ART. 1
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO e PRESTAZIONALE
ART. 1
OGGETTO DELL’APPALTO, QUALITA’ DEI MATERIALI, GARANZIE E NORMATIVE
Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di strutture prefabbricate per aree mercatali e relativi arredi avente le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative meglio descritti negli elaborati di progetto e comprendenti la fornitura di casette di legno, gazebo, gruppo elettrogeno, bagni.
L’Amministrazione, tramite propri tecnici di fiducia, si riserva di verificare ed eventualmente rifiutare o richiedere la sostituzione di tutti quei componenti che non risultassero rispondenti alle specifiche e funzionalità previste.
ART. 2
SERVIZI COMPRESI NELLA PRESTAZIONE
Sono compresi nell'appalto i seguenti servizi:
◆ La progettazione della fornitura;
◆ La posa in opera di n. 2 bagni chimici, n. 1 gruppo elettrogeno, n. 6 gazebo di dimensione varia, n. 1 casetta prefabbricata, n. 6 panchine, n. 8 fioriere, completi di tutti gli accessori,
◆ La predisposizione del Piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008;
◆ Il trasporto c/o il cantiere interessato ed i mezzi eventualmente impiegati per la posa;
◆ La supervisione tecnica alle fasi di posa.
ART. 3
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
L’esecuzione della prestazione è regolata dalle condizioni stabilite nel presente Capitolato speciale di appalto.
Saranno a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese di trasporto, imballaggio, installazione/montaggio e prova delle attrezzature, nonché ogni altro onere relativo alla consegna, nel luogo indicato nell'ordine.
Gli imballi ed i confezionamenti dovranno riportare all’esterno ben chiare le diciture in lingua italiana e le avvertenze necessarie ad una corretta movimentazione e conservazione, laddove previste dalla vigente normativa, dei beni di che trattasi.
L'allontanamento e lo smaltimento degli imballi e dei materiali di risulta saranno a carico della ditta aggiudicataria.
Il regolare utilizzo delle attrezzature offerte non esonera comunque la Ditta per quanto attiene ad eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell’impiego.
Inoltre assume anche l’obbligo di sostituire, senza alcun supplemento di prezzo e su richiesta scritta dell’Amministrazione o dei Responsabili da essa individuati, eventuali componenti forniti, anche se già installati, che non siano realizzate con materiali e tecnologie conformi alle norme nazionali e comunitarie.
ART. 4
CONSEGNA, INSTALLAZIONE E PERSONALIZZAZIONE DELLE CASETTE
I prefabbricati dovranno essere consegnati ed installati nelle aree di consegna e resi perfettamente funzionanti, ivi compresi i necessari interventi di collegamento ai servizi a
rete, entro 45 giorni solari dalla data di ricezione dell’ordine conseguente alla aggiudicazione dell’appalto o dalla stipula del relativo contratto.
La fornitura, installazione e lavori relativi, devono essere completati in maniera integrale e prevedere componenti ed apparecchiature nuove di fabbrica e di recente costruzione, con idonea documentazione tecnica, con particolare richiamo alle modalità operative per un corretto uso.
La consegna rimane a totale rischio della Ditta e deve comprendere quanto necessario per il trasporto ed il sollevamento, nonché l’eventuale ritiro nel caso in cui i beni forniti fossero trovati, prima e durante le operazioni di collaudo, non rispondenti alle specifiche di gara, anche se già poste in uso.
ART. 5 AMMONTARE DELLA FORNITURA
L’importo complessivo dell’appalto viene determinato in € 27.139,38 oltre IVA a cui verrà applicato il ribasso d’asta praticato in sede di gara.
ART. 6
DOMICILIO DELL’APPALTATORE
La ditta aggiudicataria dell'appalto elegge il proprio domicilio nel Comune di Gratteri.
ART. 7
MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO
L'intervento oggetto del presente capitolato è finanziato con i fondi di cui al P.S.L. “Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale” - Misura 321 a1 (aree mercatali).
I pagamenti saranno effettuati a seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione entro 60 giorni dalla presentazione della fattura e previa acquisizione favorevole del D.U.R.C., con le modalità previste nei provvedimenti di finanziamento della spesa.
ART. 8 REVISIONE PREZZI
Per il compenso da liquidare non è ammessa alcuna revisione dei prezzi.
ART. 9
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUB-APPALTO
L’aggiudicatario non può subappaltare, nemmeno in parte, le prestazioni affidate, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo o il credito che ne deriva, senza il consenso scritto dell’amministrazione che non è tenuta in alcun modo a giustificarne l’eventuale rifiuto. Qualora formalmente richiesto dall’aggiudicataria, l’Amministrazione può, a sua completa discrezione, concedere che venga affidato in subappalto una quota della fornitura. In tal caso l’Impresa aggiudicataria resta ugualmente il solo ed unico responsabile nei confronti del subappaltatore.
Trova comunque applicazione quanto stabilito dall’art. 118 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i..
ART. 10
PENALITA’
In caso di mancata consegna entro i termini previsti all’art. 4 del presente capitolato, si applicherà una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna.
Le penalità verranno comminate mediante detrazione sul corrispettivo finale, previa contestazione scritta da parte del Comune. Decorsi otto giorni dal ricevimento della contestazione, le penalità si intenderanno accettate.
Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non provvedesse ad eseguire la fornitura in oggetto nei termini previsti dal presente capitolato l’Amministrazione potrà affidare la stessa ad altro soggetto addebitando le maggiori spese sostenute all’aggiudicatario, indipendentemente dall’applicazione delle penali previste dal presente capitolato, con diritto alla risoluzione del contratto ed al risarcimento di eventuali danni.
Le violazioni degli obblighi che fanno carico all’appaltatore e/o comunque gli inadempimenti o ritardi nello svolgimento del servizio e nell’esecuzione del contratto saranno motivo di richiamo scritto. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 5 giorni dal ricevimento del richiamo stesso; decorso inutilmente detto termine ovvero in caso di rigetto delle controdeduzioni stesse, è facoltà dell’Amministrazione procedere all’applicazione di opportuna penale.
Qualora l’appaltatore non adempia ripetutamente ad una qualsiasi delle clausole comprese nel presente Capitolato, e comunque a seguito dell’applicazione di un numero di penali pari o superiore a tre, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento e dietro semplice comunicazione trasmessa all’appaltatore, senza pretesa alcuna da parte dell’appaltatore stesso.
In caso di frode dell’Aggiudicatario nella formazione del contratto spetta al comune il potere di rescindere il contratto stesso con proprio provvedimento.
Il contratto può essere risolto per grave inadempimento che comprometta il recupero delle sanzioni ovvero per gravi ritardi nel compimento delle attività affidate o per gravi irregolarità.
In caso di grave inadempienza contrattuale, grave ritardo o grave irregolarità nell’esecuzione dell’appalto, spetta al Comune il diritto di eseguire di ufficio, con proprio provvedimento, il servizio totalmente o parzialmente con affidamento a terzi secondo le previsioni di cui D. X.xx. 163/06 coordinato con le norme recate dalla L.R. n. 12/2011. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da Comune.
L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della società per il fatto che ha determinato l’inadempimento.
Nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore, questi conserverà il diritto alla contabilizzazione ed al pagamento delle sole fatture riconosciute regolari.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare penali di importi superiori nel caso in cui si verifichino inadempienze ritenute particolarmente gravi o ripetute nel tempo.
Per ottenere il rimborso delle spese, il pagamento delle penalità o la rifusione dei danni, l’Amministrazione potrà avvalersi di trattenute sui crediti per servizi già compiuti, o sulla cauzione, che dovrà essere reintegrata entro 10 giorni dall’avviso del Comune.
La ditta aggiudicataria potrà chiedere la risoluzione del contratto solo in caso di impossibilità ad eseguire il contratto stesso per cause non imputabili alla ditta, ai sensi dell’art. 1672 del C.C. La risoluzione del contratto avrà effetto retroattivo, salvo i casi di contratti ad esecuzione continua o periodica; in tal caso l’effetto risolutivo non si estende alle prestazioni già eseguite
ART. 11 CAUZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicatario dovrà prestare, al momento della stipula del contratto una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.163/06. pari al 10% del valore del contratto comprensivo degli oneri di sicurezza e al netto dell’I.V.A.. In caso di ribasso offerto superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
L’importo della cauzione è ridotto del 50% qualora il contraente provi il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000.
Per ribassi d'asta superiori al 20%, si applica il comma 2°, lett. a) dell'art. 7 della L.R. n. 12 del 12/07/2011, in base al quale “ ….............la quota in aumento dovrà essere costituita, per almeno la metà del suo ammontare, con le modalità previste dall’articolo 75, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 o con fidejussione bancaria;
ART. 12
RICHIAMI ALLE LEGGI E REGOLAMENTI
Il presente appalto è disciplinato dalle leggi e regolamenti dello Stato e della Regione in materia di lavori pubblici e di pubbliche forniture di beni e servizi, nonchè dalle vigenti leggi e regolamenti.
ART. 13 RESCISSIONE DEL CONTRATTO
L’Ente appaltante ha facoltà di rescindere il contratto di appalto senza indennizzo se l’Impresa aggiudicataria non rispetta le condizioni previste nel presente capitolato speciale di appalto. Il contratto può essere rescisso anche per fallimento dell’Impresa aggiudicataria.
ART. 14 CONTROVERSIE
E’ esclusa la competenza arbitrale. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione del contratto di appalto, di competenza dell’Autorità Giudiziaria, sarà deferita alla cognizione delle sedi giudiziarie di Termini Imerese, competenti per materia e per valore.
ART. 15 CONDIZIONI SOSPENSIVE
L’eventuale offerta, mentre vincola la Ditta aggiudicataria, diviene obbligatoria per l’Amministrazione comunale solo dopo l'intervenuta stipula del contratto o del provvedimento definitivo di aggiudicazione dell'appalto.
ART. 16
SPESE CONTRATTUALI
Il contratto di appalto sarà stipulato secondo la vigente normativa in materia.
Tutte le spese di appalto e di contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonchè ogni altra spesa agli stessi accessoria e conseguente, sono a totale carico della ditta appaltatrice.
Nei casi in cui si procederà alla stipula del contratto in forma pubblica, prima della stipulazione il concorrente aggiudicatario dovrà anche:
a) costituire adeguato deposito per le spese contrattuali nelle forme indicate a seguito di apposita comunicazione.
b) Produrre la documentazione atta a comprovare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa, prevista dall’art. 26, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 81/2008, anche noto come “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro e, per il solo settore dei cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV del citato “testo unico”, all’art. 90, comma 1, lettera a), il quale opera uno specifico rinvio all’allegato XVII;
Qualora risultino procedimenti o provvedimenti a carico, l’aggiudicazione non si perfeziona ed il rapporto si estingue “ope legis”. In caso di riunione temporanea di imprese non ancora formalmente costituita, il relativo mandato e la connessa procura dovranno essere presentati entro 10 (dieci) giorni dall’aggiudicazione.
L’aggiudicatario, a pena di decadenza, dovrà garantire le prestazioni e le forniture per tutta la durata del contratto.
E’ vietata, a pena di risoluzione del contratto, la cessione del contratto senza l’autorizzazione dell’A.C.
Tutti i documenti e certificati presentati dall’Impresa aggiudicataria saranno trattenuti dalla stazione appaltante.
ART. 17
OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
L’appaltatore è soggetto alla osservanza di tutte le norme vigenti in materia nei riguardi del personale o soci alle dipendenze della Ditta aggiudicataria, di tutte le disposizioni e norme di legge e del C.C.N.L. nonché delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, assistenziali e di tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale del Lavoro.
ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Dopo tre formali contestazioni, inviate a mezzo racc. A/R, per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato, l’Amministrazione Comunale potrà sospendere l’esecuzione del contratto e procedere alla risoluzione dello stesso ai sensi dell’art. 1456 del C.C. fatto salvo il diritto del Comune stesso al risarcimento dei danni.
L’Amministrazione può inoltre chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
◆ in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 1671 del C.C. tenendo indenne l’aggiudicatario dalle spese sostenute, dalle forniture eseguite e dai mancati guadagni;
◆ per motivi di pubblico interesse;
◆ per causa di forza maggiore.
L’aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire lo stesso per cause non imputabili allo stesso ai sensi dell’art. 1672 del X.X.
XXX. 00 XXXXX XX XXXXXX
Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio alle leggi e disposizioni normative vigenti in materia.
ART. 20 CONTROVERSIE
Le controversie che dovessero eventualmente insorgere in conseguenza del contratto sono esclusivamente devolute alla competenza del Foro di Termini Imerese.
ART. 21
RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO DELL’AGGIUDICATARIO E CON XXXXX
L’Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità derivante da rapporti di lavoro che venissero instaurati dall’aggiudicatario, nonché dai danni prodotti dallo stesso o da terzi in dipendenza delle attività espletate nell’esecuzione della prestazione.
L’aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione del proprio personale occupato nell’esecuzione della prestazione e ne assume in proprio ogni responsabilità, in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati a terzi, per colpa o negligenza nell’esecuzione della prestazione.
L’aggiudicatario è tenuto ad osservare e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di tutela dei lavoratori, in particolare a quelli previdenziali ed a quelli sulle assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi o norme di legge.
ART. 22 NORMA FINALE
La ditta riconosce di essere a perfetta conoscenza di quanto contenuto nel presente capitolato, nonché di tutte le disposizioni, norme, regolamenti, leggi, ecc. che regolano la materia anche se non espressamente citate nel testo del medesimo e di accertarle tutte indistintamente, anche agli effetti dell’art. 1341 del codice civile.