CONTRATTO
Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
CONTRATTO
che si stipula a seguito di procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di realizzazione di una campagna di comunicazione a supporto di eventi ippici, finanziato con
risorse nazionali CIG (Z9126A9846) CUP (J59E19000000001
L’anno 2019, il giorno del mese di ;
DA UNA PARTE
Il Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo, con sede in Roma - – Xxx XX Xxxxxxxxx x. 00, codice fiscale n. 97099470581 – di seguito indicato come “Ministero”, rappresentato ai fini del presente atto dal dott. nella sua qualità di dirigente dell’Ufficio PQAI
- Direzione Generale per la promozione agroalimentare e dell'ippica, giusta delega del Direttore Generale che si allega al presente atto,
DALL’ALTRA
, con xxxx xxxxxx xx , xxx , - X.XXX
-, xx xxxxxxx xxxxxxxx come “Aggiudicatario”, rappresentato ai fini del presente atto dal , nato ad il , CF , previa procura del legale rappresentante allegata al
presente atto;
PREMESSO che
a) il D.Lgs.30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
b) il DPCM n. 105 del 27 febbraio 2013 recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
c) il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, e successive modifiche;
d) con D.M. del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi del comma 5, articolo 30-bis della legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono state assegnate risorse sul capitolo di spesa 7613 del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica, D.G. per la promozione della qualità agro-alimentare e dell’ippica, per la realizzazione di un programma di comunicazione per il rilancio dell' ippica;
e) il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
f) il Ministero ha emanato il bando di gara comunitario a procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio di realizzazione di una campagna di comunicazione a supporto di eventi ippici, pubblicato sulla GUUE (GU/S7 / 10/01/2019/S 11900/2019) e sulla GURI n. ;
g) che questa Direzione con determina a contrarre n. del ha disposto l’avvio di una procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 2016, per la conclusione di un contratto avente ad oggetto l’affidamento del servizio in materia, per un importo a base di gara pari ad € 327.868,85, al netto dell’IVA;
h) che alla procedura sono stati assegnati il CUP [J59E19000000001] e il CIG [Z9126A9846];
i) che il bando di gara che ha dato esecuzione alla suddetta determina, è pubblicato per estratto sulla GURI n. del , e per esteso sul sito del Ministero;
j) che la stazione appaltante, previa verifica della proposta di
aggiudicazione, con decreto n.
del
ha provveduto
all’aggiudicazione definitiva in favore di per un importo di Euro
al netto dell’IVA;
k) che ad esito della verifica del possesso dei prescritti requisiti, divenuta efficace l’aggiudicazione, la stazione appaltante ha provveduto alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione con le modalità previste dall’art. 72 del D.Lgs. n. 50/2016;
l) che è stato richiesto all’aggiudicatario di produrre la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e la dichiarazione inerente il conto
corrente dedicato anche non in via esclusiva al presente appalto con l’indicazione delle generalità delle persone delegate ad operare su detto conto;
m) che si è proceduto così ad acquisire d’ufficio il Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC);
n) che l’Amministrazione ha richiesto in data per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia le informative antimafia, in corso di validità, per la società risultata aggiudicataria, nonché per i familiari conviventi di maggiore età di tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011;
o) che è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e smi.;
p) l’art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016 prevede che il contratto debba essere stipulato con firma digitale;
q) e’ stata acquisita la fideiussione n. del presentata come
garanzia definitiva di buona esecuzione del servizio da parte dell’aggiudicatario;
Tra le parti come sopra individuate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del
Contratto: il Bando di gara, il capitolato tecnico, il disciplinare di gara, le risposte alle FAQ pervenute, l’Offerta Economica e l’Offerta Tecnica.
In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Ministero prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate dal Ministero.
Art. 2- Oggetto
1. Il Ministero affida all’Aggiudicatario, che dichiara di accettare, l’incarico di svolgere il servizio così come declinato nel capitolato allegato, come descritto nell’offerta tecnica approvata. Ogni dettaglio tecnico relativo all’oggetto dell’affidamento del servizio è descritto nel capitolato tecnico che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L’aggiudicatario è l'unico responsabile dell'esecuzione delle attività nei confronti della stazione appaltante ed è il solo interlocutore di quest'ultima.
3. L’aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura del Governo di Roma della notizia dell’inadempimento delle imprese subcontraenti anche relativamente agli obblighi della tracciabilità finanziaria.
Art. 3 - Durata
1. Il Progetto dovrà essere realizzato e completato entro dodici mesi dalla firma del contratto.
2. In nessun caso il Contratto potrà intendersi tacitamente ed
unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso.
3. L’Aggiudicatario non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Ministero. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione dell’accordo quadro e del relativo contratto applicativo xxxxxxx.Xx tal caso il Ministero procederà all’incameramento della garanzia definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Ministero e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
Art. 4 - Condizioni e modalità di esecuzione del Servizio
1. L’Aggiudicatario procede alla prestazione del servizio di cui all’articolo 2 secondo le modalità, alle condizioni ed entro i termini descritti nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, valutata dalla Commissione di valutazione, facente parte integrante del presente contratto e da intendersi qui integralmente riportato, in possesso delle parti e di cui è allegato stralcio al presente contratto.
2. Il Ministero, senza che ciò determini una variazione nel corrispettivo contrattuale, si riserva la facoltà di richiedere, durante l’esecuzione del contratto, le modifiche nello svolgimento della prestazione del servizio ritenute opportune per assicurare la costante rispondenza e conformità
dell’attività alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, nonché agli interessi pubblici perseguiti dal Ministero e agli obiettivi che si perseguono con il servizio richiesto. Con riferimento alle attività di controllo, il Ministero si riserva di apportare tutte le modifiche e/o integrazioni necessarie per assicurare la costante conformità dell’azione amministrativa alla normativa nazionale e comunitaria.
3. L’Aggiudicatario non potrà apportare variazioni al servizio oggetto del presente contratto senza espressa autorizzazione del Ministero. In particolare, per quanto attiene al gruppo di lavoro proposto per l’espletamento del servizio con riferimento alle figure professionali richieste quale requisito minimo di partecipazione, è ammessa, previa autorizzazione del Ministero, la sostituzione dei componenti, per comprovate cause di forza maggiore, con figure professionali dotate della stessa competenza ed esperienza di quelle proposte al momento della presentazione dell’offerta. Il Ministero si riserva la facoltà di approvare la figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa. Nel caso in cui l’Aggiudicatario proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione, il Ministero effettua, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte da Aggiudicatario e da queste comunicate al Direttore dell’esecuzione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, una ritenuta sulla cauzione di cui all’art. 13, d’importo pari allo 0,5% (zerovirgolacinquepercento) della stessa.
4. In caso di inadempimento da parte di Aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Ministero, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Art. 5 - Reportistica
1. L’Aggiudicatario è tenuto a presentare un piano definitivo del servizio da realizzare entro cinque giorni dalla stipula del presente contratto.
2. L’aggiudicatario, tre giorni prima di dare inizio alle attività di comunicazione presso i siti indicati nel Progetto, trasmette alla stazione appaltante la programmazione del piano di comunicazione con l’elenco analitico dei siti stessi. In caso di variazioni rispetto alla suddetta programmazione egli trasmette, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo, una conferma delle date o dei periodi di realizzazione delle iniziative programmate. La mancata comunicazione di tale informazione determina la non imputabilità dei costi delle azioni in questione.
3. L’aggiudicatario comunica sollecitamente per iscritto alla stazione appaltante, con tutte le precisazioni del caso, ogni evento che rischi di impedire la corretta esecuzione del presente contratto entro i termini stabiliti.
4. L’aggiudicatario è tenuto al rispetto della seguente tempistica e consegna dei seguenti servizi e beni materiali:
a. entro e non oltre il 180° giorno dalla firma del contratto, una relazione parziale delle attività realizzate;
b. entro e non oltre il 300° giorno dalla firma del contratto, trasmissione di una seconda Relazione; ed entro 12 mesi una relazione finale sulle
attività svolte contenente le seguenti informazioni:
i. descrizione dei prodotti informativi e pubblicistici realizzati conformemente alla previsione del bando di gara;
ii. descrizione analitica dei siti di realizzazione del Piano di comunicazione, con indicazione dei media utilizzati;
iii. le modalità di realizzazione e le forme di cooperazione attivate per l’esecuzione del Piano di comunicazione;
iv. l’attività svolta dallo staff preposto al piano di comunicazione;
v. eventuali azioni di monitoraggio effettuate;
vi. forme di feed back ottenuto nel corso del Piano di comunicazione.
Art. 6 - Compenso del servizio e modalità di pagamento
1. Il Ministero corrisponde all’Aggiudicatario, a titolo di corrispettivo per tutto il complesso delle prestazioni di cui all’art. 2, la somma di euro
(..............., oltre IVA pari ad euro ...............
2. Il pagamento è subordinato all’emissione di una fattura elettronica emessa nei termini di legge. In caso di variazioni delle disponibilità finanziarie verrà attuato un corrispondente adeguamento del servizio.
3. L’erogazione del corrispettivo potrà avvenire con la seguente tempistica:
a) una prima e una seconda anticipazione al momento della consegna del materiale o della prestazione dei servizi in questione e previa presentazione dei pertinenti documenti giustificativi, in misura almeno pari rispettivamente al 30% e al 60% del valore del bando, previa prestazione di idonea garanzia fideiussoria (pari al 100% del
valore oggetto di richiesta) prestata in favore del Ministero;
b) una domanda di aiuto a saldo, corredata della documentazione probatoria, da pagare entro 60 gg. dalla data di accettazione della fattura emessa.
4. La domanda di pagamento dovrà essere accompagnata da una dichiarazione attestante i seguenti dati:
a) l'importo richiesto (imponibile+IVA), con la specifica degli importi eventualmente già ricevuti;
i. la descrizione del servizio reso o del materiale consegnato;
ii. il numero dei siti inseriti nel Piano d comunicazione
iii. i documenti giustificativi da cui si evincono i prezzi dei prodotti forniti, dei materiali e dei servizi, ivi compreso la documentazione inerente il personale direttamente impegnato nella realizzazione del Programma. I predetti documenti devono essere accompagnati dalla prova del pagamento, compreso l'estratto conto emesso dalla banca presso la quale è aperto il conto di cui al paragrafo 2.
5. Il pagamento dell’aiuto viene eseguito previa previa acquisizione della relazione del RUP (o del DEC ove nominato) dalla quale risulti che sussistono le condizioni necessarie per procedere al pagamento.
6. L’aggiudicatario è a conoscenza che potranno essere applicate compensazioni, ai fini del versamento di contributi previdenziali dovuti, ai sensi dell’art.4 bis del Decreto Legge 415 febbraio 2007, n.
10, convertito nella Legge 6 aprile 2007, n.46 e successive modificazioni ed integrazioni. Potranno, altresì, essere applicate compensazioni, ai fini della riscossione di somme dovute all’erario, ai sensi dell’art.48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, introdotto dal Decreto Legge 3 ottobre 2006, convertito nella Legge 24 novembre 2006, n.286, art. 2, par.9 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. La documentazione riferita al Programma deve essere conservata per almeno tre anni a partire dalla stipula del contratto: essa deve essere messa a disposizione degli agenti eventualmente delegati dal Ministero e dalla Corte dei Conti italiana. Sono fatti salvi ulteriori termini di conservazione derivanti dalla vigente normativa nazionale.
8. Le spese inerenti l’esecuzione del presente contratto sono ammissibili se conformi all’offerta tecnica ed economica allegate al presente contratto. Le eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle ammesse sono a totale carico dell’Aggiudicatario. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare), alla fase di riferimento/periodo di competenza, oltre all’indicazione del relativo prezzo unitario.
< nel caso di RTI con fatturazione pro quota riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione pro quota, così come previsto nel mandato collettivo, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >
< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la
stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti >
L’Appaltatore unitamente alla trasmissione delle fatture, provvederà a comunicare al Ministero la parte delle prestazioni eventualmente eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
La fattura emessa dal subappaltatore dovrà riportare i dati sopra riportati.
Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Ministero procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Il Ministero, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del
D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
Nel caso in cui si riscontrino inadempimento amministrativi a carico di Aggiudicatario, il Ministero applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
Ai sensi dei quanto disposto dall’art. 1, comma 209, della legge 244/2007
l’Amministrazione accetta solo fatture elettroniche, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale n.55/2013. Il codice ufficio da utilizzare in sede di emissione della fattura è il seguente:
Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG
(Codice Identificativo Gare), alla fase di riferimento/periodo di competenza Art. 7- Direzione dell’esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione
1. Il RUP o il direttore dell’esecuzione del contratto che verrà nominato ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016 provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
2. Il Direttore di esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura. Nello specifico, il Direttore provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico- contabile dell'esecuzione del contratto; assicura la regolare esecuzione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali; svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. n. 50 del 2016, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.
Art. 8- Obblighi e adempimenti a carico dell’appaltatore
1. Sono a carico dell’aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale. L’aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.
2. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Ministero.
3. L’aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Ministero da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. L’aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Ministero, nonché di dare immediata comunicazione al Ministero di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
4. Il Ministero si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e
anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L’aggiudicatario si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
5. L’aggiudicatario è tenuto a comunicare al Ministero ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
Art. 9- Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L’Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L’aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L’aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
3. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui
all'articolo 105 del medesimo decreto, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, lo stesso provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dal Ministero direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Art. 10 - Obblighi di riservatezza e Trattamento dei dati personali
1. L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. L’obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
2. L’Aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei
propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Ministero ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Ministero.
4. L’Aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti.
5. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
6. Il Ministero tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'aggiudicatario acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 119 del Reg. (UE) n. 508/2014.
7. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. Le parti dichiarano che i dati personali
forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione.
Art. 11- Obblighi di Tracciabilità Finanziaria
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010
n. 136, l’Aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. L’Aggiudicatario, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti inerenti l’acquisto di servizi esterni, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 13 agosto 2010 n. 136.
5. L’Aggiudicatario che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il Ministero.
6. L’Aggiudicatario si obbliga e garantisce che negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
7. Il Ministero, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
8. In relazione a quanto sopra, l’Appaltatore ha comunicato i seguenti dati:
- conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codice IBAN:
a) XXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxx xxxxxx XXXXXXXXXXXXXX
b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto: XXXXXXXXXX (X.X.: XXXXXXXXXXXX) xxxx x XXXXXXXXXXXXXXXX.
Art. 12 - Cauzione Definitiva
1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Aggiudicatario ha depositato idonea garanzia, resa ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in favore del Ministero.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Ministero, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Ministero ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. Il Ministero ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 4, 9 e 15 del presente contratto.
Art. 13 - Recesso
1. Il Ministero ha diritto, in caso di sopravvenienze normative nazionali o comunitarie incidenti sull’esecuzione del servizio o per motivi di pubblico interesse, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30
(trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Aggiudicatario con lettera raccomandata a.r. o con Comunicazione via PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Ministero. In caso di recesso del Ministero, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 5% (cinque per cento) calcolato come segue: il ventesimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale e l'ammontare delle attività eseguite.
3. L’Aggiudicatario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
4. Le ipotesi di recesso per giusta causa legittimanti il recesso da parte del Ministero senza preavviso sono:
a. la condanna di uno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore tecnico di Aggiudicatario, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
b. il venir meno di ogni altro requisito morale la cui assenza è prevista come causa di esclusione dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, l’Aggiudicatario ha diritto al
pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile. Dalla data di efficacia del recesso, l’Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Ministero. In tale fattispecie, l’aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.
6. In caso di recesso unilaterale dell’Aggiudicatario, per motivi diversi ed ulteriori da quanto previsto nel presente articolo, questi perde ogni diritto sui corrispettivi relativi ai prodotti/servizi non accettati dal Ministero, anche se già realizzati.
Art. 14 - Risoluzione per inadempimento
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, il Ministero si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso il Ministero avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che il Ministero, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il
presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Aggiudicatario con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Ministero;
b. nei casi di cui agli articoli che seguono: sospensione unilaterale del servizio (art. 3); condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 4); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 9); obblighi di riservatezza (art. 10); responsabilità per infortuni e danni (art. 11); cauzione definitiva (art. 13); il rispetto degli obblighi tracciabilità finanziaria (art. 12); subappalto (art. 17); divieto di cessione del contratto, cessione del credito (art. 18).
c. mancato mantenimento, nel corso dell’espletamento dell’incarico, della capacità tecnica ed economica dichiarate all’atto della partecipazione alla gara.
Art. 15 - Penali e relativo procedimento di applicazione
1. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al precedente art. 4 – l’Aggiudicatario dovrà corrispondere al Ministero l’importo di 0,3 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle suddette penali, dovranno essere contestati all’Aggiudicatario per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte del Ministero, l’Aggiudicatario dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie
deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Ministero nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del medesimo Ministero, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate all’aggiudicatario le penali stabilite nel presente contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Il Ministero potrà recuperare l’importo delle penali avvalendosi della cauzione di cui all’articolo 13, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. Il Ministero potrà applicare all’Aggiudicatario penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto; oltre la predetta misura, il Ministero ha diritto alla risoluzione del presente contratto secondo quanto stabilito nel precedente articolo 15.
6. L’Aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal contratto non preclude il diritto del Ministero a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel contratto non esonera in nessun caso Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 16 - Subappalto
1. L’Aggiudicatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni
ovvero
L’Aggiudicatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. L’Aggiudicatario provvede al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
3. L’Aggiudicatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al citato articolo 80.
4. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
5. L’Aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’Aggiudicatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L’Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
6. L’Aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
L’Aggiudicatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L’Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
7. L’Aggiudicatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
8. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al citato art. 105, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
9. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 17- Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito
1. E’ fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere il presente contratto a pena di nullità della cessione stessa.
2. L’Aggiudicatario può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
3. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
4. È fatto, altresì, divieto all’Aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
5. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011 l’Aggiudicatario, in caso di cessione dei
crediti, si impegna a comunicare il CIG n. Z9126A9846 al cessionario, anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti all’Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto
corrente dedicato dell’Aggiudicatario medesimo riportando il suddetto CIG.
6. In caso di inosservanza da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Ministero al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Art. 18 - Fallimento dell’appaltatore o morte del titolare
1. Il fallimento dell’Aggiudicatario comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.
3. Se tale fattispecie si verifica per uno dei mandanti il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di
qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
Art. 19- Spese di registrazioni e Oneri fiscali
1. Ai fini della registrazione, si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all’imposta sul valore aggiunto, pertanto, l’imposta di registro va applicata in misura fissa ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia.
2. Le spese di registrazione, nonché tutti gli eventuali oneri inerenti il presente contratto, redatto in n. 2 esemplari, sono a carico dell’ Aggiudicatario.
Art. 20 - Risoluzione delle controversie
1. Le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra il Ministero e la Aggiudicatario in ordine all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto e che non si siano potute risolvere in sede stragiudiziale, sono deferite al Giudice Ordinario del Foro di Roma a cui le parti potranno rivolgersi a norma del Codice di procedura civile e del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 21 - Norme regolatrici
1. Per quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, l’esecuzione del presente contratto è regolata:
a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica Amministrazione;
b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato nonché dalle disposizioni di cui al D.Lgs 19 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
d) dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, del 19 dicembre 2003 “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004.
Art. 22 - Clausole finali
1. Il presente contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre,l’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta invalidità o inefficacia del medesimo contratto nel suo complesso.
2. Il presente contratto è stipulato sotto condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
3. Il presente atto, impegnativo per l’Aggiudicatario sin dal momento della sottoscrizione, sarà valido ed operante nei confronti del Ministero soltanto dopo l’adozione del provvedimento di approvazione del contratto.
Dato in Roma, il
Per il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
Per l’Aggiudicatario
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., Aggiudicatario dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: n. 4 (Condizioni e modalità di esecuzione del servizio); n. 5 (Reportistica); n. 6 (Compenso del servizio e modalità di pagamento); n. 8 (Obblighi e adempimenti a carico dell’appaltatore); n. 9 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); n. 10 (Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali); n. 13 (Recesso); n. 14 (Risoluzione per inadempimento); n. 15. (Penali e relativo procedimento di applicazione); n.
17 (Divieto di cessione del contratto - cessione del credito); n. 18 (Fallimento dell’appaltatore o morte del titolare); n. 20 (Risoluzioni Controversie); n. 21 (Norme regolatrici); n. 22 (Clausole finali).
Per l’Aggiudicatario