Procedura di negoziazione assistita da un avvocato
Procedura di negoziazione assistita da un avvocato
Relazione
Si tratta di una procedura conciliativa alternativa al contenzioso, che riconosce alle parti il potere di autoregolamentazione dei loro rapporti e ai rispettivi avvocati un ruolo centrale nell'assisterle nella negoziazione finalizzata alla ricerca di un accordo, che una volta raggiunto viene poi omologato dal giudice, così da renderlo esecutivo, salvaguardando nel contempo la funzione giurisdizionale.
La procedura prende l'avvio con la redazione e con la sottoscrizione di una convenzione di procedura di negoziazione assistita da un avvocato, che consiste in un accordo mediante il quale le parti in conflitto, che non hanno ancora adito per la controversia un giudice o un arbitro, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole il conflitto e la controversia tramite l'assistenza dei propri legali. Viene anche previsto l'impegno a tenere riservate le informazioni non conosciute o non conoscibili che le parti si scambiano durante la procedura, salvo concordare la possibilità di produrre in giudizio la relazione riguardante gli aspetti tecnici della questione, stesa con l'ausilio di esperti e di consulenti nominati dalle stesse parti.
L'espletamento di questa procedura esonera le parti dalla conciliazione e dalla mediazione, nei casi in cui sono previste dalla legge, come previsto anche dalla legge francese. La procedura di negoziazione assistita da un avvocato può anche essere effettuata per cercare una soluzione consensuale della separazione o del divorzio, o della modifica delle loro condizioni, o per la regolamentazione dei rapporti tra genitori non coniugati. L'articolo 1 della proposta di legge definisce le finalità della convenzione e prevede l'obbligo deontologico di avvisare i clienti sulla possibilità di ricorrervi. È anche prevista la possibilità di ricorrere all'ausilio di un mediatore designato da un organismo di mediazione, di un mediatore familiare o, per gli aspetti tecnici della questione, di esperti e di consulenti.
L'articolo 2 regola la durata e la possibilità di prorogare il termine concordato, limitatamente a una sola volta, per evitare di trascinare trattative inconcludenti.
L'articolo 3 impone l'obbligo della forma scritta. L'articolo 4 precisa il contenuto della convenzione.
L'articolo 5 stabilisce i requisiti per poter ricorrere alla procedura.
L'articolo 6 precisa che la convenzione non può essere stipulata al fine di risolvere conflitti e controversie sorti in relazione a diritti indisponibili, a status della persona, salvo quanto previsto nell'articolo 14, o a questioni aventi ad oggetto controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente o ricorsi giurisdizionali avverso la certificazione di contratti di lavoro o riguardanti la materia previdenziale. Quest'ultima parte è stata modellata in correlazione al limite introdotto in materia di arbitrato dalla legge n. 183 del 2010, cosiddetta «collegato lavoro».
L'articolo 7 afferma il principio dell'improcedibilità dei procedimenti giudiziari oggetto di convenzione.
L'articolo 8 lascia salva la possibilità di richiedere i provvedimenti cautelari e urgenti. L'articolo 9 regola l'omologazione dell'accordo da parte del presidente del tribunale territorialmente competente in base alle norme del codice di procedura civile. La presentazione dell'accordo al presidente del tribunale per l'omologazione è lasciata alla libera facoltà delle parti che solo tramite l'omologazione raggiungono il risultato di munirsi di un titolo esecutivo. Il comma 2 prevede che l'accordo deve essere redatto in modo completo, dando esatto conto della materia del contendere, nei suoi elementi specifici, con la conseguente dichiarazione esplicita dei diritti su cui
s'intende transigere, rinunciare e conciliare, senza ricorso a dichiarazioni di contenuto generico. Conseguentemente al comma 5 si è prevista la facoltà del presidente del tribunale di convocare le parti e i loro difensori invitandoli a completare l'accordo o a chiarire i punti che potrebbero dare adito a controversia; lo scopo di tale previsione è quello di rendere il più possibile chiaro e certo il contenuto degli accordi evitando così anche il sorgere di successivi contenziosi. È data anche al presidente del tribunale la facoltà di rifiutare l'omologazione per le ipotesi in cui l'accordo è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative o riguarda diritti indisponibili, fatte salve le ipotesi previste dall'articolo 14. Il fatto assume possibile rilevanza deontologica poiché della mancata omologazione sono avvertiti i consigli dell'ordine degli avvocati ai quali appartengono i legali designati.
L'articolo 10 stabilisce che la certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono a opera dei legali che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione.
L'articolo 11 disciplina le ipotesi di annullamento, nullità e risoluzione dell'accordo, modellandosi ai limiti previsti nel codice civile per le transazioni, e regola le conseguenze dell'inadempimento, in questo discostandosi dalla corrispondente previsione del codice civile, per rafforzare ulteriormente l'impegno che le parti vanno ad assumere con l'accordo.
L'articolo 12, mutuato dalla legge francese, prevede che la procedura anche se non riuscita, esonera le parti dalla conciliazione e dalla mediazione, nei casi in cui sono previste dalla legge. L'articolo 13 introduce, anche con finalità deflattive del contenzioso, le conseguenze della mancata risposta all'invito ad aderire a una procedura di negoziazione assistita da un avvocato. L'articolo 14 regola l'ipotesi di applicazione della procedura nei procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2), lettera b), della legge n. 898 del 1970, ovvero di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, anche in presenza di figli minori, o tra genitori non coniugati per la regolamentazione dei loro rapporti nell'interesse dei figli, al fine di cercare una soluzione consensuale. In tali ipotesi è previsto che laddove il ricorso congiuntamente sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori riporti il contenuto dell'accordo raggiunto tra gli stessi a seguito della procedura , il presidente del tribunale, senza disporre la comparizione dei coniugi dinanzi a sé, acquisito il parere del pubblico ministero, relaziona al tribunale in camera di consiglio, che provvede con decreto all'omologazione dell'accordo. Qualora l'accordo risulti in contrasto con l'interesse dei figli, il tribunale convoca le parti e i loro difensori, chiedendo chiarimenti sulla procedura , indicando eventualmente le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli, e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare l'omologazione. Questa modalità, che elimina l'udienza presidenziale qualora sia stata seguita la procedura , impone ai legali delle parti l'obbligo di esperire preliminarmente il tentativo per la loro riconciliazione, dandone atto nell'accordo che sarà poi sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori che, sotto la loro responsabilità professionale, certificheranno l'autenticità delle firme e attesteranno che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà espressa dalle parti. Tale innovata previsione normativa consegue alla notoria constatazione che il tentativo di conciliazione, da esperire da parte del presidente sia in sede di separazione che di divorzio, da tempo ha assunto il solo significato di un passaggio burocratico d'obbligo, privo di sostanziale contenuto e che non ha mai registrato il benché minimo dato di successo. L'eliminazione dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al presidente, qualora sia stata seguita la procedura , consente anche di ottenere benefici risultati in termini di riduzione dei tempi processuali, delle spese del procedimento e dell'attività giudiziaria, che conseguentemente potrà procedere con tempi più celeri alla trattazione dei procedimenti
contenziosi.
L'articolo 15 regola gli effetti della procedura sull'interruzione e sulla sospensione della prescrizione e della decadenza.
L'articolo 16 regola gli obblighi per le parti e per i difensori relativi alla tutela della riservatezza della procedura.
L'articolo 17 disciplina, in simmetria con l'ipotesi di mediazione delegata prevista nel decreto legislativo n. 28 del 2010, l'invito del giudice ad avviare una procedura di negoziazione;
L'articolo 18 regola i compensi dovuti dalle parti.
L'articolo 19 afferma il principio che la procedura di negoziazione assistita da un avvocato si applica anche ai procedimenti arbitrali.
L'articolo 20 disciplina le ipotesi di patrocinio a spese dello Stato, introducendo il principio che alla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, può essere concesso il beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche per l'assistenza di un avvocato svolta nel corso della procedura di negoziazione, purché conclusasi con un accordo.
L'articolo 21 prevede che agli accordi raggiunti per mezzo della procedura si applicano alle parti gli stessi vantaggi fiscali previsti per la mediazione dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 28 del 2010. L'attestazione, ai fini dei benefici sulle imposte sui redditi, è rilasciata dai legali indicati nell'accordo.
L'articolo 22 prevede l'obbligo per gli ordini degli avvocati di organizzare, per i loro iscritti, corsi di formazione riguardanti le procedure di negoziazione e di mediazione e le relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, nonché di diffondere l'utilizzo tra gli iscritti della procedura di cui alla presente proposta di legge.
L'articolo 23 concerne le disposizioni antiriciclaggio e novella l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007, prevedendo che l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica anche alle convenzioni di procedura di negoziazione, ove tali informazioni siano ricevute od ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. L'articolo 24 introduce l'obbligo di comunicazione al Ministero della giustizia dei decreti di omologazione emessi ai sensi della presente proposta di legge per monitorarne il funzionamento e
l'efficacia deflattiva.
L'articolo 25 differisce l'entrata in vigore per consentire un'adeguata pubblicizzazione della nuova procedura.
Art. 1. (Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato).
1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, di seguito denominata
«convenzione», è un accordo mediante il quale le parti in conflitto che non hanno ancora adito per la controversia un giudice o un arbitro convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole il conflitto e la controversia tramite l'assistenza dei propri legali.
2. Gli avvocati designati si adoperano affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia nel loro interesse.
3. È dovere deontologico per gli avvocati informare il proprio cliente all'atto del conferimento di incarico della possibilità di ricorrere alla procedura di negoziazione assistita.
4. Il ricorso alla convenzione può essere pattuito anche come clausola contrattuale purché preveda i requisiti di cui all'articolo 4 e quelli per la nomina dell'avvocato negoziatore.
5. I legali designati, se autorizzati dalle parti, possono ricorrere all'ausilio di un terzo, consulente tecnico o avvocato esperto nella materia oggetto della controversia, mediatore designato da un organismo di conciliazione ovvero, nei casi previsti dall'articolo 14, all'ausilio di un mediatore familiare abilitato.
Art. 2. (Durata e proroga del termine di scadenza).
1. La convenzione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, comunque non inferiore a un mese e non superiore a quattro mesi.
2. Le parti, di comune accordo, possono prorogare il termine concordato ai sensi del comma 1 per una sola volta e fino a un massimo di ulteriori quattro mesi.
Art. 3. (Forma).
1. La convenzione deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta.
Art. 4. (Contenuto della convenzione).
1. La convenzione deve precisare:
a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura;
b) l'oggetto del conflitto o della controversia;
c) le documentazioni e le informazioni necessarie per risolvere il conflitto o la controversia e i modi del loro scambio, nonché prevedere se le parti possono ricorrere, per gli aspetti tecnici della questione, all'ausilio di esperti e di consulenti;
d) il mandato di dirimere il conflitto o la controversia;
e) l'impegno delle parti, dei loro avvocati incaricati e di chiunque partecipa a comportarsi con lealtà durante la procedura e a tenere riservate le informazioni non conosciute o non conoscibili che si sono scambiate durante la procedura, salvo concordare la possibilità di produrre in giudizio la relazione riguardante gli aspetti tecnici della questione, redatta con l'ausilio di esperti e di consulenti designati ai sensi della lettera c);
f) il nome dell'avvocato negoziatore scelto da ciascuna parte ai sensi dell'articolo 1 e degli eventuali esperti o consulenti.
Art. 5. (Capacità a stipulare la convenzione).
1. La convenzione può essere conclusa da qualsiasi persona che ha la capacità di agire e di disporre dei diritti che ne formano oggetto, purché assistita da un avvocato negoziatore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14.
Art. 6. (Oggetto della convenzione. Limiti).
1. La convenzione non può essere stipulata al fine di risolvere conflitti e controversie sorti in relazione a diritti indisponibili, a status della persona, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, o a questioni aventi ad oggetto controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente o ricorsi giurisdizionali avverso la certificazione di contratti di lavoro o riguardanti la materia previdenziale.
Art. 7. (Improcedibilità dei procedimenti oggetto di convenzione).
1. Quando è in corso una procedura di negoziazione assistita da un avvocato ogni ricorso al giudice, anche sommario o monitorio, per decidere sulla stessa controversia è improcedibile.
Art. 8. (Provvedimenti di urgenza e cautelari nei procedimenti oggetto di convenzione).
1. In caso di urgenza, la convenzione non esclude l'instaurazione di procedimenti cautelari e urgenti.
Art. 9.(Omologazione dell'accordo e trascrizione).
1. Le parti, che a seguito della convenzione raggiungono un accordo per risolvere tutta o parte della loro controversia, possono prevedere, per il tramite dei propri difensori nominati nella medesima convenzione, di sottoporre con ricorso congiunto l'accordo per l'omologazione al presidente del tribunale territorialmente competente in base alle norme del codice di procedura civile.
2. L'accordo deve essere redatto in modo completo, dando esatto conto della materia del contendere, nei suoi elementi specifici, con la conseguente dichiarazione esplicita dei diritti su cui s'intende transigere, rinunciare e conciliare. Le dichiarazioni generiche non hanno valore.
3. Il decreto di omologazione del presidente del tribunale costituisce titolo esecutivo e titolo per la trascrizione, l'annotazione, l'iscrizione o la cancellazione di qualsiasi formalità immobiliare.
4. Il presidente del tribunale può, con provvedimento motivato, rifiutare l'omologazione solo
per le ipotesi in cui l'accordo sia contrario all'ordine pubblico o a norme imperative o riguardi diritti indisponibili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14. Della mancata omologazione sono avvertiti i consigli dell'ordine degli avvocati ai quali appartengono i legali designati affinché valutino se la mancata omologazione costituisce un fatto deontologicamente rilevante.
5. Se il presidente del tribunale ritiene che gli accordi non siano completi o contengano dichiarazioni generiche, ai sensi del comma 2, convoca le parti e i loro difensori invitandoli a completare l'accordo o a chiarire i punti che potrebbero dare adito a controversia.
6. In caso di mancata presentazione dell'accordo per l'omologazione, l'accordo ha effetti solo negoziali tra le parti e non costituisce titolo esecutivo o titolo per la trascrizione, l'annotazione, l'iscrizione o la cancellazione di qualsiasi formalità immobiliare.
Art. 10. (Certificazione delle firme).
1. La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono a opera e sotto la responsabilità dei legali che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione.
Art. 11. (Annullamento, nullità e risoluzione dell'accordo).
1. L'accordo non può essere annullato per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti. L'accordo può essere annullato ai sensi degli articoli 1971, 1973, 1974 e 1975 del codice civile.
2. L'accordo può essere dichiarato nullo ai sensi degli articoli 1966, secondo comma, e 1972 del codice civile.
3. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui xxxxxxx ha partecipato.
4. L'accordo sottoscritto può essere oggetto di risoluzione per inadempimento, anche se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione.
Art. 12. (Effetti del mancato accordo).
1. Quando le parti non riescono a raggiungere un accordo, dopo aver esperito la procedura di negoziazione assistita da un avvocato, se propongono la loro controversia dinanzi al giudice sono dispensate dall'obbligo di conciliazione o di mediazione, se previsto dalla legge.
2. La dichiarazione di mancato accordo è certificata dai legali designati e, se le parti l'hanno previsto nella convenzione, può contenere le proposte conclusive di accordo rispettivamente formulate dai difensori.
Art. 13. (Invito ad aderire alla procedura di negoziazione assistita da un avvocato. Effetti e trascrizione).
1. Quando, prima della proposizione di una domanda giudiziale, una parte, per il tramite del suo avvocato, ha invitato personalmente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o atto equipollente, l'altra parte a ricorrere alla procedura di negoziazione assistita da un avvocato e tale invito non è seguito da risposta o è seguito da rifiuto entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della proposta, la parte che l'ha proposto è dispensata dall'obbligo di conciliazione, se previsto dalla legge.
2. L'invito ad avviare una procedura di negoziazione assistita da un avvocato entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso deve indicare:
a) il termine proposto per l'espletamento della procedura;
b) l'oggetto del conflitto o della controversia;
c) l'impegno a comportarsi con lealtà durante la procedura e a tenere riservate le informazioni non conosciute o non conoscibili che saranno scambiate durante la procedura, salvo concordare la possibilità di produrre in giudizio la relazione riguardante gli aspetti tecnici della questione, redatta con l'ausilio di esperti e di consulenti designati ai sensi dell'articolo 4;
d) il nome dell'avvocato negoziatore e l'invito a designare un avvocato negoziatore;
e) l'avvertimento che la mancata risposta all'invito o il rifiuto ad aderire alla procedura può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e dell’art. 96 del codice di procedura civile e che in caso di rifiuto o di mancata risposta la parte che lo ha rivolto è dispensata dall'obbligo di conciliazione, se previsto dalla legge e che potrà essere valutata dal giudice ai fini della concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell’art. 642 del codice di procedura civile;
f) l'avvertimento della possibilità di avvalersi, in alternativa, del procedimento di mediazione come disciplinato dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
3. L'invito è producibile in giudizio e il comportamento della parte che non ha dato risposta o che ha rifiutato di aderire alla procedura può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e dell'articolo 96 del codice di procedura civile e può essere valutata dal giudice al fine di concedere la provvisoria esecuzione ai sensi dell’art. 642 del codice procedura civile.
4. L'invito rivolto all'altra parte a ricorrere alla procedura di negoziazione assistita da un avvocato può essere trascritto, se notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, nei casi in cui la controversia ha per oggetto una domanda per cui è consentita la trascrizione della domanda giudiziale; la trascrizione perde efficacia se, decorsi trenta giorni dallo scadere del termine per aderire alla procedura, non è annotata la convenzione o se non è seguita, decorso il medesimo termine di trenta giorni dallo scadere del termine per aderire, dalla trascrizione della domanda giudiziale.
5. In tutti i casi in cui la controversia ha per oggetto una domanda per cui è consentita la trascrizione della domanda giudiziale, le parti possono trascrivere la convenzione. La trascrizione perde efficacia se, decorsi trenta giorni dallo scadere del termine fissato per la procedura, non è trascritta l'omologazione dell'accordo ai sensi del presente articolo o se non è seguita dalla trascrizione della domanda giudiziale. L'eventuale proroga del termine ai sensi dell'articolo 2 deve essere annotata.
Art. 14. (Convenzione nei procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio e nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati).
1. La convenzione può essere conclusa tra coniugi, al fine di raggiungere una
soluzione consensuale, nei procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2), lettera b), della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ovvero di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, anche in presenza di figli minori, o tra genitori non coniugati per la regolamentazione dei loro rapporti nell'interesse dei figli. La domanda di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio, presentata congiuntamente dai coniugi a seguito dell'espletamento della procedura di negoziazione assistita da un avvocato e i relativi procedimenti sono regolati dalla normativa vigente in materia, fatto salvo quanto previsto dalla presente legge.
2. Dopo l'articolo 710 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Art. 710-bis. – (Ricorso congiunto per la modifica dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi mediante procedura di negoziazione assistita da un avvocato). — Il ricorso congiunto per la modificazione dei provvedimenti conseguenti alla separazione riguardanti i coniugi e la prole, sottoscritto dagli stessi coniugi e dai rispettivi difensori, che riporta il contenuto dell'accordo raggiunto a seguito dell'espletamento di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato, è proposto al tribunale che, senza sentire le parti, acquisito il parere del pubblico ministero, provvede con decreto all'omologazione dell'accordo.
Qualora l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli appaia in contrasto con l'interesse di questi, il tribunale convoca i coniugi e i loro difensori, chiedendo chiarimenti sulla procedura di negoziazione assistita, indicando eventualmente le
modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di xxxxxxxx soluzione, può rifiutare l'omologazione dell'accordo.
Al ricorso devono essere allegati la convenzione relativa alla procedura di negoziazione assistita di cui al primo comma e l'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori. La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono a opera e sotto la responsabilità professionale dei legali che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione».
3. Al libro quarto, titolo II, capo I, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 711 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 711-bis. – (Separazione consensuale mediante procedura di negoziazione assistita da un avvocato). — Nel caso di separazione consensuale previsto nell'articolo 158 del codice civile, qualora il ricorso congiuntamente sottoscritto dai coniugi e dai rispettivi difensori riporti il contenuto dell'accordo raggiunto tra gli stessi a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato, il presidente del tribunale, senza disporre la comparizione dei coniugi dinanzi a sé, acquisito il parere del pubblico ministero, relaziona al tribunale in camera di consiglio, che provvede con decreto all'omologazione dell'accordo.
Qualora l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli appaia in contrasto con l'interesse di questi, il tribunale convoca i coniugi e i loro difensori, chiedendo chiarimenti sulla procedura di negoziazione asssitita di cui al primo comma, indicando eventualmente le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare l'omologazione dell'accordo.
Al ricorso devono essere allegati la convenzione relativa alla procedura di negoziazione assistita di cui al primo comma e l'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, con l'esplicita dichiarazione dei legali delle parti di aver esperito senza successo il tentativo di riconciliazione dei coniugi.
La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono a opera e sotto la responsabilità professionale dei legali che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione di cui al terzo comma.
Art. 711-ter. – (Ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti tra genitori non coniugati mediante procedura di negoziazione assistita da un avvocato). — Il ricorso congiuntamente sottoscritto da genitori non coniugati e dai rispettivi difensori, che riporti il contenuto dell'accordo raggiunto tra gli stessi nell'interesse dei figli a seguito dell'espletamento di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato, è proposto, ai fini dell'omologazione dell'accordo, al presidente del tribunale del luogo dove risiede il minore. Il presidente, senza disporre la comparizione delle parti dinanzi a sé, acquisito il parere del pubblico ministero, relaziona al tribunale in camera di consiglio, che provvede con decreto
all'omologazione dell'accordo.
Qualora l'accordo appaia in contrasto con l'interesse dei figli, il tribunale convoca i genitori e i loro difensori, chiedendo chiarimenti sulla procedura di cui al primo comma, indicando eventualmente le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di xxxxxxxx soluzione, può rifiutare l'omologazione dell'accordo.
Al ricorso devono essere allegati la convenzione relativa alla procedura di cui al primo comma e l'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori. La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono a opera e sotto la responsabilità professionale dei legali che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione».
4. Alla legge 1o dicembre 1970, n. 898, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4 dopo il comma 13 inserito il seguente:
«13-bis. La domanda congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio sottoscritta dai coniugi e dai rispettivi difensori, che riporta il contenuto dell'accordo raggiunto tra gli stessi a seguito dell'espletamento di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato, con indicate le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici patrimoniali tra le parti, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, senza sentire i coniugi, acquisito il parere del pubblico ministero, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché agli eventuali accordi economico-patrimoniali tra i coniugi contenuti nel ricorso e raggiunti con la procedura , e con ordinanza convoca le parti e i rispettivi difensori, chiedendo chiarimenti sulla procedura , indicando eventualmente le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, applica la procedura di cui al comma 8. Al ricorso devono essere allegati la convenzione relativa alla procedura e l'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, con l'esplicita dichiarazione dei legali delle parti di aver esperito senza successo il tentativo di riconciliazione dei coniugi. La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono a opera e sotto la responsabilità professionale dei legali che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione»;
b) all'articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Il ricorso congiunto per la revisione delle disposizioni conseguenti alla pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, concernenti la prole e relative alla misura e alla modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, che riporta il contenuto dell'accordo raggiunto a seguito dell'espletamento di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato, è proposto al tribunale che, senza sentire le parti, acquisito il parere del pubblico ministero, provvede con decreto all'omologazione dell'accordo. Qualora l'accordo delle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli sia in contrasto con l'interesse di questi, il tribunale convoca le parti e i loro difensori, chiedendo chiarimenti sulla procedura , indicando eventualmente le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare l'omologazione dell'accordo. Al ricorso devono essere allegati la convenzione relativa alla procedura e l'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori. La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono a opera e sotto la responsabilità professionale dei legali che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione».
Art. 15. (Interruzione della prescrizione e della decadenza).
1. La prescrizione è interrotta con la sottoscrizione della convenzione o con l'invito di cui all'articolo 13. Ogni termine di decadenza è sospeso con la sottoscrizione della convenzione o con l'invito di cui al citato articolo 13 e inizia nuovamente a decorrere a spirare dal termine previsto nella convenzione o decorso il termine di trenta giorni di cui al medesimo articolo 13, comma 1. La sospensione feriale dei termini non si cumula con la sospensione prevista dal presente comma.
Art. 16. (Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza).
1. Nella procedura di negoziazione assistita da un avvocato è obbligo degli avvocati e delle parti comportarsi con lealtà e tenere riservati le informazioni ricevute e i documenti acquisiti dalla controparte, purché non conosciuti o conoscibili; tale obbligo è deontologicamente sanzionato per gli avvocati. L'avvocato designato come negoziatore può svolgere la difesa in sede giurisdizionale di chi lo ha designato, fermo restando l'obbligo di osservare quanto previsto dal comma 3.
2. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile in una questione avente il medesimo oggetto o allo stesso direttamente connessa.
3. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite riservatamente dalla controparte, e in
precedenza non conosciute o conoscibili, nel corso di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato non possono essere utilizzate dalla parte che ne è venuta a conoscenza nel corso della procedura e nel giudizio avente anche parzialmente il medesimo oggetto, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura. Della violazione di tale obbligo il giudice informa il consiglio dell'ordine degli avvocati.
4. Il difensore della parte e tutti coloro che partecipano alla procedura di negoziazione assistita da un avvocato non sono tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nella procedura davanti all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità.
5. A coloro che partecipano alla procedura di negoziazione assistita da un avvocato si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dall'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili.
Art. 17. (Invito del giudice ad avviare una procedura di negoziazione assistita da un avvocato).
1. Il giudice, con l'ordinanza di cui al settimo comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile e in qualsiasi momento successivo e fino alla precisazione delle conclusioni o nel procedimento sommario dopo la prima udienza, può invitare le parti a sottoscrivere, nel termine di trenta giorni, la convenzione indicando alle stesse, con provvedimento motivato, i punti controversi della questione a lui sottoposta e fissando il termine per la procedura di negoziazione assistita da un avvocato in contraddittorio con le parti.
2. Nei casi di cui al comma 1 la richiesta di omologazione prevista dall'articolo 9 è presentata davanti allo stesso giudice che ha emesso l'ordinanza.
3. Nei giudizi di separazione e di divorzio, il presidente del tribunale in sede di comparizione personale delle parti davanti a sé e il giudice prima della precisazione delle conclusioni possono invitare le parti a sottoscrivere, nel termine di trenta giorni, la convenzione indicando alle stesse, con provvedimento motivato, i punti controversi della questione e dando alle parti ogni utile indicazione per la risoluzione del conflitto.
4. I termini di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo e quello previsto per lo svolgimento della procedura di negoziazione assistita da un avvocato non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.
Art. 18. (Compensi)
1.I compensi dei difensori delle parti per l'attività di redazione dell'accordo e di partecipazione e di assistenza alla procedura di negoziazione assistita da un avvocato. se non concordati per iscritto dalle parti. sono determinati secondo parametri fissati con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense; sarà previsto negli stessi un aumento degli stessi in caso di favorevole esito della procedura.
2. Agli esperti e ai consulenti nominati ai sensi dell'articolo 4 si applicano i compensi previsti per gli ausiliari di giustizia.
3. Ai componenti designati dagli organismi di mediazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della presente legge, si applicano le indennità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180.
4. Salvo diverso accordo ai sensi del comma 2, gli onorari dei rispettivi difensori nelle procedure partecipative di negoziazione s'intendono compensati tra le parti, con rinuncia al beneficio della solidarietà.
Art. 19. (Procedimenti arbitrali).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai procedimenti davanti agli arbitri.
Art. 20. (Patrocinio a spese dello Stato).
1. Alla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, può essere concesso il beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche per l'assistenza di un avvocato svolta nel corso di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato purché terminata con un accordo omologato ai sensi dell'articolo 9 della presente legge.
Art. 21. (Benefìci fiscali).
1. Alle parti degli accordi omologati ai sensi degli articoli 9 e 14 della presente legge si applicano i benefìci fiscali previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. L'attestazione, ai fini dei benefìci sulle imposte sui redditi, è rilasciata dai legali indicati nell'accordo. I legali sono responsabili dell'attestazione resa.
Art. 22. (Adempimenti degli Ordini degli avvocati).
1. Gli ordini degli avvocati provvedono a organizzare, per i loro iscritti, corsi di formazione riguardanti le procedure di negoziazione e di mediazione e le relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, nonché a diffondere l'utilizzo tra gli iscritti della procedura di negoziazione assistita da un avvocato.
Art. 23. (Antiriciclaggio).
1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole:
«compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento,» sono inserite le seguenti: «ovvero una procedura di negoziazione assistita da un avvocato ai sensi di legge».
Art. 24. (Raccolta dei dati).
1. I presidenti dei tribunali trasmettono annualmente al Ministero della giustizia i decreti di omologazione degli accordi emanati ai sensi degli articoli 9 e 14.
Art. 25. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore tre mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Camere Arbitrali dell'Avvocatura
Relazione
Col progetto di legge si intende regolare la costituzione delle Camere Arbitrali dell'Avvocatura, come strumento alternativo volontario alla giurisdizione pubblica e finalizzata a ridurre, e quindi esaurire, l'arretrato di giudizi pendenti in materia civile e di impedirne la nuova formazione; essa è rappresentativa di un servizio che l’Avvocatura intende offrire ai Cittadini; realizza il proposito di contribuire all'attuazione di modelli alternativi di risoluzione delle controversie, in tempi rapidi, di norma non superiori ad un anno, caratterizzati dal costo contenuto, per i cittadini e per l’imprese che se ne avvalgono, oltre che la relativa deducibilità agli effetti fiscali.
Si propone di costituire presso ciascun Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (o più Consigli dell’ordine, caratterizzati da contiguità territoriale e tra di loro convenzionati) una Camera Arbitrale dell'Avvocatura, con la finalità di promuovere il ricorso ad arbitrati rituali per la risoluzione delle controversie e al fine di amministrarne lo svolgimento.
La Camera Arbitrale dell'Avvocatura è composta dai Consiglieri dell'Ordine presso il quale è stata costituita ma per assicurare la terzietà della Camera rispetto agli arbitri che saranno di volta in volta
designati si è previsto che i componenti del Consiglio dell’Ordine in carica non possono essere iscritti nell’elenco degli arbitri.
Il Consiglio Nazionale Forense vigilerà sul corretto funzionamento delle Camere Arbitrali, con facoltà nel caso di gravi irregolarità nel funzionamento di poterne deliberarne lo scioglimento.
All’articolo 2 si prevede che possono svolgere la funzione di arbitri gli avvocati, che essendo iscritti all'Albo del circondario da almeno tre anni, abbiano comunicato la propria disponibilità ad esercitare la relativa funzione, assumendo impegno di svolgere gli incarichi loro di volta in volta assegnati, salvo che non ricorrano casi di eventuale incompatibilità ovvero gravi ragioni di inopportunità.
I criteri in base ai quali il Consiglio dell'Ordine delibera in merito alle domande di iscrizione ed all'eventuale cancellazione dall’elenco degli arbitri saranno determinati con regolamento che il Ministro di Giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense, adotterà entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.
Il regolamento:
a. fissa i criteri di valutazione della competenza necessaria ai fini dell’iscrizione e della permanenza nell'elenco, oltre che per l’assegnazione dei singoli incarichi, ove non sia sufficiente, per la stessa, il semplice criterio dell’alternanza;
b. stabilisce i casi nei quali eventuali provvedimenti disciplinari, anche di natura cautelare o non definitivi, adottati a carico di coloro che richiedono l'iscrizione nell'elenco ostano alla stessa, ovvero ne determinano la cancellazione o la sospensione;
c. fissa e aggiorna le caratteristiche e i requisiti della polizza assicurativa che ciascun iscritto all'elenco ha l'obbligo di stipulare e mantenere a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della funzione di arbitro per le procedure previste nella legge.
I Consigli dell’Ordine degli avvocati organizzeranno corsi gratuiti di formazione in materia arbitrale.
L’art. 3 specifica i criteri in base ai quali la Camera Arbitrale assegnerà gli incarichi arbitrali saranno fissati con il regolamento ministeriale di cui all’articolo 2, comma 3.
Tali criteri valorizzeranno le specifiche competenze professionali dell’arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alle materie che caratterizzano la controversia; terrano conto del luogo in cui le parti hanno residenza o sede legale in relazione alla prossimità geografica con la sede dell'arbitro; assicurano il rispetto del principio della rotazione nell’assegnazione degli incarichi agli iscritti negli elenchi, tenuto conto che nessun arbitro può essere designato per il compimento di oltre dieci procedure arbitrali nel corso di ciascun anno e venti decreti ingiuntivi.
Le parti, come precisato nell’art 4, potranno fare ricorso alla procedura di cui alla presente legge solo volontariamente ed a tal fine devono depositare presso la Segreteria della Camera Arbitrale una domanda sottoscritta personalmente con firma recante l’autentica di un avvocato e versare i diritti per il funzionamento della Camera Arbitrale ed il compenso dell’arbitro. L’arbitrato amministrato dalle Camere arbitrali dell’Avvocatura in questa prima fase di sperimentazione e non volendosi creare una giurisdizione privata in tutto alternativa a quella pubblica può essere promosso per tutte le controversie che non siano di competenza del Giudice di Xxxx e che non abbiano un valore superiore a Euro 100.000,00, con eccezione di quelle concernenti diritti indisponibili e di quelle per le quali il ricorso alla procedura arbitrale è espressamente vietato dalla legge.
La proposizione della domanda di arbitrato esonererà le parti dal tentativo di conciliazione e dall'obbligo di proposizione del procedimento di mediazione, nei casi in cui gli stessi sono previsti dalla legge in via obbligatoria o sotto pena di improcedibilità, in sintonia con quanto previsto nel Decreto legislativo 28/2910 per i giudizi arbitrali.
Le controversie saranno trattate e decise da un arbitro unico designato dalla Camera Arbitrale. L’arbitro, come regolato nell’art. 5, con la comunicazione della propria accettazione dell’incarico espressamente dichiarerà:
a) l’insussistenza di cause di incompatibilità;
b) l’assenza di relazioni con le parti, con i loro difensori o con ogni altro soggetto coinvolto nella controversia, che possano pregiudicare, ovvero semplicemente far dubitare della sua imparzialità o della sua indipendenza;
c) l’assenza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia.
In mancanza di tale comunicazione o di accettazione dell’incarico si procede immediatamente alla designazione di un nuovo arbitro.
L’art 4 stabilisce che la sede dell'arbitrato è presso lo studio professionale dell’arbitro designato dalla Camera Arbitrale. e regola compiutamente il compenso per l’arbitro designato.
L’art 7 regola le ipotesi di sostituzione dell'arbitro in caso di ritardo o negligenza o nell'ipotesi di rinuncia ovvero di sua ricusazione.
L'arbitro potrà essere ricusato con ricorso presentato e deciso ai sensi dell’art. 815 del codice di procedura civile data la gravità della ricusazione si prevede che la parte che vi ha dato luogo abbia obbligo di darne contestuale comunicazione alla Camera Arbitrale e che il Presidente del Tribunale comunica alla Camera Arbitrale l’esito del procedimento di ricusazione.
L’art 8 disciplina il procedimento richiamando gli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile; pur avendo le decisioni arbitrali tendenzialmente una maggiore stabilità, per i più contenuti limiti di appellabilità, si ritiene opportuno precisare che sarà possibile l’impugnazione avanti la Corte di Appello del lodo per errore di diritto, ai sensi dell’art. 829, comma 3 del codice di procedura civile.
Le parti, trattandosi di arbitrato rituale e nel rispetto di quanto previsto nella Legge 247/2012, dovranno essere assistite da un avvocato.
I termini fissati nel procedimento sono perentori. Le comunicazioni, lo scambio delle memorie ed il deposito di documenti avvengono tra le parti, e tra le parti e l’arbitro, esclusivamente tramite pec, firmate digitalmente, anticipando gli effetti - senza oneri per lo Stato- di una sorta di processo telematico. Solo la domanda di arbitrato, il verbale delle udienze (rilasciato alle parti dall’arbitro alla fine di ogni udienza) e il lodo avranno anche formato cartaceo; la conservazione dei dati presso i consigli sarà pertanto principalmente telematica e per questo fatta secondo le regole fissate dal Codice di conservazione e tutele dei dati personali (privacy)
Innovativa e di grande ausilio per le imprese è la possibilità, prevista nell’art. 9, di riconoscere la possibilità di presentare avanti la Camera Arbitrale dell’Avvocatura, ricorso per ingiunzione ai sensi dell’articolo 641, comma 1 ottenendo così in tempi rapidi un provvedimento monitorio di condanna simile a quello dato dal giudice ordinario.
Sarà l’opponente che intende far valere le sue ragioni in sede di opposizione ad aderire alla competenza speciale arbitrale (proponendo l’opposizione presso la Segreteria della Camera Arbitrale medesima) o - se non accetta la competenza arbitrale- proponendola avanti il Tribunale competente con citazione notificata all’altra parte
Di converso si prevede che le parti possano concordare di proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo dato dal tribunale avanti la Camera Arbitrale del tribunale al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto.
Per garantire la terzietà del giudizio proposto in sede di opposizione si è previsto che l’arbitro designato per decidere sull’opposizione non può essere il medesimo che ha pronunciato il decreto opposto.
L’art 10 introduce anche in questi giudizi l’obbligo per l’arbitro di tentare di conciliare le parti e la facoltà di formulare loro una proposta transattiva senza che questo costituisca motivo di ricusazione. Se il tentativo riesce, è redatto, a cura del medesimo, verbale recante i termini dell’accordo raggiunto dalle parti e degli obblighi assunti dalle stesse, che è sottoscritto dalle medesime e dall’arbitro. Questi provvede altresì ad autenticare le sottoscrizioni delle parti. Il verbale autenticato costituisce titolo esecutivo.
Nel successivo art. 11 i precisa che il lodo costituisce titolo esecutivo ed è titolo per la trascrizione.
Il lodo ed il verbale di conciliazione, di cui all’art. 10, saranno resi esecutivi, a richiesta di una delle parti, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine con provvedimento che autorizza l’apposizione della formula esecutiva da parte della Cancelleria del Tribunale, senza nessun altro onere o spesa per la parte richiedente e senza nessun particolare aggravio di lavoro per i Tribunali.
Con l’art. 12 si dettano disposizioni sul regime fiscale e sul Gratuito patrocinio per consentire anche alle parti non abbienti di ricorrere alle procedure previste nel presente progetto di legge.
Si prevede così che, al pari di ogni altro arbitrato, tutti gli atti, documenti e provvedimenti sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Sono previste anche altre agevolazioni:
- il verbale di conciliazione è esente dall’imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e successive modificazioni:
- il lodo arbitrale che conclude la controversia è sottoposto a registrazione ed è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro. Per la quota di valore eccedente l’imposta è dovuta in misura ridotta pari alla metà.
- si dà alle parti, che non siano soggetti IVA, dalle imposte sui redditi tutte le somme pagate per sostenere i costi dell’arbitrato di cui alla presente legge, sino alla concorrenza di euro 640,00.
La parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste nella presente legge. L’arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura, per questa ragione, un credito d’imposta pari al compenso professionale previsto nella presente legge. L’ammissione ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è deliberata dalla Camera Arbitrale su istanza della parte interessata, ed il credito d’imposta ai sensi del periodo che precede sarà certificato con dichiarazione della Segreteria della Camera Arbitrale.
L’art. 13 detta altre disposizioni fiscali prevedendo che l’attività svolta dalle Camere arbitrali non è assoggettabile ad alcuna imposta e, in considerazione che i compensi percepiti dagli arbitri per i procedimenti previsti nella presente legge, sono particolarmente bassi e di servizio si prevede che i compensi saranno soggetti a tassazione separata ai fini dell’imposta sui redditi e sono esenti da Iva e da qualsiasi contribuzione previdenziale.
Infine si prevede che le Camere arbitrali previste nella presente legge sono esentate dagli obblighi previsti per i sostituti d'imposta.
L’art. 14 detta disposizioni in via transitoria, sino volte alla riduzione del numero dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 2, iscritti a ruolo nel corso dell’anno 2012 o in anni precedenti, in misura pari ad almeno il venticinque per cento; il Giudice invita le parti, nelle cause avanti il Tribunale in composizione monocratica, il cui valore sia inferiore a quello previsto all’articolo 4 e per le quali non sia stata già fissata udienza di precisazione delle conclusioni, a richiedere congiuntamente l’esperimento della procedura arbitrale prevista dalla presente legge.
Le parti, ove intendano aderire all’invito, ne rendono dichiarazione nel verbale di causa e, entro il termine loro all’uopo assegnato dal Giudice, chiedono con istanza congiunta alla Camera Arbitrale del tribunale al quale questi appartiene di avviare la procedura arbitrale.
Il Giudice dispone che il procedimento prosegua davanti all’arbitro, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, e dichiara l’estinzione del procedimento.
La Cancelleria trasmetterà alla Segreteria della Camera Arbitrale i fascicoli delle parti e copia dei verbali di causa, oltre ad ogni altro atto e documento eventualmente contenuto nel fascicolo d’ufficio.
Le parti saranno esonerate da ogni spesa afferente la procedura arbitrale, eccettuate quelle riguardanti i diritti di segreteria. L’arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d’imposta pari al compenso professionale che sarà liquidato dal Presidente della Camera Arbitrale nei limiti di cui alla tabella dei compensi previsti nella presente legge. Il credito
d’imposta ai sensi del periodo che precede è certificato con dichiarazione della Segreteria della Camera Arbitrale.
E’ previsto, per un controllo sulla funzionalità delle Camere arbitrali, che i Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati trasmettono annualmente al Ministero di Giustizia il numero delle procedure arbitrali proposte, esaurite e pendenti ai sensi della presente legge davanti alle Camere arbitrali costituite presso i medesimi.
Gli Enti territoriali, le Associazioni di categoria assumeranno su richiesta del Consiglio dell’Ordine degli avvocati e d’intesa con lo stesso ogni iniziativa, anche con attribuzione di fondi, per favorire la conoscenza dell'attività svolta dalle Camere Arbitrali dell’avvocatura ed incentivare il ricorso alle procedure arbitrali previste nella presente legge.
Si prevede infine che all’atto del conferimento del mandato, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del ricorso al procedimento arbitrale previsto nella presente legge. L'informazione deve essere fornita chiaramente, completa dei benefici fiscali connessi all’utilizzo della procedura, e per iscritto ed il documento che la contiene va allegato all'atto introduttivo del giudizio.
All’art. 15 si prevedono le norme di copertura finanziaria.
PROGETTO DI LEGGE PER LA ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE CAMERE ARBITRALI DELL'AVVOCATURA
articolo 1 (Istituzione e funzionamento delle Camere arbitrali dell'avvocatura).
1. La costituzione delle Camere Arbitrali dell'Avvocatura, finalizzata a ridurre, e quindi esaurire, l'arretrato di giudizi pendenti in materia civile e di impedirne la nuova formazione, è rappresentativa di un servizio che la stessa intende offrire ai Cittadini; realizza il proposito di contribuire all'attuazione di modelli alternativi di risoluzione delle controversie, in tempi rapidi, di norma non superiori ad un anno, caratterizzati dal costo contenuto, per i cittadini e per l’imprese che se ne avvalgono, oltre che la relativa deducibilità agli effetti fiscali.
2. Ciascun Consiglio dell’Ordine degli Avvocati costituisce, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una Camera Arbitrale dell'Avvocatura, con lo scopo di promuovere il ricorso ad arbitrati rituali per la risoluzione delle controversie e al fine di amministrarne lo svolgimento.
3. Più Consigli degli Ordini caratterizzati da contiguità territoriale, sino ad un massimo di tre, possono costituire una Camera Arbitrale comune, provvedendo con apposita convenzione a stabilirne la sede presso uno degli stessi, ad indicarne il numero dei Consiglieri di ogni Ordine che sono chiamati a farne parte, in modo che sia in ogni caso assicurata proporzionalità di partecipazione per ciascuno di essi, ad indicarne gli organi di funzionamento, a prevederne le modalità per il relativo rinnovo, e a concordare i contributi che ciascuno di essi deve versare per provvederne alle necessità di funzionamento.
4. La composizione e il funzionamento delle Camere, e lo svolgimento degli arbitrati da essa amministrati, sono regolati dalle disposizioni contenute negli commi seguenti.
5. La Camera Arbitrale dell'Avvocatura è composta dai Consiglieri dell'Ordine presso il quale è stata costituita. I medesimi restano nella carica sino a quando non se ne verifica la sostituzione a seguito dell'elezione di nuovi consiglieri per effetto del rinnovo dei relativi Consigli. Nel caso in cui la Camera sia costituita da più Ordini e composta da Consiglieri provenienti da ciascuno di essi, i suoi componenti possono essere avvicendati anche non simultaneamente, qualora i Consigli degli Ordini di relativa provenienza siano rinnovati in tempi diversi.
6. La Camera Arbitrale è di norma presieduta dal Presidente del Consiglio dell’Ordine presso cui è costituita. Il Segretario e il Tesoriere del Consiglio dell’Ordine svolgono
la medesima funzione in seno ad essa. Le relative cariche, come quelle dei rimanenti componenti, non danno diritto ad alcun compenso, ma può essere stabilita l'assegnazione di un rimborso delle spese documentate, sostenute per lo svolgimento della funzione.
7. I componenti del Consiglio dell’Ordine in carica non possono essere iscritti nell’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 2.
8. Per il funzionamento della Camera Arbitrale possono utilizzarsi le risorse dell’Organismo di Conciliazione Forense, ove costituito.
9. Il Consiglio Nazionale Forense vigila sul corretto funzionamento delle Camere Arbitrali istituite presso ciascun Consiglio dell’Ordine e, ove siano rilevate gravi irregolarità nel funzionamento di una di esse, può deliberarne lo scioglimento con provvedimento immediatamente efficace.
10. In tale caso designa contestualmente, scegliendolo tra i propri membri, un Commissario che ne esercita le funzioni sino a che il Consiglio dell'Ordine cui la stessa si riferisce non sia rinnovato e la medesima non sia stata ricostituita.
articolo 2 (Funzioni delle Camere arbitrali dell'avvocatura).
2. Possono svolgere la funzione di arbitri per incarico ricevuto dalla Camera Arbitrale di appartenenza, previa deliberazione del Consiglio dell’Ordine, gli avvocati, che essendo iscritti all'Albo del circondario da almeno tre anni, abbiano comunicato la propria disponibilità ad esercitare la relativa funzione, assumendo impegno di svolgere gli incarichi loro di volta in volta assegnati, salvo che non ricorrano casi di eventuale incompatibilità ovvero gravi ragioni di inopportunità. La Camera Arbitrale tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri iscritti.
3. I criteri in base ai quali il Consiglio dell'Ordine delibera in merito alle domande di iscrizione ed all'eventuale cancellazione dall’elenco degli arbitri sono fissati con regolamento che il Ministro di Giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense, adotta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e modifica secondo necessità.
4. Il regolamento:
a. fissa i criteri di valutazione della competenza necessaria ai fini dell’iscrizione e della permanenza nell'elenco, oltre che per l’assegnazione dei singoli incarichi, ove non sia sufficiente, per la stessa, il semplice criterio dell’alternanza;
b. stabilisce i casi nei quali eventuali provvedimenti disciplinari, anche di natura cautelare o non definitivi, adottati a carico di coloro che richiedono l'iscrizione nell'elenco ostano alla stessa, ovvero ne determinano la cancellazione o la sospensione;
c. fissa e aggiorna le caratteristiche e i requisiti della polizza assicurativa che ciascun iscritto all'elenco ha l'obbligo di stipulare e mantenere a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della funzione di arbitro per le procedure previste nella presente legge. La mancata stipula o il venir meno per qualsivoglia ragione della polizza comporta la cancellazione, con provvedimento immediatamente efficace, dall'elenco. La sussistenza della polizza assicurativa e l'indicazione del termine della sua scadenza successiva sono contenuti nella dichiarazione di accettazione della nomina che l'arbitro, a pena di nullità, comunica alle parti all'inizio di ciascuna procedure.
5. I provvedimenti di cancellazione o di sospensione dell'arbitro dall'elenco sono sempre assunti dal Consiglio dell’Ordine dopo aver convocato e sentito l’interessato.
6. L’elenco degli arbitri è pubblico, deve essere tenuto aggiornato e deve essere consultabile nel sito internet dell’Ordine.
7. I Consigli dell’Ordine degli avvocati organizzano per gli iscritti corsi gratuiti di formazione in materia arbitrale. La frequenza dei corsi di cui al precedente comma e lo svolgimento della funzione di arbitro in procedure arbitrali previste nella presente legge saranno considerati dal Consiglio Nazionale Forense coma attività utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti.
articolo 3 (Assegnazione degli incarichi arbitrali).
1. I criteri in base ai quali la Camera Arbitrale assegna gli incarichi arbitrali sono fissati con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 3.
2. Tali criteri valorizzano le specifiche competenze professionali dell’arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alle materie che caratterizzano la controversia; tengono conto del luogo in cui le parti hanno residenza o sede legale in relazione alla prossimità geografica con la sede dell'arbitro; assicurano il rispetto del principio della rotazione nell’assegnazione degli incarichi agli iscritti negli elenchi, tenuto conto che nessun arbitro può essere designato per il compimento di oltre dieci procedure arbitrali nel corso di ciascun anno e venti decreti ingiuntivi.
articolo 4 (Proposizione e svolgimento dell’arbitrato).
1. Le parti che intendono promuovere il procedimento arbitrale devono depositare presso la Segreteria della Camera Arbitrale domanda sottoscritta personalmente con firma recante l’autentica di un avvocato e versare i diritti per il funzionamento della Camera Arbitrale ed il compenso dell’arbitro, come da tariffa allegata. La domanda contiene:
a) il nome delle parti e l'indicazione della loro residenza, ovvero la ragione sociale, l'indicazione del legale rappresentante e della sede legale, oltre ai codici fiscali e all’indicazione degli avvocati cui è affidato il patrocinio e presso cui è eletto il domicilio. Nella domanda sono indicati gli indirizzi di pec dei difensori delle parti. Tutte le comunicazioni del procedimento e la comunicazione del lodo hanno luogo con l’impiego di tale mezzo;
b) l'esposizione generica dei fatti, la formulazione generica dei quesiti, l'indicazione del valore della controversia;
c) la richiesta di nomina dell'Arbitro da parte della Camera Arbitrale;
d) l'espressa indicazione della eventuale possibilità, per l’arbitro, di decidere secondo equità.
2. L’arbitrato amministrato dalle Camere arbitrali dell’Avvocatura può essere promosso per tutte le controversie che non siano di competenza del Giudice di Pace e che non abbiano un valore superiore a Euro 100.000,00, con eccezione di quelle concernenti diritti indisponibili e di quelle per le quali il ricorso alla procedura arbitrale è espressamente vietato dalla legge.
3. La domanda rimane depositata presso la segreteria della Camera Arbitrale e della stessa viene a richiesta rilasciata copia autentica.
4. La proposizione della domanda di arbitrato esonera le parti dal tentativo di conciliazione e dall'obbligo di proposizione del procedimento di mediazione, nei casi in cui gli stessi sono previsti dalla legge in via obbligatoria o sotto pena di improcedibilità della domanda o di improseguibilità del procedimento.
articolo 5 (Designazione dell’arbitro).
1. Le controversie sono trattate e decise da un arbitro unico designato dalla Camera Arbitrale. Tutte le comunicazioni con la Segreteria della Camera Arbitrale, e tra l'arbitro e i difensori delle parti, sono eseguite a mezzo di pec. L'arbitro, se non ricorrono ragioni di incompatibilità o di grave documentata inopportunità, deve accettare I'incarico inviando alle
parti e ai loro difensori dichiarazione scritta entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di designazione da parte della Segreteria della Camera Arbitrale che gli è trasmessa unitamente alla domanda depositata.
2. Con la comunicazione della propria accettazione dell’incarico l’arbitro espressamente dichiara:
a) l’insussistenza di cause di incompatibilità;
b) l’assenza di relazioni con le parti, con i loro difensori o con ogni altro soggetto coinvolto nella controversia, che possano pregiudicare, ovvero semplicemente far dubitare della sua imparzialità o della sua indipendenza;
c) l’assenza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia. La mancata comunicazione dell’accettazione nel termine previsto al comma 1 produce gli effetti della mancata accettazione, e determina l’applicazione di quanto previsto al comma 3.
3. Nel caso di mancata accettazione dell'arbitro o di dichiarazione della sussistenza di causa di incompatibilità o delle relazioni o degli interessi di cui al comma che precede, la Camera Arbitrale procede immediatamente ad una nuova designazione.
articolo 6 (Sede dell’arbitrato e compenso degli arbitri ).
1. La sede dell'arbitrato è presso lo studio professionale dell’arbitro designato dalla Camera Arbitrale.
2. II compenso spettante all'arbitro, determinato in base al valore della controversia, risulta dalla tabella "A", allegata alla presente legge.
3. Il valore della controversia è dato dalla somma del valore delle domande presentate dalle parti secondo i seguenti criteri:
a. le domande riconvenzionali si sommano a quelle principali;
b. le domande proposte in via subordinata non si sommano a quelle principali;
c. le domande proposte in via alternativa si sommano a quelle principali,
d. è stabilito con equo apprezzamento dalla Camera Arbitrale il valore della domanda non determinato o non determinabile.
4. In ogni caso il valore della controversia, così determinato, non può superare per ciascuna parte il limite indicato all’articolo 2.
articolo 7 (Revoca, rinuncia o ricusazione degli arbitri ).
1. In caso di ritardo o negligenza dell'arbitro nominato, il Presidente della Camera Arbitrale, sentito l’interessato, può provvedere alla sua sostituzione. Vi provvede in ogni caso nell'ipotesi di rinuncia da parte dell'arbitro stesso, di sua cancellazione o sospensione dall’elenco ovvero di sua ricusazione.
2. L'arbitro è ricusato con ricorso presentato e deciso ai sensi dell’art. 815 del codice di procedura civile, e la parte che vi ha dato luogo ha obbligo di darne contestuale comunicazione alla Camera Arbitrale.
3. Il Presidente del Tribunale comunica alla Camera Arbitrale l’esito del procedimento di ricusazione.
articolo 8 (Procedimento dell’arbitrato).
1. Il procedimento è disciplinato dagli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile e l’impugnazione del lodo per errore di diritto ai sensi dell’art. 829, comma 3 del codice di procedura civile è sempre consentita.
2. Le parti devono essere assistite da un avvocato.
3. L’arbitro regola con il lodo la ripartizione gli oneri del procedimento arbitrale e delle spese del giudizio.
4. I termini fissati nel procedimento sono perentori.
5. Il lodo è redatto in formato cartaceo, in tanti originali quante sono le parti, oltre ad un esemplare destinato ad essere conservato a cura della Segreteria della Camera Arbitrale. Il lodo è comunicato dall’arbitro a mezzo di spedizione in forma raccomandata con ricevuta di ritorno presso il domicilio eletto, ovvero a mezzo di consegna a mani dei difensori delle parti. Le comunicazioni, lo scambio delle memorie ed il deposito di documenti avvengono tra le parti, e tra le parti e l’arbitro, esclusivamente tramite pec, firmate digitalmente, in formato pdf. La copia del verbale delle riunioni è rilasciata dall’arbitro alle parti a seguito di richiesta. La copia dei documenti e la relativa consegna all’altra parte è a cura di quella che li ha prodotti.
6. L’arbitro, a conclusione del procedimento, trasmette alla Segreteria della Camera Arbitrale uno dei tre originali del lodo, nonché, tramite pec, il fascicolo elettronico dell’arbitrato con le memorie, i documenti, le comunicazioni, i verbali ed un’ulteriore copia del lodo in formato pdf firmata digitalmente. Il regolamento di cui all’articolo 2 determina le modalità e la durata della conservazione digitale dei fascicoli di cui al comma precedente, anche nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 196/2003.
7. La Segreteria della Camera Arbitrale rilascia, su richiesta di una delle parti del procedimento r dietro rifusione delle spese nella misura fissata da ciascun Consiglio dell'Ordine, copie autentiche della domanda, del lodo, degli atti e dei documenti del procedimento, attestandone la conformità agli originali.
8. Per quant’altro non previsto nella presente legge si applicano le norme del codice di procedura civile che regolano l’arbitrato rituale, in quanto compatibili con la presente legge.
9. L’arbitro, in relazione agli affari trattati, e tutti coloro che prestano a qualsiasi titolo la propria opera o il proprio servizio nella Camera Arbitrale sono tenuti all’obbligo di rigorosa riservatezza.
articolo 9 (Modifiche degli articoli 637 e 645 del codice di procedura civile).
1. All’art. 637 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
«E’ altresì competente, entro i limiti di valore previsti nella legge istitutiva della Camera Arbitrale dell’Avvocatura, l’arbitro che è designato dalla Camera Arbitrale del Tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria. L’arbitro designato dalla Camera Arbitrale emette ingiunzione ai sensi dell’articolo 641, comma 1, e l’eventuale opposizione ai sensi dell’articolo 645 è proposta con ricorso da depositarsi entro quaranta giorni presso la Segreteria della Camera Arbitrale medesima, che provvede, senza indugio, a designare l’arbitro che assume l’incarico di pronunciarsi sulla stessa. L’opposizione è tuttavia trattata avanti il Tribunale competente se l’opponente notifica all’altra parte atto di citazione ai sensi dell’art. 645 del codice di procedura civile davanti al medesimo entro il termine perentorio di quaranta giorni dal ricevimento della ingiunzione, in questo caso la Segreteria della Camera Arbitrale rimette il fascicolo alla Cancelleria del giudice competente per l’opposizione. Della opposizione proposta avanti il giudice ordinario deve essere data comunicazione, a cura dell’opponente, alla Segreteria della Camera Arbitrale che ha pronunciato l’ingiunzione ».
2. All’art. 645 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
«Le parti possono concordare di proporre l'opposizione prevista nel presente articolo, entro i limiti di valore previsti nella legge speciale istitutiva della Camera Arbitrale dell’Avvocatura, davanti alla Camera Arbitrale del tribunale al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. La Segreteria della Camera Arbitrale presso cui è depositata la domanda congiunta procede immediatamente alla nomina dell’arbitro e dà contestualmente avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto. Alla procedura arbitrale prevista nel presente comma si applicano gli articoli 648 e 649. Il lodo produce gli effetti previsti nell’articolo 653.».
3. L’arbitro designato per decidere sull’opposizione proposta ai sensi dell’art. 645 del codice di procedura civile non può essere il medesimo che ha pronunciato il decreto opposto.
articolo 10 (Tentativo di conciliazione).
1. L’Arbitro deve tentare di conciliare le parti, può altresì formulare loro una proposta transattiva senza che questo costituisca motivo di ricusazione. Se il tentativo riesce, è redatto, a cura del medesimo, verbale recante i termini dell’accordo raggiunto dalle parti e degli obblighi assunti dalle stesse, che è sottoscritto dalle medesime e dall’arbitro. Questi provvede altresì ad autenticare le sottoscrizioni delle parti.
2. Il verbale di conciliazione produce gli effetti di cui all’art. 185 codice di procedura civile e costituisce titolo per la trascrizione.
articolo 11 (Esecutorietà del lodo arbitrale).
1. Il lodo costituisce titolo esecutivo ed è titolo per la trascrizione.
Il lodo ed il verbale di conciliazione, di cui all’art. 10 comma 1, sono resi esecutivi, a richiesta di una delle parti, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine con provvedimento che autorizza l’apposizione della formula esecutiva da parte della Cancelleria del Tribunale, senza nessun altro onere o spesa per la parte richiedente.
articolo 12 (Trattamento fiscale degli atti. Imposta di registro. Gratuito patrocinio).
1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al presente procedimento arbitrale sono esenti dall’imposta di bollo (di cui al D.P.R. 26-10-1972 n. 642 e successive modificazioni) e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2. Il verbale di conciliazione è esente dall’imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e successive modificazioni.
3. Il lodo arbitrale che conclude la controversia è sottoposto a registrazione ed è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro. Per la quota di valore eccedente l’imposta è dovuta in misura ridotta pari alla metà.
4. Le parti, che non siano soggetti IVA, detraggono dalle imposte sui redditi tutte le somme pagate per sostenere i costi dell’arbitrato di cui alla presente legge, sino alla concorrenza di euro 640,00 per ciascun procedimento arbitrale avviato nel corso dell’anno.
5. La Segreteria della Camera Arbitrale rilascia certificazione, a richiesta delle parti, ai fini della detrazione d’imposta.
6. La parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste nella presente legge. L’arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d’imposta pari al compenso professionale previsto nella presente legge. L’ammissione ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è deliberata dalla Camera Arbitrale su istanza della parte interessata, ed il credito d’imposta ai sensi del periodo che precede è certificato con dichiarazione della Segreteria della Camera Arbitrale.
7.
articolo 13 (Altre disposizioni fiscali).
1. L’attività svolta dalle Camere arbitrali previste nella presente legge non è assoggettabile ad alcuna imposta.
2. I compensi percepiti dagli arbitri per i procedimenti previsti nella presente legge sono soggetti a tassazione separata ai fini dell’imposta sui redditi e sono esenti da Iva e da qualsiasi contribuzione previdenziale.
3. Nel caso in cui l'attività arbitrale sia svolta da più arbitri a causa della sostituzione nel corso del procedimento, il compenso è ripartito proporzionalmente all'attività svolta su decisione del Presidente della Camera Arbitrale.
4. Le Camere arbitrali previste nella presente legge sono esentate dagli obblighi previsti per i sostituti d'imposta.
articolo 14 (Disposizioni transitorie e conclusive).
1. In via transitoria, nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 2, iscritti a ruolo nel corso dell’anno 2012 o in anni precedenti il Giudice invita le parti, nelle cause avanti il Tribunale in composizione monocratica, il cui valore sia inferiore a quello previsto all’articolo 4 e per le quali non sia stata già fissata udienza di precisazione delle conclusioni, a richiedere congiuntamente l’esperimento della procedura arbitrale prevista dalla presente legge.
2. Le parti, ove intendano aderire all’invito, ne rendono dichiarazione nel verbale di causa e, entro il termine loro all’uopo assegnato dal Giudice, chiedono con istanza congiunta alla Camera Arbitrale del tribunale al quale questi appartiene di avviare la procedura arbitrale. La mancata riassunzione del processo avanti la Camera Arbitrale produce l’estinzione del giudizio.
3. Il Giudice dispone che il procedimento prosegua davanti all’arbitro designato a norma dell’articolo 5, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, e dichiara l’estinzione del procedimento.
4. La Cancelleria trasmette alla Segreteria della Camera Arbitrale i fascicoli delle parti e copia dei verbali di causa, oltre ad ogni altro atto e documento eventualmente contenuto nel fascicolo d’ufficio.
5. Il processo prosegue davanti all’arbitro designato secondo le norme previste nella presente legge. Gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta avanti il giudice si conservano nel processo proseguito e il lodo emesso nella procedura arbitrale produce gli stessi effetti della sentenza.
6. Le parti sono esonerate da ogni spesa afferente la procedura arbitrale, eccettuate quelle riguardanti i diritti di segreteria. L’arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito d’imposta pari al compenso professionale previsto nella presente legge e che sarà liquidato dal Presidente della Camera Arbitrale nei limiti di cui alla tabella di cui all’allegato "A" ed in proporzione dell’attività svolta. Il credito d’imposta ai sensi del periodo che precede è certificato con dichiarazione della Segreteria della Camera Arbitrale.
7. I Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati trasmettono annualmente al Ministero di Giustizia il numero delle procedure arbitrali proposte, esaurite e pendenti ai sensi della presente legge davanti alle Camere arbitrali costituite presso i medesimi.
8. Gli Enti territoriali, le Associazioni di categoria assumono su richiesta del Consiglio dell’Ordine degli avvocati e d’intesa con lo stesso ogni iniziativa, anche con attribuzione di fondi, per favorire la conoscenza dell'attività svolta dalle Camere Arbitrali dell’avvocatura ed incentivare il ricorso alle procedure arbitrali previste nella presente legge. All’atto del conferimento del mandato, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del ricorso al procedimento arbitrale previsto nella presente legge. L'informazione deve essere fornita chiaramente, completa dei benefici fiscali connessi all’utilizzo della procedura, e per iscritto ed il documento che la contiene va allegato all'atto introduttivo del giudizio.
9. Il limite di valore fissato all’art. 4 comma 2 può essere aumentato con Decreto Ministeriale.
articolo 15 (Copertura finanziaria).
1. Alla copertura degli oneri derivanti del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del “Fondo Unico Giustizia” di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell’articolo 7 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, in data 30 luglio 2009, n. 127 che, a tal fine, resta acquisita all’entrata del bilancio dello Stato.
ALLEGATO "A".
Diritti di segreteria e Compensi professionali spettanti all'arbitro:
1. Elenco fisso del diritti di segreteria per spese da versarsi contestualmente alla domanda di procedimento arbitrale: Euro 60,00 a carico di ciascuna delle parti.
2. Elenco fisso dei compensi professionali spettanti all'Arbitro:
- per le controversie di valore sino a Euro 26.000,00: da ciascuna parte, Euro 550,00;
- per le controversie di valore da Euro 26.000,00 e sino a 52.000.000: da ciascuna parte, Euro 650,00;
- per le controversie di valore da Euro 52.000,00 e sino a 75.000.000: da ciascuna parte, Euro 750,00;
- per le controversie di valore da Euro 75.000,00 e sino a 100.000.000: da ciascuna parte, Euro 900,00.
- per ogni decreto ingiuntivo: da parte del ricorrente, in relazione al valore della domanda, un importo corrispondente alla metà di quanto previsto per ciascuna parte ai punti che precedono.