SCHEMA DI CONTRATTO
Allegato_04
SCHEMA DI CONTRATTO
LAVORI DI |
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE DELL’UNIVERSITÀ DI FOGGIA |
DATI APPALTO | |
Codice unico di progetto (CUP) | L94045260711202200002 |
Codice Identificativo Gara (CIG) | 9356300702 |
Contratto | A corpo |
Importo dei lavori | € 1.297.192,13 |
Costi della Sicurezza | € 25.943,84 |
TOTALE APPALTO | € 1.393.135,97 |
Il Responsabile Unico del Procedimento Xxx. X. Xxxxxxxxxxxx rmato digitalmente da: XXXXXXXXXXXX XXXXXXX xxx: 07/08/2022 20:07:18 |
Il Progettista Xxx. X. Xxxxxx |
Fi D
CONTRATTO D'APPALTO
Per lavori di ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE DELL’UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Totale appalto:
Oneri della sicurezza: € 25.943,84
TRA
L’Università di Foggia, con sede legale in Foggia Xxx Xxxxxxx 00-00, Cod. Fisc. e Part. IVA n. 03499370710, in persona del Direttore Generale, dott.ssa Xxxxxx Xxxxx, , codice fiscale 94045260711, delegato alla sottoscrizione del presente contratto (scrittura privata), in nome e per conto dell’Università di Foggia, nella citata qualità
E
- il sig. nato a il , C.F.: , nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione , a tale funzione nominato con provvedimento del . n. ., che in copia si allega al presente atto, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante";
NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA
- il sig. nato a il , in qualità di dell'impresa , C.F.: , partita I.V.A. , con sede legale in , alla via , che nel prosieguo dell'atto verrà denominato semplicemente "appaltatore".
PREMESSO CHE
- con provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Foggia n. 259/2022, la stazione appaltante ha deliberato di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura di gara con il criterio del minor prezzo, per un importo complessivo di € 0,00, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- con provvedimento n. del , l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa
con sede in con il ribasso del % sull'importo a base d'asta di
€ e, quindi, per un importo dei lavori da appaltare di € e di €
per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., così come si evince dal relativo verbale di gara;
- il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del procedimento n. in data ,
- L'appaltatore ed il Responsabile del procedimento hanno dato atto nel verbale sottoscritto in data
, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Premessa
1. | La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. |
Art. 2 - Oggetto del contratto
1. | La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, concede all'appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori. |
2. | Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si farà riferimento ai seguenti codici: CIG: 9356300702 CUP: L94045260711202200002 |
Art. 3 - Ammontare dell'appalto
1. | Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in € comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge. | ||
2. | L'ammontare di cui al comma 1 è così composto: | ||
a. | € per lavori veri e propri, di cui: | ||
1. | € 25.943,84 Sicurezza generale; | ||
2. | € 455.864,97 Costo del personale; | ||
3. | L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d'appalto e i documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l'appaltatore dichiara di conoscere. | ||
4. | Il contratto è stipulato interamente "a Corpo", per cui l'importo di contratto resta fisso ed invariabile e alcuna verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e qualità dei lavori non potrà essere invocata da nessuna delle parti contraenti. | ||
5. | Il ribasso contrattuale sarà applicato all' Elenco dei prezzi unitari del progetto che è parte integrante del contratto. |
Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee
1. | Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 8 e 9, del Regolamento generale, sono riportati nella seguente tabella: |
Categoria | Importi in euro | Incidenza su Totale | |||
Lavori | Sicurezza del PSC | Totale | |||
LAVORI A CORPO | |||||
Sommano a Corpo | 0,00 | 25.943,84 | 0,00 | 100,00% | |
Totale APPALTO | 0,00 | 25.943,84 | 0,00 |
Art. 5 - Domicilio dell'appaltatore
1. | A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio in , presso , alla xxx , x. . |
0. | I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT acceso presso . |
Art. 6 - Termini di esecuzione - penali
1. | I lavori saranno consegnati nel termine di cui all’art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto. |
2. | Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,30 per mille dell'importo contrattuale. |
3. | Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. |
Art. 7 - Sospensione dei lavori
1. | Si richiama la disciplina di cui agli articoli 16 e 17 del capitolato speciale di appalto. |
2. | Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. |
3. | Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. |
4. | Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. |
5. | Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo i criteri individuati all'articolo 10 comma 2 del DM n.49 del 07/03/2018. |
6. | L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. |
Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore
1. | In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale d'appalto, s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori. |
2. | Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. |
3. | L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati. |
Art. 9 - Contabilità dei lavori e pagamenti
1. | Si rinvia agli articoli 22 e 23 del capitolato speciale di appalto. |
2. | Trattandosi di contratto con corrispettivo a corpo, in occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota relativa alla voce disaggregata di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale. |
3. | Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara. |
4. | Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria e deve essere effettuato entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. |
5. | L'importo della garanzia fideiussoria, dell'importo equivalente alla rata di saldo, deve essere aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 trentadue mesi dalla data di ultimazione dei lavori. |
6. | Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. |
7. | In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato speciale di appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002. |
Art. 10 - Revisione dei prezzi
1. | Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate secondo le clausole previste nei documenti di gara iniziali. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. | |
2. | Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7 del codice dei contratti pubblici, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. | |
3. | Al presente Contratto si applicano integralmente le disposizioni di cui all’art. 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in particolare si evidenzia che: | |
a) | Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. | |
b) | In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 | |
c) | La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal |
direttore dei lavori. | ||
d) | A pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. | |
e) | Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’esecutore, e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. | |
f) | Il direttore dei lavori verifica altresì che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosità provata dall’esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza. | |
g) | Xxx sia provata dall’esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza. | |
h) | Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta | |
i) | La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate. | |
4. | Per quanto non espressamente indicato trovano applicazione limiti e le disposizioni di cui all'art. 106 del codice dei contratti e dell’articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. |
Art. 11 - Variazione del progetto e del corrispettivo
1. | Ai sensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, i contratti possono essere modificati secondo le modalità previste nei documenti di gara iniziali e comunque secondo le condizioni di cui al comma 1 e comma 2 del medesimo articolo. |
2. | Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo saranno possibili mediante nuova procedura di appalto. |
3. | Il contratto può essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto. |
4. | Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. |
Art. 12 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione
1. | Il certificato di collaudo, da approvare da parte della stazione appaltante, sarà emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. |
2. | Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo. |
Art. 13 - Modalità di soluzione delle controversie
1. | Si rinvia agli articoli 45 – 46 e 47 del Capo 10 del Capitolato Speciale di Appalto. |
2. | L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione Appaltante da ogni controversia (comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori. |
Art. 14 - Risoluzione e recesso del contratto
1. | Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: | |
a. | il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti; | |
b. | con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b); | |
c. | l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo, del codice dei contratti; | |
d. | l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel presente codice; | |
2. | Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: | |
a. | qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; | |
b. | nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei contratti. | |
3. | Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e gli articoli 108 e 109 del codice dei contratti. |
Art. 15 - Gestione dei sinistri
1. | Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, vale quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto. |
Art. 16 - Obblighi appaltatore
1. | In conformità alle disposizioni legislative di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. l'appaltatore: | |
a. | si impegna a consegnare il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonchè le eventuali proposte integrative; | |
b. | si impegna ad aggiornare tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali variazioni. | |
2. | In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza: |
a. | l'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. | |
b. | ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva. | |
3. | L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio regolare esecuzione; la stazione appaltante ha facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. |
Art. 17 - Subappalto
1. | Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. | |
2. | Non è ammesso il subappalto. | |
3. | Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. | |
4. | L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. | |
5. | L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. | |
6. | Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno). | |
7. | In accordo all'articolo 105, comma 13, del codice dei contratti, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: | |
a. | quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; | |
b. | in caso di inadempimento da parte dell’affidatario; | |
c. | su richiesta del subappaltatore, essendo previsto dal contratto. | |
8. | Per le prestazioni affidate in subappalto e corrisposte dall'affidatario, saranno praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. |
Art. 18 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi
1. | Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del codice dei contratti, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di , per un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. |
2. | La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modalità previste nel Capitolato speciale d'appalto e Art. 103 comma 5 del codice dei contratti. |
3. | Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rate di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o |
della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. | |
4. | Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato ad assumere la responsabilità di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori. |
5. | L'appaltatore, ai fini di cui al comma 4, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di , per un importo pari a € . |
Art. 19 - Documenti contrattuali
1. | Sono allegati al presente contratto, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 207 del 2010: | |
a. | il Capitolato Speciale d'appalto integrato dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara; | |
b. | l'elenco dei prezzi unitari. | |
2. | Costituiscono altresì parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati i seguenti documenti: | |
a. | gli elaborati grafici progettuali e le relazioni integrati dalle condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara; | |
b. | il computo metrico estimativo; | |
c. | il cronoprogramma ai sensi dell'art. 40 del DPR 207/2010; | |
d. | il Piano di Sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art. 100 e secondo i contenuti minimi di cui all'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 quando previsto; | |
e. | le polizze di garanzia di cui al precedente articolo Art. 18; | |
f. | il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto. |
Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. | L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso. |
2. | Ai fini di cui al comma 1, l'appaltatore si impegna a accendere e/o utilizzare apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. |
3. | La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con controlli ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari. |
Art. 21 - Adempimenti in materia antimafia
1. | Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011. |
2. | La stazione appaltante ha acquisito la dichiarazione dell'appaltatore in riferimento all'insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma precedente. |
Art. 22 - Normative di riferimento
1. | Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016. |
2. | L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001. |
3. | In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. |
104/2010.
Art. 23 - Spese contrattuali e trattamento fiscale
1. | Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro. |
2. | I lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che è a carico della Stazione appaltante. |
3. | Ai fini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/1986 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro). |
Art. 24 - Trattamento dei dati personali
1. | L'appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento UE n. 2016/679 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e leggi nazionali D.Lgs. 196/2003 per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e presso l'ufficio contratti. |
2. | La Stazione appaltante informa l'appaltatore che il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx (email: xxx@xxxxx.xx – PEC: xxx@xxxx.xxxxx.xx) ed il titolare del trattamento è l’Università di Foggia. |
Per l’Università di Foggia Per l’appaltatore
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante (Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx)
Sottoscritto con firma digitale Sottoscritto con firma digitale