PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI
C.C.N.L.
PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO: COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI
Copia a cura di E.BI.TE.N.
Ente Bilaterale Nazionale del Terziario
INDICE
Validità e sfera di applicazione del contratto 13
SISTEMI DI RELAZIONI SINDACALI 21
DIRITTI DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE 21
Art. 2 (Livello territoriale) 21
Art. 4 (Procedure per il rinnovo) 23
SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE 23
Art. 8 (Contrattazione territoriale: Modalità di presentazione della piattaforma) 25
Art. 9 (Modalità di verifica) 25
STRUMENTI PARITETICI NAZIONALI 26
Art. 11 (Commissione Paritetica). 26
Art. 12 (Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale) 27
Art. 13 (Commissione permanente per le pari opportunità) 27
Art. 14 (Osservatorio nazionale) 28
Art. 15 (Commissione paritetica nazionale di garanzia e conciliazione) 28
Art. 16 (Commissione paritetica nazionale di garanzia e conciliazione- procedure) 28
Art. 18 (Ente Bilaterale Nazionale del Terziario in sigla EBITEN) 30
Art. 19 (Analisi di problemi settoriali da parte dell'EBITEN) 32
Art. 20 (EBITEN competenti per territorio) 32
Art. 21 (Finanziamento dell’EBITEN) 32
Art. 21 bis (Fondo di solidarietà bilaterale) 33
DIRITTI SINDACALI E D’ASSOCIAZIONE 33
Art. 22. – (Principi ispiratori) 33
Art. 23 – (Rappresentanze sindacali) 33
Art. 24 – (R.S.A. - Rappresentanza Sindacale Aziendale) 34
Art. 25 – (Permessi R.S.A.) 34
Art.26 – R.S.T. (Rappresentante Sindacale del Territorio) 35
Art. 27 – (Diritto d’affissione) 35
Art. 30 – (Rappresentanza dei lavoratori) 36
Art. 31 – (Trattenuta contributi sindacali) 36
Art. 32 – (Accesso agli istituti di patronato) 36
Art. 33 (Delegato aziendale) 37
E DELLA DIGNITA' DELLA PERSONA 37
Art. 34 (Condizioni ambientali) 37
Art. 36 (Molestie sessuali) 37
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE 39
Art. 37 bis (Il tentativo di conciliazione dopo l’introduzione della L. n. 183/2010 “Collegato Lavoro”) 40
Art. 37 ter (Commissioni di certificazione) 40
Art. 38 (Collegio arbitrale) 41
Art. 38 bis (Clausola compromissoria) 42
Art. 39 (Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali) 42
Art. 40 (Contributi di assistenza contrattuale) 42
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO 43
Art. 41 (Contratto di inserimento) 43
Art. 42 (Sfera di applicazione) 45
Art. 43 (Proporzione numerica) 46
Art. 46 (Percentuale di conferma) 47
Art. 47 (Procedure di applicabilità) 47
Art. 49 (Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato) 48
Art. 50 (Obblighi del datore di lavoro) 48
Art. 51 (Doveri dell'apprendista) 48
Art. 52 (Trattamento normativo) 49
Art. 53 (Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico) 49
Art. 55 (Durata dell'apprendistato) 50
Art. 56 (Formazione: principi generali, modalità d’erogazione e durata) 50
Art. 57 (Formazione: contenuti) 51
Art. 58 (Referente per l’apprendistato - Tutor) 51
Art. 59 (Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo)
Art. 60 (Rinvio alla legge) 53
Art. 61 (Contratto a tempo determinato) 54
Art. 61 bis (Lavoro intermittente) 55
Art. 63 (Somministrazione di lavoro) 56
Art. 64 (Somministrazione di lavoro a tempo determinato) 56
Art. 64 bis (Contratti a tempo determinato in località turistiche) 57
Art. 64 ter (Contratto di sviluppo occupazionale - CSO) 57
Art. 64 quater (Contratto di primo ingresso - CPI) 59
Art. 64 quinquies (Contratto di Reimpiego - CR) 59
Art. 64 sexies (Contratti a tempo determinato nei centri di assistenza fiscale) 60
Art. 66 (Diritto di precedenza) 61
Art. 67 (Divieti, limiti e monitoraggio) 61
Art. 70 (Rapporto a tempo parziale) 62
Art. 71 (Genitori di portatori di handicap) 63
Art. 72 (Disciplina del rapporto a tempo parziale) 63
Art. 72 bis (Trasformazione del rapporto) 63
Art. 73 (Part – time per gli addetti al call center) 64
Art. 74 (Criterio di proporzionalità) 64
Art. 76 (Quota giornaliera della retribuzione) 64
Art. 77 (Quota oraria della retribuzione) 64
Art. 79 (Permessi retribuiti) 65
Art. 81 (Permessi per studio) 65
Art. 82 (Lavoro supplementare - Normativa) 65
Art. 83 (Clausole Elastiche) 66
Art. 84 (Registro lavoro supplementare) 66
Art. 85 (Mensilità supplementari - 13ª e 14ª) 66
Art. 87 (Relazioni sindacali regionali) 67
Art. 88 (Part-time post maternità) 67
Art. 89 (Lavoratori affetti da patologie oncologiche) 67
Art. 90 (Condizioni di miglior favore) 67
Art. 93 (Formazione continua - FORMAZIENDA.) 69
Art. 93 bis (Fondo di previdenza complementare) 69
INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 70
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE 70
Art. 95 (Evoluzione della classificazione) 70
Art. 96 bis (Classificazione) 87
Art. 96 ter (Classificazione settore distribuzione del farmaco - Nuovo profilo professionale)
Art. 96 quater (Classificazione operatori di vendita) 92
Art. 97 (Mansioni del lavoratore) 93
Art. 98 (Mansioni promiscue) 93
Art. 99 (Passaggi di livello) 93
Art. 102 (Periodo di prova) 95
Art. 104 (Formazione e aggiornamento) 96
Art. 105 (Assegnazione della qualifica) 96
Art. 106 (Polizza assicurativa) 96
Art. 109 (Collegio di conciliazione e arbitrato) 97
Art. 110 (Indennità di funzione) 97
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO 98
Art. 111 (Orario normale settimanale) 98
Art. 112 (Durata dell'orario di lavoro) 98
Art. 113 (Riposo giornaliero) 99
Art. 114 (Articolazione dell'orario settimanale) 99
Art. 115 (Orario medio settimanale per specifiche tipologie) 99
Art. 116 (Retribuzione ore eccedenti l'articolazione dell'orario di lavoro) 100
Art. 117 (Procedure per l'articolazione dell'orario settimanale) 100
Art. 118 (Flessibilità dell'orario) 100
Art. 119 (Flessibilità dell'orario - Ipotesi aggiuntiva A) 101
Art. 120 (Flessibilità dell'orario - Ipotesi aggiuntiva B) 101
Art. 121 (Procedure) 102
Art. 122 (Banca delle ore) 102
Art. 123 (Assorbimento riposi compensativi e permessi aggiuntivi) 103
Art. 124 (Decorrenza dell'orario per i lavoratori comandati fuori sede) 103
Art. 125 (Orario di lavoro dei minori) 103
Art. 126 (Fissazione dell'orario) 103
Art. 127 (Disposizioni speciali) 104
Art. 128 (Lavoratori discontinui) 104
Art. 128 bis (Reperibilità) 105
Capo II 106
LAVORO STRAORDINARIO 106
E LAVORO ORDINARIO NOTTURNO 106
Art. 129 (Norme generali lavoro straordinario) 106
Art. 130 (Maggiorazione lavoro straordinario) 106
Art. 131 (Registro lavoro straordinario) 107
Art. 132 (Lavoro ordinario notturno) 107
Capo III 107
RIPOSO SETTIMANALE, FESTIVITA' 107
E PERMESSI RETRIBUITI 107
Art. 133 (Riposo settimanale) 107
Art. 134 (Lavoro domenicale) 108
Art. 135 (Festività) 109
Art. 136 (Retribuzione prestazioni festive) 110
Art. 137 (Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge) 110
Art. 138 (Lavoro ordinario domenicale per gli impianti di distribuzione di carburante autostradale e altre casistiche.) 110
Art. 139 (Permessi retribuiti) 110
Capo IV 111
FERIE 111
Art. 140 (Ferie) 111
Art. 141 (Determinazione periodo di ferie) 112
Art. 142 (Normativa retribuzione ferie) 112
Art. 143 (Normativa per cessazione rapporto) 112
Art. 144 (Xxxxxxxx lavoratore in ferie) 112
Art. 145 (Irrinunciabilità) 113
Art. 146 (Registro ferie) 113
Capo V 113
CONGEDI - DIRITTO ALLO STUDIO - ASPETTATIVE 113
Art. 147 (Congedi retribuiti) 113
Art. 148 (Funzioni pubbliche elettive) 113
Art. 149 (Permessi per decessi e gravi infermità) 114
Art. 150 (Congedo per gravi motivi familiari) 114
Art. 151 (Congedo matrimoniale) 116
Art. 152 (Diritto allo studio) 116
Art. 153 (Congedi per formazione) 117
Art. 154 (Lavoratori stranieri) 118
Art. 155 (Aggiornamento professionale personale direzione esecutiva) 118
Art. 156 (Aspettativa per tossicodipendenza) 118
Art. 157 (Congedi e permessi per handicap) 119
Art. 157 bis (Congedo per le donne vittime di violenza di genere) 119
Capo VI 120
ACCESSO AL CREDITO 120
Art. 158 (Fondo di garanzia per i lavoratori del terziario - Fondo Fiditerziario) 120
Art. 159 (Oggetto delle garanzie collettive) 120
Capo VII 121
MISSIONE E TRASFERIMENTO 121
Art. 160 (Missioni) 121
Art. 161 (Disciplina speciale per il personale addetto al trasporto e messa in opera di mobili)
...............................................................................................................................................121
Art. 161 bis (Disciplina speciale per le trasferte degli operatori di vendita) 121
Art. 162 (Trattamento retributivo trasporto merci) 122
Art. 163 (Trasferimenti) 122
Art. 164 (Disposizioni per i trasferimenti) 123
Capo VIII 123
MALATTIE E INFORTUNI 123
Art. 165 (Malattia) 123
Art. 166 (Normativa) 123
Art. 167 (Obblighi del lavoratore) 124
Art. 168 (Periodo di comporto) 124
Art. 169 (Trattamento economico di malattia) 124
Art. 170 (Infortunio) 126
Art. 171 (Trattamento economico di infortunio) 126
Art. 172 (Quota giornaliera per malattia e infortunio) 127
Art. 173 (Festività) 127
Art. 174 (Aspettativa non retribuita per malattia) 127
Art. 174 bis (Aspettativa non retribuita per patologie gravi) 128
Art. 175 (Aspettativa non retribuita per infortunio) 128
Art. 176 (Tubercolosi) 128
Art. 176 bis (Aspettativa per sospensione patente) 128
Art. 177 (Rinvio alle leggi) 129
Capo IX 129
MATERNITA' E PATERNITA' 129
Art. 178 (Congedo di maternità e di paternità) 129
Art. 179 (Congedo parentale) 130
Art. 179 bis (Congedo parentale a ore) 131
Art. 180 (Permessi per assistenza al bambino) 132
Art. 181 (Normativa) 132
Art. 181 bis (Adozioni internazionali) 133
Capo X 134
SOSPENSIONE DEL LAVORO 134
Art. 182 (Sospensione) 134
Capo XI 134
ANZIANITA' DI SERVIZIO 134
Art. 183 (Decorrenza anzianità di servizio) 134
Art. 184 (Computo anzianità frazione annua) 134
Capo XII 135
SCATTI DI ANZIANITA' 135
Art. 185 (Scatti di anzianità) 135
Capo XIII 135
TRATTAMENTO ECONOMICO 135
Art. 186 (Normale retribuzione) 135
Art. 187 (Retribuzione di fatto) 136
Art. 188 (Retribuzione mensile) 136
Art. 189 (Quota giornaliera) 136
Art. 190 (Quota oraria) 136
Art. 191 (sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro) 136
Art. 192 (Paga base nazionale conglobata) 137
Art. 192 bis (Salario Incentivante) 139
Art. 193 (Assorbimenti) 140
Art. 194 (Trattamento personale di vendita a provvigione) 140
Art. 195 (Indennità di cassa e maneggio denaro) 141
Art. 196 (Prospetto paga) 141
Xxxx XXX 000
MENSILITA' SUPPLEMENTARI (13ª e 14ª) 141
Art. 197 (Tredicesima mensilità) 141
Art. 198 (Quattordicesima mensilità) 141
Capo XV 142
CAUZIONI 142
Art. 199 (Cauzioni) 142
Art. 200 (Diritto di rivalsa) 142
Art. 201 (Ritiro cauzioni per cessazione rapporto) 142
Capo XV CAUZIONI 143
Art. 201 bis (Rischio macchina) 143
Capo XVI 143
CALO MERCI E INVENTARI 143
Art. 202 (Calo merci) 143
Art. 203 (Inventari) 143
Capo XVII 144
RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI 144
Art. 204 (Assistenza legale) 144
Art. 205 (Normativa sui procedimenti penali) 144
Capo XVIII 145
VITTO E ALLOGGIO 145
Art. 206 (Vitto e alloggio) 145
Capo XIX 145
DIVISE E ATTREZZI 145
Art. 207 (Xxxxxx e attrezzi) 145
Capo XX 145
APPALTI 145
Art. 208 (Appalti) 145
Art. 209 (Terziarizzazioni delle attività di vendita) 145
Capo XXI 146
DOVERI DEL PERSONALE E NORME DISCIPLINARI 146
Art. 210 (Obbligo del prestatore di lavoro) 146
Art. 211 (Divieti) 146
Art. 212 (Giustificazione delle assenze) 146
Art. 213 (Rispetto orario di lavoro) 147
Art. 214 (Comunicazione mutamento di domicilio) 147
Art. 215 (Provvedimenti disciplinari) 147
Art. 216 (Codice disciplinare) 148
Art. 217 (Normativa provvedimenti disciplinari) 148
Titolo V 149
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 149
Capo I 149
RECESSO 149
Art. 218 (Recesso con preavviso) 149
Art. 219 (Recesso ex art. 2119 cod. civ.) 149
Art. 220 (Normativa) 150
Art. 221 (Nullità del licenziamento) 151
Art. 222 (Nullità del licenziamento per matrimonio) 151
Art. 223 (Licenziamento simulato) 152
Capo II 152
PREAVVISO 152
Art. 224 (Termini di preavviso) 152
Art. 225 (Indennità sostitutiva del preavviso) 152
Capo III 153
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 153
Art. 226 (Trattamento di fine rapporto) 153
Art. 227 (Cessione o trasformazione dell'azienda) 153
Art. 228 (Fallimento dell'azienda) 153
Art. 230 (Corresponsione del trattamento di fine rapporto) 154
Capo IV 154
DIMISSIONI 154
Art. 231 (Dimissioni) 154
Art. 232 (Dimissioni per matrimonio) 155
Sezione quinta 156
ALLINEAMENTO CONTRATTUALE, DECORRENZA E DURATA 156
Art. 234 – (Lavoratori provenienti da altro c.c.n.l.) 156
Art. 235 (Decorrenza e durata) 156
Assetti contrattuali
1. La complessità dei settori rappresentati dalle parti stipulanti, caratterizzata da imprese spesso piccole e piccolissime, necessita di uno strumento come il c.c.n.l. che svolge un ruolo significativo nella regolazione dei rapporti di lavoro.
2. Per rendere la contrattazione collettiva più rispondente ai nuovi bisogni dei lavoratori e delle imprese e favorire l’obiettivo della crescita fondata sull’aumento della produttività, le parti stipulanti il presente c.c.n.l. concordano di regolare l’assetto della contrattazione collettiva secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal presente contratto.
Validità e sfera di applicazione del contratto
1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto dalle Parti firmatarie, è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, ove non diversamente regolato, in ogni sua norma e nel suo insieme, un trattamento minimo e inderogabile e condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie nonché per l’accesso alla formazione continua erogata dai Fondi interprofessionali ed a tutti gli altri strumenti che il presente CCNL ha istituito per rispondere alle esigenze delle imprese in materia di mercato del lavoro e di gestione del rapporto di lavoro. Le tutele offerte dalla bilateralità, producendo efficacia diretta sul contenuto delle situazioni di diritto che regolano il rapporto individuale di lavoro tra le aziende e ciascuno dei propri dipendenti, devono essere ricondotte alla parte economica-normativa del Contratto Collettivo. Pertanto, i datori di lavoro applicanti il presente CCNL che non aderiscono all’E.BI.TE.N., dovranno necessariamente garantire ai propri dipendenti prestazioni equivalenti a quelle erogate dall’Ente Bilaterale.
2. Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui al presente c.c.n.l., o qualsiasi estensione, pattuita con le altre parti diverse da quelle stipulanti, non può avvenire se non, con il consenso espresso compiutamente dalle parti stipulanti.
3. L'inquadramento settoriale delle aziende ed il relativo campo di applicazione sono così definiti.
A) ALIMENTAZIONE
Commercio al dettaglio
- Ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati al dettaglio di prodotti surgelati;
- Commercio di frutta e verdura fresca, preparata e conservata;
- Commercio di carni e prodotti a base di carne;
- Commercio di pesci, crostacei e molluschi, altri prodotti ittici e prodotti derivati;
- Commercio di pane, torte, dolciumi e confetteria – inclusa la vendita diretta al pubblico effettuata dai laboratori di panificazione o di pasticceria in una sede diversa da quella della produzione - ;
- Commercio di bevande – da non consumarsi sul posto -, alcoliche e non alcoliche;
- Commercio di latte e di prodotti lattiero-caseari;
- Commercio di caffè torrefatto;
- Commercio di prodotti macrobiotici e dietetici;
- Commercio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati (es. uova, oli e grassi alimentari, salumerie ecc);
Commercio al dettaglio ambulante
- Commercio di prodotti ortofrutticoli;
- Commercio di prodotti ittici;
- Commercio di carne;
- Commercio di altri prodotti alimentari e bevande;
Commercio all’ingrosso
- Commercio di cereali, tabacco grezzo, sementi e alimenti per il bestiame (mangimi);
- Commercio di xxxxxx e ortaggi freschi e conservati;
- Commercio di carne fresca, congelata e surgelata;
- Commercio di prodotti di salumeria;
- Commercio di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale;
- Commercio di bevande alcoliche e non alcoliche;
- Commercio di zucchero, cioccolato, dolciumi, prodotti da forno, gelati, tè, cacao e spezie, inclusi surrogati, camomilla e altri prodotti per la preparazione di infusi;
- Commercio di prodotti della pesca freschi, congelati, surgelati, conservati e secchi;
- Commercio di pasti e piatti pronti;
- Commercio di altri prodotti alimentari, inclusi prodotti dietetici e omogeneizzati, alimenti per animali da compagnia ecc;
- Commercio non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco.
B) FIORI, PIANTE E AFFINI
Commercio al dettaglio
- Erboristerie;
- Commercio di fiori e piante, incluso il commercio di semi e fertilizzanti;
Commercio al dettaglio ambulante
- Commercio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;
Commercio all’ingrosso
- Commercio all’ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico;
- Commercio all’ingrosso di piante officinali, semi oleosi, patate da semina.
C) MERCI D’USO E AFFINI
Commercio al dettaglio
- Grandi magazzini;
- Commercio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
- Empori e altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari;
- Commercio di generi di monopolio (tabaccherie);
- Commercio di carburante per autotrazione;
- Commercio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati;
- Commercio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia, di apparecchi audio e video, elettrodomestici in esercizi specializzati;
- Commercio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa, filati per maglieria e merceria;
- Commercio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico (es. ferramenta, articoli per “fai da te”, apparecchi e materiali antinfortunistici ecc);
- Commercio di articoli igienico-sanitari;
- Commercio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle;
- Commercio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura, compresi animali da cortile e prodotti per uso vinicolo; macchine e attrezzature per il giardinaggio;
- Commercio di tappeti, tende e tendine;
- Commercio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum);
- Commercio di mobili per la casa, utensili per la casa, cristallerie e vasellame e articoli per l’illuminazione;
- Commercio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico;
- Commercio di sistemi di sicurezza;
- Commercio di strumenti musicali e spartiti e di altri articoli diversi per uso domestico (es. articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica);
- Commercio di libri nuovi in esercizi specializzati, di giornali, riviste e periodici;
- Commercio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;
- Commercio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati;
- Commercio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero;
- Commercio di natanti e accessori;
- Commercio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici);
- Commercio di confezioni per adulti, per bambini e neonati;
- Commercio di biancheria personale, maglieria, camicie;
- Commercio di pellicce e di abbigliamento in pelle, articoli di pelletteria e da viaggio;
- Commercio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;
- Commercio di calzature e accessori;
- Farmacie;
- Commercio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica, incluse le parafarmacie;
- Commercio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- Commercio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale;
- Commercio di piccoli animali domestici compresi alimenti per animali da compagnia;
- Commercio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria;
- Commercio di mobili per ufficio;
- Commercio di materiale per ottica e fotografia;
- Commercio di oggetti d’arte (incluse gallerie d’arte), di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria;
- Commercio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- Commercio di armi e munizioni, articoli militari;
- Commercio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
- Commercio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo, di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli di carta e cartone);
- Commercio di articoli funerari e cimiteriali;
- Commercio di articoli per adulti (sexy shop);
- Commercio di altri prodotti non alimentari;
- Commercio di articoli di seconda mano (libri, mobili e oggetti di antiquariato, indumenti e altri oggetti usati, case d’asta);
Commercio al dettaglio ambulante
- Commercio di tessuti, articoli tessuti per la casa, articoli di abbigliamento;
- Commercio di calzature e pelletteria;
- Commercio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio;
- Commercio di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso;
- Commercio di chincaglieria e bigiotteria;
- Commercio di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico;
- Commercio di altri prodotti (tappeti e scendiletto, libri, giochi e giocattoli, registrazioni musicali e video, articoli usati);
Commercio all’ingrosso
- Commercio di animali vivi;
- Commercio di cuoio, xxxxx xxxxxx e lavorate anche per pellicceria;
- Commercio di tessuti, articoli di merceria, filati e passamaneria, biancheria per la casa, spaghi, cordami, sacchi e tele di juta;
- Commercio di abbigliamento, incluso quello sportivo; di accessori per abbigliamento (es. cravatte, guanti ecc) e di ombrelli;
- Commercio di camicie, biancheria intima, maglieria e simili;
- Commercio di calzature e accessori;
- Commercio di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video, di supporti registrati, audio, video (cd, dvd ecc), articoli per fotografia, cinematografia e ottica;
- Commercio di articoli di ceramica e porcellana, di vetro (vetreria e cristalleria) e di prodotti per la pulizia, inclusi prodotti per la pulizia per uso industriale e professionale;
- Commercio di profumi e cosmetici;
- Commercio di prodotti farmaceutici (medicinali, prodotti botanici per uso farmaceutico e articoli medicali ed ortopedici);
- Commercio di mobili per la casa e d’antiquariato, tappeti e articoli per l’illuminazione, compresi i sistemi di allarme;
- Commercio di orologi e gioielleria;
- Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria;
- Commercio di libri, riviste e giornali;
- Commercio di giochi e giocattoli, inclusi articoli per puericultura;
- Commercio di articoli sportivi (incluse biciclette);
- Commercio di articoli in pelle e articoli da viaggio in qualsiasi materiale;
- Commercio di vari prodotti di consumo non alimentare (es. strumenti musicali, articoli funerari, apparecchi domestici non elettrici ecc);
- Commercio di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software;
- Commercio di apparecchiature elettriche per telecomunicazioni e componenti elettronici;
- Commercio di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi trattori;
- Commercio di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili);
- Commercio di macchine per le miniere, l’edilizia e l’ingegneria civile;
- Commercio di macchine per l’industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria;
- Commercio di mobili per ufficio e negozi;
- Commercio di altre macchine e attrezzature per ufficio;
- Commercio di imbarcazioni da diporto, di altri mezzi ed attrezzature di trasporto;
- Commercio di materiale elettrico per impianti di uso industriale;
- Commercio di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici;
- Commercio di strumenti e attrezzature misurazione per uso scientifico e per uso non scientifico;
- Commercio di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi, di articoli antincendio e antinfortunistici e di altre macchine ed attrezzature per l’industria, il commercio e la navigazione;
- Commercio di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento;
- Commercio di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e non ferrosi e prodotti semilavorati;
- Commercio di legname, semilavorati in legno e legno artificiale;
- Commercio di moquette e linoleum, di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari), di infissi e altri materiali da costruzione;
- Commercio di vetro piano, carta da parati, colori e vernici, apparecchi in ferro ed altri metalli;
- Commercio di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento;
- Commercio di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura e per l’industria;
- Commercio di fibre tessili grezze e semilavorate, gomma grezza, materie plastiche in forme primarie e semilavorati, imballaggi e altri prodotti intermedi;
- Commercio di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici, di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni ecc); di sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale (cascami);
- Commercio non specializzato di merci varie.
- Commercio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio o telefono;
- Commercio di prodotti vari mediante dimostratore o incaricato alla vendita (porta a porta);
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
D) AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
- Commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture, di autoveicoli leggeri, e di altri autoveicoli nuovi e di seconda mano;
- Riparazioni meccaniche di autoveicoli;
- Riparazione di carrozzerie di autoveicoli;
- Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli (officine di elettrauto);
- Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli;
- Lavaggio auto;
- Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli (es. montaggio ganci per traino ecc);
- Commercio all’ingrosso e al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli;
- Commercio all’ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori e relative parti ed accessori;
- Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici).
E) AUSILIARI DEL COMMERCIO E COMMERCIO CON L’ESTERO
- Agenti, rappresentanti e intermediari del commercio;
- Noleggio di autoveicoli, di beni per uso personale e per la casa, di attrezzature sportive e ricreative, di videocassette e dischi e di altri beni per uso personale e domestico (escluse le attrezzature sportive e ricreative);
- Noleggio di macchine e attrezzature agricole, di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile, per ufficio (inclusi i computer) e noleggio di altre macchine e attrezzature;
- Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale e aereo e di altri mezzi di trasporto terrestri
- Commissionari;
- Mediatori pubblici e privati;
- Compagnie di importazione ed esportazione e case per il commercio internazionale, comprese le importazioni ed esportazioni di merci promiscue;
- Imprese portuali di controllo e gestione di porti privati, compreso il rimessaggio ed il trasporto di natanti con qualsiasi mezzo;
- Fornitori di enti pubblici e privati, compresi i fornitori carcerari, i fornitori di bordo, le imprese di casermaggio ed altro;
- stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili;
- Agenti di commercio preposti da case commerciali e/o da società operanti nel settore di prodotti petroliferi ed accessori;
- Aziende importatrici ed esportatrici di prodotti ortofrutticoli.
F) SERVIZI ALLE IMPRESE/ALLE ORGANIZZAZIONI, SERVIZI DI RETE, SERVIZI ALLE PERSONE
- Facchinaggio (indipendente dal trasporto) – es. attività di manovalanza o di facchinaggio consistente nello spostamento di materiale di qualsiasi natura, all’interno di stabilimento o uffici, per magazzinaggio, archiviazione, ristrutturazione ecc, - anche mediante utilizzo di mezzi meccanici;
- Agenzie di stampa;
- Servizi di informazione;
- Servizi di leasing;
- Servizi dei consorzi di garanzia collettiva fidi;
- Società di carte di credito;
- Uffici cambi extrabancari
- Servizi fiduciari e finanziari
- Servizi di intermediazione mobiliare e immobiliare; vendita di multiproprietà;
- Servizi di factoring;
- Società di controllo, revisione contabile e certificazione di bilanci;
- Agenzie pubblicitarie;
- Attività di consulenza gestionale
- Servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione;
- Servizi di traduzione e interpretariato;
- Servizi in materia di sicurezza ed igiene nei posti di lavoro;
- Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento del personale;
- Agenzie di somministrazione;
- Servizi di investigazione privata;
- Servizi di vigilanza privata e connessi ai sistemi di vigilanza;
- Servizi di cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole), se attività non agricola;
- Servizi di assistenza, di sorveglianza, di salvataggio, di sistemazione, pulizia e riassetto della spiaggia e delle attrezzature;
- Magazzini di custodia e deposito per conto terzi; Magazzini frigoriferi per conto terzi;
- Gestione di parcheggi e autorimesse;
- Attività di traino e soccorso stradale e altre attività connesse ai trasporti terrestri;
- Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali;
- Intermediari dei trasporti;
- Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci;
- Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;
- Ristorazione con somministrazione;
- Catering per eventi, banqueting;
- Bar e altri esercizi simili senza cucina;
- Servizi di hosting, elaborazione dei dati e simili, nonché la gestione di motori di ricerca e altri portali internet;
- Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP);
- Erogazione di servizi di accesso telefonico o di accesso ad internet in strutture aperte al pubblico (Phone Center e Internet Point);
- Rivendita di servizi di telecomunicazione;
- Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica;
- Fornitura di servizi di gestione ed utilizzo on-site dei sistemi informatici dei clienti e/o di strutture di elaborazione dei dati, inclusi i servizi di assistenza relativi alle attività svolte;
- Installazione (configurazione) di personal computer e unità periferiche;
- Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica;
- Fornitura a terzi, in qualsiasi modalità, di dati provenienti da banche dati;
- Attività di hosting specializzato;
- Gestione di siti web;
- Servizi di trasferimento di denaro (money transfer);
- Servizi amministrativi connessi all’assicurazione;
- Pubbliche relazioni e comunicazione;
- Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale;
- Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale;
- Attività di riprese fotografiche, casting cinematografico, realizzazione di opere televisive e teatrali;
- Agenzie di distribuzione e consegna materiale pubblicitario;
- Agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
- Servizi di progettazione industriale, engineering;
- Agenti mandatari Siae;
- Attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica;
- Servizi veterinari;
- Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento;
- Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio;
- Servizi di vigilanza privata;
- Servizi integrati di gestione agli edifici;
- Pulizia generale (non specializzata) di edifici;
- Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie;
- Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali;
- Servizi di disinfestazione;
- Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio e altre attività di pulizia;
- Pulizia generale (non specializzata) di edifici;
- Servizi integrati di gestione agli edifici;
- Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio;
- Gestione di uffici temporanei, uffici residence;
- Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d’ufficio;
- Attività dei call center;
- Organizzazione, promozione e/o gestione di eventi, quali fiere, congressi, conferenze e meeting,
- Attività di agenzie di recupero crediti; agenzie di informazioni commerciali;
- Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi di generi alimentari e non;
- Imprese di gestione esattoriale;
- Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste;
- Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche;
- Richiesta certificati e disbrigo pratiche;
- Servizi di stenotipia;
- Altri servizi di sostegno alle imprese (volantinaggio, lettura contatori, emissione buoni pasto, affissione manifesti ecc.);
- Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali;
- Scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali;
- Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman;
- Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche;
- Richiesta certificati e disbrigo pratiche, incluse le agenzie di pratiche auto e infortunistica stradale;
- Corsi sportivi e ricreativi;
- Servizi di assistenza, di sorveglianza, di salvataggio, di sistemazione, pulizia e riassetto della spiaggia e delle attrezzature;
- Servizi per la persona quali sgombero cantine, garage, solai, agenzie matrimoniali, organizzazione di feste e matrimoni ecc;
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
- Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici;
- Servizi di pompe funebri e attività connesse;
- Attività di organizzazioni associative;
- Concessionari per la gestione di sale gioco per il Bingo;
- Agenzie ippiche, Sale da corsa e società di scommesse in genere che effettuano sia la raccolta di scommesse che altre attività (es. somministrazione di alimenti e bevande);
- Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili;
- Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per immagini;
- Agenzie formative, agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi promosse dalle XX.XX. firmatarie il presente CCNL;
- Servizi alle imprese e alle organizzazioni, compresi i fondi interprofessionali;
- Attività relative al controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi;
- Società per lo sfruttamento commerciale dei brevetti, invenzioni e scoperte;
- Servizi di ricerca e consulenza metereologica;
- Altri servizi alle persone, compresa l’assistenza domiciliare agli anziani e persone disabili.”
4. Le parti si danno atto che il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi e accordi speciali riferentesi alle medesime categorie, sopra elencate. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa.
5. Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare, per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme aziendali stipulate in base ai criteri da esso previsti anche in considerazione di quanto disposto in merito dalla legislazione vigente.
6. Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
Sezione prima
SISTEMI DI RELAZIONI SINDACALI
DIRITTI DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE
1. Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, SISTEMA IMPRESA e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di ristrutturazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, "franchising", appalti, esternalizzazione e di innovazione tecnologica.
2. Saranno altresì presi in esame i processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei.
3. Nel corso dell'incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto, sia globalmente che per comparti e settori omogenei:
a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione derivante anche dall'utilizzo dell'apprendistato nonché l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile, con le possibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 635/1984, con la Legge 10 aprile 1991, n. 125, con il codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al D.lgs. 11 aprile 2006,
n. 198, con il D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e con il D.lgs. n. 80/2015;
b) le conseguenze dei suddetti processi di ristrutturazione e innovazione tecnologica sull'occupazione e sulle caratteristiche professionali dei lavoratori interessati;
c) la formazione e riqualificazione professionale;
d) la struttura dei comparti e settori nonché le prevedibili evoluzioni della stessa;
e) i problemi relativi al processo di razionalizzazione del settore commerciale sia globalmente che articolato per comparti omogenei, nonché lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e la opportunità di eventuali loro modifiche e le politiche dirette a riforme di settore e alla regolamentazione di orari commerciali.
1. Annualmente, a livello regionale e provinciale, di norma entro il primo quadrimestre o, su richiesta di una delle parti, in un periodo diverso, le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali espressione delle Organizzazioni Sindacali Nazionali firmatarie, si incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto - articolato per comparti merceologici e settori omogenei - anche orientato al raggiungimento di intese, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, "franchising", utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
2. Nello stesso incontro saranno esaminati: la dinamica evolutiva della rete commerciale ed i conseguenti effetti sull'occupazione, le problematiche inerenti alla legislazione commerciale e di
disciplina dell'orario di apertura dei negozi, il calendario annuo delle aperture domenicali e festive, anche con riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i. nonché ai nuovi processi in tema di mercato del lavoro, come disciplinati dal presente c.c.n.l.
1. Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, anche attraverso le Associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente più di:
a) 150 dipendenti se operano nell'ambito di una sola provincia;
b) 200 dipendenti se operano nell'ambito di una sola regione;
c) 300 dipendenti se operano nell'ambito nazionale;
si incontreranno con le Organizzazioni sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta di una delle parti, forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l'assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio.
2. Verranno fornite inoltre informazioni relative a processi di concentrazione, internazionalizzazione, affiliazione, responsabilità sociale delle imprese.
3. Nella medesima occasione verranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie di impiego ivi occupate. Xxxxxxx inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta e certificazioni.
4. Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni imprenditoriali.
5. Nel corso di tale incontro l'azienda esaminerà con le Organizzazioni sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione, riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario.
6. In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una delle parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.
7. Con la stessa periodicità di cui al 1° comma del presente articolo, le aziende che occupano almeno 50 dipendenti, forniranno alle Organizzazioni sindacali e/o R.S.A. informazioni, orientate alla consultazione tra le parti, così come previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25 riguardanti:
a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro.
8. Le parti con la presente disciplina hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.
Titolo II CONTRATTAZIONE
Art. 4 (Procedure per il rinnovo)
1. Il c.c.n.l. avrà durata triennale.
2. La piattaforma per il rinnovo del c.c.n.l. sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza.
3. Nel suddetto periodo antecedente la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
4. Qualora una delle parti violi il periodo di “tregua sindacale” di cui al precedente comma, l’altra parte avrà diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell’azione messa in atto in tale periodo.
5. Il ritardo nella presentazione della piattaforma, nelle modalità sopra indicate, comporterà come conseguenza lo slittamento, in misura pari al ritardo stesso, dei termini a partire dai quali decorrerà il periodo di “ tregua sindacale”.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 6 (sei) mesi dalla scadenza del presente CCNL, sarà erogata un’indennità pari al 50% del tasso di inflazione applicato al minimo tabellare.
7. Essendo l’indennità di vacanza contrattuale un elemento provvisorio della retribuzione, la stessa cesserà di essere erogata dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del CCNL.
SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE
1. Le Parti concordano di prevedere che la contrattazione di II° livello può essere alternativamente di tipo territoriale, aziendale ed anche di filiera o particolari contesti individuati concordemente dalle Parti sociali.
2. Nell’ormai consolidata elasticità dei mercati, le Parti riconoscono la necessità di strumenti contrattuali flessibili che si adattino alle singole realtà disciplinate dal presente c.c.n.l.. e, allo scopo, le Parti auspicano lo sviluppo della contrattazione aziendale in tutte le realtà ove essa è possibile.
3. A livello regionale/provinciale od aziendale, su richiesta di una delle Parti, le Associazioni imprenditoriali territoriali e dei Lavoratori espressione delle XX.XX: Nazionali firmatarie del presente contratto s’incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto territoriale articolato per comparto merceologico e settore omogeneo, orientato al raggiungimento d’intese aziendali, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, "franchising", utilizzo di contratti di lavoro cosiddetti “atipici”, contrattazione di secondo livello, eventuali deroghe previste dalla Legge,
formazione e sicurezza sul lavoro, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.
4. La previsione collettiva ha comunque carattere sussidiario rispetto alla contrattazione aziendale e, pertanto, sarà da essa sostituita nelle singole disposizioni definite. Le Parti riconoscono la fondamentale importanza della gestione locale di una parte degli aspetti contrattuali e concordano sulla possibilità che la contrattazione aziendale, tra fonti collettive dello stesso livello e secondo il criterio della successione temporale possa, fatti salvi i diritti quesiti dei lavoratori, portare anche a deroghe peggiorative rispetto a particolari istituti definiti dal presente c.c.n.l..
1. La contrattazione collettiva di II livello riguarda materie ed istituti stabiliti dalla legge e dal presente C.C.N.L., diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale.
2. Ad essa è demandata la disciplina delle seguenti materie specificatamente individuate:
a. forme di flessibilità, orari plurisettimanali e ripartizione dell’orario giornaliero di lavoro;
b. eventuale riduzione dell’orario di lavoro (ROL);
c. determinazione dell'elemento economico "Premio Produzione". Detto elemento sarà concordato, tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti nell’azienda tramite le risultanze di indicatori aziendali. Determinazione degli elementi economici “Premio presenza” con la finalità di disincentivare qualsiasi forma di assenteismo e aumentare il livello di partecipazione e produttività dei lavoratori e “Indennità sostitutiva trasporto e buoni pasto”;
d. qualifiche o livelli esistenti in azienda correlati a mansioni non ricomprese nella classificazione del presente Contratto;
e. ammissibilità e modalità di pagamento delle mensilità supplementari tramite rateizzazione;
f. deroghe al normale orario di lavoro settimanale, mensile e/o annuale rispetto a quanto previsto dal presente Contratto; articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende con servizi a ciclo continuo; distribuzione degli orari e dei turni di lavoro con eventuali riposi a conguaglio; eventuale istituzione del lavoro a turni, intendendosi per tale il lavoro prestato in uno o in più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore; modi di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro per particolari esigenze produttive aziendali;
g. ampliamento della Banca Ore e gestione della stessa;
h. determinazione dei turni feriali;
i. eventuale ricorso a collaborazioni coordinate e continuative o a stages;
j. attuazione della disciplina aziendale della formazione professionale da realizzarsi per il tramite del Fondo Formazienda;
k. possibilità di stabilire diverse percentuali per il ricorso al lavoro in somministrazione a tempo determinato e a tempo indeterminato;
l. possibilità di prevedere una diversa articolazione e percentuale di ricorso al lavoro supplementare per i lavoratori part-time;
m. possibilità di rimodulare il periodo di prova, il periodo di preavviso ed il periodo di conservazione del posto in caso di malattia e infortunio;
n. possibilità di derogare alla durata massima del rapporto di lavoro a tempo determinato;
o. possibilità di stabilire percentuali diverse dei lavoratori da assumere con contratto a termine rispetto al numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in funzione di
parametri quali l’area geografica, il comparto di appartenenza, i tassi di occupazione, la dimensione aziendale;
p. possibilità di prevedere specifiche ipotesi di modifica della vacanza contrattuale minima tra la stipula di un contratto a tempo determinato e l’altro (c.d. stop & go);
q. in ragione delle diversità strutturali dei settori che compongono il Terziario, disciplina di specifiche ipotesi per l’applicazione del diritto di precedenza;
r. possibilità di individuare le ipotesi in cui sia prevista, per il contratto di lavoro intermittente, l’indennità di disponibilità e determinarne, contestualmente, l’importo che non deve, comunque, essere inferiore a quello fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;
s. possibilità di modificare il piano formativo individuale dell’apprendista anche in modo difforme rispetto a quanto previsto dal presente CCNL;
t. possibilità di determinare ulteriori ipotesi di assegnazione a mansioni appartenenti ad un livello di inquadramento inferiore, purché nell’ambito della medesima categoria legale;
u. impianti audiovisivi ed introduzione di nuove tecnologie;
v. possibilità di definizione di sistemi di welfare integrativi (es. asili nido ecc);
w. disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione di secondo livello, anche aziendale, dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio o che siano autorizzate dalla Parti mediante sigla in assistenza.
3. Per quanto attiene gli istituti che possono dar luogo ad incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa si fa riferimento a quanto previsto dalle normative di legge e dalle relative circolari esplicative nonché agli Accordi Interconfederali in materia. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati istituti contrattuali che, nel rispetto delle condizioni poste della normativa vigente, possono dar luogo agli incrementi di cui sopra: il lavoro straordinario, il lavoro supplementare, i compensi per clausole elastiche, il lavoro notturno, a turno o festivo, le ore di r.o.l., la banca ore ed ex festività non fruite.
Art. 7 (Criteri guida) Eliminato
Art. 8 (Contrattazione territoriale: Modalità di presentazione della piattaforma) Eliminato
Art. 9 (Modalità di verifica) Eliminato
Eliminato
STRUMENTI PARITETICI NAZIONALI
Premessa
Il sistema della bilateralità del terziario è un sistema ormai evoluto, tuttavia è un sistema formatosi per stratificazioni succedute nel tempo, che hanno portato a costituire in diversi momenti e contesti sia normativi che contrattuali, l'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario EBITEN, il fondo FORMAZIENDA dedicato alla formazione continua e gli EBITEN regionali competenti per territorio.
Anche a fronte delle recenti novità legislative, si ravvisa l'esigenza di rivedere ruoli e compiti al fine di rendere maggiormente efficace e funzionale, anche nella percezione dei destinatari (aziende e dipendenti), la gestione delle prestazioni in capo ai diversi soggetti che compongono la bilateralità del settore.
Oggi si pone la questione di una riforma organica e coordinata del sistema che si orienti secondo alcune fondamentali linee direttrici:
1) specializzare e razionalizzare il sistema della bilateralità, concentrando gli sforzi verso gli obiettivi prioritari, ottimizzando la gestione;
2) eliminare le attività non caratteristiche e improprie e le duplicazioni.
Art. 11 (Commissione Paritetica).
1. Le Parti concordano di avvalersi dell’operato dell’E.BI.TE.N. per le analisi, la verifica, il confronto e le proposta sui seguenti temi di rilevanza del settore ovvero:
- dialogo sociale europeo settoriale;
- evoluzione dei Comitati aziendali europei;
- responsabilità sociale nelle imprese e codici di condotta;
- diritti di informazione, consultazione e partecipazione;
- società europea;
- coordinamento europeo delle politiche contrattuali;
- evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, mediante utilizzo dei dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;
- evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
- interventi che facilitino il reinserimento e salvaguardino la professionalità delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità;
- aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge 8 marzo 2000, n. 53:
2. In tale ambito, l’E.BI.TE.N.:
- predispone progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge n. 125/1991 e dai fondi comunitari preposti;
- favorisce interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" nel sistema delle relazioni di lavoro;
- analizza i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
- raccoglie ed analizza le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000 e diffondendo le buone pratiche;
- individua iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale.
3. L’E.BI.TE.N. svolgerà anche le seguenti funzioni in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'art. 1;
b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori provinciali sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in materia di contratti d'inserimento ed apprendistato nonché dei contratti a termine;
d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione;
e) predispone i progetti formativi per singole figure professionali;
f) individua figure professionali, non previste nell’attuale classificazione o non sufficientemente declinate in competenze, conoscenze e abilità, in relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza anche ai fini della certificazione e validazione delle competenze; a tale scopo l’E.BI.TE.N. procederà all’esame del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei, con particolare attenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti nel settore del terziario.
Art. 12 (Commissione nazionale per l'evoluzione a livello europeo in materia sociale) Eliminato
Art. 13 (Commissione permanente per le pari opportunità) Eliminato
Art. 14 (Osservatorio nazionale) Eliminato
Art. 15 (Commissione paritetica nazionale di garanzia e conciliazione)
1. Le Parti concordano di avvalersi della “Commissione paritetica nazionale di garanzia e conciliazione”, di seguito anche Commissione paritetica nazionale, costituita all’interno dell’EBITEN composta ed operante in conformità con il Regolamento approvato dalle Parti.
2. La Commissione paritetica nazionale costituisce l'Organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse ed a proporre alle Organizzazioni stipulanti l'aggiornamento del contratto su quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo. A tal fine:
a) con le modalità e le procedure previste dall'art. 16:
- esamina - ad esclusione della materia delle sanzioni disciplinari - tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dalla presente Parte prima del contratto;
b) in apposita sottocommissione:
1) individua figure professionali, anche su segnalazione delle imprese che applicano il presente c.c.n.l., non previste nell'attuale classificazione o non sufficientemente declinate in competenze, conoscenze e abilità, in relazione a processi di innovazione tecnologica/organizzativa di particolare rilevanza anche ai fini della certificazione e della validazione degli apprendimenti previsti nella "legge Fornero” (Art. 4, commi 58 e 68, della Legge 28 giugno 2012, n. 92”) e meglio delineati nel decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
La Commissione si riunirà su richiesta di una delle parti a fronte di un'esigenza emersa anche in sede di confronto territoriale. La Commissione procederà all'esame del contenuto delle figure professionali e del relativo inquadramento, sulla base dei criteri contrattuali e ricorrendo a elementi di valutazione congiuntamente ritenuti idonei.
Nello svolgimento della sua attività la Commissione dedicherà particolare attenzione alle problematiche relative alle professionalità emergenti nel settore dei servizi.
Le conclusioni della Commissione dovranno essere sottoposte alle parti stipulanti e, se accolte, integreranno il presente c.c.n.l.;
2) sviluppa l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento.
Annualmente, di xxxxx nel secondo semestre, la Commissione riporterà alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati degli studi compiuti.
Tre mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà alle parti un rapporto conclusivo;
3) esamina, in occasione dei rinnovi contrattuali, le eventuali proposte avanzate dalle parti contraenti ed elabora nuove proposte in materia di classificazione, sottoponendole successivamente alle parti stipulanti per il loro inserimento nel testo contrattuale.
Art. 16 (Commissione paritetica nazionale di garanzia e conciliazione- procedure)
1. Per l'espletamento di quanto previsto dall'art. 15, lett. a) e b), si applicano le procedure di seguito indicate.
2. La segreteria della Commissione paritetica nazionale ha sede presso la sede nazionale di SISTEMA IMPRESA e provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
3. La Commissione paritetica nazionale si riunisce su istanza presentata, a mezzo di raccomandata a.r., dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto o dalle Organizzazioni sindacali locali facenti capo alle predette Organizzazioni nazionali, autonomamente o per conto di un prestatore di lavoro, o dalle aziende aderenti a SISTEMA IMPRESA tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria.
4. All'atto della presentazione dell'istanza, di cui al comma precedente, la parte interessata rimetterà alla Commissione paritetica nazionale tutti gli elementi utili all'esame della controversia.
5. Le riunioni della Commissione paritetica nazionale avranno luogo di norma presso la sede di SISTEMA IMPRESA. La data della convocazione sarà fissata d'accordo tra le parti entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al precedente 4° comma e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
6. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia stessa.
7. Le deliberazioni della Commissione paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle sulle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, di darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un verbale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 411, 3° comma, e 412 cod. proc. civ. e 2113, 4° comma, cod. civ., come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.
8. In pendenza di procedura presso la Commissione paritetica nazionale, le XX.XX. e le parti interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa sindacale né legale.
9. Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (Nazionale o di secondo livello), la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo.
1. Le parti riconfermano l'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e concordano sull'opportunità di diffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo.
2. Le parti, inoltre, concordano che quanto disciplinato dal presente titolo rappresenta parte integrante del trattamento economico-normativo previsto nel presente c.c.n.l. e che, pertanto, deve essere applicato da tutte le imprese, anche non aderenti al sistema associativo del terziario, della distribuzione e dei servizi, secondo le singole disposizioni dei successivi articoli.
Art. 18 (Ente Bilaterale Nazionale del Terziario in sigla EBITEN)
1. L’EBITEN, entro la capienza finanziaria disponibile, svolge le funzioni previste all’articolo 11 e persegue i seguenti scopi (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
a) promuovere la costituzione degli Enti bilaterali competenti per territorio (regionale/provinciale) e coordinarne l'attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
b) verificare la coerenza degli Statuti e dei regolamenti degli Enti bilaterali competenti per territorio, dando i relativi visti di congruità;
c) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore terziario, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;
d) promuovere, progettare e/o gestire, anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri Organismi orientati ai medesimi scopi;
e) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo sociale europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
g) promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro;
i) ricevere dalle aziende e analizzare i dati previsti all'art. 9 della legge n. 125/1991;
l) costituire una banca dati relativa alle professionalità con il supporto degli Enti bilaterali competenti per territorio affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari settori;
m) valutare l'opportunità di avviare forme di sostegno al reddito sulla base delle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali. A tale scopo potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con il Fondo FORMAZIENDA;
n) seguire lo sviluppo della somministrazione a tempo determinato nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
o) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l’analisi;
q) promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza, secondo le intese tra le parti sociali;
r) promuovere l'attivazione di sportelli di assistenza ai lavoratori per i servizi di previdenza e sanità integrativa;
s) promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
t) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del terziario e delle relative esperienze bilaterali;
u) individuare ed adottare iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'EBITEN stesso e effettuare una valutazione in merito alla possibile razionalizzazione degli Enti bilaterali, finalizzata al miglioramento dei compiti ad essi affidati dalla contrattazione;
v) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'EBITEN.
2. Le Parti Sociali potranno richiedere all’EBITEN, entro la capienza finanziaria disponibile, attività aderenti alle seguenti funzioni:
- svolgere le attività di certificazione e conciliazione di cui agli artt. da 37 a 40 (sezione III – composizione delle controversie) in funzione sussidiaria ove non siano ancora stati costituiti gli EBITEN regionali competenti per territorio.
- esame delle problematiche connesse all'accesso del personale femminile ad attività formative e/o lavori non tradizionalmente femminili;
- esame delle richieste relative al riconoscimento delle prestazioni a sostegno della maternità;
- monitoraggio degli interventi contrattualmente previsti a sostegno della maternità;
- formulare proposte di modelli di formazione in materia di sicurezza per i lavoratori dipendenti;
- elaborare materiali informativi e formativi idonei al lavoro nel settore terziario;
- elaborare proposte da formulare agli Enti istituzionali aventi per oggetto l'adeguamento delle procedure e degli adempimenti connessi al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, alle specificità del settore, anche in relazione a quanto previsto per la documentazione sanitaria di cui all'articolo 12, comma 8 del presente contratto;
- esperire l’obbligo di collaborazione ex. art. 37 comma 12 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
- costituire al proprio interno commissioni paritetiche che attuino, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, studi relativi alla classificazione del personale, all’evoluzione della normativa in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- designare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale in sigla RLST secondo i criteri previsti dall’ “Accordo interconfederale nazionale sul Rappresentante dei Lavoratori Territoriale (RLST) per la Salute e sicurezza in ambito lavorativo (ex art.48 D.lgs.81/08)” siglato il 28 febbraio 2012 e dall’ “Accordo interconfederale integrativo dell’accordo interconfederale sul Rappresentante dei Lavoratori Territoriale (RLST) per la Salute e sicurezza in ambito lavorativo (ex art.48 D.lgs.81/08) del 28/02/2012” siglato il 3 aprile 2012;
- promuovere e realizzare lo sviluppo di azioni formative e non inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
- dà assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- trasmette al Comitato di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 81/2008 una relazione annuale sull’attività svolta;
- comunica all’INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.
- svolge, sentite le Parti Sociali, in sinergia col Fondo FORMAZIENDA, ogni attività utile ai fini della certificazione delle competenze e della validazione degli apprendimenti previsti nella "legge Fornero” (art. 4, commi 58 e 68 della legge n. 92/2012 e meglio delineati nel D.lgs. n. 13/2013). A tal proposito tra i vari strumenti che l’EBITEN e il Fondo FORMAZIENDA hanno a disposizione per svolgere il nuovo ruolo di promotori della certificazione a cui sono stati chiamati, va annoverato il Libretto formativo. Istituito nell'ambito del percorso attuativo della Legge Biagi con il Decreto legislativo n. 276/2003, il Libretto formativo, il cui modello è stato approvato con Decreto ministeriale del 12 ottobre 2005, è uno strumento pensato per registrare, sintetizzare e documentare le diverse esperienze di apprendimento dei cittadini lavoratori nonché le competenze da essi comunque acquisite (con l’istruzione, la formazione, il lavoro, la vita quotidiana). Le Parti sociali sottoscriventi il presente c.c.n.l. convengono nell’utilizzo del “Libretto formativo del cittadino” (allegato al presente c.c.n.l.) al fine di rilevare le reali competenze possedute dal lavoratore.
- svolge ogni qualsiasi altro compito successivamente definito dagli accordi collettivi.
L'EBITEN provvederà a formulare lo schema di regolamento per gli Enti bilaterali competenti per territorio.
Art. 19 (Analisi di problemi settoriali da parte dell'EBITEN) Eliminato
Art. 20 (EBITEN competenti per territorio)
1. L'EBITEN si articola in sedi regionali e provinciali. Il funzionamento delle sedi territoriali nonché le attività e i servizi da esse posti in essere nei territori di competenza vengono disciplinati in apposito regolamento deliberato dal Comitato Esecutivo dell’EBITEN.
Art. 21 (Finanziamento dell’EBITEN)
1. In base a quanto previsto dall’“Accordo Interconfederale per lo sviluppo delle relazioni sindacali e linee di indirizzo in materia di strumenti bilaterali” siglato in data 28 maggio 2014 il contributo dovuto dalle imprese e dai lavoratori dipendenti è stabilito nella misura dell’1% dell’ammontare della retribuzione lorda ed è così ripartito: 0,80% a carico del datore di lavoro e 0,20% a carico del lavoratore.
2. Le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere mensilmente a ciascun lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo pari ad € 30,00 lordi.
3. Il versamento del contributo ha cadenza mensile e avviene tramite Modello di Pagamento Unificato F24.
4. Per aderire all'EBITEN, in sede di compilazione del modello di pagamento F24, è necessario riportare mensilmente la causale ENBI nella sezione "INPS", nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, della colonna "importi a debito versati", indicando:
• nel campo "codice sede", il codice della sede Inps competente;
• nel campo "matricola INPS/codice IN PS/filiate azienda", la matricola Inps dell'azienda;
• nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa", il mese e l'anno di competenza del contributo, nel formato MM/AAAA. La colonna "mm/aaaa" non deve essere valorizzata.
5. In linea con quanto previsto dall’Accordo Interconfederale sopra richiamato l’EBITEN può essere alimentato anche da ulteriori versamenti:
- versamenti pubblici e privati destinati alle finalità previste dall’Accordo;
- ogni altro versamento disposto dalle Parti Sociali per lo sviluppo degli interventi definiti di comune accordo fra le stesse;
- versamenti che la contrattualizzazione nazionale di categoria potrà prevedere come integrazione di quanto già previsto dall’Accordo.
Tali ulteriori versamenti possono essere effettuati attraverso bonifico bancario c/o: Banco Popolare – Crema Ag. 2 Xxxxxx Xxxxxxxxx xx 00 00000 Xxxxx (XX),
IBAN: XX00X0000000000000000000000 - Intestatario: ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL
TERZIARIO in sigla E.BI.TE.N, xxx Xxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxx (XX) - Causale: "Contributo per il finanziamento dell'EBITEN previsto dall'art. 8 dello statuto vigente.
Art. 21 bis (Fondo di solidarietà bilaterale) Eliminato
DIRITTI SINDACALI E D’ASSOCIAZIONE
Art. 22. – (Principi ispiratori)
1. Le Parti, per quanto concerne la partecipazione dei Lavoratori alla vita sindacale, fanno espresso rinvio alla Legge 20 maggio 1970 n. 300.
Art. 23 – (Rappresentanze sindacali)
1. Sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente c.c.n.l.;
b) di R.S.A. costituite ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 300/1970 e appartenenti alle XX.XX. Stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell’ambito dello stesso Comune occupano più di 15 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse;
2. L’Organizzazione sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l’elezione o la nomina dei lavoratori a Dirigenti Sindacali Aziendali all’impresa e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. La comunicazione per l’elezione di cui alle lett. a) e b) deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata. I dirigenti sindacali di cui alla lettera a) hanno diritto, al fine di poter svolgere il proprio mandato, a 80 ore annue di permessi retribuiti. Nell’eventualità che un dirigente sindacale sia eletto o nominato in più comitati lo stesso potrà disporre di permessi retribuiti pari a 140 ore annue.
3. Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei permessi che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo.
4. I Dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione
scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite i competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
5. Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con qualifica di dirigenti sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica e fino a tre mesi dopo la cessazione della stessa, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta.
6. Il mandato di Dirigente sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
7. Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSA i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
Art. 24 – (R.S.A. - Rappresentanza Sindacale Aziendale)
Nell’Azienda può essere costituita ad iniziativa dei Lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito delle Associazioni Sindacali firmatarie del presente c.c.n.l. la “Rappresentanza Sindacale Aziendale
– RSA”, per la quale trova applicazione la disciplina prevista dalla L. 20 maggio 1970, n. 300.
1. I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Tale diritto è riconosciuto, sulla base delle seguenti disposizioni:
a. n. 1 dirigente per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità che occupano fino a 15 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b. fino a n. 2 dirigenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità che occupano da 16 a 50 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c. fino a n. 3 dirigenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità che occupano da 51 a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
d. fino a n. 5 dirigenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità che occupano più di 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata.
2. A tal fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere.
3. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al 2° comma del presente articolo deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima tramite la R.S.A
4. Le sole Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente c.c.n.l., fruiranno di un monte ore annuo aziendale di permessi retribuiti pari ad 1 ora e 30 minuti complessive, moltiplicato per il numero dei dipendenti in forza presso ciascuna azienda al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
5. Le ore di permesso risultanti dal suddetto monte, vanno ripartite tra le Organizzazioni Sindacali di cui al precedente comma 4, in misura proporzionale al numero degli iscritti aziendali a ciascuna di esse, risultante alla stessa data del 31 Dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
6. Nel monte ore rientra tutta l’attività sindacale, compresa quella riguardante la partecipazione a riunioni e a Commissioni comunque denominate, restando pertanto escluse quelle convocate dalle Aziende. Tale monte ore così determinato costituisce un tetto invalicabile annuale.
7. Non è consentita né la fruizione di eventuali residui in anni successivi a quello di competenza, né l’anticipazione del monte ore afferente l’anno successivo.
8. Il monte ore di permessi sopra determinato costituisce un limite invalicabile e non assorbe per le Organizzazioni stipulanti il presente accordo quanto previsto agli artt. 23 e 30 della Legge n. 300/1970 e pertanto, ogni e qualsiasi livello di istanza sindacale, ivi comprese le convocazioni degli organi direttivi confederali, nazionali, regionali, provinciali o comprensoriali, etc.
9. Le XX.XX. stipulanti il presente c.c.n.l., attraverso le proprie articolazioni, si impegnano a comunicare alle singole aziende, entro il mese di dicembre di ciascun anno precedente quello di riferimento, i nominativi dei dipendenti dell’azienda che hanno diritto a fruire del monte ore dei permessi aziendali, in quanto dirigenti delle rappresentanze sindacali contrattualmente previste e degli organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali, comprensoriali ed aziendali, nei limiti previsti dai rispettivi Statuti.
10. Tutti i permessi vengono accordati a richiesta scritta delle federazioni sindacali stipulanti il
c.c.n.l. ed avanzata con un preavviso di almeno 24 ore, salvo casi di particolare urgenza. Le richieste di permesso devono essere controfirmate dal responsabile dell’organo direttivo di appartenenza del lavoratore interessato e quelle relative alla partecipazione alle riunioni degli organi direttivi devono essere corredate dalla copia della lettera di convocazione dello stesso organo.
11. All’infuori di quanto previsto dalle presenti norme, potranno essere concessi, altresì, permessi sindacali non retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Art.26 – R.S.T. (Rappresentante Sindacale del Territorio) Eliminato
Art. 27 – (Diritto d’affissione)
1. La Rappresentanza Sindacale Aziendale ha diritto di affiggere, su appositi spazi che il Datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i Lavoratori all’interno dell’unità produttiva, comunicazioni, pubblicazioni e testi inerenti a materie d’interesse sindacale.
2. Tali comunicazioni dovranno riguardare esclusivamente materie d’interesse sindacale e del lavoro, comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dall’EBITEN.
3. Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate, per conoscenza, alla Direzione Aziendale.
1. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
2. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti.
3. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.
4. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 187.
5. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi.
6. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.
7. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti.
1. Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dall'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti l'attività sindacale, indetti da tutte le Rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
2. Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite nei contratti collettivi, anche aziendali. Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 30 – (Rappresentanza dei lavoratori)
1. I Sindacati firmatari il presente c.c.n.l. esercitano il potere contrattuale secondo le proprie competenze e prerogative, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all’ambito contrattuale oggetto di confronto con le controparti.
2. La RSA svolge le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale secondo le modalità definite nel presente contratto, nonché in attuazione delle scelte generali dei Sindacati firmatari.
Art. 31 – (Trattenuta contributi sindacali)
1. L'azienda provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.
2. La lettera di delega conterrà l'indicazione dell'ammontare del contributo da trattenere e l'Organizzazione sindacale firmataria del presente contratto a cui l'azienda dovrà versarlo.
3. L'azienda trasmetterà l'importo della trattenuta al sindacato di spettanza.
4. L'impegno assunto dal lavoratore con lettera di delega riguarda anche ogni eventuale variazione del contributo associativo sindacale, debitamente segnalata dall'Organizzazione sindacale all'azienda, con lettera raccomandata, salvo dichiarazione espressa in senso contrario.
Art. 32 – (Accesso agli istituti di patronato)
1. Gli Istituti di Patronato, di emanazione e/o convenzionati con le Organizzazioni sindacali firmatarie il presente c.c.n.l., hanno diritto di svolgere la loro attività all’interno delle Aziende associate.
2. I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole Aziende i modi di svolgimento della loro attività al loro interno, che dovrà attuarsi senza pregiudizio per la normale attività aziendale. Dichiarazione a verbale
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell’attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali, si rinvia alla Legge n. 300/1970.
1. Ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, nelle aziende che occupano da 11 sino a 15 dipendenti, le Organizzazioni sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
2. Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.
Sezione seconda TUTELA DELLA SALUTE
E DELLA DIGNITA' DELLA PERSONA
Art. 34 (Condizioni ambientali)
1. Al fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, il Consiglio dei delegati e, in mancanza, la rappresentanza aziendale può promuovere, ai sensi dell'art. 9, legge 20 maggio 1970, n. 300, la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori.
1. Le parti riconoscono la fondamentale importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della libertà, dignità ed inviolabilità della persona e a principi di correttezza nei rapporti interpersonali.
2. In attesa di un provvedimento legislativo che ne individui la definizione legale, le parti intendono per "mobbing" quegli atti e comportamenti discriminatori e vessatori reiterati posti in essere nei confronti delle lavoratrici o dei lavoratori da parte di soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale.
3. Le parti riconoscono, pertanto, la necessità di avviare adeguate iniziative al fine di contrastare l'insorgere di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore o della lavoratrice interessati e, più in generale, migliorare la qualità, il clima e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
4. In caso di emanazione di un provvedimento legislativo in materia di "mobbing", le parti si incontreranno per armonizzare le disposizioni di cui al presente articolo con la nuova disciplina legale.
1. Le parti si danno atto che con la presente disciplina, sono recepiti i principi a cui si ispira il "Codice di condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali" allegato alla raccomandazione della Commissione europea del 27 novembre 1991, come
modificato dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro.
2. Il codice si prefigge l'obiettivo della prevenzione delle molestie a sfondo sessuale sul luogo di lavoro e, nel caso in cui esse si verifichino, si pone a garanzia di un ricorso immediato e semplice a procedure adeguate ad affrontare il problema ed a prevenirne il ripetersi.
3. Le parti concordano inoltre sull'esigenza primaria di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza.
4. Le parti ritengono inaccettabile qualsiasi comportamento a sfondo sessuale e qualsiasi altro comportamento basato sul sesso e lesivo della dignità personale.
Definizione
5. Per molestie sessuali si intendono comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, ovvero altri comportamenti ed espressioni basati sul sesso, che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel luogo di lavoro.
6. Assumono rilevanza particolarmente grave le molestie sessuali che, esplicitamente o implicitamente, siano accompagnate da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici in relazione alla costituzione, allo svolgimento, ai percorsi di carriera ed alla estinzione del rapporto di lavoro.
Prevenzione
7. Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale.
8. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra.
9. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti.
Qualificazione della formazione
10. Le parti concordano che nei programmi generali di formazione del personale, dovranno essere incluse nozioni generali circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo, nonché in materia di tutela della libertà e dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali.
Sezione terza COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dal decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione paritetica territoriale di conciliazione costituita presso l'EBITEN regionale competente per territorio.
2. La Commissione di conciliazione territoriale è così composta:
- il Presidente dell’EBITEN o persona da lui delegata;
- il Vice Presidente dell’EBITEN o persona da lui delegata;
- da un minimo di 1 (uno) a un massimo di 3 (tre) membri in rappresentanza di SISTEMA IMPRESA, Confederazione datoriale componente l’EBITEN;
- da un minimo di 1 (uno) a un massimo di 3 (tre) membri in rappresentanza delle XX.XX. dei lavoratori componenti l’EBITEN CONFSAL, FESICA – CONFSAL e CONFSAL – FISALS.
3. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
4. Ove non sia stata ancora istituita la Commissione di conciliazione territoriale opera, in via sussidiaria, la Commissione nazionale presso l’EBITEN.
5. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
6. L'Associazione imprenditoriale ovvero l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
7. Ricevuta la comunicazione la Commissione paritetica territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998.
8. Il termine previsto dall'art. 37 del decreto legislativo n. 80/1998 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
9. La Commissione paritetica territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 cod. proc. civ. come modificati dalla legge n. 533/1973 e dai decreti legislativi n. 80/1998 e n. 387/1998.
10. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Territoriale del lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2) la presenza dei Rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione provinciale del lavoro;
3) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
11. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 cod. civ., 410 e 411 cod. proc. civ. come modificati dalla legge n. 533/1973 e dal D.lgs. n. 80/1998 e dal decreto legislativo n. 387/1998 in sede di Commissione paritetica territoriale di conciliazione.
12. Le decisioni assunte dalla Commissione paritetica territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione paritetica nazionale di garanzia e conciliazione di cui all'art. 15.
13. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.
1. Ai sensi della legge n. 183/2010 il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di giorni 60 dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
2. La Commissione paritetica territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 412- ter cod. proc. civ..
3. Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, con i contenuti previsti nel precedente art. 37.
4. In caso di mancata comparizione di una delle parti, la Commissione di conciliazione provvederà a redigere apposito verbale.
5. Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, le parti, entro i 30 giorni successivi, potranno adire il Collegio arbitrale di cui al successivo art. 38.
Art. 37 ter (Commissioni di certificazione)
1. Le parti convengono che anche all'interno degli EBITEN regionali competenti per territorio siano costituite le Commissioni di certificazione abilitate, ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. n. 276/2003, a svolgere l'attività di certificazione di:
- contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, ivi comprese le clausole compromissorie;
- rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 cod. civ. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti.
2. Presso la Commissione di certificazione possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse della lavoratrice e del lavoratore alla conservazione del posto, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita.
3. In aggiunta a quanto sopra le Parti Sociali concordano di attribuire a tali commissioni il ruolo di espressione del parere di conformità relativamente ai piani formativi individuali (PFI) degli apprendisti redatto secondo il format allegato al presente c.c.n.l..
4. Ove non sia stata ancora istituita la Commissione di certificazione territoriale opera, in via sussidiaria, la Commissione paritetica nazionale presso l’EBITEN.
5. La composizione, le procedure e i criteri di funzionamento delle Commissioni di certificazione sono disciplinate nello schema di regolamento definito dalla Commissione nazionale presso l’EBITEN entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo.
1. Ai sensi dell'art. 412-ter cod. proc. civ., le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando al Collegio arbitrale di cui al presente articolo il mandato a risolvere la controversia.
2. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni territoriali, aderenti alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente 1° comma. Il Collegio di arbitrato competente è quello del luogo in cui si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore.
3. L'istanza della parte sarà presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte.
4. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
5. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Organizzazione imprenditoriale SISTEMA IMPRESA territorialmente competente, un altro designato da una dalle Organizzazioni sindacali territoriali della CONFSAL, FESICA CONFSAL e CONFSAL FISALS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le Organizzazioni di rappresentanza delle parti della controversia.
6. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti.
7. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
8. Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed è rinnovabile.
9. Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
a) l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei Procuratori di queste;
c) eventuali ulteriori elementi istruttori.
10. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
11. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. La segreteria del Collegio è istituita presso l'EBITEN.
12. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 4 novembre 2010, n. 183 e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito regolamento.
13. Al lodo arbitrale si applicano le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'art. 412 cod. proc. civ. relative all'efficacia ed all'impugnabilità del lodo stesso.
14. In via transitoria e comunque non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, il Collegio arbitrale, attivato in virtù di clausole compromissorie pattuite ai sensi dell'art. 38-bis, opererà secondo le modalità di cui all'art. 412-quater cod. proc. civ..
15. Conseguentemente in tale periodo, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 31, comma 10, della legge n. 183/2010, le parti concordano di avviare specifici approfondimenti per assicurarne la piena operatività.
Art. 38 bis (Clausola compromissoria)
1. Ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge n. 183/2010, le parti concordano la possibilità di pattuire nell'ambito dei contratti individuali di lavoro clausole compromissorie per la devoluzione in via preventiva al Collegio arbitrale, di cui all'art. 38, delle possibili controversie derivanti dal rapporto di lavoro, con esclusione dei licenziamenti, degli infortuni e delle malattie professionali, del "mobbing", delle molestie sessuali e degli istituti di cui alla Sezione IV, Titolo V, Capo IX.
2. La clausola di cui al 1° comma non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi, nonché dalle lavoratrici dall'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
3. La clausola compromissoria sarà valida solo se preventivamente certificata.
Art. 39 (Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali)
1. Nel caso di controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, ed alla legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificate dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, non derivanti da provvedimento disciplinare, si esperiranno i tentativi di composizione di cui ai precedenti articoli.
Art. 40 (Contributi di assistenza contrattuale)
- abrogato –
Sezione quarta
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Premessa
Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, hanno inteso promuovere e potenziare le occasioni di impiego conseguibili mediante il possibile ricorso a una pluralità di strumenti in grado di soddisfare le esigenze rispettive delle imprese e dei lavoratori.
Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive e occupazionali del mercato del lavoro, con riferimento anche al personale femminile, mediante interventi che facilitino l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori.
A tal fine, le parti confermano la validità degli istituti dei contratti apprendistato, apportando allo stesso modifiche ed arricchimenti, particolarmente per gli aspetti relativi alla formazione, allo scopo di promuovere l'effettiva qualificazione e lo stabile impiego dei lavoratori.
Convengono inoltre sulla necessità di poter disporre di altri strumenti che permettano di facilitare in particolare l'inserimento nel lavoro di fasce deboli di lavoratori.
Per tutto quanto non previsto o disciplinato nella presente sezione valgono le disposizione di legge vigenti in materia.
Art. 41 (Contratto di inserimento) Eliminato
1. Al fine di incrementare la produttività ed agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, le Parti concordano di promuovere il lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.
2. Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità:
a) esecuzione della prestazione lavorativa in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno ed entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dal presente CCNL;
b) possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
c) assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali aziendali.
3. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati alla lavoratrice e al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
4. Il datore di lavoro deve garantire la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore che svolge la propria prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.
5. Al fine di dare attuazione all’obbligazione di sicurezza, e tenuto conto dell'impossibilità di controllare i luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa, il datore di lavoro deve consegnare una informativa periodica, con cadenza almeno annuale, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alle modalità di svolgimento della prestazione.
6. Il lavoratore che svolge la propria prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, per i periodi nei quali si trova al di fuori dei locali aziendali, deve cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali e contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento dell'attività lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del D.P.R. n. 1124/1965, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.
7. L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile deve essere stipulato per iscritto e disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e degli strumenti utilizzati dalla lavoratrice e dal lavoratore. L’accordo, inoltre, individua i tempi di riposo della lavoratrice e del lavoratore, l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dalla lavoratrice e dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali e le condotte connesse all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali medesimi, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari. L’accordo è oggetto di comunicazione obbligatoria di cui all’art. 1, comma 1180 della Legge n. 296/2006; la comunicazione deve indicare anche la durata dell’accordo ed eventuali variazioni.
8. L’accordo di cui al precedente comma 7 può essere a termine o a tempo indeterminato e, in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. In presenza di giusta causa, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine in caso di accordo a tempo determinato o senza preavviso in caso di accordo a tempo indeterminato.
9. La lavoratrice e il lavoratore che svolgono la propria prestazione in modalità di lavoro agile hanno diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente spettante ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’impresa. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile
10. Il datore di lavoro deve adottare misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dalla lavoratrice e dal lavoratore che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile. Il lavoratore è tenuto a custodire con diligenza le apparecchiature eventualmente messe a disposizione dall’azienda e a non divulgare le informazioni aziendali ottenute tramite di esse.
11. Nel caso di disposizioni di legge o di accordi interconfederali inerenti il lavoro agile, le Parti si incontreranno per verificare la loro compatibilità con il presente articolo e, se del caso, provvederanno alla necessaria armonizzazione.
12. E’ demandata alla contrattazione di II° livello la possibilità di introdurre ulteriori e più specifiche previsioni finalizzate ad agevolare le lavoratrici, i lavoratori e le imprese che intendono utilizzare la modalità di lavoro agile.
Disciplina generale
1. Le Parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con il D.lgs. n. 81/2015 e s.m.i., riconoscono nell’apprendistato uno strumento prioritario per l’acquisizione di competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, utile a favorire l’incremento dell’occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di innovazione, trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze del mercato.
2. Il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani ed è definito secondo le seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
3. La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiori a 30 giorni consecutivi, comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi.
4. In tale ipotesi, il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato.
5. Durante lo svolgimento dell’apprendistato, le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
6. Nel contratto di apprendistato di tipo a), costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall’istituzione formativa.
7. In caso di mancato preavviso, ai sensi dell’art. 2118 cod. civ., si applica la disciplina contrattuale nazionale del Terziario in materia di indennità sostitutiva del preavviso.
8. Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 2118 cod. civ., con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto o richiamato nel presente c.c.n.l., valgono le disposizioni di legge vigenti.
Art. 42 (Sfera di applicazione)
1. L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di innalzare la loro professionalità o mediante il raggiungimento di una qualifica contrattuale o mediante l’acquisizione di titoli di studio durante lo svolgimento del contratto di lavoro.
2. L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel II, III, IV, V e VI livello della classificazione del personale, con esclusione delle figure professionali individuate nei punti 21, 23 e 24 del V livello.
3. Sono escluse, inoltre, le seguenti ipotesi:
a) lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di "archivista" e "protocollista");
b) lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di "dattilografo") purché il relativo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente riconosciuta.
4. Ai sensi ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente è possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere.
5. Per le agenzie di scommesse, l’apprendistato professionalizzante è ammesso con riferimento ai seguenti profili formativi:
- consulente in risk management e performance improvement;
- consulente in data management e IT process integration;
- consulente in corporate finance.
La durata, collegata al titolo di studio posseduto, è la seguente:
a. laurea triennale in discipline economiche, giuridiche, ingegneristiche e/o tecnico scientifiche: 36 mesi;
b. xxxxx specialistica/magistrale in discipline economiche, giuridiche, ingegneristiche e/o tecnico scientifiche: 24 mesi.
L'inquadramento ed il corrispondente trattamento economico sono i seguenti:
- al 3° livello per tutto il periodo di apprendistato, per i contratti biennali;
- al 4° livello per i primi 18 mesi ed al 3° livello per i successivi 18 mesi, per i contratti triennali. Il livello di destinazione finale è, per tutti, il 2°.
6. Per le società di revisione, l’apprendistato professionalizzante è finalizzato all’acquisizione della qualifica di addetto alla revisione legale.
La durata, collegata al titolo di studio posseduto, è la seguente:
a. laurea breve triennale in discipline economiche e aziendali: 36 mesi;
b. xxxxx specialistica/magistrale in discipline economiche e aziendali oppure laurea triennale con master in revisione legale o attinente alle discipline amministrative, contabili o finanziarie della durata minima di sei mesi: 24 mesi.
Il contratto è ammesso anche per i giovani che stiano per conseguire i titoli di studio suddetti con un numero di crediti formativi non inferiore alla metà di quelli previsti nell'ultimo anno per lo specifico corso di laurea.
L'inquadramento ed il corrispondente trattamento economico sono i seguenti:
- al 3° livello per tutto il periodo di apprendistato, per i contratti biennali;
- al 4° livello per i primi 18 mesi ed al 3° livello per i successivi 18 mesi, per i contratti triennali. Il livello di destinazione finale è, per tutti, il 2°.
Art. 43 (Proporzione numerica)
1. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.
2. Per le imprese con un numero di lavoratori inferiore a 10 unità tale rapporto rimane 1/1.
3. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
4. È in ogni caso esclusa la possibilità di assumere apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato.
1. Le Parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2015 e s.m.i., possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.lgs. n. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Xxxxxxx, invece, essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore, i giovani che abbiano compiuto i 15 anni di età e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.
2. Per l’apprendistato professionalizzante non sono previsti limiti di età per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.
1. Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale di dettaglio da definire, sulla base del format allegato al presente c.c.n.l., entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto e da validare secondo le procedure previste all’art. 47 del presente c.c.n.l..
Art. 46 (Percentuale di conferma)
1. Le imprese che occupano almeno cinquanta dipendenti non potranno assumere nuovi apprendisti con contratto professionalizzante qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei trentasei mesi precedenti. A tal fine, non si computano i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l’assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante.
Art. 47 (Procedure di applicabilità)
1. I datori di lavoro che hanno stipulato un contratto di apprendistato ai sensi dell’ art. 45 del presente c.c.n.l., possono richiedere il parere di conformità del piano formativo di dettaglio alla specifica Commissione di certificazione dell'EBITEN regionale competente per territorio, entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto di apprendistato. La Commissione esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal c.c.n.l. in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall'azienda ed ai contenuti del piano formativo finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
2. Ai fini del rilascio del parere di conformità la Commissione verifica la congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, l’ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto del precedente art. 46.
3. Ove la Commissione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta questa si intenderà accolta.
4. In assenza dell’EBITEN territoriale, della Commissione di certificazione regionale o in caso di azienda multi-localizzata, al rilascio del parere di conformità potrà provvedere in via sussidiaria la
Commissione paritetica nazionale costituita all’interno dell’EBITEN che porrà in essere le verifiche di cui al precedente comma 2 con le modalità di cui al comma 3.
1. Compiuto il periodo di prova, l’assunzione dell’apprendista diviene definitiva.
2. Può essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a 60 giorni di lavoro effettivo durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso e di 45 giorni di lavoro effettivo per gli apprendisti di inquadramento finale al VI livello.
Art. 49 (Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato)
1. Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l’acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate presso il nuovo datore di lavoro (attraverso il libretto formativo del cittadino), anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante, l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.
Art. 50 (Obblighi del datore di lavoro)
1. Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato (come da piano formativo di dettaglio);
b) di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non sottoporre l’apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di consentire all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo individuale, computando le ore di formazione all’interno dell’orario di lavoro; nel caso di formazione fuori dalla sede aziendale al lavoratore saranno concessi permessi retribuiti;
e) di accordare all’apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
f) di ottemperare a tutto quanto previsto dalla legge e dal presente c.c.n.l. relativamente alla formazione dell’apprendista.
Art. 51 (Doveri dell'apprendista)
1. L’apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata (Tutor) della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) partecipare attivamente con assiduità e diligenza alle attività formative previste nel proprio piano formativo individuale, nel rispetto delle modalità ivi previste;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dalla disciplina contrattuale nazionale del terziario e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
2. L’apprendista è tenuto a svolgere la formazione di cui al presente accordo, anche se in possesso di un titolo di studio.
Art. 52 (Trattamento normativo)
1. L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dalla disciplina contrattuale nazionale del terziario per i lavoratori appartenenti alla qualifica per la quale egli è stato assunto.
2. Xxxxx restando il godimento delle ore di permesso di cui al primo comma dell’art. 139 del presente c.c.n.l. , le ulteriori ore di permesso di cui ai commi terzo e quarto del medesimo art. 139 verranno riconosciute in misura pari al 50% decorso un periodo pari alla metà della durata del contratto e in misura pari al 100% dal termine del periodo di apprendistato.
3. Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all’art. 111 e seguenti della disciplina contrattuale nazionale del terziario, ferme restando per l’apprendistato professionalizzante le ore di formazione e le durate indicate nelle tabelle A e B.
Art. 53 (Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico)
1. I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti:
- 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
- 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
2. Alla fine dell'apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.
3. Per gli apprendisti assunti per l'acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel VI livello di inquadramento, l'inquadramento e il conseguente trattamento economico sono al VII livello per la prima metà della durata del rapporto di apprendistato.
4. E' vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.
1. Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente:
a) per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a sei eventi morbosi in ragione d'anno, ad un'indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;
b) in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti di cui all'art. 168, ad un'indennità a carico del datore di lavoro, pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
2. Le disposizioni di cui alle lett. a) e b) si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova.
Art. 55 (Durata dell'apprendistato)
1. La Legge n. 92/2012 ha introdotto una durata minima di 6 mesi, fatte salve durate inferiori per le attività svolte in cicli stagionali. Salvo quanto previsto per le qualifiche di durata fino a 4 anni il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
- 2°: mesi 36;
- 3°: mesi 36;
- 4°: mesi 36;
- 5°: mesi 36;
- 6°: mesi 24.
2. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 5 giorni al competente Centro per l'impiego di cui al D.lgs. n. 469/1997, i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
3. Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare al competente Centro per l'impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione stessa.
4. In deroga a quanto sopra rappresentato ed in coerenza con quanto indicato dal Ministero del Lavoro nella risposta ad interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, in relazione alle figure professionali aventi contenuti competenziali omologhi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiane e per le quali si ritiene possibile l’attivazione di contratti di apprendistato per periodi formativi superiori ai 3 anni, le parti individuano nella tabella B tali figure professionali per le quali prevedono una durata fino a 48 mesi.
(Apprendistato in cicli stagionali)
5. Fermo restando il limite massimo di durata previsto dal precedente articolo 55 è consentito articolare lo svolgimento dell’ apprendistato in più stagioni attraverso più contratti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data della prima assunzione.
6. L’apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare il diritto di precedenza nell’assunzione presso la stessa azienda per la stagione successiva, con le medesime modalità che la legge e la contrattazione collettiva riconoscono ai lavoratori qualificati.
7. Sono utili, ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale, anche le prestazioni di breve durata eventualmente rese tra una stagione e l’altra.
Art. 56 (Formazione: principi generali, modalità d’erogazione e durata)
1. Si definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna/esterna all’azienda, in affiancamento, “on the job”, per il tramite della formazione a distanza “FAD” e attraverso strumenti di e-learning finalizzati all'acquisizione dell'insieme delle corrispondenti competenze; negli ultimi due casi innanzi elencati l’attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di teleaffiancamento o video‐ comunicazione da remoto.
2. Qualora l’attività formativa venga svolta anche all’interno dell’azienda, l’azienda dovrà essere in condizione di erogare formazione ed avere risorse umane idonee (anche esterne all’azienda) a trasferire conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti, come indicato nel piano formativo di dettaglio.
3. Le Regioni hanno 45 giorni di tempo per comunicare all’impresa le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, indicando le sedi e il calendario, e potranno, inoltre, avvalersi delle imprese e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili.
4. Sia per la formazione di base che per quella tecnico-professionalizzante le parti sociali sottoscrittrici il presente c.c.n.l. si fanno carico di condividere con le Regioni, secondo i requisiti minimi sanciti dalle stesse, la possibilità di riconoscere e di considerare valide nel piano formativo di dettaglio talune tipologie di formazione effettuate dal lavoratore, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i percorsi formativi obbligatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro definiti dagli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e dal D.lgs. n. 81/2008
5. A tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l'istituto, le eventuali competenze trasversali di base da acquisire sono individuate, quanto a contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione con gli obiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e di competenze possedute in ingresso.
6. Il percorso formativo dell’apprendista é definito in relazione alla qualifica professionale e al livello d’inquadramento previsto dalla disciplina contrattuale nazionale del terziario che l’apprendista dovrà raggiungere (vedi All.1), entro i limiti di durata massima che può avere il contratto di apprendistato fissati dagli articoli precedenti.
7. Per altri specifici profili professionali eventualmente presenti in azienda potranno essere standardizzati percorsi formativi ad hoc.
8. Le parti concordano che gli apprendisti potranno essere posti in formazione nell’ambito della progettazione formativa dell’impresa tramite il Fondo FORMAZIENDA.
Art. 57 (Formazione: contenuti)
1. I requisiti della formazione professionalizzante in termini quantitativi sono quelli indicati nelle Tabelle A e B e nelle ulteriori integrazioni/aggiornamenti (ivi compresi i termini quantitativi relativi all’apprendistato professionalizzante per le agenzie di scommesse e le società di revisione) che saranno pubblicati sul sito dell’EBITEN xxx.xxxxxx.xx e che costituiscono parte integrante del presente c.c.n.l.
2. Al fine di garantire un’idonea formazione teorico‐pratica dell’apprendista, vengono indicate nella tabella A le ore di formazione che dovranno essere erogate, ferma restando la possibilità di anticipare in tutto o in parte l’attività formativa prevista per le annualità successive.
3. La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma.
Art. 58 (Referente per l’apprendistato - Tutor)
L’attuazione del programma formativo, nel rispetto dei parametri previsti dagli allegati 1 e 2, è seguita dal tutor aziendale, interno od esterno, che dovrà essere individuato all’avvio dell’attività formativa.
2. Il tutor interno per l’apprendistato, ove diverso dal titolare dell’impresa stessa, da un socio ovvero da un familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall’impresa nel piano formativo.
3. Il tutor aziendale è un lavoratore esperto che opera nello stesso contesto in cui l'apprendista è stato inserito. È nominato dal datore di lavoro e ha il compito di supportare il giovane nell'apprendimento in azienda per tutta la durata del periodo di apprendistato. Il nominativo del tutor deve essere comunicato al Centro per l'impiego attraverso l'apposito modulo per l'assunzione dell'apprendista.
4. Per essere tutor aziendale è necessario:
- avere almeno 3 anni di anzianità (requisito che però non si applica nel caso in cui non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica);
- possedere un livello di inquadramento pari o superiore a quello che avrà l'apprendista alla fine dell'apprendistato;
- svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista.
5. Nelle aziende con meno di 15 dipendenti, questo ruolo può essere ricoperto dal datore di lavoro stesso, da un socio o da un familiare coadiuvante.
6. Ciascun tutor può affiancare non più di 5 apprendisti.
7. La presenza del tutor aziendale è obbligatoria in tutti i percorsi di apprendistato. Questa figura è stata istituita nell'ambito della riforma dell'apprendistato contenuta nella Legge n. 196/1997 art. 16 e successivo D.M. 8 aprile 1998. La norma di riferimento è il Decreto Ministeriale 28 febbraio 2000.
8. Il tutor aziendale è chiamato a facilitare l’inserimento dell’apprendista all’interno dell’impresa e a seguire il suo percorso di crescita professionale.
9. I compiti del tutor aziendale:
- affiancare l’apprendista durante il periodo di apprendistato;
- trasmettere e/o verificare l’acquisizione delle competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative;
- favorire l’integrazione tra le iniziative di formazione esterna all’azienda e la formazione sul luogo di lavoro;
- collaborare con la struttura di formazione esterna all’azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza;
- esprimere le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall’apprendista ai fini dell’attestazione da parte del datore di lavoro.
10. I lavoratori nominati come tutor aziendali hanno l’obbligo di seguire corsi di formazione, che potranno essere finanziati dal Fondo FORMAZIENDA, della durata minima di 12 ore, e comunque in base alla durata stabilita ad hoc dalle normative regionali in materia ove presenti, organizzati dalle Associazioni datoriali o dalle XX.XX. firmatarie il presente c.c.n.l. o direttamente o tramite strutture formative di propria diretta emanazione (proprie o almeno partecipate) o tramite strutture accreditate ai sensi dell’intesa del 20 marzo 2008 in Conferenza Stato Regioni. È consentita la formazione a distanza con strumenti di affiancamento in remoto come previsto dalla Circ. Ministero del Lavoro n. 40/2004 e nella risposta all’interpello dell’Agens n.9, datato 27 marzo 2008.
11. Le materie trattate in questi corsi riguardano il quadro normativo dell’apprendistato, il ruolo del tutore nella sua relazione con l’apprendista, la progettazione del percorso formativo e la sua valutazione finale d’apprendimento.
12. I programmi dei corsi summenzionati devono essere validati dalle commissioni di certificazione agli artt. 37 bis e 15 lett.c) secondo le procedure previste negli appositi regolamenti.
13. La partecipazione a questi corsi serve a chiarire le caratteristiche di questo c.c.n.l. e a meglio esplicitare l’assunzione di precisi impegni nei confronti dell’apprendista. Non valutare adeguatamente questi obblighi , con le relative attività che ne derivano per l’impresa, può portare a delle situazioni problematiche, sia per l’apprendista che per il tutore aziendale.
14. Per l’apprendistato professionalizzante in caso l’azienda intenda avvalersi, per l’erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest’ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l’apprendistato provvisto di adeguate e comprovate competenze.
15. Le parti concordano di comprendere ai fini dello svolgimento dell’attività di tutor aziendale anche i titolari, o i loro familiari coadiutori, nelle imprese con meno di 15 dipendenti.
Art. 59 (Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo)
1. Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesterà (con il supporto del tutor ove non sia svolta tale attività dallo stesso) l’avvenuta formazione dell’apprendista, come definita del piano formativo di dettaglio, anche nel libretto formativo del cittadino di cui all’art. 2, co. 1, lett. i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ove siano state definite e standardizzate le modalità di certificazione sullo stesso e darà comunicazione per iscritto all’apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo formativo dell’eventuale acquisizione della qualifica professionale.
2. Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a comunicare entro 5 giorni all’EBITEN i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
3. Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a comunicare al competente Centro per l’impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro ovvero sia stato trasformato con attribuzione della qualifica, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione o dalla trasformazione stessa.
4. In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta comunicazione varrà anche ai fini dell’attestazione del percorso formativo.
1. Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per valutare eventuali armonizzazioni.
Art. 61 (Contratto a tempo determinato)
1. Fermo restando che, di norma, le assunzioni di personale debbono avvenire a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs. n. 81/2015, è consentita l’assunzione di personale con prefissione di termini, nella forma del contratto a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva delle eventuali proroghe, concluso tra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale. Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la DTL competente per territorio.
2. Il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro in tale forma potrà avvenire entro i seguenti limiti quantitativi:
base di computo | n. lavoratori |
Da 0 a 5 | 5 |
Da 6 a 9 | 7 |
Da 10 a 15 | 9 |
Da 16 a 49 | 15 |
Oltre 49 | 40% |
La base di computo è costituita dal numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio dell’anno di assunzione nell’unità produttiva all’atto dell’attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Il decimale deve essere arrotondato all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Sono esenti dai limiti di cui al presente comma 2 i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività (nei limiti di cui al successivo articolo 65), da imprese start-up innovative, per lo svolgimento delle attività stagionali, per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi, per sostituzione di lavoratori assenti e con lavoratori di età superiore a 50 anni.
3. Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
4. Le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte nell'arco dei complessivi 36 mesi indipendentemente dal numero dei rinnovi a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato.
5. In materia di riassunzione nei contratti a termine (c.d. “stop and go”) e per tutto quanto non previsto dal presente articolo e tenuto conto delle ipotesi di contrattazione di II livello anche aziendale in materia, valgono le disposizioni di legge vigenti.
6. L’apposizione del termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della Legge n. 223/1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il
contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
c) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione alla normativa di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
7. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell’impresa.
Art. 61 bis (Lavoro intermittente)
1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 e seguenti del D.lgs. n. 81/2015 il contratto di lavoro intermittente, che può essere stipulato anche a tempo determinato, è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione dell’azienda, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente nei casi e alle condizioni di seguito riportate.
2. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato:
- per esigenze aziendali di carattere tecnico-produttivo-organizzativo;
- per esigenze aziendali di carattere sostitutivo, fatti salvi i divieti di cui al comma 4 del presente articolo;
- in periodi temporali predeterminati e di seguito indicati: - Vacanze Pasquali - Mesi di Luglio e Agosto - 22 dicembre/06 gennaio.
3. Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:
a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dalla lavoratrice e dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata della lavoratrice e del lavoratore, che non può essere inferiore ad un giorno lavorativo;
c) trattamento economico e normativo spettante alla lavoratrice e al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonché modalità di rilevazione della prestazione;
e) tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
f) misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
4. Il datore di lavoro è tenuto ad informare con cadenza biennale le rappresentanze sindacali aziendali sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
5. E’ demandata alla contrattazione di secondo livello la possibilità di individuare le ipotesi in cui sia prevista l’indennità di disponibilità e determinarne, contestualmente, l’importo che non deve, comunque, essere inferiore a quello fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
6. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere stipulato con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il 25° anno di età. Il contratto, con eccezione dei settori previsti dalla legge, è ammesso per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate lavorative effettive nell'arco di tre anni solari.
7. Il ricorso al lavoro intermittente è vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991 che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario di lavoro, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c) da parte dei datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
1. In caso di successione di contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore per le stesse mansioni, non si applica la disciplina del periodo di prova di cui all'art. 102.
Art. 63 (Somministrazione di lavoro)
1. La somministrazione di lavoro serve a soddisfare le esigenze momentanee dell’Azienda, che assume le vesti negoziali di “utilizzatore”.
2. Il contratto di somministrazione può essere stipulato con una delle Agenzie per il Lavoro autorizzate ed iscritte all’Albo Nazionale Informatico delle Agenzie per il Lavoro.
3. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato.
4. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa nel limite del 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’impresa al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione.
5. E’ demandata alla contrattazione di II livello la possibilità di prevedere un diverso limite percentuale con riguardo alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
Art. 64 (Somministrazione di lavoro a tempo determinato)
1. E’ consentito il ricorso a personale con prefissione di termini nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 81/2015.
2. In ciascuna unità produttiva, il numero delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati con contratto di somministrazione a tempo determinato sarà contenuto entro i limiti di seguito indicati:
Base computo | Numero di lavoratori |
0-5 | 100% |
6-9 | 100% |
10-15 | 75% |
16-49 | 75% |
Oltre 49 | 50% |
3. La base di computo è costituita dall’organico complessivo dell’unità produttiva dei lavoratori occupati all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Sono compresi in tale insieme i lavoratori assunti a tempo indeterminato e gli apprendisti. Per le aziende di stagione, attesa la loro particolarità, sono compresi anche i lavoratori assunti a tempo determinato. Le frazioni di unità si computano per intero.
4. La contrattazione collettiva di secondo livello può stabilire percentuali maggiori in funzione di parametri quali “l’area geografica, il comparto di appartenenza, i tassi di occupazione e la dimensione aziendale”.
5. E’ in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all’art. 8, comma 2, della Legge n. 223/91, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
6. L'E.BI.TE.N. potrà progettare iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori temporanei e richiedere i relativi finanziamenti.
Art. 64 bis (Contratti a tempo determinato in località turistiche)
1. Le Parti, preso atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il presente C.C.N.L., pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall’elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell’anno, concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, pertanto esclusi da limitazioni quantitative ai sensi dell’art. 10, comma 7, lett. b), D.lgs. n. 368/2001 così come modificato dal D.lgs. n. 81/2015.
2. Le Parti concordano che l’individuazione delle località a prevalente vocazione turistica, ove si collocano le suddette assunzioni a tempo determinato, sia definita dalle organizzazioni territoriali aderenti alle Parti stipulanti il presente C.C.N.L., con apposito accordo.
Art. 64 ter (Contratto di sviluppo occupazionale - CSO)
1. Le Parti, con la volontà di contribuire allo sviluppo delle prospettive occupazionali del paese e la contemporanea garanzia delle tutele spettanti ai lavoratori, intendono favorire l’inserimento o la ricollocazione di categorie di soggetti anche svantaggiati individuando innovative tipologie contrattualistiche volte allo sviluppo del comparto.
2. La natura sperimentale e innovativa del contratto di sviluppo occupazionale (di seguito, per brevità, CSO) necessita di un monitoraggio costante finalizzato alla verifica del suo corretto utilizzo. Pertanto, le Parti firmatarie il presente CCNL, per il tramite dell’EBITEN, valuteranno l'efficacia del CSO al fine di individuare, in tempo reale, eventuali correttivi idonei. Il CSO può essere utilizzato esclusivamente dalle imprese che applicano integralmente – compresa la parte obbligatoria – il presente CCNL.
3. Il CSO è un contratto a tempo determinato e può essere stipulato, esclusivamente, per le seguenti categorie di lavoratrici e lavoratori:
a) lavoratrici e lavoratori dal 30° anno di età in poi;
b) donne e uomini disoccupati da oltre ventiquattro mesi;
c) donne e uomini che rientrano in specifiche misure di politica attiva del lavoro messe in atto da operatori pubblici e privati per l’impiego;
d) lavoratrici e lavoratori assunti per nuove attività in imprese già esistenti che realizzino incrementi occupazionali;
e) lavoratrici e lavoratori assunti per l'avvio di nuove attività nei primi diciotto mesi;
f) lavoratrici e lavoratori assunti da imprese che realizzano investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali, ovvero finalizzati a modifiche rilevanti dell'organizzazione del lavoro.
4. Il CSO ha una durata minima di mesi 6 e massima di mesi 18. Le mensilità sono da considerarsi continuative e non prorogabili. L’impresa può utilizzare il CSO un’unica volta per il medesimo lavoratore.
5. L’impresa, entro 5 giorni dalla scadenza del CSO, comunica al lavoratore la mancata conferma o il proseguimento del suo contratto. In caso di proseguimento il rapporto è convertito automaticamente a tempo indeterminato. In assenza di comunicazione o in caso di mancato rispetto dei termini sopra esposti, il contratto si intende convertito automaticamente a tempo indeterminato. Al CSO si applicano i periodi di prova previsti dall'art. 102.
6. I dipendenti assunti con il CSO. sono soggetti - in base alle mansioni assegnate - all’ inquadramento previsto all'art. 96 del presente contratto e hanno diritto a tutti i trattamenti previsti – compresi quelli eventualmente in atto in azienda - purché compatibili con la natura del contratto a termine.
I minimi retributivi dei lavoratori assunti con CSO sono quelli previsti nella tabella di cui all’articolo 192.
7. Il lavoratore, in caso di mancata conferma al termine del CSO matura il diritto a percepire un elemento retributivo di importo pari alla differenza tra il minimo tabellare previsto dall'art. 192 - a parità di livello - e quello individuato al precedente comma 6. Tale elemento retributivo, da assoggettare agli oneri sociali corrispondenti, sarà corrisposto unitamente alle spettanze correnti dell'ultimo mese di servizio.
8. L’utilizzo del CSO e la conseguente applicazione dei minimi tabellari previsti all’articolo 192 è subordinato ad apposita richiesta che l’impresa deve presentare all’ Ente Bilaterale EBITEN. L’EBITEN approverà l’utilizzo del CSO entro 14 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta. In caso di mancata ricezione della risposta entro i 14 giorni successivi alla richiesta, questa si intenderà approvata. Solo in caso di esplicita risposta negativa dell’ EBITEN il contratto deve considerarsi a tempo determinato, con la durata prefissata e alle normali condizioni di legge e del presente CCNL. Le modalità di inoltro della richiesta nonché la documentazione da presentare a corredo della stessa, saranno riportate sul sito dell’Ente Bilaterale EBITEN xxx.xxxxxx.xx
9. Per le attività di monitoraggio e controllo non è previsto alcun contributo aggiuntivo obbligatorio a carico del datore di lavoro, fatto salvo l’obbligo di adesione all’Ente Bilaterale EBITEN con le modalità previste dall’art. 21 del presente CCNL.
10. I dati provenienti dalla costituzione, eventuale interruzione, conferma e formazione dei rapporti di lavoro istituiti con il CSO sono conservati in apposita banca dati, a disposizione delle Parti Sociali, organizzata allo scopo di monitorare continuamente l'evoluzione dell'istituto e disporre eventuali correttivi.
11. AI lavoratore assunto con il CSO si applicano, per la durata del rapporto di lavoro, le norme sulla bilateralità previste all’art. 21.
12. Per quanto non previsto dal presente istituto valgono le disposizioni di legge e del vigente CCNL. I rapporti a tempo determinato costituiti tramite il CSO sono esclusi dai limiti quantitativi di cui al comma 1 dell'art. 23 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Art. 64 quater (Contratto di primo ingresso - CPI)
1. Per lavoratori di "Primo Ingresso" si intendono quelli che alla data di assunzione presso l’impresa non abbiano pregressa esperienza professionale nella specifica mansione ad essi assegnata o che, sempre in riferimento alla mansione attribuita, abbiano maturato una precedente esperienza non superiore a 6 mesi.
2. L'assunzione di lavoratori in regime di Xxxxx Xxxxxxxx dovrà risultare da atto scritto e sarà necessariamente a tempo indeterminato. L’assunzione in regime di primo ingresso è, inoltre, attivabile esclusivamente per i lavoratori assunti con inquadramento ai livelli terzo, quarto, quinto o sesto del presente CCNL nonché da parte delle aziende aderenti all’Ente bilaterale EBITEN, così come riportato al successivo comma 6.
3. Il regime di primo ingresso è indissolubilmente correlato all’attività formativa che il datore di lavoro deve garantire al neo-assunto. Pertanto, l’impresa riconoscerà al lavoratore una retribuzione ridotta nei primi due anni dall'assunzione esclusivamente in ragione dell'obbligo di erogazione di una specifica formazione al dipendente. Gli importi da applicare ai lavoratori assunti con CPI sono quelli previsti dalle tabelle retributive appositamente predisposte all’art. 192 del presente CCNL.
4. La durata minima della formazione – da erogare durante l’orario lavorativo - è di 80 ore nei primi due anni, cioè in corrispondenza con il periodo temporale in cui il lavoratore percepisce la retribuzione ridotta. Il piano formativo individuale sarà consegnato al dipendente unitamente al contratto di lavoro all’atto dell’assunzione. La formazione potrà essere erogata dal datore di lavoro o da un proprio delegato.
5. Per la predisposizione del piano formativo il datore di lavoro utilizzerà lo schema definito dalle Parti e reperibile sul sito Internet xxx.xxxxxx.xx dell’Ente bilaterale EBITEN. Entro 30 giorni dall'assunzione, pena la decadenza del beneficio, l'azienda trasmetterà a mezzo PEC all'Ente bilaterale EBITEN, il piano formativo del lavoratore assunto con CPI affinché possano essere verificate le finalità formative dell'assunzione. In caso di mancata risposta da parte dell’EBITEN, entro 7 giorni dal ricevimento del Piano Formativo, lo stesso si riterrà approvato. Al termine del periodo formativo il datore di lavoro produrrà all'Ente bilaterale EBITEN apposita dichiarazione attestante la regolare erogazione della formazione. La suddetta formazione potrà essere finanziata tramite l'intervento del fondo interprofessionale Formazienda.
6. Per le attività di monitoraggio e controllo di cui al precedente comma 5 non è previsto alcun contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro, fatto salvo l’obbligo di adesione all’ente Bilaterale EBITEN con le modalità di cui all’art. 21 del presente CCNL. Nel caso in cui l’azienda non risulti correttamente aderente all’Ente Bilaterale EBITEN l’assunzione in regime di primo ingresso non può essere attivata.
7. L'assunzione con CPI non è sovrapponibile con altri istituti che prevedono una riduzione temporanea della retribuzione fatta eccezione per il lavoro a tempo parziale.
Art. 64 quinquies (Contratto di Reimpiego - CR)
1. Il contratto di Reimpiego (di seguito, per brevità, CR) è finalizzato a facilitare le assunzioni di soggetti che si trovano in stato di non occupazione.
2. In particolare, il CR è finalizzato al reinserimento di:
- lavoratori con più di 50 anni di età;
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- lavoratori di qualsiasi età disoccupati di lunga durata privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
- soggetti espulsi dal mercato del lavoro e percettori di ammortizzatori sociali e soggetti che rientrano in specifiche misure di politiche attive di ricollocazione messe in atto da operatori pubblici o privati per l'impiego.
3. L'assunzione di lavoratori con CR dovrà risultare da atto scritto e sarà necessariamente a tempo indeterminato. L’assunzione in regime di reimpiego è inoltre attivabile esclusivamente per i lavoratori assunti con inquadramento ai livelli terzo, quarto, quinto o sesto del presente CCNL nonché per le aziende aderenti all’ Ente bilaterale EBITEN, così come previsto al successivo comma 7.
4. Il regime di reimpiego è indissolubilmente correlato all’attività formativa che il datore di lavoro deve garantire al neo-assunto. Pertanto l’impresa riconoscerà al lavoratore una retribuzione ridotta nei primi due anni dall'assunzione esclusivamente in funzione dell'obbligo di erogazione di una specifica formazione al dipendente. Gli importi da applicare ai lavoratori assunti in questo regime sono quelli previsti dalle tabelle retributive appositamente predisposte all’art. 192 del presente CCNL.
5. La durata minima della formazione – da erogare durante l’orario lavorativo - è di 80 ore nei primi due anni, cioè nel in corrispondenza con il periodo temporale in cui il lavoratore percepisce la retribuzione ridotta. Il piano formativo individuale sarà consegnato al dipendente unitamente al contratto di lavoro all’atto dell’assunzione. La formazione potrà essere erogata dal datore di lavoro o da un proprio delegato.
6. Per la predisposizione del piano formativo, il datore di lavoro utilizzerà lo schema definito dalle parti e reperibile sul sito Internet xxx.xxxxxx.xx dell’Ente bilaterale EBITEN. Entro 30 giorni dall'assunzione, pena la decadenza del beneficio, l'azienda trasmetterà a mezzo PEC all'Ente bilaterale EBITEN, il piano formativo del lavoratore assunto con CR affinché possano essere verificate le finalità formative dell'assunzione. In caso di mancata risposta da parte dell’EBITEN, entro 7 giorni dal ricevimento del Piano Formativo lo stesso è da ritenersi approvato. Al termine del periodo formativo il datore di lavoro produrrà all'Ente bilaterale EBITEN apposita dichiarazione attestante la regolare erogazione della formazione. La suddetta formazione potrà essere finanziata tramite l'intervento del fondo interprofessionale Formazienda.
7. Per le attività di monitoraggio e controllo di cui al precedente comma 6 non è previsto alcun contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro, fatto salvo l’obbligo di adesione all’ente Bilaterale EBITEN con le modalità di cui all’art. 21 del presente CCNL. Nel caso in cui l’azienda non risulti correttamente aderente all’Ente Bilaterale EBITEN l’assunzione in regime di primo ingresso non può essere attivata.
7. L'assunzione in regime di reimpiego non è sovrapponibile con altri istituti che prevedono una riduzione temporanea della retribuzione fatta eccezione per il lavoro a tempo.
Art. 64 sexies (Contratti a tempo determinato nei centri di assistenza fiscale)
1. Ai sensi del D.lgs. n. 81/2015, sono esclusi dalle limitazioni quantitative di cui al precedente art. 61 i centri di assistenza fiscale nel periodo di intensificazione delle attività connesse alle scadenze fiscali di legge cha va dal mese di febbraio fino al mese di luglio.”
1. Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera a) la stipula di contratti a tempo determinato in relazione alla fase di avvio di nuove attività, per la durata di due anni, è esente dai limiti quantitativi indicati al precedente articolo 61, per 18 mesi dall’avvio dell’attività.
1. Le Parti convengono che sono da considerarsi stagionali e, quindi, esenti dai limiti quantitativi di cui all’articolo 31, oltre le attività già previste nell'elenco allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, anche le attività caratterizzate da intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, quali:
- periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;
- periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
- periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
- periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno ad aziende ad apertura annuale.
2. In ogni caso, tali periodi non possono superare complessivamente i 6 mesi nell’arco dell’anno solare.
3. La contrattazione di secondo livello può individuare ulteriori ipotesi di stagionalità.
Art. 66 (Diritto di precedenza)
1. In ragione delle diversità strutturali dei settori che compongono il terziario, le parti potranno, a livello territoriale o aziendale, normare casi in cui si possa ricorrere al diritto di precedenza.
Art. 67 (Divieti, limiti e monitoraggio)
1. L’Azienda non può ricorrere alla somministrazione di lavoro nei seguenti casi:
• qualora il Datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D.lgs. n. 81/2008);
• al fine di sostituire Xxxxxxxxxx in sciopero;
• presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 delle Legge n. 223/91, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
• quando siano in corso, per identiche mansioni, riduzioni dell’orario di lavoro con ricorso all’integrazione salariale in deroga, ordinaria o straordinaria.
2. I Lavoratori occupati non sono computati nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di legge o dei limiti previsti dal CCNL.
3. L’utilizzatore comunica, entro il 31 dicembre d’ogni anno, tramite l’Organizzazione dei Datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, all’EBITEN il numero ed i motivi dei contratti di lavoro a chiamata e di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei Lavoratori interessati, il numero dei Lavoratori assunti direttamente dall’Azienda.
4. In occasione dell'instaurazione di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato, le aziende sono tenute a darne comunicazione scritta all'apposita Commissione costituita presso l'EBITEN territoriale e, su richiesta di questa, a fornire indicazione analitica delle tipologie dei contratti intervenuti. La Commissione, ove ritenga che venga a configurarsi un quadro di utilizzo anomalo degli istituti, ha facoltà di segnalare i casi alle parti stipulanti il presente contratto.
5. La Commissione valuta, altresì, il buon esito dei nuovi strumenti in tema di contratti a tempo determinato in località turistiche, di Contratti di sviluppo occupazionale e di Contratti a tempo determinato nei centri di assistenza fiscale.
1. Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, nell'intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito quanto segue.
2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana, del mese o dell'anno; risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.
1. Ai sensi del D.lgs. n. 81/2015, Sezione I Capo II articolo 4, nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l’assunzione può avvenire a tempo pieno, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o a tempo parziale.
Art. 70 (Rapporto a tempo parziale)
1. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve, ai fini della prova, essere stipulato in forma scritta.
2. Il contratto deve contenere i seguenti elementi:
a) il periodo di prova per i nuovi assunti;
b) la precisa indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Laddove l’organizzazione del lavoro fosse articolata in turni, l’indicazione di cui al precedente comma ha facoltà di avvenire mediante rinvio a turni programmati, articolati su fasce orarie prestabilite;
c) il trattamento economico e normativo determinato secondo criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa. Il contratto potrà contenere la pattuizione delle clausole elastiche di cui all’art. 83 del presente CCNL.
3. La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
4. Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato o di domenica cui potranno accedere studenti, lavoratori occupati a
tempo parziale presso altro datore di lavoro, nonché giovani fino a 25 anni di età compiuti. Altre modalità relative alla collocazione temporale della prestazione o alla collocazione della giornata di lavoro potranno essere definite previo accordo aziendale ovvero previo parere dell’Ente Bilaterale competente. In relazione alle specifiche realtà territoriali ed aziendali ed alle particolari condizioni dei lavoratori, al secondo livello di contrattazione possono essere raggiunte intese diverse in merito a quanto previsto in materia di durata della prestazione.
Art. 71 (Genitori di portatori di handicap) Eliminato
Art. 72 (Disciplina del rapporto a tempo parziale) Eliminato
Art. 72 bis (Trasformazione del rapporto)
1. Su accordo delle parti, risultante da atto scritto, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
2. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
3. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, debitamente certificate, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno.
4. In caso di malattie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel caso il lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
5. In caso di richiesta del lavoratore, con figlio di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
6. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto di lavoro a tempo pieno per l’espletamento di mansioni di pari livello e categoria rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
7. Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale entro i limiti del congedo ancora spettante, con una riduzione di orario non superiore al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta.
8. In caso di assunzione di personale a tempo parziale, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa, e a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.
9. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
Art. 73 (Part – time per gli addetti al call center)
1. Limitatamente ai profili professionali relativi all’operatore base in outbound telefonico, possono essere instaurati rapporti a tempo parziale della durata di 15 ore settimanali, cui potranno accedere studenti e/o lavoratori occupati a tempo parziale presso altro datore di lavoro.
Art. 74 (Criterio di proporzionalità)
1. Ai sensi del comma 3, dell'art. 70 la proporzionalità del trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto. Il parametro di riferimento sarà il lavoratore assunto a parità di inquadramento con contratto a tempo pieno.
Art. 75 (Periodo di comporto per malattia e infortunio)
1. Nel rispetto di quanto previsto all’art. 70, il criterio di proporzionalità di cui al precedente art. 74 si applica anche per quanto riguarda il periodo di comporto.
Art. 76 (Quota giornaliera della retribuzione)
1. Fermo restando che, eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione sia normale che di fatto dei lavoratori assunti a tempo parziale è in misura fissa mensile, la quota giornaliera di essa si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile determinato ai sensi dell'art. 74, per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall'art. 172.
Art. 77 (Quota oraria della retribuzione)
1. Per i lavoratori a tempo parziale la quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno per il divisore convenzionale orario previsto all'art. 190.
1. Fermo restando quanto previsto all'art. 188, in caso di coincidenza di una delle festività di cui all'art. 135, con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo parziale un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 187.
1. Fermo restando il computo per dodicesimi dei permessi retribuiti di cui all'art. 139, con le modalità previste dallo stesso articolo, il numero di ore annuo dei permessi retribuiti spettanti al lavoratore a tempo parziale si determina utilizzando i criteri previsti dal precedente art. 74.
1. Conformemente a quanto previsto all'art. 140, i lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa - quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale - è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato, agli effetti del computo delle ferie. La retribuzione relativa va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie.
2. Nel solo caso di prestazione lavorativa configurata come alternanza di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati, in alternativa a quanto previsto al comma precedente, il periodo di ferie sarà calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione della retribuzione intera.
1. Per i lavoratori occupati a tempo parziale il numero di ore di permesso retribuito di cui agli artt. 147 e 152, è determinato utilizzando i criteri previsti dal precedente art. 74.
Art. 82 (Lavoro supplementare - Normativa)
1. Il datore di lavoro può richiedere, entro i limiti dell’orario normale di lavoro di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 66/2003, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l’orario concordato fra le parti nel contratto individuale anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi.
2. Il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 35 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare qualora giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
3. In caso di superamento dei limiti indicati nel presente articolo la maggiorazione di cui al comma precedente sarà pari al 50%.
4. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, così come definito dall’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 66/2003.
5. Ferma restando l'applicabilità della presente norma, mantengono validità gli accordi aziendali già esistenti.
6. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le vigenti disposizioni di legge.
1. Le parti possono concordare clausole elastiche per la variazione della collocazione temporale e della durata in aumento della prestazione a tempo parziale.
2. In tal caso, il consenso del lavoratore deve essere formalizzato attraverso un patto scritto, anche contestualmente alla stipula del contratto di lavoro.
3. Nell’accordo devono essere indicate:
- le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che danno luogo all’applicazione delle clausole elastiche;
- la data di stipulazione;
- le modalità della prestazione;
- i casi in cui è possibile il ripensamento da parte del lavoratore.
4. Il rifiuto del dipendente di sottoscrivere il patto non può, in ogni caso, integrare un giustificato motivo di licenziamento, né può essere oggetto di sanzione disciplinare.
5. Nel caso di cui al precedente comma 1 il datore di lavoro deve illustrare alla RSA ove esistente e al lavoratore la necessità di ricorso alle clausole elastiche con preavviso di almeno due giorni.
6. Le ore di lavoro prestate in regime di clausole elastiche con una variazione in aumento dell’orario inizialmente concordato sono retribuite con una maggiorazione del 30% mentre le ore svolte secondo una differente collocazione temporale sono remunerate con una maggiorazione del 10%,
7. Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, decorsi cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e con un preavviso di due mesi in favore del datore di lavoro, il lavoratore potrà denunciare il patto di cui al precedente comma 2. in forma scritta, accompagnando alla denuncia l'indicazione di almeno una delle seguenti documentate ragioni:
- gravi esigenze di carattere familiare;
- esigenza di tutela della salute certificata dal competente servizio sanitario pubblico;
- attività di studio e formazione così come disciplinate dal presente CCNL;
- instaurazione di altra causa lavorativa.
8 Tali motivazioni devono essere documentate e oggettivamente incompatibili con quanto concordato nel patto citato. E' data comunque facoltà alla lavoratrice o al lavoratore di concordare con il datore di lavoro, senza ricorrere alla denuncia delle clausole elastiche, la sospensione delle stesse per tutto il periodo durante il quale sussistano le cause indicate precedentemente.
Art. 84 (Registro lavoro supplementare) Eliminato
Art. 85 (Mensilità supplementari - 13ª e 14ª)
1. Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto nel corso dell'anno, l'importo della 13ª e della 14ª mensilità è determinato per dodicesimi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base dei criteri previsti dal precedente art. 74.
2. Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione di fatto, di cui all'art. 187, spettante all'atto della corresponsione.
1. I termini di preavviso per i lavoratori occupati a tempo parziale hanno la stessa durata di quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno e si calcolano in giorni di calendario indipendentemente dalla durata e dall'articolazione della prestazione lavorativa.
2. Essi decorrono dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
Art. 87 (Relazioni sindacali regionali)
1. Nel corso degli incontri previsti a livello regionale dall'art. 2, si procederà all'esame delle problematiche connesse all'istituto del rapporto a tempo parziale, considerando la specificità del settore.
Art. 88 (Part-time post maternità)
1. Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende accoglieranno, nell'ambito del 3 per cento della forza occupata nell'unità produttiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore.
2. Nelle unità produttive che occupano da 20 a 33 dipendenti non potrà fruire della riduzione dell'orario più di un lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande.
3. La richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa
Art. 89 (Lavoratori affetti da patologie oncologiche) Eliminato
Art. 90 (Condizioni di miglior favore)
1. Restano confermate eventuali condizioni di miglior favore, anche aziendali, in atto, con riferimento alla materia di cui al presente titolo.
Eliminato
In relazione all'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES del 9 giugno 2004, le parti riconoscono che i contenuti dell'accordo sul telelavoro subordinato del 20 giugno 1997 sono ad esso conformi e pertanto ne confermano l'integrale validità.
1. Le parti convengono sull'obiettivo di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, di giovani con ridotta capacità lavorativa per handicap intellettivo leggero, sulla base di convenzioni e degli altri strumenti previsti dall'art. 11 della legge n. 68/1999.
Art. 93 (Formazione continua - FORMAZIENDA.)
1. Le parti individuano in FORMAZIENDA (Fondo paritetico nazionale interprofessionale per la formazione continua) il Fondo di riferimento per l'accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua e concordano di diffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo nelle imprese.
Art. 93 bis (Fondo di previdenza complementare)
1. Le parti concordano di realizzare un ampio e dettagliato progetto che analizzi la fattibilità per l'attivazione di un Fondo chiuso di settore per la previdenza integrativa, che tenga conto delle specificità intrinseche del sistema. Si concorda di attribuire pertanto mandato all’EBITEN per la predisposizione delle procedure di avviamento degli studi di approfondimento necessari.
INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
1. La classificazione unica del personale delle aziende commerciali è strutturata in conformità dei livelli di cui al seguente art. 96. Anche in relazione a quanto stabilito dalla legge n. 190/1985, infatti, la distinzione tra quadri, personale con mansioni impiegatizie e personale con mansioni non impiegatizie, viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali, ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
2. I diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano la loro efficacia sia nell'ambito di ciascun istituto e delle singole norme, che nell'ambito dell'intero contratto.
Art. 95 (Evoluzione della classificazione)
1. Le parti hanno convenuto di istituire uno strumento per una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del personale al fine di identificare ed eventualmente definire nell'ambito della classificazione nazionale quelle peculiarità nuove ed emergenti che assumono significato e valenza generale in relazione ai processi di trasformazione ed innovazione tecnologica ed organizzativa, alla dinamica professionale nelle aree e nei comparti che fanno riferimento al sistema di inquadramento del presente c.c.n.l. e a costruire un sistema di qualifiche professionali che valorizzi competenze, conoscenze e abilità dei lavoratori tali da permettere scambi e mobilità delle risorse umane stesse.
2. Inoltre, l’EBITEN, ha il compito di sviluppare l'esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni, formulando alle Organizzazioni stipulanti eventuali proposte di aggiornamento, con le modalità e le procedure previste dall'art.
15. La pratica attuazione di quanto sopra è definita negli artt. 15 e 16.
Premessa
Nei relativi livelli di riferimento sono previste anche le figure relative ai dipendenti del terziario avanzato (comunicazione, formazione e consulenza, informatica, net economy), ai dipendenti da agenzie di scommesse, ai dipendenti dei call center in outsourcing, ai dipendenti delle aziende che svolgono attività di gestori e/o concessionari di impianti e/o strutture destinate al parcheggio e/o alla sosta e ai dipendenti delle agenzie immobiliari.
In particolare, per quanto concerne i dipendenti da agenzie di scommesse sono previsti profili professionali specifici inseriti nei livelli dal primo al quinto.
Per quanto concerne i dipendenti delle aziende che svolgono attività di gestori e/o concessionari di impianti e/o strutture destinate al parcheggio e/o alla sosta sono previsti profili professionali specifici inseriti nei livelli dal primo al sesto.
Per i dipendenti dei call center in outsourcing sono previsti profili professionali specifici inseriti in tutti i livelli della classificazione con la sola eccezione dei quadri.
Per i dipendenti dalle agenzie immobiliari sono previsti profili professionali specifici inseriti nei livelli quadro, e dal primo al quinto.
Per il settore del terziario avanzato sono previsti profili professionali specifici inseriti nei livelli da quadro al quinto.
I livello
A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, e cioè:
1) capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendita o acquisti), legale; capo centro EDP;
2) gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o magazzino a prezzo unico;
3) responsabile laureato in chimica-farmacia previsto dalle leggi sanitarie per magazzini all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali;
4) analista sistemista;
5) gerente o capo di officina o di sede assistenziale con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa;
6) responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti;
7) responsabile marketing nelle agenzie di pubblicità;
8) responsabile pubbliche relazioni nelle agenzie di pubblicità;
9) responsabile ricerche di mercato nelle agenzie di pubblicità;
10) responsabile ufficio studi nelle agenzie di pubblicità;
11) responsabile commerciale testate nelle concessionarie di pubblicità con compiti di promozione, coordinamento, supporto e controlli produttori;
12) copywriter nelle agenzie di pubblicità;
13) art director nelle agenzie di pubblicità;
14) producer-tv-cine-radio nelle agenzie di pubblicità;
15) account executive nelle agenzie di pubblicità;
16) media planner nelle agenzie di pubblicità;
17) pubblic relation executive nelle agenzie di pubblicità;
18) research executive nelle agenzie di pubblicità;
19) tecnico stampa responsabile di un servizio produzione nelle agenzie di pubblicità;
20) product manager;
21) coordinatore di prodotto nelle aziende di ricerche di mercato;
22) esperto di sviluppo organizzativo;
“terziario avanzato (comunicazione, formazione e consulenza, informatica, net economy)
23) analista sistemista;
24) direttore artistico; art buyer nella agenzie di pubblicità (si occupa di acquisire i format);
25) analista;
26) analista programmatore;
27) analyst (statistico esperto che analizza le risposte di questionari lanciati sul web);
28) sviluppatore di applicazioni su web - servizi (application developer);
29) esperto di soluzioni applicative quali ERP, CRM, e-learning, data mining, data warehousing, search engine marketing (application engineer);
30) responsabile ufficio stampa che pubblica su blog - area di registrazione e dibattito pubblico su Internet - aziendali (blog publisher) ;
31) progettista comunicazionale, progetta gli elementi della comunicazione che costituiscono il sito (communication designer);
32) consulente applicativo (application consultant);
33) tecnico assistenza (customer service engineer);
34) responsabile assistenza tecnica, addetto alla riparazione e alla manutenzione dei sistemi IT e dei rapporti con i clienti (customer support manager) ;
35) progettista e amministratore di banche dati (data base designer & administrator);
36) progettista di banche dati (data base designer);
37) grafico (progettista del designer);
38) specialistico di seconda risposta (help desk);
39) controllore della sicurezza, delle aree di competenza e della profilazione e dell'autenticazione (information system auditor);
40) interactive account (propone format interattivi); interactive art;
41) esperto di soluzioni architetturali (IT architect);
42) operatore di marketing che si occupa dei contenuti (marketing information) ;
43) pianificatore multimediale (media, media planner);
44) progettista di soluzioni multimediali - utilizzo di più mezzi di comunicazione (multimedia designer);
45) programmatore di soluzioni multimediali (multimedia programmer) ;
46) architetto di reti e soluzioni applicative (network architect, application architect);
47) sistemista di reti (network engineer);
48) consulente di prevendita di soluzioni informatiche (presales consultant);
49) produttore stampa (produce su stampa manifesti, adversing);
50) account executive nelle agenzie di pubblicità;
51) produttore tv (multimediale produce videoclip e format audiovisivi);
52) multimediale (progress);
53) responsabile ricerche (research executive) nelle agenzie di pubblicità;
54) responsabile commerciale nelle imprese di informatica;
55) responsabile di prodotto;
56) responsabile di progetto – capo progetto;
57) responsabile formazione;
58) responsabile ricerca e sviluppo in imprese di servizi di informatica (elaborazione statistica dei dati di ricerca);
59) responsabile sicurezza IT;
60) responsabile sistema di qualità;
61) specialista di supporto tecnici (response center engineer);
62) revisore contabile;
63) consulente di direzione aziendale;
64) controllo qualità del team di progetto (internal auditor);
65) controllore della sicurezza delle aree di competenza, della profilazione e dell’autenticazione ( information system auditor);
66) esperto di vendita e ricerca clienti (sales assistant);
67) esperto sicurezza dati e procedure (security consultant);
68) sistemista;
69) sistemista di reti;
70) esperto di progettazione software (software design engineer);
71) ingegnere di sviluppo software che utilizza vari linguaggi di programmazione es. Java, Visual ecc (software engineer);
72) consulente di direzione aziendale (staff advisor);
73) statistico esperto;
74) strategic account planner;
75) amministratore di sistemi e reti (system & network administrator);
76) ingegnere dei sistemi di rete e dei firewall (system engineer);
77) multimediale, si occupa dei flussi comunicazionali (traffic);
78) progettista degli aspetti visuali delle applicazioni (visual designer);
79) programmatore degli elementi visuali delle applicazioni (visual programmer);
80) multimediale (visualizer);
81) coordinatore di prodotto nelle aziende di ricerche di mercato;
82) internal auditor;
83) producer tv-cine-radio;
84) responsabile ricerche pubbliche (public research executive) nelle agenzie di pubblicità;
85) ricercatore esperto, è in grado di svolgere autonomamente una ricerca e intrattiene direttamente i rapporti con il cliente (researcher);
86) responsabile commerciale testate nelle concessionarie di pubblicità;
87) responsabile marketing nella agenzie di pubblicità;
88) responsabile pubbliche relazioni nelle agenzie di pubblicità;
89) responsabile ufficio studi nelle agenzie di pubblicità;
90) responsabile vendite;
91) tecnico di stampa responsabile di un servizio produzione nelle agenzie di pubblicità;
92) capo servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale e legale;
93) analista sistemista;
94) copywriter (si occupa dei contenuti e della forma di comunicazione); agenzie di scommesse
95) responsabile di area (coordina e gestisce l'attività di più agenzie effettuando il relativo controllo di gestione);
96) direttore con responsabilità di più agenzie (anche con compiti di controllo gestione);
97) quotista (elabora le quote di apertura e garantisce il monitoraggio del gioco e l'eventuale riallineamento delle quote giocate);
attività ausiliarie, della sosta e dei parcheggi
98) responsabile di area;
99) professional senior; call center in outsourcing
100) responsabile settore centro EDP;
101) direttore operazioni (operation manager);
102) direttore call center (call center manager);
103) responsabile di progetto senior (project manager senior); agenzie immobiliari
104) capo servizio o responsabile settore contratti;
105) capo servizio o responsabile settore vendite;
106) capo servizio o responsabile settore contabilità;
107) capo servizio o responsabile settore pubblicità;
108) capo servizio o responsabile settore acquisizione incarichi;
109) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.”
II livello
Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè:
1) ispettore;
2) cassiere principale che sovraintenda a più casse;
3) propagandista scientifico;
4) corrispondente di concetto con o senza conoscenza di lingue estere;
5) addetto alla esecuzione di progetti o di parti di essi;
6) capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita;
7) contabile con mansioni di concetto;
8) segretario di direzione con mansioni di concetto;
9) consegnatario responsabile di xxxxxxxxx;
10) agente acquisitore nelle aziende di legname;
11) agente esterno consegnatario delle merci;
12) determinatore di costi;
13) estimatore nelle aziende di arte e antichità;
14) spedizioniere patentato;
15) enotecnico diplomato, enologo e tecnico xxxxxxx;
16) chimico di laboratorio;
17) capitano di rimorchiatore;
18) tecnico chimico anche con funzioni di vendita nel settore commercio chimico;
19) interprete o traduttore simultaneo;
20) creatore di xxxxxxxx, creatore-redattore di testi pubblicitari;
21) collaudatore e/o accettatore: il lavoratore che in piena autonomia provvede ad effettuare la prova e la diagnosi dell'autoveicolo, predispone il piano di lavorazione, effettua il controllo di accettazione e quello di delibera, provvede a valutare il costo della riparazione e ad intrattenere con la clientela rapporti rappresentativi nell'ambito della sua specifica funzione;
22) impaginatore di concessionarie di pubblicità che definisce il menabò di impaginazione del giornale o strumento equivalente, in contatto o collegamento con la redazione dell'editore anche tramite sua tipografia;
23) segretario di produzione di concessionarie di pubblicità con mansioni di concetto e funzioni di coordinamento e controllo;
24) programmatore di pubblicità cinema nelle concessionarie di pubblicità;
25) assistente copywriter nelle agenzie di pubblicità;
26) assistente art director nelle agenzie di pubblicità;
27) assistente account executive nelle agenzie di pubblicità;
28) assistente media planner nelle agenzie di pubblicità;
29) tecnico stampa nelle agenzie di pubblicità;
30) capo piazzale: coordina su specifico incarico del gestore il personale e le vendite in quegli impianti che per struttura ed importanza richiedono tale funzione; svolge inoltre le normali mansioni di pompista specializzato;
31) programmatore analista;
32) programmatore di officina: il lavoratore che svolge congiuntamente i seguenti compiti: coordina l'attività di più linee di accettazione e, sulla base di piani di lavorazione sulle singole commesse predisposte dai vari accettatori, pianifica, in piena autonomia operativa, l'attività
dell'officina, ne predispone il piano di lavoro stabilendo la sequenza degli interventi sui singoli autoveicoli, determina autonomamente i relativi tempi di consegna e fornisce i dati e le relative imputazioni dei costi per la contabilità di officina;
33) supervisore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
34) supervisore di rilevazione nelle aziende di ricerche di mercato;
35) assistente del product manager;
36) internal auditor;
37) EDP auditor;
38) specialista di controllo di qualità;
39) revisore contabile;
40) analista di procedure organizzative;
terziario avanzato (comunicazione, formazione e consulenza, informatica, net economy)
41) executive account;
42) executive application develop;
43) executive art;
44) executive copy writer;
45) grafico executive;
46) executive information system auditor;
47) executive interactive account;
48) executive interactive art;
49) executive interactive project manager;
50) executive media;
51) executive media planner;
52) produttore stampa executive;
53) produttore tv executive;
54) executive progress;
55) executive staff advisor;
56) executive researcher;
57) executive strategic planner;
58) executive traffic;
59) executive web editor;
60) executive web developer;
61) assistente alle vendite;
62) assistente analista ITC;
63) assistente commerciale;
64) assistente marketing;
65) assistente sistemista;
66) amministratore di banche dati;
67) consulente di direzione aziendale;
68) specialista di prodotto;
69) executive art buyer;
70) executive internal auditor o EDP auditor;
71) executive visualizer;
72) assistente art director nelle agenzie di pubblicità;
73) assistente media planner nelle agenzie di pubblicità;
74) assistente revisore contabile;
75) assistente copy writer;
76) impaginatore di concessionarie di pubblicità che definisce il menabò di impaginazione del giornale;
77) strumento equivalente, in contatto o collegamento con la redazione dell’editore anche tramite sua tipografia;
78) organizzatore traffic (progresso) nelle agenzie di pubblicità;
79) programmatore analista;
80) programmatore di pubblicità cinema nelle concessionarie di pubblicità;
81) responsabile area formazione professionale;
82) segretario di produzione di concessionarie di pubblicità con mansioni di concetto e funzioni di coordinamento e controllo;
83) supervisore di processo nella aziende di ricerche di mercato;
84) supervisore di rilevazione nelle aziende di ricerche di mercato;
85) tecnico stampa nelle agenzie di pubblicità; agenzie di scommesse
86) responsabile di agenzia (gestisce una agenzia di scommesse con autonomia ed iniziativa nell'ambito delle procedure aziendali e delle direttive impartite);
attività ausiliarie, della sosta e dei parcheggi
87) responsabile di struttura;
88) professional junior; call center in outsourcing
89) supervisore;
90) project manager junior;
91) operation manager junior;
92) responsabile della formazione;
93) contabile con mansioni di concetto;
94) segretario di direzione con mansioni di concetto;
95) programmatore analista;
96) internal auditor;
97) EDP auditor; agenzie immobiliari
98) addetto esclusivamente alle informazioni ai clienti e all’organizzazione degli archivi degli immobili disponibili alla vendita e alla locazione;
99) addetto alle acquisizioni degli incarichi con capacità di effettuare stime;
100) addetto al servizio di gestione degli immobili turistici;
101) addetto alle vendite;
102) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
III livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè:
1) steno-dattilografo in lingue estere;
2) disegnatore tecnico;
3) figurinista;
4) vetrinista;
5) creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali, con discrezionalità di valutazione dei dati informativi;
6) commesso stimatore di gioielleria;
7) ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 140, X.X. 00 luglio 1934, n. 1265; ottico patentato a norma degli artt. 30, 31, 32, X.X. 00 maggio 1928, n. 1334;
8) meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge;
9) commesso di libreria che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario della azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;
10) addetto a pratiche doganali e valutarie;
11) operaio specializzato provetto;
12) addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima dell'usato;
13) operaio specializzato provetto nel settore automobilistico: il meccanico riparatore di gruppo/i (elettrico e/o meccanico e/o idraulico e/o alimentazione), nonché l'addetto alla carrozzeria (lattoniere, verniciatore) che svolgono le mansioni in autonomia operativa sulla base di cognizioni teoriche e pratiche approfondite anche mediante l'uso appropriato di specifiche strumentazioni individuando, dal punto di vista tecnico-economico, nell'ambito di specifiche direttive aziendali, le opportunità e le modalità di esecuzione, di intervento e di definizione delle cause dei difetti e ne effettuano la delibera funzionale;
14) operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità: tecnico cine-TV; tecnico proiezione;
15) sportellista nelle concessionarie di pubblicità;
16) commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale con mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, al quale è riconosciuta autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa, con l'incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell'addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori;
17) operatore di elaboratore con controllo di flusso;
18) schedulatore flussista;
19) contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi;
20) programmatore minutatore di programmi;
21) addetto al controllo del materiale in entrata e uscita che organizza lo stoccaggio dei prodotti e le attività dei preparatori di commissioni, nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami;
22) operaio specializzato provetto, nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami;
23) il manutentore meccanico, il manutentore elettrico, l'aggiustatore, il riparatore che, in condizioni di autonomia operativa, con l'interpretazione critica del disegno o dello schema,
individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione, manutenzione di macchine o impianti, curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale;
24) il primo operatore di linea di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, incaricato, oltre che dei compiti propri della mansione, di svolgere congiuntamente, in condizioni di autonomia operativa, i seguenti compiti: operare, scegliendo il lavoro da compiere, interventi su organi, apparati e/o impianti con la relativa prova di avviamento, effettuare eventualmente su qualsiasi tipo di apparecchiatura operazioni consistenti in sostanziali riparazioni, messe a punto, verifiche e manutenzioni, contribuire con la sua esperienza all'addestramento e alla formazione professionale degli altri operatori;
25) addetto alla distribuzione dei fascettari, nell'ambito dei reparti di lavorazione con controllo delle spedizioni, nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
26) conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti che, in condizioni di autonomia operativa, svolge anche funzioni di manutenzione e riparazione dell'automezzo in dotazione;
27) operatore specialista di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
28) rilevatore di mercato nelle aziende di ricerche di mercato;
29) tecnico riparatore del settore elettrodomestici: l'aggiustatore ed il riparatore che, in condizione di autonomia operativa, con interpretazione critica del disegno e dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di apparecchiature complesse curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale, anche presso il domicilio del cliente; compila, se del caso, la necessaria documentazione relativa alla prestazione effettuata ed incassa il corrispettivo previsto dalle tariffe dell'azienda;
30) tecnico riparatore del settore macchine per ufficio: l'aggiustatore ed il riparatore che, in condizione di autonomia operativa, con interpretazione critica del disegno e dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine ed apparecchiature complesse curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale, anche presso il domicilio del cliente; compila, se del caso, la necessaria documentazione relativa alla prestazione effettuata ed incassa il corrispettivo previsto dalle tariffe dell'azienda;
31) macellaio specializzato provetto: è il lavoratore con specifiche ed adeguate capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico-pratica che, in autonomia operativa, nell'ambito delle mansioni assegnate, esegue con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico, disossatura, sfesatura, rimondatura, taglio a filo, a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco;
terziario avanzato (comunicazione, formazione e consulenza, informatica, net economy)
32) creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali, con discrezionalità di valutazione dei dati informativi;
33) junior account;
34) junior strategic planner;
35) junior media;
36) junior media researcher;
37) junior media planner;
38) junior copy writer;
39) junior art;
40) junior progress;
41) junior visualizer;
42) junior traffic;
43) produttore tv junior;
44) produttore stampa junior;
45) grafico junior;
46) junior art buyer;
47) junior interactive account;
48) junior interactive art;
49) junior application developer;
50) junior interactive project manager;
51) junior web editor;
52) junior web developer;
53) revisore contabile junior;
54) consulente di direzione aziendale junior;
55) junior internal auditor;
56) junior information system auditor (acquisisce progressivamente competenze tecniche anche sotto la supervisione di altri);
57) assistente di ricerca;
58) coordinatore formazione;
59) formatore/esperto;
60) progettista nell’ambito della formazione professionale;
61) gestore di applicazioni;
62) installatore, manutentore di hardware, software e reti;
63) programmatore;
64) tecnico commerciale;
65) tecnico formazione clienti;
66) tecnico marketing;
67) operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità; tecnico cine – tv; tecnico proiezione;
68) operatore di elaboratore con controllo di flusso;
69) operatore specialista di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
70) programmatore minutatore di programmi – web developer;
71) rilevatore di mercato nelle aziende di ricerche di mercato;
72) schedulatore flussista;
73) sportellista nelle concessionarie di pubblicità; agenzie di scommesse
74) vice responsabile di agenzia (collabora e coadiuva l'attività del responsabile di agenzia, assumendone le relative funzioni in caso di assenza);
attività ausiliarie, della sosta e dei parcheggi
75) capo squadra di addetti al controllo della sosta;
76) capo sala operativa;
77) capo squadra di unità tecnico-manutentiva;
78) capo unità operativa; call center in outsourcing
79) team leader (coordinatore);
80) formatore;
81) addetto alla selezione del personale con screening dei candidati e proposta per assunzioni;
82) addetto EDP senior;
83) report specialist senior;
84) operatore di elaboratore con controllo di flusso;
85) schedulatore flussista;
86) operatore specialista di processo nelle aziende di ricerche di mercato; agenzie immobiliari
87) addetto alle informazioni ai clienti con incarichi specifici nell’ambito della conservazione degli archivi degli immobili, degli archivi anagrafici e degli atti in genere;
88) addetto all’accettazione clienti nell’ambito della locazione in località turistiche;
89) bozzettista e addetto alla pubblicità con incarichi di rilevamento dei dati statistici della pubblicità medesima;
90) impiegato con mansioni di contatto con il pubblico previste al quarto livello, in grado di parlare e scrivere in una o più lingue straniere ai quali ne sia richiesta la prestazione;
91) disegnatore non progettista con mansioni di rilevamento e/o sviluppo di particolari esecutivi, nonché con mansioni di rilevamento planimetrico e prospettico, anche in più dimensioni, di ogni tipo di immobile;
92) visurista presso l’U.T.E., la Conservatoria registri immobiliari e gli uffici tecnici comunali;
93) incaricato alle visite immobiliari con delega di trattativa;
94) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Dichiarazione a verbale
Nelle aziende ad integrale libero servizio, in contesti organizzativi per i quali l’orario di servizio al pubblico non consente la presenza continuativa di figure che svolgano funzioni di coordinamento e controllo, sono ricompresi nell’ambito della declaratoria del terzo livello quei lavoratori che, limitatamente al reparto di loro competenza, svolgano anche compiti accessori di raccordo organizzativo per l’applicazione e la verifica delle disposizioni ricevute dalle suddette figure di coordinamento e controllo.
IV livello
Al IV livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:
1) contabile d'ordine;
2) cassiere comune;
3) traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);
4) astatore;
5) controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomunicazioni;
6) operatore meccanografico;
7) commesso alla vendita al pubblico;
8) addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci;
9) addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari);
10) commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione;
11) magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita;
12) indossatrice;
13) estetista, anche con funzioni di vendita;
14) stenodattilografo; addetto a mansioni d'ordine di segreteria;
15) propagandista di prodotti con mansioni che non richiedono cognizioni di carattere scientifico;
16) esattore, esclusi i fattorini e portapacchi autorizzati a riscuotere l'importo della merce all'atto della consegna;
17) pittore o disegnatore esecutivo;
18) allestitore esecutivo di vetrine e display;
19) addetto al ricevimento ed esecuzione delle mansioni di bordo;
20) autotrenista conducente di automezzi pesanti;
21) banconiere di spacci di carne;
22) operaio specializzato;
22 bis) operaio specializzato nel settore automobilistico: esegue lavori di media complessità per la riparazione e la manutenzione, con cognizioni tecnico-pratiche comunque acquisite.
23) specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita;
24) allestitore di commissioni nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche;
25) telefonista addetto agli ordini nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche anche con digitazione del calcolatore;
26) addetto al controllo delle partite di resa in arrivo da distributori e da rivenditori delle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
27) addetto al collaudo: lavoratore che effettua prove sull'autoveicolo ed operazioni di semplice collaudo sempre su istruzioni del capo officina o del collaudatore senza compiti di diagnosi;
28) pompista specializzato: attende alla erogazione dei carburanti ed alla vendita di tutti i prodotti esitati dal punto di vendita; attende ai servizi di assistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi nei confronti dell'utenza; provvede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla fatturazione, alla pulizia del proprio posto di lavoro; fornisce informazioni ed assistenza;
Nota: l’esercizio delle funzioni d’incasso e relativa registrazione non sono determinanti ai fini dell’attribuzione di questa figura al quarto livello nei tempi stabiliti dal presente contratto.
29) operaio specializzato nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami:
a) il primo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il primo operatore su cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, l'operatore di macchina ossitaglio a pantografo automatica, il primo operatore di linea di taglio e foratura travi, il primo operatore di linea a bandellare o di profilatura, i quali tutti con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, scegliendo la successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione, compiono lavori di preparazione, di avviamento e di conduzione
dell'impianto, affidato eventualmente anche ad altro personale, con la predisposizione di strumenti di misura ed intervento durante la lavorazione per la correzione di eventuali anomalie;
b) addetto ai mezzi di trasporto e movimento: il manovratore di autogru che effettua manovre di precisione per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali; il conduttore di carrello elevatore appositamente attrezzato per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali alloggiati su cantilever; il conduttore di locomotore (anche in collegamento con le XX.XX.) per il trasporto di materiali su vagoni che effettua anche semplici interventi di registrazioni e manutenzione con i mezzi disponibili a bordo; il manovratore di gru a carroponte o a cavalletto, per la movimentazione di materiali, attrezzato con mezzi speciali che richiedono grande precisione ed elevata complessità per il sollevamento, trasporto, ribaltamento, posizionamento dei materiali (ragni per rottame, grandi elettromagneti, pinze ribalta coils, pinze graffa coils, oppure con altre attrezzature, quando ciò avvenga con equivalente capacità professionale tale da conseguire gli stessi risultati consentiti dall'uso dei mezzi speciali di cui sopra);
c) il montatore di coltelli per linea di taglio longitudinale che scegliendo la successione delle operazioni - sulla scorta delle disposizioni ricevute - provvede al montaggio dei coltelli circolari formando e predisponendo la testata per il taglio dei coils;
d) il demolitore alla fiamma nel settore dei rottami che, con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, scegliendo la successione delle operazioni, dei mezzi e delle modalità di esecuzione, effettua la demolizione dei capannoni industriali o di altre strutture complesse che richiedano interventi di analogo contenuto professionale;
e) operatore alla presso-cesoia nel settore dei rottami;
f) operatore al frantoio nel settore dei rottami;
g) il qualificatore di prodotti metalsiderurgici che, con comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita nel settore, operando in condizioni di relativa autonomia, su istruzioni di massima ricevute, esegue oltre alle rilevazioni dimensionali, prove di normale difficoltà per il controllo delle caratteristiche fisiche dei materiali, scegliendo i mezzi e le modalità di esecuzione e con l'ausilio di apparecchiature mobili, da predisporre se del caso, e provvede alla registrazione dei dati;
h) il manutentore meccanico, elettrico, aggiustatore, riparatore che con cognizioni tecnico- pratiche comunque acquisite, individuando guasti di normale rilevazione, esegue lavori di media complessità per la riparazione, la manutenzione elettrico e/o meccanica, la messa a punto di macchine o di impianti;
30) addetto alle variazioni dei servizi diffusionari nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
31) operatore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
terziario avanzato (comunicazione, formazione e consulenza, informatica, net economy)
32) addetto al back office commerciale;
33) addetto al controllo qualità dati;
34) addetto all’attivazione clienti;
35) hostess senza conoscenze linguistiche;
36) traduttore e interprete junior;
37) operatore sala macchine per le imprese dell’informatica;
38) addetto alla segreteria con xxxxxx di mansioni esclusivamente d’ordine che eventualmente tiene contatti informativi con la clientela;
39) allestitore esecutivo di xxxxxxx e display;
40) controllore di settore tecnico di centro di elaborazione dati compreso il settore delle telecomunicazioni;
41) operatore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
42) operatore sala macchine per le imprese dell’informatica (coordina l’attività degli operatori, rispondendo direttamente di tutte le attività previste per gli stessi, sia per il funzionamento ordinario della sala macchine sia nella gestione delle situazioni anomale con la collaborazione dei gestori delle procedure; interviene personalmente per la rapida soluzione dei problemi, controlla l’attività del personale sia di sala macchine sia degli addetti alle operazioni ausiliarie; assicura l’efficienza delle macchine; è responsabile della sicurezza in sala macchine; ne vieta l’ingresso alle persone non autorizzate dal capo centro);
43) pittore o disegnatore esecutivo; agenzie di scommesse
44) referente di sala (referente funzionale dell'attività di preparazione della sala per l'accettazione scommesse e degli addetti alla ricezione e pagamento delle giocate, e delegato alla valutazione e autorizzazione delle scommesse a quota fissa);
45) addetto quote (predispone e trasmette alle agenzie ed ai terzi il materiale funzionale alla corretta applicazione delle quote elaborate e/o approvate dai quotisti di I livello);
attività ausiliarie, della sosta e dei parcheggi
46) addetto ad attività prevalente di ausiliario alla sosta (art. 17, comma 132, legge 15 maggio 1997, n. 127);
47) addetto alla manutenzione per interventi non ordinari sulle attrezzature e sugli impianti di parcheggio;
call center in outsourcing
48) operaio specializzato;
49) addetto EDP junior (installazione e manutenzione software e hardware);
50) report specialist junior;
51) addetto al controllo qualità del servizio;
52) contabile d’ordine;
53) stenodattilografo; addetto a mansioni d’ordine di segreteria;
54) operatore di processo nelle aziende di ricerche di mercato; agenzie immobiliari
55) addetto alla segreteria con mansioni esclusivamente d’ordine;
56) segretario unico con xxxxxx di mansioni esclusivamente d’ordine che eventualmente tenga anche contatti informativi con la clientela;
57) accompagnatore alle visite immobiliari;
58) addetto anche a servizi esterni per il disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso enti, istituti ed uffici sia pubblici sia privati.
59) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
V livello
A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite e cioè:
1) fatturista;
2) preparatore di commissioni;
3) informatore negli istituti di informazioni commerciali;
4) addetto di biblioteca circolante;
5) addetto al controllo delle vendite;
6) addetto ai negozi o filiali di esposizioni;
7) addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di distribuzione di libri, riviste e giornali e le agenzie giornalistiche;
8) pratico di laboratorio chimico;
9) dattilografo;
10) archivista, protocollista;
11) schedarista;
12) codificatore (traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.);
13) operatore di macchine perforatrici e verificatrici;
14) campionarista, prezzista (addetto alla compilazione dei listini dell'azienda);
15) addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, libri e riviste;
16) addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche;
17) addetto al controllo e alla verifica delle merci;
18) addetto al centralino telefonico;
19) aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati);
20) aiuto banconiere di spacci di carne;
21) aiutante commesso;
Nota: l’aiutante commesso è il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l’apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (sia per superamento dell’età sia per provenienza da altri settori). L’aiutante commesso permane al quinto livello per un periodo di 18 mesi.
22) conducente di autovetture;
23) addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio;
24) addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), per i primi 18 mesi di servizio;
25) operaio qualificato;
26) operaio qualificato nelle aziende commerciali dei settori ferro ed acciai, metalli non ferrosi e rottami:
a) il secondo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il secondo operatore alla cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, il secondo operatore alla linea di taglio e foratura travi, il secondo operatore alla linea a bandellare o profilare, i quali tutti, sorvegliando le macchine operatrici, compiono anche operazioni di preparazione, avviamento e conduzione coadiuvando il primo operatore;
b) l'operatore su macchine operatrici non richiedenti elevate capacità professionali, che provvede, sulla base di dettagliate istruzioni, ad effettuare manovre di normale difficoltà per la realizzazione del ciclo di lavorazione, il tagliatore alle seghe meccaniche anche con avanzamento automatico, il tagliatore con ossitaglio manuale o semi-automatico, l'addetto alle presse, il sagomatore di tondo
per cemento armato, l'addetto alla piegatrice e l'addetto alla cesoia a ghigliottina; il tagliatore alla fiamma;
c) l'operatore su impianti di legatura e impilamento automatico;
d) il manovratore di gru a ponte e di gru a cavalletto con normali attrezzature per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali;
e) l'addetto alla manovra vagoni;
f) il conduttore di carrelli elevatori;
g) il pesatore che provvede, con qualsiasi tipo di pesa, a pesare il materiale e alle relative registrazioni di peso;
h) il manutentore meccanico o elettrico che esegue le operazioni di manutenzione e semplici riparazioni di guasti ripetitivi;
27) addetto alla preparazione e/o suddivisione del fascettario nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
terziario avanzato (comunicazione, formazione e consulenza, informatica, net economy)
28) codificatore (traduce in codici dati contabili, statistici ecc);
29) informatore negli istituti di informazioni commerciali;
30) operatore di macchine perforatrici e verificatrici; agenzie di scommesse
31) addetto scommesse (addetto alla ricezione ed al pagamento delle giocate previa autorizzazione anche meccanografica/informatica – sportellista -);
attività ausiliarie, della sosta e dei parcheggi
32) addetto al controllo della sosta in superficie e in strutture;
33) addetto alla movimentazione e regolazione dei flussi auto nei parcheggi;
34) sportellista;
35) addetto alla manutenzione ordinaria delle attrezzature e della segnaletica;
36) addetto alla rimozione e bloccaggio veicoli; call center in outsourcing
37) operatore base;
38) addetto al centralino telefonico/elettronico;
39) operaio qualificato; agenzie immobiliari
40) addetto alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate di registri e repertori obbligatori;
41) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Sono inoltre inseriti nel quinto livello per un periodo di 18 mesi, i seguenti lavoratori di primo impiego nel settore: addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita; addetti all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi.
VI livello
A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè:
1) dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali);
2) usciere;
3) imballatore;
4) impaccatore;
5) conducente di motofurgone;
6) conducente di motobarca;
7) guardiano di deposito;
8) fattorino;
9) portapacchi con o senza facoltà di esazione;
10) custode;
11) avvolgitore;
12) fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali;
13) portiere;
14) ascensorista;
15) addetto al carico e scarico;
16) operaio comune;
17) pompista comune senza responsabilità di cassa; lavatore; asciugatore;
18) operaio comune nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami:
a) l'imbragatore che esegue l'imbragaggio di merci e/o materiali guidandone il sollevamento, il trasporto, il deposito;
b) il legatore che provvede alla legatura del materiale anche con apparecchiature manuali;
attività ausiliarie, della sosta e dei parcheggi
19) addetto alla custodia e semplice sorveglianza; call center in outsourcing
20) operatore base con contratto di apprendistato nei call center nei primi dodici mesi;
21) operatore base che esegue lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità comunque acquisite, e che in prevalenza svolge compiti di promozione, vendita, telemarketing e comunque riconducibili all'"outbound" telefonico, per un massimo di 30 mesi, con successivo passaggio automatico al V livello;
22) usciere;
23) fattorino;
24) operaio comune;
25) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Dichiarazione a verbale
Per gli addetti al carico e scarico manuale dei colli pesanti si applica la deroga di cui all’articolo 27, comma 4, del D.lgs. n. 198/2009.
VII livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia o equivalenti e cioè:
1) addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici;
2) garzone.
Nell'ambito della classificazione del personale le parti, anche in coerenza con la suddivisione operata nell'ambito della sfera di applicazione, concordano di istituire una Commissione tecnica che definisca entro la vigenza del presente CCNL, le esemplificazioni delle figure professionali distinguendole in base al settore di attività in cui il lavoratore è chiamato ad operare, ferma restando in ogni caso l'unicità dei livelli e delle declaratorie contrattuali.
A tal fine, le parti concordano che le figure professionali dovranno essere suddivise e definite all'interno delle due macro aree commercio e servizi e che sarà compito della Commissione stessa valutare la coerenza fra le declaratorie, le relative esemplificazioni e le aree professionali.
Dichiarazione a verbale
Le qualifiche di responsabile di agenzia - preposto - capo servizio o responsabile dei settori contratti, vendite e acquisizione incarichi - responsabile di succursale di studio immobiliare e addetto alle acquisizioni degli incarichi con capacità di effettuare stime, incaricati alle visite immobiliari con delega di trattativa, si riferiscono a lavoratori dipendenti su cui ricade l'obbligo di iscrizione al ruolo di cui all'art. 2 della Legge n. 39/1989, sezione agenti immobiliari e/o agenti muniti di mandato a titolo oneroso.
1. In considerazione delle caratteristiche del settore dell'Information and Communication Technology e, in particolare:
- della continua evoluzione delle tecnologie;
- dei periodici e frequenti adeguamenti nelle competenze e conoscenze dei singoli profili professionali;
- degli adeguamenti e rivisitazioni degli organici delle imprese ICT;
anche gli aspetti contrattuali legati alla classificazione delle professionalità con i relativi livelli di inquadramento devono assolutamente fondarsi su approcci innovativi.
2. Sono individuate, pertanto, le seguenti principali aree di attività delle aziende ICT: auditing/test, telecomunicazioni/reti, web ed informatica.
3. Per l’individuazione di qualificazioni professionali ICT nelle imprese ICT si fa riferimento all’e- Competence Framework (d’ora in poi e-CF), elaborato a livello europeo, quale sistema di riferimento per le competenze professionali e manageriali e che permette di uniformare i diversi sistemi esistenti a livello internazionale, nazionale e di singola impresa.
4. La classificazione del personale per talune figure professionali all’interno delle imprese che svolgono esclusivamente attività nell’ICT deve essere diversamente regolamentata rispetto ad altre tipologie di imprese.
5. Il presente articolo, pertanto, trova applicazione esclusivamente nei confronti dei dipendenti assunti nelle suddette aziende dell’ICT e non è applicabile a figure professionali, anche similari, che prestino la loro attività in imprese non appartenenti all’ambito dell’ICT, per le quali, continuano a trovare applicazione le norme di cui all’articolo 96 del presente Contratto.
6.Pertanto, la lettura della matrice che segue, unitamente alla declaratoria prevista per ogni singolo livello contrattuale, permette il corretto inquadramenti dei profili definiti con e-CF all’interno di un’impresa ICT.
Livello CCNL | Livello di competenze e-CF – dimensione e-CF | ||||
1 | e5 | ||||
2 | e4 | ||||
3 | e3 | ||||
4 | e2 | ||||
5 | e1 |
7. Per la determinazione delle qualifiche si è presa a riferimento al nomenclatura fornita dall’e-CF. In particolare, laddove si tratta di “gestione” o di “manager” il termine tecnico, in quanto tale, non si riferisce necessariamente allo svolgimento di attività che richiedono al lavoratore di ricoprire una posizione apicale.
Qualifica | Mansioni | Inquadramento |
Responsabile commerciale per prodotti e servizi ICT (Account Manager) | Costruisce relazioni di business con i clienti per favorire la vendita di hardware, software, servizi di telecomunicazioni o ICT. Identifica opportunità e gestisce l’acquisizione e la consegna di prodotti. Ha la responsabilità di raggiungere i target di vendita e mantenere i margini. | 2 |
Analista commerciale (Business Analyst) | Identifica aree dove sono necessari cambiamenti del sistema informativo per supportare il business plan e ne controlla l’impatto in termini di gestione del cambiamento. Contribuisce ai requisiti funzionai generali dell’impresa per quanto riguarda l’area delle soluzioni ICT. Analizza le esigenze di mercato e le traduce in soluzioni ICT. | 2 |
Responsabile sistemi informativi (Business Information Manager) | Gestisce ed implementa gli aggiornamenti delle applicazioni esistenti e le attività di manutenzione sulla base dei bisogni, dei costi e dei piani concordati con gli utenti interni. Assicura la qualità del servizio e la soddisfazione del cliente interno. | 3 |
Direttore informatico Chief Information Officer (CIO) | Definisce ed implementa la governance e la strategia ICT. Determina le risorse necessarie per l’implementazione della strategia ICT. Anticipa l’evoluzione del mercato ICT ed i bisogni di business dell’impresa. Contribuisce allo sviluppo del piano strategico aziendale. Conduce o partecipa in progetti di più grande cambiamento. | 1 |
Amministratore di database (Database Manager) | Assicura la progettazione e la realizzazione (Developer) o assicura la manutenzione e la riparazione del data base aziendale (Administrator) per supportare soluzioni di sistema informativo in linea con le necessità di informazioni del business. Verifica lo sviluppo e il disegno delle strategie di database, monitorando e migliorando la capacità e la performance del database e pianificando per bisogni di espansione futuri. Pianifica, coordina e realizza misure di sicurezza per salvaguardare il database. | 3 |
Sviluppatore ICT (Developer) | Assicura la realizzazione e l’implementazione di applicazioni ICT. Contribuisce alla pianificazione ed al disegno di dettaglio. Compila programma | 4 |
di diagnostica e progetta e scrive codice per sistemi operativi ed il software per assicurare il massimo della funzionalità e dell’efficienza. | ||
Specialista di applicazioni multimediali (Digital Media Specialist) | Disegna, imposta e codifica applicazioni multimediali e website per ottimizzare la presentazione delle informazioni, inclusi i messaggi di marketing. Fa raccomandazioni sulle interfacce tecniche ed assicura la sostenibilità attraverso l’applicazione di sistemi di gestione dei contenuti appropriati. | 4 |
Esperto ICT (ICT Consultant) | Garantisce il controllo tecnologico per informare gli stakeholder sulle tecnologie emergenti. Prevede e porta a maturazione progetti ICT mediante l’introduzione di tecnologia appropriata. Comunica il valore delle nuove tecnologie per il business. Contribuisce alla definizione del progetto. | 3 |
ICT Operations Manager | Implementa e mantiene una parte dell’infrastruttura ICT. Assicura che le attività siano condotte in accordo con le regole, i processi e gli standard aziendali. Prevede i cambiamenti necessari secondo la strategia ed il controllo dei costi dell’organizzazione. Valuta e suggerisce investimenti basati su nuove tecnologie. Assicura l’efficacia dell’ICT e la gestione dei rischi associati. | 3 |
Responsabile della sicurezza ICT (ICT Security Manager) | Definisce la politica di sicurezza del Sistema di Informazioni. Gestisce la diffusione della sicurezza attraverso tutti i sistemi informativi. Assicura la fruizione delle informazioni disponibili. E’ riconosciuto come l’esperto di politica di sicurezza ICT dagli stakeholder interni ed esterni. | 3 |
Specialista per la sicurezza informatica (ICT Security Specialist) | Propone ed implementa i necessari aggiornamenti della sicurezza. Consiglia, supporta, informa e fornisce addestramento e consapevolezza sulla sicurezza. Conduce azioni dirette su tutta o parte di una rete o di un sistema. E’ riconosciuto come l’esperto tecnico della sicurezza ICT dai colleghi. | 4 |
ICT Trainer | Fornisce la conoscenza e gli skill necessari per assicurare che i discenti siano | 4 |
effettivamente capaci di svolgere i loro compiti sul posto di lavoro. | ||
Gestione di reti informatiche (Network Specialist( | Gestisce ed opera sul sistema di informazioni in rete, risolvendo problemi ed errori per assicurare definiti livelli di servizio. Monitora e migliora le performance di rete. | 4 |
Capoprogetto informatico (Project Manager) | Definisce, implementa e gestisce progetti dal concepimento iniziale fino alla consegna finale. E’ responsabile dell’ottenimento di risultati ottimali, conformi agli standard di qualità, sicurezza e sostenibilità nonché coerenti con gli obiettivi, le performance, i costi ed i tempi definiti. | 3 |
Responsabile qualità (Quality Assurance Manager) | Agisce e mette in essere un approccio della qualità ICT conforme alla cultura aziendale. Assicura che i controlli del management siano correttamente implementati per salvaguardare il patrimonio, l’integrità dei dati e l’operatività. E’ focalizzato ed impegnato nel raggiungimento degli obiettivi di qualità e controlla statistiche per prevedere i risultati della qualità. | 3 |
Assistente tecnico agli utenti (Service Desk Agent) | Fornisce supporto all’utente per eliminare gli errori dovuti a problemi o ad aspetti critici dell’ICT. L’obiettivo principale è di consentire all’utente di massimizzare la produttività attraverso un uso efficiente delle attrezzature ICT o delle applicazioni di software. | 4 |
Responsabile centro assistenza IT (Service Manager) | Garantisce la definizione dei contratti di Service Level Agreements (SLA), Operational Level Agreements (OLA) ed i Key Perfomance Indicators (KPI). Negozia i contratti nei vari contesti di business o con i clienti e in accordo con il Business IS Manager. Gestisce lo staff che monitora, registra e soddisfa gli SLA. Cerca di mitigare gli effetti in caso di non raggiungimento degli SLA. Contribuisce allo sviluppo del budget di manutenzione tenendo conto delle organizzazioni di business/finanza. | 2 |
Amministratore di Sistema IT (Sistem Administrator) | Installa software, configura ed aggiorna sistemi ICT. Amministra quotidianamente l’esercizio del sistema al fine di soddisfare | 4 |
la continuità del servizio, i salvataggi, la sicurezza e le esigenze di performance. | ||
Analista di sistemi informativi (Systems Analyst) | Assicura il disegno tecnico e contribuisce all’ implementazione di nuovo software e/o di miglioramenti. | 4 |
Analista sistemista (Systems Architect) | Disegna, integra e realizza soluzioni ICT complesse da un punto di vista tecnico. Assicura che le soluzioni tecniche, procedure e modelli di sviluppo siano aggiornati e conformi agli standard. E’ al corrente degli sviluppi tecnologici e li integra nelle nuove soluzioni. Agisce da team leader per gli sviluppatori e gli esperti tecnici. | 3 |
Technical Analyst | Definisce specifiche tecniche dettagliate e contribuisce in modo diretto alla creazione o modifica efficace di sistemi applicativi complessi, mediante l’utilizzo di appositi standard e strumenti. Garantisce che i risultati rispondano ai requisiti di business, sia in termini di progettazione tecnica di alta qualità sia in termini di conformità con le specifiche funzionali concordate. | 3 |
Technical Specialist | Mantiene in modo efficace hardware e software. E’ responsabile di una puntuale ed efficace riparazione al fine di garantire una performance ottimale del sistema e un’alta soddisfazione del cliente. | 4 |
Specialista collaudo sistemi ICT (Test Specialist) | Contribuisce alla correttezza e la completezza di un sistema garantendo che la soluzione soddisfi i requisiti tecnici e dell’utente. Contribuisce in differenti aree dello sviluppo del sistema, effettuando il testing delle funzionalità del sistema stesso ed identificando le anomalie e diagnosticandone le possibili cause. | 4 |
Enterprise Architect | Descrive la struttura di un’organizzazione, i suoi processi operativi, i sistemi informativi a supporto, i flussi informativi, le tecnologie utilizzate, le localizzazioni geografiche, i suoi obiettivi, mantenendo un equilibrio tra opportunità tecnologiche e requisiti dei processi di business. Mantiene una visione olistica della strategia dell’organizzazione, dei processi | 2 |
di business, dell’informazione e del patrimonio ICT. |
8. Resta inteso che le figure sono individuate a mero titolo esemplificativo e non esaustivo.
9. Il mansionario potrà essere oggetto di modifica da parte dell’EBITEN qualora, alla luce di quanto esposto nel primo comma del presente articolo, si verificassero evoluzioni tecnologiche tali da rendere necessario un adeguamento delle mansioni.
11. Per il settore dell’ICT, la reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa attraverso il quale il lavoratore è a disposizione dell’impresa per assicurare, secondo un programma dalla stessa predisposto, la continuità dei servizi, la funzionalità degli impianti e il presidio del mercato di riferimento. L’istituto, pertanto, sarà oggetto di approfondimento nell’ambito della Commissione di cui all’articolo 11.
Art. 96 ter (Classificazione settore distribuzione del farmaco - Nuovo profilo professionale)
1. Fermo restando l'inquadramento dei lavoratori dipendenti dalle aziende di cui al Titolo III, Capo I del c.c.n.l. terziario, le parti concordano di inserire il seguente profilo professionale nel 5° livello della vigente classificazione:
- Allestitore di commissioni nei magazzini d'ingrosso medicinali con l'ausilio di supporti informatici.
2. Il suddetto inquadramento e la sua permanenza al 5° livello della classificazione sarà oggetto di approfondimento ed apposito accordo da parte dell’EBITEN.
Art. 96 quater (Classificazione operatori di vendita)
1. Agli effetti del presente Contratto si considera:
a) operatore di vendita di 1ª categoria l'impiegato di concetto, comunque denominato, assunto stabilmente da una azienda con l'incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, per il collocamento degli articoli per i quali ha avuto incarico;
b) operatore di vendita di 2ª categoria l'impiegato d'ordine, comunque denominato, assunto stabilmente dall'azienda con l'incarico di collocare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provveda contemporaneamente alla loro diretta consegna.
2. All'operatore di vendita potranno essere assegnati compiti alternativi e/o complementari all'attività diretta di vendita, quali la promozione, la propaganda, l'assistenza al punto di vendita.
3. L'eventuale assegnazione dei compiti anzidetti non comporterà aggravi alle preesistenti situazioni lavorative individuali e dovrà essere motivata da reali esigenze tecniche della distribuzione.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che l'eventuale assegnazione dei compiti alternativi all'attività di vendita non dovrà modificare il profilo professionale dell'operatore di vendita sopra indicato. Il distributore che contemporaneamente alla consegna è incaricato dall'azienda in via continuativa anche del collocamento dei prodotti, viene inquadrato nella categoria di cui al punto b).
Art. 97 (Mansioni del lavoratore)
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
2. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
3. La contrattazione di secondo livello potrà prevedere ulteriori ipotesi di assegnazione a mansioni inferiori.
4. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo pari a tre mesi.
5. Nelle ipotesi di cui al precedente secondo xxxxx, il mutamento di mansioni deve essere comunicato alla lavoratrice ed al lavoratore per iscritto ed i medesimi hanno diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
1. Ad eccezione delle mansioni relative alla qualifica di addetto a mansioni d'ordine di segreteria (IV livello, punto 14), di addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio (IV livello, punto 8 e V livello, punto 23) e di addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari) (IV livello - V livello), in caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente.
2. Per attività prevalente si intende quella di maggiore valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare.
3. In tal caso, ferme restando le mansioni di fatto espletate, al lavoratore compete l'inquadramento al livello superiore.
1. Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello; qualora il lavoratore percepisca, all'atto della promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello, manterrà la relativa eccedenza come assegno "ad personam"
avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie. In ogni caso, tale eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti di anzianità e dall'indennità di contingenza.
2. Il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia ai sensi di legge, in caso di passaggio a categoria impiegatizia, conserva l'anzianità maturata nelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie.
1. L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore sulla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro.
2. L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, da consegnarsi in copia al lavoratore, contenente le seguenti indicazioni:
a) la data di assunzione;
b) l'unità produttiva di assegnazione;
c) la tipologia e la durata del rapporto di lavoro;
d) la durata del periodo di prova;
e) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore;
f) il trattamento economico.
3. L’atto scritto di assunzione dell’operatore di vendita deve contenere anche:
a. il periodo di tempo minimo annuale per cui l’impresa si impegna a tenere in viaggio l’operatore di vendita;
b. eventuali compiti dell’operatore di vendita durante il periodo in cui non viaggia;
c. rapporti derivanti dall’eventuale uso di automezzi.
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma o attestato dei corsi di addestramento frequentati;
c) attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implichino tale requisito;
d) certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;
f) documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano provvisti;
g) libretto di "idoneità sanitaria" per il personale da adibire alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui all'art. 14, legge 30 aprile 1962, n. 283, ed all'art. 37, D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, concernente il regolamento di esecuzione della legge stessa;
h) documentazione e dichiarazione necessarie per l'applicazione delle leggi previdenziali e fiscali;
i) dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero dei giorni di malattia indennizzati nel periodo precedente la data di assunzione, dell'anno di calendario in corso;
l) dichiarazione di responsabilità per i lavoratori assunti con contratto a termine, dalla quale risulti il numero delle giornate lavorate nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di assunzione; ciò ai fini di quanto previsto dall'art. 5, legge 11 novembre 1983, n. 638;
m) eventuali altri documenti e certificati.
2. Il datore di lavoro dovrà rilasciare regolare ricevuta dei documenti che trattiene. Il lavoratore dovrà comunicare gli eventuali successivi mutamenti di residenza e/o domicilio.
3. Entro il giorno successivo all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro i documenti dovranno essere restituiti contro ricevuta, regolarmente aggiornati.
4. Ferme restando le disposizioni di legge, qualora per cause indipendenti dalla sua volontà, il datore di lavoro non fosse in grado di consegnare i documenti, dovrà rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta che serva di giustificazione al lavoratore stesso per richiedere i documenti necessari per instaurare un eventuale nuovo rapporto di lavoro.
Capo IV PERIODO DI PROVA
1. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
- quadri e 1° livello: 6 mesi;
- 2° e 3° livello: 60 giorni;
- 4° e 5° livello: 60 giorni;
- 6° e 7° livello: 45 giorni;
- operatori di vendita: 60 giorni.
2. Ai sensi dell'art. 4, R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, il periodo indicato per quadri e 1° livello deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo.
3. Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.
4. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.
5. Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio.
6. Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo, anche correlate alle disposizioni in materia di preavviso a seguito di dimissioni del lavoratore, costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.
1. Appartengono alla categoria dei quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo, funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi:
- abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa; ovvero
- siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificandone la fattibilità economico-tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.
2. Per i dipendenti delle agenzie immobiliari, rientrano nella classificazione del quadro le seguenti figure professionali:
1) preposto ai sensi dell'art. 11, D.M. n. 452/1990;
2) capo del personale;
3) responsabile pubbliche relazioni;
4) responsabili di filiale operativa.
Art. 104 (Formazione e aggiornamento)
1. Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conseguente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei quadri, le aziende favoriranno la formazione e l'aggiornamento di tale categoria di lavoratori.
2. Le giornate di formazione scelte dall'azienda per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale dei singoli quadri saranno - come eventuali costi di viaggio e permanenza - a carico dell'azienda e le giornate stesse considerate lavorative.
3. Le giornate di formazione scelte dal quadro saranno - sia per l'eventuale costo di viaggio e permanenza sia come giornate da considerarsi detraibili dal monte ferie individuale - a carico del singolo fruitore.
Art. 105 (Assegnazione della qualifica)
1. L'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di sei mesi.
Art. 106 (Polizza assicurativa)
1. Ai quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
2. L'azienda è tenuta altresì ad assicurare i quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.
1. Ai sensi delle vigenti disposizioni, ai quadri si applicano le disposizioni di cui all'art. 127 del presente c.c.n.l.
1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 163 e 164, il trasferimento dei quadri che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico.
2. In tale ipotesi ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, il rimborso dell'eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.
3. Qualora il periodo di preavviso previsto dal primo comma del presente articolo non venga rispettato in tutto od in parte, al quadro per il periodo di preavviso residuo spetterà il trattamento di trasferta di cui all’art. 160, nonché un rientro presso la precedente residenza.
4. Il quadro che abbia compiuto il 55° anno di età può opporsi al trasferimento disposto dal datore di lavoro esclusivamente in caso di gravi e comprovati motivi.
5. Ove il datore di lavoro intenda confermare il trasferimento, il quadro può fare ricorso al Collegio di conciliazione e arbitrato previsto al successivo art. 109.
Art. 109 (Collegio di conciliazione e arbitrato)
1. E' istituito a cura delle Associazioni territoriali competenti, aderenti alle Organizzazioni stipulanti, un Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sui ricorsi previsti dall'ultimo comma dell'articolo precedente.
2. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Organizzazione imprenditoriale di SISTEMA IMPRESA territorialmente competente, un altro designato congiuntamente dalla FESICA CONFSAL e CONFAL FISALS, un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali.
3. In caso di mancato accordo sulla scelta del Presidente del Collegio arbitrale, quest'ultimo sarà designato su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati.
4. Il Collegio dura in carica un anno ed è rinnovabile.
5. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta. Le spese relative al Collegio saranno ripartite al 50% fra le parti. La segreteria del Collegio è istituita presso SISTEMA IMPRESA.
6. L'istanza della parte sarà presentata dall'Organizzazione cui aderisce e/o conferisce mandato. La citata Organizzazione inoltrerà al Collegio, a mezzo raccomandata a.r., il ricorso, sottoscritto dal dipendente, entro i venti giorni successivi alla data della conferma del trasferimento di cui al 4° comma del precedente art. 108.
7. Il Presidente, ricevuto l'incarico, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio, il quale è tenuto a pronunciarsi entro i 30 giorni successivi.
Art. 110 (Indennità di funzione)
1. A decorrere dalla data di attribuzione della categoria di quadro da parte dell'azienda, verrà mensilmente corrisposta ai lavoratori interessati un'indennità di funzione pari a 260,77 € lordi per 14 mensilità, assorbibili al 50% da indennità similari, da eventuali superminimi individuali nonché da elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto.
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 111 (Orario normale settimanale)
1. La durata dell’orario normale di lavoro, come disciplinata dal D.lgs. n. 66/2003, è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto ai successivi commi. Tale durata è distribuita su 5 o 6 giorni la settimana.
2. Per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante l’orario normale di lavoro è fissato in 45 ore settimanali.
3. Per i dipendenti da aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione l’ orario normale di lavoro è di 42 ore settimanali
4. Per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali l’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali, con l’assorbimento di 24 ore di permessi retribuiti.
5. Tale periodo è computabile anche come durata media nei casi previsti all’articolo relativo all’orario plurisettimanale, salvi diversi accordi a livello aziendale.
6. E’ consentito all’Azienda ricorrere ad un orario settimanale minore rispetto all’orario di cui ai precedenti capoversi, attingendo ai permessi retribuiti annui per le ore non lavorate.
7. Per le agenzie immobiliari, l'orario normale è di 40 ore settimanali, distribuito su 5 o 6 giorni. L'orario settimanale su 5 giorni di norma si realizza attraverso la prestazione di 5 giornate lavorative di 8 ore da effettuarsi nei giorni dal lunedì al venerdì; in caso di orario settimanale su 6 giorni, la cessazione dell'attività lavorativa avverrà entro le ore 13.00 del sabato. L'interruzione dell'orario giornaliero non dev'essere inferiore ad un'ora. Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori dalla sede ove presta normalmente servizio, l'orario di lavoro inizia sul posto indicato; in tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro quanto è necessario al lavoratore, in rapporto alla distanza ed al mezzo di locomozione, per raggiungere la normale sede.
8. Per i call center in outsourcing, l'orario di lavoro può essere continuato, ovvero spezzato. Nel caso di orario spezzato, la durata di ciascuno dei due periodi di prestazione giornaliera non deve essere, normalmente, inferiore a 3 ore e con un intervallo, di norma, non superiore a 4 ore. Non si considera orario in turno quello compreso tra le 8:00 e le 23:00; tra un turno ed il successivo di lavoro non possono intercorrere meno di 11 ore.
9. Per gli operatori di vendita, la prestazione lavorativa è distribuita su 5 giorni alla settimana ovvero su 4 giorni interi e 2 mezze giornate. La determinazione dei riposi relativi alle due mezze giornate è concordata in sede aziendale, tenendo conto delle situazioni locali di fatto. Nelle attività che presentano esigenze di carattere stagionale o connesse al lancio pubblicitario dei prodotti, il godimento della giornata o delle due mezze giornate di cui sopra è concesso nei periodi dell'anno in cui non ricorrono tali esigenze.
Art. 112 (Durata dell'orario di lavoro)
1. Considerato quanto previsto al comma 3 dell'art. 18-bis del D.lgs. n. 66/2003, il periodo di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 4 del medesimo decreto legislativo, è stabilito in sei mesi; la contrattazione
integrativa, territoriale e/o aziendale, può ampliare tale periodo sino a dodici mesi, a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro.
1. Fermo restando quanto previsto all’art.17, D.lgs. n. 66/2003, in sede di contrattazione aziendale potranno essere concordate deroghe alle modalità di fruizione del riposo giornaliero.
Art. 114 (Articolazione dell'orario settimanale)
1. In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario, al fine di migliorare il servizio al consumatore, con particolare riferimento ai flussi di clientela e di utenza, anche nelle singole unità, l'azienda potrà ricorrere, con le procedure indicate nel successivo art. 117, anche per singole unità produttive e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, alle seguenti forme di articolazione dell'orario settimanale di lavoro:
a)40 ore settimanali
Si realizza mediante la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali in vigore, e per le restanti 4 ore mediante la concessione di un'ulteriore mezza giornata a turno settimanale.
Nelle aziende o nelle singole unità delle stesse, non soggette alla disciplina legislativa sull'orario di apertura e chiusura dei negozi, nelle quali, prima dell'entrata in vigore del presente contratto, l'orario di lavoro settimanale era distribuito in 5 giorni, restano immutate le situazioni di fatto esistenti.
Negli altri casi, e sempre con riferimento alle aziende o a singole unità delle stesse non soggette alla disciplina legislativa sull'orario di apertura e chiusura dei negozi, le parti concordano di esaminare la pratica realizzazione della settimana lavorativa di 40 ore mediante la concessione di un'intera giornata di riposo.
Resta ferma in ogni caso l’applicabilità dell’articolo 118.
b) 39 ore settimanali
Si realizza attraverso l'assorbimento di 36 ore di permesso retribuito di cui al 3° comma dell'art. 139.
Le rimanenti ore di cui all'art. 139, sono disciplinate con i criteri e le modalità previste dallo stesso articolo, ferma restando l'applicabilità dell'art. 118.
c) 38 ore settimanali
Si realizza attraverso l'assorbimento di 72 ore di permesso retribuito delle quali 16 al 1° comma dell'art. 139, e 56 al 3° comma dell'art. 139.
Le rimanenti ore sono disciplinate con i criteri e con le modalità dell'art. 139, ferma restando l'applicabilità dell'art. 118.
Art. 115 (Orario medio settimanale per specifiche tipologie)
1. Fermo restando quanto previsto dal 1° comma dell'art. 111, le aziende che esercitano l'attività di vendita al pubblico nei grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati alimentari, cash & carry e ipermercati realizzeranno l'articolazione dell'orario medio settimanale di 38 ore, utilizzando le 56 ore di permessi di cui all'art. 139, 3° comma e le ulteriori 16 ore di cui al successivo 4° comma dell'art. 139.
2. Sono fatte salve eventuali diverse pattuizioni realizzate a livello aziendale.