ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
UNIFGCLE - Prot. n. 0011750 - II/7 del 30/03/2020 - Delibera Consiglio di Amministrazione n. 110/2020
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
L’Università degli Studi di Foggia, C.F. 94045260711, con sede legale in Foggia, via X. Xxxxxxx, n. 89/91 (di seguito per brevità denominata “Università di Foggia”), rappresentata dal Rettore, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, nato a Lecce, il 16 febbraio 1975, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Ente,
e
l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS – Sezione Provinciale di Foggia, C.F. 80031500715 (di seguito per brevità denominata “UICI Foggia), con sede legale in Foggia, Xxx Xxxxxxx 00, rappresentati dal Presidente Provinciale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS Xxxx. Xxxxxx Xx Xxx, nato a Foggia il 17/02/1963, domiciliato per la carica presso la sede della ONLUS e che ai fini del presente atto rappresenta anche gli Enti ed Organismi che operano con e presso UICI Foggia, quali:
- l’Istituto per la Ricerca la Formazione e la Riabilitazione, C.F. 94028070715 (di seguito per brevità denominata “IRIFOR Foggia);
- il Centro di Consulenza Tiflodidattica di Foggia, della Federazione Nazionale Istituzioni pro Ciechi, C.F. 80254570585 (di seguito per brevità denominato “CCT Foggia”);
- la Società Cooperativa Sociale ONLUS Xxxxx Xxxxxxx, C.F. 03890910718
- (di seguito per brevità denominata “Cooperativa Xxxxx Xxxxxxx”);
(qui di seguito denominate singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”).
PREMESSO CHE:
a. l’Università di Foggia ha tra i propri fini istituzionali la formazione e la ricerca e ad esse ha affiancato le missioni di trasferimento tecnologico e di servizi al sistema socio-economico e al territorio;
b. l’Università di Foggia intende generare e sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso l’interazione con gli attori pubblici e privati che sul territorio contribuiscono alla creazione e distribuzione della conoscenza;
c. gli obiettivi sopradescritti si realizzano attraverso la capacità di fare sistema sulla frontiera della ricerca e della formazione negli ambiti dell’eccellenza presenti nell’Ateneo e nel sistema socio economico territoriale;
d. l’Università di Foggia intende quindi potenziare la collaborazione con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, nell’ottica di favorire la cooperazione nell’ambito di progetti in partnership di interesse comune;
e. UICI Foggia e l’Università di Foggia intendono ampliare l’esperienza fin qui svolta attivando una collaborazione strategica a lungo termine relativa a generazione di idee, studi di fattibilità, progetti di ricerca svolti in partnership dall’Università di Foggia e UICI Foggia;
f. nell’UICI e con l’UICI operano in stretta collaborazione e proficua sinergia IRIFOR Foggia, CCT Foggia e Cooperativa Xxxxx Xxxxxxx.
TUTTO CIÒ PREMESSO,
con la presente scrittura privata redatta in duplice copia si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 – Premesse
1.1 Le premesse e gli allegati al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
Articolo 2 - Finalità dell’accordo
2.1. l’UICI Foggia e Università di Foggia, con il presente accordo, intendono definire i contenuti della partnership nell’ambito delle reciproche attività.
2.2 Le Parti, inoltre, intendono individuare nuovi modelli e strategie che consentano di rafforzare il legame con il territorio, anche in termini sociali e culturali, attraverso
la sperimentazione di nuove forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed esperienze all’interno del tessuto sociale locale.
Articolo 3 - Oggetto della collaborazione
3.1 Le Parti intendono collaborare nello svolgimento di (a mero titolo esemplificativo):
a. condivisione di progetti formativi ed iniziative per la prevenzione della cecità e per favorire la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali degli studenti ipovedenti e non vedenti;
b. partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;
c. collaborazione per specifici progetti di ricerca finanziati da UICI Foggia, IRIFOR Foggia, Cooperativa Xxxxx Xxxxxxx;
d. consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
e. promozione di attività di diffusione e sensibilizzazione sul territorio;
f. possibilità di affidare la docenza per attività formative all’interno dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità sulle specifiche tematiche della disabilità visiva;
g. possibilità di affidare la docenza per attività formative di attività formative a libera scelta degli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale.
Articolo 4 – Comitato Guida
4.1 Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti convengono di costituire un apposito Comitato Guida, che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza dell’accordo, composto dal Rettore dell’Università di Foggia, o suo delegato, e dal Presidente dell’UICI Foggia, o suo delegato, con il compito di individuare gli obiettivi strategici della collaborazione e fornire le linee di indirizzo generali.
4.2 Ciascuna Parte sopporterà eventuali oneri per l’attività dei propri membri nel Comitato.
Articolo 5 – Durata e rinnovo
5.1Il presente accordo ha durata di anni uno a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è tacitamente rinnovabile tra le Parti, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.
Articolo 6 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature
6.1 Qualora si rendesse necessario, ciascuna Parte potrà consentire al personale dell’altra Parte, incaricato dello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, l’accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l’utilizzo eventuale di proprie attrezzature.
6.2 Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l’altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.
Articolo 7 – Sicurezza
7.1 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che il datore di lavoro dell’UICI assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario e degli studenti eventualmente ospitati presso la Onlus.
7.2 Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell’Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale dell’UICI eventualmente ospitato nei locali dell’Ateneo.
7.3 Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all’altra Parte gli
elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.
7.4 Si demanda ai singoli contratti attuativi la definizione dei soggetti ai quali attribuire gli obblighi conseguenti all’applicazione del D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii.
Articolo 8 - Coperture assicurative
8.1 L’Università dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo presso i locali dell’UICI sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
8.2 L’UICI garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori, nonché per quelli di IRIFOR Foggia, CCT Foggia e Cooperativa Xxxxx Xxxxxxx eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente accordo presso i locali dell’Università.
8.3 Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica della sostenibilità finanziaria.
Articolo 9 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
9.1 La collaborazione di cui al presente accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altro segno distintivo dell’altra Parte (incluse abbreviazioni), se non previa autorizzazione di ciascuna delle Parti.
Articolo 10 – Riservatezza
10.1 Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a:
- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.
10.2 Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.
10.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.
Articolo 11 – Trattamento dei dati
11.1 L’Università di Foggia provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento - nonché dal Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici sottoscritto dalla CRUI il 13.5.2004 - in attuazione del decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196 sul trattamento dei dati personali e si impegna a non farne alcun altro uso. Il Titolare del trattamento dei dati personali per l’Università degli Studi di Foggia è il Rettore. Nel merito delle attività attuative del presente accordo quadro, il Rettore ha
nominato come responsabile per il trattamento dei dati il responsabile della struttura universitaria cui fanno capo le attività stesse.
11.2 UICI Foggia si impegna al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali dell’Università degli Studi di Foggia unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente accordo. Il Titolare del trattamento dei dati personali per l’UICI è il Sig. Xxxxxx Xx Xxx.
11.3 L’UICI autorizza l’Università degli Studi di Foggia a rendere nota, sul proprio sito istituzionale, la partnership oggetto del presente accordo ed a pubblicare sul medesimo sito, salvo diversa comunicazione, notizie riguardanti i relativi contratti attuativi tra cui, in via esemplificativa: tema della ricerca/consulenza, nominativo del committente, valore economico del contratto.
Articolo 12 – Controversie
12.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo.
12.2 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Foggia per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l’esecuzione o la risoluzione del presente accordo.
Articolo 13 – Registrazione e spese
Articolo 14 – Rimandi
14.1 Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto
compatibili.
Letto, confermato e sottoscritto. Luogo, data
PER L’UNIVERSITA’ DI FOGGIA IL RETTORE
(Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx)
PER L’UICI – SEDE PROVINCIALE DI FOGGIA IL PRESIDENTE
(Xxxx. Xxxxxx Xx Xxx)