Contract
Condizioni generali LTO Nederland di vendita e consegna internazionali di prodotti di arboricoltura, piante perenni, arbusti e fiori estivi
Depositate presso il tribunale dell’Aia in data 25 maggio 2020
Queste condizioni generali di vendita internazionale sono depositate presso il tribunale dell’Aia e
sono
riservate esclusivamente ai membri di LTO Nederland.
In caso di divergenze tra il testo in lingua olandese ed il testo tradotto prevale il testo in lingua olandese.
Indice
Indice
Art. 1 Definizioni 2
Art. 2 Ambito di applicazione 2
Art. 3 Prezzi e Offerte 2
Art. 4 Riserva di buon raccolto e vendita 3
Art. 5 Consegna e trasporto 3
Art. 6 Confezione/carri/pallet/imballaggio 4
Art. 7 Pagamento 5
Art. 8 Forza maggiore 6
Art. 9 Reclami 6
Art. 10 Responsabilità 8
Art. 11 Passaggio di proprietà, Riserva di proprietà e Garanzia… 8
Art. 12 Proprietà intellettuale (comprendente diritti di varietà vegetale, di marchio e di brevetto)9 Art. 13 Controversie 10
Art. 14 Disposizioni finali 10
Allegato 1: Esempio modulo descrittivo di varietà / profilo varietale 11
Xxx X. Kloosterhuis & Zoon B.V.
Art. 1 Definizioni
1. Con l'espressione "venditore" si intende: la persona fisica o giuridica che pratica attività commerciale fornendo prodotti di cui all'articolo 1 comma 4 ed effettuando transazioni relative a detti prodotti, nel senso più ampio del termine, inclusi l'acquisto e la vendita di prodotti, il noleggio e/o la vendita di prodotti coltivati presso la propria azienda di cui all'articolo 1 comma 4.
2. Con l'espressione "acquirente" si intende: la persona fisica o giuridica con cui il venditore conclude un qualsivoglia contratto relativo ai prodotti di cui all'articolo 1 comma 4.
3. Con l'espressione "prezzo lordo di vendita" si intende: il prezzo di acquisto concordato esclusivo di fusto, trasporto ed etichette, o come diversamente concordato, ed inclusivo di costi di licenza (ove applicabili).
4. Con l'espressione "prodotti di arboricoltura" si intendono: tutti i prodotti coltivati nel settore florovivaistico e dell'arboricoltura, incluse le piante (perenni) e gli arbusti per la produzione di fiori recisi, ed i prodotti fiori recisi e verde reciso.
5. Con l'espressione "giorni lavorativi" si intendono: i giorni dal lunedì al venerdì, fatta eccezione per le festività nazionali ed i giorni festivi.
6. Con l'espressione "contratto di acquisto su richiesta" si intende: il contratto entrato in essere nel corso della stagione agraria, senza una espressa data di consegna. La stagione agraria decorre dal 1° luglio al 30 giugno.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. Queste condizioni possono essere applicate unicamente dai venditori membri dell'organizzazione di settore LTO alberi, piante perenni e fiori estivi, o che siano direttamente collegati ad un'impresa o società membri di LTO Nederland.
2. Queste condizioni si applicano a tutte le offerte, promozioni, vendite e forniture fatte dal venditore ed ai contratti da lui conclusi. Le condizioni generali dell'acquirente, di qualsivoglia natura e tipologia, non sono applicabili, se non diversamente concordato per iscritto.
3. Eventuali condizioni che si discostino dalle presenti condizioni di vendita devono essere espressamente concordate per iscritto. Se non sostituiscono le disposizioni contenute nelle presenti condizioni di vendita, sono da intendersi integrative alle stesse.
4. Il venditore consegna una copia delle presenti condizioni di vendita all'acquirente, oppure comunica per iscritto all'acquirente che le condizioni sono scaricabili dal sito Web del venditore.
Art. 3 Prezzi e Offerte
1. Se non diversamente concordato, le offerte e/o promozioni non sono vincolanti, fino ad esaurimento scorte.
2. Il contratto entra in essere con l'accettazione scritta dell'offerta o della promozione da parte dell'acquirente, fatte salve eventuali opposizioni da parte del venditore, che questi dovrà comunicare per iscritto all'acquirente entro cinque giorni dall'invio della conferma.
3. Quando un contratto viene stipulato tramite la mediazione di agenti, intermediari, rivenditori, ecc., esso entra in vigore dal momento della conferma scritta da parte del venditore.
4. Il contratto deve essere corredato di una descrizione provvisoria della varietà con eventuali fotografie o del modulo/profilo varietale (vedi allegato 1), in cui il venditore definisce la qualità media della partita da fornire, stabilendo il limite qualitativo inferiore e superiore.
5. L'accettazione è vincolata alla conferma scritta da parte dell'acquirente del prezzo concordato e delle condizioni (via fax/email con conferma di lettura).
6. I prezzi concordati tra le parti sono xxxxxx xxxxxx, esclusivi di IVA, spese di trasporto, costi per il fusto, diritti di importazione, foto-etichette, etichette prezzo e costi aggiuntivi per variazioni normative o aumento dei costi di ispezione. Il venditore si riserva il diritto di aggiungere in fattura detti costi imprevisti eventualmente sopraggiunti tra la stipula del contratto e la consegna, se non diversamente
concordato per iscritto.
7. Se non diversamente specificato, i prezzi sono da intendersi in euro. Nel caso in cui si concordino prezzi in valuta diversa dall'euro, si applica il tasso di cambio dell'euro in vigore alla data della conferma dell'ordine.
8. In caso di annullamento di un contratto da parte dell'acquirente, questi è tenuto a pagare contestualmente al venditore il 25% del valore lordo dei prodotti previsti per la consegna, maggiorato dell'IVA, quale penale di annullamento. Tutti i contratti stipulati in una stagione agraria si considerano annullati se non eseguiti al 30 giugno della medesima stagione agraria, salvo diverso accordo.
9. Nel caso in cui i prodotti, a seguito di annullamento come specificato nell'art.3 comma 8, vengano venduti ad un prezzo inferiore o risultino invendibili ed i danni subiti dal venditore ammontino a più del 25% del valore lordo, l'acquirente sarà ritenuto responsabile per eventuali danni ulteriori, consistenti nelle differenze di prezzo ed altri danni subiti dal venditore.
Art. 4 Riserva di buon raccolto e vendita
1. Gli ordini di prodotti per i quali è necessario che l'acquirente acquisti materiale, che al momento dell'acquisto non abbia ancora raggiunto il necessario stadio di crescita, vengono accettati con riserva di coltivazione normale di materiale vegetale considerabile di buona qualità e aspetto.
2. Il fallimento parziale o totale della coltura, il mancato raccolto o il deperimento dei prodotti durante la conservazione, per qualsivoglia motivo, sollevano il venditore dall'obbligo di consegna e dagli altri obblighi derivanti, a meno che ciò non sia da imputare a dolo o negligenza grave del venditore.
3. Tutti i contratti di vendita di prodotti di arboricoltura, indipendentemente dal fatto che i prodotti siano coltivati dal venditore o da terzi, sono soggetti a riserva di buon raccolto. Quando il numero di prodotti disponibili e/o la loro qualità è inferiore alle ragionevoli aspettative all'atto della stipula del contratto, in conseguenza di un cattivo raccolto, intendendosi con ciò anche la dichiarazione di non conformità da parte degli enti preposti, il venditore ha il diritto di ridurre proporzionalmente i quantitativi venduti. Con la consegna del quantitativo proporzionalmente ridotto di prodotti, il venditore soddisfa a pieno i propri obblighi di fornitura. In tal caso, il venditore non è tenuto a fornire prodotti sostitutivi né può essere ritenuto responsabile per alcun danno.
4. Il venditore ha il diritto, ma non l'obbligo, di provvedere ad una consegna sostitutiva, di varietà e/o misure diverse, in accordo con l'acquirente. Questa fornitura avverrà alle medesime condizioni pattuite originariamente. Se l'acquirente non accetta la varietà sostitutiva, ha il diritto di annullare l'ordine della specie in questione. Se l'ordine della varietà non fornibile fa parte di un contratto più ampio, l'annullamento si riferisce esclusivamente alla varietà non fornibile, mentre la restante parte del contratto rimane in essere. Se si è giunti ad un accordo circa la varietà sostitutiva, l'acquirente non può esercitare diritto di risarcimento o recessione del contratto.
Art. 5 Consegna e trasporto
1. Quando si utilizza un profilo varietale, il venditore concorda il profilo definitivo (corredandolo di foto) 3 o 4 settimane prima della consegna. Il profilo riporta la qualità media della partita (vedi allegato 1) In tutti gli altri casi, valgono le normali regole commerciali del settore dell'arboricoltura.
2. La consegna viene effettuata presso l'azienda del venditore, o da un indirizzo diverso da lui opportunamente indicato, se non diversamente concordato. Al momento dell'effettiva consegna, tutti i rischi gravanti sui prodotti forniti ed i relativi diritti e doveri ricadono sull'acquirente.
3. I prodotti forniti sono esseri viventi che possono morire o la cui qualità può essere compromessa, se non maneggiati con cura. Dopo che i prodotti hanno lasciato l'azienda del venditore, o l'azienda da questi indicata, il venditore non ha più alcun controllo o influenza sul modo in cui i prodotti vengono maneggiati. Pertanto, il venditore non è in alcun modo responsabile dei prodotti dopo la consegna.
4. L'acquirente ha l'obbligo di ispezionare i prodotti e gli imballaggi prima e/o durante il carico degli
stessi, presso l'azienda del venditore o il vivaio da questi indicato, controllando quantità, qualità, misura, peso e stato di salute dei prodotti. Quando le piante vengono controllate all'arrivo presso l'acquirente, eventuali reclami devono essere presentati per iscritto entro cinque giorni lavorativi, e l'acquirente è tenuto a dimostrare l'eventuale incontrovertibile colpa del venditore.
5. Una divergenza di colore e misura nei prodotti vegetali consegnati è ammissibile, quando interessa al massimo il 5% della fornitura. Differenze in quantità superiori al 5% danno diritto di reclamo per la quantità eccedente il 5%. Come riferimento, vale la parte dei prodotti forniti che soddisfa solo i requisiti di qualità minimi definiti.
6. Qualora il venditore lo ritenga necessario, la data di consegna stabilita dal contratto viene concordata definitivamente insieme all'acquirente poco prima della data di consegna pianificata. Tuttavia, la consegna non potrà avvenire a più breve termine di quanto ragionevolmente attuabile dal venditore.
7. Nel caso in cui l'acquisto avvenga su richiesta, l'acquirente ed il venditore concorderanno un periodo di consegna. L'acquirente provvederà poi a comunicare la data di consegna effettiva quanto prima possibile.
8. Le date di consegna comunicate non sono considerate termini perentori. Quando viene concordata una data di consegna il venditore si impegna al massimo per rispettare tale data. Nel caso in cui il venditore non riesca a consegnare i prodotti alla data o entro il termine pattuiti, egli provvederà ad informarne tempestivamente l'acquirente. Le parti definiranno insieme una nuova data per la consegna. Tale nuova data di consegna varrà immediatamente come data di consegna pattuita.
9. Se l'acquirente ritira i prodotti ordinati prima della data o del periodo di consegna pattuiti, come definito al comma 2, il relativo rischio ricade interamente sull'acquirente.
10. Se l'acquirente ritira, o vuole ritirare, i prodotti ordinati dopo la data di consegna pattuita, tutti i rischi, tra cui il rischio di perdita di qualità per conservazione prolungata, a partire dalla data di consegna pattuita, sono a carico dell'acquirente. In tal caso, l'acquirente solleva il coltivatore/venditore da ogni responsabilità connessa, fatte salve eventuali responsabilità del coltivatore/venditore imputabili a sua grave negligenza.
11. Eventuali costi aggiuntivi per il ritiro anticipato o tardivo dei prodotti, come indicato ai commi 9 o 10 di questo articolo, saranno a carico dell'acquirente.
12. Qualora, dopo un breve periodo di conservazione, che possa essere ritenuto ragionevole in base al tipo di prodotto, l'acquirente non effettui il ritiro ed il rischio di perdita di qualità e/o deperimento dei prodotti non lasci altra scelta, l'ordine viene ritenuto sciolto dall'acquirente. In tal caso, l'acquirente è tenuto a pagare i danni conseguenti subiti dal venditore.
Art. 6 Confezione/carri/pallet/imballaggio
1. Le confezioni monouso vengono addebitate al prezzo di mercato e non vengono ritirate.
2. Tutte le confezioni e gli imballaggi, eccetto gli imballaggi monouso, rimangono di proprietà del venditore.
3. Il venditore ha il diritto di mettere in conto all'acquirente le confezioni riutilizzabili e/o i materiali sostenibili, al prezzo pattuito o - se non pattuito - al prezzo di mercato. Questa voce sarà specificata a parte in fattura.
4. L'acquirente è tenuto a restituire carrelli, pallet, casse pallet, casse e altri tipi di imballaggi riutilizzabili all'atto della consegna, avendo cura di mantenerne il buon o stato e le condizioni igieniche. Se si è concordato che il venditore ritira personalmente le confezioni e/o gli imballaggi, l'acquirente deve fare in modo che il materiale di confezionamento ed imballaggio sia conservato in buono stato ed in condizioni igieniche adeguate, in modo tale che il venditore possa riutilizzarlo. Il venditore ha il diritto di applicare una cauzione nel caso in cui gli imballaggi riutilizzabili, per qualsivoglia motivo, non vengano restituiti contestualmente all'atto della consegna.
5. L'acquirente non può utilizzare per proprio conto o lasciare utilizzare da terzi gli imballaggi, i materiali di confezionamento, i carrelli roll container e/o i carrelli CC, se non ne ha acquistato la proprietà.
In caso di perdita o danneggiamento di carrelli CC, carrelli roll container, confezioni riutilizzabili, pallet,
ecc., l'acquirente ha l'obbligo di risarcire il venditore delle spese di riparazione, sostituzione e/o noleggio supplementare. I relativi costi sono stabiliti dalla centrale container. L'amministrazione del venditore fornisce prova inconfutabile della quantità di fusti consegnati dal venditore ed in possesso dell'acquirente.
Art. 7 Pagamento
1. Il venditore ha il diritto di chiedere all'acquirente il versamento di un acconto sull'importo fatturato.
2. Se non diversamente concordato, l'acquirente è tenuto ad effettuare il pagamento entro 30 giorni dalla data della fattura. Scaduto tale termine, all'intero importo della fattura si applica il tasso di interesse mensile previsto dalla legislazione olandese. Il tasso di interesse è pubblicato sul sito ufficiale del Governo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx-xx-xxxxxxxx/xxxxxx- wettelijke-rente.
In caso di tardivo pagamento, il venditore ha altresì il diritto di addebitare all'acquirente la perdita relativa al tasso di cambio.
3. L'acquirente non può detrarre dal prezzo di acquisto alcun importo per rimborsi su cui vanta diritto.
4. Il venditore ha il diritto di compensare in qualunque momento il proprio credito nei confronti di un debitore con il proprio debito nei confronti dello stesso.
5. I pagamenti devono avvenire mediante versamento o bonifico sul conto corrente indicato dal venditore, entro il termine concordato, come specificato nell'articolo 7, comma 2.
6. Il pagamento deve essere effettuato in euro, se non diversamente specificato in fattura. Nel caso in cui si concordino prezzi in valuta diversa dall'euro, si applica il tasso di cambio dell'euro in vigore alla data della conferma dell'ordine.
7. Se l'acquirente risulta inadempiente o in qualche modo non soddisfa ad uno dei propri obblighi nei confronti del venditore, sono a suo carico tutti i ragionevoli costi, giudiziali ed extragiudiziali, relativi alla soddisfazione degli obblighi,.
8. Il venditore si riserva il diritto di non evadere gli ordini o di non eseguire più i contratti in caso di mancato pagamento da parte dell'acquirente delle forniture precedenti, o se l'acquirente ha mancato, o minaccia di mancare, in altro modo ai propri doveri contrattuali. L'acquirente è tenuto a pagare i danni conseguenti subiti dal venditore. Il venditore non può essere ritenuto responsabile di eventuali danni arrecati all'acquirente per la mancata evasione degli ordini.
9. Tutti i prodotti forniti in base al contratto rimangono di proprietà del venditore fino al pagamento del prezzo di acquisto, maggiorato di tutti gli oneri, e fino a quando il venditore non vanta più crediti verso l'acquirente. Qualora, dopo la stipula del contratto, le informazioni sull'acquirente risultino tali da farne sospettare l'insolvibilità, il venditore può sospendere il contratto e richiedere all'acquirente delle garanzie di pagamento. In tal caso, l'acquirente è tenuto a fornire, entro 24 ore, a proprie spese, garanzie bancarie che siano accettabili per il venditore. In caso di inadempienza da parte dell'acquirente, il venditore ha il diritto di risolvere il contratto e richiedere il risarcimento dei danni.
10. Il venditore ha il diritto di riprendere immediatamente i beni venduti, qualora l'acquirente non provveda al pagamento dell'intera somma dovuta. L'acquirente è tenuto a garantire al venditore l'accesso ai beni forniti gravati da riserva di proprietà, al fine di riprendere i beni stessi in buono stato. Fintantoché sui beni grava il diritto di proprietà, l'acquirente non può cederli, vincolarli, impegnarli o sottrarli in qualsivoglia altro modo al venditore. Questo vale anche in caso di sospensione di pagamento o dichiarazione di fallimento da parte dell'acquirente.
11. Se i beni forniti dal venditore non sono più nella forma o confezione originale, o se sono stati trasformati in altri prodotti, il venditore vanta su di essi un diritto di pegno, che rimane in essere fino a quando tutto ciò su cui il venditore vanta credito a qualunque titolo sarà stato pagato dall'acquirente.
12. L'acquirente avente sede in uno stato diverso dai Paesi Bassi dovrà comunicare per iscritto al venditore il
proprio codice fiscale corretto e la propria partita IVA. L'acquirente dovrà anche fornire al venditore tutti i dati e documenti di cui il venditore necessita per dimostrare che i prodotti vengono consegnati in uno Stato membro dell'UE diverso dai Paesi Bassi. L'acquirente solleva il venditore da ogni responsabilità e da tutte le conseguenze della mancata soddisfazione da parte dell’acquirente di quanto stabilito nel presente comma. Il venditore si riserva il diritto di maggiorare l'importo dovuto dall'acquirente con l'IVA che sarebbe dovuta sui prodotti forniti qualora questi venissero forniti nei Paesi Bassi.
Art. 8 Forza maggiore
1. Per forza maggiore si intendono: tutte le situazioni che esulano dalla sfera di controllo del venditore, a causa delle quali non è ragionevolmente possibile attendere il rispetto degli accordi. Esse comprendono sia stati di guerra, mobilitazione, rivoluzione, rivolta, sciopero, incendio, condizioni meteorologiche o misure governative estreme, malattie e piaghe sia difetti nei materiali forniti al venditore.
2. In caso di forza maggiore, il venditore ha il diritto di sospendere l'esecuzione dei contratti per tutta la durata della situazione di forza maggiore. Se la durata o la gravità della forza maggiore lo rendono necessario – a insindacabile giudizio del venditore nel rispetto della ragionevolezza e dell'equità – il venditore ha il diritto di considerare risolto il contratto di vendita, per quanto non ancora eseguito, senza necessità di decisione giudiziale e senza essere tenuto ad alcun risarcimento di danni.
3. Il venditore può risolvere il contratto, senza diritto di risarcimento danni, se la situazione di causa maggiore si prolunga per oltre un mese e/o se si prevede che la situazione di causa maggiore possa durare per più di un mese.
4. Se il contratto, a causa di forza maggiore, non può essere eseguito dal venditore, il venditore deve informare l'acquirente della situazione per iscritto il più presto possibile.
5. La causa di forza maggiore che colpisce i fornitori del venditore, inclusi i coltivatori, vale come causa di forza maggiore per il venditore.
6. In caso di situazioni imprevedibili che si verifichino ad una delle parti, che siano di entità tale che l'altra parte, in tutta ragionevolezza ed equità, non possa aspettarsi che il contratto rimanga in essere senza modifiche, l'una parte informerà per iscritto l'altra circa la situazione imprevedibile e le parti stabiliranno di comune accordo le modifiche da apportare al contratto, o l'eventuale parziale o totale risoluzione del contratto stesso.
7. Qualora le parti non raggiungano un accordo circa le modifiche al contratto o la sua risoluzione entro dieci giorni dalla comunicazione scritta in merito alla situazione sopraggiunta, ciascuna delle parti, in base all'articolo 13, può rivolgersi all'autorità competente per la risoluzione delle controversie.
Art. 9 Reclami
1. a. All'atto del controllo delle merci, prima o, al massimo, durante il carico del primo mezzo di trasporto presso l'azienda del venditore, o presso il coltivatore indicato dal venditore, l'acquirente deve sospendere il carico e inoltrare il proprio reclamo per iscritto, via fax o email - pena il decadimento di tutti i suoi diritti. Nel momento in cui l'acquirente accetta quanto fornito all'atto della consegna senza reclami, si suppone che il venditore abbia assolto ai propri obblighi di fornitura e decade il diritto dell'acquirente di sporgere reclamo sui beni in questione, fatta eccezione per quanto stabilito dall'articolo 9 comma 2 (difetti occulti).
b. In caso di controllo dopo l'arrivo, si applica quanto definito dall'articolo 5 comma 4. “L'acquirente ha l'obbligo di ispezionare i prodotti e gli imballaggi prima e/o durante il carico degli stessi, presso l'azienda del venditore o il vivaio da questi indicato, controllando quantità, qualità, misura, peso e stato di salute dei prodotti. Quando le piante vengono controllate all'arrivo presso l'acquirente, eventuali reclami devono essere presentati per iscritto entro cinque giorni lavorativi, e l'acquirente è tenuto a dimostrare l'eventuale incontrovertibile colpa del venditore.
Il mancato rispetto dell'obbligo di controllo implica il decadimento di tutti i diritti di risarcimento da parte dell'acquirente nei confronti del venditore.
2. In caso di difetti occulti, qualora si ritenga che il venditore abbia ottemperato ai propri obblighi di consegna, l'acquirente deve presentare reclamo scritto al venditore entro 24 ore dal rilevamento del difetto - pena il decadimento di tutti i suoi diritti.
3. a. Nel caso in cui, all'atto del carico, sia presente un ispettore dell'acquirente ed il venditore non accetti per iscritto il reclamo entro due ore, o non risponda entro detto termine, l'acquirente deve richiedere una perizia indipendente ad un esperto indipendente, un ente di certificazione o l'Istituto per il Diritto Agrario (Stichting Instituut voor Agrarisch Recht), con la massima urgenza, o comunque entro le due ore successive, pena il decadimento di tutti i suoi diritti. Al momento dell'entrata in vigore delle presenti condizioni, i riferimenti dell'Istituto per il Diritto Agrario sono i seguenti: Postbus 245, 6700 AE Wageningen, tel. x00 (0)000-000000, fax x00 (0)000-000000 ed email: xxxx@xxx.xx.
b. Nel caso in cui l'acquirente effettui il controllo all'arrivo all'indirizzo di consegna, eventuali reclami devono essere comunicati per iscritto al venditore entro un giorno lavorativo e deve essere nominato, di comune accordo, un esperto indipendente o un ente di certificazione che possa redigere un rapporto di perizia indipendente e vincolante. Se l'acquirente non richiede tempestivamente la perizia, si ritiene che il venditore abbia assolto ai propri doveri di fornitura.
c. Se il reclamo è giustificato, le spese di perizia sono a carico del venditore, se il reclamo non è giustificato, sono a carico dell'acquirente. Le spese della perizia devono in ogni caso essere anticipate dall'acquirente.
4. Un reclamo deve includere almeno:
• una descrizione dettagliata e accurata della mancanza o del difetto;
in caso di riscontro della mancanza o del difetto dopo l'arrivo presso l'acquirente, anche:
• il luogo dello stoccaggio del prodotto a cui si riferisce il reclamo;
• una descrizione dei fatti, sulla base dei quali è possibile stabilire che i prodotti forniti dal venditore e quelli su cui grava il reclamo dell'acquirente sono gli stessi.
5. a. Il venditore non è responsabile per la fioritura, la fruttificazione o la ricrescita, per infezioni latenti o per la presenza di agenti patogeni ragionevolmente non rilevabili, né per la presenza di organismi animali o infestanti. Il venditore non è responsabile nemmeno per residui di prodotti fitosanitari indesiderati dall'acquirente, che non siano stati applicati durante la coltura.
b. Il venditore registra presso la propria amministrazione i prodotti fitosanitari da lui utilizzati durante la coltura.
L'acquirente ha il diritto di consultare dette registrazioni nel caso sospetti un possibile utilizzo improprio di prodotti fitosanitari da parte del venditore.
6. I reclami relativi ad una parte dei prodotti forniti non giustificano in alcun modo la mancata accettazione da parte dell'acquirente del resto della fornitura.
7. La presentazione di un reclamo non sospende l'obbligo di pagamento dell'acquirente, indipendentemente dall'eventuale fondatezza del reclamo stesso.
Art. 10 Responsabilità
1. Il venditore non è in alcun modo responsabile per eventuali danni subiti dall'acquirente, se non in caso di dolo o colpa grave imputabili al venditore stesso. L'acquirente non ha, in alcun caso, diritto ad un risarcimento danni superiore all'importo fatturato per la fornitura a cui si riferisce il danno.
2. L'acquirente tiene indenne il venditore da tutti i costi e danni a terzi relativi ai prodotti forniti, ivi compresi danni collaterali, danni aziendali, mancato guadagno, spese di richiamo prodotti, e altro.
3. Il venditore non è responsabile per danni dovuti a forza maggiore come indicato nell'articolo 8.
4. Le presenti condizioni escludono ogni responsabilità del venditore per il mancato rispetto dei tempi di consegna, a meno che il ritardo nella consegna non superi i sette giorni dalla data pattuita secondo le
disposizioni dell'articolo 5. Nel caso in cui il ritardo nella consegna superi i sette giorni, l'acquirente deve denunciare per iscritto l'inadempienza del venditore, indicando al venditore una data ragionevole entro la quale poter ancora adempiere ai propri obblighi di consegna.
5. Il risarcimento dei danni a seguito di un reclamo può avere luogo unicamente se il reclamo è stato presentato conformemente a quanto specificato nell'articolo 9, se lo stesso risulta pertinente e se i danni sono imputabili a negligenza o colpa del venditore. Inoltre, il risarcimento sarà limitato alla parte della fornitura a cui si riferisce il reclamo.
Art. 11 Passaggio di proprietà, riserva di proprietà e garanzia
1. Fatto salvo quanto specificato al comma 2 del presente articolo, la proprietà dei prodotti passa all'acquirente al momento della consegna secondo le disposizioni dell'articolo 5 di queste condizioni generali.
2. Tutti i prodotti consegnati o ancora da consegnare, ed i prodotti da questi derivanti, indipendentemente dallo stato del processo vegetativo, rimangono di esclusiva proprietà del venditore, fino a quando tutti i crediti che il venditore vanta, o potrà vantare, sull'acquirente, tra cui, in ogni caso, i crediti di cui all'art. 3:92 comma 2 del CC dei Paesi Bassi, non saranno saldati.
3. Il venditore ha il diritto di richiedere all'acquirente la garanzia di pagamento, o qualsivoglia altra garanzia di soddisfazione degli obblighi derivanti dal contratto, al momento della stipula del contratto stesso, o comunque prima della consegna. L'eventuale rifiuto da parte dell'acquirente di fornire dette garanzie, autorizza il venditore a risolvere parzialmente o interamente il contratto.
4. Fintantoché la proprietà dei prodotti non è passata all'acquirente, questi non può impegnare o trasferire a terzi alcun diritto sui prodotti, fatto salvo il normale esercizio della sua attività aziendale. Su richiesta del venditore, l'acquirente ha l'obbligo di collaborare immediatamente alla costituzione del diritto di pegno sui crediti che l'acquirente vanta, o vanterà, a seguito della fornitura dei prodotti ai propri clienti.
5. L'acquirente ha l'obbligo di conservare i prodotti che sono stati consegnati con riserva di proprietà con la necessaria cura e in maniera che siano riconoscibili come prodotti del venditore.
6. Il venditore ha il diritto di riprendere i prodotti consegnati con riserva di proprietà ed ancora in possesso dell'acquirente, qualora l'acquirente sia debitore o verta, o rischi di vertere, in difficoltà finanziarie. L'acquirente deve permettere in qualunque momento al venditore l'accesso ai propri terreni e/o edifici per l'ispezione dei prodotti e/o l'esecuzione dei propri diritti.
7. Nel caso in cui il venditore abbia un ragionevole dubbio circa la solvibilità dell'acquirente, il venditore ha il diritto di sospendere le proprie prestazioni sino a quando l'acquirente non abbia fornito delle garanzie di pagamento. Se l'acquirente non fornisce le garanzie di pagamento richieste entro quattordici giorni dal sollecito delle stesse, il venditore ha il diritto di risolvere il contratto. In tal caso, tutte le spese sostenute dal venditore gravano sull'acquirente.
Art. 12 Proprietà intellettuale (comprendente diritti di varietà vegetale, di marchio e di brevetto)
1. L'acquirente è tenuto a rispettare tutti gli obblighi derivanti dai diritti di proprietà intellettuale, tra cui, anche, i diritti di varietà vegetale, di marchio e di brevetto.
2. Se il venditore, con la fornitura dei prodotti, viola, o rischia di violare, i diritti intellettuali di terzi, egli ha il diritto di sospendere conseguentemente, o di risolvere, il contratto. In tal caso, il venditore non ha mai alcun obbligo di risarcimento danni nei confronti dell'acquirente.
3. Il prodotto può essere venduto dall'acquirente unicamente sotto il nome della relativa varietà e l'eventuale marchio.
4. Il materiale vegetale e di propagazione di varietà soggette a diritto di varietà vegetale, richiesto e riconosciuto nei Paesi Bassi e/o in qualsivoglia altro Paese, ovvero protette per trasferimento di obblighi contrattuali, non può essere utilizzato per la propagazione della varietà. Inoltre, il materiale vegetale e di propagazione illegalmente riprodotto non può:
• essere trattato ai fini della riproduzione,
• essere messo in circolazione,
• essere commercializzato,
• essere esportato,
• essere importato,
o essere conservato per una delle suddette attività.
5. Il venditore ha il diritto di accedere all'azienda dell'acquirente, nonché ai terreni e/o magazzini gestiti dall'acquirente, in cui si trovi il materiale vegetale fornito, ai fini dell'ispezione e/o valutazione del materiale stesso. Il venditore informerà per tempo l'acquirente del proprio sopralluogo.
6. Nel caso in cui il venditore sia coinvolto in un procedimento relativo a diritti di varietà vegetale o altri diritti di proprietà intellettuale, l'acquirente sarà tenuto a fornire tutta la collaborazione richiesta dal venditore, tra cui la collaborazione nella raccolta di materiale probatorio.
7. L'acquirente autorizza grossisti, vivaisti, importatori e/o esportatori a dare informazioni ai detentori di diritto di varietà vegetale, e/o ai loro rappresentanti, circa le quantità di prodotto raccolto, delle varietà in questione, che l'acquirente commercializza.
Art. 13 Controversie e legislazione applicabile
1. Tutte le controversie (anche quelle accese da una sola delle due parti) relative o conseguenti ai contratti stipulati tra il venditore e l'acquirente, ai quali si applicano le presenti condizioni generali, saranno risolte innanzi al giudice olandese competente, appartenente al foro della giurisdizione in cui ha sede il venditore. Inoltre, il venditore ha il diritto in qualunque momento di citare l'acquirente davanti al tribunale competente per legge o in conseguenza della convenzione internazionale applicabile.
2. Le parti cercheranno di risolvere eventuali controversie relative o conseguenti ai contratti stipulati tra il venditore e l'acquirente, ai quali si applicano le presenti condizioni generali, innanzitutto consultandosi tra di loro o tramite mediazione, cercando una risoluzione amichevole, prima di sottoporle al collegio arbitrale o al giudice civile.
Art. 14 Disposizioni finali
Qualora una parte o disposizione delle presenti condizioni generali risulti essere in conflitto con una qualsivoglia norma imperativa di legge nazionale o internazionale, tale parte o disposizione sarà considerata nulla mentre resteranno vincolanti per le parti tutte le altre disposizioni contenute nelle presenti condizioni generali. In tal caso, le parti si confronteranno per definire una nuova disposizione che soddisfi al meglio quanto inteso dalle parti stesse.
Xxx X. Kloosterhuis & Zoon B.V. 10
Allegato 1: Esempio modulo descrittivo di varietà
Numero fornitore | Modulo descrittivo di varietà / profilo varietale Nome varietà | ||||
Nome fornitore | Numero articolo Data | ||||
contratto | Quantità ordinata | ||||
Data richiesta | Unità ordinata; numero casse / CC / …. | ||||
…. | …. | ||||
Descrizione stato alla consegna | |||||
Descrizione della varietà (esempio) | Caratteristiche particolari / esigenze (esempio) | Caratteristiche standard / esigenze (esempio) | Osservazioni | ||
Tipo di vaso | materiale sintetico, tondo, nero | Vaso integro e pulito. Debitamente riempito di terra. | Foto e nome della pianta | ||
Misura del vaso | 2 litri, altezza 14 cm | ||||
Altezza minima della pianta | 45 cm dal margine del vaso | ||||
Altezza massima della pianta | 55 cm dal margine del vaso | ||||
Diametro minimo della pianta | 20 cm | ||||
Diametro massimo della pianta | 25 cm | ||||
Piante, numero / vaso | 1, coltivata in vaso | Ben radicata / terra umida / assenza di patologie | |||
Numero di fiori / infiorescenze | al xxxxxxx xxxxx appena sbocciati | ||||
Numero di boccioli che mostrano il colore | |||||
Numero di boccioli che non mostrano il colore | |||||
Selezione di colori nella cassetta; mono/mix | mono | ||||
selezione di colori nome e percentuale delle specie | 50% preacox Zeelandia, 50% scoparus Boskoop Ruby | ||||
Struttura della pianta | ramificata dalla base, arbustiforme, priva di macchie marroni, coltivata in vaso | Intera partita caratterizzata da selezione uniforme | |||
Condizione della pianta | Assenza di lesioni / nessun residuo di trattamento / assenza di marciume / assenza di muffe / assenza di parassiti | ||||
Confezione della pianta | pianta sciolta | Senza polistirene espanso | |||
Fasci in: vassoio / scatola | Senza polistirene espanso | ||||
Unità di trasporto / container | avvolgere in pellicola forata, chiusa con nastro adesivo all'apice | Fornitore | Esportatore | Coltivatore | |
Tipo di etichetta: pendente / a puntale / adesiva | Etichetta fotografica MB/PRA pendente (alternativa: marchio MB/PRA più etichetta del coltivatore) più indicazione del prezzo DIN-A4 verticale | Altezza impilamento BC: 2 |
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Esempio modulo descrittivo di varietà con radice nuda o in zolla
Numero fornitore | Modulo descrittivo di varietà / profilo varietale Nome varietà | ||||
Nome fornitore | Numero articolo Data | ||||
contratto | Quantità ordinata | ||||
Data richiesta | Unità ordinata; numero casse / CC / …. | ||||
…. | …. | ||||
Descrizione stato alla consegna | |||||
Descrizione della varietà (esempio) | Caratteristiche particolari / esigenze (esempio) | Caratteristiche standard / esigenze (esempio) | Osservazioni | ||
Zolla/radice nuda | Foto e nome della pianta | ||||
Tipo e misura zolla | |||||
Altezza minima della pianta | |||||
Altezza massima della pianta | |||||
Diametro minimo della pianta | |||||
Diametro massimo della pianta | |||||
Piante, numero / mazzo | Ben radicata / terra umida / nessuna malattia | ||||
Numero rami laterali | |||||
Numero di fiori / infiorescenze | |||||
mono | |||||
Struttura della pianta | ramificata dalla base, arbustiforme, priva di macchie marroni, coltivata in vaso | Intera partita caratterizzata da selezione uniforme | |||
Condizione della pianta | Assenza di lesioni / nessun residuo di trattamento / assenza di marciume / assenza di muffe / assenza di parassiti | ||||
Confezione della pianta | |||||
Fasci in: | |||||
Unità di trasporto / container | avvolgere in pellicola forata, chiusa con nastro adesivo all'apice | Fornitore | Esportatore | Coltivatore | |
Tipo di etichetta: pendente / a puntale / adesiva |
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