo la tempistica prevista dagli artt. 5, 7 e 11 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Penali
a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del singolo contratto applicativo una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale dell’Accordo quadro per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica di pubblicazione richiesta dal D.E.C.;
b) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale dell’Accordo quadro per ogni giorno di mancato funzionamento (o malfunzionamento) del servizio di assistenza di cui all’art. 7.6 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
c) una penale pari allo 0,6 per mille dell’ammontare netto contrattuale dell’Accordo quadro in caso di pubblicazione su testata diversa da quella concordata;
d) una penale per mancato invio, nei tempi e nelle modalità concordate, della copia delle pubblicazioni effettuate, in misura pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
e) una penale per mancato invio della reportistica richiesta, di cui all’art. 7 punto 4 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale nei tempi concordati, in misura pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
f) una penale in misura pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale dell’Accordo quadro per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
g) una penale del 5% del valore dell’accordo quadro come definita all’art. 18 del presente schema di accordo quadro, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 18.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali per ciascun contratto applicativo che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dal fornitore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all' esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art. 9 - Contabilizzazione dei servizi a misura
Il presente appalto è dato a misura. Pertanto le relative prestazioni saranno liquidate secondo le indicazioni presenti nel successivo articolo afferente la liquidazione dei corrispettivi a misura.
Le prestazioni contrattuali saranno liquidate solo dopo che, per la parte a misura, verrà espletata la relativa verifica di conformità secondo le indicazioni di cui all’art. 11 del presente schema di contratto.
Art. 10 - Liquidazione dei corrispettivi
La contabilità dei contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm. e ii.
I pagamenti sono disposti nei termini e con le modalità di cui all’art. 8 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, previo accertamento da parte del D.E.C., della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di accordo quadro, nei contratti applicativi e nel capitolato.
Ai sensi dell’art. 113-bis, comma 1 - come modificato dall’art. 1, comma 586 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - e comma 3 del Codice, come introdotto dall’art. 77 del D. Lgs. n. 56/2017, all'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore entro trenta giorni.
Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione del servizio, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Pertanto, Roma Capitale provvederà a liquidare mensilmente a seguito di emissione di regolare fattura comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972..
Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con ciascun eventuale contratto applicativo del presente accordo quadro, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’esecutore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale.
Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.
Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dall’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del Codice e ss.mm.ii., impiegato nell’esecuzione di ciascun contratto applicativo, Roma Capitale trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario di ciascun contratto applicativo o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 del Codice e ss.mm.ii, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Roma Capitale paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario di ciascun contratto
applicativo, ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell’articolo 105 del Codice e ss.mm.ii. ove previsto.
Cessioni di credito
Eventuali atti di cessione di credito o procure all’incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm. e ii.
Ai sensi dell’art. 106, comma 13 del Codice si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.
Ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm. e ii. ove ricorra cessione di credito, Roma Capitale provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d’adesione intervenuto nei termini di Legge. Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficiari, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.
Ai sensi del predetto art. 106, comma 13 del Codice e ss.mm.ii. ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Le cessioni di crediti da corrispettivo sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato.
Il Codice Identificativo gara (CIG) del presente accordo quadro è il seguente: 7721472843 .
Prima di sottoscrivere i contratti applicativi, in conformità alle indicazioni fornite dall’A.N.AC. l’Amministrazione procederà a richiedere l’emissione di un nuovo codice CIG (CIG derivato).
Il CIG derivato sarà indicato nelle singole fatture relative ad ogni contratto applicativo.
Art. 11 - Controlli – Livelli di qualità delle prestazioni
In corrispondenza del raggiungimento di mesi tre di attività il direttore dell’esecuzione del contratto provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l’esecuzione prestazioni tenendo presenti, tra l’altro, i seguenti parametri:
1. numero di reclami/solleciti da parte dell’utenza valutati dal responsabile unico del procedimento;
2. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del capitolato;
3. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni del direttore dell’esecuzione;
4. numero delle penali, eventualmente applicate nel corso di 30 giorni;
5. esiti negativi dei controlli del presente articolo;
6. numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche a campione .
Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Roma Capitale, devono essere notificate all’esecutore ai sensi dell’articolo 8 del presente schema di accordo quadro afferente le penali.
Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell’esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell’applicazione dell’art. 108, comma 3 del Codice e ss.mm.ii.
Art. 12 – Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni
Competenza specifiche del Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)
Il D.E.C. è soggetto diverso dal R.U.P.. Il R.U.P. ai sensi dell’art. 102, comma 1 del Codice controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al D.E.C..
Ai sensi dell’art. 111, comma 2 del Codice, come modificato dall’art. 75, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 56/2017, il D.E.C. provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto sottoscritto da Roma Capitale assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
L’esecutore è tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
Gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l’esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.
Per ogni singolo contratto applicativo derivante dal presente accordo quadro competono al D.E.C. le attività come dettagliate dal decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, 7 marzo 2018 n. 49.
Il R.U.P. controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell’esecuzione del contratto.
Il controllo amministrativo contabile avverrà in conformità a quanto disposto dall’art. 26 del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018 n. 49.
Verifica della conformità finale
Per effettuare le attività di controllo sull’esecuzione del contratto Roma Capitale nomina, ai sensi dell’art. 102, comma 6 del Codice, sostituito dall’art. 66, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 56/2017, tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità.
In tal caso, il RUP o il Direttore dell’esecuzione del contratto trasmettono al soggetto incaricato della verifica di conformità la seguente documentazione:
a) copia degli atti di gara;
b) copia del contratto;
c) documenti contabili;
d) risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualità della prestazione eseguita;
e) certificati delle eventuali prove effettuate;
f) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dal soggetto incaricato.
Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
La verifica di conformità delle prestazioni contrattuali è avviata entro 15 giorni dall’ultimazione delle prestazioni.
Il D.E.C., a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al R.U.P., il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore.
Ai sensi dell’art. 102, comma 3 del Codice, come modificato dall’art. 66, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017, la verifica di conformità deve avere luogo entro sei mesi dall’ultimazione delle prestazioni.
Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.
Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il D.E.C. dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.
All'esito positivo della verifica di conformità viene rilasciato il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il trentesimo giorno dall'emissione del certificato di verifica di conformità.
È fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede delle rispettive verifica di conformità.
Art. 13 - Modalità di soluzione delle controversie
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal presente accordo quadro, è competente il Foro di Roma.
È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 14 - Garanzia definitiva
L’aggiudicatario dell’accordo quadro, al momento della sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro ovvero, in caso di “consegna ad urgenza”, al momento della sottoscrizione del relativo verbale è obbligato a costituire la garanzia definitiva.
Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale massimo complessivo presunto dell’accordo quadro al netto del ribasso d’asta. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso del 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia definitiva a scelta dell’aggiudicatario dell’accordo quadro può essere prodotta sotto forma di cauzione o fidejussione secondo le seguenti modalità:
a) mediante bonifico SEPA, versamento in contanti (solo qualora l’importo sia inferiore a € 3.000,00 in conformità all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007 e ss.mm. e ii.), o con assegni circolari non trasferibili presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a Roma Capitale – Ragioneria Generale - Depositi Cauzionali – IT 53 P 02008 05117 000104068723, indicando il predetto codice iban e il codice ente n. 7;
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria Provinciale o presso Aziende autorizzate;
c) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività;
d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività;
e) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia fidejussoria di cui alle lettere c), d) ed e) dovrà contenere anche le sottoindicate condizioni:
“Il sottoscritto Istituto (bancario, assicurativo o intermediario finanziario) si obbliga sin
da ora ed incondizionatamente alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché ad effettuare, entro 15 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione e senza alcuna riserva, il versamento della somma garantita a beneficio di “Roma Capitale” presso la “Tesoreria Capitolina” .
Il sottoscritto Istituto (bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l’affidatario
dell’accordo quadro dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt. 11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983).
La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dei contratti applicativi derivanti dal relativo contratto di accordo quadro, compreso l’obbligo di sottoscrivere i successivi eventuali contratti applicativi che l’Amministrazione si determinerà eventualmente a contrarre e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più al esecutorein funzione degli eventuali contratti applicativi rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità .
Roma Capitale può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al fornitore.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria e precisamente:
nel caso in cui l’importo della garanzia sia ridotto del 50%, l’aggiudicatario dovrà presentare – a pena di esclusione - la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008 in originale ovvero in copia autenticata.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, secondo periodo, introdotto dall’art. 59, comma 1, lett. e), n. 1) del D. Lgs. n. 56/2017, si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice ovvero di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già formalmente costituito o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, la suddetta certificazione dovrà essere presentata – a pena di esclusione - da ciascun soggetto del raggruppamento/consorzio ordinario e da tutte le imprese aderenti al suddetto contratto di rete.
Qualora l’aggiudicatario si avvalga delle ulteriori riduzioni di cui al citato articolo 93, comma 7 del Codice dovrà presentare:
14.a.) ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’ulteriore riduzione del 30% - qualora in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit - “Certificato di Registrazione” rilasciato dal Comitato Ecolabel – Ecoaudit comprovante la registrazione EMAS;
ovvero in alternativa a quanto indicato nel punto 14.a.):
14.b.) ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’ulteriore riduzione del 20%, certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 in originale ovvero in copia autenticata.
Qualora l’aggiudicatario sviluppi un “inventario di gas ad effetto serra” o “un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto” e si avvalga della riduzione del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto del citato articolo 93, comma 7 del Codice, come modificato dall’art. 59, comma 1, lett. e), n. 2) del D. Lgs. n. 56/2017, dovrà presentare rispettivamente:
certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o certificazione ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; tali certificazioni dovranno essere presentate in originale ovvero in copia autenticata.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici:
a) in possesso del rating di legalità (e rating di impresa quando vigente);
b) o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
c) o di certificazione social accountability 8000;
d) o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
e) o di certificazione OHSAS 18001;
f) o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e), f) sopra riportate l’aggiudicatario dovrà presentare – a pena di esclusione – le relative certificazioni/attestazioni in originale ovvero, limitatamente alla lettera b) in copia fotostatica, riportanti l’attestazione “conforme all’originale” sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma e corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità e con riferimento alle lettere b). c, d), e) ed f) in copia autenticata.
Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nel caso di cui alla lett. a) di cui sopra dovrà a pena di esclusione risultare iscritto nell’elenco di cui all’art. 8 della Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (come da ultimo modificato dalla delibera n. 26166 del 13 luglio 2016).
La suddetta garanzia dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 19 gennaio 2018 pubblicato il 10-4-2018 sul Supplemento ordinario n. 16/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 83.
Roma Capitale ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del singolo contratto applicativo disposta in danno del esecutoree ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal esecutoreper le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei prestatori di servizio comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento dell’accordo quadro e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte di Roma Capitale che aggiudica l'accordo quadro al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell’intero accordo quadro, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del fornitore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Qualora a seguito dell’accordo quadro non venga affidato alcun contratto applicativo la garanzia definitiva sarà svincolata alla scadenza del termine finale presunto dell’accordo quadro.
In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, al contraente dell’accordo quadro sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale
medesimo.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo secondo le indicazioni di cui all’art. 103, comma 6 del Codice maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi ai sensi dell’art. 102, comma 3 del Codice e ss.mm.ii.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
Art. 15 - Subappalto
È ammesso il subappalto.
Ai fini della disciplina del subappalto di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro si applicano le norme contenute nell’art. 105 del Codice.
Il contratto di accordo quadro e i relativi contratti applicativi non possono essere ceduti, a pena di nullità, salvo quanto previsto nelle ipotesi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d), numero 2) del Codice.
Per ciascun contratto applicativo, Roma Capitale, ai sensi dell’art. 105, comma 13 del Codice, corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell’ esecutore di ciascun contratto applicativo;
c) su richiesta del subappaltatore].
Ai sensi dell’art. 105, comma 9 del Codice e ss.mm.ii. l'affidatario di ciascun contratto applicativo è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito di ciascun contratto applicativo o del subappalto, Roma Capitale acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell’esecuzione svolge le funzioni di cui all’art. 20 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 ed in particolare:
a) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
b) registra le contestazioni dell’ esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti al fornitore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
c) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte del fornitore, delle disposizioni di cui all’articolo 105 del codice.
Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010
n. 217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente dell’accordo quadro.
L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 il esecutore si obbliga per ciascun contratto applicativo, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010.
Il fornitore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale.
Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica, per ciascun contratto applicativo, che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Art. 17 - Protocollo d’intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”
Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011.
È obbligo dell’affidatario dei singoli contratti applicativi comunicare a Roma Capitale – Dipartimento Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di Committenza l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011.
Le attività imprenditoriali “sensibili” tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell’Interno 23 giugno 2010 richiamata nel Protocollo d’Intesa sono, ove ricorrenti, le seguenti:
- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera;
- noli a caldo;
- autotrasporti;
- guardiania di cantieri.
Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.
È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
Art. 18 – Protocollo di Integrità
Roma Capitale in data 31 gennaio 2018, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 18, ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2018- 2019-2020 con il quale ha modificato il “Protocollo di Integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015.
Come accettato [e sottoscritto] dall’operatore economico questi:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l’ art. 57, comma 4, lett. d) della Direttiva n. 24/14 U.E, l’ art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell’Ente (adottato deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell’esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i
dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi
I. guardiania dei cantieri.
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Violazione del “Patto di Integrità”
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario
- di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
b1. Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p..
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all’Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Efficacia del “Patto di Integrità”
1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Art. 19 - Risoluzione del contratto
In relazione alla risoluzione del contratto di accordo quadro e dei conseguenti contratti applicativi, si applica, per quanto compatibile, l’art. 108 del Codice.
Con riferimento alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 106, comma 1 del Codice il direttore dell’esecuzione del contratto fornisce ausilio al R.U.P. ai sensi dell’art. 22 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento
Quando il D.E.C. accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali relativamente a qualsiasi contratto applicativo da parte dell’appaltatore tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.
Può essere valutato come grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto relativamente a qualsiasi contratto applicativo:
a) l’inadempimento/gli inadempimenti che comporta/comportano grave pregiudizio (non solo economico) per l’Amministrazione;
b) il reiterato inadempimento delle obbligazioni previste dal singolo contratto applicativo.
Roma Capitale si riserva la facoltà di ricorrere allo strumento della risoluzione del contratto laddove inadempimenti reiterati, e/o condotte gravemente negligenti, complessivamente considerate, assumano sufficiente capacità rappresentativa dell’inaffidabilità professionale del soggetto affidatario.
Su indicazione del responsabile unico del procedimento il D.E.C. per ciascun contratto applicativo formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento.
La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine assegnato senza che l'appaltatore abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dichiara risolto il singolo contratto applicativo.
In tal caso Roma Capitale si riserva di valutare, in relazione all’affidabilità del contraente, l’eventuale risoluzione dell’intero accordo quadro.
Risoluzione del contratto per grave ritardo
Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il D.E.C. gli assegna un termine che, trattandosi di urgenza nella pubblicazione, non può essere superiore a tre giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, Roma Capitale risolve il singolo contratto applicativo, fermo restando il pagamento delle penali.
Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione.
Nel caso di risoluzione del singolo contratto applicativo l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del singolo contratto applicativo .
In tal caso Roma Capitale si riserva di valutare, in relazione all’affidabilità del contraente, l’eventuale risoluzione dell’intero accordo quadro.
Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto
Il R.U.P. nel comunicare all’appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto dispone con preavviso di venti giorni che il D.E.C. curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.
Il soggetto incaricato della verifica di conformità, procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con il quale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione contratto ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.
Infine, in sede di liquidazione finale del contratto, è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente contratto, ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 del Codice.
Ulteriori casi di risoluzione del contratto
Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il “Protocollo d’Intesa”, il “Protocollo di Integrità”, le ipotesi di cui all’art. 108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi di seguito elencati.
In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l’inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell’Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto dei singoli contratti applicativi e, conseguentemente, dell’accordo quadro.
L’ esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Roma Capitale per l’avvio dell’esecuzione di ciascun contratto applicativo; qualora l’esecutore non adempia, Roma Capitale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del relativo contratto applicativo e, conseguentemente, dell’accordo quadro.
.
Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile
Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:
a) ai sensi dell’art. 4, comma 2 lett. b1. del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale -approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2018-2019-2020 approvato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018 – ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis. c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.;
b) per mancato avvio dell’esecuzione del singolo contratto applicativo sulla base delle indicazioni del D.E.C. oltre il termine di 10 giorni dalla avvenuta consegna;
c) per mancata ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P. oltre il termine di 10 giorni.
Art. 20 - Proroga
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo massimo di sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Roma Capitale.
Art. 21 - Quinto d’obbligo
Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione di ogni singolo contratto applicativo si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell'importo singolo contratto applicativo, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto applicativo originario .
In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del singolo contratto applicativo ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è calcolato secondo le disposizioni di cui all’art. 22 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.
Art. 22 - Interpello in analogia a quanto disposto dall’art. 110 del Codice
In analogia a quanto disposto dall’art. 110 del Codice, come modificato dall’art. 74, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 56/2017 successivamente alla sottoscrizione o alla eventuale consegna d’urgenza del singolo contratto applicativo, in caso di fallimento del fornitore, o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del fornitore, o di risoluzione del singolo contratto applicativo ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del singolo contratto applicativo, Roma Capitale interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo accordo quadro e di sottoscrivere i relativi contratti applicativi per l’affidamento del completamento del servizio.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Art. 23 - Recesso del contratto
Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice come modificato dall’art. 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 56/2017 può recedere dal contratto di accordo quadro e dai conseguenti contratti applicativi in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti in funzione dei singoli contratti applicativi nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.
Ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/i contratto/i applicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all’esecutore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/i contratto/i applicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/i contratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l’esecutore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii., i contributi, i finanziamenti,
le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i .
Art. 24 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali
Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle disposizioni del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati - e del D. Lgs.
n. 196/2003 così come modificato e integrato con il D.Lgs 101/2018.
Art. 25 – Clausola periodica di revisione dei prezzi
È vietato il rinnovo tacito dei contratti per i servizi ricorrenti nel presente accordo quadro. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.
La revisione dei prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata dell’accordo quadro, non ha efficacia retroattiva ed ha cadenza annuale.
L’adeguamento, operato sulla base di apposita istruttoria condotta dal Dirigente preposto all’Ufficio proponente, tendente a comparare il prezzo pattuito con quello di mercato, decorrerà dall’inizio dell’anno contrattuale successivo al primo e sarà formalizzata in apposita determinazione dirigenziale.
A tal fine, il Dirigente terrà conto dei costi standard dei prezzi di riferimento di beni e servizi, elaborati dall’A.N.AC. con apposite linee guida ai sensi dell’art. 213, comma 3, lett. h-bis) del Codice come introdotto dall’art. 125, comma 1, lett. a) n. 2) del D. Lgs. n. 56/2017.
Nella determinazione dei costi standardizzati si tiene conto del costo del lavoro determinato annualmente, ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice, come modificato dall’art. 13, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 56/2017.
Art. 26 – Spese di contratto ed accessorie a carico dell’aggiudicatario
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto di accordo quadro sono a carico del fornitore.
Ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice, in conformità al regime transitorio previsto all’art. 2 comma 6 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, gli avvisi e i bandi di gara devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Ai sensi del predetto regime transitorio, gli effetti giuridici di cui al comma 5, dell’articolo 73 del Codice continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In conformità a quanto previsto all’art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate a Roma Capitale dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
Pertanto, anche le spese di pubblicazione sui quotidiani sono rimborsate a Roma Capitale
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
Art. 27 - Clausole vessatorie
Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute nell’art. 23, comma 1 del presente schema di accordo quadro.
“È a carico dell’esecutore di ciascun contratto applicativo l’adozione, nella esecuzione delle relative prestazioni del presente accordo quadro, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’esecutore medesimo, restandone del tutto esonerata Roma Capitale”.
“Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice come modificato dall’art. 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 56/2017 può recedere dal contratto di accordo quadro e dai conseguenti contratti applicativi in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti in funzione dei singoli contratti applicativi nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti”.
Si approva, inoltre, la seguente clausola vessatoria:
“L’ esecutore di ciascun contratto applicativo assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, qualunque ne sia la natura o la causa”.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
dott. Ernesto Cunto
Firmato digitalmente da