CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti condizioni generali (“condizioni generali”) disciplinano l’acquisto da parte di duemme S.p.A. (di seguito duemme) di beni e/o di servizi forniti e/o prodotti da terzi (di seguito, Fornitore). Ogni singolo contratto e/o accordo di fornitura è regolato dalla presenti Condizioni Generali di Acquisto. Esclusivamente le condizioni speciali riportate nei singoli ordini di acquisto sono prevalenti rispetto alle condizioni generali e possono costituire una deroga alle stesse. Le Condizioni Generali di Acquisto e le eventuali condizioni speciali non possono essere modificate né subire aggiunte se non in presenza di accordo scritto fra duemme ed il Fornitore. Le condizioni generali di acquisto si applicano a tutti gli ordini di acquisto trasmessi dalla amministrazione duemme al Fornitore. L’eventuale inefficacia di una clausola delle presenti condizioni o di successivi accordi integrativi non comporterà l’invalidità delle altre condizioni. Le Parti concorderanno una clausola sostitutiva che ne rifletta il più possibile l’intento economico.
Art. 2 ORDINI DI ACQUISTO
A seguito di presentazione da parte del Fornitore di apposita offerta tecnica/preventivo, verrà redatto da duemme e trasmesso al Fornitore un ordine di acquisto scritto, redatto su modulistica interna e riportante ogni informazione utile ad identificare correttamente l’oggetto di fornitura e tutti i requisiti accessori ed aggiuntivi richiesti dagli standard di certificazione, di Accreditamento o di prodotto applicabili. Solo i Fornitori precedentemente qualificati da duemme ed inseriti all’interno dell’elenco dei fornitori qualificati possono essere ritenuti utilizzabili per il processo di approvvigionamento duemme di beni e/o servizi. Ogni singolo accordo di fornitura si perfezionerà nel momento in cui copia dell’ordine di acquisto verrà restituita a duemme debitamente firmata per accettazione dal Fornitore. L’ordine di acquisto dovrà contenere: beni e/o servizi oggetto dell’ordine di acquisto, quantità, caratteristiche e dei termini di consegna, prezzi, modalità e termini di pagamento, eventuali condizioni particolari di acquisto, anche in deroga alle condizioni generali di acquisto. Gli ordini di acquisto emessi da duemme richiamano le presenti Condizioni Generali di Acquisto le quali rimandano alle Politiche di Imparzialità & Riservatezza – duemme è la prima responsabile dell’imparzialità delle proprie attività e contestualmente dalla garanzia della riservatezza delle informazioni di cui viene a conoscenza per la erogazione del servizio su tutti i livelli della propria organizzazione; opera con logiche gestionali, organizzative e di processo per affrontare il requisito di imparzialità ed il requisito di riservatezza (in aggiunta alle prescrizioni di cui al GDPR 746/2016) ed opera al proprio interno in modo congiunto con tutte le Parti interne interessate affinché ognuno porti il proprio contributo nella gestione del requisito. La “Politica Ed Impegno Per La Salvaguardia Della Imparzialità” e la “Politica Xx Xxxxxxx Per La Gestione Della Riservatezza Delle Informazioni” sono condivise tra tutti i collaboratori interni ed esterni e comunicate alle Parti Interessate sul sito web aziendale xxx.xxxxxx.xxx. Per poter essere Fornitore duemme, viene chiesto al Fornitore stesso, ad ogni suo dipendente, collaboratore esterno chiamato in causa e ad ogni altra figura che ritiene dover coinvolgere nel processo di approvvigionamento, di partecipare attivamente alla gestione di entrambi i requisiti sopra citati in modo inderogabile e con la sottoscrizione della modulistica di pertinenza.
Art. 3 OBBLIGHE DEL FORNITORE
Fatti salvi gli obblighi in materia di imparzialità e riservatezza richiamati dall’articolo precedente e condivisi con il Fornitore attraverso idonea modulistica inviata dalla duemme, nell’esecuzione della fornitura il Fornitore dovrà avvalersi di dipendenti, collaboratori e/o consulenti (di seguito, Incaricati) qualificati, dotati di specifiche competenze tecniche e di comprovata esperienza in relazione alla tipologia di beni e/o servizi commissionati. Il Fornitore si impegna a consegnare a duemme la documentazione tecnica relativa alle forniture, quale il certificato di conformità dei prodotti ed il manuale per il montaggio, l’uso e la manutenzione dei beni e/o servizi forniti.
Art. 3 PREZZI
I prezzi concordati e riportati nell’ordine di acquisto sono stati definiti a seguito dello svolgimento di trattativa commerciale tra duemme ed il Fornitore. Le condizioni e i termini di pagamento riportati all’interno dell’ordine di acquisto sono altresì indicati nelle singole fatture di acquisto.
Art. 5 OGGETTO DELLA FORNITURA
L’oggetto della fornitura è chiaramente identificato all’interno dell’ordine di acquisto duemme unitamente ai quantitativi e ad ogni altra specifica tecnica applicabile, ivi inclusi i controlli in accettazione di quanto ordinato. Formano parte integrante della fornitura unitamente ai singoli beni e/o servizi realizzati per ordine di duemme:
5.1. l’acquisto da parte di duemme della proprietà di tutti i documenti ed elaborati tecnici realizzati dal Fornitore e/o eventuali suoi subfornitori in riferimento allo specifico progetto o prodotto indicato nell’ordine di acquisto, nonché di ogni altro documento necessario per il montaggio, la manutenzione e l’uso dei beni e/o servizi forniti o comunque richiesto come parte della fornitura;
5.2. i più ampi diritti d’uso a favore di duemme, trasferibili a terzi, dei diritti di proprietà industriale del Fornitore (marchi, invenzioni, disegni e modelli) relativi ai beni e/o servizi realizzati dal Fornitore, inclusi i relativi metodi e processi di produzione.
Art. 6 TERMINI DI CONSEGNA ED IMBALLAGGIO
Le date di consegna indicate nell’ordine di acquisto sono vincolanti per il Fornitore e sono da considerarsi essenziali ai fini della corretta esecuzione dell'ordine. In presenza di ritardi della fornitura oggetto dell’ordine di acquisto duemme si riserva di applicare al Fornitore e senza pregiudizio per qualsiasi diritto di risoluzione e di risarcimento eventuali danni subiti, una penale dello 0,5% del valore dell’importo, indicato sull’ordine di acquisto, della fornitura non consegnata nel termine contrattualmente stabilito, per ciascuna settimana maturata di ritardo. L’importo totale della penale non potrà superare il 10% del valore dell’ordine di acquisto della fornitura in ritardo. L’indirizzo valido per la consegna è quello indicato nell’ordine di acquisto. Il Fornitore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo i beni a duemme nel luogo indicato nell’ordine di acquisto.
I documenti di spedizione che accompagnano i beni dovranno riportare sempre data, numero e data dell’ordine di riferimento, codice materiale, descrizione del prodotto/servizio, quantità, peso lordo e netto dei colli, mezzo di spedizione.
Il Fornitore deve provvedere ad un imballo adeguato della fornitura secondo quanto specificato nell’ordine di acquisto oppure, se non specificato, secondo le migliori tecniche generalmente applicate negli usi del commercio rimanendo comunque responsabile per tutti i danni subiti dalla fornitura conseguenti ad imballaggio non idoneo.
Art. 7 CAUSE DI FORZA MAGGIORE
In presenza di un evento di Forza Maggiore (quale a titolo meramente esemplificativo terremoti, incendi, epidemie, etc.) che possa compromettere le date di consegna concordate è obbligo del Fornitore informare immediatamente per iscritto duemme specificando l’entità del ritardo conseguente stimata o reale. Il Fornitore deve in ogni caso intraprendere tutte quelle azioni dirette a ridurre il ritardo ed a recuperare il tempo perduto. L’eventuale nuova data di consegna dovrà essere concordata tra duemme e il Fornitore in relazione all’impedimento della causa di Forza Maggiore. Nel caso la causa di Forza Maggiore determini un ritardo nelle consegne superiore a giorni 30 (trenta) duemme si riserva il diritto di risolvere l’ordine di acquisto in qualsiasi momento mediante invio di Racc. AR, fax, e-mail, PEC, al Fornitore.
Art. 8 ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E GARANZIA
Il Fornitore garantisce che la fornitura sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso per la quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il Fornitore è responsabile dei danni direttamente provocati a cose o persone e direttamente imputabili ad una parte o parti difettose della sua fornitura. Il Fornitore è obbligato a tenere duemme indenne da ogni richiesta di risarcimento in conseguenza della non conformità e non affidabilità della sua fornitura risarcendo duemme degli eventuali danni subiti. L’accettazione della fornitura da parte di duemme è subordinata all’accertamento della conformità con le condizioni quantità e qualità richieste nell’ordine di acquisto di duemme e di ogni altro requisito relativo al controllo in accettazione riportato nell’ordine di acquisto. Oltre ai primari controlli eseguiti al momento della consegna (controlli quantitativi, qualitativi e documentali), duemme si riserva il diritto di effettuare ulteriori controlli interni sulla fornitura: a superamento di questi controlli di natura tecnica, la Fornitura può o meno essere accettata come conforme alle richieste.
Il termine per la denunzia di cui agli artt. 1495 e 1497 x.x. x xxxxxxxxx xx xxxxxx 00 (xxxxxx ) dalla scoperta di eventuali vizi o mancanze di qualità da parte di duemme. Il Fornitore si impegna a riparare o a sostituire il bene a sua cura e spese con altro conforme alle prescrizioni contenute nell’ordine di acquisto, impregiudicato ogni diritto alla risoluzione ed al risarcimento del danno per duemme.
Art. 9 RECESSO UNILATERALE
duemme si riserva la facoltà di recedere dall’ordine di acquisto in qualsiasi momento anche dopo che l’ordine di acquisto stesso abbia avuto un principio di esecuzione, a mezzo Racc. AR, fax o e-mail, da inviarsi al Fornitore con un preavviso di 20 (venti) giorni rispetto la data di consegna prevista. In tal caso duemme riconoscerà al Fornitore a fronte della consegna della fornitura fino alla data del recesso un importo pari al valore, a prezzi contrattuali, della prestazione regolarmente eseguita.
Art. 10 RISOLUZIONE
In caso di inadempimento grave attuato dal Fornitore in relazione alle presenti condizioni generali di acquisto e agli eventuali allegati, ovvero riportate sull’ordine stesso, duemme invierà tempestivamente al Fornitore idonea diffida ad adempiere. Se l’inadempimento permarrà per un periodo superiore ai 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della diffida, l’ordine di acquisto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1454 c.c.
Il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni, diretti e indiretti, subiti da duemme per la mancata disponibilità dei beni acquistati ovvero dei servizi erogati. duemme potrà inoltre risolvere l’ordine di acquisto nel caso si verificassero le seguenti condizioni: acquisizione da parte di una società terza del controllo del Fornitore; in caso di insolvenza, liquidazione, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, fallimento del Fornitore.
Art. 11 ATTREZZATURE, MATERIALI DI PROPRIETÀ DUEMME
I disegni, gli stampi, le attrezzature, i pezzi campione, i supporti informatici consegnati da duemme al Fornitore per l’esecuzione dell’ordine di acquisto rimangono di proprietà di duemme e dovranno essere alla stessa restituiti ad ordine di acquisto esaurito in buono stato di conservazione. E’ espressamente concordato che gli stessi non possono in alcun caso essere riprodotti e devono essere utilizzati dal Fornitore solo per l’esecuzione dell’ordine di acquisto duemme. Si applicano inoltre le prescrizioni riportate al precedente Art. 2 relativamente a “Politiche di Imparzialità & Riservatezza” con il rimando agli impegni sottoscritti in termini di riservatezza e imparzialità nella gestione del proprio operato di Fornitore nei confronti della duemme.
Art. 12 FORNITURE DI PRODUZIONE BREVETTATA
Il Fornitore garantisce che la fornitura non è prodotta in contravvenzione a brevetti o licenze di privativa e la liceità dell’uso e del commercio tanto in Italia che all’estero. Il Fornitore si impegna a sollevare e a tenere indenne duemme da ogni rivalsa, azione legale o richiesta di risarcimento impugnata da terzi per l’uso ed il commercio di quanto sopra citato.
Art. 13 RISERVATEZZA
Oltre a quanto già espressamene citato al precedente Art. 2. il Fornitore si impegna a non fare pubblicità facendo il nome di duemme. Tutte le informazioni contenute nell’ordine di acquisto, eventuali suoi allegati e quelle che dovessero essere fornite da duemme nel corso della fornitura, devono essere considerate strettamente confidenziali e riservate. Le informazioni riservate comprendono tutti gli atti e le attività svolte dal Fornitore per effettuare le forniture commissionate da duemme. Non rientrano invece tra le Informazioni Riservate quelle per le quali il Fornitore possa dimostrare che erano già a sua conoscenza, ovvero di dominio pubblico, al momento in cui sono state comunicate da duemme, dopo essere state comunicate, diventino di dominio pubblico per ragioni che nulla hanno a che vedere con una inadempienza del Fornitore e/o degli incaricati e/o dei subfornitori dal medesimo impiegati, rispetto agli obblighi di riservatezza previsti dalla presenti condizioni generali di acquisto. Gli obblighi di riservatezza resteranno comunque validi per 10 (dieci) anni dal completamento della fornitura. Tutta la documentazione resa disponibile al Fornitore per l’espletamento dell’ordine rimane di proprietà̀ di duemme e dovrà essere restituita a semplice richiesta di duemme.
Art. 14 RECLAMI
duemme gestisce ogni reclamo ricevuto da una Parte Portatrice Di Interesse in conformità alle proprie procedure gestionali interne. Chiunque intenda inoltrare un reclamo, deve inviare una comunicazione scritta a xxxx@xxxxxx.xxx precisando in modo dettagliato l’oggetto del reclamo e le motivazioni alla base del reclamo. duemme da parte sua tratterà il reclamo secondo le proprie procedure interne dando conferma al reclamante della ricezione del reclamo, informandolo sino alla chiusura dell’iter di gestione del reclamo.
Art. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento al Decreto legislativo 196/2003(codice della privacy) e dei diritti dell'’interessato previsti dall’art.7 del Decreto legislativo 196/2003 ed alle prescrizioni del nuovo Regolamento UE 2016/679 (GDPR) circa la Tutela dei dati personali, autorizzando il trattamento dei propri dati personali, dei propri incaricati e subfornitori e la relativa comunicazione ai soggetti elencati nell’informativa stessa, per le finalità ivi indicate.
Art. 15 LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO COMPETENTE
Alla fornitura di beni e servizi si applicherà la legge italiana.Per ogni controversia che dovesse insorgere tra duemme e il Fornitore in relazione all’interpretazione e/o all’esecuzione delle presenti condizioni generali di acquisto e di ogni singolo accordo di fornitura dalle stesse disciplinato, sarà competente in via esclusiva il Foro di CREMONA.