REGIONE DEL VENETO
XXXXXXX XXX XXXXXX
XXXXXXX XXXXX’ XXXXXX XXXXX-XXXXXXXXX X. 0 “VICENZA”
DELIBERAZIONE
n. 702 del 21-9-2016
O G G E T T O
Deliberazione n. 380 del 01.06.2016 di approvazione della convenzione con l'ENPA - Sezione di Vicenza per l'effettuazione di servizi ausiliari inerenti al funzionamento del canile sanitario dell'ULSS: modifica.
Proponente: Servizio Affari Legali e Amministrativi Generali Anno Proposta: 2016
Numero Proposta: 784
Il Direttore del Servizio Affari Legali e Amministrativi Generali, riferisce:
Con deliberazione n. 380 del 01.06.2016 è stata rinnovata la convenzione con l' “Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) – Sezione di Vicenza”, per l'effettuazione di servizi ausiliari inerenti al funzionamento del canile sanitario di questa X.X.XX. n. 6 realizzato in località Gogna di Vicenza, a valere per il triennio 01.10.2015 / 30.09.2018 e confermando le condizioni economiche di cui al precedente accordo stipulato nel 2012, ovverossia stabilendo che l’X.X.XX. n. 6 riconosca all’ENPA la tariffa di Euro 2,50 + IVA per cane per ogni giornata di ricovero (per giornata s’intende la degenza per almeno 12 ore).
Con successiva nota del 25.08.2016 il Presidente della Sezione vicentina dell’ENPA ha chiesto di rivedere il contenuto dell’articolo sette (“Modalità di pagamento”) della convenzione approvata con la predetta deliberazione 380/2016, adeguando, secondo parametri ISTAT, l’importo riconosciuto “a cane” e al momento fissato ad Euro 2,50 più IVA, elevandolo ad Euro 2,56 più IVA.
Con nota del 30.08.2016 il Direttore del Servizio di Sanità Animale ha espresso parere favorevole in merito a detta richiesta, precisando, sul piano economico e come già evidenziato con nota in atti del 09.05.2016, “che le somme richieste dall'ENPA sono in ogni caso inferiori alla tariffa di Euro 3,00 che l'ULSS addebita ai Comuni o ai privati interessati sulla base del vigente Tariffario Regionale: i costi della convenzione, in altri termini, trovano ampia copertura nelle entrate che il medesimo servizio garantisce a favore dell'ULSS”, ferme restando tutte le altre condizioni contenute nell’accordo approvato con la precitata deliberazione n. 380 del 01.06.2016.
Alla luce di quanto esposto, si propone di accogliere la richiesta di adeguamento della tariffa avanzata dall’ENPA, provvedendo alla modifica dell’articolo sette della convenzione (rubricato: “Modalità di pagamento”) con l’inserimento di una tariffa “di Euro 2,56 più IVA per cane per ogni giornata di ricovero”, anziché di € 2,50 come stabilito nell’accordo approvato con la precedente deliberazione 380/2016, riapprovando la convenzione di cui si tratta nel testo allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante.
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1. di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, l’accordo con l’ENPA – Sezione di Vicenza precedentemente approvato con la Delibera 380/2016, provvedendo alla modifica dell’articolo sette della convenzione (“Modalità di pagamento”) con l’inserimento di una tariffa
“di Euro 2,56 più IVA per cane per ogni giornata di ricovero”, anziché di € 2,50 come stabilito nell’accordo approvato con la precedente delibera 380/2016, riapprovando la convenzione nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante ed essenziale;
2. di dare atto che nessun onere deriva a carico dell’ULSS dall’esecuzione della convenzione di cui al punto n. 2;
3. di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata all’Albo on line dell’Azienda.
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (Xxx.xx Dr. Xxxxxxx Xxxxxx)
Il Direttore Sanitario
(Xxx.xx Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)
Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale (Xxx.xx Dr. Xxxxxxxxx Xxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx digitalmente Xxxxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxxx Xxxxxx
Digitally signed by Xxxxxxxx Xxxxxx Date: 2016.09.21
15:39:59 CEST
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 22-9-2016 all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data 22-9-2016 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI
CONVENZIONE
per lo svolgimento del servizio di pulizia e di custodia del canile sanitario dell'Azienda X.X.XX. n. 6 sito in località Gogna di Vicenza, nonché del servizio di alimentazione dei cani ivi ricoverati
TRA
l'Unità Locale Socio-Sanitaria n.6 "Vicenza" (di seguito denominata ULSS), con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Viale X. Xxxxxxx n. 37, codice fiscale e partita IVA 02441500242, nella persona del Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx;
E
l'Ente Nazionale Protezione Animali -Sezione di Vicenza (di seguito denominato ENPA), con sede in Vicenza Stradella Retrone n.11, C.F. 80003270248 -P. I.V.A. 02125341004, nella persona del Presidente sig.ra Xxxxx Xxxxxxxxx;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto della Convenzione
La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento del servizio di pulizia e di custodia del canile sanitario dell'Xxxxxxx-X.X.XX. sito in località Gogna di Vicenza, nonché del servizio di alimentazione dei cani ivi ricoverati.
Art. 2 – Compiti dell'ENPA
L'ENPA assicura la esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo n. 1 svolgendo, in particolare, i seguenti compiti:
1. la custodia nel canile sanitario dei cani ivi ricoverati da parte del Servizio Veterinario dell'ULSS;
2. la pulizia dei 20 box facenti parte del canile sanitario e dei corridoi di accesso. La pulizia deve essere quotidiana per i box occupati da animali e settimanale per quelli vuoti. All'interno dei box non devono essere lasciati materiali in tessuto, ad eccezione dei casi particolari, previa valutazione del Servizio Veterinario.
3. la pulizia e la disinfezione dei box resisi liberi, deve comunque essere effettuata prima del loro riutilizzo. La disinfezione almeno settimanale e disinfestazione almeno mensile dei box e corridoi di accesso, nei mesi estivi. Ulteriori interventi straordinari potranno essere eseguiti dal personale dell'ULSS;
4. l'alimentazione e l’abbeverata dei cani ospitati dovranno essere quotidiane e adeguate alla taglia. L'acqua da bere dovrà essere rinnovata almeno quotidianamente e comunque con frequenza tale da assicurare che sia sempre pulita.
5. il supporto al Servizio Veterinario dell'ULSS per le pratiche sanitarie e gestionali dei cani e delle attività pre e post interventi chirurgici, effettuati sugli animali del canile, tramite personale qualificato.
6. la fornitura dei materiali necessari e l'esecuzione della manutenzione ordinaria del canile sanitario, fatta eccezione per i locali della palazzina sanitaria;
7. la manutenzione ordinaria e pulizia delle aree interne ed esterne di pertinenza del canile, compreso lo sfalcio dell'erba, la potatura delle piante e siepi e smaltimento dei rifiuti di risulta;
8. la custodia della struttura.
L'ENPA è altresì tenuta a trasmettere al Servizio Veterinario dell'ULSS, entro 15 giorni dalla stipula della presente convenzione e, successivamente, all'atto di ogni variazione, i nominativi e le fotocopie dei documenti di riconoscimento degli operatori occupati nel canile sanitario (e si impegna a non utilizzare personale diverso da essi). Nell'espletamento dei compiti assegnati gli incaricati dell'ENPA si attengono alle prescrizioni/indicazioni del Responsabile del Servizio Sanità Animale o suo delegato, che assume altresì le funzioni di controllo.
Art. 3 – Entrata e uscita di cani dal canile sanitario
Tanto l'immissione che l'uscita che l'affido dei cani nel/dal canile sanitario sono compiti esclusivi del personale del Servizio Veterinario dell'ULSS ed in particolare non sono ammessi nel canile sanitario altri cani. Per ogni cane introdotto nel canile sanitario il Servizio Veterinario dell'ULSS compila specifica documentazione di origine, sanitaria ed eventualmente di uscita del cane. In caso di cessione del cane al Rifugio di Vicenza, l’incaricato dell'ENPA in servizio è tenuto a controfirmare la scheda per assunzione di responsabilità ai sensi della presente convenzione.
La visita dei cani del canile sanitario da parte del pubblico potrà avvenire soltanto negli orari e con le modalità stabiliti dal Servizio Veterinario dell'ULSS. Nell'area del canile sanitario e negli spazi di accesso comuni non devono mai trovarsi cani in libertà. Il personale dell'ENPA che rilevasse comportamenti anomali dei cani ospitati (sintomi di malattia, incidenti, morte di qualche animale) dovrà avvisare subito il Servizio Veterinario dell'ULSS.
Art. 4 – Competenze dell'ULSS
L'ULSS, tramite il proprio Servizio Veterinario, assume la responsabilità della gestione complessiva del canile sanitario. In particolare provvede ai seguenti interventi:
1. adeguamento dei requisiti della struttura alla L.R. 28.12.1993 n. 60 e alle altre disposizioni sia nazionali che regionali regolanti la specifica materia;
2. manutenzione straordinaria della struttura, in esso comprendendo anche la manutenzione ordinaria qualora implichi prestazione d'opera eccezionale;
3. fatturazione alle Amministrazioni Comunali e altri utenti delle competenze per mantenimento e ogni altra prestazione relativa ai cani ospitati nel canile sanitario;
4. tenuta del registro di entrata/uscita, identificazione dei cani e le prestazioni sanitarie obbligatorie e di routine sui cani ospitati;
5. il personale del Servizio Veterinario dell'ULSS potrà accedere in ogni momento al canile per espletarvi la vigilanza di cui all'art. 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria e per tutte le altre prestazioni previste dalla L. 281/91 e L.R. 60/93 e successive modifiche o integrazioni, nonché dalla presente convenzione.
Art. 5 – Contestazioni
Le modalità di applicazione della convenzione e gli eventuali contenziosi tra operatori ENPA e personale del Servizio Sanità Animale dell'ULSS formeranno oggetto di esame congiunto del Direttore del Servizio Sanità Animale dell'ULSS e del Presidente dell'ENPA - o loro delegati - che redigeranno apposito verbale.
Qualora il Responsabile del Servizio Sanità Animale rilevi gravi negligenze o inadempienze agli obblighi assunti dall'ENPA e riscontri che le stesse non sono risolvibili in via bonaria con le modalità di cui al precedente comma, ne farà contestazione scritta all'ENPA con contestuale diffida a non proseguire negli atteggiamenti ritenuti scorretti. Qualora I'ENPA persista nel proprio comportamento ovvero le inadempienze siano di gravità tale da non sopportare indugio alcuno, I'ULSS potrà procedere in qualsiasi momento alla risoluzione della presente convenzione.
Art. 6 – Assicurazione
L'ENPA dovrà stipulare una assicurazione non inferiore a Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) di massimale unico per sinistro comprendente anche i danni a terzi. I massimali in polizza dovranno essere aggiornati automaticamente a cura dell'aggiudicatario qualora intervenissero, durante il periodo del contratto, fattori tali da modificare i relativi valori assicurativi.
Nell'assicurazione dovrà essere prevista la copertura anche di eventuali danni provocati alla struttura per negligenza degli operatori dell'ENPA impiegati all'interno del canile sanitario. I volontari dell'ENPA autorizzati, gli addetti e i dipendenti che operano per lo svolgimento del servizio dovranno essere coperti da assicurazione per infortuni ed altre assicurazioni obbligatorie per legge. L'ENPA dovrà depositare, presso l'ULSS, all'atto della stipula della presente convenzione, copia delle polizze assicurative stipulate.
Art. 7 – Modalità di pagamento
L'ULSS, per i servizi di cui alla presente convenzione, riconosce all'ENPA la tariffa di Euro 2.56 più IVA per cane per ogni giornata di ricovero (per giornata s'intende la degenza per almeno 12 ore).
Art. 8 – Divieto di subappalto
E' fatto divieto all'ENPA di cedere e/o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio. Nell'ipotesi di subappalto occulto, fatte salve le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, I'ENPA risponderà verso I'ULSS, ed eventualmente verso terzi, di qualsiasi infrazione compiuta dalla ditta subappaltatrice o affidataria alle norme previste dalla presente convenzione.
Art. 9 – Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’ENPA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’ENPA si impegna a dare immediata comunicazione all’ULSS ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Vicenza della notizia dell’adempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il CIG relativo alla convenzione è: Z8306B6D2E.
Art. 10 – Spese della convenzione
Le spese relative all'eventuale registrazione saranno a carico dell'ENPA e dell'ULSS in misura del 50%.
Art. 11 – Utilizzo degli impianti
L'ENPA nell'espletamento del servizio dovrà prestare ogni cura e attenzione nell'utilizzo dei beni mobili, attrezzature ed impianti dell'ULSS al fine di preservarne la funzione e di evitare danni a persone, animali e cose. Al termine della convenzione i beni non di proprietà dell'ENPA dovranno essere restituiti all'ULSS in buono stato di conservazione e manutenzione. Le migliorie ai beni vanno concordate per iscritto con l'ULSS, rimanendo in proprietà di essa.
Art. 12 – Durata della convenzione
La presente convenzione decorre dalla data del 01.10.2015 e andrà a scadere il 30.09.2018 e potrà essere oggetto di rinnovo con provvedimento del Direttore Generale.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione ne determina la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., su iniziativa di ciascuna delle parti.
Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di recesso da parte di ciascuna parte, in qualsiasi momento e con un preavviso di tre mesi da comunicarsi a mezzo di Lettera Raccomandata A.R.
Per tutto quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.
Xxxxx, letto, approvato e sottoscritto.
Vicenza, il
Per l'Ente Nazionale Protezione Animali Per l’Azienda U.L.S.S. n. 6 “Vicenza”
E.N.P.A. Sezione di Vicenza Il Direttore Generale Il Presidente Xxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxxx