TRA
COMUNE DI SELARGIUS
Città Metropolitana di Cagliari
SCHEMA di Convenzione PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 – 31/12/2026
TRA
Il Comune di Selargius, di seguito denominato Ente, rappresentato da_ _nato a il nella qualità di Responsabile del Servizio Finanziario in base al Decreto del Sindaco n. del divenuto esecutivo ai sensi di legge e
PREMESSO
- Che l’Ente contraente, in base alla nuova normativa di cui al Decreto Legge 24 gennaio 2012
– n.1, convertito con Xxxxx 24/03/2012, n. 27 - art. 35 è sottoposto, a far data dal 17 aprile 2012, al regime di tesoreria unica “pura”;
- Che pertanto tutte le entrate devono essere depositate presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato in contabilità speciali fruttifere o infruttifere, ad eccezione delle somme rivenienti da operazioni di mutuo, prestito o altra forma di indebitamento, non assistite da interventi da parte dello Stato, delle Regioni o di altre pubbliche amministrazioni, che possono essere depositate presso il sistema bancario;
- Che sulla contabilità infruttifera affluiscono le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi o quanto altro proveniente, direttamente o indirettamente, dal bilancio dello Stato, nonché somme rivenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato;
- Che sulla contabilità fruttifera sono depositate le somme costituenti entrate proprie dell’Ente;
- Che le entrate affluite sulle contabilità speciali fruttifere devono essere prioritariamente utilizzate per le effettuazioni dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione;
- Che l’Ente è soggetto alla disciplina del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs 267/2000;
- Che l’Ente è sottoposto al sistema di “Armonizzazione dei Bilanci” di cui al D.Lgs 118/2011;
Art. 1 - DEFINIZIONI
Ai fini della presente convenzione, si intende per:
a) TUEL: Testo Unico degli Enti locali di cui al D.lgs. n. 267/2000;
b) CAD: Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. n. 82/2005;
c) PSD: Payment Services Directive ovvero Direttiva sui Sistemi di Pagamento come recepita nell’ordinamento italiano con il D.lgs. n. 11/2010 e successive modifiche;
d) PSP: Payment Service Provider ovvero Prestatore di Servizi di Pagamento ovvero istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, Banche, Poste italiane S.p.A., la Banca centrale europea e le Banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetaria, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;
e) SIOPE: Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici;
f) SIOPE+: Sistema di monitoraggio dei pagamenti e degli incassi delle PA che utilizza una infrastruttura di colloquio gestita dalla Banca d’Italia;
g) OIL: ordinativo informatico locale secondo il tracciato standard previsto nella circolare AgID n. 64 del gennaio 2014, incluse successive modifiche e/o integrazioni;
h) OPI: ordinativo di pagamento e incasso secondo il tracciato standard previsto nelle Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici attraverso il sistema SIOPE+ nelle versioni tempo per tempo vigenti;
i) Tramite PA: soggetto incaricato di svolgere il colloquio telematico con XXXXXx in nome per conto dell’Ente che ha conferito l’incarico;
j) PEC: posta elettronica certificata;
k) CIG: codice identificativo di gara;
l) Operazione di Pagamento: locuzione generica per indicare indistintamente l’attività, posta in essere sia lato pagatore sia lato beneficiario, di versamento, trasferimento o prelevamento di fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario;
m) Ordinativo: documento emesso dall’Ente per richiedere al Tesoriere l’esecuzione di una Operazioni di Pagamento;
n) Uscite: termine generico per individuare le somme utilizzate per Pagamenti disposti dall’Ente in favore di terzi;
o) SDD: Sepa Direct Debit;
p) Pagamento: Operazione comportante una Uscita eseguita dal Tesoriere in esecuzione del servizio di tesoreria;
q) Mandato: Ordinativo relativo a un Pagamento;
r) Quietanza: ricevuta emessa dal Tesoriere a fronte di un Pagamento;
s) Provvisorio di Uscita: Pagamento in attesa di regolarizzazione poiché effettuato in assenza del relativo Mandato;
t) Entrate: termine generico per individuare le somme utilizzate per Operazioni di Pagamento disposte da terzi in favore dell’Ente;
u) Riscossione: Operazione effettuata dal Tesoriere e comportante una Entrata in esecuzione del servizio di tesoreria;
v) Reversale: Ordinativo relativo a una Riscossione;
w) Ricevuta: documento emesso dal Tesoriere a fronte di una Riscossione;
x) Provvisorio di Entrata: Riscossione in attesa di regolarizzazione poiché effettuata in assenza della relativa Reversale;
y) Nodo dei Pagamenti – SPC: infrastruttura tecnologica unitaria, basata su regole e specifiche standard, che reca modalità semplificate e uniformi per l’effettuazione dei pagamenti verso la Pubblica Amministrazione;
z) Incasso: operazione di Pagamento di una entrata eseguita attraverso il nodo dei pagamenti – SPC;
aa)RT: ricevuta telematica come definita nelle “linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale.
ART. 2 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
1- IL Servizio di Tesoreria viene svolto dal Tesoriere in una apposita sede , situata nel territorio del comune di Selargius nei giorni di apertura al pubblico della banca, con accesso prioritario ai dipendenti e amministratori dell’Ente.
2) Il servizio può essere dislocato in altro luogo, oltre 1000 mt. dalla sede dell’Ente,
esclusivamente previo specifico accordo con l’Ente;
3) Il Servizio di Tesoreria la cui durata è fissata nel successivo art.22 viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell’Ente nonché ai patti e condizioni della presente convenzione;
4) Durante il periodo di validità della presente convenzione, di comune accordo tra le Parti, alle modalità di espletamento del servizio, possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la
formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere, con utilizzo della Pec, o anche della mail;
5) Il Tesoriere è tenuto ad accollarsi l’onere per eventuali implementazioni, modifiche ed aggiornamenti del sistema informatico che si rendessero necessari per garantire nel tempo le funzionalità della gestione informatizzata del servizio di Tesoreria. Restano a carico dell’Ente le eventuali spese per l’adeguamento del tracciato informatico fornito dal software di contabilità in uso presso l’Ente.
6) Il tesoriere si impegna a introdurre, a richiesta dell’Ente, un sistema di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Il tesoriere dovrà consentire la possibilità per i debitori dell’Ente di effettuare on-line i pagamenti sul conto di tesoreria senza oneri o spese a loro carico con tutte le modalità previste dal sistema bancario, (tramite, a titolo esemplificativo e non esaustivo, home-banking, postazioni bancomat, postazioni POS, ecc);
7) Il tesoriere si impegna ad aprire nei locali di cui al comma 1 uno sportello dotato di personale sufficiente per la corretta e snella esecuzione del servizio di tesoreria, con accesso prioritario ai dipendenti e amministratori dell’Ente.
ART. 3 - OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE
1) Il Servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerente alla gestione finanziaria dell’Ente specificate all’art. 209 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese facenti capo all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate con l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché l’amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art. 18.
2) Esula dall’ambito del presente accordo la riscossione delle “ entrate patrimoniali e assimilate” nonché la riscossione delle entrate tributarie. L’eventuale affidamento al tesoriere della riscossione delle suddette entrate potrà essere oggetto di separati accordi. In ogni caso, anche le entrate di cui al presente comma devono essere accreditate sul conto di tesoreria con immediatezza , tenuto conto dei tempi tecnici necessari;
3) L’Ente costituisce in deposito presso il Tesoriere le disponibilità per le quali non è obbligatorio l’accentramento presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.
Qualora previsto nel regolamento di contabilità dell’Ente, presso il Tesoriere sono aperti appositi conti correnti bancari intestati all’Ente medesimo per la gestione delle minute spese economali.
4) Le Parti prendono atto dell’obbligo di operare in conformità alle norme ed ai principi dell’armonizzazione contabile prevista dal D.Lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
ART 4 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
1) Lo scambio degli Ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio è effettuato tramite le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo L’OPI con collegamento tra l’Ente ed il Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia.
I flussi possono contenere un singolo ordinativo ovvero più ordinativi. Gli ordinativi sono costituiti da Mandati e Reversali che possono contenere una o più “disposizioni”. Per quanto concerne gli OPI, nelle operazioni di archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullo e sostituzione) si considera l’Ordinativo nella sua interezza.
2) L’Ordinativo è sottoscritto - con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata – dai soggetti individuati dall’ente e da questi autorizzati alla firma degli Ordinativi inerenti alla gestione del servizio di tesoreria
L’Ente, nel rispetto delle norme e nell’ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici, previo invio al tesoriere della documentazione di cui al successivo art. 9, comma 2, e dei relativi certificati di firma ovvero fornisce al Tesoriere gli estremi dei certificati stessi. L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.
3) Ai fini del riconoscimento dell’Ente e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, ciascun firmatario, preventivamente autorizzato dall’Ente nelle forme prescritte, provvede a conservare le informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o a comunicarli ad alcuno.
4) L’OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario secondo le regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+.
5) L’Ente, all’atto della trasmissione degli OPI, deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedure emanate in materia degli organismi competenti.
6) l tesoriere all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OPI, provvede a rendere disponibile alla piattaforma SIOPE+ un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso.
Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Tesoriere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette a SIOPE+ un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando gli ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito, previsti al successivo art. 7.
7) I flussi inviati dall’Ente saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo per il Tesoriere, mentre eventuali flussi che pervenissero al tesoriere oltre l’orario di chiusura dell’istituto, saranno presi in carico nel giorno lavorativo successivo.
8) L’Ente potrà inviare variazioni o annullamenti di ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. In caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino ordinativi già eseguiti dal tesoriere, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e delle relative quietanze o ricevute, fatta eccezione per la variazione di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione di pagamento.
9) A seguito dell’esecuzione dell’Operazione di Pagamento, il Tesoriere predispone ed invia giornalmente alla piattaforma SIOPE+ un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione degli Ordinativi; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore dell’Ente, raccolta su supporto separato, è trattenuta tra gli atti del Tesoriere.
10) Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio degli Ordinativi, l’Ente, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli Ordinativi, evidenzierà al tesoriere le sole Operazioni di Pagamento aventi carattere d’urgenza o quelle in cui la mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Tesoriere a seguito di tale comunicazione eseguirà i Pagamenti tramite Provvisori di Uscita. L’Ente è obbligato ad emettere gli ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di impedimento.
11) Il Tesoriere, nel rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale, garantisce la conservazione sostitutiva, presso i propri archivi o apposito soggetto in possesso dei requisiti di legge, dei documenti afferenti al servizio oggetto della presente convenzione sottoscritti digitalmente dalle parti, per tutta la durata del servizio, secondo le regole tecniche di cui alla deliberazione CNIPA n.11 del 19 febbraio 2004 ed al DPCM 03/12/2013. Al termine del servizio il tesoriere si impegna a restituire all’Ente, l’intero archivio conservativo secondo protocolli informatici AGID.
ART. 5
1) l’esercizio finanziario dell’Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.
2) Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’anno precedente.
3) Potranno essere eseguite comunque, le operazioni di regolarizzazione dei Provvisori di Entrata e di Uscita, di variazione delle codifiche di bilancio e SIOPE.
ART. 6 -
1) Il Tesoriere effettua le riscossioni e le regolarizzazione degli incassi, in base a reversali firmate digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro dipendente individuato dalla legge o dal regolamento di contabilità dell’Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui allo stesso regolamento.
2) Il tesoriere tramite il giornale di cassa, rendiconta all’Ente gli accrediti effettuati attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC, riportando gli estremi identificativi evidenziati dai PSP nelle causali. L’Ente provvede a regolarizzare l’Entrata tramite emissione della relativa Reversale, nei termini previsti al comma 4 dell’art. 180 del TUEL (entro i successivi 60 giorni e comunque, entro il termine previsto per la resa del conto del tesoriere.
3) Ai sensi dell’art. 180 del TUEL, le Reversali, ai fini dell’operatività del Tesoriere, devono contenere:
La denominazione dell’Ente;
L’importo da riscuotere;
L’indicazione del debitore;
La causale del versamento;
La codifica di bilancio (indicazione del titolo e tipologia), distintamente per residui e competenza;
Il numero progressivo della Reversale per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui;
L’esercizio finanziario e la data di emissione;
Le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza;
Gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti. In caso di mancata indicazione, le somme introitate sono considerate libere da vincolo;
La codifica SIOPE di cui all’art. 14 della Legge n. 196/2009;
L’eventuale indicazione “contabilità fruttifera” ovvero “contabilità infruttifera” nel caso in cui le disponibilità dell’Ente siano depositate, in tutto o in parte, presso la competente sezione della tesoreria provinciale dello Stato.
4) Il Tesoriere non è tenuto ad accettare Reversali che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI.
5) Per ogni riscossione il Tesoriere rilascia, in nome e per conto dell’Ente, una ricevuta numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilata con procedure informatiche.
6) Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell’Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore dell’Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l’indicazione della causale dell’Operazione di Pagamento, la clausola espressa “salvi i diritti dell’Ente”. Tali riscossioni sono segnalate all’Ente, il quale procede alla regolarizzazione al più presto e, comunque entro i successivi 30 (trenta) giorni e, in ogni caso, entro i termini previsti dalla resa del conto del Tesoriere, imputando le relative Reversali all’esercizio in cui il Tesoriere stesso ha registrato l’operazione; dette reversali devono recare l’indicazione del Provvisorio di Entrata rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
7) Le Entrate riscosse dal Tesoriere senza Reversali e indicazioni dell’Ente, sono attribuite alla contabilità speciale fruttifera;
8) Con riguardo alle Entrate affluite in contabilità speciale, il Tesoriere, il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione dell’informazione dalla Banca d’Italia, provvede a registrare la relativa Entrata. In relazione a ciò l’Ente emette, nei termini di cui al precedente comma 6, le corrispondenti Reversali a regolarizzazione;
9) Il prelevamento delle Entrate affluite sui conti correnti postali intestati all’Ente e per i quali al tesoriere è riservata la firma di traenza, è disposto dall’Ente, previa verifica di capienza, mediante emissione di Reversale e nel rigoroso rispetto della tempistica prevista dalla legge. Il tesoriere esegue il prelievo mediante strumenti informatici (SDD) ovvero bonifico postale o tramite emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all’Ente l’importo corrispondente.
10) Le somme rivenienti da depositi in contanti effettuate da soggetti terzi per spese contrattuali d’asta e per cauzioni provvisorie sono accreditate dal Tesoriere su un apposito conto, previo rilascio di apposita ricevuta diversa da quella inerente alle Riscossioni.
11) Il tesoriere non è tenuto ad accettare Riscossioni a mezzo assegni di conto corrente bancario o postale. Xxxxxxx, invece, essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all’Ente o al Tesoriere;
12) L’Ente provvede all’annullamento delle reversali non riscosse entro il termine dell’esercizio e all’eventuale loro nuova emissione nell’esercizio successivo;
13) Per gli incassi gestiti tramite procedure di addebito diretto (SDD), l’eventuale richiesta di rimborso da parte del pagatore nei termini previsti dal regolamento SEPA, comporta per il Tesoriere un pagamento di propria iniziativa a seguito della richiesta da parte della banca del debitore, che l’Ente deve prontamente regolarizzare entro i termini di cui al successivo art. 7 comma 4. Sempre su richiesta della banca del debitore, il tesoriere è tenuto a corrispondere alla stessa gli interessi per il periodo intercorrente tra la data di addebito dell’importo e quella del riaccredito; l’importo di tali interessi viene addebitato all’Ente che provvede a regolarizzarli come sopra indicato, previa imputazione contabile nel proprio bilancio.
ART. 7 - PAGAMENTI
1) I pagamenti sono eseguiti in base a Mandati individuali e firmati digitalmente dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell’Ente ovvero, in caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di cui al medesimo regolamento.
2) L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall’Ente.
3) Ai sensi dell’art. 185 del TUEL, i Mandati, ai fini dell’operatività del Tesoriere devono contenere:
La denominazione dell’Ente;
L’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare Quietanza, con la precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti nonché il codice fiscale o la partita IVA;
L’ammontare dell’importo lordo e netto da pagare;
La causale del pagamento;
La codifica di bilancio (l’indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa) e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa;
La codifica SIOPE di cui all’art. 14 della Legge 196/2009;
Il numero progressivo del Mandato per esercizio finanziario;
L’esercizio finanziario e la data di emissione;
L’Indicazione della modalità di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
Le indicazioni per l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza;
Il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o prestiti. In caso di mancata indicazione, il Tesoriere non è
responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
La data nella quale il Pagamento deve essere eseguito, nel caso di pagamenti a scadenza fissa, ovvero la scadenza prevista dalla legge o concordata con il creditore, il cui mancato rispetto comporti penalità;
4) Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del Mandato, effettua i Pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del TUEL, nonché gli altri Pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto dalla legge o dal regolamento di Contabilità dell’Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmate dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i Mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi a bolli auto, utenze e premi assicurativi.
Tali pagamenti sono segnalati all’Ente, (provvisorio di uscita) il quale procede alla regolarizzazione al più presto e comunque entro i successivi trenta giorni e, in ogni caso, entro i termini previsti per la resa del conto del tesoriere, imputando i relativi Mandati all’esercizio in cui il Tesoriere stesso ha registrato l’operazione; detti Mandati devono recare l’indicazione del Provvisorio di Uscita rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. L’ordinativo è emesso sull’esercizio in cui il Tesoriere ha effettuato il pagamento anche se la comunicazione del Tesoriere è pervenuta all’Ente nell’esercizio successivo.
5) I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta conferma di ricezione dei Mandati da parte del Tesoriere.
6) Salvo quanto indicato al precedente comma 3, penultimo alinea, il Tesoriere esegue i Pagamenti entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvate e rese esecutive nelle forme di legge.
7) I Mandati emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere accettati, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere. Il Tesoriere procede, pertanto, a segnalare all’Ente la mancata acquisizione. Analogamente non possono essere ammessi al pagamento i mandati imputati a voci di bilancio aventi stanziamenti di cassa incoerenti, ossia maggiori della competenza e dei residui. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare Mandati che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI, tempo per tempo vigenti.
8) Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente. Quest’ultimo è tenuto ad operare nel rispetto del comma 2 dell’art. 12 del Decreto legge n. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, inerente ai limiti di importo per i pagamenti eseguiti per cassa.
9) I Mandati sono ammessi al pagamento entro i termini concordati tra l’Ente ed il Tesoriere, in alternativa il Tesoriere dovrà eseguire l’ordine di pagamento entro la fine della giornata operativa successiva alla ricezione dell’ordine di pagamento stesso nel rispetto della normativa di cui al Decreto Lgs n. 11/2010. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall’Ente sul Mandato e per il Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l’Ente medesimo deve trasmettere i mandati entro i termini concordati tra l’Ente ed il Tesoriere. Per quanto concerne i Mandati di Pagamento da estinguere tramite strumenti informatici, ai fini della ricezione dell’ordine di Pagamento si rimanda al paragrafo 2 della Circolare MEF/RGS n. 22 del 15 giugno 2018.
10) Relativamente ai Mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, l’Ente, al fine di consentire l’estinzione degli stessi, si impegna, entro la predetta data, a variarne le modalità di pagamento utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. In caso contrario, il Tesoriere non tiene conto dei predetti Mandati e l’Ente si impegna ad annullarli e a riemetterli nel nuovo esercizio.
11) L’Ente si impegna a non inviare Mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai Pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile inviare entro la predetta scadenza del 15 dicembre.
12) Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi Pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
13) Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari; in concreto e fatti salvi diversi accordi, provvede ad accantonare ogni mese una quota pari ad un sesto delle delegazioni di pagamento relative alle rate di mutuo in scadenza nel semestre. In mancanza di fondi necessari a garantire gli accantonamenti il Tesoriere provvede tramite apposizione di vincolo sull’anticipazione di tesoreria. Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell’Ente necessarie per il Pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell’Ente degli obblighi di cui al successivo art. 15, comma 2 quest’ultimo non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo).
14) Esula dalle incombenze del Tesoriere la verifica di coerenza tra l’intestatario del Mandato e l’intestazione del conto di accredito.
15) Gli emolumenti al personale dipendente e assimilati verranno corrisposti con valuta compensata il giorno 27 di ciascun mese (o altra data indicata dall’Ente per gli emolumenti di dicembre) o giorno precedente non festivo anche ai dipendenti aventi c/c in banche
diverse dal Tesoriere o al di fuori del circuito del Tesoriere, senza alcuna spesa né per l’Ente né per il dipendente.
16) In caso di pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e per il pagamento dei redditi assimilati, l’Ente medesimo deve processare i mandati attraverso il SIOPE+ entro e non oltre il quarto giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza.
17) In caso di impossibilità a processare i mandati nel suddetto termine, l’Ente richiederà che il pagamento avvenga senza mandato con impegno alla successiva e tempestiva regolazione. Il tesoriere è tenuto ad effettuare i relativi pagamenti.
18) In caso di sopravvenuta urgenza il Tesoriere si deve comunque attivare per effettuare il pagamento entro il termine indicato, anche in caso di trasmissione degli atti nello stesso giorno, rispettando la valuta per il beneficiario eventualmente indicata dall’Ente.
Art. 8
CRITERI DI UTILIZZO DELLE GIACENZE PER L’EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI
1) Ai sensi di legge e fatte salve le disposizioni concernenti l’utilizzo di importi a specifica destinazione, le somme giacenti presso la contabilità speciale fruttifera sono prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei Pagamenti. L’anticipazione di cassa deve essere utilizzata solo nel caso in cui non vi siano somme disponibili o libere da vincoli nelle contabilità speciali e presso il Tesoriere, fermo restando quanto previsto al successivo art. 14.
2) In caso di assenza totale o parziale di somme libere, l’esecuzione del pagamento ha luogo mediante l’utilizzo delle somme a specifica destinazione secondo i criteri e con le modalità di cui all’art. 14
Art. 9 TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI
1) Le Reversali e i Mandati sono inviati dall’Ente al Tesoriere con le modalità previste al precedente art. 4.
2) L’Ente al fine di consentire la corretta gestione dei Mandati e delle Reversali, comunica preventivamente le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti documenti, nonché ogni successiva variazione. L’Ente trasmette al Tesoriere i singoli atti di nomina delle persone facoltizzate ad operare sul conto di tesoreria con evidenza delle eventuali date di scadenza degli incarichi.
3) L’Ente trasmette al Tesoriere lo Statuto, Il Regolamento di Contabilità ovvero qualunque altro provvedimento di cui la gestione di tesoreria debba tener conto nonché le loro successive variazioni.
Art. 10
Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere
1) Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa.
2) Il Tesoriere mette a disposizione dell’Ente il giornale di cassa, secondo le modalità e periodicità previste nelle regole tecniche del protocollo OPI e, con periodicità concordata, l’eventuale estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per la verifica di cassa.
3) Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla trasmissione dell’archivio SIOPE delle informazioni codificate relative ad ogni Entrata ed Uscita, nonché della situazione mensile delle disponibilità liquide, secondo le regole di colloquio tra banche tesoriere e Banca d’Italia.
Art. 11 Verifiche ed ispezioni
1) L’Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere, con cadenza trimestrale, a verifiche ordinarie di cassa e a verifiche dei valori dati in custodia, come previsto dall’art. 223 del TUEL. Verifiche straordinarie di cassa, ai sensi dell’art. 224 del TUEL, sono possibili se rese necessarie da eventi gestionali peculiari. Il Tesoriere mette a disposizione tutte le informazioni in proprio possesso sulle quali, trascorsi trenta giorni, si intende acquisito il benestare dell’Ente.
2) Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all’art. 234 del TUEL hanno accesso ai dati e documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell’Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell’Ente, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.
Art. 12 Anticipazioni di Tesoreria
1) Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente – presentata di norma entro il 15 dicembre o comunque prima della chiusura dell’esercizio finanziario a valere sull’esercizio successivo e corredata della deliberazione dell’organo esecutivo – concede anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. L’utilizzo dell’anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a
momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l’utilizzo della linea di credito viene attivato in assenza di fondi liberi disponibili.
2) L’Ente prevede in Bilancio gli stanziamenti necessari per l’utilizzo ed il rimborso dell’anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.
3) Il Tesoriere procede di iniziativa per l’immediato rientro delle anticipazioni utilizzate non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l’Ente, su indicazioni del Tesoriere e nei termini di cui al precedente articolo 6, comma 6 ed art. 7 comma 4, provvede all’emissione delle Reversali e dei Mandati, procedendo se necessario alla preliminare variazione di bilancio.
4) In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di tesoreria, l’Ente, all’atto del conferimento dell’incarico al tesoriere subentrante, estingue immediatamente il credito del tesoriere uscente connesso all’anticipazione utilizzata, ponendo in capo al tesoriere subentrante la relativa esposizione debitoria.
5) Il Tesoriere gestisce l’anticipazione di tesoreria uniformandosi ai criteri ed alle modalità prescritte dal principio contabile applicato n.3.26 e n. 11.3 concernente la contabilità finanziaria.
6) Nel caso in cui l’anticipazione utilizzata non venga estinta interamente entro l’esercizio contabile di riferimento, l’utilizzo dell’anticipazione all’inizio dell’esercizio successivo resta limitato in misura pari alla differenza fra il saldo dell’anticipazione rimasto scoperto – comprensivo dell’importo per vincoli relativo ad utilizzi di fondi a specifica destinazione non ricostituiti – ed il limite massimo dell’anticipazione concedibile per l’esercizio di riferimento.
7) Ai sensi dell’art. 1, comma 878, della Legge n. 205/2017, che ha incluso le anticipazioni di tesoreria fra le fattispecie non incise dalla normativa inerente il dissesto ed il risanamento finanziario, la disciplina di cui ai precedenti commi si applica in toto agli Enti in stato di dissesto ex art. 244 e seguenti del TUEL.
Art. 13 Garanzia Fidejussoria
1) Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente, può a richiesta, rilasciare garanzia fidejussoria a favore dei terzi creditori. L’attivazione di tale garanzia è correlata all’opposizione del vincolo di una quota corrispondente all’anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 12.
Art. 14
Utilizzo di somme a specifica destinazione
1) L’Ente, previa apposita deliberazione dell’organo esecutivo da adottarsi all’inizio dell’esercizio finanziario e subordinatamente all’assunzione della delibera di cui al precedente art. 12,comma 1, utilizza le somme aventi specifica destinazione anche per il pagamento di spese correnti, nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 195 del TUEL. Il ricorso all’utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo.
2) L’Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino all’emanazione del decreto di cui al comma 3 dell’art. 261 del TUEL.
3) Il Tesoriere, in conformità al Principio applicato n. 10 della contabilità finanziaria, è tenuto ad una gestione unitaria delle risorse vincolate: conseguentemente le somme con vincolo sono gestite attraverso un’unica “scheda di evidenza”.
4) Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica destinazione, procedendo prioritariamente all’utilizzo di quelle giacenti sul conto di tesoreria.
5) Il ripristino degli importi vincolati utilizzati per spese correnti ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale.
6) Il Tesoriere gestisce l’utilizzo delle somme a specifica destinazione uniformandosi ai criteri ed alle modalità prescritte dal principio contabile applicato n. 10.2 e n. 10.3 concernente la contabilità finanziaria. L’Ente emette Mandati e Reversali a regolarizzazione delle carte contabili riguardanti l’utilizzo e la ricostituzione dei vincoli nei termini previsti dai predetti principi.
Art. 15
Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento
1) Ai sensi dell’art. 159 del TUEL, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche dal giudice, le somme di competenza degli Enti destinate al pagamento delle spese ivi individuate.
2) Per effetto della predetta normativa, l’Ente quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al Pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da inoltrarsi con immediatezza al Tesoriere. La notifica di detta deliberazione non esime il Tesoriere dall’apporre blocco sulle eventuali somme disponibili, fermo
rimanendo l’obbligo di precisare, nella dichiarazione resa quale soggetto terzo pignorato, sia la sussistenza della deliberazione di impignorabilità, sia la sussistenza di eventuali somme a specifica destinazione.
Il Tesoriere, qualora dovesse dar corso a provvedimenti di assegnazione di somme emessi ad esito di procedure esecutive, pur in mancanza di disponibilità effettivamente esistenti e dichiarate, resta fin d’ora autorizzato a dar corso al relativo addebito dell’importo corrispondente sui conti dell’Ente, anche in utilizzo dell’eventuale anticipazione concessa e disponibile, o comunque a valere sulle prime entrate disponibili.
3) A fronte della suddetta delibera semestrale, per i Pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si fa carico di emettere i Mandati seguendo l’ordine cronologico delle fatture pervenute per il pagamento ovvero dei provvedimenti di impegno.
4) L’ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce – ai fini del rendiconto della gestione – titolo di discarico dei Pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.
Art. 16
1) Sulle anticipazioni di tesoreria di cui al precedente art. 12, viene applicato:
a) Un tasso di interesse nella seguente misura: Euribor 3 mesi (divisore 360) media mese
precedente, aumentato di
(spread) punti percentuali, con liquidazione
annuale. L’Ente autorizza fin d’ora il Tesoriere ad addebitare gli interessi sul conto corrente ai sensi di quanto previsto dal DM n. 343 del 3 agosto 2016 (fermo restando che l’Ente potrà revocare detta autorizzazione in ogni momento, purché prima che il predetto addebito abbia avuto luogo), mettendo a disposizione dell’Ente l’apposito riassunto scalare. L’Ente emette al più presto i relativi Mandati.
b) Commissione di accordato: esente
2) Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate dalle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti.
3) Sulle giacenze di cassa dell’Ente viene applicato un tasso di interesse nella seguente misura: Euribor 3 mesi (divisore 360), media mese precedente, aumentato di _(spread) punti percentuali, con liquidazione annuale. Il Tesoriere procede pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione degli interessi a credito, mettendo a disposizione dell’Ente l’apposito riassunto scalare. L’Ente emette al più presto le relative reversali.
Art. 17
Resa del conto finanziario
1) Il Tesoriere, entro i termini di legge di cui all’art. 226 del TUEL, rende all’Ente il “Conto del Tesoriere” redatto sul modello conforme a quello approvato con il decreto LGS 118/2011. La consegna di detta documentazione deve essere accompagnata da apposita lettera di trasmissione in duplice copia, una delle quali datata e firmata, deve essere restituita dall’Ente al Tesoriere, in alternativa, la consegna può essere disposta in modalità elettronica.
2) L’Ente, entro i termini previsti dalla legge, invia il Conto del tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti e fornisce al tesoriere copia della documentazione comprovante la trasmissione.
3) L’Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva del conto del bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto.
Art. 18
Amministrazione titoli e valori in deposito – gestione della liquidità
1) Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni indicate in offerta, i titoli ed i valori di proprietà dell’Ente.
2) Il Tesoriere, custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell’Ente.
3) Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel regolamento di contabilità dell’Ente o in altra normativa.
4) Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente, propone forme di miglioramento della redditività e/o investimenti che ottimizzino la gestione della liquidità non sottoposte al regime di tesoreria unica, che garantiscano, all’occorrenza, la possibilità di disinvestimento e che, pur considerati gli oneri di estinzione anticipata, assicurino le migliori condizioni di mercato.
La durata dei vincoli o degli investimenti deve, comunque, essere compresa nel periodo di vigenza della convenzione.
Art. 19
Corrispettivo e spese di gestione
1) Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al Tesoriere il seguente compenso annuo di € oltre I.V.A. di legge, se dovuta e del rimborso delle spese di cui al punto 3.
Il Tesoriere procede pertanto di iniziativa all’emissione della fattura elettronica relativa al compenso pattuito. L’Ente emette il relativo Mandato per il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura.
2) Non è dovuto al Tesoriere alcun compenso per il servizio di cui alla presente convenzione, ad eccezione di quanto previsto al precedente comma 1) e al successivo comma 3); in particolare non possono essere imputate spese a carico dei beneficiari dei mandati di pagamento emessi dall’Ente, compresi i mandati mediante bonifici bancari SEPA a carico dei creditori sui conti correnti presso il Tesoriere o presso Istituti di Credito diversi dal Tesoriere.
3) Il Tesoriere ha diritto, altresì, al rimborso, da effettuarsi con cadenza trimestrale, ovvero semestrale o annuale, delle spese postali, nonché degli oneri fiscali. Inoltre, a fronte delle seguenti operazioni di Pagamento, l’Ente corrisponde al Tesoriere le seguenti commissioni, o canoni, come da offerta di gara:
a) Bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall’Euro;
b) Pagamenti disposti tramite assegni
c) SCT prioritario (Sepa Credit Transfer)
d) Xxxxxxxx urgenti, (senza attesa del cut-off)
e) Bonifici esteri
f) Pagamenti disposti tramite bollettini postali
g) Transazioni per attività di accredito tramite POS canone fisso annuo di utilizzo per unità POS costo della fornitura per ogni POS costo di installazione per ogni POS costo di disinstallazione per ogni POS
Art. 20
Garanzie per la regolare gestione del servizio
1) Il Tesoriere a norma dell’art. 211 del TUEL, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio di ogni somma o valore dallo stesso trattenuti in deposito per conto dell’Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.
Art. 21 Imposta di bollo
1) L’Ente, con osservanza delle Leggi sul bollo, deve indicare su tutte le Operazioni di Pagamento l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza. Pertanto, sia le
Reversali che i Mandati devono recare la predetta indicazione, cosi come indicato dai precedenti artt. 6 e 7.
2) Le parti si danno reciprocamente atto che, poiché le procedure informatiche inerenti all’OPI non consentono di accertare la correttezza dei specifici codici e/o descrizioni apposti dall’Ente, il Tesoriere non è in grado di operare verifiche circa la valenza di detta imposta. Pertanto, nei casi di errata/mancante indicazione dei codici o delle descrizioni appropriati, l’Ente si impegna a rifondere al Tesoriere ogni pagamento inerente eventuali sanzioni.
Art. 22
1) La presente convenzione ha effetto a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2026.
2) Ai sensi dell’art. 106, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici ( D.Lgs 50/2016) la durata della convenzione può essere prorogata fino a nuovo affidamento.
3) La proroga, agli stessi patti e condizioni, è limitata al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del gestore subentrante, assicurando la continuità gestionale per l’Ente fino alla nomina del nuovo tesoriere.
Art. 23
Spese di stipula e di registrazione della convenzione
1) Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986.
2) La stipula della convenzione può aver luogo anche tramite modalità informatiche, con apposizione della firma digitale da remoto e inoltro tramite PEC.
Art. 24 Trattamento dei dati personali
1) Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi ella normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali inerenti all’esecuzione della convenzione e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.
2) Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello
stesso; l’Ente ed il Tesoriere agiranno reciprocamente in qualità di autonomi titolari del trattamento.
3) Ove nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l’Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il tesoriere agisce tipicamente in quello del responsabile del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata per iscritto.
Art. 25 Tracciabilità dei flussi finanziari
1) L’Ente ed il Tesoriere si conformano alla disciplina di cui all’art. 3 della Legge 136/2010, tenuto conto della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione ( già AVCP – Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici) paragrafo 4.2, avente ad oggetto le Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Ne consegue che gli obblighi di tracciabilità sono assolti con l’acquisizione del CIG al momento dell’avvio della procedura di affidamento.
Art. 26 Trasferimento della concessione
1) La concessione non può essere trasferita a terzi, salvo quanto previsto da specifiche norme di legge.
Art. 27
1) Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
2) L’emanazione di eventuali norme future che disciplinassero diversamente la materia oggetto della presente convenzione comporteranno il suo adeguamento automatico e, salvo giustificato motivo, senza ulteriori oneri per il Comune.
Art. 28
Domicilio delle parti e controversie
1) Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l’Ente ed il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel
preambolo della presente convenzione. Le comunicazioni tra le parti hanno luogo con l’utilizzo della PEC e Mail.
2) Per ogni controversia che dovesse insorgere nell’applicazione della presente convenzione, il foro competente deve intendersi quello di Cagliari.
ART. 29
3) In caso di inottemperanza alle disposizioni della presente convenzione, ed in particolare in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali di natura tecnica, economica, di gestione del servizio e di ogni altra violazione delle condizioni offerte in sede di gara l’Istituto Tesoriere potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 15.000,00, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.
4) L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l’Istituto aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa.
Per il Tesoriere
Firma
Per il Comune di Selargius Firma _